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diritto del lavoro II - la sicurezza sul lavoro DLGS 81/2008, Appunti di Diritto del Lavoro

 RIassunti testo unico sulla sicurezza sul lavoro  DLGS 81/2008 - diritto del LAvoro II - prof Ricci

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 18/07/2011

danielapaciello
danielapaciello 🇮🇹

4.5

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Scarica diritto del lavoro II - la sicurezza sul lavoro DLGS 81/2008 e più Appunti in PDF di Diritto del Lavoro solo su Docsity! La sicurezza sul lavoro Evoluzione storica Importante in questo ambito è la definizione di ambiente di lavoro che può essere concepito in due modi: 1) contesto materiale di svolgimento della prestazione di lavoro; 2) insieme delle condizioni di svolgimento della prestazionee della organizzazione del lavoro (carichi di lavoro ecc.). Il problema della sicurezza sul lavoro nasce nella seconda metà del 1800, periodo della Rivoluzione industriale che vede un’intensificarsi della edilizia, l’utilizzo di macchinari via via più complessi, tutti elementi che provocarono un aumento degli infortuni sul lavoro. All’epoca la soluzione al problema era fornita ponendosi dalla prospettiva datoriale e dunque la sicurezza sul lavoro era trattata sotto il profilo retributivo-risarcitorio e non preventivo. In questa direzione retributiva ascriviamo vari interventi normativi di cui principale è la L80/1898. La legge in questione introduce il sistema delle assicurazioni sociali che comporta da un lato il diritto del lavoratore ad essere risarcito per tutti gli infortuni e dall’altro l’esonero per il datore da responsabilità civile per l’infortunio che era risarcito dall’ente assicuratore per mezzo di indennità o rendita (nel caso di danno permanente). Una norma importantissima in questo settore è poi l’Art 2087 cc. sulla tutela delle condizioni di lavoro. L’importanza della norma è giustificata dal suo contenuto aperto; si tratta di una norma di chiusura che a mezzo dei suoi parametri flessibili riesce a ricomprendere anche fattispecie non previste. La novità più importante sta nell’ottica preventiva in cui si pone l’art 2087: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore” Il nuovo dettato è preventivo perché impone al datore un obbligo di evitare gli incidenti sul lavoro incidendo sui poteri direttivi del datore. Le misure da adottare sono collegate a tre parametri molto flessibili: 1) particolarità del lavoro: elementi che connotano l’attività lavorativa (macchine, tecniche, ecc); 2) esperienza: il datore deve adottare tutte quelle misure che hanno già provato la loro efficacia protettiva nell’ambiente della stessa azienda o di aziende analoghe; 3) tecniche: il datore deve applicare le misure che sono messe a disposizione dai progressi della scienza e della tecnica. Questo è un elemento fondamentale che da luogo al principio della massima sicurezza tecnicamente possibile contrapposto al principio della massima sicurezza concretamente possibile F 0 E 0 il datore dunque deve adeguarsi costantemente e non dovrà subordinare la sicurezza alle condizioni economiche concrete dell’azienda. La finalità dell’art 2087 cc. è dunque quella di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro. In dottrina si è poi sviluppato un dibattito sull’art 2087 cc sotto due distinti profili: • L’obbligo di sicurezza previsto dall’art 2087 è un obbligo contrattuale o extra-contrattuale? • L’obbligo prevenzionistico dell’art 2087 che situazione giuridica fa sorgere in capo al lavoratore? Il lavoratore è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo o di un mero interesse legittimo? In un primo momento si sosteneva che l’art 2087 fosse destinato a tutelare l’interesse generale della salute dei cittadini e sono in via indiretta quella del singolo lavoratore. Si instaurava così una relazione tra il datore di lavoro e lo stato F 0 E 0 in capo ai singoli lavoratori si istaurava un mero interesse legittimo. Si tratta di un obbligo che si pone al di fuori del contratto e dunque la sua violazione dà luogo a una responsabilità extra- contrattuale ex Art 2043 cc. Questa chiave di lettura non è che un tentativo di limitare la portata della norma in questione (art 2087 cc) infatti in questa prospettiva il lavoratore non avrebbe potuto chiedere al datore di adempiere l’obbligo di conformarsi agli standard di sicurezza, ma avrebbe avuto solo la facoltà di non eseguire la prestazione senza incorrere in alcun pregiudizio. Ci sono poi le tesi contrattualiste secondo le quali l’obbligo di sicurezza è un obbligo contrattuale inquadrato nella struttura del contratto di lavoro subordinato. Dall’art 2087 discendono obblighi che si inseriscono nel sinallagma contrattuale che prevede dunque come obbligo del lavoratore quello di eseguire la prestazione e come obblighi del datore quelli di accettare e retribuire la prestazione e quello di adempiere agli obblighi previsti dall’Art 20787 cc. F 0 E 0 in capo al lavoratore insorge un vero e proprio diritto alla sicurezza e ciò comporta che egli possa pretendere dal datore l’adempimento degli obblighi previsti. Lo strumento giuridico con cui si inserisce questo obbligo all’interno del sinallagma contrattuale è l’ Art 1374 cc [integrazione del contratto]: “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenza che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.” Riguardo la sistemazione degli obblighi ex art 2087 cc all’interno degli obblighi contrattuali, due erano le posizioni in dottrina: a) Art 2087cc. = specificazione dell’onere di cooperazione gravante sul datore (art 1206 cc); ↓ L’obbligo del datore è rinviabile all’art 1206 cc. secondo il quale egli dovrà porre in essere quanto possibile per rendere eseguibile la prestazione ↓ In caso di mancato adempimento del datore si ha la possibilità di costituirlo in mora ed il lavoratore si può rifiutare di eseguire la prestazione. LIMITE: il contenuto prevenzionistico dell’art 2087 cc si evince dalla possibilità del lavoratore di ottenere l’adempimento dal datore. Secondo questo primo orientamento dottrinale il lavoratore non ha questa possibilità. b. Art 2087 cc = obbligo di sicurezza a carico del datore dal quale deriva un diritto Soggettivo tutelabile ex Art 1460cc o ex Art 1453cc ↓ Il lavoratore potrà dunque o rifiutarsi di eseguire la prestazione (eccezione di inadempimento) o potrà richiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto (risolvibilità per inadempimento ex art 1453 cc) In quest’ottica contrattualistica la violazione datoriale di uno degli obblighi ex art 2087 cc. comporta l’insorgenza in capo al datore di una responsabilità contrattuale. Vi sono poi casi in cui si presenta una responsabilità mista contrattuale ed extra-contrattuale in cui il lavoratore sceglierà l’una o l’altra forma di responsabilità (art 1218 o art 2043) e ci riferiamo in particolare ai casi di condotta plurioffensiva del datore ( = lesione di diritti del lavoratore indipendenti dal rapporto di lavoro) In conclusione: in base all’art 2087 cc. il lavoratore ha un diritto soggettivo alla sicurezza sul lavoro sotto il profilo preventivo e retributivo. D’altra parte la portata di questo articolo è stata nel tempo ridimensionata. Spesso, infatti, questo articolo è stato invocato solo per danni già subìti dunque con funzione retributiva e solo molto raramente con funzione preventiva. Limiti di questa norma sono stati ravvisati in più punti: • Difficoltà di azionare sul piano individuale una situazione di carattere collettivo ( la sicurezza è un interesse di tutti i lavoratori); • Debolezza della presenza sindacale; Art 2 L123/2007: “ I decreti per il riordino e riassetto della normativa sulla sicurezza sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: b. applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione. E’ prevista comunque una normativa di adeguamento della disciplina. Prevenzione o precauzione? Abbiamo sottolineato che la normativa riguarda non solo tutti i settori di attività, ma anche tutti i settori di rischio. F 0 E 0 ingresso del principio di precauzione(di origine comunitaria)?Il principio in questione è stato recepito in altri settori dell’ordinamento italiano, ma le disposizioni del dlgs 81/2008 escludono ogni richiamo a tale principio F 0 E 0 confermato dalla definizione di “prevenzione” introdotta con l’art 2 co 1, lett n: “«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno;” ↓ La serie di incombenza datoriali rientra nell’ambito Dell’apprestamento di un adeguato sistema prevenzionistico da tenere distinto con il sistema cautelare improntato sul principio di precauzione La precauzione è diversa dalla prevenzione. Campo di applicazione soggettiva E’ questo un elemento molto importante. L’art 1 co 2 della legge-delega 123/2007 insiste sull’aspetto che la normativa deve applicarsi a “tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo: ↓ a. misure di particolare tutela per innovazione determinate categorie di lavoratori (erano esclusi dal d.lgs.626/1994) e per specifiche tipologie di lavoro; b. adeguate misure di tutela per lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte Questa linea guida è stata recepita dall’art 3 del d.lgs 81/08 ed anche da altre disposizioni specifiche (art 21 F 0 E 0 componenti impresa familiare e lavoratori autonomi; art 28 F 0 E 0gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; art 36 F 0 E 0 lavoratori immigrati rig l’obbligo di informazione,formazione) Il decreto correttivo 106/2009 ha ristretto quest’ambito di applicazione escludendo i volontari e creando una disciplina ad hoc per questi soggetti. Meno convincente è tale innovazione con riguardo ai volontari del servizio civile i quali lavorano in PP.AA. o associazioni no profit accanto ai normali lavoratori di queste. Il lavoratore Art 2 co 1 lett a del d.lgs81/2008: “«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari” E’ questo un concetto molto più ampio di quello previsto dal d.lgs 626/1994 che si riferiva alla “persona che presta il proprio lavoro subordinato anche speciale” ed anche rispetto a quello previsto dalla direttova 391 del 1989 che si riferiva a “qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro”. Occorre però in quest’ottica considerare il lavoratore non solo come soggetto destinatario di tutela, ma è anche soggetto sul quale gravano responsabilità presidiate da sanzioni, anche penali F 0 E 0 ciò fa si che nella nozione di lavoratore debbano ricondursi tutti i soggetti che il datore coinvolge funzionalmente nel proprio ambito organizzativo utilizzandone le prestazioni lavorative per il perseguimento dei proprio scopi e dunque anche i lavoratori autonomi la cui prestazione lavorativa dedotta nel contratto di lavoro autonomo li esponga ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall’attività svolta dal datore ( sono esclusi i lavoratori autonomi che non si inseriscono nella struttura organizzativa del datore ed include anche le prestazioni lavorative che non si svolgono all’interno del luogo di lavoro). Gli equiparati Soggetti equiparati sono: • socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società e dell’ente stesso; • associato in partecipazione di cui all’art 2549 cc. Già il d.lgs 626 parlava di equiparazione al lavoratore riferita agli utenti di servizi di orientamento o di formazione scolastica o professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali F 0 E 0ricondotti alla figura del tirocinio (materia oggetto di leggi regionali). La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. In molti aspetti le norme del d.lgs 81 ricalcano quelle previste dal d.lgs 626 anche se in alcune occasioni il legislatore delegato ha innovato la disciplina in materia. L’Art 15 (simile all’art 3 del d.lgs 626) definisce le misure generali di tutela: a. valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza ; b. programmazione della prevenzione; c. eliminazione dei rischi e laddove non possibile riduzione di essi al minimo possibile in relazione alle conoscenze tecniche; d. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo e', o e' meno pericoloso; e. limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono esposti al rischio; f. priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali; g. controllo sanitario dei lavoratori; h. l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. I soggetti che sono obbligati ad applicare queste misure generali di tutela sono: h..1 datore; h..2 dirigenti; h..3 preposti. DATORE DI LAVORO: può esser inteso secondo due criteri: .a datore di lavoro = titolare del rapporto di lavoro; .b datore di lavoro = colui che ha la responsabilità dell’impresa intesa come detenzione dei poteri decisionali o di spesa. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti queste due concezioni coincidono, mentre nelle imprese con più di 15 dipendenti sono dissociate F 0 E 0 per individuare il responsabile delle misure generali di tutela si guarda non al criterio formale (titolare del rapp di lavoro) ma all’altro criterio e dunque responsabile delle misure generali di tutela è il responsabile dell’azienda e in quanto tale ha il potere decisionale e di spesa. Al vertice della piramide delle responsabilità sulla sicurezza c’è il datore il quale potrà poi delegare a dirigenti e preposti alcuni dei suoi obblighi. Sottolineiamo “ alcuni” perché il datore ha degli obblighi che non sono delegabili: 1. designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 2. valutazione dei rischi; 3. redazione del documento di valutazione dei rischi. Gli altri obblighi possono essere delegati ai dirigenti ed ai preposti. F 0 E 0 Delega = volontaria devoluzione da parte del datore di lavoro di congrui poteri di gestione e vigilanza e controllo esecutivo ad uno specifico soggetto. Sono previsti nell’art 16 del d.lgs 81 i requisiti di validità della delega e sono: 3..ala delega deve risultare da atto scritto; 3..b il delegato deve possedere i requisiti di professionalità e competenza richiesti dal caso concreto; 3..cla delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo, richiesti dal caso; 3..d la delega deve attribuire al delegato un’autonomia di spesa; 3..edeve pervenire un’accettazione per iscritto del delegato. Comma 2: alla delega di cui al comma 1 deve esser data adeguata e tempestiva pubblicità. Solo quando la delega ha queste caratteristiche ha valore F 0 E 0 in caso di violazione di obblighi di sicurezza il datore non ha responsabilità ( perché ha delegato la funzione al dirigente e/o preposto), ma solo se la delega è VALIDA,cioè possiede i precedenti requisiti. Anche in caso di delega corretta e violazione degli obblighi da parte del delegato residua in capo al datore un obbligo di vigilare sull’operato e sul corretto adempimento degli obblighi da parte del delegato F 0 E 0 ipotesi di culpa in vigilando ( il datore non adempie l’obbligo di vigilare sull’operato del delegato). Art 299 F 0 E 0 norma di chiusura secondo la quale le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, gravano altresì su colui il quale, sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri riferiti a ciascuno di tali soggetti. DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; L’Art 18 definisce quelli che sono gli obblighi del datore e del dirigente: 1. nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria; 2. designare preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di misure di prevenzione incendi e piani di evacuazione; 3. tenere conto delle capacità e condizioni dei lavoratori nell’affidare loro dei compiti; 4. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; 5. adempiere agli obblighi di informazione e formazione; 6. ecc.. PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. L’Art 19 definisce quelli che sono gli obblighi del preposto che sottolineano la connotazione del preposto come responsabile esecutivo e dunque escluso da compiti di organizzazione e predisposizione delle misure di protezione e tenuto solo alla informazione: RIUNIONE PERIODICA L’Art 35 dispone: “Nelle aziende e nelle unita' produttive che occupano piu' di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a. datore di lavoro o un suo rappresentante; b. responsabile del servizio di prevenzione e protezione; c. il medico competente; d. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a. il documento di valutazione dei rischi; b. l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali; c. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d. programmi di informazione e formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori ai fini della sicurezza; L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE L’Art 36 si occupa dei contenuti dell’informazione che il datore deve fornire ai lavoratori specificando che questa deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. L’Art 37 si occupa della formazione precisando che il datore di lavoro assicura a ciascun lavoratore la formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ed esplicita i contenuti di questa formazione: .a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione ecc .b rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione All’obbligo di impartire la formazione si aggiunge quello dell’addestramento specifico effettuato da persona esperta sul luogo di lavoro. Altra innovazione riguarda i preposti che ricevono dal datore in azienda una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai proprio compiti.Sono previsti poi percorsi formativi per lavoratori autonomi, piccoli imprenditori ecc. LA SORVEGLIANZA SANITARIA L’Art 38 non si limita a ridefinire i requisiti per lo svolgimento dell’attività di medico competente, ma richiede la partecipazione al programma di educazione continua in medicina . Il medico competente può essere oltre che un libero professionista o un dipendente del datore di lavoro, anche un dipendente di un a struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore. E’ disposto poi che il dipendente di una struttura pubblica assegnato ali uffici che svolgono attività di vigilanza non può prestare in nessun luogo e a nessun titolo attività di medico competente. F 0 E 0ciò perché il datore assicura al medico le condizioni necessarie allo svolgimento di tutti i compiti del medico competente garantendone l’autonomia. L’Art 41 prevede che la sorveglianza sanitaria sia svolta dal medico competente: a. nei casi previsti dalla normativa vigente; b. qualora il lavoratore ne faccia richiesta (correlata ai rischi lavorativi). Le visite mediche della sorveglianza sanitaria non possono essere effettuate: a. in fase preassuntiva ( F 0 E 0discriminazioni); b. per accertare stati di gravidanza; c. negli altri casi prev dalla normativa vigente. Sulla base delle visite mediche il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione: a. idoneità; b. idoneità parziale; c. inidoneità temporanea; d. inidoneità permanente. In base a queste valutazioni il datore è tenuto a prendere le decisioni necessarie. La visita della sorveglianza sanitaria è obbligatoria, preventiva e periodica. Il decreto correttivo 106/2009 all’art 26 prevede oltre alla visita medica del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, anche l’ammissibilità, discussa, delle visite mediche preventive in fase preassuntiva F 0 E 0 dubbi di legittimità che potrebbero essere superati se si interpretasse come valutazione dell’idoneità del lavoratore a svolgere una mansione che lo esponga a rischi particolari per i quali sia necessaria la sorveglianza sanitaria. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) L’Art 47 dispone che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.” Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Le competenze sono quelle di rappresentanza F 0 E 0 rappresentano i lavoratori per gli aspetti della salute e della sicurezza. LE SANZIONI In questo ambito diversi sono i profili di criticità soprattutto circa la reale attuazione dei criteri di delega nel decreto delegato con riferimento ai criteri più pregnanti. Es: valorizzazione dei criteri del sistema di cui al dlgs. 758/94 dei quali non v’è traccia a meno che tale valorizzazione non risulti dal massiccio ricorso alla pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Perplessità riguardano inoltre il metodo utilizzato dal legislatore delegato a riguardo.- F 0 E 0 art 55 punisce il datore che non adotti la valutazione dei rischi o che la adotti in modo errato ↓ Gli art relativi all’obbligo della valutazione dei rischi Si riferiscono a “redigere” o “elaborare”, il termine Adottare è ambiguo. Si riscontra poi un abbassamento di protezione (es art 55 punisce con la sola ammenda il datore che effettua la valutazione dei rischi senza coinvolgere le RSPP e il medico competente). Si lamenta al legislatore delegato il fatto che non ha saputo cogliere l’occasione per attrarre nel decreto ulteriori misure di dissuasione debitamente razionalizzate e sistematizzate. SPECIFICHE FIGURE • SOMMINISTRAZIONE, DISTACCO Abbiamo già sottolineato come la disciplina contenuta nel decreto delegato si applichi a tutte le tipologie contrattuali autonome e subordinate, atipiche e flessibili nonche del lavoro fuori mercato (anche volontariato).Per quanto riguarda le tipologie contrattuali flessibili il legislatore delegato ha seguito la strada tradizionalista F 0 E 0 ha esteso le tutele previste per il lavoro subordinato a tempo determinato e full time a queste forme di lavoro flessibile, anche se sarebbe stato più opportuno prevedere specifiche misure di tutela. SOMMINISTRAZIONE La nuova nozione di lavoratore (art 2 co 1 lett a) ricomprende tutte le persone che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro F 0 E 0 viene meno la necessità di norme speciali per i lavoratori anche se sarebbero state opportune norme specifiche che declinino il contenuto degli obblighi di protezione in relazione alle specificità della somministrazione. Il d.lgs 81 si adagia in gran parte sulle disposizioni del d.lgs 276/2003 e stabilisce che tutti questi obblighi sono a carico dell’utilizzatore addossando al somministratore l’obbligo di informare e sui rischi per la sicurezza connessi all’attività produttiva generale, nonché quello della formazione e addestramento (quest’ultimo può essere delegato all’utilizzatore se previsto da contratto) ↓ È comunque difficile ipotizzare che l’attività del somministratore Vada al di la della mera informazione generale, in quanto è più Idoneo a tal fine il reale utilizzatore. L’art 37 co 5 impone ora che l’addestramento venga fatto a opera di esperti e sul luogo del lavoro e precisa che per la somministrazione questo addestramento deve avvenire in occasione dell’inizio dell’utilizzazione. E’confermato poi l’obbligo di informare il lavoratore circa i rischi specifici connessi a particolari mansioni, obblighi questi che con la nuova normativa sono stati delegati al medico competente. E’stato poi abrogata la possibilità di introdurre divieti da parte della contrattazione collettiva. DISTACCO L’art 3 co 6 fa riferimento al distacco riconducendo tutti gli obblighi di prevenzione e sicurezza in capo al distaccata rio fatto salvo l’obbligo del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici delle mansioni alle quali viene distaccato. Per quanto concerne il lavoro ripartito nulla è detto, ma il silenzio del legislatore sembra intendersi come conferma dell’applicabilità della disciplina generale fermo restando quanto previsto dall’art 42 co 1 per il quale le ulteriori misure di sicurezza specifiche devono essere riportate in forma scritta nel contratto. Altra annotazione riguarda i telelavoratori a domicilio, inquadrabili come lavoratori a domicilio F 0 E 0la norma in questione è applicabile? In realtà questa fattispecie è da riportare a quella sua propria del lavoro a domicilio. La discutibile mancanza di una previsione dell’obbligo di formazione si supera nell’ottica generale per cui il datore è sempre obbligato a fornire informazioni al lavoratore e ad assicurarne la formazione. Per quanto riguarda i telelavoratori parasubordinati c’è una disciplina? Si auspica a riguardo un intervento correttivo in materia di lavoro parasubordinato esterno sì da dare risposta al problema. • LAVORO STAGIONALE E DOMESTICO Art 3 co 13 si occupa dei lavoratori stagionali in agricoltura F 0 E 0 vista la specificità del settore è previsto che il ministro del lavoro entro 90 gg dall’entrata in vigore del dlgs81/2008 provveda ad emanare disposizioni per semplificare li adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria. Per quanto riguarda il lavoro domestico questo è espressamente escluso dalla disciplina. IL SISTEMA ISTITUZIONALE • COMITATO NAZIONALE L’art 5, in adempimento del criterio espresso dalla legge delega per la realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni, ha istituito presso il Ministero della salute il nuovo comitato nazionale con compiti di indirizzo e valutazione delle politiche attive e di coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza. A tale comitato, presieduto dal Ministro della salute, partecipano con funzione consultiva INAIL, ISPESL,IPSEMA. Il comitato deve assicurare la più completa attuazione del principio di leale collaborazione Stato – Regioni. Il comitato: a. Stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza b. Individua obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza c. Definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento d. Programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale e. Garantisce lo scambio di informazioni tra sogg istituzionali per promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente f. Individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi. • COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE Gli art 6 e 7 danno attuazione all’alto criterio riguardante la ridefinizione dei compiti e la composizione della commissione consultiva permanente per l prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha sede presso il Ministero del lavoro. L’art 6 ne ridisegna la composizione e i compiti F 0 E 0 e composto secondo una logica tripartita da esperti designati dalle organizzazioni sindacali, da rappresentanti di vari Ministeri e da rappresentanti delle regioni e province autonome. La nuova disciplina ha posto un accento particolare , riguardo i compiti, a quelli attinenti alla promozione della cultura della prevenzione F 0 E 0 questa variazione nelle competenze della commissione è stata criticata in quanto comporta la perdita degli originari connotati tecnici. La nuova commissione ha un volto assai meno regolativo che in passato e più incline ad una dimensione promozionale, ma comunque i suoi compiti più tecnici non sono del tutto scomparsi ma sono inseriti in questo nuovo sistema. • COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO L’art 7 prevede che, al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi nonché di uniformità degli stessi ed il coordinamento con il comitato e la commissione, presso ogni regione e provincia autonoma operi un comitato regionale di coordinamento. Il dlgs81 rinvia al d.P.C.M. del 2007 per quanto riuarda la ridefinizione dei compiti e la composizione. Il comitato regionale di coordinamento svolge i propri compiti di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale. Il comitato regionale svolge le seguenti funzioni: a. Sviluppa, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle amministrazioni a livello nazionale b. Funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e vigilanza c. Raccolta e analisi delle informazioni relative a eventi dannosi o rischi d. Valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro • IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE L’art 8 che istituisce il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) con lo scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi. La partecipazione delle regioni al sinp è sintomo della volontà del legislatore delegato di creare una normativa nel rispetto del principio di leale collaborazione. • GLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI L’art 9 ridefinisce alcuni compiti dell’ISPESL, INAIL, IPSEMA i quali, enti pubblici nazionali, esercitano le proprie attività in un’ottica di sistema con i ministeri della salute e del lavoro, le regioni e le province autonome F 0 E 0 previsione di attività che i 3 istituti svolgono in modo coordinato e di specifici compiti per ciascuno di essi. Tra le attività svolte in modo coordinato sottolineiamo quella di consulenza alle medie e piccole imprese. Per quanto attiene ai compiti specifici dell’INAIL, gestore dell’assicurazione obbligatoria contro li infortuni sul lavoro e le malattie professionali, esso svolge i seguenti compiti: a. Raccoglie e registra i dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro per almeno un giorno b. Concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni c. Partecipa alla elaborazione della formazione tecnica in materia Per quanto riguarda l’ISPESL esso svolge attività essenzialmente di ricerca e di supporto tecnico scientifico, tra queste attività una particolarmente importante è quella di vigilanza sulle strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale. Infine per quanto riguarda l’IPSEMA, esso ha la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e lo fa con una serie di compiti che si aggiungono all’assicurazione obbligatoria. • ATTIVITA’ DI SUPPORTO E PROMOZIONALI L’art 10 delinea un’importante funzione di supporto alle imprese per la gestione e la prevenzione, affidando ad un’ampia gamma di soggetti pubblici e privati lo svolgimento di attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro soprattutto nei confronti di imprese artigiane. F 0 E 0 non sono comunque indicati i contenuti delle varie attività. L’art 11 affida alla commissione consultiva la definizione delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione. E’ inoltre riconosciuta ai medesimi fini agli istituti scolastici la facoltà di inserire nelle loro attività formative percorsi interdisciplinari. • INTERPELLO Art 12 prevede la possibilità per li organismi associativi, nonché di propria iniziativa o su spinta degli iscritti i sindacati, nonché consigli nazionali, di rivolgere quesiti tramite posta elettronica su questioni di ordine generale in relazione all’attuazione della normativa alla commissione per gli interpelli costituita presso il Ministero del lavoro F 0 E 0 svolge un’attività molto complessa e molto importante visto le peculiarità della normativa. • VIGILANZA Il dlgs 81 non ha modificato, contrariamente alle attese, la normativa riguardo la vigilanza contenuta nell’art 23 del dlgs 626/1994. Il decreto 81 riguardo ha tenuto conto del coordinamento più che della razionalizzazione delle attività di vigilanza F 0 E 0 ciò in virtù delle difficoltà nell’opera di razionalizzazione sul piano dei delicati equilibri politici tra governo centrale e regioni per cui l’unica soluzione praticabile è quella della leale collaborazione tra gli enti coinvolti. Più di un senale sembrerebbe riposizionare al centro del sistema di vigilanza il personale ispettivo del Ministero del lavoro. Il nuovo decreto pone l’assoluta incompatibilità tra funzioni di vigilanza e funzioni di consulenza F 0 E 0 incompatibilità a qualsiasi titolo e si estende a tutto il personale degli uffici che svolgono vigilanza. E’ poi previsto un qualche strumento di sostegno per le ASL (organi di vigilanza), ma si tratta di piccoli segnali di attenzione in un contesto in attesa di una ridefinizione. L’art 13 definisce così di seguito il quadro delle competenze in tema di vigilanza: a. Perno del sistema => ASL con competenze generali, ma non esclusive ( in alcuni casi il legislatore dà la competenza ad altri) b. Specifici rischi => Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la protezione e la vigilanza antincendi (compet esclusiva)
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