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Giustizia sportivo e contratto di lavoro sportivo, Appunti di Diritto Sportivo

GRADI GIUSTIZIA SPORTIVA E CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 22/02/2016

simomarto
simomarto 🇮🇹

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Scarica Giustizia sportivo e contratto di lavoro sportivo e più Appunti in PDF di Diritto Sportivo solo su Docsity! LA GIUSTIZIA SPORTIVA Fondamento della giustizia sportiva e referenti normativi: uno degli elementi che caratterizzano l'ordinamento giuridico sportivo è rappresentato dall'autodichia, ossia il potere di conoscere e di risolvere internamente i contrasti relativi all'interpretazione e all'applicazione delle regole sportive. Quindi è istituito un apparato giudiziale contraddistinto dalla notevole celerità dei propri processi. La Giunta Nazionale del CONI ha il compito di individuare quelli che sono i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva in quanto tutti i tesserati dovranno rivolgersi per la risoluzione delle controversie agli organi di giustizia federale. Il potere di autodichia e la presenza di un complesso sistema processuale sportivo deve tener conto, logicamente, dell'articolo 2 della Costituzione concernente i diritti dei singoli e l'articolo 24 della stessa Carta, dove è stabilita la libertà di agire per la tutela e la difesa dei propri interessi legittimi davanti ai giudici dello Stato. Per molto tempo si è dibattuto sul tema della competenza dei giudici statali in quanti alcuni sono contrari al loro intervento preferendo esclusivamente quello del giudice sportivo. Con il decreto legge del 2003, "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva" si è addivenuti a regolamentare i problematici rapporti tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo. Il procedimento per la formazione del sistema di giustizia sportiva si svolge tutto all'interno dell'ordinamento sportivo ma necessita, a volte, anche dell'intervento dell'ordinamento statale aspetto che si riflette nello Statuto del CONI che deve essere approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Lo stesso CONI, negli ultimi anni, ha emanato una serie di atti tendenti a riformare la giustizia sportiva e cioé: l'istituzione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, l'indicazione da parte del Consiglio Nazionale dei "Principi di giustizia sportiva", l'istituzione dell'Alta Corte di Giustizia sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, l'emanazione del Codice di comportamento sportivo tra le più significative. Gli organi della giustizia sportiva prima della riforma del 2014: 1) La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del CONI, è stata soppressa e aveva funzioni consultive, conciliative e arbitrali, e tramite dette funzioni mirava ad una strategia di raccordo tra l'ordinamento sportivo e quello statale. Nei soggetti abilitati a svolgere la funzione arbitrale era comunque riconosciuto un peso maggiore rispetto ad altri. Comunque, si è giunti alla soppressione di tale organo in quanto è risultato non idoneo a scongiurare o limitare i conflitti tra giustizia sportiva e statale. 2) L'Alta Corte di Giustizia Sportiva esercitava funzioni giurisdizionali, consultive, regolamentari e organizzative. Costituiva l'ultimo grado della giustizia sportiva per tutte le controversie per le quali non era possibile l'arbitrato. Ciò che decideva la Corte doveva essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva. L'attività di tipo consultivo era svolta su richiesta dal CONI, mentre quella regolamentare e organizzativa è stata importante in quanto è sfociata nell'emanazione del Codice per la risoluzione delle controversie sportive e nell'adozione del Regolamento disciplinare degli arbitri. Era composta, infine, da cinque giuristi di chiara fama nominati con maggioranza qualificata. 3) Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport era competente sulle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che contrapponevano una federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati ma poteva decidere, mediante clausola compromissoria apposta dalle parti, qualsiasi controversia sempre riguardante diritti disponibili anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati. Dinanzi ad esso era obbligatorio il tentativo di conciliazione e avverso il lodo. Quanto alla sua composizione, ne facevano parte arbitri che "provenivano" da una apposita lista di esperti composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri scelti dall'Alta Corte. La riforma del 2014 ha completamente modificato il sistema di giustizia sportiva: A) sono stati istituiti presso ogni federazione i Giudici sportivi che si distinguono in: – giudici sportivi territoriali e nazionali competenti rispettivamente per campionati e competizioni in ambito territoriale e nazionale. Entrambi operano in composizione monocratica e sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente. Giudicano in prima istanza senza udienza e con immediatezza tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare quelle relative alla regolarità delle stesse gare e all'omologazione dei relativi risultati; alla regolarità dei campi o impianti e delle attrezzature; alla regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara. Giudicano, inoltre, sul comportamento degli atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara nonché per ogni fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della stessa gara. Il procedimento è instaurato d'ufficio a seguito di acquisizione di documenti ufficiali relativi alla gara o su segnalazione del Procuratore Federale, oppure su istanza del soggetto interessato che sia tutelare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale e l'istanza va presentata entro il termine stabilito da ogni federazione e cioè tre gioni dal compimento dell'evento. A seguito della presentazione dell'istanza, il Giudice sportivo emette il provvedimento di fissazione della data in cui verrà assunta la decisione, provvedimento che va comunicato alle parti interessate le quali entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia possono far preveneire memorie e documenti. Tali Giudici sono organi di giustizia di primo grado; – la Corte sportiva di appello è giudice di secondo grado. Il collegio è formato da tre componenti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente. Il reclamo alla Corte è proposto dalla parte interessata o dal Procuratore Federale entro un termine fissato da ciascuna federazione e se non è stabilito detto termine, vale quello previsto nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ovvero non superiore a cinque giorni dalla data di pubblicazione della pronuncia impugnata o di sette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione. Il Presidente della Corte fissa l'udienza con notifica agli interessati che devono costituirsi in giudizio due giorni prima dell'udienza ed entro lo stesso termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati nonché di nuovi documenti. B) I Giudici federali, invece, comprendono: – il Tribunale federale, che giudica in primo grado sui fatti dell'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia instaurato o non risulti pendente un procedimento davanti ai Giudici nazionali o territoriali. Il procedimento davanti a detto Tribunale è Elementi contratto: il contratto prevede due parti che sono il datore di lavoro (società s.p.a o s.r.l) e dal lato il lavoratore (atleti, allenatori, preparatori, direttori tecnico-sportivi). L'oggetto del contratto consiste nella prestazione dello sportivo a fronte del corrispettivo da parte della società. Ovviamente lo sportivo deve ottemperare agli obblighi previsti, come la frequenza e l'allenamento per esempio e gli obblighi di obbedienza, diligenza e fedeltà ed è importante soprattutto quest'ultima, la fedeltà verso la società. Può essere pattuita anche la clausola compromissoria, mediante la quale tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti vengano deferite al giudizio di un collegio arbitrale. E' facoltativa, ma comunque ormai tutti la appongono come obbligatoria e riguarda soprattutto cause di natura economica. Visite mediche da parte degli istituti adatti. E' previsto il licenziamento individuale per giusta causa o giustificato motivo e ovviamente la reintegrazione del lavoratore qualora questo fosse stato intimiato i requisiti specifici. Per recedere preavviso (recesso unilaterale ad nutum). Massima durata cinque anni (calciatore). Forma scritta, società deve depositare contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione; prestazione sportivo professionista carattere oneroso. Federazione deve approvare contratto (se contenuto peggiore lavoratore, possibile introdurre clausole migliorative); tutela sanitaria (certificazione di idoneità, attività viene svolta sotto controlli medici); associazione contro infortuni e malattie INAIL, in virtù della pratica sportiva, anche per malattie individuali. Pensione (20 anni contributi fino al 1995 metodo retributivo, media retribuzioni; sportivi metodo contributivo quindi media contributi versati). Cessione contratto è prevista prima della scadenza (3 trasferimenti massimo stagione sportiva; trasferimenti a titolo definitivo o temporaneo; compartecipazione 50% due anni massimo). Contratto dilettantistico: agevolazioni, indennità trasferta, rimborsi non sono soggetti all'ordinaria tassazione dei redditi autonomi, subordinati e parasubordinati, rientrano nella categoria dei redditi diversi. Da 7500 euro a 28158,27 imposta 23% oltre addizionale regionale. Si configura come un contratto di collaborazione, non continuato. Contratto di sponsorizzazione: sponsee e sponsor; sponsor per diffondere il proprio marchio a carattere pubblicitario paga allo sponsee che si impegna a "diffonderlo" sulle proprie divise o altro. Vi sono diversi tipi di sponsorizzazione ciò che è importante è quella sportiva. Figurano come detto due parti, sponsee e sponsor: sponsor deve trasmettere il proprio messaggio e si accordo con lo sponsee che a sua volta ha il compito di divulgare lo stesso tramite forme di pubblicità. Lo sponsor, ovviamente, deve corrispondere una somma in denaro. Clausola risolutiva espressa (si appone una clasuola qualora lo sponsee fosse inadempiente e lo sponsor non possa conseguire il risultato sperato). La forma del contratto scritta. No ledere sponsor. Licensing e merchandising: nel merchandising parti contratto sono il concendente e il licenziatario. E' un contratto atipico, non disciplinato dal codice civile. Comitato controllo antidoping: provvede all'organizzazione dei controlli antidoping in competizione e fuori. Per effettuare controlli ci si avvale degli Ispettori medici qualificati dalla Federazione Medico Sportivo Italiana; Ceft: consente tramite il rilascio del certificato di esenzione di poter assumere sostanze vietate o ricorrere ad un metodo proibito per curare la propria patologia medica. Ufficio Procura Antidoping: è un organismo indipendente che provvede alla gestione dei risultati e compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle Norme Sportive Antidoping; Tribunale Nazionale Antidoping: decide in via esclusiva sulle sanzioni da comminare in materia di violazione delle norme antidoping (prima sezione atleti non inseriti, seconda inseriti). 1) Tribunale arbitrato per lo sport: controversie che hanno per oggetto diritti disponibili che contrappongono una federazione a soggetti affiliati, tesserati o licenziati. Qui è obbligatorio il tentativo di rinconciliazione per non ricorrere al lodo; 2) Alta corte di Giustizia sportiva: costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva ed è diretta a risolver tutte le le contraversie per le quali non è possibile l'arbitrato. Non tutte le controversie sono ammesse, bensì quelle di rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale. Vi sono cinque giurisiti di fama che ne fanno parte. 3) TAS (Tribunale Nazionale Arbitrato per lo Sport): il Tas dal 2003 è indipendente dal CIO, organo che l'aveva creato. Si compone di una camera d'arbitraggio ordinaria, che è competente a decidere controversie di carattere privato nascenti da contratto in cui sia inserita una clausola compromissoria e di una camera d'appello, dove si ricorre verso provvedimenti emanati da federazioni. Entro 10 giorni appellate dovrà presentare breve memoria introduttva e la parte alla quale domanda appello presentata nei successivi dovrà provvedere alla nomina dell'arbitro.
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