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Gli organi dell'università, Appunti di Diritto Amministrativo

Il documento riassume quelli che sono gli organi più importanti presenti all'interno delle Università e le loro funzioni principali.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 11/04/2024

Kiara20.
Kiara20. 🇮🇹

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Scarica Gli organi dell'università e più Appunti in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! GOVERNANCE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI ATENEO GLI ORGANI NECESSARI E L’AUTONOMIA NEGOZIATA La riforma Gelmini (L.240/2010) prevede SEI organi necessari: 1. il Rettore 2. Il Senato Accademico 3. il Consiglio di Amministrazione 4. il Collegio dei Revisori dei conti 5. il Nucleo di valutazione 6. il Direttore generale. Per ciascuno di essi sono definite le attribuzioni, la composizione (per gli organi di governo), le procedure di formazione (elettiva o per nomina), la durata in carica, la reiterabilità dei mandati, il regime delle ineleggibilità e incompatibilità. Alcune università possono accedere a forme di organizzazione speciale, diverse da quelle previste dall’articolo 2 della Riforma Gelmini. Per l’individuazione delle Università speciali, si provvede attraverso accordi di programma tra le singole Università. Con decreto del MUR di concerto con il MEF sono definiti i criteri per l’ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale. IL RETTORE Ha la rappresentanza legale dell’università e svolge le funzioni generali di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Presiede le sedute del Senato Accademico e del CDA. Gli competono inoltre: - la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di EFFICACIA, EFFICIENZA, TRASPARENZA e PROMOZIONE DEL MERITO - proporre il documento di programmazione triennale di ateneo, sentite le proposte e i pareri del SA. e proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo - proporre il Direttore Generale - la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari - ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto. Viene eletto con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane, il suo mandato dura 6 anni e non è rinnovabile. In caso di assenza o impedimento, può essere sostituito da un Pro-rettore, scelto generalmente tra i professori di ruolo ordinari o straordinari, nominato con decreto del Rettore su autorizzazione del Ministro. Con le stesse modalità, il Rettore può delegare le proprie funzioni ad un altro professore, ordinario o straordinario, del medesimo ateneo. Ogni 6 anni, a partire dai tre mesi e non oltre sei mesi antecedenti la scadenza del mandato del Rettore in carica, il Decano dei professori ORDINATI dell’Università (o, in caso di assenza o impedimento, il Prorettore), indice le elezioni del Rettore, provvedendo anche alla costituzione del seggio elettorale. L’elezione richiede la maggioranza ASSOLUTA nelle prime tre votazioni; il mancato raggiungimento della stessa si risolve attraverso il sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad un altro ateneo, l’elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell’organico dei professori della nuova sede, comportando anche lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende vacante può essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. Previa intesa con il Governo, il Ministro può revocare il rettore per gravi motivi e in questi casi è il Corpo accademico, composto da professori ordinari e fuori ruolo, a procedere a nuove elezioni. Nel ruolo di presidente del S.A. e del CDA, emana gli Statuti e i regolamenti e svolge una serie di funzioni, ossia: - convoca e presiede gli organi - esegue le delibere degli organi - pone in essere gli eventuali provvedimenti di urgenza riferendone al CDA che li rattifica - vigila sulla gestione dei servizi amministrativi di ateneo, nonché sui servizi di economato e di cassa, riferendone al CDA - controlla la regolare tenuta delle scritture contabili da parte degli uffici competenti - compila, dopo aver ricevuto i dati, il bilancio preventivo e il conto consuntivo - in qualità di presidente del CDA trasmette nel termine di 30 giorni dalla delibera il conto consuntivo alla Corte dei conti, per il controllo di regolarità. Presso ogni università è istituito un Collegio di disciplina (ART.10 Riforma Gelmini), formato da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto. Esso svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e esprime in merito parere conclusivo. Opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La sanzione della censura viene devoluta al Rettore. La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanza ai doveri d’ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da lede la dignità e l’onore del professore. Le altre sanzioni si applicano, secondo il criterio di PROGRESSIVITA’ e PROPORZIONALITA’, in caso di grave insubordinazione, mancanza ai doveri d’ufficio che rivesta i caratteri dell’abitualità, abituale irregolarità di condotta e atti che ledano la dignità e l’onore del professore. Al Rettore compete la giurisdizione disciplinare sugli studenti che si esercita anche per fatti compiuti fuori dai locali università, quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. IL SENATO ACCADEMICO E’ l’organo collegiale che rappresenta le diverse componenti dell’Università, costituito su base elettiva da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell’ateneo e non superiore a 35 unità. In questo numero sono compresi: il Rettore (che lo presiede), una rappresentanza elettiva degli studenti; docenti di ruolo per ALMENO DUE TERZI, almeno UN TERZO dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari. Il mandato di ciascuno dei suoi componenti è di 4 anni, rinnovabile per una sola volta consecutivamente; quello della rappresentanza degli studenti è di 2, anch’esso rinnovabile una su proposta del Rettore sentito il parere del S.A. a una persona in possesso di un’elevata qualificazione professionale e esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, in ambito pubblico e/o privato. L’incarico è regolato con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dura in carica non più di 4 anni ed è rinnovabile. In caso di reiterata o grave inosservanza delle direttive degli organi di governo o dopo risultati negativi di gestione, il CDA, sentito il SA può deliberarne la revoca dell’incarico prima della scadenza del termine. IL COLLEGIO DI DISCIPLINA E’ formato da professori universitari e ricercatori e svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinare, esprimendo un parere in proposito. Il compito di avviare il procedimento disciplinare spetta al Rettore il quale, una volta venuto a conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio, formulando una proposta motivata. Il Collegio, dopo aver sentito il Rettore e il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, entro 30 GIORNI esprime parere sulla proposta del Rettore riguardo alla rilevanza dei fatti e sul tipo di sanzione da irrogare; poi trasmette gli atti al CDA il quale, entro 30 giorni dalla ricezione del parere, infligge la sanzione e dispone l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere VINCOLANTE espresso dal collegio. ORGANI AUSILIARI Sono il Consiglio degli Studenti, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il Garante di Ateneo e il Presidio di qualità. CONSIGLIO DEGLI STUDENTI E’ l’organo autonomo rappresentativo degli studenti dell’Università, che svolge funzioni di organizzazione e di coordinamento degli studenti e delle relative rappresentanza. Promuove la partecipazione degli studenti in tutte le strutture e attività dell’Università, svolgendo funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di Ateneo. In particolare: - promuove l’applicazione e l’osservanza della Carta dei diritti dello studente - esprime pareri sul regolamento didattico di Ateneo e il regolamento degli studenti - partecipa ai processi di assicurazione della qualità - esprime pareri sull’organizzazione didattica, i servizi per gli studenti, la calendarizzazione delle attività accademiche e le proposte degli organi di governi competenti in materia su contributi e tasse a carico degli studenti - formula proposte sulle azioni attuative del diritto allo studio - formula proposte sulla programmazione pluriennale dell’Ateneo - propone e patrocina programmi per lo svolgimenti di attività culturali e didattiche degli studenti - istituisce l’albo delle associazioni studentesche riconosciute e ne detta la regolamentazione - esercita ogni altra funzione che gli viene affidata dallo Statuto e dai regolamenti. Rimane in carica 2 anni ed è composto da: - i rappresentanti degli studenti nel S.A. - i rappresentanti degli studenti nel CDA - un rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento - i rappresentanti degli studenti nel Centro universitario sportivo - un rappresentante degli studenti per ciascuna commissione paritetica - un rappresentante dei dottorandi eletto tra i dottorandi CUG (COMITATO UNICO DI GARANZIA) Promuove le pari opportunità per tutte le componenti dell’Università, proponendo misure e azioni volte a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e garantire la parità effettiva tra i generi, attraverso lo svolgimento di attività scientifiche, formative e culturali e la valorizzazione degli studi di genere. Promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza, favorendo l’adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e lavoro. E’ formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’Ateneo e nello stesso numero da rappresentanti nell’amministrazione appartenenti al personale docente e a quello tecnico-amministrativo, nonché da altrettanti componenti supplenti. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, due membri designati dal Consiglio degli studenti. Il mandato dei suoi componenti dura 4 anni e può essere rinnovato una sola volta consecutivamente. PRESIDIO DI QUALITA’ DI ATENEO E’ nominato dal S.A. su proposta del Rettore. I componenti sono scelti tra i docenti, il personale tecnico-amministrativo (almeno uno) e gli studenti (almeno uno). Sono scelti, fatta eccezione per gli studenti, in base a criteri di competenza nelle materie di valutazione, dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità. Il rappresentante degli studenti viene eletto dagli studenti dell’Ateneo secondo modalità stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo. E’ costituito con decreto del rettore. I membri durano in carica tre anni e possono essere i confermati. I rappresentanti degli studenti durano DUE ANNI. Svolge funzioni di coordinamento di queste attività: - procedure di assicurazione della qualità e di accreditamento per le attività didattiche - procedure di assicurazione della qualità e di accreditamento per le attività di ricerca - procedure di assicurazione della qualità e di accreditamento per le attività di terza missione - monitoraggio degli interventi di miglioramento realizzati dai corsi di studio e dai dipartimenti - organizzazione dei flussi informativi necessari ai dipartimenti e ai corsi di studio per l’espletamento delle procedure di accreditamento e di assicurazione della qualità - organizzazione dei flussi informativi e per il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti - organizzazione delle informazioni con l’ANVUR - rilevazione delle opinioni di studenti e docenti per un corretto processo di autovalutazione, GARANTE DI ATENEO E DEGLI STUDENTI Ha il compito di tutelare gli studenti e chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell’Università. Esercita le proprie funzioni d’ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento, approvato dal S.A. sentito il CDA e il Consiglio degli studenti. Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire tutte le informazioni, gli atti, i provvedimenti e i documenti che sono necessari al Garante per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche se coperti dal segreto d’ufficio. Il Garante propone al Rettore o agli altri organi accademici competenti, le determinazioni che ritiene più idonee alla soluzione delle questioni ad esso sottoposte. Generalmente viene nominato dal Rettore con un proprio decreto, su delibera del CDA sentito il S.A. Deve essere scelto tra persone esterne all’Università dotate di competenza giuridico-amministrativo, imparzialità, indipendenza di giudizio ed esperienza del sistema universitario. Il suo mandato dura 3 anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Può essere retribuito o revocato, con le stesse modalità previste per la sua designazione, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni. Assicura il rispetto della privacy e la trasparenza di tutte le procedure. I DIPARTIMENTI E LE STRUTTURE DI RACCORDO Prima delle novità introdotte dalla riforma Gelmini, le Università erano articolate in facoltà e dipartimenti. Le facoltà erano strutture caratterizzate da un’omogeneità culturale, aventi come fine primario lo sviluppo scientifico e professionale dei rispettivi ambiti, attraverso l’organizzazione e il coordinamento delle attività didattiche. La riforma Gelmini ha soppresso le facoltà attribuendo un ruolo centrale ai DIPARTIMENTI, ai quali competono funzioni di ricerca scientifica e attività didattiche e formative (precedentemente attribuite alle facoltà), oltre ad attività rivolte all’esterno. Essi organizzano anche i corsi di dottorato di ricerca. Ai dipartimenti deve afferire un numero minimo di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato appartenenti a settore scientifico-disciplinari omogenei. Questo numero non deve essere inferiore a 35; non deve essere inferiore a 40 nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiori a 1000 unità oppure a 20 nel caso in cui gli stessi costituiscano ALMENO L’80% dei professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell’università appartenenti ad una medesima area disciplinare. Il dipartimento può articolarsi in sezioni. L’esercizio delle funzioni dei dipartimento è disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal dipartimento stesso ed emanato dal Rettore sentiti la Commissione di ateneo e il CDA. Il dipartimento gode di autonomia gestionale e amministrativa e dispone di personale T.A., bibliotecario ed ausiliario per il suo funzionamento. Tra più dipartimenti raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare è possibile istituire delle STRUTTURE DI RACCORDO, in un numero proporzionale alle dimensione dell’ateneo e non superiore a 12, con un proprio organo deliberante. Queste strutture svolgono: - funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e gestione dei servizi comuni - funzioni assistenziali nell’ambito delle disposizioni statali in materia, secondo modalità e nei limiti stabiliti con la regione di ubicazione, garantendo l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie clinica da quelle di insegnamento e ricerca. In ciascun dipartimento e in ciascuna struttura di raccordo, è presente una Commissione paritetica docenti-studenti, in cui la rappresentanza elettiva degli studenti è presente nella misura del 50%. Nel S.A., nel CDA, nel Nucleo di valutazione e nell’organo deliberante delle - almeno tre professori ordinari - tre professori associati - due ricercatori - direttore - un segretario amministrativo con voto consultivo. Collabora con il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni, affida ai professori ordinari e associati gli insegnamenti nel corso di dottorato di ricerca, valutando le loro richiesta e restando fermo che, a parità di qualificazione in quell’area disciplinare, prevale per l’affidamento dell’insegnamento il PROFESSORE ORDINARIO. - -
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