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Principi e Caratteristiche delle Organizzazioni Internazionali: Diritto e Funzionamento, Sintesi del corso di Diritto Ed Organizzazione Internazionale

I principi fondamentali che definiscono le organizzazioni internazionali come entità giuridiche distinte dai loro stati membri. Il ruolo della corte internazionale di giustizia, la prassi internazionale, la successione di enti, il diritto interno delle organizzazioni, la protezione dei funzionari e la determinazione del contributo degli stati membri. Viene inoltre analizzata la immunità, l'invioabilità della sede e degli archivi, le esenzioni fiscali e la capacità di stipulare trattati.

Tipologia: Sintesi del corso

2011/2012

Caricato il 24/02/2012

carolina85
carolina85 🇮🇹

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Scarica Principi e Caratteristiche delle Organizzazioni Internazionali: Diritto e Funzionamento e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Ed Organizzazione Internazionale solo su Docsity! Capitolo Primo IL FENOMENO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI La Pace di Westfalia (1648) è comunemente riconosciuta non solo come primo esempio di Relazione Internazionale, ma anche come data di inizio del Diritto Internazionale. Alla fine dell’epopea Napoleonica prima (Congresso di Vienna, 1815) ed al disfacimento degli imperi centrali poi, seguì l’esigenza di promuovere forme di Organizzazioni tendenti a garantire un assetto stabile alle Nazioni Europee. Questa tendenza trovò il suo più genuino sbocco nel Concerto Europeo, cioè conferenze di Stati che si tengono periodicamente (è questa la grande novità). Gli stati che aderirono al Concerto hanno preventivamente accettato, almeno sulla carta, di evitare conflitti! Perché gli Stati decidono di dare vita ad un’Organizzazione Internazionale? Perché il raggiungimento di un obiettivo è più agevole se in comune! Dopo il Primo Conflitto Mondiale, l’esigenza di dare sempre maggiore stabilità porta alla nascita della Società delle Nazioni (Trattato di Versailles, 1919) la prima vera organizzazione a vocazione universale. L’obiettivo principale dell’organizzazione è il perseguimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; infatti, intervenne diverse volte... Nel 1931, per esempio, quando il Giappone invase la Cina e a metà degli anni ’30 quando l’Italia invase l’Etiopia. La S.d.N. ebbe però vita breve e tormentata: incontrò delle prime difficoltà con l’ingresso ed il successivo recesso della Germania (fortemente voluto dalla Francia), ma smise ufficialmente di esistere alla ventunesima assemblea, nell’aprile del 1946... Quando cioè il mondo aveva ormai una nuova Organizzazione Internazionale: l’ONU. Infatti, all’indomani del Secondo Conflitto Mondiale, la Carta di San Francisco (25 Aprile 1945) decreta la nascita dell’Organizzazione Nazioni Unite, organizzazione a carattere Universale e Generale. • Universale perché comprende la quasi totalità degli Stati (198) • Generale perché si pone obiettivi a valenza generale L’ONU si prefigge il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (artt. 1 e 2 dello Statuto) nonché il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani ed una cooperazione internazionale. L’ONU è un’organizzazione aperta a carattere universale, ma esistono altri tipi di organizzazione: • ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, sono organizzazioni che nascono per iniziativa privata e non in seguito ad un accordo intergovernativo. NON sono dotate di soggettività internazionale, ma possono collaborare con le Organizzazioni Intergovernative per raggiungere fini comuni e particolari. Le ONG sono dotate si status consultivo: ciò consente loro di partecipare ai lavori non soltanto del consiglio ma anche dell’ assemblea generale, del Segretario generale degli organismi sussidiari e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite. Sotto il profilo operativo, l’azione delle ONG è sotto posta al controllo di un appposito organo sussidiario il Consiglio Economico e Sociale: il Comitato speciale delle ONG è composto da 24 membri e si occupa di verificare che le ONG agiscano nel rispetto del proprio status. Nell’ambito delle ONG riveste un ruolo importante il Comitato Internazionale della Croce Rossa, per il rilevante ruolo assunto nel contesto dell’applicazione del diritto internazionale umanitario. • PSEUDO ORGANIZZAZIONI, sono organizzazioni che pur essendo nate in seguito ad accordi intergovernativi, NON sono dotate di personalità giuridica. Esempi di Pseudo Organizzazioni sono: 1. CONFERENZA per la SICUREZZA e la COOPERAZIONE in EUROPA (CSCE – OSCE) nata in seguito alla Conferenza di Helsinki del 1975 ha fatto venir meno il bipolarismo tra USA ed URSS precedentemente esistente ridimensionando il ruolo degli Stati Uniti in Europa. Si è poi trasformata in Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) formata da 55 Stati Europei ed Extraeuropei (USA, Canada, Giappone, Tailandia, Corea). 2. IL G8, nato come G7 nel 1975 riuniva sette Super Potenze (Stati Uniti, Canada, Giappone, Francia, Italia, Gran Bretagna, Germania) per discutere dei maggiori problemi del mondo. All’assemblea del 1994 tenutasi a Napoli, il G7 diventa G8 con l’ingresso della Russia! 3. IL GRUPPO dei 77, nato con la Carta d’Algeri nel 1961, riunisce i paesi in via di sviluppo (all’epoca erano 77) e persegue un duplice obiettivo: il non allineamento politico e la decolonizzazione. 4. Conferenza islamica, la prima si svolse a Rabat nel 1969 riunendo un gruppo di paesi di fede islamica. Una seconda sessione a Gedda il 4 marzo 1972 adottò una “Cara della organizzazione della Conferenza islamica” con la quale si istituirono un 55 subordinata alla volontà soggettiva degli stati membri ma è conferita alla organizzazione dal diritto internazionale; 3. Presenza di requisiti soggettivi, determinati dalla volontà degli stati membri attraverso l’atto istitutivo, da elementi obiettivi derivanti dal concreto operare dell’ente nell’ordinamento internazionale. 3. IL CONTRIBUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA Un determinante contributo ci è stato offerto dalla Corte Internazionale di Giustizia che ha confermato l’evoluzione della situazione sostenendo che lo sviluppo del diritto internazionale, è stato influenzato dalla esigenze della vita internazionale e lo sviluppo progressivo del diritto internazionale delle attività collettive degli stati ha già fatto esempi di azioni svolto sul piano internazionale da talune entità che non sono degli stati. La corte ha riconosciuto un autonoma personalità internazionale dell’ONU rispetto agli stati membri basandosi su 4 argomentazioni: 1. Per raggiungere i fini dell’ONU il possesso della personalità internazionale è indispensabile; 2. L’organizzazione è dotata di organi ed ha compiti speciali; 3. La carta ha definito la posizione degli stati membri in relazione all’organizzazione, assegnando a quest’ultima capacità giuridica, privilegi ed immunità nel territorio di ciascuno degli stati membri, e prevedendo la conclusione di accordi tra l’Organizzazione ed i suoi membri; 4. La prassi ha confermato tale carattere dell’organizzazione, la quale occupa una posizione per molti aspetti separata dai suoi Stati membri. 4. PERSONALITÀ GIURDICA E CAPACITÀ FUNZIONALE La soggettività internazionale così riconosciuta a determinate organizzazioni internazionali a carattere istituzionale, non determina come quella riconosciuta ad enti diversi dagli stati non determina per le une e per gli altri le medesime capacità d’azione nell’ordinamento internazionale. Se gli stati hanno pienezza delle capacità per svolgere nell’ambito dell’ordinamento internazionale qualunque atto, non altrettanto si può dire per gli altri soggetti dell’ordinamento internazionale perché quest’ultimi incontrano delle limitazioni intrinsecamente collegate alla loro natura e non possono quindi compiere atti o porre in essere comportamenti per i quali non sono strutturalmente idonei. 5. PERSONALITÀ GIURDICA DI DIRITTO INTERNO Gli enti internazionali oltre che ad operare nell’ambito e la comunità internazionale svolgono attività negli ordinamenti interni negli stati membri. ed è chiaro che la loro posizione in quest’ambito è ben diversa da quella che assumono nell’ordinamento internazionale. le norme generalmente utilizzate in proposito fanno capo a due diverse formule: 1. la prima ci si limita ad attribuire all’ente la personalità giuridica o altra qualifica necessaria per esercitare le funzione nell’ambito dell’ordinamento; 2. si indicano i principali atti di diritto privato che l’ente può compiere quali ad esempio concludere contratti, acquistare beni mobili ed immobili, stare in giudizio, etc. D) REGIONALISMO INTERNAZIONALE Con l’espressione regionalismo si intende far riferimento a questa duplice realtà che fa coincidere, la storia delle organizzazioni regionali con quella della cooperazione istituzionalizzata tra soggetti internazionali. Sulla nozione di “organizzazione regionale”, la dottrina è concorde sui seguenti aspetti: 1. Regionale è una organizzazione costituita da stati appartenenti a una data area geografica; 55 2. Regione internazionale è il risultato della mera contiguità geografica ma anche duna serie fattori politici economici culturali che creano una comunanza di interessi tra gli stati che ne fanno parte 3. L’omogeneità che contraddistingue un organizzazione regionale è in linea di principio maggiore di quella propria di un organizzazione a vocazione universale. In sintesi sulla scena internazionale si possono contare 5 sistemi regionali organizzati che derivano da una tradizione storica culturale giuridica comune: quella europea; americana e latinoamericana; asiatica e del Pacifico; africana;arabo-islamico. E) CLASSIFICAZIONI DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI È possibile classificare le organizzazioni internazioni in base a diversi criteri. 1. Unioni di stati: 1.a.Organizzazioni chiuse sono limitate al gruppo di stati che originario che le ha costituite senza prevedere alcune ipotesi di allargamento; 1.b.Organizzazioni aperte alla partecipazione di stati che si aggiungono progressivamente al nucleo degli stati originari e fondatori. 2. Criterio geografico: 1.c.Organizzazioni universali “a tendenza universale” si individuano gli enti che non pongono alcun limite alla provenienza degli stati membri e che, vorrebbero poter accogliere nel loro ambito tutti gli astati del mondo; 1.d.Organizzazioni a carattere regionale. Queste sono nate dopo la seconda guerra mondiale e consentono di individuare aree sub regionali, inter-regionali caratterizzate da maggiori elementi di coesione fra gli stati appartenenti al medesim o gruppo. 3. Criterio che prende in considerazione la forma, modalità e caratteristiche che guidano le relazioni fra gli stati appartenenti al medesimo ente: 1.e.Enti di cooperazione … gli stati mantengono la loro individualità ed autonomia lo sviluppo progressivo1 del diritto internazionale e della sua codificazione2. Le organizzazioni internazionali contribuiscono promuovendo gli studi necessari per porre le basi della materia che deve esser disciplinata convenzionalmente e successivamente convocando la conferenza internazionale nella quale gli stati finalizzano il testo e pervengono alla sua adozione. C. SOFT LAW3: Cioè raccomandazioni rivolte ai membri che, pur non avendo valore giuridico, non prevedono cioè un obbligo nei confronti di terzi, sono molto importanti perché costituiscono un autorevole invito a comportarsi in un certo modo. La soft law può essere il preludio ad una norma consuetudinaria! FUNZIONE DI CONTROLLO Si prevede una funzione di controllo allo scopo di verificare che il comportamento degli Stati sia conforme agli obblighi assunti. Tale funzione è innanzi tutto possibile grazie alla consuetudine dello Stato a comunicare periodicamente informazioni circa il proprio operato all’organo addetto a tale controllo: si prevede per esempio l’obbligo di presentare un rapporto periodico sull’attività svolta. Allorquando queste informazioni non dovessero essere sufficienti, l’organo di Controllo può richiedere direttamente agli Stati le notizie che reputa opportuno conoscere. Se nemmeno questo dovesse bastare, si passa ad una vera e propria commissione di inchiesta durante la quale alcuni delegati si recano sul posto ad operare il controllo. 55 1 L’attività riferita all’elaborazione di convenzioni su materie che non siano ancora regolate dal diritto internazionale o sulle quali il diritto internazionale non appaia ancora sufficientemente sviluppato nella pratica degli Stati. 2 L’attività in cui si tratta si formulare con maggiore precisione e in modo sistematico delle regole di questo diritto ne i campi nei quali esistono considerevoli pratiche degli Stati. 3 Con tale espressione si designano testi di contenuto normativo adottati da soggetti di diritto internazionale, spesso nel quadro delle organizzazioni internazionali, attraverso procedimenti che non comportano che essi abbiano carattere vincolante ma a cui non possono negarsi taluni effetti giuridici, quali quelli testé visti nella formalizzazione e cristallizzazione di regole consuetudinarie. È anche previsto un controllo in seguito a denuncia da parte di terzi... Per ciò che concerne tale funzione possiamo analizzare vari aspetti. […] A. Tipologie ed organi del controllo. Due essenziali procedure ci controllo: quelle che si avvalgono di organi istituzionale mene appartenenti alla struttura dell’ente O di organi sussidiari ma sempre riconducibili alla medesima struttura. B. Oggetto del controllo. Nell’ambito delle organizzazioni internazionali, oggetto tipico del controllo è il comportamento degli Stati in relazione agli impegni dagli stessi assunti. C. Strumenti e procedure di controllo. Per realizzare tale funzione, gli organi degli enti vengono dotati di mezzi idonei, fra i quali, la prima categoria è certamente costituita da quegli strumenti predisposti al fine di consentire all’organo di controllo la conoscenza degli atti e dei comportamenti sui quali esplicare la propria attività. i. Specifiche forme di monitoraggio in materia di diritti umani. Nel sistema delle Nazioni Unite, in particolare nell’ambito della promozione e della protezione dei diritti umani, sono state predisposte apposite procedure per il monitoraggio del rispetto di tali diritti da parte degli stati membri. Si tratta di meccanismi la cui portata viene determinata attraverso risoluzioni del Consiglio dei Diritti Umani. Altrettanto importante è lo strumento pratico delle visite, effettuate negli Stati membri al fine di verificare lo stato dei diritti umani e di darne conto in un rapporto di missione, nel quale sono formulate tutte le raccomandazioni che si ritengono opportune. D. Il controllo ad iniziativa di parte. Per una maggiore efficacia del controllo medesimo sono state introdotte anche procedure di controllo ad iniziativa di parte, nel senso cioè che queste possono esser iniziate sulla base di una richiesta, denuncia, commento presentata dal soggetto che è venuto a conoscenza del comportamento in violazione degli obblighi assunti o che ne ha un diretto interesse, per esser coinvolto nella lesione di un diritto che a tale violazione consegue. E. Controllo finanziario e contabile. Le disposizione contenute negli atti istitutivi si limitano generalmente a prevedere l’iter necessario e le competenze per l’approvazione del bilancio; la procedura di controllo viene disciplinata dal regolamento finanziario dei singoli enti. Tale atto comprende norme relative alla formazione del bilancio, all’esecuzione dello stesso nonché al controllo sulle spese effettuate dall’organizzazione. La procedura di controllo è caratterizzata da tre fasi: 1)controllo preventivo questo ha per oggetto il bilancio ceh una volta approvato deve esser eseguito dagli organi dell’ente cui spetta tale competenza; 2) controllo contemporaneo o concomitante decorso l’esercizio finanziario è necessario verificare che l’esecuzione del bilancio sia stata conforme alle disposizioni in esso contenute ed ai principi disposti negli atti relativi alla effettuazione delle spese. 3)controllo a posteriori è devoluta ad un organo appositamente istituito ed estraneo alla esecuzione del bilancio. F) Monitoraggio e valutazione delle attività istituzionali si tratta di attività che tendono a realizzare una sistematica verifica dell’operato degli organi del sistema istituzionalizzato in termini di pertinenza azioni programmi e progetti rispetto ai principio ed sgli obiettivi enunciati nell’atto istitutivo dell’organizzazione. La valutazione può essere interna presenta caratteri di obbligatorietà oppure valutazione esterna che può assumere portata obbligatoria o discrezionale (raggiungimento degli obiettivi che l’organizzazione si è prefissata). FUNZIONE GIURISDIZIONALE tale funzione si svolge all’interno dell’organizzazione si esercita nei confronti di una particolare categoria di individui cioè i funzionari e gli agenti dell’organizzazione considerata ed ha come obiettivo la tutela delle situazioni giuridiche di questi ultimi. Deriva dalla necessità di creare istituti ad hoc che operino come ‘tribunali’. L’esempio per eccellenza è dato dalla corte internazionale di giustizia che è tenuta a controllare il comportamento degli stati e ad evitare e giudicare eventuali controversie. • Soluzione delle controversie sorte tra stati; • Soluzione delle controversie sorte all’interno dell’ordinamento dell’ente; • Soluzione delle controversie sorte da una convenzione internazionale elaborata e conclusa nell’ambito di una organizzazione internazionale ma che appartiene alla categoria degli accordi multilaterali internazionali. Capitolo Terzo EVENTI MODIFICATIVI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Abbiamo spiegato l’importanza dell’Atto Istitutivo. È chiaro che ogni piccola modificazione dell’atto appare come uno degli aspetti più rilevanti del Diritto Internazionale. La dottrina distingue due tipologie di modificazioni: • EMENDAMENTO: Modifica di una parte dell’atto 55 1. LA TRASFORMAZIONE DI ENTI DI DIVERSA NATURA IN ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Le organizzazioni internazionali, possono subire diverse vicende che ne comportano la trasformazione, la successione o la totale sparizione. Con il termine trasformazione si vuol fare riferimento a qualsiasi fenomeno di carattere generale che comprende anche il caso del passaggio da un ente non dotato di personalità giuridica ad una organizzazione internazionale in senso stretto. La trasformazione dovrà essere regolata in ogni caso da norme pattizie, contenute in trattati estintivi o costitutivi delle due istituzioni che si succedono nel tempo. Le diverse ipotesi che si desumono dalla prassi possono riassumersi: una prima ipotesi is verifica quando l’istituzione originaria creata da una pluralità di Stati è priva di personalità internazionale costituendo unicamente un organo comune o un organo di funzione degli Stati associati nell’unione e successivamente si trasforma in una organizzazione istituzionalizzata con una propria soggettività. In tale fattispecie sarebbe possibile individuare una successione di funzioni fra gli Stati e l’ente, in quanto i primi, già partecipi della precedente forma associativa, trasferirebbero alla nuova organizzazione, le funzioni che prima spettavano ad essi stessi. Una seconda fattispecie che può determinare la trasformazione di un ente NON dotato di personalità giuridica in una organizzazione internazionale, si verifica quando al vecchio ente si sostituisce un nuovo soggetto autonomo che, nell’intenzione degli stati membri, può esser più funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nella ipotesi della sostituzione è lo stesso ente che si istituzionalizza mantenendo le medesime funzioni e nella maggior parte dei casi gli stessi Stati membri si può parlare di un cambiamento evolutivo di una crescita endogena dell’ente stesso fino ad assumere una soggettività internazionale. 1.a.Dalla CSCE alla OSCE La Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) istituita con l’atto finale della Conferenza di Helsinki 1° agosto 1975 non può esser annoverata tra le organizzazioni internazionali di tipo classico. Infatti i documenti da essa prodotti non sono vincolanti pertanto possono esser riconducibili agli atti del cd. Soft law. Uno dei quattro settori dell’Atto di Helsinki è dedicato proprio ai seguiti della Conferenza, al processo di istituzionalizzazione convenzionale, che con l’ultima Conferenza di Budapest del 1994 il cui atto finale prevedeva di modificare il titolo da CSCE in OSCE. OSCE assenza di personalità giuridica ma simile ad un organiz. Internaz. 1.b.Dal GATT all’OMC Un altro caso di trasformazione di un ente privo di personalità internazionale di un nuovo soggetto che non pone problemi dal punto di vista della qualificazione giuridica è quello della sostituzione del GATT con l’OMC. GATT: atti obbligatori solo per gli Stati che ne fanno parte e che hanno contribuito alla loro adozione. OMC: atto istitutivo adottato a Marrakech il 15 aprile 1994; questo ente è un organizzazione internazionale sotto ogni profilo, svolge vita di relazione internazionale, ha stipulato accordi con il FMI e la BIRS. Lo statuto dell’OMC regolamenta alcuni aspetti della trasformazione ed in particolare il trasferimento del patrimonio, dei funzionari,delle funzioni del GATT. 1. LA SUCCESSIONE FRA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Il termine SUCCESSIONE si riferisce esclusivamente al caso in cui ad un ente dotato di personalità giuridica, se ne sostituisca un altro nelle sue funzioni, nelle competenze nel godimento del suo patrimonio. In relazione al fenomeno della successione fra enti, l’opinione prevalente in dottrina è che non esistono, norme di diritto internazionale generale in forza della quali possa verificarsi una automatica successione giuridica fra organizzazioni internazionali. L’eventuale successione di diritti e doveri fra un’organizzazione che si estingue ed una organizzazione nuova che viene creata in sua sostituzione, può avvenire solo sulla base di accordi internazionali stipulati fra gli stati membri interessati o fra le stesse organizzazioni. 1.c.Le procedure La successione di una organizzazione internazionale ad un’altra, implica che vi sia una similitudine negli scopi e nei principi delle due organizzazioni. Nella prassi il problema è stato risolto mediante accordi o decisioni delle organizzazioni interessate. 2. LA PRIVATIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALI L’incessante processo di adattamento delle organizzazioni internazionali ai cambiamenti culturali, politici ed economici della società, ha assunto caratteristiche particolari negli enti di gestione. Le organizzazioni internazionali hanno attuato un processo di privatizzazione trasferendo la proprietà dei loro beni e la gestione dei servizi da esse originariamente svolti, ad imprese private. Si è realizzato un procedimento inedito nell’ordinamento internazionale, attraverso il quale il soggetto-organizzazione, ha limitato in modo rilevante le proprie competenze, non in favore di Stati membri ma a vantaggio di soggetti privati. Tale processo di privatizzazione ha interessato le maggiori organizzazioni internazionali di gestione di servizi satellitari quali: INMARSAT, EUTELSAT, INTELSAT. 3. SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI La maggior parte delle organizzazioni internazionali sono costituite mediante accordi a tempo indeterminato. In alcuni casi lo scioglimento può esser deciso mediante procedure diverse quindi: • Maggioranza dei voti (3/4; 2/3) • Maggioranza degli Stati 55 • Congresso generale ESTINZIONE di una organizzazione internazionale può essere determinata da una circostanza di fatto o anche per desuetudine in funzione del numero dei membri dell’organizzazione ed è previsto qualora questo scenda al di sotto di 5 o tre. 4. I PROBLEMI CONNESSI AL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI, ATTI E PERSONALE Uno specifico rilievo assumono gli accordi conclusi per il trasferimento delle competenze e delle funzioni dell’ente disciolto alla nuova organizzazione. Ad esempio i rapporti tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e la Società delle Nazioni che sono state regolate da una serie di risoluzioni. (pag. 115 a 118). Altro aspetto interessante connesso alla successione fra enti, riguarda atti vincolanti adottati dalla organizzazione estinta; in generale tali atti verranno meno con l’estinzione dello stesso; rimarranno, in vigore come obblighi di diritto internazionale, se considerati come atti a se stanti, emanati dagli organi dell’organizzazione per contro dei suoi Stati membri. L’unica via sicura per garantire forza vincolante alla decisione, dopo lo scioglimento dell’organizzazione che le ha poste in essere, risulta essere la loro incorporazione nell’ordinamento di un’altra organizzazione internazionale. [ IPOTESI DI MUTAMENTI DI STATO SMEMBRAMENTO: Quando un mutamento di Governo comporta uno Smembramento del Territorio, c’è un mutamento nell’identità dello Stato. Si estingue la soggettività perché coesistono due Stati. Occorre quindi un processo di ammissione (eccezione storica: Bielorussia ed Ucraina hanno contato sul consenso dei membri dell’ONU); DISTACCO: Lo Stato non perde soggettività perché c’è continuità tra il vecchio ed il nuovo Stato; INCORPORAZIONE: Uno Stato estende il proprio Governo sul territorio di un altro Stato per il Principio di Continuità; FUSIONE: Non c’è continuità perché due Stati si fondono e ne formano uno nuovo.] 1. PRIVILEGIO DI DIRITTO: è lo status attribuito ai Membri Permanenti del Consiglio di Sicurezza delle N.U. (Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Cina e Russia) che sono dotati del Diritto di Veto. Tale situazione deriva dalla particolare condizione che essi rivestono: è indubbio infatti il fondamentale ruolo che assumono nel processo decisionale, rispondendo al principio della Diversa Potenza Politica. 2. PRIVILEGIO DI FATTO: è lo status attribuito allo scopo di consentire una più attiva partecipazione dei membri che hanno particolarmente sviluppato quel campo di attività che coincide con gli scopi dell’Ente. 3. L’ASSOCIAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAIZONALI Sono entità che non possono considerarsi veri e propri Soggetti di Diritto Internazionale. Il Membro Associato si inserisce nell’ordinamento dell’Ente, ma con poteri ridotti: la sua è una Partecipazione Limitata, non ha il Diritto di Voto, non può essere eletto e non può entrare nell’Esecutivo! (Il comportamento dello Stato contrario agli obblighi assunti determina l’applicazione, nei suoi confronti, di particolari sanzioni). La possibilità che un soggetto assuma la qualifica di membro associato di un’organizzazione internazionale viene espressamente prevista e regolata in vari atti istitutivi. Tale rapporto determina il sorgere di uno status giuridico nei confronti dell’ente,poiché il soggetto,si inserisce e partecipa sia pure con ridotti poteri, nell’ordinamento dell’ente divenendo titolare delle situazioni giuridiche ivi previste senza determinarne alcuna modifica o innovazione. A) L’ASSOCIAZIONE NELLE ISTITUZIONI SPECIALIZZATE DELL’ONU La categoria si soggetti che può assumere lo status di membro associato comprende oltre agli Stati anche i territori non autonomi i quali sono quelli che maggiormente ne usufruiscono. Per l’acquisto dello status di membro associato, non è richiesto alcun requisito. Per il perfezionamento dell’acquisto di status membro associato si, la normativa degli enti internazionali, ci offre la gamma di tutte le soluzioni possibili: dalla semplice notifica della domanda al Segretario Generale dell’ONU, all’accordo unanime dei membri richiesto nel Consiglio d’Europa. B) L’ASSOCIAZIONE NEL CONSIGLIO D’EUROPA C)L’associazione nella Comunità Europea 55 Il rapporto di associazione previsto nei Trattati istitutivi della Comunità europea, presenta caratteri particolari. La differenza più rilevante è costituita dalla necessità di stipulare un accordo ad hoc che disciplini caso per caso i rapporti fra lo stato associato e la Comunità. Il Trattato istitutivo della Comunità, non contiene alcuna norma che abbia come destinatario lo Stato associato ma soltanto una disposizione che attribuisce all’ente la facoltà di negoziare accordi con i terzi. Scopo della associazione è quello di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei Paesi e territori, attraverso gli obiettivi specificamente indicati dall1art. 183. 4)GLI STATUS DI SOGGETTI ED ENTI ESTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE Nell’ambito delle relazioni esterne le organizzazioni internazionali intrattengono rapporti più o meno intensi con le organizzazioni internazionali con gli Stati terzi con enti non territoriali ed anche con organizzazioni intergovernative. Tali rapporti possono determinare una qualche forma di partecipazione del soggetto terzo alle attività della organizzazione considerata e ciò attraverso la partecipazione ai lavori di taluni organi e dell’organo assembleare. Sulla base della prassi realizzata si riscontrano lo STATUS di: osservatore, osservatore permanente, consultivo. Si tratta di particolari situazioni giuridiche che sono previste nell’organizzazione considerata e vengono attribuite al soggetto terzo che ne ha fatto richiesta e che, le accetta e che derivano da un particolare accordo di cooperazione o coordinamento. Il maggiore sviluppo di tali situazioni si è avuto nell’ambito delle Nazioni Unite. (Lo status di osservatore è dato alla Svizzera, Santa sede, OLP, SMOM). Nozione di osservatore è il diritto di partecipare alle sedute dell’organo assembleare o di altri organi dell’ente, a questo si accompagna la possibilità di intervento mentre è esclusa qualsiasi forma di partecipazione alla formazione della volontà dell’ente che presuppone lo status di membro. Per differenziare lo status di osservatore attribuito a Stati, organizzazioni internazionali ed altri soggetti non territoriali ma di rilevanza politica, alle ONG invece viene riconosciuto uno status consultivo. Le ONG con status consultivo vengono consultate sui programmi e su specifiche attività dell’ente in funzione della loro competenza; ricevono la loro documentazione e sono invitate a produrre osservazioni e commenti. 5)LA SOSPENSIONE Violazione degli obblighi assunti da parte degli stati membri. Il comportamento dello Stato, contrario agli obblighi derivanti dalla sua qualità di membro, determina l’applicazione nei suoi confronti di un sistema di sanzioni previste nell’atto istitutivo dell’ente. Un organo competente, prevede la sospensione cioè il congelamento di tutti i diritti di cui il membro è dotato. Pur restando titolare di tali diritti, il membro non può esercitarli (per esempio il diritto di voto). Resta invece vincolato agli obblighi! La persistente violazione degli obblighi porta alla perdita dello status. 3.a. La sospensione a carattere generale In considerazione della varietà della natura non appare possibile individuare un contenuto uniforme proprio della situazione giuridica dei membri sottoposti a sanzione. Possiamo isolare una figura tipica di sanzione che merita essere esaminata poiché attribuisce al membro contro cui viene comminata una specifica qualifica giuridica: quello di membro sospeso. La sospensione dall’esercizio dei diritti e dal godimento dei privilegi derivanti dalla qualità di membro dell’organizzazione come sanzione conseguente alla violazione degli obblighi assunti con l’atto istitutivo è prevista nell’ordinamento di alcuni enti. È generalmente l’adozione di un atto formale nel quale l’organo competente pronunci la sospensione dello Stato membro. Fra i diritti inerenti dello stato membro si deve ritenere che lo Stato sospeso non possa essere privato del diritto recesso. Tale diritto è da ritenersi un un diritto afferente allo status di membro anche considerato quale nudum ius cioè in quella parte che ancora rimane di competenza dello Stato privato dell’esercizio giuridico mediante la sospensione. ii. La sospensione nel Consiglio d’Europa La sospensione è prevista dall’art. 8 dello Statuto del Consiglio d’Europa che deve essere interpretata nel senso che essa indica le due diverse sanzioni che è possibile pronunciare nei confronti dello Stato che abbia violato gravemente le disposizioni dell’art.3. La prima è una misura essenzialmente temporanea comminata allo Stato nella prospettiva che la violazione riscontrata possa essere rimossa; la seconda l’invito a ritirarsi è una sanzione tendenzialmente definitiva e di maggiore gravità perché prelude la perdita dello status di membro dell’organizzazione. Effetto di tale invito può essere il recesso (art. 7) o l’espulsione (art. 8). iii. La sospensione dal diritto di voto La forma di sanzione esaminata,può essere pronunciata contro un membro a seguito delle sue violazioni degli obblighi imposti dall’atto istitutivo dell’ente. Essa si pone come effetto di un comportamento contrario al diritto il cui apprezzamento è lasciato agli organi competenti dell’ente. In alcuni casi, l’atto istitutivo prevede oltre alle violazioni di carattere generale, l’ipotesi ben precisa dello Stato che viola i suoi impegni finanziari verso l’ente o che è in ritardo con il pagamento delle quote di contributi da esso dovute. Lo stato in difetto viene sospeso si tratta di una privazione temporanea, del diritto di voto. La sanzione viene pronunciata quando lo Stato viola i suoi impegni finanziari. Si può concludere che la sospensione dal voto non possa considerarsi effetto automatico della morosità del membro ma debba essere comunque pronunciata dall’Assemblea o da altro organo competente. 55 In relazione alla previsione o meno dell’atto costitutivo dell’ente si possono anzitutto distinguere gli organi originari da quelli derivati. Si possono poi distinguere tra quelli principali rispetto a quelli di natura sussidiari o accessori; quest’ultimi la cui creazione è soltanto prevista nell’atto istitutivo rientrano nella categoria degli organi derivati. In funzione della sfera di attività si distinguono in centrali e periferici, questi sono presenti generalmente nelle organizzazioni a competenza universale per realizzare una maggiore e diretta presenza nelle diverse aree del mondo. • In funzione dei loro poteri: • Rilevanza esterna possono esplicare attività ed adottare atti che hanno una rilevanza all’esterno dell’organizzazione; • Rilevanza interna sono destinati ad adoperare soltanto all’interno della medesima e quindi a svolgere prevalentemente attività interorganica rientrano in questa categoria gli organi consultiva la cui funzione essenziale è quella di contribuire alla formazione della scelta dell’ente. • Composizione: • Organi collegiali possono esser composti da Stati o da individui • Organi individuali un solo individuo • Organi semplici • Organi complessi • Organi burocratici • Funzioni espletate dagli organi • Organi con funzioni giurisdizionali • Organi di controllo finanziario e contabile • Durata delle funzioni • Organi permanenti • Organi temporanei • Diversi sistemi di nomina • Nomina diretta • Scelta libera • Sistema elettivo può esser richiesto un certo numero di voti oppure un maggioranza qualificata o semplice prevedere un'unica votazione o più votazioni. Le competenze e le attribuzioni dei singoli organi di ciascun ente sono direttamente stabilite nell’atto istitutivo, quando si tratta di organi cd. COSTITUZIONALI ovvero nel provvedimento con il quale son stati creati, quando si tratta di organi derivati. 4. LA STRUTTURA TERNARIA DI ENTI INTERNAZIONALI La prassi rivela, nella maggior parte delle organizzazioni internazionali, una Struttura Tripartita composta da: • ASSEMBLEA: Comprende la totalità degli Stati membri. A questo organo non può ovviamente competere la gestione operativa, vista l’enorme quantità di membri che ne fanno parte. L’atto istitutivo indica la frequenza con cui riunirsi: le sessioni ordinarie hanno generalmente luogo una volta all’anno. Ma non si escludono sessioni straordinarie, quando le circostante lo richiedono. Per la disciplina dei lavori e del funzionamento dell’organo assembleare quest’ultimo procede ad elaborare un Regolamento dell’organo che integra le poche norme contenute nello statuto relative al funzionamento dell’organo. Il Regolamento interno contiene in dettaglio la procedura per la nomina del presidente del vice presidente, il sistema di voto, durata della sessione, regolamentazione del diritto alla parola e tutto quanto necessario per l’attività. L’Assembla si articola in diverse commissioni, ciascuna competente per determinate materie; proprio perché prive di autonomia funzionale, i lavori delle commissioni si concludono generalmente con la proposta di provvedimenti che sono sottoposti all’assemblea plenaria competente per statuto per adottare gli atti. Il meccanismo di voto muove dal principio di uguaglianza (ONE STATE, ONE VOTE); Il regolamento interno sancisce un quorum minimo delle presenze per la validità della seduta. 1.d.La Conferenza generale del lavoro È l’organo assembleare del OIL (organizzazione internazionale del lavoro). L’atto istitutivo prevede una particolare composizione dell’organo assembleare, ceh si avvale della rappresentanza degli Stati ma anche di quella delle categorie interessate: i lavoratori ed i datori di lavoro. Ogni Stato è rappresentato da 4 delegati di cui due sono espressione del governo dello Stato, uno datori di lavoro, uno rappresentante dei lavoratori. Tale composizione consente che vengano rispettati tutti gli interessi delle singole categorie coinvolte nella regolamentazione dell’attività di lavoro. 1.e.Le Assemblee parlamentari Sono presenti in poche organizzazioni regionali, dove hanno conosciuto un particolare sviluppo allorquando sono state inserite in enti di integrazione quale oggi il Parlamento europeo. L’anomalia di tali assemblee parlamentari risiede proprio nella loro composizione, per cui all’organo vengono attribuiti poteri consultivi ed in qualche caso con la partecipazione di atti complessi. La composizione parlamentare di questi organi determina anzitutto un problema di attribuzione del numero dei seggi a ciascuno Stato membro. Essendo il Parlamento il rappresentante del popolo dello Stato, i seggi da attribuire, dovrebbero essere commisurati alla popolazione presente in ciascuno Stato membro. 55 6. CONSIGLIO Comprende un numero ristretto di Stati cui competono funzioni esecutive ed attuative. I membri sono scelti sia in base al loro peso politico, sia in base alla loro posizione geografica. Generalmente l’organo esecutivo è unico: nulla esclude però la ripartizione in più organi (vedi ONU: Consiglio di Sicurezza - Consiglio Economico e Sociale – Consiglio di Amministrazione Fiduciaria). Il problema fondamentale dell’organo esecutivo è quello che attiene alla sua composizione, è indispensabile che l’atto istitutivo contenga le norme, nell’obiettivo di realizzare un organo la cui composizione si funzionale rispetto ai compiti dell’ente ma che, non violi del tutto il fondamentale principio di uguaglianza fra gli Stati. Un primo elemento è l’indicazione del numero dei componenti che può esser predeterminato nello Statuto. Un successivo metodo è quello che prevede una composizione mista una o più componenti dell’organo sono individuate in ragione delle funzioni e degli obiettivi dell’ente l’altra, invece, serve ad assicurare la possibilità che tutti gli altri Stati membri ne possano far parte, sia pure attraverso meccanismi di elezione, rotazione, rappresentanza geografica e simili. 7. SEGRETARIATO: è l’organo ‘pratico’ (organo amministrativo): composto da tutto l’apparato burocratico, uffici, dipendenti... Svolge un ruolo di tramite fra l’Organizzazione e gli Stati membri. Il Segretario Generale è normalmente nominato dall’Assemblea Generale. Egli è a capo dell’apparato burocratico, assume rilevanti funzioni politiche, può incidere sull’indirizzo dell’Ente ed è completamente svincolato dal Mandato dello Stato di appartenenza. A questa generale struttura tripartita, si accompagna a volte un Organo con funzioni giurisdizionali per la soluzione delle controversie (la C.I.G. è un caso esemplare). 8. TRIBUNALI AMMINISTRATIVI I Tribunali Amministrativi sono giurisdizioni speciali istituite per giudicare le controversie che possono sorgere tra l’Ente ed i suoi funzionari. Tali tribunali sono completamente indipendenti da ogni organo giuridico nazionale. B) L’istituzione Il problema dell’istituzione di un organo giurisdizionale competente a dirimere le controversie nascenti dal rapporto di lavoro tra i funzionari e l’ente si presentò anche nel corso dei negoziati che portarono alla creazione della nuova organizzazione a carattere universale. La composizione di tali organi varia da una organizzazione all’altra. Tra gli organi minori si possono annoverare gli organi del controllo finanziario e contabile. È noto che ogni ente per poter agire deve disporre di un proprio bilancio generalmente alimentato dal contributo degli Stati membri, ed è quindi opportuno che sia istituito un organo di controllo per verificare la regolarità delle spese. Le funzioni attribuite a detti organi consistono nel controllo finanziario delle entrate e delle spese dell’ente, comprensivo della La classificazione degli atti delle organizzazioni internazionali è estremamente complessa ma ne possiamo distinguere due categorie. Una prima, in funzione della natura dell’atto, si possono distinguere i cd. Atti Normativi che hanno per effetto di introdurre, modificare integrare o estinguere norme che si indirizzano ad una pluralità di destinatari. Una seconda categoria è quella degli atti che possono essere qualificati amministrativi, mediante i quali vengono presi provvedimenti nei confronti dei destinatari. In funzione degli organi dai quali emanano, si distinguono gli atti semplici che emanano da un solo organo, dagli atti composti, nei quali l’adozione è il concorso di una pluralità di organi. Molto spesso gli atti composti sono anche considerati atti complessi quando l’intervento dei singoli organi è così intrinsecamente legato da dar vita ad un atto unico, che non consente una distinzione fra gli atti appartenenti ai singoli organi. Fra le categorie di atti la cui natura ed i cui effetti debbono esser valutati caso per caso, i termini più ricorrenti sono: risoluzione, decisioni, raccomandazioni. 3)REGOLAMENTI INTERNI Le regole delle organizzazioni internazionali attribuiscono in maniera espressa o implicita un poter normativo interno destinato a regolarne il funzionamento adattandolo alla evoluzione delle attività. Destinatari di tali norme sono, lo stesso ente con i suoi organi, i soggetti del proprio ordinamento interno, ed in particolare gli Stati membri ed eventualmente le persone fisiche nella qualità di funzionari, agenti, organi. La natura obbligatoria di tali regolamenti si evince dallo statuto e dall’ordinamento stesso dell’ente. I regolamenti organizzativi sono atti obbligatori per gli Stati membri e per i soggetti dell’ente considerato. L’attività normativa interna di un’organizzazione internazionale, può manifestarsi anche attraverso atti che non sono in principio vincolanti. In tale categoria si possono ricondurre le raccomandazioni ed i pareri manifestati da un organo ad altro organo della stessa organizzazione di propria iniziativa o su richiesta. La prassi dimostra che si sia formata una regola consuetudinaria che riconosce alle organizzazioni internazionali un potere generale per stabilite le regole relative al proprio funzionamento. Disciplinano:- I rapporti tra funzionari ed agenti; - I rapporti finanziari; - I rapporti interni ai singoli organi. 4)RISOLUZIONI Sono gli atti con cui l’Organizzazione tende ad indurre gli Stati a mantenere un determinato comportamento. Indica quindi una presa di posizione che pur non essendo vincolante, assume un ruolo determinante nei processi di produzione normativa internazionale. Il problema del valore giuridico delle risoluzioni delle organizzazioni internazionali è stato esaminato anche con riferimento al diritto consuetudinario. Molte di queste risoluzioni hanno in effetti codificato o interpretato norme di diritto internazionale 55 generale. Tali atti possono quindi avere valore di codificazione o cristallizzazione di una consuetudine o ancora essere all’origine di una nuova consuetudine. La codificazione in tal modo si realizza, è una trascrizione in un testo di regole e principi che appartengono al diritto internaz. consuetudinario. Si parla di cristallizzazione quando non è pacifico che esista una norma consuetudinaria preesistente. Quando l’atto vuole essere il punto di partenza per una nuova norma di diritto consuetudinario, il procedimento è certamente diverso. Il voto, l’esortazione è espresso in una raccomandazione e non ha di per sé alcun valore giuridico. 5)DICHIARAZIONI Esempio di Soft Law che formano l’Opinio Juris. Possono trarre obbligatorietà da altre fonti, come norme consuetudinarie codificate o principi generali di diritto. Tali principi possono essere codificati in una dichiarazione allo stesso modo in cui lo può essere una consuetudine. L’adozione della dichiarazione costituisce il riconoscimento del principio. 6)DECISIONI Obbligano tutti gli Stati. Sono un atto vincolante con effetti obbligatori immediati. Il potere normativo interno dell’organizzazione acquista natura legislativa o quasi legislativa con le decisioni. Fanno eccezione le decisioni adottate secondo la procedura “opting out” mediante la quale gli stati hanno il diritto di non accettare la decisione o formulare riserve, senza che ciò faccia perdere la natura obbligatoria dell’atto per gli altri Stati. Gli atti giuridici obbligatori non hanno sempre medesime funzioni. Esistono decisioni individuali che riguardano un determinato gruppo di destinatari ben definiti. Esistono anche decisioni di carattere generale che si differenziano proprio per il tipo di obblighi che impongono . È questo il caso delle decisioni dalle quali scaturiscono obblighi di risultato lasciando agli Stati la forma ed i mezzi per realizzarli. 7)RACCOMANDAZIONI Atti che contengono un invito ad adottare particolari comportamenti. Pur non essendo vincolanti, sono estremamente importanti perché vanno a formare la reputazione a livello internazionale la quale è determinante per eventuali accordi futuri. Hanno quindi un elevato peso politico. Nei confronti degli Stati membri una raccomandazione non si trasforma in un obbligo giuridico se no dopo l’eventuale accettazione espressa o tacita. Gli Stati sono quindi liberi di rifiutarla, anche se lo faranno con estrema prudenza allorquando l’atto in questione ha ottenuto l’accettazione maggioritaria degli altri Stati. La raccomandazione produce l’EFFETTO LEICITA’: Non commette illecito lo Stato che seguendo la raccomandazione ha operato un comportamento contrario all’accordo. Le raccomandazioni anche se privi di effetti giuridici vincolanti, hanno una notevole forza morale in quanto richiamano l’attenzione degli Stati e dell’opinione pubblica su una determinata situazione e pongono quindi in moto, in relazione ad essa, forze sociali e politiche notevoli. Le raccomandazioni hanno un considerevole valore politico anche perché obbligano gli Stati della organizzazione a prendere posizione con il loro voto, o con il loro comportamento sulla questione che forma oggetto della raccomandazione stessa sottoponendosi così al giudizio degli altri Stati e dell’opinione pubblica mondiale. Le raccomandazioni costituiscono un efficace strumento di azione da parte degli enti internazionali, azione che si esplica non soltanto attraverso norme rivolte ai membri, quanto attraverso opere di persuasione dirette ad ottenere la loro collaborazione. LA FORMAZIONE DELLA VOLONTà La volontà dell’Ente si forma necessariamente con più organi e ciascuno deve seguire un particolare procedimento per manifestare la propria volontà, che si concretizza nel risultato finale! PRINCIPIO DI UNANIMITà Soddisfa l’esigenza di uguaglianza sovrana degli Stati ed il Principio della Volontarietà. Tuttavia rischia di paralizzare qualunque azione voglia essere intrapresa da un gruppo di Stati che operano nell’ambito della comunità internazionale e secondo le regole di quest’ultima. Tale rischio è tanto più frequente quanto più ampia è la partecipazione degli Stati al gruppo considerato. È naturale che fin dalle prime forme di organizzazione internazionale si sia cercato di individuare procedure idonee a ridurrei rischi di paralisi conseguenti alla regola dell’unanimità e successivamente poi si sia abbondonata tale regola a favore di altre soluzioni Sono stati quindi introdotti dei correttivi: - astensione - assenza - non interessati Interpretazione del concetto di umanità presuppone di raccogliere il voto favorevole di tutti i componenti dell’organo nessuno escluso, si attribuisce una rilevanza giuridica ad una situazione di fatto, quale l’assenza dello Stato nella riunione dell’organo, ovvero ad una volontà di non partecipare al voto, implicitamente manifestata mediante l’astensione. In una terza ipotesi si attribuisce allo Stato il potere di dichiararsi non interessato alla delibera in oggetto, manifestando così la volontà di non partecipare alla relativa votazione. Nelle tre soluzioni anzidette hanno lo scopo di facilitare l’adozione dei provvedimenti, ed in una parola quindi l’attività dell’organo, il problema giuridico si sposta sul carattere che 55 come parametro che rileva direttamente o indirettamente agli effetti della attribuzione del voto, viene generalmente prevista, altresì, una norma atta ad impedire che uno o pochi Stati possano assumere il monopolio della gestione dell’ente. Le norme sono quelle che limitano la sottoscrizione del capitale. 8)CONSENSUS Ricorrere ad una votazione e scegliere ogni volta una diversa modalità per attribuire la volontà può essere scomodo. Per questo si tende ad adottare il Principio del Consenso: Il Presidente della riunione ritiene che la decisione possa essere adottata “se non vi sono opinioni contrarie”. Il consenso cioè è tacito, attribuendo al silenzio un’implicita volontà (chi tace, acconsente!). La regola del consenso rappresenta una soluzione prevalentemente attuata di fatto per risolvere eventuali problemi giuridici, e nei testi pi recenti, è sta implicitamente inserita e rappresentata quindi uno specifico meccanismo giuridicamente rilevante per la formazione della volontà dell’organo o dell’ente. Capitolo Settimo I FUNZIONARI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Parlando di OO.II. occorre definire e regolare il ruolo del personale da queste utilizzato per esercitare le funzioni che sono chiamate ad esplicare. L’Ente quindi deve dotarsi di organi ed uffici attraverso cui poter agire e che questi ultimi devono essere sottratti all’influenza sia degli Stati membri sia dell’Ente. L’ente diventa soggetto autonomo degli Stati membri. I Funzionari quindi sono i dipendenti dell’O.I. ed il loro rapporto con l’Ente è disciplinato dal Diritto Interno. La dottrina distingue due tipologie di funzionari: AGENTI INTERNAZIONALI: Legati dal rapporto fiduciario, si pongono ad un alto livello gerarchico per il ruolo che ricoprono e che rivestono esclusivamente al raggiungimento dei fini preposti. La loro attività è direttamente collegata alla realizzazione degli scopi istituzionali ed il rapporto di lavoro fra agenti ed enti è regolato dalle norme interne che l’ente stesso predispone per disciplinare le relazioni con il proprio personale, sottraendolo in tal modo da ogni ingerenza degli ordinamenti statali. FUNZIONARI INTERNAZIONALI: Gestiscono un interesse collettivo e non particolare. Il loro rapporto con l’Ente è disciplinato da un Contratto di Assunzione stabilito in base alle norme dell’Organizzazione. È necessario che l’attribuzioni delle funzioni provenga all’individuo da un ente internazionale tale incarico deve seguire un accordo internazionale con il quale si da vita all’ente internazionale; l’attività dell’individuo chiamato ad assumere tali funzioni deve svolgersi sotto il controllo dell’ente internazionale e deve essere retta da un insieme di norme giuridiche speciali; tale azione deve avere un carattere di continuità e di esclusività e le funzioni da svolgere debbono avere come obiettivo l’interesse dell’ente. D’altra parte ogni Stato firmatario dell’accordo ammette implicitamente la possibilità che anche i suoi cittadini possano assumere la qualifica di funzionario internazionale impegnandosi a rispettare quelle caratteristiche di indipendenza che sono proprie dei funzionari internazionali. La necessità che sia l’ente ad attribuire l’incarico all’individuo si rivela indispensabile per mantenere il carattere indispensabile per mantenere il carattere internazionale della funzione che l’agente dovrà svolgere. Ulteriore condizione è la sottoposizione del funz. Internaz. ad un insieme di regole giuridiche speciali, cioè a quello che comunemente si indica come lo statuto dei funzionari. Le principali caratteristiche sono: - Indipendenza delle loro funzioni rispetto agli Stati membri - Incompatibilità delle Cariche Altre teorie pongono invece l’Agente come una categoria molto ampia nella quale rientrerebbe anche la species Funzionario. Ad ogni modo, le due categorie hanno caratteristiche comuni: • Accordo istitutivo che ne disciplina il rapporto con l’Ente; • L’Organizzazione attribuisce le funzioni ai funzionari in base agli obiettivi da raggiungere; • L’attività deve avere il carattere di Esclusività (esclusivo è l’interesse dell’Organizzazione). 2. LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI SERVIZIO CON L’ENTE INTERNAZIONALE Il rapporto che intercorre tra l’individuo e l’ente presso il quale esso presta la sua attività è disciplinato dall’ordinamento interno dell’ente medesimo. Soltanto il diritto interno di ciascun ente può disciplinare il rapporto di impiego dei propri funzionari; riconoscendosi al medesimo individuo-funzionario la soggettività giuridica interna cioè propria 55 dell’ordinamento giuridico dell’ente considerato. In relazione alle espressioni frequentemente utilizzate –“funzione pubblica internazionale e funzione pubblica europea”- si potrebbe assumere come ipotesi che il rapporto tra il funzionario e l’ente abbia un elemento pubblicistico e possa quindi essere avvicinato alla nozione di contratto di pubblico impiego rilevabile nei singoli Stati. Per quanto attiene al regime statutario attraverso l’atto di assunzione il funzionario aderisce ad un regolamento già precedentemente fissato nel quale sono disciplinate tutte le fasi, le condizioni e le modalità del rapporto di impiego. Tale disciplina può essere modificata soltanto col ricorrere di determinate circostanze. Ciò contribuisce alla stabilità del rapporto di impiego e offre maggiori garanzie al funzionario stesso. Il contenuto del contratto disciplina soltanto le condizioni particolari e, invece per quanto riguarda, le modalità generali del rapporto, queste rimangono disciplinate in maniera uniforme dal regolamento precedentemente emanato. a. LO STATUS DI FUNZIONARIO L’esistenza di uno status tipico dei funzionari degli enti internazionali, può essere rilevata nella formazione di movimenti sindacali e quindi nella nascita di un sindacalismo dei funzionari internazionali. Il sindacalismo essendo un classico movimento per la difesa degli interessi di una categoria, presuppone, l’omogeneità degli interessi della categoria medesima. Fra le diverse categorie di funzionari si possono prendere in esame quelle nelle quali corrisponde una diversità di trattamento e quindi una diversa posizione giuridica delle persone che vi appartengono. Si opera quindi una tripartizione: 1. funzionari occasionali a carattere temporaneo; 2. funzionari a carattere permanente 3. funzionari appartenenti ad organismi successivamente istituiti dall’ente e dal medesimo dipendenti. 3. L’ACQUISTO DELLO STATUS Per assumere lo status di Funzionario è necessario soddisfare le condizioni richieste da ciascun Ente. Condizioni che possono variare di Ente in Ente. Il sistema contrattuale, fa dipendere l’acquisto dello Status dalla stipulazione di un contratto, mentre nel sistema statutario l’acquisto dello status consegue ad un atto di nomina. Un qualsiasi individuo può divenire funzionario di un ente internazionale purchè ne abbia i requisiti richiesti e ne accetti le condizioni previste. È però possibile classificare i requisiti in: CONDIZIONI FISSE: Nazionalità, godimento di diritti civili e politici, posizione nei confronti di obblighi militari, attitudine fisica, garanzie morali, limiti d’età... Lo sviluppo delle organizzazioni internazionali dopo il secondo conflitto mondiale ha posto con particolare evidenza il problema della protezione dei diritti dei funzionari inducendo le stesse organizzazioni a prevedere, nei loro ordinamenti interni, sistemi di garanzia ai quali tutti i funzionari possono accedere per esperire delle vie di ricorso che consentono loro di far rispettare i contratti di lavoro e le regole pose dall’organizzazione ed applicabili al personale. a) Le garanzie a carattere amministrativo le garanzie amministrative sono generalmente di due tipi: la prima riguarda il diritto del funzionario di essere sentito prima che venga adottata una misura a suo carico. A tal fine qualche organizzazione ha istituito dei comitati consultivi misti, composti cioè dai rappresentanti dell’ente internazionale e da quelli dei funzionari che danno pareri su questioni che riguardano lo statuto del personale, o altri organismi particolari che devono essere consultati prima che una sanzione disciplinare sia adottata contro un funzionario. In alcune organizzazioni preliminarmente al ricorso gerarchico è possibile esperire delle procedure informali di conciliazione o mediazione nel tentativo di ravvicinare i punti di vista del funzionario e dell’organizzazione, evitando così il ricorso amministrativo. In mancanza di soluzioni amichevoli, il ricorso gerarchico rappresenta una via di contestazione formale delle decisioni amministrative ed il requisito indispensabile per ulteriori ricorsi. Tale soluzione, se costituisce una garanzia supplementare per il funzionario, ha per conseguenza un allungamento dei tempi della procedura. In questo caso, il ricorso all’organo consultivo è obbligatorio e costituisce condizione indispensabile per il ricorso giurisdizionale salvo che le parti, di comune accordo, vi rinuncino. b) I ricorsi giurisdizionali I funzionari internazionali dispongono anche di garanzie giurisdizionali. Quasi tutte le organizzazioni internazionali dispongono di un organo a carattere giudiziario cui i funzionari possono ricorrere per ottenere una tutela giurisdizionale dei loro diritti. Gli organi giurisdizionali possono essere aditi dai funzionari dell’organizzazione, dagli ex funzionari dell’organizzazione e dai loro aventi diritto; soltanto raramente possono ricorrervi i candidati esterni che hanno sostenuto le prove di un concorso per essere ammessi ad un impiego nell’organizzazione. Le sentenze o le decisioni sono motivate e lette in pubblica udienza. Se la richiesta è fondata, l’organo giurisdizionale può annullare la decisione contestata o ordinare il versamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno. La scelta fra le due soluzioni non è di regola lasciata alla discrezionalità dei giudici: gli statuti della maggior parte degli organi giurisdizionali lasciano alle organizzazioni interessate la possibilità di optare per l’una o l’altra soluzione. Le decisioni sono definitive e vincolanti per le parti. I motivi per i quali la decisione del Tribinale può essere impugnata per revisione sono essenzialmente tre: 1. Difetto di 55 giurisdizione positivo o negativo, violazione o falsa interpretazione di una norma dello Statuto dell’ONU, violazione di una norma essenziale della procedura tale da provocare un errore di giudizio. L’impugnazione deve essere proposta entro trenta giorni dalla emanazione della sentenza con ricorso diretto al Comitato di selezione. La caratteristica di tale procedimento consiste nell’oggetto della domanda con la quale si introduce l’impugnazione. Si tratta dell’invito rivolto ad un organo che non è quello che procederà alla revisione, di chiedere a sua volta un parere alla Corte Internazionale di Giustizia, inseguito al quale il terzo organo, cioè lo stesso Tribunale, provvederà ad operare la revisione. 7. PERDITA DELLO STATUS Per quanto attiene alle cause di perdita attribuibili alla volontà del funzionario, l’unica è data dalle DIMISSIONI che consistono nella rottura unilaterale del rapporto. Queste sono subordinate al rispetto di determinate condizioni. Il funzionario è tenuto, ad osservare un termine di preavviso che varia da un anno a sei mesi a seconda degli enti considerati, del grado e della categoria del funzionario. Alla cessazione del rapporto per volontà del funzionario corrisponde una analoga possibilità riservata all’ente. Quest’ultima è comunemente indicata con il termine Revoca o LICENZIAMENTO. ed in alcuni casi con l’eufemismo “démission d’office”. In alcune ipotesi il licenziamento assume il carattere di una vera e propria sanzione. Ciò si verifica anzitutto a seguito di un servizio giudicato insufficiente oppure che il funzionario perda uno dei requisiti necessari all’assunzione. Diverse si presentano le cause che determinano la perdita di status nell’ipotesi che il rapporto sia disciplinato dal regime contrattuale piuttosto che da quello statutario. Poiché alla base dello Status si trova un contratto, un incontro di volontà fra due soggetti, esistono determinate cause tipiche di questo genere di atti che possono dar luogo alla perdita dello Status. Fra le altre ipotesi nelle quali la perdita dello Status dipende da un provvedimento dell’ente si possono distinguere i casi nei quali il provvedimento dell’ente, viene emanato a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo, nei quali il provvedimento stesso dipende esclusivamente dalla volontà dell’ente. Lo scioglimento del contratto può anche essere pronunciato nell’interesse dell’organizzazione. 8. SITUAZIONI GIURIDICHE DOPO LA PERDITA DELLO STATUS Il diritto a pensione sorge sostituendosi alle diverse forme di retribuzione di cui beneficia il funzionario, che vengono a cessare con la perdita dello Status. Dall’esistenza di tale diritto consegue la titolarità di quelle situazioni giuridiche strumentali attribuite all’individuo allo scopo di tutelare il diritto stesso. Il Trattamento pensionistico è destinato a persistere oltre la perdita dello status; Immunità della giurisdizione per atti compiuti durante l’esercizio; Obbligo di segretezza circa le funzioni esercitate. Quindi divieto di divulgare informazioni inerenti il rapporto di servizio. Doveri di onestà, delicatezza, lealtà. Capitolo Ottavo IL FINANZIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI La fonte di finanziamento alla quale ricorrono in prevalenza le OO.II. è la c.d. Contribuzione Obbligatoria a Fondo Perduto mediante cui gli Stati membri concorrono alle spese dell’Organizzazione mediante contributi periodici. Il fenomeno del concorso finanziario degli Stati ha origine e natura contrattuale; l’obbligatorietà della contribuzione deriva dal vincolo associativo che gli Stati volontariamente istituiscono. A confermare l’esistenza dell’obbligo di contribuzione soccorrono alcune norme specifiche ricorrenti negli accordi istitutivi dell’organizzazione, norme che dichiarano l’obbligo dello Stato al versamento del contributo, stabiliscono un preciso termine entro il quale adempiere, predispongono strumenti volti a scoraggiare o sanzionare eventuali trasgressori. 2. LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DEGLI STATI MEMBRI Nella determinazione del contributo degli Stati membri all’organizzazione, il sistema della contribuzione obbligatoria periodica ed a fondo perduto è estremamente diffuso ed offre una considerevole varietà delle forme e modalità nelle quali di articolano i sistemi adottati dalle organizzazioni internazionali. a) Il sistema delle classi di contribuzione. Nel sistema delle classi di contribuzione la totalità degli Stati membri viene suddivisa in vari gruppi di appartenenza definiti appunto classi. La determinazione dei contributi è determinata in genere annualmente e l’appartenenza ad una diversa classe, non attribuisce normalmente una differente importanza degli Stati negli organi collegiali, godendo tutti degli stessi poteri decisionali. Ma tale sistema presenta dei limiti laddove l’assegnazione alle classi è condizionata da uno specifico accordo con lo Stato di sede, si pone l’organizzazione in uno stato di dipendenza 55 come criterio fondamentale in ordine alla determinazione della scala di contribuzione, decideva di istituire un gruppo di lavoro intergovernativo, composto da 25 esperti in economia, finanza e statistica con il compito di studiare ed esaminare tutti gli elementi idonei a migliorare l’applicazione del principio della capacità contributiva ai fini della determinazione della scala di contribuzione del bilancio ordinario. Le modifiche introdotte: il periodo statistico di riferimento del reddito nazionale dei paesi membri, precedentemente pari a sette anni e mezzo, è stato ridotto a sei anni; il tasso minimo è stato ridotto allo 0,001%. 4. IL SISTEMA DI RISORSE PROPRIE NELLA COMUNITÀ EUROPEA Il finanziamento della Comunità Europea avviene oggi mediante un sistema di risorse proprie introiti cioè direttamente destinati alla Comunità. Per realizzare una piena autonomia delle Comunità degli Stati membri, il Trattato attribuiva alla Commissione il compito di studiare il mezzo attraverso il quale i contributi finanziari degli Stati membri avrebbero potuto essere sostituiti con risorse proprie ed in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune, allorquando questa fosse stata definitivamente instaurata. Costituiscono risorse proprie della Comunità: prelievi, dazi della tariffa doganale comune, risorse provenienti dall’imposta sul valore aggiunto, prelievi agricoli. La Morosità comporta ovviamente la perdita dello status! L’obbligatorietà del finanziamento è prevista dall’Atto Istitutivo! Capitolo Nono PRIVILEGI ED IMMUNITà DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Nel costituire una O.I. gli Stati le attribuiscono, generalmente, determinati privilegi ed immunità in modo da consentire il raggiungimento degli scopi previsti al riparo da ingerenze non autorizzate! Le prime manifestazioni di privilegi riconosciuti ad Enti non territoriali, si possono far risalire al Congresso di Vienna del 1815 che attribuì alle imbarcazioni ed al relativo personale della Commissione Centrale per la Navigazione del Reno, il Privilegio della Neutralità in caso di conflitto. Le convenzioni multilaterali in tale ambito sono stipulate fra gli Stati membri di un’Organizzazione al fine di concedere alla stessa privilegi ed immunità. In assenza di tali accordi, i privilegi e le immunità possono derivare anche da una specifica normativa interna dello Stato. Con i Privilegi e le Immunità l’azione internazionale sfugge al controllo nazionale! 2. L’ immunità della giurisdizione Fra le immunità che vengono attribuite alle organizzazioni quella che riveste un ruolo importante è l’immunità della giurisdizione. L’espressione “immunità della giurisdizione” è comunemente intesa come sottrazione alla potestà giurisdizionale dello Stato della cognizione di certe attività poste in essere da altri soggetti. L’immunità impedisce ai giudici interni di sottoporre al loro giudizio gli atti giuridici posti in essere da soggetti considerati esenti. Con riferimento alle organizzazioni internazionali, sarebbe dovuta ad una norma internazionale consuetudinaria cui l’ordinamento statale si adegua. Nell’ambito delle varie motivazioni avanzate per giustificare il fondamento dell’immunità è da richiamare quella concessa con i poteri riconosciuti a talune organizzazioni internazionali che hanno assunto funzioni che precedentemente appartenevano agli Stati membri. Il fondamento dell’immunità dalla giurisdizione, pur essendo inquadrabile in principi di diritto internazionale consuetudinario, viene, di fatto, riferito solo a norme convenzionali. Determinato il fondamento convenzionale dell’immunità dalla giurisdizione ed il suo carattere funzionale al raggiungimento dei fini istituzionali, resta da esaminare in quale misura i limiti posti al potere giurisdizionale degli Stati dalle norme sul’immunità degli enti possono configgere con norme interne e principi dell’ordinamento dello stesso Stato. Dal carattere funzionale dell’immunità deriva che sono protette soltanto quelle attività dirette al inseguimento dei fini istituzionali e che consentono il buon funzionamento dell’ente. Al riguardo sono stati utilizzati due diversi approcci metodologici. Il primo 55 fonda sulla nota distinzione tra atti iure imperi (manifestazione del potere pubblico) e atti iure gestionis (cioè gli atti compiuti in qualità di soggetto privato) sottraendo alla giurisdizione dello Stato soltanto i primi. L’altro tentativo della dottrina si basa sull’individuazione di un certo numero di funzionari poste in essere dall’ente internazionale e ritenute essenziali al soddisfacimento dei fini istituzionali. A tale individuazione soccorrono esplicitamente le norme dell’atto costitutivo dell’ente considerato. Il trattato istitutivo o l’accordo di sede prevedono normalmente la concessione all’ente di alcune unità e queste vanno ricollegate alle funzioni essenziali. L’immunità deve risultare espressamente o implicitamente da norme pattizie relative all’organizzazione considerata, ovvero da norme della legislazione considerata nazionale. a) Le eccezioni L’ evoluzione delle attività poste in essere dalle organizzazioni internazionali consente di individuare i settori di attività che possono go ad eccezioni. Ancora una volta, la varietà delle situazioni non consente di definire sicuri criteri generali; la valutazione deve essere operata caso per caso alla luce delle argomentazioni già note. Un altro settore di difficile interpretazione è quello del regime dei brevetti. In considerazione della circostanza che l’attività scientifica di taluni enti può portare spesso ad “invenzioni” che possono poi ottenere protezione internazionale, attraverso la registrazione di brevetti, procedimenti e simili, si è ritenuto che le eventuali controversie relative a tale materia debbano essere sottoposte al giudice competente senza limiti derivanti da pretese immunità. 3. L’IMMUNITÀ DALLE MISURE ESECUTIVE Alla tendenza dei giudici di estendere le fattispecie sottoposte alla propria cognizione non ha fatto riscontro una eguale tendenza per quanto concerne la possibilità di sottoporre ad esecuzione i beni delle organizzazioni internazionali. L’immunità dall’esecuzione protegge l’organizzazione internazionale da qualsiasi misura amministrativa o giudiziaria di natura coercitiva o cautelare che possa essere esercitata nei confronti dei suoi beni ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti. In altre parole impedire che i beni dell’organizzazione internazionale siano sottoposti a misure esecutive, risponde alla precisa esigenza di garantire che tutto il patrimonio resti destinato al soddisfacimento degli scopi istituzionali. Il rapporto fra Stati membri e beni dell’ente è ancora più evidente allorquando si tratti di misure esecutive che colpiscono i fondi dell’ente notoriamente costituiti da contributi degli Stati membri. L’immunità dall’esecuzione ha carattere assoluto, nessuna disposizione degli accordi internazionali autorizza gli Stati a restringere la sfera di immunità concessa alle organizzazioni internazionali aventi sede nei loro territori, o ad interpretare restrittivamente le norme di tali accordi. Le uniche eccezioni ammesse sono quelle espressamente previste di testi convenzionali. Capitolo Decimo LE RELAZIONI ESTERNE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Le OO.II. operando nell’ambito della Comunità Internazionale, intrattengono una serie di rapporti e pongono in essere attività con soggetti non appartenenti al proprio ordinamento. In altre parole, svolgono quelle che sono chiamate Relazioni Esterne! Il primo elemento da analizzare è l’Atto Istitutivo: qualora questo attribuisca all’Ente la capacità di concludere accordi ecc. è indubbio che gli Stati membri abbiano voluto attribuire tale capacità all’ente. Tuttavia, tale capacità rimane a livello potenziale finché uno Stato terzo non decida di porre in essere un’attività di relazione! 2. LA CAPACITÀ DI CONCLUDERE ACCORDI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI a) Le basi giuridiche. La nozione dell’autonomia funzionale, può essere utilizzata in relazione alla facoltà di stipulare accordi. Le esigenze funzionali dell’ente che guidano le attività interne sono ugualmente alla base delle sue attività esterne. La Commissione di Diritto Internazionale nella Conferenza di Vienna (1986) ha adottato l’atto finale del testo che disciplina il Diritto dei Trattati tra OO.II e Stati e tra più Organizzazioni: • Lo Stato ha la capacità di concludere trattati; • L’Ente ha la capacità di stipulare trattati. Affermata la capacità delle organiz. Internaz. di stipulare accordi, occorre verificare se esista il complesso di norme che disciplina, la negoziazione e la conclusione degli accordi stessi. Per gli Stati il problema è stato risolto con la convenzione di Vienna del 23 maggio 1969. b) La Convenzione di Vienna del 21 marzo 1986. La Convenzione è composta da 86 art. ed un allegato. Il problema di fondo, quello sulla capacità di stipulare trattati da parte delle organiz. Internaz., ha sollevato alcune perplessità in ordine all’introduzione di una disposizione simile all’art. 6 della Convenzione di Vienna del 1969: “ogni Stato ha la capacità di concludere trattati”. Introdurre una disposizione analoga a favore delle organiz. Internaz. avrebbe significato ammettere che la capacità di stipulare trattati di una organizzazione internazionale fosse identica a quella di un’altra organizzazione, senza tenere conto del fatto che questa capacità è invece determinata dalle funzioni e dagli scopi 55 che gli Stati fondatori hanno attribuito ad ogni singola organizzazione. Queste perplessità hanno indotto ad adottare una norma che ha essenzialmente valore di un rinvio idoneo a risolvere la questione: “La capacità di stipulare trattati dipende da ogni norma pertinente dell’organizzaz.” Il riferimento allo statuto delle organizzazioni internazionali evidenzia non solo la difficoltà di definire il contenuto e la portata della capacità di stipulare trattati ma soprattutto la necessità, manifestata dalle singole organizzazioni, di vedere tutelati i propri poteri come definiti dallo statuto e dal proprio diritto interno, cioè da ogni norma pertinente dell’organizzazione. Il richiamo alle “regole pertinenti di ogni organizzazione” tende ad individuare ogni norma contenuta nello statuto o in altri atti idonei ad attribuire competenza. La Commissione di diritto internazionale aveva superato le perplessità sorte sulla personalità internazionale delle organizzazioni facendo proprie le opinioni della dottrina e della giurisprudenza ed ammettendo, che ogni organizzazione internaz., come soggetto di diritto internaz., avesse la capacità di stipulare trattati anche se, questa capacità non è sempre evidenziata negli atti istitutivi. I) Le modalità di conclusione degli accordi. L’art. 6 nel disporre che “la capacità di stipulare trattati è disciplinata dalle regole dell’organizzazione”, ha messo in evidenza come la differenza strutturale tra le organizzazioni internazionali e gli Stati abbia imposto l’introduzione, in alcune delle disposizioni della Convenzione, di precise specificazioni per le organizzazioni, relativamente agli adempimenti sulla formazione e conclusione dei trattati. Un significato particolare riveste l’espressione atto di conferma formale inteso quale atto internazionale corrispondente a quello di ratifica dello Stato ed attraverso il quale un’organizzazione internaz. stabilisce sul piano internaz. il suo ocnsenso ad essere obbligata dal trattato. II) Gli accordi misti. Nella prassi della Comunità gli accordi misti, cioè quelli conclusi al tempo stesso dalla Comunità e dagli Stati membri, sono richiamati soltanto dall’art. 102 del Trattato EURATOM ma sono stati utilizzati in tutti i settori nei quali non è stato agevole determinare la linea di demarcazione tra le competenze esclusive della Comunità e quelle concorrenti degli Stati. III) La soluzione delle controversie. Il principio della soluzione obbligatorie delle controversie è divenuto una recente tendenza della comunità internazionale. Gli Stati, parti contraenti di numerose convenzioni multilaterali, ritengono, di tutelarsi con l’introduzione di clausole sulla possibilità di scelta tra vari meccanismi di soluzioni delle controversie ai quali non possono sottrarsi le organizzazioni internazionali, protagoniste anch’esse della comunità internazionale da quando non solo concludono accordi tra di loro, ma anche dal momento in cui sono Parti contraenti di convenzioni multilaterali. In caso di controversie riguardanti l’applicazione interpretazione degli art. 53 e 64 della Convenzione in materia di nullità dei trattati, in presenza di norme jus cogens, gli Stati e le organizzaz. Internaz. hanno la facoltà di domandare alla Corte Internazionale di Giustizia un parere che entrambi assumono come obbligatorio; inoltre si è cercato di non lasciare insoddisfatto ogni tentativo di soluzione delle controversie, in particolare, per le norme jus cogens, per le quali il ricorso al giudice arbitrale garantisce le Parti della controversia di fronte a violazioni di norme imperative sulla validità ed efficacia dei trattati. c) Le diverse categorie di accordi. La riconosciuta capacità di stipulare permette ad ogni organizzazione di concludere accordi internazionali quando è chiamata ad adempiere i propri compiti istituzionali cooperando con Stati o altre organizzazioni. Una ripartizione di questi accordi può essere solo determinata dagli obiettivi e scopi statutari che conducono a distinguere gli accordi in diverse categorie. Possiamo individuare accordi di adesione, associazione, cooperazione, collegamento e coordinamento. Appartengono alla prima categoria le convenzioni in materia di privilegi ed immunità,e gli accordi di sede. Accordi di associazione disciplinano in particolare i rapporti fra lo Stato associato e l’ente quando il rapporto stesso non può essere completamente regolato dall’atto istitutivo. Infine gli accordi di cooperazione, collegamento e coordinamento generalmente stipulati fra le organizzazioni internazionali allo scopo di coordinare ed armonizzare le rispettive attività, quando si svolgono in settori analoghi. GLI ACCORDI DI SEDE Gli Accordi di sede sono accordi bilaterali conclusi dalle Organizzazioni Universali e Regionali con uno Stato membro o Stato terzo per fissare in quel dato territorio la propria sede principale. L’O.I. ha necessità di iniziare a svolgere le proprie attività in modo stabile e continuativo. Lo scopo principale di tali accordi è quello di disciplinare i diritti e gli obblighi reciproci dello Stato e dell’Ente la cui presenza sul territorio statale richiede privilegi ed immunità, ma anche il rispetto della legislatura interna da parte dell’organizzazione e suoi funzionari! Gli accordi di sede contengono clausole compromissorie che demandano ad un organo arbitrale la risoluzione delle controversie. GLI ACCORDI DI COOPERAZIONE, COLLEGAMENTO E COORDINAMENTO Alcuni atti istitutivi prevedono espressamente la capacità dell’organizzazione di concludere accordi per stabilire determinate collaborazioni ed attuare così i propri programmi ed obiettivi. In taluni atti viene specificamente indicato con quali OO.II. possono essere stipulati accordi di cooperazione (accordi di cooperazione sono spesso di cooperazione interregionale di carattere economico, come quello tra MERCOSUR e 55
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