valepimpi (Università di Genova, Giurista dell'impresa e dell'amministrazione)
Ricorre l’ipotesi del trasferimento di azienda quando, in conseguenza di una vicenda traslativa (vendita, affitto, comodato, usufrutto), muta il titolare del complesso dei beni aziendali.
L’ordinamento, prende in considerazione il trasferimento di azienda in funzione dell’esigenza di apprestare una particolare tutela ai lavoratori. Tale tutela si estrinseca fondamentalmente nel senso di garantire al lavoratore la continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario, rafforzando (con la previsione della responsabilità solidale del cedente e del cessionario), la tutela dei crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento dell’azienda.
In particolare, alla luce dell’articolo 2112 cod. civ. come novellato dall’art. 32, D.Lgs. n. 276/2003, per trasferimento di azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di una attività economica organizzata, con o senza fini di lucro, preesistente al trasferimento e che con il trasferimento stesso conserva la sua identità.
Elementi costitutivi
La definizione offerta dalla legge consente di enucleare gli elementi costitutivi della fattispecie.
In buona sostanza il trasferimento di azienda presuppone che, indipendentemente dallo strumento negoziale all’uopo utilizzato, muti la titolarità del complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività economica.
L’elemento caratterizzante del trasferimento di azienda è pertanto costituito dalla sostituzione del soggetto titolare dei beni destinati all’esercizio dell’impresa.
Tale mutamento può essere conseguito, come già evidenziato, attraverso le più diverse fattispecie traslative (vendita, affitto, usufrutto, comodato).
Non è necessario che il trasferimento avvenga attraverso un unico atto di cessione, ben potendo la successione nella titolarità del complesso dei beni aziendali essere realizzata attraverso una pluralità di negozi traslativi. L’importante è che tra la posizione del cessionario e quella del cedente sussista un vincolo di derivazione giuridica.
Trasferimento di ramo di azienda
L’art. 2555 del codice civile definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
L’art. 2112 del codice civile, peraltro, si applica non solo al trasferimento dell’intero complesso dei beni aziendali, ma anche al trasferimento di un singolo ramo di azienda, come già riteneva, prima del D.Lgs. n. 276/2003, un consolidato orientamento della giurisprudenza. La Corte di cassazione, infatti, aveva da tempo sottolineato l’applicabilità dell’articolo 2112 cod. civ. anche all’ipotesi del trasferimento di una singola unità produttiva (Cass. 14.12.1998, n. 12554), precisando altresì che ai fini della configurabilità di un trasferimento di ramo di azienda fosse necessaria la cessione di un complesso di beni dotati di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionale allo svolgimento di una attività di produzione di beni e servizi (Cass. 4.12.2002, n. 17207).
Per singolo ramo di azienda, alla luce della novella del D.Lgs. n. 276/2003, si intende per espressa previsione normativa una articolazione dotata di autonomia funzionale, ancorché priva di beni materiali (Cass. 10.1.2004, n. 206), che venga identificata come tale dal cedente e dal cessionario all’atto di procedere al suo trasferimento.
Il trasferimento di un ramo di azienda può avvenire anche attraverso il trasferimento di singoli beni aziendali ovvero anche solamente di un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare known how (o comunque dall'utilizzo di brevetti, marchi etc.) (Cass. 5 .3. 2008, n. 5932; Cass. 17.6.2005, n. 13068).
Per comprendere se in concreto siamo di fronte o meno ad una ipotesi di trasferimento di azienda, occorre accertare quale sia stata nel caso specifico la volontà del cedente e del cessionario e cioè se le parti abbiano voluto operare il trasferimento della titolarità dei beni aziendali considerati nel loro collegamento funzionale, oppure se abbiano più semplicemente inteso trasferire la titolarità di singoli beni considerati nella loro individualità (Cass. 30.12.1999, n. 14775).
La cessione di singoli beni aziendali o di singoli macchinari indipendentemente dal loro collegamento funzionale, infatti, si colloca al di fuori della fattispecie del trasferimento di azienda.
Fattispecie escluse
Trasferimento di azioni
Gruppi di società
Mutamento di forma giuridica
Impresa in regime di concessione
Personale già impiegato nell'appalto
L'art. 2112 garantisce ai lavoratori il mantenimento di determinati diritti in caso di trasferimento d'azienda quale la conservazione del posto di lavoro nonchè anche la conservazione dei diritti già maturati presso il vecchio datore di lavoro (cedente), quali: l'anzianità di servizio, gli scatti, progressione di carriera. in breve il rapporto di lavoro prosegue immutato in tutti i suoi aspetti. il 3° art. della medesima legge garantisce anche ai lavoratori ceduti l'applicazione del contratto collettivo che disciplinava i rapporti di lavoro precedentemente al trasferimento, salva la possibilità del nuovo datore di applicare un contratto collettivo diverso che si sostituisce a quello precedente.
La L 428/90 invece può prevedere, qualora si voglia favorire il cedimento di un azienda che versa in uno stato di crisi, l'azzeramento delle garanzie e quindi la conservazione dei diritti solo in parte.
Oltretutto il trasferimento d'azienda non può essere oggetto di legittimo licenziamento. Ciò significa che il datore può licenziare i suoi dipendenti solo qualora ricorra giusta causa o giustificato motivo.