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Diritto internazionale privato e processuale - Legge n. 218/1995, Appunti di Diritto Internazionale Privato E Processuale

Appunti di diritto internazionale privato e processuale - riassunto della legge n. 218/1995

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 04/03/2012

silvialy
silvialy 🇮🇹

4.3

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Scarica Diritto internazionale privato e processuale - Legge n. 218/1995 e più Appunti in PDF di Diritto Internazionale Privato E Processuale solo su Docsity! Diritto internazionale privato e processuale  settore dei singoli diritti internazionali - fonti totalmente interne (ordinamento nazionale) - esistono anche trattati per armonizzare le discipline dei vari stati (atti di volontà dei singoli stati)  fonti del diritto internazionale privato Statuali Sovranazionali (trattati) Comunitarie (membri Ue) A volte le norme statuali sono in conflitto tra loro Con aspetti comuni a tutti gli stati che hanno ratificato - Conferenza permanente dell’Aja sul diritto internazionale privato → promozione di studi atti a progettare forme di cooperazione tra stati Es. Convenzione di New York  convenzioni poi sostituite da regolamenti comunitari 1969 Convenzione di Bruxelles Ambito della ripartizione della giurisdizione Regolamento n. 44/2001 1980 Convenzione di Roma Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Regolamento del 2008  evitare conflitti di leggi che si possono presentare all’interprete quando, in una fattispecie concreta, si presentano elementi di estraneità rispetto all’ordinamento nazionale - relazione giuridica a metà tra lo stato α e lo stato β Risposta degli stati a problemi privatistico-internazionali di tipo unilaterale Europa: fenomeno della comunitarizzazione del diritto internazionale privato e processuale  effetti - multinazionali che tentano di sottrarsi alla regolamentazione normativa - ostacolo al commercio internazionale + globalizzazione  divisione degli stati in 2 blocchi - paesi aperti a commerci e rapporti internazionali - paesi più chiusi  normativa uniforme per tutta l’Unione europea - emanazione di atti e regolamenti con fattispecie sostanzialmente interne, non extranazionali  trattato di Amsterdam - fenomeno dell’integrazione europea come unicum a livello mondiale Diritto processuale e privato distinto in 3 macroaree di interessi 1. Ripartizione della giurisdizione tra gli stati  le norme predisposte dagli ordinamenti nazionali individuano in primis le situazioni in cui può essere celebrato in un dato paese un processo con elementi estranei all’ordinamento nazionale - problema = vuole il paese esercitare la sua sovranità attraverso l’attività giurisdizionale qualora la fattispecie concreta sia estranea? - es. coniugi cittadini brasiliani, residenti e domiciliati in Marocco, litigano in vacanza a Venezia e il marito chiede la separazione con domanda giudiziale al giudice italiano → Italia non ritiene che ci siano elementi sufficienti o validi per “concedere giustizia” a questa fattispecie  rilevanza pratica delle norme sulla giurisdizione - rischio che una parte (attore) scelga il giudice che fa più comodo, non perchè è quello che si trova nella migliore posizione per decidere ma perchè la legge applicata porterebbe ad una sentenza più favorevole - es. ammissione o meno della prova testimoniale nei vari paesi - fenomeno del forum shopping  all’interno delle norme esistono indici per stabilire lo stato della giurisdizione in relazione alla fattispecie → “titoli di giurisdizione” - elementi di fatto di una norma che devono essere scoperti per giudicare circa la giurisdizione  il posto più idoneo ad iniziare la causa tra attore e convenuto è il domicilio o la residenza del convenuto → per esercitare il diritto di difesa - nel diritto internazionale privato e processuale una causa deve essere iniziata in un tribunale vicino o all’interno del paese del convenuto artt. 3-12 L. n. 218/1995  art. 3 = giurisdizione italiana se sussiste la residenza o il domicilio italiani, o vi è un rappresentante autorizzato - titoli di giurisdizione in relazione a persone fisiche / giuridiche - a partire dal processo di comunitarizzazione degli ultimi 10 anni (trattato di Amsterdam, 1997) gli stati fanno riferimento alle istituzioni comunitarie per la giurisdizione, il diritto applicabile e le sentenze - nell’ambito della giurisdizione in materia civile e commerciale è stato emanato un regolamento comunitario che affronta le tematiche della L. n. 218, ma in riferimento solo all’Unione Europea → regolamento n. 44/2001 prende in considerazione la competenza giuridica → principio per cui le persone domiciliate in un dato stato membro cono convenute davanti al giudice in tale stato ↓ Ma eccezioni disciplinate dalla L. n. 218  art. 4 = la giurisdizione: - sussiste anche qualora, benché non vi sia domicilio o residenza, le parti siano d’accordo - può essere derogata se le parti sono d’accordo e se la deroga è provata per iscritto  art. 5 = la giurisdizione non sussiste se la causa riguarda un bene immobile situato in un altro paese → i difetti di giurisdizione possono essere rilevati in qualunque stato o grado del processo: - solo dal convenuto costituito che non abbia accettato la giurisdizione italiana - dal giudice d’ufficio, se il convenuto è contumace, se ricorre l’ipotesi dell’art. 5 o se la giurisdizione è esclusa per effetto di norme internazionali
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