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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DIRITTO COMMERCIALE, Appunti di Diritto Commerciale

Appunto di diritto commerciale inerente il contratto di Assicurazione

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 13/04/2024

Giovanna.esse
Giovanna.esse 🇮🇹

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Scarica CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DIRITTO COMMERCIALE e più Appunti in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! CONTRATTO DI ASSICURAZIONE NOZIONE Art. 1882 c.c. → «L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita)». Oppure, infine, a risarcire a terzi il danno che dovrebbe essere risarcito dall’assicurato (assicurazione contro la responsabilità civile) (art. 1917 c.c.). I contratti di assicurazione si dividono, quindi, in due grandi macroaree: assicurazione contro i danni e assicurazione sulla vita. L’assicuratore è un imprenditore che opera secondo specifiche tecniche, basate sul calcolo delle probabilità, che gli consentono di neutralizzare i rischi assunti con i singoli contratti di assicurazione. L’assicuratore è in grado di stabilire con sufficiente precisione qual è il rischio medio che assume col singolo contratto e su questo può determinare, secondo criteri matematici, il corrispettivo (premio) dovutogli dal singolo assicurato contro quel determinato rischio. Il singolo assicurato ha sicurezza di fronte alla possibilità di verificarsi del singolo rischio in una massa omogenea gestita secondo regole tecniche, al contempo l’assicuratore può neutralizzare il rischio assunto con il singolo contratto e lucrare la differenza fra i premi riscossi e gli indennizzi corrisposti. Dunque, la funzione propria del contratto di assicurazione consiste nel trasferimento, dall’assicurato all’assicuratore, delle conseguenze patrimoniali legate alla concretizzazione del rischio assicurato. Secondo l’orientamento dottrinale prevalente, il contratto di assicurazione è, quindi, un contratto aleatorio, in quanto finalizzato alla copertura del rischio derivante da eventi del tutto imprevedibili, se isolatamente considerati. Le imprese di assicurazione devono tenere particolari scritture contabili, sono soggette a revisione legale dei conti come enti di interesse pubblico, devono redigere i bilanci consolidati di gruppo; sono però sottratte al fallimento, anche se sono soggette alla procedura della liquidazione coatta amministrativa. L’attività assicurativa può essere esercitata solo da s.p.a., società cooperative per azioni e società di mutua assicurazione. L’inizio dell’attività è subordinato all’autorizzazione dell’Isvap (istituto che svolge attività di vigilanza sulle imprese di assicurazione). Il contratto concluso con un'impresa di assicurazione non autorizzata è nullo. Esse, inoltre, non possono svolgere altra attività al di fuori di quella assicurativa. • Per salvaguardare i premi: 1. Non può svolgere altra attività 2. Non può svolgere congiuntamente rami vita e danni 3. Deve disporre di cd. riserve tecniche investite in attività a basso rischio Le fonti del contratto di assicurazione sono nel codice civile e nelle assicurazioni private. Secondo l’art 1888 c.c. il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (forma scritta ad probationem); l'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza, ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale”. Diversa dalla polizza è la quietanza ovvero la ricevuta del pagamento, quindi, non dimostra il rapporto di assicurazione ma solo il pagamento effettuato della polizza. Il contraente può innanzitutto agire in veste di rappresentante dell’assicurato (in suo nome e per suo conto). In tal caso tutti gli effetti del contratto di assicurazione si producono direttamente in testa dell’assicurato: questi è tenuto al pagamento dei premi ed ha diritto al pagamento dell’indennità. Se il contratto è stipulato da un rappresentante senza poteri è stabilito che: a) l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro, così fruendo ugualmente della copertura assicurativa; b) il rappresentante senza poteri è tenuto personalmente a pagare i premi e ad osservare gli altri obblighi derivanti dal contratto fin quando l’interessato non abbia ratificato il contratto o non abbia rifiutato la ratifica. L’assicurazione può essere stipulata anche in nome proprio ma per conto altrui o per conto di chi spetta; forma quest’ultima alla quale tipicamente si ricorre per assicurare merci per le quali sono stati emessi titoli di credito rappresentativi, sicché non si sa chi risulterà titolare dell’interesse al momento del sinistro. Facoltà quest'ultima che il codice concede solo l'assicurato. È esclusa solo in caso di dolo. L’ R.C. auto è la più conosciuta tra le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile, la quale in caso di sinistro copre pure il passeggero. Il danneggiato potrà agire direttamente verso l’assicuratore e cumulativamente verso il danneggiante. L’R.C. auto facilita l’indennizzo a favore del danneggiato, perché egli può chiedere il risarcimento anche alla propria assicurazione (risarcimento diretto). L’assicuratore entro 60 giorni per danno a cose ed entro 30 giorni per lesioni personali fa la propria offerta, in caso contrario si procede con l’azione giudiziaria. In caso di veicoli non assicurati o identificati, sottratti al proprietario, ed in caso di liquidazione coatta della compagnia ci si può rivolgere all’istituito fondo di garanzia per le vittime della strada. La clausola contrattuale che definisce come sinistro la richiesta di risarcimento, altro non è che clausola claims made in cui si sottopone la garanzia assicurativa alla richiesta che deve pervenire durante il periodo di efficacia del contratto assicurativo. Nell'assicurazione sulla vita l'assicuratore si obbliga a pagare al beneficiario un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Tale evento può consistere: a) nella morte dell’assicurato o di un terzo (assicurazione per il caso di morte); b) nella sopravvivenza dell’assicurato o di un terzo ad una certa età (assicurazione per il caso di vita o di sopravvivenza); c) diffusa è anche l’assicurazione sulla vita mista: il capitale o la rendita saranno pagati alla morte dell’assicurato oppure all’epoca prestabilita se l’assicurato è ancora in vita. La disciplina dell’assicurazione sulla vita è svincolata dal principio indennitario, può perciò essere contratta per qualsiasi somma. L’indennità dovuta dall’assicuratore è commisurata all’ammontare dei premi pagati e deve essere corrisposta per l’intero allorché l’evento previsto si verifica. L’assicuratore non può invocare l’assenza di danno per liberarsi dal pagamento pattuito o per diminuire l’ammontare. Può essere stipulata anche sulla vita di un terzo, è necessario però il consenso scritto di questi. Nel caso di mancato pagamento dei premi relativi agli anni successivi al primo, l’assicuratore non può agire per la riscossione e, scaduto il termine di tolleranza previsto dalla polizza, il contratto si risolve di diritto ed i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore. Il riscatto dell’assicurazione consente all’assicurato di risolvere il contratto e di riavere subito una quota dei premi versati (valore di riscatto). La riduzione della somma assicurata gli permette di mantenere in vita il contratto nonostante l’interruzione del pagamento dei premi per una somma assicurata proporzionalmente ridotta, commisurata ai premi pagati, che gli verrà corrisposta alla scadenza convenuta. La riassicurazione è il contratto con il quale assicuratore si assicura contro il danno a lui derivante dal rischio assicurato.
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