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investigazioni difensive, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

investigazioni difensive da parte dei difensori delle parti e dell’imputato

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2023/2024

Caricato il 11/04/2024

Martina160202
Martina160202 🇮🇹

24 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica investigazioni difensive e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! INVESTIGAZIONI DIFENSIVE DIRITTO PROCESSUALE PENALE (R-Z) PROF. LUCIO CAMALDO Università degli Studi di Milano Prof. Lucio Camaldo 1 INVESTIGAZIONI DIFENSIVE ▪ Introdotte nel nostro ordinamento con la legge n. 397/2000. →Libro V: art. 327 bis + titolo VI bis c.p.p. (artt. 391-bis – 391-decies) →Regolamentazione deve essere completata con: - Codice deontologico forense (nuovo testo in vigore dal 15 dicembre 2014). - Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive (testo approvato dalle Camere penali nel 2001 modificato nel 2007)→ vincolanti soltanto nei confronti degli avvocati iscritti alle Camere penali. Prof. Lucio Camaldo 2 DIFFERENZE TRA INDAGINI DEL PM E DEL DIFENSORE (2) ▪ Pubblico ministero è una parte pubblica → dovere di lealtà processuale ex art. 358 c.p.p.: “svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini” → dovere di completezza nello svolgimento delle indagini. ▪ Difensore delle parti private persegue un interesse privato → può limitarsi a presentare gli elementi a favore del cliente → ha un dovere di correttezza, ma non l’obbligo di ricercare e presentare al giudice gli elementi sfavorevoli alla parte assistita → no dovere di completezza. Prof. Lucio Camaldo 5 DIFFERENZE TRA INDAGINI DEL PM E DEL DIFENSORE (3) ▪ Il difensore, a differenza di quanto prescritto per gli atti del PM e della p.g., non ha il dovere di depositare la documentazione delle indagini compiute → la scelta se e quando effettuare il deposito dipende da incoercibili valutazioni discrezionali e strategiche del difensore = facoltatività del deposito degli atti. ▪ Il PM deve redigere il verbale e depositarlo (ex artt. 366 e 415 bis c.p.p.) Prof. Lucio Camaldo 6 FINALITÀ DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE ▪ Art. 327 bis c.p.p. ▪ Fin dal momento dell’incarico professionale ▪ risultante da atto scritto ▪ il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni ▪ per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito ▪ nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del libro V c.p.p. Prof. Lucio Camaldo 7 IL DIFENSORE ▪ Il difensore ➢dell’indagato/imputato ➢della persona offesa dal reato ➢delle altre parti private ▪ titolare del potere di svolgere investigazioni difensive → deriva dal conferimento dell’incarico professionale risultante da atto scritto (nomina del difensore) Prof. Lucio Camaldo 10 IL DIFENSORE (SEGUE) ▪ Art. 327 bis c. 3 c.p.p.: “Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici”. → Per assicurare il diritto di difesa, i collaboratori (o ausiliari) del difensore godono delle medesime garanzie ex art. 103 c.p.p., in tema di ispezioni, perquisizioni, sequestri e intercettazioni. Prof. Lucio Camaldo 11 IL SOSTITUTO Art. 102 c.p.p. ▪ Il sostituto può essere nominato dal difensore di fiducia o d’ufficio. ▪ Esercita i diritti e assume i doveri propri del difensore. Prof. Lucio Camaldo 12 ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI DENUNCIA ▪ Il difensore e i suoi ausiliari NON hanno obbligo di denuncia neppure in relazione ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte (art. 334 bis c.p.p.) → Sono vincolati al segreto professionale sia quando svolgono investigazioni difensive, sia quando svolgono il loro mandato. Prof. Lucio Camaldo 15 RACCOLTA DI INFORMAZIONI DALLA FONTE DI PROVA DICHIARATIVA ▪ Art. 391 bis c.p.p.: raccolta di informazioni da persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa → è l’atto di indagine difensiva più importante. ▪ 3 diverse modalità di svolgimento, che presentano un nucleo di disciplina comune: 1. Colloquio non documentato. 2. Colloquio documentato. 3. Richiesta di una dichiarazione scritta. Prof. Lucio Camaldo 16 1) IL COLLOQUIO NON DOCUMENTATO ▪ Può essere svolto dal difensore, dal sostituto, dall’investigatore privato e dal consulente tecnico ▪ È finalizzato a vagliare il possibile testimone per verificare quali sono i fatti di cui è a conoscenza e se può fornire elementi di prova a favore della persona assistita dal difensore (finalità esplorativa) ▪ Il fatto che non sia documentato è una garanzia per il difensore→ è libero di effettuare questo vaglio preliminare, per poi valutare se procedere all’assunzione di informazioni con un colloquio documentato o alla richiesta di una dichiarazione scritta. Prof. Lucio Camaldo 17 2) IL COLLOQUIO DOCUMENTATO (CONTINUA) ▪ Art. 391 bis c. 9 c.p.p. norma speculare a quella prevista dall’art. 63 c. 1 c.p.p.: interruzione dell’assunzione di informazioni della persona non indagata né imputata, “qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese” → Tali dichiarazioni possono, invece, essere utilizzate contro altre persone Prof. Lucio Camaldo 20 3) LA RICHIESTA DI DICHIARAZIONE SCRITTA ▪ Art. 391-ter c.p.p.: modalità di raccolta di informazioni che consiste nel richiedere alla persona informata sui fatti (anche persona offesa) o all’imputato il rilascio di una dichiarazione scritta ▪ Il contenuto della dichiarazione è rimesso alla libera determinazione della persona contattata ▪ La dichiarazione deve essere sottoscritta dalla persona contattata e il difensore (o il sostituto) autentica la firma. ▪ Il difensore (o il sostituto) deve redigere una relazione che va allegata alla dichiarazione ricevuta Prof. Lucio Camaldo 21 CONTENUTO DELLA RELAZIONE (SEGUE) a) La data di ricezione della dichiarazione b) Le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione c) L’attestazione di aver rivolto gli avvisi previsti dall’art. 391 bis co. 3 c.p.p. d) I fatti sui quali verte la dichiarazione Prof. Lucio Camaldo 22 FACOLTÀ DI NON RISPONDERE ▪ La persona informata dei fatti ha la facoltà di non rispondere ma, se decide di farlo, ha l’obbligo penalmente sanzionato di dire la verità → v. art. 371-ter c.p., “false dichiarazioni al difensore”. ▪ Il difensore non deve chiedere alle persone già sentite dalla polizia o dal PM notizie sulle domande formulate o sulle risposte date (art. 391-bis c. 4) ▪ La persona sentita non deve rivelare le domande eventualmente rivolte dalla p.g. o dal PM e le risposte date → v. art. 379-bis c.p., che punisce la rivelazione indebita di notizie segrete concernenti un procedimento penale, apprese per aver partecipato o assistito a un atto del procedimento stesso Prof. Lucio Camaldo 25 L’AUDIZIONE DELLA PERSONA CHE SI È AVVALSA DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE ▪ Strumenti alternativi a disposizione del difensore: 1) Audizione presso il pubblico ministero, su richiesta del difensore, entro 7 giorni (art. 391-bis c. 10) → può però riguardare soltanto il possibile testimone (non coimputato o imputato di reato connesso o collegato). L’audizione si svolge alla presenza del difensore, che per primo formula le domande. 2) Incidente probatorio (art. 391-bis c. 11) → il difensore può chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che si sia avvalsa della facoltà di non rispondere, anche al di fuori dei casi di cui all’art. 392. Prof. Lucio Camaldo 26 ATTENZIONE ▪ Nel caso 1) ➢La persona che, di fronte al PM, rende dichiarazioni false o tace ciò che sa, risponde di false dichiarazioni al PM ex art. 371 bis c.p. ➢Non gode più della facoltà di non rispondere che aveva, invece, nel corso dell’intervista svolta dal difensore. Prof. Lucio Camaldo 27 INUTILIZZABILITÀ E ILLECITO DISCIPLINARE Art. 391-bis c. 6 c.p.p. ➢ le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono inutilizzabili. ➢ la violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all’organo titolare del potere disciplinare nei confronti dell’avvocato. Prof. Lucio Camaldo 30 LE ALTRE ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE DIFENSIVA A. Richiesta di documenti alla P.A. B. Accesso ai luoghi C. Accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal difensore Prof. Lucio Camaldo 31 A) RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE ALLA P.A. Art. 391-quater c.p.p. ▪ Atto riservato alla titolarità esclusiva del difensore ▪ Il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione ed estrarne copia a sue spese ▪ La richiesta è rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente Prof. Lucio Camaldo 32 B) ACCESSO AI LUOGHI (SEGUE) ➢Art. 391-septies c.p.p.: accesso ai luoghi privati (per la definizione v. art. 614 c.p.) o non aperti al pubblico → necessità di tutelare l’inviolabilità del domicilio ex art. 14 Cost. ▪ Il difensore e i suoi ausiliari devono ottenere il consenso di colui che ha la disponibilità di tali luoghi. ▪ In mancanza di consenso, il difensore può chiedere l’intervento del giudice, il quale autorizza l’accesso con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità ▪ Il privato che ostacola l’accesso incorre nella contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) Prof. Lucio Camaldo 35 B) ACCESSO AI LUOGHI (SEGUE) ▪ È vietato l’accesso ai luoghi di abitazione ( = luogo dove la persona conduce effettivamente e stabilmente la propria vita domestica) e alle relative pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato (es. impronte, macchie di sangue, oggetti smarriti dell’indagato), con autorizzazione del giudice Prof. Lucio Camaldo 36 C) GLI ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI ▪ Art. 391-decies, commi 2, 3 e 4, c.p.p. ▪ Attività di acquisizione e valutazione di dati tecnici compiute su persone, cose o luoghi “il cui è stato è soggetto a modificazione” (v. art. 360 c.p.p., relativo agli accertamenti tecnici non ripetibili del PM) ▪ Il difensore deve darne avviso senza ritardo al PM, il quale ha facoltà di assistervi personalmente o mediante delega alla P.G oppure mediante un proprio consulente (si ritiene che il PM, in alternativa, possa chiedere l’incidente probatorio) ▪ Gli accertamenti tecnici non ripetibili possono essere effettuati anche in occasione dell’accesso ai luoghi Prof. Lucio Camaldo 37 LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIFENSIVA I. Il difensore può presentare al PM gli elementi di prova a favore del proprio assistito (ad esempio, per sollecitare una richiesta di archiviazione, se il proprio cliente è indagato) II. Il difensore può presentare gli atti favorevoli direttamente al GIUDICE (GIP/GUP), qualora questi debba adottare una decisione con l’intervento della parte assistita o per la quale non è previsto l’intervento della persona assistita (es. applicazione di una misura cautelare) Prof. Lucio Camaldo 40 IL FASCICOLO DEL DIFENSORE ▪ Art. 391-octies comma 3 ▪ La documentazione presentata dal difensore al PM o al giudice è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore ▪ I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati (in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia) presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari Prof. Lucio Camaldo 41 Riforma Cartabia IL FASCICOLO DEL DIFENSORE ▪ Il PM può prendere visione ed estrarre copia della documentazione inserita nel fascicolo del difensore prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento ▪ Non sono legittimati a prendere visione altri soggetti (es. persona offesa): dubbio di legittimità cost. Prof. Lucio Camaldo 42
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