Scarica Diritto Processuale Civile Avanzato - I riti speciali e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Verrà affrontato seguendo questo schema: il processo del lavoro e procedimenti speciali, esecuzione forzata e metodi alternativi di risoluzione delle controversie. Obbligatorio: Comoglio, Ferri, Taruffo (ed. Il Mulino) edizione 2011, oppure Mandrioli (volume 4) Facoltativo: Tarzia, Saletti Il tutorato aggiunge valore ad un esame con esito positivo e non fa la differenza tra promozione e bocciatura. Non saranno richiesti articoli del codice di procedura civile a memoria, salvo quelli principali. Da sapere: la divisione del codice di procedura civile per aree, temi, libri e gli esempi pratici. Dalla parte generale si presuppone la competenza acquisita e le lacune vanno colmate entro l'appello d'esame. Consigliato il testo di Mandrioli per ripassare il corso base. Pagina 1 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Suddivisione del codice di procedura civile: • LIBRO 1° - PRINCIPI del PROCESSO CIVILE o Titolo 1° -degli organi giudiziari Capo 1° - del giudice • Sezione 1° - della giurisdizione della competenza in generale • Sezione 2° - della competenza per materia valore • Sezione 3° - della competenza per territorio • Sezione 4 ° - delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione • Sezione 5° - del difetto di giurisdizione dell'incompetenza e della litispendenza • Sezione 6 ° - del regolamento di giurisdizione di competenza • Sezione 6° bis - della composizione del tribunale Capo 2° - del cancelliere dall'ufficiale giudiziario Capo 3° - dal consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice o Titolo 2° - del pubblico ministero o Titolo 3° - delle parti dei difensori Capo 1° - delle parti Capo 2° - dei difensori Capo 3° - dei doveri delle parti e dei difensori Capo 4° - della responsabilità delle parti per le spese per i danni processuali o Titolo 4° - dell'esercizio dell'azione o Titolo 5° - dei poteri del giudice o Titolo 6° - dagli atti processuali Capo 1° - delle forme degli atti dei provvedimenti • Sezione 1° - degli atti in generale • sezione 2° - delle udienze • sezione 3° - dei provvedimenti • sezione 4° - delle comunicazioni delle notificazioni capo 2° - dei termini capo 3° - della nullità degli atti Pagina 2 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini • LIBRO 4° - PROVVEDIMENTI SPECIALI o Titolo 1° - dei procedimenti sommari Capo 1° - del procedimento di ingiunzione Capo 2° - del procedimento per convalida di sfratto Capo 3° - dei procedimenti cautelari • Sezione 1° - dei procedimenti cautelari in generale • Sezione 2° - del sequestro • Sezione 3° - dei procedimenti di denuncia di nuovo opera di danno temuto • Sezione 4° - dei procedimenti di istruzione preventiva • Sezione 5° - dei provvedimenti d'urgenza Capo 3° bis - del procedimento sommario e di cognizione Capo 4° - dei procedimenti possessori o Titolo 2° - dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone Capo 1° - della separazione personale dei coniugi Capo 2° - dell'interdizione, dell'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno Capo 3° - disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta Capo 4° - disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati Capo 5° - dei rapporti patrimoniali tra coniugi Capo 6° - disposizioni comuni e procedimenti in camera di consiglio o Titolo 3° - della copia e della collocazione di atti pubblici o Titolo 4° - dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni Capo 1° - disposizioni generali Capo 2° - della posizione e dalla rimozione dei sigilli • Sezione 1° - dell'apposizione dei sigilli • Sezione 2° - dalla rimozione dei sigilli Capo 3° - dell'inventario Capo 4° - del beneficio d'inventario Capo 5° - dal curatore dell'eredità giacente o Titolo 5° - dello scioglimento di comunioni o Titolo 6° - del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche o Titolo 7° - dell'efficacia delle sentenze straniere e della esecuzione di altri atti di autorità straniere o Titolo 8° - dell'arbitrato Capo 1° - della convenzione d'arbitrato Capo 2° - degli arbitri Capo 3° - del procedimento Capo 4° - del lodo Capo 5° - delle impugnazioni Capo 6° - dell'arbitrato secondo regolamenti precostituiti Capo 7° - dei lodi stranieri Pagina 5 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Libro 1° - disposizioni generali Titolo 3° - delle parti e dei difensori Capo 1° - delle parti Art. 75 c.p.c. CAPACITÀ PROCESSUALE "La legittimazione ad agire deve esserci in tempo precedente (per forza) rispetto alla presentazione della domanda. Diversa è la rappresentanza processuale del genitore rispetto al figlio minore, poiché il minore non ha capacità di stare in giudizio". 1. PRESUPPOSTI devono esistere prima della domanda 2. CONDIZIONI devono esistere nel momento della pronuncia 3. AZIONI di COGNIZIONE: a. ACCERTAMENTO riguarda l'accertamento del diritto. Qualcuno contesta il diritto in capo ad un altro soggetto b. CONDANNA accerta la violazione ed è TITOLO ESECUTIVO. Tutte le sentenze di condanna hanno provvisoria esecutività è non serve che passi in giudicato. Eventualmente si può chiedere la SOSPENSIVA in appello. La sentenza di condanna è titolo per chiedere eventuale ipoteca e rendere i termini di prescrizione brevi, rispetto ai normali termini di prescrizione lunghi. c. COSTITUTIVA rappresenta l'interesse ad agire che consiste nel MODIFICARE o COSTITUIRE un diritto. Art. 2932 c.c. Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto (contratto preliminare 1351 c.c.) Trasferisce la titolarità di un diritto di proprietà per via di un PRELIMINARE ad EFFETTI OBBLIGATORI. Esempio: dei coniugi fanno un documento per la separazione. Vale? No! Serve infatti una procedura corretta dinanzi a un giudice. Esempio 2: abbiamo un contratto e vogliamo dimostrarne la NULLITÀ. Come si fa? Serve una SENTENZA DICHIARATIVA per dire che il contratto è nullo dalla sua origine. L'azione costitutiva per contratto è la RISOLUZIONE per mancanza di elementi del contratto che si ha quando viene meno il sinallagma o sopravvengono in impossibilità. 4. VERIFICA dell' AZIONE è importante per vedere se esiste già un giudizio pendente. 5. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA: • SOGGETTI attore, convenuto, terzi • CAUSA PETENDI titolo giustificativo della domanda Pagina 6 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini • PETITUM provvedimento che si chiede e specificazione del bene oggetto di tutela. 6. GIUDICATO: è la sentenza pronunciata con IMMUTABILITÀ. • FORMALE La sentenza non è più passibile di mezzi di impugnazione ( titolo 3°, libro 2° delle impugnazioni). • SOSTANZIALE specifica ai soggetti vincolati da giudicato (2909 codice civile – Cosa giudicata). 7. MEZZI di IMPUGNAZIONE: • ORDINARI appello, cassazione, revocazione... • STRAORDINARI revocazione straordinaria e impugnazione di terzo. LEGITTIMAZIONE ad AGIRE. È un'altra delle condizioni per l'azione ed è ricavabile dall'articolo 81 c.p.c., anche se non esiste una norma specifica. Legittimazione è DIVERSO da titolare del diritto: finché la sentenza non conferma la titolarità del diritto, non possiamo dire che il soggetto sia titolare, ma solo che SI AFFERMA ESSERE TITOLARE. La LEGITTIMAZIONE è la corrispondenza tra soggetto che affermandosi titolare del diritto richiede tutela giudiziale, con il soggetto che ne trae beneficio dalla sentenza. Esempio: chiedo al giudice il ripristino della situazione coante dovuta a un vicino che costruisce senza le distanze. Art. 81 c.p.c. SOSTITUZIONE PROCESSUALE. "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui". Nessuno può far valere in nome e per conto proprio un diritto altrui. Il sostituto processuale è una cosa straordinaria. Esempio: Art. 111 c.p.c. SUCCESSIONE del TITOLO CONTROVERSO se nel processo si trasferisce il titolo controverso, il processo procede tra le parti originarie. Quindi due genitori possono agire in giudizio per il figlio minore. Quando il figlio diventa maggiorenne i titolari della causa sono ancora i soggetti originari. Ci sono poi altre casistiche che intervengono, ma questo rappresenta la straordinarietà. Libro 1° - disposizioni generali Titolo 4° - dell'esercizio dell'azione Art.99 c.p.c. PRINCIPIO della DOMANDA . "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente" Chi volesse far valere un principio in giudizio deve presentare la domanda davanti al giudice. Il ricorrente propone un ricorso presentando la domanda proposta avverso il resistente attraverso un atto di citazione. ATTO di CITAZIONE si va dal convenuto, si fissa udienza, si iscrive a ruolo ed infine si va dal giudice. ATTO IN IUS RICORSO prima si va dal giudice, si fa il deposito e solo successivamente si notifica l'udienza al convenuto (tale udienza è fissata dal giudice). VACATIO IUDICIS – DEPOSITO RICORSO Art. 100 c.p.c. INTERESSE ad AGIRE "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse". Pagina 7 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Libro 2° - del processo di cognizione Titolo 4° - norme per Le controversie in materia di lavoro Capo 1° - delle controversie individuali di lavoro Sezione 1° - disposizioni generali PROCESSO DEL LAVORO Titolo IV° Libro II° (del processi di cognizione) cpc in vigore con Legge 533/1973 Art. 409 c.p.c. CONTROVERSIE INDIVIDUALI di LAVORO. (ricorso) "Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1. rapporti di lavoro subordinato privato (codice civile 2094), anche se non inerenti all'esercizio di una impresa (codice civile 2239); 2. rapporti di mezzadria (codice civile 2141), di colonia parzialria (codice civile 2164), di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto (codice civile 1647), nonché apporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3. rapporti di agenzia (codice civile 1742), di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuative coordinata, prevalentemente personale, anche se non ha carattere subordinato (2002 centotré); 4. rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica (codice civile 2093, 2129); 5. rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici e di altri rapporti di lavoro pubblico, sempre che non siano devoluti dalla legge ad altro giudice". Il rito del lavoro si applica a: • lavoro subordinato lavoro subordinato privato • mezzadria • agenzia e rappresentanza parasubordinati (prestazione d’opera continua/coordinata, prevalentemente personale) • lavoro pubblico lavoro subordinato pubblico questo rito si applica in materia di locazioni, comodato, affitti, opposizione all’esecuzione ed atti esecutivi di lavoro (articolo 618 bis), controversie agrarie, opposizione all’ordinanza di ingiunzione. Prima si applicava anche alle azioni di danno per morte o lesioni da incidenti stradali. Si applica anche nelle controversie per repressione della condotta antisindacale. Tutto ciò in virtù della Legge 102/2006, che però è stata modificata dalla Legge 69/2009. Riforma 2009: prima della riforma c'era l'obbligo di tentativo di conciliazione. Era condizione di procedibilità della domanda. Il legislatore ha pensato poi di eliminare questa obbligatorietà. Dal 2010 è subentrata un'ulteriore norma che renderà a breve attiva l'obbligatorietà per il processo ordinario di MEDIAZIONI, ma ciò rappresenta un controsenso. Difatti la CONCILIAZIONE nel processo del lavoro in effetti sortiva poco utilità. C'è stato un tentativo di dare all' ARBITRATO più peso in materia di lavoro. Nella norma c'è sempre sproporzione tra lavoratore l'azienda. Ciò prevederebbe l'inserimento di clausole a livello contrattuale, ma nella realtà per un lavoratore difficile (quasi ridicolo) poter chiedere all'azienda di inserire tali clausole che permettono il ricorso all'arbitrato. (Nella realtà chi vuole lavoro accetta senza troppe discussioni). Pagina 10 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Tale rito è ispirato alla massima concentrazione perché parla di fatti in cui c’è uno squilibrio tra le parti normalmente. • È prevista infatti una UDIENZA UNICA, ma ciò resta una pura previsione normativa. • È ispirato ai principi di IMMEDIATEZZA e ORALITÀ, vuole bilanciare lo squilibrio tra le parti. Lavoro subordinato privato Art. 409 c.p.c. Lavoro subordinato pubblico CONTROVERSIE Lavoro parasubordinato agenzia INDIVIDUALI di LAVORO. Rappresentanza Locazioni, comodati, opposizione all’esecuzione, controversie agraria Controversie per la repressione della condotta antisindacale. Legge 183/2010 LEGGE sulle CONTROVERSIE del LAVORO – Art. 31. Apporta ulteriori modifiche: • articolo 410 c.p.c. é modificato a tentativo di conciliazione, prima era TENTATIVO OBBLIGATORIO di conciliazione. • Articolo 410 bis c.p.c. abrogato • articolo 412 c.p.c. abrogato Troviamo quindi quattro forme di conciliazione: 1) commissione presso DIREZIONI PROVINCIALE del LAVORO. • La composizione di tale commissione fa riferimento al vecchio testo, ma è facoltativa. Tale convocazione viene spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno al lavoratore e al datore di lavoro. • La convocazione contiene: dati del lavoratore, dati della ditta, luogo dove lavora, fatti ragioni della domanda. • Se la parte accetta la conciliazione depositerà la memoria con le eccezioni di fatto e di diritto e con DOMANDE RICONVENZIONALI, cioè relative all'oggetto o inerenti al titolo della domanda principale. Articolo 410 c.p.c. TENTATIVO di CONCILIAZIONE "chi intende proporre un giudizio a domande relative rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale la quale aderisce conferisce mandato, non previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuato secondo i criteri di cui all'articolo 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e quei 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un alto magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale. Le commissioni quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione le proprie sottocommissioni, presieduta dal direttore della direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchiano la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione necessaria la presenza del presidente di almeno rappresentante dei datori di lavoro e almeno rappresentante dei lavoratori. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnato spedita mediante raccomandato con avviso di ricevimento. Copia dalla richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnato spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte. La richiesta deve precisare: 1) nome, cognome e residenza dell'istante del convenuto; se l'istante in convenuto non sono una persona giuridica un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede; Pagina 11 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini 2) il luogo dove sortge il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale é addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti la procedura; 4) l'esposizione dei fatti delle ragioni poste a fondamento della pretesa. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione deposita presso la commissione di conciliazione, in proventi giorni dal ricevimento della copia della richiesta una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto in diritto nonché gli eventuali domande in via riconvenzionali ove ciò non avvenga ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. In 13 giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione che deve essere tenuto anche successivi 30 giorni dinanzi alla commissione in lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce conferisce mandato. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo è terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dole colpa grave." articolo sostituito da legge 183 del 4 novembre 2010, articolo 31. Il testo precedente parlava di TENTATIVO OBBLIGATORIO TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE (vecchio testo del 410 c.p.c.) davanti ad una commissione di conciliazione. • È un procedimento amministrativo. • Se funziona, si fa un verbale, altrimenti si inizia la causa. • Se non viene fatto questo tentativo, la domanda posta il giudice è improcedibile. L’improcedibilità comporta che il giudice sospende il procedimento (si sospende la prescrizione e ogni decadenza e si blocca la litispendenza). Se la commissione non risponde alla richiesta di tentativo, ed entro 60 giorni non viene fissata adunanza, il tentativo si dà per esperito. Il ricorso si propone al tribunale monocratico (non giudice di pace) in funzione di giudice del lavoro ex articolo 50 bis c.p.c. articolo 411 c.p.c. PROCESSO VERBALE di CONCILIAZIONE (effetti) "se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice su istanza del a parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di esso sono riassunti nel verbale di conciliazione delle valutazioni espresse dalle parti. Dalle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, ha ricorso depositato i sensi dell'articolo 415 devono essere allegati verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertante l'autenticità, provvede depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice su istanza della parte interessata, accerta la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto". così modificato nel 2010 Se la conciliazione riesce é redatto verbale. Il verbale diventa esecutivo con provvedimento del giudice, quindi il provvedimento del giudice su istanza di parte è TITOLO ESECUTIVO per aggredire patrimonio della parte debitrice. La commissione deve formulare proposta per bonaria risoluzione della controversia: • se ACCETTATA Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. • se NON ACCETTATA la commissione redige verbale di mancata conciliazione. Ciò serve per andare dinanzi al giudice che avrà un'idea delle trattative e dei comportamenti tenuti in fase di tentativo di conciliazione, valutabili ai fini della decisione finale. Pagina 12 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini CLAUSOLE COMPROMISSORIE. È prevista la possibilità di inserire delle clausole compromissorie nei contratti di lavoro, ma devono essere CERTIFICATE da organi di certificazione che accertino l'effettiva volontà delle parti di devolvere eventuali controversie davanti agli arbitri. La clausola compromissoria non può essere sottoscritta prima del termine del periodo di prova del lavoratore. Se non è previsto periodo di prova, la clausola non può essere sottoscritta prima di 30 giorni dall'assunzione. La clausola compromissoria non può riguardare la risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento). Garanzia: la certificazione di volontà del lavoratore prevede la possibile assistenza di un legale. La clausola compromissoria è prevista nel contratto e PRECEDE la CONTROVERSIA. Diversamente si parla di COMPROMESSO (diverso da clausola compromissoria). COMPROMESSO. È posteriore rispetto all'insorgere della controversia. Limite: se c'è una contrattazione collettiva nazionale in cui rientrano il contratto di lavoro in questione, posso usare il COMPROMESSO solo se espressamente previsto. Il compromesso NON ha limiti nell'oggetto della controversia. NORME GIURISDIZIONALI nel PROCESSO del LAVORO – libro 2°, titolo 4° (oltre la conciliazione) Art. 413 c.p.c. GIUDICE COMPETENTE. "Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione del giudice del lavoro. Competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione sorge il rapporto ovvero si trova l'azienda una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. Competente per territorio per le controversie previste al numero 3 dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare di altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3 dell'articolo 409. Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Nelle controversie nelle quali è parte una amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18. Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.". Chi è competente per territorio? Si parla di foro alternativo: • il tribunale dove sorge un rapporto di lavoro, oppure… • Il foro dove c’è l’azienda, oppure… • Il foro dove c’è una dipendenza dell’azienda dove il lavoratore stava nel momento della cessazione del rapporto. Per “dipendenza” si intende una succursale coni: o beni pertinenti all’azienda o decentrato o individualità tecnico economica. Non sono necessari poteri direzionali di controllo. Nel caso di lavoro parasubordinato (esempio agenzia e di rappresentanza) la competenza territoriale si trova guardando il DOMICILIO dell'agente. PROROGA: I mutamenti di impresa/azienda NON influiscono sulla competenza, se la domanda proposta entro 6 mesi. Il lavoratore può scegliere un foro più comodo. Pagina 15 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Il giudice del lavoro NON può derogare alla competenza territoriale. Sono infatti NULLE le clausole di derogative alla competenza per territorio. Tale competenza è INDEROGABILE. Per i lavoratori parasubordinati (rappresentanti eccetera...) È previsto il foro dove lavoratore e legge il domicilio fiscale. Se rapporto di lavoro è sorto all’estero o se l’azienda si è trasferita all’estero si applicano le regole degli articoli 18 e 19 c.p.c.. Art. 414 c.p.c. FORMA della DOMANDA. "La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: 1. l'indicazione del giudice; 2. il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica,1'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta non che è la sede delle ricorrente o del convenuto; 3. là determinazione dell'oggetto della domanda; 4. l'esposizione dei fatti degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con relative conclusioni; 5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione." Dunque la domanda viene presentata con ricorso al giudice che fissa l'udienza entro 60 giorni dal deposito del ricorso. FORO GENERALE residenza applicazione domicilio art. 7 c.p.c. residenza dell’attore dimora Come si propone la domanda? con RICORSO ex articolo 414 c.p.c.. • C’è la VACATIO IUDICIS. • Si va dal giudice che FISSA UDIENZA con decreto. o Fissazione entro 5 giorni dal deposito del ricorso. o Deposito prima di 60 giorni dall’udienza. • Il decreto sarà inviato resistente. • Il ricorso deve contenere essenzialmente: o giudice o causa petendi o Le parti o Petitum che può essere MEDIATO domanda proposta IMMEDIATO oggetto della domanda proposta o Mezzi di prova (doc. in comunicazione) o NON serve la DATA dell’udienza, che sarà specificata in seguito Tali elementi non sono integrabili, salvo poche eccezioni. Art. 415 c.p.c. DEPOSITO del RICORSO e DECRETO di FISSAZIONE dell' UDIENZA "il ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. Il giudice entro cinque giorni dal deposito del ricorso fissa con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenuti a comparire personalmente. Tra il giorno del deposito del ricorso dell'udienza di discussione non devono decorrere più di 60 giorni. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data della pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417. Tra la data di notificazione al convenuto è quella dell'udienza di discussione del intercorrere un termine non minore di 30 giorni. Il termine di cui al comma precedente è elevato 40 giorni e quello di cui al terzo comma ha elevato a 80 giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero". Pagina 16 di 137 È diverso per la CITAZIONE. Si ha la VACATIO IN IUS che: • Il decreto va al convenuto • Si fissa l’udienza Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini entro 5 gg fissa entro 5 gg non più di 60 gg Entro 10 gg 40 gg se estero Il resistente si costituisce almeno 10 giorni prima dell'udienza con memoria difensiva e deve PRENDERE POSIZIONE in modo specifico sul tema proposto dal ricorrente. Nel processo civile esiste il PRINCIPIO di NON CONTESTAZIONE, che nel processo del lavoro c’é. Se non contesto il modo specifico i fatti, questi si considerano ammessi. Questo principio però non si applica in relazione alla parte che sia CONTUMACE. Il resistente, pena di decadenza, nella memoria deve indicare: 1. memorie di parte; 2. documenti; 3. eccezioni non rilevabili d'ufficio (esempio: prescrizione e decadenza). 4. Deve proporre anche le domande RICONVENZIONALI: il resistente, pena di decadenza, propone la riconvenzionale e contemporaneamente chiede al giudice di spostare l'udienza. Il giudice fissa nuovo udienza, ed il tutto va notificato al ricorrente che diviene resistente. Articolo 36 c.p.c. CAUSE RICONVENZIONALI. (libro 1° - disposizioni generali, titolo 1° - organi giudiziari, sezione 4° delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione). "Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti". La giurisprudenza ammette invece tutte le riconvenzionali purché sia sempre competente il giudice del lavoro. Si chiede di spostare l'udienza per evitare tempi vuoti o udienze di rinvio. Nell'UDIENZA di DISCUSSIONE il giudice verifica che il rito sia corretto ed interroga liberamente le parti (interrogazione formale). Dovrebbe essere l'unica udienza (ex articolo 420 c.p.c. modificato da L.183/2010 - Udienza di discussione della causa ). "Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile del giudice fini della decisione. Le parti possono, se ricorrano gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice". Pagina 17 di 137 VACATIO IUDICIS Decreto DEPOSITO CANCELLERIA Udienza di discussione NotificaDel RICORRENTE Al RESISTENTE Non - di 30 gg Non – di 80 gg se estero COSTITUZIONE in giudizio Entro 10 gg prima dall'udienza MEMORIE Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Il giudice ordinario fissa, con ordinanza, udienza e termine perentorio entro il quale dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi (memorie e documenti). L'udienza sarà poi un'udienza normale davanti al giudice del lavoro. articolo 427 c.p.c. PASSAGGIO dal RITO SPECIALE al RITO ORDINARIO. "Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguardo rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 809, se la causa stessa rientrano nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie; altrimenti la rimette con ordinanza del giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la riassunzione con rito ordinario. In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie". articolo 427 c.p.c. Articolo 428 c.p.c. INCOMPETENZA del GIUDICE. "Quando la causa relativa ai rapporti di cui all'articolo 409 sia stata proposta giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420. Quando l' incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la riassunzione con rito speciale". Articolo 429 c.p.c. PRONUNCIA della SENTENZA "nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatte di diritto delle decisioni. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a 60 giorni per il deposito della sentenza. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, conceda le stesse un termine non superiore 10 giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto". Articolo 430 c.p.c. DEPOSITO della SENTENZA. "La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro 15 giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti". Articolo 431 c.p.c. ESECUTORIETA’ della SENTENZA "Le sentenze che pronunciano condanna favore del lavoratore per crediti derivanti da rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno. Pagina 20 di 137 Rito del lavoro Rito ordinario Se la causa rientra nella competenza del giudice del lavoro si dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie. Se la causa non rientrano nella competenza del giudice del lavoro, il giudice rimette la causa con ordinanza al giudice competente e fissa un termine perentorio NON > 30gg per la riassunzione con rito ordinario. Sentenza Lettura del DISPOSITIVO e lettura dei MOTIVI di fatto e di diritto (regola generale) Lettura del DISPOSITIVO in udienza più ALLEGAZIONE dei motivi di fatto di diritto entro 60 giorni. In tal modo il lavoratore può iniziare l'ESECUZIONE FORZATA. Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di € 258,23. Le sentenze che pronunciano condanna favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283. il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrano gravi motivi". ciò è ben diverso da: Pagina 21 di 137 ESECUZIONE della sentenza SOSPENSIONE dell' ESECUZIONE (usata nei casi più complessi). Può chiedere la sospensione solo se ci sono GRAVISSIMI DANNI. (nel processo ordinario sufficiente la gravità). Il datore di lavoro può bloccare l'efficacia esecutiva del dispositivo proponendo APPELLO con RISERVA dei MOTIVI. I motivi d'appello saranno depositati quando verrà depositata la motivazione della sentenza. I motivi saranno depositati entro 30 giorni dal deposito della sentenza. Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini PROCEDIMENTI SPECIALI PROCEDIMENTO INGIUNTIVO PROCEDIMENTO per CONVALIDA o LICENZA di SFRATTO Specialità COGNIZIONE ISTRUZIONE SOMMARIA PROBATORIA INCOMPLETA RAPIDA Libro 4° - dei procedimenti speciali Titolo 1° dei procedimenti sommari Capo 1° - del procedimento di ingiunzione PROCEDIMENTO INGIUNTIVO (è proced. speciale) Articolo 633 c.p.c. CONDIZIONI di AMMISSIBILITÀ " su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronunciar ingiunzione di pagamento o di consegna: 1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3. se il credito riguarda onorari, diritto di o rimborsi spettanti a Notai a norma della loro legge professionale, oppure da altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché ricorrente offre elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione. L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana". (ultimo comma abrogato da legge 231 del 2002 in attuazione della direttiva comunitaria per la lotta e ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Dottrina: è un procedimento di accertamento con prevalente funzione ESECUTIVA: il provvedimento finale accerta un diritto, ma fornisce anche la parte di un TITOLO ESECUTIVO. Altra dottrina: è una speciale forma di esecuzione (esercizio) della ordinaria azione di condanna. Tutto questo pone in rilievo lo SCOPO. In tale procedimento "parla solo il RICORRENTE". Nonostante ciò il procedimento del contraddittorio e rispettato perché è la controparte ha diritto di fare opposizione al decreto ingiuntivo, che si ha grazie ad un procedimento svolto in contraddittorio. Il legislatore consente di ottenere un PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE (senza sentire il resistente) dove però è necessario allegare PROVA SCRITTA alla tesi del ricorrente. Il decreto ingiuntivo, una volta emesso ha valore ESECUTIVO. Il debitore lo conoscerà solo quando gli verrà notificato. CONDIZIONI di AMMISSIBILITÀ. Il giudice competente, su richiesta dell'asserito creditore, ingiunge all'asserito debitore di pagare o di consegnare se: 1. viene data PROVA SCRITTA del diritto fatto valere; nel procedimento di ingiunzione la prova assume connotati più ampi rispetto alla PROVA SCRITTA del processo ordinario; 2. se il credito riguarda onorari degli avvocati, procuratori e chiunque abbia partecipato ad un processo; 3. se il credito riguarda onorari del notaio; Pagina 22 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Decreto fa opposizione ingiuntivo diventa RITO MONITORIO ATTORE FASE OPPOSIZIONE (fase sostanziale) (formale) Nell'opposizione, se fosse l'attore in opposizione (debitore) a provare di non essere debitore, ci sarebbe una stortura. Inoltre, alcuni prove ammesse nel rito monitorio (esempio: fattura) possono avere senso nella fase di opposizione, proprio perché è nel procedimento ingiuntivo La concezione della prova e più ampia. il convenuto opposto può proporre la RICONVENZIONALE? SÌ, ma con il rischio che vada a cozzare con la richiesta avanzata in fase MONITORIA da lui stesso. Quindi, secondo la giurisprudenza, la RICONVENZIONALE è ammessa MA : riconosce che sia una "riconvenzionale STRANA" perché fatta dal ricorrente, che deve essere quindi collegata con titolo originario (domanda originaria). Articolo 649 c.p.c. SOSPENSIONE* dell' ESECUZIONE PROVVISORIA. "Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrano gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642". l'efficacia esecutiva provvisoria può essere SOSPESA se sussistono GRAVI MOTIVI. Tale sospensione è PROVVISORIA. L'opposizione si può concludere con: 1. RIGETTO TOTALE dell'opposizione. a. Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo esecutivo. b. Il decreto ingiuntivo non ancora esecutivo (perché non ancora decorsi 40 giorni) diventi esecutivo. 2. ACCOGLIMENTO dell'opposizione. a. Il decreto ingiuntivo non esiste più. b. L'esecuzione precedentemente svolta caducata. c. In caso di danni per l'esecuzione risarcimento. 3. ACCOGLIMENTO PARZIALE dell'opposizione. Il decreto ingiuntivo può essere: a. NON OPPOSTO b. RIGETTATO in entrambi i casi ha EFFICACIA ESECUTIVA di sentenza passata in giudicato opponibile solo in via straordinaria. L'opposizione può anche essere OPPOSIZIONE TARDIVA (dopo i 40 giorni). Articolo 650 c.p.c. OPPOSIZIONE TARDIVA. "L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione". La corte costituzionale, con sentenza 120 del 1976, ha dichiarato l'illegittimità del primo comma di questo articolo nella parte in cui NON consente l'opposizione tardiva del intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato dal decreto. Pagina 25 di 137 Convenuto OPPOSTO Creditore RICORRENTE Debitore RESISTENTE Ha l'ONERE PROBATORIO ex articolo 2697 ccConcezione di prova più ampia Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Quindi l'opposizione può essere tardiva se si prova di non aver avuto conoscenza del decreto per: 1. irregolarità della notificazione 2. caso fortuito 3. forza maggiore NON è ammessa se sono comunque decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione. Infatti il primo atto fa presupporre che il debitore conosca l'esistenza del decreto ingiuntivo. 40 gg non più di 60 gg EFFICACIA EFFIC. altrimenti INEFFICACE PROVVISORIA ESEC. rigetto accoglimento parziale accoglimento Pagina 26 di 137 Ricorso per DECRETO INGIUNTIVO OPPOSIZIONE (citazione) NOTIFICA PAGO CONSEGNO OPPONGO DECRETO INGIUNTIVO TITOLO ESECUTIVO Articolo 645 c.p.c OPPOSIZIONE "l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato il ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà". Entro 4 giorni dalla notifica Articolo 650 c.p.c. OPPOSIZIONE TARDIVA. "L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso ll'esecutorietò può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione". Articolo 642 c.p.c. ESECUZIONI PROVVISORIA. "Se il credito è fondato su cambiale, segno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su un atto ricevuto dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare un segnale senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine sugli effetti dell'opposizione. L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482". Articolo 648 c.p.c. ESECUZIONI PROVVISORIA in PENDENZA di OPPOSIZIONE. "Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta udì pronta soluzione, può concedere con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare di eventuali restituzioni, spese e danni". Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Libro 4° - dei procedimenti speciali Titolo 1° dei procedimenti sommari Capo 2° - del procedimento per convalida di sfratto PROCEDIMENTO per CONVALIDA o LICENZA di SFRATTO articolo 657 c.p.c. INTIMAZIONE di LICENZA e di SFRATTO per FINITA LOCAZIONE. "Il locatore o il concedente può intimare al conduttore all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali. Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione". Si tratta di un procedimento preordinato, finalizzato ad ottenere un titolo esecutivo. Lo sfratto asserisce ai contratti di locazione e ai beni immobili. Tale procedimento si attua in tre ipotesi: 1. nel caso in cui si voglio ottenere il RILASCIO di BENE IMMOBILE prima della scadenza del contratto di locazione. In tal modo si evita il tacito rinnovamento del contratto (quattro più quattro) e si ha ex ante un titolo esecutivo. 2. Nel caso in cui si voglio ottenere lo SFRATTO per FINITA LOCAZIONE. 3. Se si vuole ottenere un SFRATTO per MOROSITÀ ( articolo 658 c.p.c. INTIMAZIONE di SFRATTO per MOROSITÀ ) cioè quando il conduttore non paga il canone le spese accessorie. Tale procedimento coniuga: a. azione di condanna per il rilascio dell'immobile; b. risoluzione del contratto per inadempimento (azione estintiva). articolo 658 c.p.c. INTIMAZIONE di SFRATTO per MOROSITÀ "il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone d'affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti. Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.". Tuttavia la legge 392 del 1978 prevede il contratto di locazione ad EQUOCANONE . In tal caso c'è un termine di GRAZIA concesso al conduttore in caso di morosità. Quindi: SFRATTO per MOROSITÀ + INGIUNZIONE. Articolo 660 c.p.c. FORMA dell' INTIMAZIONE. "Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti devono essere notificate a norma degli articoli 137 seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto. Il locatore deve chiarire nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio del comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono esservi notificati presso la cancelleria. La citazione per la convalida, é redatta a norma dell'articolo 125, il luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo 163, terzo comma, 7, deve contenere, con l'invito a comparire nel udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663. Tra il giorno della notificazione e dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori a 20 giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice può, su istanza del intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà ai termini di comparizione. Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza. Ai fini dell'opposizione e del compimento dell'attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale del intimato. Pagina 27 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Si può avere quando l'intimato non è venuto a conoscenza dell'intimazione nei suoi confronti o non sia riuscito ad opporsi. Non è venuto a conoscenza dell'intimazione per: • caso fortuito • forza maggiore • errore di notifica. Questa opposizione NON è più concessa se sono trascorsi 10 giorni dal provvedimento di esecuzione (come per il procedimento ingiuntivo). La corte costituzionale ha esteso la possibilità di far opposizione tardiva non solo per chi "non vi è venuto a conoscenza" come invece citerebbe la norma, MA anche se si è venuti a conoscenza e "MATERIALMENTE NON CI SÌ È POTUTI OPPORRE", tenendo sempre valido il limite di 10 giorni. 3 casi di persona con A/R Si costituisce Pagina 30 di 137 Rilascio di immobile – prima di scadenza Convalida di SFRATTO Scadenza del contratto Morosità ECCEZIONE: L. 392 del 1978 prevede il contratto di locazione ad EQUOCANONE . Azione ESECUTIVA Azione di CONDANNA CITAZIONE Notifica CONDUTTOREUDIENZA Almeno 20 gg (Non 60 come ordinario) LOCATORE Compare CompareNON compare NON compare Irregolarità nel contraddittorio RINNOVO CITAZIONE Regolare CONVALIDA di SFRATTO + Eventuale DECRETO INGIUNTIVO Esecutivo dopo 30 gg NON contestaCONTESTA + CONVALIDA di SFRATTO Subito esecutivo + EFFICACIA di GIUDICATO OPPOSIZIONE Senza PROVE SCRITTE Contesta le SOMME Il Giudice emette (ORDINANZA NON impugnabile) CONVALIDA Di RILASCIO con RISERVA delle ECCEZIONI (del CONDUTTORE) NO convalida SFRATTO TERMINE 20gg x pagare PAGA NON PAGA MUTA il RITO ORDINARIO in LOCATIZIO per accertare il diritto del locatore ad ottenere risoluzione del contratto. CONVALIDA di SFRATTO (Subito esecutivo) + DECRETO INGIUNTIVO (su tutta la somma) OPPOSIZIONE TARDIVA Limite prima di 10 gg da esecuzione Se l’INTIMATO dimostra: 1) caso fortuito 2) forza maggiore 3) errore di notifica 4) Non si è potuto opporre (aggiunto da Cassazione) Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Libro 4° - dei procedimenti speciali Titolo 1° dei procedimenti sommari Capo 3° - dei procedimenti cautelari – Sezione 1° dei procedimenti cautelari in generale PROVVEDIMENTI CAUTELARI procedimenti speciali Il procedimenti cautelari servono per porre rimedio alle lungaggini dei vari procedimenti. Si collocano nel libro 4°, capo 3° e sono procedimenti SPECIALI e SOMMARI in cui sussiste una superficialità e incompletezza della cognizione. Si pongono in rapporto di STRUMENTALITÀ con le azioni di merito; servono per garantire che l'azione di merito abbia dei propri frutti. L'azione cautelare cristallizza la situazione di fatto in modo che la sentenza sia efficace. Se la sentenza cautelare è positiva, non per forza quella di merito sarà positiva, ma generalmente coincidono. Quali sono i provvedimenti cautelari? 1. SEQUESTRI (articoli dal 670 al 687 c.p.c.). 2. DENUNCE di NUOVA OPERA o di DANNO TEMUTO (articoli dal 688 al 691 c.p.c.). 3. PROCEDIMENTO di ISTRUZIONE PREVENTIVA (articoli dal 692 al 699 c.p.c.). 4. PROVVEDIMENTI d' URGENZA (articoli dal 700 al 702 c.p.c.). I provvedimenti CAUTELARI NON sono idonei al GIUDICATO: • hanno natura strumentale e NON DECISORIA • NON sono impugnabili per RICORSO STRAORDINARIO per cassazione. La cautela si divide in due forme: Legge 353 del 1990 razionalizza il sistema con disposizioni comuni per regolare la tutela cautelare in generale. Si tratta di regole comuni per la tutela cautelare in generale e perla tutela esterna al codice di procedura civile, talvolta contenuta nel codice civile. Articolo 669 bis FORMA della DOMANDA “ La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente." Questo articolo ed i seguenti si applicano a tutti provvedimenti cautelari, ESCLUSA l' ISTRUZIONE PREVENTIVA, che è regolata negli articoli 669 quinquies, 669 septies e 669 tredicies, i quali sono invece applicabili a tutti tipi di provvedimenti cautelari, comprendendo anche l' ISTRUZIONE PREVENTIVA. Pagina 31 di 137 TIPICHE ATIPICHE o Sequestri Denunce di nuova opera o di danno temuto Procedimento di istruzione preventiva Provvedimenti d'urgenza PROVVEDIMENTI CAUTELARI Colma i vuoti di tutela non tutelati dai provvedimenti tipici Sono sussidiarie Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Dall'articolo 669 bis possiamo vedere che la DOMANDA si può proporre in due modi: Quindi si può proporre: • PRIMA dell'istanza del giudizio di merito; • IN CORSO di CAUSA al giudice che sta trattando la causa di merito; • NON si può MAI PROPORRE a giudice di pace o arbitro (articolo 669 quinquies c.p.c.) Se proposto in corso di causa, sarebbe logico che il cautelare venisse inserito nella citazione, anche se per alcuni giudici, trattandosi di ricorso, va inserito separatamente. articolo 669 ter COMPETENZA ANTERIORE ALLA CAUSA “ prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito. Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale. Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui si deve essere eseguito il provvedimento cautelare. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale (o al pretore dirigente) il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.". articolo 669 quater COMPETENZA in CORSO di CAUSA “ quando via è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa. Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669 TER. Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale. In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza. Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente conoscere la causa di merito, si applica e il terzo comma dell'articolo 669 TER. Il terzo comma dell'articolo 669 TER si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stato esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma due dell'articolo 316 del codice di procedura penale.". Questi tre articoli disciplinano: come si propone la domanda • competenza • procedimento • forma del provvedimento • impugnazione del provvedimento • attuazione del provvedimento. Prima del 1990 ogni procedimento aveva la propria regola Pagina 32 di 137 RICORSO (come nel processo del lavoro) RICORRENTE RESISTENTE Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di quel sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata posta in corso di causa. L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.". PROVVEDIMENTO CAUTELARE (ordinanza). Sempre questo articolo contiene il PRINCIPIO della INIDONEITÀ della CAUTELA ad acquisire efficacia di giudicato. Il provvedimento cautelare non è mai invocabile in un diverso processo. La sentenza invece è invocabile in un diverso processo. Articolo 669 novies INEFFICACIA del PROVVEDIMENTO CAUTELARE. " se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e da disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669 decies. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669 undicies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciate nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento. Se la causa di merito è devoluto alla giurisdizione del giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo nel terzo comma, perde altresì efficacia: se la parte che l'aveva richiesto non presenta la domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o convenzioni internazionali; si sono pronunciati sentenze straniere, anche non passate in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. È una dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.". Pagina 35 di 137 NEGATIVO 669 septies (NON accoglimento) POSITIVO 669 octies (accoglimento) • Può essere riferito al RITO - provvedimento CONSERVATIVO - (esempio: errore competenza); • può riferirsi al MERITO - provvedimento ANTICIPATORIO (esempio: manca il FUMUS BONI IURIS); • posso riproporre domanda se ci sono: o mutamenti delle circostanze; o nuove ragioni di fatto o di diritto. Il giudice pronuncia sulle spese: condanna il soccombente, se il giudizio è ANTE CAUSAM, altrimenti lo condannerà con la sentenza di merito (opposizione ex articolo 645 c.p.c.). Se la domanda è stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, l'ordinanza fissa un termine perentorio <60 gg per l'inizio del giudizio di merito. Se non viene fissato e comunque di 60 gg. Questo comma spiega i provvedimenti di STRUMENTALITÀ PIENA, nel momento in cui decorrono inutilmente i 60 giorni, perché l'ordinanza diviene INEFFICACE. Tale strumentalità subisce alcune eccezioni: • a seguito del procedimento cautelare d'urgenza non ci deve per forza essere il giudizio di merito che rappresenta la STRUMENTALITÀ ATTENUATA (esempio: provvedimento d'urgenza). • Nel caso di provvedimento con strumentalità attenuata sorge il problema delle spese se non viene instaurato il giudizio di merito: qui la riforma del 2009 dice che in tal caso il giudice provvede alla condanna e la parte soccombente dovrà pagare, salvo la compensazione (nel caso di gravi motivi). Ricorribile solo per cassazione, con ricorso straordinario. Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Altre norme del codice civile prevedono le azioni cautelari. Rispetto a queste, le norme comuni si applicano se compatibili al codice civile. Sarà la parte interessata chiedere al giudice di dichiarare l'inefficacia del provvedimento, attraverso un RICORSO. RICORSO Può anche nascere una CONTESTAZIONE sulla inefficacia. Esempio: la parte che ha ottenuto il cautelare sostiene che non è divenuto inefficace perché la notifica è stata fatta correttamente, mentre l'altra parte sostiene di non aver ricevuto alcuna notifica. Altro caso in cui il provvedimento cautelare perde efficacia si ha quando NON è stata versata CAUZIONE. Ex articolo 669 undicies c.p.c. regolamenta la cauzione fatta da colui che ha chiesto la misura cautelare e che viene posta per un'eventuale risarcimento del danno in sede di merito. Ciò avviene quando il giudice, per conoscere la cautelare, ordina a pena di inefficacia il versamento di una cauzione. Se ciò non avviene il provvedimento è inefficace. Esempio 2: quando la sentenza dichiara in inesistente il diritto che fondava l'istanza cautelare. Il provvedimento cautelare può essere sottoposto a: Questi tre CASI si concludono tassativamente con ORDINANZA NON IMPUGNABILE. Il rapporto esistente tra revoca, modifica e reclamo è stato modificato con la riforma del 2006. Pagina 36 di 137 Il giudice convoca le parti per instaurare il CONTRADDITTORIO. Per chiedere l'inefficacia del provvedimento cautelare. Con DECRETO in calce al provvedimento cautelare ne dichiara l'INEFFICACIA (sarà ripristinato lo status QUO ANTE). Cauzione Diritto inesistente Termine < 60 gg altrimenti ricorso con esito DECRETO del giudice. INEFFICACIA MODIFICAREVOCA Si verifica quando si viene a conoscenza dopo il provvedimento cautelare di talune circostanze. Si deve dimostrare che si ha avuto notizia dei fatti dopo l'emissione del provvedimento. Si verifica quando ci sono mutamenti di circostanze "salvo che". RECLAMO È uno strumento di impugnazione DEDUTTIVO (come l'appello). Va proposto entro 15 giorni da: • pronuncia del cautelare (in udienza); • comunicaz. o notifica (se anteriore). Va proposto al tribunale in composizione COLLEGIALE, cui NON partecipa MAI il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. Se il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, i reclamo va proposto ad un'altra sezione o alla corte più vicina. Si propone con un RICORSO utilizzando le FORME CAMERALI, ex articolo 737 seguenti (giurisdizione volontaria). Ovviamente il provvedimento emesso in fase di reclamo sostituisce in toto l'ordinanza emessa in prima istanza (tale provvedimento è un' ORDINANZA). In sede di reclamo si possono acquisire NUOVI DOCUMENTI ed assumere nuove prove o informazioni. Il ricorso è diverso dall'appello in cui c'è il DIVIETO di NOVA. Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Prima del 2006 c'era una scissione totale tra reclamo revoca e modifica. Dopo il 2006 c'è stato un ribaltamento della situazione. Il reclamo ha assorbito in parte l'ambito di applicazione della revoca. ORDINANZA NON IMPUGNABILE: Il contenuto del provvedimento reclamato. I reclamo non sospende l'attuazione del provvedimento cautelare MA il giudice può sospenderla se vi sono MOTIVI SOPRAVVENUTI che provocano GRAVI DANNI alla parte destinataria del provvedimento. ATTUAZIONE del PROVVEDIMENTO CAUTELARE il provvedimento cautelare la efficacia ESECUTIVA, ma NON HA EFFICACIA di SENTENZA. Esaminiamo due casi diversi: 1. ESECUZIONE GENERICA (per espropriazione). Se il provvedimento cautelare ha per oggetto una somma di denaro, si attua pignoramento (ex articolo 491 e seguenti c.p.c.). In tal caso non serve la notifica del titolo esecutivo e del precetto. Il giudice competente è quello dell' ESECUZIONE. 2. ESECUZIONE SPECIFICA. Se il provvedimento ha per oggetto obblighi di riconsegna, obblighi di fare o obblighi di non fare, l'attuazione avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento. Sarà il giudice a decidere come avviene il tutto. PROBLEMA INTERPRETATIVO. Abbiamo detto che l'ordinanza di reclamo sostituisce il provvedimento cautelare. Pertanto avviene che: 3. se è reclamo smentisce il cautelare NULLA QUAESTIO 4. se è reclamo conferma il cautelare QUAESTIO: l'attivazione del provvedimento cautelare deve o non deve essere attivato dal giudice collegiale? in questa circostanza la norma non ci dà una risposta. Pagina 37 di 137 MODIFICACONFERMA REVOCA Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Sempre parlando del SEQUESTRO GIUDIZIARIO di PROVE, il soggetto VUOLE che la prova venga bloccata/cristallizzata, per poi utilizzarla nel giudizio di merito. I sequestro non giudiziario di prove si esegue nella FORMA della CONSEGNA del BENE MOBILE: si tratta quindi di ESECUZIONE SPECIFICA.(è simile all' ISTRUZIONE PREVENTIVA). Come si eseguono i sequestri giudiziari? Se un bene è mobile, c'è la consegna. Se si tratta di un bene immobile c'è il rilascio. La dottrina prevalente dice che non c'è obbligo di trascrizione della domanda di sequestro prevista su beni immobili. Se il sequestro è in corso di causa, non si trascrive mai. Se il bene che si vuole sequestrare ce l'ha un terzo soggetto, egli viene obbligato a darlo al custode, per mezzo del giudice che glielo ordina. SEQUESTRO CONSERVATIVO articolo 671 c.p.c. SEQUESTRO CONSERVATIVO. "Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.". Questo tipo di sequestro è autorizzato del giudice, il creditore lo chiede nei confronti dell'asserito debitore quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Tale timore deve essere provato. Il debitore depaupera il mio diritto di credito nelle more del giudizio di merito. Questo procedimento è simile all'azione revocatoria (articolo 2901 codice civile), ma la differenza con questa è che l'azione revocatoria agisce EX POST, cioè dopo l'atto di disposizione del beni. Il sequestro invece cristallizza dei beni del debitore. Oggetto del sequestro sono: • beni mobili • beni immobili il sequestro ha per oggetto • somme di denaro BENI SCELTI dal CREDITORE • Beni dovuti al creditore Limiti in cui la legge permette il pignoramento il bene non pignorabile NON è sequestrabile, MA in certi casi il sequestro si trasforma invece in pignoramento. Pagina 40 di 137 CONDITIO del sequestro Periculum in mora Fumus boni iuris ESECUZIONE SPECIFICA NO avviso dell'ufficiale giudiziario NO notifica precetto ESECUZIONE BENE IMMOBILE BENE MOBILE CONSEGNA RILASCIO NO TRASCRIZIONE della domanda di sequestro Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Periculum in mora ci sono diverse tesi sull'esistenza di tale pericolo: 1. quando c'è COSTANTE DIMINUZIONE della garanzia rispetto al momento in cui l'obbligazione è sorta; 2. quando si fanno rapporto tra entità del credito e patrimonio del debitore. La giurisprudenza dà rilievo al CRITERIO TEMPORALE: se lo squilibrio tra entità del credito il patrimonio esisteva al momento della nascita dell'obbligazione, non è concesso il sequestro. Verrà concesso se il patrimonio è stato depauperato. Solo il creditore che chiede il sequestro può giovarne. • Tutti i creditori godono del pignoramento se vi accedono. • Il sequestro si propone con RICORSO (procedimento generale, già visto). • I beni sui quali si apporrà il sequestro vengono scelti dal creditore, NON dal giudice. • Deve essere eseguito ENTRO 30 gg dalla pronuncia del giudice, pena l'inefficacia. Il SEQUESTRO CONSERVATIVO di AZIENDE è possibile? la norma non dice nulla, ma la tesi prevalente dice che è possibile, poi ogni bene verrà sequestrato nei modi opportuni (secondo la giurisprudenza). Il giudice può REVOCARE il sequestro conservativo qualora il debitore presti idonea CAUZIONE, commisurata ai beni ed alle spese processuali. La revoca NON È impugnabile. EFFETTI del SEQUESTRO CONSERVATIVO è un pignoramento ANTICIPATO e RENDE INDISPONIBILE il patrimonio del debitore e le alienazioni della cosa sequestrata non hanno effetti sul creditore sequestrante (articolo 2906 codice civile). Infatti si dice che il SEQUESTRO è un VINCOLO a PORTE CHIUSE, mentre il pignoramento è a porte aperte. "Quando il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva" (la sentenza di condanna e sempre esecutiva - errore del legislatore) Pagina 41 di 137 ATTUALE IMMINENTE FUTURO PERICOLO SEQUESTRO CONSERVATIVO PIGNORAMENTOArticolo 686 c.p.c. CONVERSIONE del SEQUESTRO CONSERVATIVO in PIGNORAMENTO. "Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva. Sei beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.". Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Articolo 156 del dispositivo di attuazione del c.p.c. ESECUZIONE sui BENI SEQUESTRATI. "Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 c.p.c. deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste dall'articolo 498 del codice. Se oggetto del sequestro sono beni immobili, i sequestrante deve inoltre chiedere nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del codice." modificato da legge 353 del 1990. Prima della modifica il 1° comma prevedeva anche il deposito della sentenza di condanna del sequestro. C'è la conversione del sequestro conservativo in pignoramento se avviene il DEPOSITO entro 60 giorni di COPIA AUTENTICA della SENTENZA nella cancelleria del giudice competente. Le NOTIFICHE ai creditori con DIRITTO di PRELAZIONE devono allo stesso modo essere effettuate. La dottrina si è chiesta se questi adempimenti sono accessori per ottenere la conversione: alcuni dicono che servono assolutamente, altri dicono che la conversione è già autentica e solo in seguito si adempirà a quegli adempimenti previsti dall'articolo 156 del dispositivo di attuazione. Come si attiva il sequestro conservativo? con le norme del pignoramento. esempio: SEQUESTRO BENI MOBILI si applicano le norme della pignorazione di beni mobili. Tutto ciò senza obbligo di notifica del sequestro conservativo. Pagina 42 di 137 ATTIVAZIONE SEQUESTRO CONSERVATIVO Beni mobili Beni immobili TRASCRIZIONE Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini 6. LEGITTIMAZIONE ATTIVA: • proprietario • titolare di un diritto reale di godimento • possessore 7. LEGITTIMAZIONE PASSIVA: • soggetto titolare del bene che crea il pericolo 8. OGGETTO: • edificio • albero • altra cosa Queste azioni sono strumentali, in sede di merito, alla tutela del mio diritto. 9. Il PERICULUM: • PERICOLO di un DANNO grave e PROSSIMO. • Quale può essere il pericolo? esempio: il mio vicino pianto un albero di ciliegio. Una tempesta rende l'albero pericolante e rischia di invadere il mio confine. Chiedo al vicino di sistemarlo ma lui rimane inerte. A questo punto faccio denuncia di danno temuto. Articolo 688 c.p.c. FORMA dell' ISTANZA. "La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21. Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669 quater.". La denuncia di nuova opera e danno temuto si propone con RICORSO al giudice competente ex articolo 21 c.p.c. (foro per le cause relative ai diritti reali e alle azioni possessorie). Articolo 691 c.p.c. CONTRAVVENZIONE al DIVIETO del GIUDICE. "Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino Stato a spese del contravventore.". Se la parte non adempie all'ordine del giudice, il giudice, su RICORSO della controparte, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse a ripristino status a spese del contravventore. Pagina 45 di 137 Denuncia di DANNO TEMUTODenuncia di NUOVA OPERA • Il danno, o pericolo, non si sta ancora realizzando (PROSSIMO). Inoltre il pericolo può arrivare da un evento naturale o da un comportamento omissivo del proprietario della cosa. • Il giudice provvede secondo le circostanze in modo tale che il pericolo venga meno. • C'è un'interazione tra cosa e cosa perché l'autorità giudiziaria può disporre che il soggetto chieda GARANZIA per i danni subiti dal danneggiato (DANNI EVENTUALI). Esempio: può far versare una cauzione. • Presuppone un FACERE in ITINERE. • Il giudice, su richiesta dell'interessato, può: o vietare la prosecuzione; o consentire l'esecuzione, predisponendo delle cautele; • c'è un'interazione attiva tra attività umana e cosa. MISURA CAUTELARE Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Libro 4° - dei procedimenti speciali Titolo 1° dei procedimenti sommari Capo 3° - dei procedimenti cautelari Sezione 4° - dei procedimenti di istruzione preventiva PROVVEDIMENTI di ISTRUZIONE PREVENTIVA "incidente probatorio" non si applicano le disposizioni comuni tranne il 669 septies c.p.c.. Una sentenza della corte costituzionale del 2010 ha dichiarato incostituzionale l'articolo 669 quatordicies c.p.c. nella parte in cui non si applicava ai provvedimenti dell'istruzione preventiva del 669 quinquies c.p.c. (clausola arbitrale - compromesso). La sentenza della corte costituzionale colpisce il 669 quatordicies c.p.c.(2008): per cui ai provvedimenti d'istruzione preventiva si applica anche il 669 tredicies c.p.c.. SEPTIES provv. negativo TREDICIES reclamo QUINQUIES NO arbitri Sono provvedimenti istruttori probatori chiesti nella fase probatoria del giudizio di merito, sono chiesti per cautelarsi al DIRITTO alla PROVA che è un diritto processuale e non sostanziale. Il PERICULUM è che nelle more del giudizio la prova perisca e non sia più ammissibile quando: 1. TESTIMONIANZA FUTURA MEMORIA rischio che il teste scompaia; 2. ISPEZIONE GIUDIZIALE modi 3. ACCERTAMENTO TECNICO e persone 1. TESTIMONIANZA FUTURA MEMORIA Articolo 692 c.p.c. ASSUNZIONE dei TESTIMONI. "se c'è fondato motivo di temere che siano per mancare l'uno o più testimoni le cui deposizioni possono essere necessari in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria". L'istanza si propone con RICORSO al giudice competente (anche il giudice di pace). articolo 693 c.p.c. ISTANZA. "L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito. In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali devono essere interrogati testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.". Articolò 694 c.p.c. ORDINE di COMPARIZIONE. "Il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.". Articolo 695 c.p.c. AMMISSIONE del MEZZO di PROVA. "Il presidente del tribunale o il giudice di pace, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza NON impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.". La corte costituzionale con sentenza 144 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 669 quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui NON prevedono la RECLAMABILITÀ del provvedimento di rigetto dell'istanza, per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 c.p.c.. Pagina 46 di 137 Articolo 669 c.p.c. ISTANZA Domande sommarie che saranno poste Motivi Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini 2. ISPEZIONE GIUDIZIALE Articolo 696 c.p.c. ACCERTAMENTO TECNICO e ISPEZIONI GIUDIZIALE. "Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo Stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche le valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica. Il presidente del tribunale, o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.". 3. ACCERTAMENTO TECNICO Gli accertamenti tecnici possono essere disposti anche sul soggetto che ha fatto istanza o alla controparte si acconsente. L'accertamento tecnico non consiste più solo in una fotografia delle cose, ma il consulente rivaluta il NESSO di CAUSA e i DANNI. ALTRA NOVITÀ. Articolo 696 bis CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA ai FINI della COMPOSIZIONE della LITE. "L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696 c.p.c., ai fini dell'accertamento della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficace di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dall'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli articoli da 191 e 197, in quanto compatibili.". Quest'articolo è stato inserito dalla legge 80 del 2005, articolo 35. Le disposizioni in vigore da marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati dopo questa data. In sostanza si parla della consulenza tecnica (C.T.P.) preventiva ai fini della composizione della lite. Il consulente tenta la conciliazione. Non ci deve essere alcuna urgenza, si esce dalla cautela per andare verso un procedimento di rimedio alternativo di risoluzione della controversia. Se non si giunge alla conciliazione, il consulente deposita una relazione, mentre le parti possono chiedere di acquisire atti dettagliati del giudizio di merito. Pagina 47 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini SEPTIES provv. negativo TREDICIES reclamo QUINQUIES NO arbitri Pagina 50 di 137 Articolo 669 c.p.c. TESTIMONIANZA a FUTURA MEMORIA ACCERTAMENTO TECNICO e ISPEZIONE GIUDIZIARIA CTP ai fini della COMPOSIZIONE della LITE • Con RICORSO al giudice competente (anche giudice di pace). • Il giudice provvede con ORDINANZA NON IMPUGNABILE. RICORSO Motivi urgenti Domande ed eccezioni (sommarie) ORDINANZA POSITIVA NEGATIVA Fissa udienza Assegna giudice incaricato NO teste Se c'è l'ok Il presidente del tribunale fissa: • DATA entro cui presentare la consulenza al tribunale • CONSULENTE TECNICO • Non ci dev'essere per forza urgenza • è più simile un metodo alternativo di risoluzione da controversia • il giudice nomina un consulente tecnico che: LUOGHI PERSONE ISTANTE SOTTOPOSTO Fotografie delle cose Valuta: 1) NESSO di CAUSALITÀ 2) DANNI TENTA la CONCILIAZIONE POSITIVA NEGATIVA VERBALI di CONCIL. Il giudice gli attribuisce con decreto l' EFFICACIA di TITOLO ESECUTIVO Le parti possono chiedere che la relazione del consulente venga acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. PROVVEDIMENTI d' ISTRUZIONE PREVENTIVA Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Libro 4° - dei procedimenti speciali Titolo 1° - dei procedimenti sommari Capo 4° - dei procedimenti possessori PROCEDIMENTI POSSESSORI I procedimenti possessori prendono solo una sorta di "struttura biofisica" dai procedimenti cautelari. Anche questi procedimenti sono disciplinati sia dal codice di procedura civile (dall'articolo 703 c.p.c.), che dagli articoli del codice civile (articolo 1168, 1169, 1170). Articolo 1140 codice civile - POSSESSO. "Il possesso è potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha detenzione della cosa.". Non tutelano un diritto reale MA il POSSESSO, cioè la SITUAZIONE di FATTO su un BENE, indipendentemente dall'esserne o meno proprietari. La collocazione di questi provvedimenti ci fa pensare che non siano a tutti gli effetti collocabili in ambito cautelare. articolo 1168 codice civile - AZIONE di REINTEGRAZIONE del POSSESSO "chi è stato violentemente o occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso, la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.". PRESUPPOSTI: 1. SPOGLIO: è relativo al possesso o alla detenzione del bene, inteso come privazione del bene di cui si afferma essere possessori. 2. ANIMUS SPOGLIANDI: è la consapevolezza da parte dell'autore dello spoglio, di privare del godimento della cosa il possessore o il detentore. 3. VIOLENZA: nel corso dello spoglio si inseriscono atti arbitrari, violenti, contrari alla volontà dello spogliato. 4. CLANDESTINITÀ: lo spoglio avviene senza che lo spogliato ne abbia conoscenza. 5. Se l'atto non è NE VIOLENTO, NE CLANDESTINO, posso proporre azione di MANUTENZIONE. 6. LEGITTIMATO PASSIVO: a. AUTORE materiale e morale dello spoglio o della molestia b. un TERZO: per esempio un terzo acquirente del bene sottratto. Il terzo è legittimato passivo a tre condizioni: se c'è lo spoglio se l'autore dello spoglio vuole sottrarre un bene illegittimamente se il terzo a cognizione dello spoglio (MALA FEDE) 7. LEGITTIMATO ATTIVO: Pagina 51 di 137 AZIONE REINTEGRATIVA Destinata a POSSESSORE o DETENTORE QUALIFICATO del bene. Esempio: il locatore. Esempio 2: l'ospite non è detentore qualificato. Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini articolo 1170 codice civile - AZIONE di MANUTENZIONE "chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continua non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.". 1. OGGETTO della TUTELA: bene immobile bene mobile universalità di beni 2. TERMINI: se c'è VIOLENZA: l'azione va proposta entro 1 anno dal comportamento illegittimo se c'è CLANDESTINITÀ: l'azione va proposta entro 1 anno dalla conoscenza OLTRE i TERMINI: l'azione proposta diventa INAMMISSIBILE, la tardività inoltre può essere recepita solo dalla parte, NON può essere recepita dall'ufficio. 3. DESTINATARI della TUTELA: coloro che possiedono da ALMENO 1 ANNO dei beni immobili o altre universalità di beni mobili. 4. CONTENUTO della TUTELA: La tutela si pone CONTRO TURBATIVE o MOLESTIE sul bene oggetto del potere. NON è sufficiente che il legittimato passivo dell'azione abbia compiuto una molestia, perché è necessario che possieda ANIMUS SPOLIANDI o ANUMUS TURBANDI. Se ci sono più atti di molestia, si avrà a riguardo il primo (e dentro l'anno andrà presentato ricorso). Se lo spoglio inizia clandestinamente e poi li vieni "alla luce del sole" e persiste dopo che si è venuti a conoscenza, lo spogliato può proporre azione di manutenzione. L'azione di REINTEGRAZIONE e l'azione di MANUTENZIONE sono ALTERNATIVE: non posso proporre entrambi. Le domande alternative sono proposte nei confronti di una parte il cui PETITUM è alternativo l'uno con l'altro. Esempio: quando si è davanti al giudice si deve scegliere se procedere con l'azione di reintegrazione oppure se con l'azione di manutenzione, poiché è in presenza di entrambe si può proporre solo una delle due, MA l' ALTRA può ESSERE CHIESTA in via SUBORDINATA. 5. LEGITTIMATO ATTIVO: Colui che ritenga di subire molestie o turbative relative al bene di cui si afferma essere possessore. 6. LEGITTIMATO PASSIVO: AUTORE MATERIALE o MORALE delle turbative o molestie Pagina 52 di 137 MOLESTIE TURBATIVA TURBATIVA Intesa come DISTURBO del POSSESSO Intesa come SPOGLIO, quando NON è violento o clandestino Requisiti del LEGITTIMATO PASSIVO ANUMUS TURBANDI Avere consapevolezza di TURBARE l'altro soggetto nel possesso ANIMUS SPOLIANDI è la consapevolezza da parte dell'autore dello spoglio, di PRIVARE del godimento della cosa il detentore. Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Quindi l'incostituzionalità del primo comma è legato al fatto che non si preveda la possibilità di esperire giudizio petitorio da parte del convenuto, nel momento in cui gli arrechi un PREGIUDIZIO IRREPARABILE. DOPO il 2005: nonostante la struttura BIFASICA, la fase di merito può diventare eventuale se in fase interdittale si è soddisfatti. Non è quindi necessario ottenere un provvedimento possessorio di merito perché ci basta l'ordinanza che tutela il possesso. STRUMENTALITÀ ATTENUATA (basta leggere l'articolo 703 c.p.c., comma terzo) “Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso su reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669 novies (in efficacia del provvedimento cautelare), terzo comma." Questo comma dice appunto che "richiesto da una delle parti… entro 60 giorni". diverso da è Max 60 gg da Se c'è RECLAMO: Max 60 gg da Pagina 55 di 137 Non esiste nei cautelari Esiste nei cautelari AZIONE POSSESSORIA AZIONE NUNCIATIVA L'oggetto e autonomo (POSSESSO) tutela il possesso come SITUAZIONE di FATTO prende dai cautelari solo il procedimento BIFASICO l' ORDINANZA possessoria è RECLAMABILE (ex articolo 669 terdecies) l' ORDINANZA va notificata al massimo entro 60 giorni dall'eventuale giudizio di merito Serve per assicurare la fruttuosità del merito strumentalità ALTERNATIVA presuppongono un PERICULUM Va NOTIFICATA Eventuale GIUDIZIO di MERITO ORDINANZA POSSESSORIA RECLAMABILE (ex art.669 terdecies) ORDINANZA di RECLAMO GIUDIZIO di MERITO Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Libro 4° - dei procedimenti speciali Titolo 1° - dei procedimenti sommari Capo 3° bis - del procedimento sommario di cognizione IL NUOVO PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE Articolo 702 bis FORMA della DOMANDA. COSTITUZIONE delle PARTI.* "Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere l'indicazione di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al 7) dal terzo comma dell'articolo 163. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza; il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato convenuto almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi ed i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio viene a norma del quarto comma.". *articolo inserito ex legge 69 del 18 giugno 2009, in vigore dal 4 luglio 2009 ed applicabile a giudizi instaurati dopo tale data. In realtà tutto il capo 3° bis del procedimento sommario di cognizione è stato inserito da questa legge. La collocazione del codice di procedura civile può far credere che sia un processo cautelare, MA non ha tale natura. È stato appunto introdotto da legge 69 del 2009. Nel nostro sistema esistono: 1. procedimento di cognizione ordinaria; 2. procedimento portato ad un processo ufficioso. 3. Procedimento sommario di cognizione. Il procedimento sommario di cognizione è una terza via, che serve per ottenere maggiore snellezza, visti i lunghi tempi. Tale procedimento è rispettoso del PRINCIPIO del GIUSTO PROCESSO e della RAGIONEVOLE DURATA. Ha un'istruzione probatoria ed una cognizione sommaria. È vero che rispetta … l'articolo 111 della costituzione NORME SULLA GIURISDIZIONE "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Pagina 56 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione." …ma è pur sempre una cognizione sommaria. Inoltre questo procedimento porta all'emanazione di un' ORDINANZA idonea ad acquisire efficacia di giudicato, quindi c'è qualche preoccupazione, così come per un eventuale decreto ingiuntivo. Questa ordinanza, come il decreto ingiuntivo è infatti impugnabile in appello (in appello siamo nel caso di piena cognizione). Dall'articolo 702 c.p.c. deriviamo la FORMA della DOMANDA: 1. tale domanda si propone nelle cause che sono di competenza del giudice in composizione MONOCRATICA; 2. si fa con RICORSO (ex articolo 125 c.p.c.) con l'avvertimento dell'articolo 163 c.p.c., punto 7) (invito costituirsi almeno 20 giorni prima della udienza, da depositare alla cancelleria del giudice competente); 3. il GIUDICE DESIGNATO dal presidente fissa con DECRETO l'udienza di comparizione delle parti; almeno 30 gg da Il legislatore ha introdotto una norma che fa somigliare questo procedimento al processo del lavoro: in caso di chiamata di terzo, il convenuto dovrà a pena di decadenza chiedere lo spostamento dell'udienza. Si dice "chiamare un terzo in garanzia", ma significa veramente che può essere chiamato SOLO in garanzia? Ci sono diverse interpretazioni. Articolo 702 ter PROCEDIMENTO. "Il giudice, si ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702 bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso non si applicano le disposizioni del libro 2°. Quando la causa relativa domanda riconvenzionale richiude un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno gli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza l'accoglimento rigetto delle domande. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 seguenti.". Dunque il procedimento prevede: 1. ordinanza di incompetenza; 2. ordinanza di inammissibilità della domanda (perché non rientra tra quelle spettanti al giudice monocratico); 3. ordinanza di inammissibilità della riconvenzionale; 4. se il giudice si dichiara COMPETENTE, PUÒ comunque ritenere NECESSARIA un' ISTRUZIONE PIENA, quindi fissare l'udienza ex articolo 183 c.p.c. (prima comparizione, dando il via a un processo di cognizione piena; 5. se il giudice si dichiara COMPETENTE può procedere con il PROCESSO SOMMARIO di COGNIZIONE: a. omessa ogni formalità non essenziale contraddittorio; Pagina 57 di 137 NOTIFICATA decreto e fissazione UDIENZA 1° udienza Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini 4. Il tribunale in composizione monocratica accerta la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il processo verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo. 5. In ogni caso l'azione di cui al comma uno può essere proposto solo dopo che siano decorsi in 10 giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto soggetto da essere ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dalla cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori del utenti. 6. Il soggetto quale viene chiesta da cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio i sensi del comma uno, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere. 7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma uno il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da € 516 a € 1032, per ogni inadempimento ovvero il giorno di ritardo rapportate la gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma tre le parti possono dire il tribunale con procedimenti in camera di consiglio affinché, ha accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposite unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori. 8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione di inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669 bis a 669 quaterdecies del codice di procedura civile. 9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla commissione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di quel presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni. 10. per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione INIBITORIA prevista dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita i sensi del presente articolo. 11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.” *le parole "nei casi ivi previsti" sono state inserite dell'articolo 17, comma uno del decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, introdotto poi dalla legge 99 del 2009.". L' AZIONE INIBITORIA serve per impedire atti comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti. CONSUMATORI coloro che fruiscono dei beni; UTENTI coloro che usufruiscono dei servizi. Esistono anche misure idonee a CORREGGERE o ELIMINARE effetti dannosi come le violazioni accertate. C'è la CONDANNA alla CORREZIONI o ELIMINAZIONE degli effetti, oppure il consumatore può ordinare la PUBBLICAZIONE del provvedimento su uno o più quotidiani, nei casi in cui tale pubblicità possa contribuire a correggere o eliminare tali effetti. È prevista una particolare LEGITTIMAZIONE ad agire per: • ASSOCIAZIONI dei CONSUMATORI • ASSOCIAZIONE degli UTENTI Tale legittimazione è conferita proprio dalla legge ex articolo 139 del codice di consumo. Se non ci fosse tale norma non sarebbero legittimati ad agire. Il legittimato NON è TITOLARE del diritto. È il giudice a stabilire la titolarità del diritto, mentre il legittimato può solo AFFERMARSI TITOLARE del DIRITTO, fino a sentenza confermativa. CONDIZIONI dell' AZIONE: • è necessario che coesistano la legittimazione e l'interesse ad agire, nel momento in cui è emessa la sentenza. Pagina 60 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini • Se abbiamo sia la LEGITTIMAZIONI che l' INTERESSE ad AGIRE, vuol dire che c'è coincidenza tra colui che chiede la tutela giurisdizionale e colui che si afferma titolare. L'azione si presenta con RICORSO previo TENTATIVO di CONCILIAZIONE: • in questo sistema l'azione proposta normalmente da un soggetto rappresentativo di una classe nei confronti di un'impresa. • Si fa PUBBLICITÀ a questa azione. Chiunque appartenga a quella medesima classe ma non vuole far parte del processo, dovrà RECEDERE dall'azione: OPT OUT. L'azione si presenta ed il giudice deve verificare la presenza di: • NUMEROSITY ampio numero di aderenti all'azione • COMMUNELTY questioni comuni • TIPICALLITY stessa pretesa per tutti Negli Stati Uniti si aggiungono ad ulteriori elementi, che nel nostro codice di consumo non ci sono: • DANNO PUNITIVO da noi esiste il DANNO COMPENSATIVO, che compensa la situazione di svantaggio subito (DANNO EMERGENTE, LUCRO CESSANTE). In poche parole il danneggiato non si arricchisce. • PATTO di QUOTA LITE l'avvocato può tenere una quota di ciò che ottiene il cliente al titolo di danno. In questo modo però l'avvocato diventa PARTE del processo ed è incentivato promuovere l'azione di classe. In Italia tutto ciò non esiste perché è contrario all'etica della professione. In Italia state introdotta la CLASS ACTION con delle diversità rispetto agli Stati Uniti, ciò anche perché il sistema giudiziario è sicuramente diverso rispetto al mostro. La class action italiana è stata introdotta nel codice di consumo all'articolo 140 bis. Art. 140 bis (1) - Azione collettiva risarcitoria 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. 2. L'azione tutela: a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. 3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione. 4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale. 5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità. 6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile Pagina 61 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonchè quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe. 7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale. 8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente. 9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale: a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet. 10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile. 11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. 12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza. 13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonchè delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune. 14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. 15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo». (1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 446, Legge 24 dicembre 2007, n. 244- (legge finanziaria), così modificato dall'articolo 49 della legge 23 luglio 2009 n. 99, che prevede che tale disposizione si applica gli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge. Grandi aziende, banche e assicurazioni si opposero all'introduzione della class action. La legge finanziaria del 2007, introdusse tale articolo. Altri interventi successivi posticiparono l'entrata in vigore dell'articolo 140 bis che entra in vigore dal 1 gennaio 2010. Cosa entrò in vigore però? Non si poteva esperire l'azione per tutti danni MA solo per eventi dannosi verificatisi dopo l' emanazione della legge 99 del 15 agosto 2009. Tale legge comprendeva: i SINGOLI possono proporre l'azione di classe. Prima invece la proponevano le associazioni dei consumatori (secondo il testo del 2007). Non esiste però il patto di quota lite tra cliente d'avvocato. Pagina 62 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Con l' ordinanza il tribunale prescrive le modalità dell'istruzione della causa. Vengono eliminate le formalità. • SENTENZA la sentenza condanna e liquida le somme dovute, oppure stabilisce un criterio unico di calcolo della liquidazione delle somme. SENTENZA = TITOLO ESECUTIVO. La sentenza può considerarsi TITOLO ESECUTIVO una volta decorsi 180 gg dalla PUBBLICAZIONE. Nel corso di questi 180 gg non si maturano interessi, né altro genere di diritti... • APPELLO La sentenza si può impugnare davanti la corte d'appello, che può sospendere la sentenza di 1° per GRAVI MOTIVI, che possono essere: 1. entità complessiva gravante sull'impresa 2. numero dei creditori elevato • CAUZIONE Il giudice può fissare anche una CAUZIONE sulla somma dovuta. Tale cauzione rimani lì fino a che la sentenza diviene definitiva, in modo che l'impresa non occulti tali somme. • EFFICACIA l'efficacia della sentenza avvale nei confronti di: o parti o aderenti. Possono anche essere proposte una moltitudine di azioni di classe per lo stesso caso, si parla di LITISPENDENZA. CLASS ACTION contro la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia dì ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. 1. Presupposti dell'azione e legittimazione ad agire. 1 - Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite dal presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione dal controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto del legislativo dell'ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150. 1 bis - nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma 1 il giudice tiene conto delle risorse strumentali finanziarie e umane completamente a disposizione delle parti intimate. 1 ter - sono escluse dall'applicazione del presente decreto le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative di altri organi costituzionali, nonché la presidenza del Consiglio dei Ministri. 2 - del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o dal concessionario intimati; il ricorso è altresì comunicato al ministero della pubblica amministrazione l'innovazione. 3 - i soggetti che si ritrovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel termine di 20 giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso che viene fissata dall'ufficio, in una data compresa tra il 90° il 120° giorno dal deposito del ricorso. 4 - ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti consumatori di cui al comma 1. 5 - il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano immediatamente dalla proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel Pagina 65 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini giudizio. Il giudice, nella prima udienza, se ritiene che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati, ordina l'integrazione del contraddittorio. 6 - il ricorso NON consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari. 7 - il ricorso è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili anche d'ufficio.". Non si tratta di una vera azione di classe perché NON dà DIRITTO al RISARCIMENTO del DANNO. Parla di INTERESSI RILEVANTI ed OMOGENEI, ma non parla di diritti. È molto simile all'azione INIBITORIA e serve per "tirare le orecchie alla pubblica amministrazione". Questo tipo di azione non è attuabile contro organi costituzionali morali: • presidenza del Consiglio dei Ministri • Consiglio dei Ministri 2. (Punto 2 decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198) riguarda i rapporti con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi instaurati ai sensi degli articoli 139,140 e 140 bis del codice di consumo. 3. Il procedimento si esplica in due fasi (punto 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198) , PROCEDIMENTO. Tenendo conto delle risorse finanziarie della pubblica amministrazione: a. DIFFIDA il ricorrente notifica preventivamente una DIFFIDA all'amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di 90 giorni, gli interventi utili alla soddisfazione dagli interessati. b. RICORSO il ricorso è proponibile se, decorso il termine di 90 giorni, l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il ricorso può essere proposto entro il termine perentorio di 1 anno dalla scadenza del termine di 90 giorni. Il ricorrente ha l'onere di comprovare la notifica della diffida e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonché di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata. 4. (punto 4 decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198) SENTENZA. "il giudice accoglie la domanda sia accertata la violazione, l'omissione o l'inadempimento dì cui all'articolo 1, comma 1, ordinando la pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnati in via ordinaria senza nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica...". 5. (Punto 5 decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198) OTTEMPERANZA "nei casi di perdurante in ottemperanza di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (diritto amministrativo).". 6. (Punto 6 decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198) MONITORAGGIO "La presidenza del consiglio dei ministri provvede monitoraggio dell'attuazione del disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi... Omissis...". 7. (Punto 7 decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198) NORMA TRANSITORIA "in ragione della necessità di definire in via preventiva gli obiettivi contenuti nelle carte dei servizi gli standard qualitativi ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di valutare l'impatto finanziario amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del presente decreto all'amministrazione concessionaria di servizi pubblici è determinata, fatto salvo quanto stabilito dal comma due, anche progressivamente, con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione l'innovazione, di concerto con il ministro dell'economia delle finanze e di concerto, per quanto di competenza, con gli altri ministri interessati... Omissis...". 8. (Punto 8 decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198) INVARIANZA FINANZIARIA Pagina 66 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini "dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". è diverso da Riepilogo elementi da ricordare: CODICE del CONSUMO D.Legislat. 206/2005. • L' AZIONE si propone con RICORSO. • Si esce con l'opzione di OPT OUT. • Si tutelano INTERESSI COLLETTIVI. • La tutela passa attraverso le ASSOCIAZIONI dei CONSUMATORI. Class Action dal 1 gennaio 2010, prevede: • CITAZIONE. • INTERESSI dei SINGOLI. • DIRITTI SOGGETTIVI, che devono essere o identici; o omogenei. • Si esercita CONTRO: o AZIENDE PRIVATE; o P.A. Pagina 67 di 137 Articolo 140 bis Cod.Cons. nuovo testo Articolo 140 bis – cod. Cons. vecchio testo • Si applica gli illeciti verificatisi DOPO il 15 agosto 2009. • Purtroppo questo testo è più favorevole alle IMPRESE • Si applica gli illeciti verificatisi PRIMA del 15 agosto 2009. • Questo testo era più favorevole ai CONSUMATORI Al momento sono ancora in vigore entrambe, dato che il vecchio si sta esaurendo con le cause anteriori alla data del 15 agosto 2009. CITAZIONE UDIENZA AMMISSIBILITÀ INAMMISSIBILITÀ ORDINANZA (titolo esecutivo) Eventuale APPELLO in corte d'appello Pubblicità Termini ADESIONI – OPT IN (NO intervento volontario ex 105 c.p.c.) PROCEDIMENTO (discrezionalità del giudice) SENTENZA (esecutiva dopo 180 giorni) Eventuale APPELLO in corte d'appello Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini articolo 737 c.p.c. FORMA della DOMANDA e del PROVVEDIMENTO. "Provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.". l'articolo 737 si applica ai camerali di giurisdizione volontaria ma anche ad altri procedimenti. 1. Si propone con RICORSO. 2. Il giudice competente è GIUDICE COLLEGIALE, competente per territorio e inderogabile; 3. non c'è ONERE del PATROCINIO; 4. il collegio (tre magistrati) prevede che tra essi ci sia un RELATORE; 5. potrebbe esserci un PM (esempio: caso con minori di età, di particolare gravità); 6. il giudice PUÒ ASSUMERE INFORMAZIONI. In certi casi "dovrebbe" assumere informazioni si dice che questi procedimenti siano regolati dal PRINCIPIO INQUISITORIO: il giudice può acquisire nuovi elementi ma può anche non fare nulla. 7. il provvedimento si ottiene con un DECRETO MOTIVATO (che acquista efficacia se non viene proposto reclamo entro 10 giorni, ma resta REVOCABILE o MODIFICABILE) Si parla di camerale anche nelle CLASS ACTION (ordinanza di inammissibilità della CLASS ACTION è impugnabile in corte d'appello camera). Il giudice della giurisdizione volontaria può trovarsi nel caso in cui deve decidere un diritto soggettivo (esempio: sullo stato della persona), MA il giudice camerale non può avere efficacia decisoria, quindi può intraprendere due vie: Pagina 70 di 137 GIURISDIZIONE VOLONTARIA Diritti soggettivi non conflittuali Norme camerali (737 c.p.c.) quando si applicano diritti SOGGETTIVI CONFLITTUALI c'è un problema di conflitto. Interessi legittimi Ci sarà una CAMERALE COSTITUZIONALIZZATA. • Sarà rispettato il principio del giusto processo. • Sarà prevista l'impugnazione del reclamo in cassazione. Tutto ciò è un "pasticcio" perché snatura il procedimento camerale. GIURISDIZIONE VOLONTARIA Se invece sulla questione di diritti soggettivi c'è un giudicato, e la questione pregiudiziale, si valuterà tale pronuncia come GIUDICATO ESTERNO Conosce del diritto soggettivo senza decidere con effetto di giudicato (conosce MA NON DECIDE) Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Articolo 738 c.p.c. PROCEDIMENTO. "Il presidente nomina tre componenti del collegio relatore, che riferisce in camera di consiglio. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati e ad egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente. Il giudice può assumere informazioni.". 1. Il presidente del collegio nomina il RELATORE; 2. il pubblico ministero può intervenire (esempio: interdizioni, oppure casi che coinvolgono minori) 3. il giudice PUÒ ASSUMERE INFORMAZIONI (PRINCIPIO INQUISITORIO), in certi casi addirittura "DOVREBBE" acquisire informazioni 4. il giudice può trovarsi a dover decidere riguardo un DIRITTO SOGGETTIVO, può intraprendere due vie: a. conosce ma non decide b. giudicato esterno Articolo 739 c.p.c. RECLAMI delle PARTI "contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati del tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo con tre decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.". RECLAMO questo provvedimento (decreto motivato) è reclamabile come nel cautelare (articolo 669 terdecies). 1. Ci sono 10 giorni di tempo per il reclamo (articolo 739 c.p.c.) 2. è deciso dal collegio (sempre) 3. può essere proposto anche dal pubblico ministero, se parte del procedimento; 4. l'ordinanza che decide del reclamo NON è più impugnabile 5. essendo però MODIFICABILI o REVOCABILI si apre un dibattito: dopo 10 giorni non è più possibile reclamare, ma si può modificare con ISTANZA di REVOCA e MODIFICA (per mutamenti delle circostanze) Pagina 71 di 137 PROVVEDIMENTO di GIURISDIZIONE VOLONTARIA OK Istanza di REVOCA e MODIFICA (in un giudizio parte oppure d'ufficio) Ordinanza NON IMPUGNABILE NON RECLAMABILE Articolo 737 c.p.c. Si applica ai camerali Nella GIURISDIZIONE VOLONTARIA • Negli altri camerali (esempio: reclamo verso ordinanza che dichiara l'estinzione del processo) • ordinanza di inammissibilità della CLASS ACTION (impugnabile in appello che decide attraverso il camerale) • omologazione della separazione consensuale • reclami contro i decreti del giudice cautelare Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini 1. È diverso dal RECLAMO previsto all'articolo 669 terdecies c.p.c., perché quello prevede 15 giorni di tempo 2. il RECLAMO viene fatto in APPELLO 3. il RECLAMO può essere fatto: a. dalle parti b. dal pubblico ministero 4. La scadenza è di 10 giorni da: a. comunicazione del decreto b. notificazione del decreto 5. il RECLAMO è deciso con ORDINANZA, che: a. NON IMPUGNABILE b. ma REVOCABILE o MODIFICABILE Articolo 740 c.p.c. RECLAMI del PUBBLICO MINISTERO. "Il pubblico ministero entro 10 giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere.". Articolo 741 c.p.c. EFFICACIA dei PROVVEDIMENTI. "i decreti acquistano efficacia quando sono decorsi termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto RECLAMO. Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia EFFICACIA IMMEDIATA.". Articolo 742 c.p.c. REVOCABILITÀ dei PROVVEDIMENTI. "I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i DIRITTI ACQUISTATI in BUONA FEDE dai TERZI in forza di convenzione anteriore alla modificazione o alla regola.". 1. La REVOCA o MODIFICA del DECRETO emanato seguito del RECLAMO è SEMPRE POSSIBILE 2. in questo ambito NON SONO NECESSARI MUTAMENTI delle circostanze (diversamente dal cautelare) Questo articolo rappresenta le norme di chiusura, che si applicano tutti i procedimenti camerali. PROBLEMA procedimento camerale e DIRITTI SOGGETTIVI (CAMERALE COSTITUZIONALIZZATO). Esempio: abbiamo un decreto di radiazione dall'albo nazionale. Tale decreto è di tipo camerale. Il reclamo va fatto attraverso decreto di reclamo che dispone la radiazione. Pagina 72 di 137 DIRITTI SOGGETTIVI CONFLITTUALI • INTERESSI LEGITTIMI • e DIRITTO SOGGETTIVI NON CONFLITTUALI • Reclamo entro 10 giorni • oltre 10 giorni c'è REVOCA o MODIFICA CAMERALE COSTITUZIONALIZZATA Decreto camerale Costituzionalizzato perché riguarda un diritto soggettivo Reclamo Impugnabile per cassazione con RICORSO STRAORDINARIO Decreto di reclamo Radiazione Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Articolo 2740 cc RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE (responsabilità del debitore). "il debitore risponde dall'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.". Contiene il PRINCIPIO della RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE del DEBITORE. Ne risponde dell'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri. Questo vincolo si attua con l' ESPROPRIAZIONE dei beni che verranno venduti. Articolo 2741 cc CONCORSO dei CREDITORI e CAUSE di PRELAZIONE (parcondicio creditorum). "i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.". Altro principio contenuto nel presente articolo del codice civile è che tutti i creditori hanno UGUALE DIRITTO di SODDISFARSI sui BENI del DEBITORE. Ci sono differenze tra il processo esecutivo le altre azioni: SCOPO è diverso perché nel processo esecutivo si vuole attuare concretamente il diritto di credito. SOGGETTI nel processo esecutivo abbiamo ISTANTE (che rappresenta il creditore) e ESECUTATO (che rappresenta il debitore). ORGANO GIUDIZIALE: nel processo di cognizione abbiamo sia il giudice monocratico che il giudice collegiale. I compiti più rilevanti sono svolti dall' UFFICIALE GIUDIZIARIO inserito nel contesto giudiziario, MA NON È un GIUDICE. Si tratta di un ufficiale pubblico. C'è poi il GIUDICE dell' ESECUZIONE, che ha invece compiti ORDINATORI, legati all'esecuzione, cioè al fare eseguire la sentenza. Questo giudice opera quando ci sono difficoltà, perché NON HA POTERI DECISORI (non pronuncia sentenze, ma le fa eseguire). CONDIZIONI dell' AZIONE: Articolo 474 c.p.c. TITOLO ESECUTIVO "l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2. Le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché di altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; Pagina 75 di 137 CONDIZIONI dell' AZIONE: Nel processo di COGNIZIONE Nel processo di ESECUZIONE 4. Interesse ad agire 5. possibilità giuridica 6. legittimazione 5. Titolo esecutivo + spedizione. Si parla proprio di PRINCIPIO di NECESSITÀ del TITOLO ESECUTIVO. 6. precetto Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini 3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge riceverli. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può avere luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.". Il titolo esecutivo è un atto di accertamento di un diritto di credito contenuto in un documento (esempio sentenza, contratto, scrittura privata autenticata). Il diritto accertato nel titolo esecutivo dev'essere: 1. CERTO, e sicuro 2. LIQUIDO o, cioè determinato nel suo ammontare oppure facilmente determinabile 3. ESIGIBILE, perché il diritto non deve essere sottoposto a termini o condizioni. Poi c'è il TITOLO ESECUTIVO EUROPEO (regolamento 805 del 2004). Già il titolo esecutivo indica a che c'è un interesse ad agire e c'è una legittimità ad agire. Ma secondo l'articolo 475 c.p.c. il titolo da solo non basta perché serve la SPEDIZIONE in FORMA ESECUTIVA del titolo esecutivo (solo su quelli di formazione giudiziale). articolo 475 c.p.c. SPEDIZIONE in FORMA ESECUTIVA "Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, devono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o i suoi successori, con indicazioni in calce della persona alla quale spedita. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - in nome della legge" (1) e nella apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, in quanto ne siano legalmente richiesti".". Si tratta dell’ apposizione fatta da parte del cancelliere o del notaio di una formula messa direttamente sul titolo. In tal modo c'è un controllo sulla legittimazione di chi chiede esecuzione del titolo. La spedizione va fatta solo su titoli esecutivi. La spedizione va fatta su una sola copia del titolo esecutivo. articolo modificato da legge 80 del 2005, articolo 35 (in vigore dal 1 marzo 2006). prima della modifica questo articolo era molto più sintetico. Pagina 76 di 137 CATEGORIE di TITOLI ESECUTIVI Di formazione GIUDIZIALE Di formazione STRAGIUDIZIALE SENTENZE, PROVVEDIMENTI ed altri ATTI aventi EFFICACIA ESECUTIVA (esempio: decreto ingiuntivo, verbale di conciliazione, ordinanza di somme non contestate...). 1. SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE limitatamente alle somme di denaro in esse contenute. 2. CAMBIALI 3. ASSEGNI bancari. La ratio sta nella loro capacità di accertare il diritto in esso contenuto, per questo il legislatore ha dato loro efficacia esecutiva. ATTI RICEVUTI da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini articolo 476 c.p.c. ALTRE COPIE in FORMA ESECUTIVA "non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte (1). Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con un ricorso al capo dell'ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato. Sull'istanza si provvede con decreto. Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene le disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da € 1000 a € 5.000 (2), con decreto del capo dell'ufficio del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.". (1) decreto presidente della Repubblica 1229 delle 1959, articolo 111. (2) articolo modificato da legge 80 del 2005, articolo 35 (in vigore dal 1 marzo 2006). Prima della modifica la pena pecuniaria era non superiore a € 5. La spedizione può anche essere fatto a favore dei successori dall'avente diritto. Esempio: Tizio ha un credito ed ottiene sentenza, purtroppo muore, ma i suoi figli possono chiedere comunque l'esecuzione. articolo 477 c.p.c. EFFICACIA del TITOLO ESECUTIVO CONTRO gli EREDI "il titolo esecutivo contro il defunto è efficace contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo 10 giorni dalla notificazione del titolo. Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e in personalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.". Posso attivare procedimento esecutivo anche nei confronti dei successori del debitore. Si attinente al modo l'articolo 477 c.p.c. che dice che il titolo esecutivo deve essere notificato insieme al PRECETTO, a tutti gli eredi indistintamente dall'ultimo domicilio del deceduto. In tal modo evito il problema della reperibilità. Da notare che il PRECETTO precede l'esecuzione forzata. articolo 478 c.p.c. PRESTAZIONE della CAUZIONE "se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Dalla prestazione si fa constare con annotazioni in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.". articolo 479 c.p.c. NOTIFICAZIONE del TITOLO ESECUTIVO e del PRECETTO "se la legge non dispone altrimenti (1), l'esecuzione forzata deve essere preceduto dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; [ma, se esso è costituito da una sentenza, là notificazione, entro l'anno della pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170] (2). Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché là notificazione sia fatta la parte personalmente.". (1) rinvio a articolo 431 comma 2, articolo 447 comma 2, articolo 480 comma due, articolo 654 comma 2, articolo 677 e articolo 700 c.p.c. (2) articolo modificato da legge 80 del 2005 (in vigore dal 1 marzo 2006). La modifica ha soppresso le parole contenute nella parentesi quadra. Sia il titolo esecutivo che il precetto vengono notificati personalmente al debitore (quindi non al difensore). L'atto di precetto è un atto o di parte, fatto dal creditore, ed è un atto che si perfeziona quando è ricevuto dal debitore. Consiste in un'intimazione ad adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non < di 10 giorni, con l'avvertimento che altrimenti ci sarà TERMINE DILATORIO per l'esecuzione forzata. In sostanza serve per avvertire il debitore. Tale termine dilatorio è posto perché si possa agire solo dopo 10 giorni. È un atto personale del creditore, che può essere fatto anche senza un difensore. Il creditore lo darà ad un ufficiale giudiziario che notificherà al debitore. Pagina 77 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Il giudice NON pronuncia alcuna sentenza, ma se mai in mente dei provvedimenti di carattere organizzativo. Se le cose del rilascio sono già stati pignorati cosa succede? C'è un contrasto tra esecuzione in forma specifica e pignoramento. La legge da prevalenza all'esecuzione in forma generica, cioè pignoramento. Si usa poi l' OPPOSIZIONE di TERZO per far valere l'esecuzione in forma specifica (articolo 619 c.p.c. FORMA dell' OPPOSIZIONE "il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Se all'udienza le parti raggiungono l'accordo il giudice redatto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, sta ponendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore." Il terzo comma è stato sostituito dall'articolo 17 della legge 52 del 2006, perché in precedenza, in caso di mancato accordo il giudice poteva istruire la causa pure fissare all'opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all'ufficio giudiziario competente per valore). L'ufficiale giudiziario dovrà redigere un VERBALE delle operazioni effettuate (luogo, spese, beni, ora...). Le sue attività hanno un COSTO sul creditore, e questo farà ISTANZA al giudice dell'esecuzione per ottenere un decreto avente ad oggetto le spese del procedimento (spese vive, NON la parcella del difensore). Il decreto che è un TITOLO ESECUTIVO, prevede un'esecuzione in forma generica. ESECUZIONI in FORMA SPECIFICA di OBBLIGHI di FARE o NON FARE. Articolo 612 c.p.c. PROVVEDIMENTO "chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con un ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione (1) provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.". (1) la parola pretore è stata sostituita da giudice. Questo articolo prevede istanza al giudice dell'esecuzione, attraverso RICORSO, per chiedere che siano determinate le MODALITÀ dell'esecuzione. Questo è il primo atto con cui si inizia l'esecuzione. Esempio: se c'è un obbligo di fare (caso della demolizione del muretto), nel caso il debitore non abbatta il muretto, il creditore potrà fare istanza al giudice dell'esecuzione per chiedere l'esecuzione dell'obbligo di fare. Si parla di "sentenza di condanna" sono questo genere di provvedimenti permettono di porre in essere l'esecuzione di fare o di non fare? per la dottrina e per la giurisprudenza ci rientrano anche provvedimenti che hanno effetti decisori (esempio: decreto ingiuntivo, verbale di conciliazione). SENTENZA o PROVVEDIMENTI prevedono l'obbligo di fare se non si fa nulla c'è l' ESECUZIONE FORZATA. Problema: che poteri ha il giudice dell'esecuzione?. Può solo emettere provvedimenti che stabiliscono le MODALITÀ dell'esecuzione ma NON può entrare nel merito. Pagina 80 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini In questa esecuzione c'è anche contraddittorio: sentita la parte obbligata, il giudice fissa udienza per ascoltare i debitore (articolo 669 terdecies c.p.c. RECLAMO CONTRO i PROVVEDIMENTI CAUTELARI (1) "contro l'ordinanza con la quale è stato concesso negato il provvedimento cautelare [669 sexies] è ammesso reclamo nel termine perentorio di 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione dalla notificazione se anteriore (2). Il reclamo [contro provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello] (3) contro provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, i reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina. Il procedimento disciplinato dagli articoli 737 e 738. Le circostanze i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni acquisire nuovi documenti. Non è consentita la remissione al primo giudice (4). Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre 20 giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca [669 decies] il provvedimento cautelare. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento [669 duodecies]; tuttavia il presidente del tribunale della corte investita del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.". (1) articolo introdotto ex legge 353/1990. (2) comma sostituito da legge 80/2005: il testo precedente prevedeva che "contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739 s comma". (3) Le parole tra parentesi sono state soppresse. (4) comma inserito da decreto-legge 35 del 2005. Per parte della dottrina si tratta di un contraddittorio in FORMA ATTENUATA perché serve solo per consentire al debitore di meglio organizzarsi nel corso dell'esecuzione. Possono essere eseguiti in forma specifica solo gli obblighi di FARE FUNGIBILI (non deve trattarsi di prestazioni "invito personale"). Esempio non sono fungibili le prestazioni di un cantante o altro artista. Per INVITO PERSONALE s'intende che nessuno può essere obbligato ad eseguire una prestazione contro la sua volontà. Pagina 81 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini ESECUZIONI INDIRETTE. Sono mezzi di coercizione della volontà a tali per cui l'ordinamento pone a carico del debitore una sorta di sanzioni che lo spinge ad eseguire la prestazione infungibile. Esempio: reintegrazione del lavoratore per ogni giorno di ritardo delle reintegrazione in ciò una somma da pagare. Esempio 2: violazioni delle leggi su marchi e brevetti chi viola il marchio o brevetto oltre la sentenza dovrà pagare. Ciò disincentiva la continuazione della violazione. È una sorta di coercizione della volontà. Sono però sempre e solo contenute all'interno di LADY SPECIALI e NON nel codice civile o nel codice di procedura civile. Con la legge 69 del 2009, è stato introdotto l'articolo 614 bis c.p.c. ATTUAZIONE degli OBBLIGHI di FARE INFUNGIBILE e di NON FARE.(1) “con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.". (1) articolo aggiunto dalla legge 69 del 2009. Tale articolo prevede che il giudice, nella sentenza di condanna, su richiesta della parte, fissa la SOMMA dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione della stessa. La somma comprende: 1) valore della controversia 2) natura del prestazione dovuta 3) danno quantificato e prevedibile Dunque l'articolo: 1) parla di obblighi di fare NON FUNGIBILI (ricorda un po' i contratti d'appalto). 2) Bisogna ora capire cosa sia questo obbligo: se si tratta di un risarcimento, sanzione o penalità. 3) Non dovrebbe essere una sanzione perché il legislatore non la vede in questo modo. 4) Non dovrebbe essere nemmeno un risarcimento del danno perché esiste già un'azione per richiedere il risarcimento. 5) Si tratta quindi di uno strumento di coercizione della volontà (o si adempie oppure si paga di più). La legge non dice quando la domanda deve essere fatta dal creditore, per i giuristi pare essere una duplicazione del risarcimento del danno. Pagina 82 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero la generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omesso o falsa dichiarazione. Dalla dichiarazione del debitore redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Si sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorati anche gli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale l'ufficiale giudiziario provvede da cedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo compreso nell'altro circondario, trasmette copia del verbale l'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati i crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore ESECUTATO dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche gli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effetto del pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere l'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma. In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose dei crediti da sottoporre all'esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabilii oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo come previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, in vita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179 ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorati. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicate nelle dichiarazioni fiscali del debitore e via accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili della relazione sono liquidate con un provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento si è munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.". (1) articolo così sostituito da legge 80 del 2005. Tale procedura, entrata in vigore nel 2006, è applicabile anche le procedure esecutive pendenti a tale data salvo che sia già stata ordinata la vendita. 1. NOVITÀ: questa disposizione è stata integrata nel 2005 e nel 2006, perché si dice cosa sia il pignoramento, oltre all'ingiunzione. Ci sono anche forme di INTIMAZIONE al debitore. Esempio: avviso che può chiedere la CONVERSIONE del pignoramento, dando dai soldi al posto del bene pignorato. 2. NOVITÀ: l'ufficiale giudiziario che del debitore di indicare altri beni da espropriare, se lo fa, viene subito espropriato e nel caso può intervenire anche la forza pubblica. 3. NOVITÀ: l'ufficiale giudiziario può avvalersi dei registi dell'anagrafe tributaria e dei libri contabili, se il debitore è un imprenditore. Il pignoramento può essere chiesto con istanza di più creditori, si forma quindi un UNICO FASCICOLO. Il debitore può pagare subito l'ufficiale giudiziario evitando così l'espropriazione, la somma è uguale a: CREDITO + SPESE + INTERESSI, che vanno pagati nelle mani dell'ufficiale giudiziario. Oppure può essere chiesta la CONVERSIONE. Pagina 85 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Articolo 495 c.p.c. CONVERSIONE del PIGNORAMENTO (1). "prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,552, i 569 (2), il debitore può chiedere di sostituire alle cose o i crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all'istanza deve essere disposta in cancelleria, a pena d'inammissibilità, una somma non inferiore ad 1/5 dell'importo del credito per questo atto eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data la prova documentale. La somma depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza e non oltre 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione. Qualora le cose pignorati siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che l'editore versi con rateizzazione mensile entro il termine massimo di 18 mesi (3) la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste dal quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto un mito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose più ignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versatavi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma. L'istanza può essere avanzata una volta sola a pena di inammissibilità.". (1) articolo sostituito dalla legge 302 del 1988 (articolo 13). (2) le parole "prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,552 e 569" sostituiscono le precedenti "in qualsiasi momento anteriore alla vendita". Questa modifica è data dalla legge 80 del 2005 che converte il decreto-legge 35 del 2005, ed entra in vigore dal 1 marzo 2006. (3) il precedente termine di nove mesi è stato così sostituito, mediante legge 80 del 2005. È possibile richiedere la conversione del pignoramento, dando una somma di denaro anziché il bene pignorato (in tal caso si ignora somma). In questo secondo caso si ha comunque il pignoramento, mentre nel primo caso in cui avveniva il pagamento della somma nelle mani dell'ufficiale giudiziario non era più necessario il pignoramento. TERMINE: c'è un termine per il pignoramento previsto in 90 giorni, oltre pignoramento ci dev'essere, sempre entro 90 giorni, ISTANZA di VENDITA, altrimenti è inefficace (TERMINI PERENTORIO). INTERVENTO: quando partecipano più creditori alla stessa espropriazione, c'è la PARCONDICIO CREDITORUM. In tal caso c'è l'obbligo di notifica del eseguito pignoramento ai creditori che hanno DIRITTO di PRELAZIONE perché sono iscritti nei pubblici registri. Esempio: i creditori ipotecario. In tal caso è consentito ai creditori di intervenire. Hanno tutti un certo grado di certezza del loro credito. Sono esclusi coloro che non hanno un minimo grado di certezza. Pagina 86 di 137 Possono intervenire solo alcuni creditori Coloro che hanno un TITOLO ESECUTIVO Coloro che al momento del pignoramento avevano già eseguito il SEQUESTRO Coloro che hanno diritto di PRELAZIONE o di PEGNO Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini L'intervento si propone con RICORSO per INTERVENTO, depositato nei fascicoli del giudice, depositato entro l'udienza in cui ci sarà la vendita. Entro questo termine si ha INTERVENTO TEMPESTIVO. Oltre questo termine l' INTERVENTO è TARDIVO. Gli interventi tempestivi muniti di titolo l'esecutivo possono anche dare impulso alla procedura (articolo 500 c.p.c. EFFETTI dell' INTERVENTO[1]). "l'intervento secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, da diritto a partecipare alla distribuzione del La somma ricavata, a partecipare l'espropriazione del bene pignorato e i singoli atti.". [1] articolo così sostituito da legge 80 del 2005 che converte il decreto-legge 35 del 2005, ed entra in vigore dal 1 marzo 2006. Esempio: proposizione d' istanza di vendita. C'è anche un ACCANTONAMENTO di somma degli interventi privi di titolo esecutivo: avviene dopo la vendita dei beni e, fissata l'udienza, il debitore conosce o disconosce questi interventi. Vengono accantonati per tre anni, in questi tre anni l'intervenuto si deve munire di TITOLO ESECUTIVO. Pagina 87 di 137 Articolo 510 c.p.c. comma 2, comma 3 DISTRIBUZIONE ai creditori ACCANTONAMENTO (max. 3 anni) per interventi tardivi non esiste TITOLO ESECUTIVO Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Articolo 512 c.p.c. RISOLUZIONE delle CONTROVERSIE (1). "Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o un terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma. Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.". (1) articolo così sostituito da legge 80 del 2005. In vigore dal 1 marzo 2006 è applicabile anche per le procedure già pendenti dalle data, salvo che fosse già stata ordinata la vendita. Il testo precedente diceva: "se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se è competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'articolo 17 fissando un termine perentorio per la riassunzione. Il giudice se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa". Questo articolo parla delle controversie tra creditori oppure tra creditore e debitore. Esempio: esistenza del diritto di prelazione. L'articolo ci dice che è competente il giudice dell'esecuzione che decide attraverso ORDINANZA dopo aver fatto istruzione sommaria. Tale ORDINANZA è IMPUGNABILE nelle forme di opposizione degli atti esecutivi. Fin qui abbiamo visto le regole generali, ma dobbiamo vedere le forme di espropriazione: 1. PIGNORAMENTO. 2. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Libro 3° - del processo di esecuzione Titolo 2° - dell'espropriazione forzata Capo 1° - dell'espropriazione forzata in generale Sezione 2° - del pignoramento 1) PIGNORAMENTO. 1. Si chiede in forma ORALE all'ufficiale giudiziario, dandogli il titolo esecutivo notificato e l'atto del precetto. 2. Si fa istanza all' ufficiale giudiziario, che va dal debitore e accede all'abitazione del debitore. 3. L'ufficiale giudiziario ricerca i beni pignorabili, negli orari previsti per il pignoramento (NON nei giorni festivi, rispettando l'orario fra le ore 7 e le ore 21). 4. Se non c'è nessuno, si riparte da capo il giorno dopo fino a quando non si trova qualcuno che permetta l'ufficiale giudiziario di entrare per effettuare la ricerca. La norma prima diceva che il debitore indicava i beni da pignorare, ma il cambiamento apportato dalla legge 80 del 2005 prevede che l'ufficiale giudiziario pignori per primi i beni di facile e pronta liquidazione. L'ufficiale giudiziario farà la stima dei beni, altrimenti si avvarrà di un esperto. Potrà pignorare anche titoli di credito. COSE del DEBITORE COLLOCATE presso un TERZO. Il bene da prelevare deve essere comunque nella DISPONIBILITÀ del DEBITORE; in tal caso non si fa "espropriazione presso terzi" ma ESPROPRIAZIONE MOBILIARE". Se il terzo negasse l'accesso, il creditore potrà fare istanza al presidente del tribunale per obbligare il terzo consentire l'accesso. BENI NON PIGNORABILI. Articolo 514 c.p.c. COSE MOBILI ASSOLUTAMENTE IMPIGNORABILI. "oltre alle cose dichiarate non pignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare: 1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; Pagina 90 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini 2. l'anello nuziale, vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa o di cucina unitamente al mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore delle altre persone indicate nel numero precedente; 4. gli strumenti , gli oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore; 5. le armi e gli oggetti che il debitore all'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 6. le decorazioni al valore , le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.". Il 4° punto è stato abrogato dal 1 marzo 2006. In questo caso interviene il principio / criterio della INDISPENSABILITÀ per la VITA. Esempio: non possono essere ignorati beni con valore sacro (fedi nuziali), oppure il tavolo, sedie, carburanti, o ancora alimentari eccetera... BENI RELATIVAMENTE PIGNORABILI. Articolo 515 c.p.c. COSE MOBILI RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI. "Le cose, che il proprietario di un fondo ritiene che i servizi la coltivazione del medesimo, possono essere pignorati separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose indicate, che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene che ignorasse, con le opportune cautele per la loro conservazione ricostruzione. Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo. Gli strumenti, gli oggetti libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i pittori costituiti in forma societaria in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.". Sono quei beni che servono alla professione che possono essere pignorati nel limite di 1/5. Per la cassazione tale criterio è relativo e può essere derogato. Esempio: ho il crocefisso doro del valore di € 10.000, oppure 15 pellicce di visone. In tali circostanze per la cassazione è possibile procedere con il pignoramento. Articolo 516 c.p.c. COSE PIGNORABILI in PARTICOLARI CIRCOSTANZE di TEMPO. "I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriore al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia. I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sfilare per formare il bozzolo.". Articolo 517 c.p.c. SCELTA delle COSE da PIGNORARE. "Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi dei titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.". • Riguardo alla scelta dei beni, si fa una stima massima dei beni. Il valore dei beni deve essere circa UGUALE al CREDITO più METÀ di esso in aggiunta. • I beni pignorati non sono mai custoditi dal debitore salvo che il creditore acconsente a ciò. • C'è un CUSTODE, che però non ha diritto a nessun compenso SE NON l' ha CHIESTO e SE l' ufficiale giudiziario NON l' ha RICONOSCIUTO all'atto della nomina (articolo 522 c.p.c. Pagina 91 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini COMPENSO del CUSTODE). Il custode avrà quindi il compito di accertarsi che il debitore non venda, non alteri o non distrugga il bene. • il custode non può usare le cose pignorate senza autorizzazione del giudice e deve renderne conto. • Se si tratta di somme di denaro, il custode sarà il cancelliere del tribunale che provvederà alla custodia del denaro nelle forme dei depositi giudiziari, ed alla custodia degli oggetti preziosi nel modo stabilito dal giudice. articolo 519 c.p.c. TEMPO del PIGNORAMENTO. "Il pignoramento non può essere eseguita nei giorni festivi, né fuori dalle ore indicate nell'articolo 147, salvo che vi sia data autorizzazione del presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino a suo compimento.". PIGNORAMENTO SUCCESSIVO. Il bene già pignorato viene richiesto da un altro creditore con un altro pignoramento. Ci sarà un'unica vendita. I beni scelti dovranno essere ben indicati e descritti dall'ufficiale giudiziario. articolo 524 c.p.c. PIGNORAMENTO SUCCESSIVO "l'ufficiale giudiziario che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto del processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede con il pignoramento degli altri beni o fa constatare nel processo verbale che non ve ne sono. Il processo verbale depositato in cancelleria ha inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo compiuto anteriormente all'udienza prevista dall'articolo 525, primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in un unico processo. Il pignoramento successivo si è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto dei beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi a luogo separato processo.". Libro 3° - del processo di esecuzione Titolo 2° - dell'espropriazione forzata Capo 1° - dell'espropriazione forzata in generale Sezione 3° - dell'intervento dei creditori PICCOLA ESPROPRIAZIONE C'è anche l'intervento dei creditori nell'espropriazione mobiliare, cui si applicano le norme generali. Ma esiste anche la PICCOLA ESPROPRIAZIONE quando il bene vale meno di € 20.000. In tal caso non c'è l'udienza che dispone la vendita, proprio perché la vendita è automatica. INTERVENTO TARDIVO L' INTERVENTO può essere anche TARDIVO, in questo caso il soggetto si soddisferà su ciò che AVANZA dal pignoramento fatto dal precedente e dagli interventi tempestivi. In questo caso il creditore tardivo renderà alla parte residuale accontentandosi delle "briciole". Dopo 10 giorni dal pignoramento si può fare ISTANZA DI VENDITA, oppure l'assegnazione dei beni (come per le regole generali). Articolo 528 c.p.c. INTERVENTO TARDIVO. "I creditori chirografari fare che intervengono successivamente termini di quell'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono a ridistribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati di quelli intervenuti in precedenza. I creditori che hanno diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione." Pagina 92 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini 2) PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Articolo 534 FORMA DEL PIGNORAMENTO. " il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 892: 1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2. l'indicazione, almeno generica, delle cose delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza un ordine del giudice; 3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente; 4. La citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 500. L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo devono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto del creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista dall'articolo 314.". il pignoramento presso terzi e l'espropriazione di crediti che il debitore vanta verso un terzo, oppure dei beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo. Esempio 1: stipendio. Esempio 2: diverso dalla espropriazione mobiliare. • Occorre una partecipazione del terzo all'espropriazione, deve cioè operare nella fase di espropriazione. • C'è un atto SCRITTO di pignoramento presso TERZI (qui NON è ORALE!) • Questo atto va NOTIFICATO al debitore e al terzo. • Si tratta di un atto COMPLESSO, formato da creditore e ufficiale giudiziario. • Tale atto è rivolto a due soggetti che sono il debitore ed il terzo pignorato. CONTENUTI dell'atto: 1. intimazione fatta dall'ufficiale giudiziario (nella pratica è scritto dal creditore procedente) 2. citazione del debitore del terzo a comparire all'udienza (vacatio in ius) in tal modo si accerta il credito del debitore verso il terzo che è a sua volta debitore. 3. Crediti da sottoporre a pignoramento (almeno in forma generica) Non sempre il terzo deve PARTECIPARE all'UDIENZA: difatti da 2006 può fare dichiarazioni con raccomandata in tutti casi tranne il caso di crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato. CREDITI IMPIGNORABILI (articolo 545 c.p.c.) Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute da privati o titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative a rapporti di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorati per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. CREDITI RELATIVAMENTE PIGNORABILI. Sono quei crediti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato (cessione di 1/5 dello stipendio) nei limiti appunto di 1/5. Se il debitore ha già un tanto di stipendio vincolato la giurisprudenza ha detto che tale vincolo è comunque operato VOLONTARIAMENTE dal debitore, quindi può esserci un altro pignoramento presso terzi. Pagina 95 di 137 Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini Se 1/5 è già stato pignorato, la giurisprudenza si comporta diversamente da tribunale il tribunale, per alcuni non si possono avere altri pignoramenti mentre per altri si. 1. Se il terzo COMPARE in UDIENZA egli può rendere una dichiarazione in cui indica: a. somme di cui è debitore b. tempo dell'adempimento. 2. Se il terzo NON COMPARE in UDIENZA, il giudice opera un'istruzione della causa, cioè accerta se il terzo deve un un importo. Qualora dovesse partire un giudizio di cognizione, quello esecutivo viene sospeso. Pagina 96 di 137 Pignoramento PRESSO TERZI Di crediti che il debitore ha verso un terzo Di debiti del debitore che sono nella disponibilità del terzo ATTO SCRITTO Atto di pignoramento ex articolo 492 c.p.c. Si tratta di un atto COMPLESSO Notificato al TERZO e al DEBITORE UDIENZA Il terzo COMPARE Il terzo NON COMPARE (da 2006 NON obbligo) raccomandata A/R Il terzo DEVE comparire se i crediti provengono dal lavoro subordinato BENI NON PIGNORABILI Esempio: crediti dovuti a prestazioni alimentari Comportamento del terzo COMPARE NON COMPARE Il credito è ACCERTATO. Il terzo DICHIARA : • le SOMME • TEMPI di ADEMPIMENTO Ce l' ISTRUZIONE della causa. È sospeso il giudizio di esecuzione. Inizia il giudizio di cognizione Indicazione "almeno generica" del credito Titolo esecutivo + precetto Residenza + elezione di domicilio Citazione del terzo comparire davanti al giudice competente BENI RELATIVAMENTE PIGNORABILI Esempio: crediti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato (cessione di 1/5 dello stipendio) INTERVENTO VENDITA o ASSEGNAZIONE DISTRIBUZIONE Ricorso per intervento Istanza Mobiliare NORME GENERALI Diritto Processuale Civile Avanzato – Prof. Daniela D’Adamo Arianna Bergamini 3) ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE. Libro 3° - del processo di esecuzione Titolo 2 ° - dell'espropriazione forzata Capo 4° - dell'espropriazione immobiliare Sezione 1° - del pignoramento Articolo 555 c.p.c. FORMA del PIGNORAMENTO.(1) "il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e diritti immobiliari che si intendono sottoporre esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista dall'articolo 492 c.p.c.. Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari che trascrivere l'atto e gli restituisce una delle note. Le attività previste dal comma precedente possono essere compiute anche da creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.". (1) articolo modificato dall'articolo 58, comma 4 della legge 69 del 2009 che così dispone: "La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili e seguita 20 anni prima dell'entrata in vigore della presente legge un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668 bis e 2668 ter del codice civile entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". • Quindi l'espropriazione immobiliare ricade sugli immobili del debitore. • Il bene deve essere ben indicato dal creditore. • Si attua attraverso ATTO SCRITTO di pignoramento immobiliare, notificato dall'ufficiale giudiziario al debitore. • È competente il giudice del luogo in cui c'è l'immobile da pignorare. • Il pignoramento si estende a: 1) ACCESSORI 2) PERTINENZA esempio: box, cantina... • Non si estende ai mobili contenuti nell'immobile. • Il giudice prevede le modalità per: 1) INTERVENTO 2) VENDITA 3) DISTRIBUZIONE. VENDITA. La vendita può essere di due tipologie: nella prima fase sarà una VENDITA SENZA INCANTO, nell'eventualità di una seconda fase si procederà con una VENDITA CON INCANTO. Il giudice emette un'ordinanza in cui fissa l'operazione di vendita e fissa il VALORE dell' IMMOBILE (avvalendosi di uno ESPERTO). Pagina 97 di 137 ATTO SCRITTO di pignoramento Servono due passaggi NOTIFICA al debitore TRASCRIZIONE nei REGISTRI IMMOBILIARI Ai fini della OPPONIBILITÀ verso terzi ASSEGNAZIONE / VENDITA Senza INCANTO Con INCANTO 1° fase 2° fase Eventuale ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE