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APPUNTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO II - IL GIUDICATO AMMINISTRATIVO E L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA, Appunti di Diritto Amministrativo

SINTESI GIUDICATO AMMINISTRATIVO<div>DIRITTO AMMINISTRATIVO II</div>

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 16/07/2012

fff89
fff89 🇮🇹

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Scarica APPUNTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO II - IL GIUDICATO AMMINISTRATIVO E L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA e più Appunti in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! IL GIUDICATO AMMINISTRATIVO E L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA 1- IL GIUDICATO AMMINISTRATIVO Il passaggio in giudicato di una sentenza amministrativa si ha quando non è più ammesso alcun mezzo di impugnazione ordinaria : appello al consiglio di stato , il ricorso alla corte di cassazione per motivi di giurisdizione , la revocazione casi art 395 n 4 e 5 . Nei confronti della sentenza passata in giudicato sono esperibili solo la revocazione straordinaria e l’opposizione di terzo Le sentenze di rito ( esclusa le pronunce della cassazione in tema di giurisdizione) hanno effetto di giudicato solo interno , mentre le sentenze di merito hanno effetti esterni - per quanto riguarda i limiti parte della giurisprudenza ritiene che il giudicato amministrativo di regola valga solo tra le parti , i loro successori e gli aventi causa ma se l’atto ha contenuto indivisibile gli effetti si estendono nei confronti di tutti i soggetti destinatari degli effetti dell’atto annullato ( tipico esempio è il regolamento che ha efficacia erga omnes - altra sentenza distingue tra effetti dell’annullamento ed effetti di giudicato ( nel senso che le parti esterne alla sentenza sono le uniche che subiscono gli effetti del giudicato mentre le altre parti possono fare affidamento solo sugli effetti dell’annullamento 2- L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA (in generale) La sentenza del tar è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ( art 33 c.p.a. ) e vale per qualsiasi tipo di sentenza . se non sia avvenuta la sospensione della sentenza , l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla pronuncia del giudice , adottando tutti gli atti e i comportamenti necessari - l’esigenza dell’esecuzione da parte dell’amministrazione emerge in maniera più forte nei casi in cui il giudizio verte su un provvedimento negativo o sul silenzio in cui l’interesse del soggetto non può che essere soddisfatto che con il comportamento della p.a. - il dovere di dare esecuzione alla sentenza si scontra talvolta con il mutamento del quadro normativo che disciplina la materia c.d. SOPRAVVENIENZA ( DISPUTA GIURISPRUDENZIALE SULLA DEROGABILITA’ DEL PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUS ) - se la sentenza non viene eseguita spontaneamente è previsto un giudizio di esecuzione che si svolge dinanzi al giudice amministrativo : IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA . è ammessa inoltre l’esecuzione nelle forme previste dal c.p.c. ma solo in relazione alle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Infatti solo in questa ipotesi il codice afferma – art 115 – che la sentenza può essere titolo anche per l’esecuzione civile Poiché l’esecuzione è un dovere da parte della p.a. il codice prevede che la sentenza deve sempre contenere l’ordine che la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa L’esecuzione deve però essere compiuta anche dalle altre parti :nel senso che se la parte soccombente è un privato ci sono gli stessi obblighi . ciò pone il problema di come si possa effettuare un esecuzione forzata nei confronti dei privati visto che il giudizio di ottemperanza usa lo strumento della sostituzione del giudice all’amministrazione e ciò non può effettuarsi nei confronti del privato . per questo il codice prevede un esecuzione indiretta consistente in un importo che lievita nel tempo . 3- IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA Rispetto alle sentenze del giudice civile , l’esecuzione da parte dell’amministrazione richiede spesso l’adozione di provvedimenti amministrativi ( annullamento di un atto necessita di adottarne uno nuovo ) coinvolgendo di nuovo il potere amministrativo In caso di in esecuzione è esperibile il RICORSO PER L’OTTEMPERANZA al g.a. disciplinato dal libro 4 del codice Il codice estende le ragioni la cui tutela è demandata a tale giudizio . esso non riguarda solo i casi di in esecuzione della sentenza ma anche per chiedere CHIARIMENTI SULLE MODALITA’ . quindi non solo quando la sentenza non è eseguita ma anche quando ci siano incertezze sugli adempimenti da eseguire. Ciò mostra che tale giudizio può essere proposto anche dalla parte che deve dare esecuzione alla sentenza Nel caso delle sentenze del g.a. è esperibile sia che le sentenze siano passate in giudicato sia che siano solo esecutive . la giurisprudenza ha affermato che l’esecuzione della sentenza non può però mai comportare un assetto definitivo e immutabile , perché altrimenti verrebbe frustrato l’esito pratico di un eventuale appello . infatti il codice precisa che il giudice dell’ottemperanza che se la sentenza non è passata in giudicato determina le modalità esecutive , tenendo quindi presente l’eventuale appello e non potendone frustrare la proponibilità
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