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La nuova disciplina del whistleblowing alla luce della direttiva UE, Tesi di laurea di Diritto Amministrativo

Tesi Master in Governance della Pubblica amministrazione. Tratta della disciplina del whistelblowing alla luce della Direttiva (UE) 2019/1937 e del recepimento in Italia tramite il Decreto Legislativo 24/2023.

Tipologia: Tesi di laurea

2023/2024

In vendita dal 26/03/2024

Giuly35
Giuly35 🇮🇹

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Scarica La nuova disciplina del whistleblowing alla luce della direttiva UE e più Tesi di laurea in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! Master in “Governance e Management nella Pubblica Amministrazione” la disciplina del whistelblowing in Italia alla luce della nuova direttiva UE Candidata Relatore Professor Gerardo Soricelli ANNO ACCADEMICO 2022/2023 INDICE INTRODUZIONE.....................................................................................................................4 CAPITOLO I IL FENOMENO DEL WHISTLEBLOWING.......................................................................5 1.1 IL WHISTLEBLOWING: CONCETTI FONDAMENTALI E CENNI STORICI....5 1.2 EVOLUZIONE STORICA DEL WHISTLEBLOWING A LIVELLO INTERNAZIONALE................................................................................................................6 1.3 IL RUOLO DEL WHISTLEBLOWING NELLA GOVERNANCE AZIENDALE E PUBBLICA................................................................................................................................7 1.4 DIRITTO AL SEGRETO O DIRITTO ALL’INFORMAZIONE?...............................9 1.5 EQUILIBRIO TRA DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E WHISTLEBLOWING: UN CONFRONTO TRA USA E UE............10 1.6 DIRITTO ALLA SEGRETEZZA E WHISTELBLOWING......................................11 CAPITOLO II LA NORMATIVA EUROPEA SUL WHISTLEBLOWING.............................................12 2.1 PANORAMICA DELLA NUOVA DIRETTIVA UE SUL WHISTLEBLOWING...12 2.2 PRINCIPALI INNOVAZIONI E OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA.......................14 2.3 CONFRONTO CON ALTRE LEGISLAZIONI EUROPEE SUL WHISTLEBLOWING............................................................................................................15 CAPITOLO III LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUL WHISTLEBLOWING........................................18 3.1 LA LEGISLAZIONE PRECEDENTE ALLA DIRETTIVA UE 2019/1937...............18 3.1.1 IL SETTORE PUBBLICO............................................................................................19 3.1.2 IL SETTORE PRIVATO..............................................................................................20 3.2 ALTRE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL WHISTLEBLOWING...................20 3.3 LA NUOVA DIRETTIVA UE E IL RECEPIMENTO IN ITALIA............................21 3.3.1 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE INTERNO...............23 3.3.2 VANTAGGI DELLA DIRETTIVA PER LE ORGANIZZAZIONI........................24 3.3.3 SVANTAGGI PER LE FALSE DICHIARAZIONI...................................................25 3.4 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023: PRINCIPALI NOVITÀ E IMPATTO 26 3.4.1 PUNTI CHIAVE DEL DECRETO..............................................................................27 3.4.1 LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI WHISTLEBLOWERS...............28 3.4.2 LA TUTELA DEI SEGNALANTI...............................................................................30 3.4.3 LE SANZIONI...............................................................................................................31 2 CAPITOLO I IL FENOMENO DEL WHISTLEBLOWING 1.1 IL WHISTLEBLOWING: CONCETTI FONDAMENTALI E CENNI STORICI Il termine "whistleblowing" si riferisce all'atto di segnalare attività illecite, non etiche, o comportamenti scorretti all'interno di un'organizzazione. La parola, derivata dall'immagine di un arbitro che fischia per segnalare un fallo in un gioco, è stata adottata in un contesto aziendale e governativo per descrivere l'azione di un individuo, solitamente un dipendente, che segnala una condotta errata. Il concetto di whistleblowing non è nuovo. La sua origine può essere fatta risalire a secoli fa, quando individui coraggiosi si opponevano a ingiustizie o corruzione. Tuttavia, la formalizzazione del termine in un contesto aziendale e legale è relativamente recente, risalente agli anni '60 e '70 negli Stati Uniti, un periodo caratterizzato da un aumento della consapevolezza sociale e civica. Durante questo periodo, scandali di alto profilo, come il Watergate e la rivelazione di cattive prassi nelle aziende farmaceutiche e nella produzione di automobili, hanno evidenziato la necessità di meccanismi legali e sociali per proteggere coloro che segnalavano abusi di potere e pericoli per il pubblico. Nel corso degli anni, la definizione di whistleblowing si è evoluta. Inizialmente, era principalmente associata alla segnalazione di frodi, corruzione o pericoli per la salute e la sicurezza. Ora, si estende a una vasta gamma di segnalazioni, inclusi i rischi ambientali, le violazioni dei diritti umani, e le pratiche commerciali non etiche. Negli Stati Uniti, la promulgazione del Whistleblower Protection Act del 1989 ha rappresentato un importante passo avanti nella protezione legale dei whistleblower nel settore pubblico. Questa legge è stata poi emendata e rafforzata da ulteriori atti, come il Sarbanes- Oxley Act del 2002 e il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act del 2010, che hanno esteso la protezione ai dipendenti nel settore privato. A livello internazionale, l'importanza del whistleblowing è stata riconosciuta e sostenuta da varie organizzazioni e trattati, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione e le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. Queste iniziative 5 sottolineano il ruolo cruciale del whistleblowing nella lotta contro la corruzione e nella promozione di una governance aziendale responsabile. Culturalmente, il whistleblowing ha avuto un impatto profondo. Da un lato, i whistleblower sono spesso visti come eroi coraggiosi che si oppongono all'ingiustizia. Dall'altro, possono anche essere visti come traditori o sovversivi, specialmente in organizzazioni o società dove la lealtà è fortemente valorizzata. Questa dicotomia riflette la complessità etica e morale del whistleblowing. Il whistleblowing comporta una serie di sfide. La paura di ritorsioni, come la perdita del lavoro, azioni legali, o l'ostracizzazione sociale, può scoraggiare i potenziali whistleblower. Inoltre, la segnalazione di irregolarità può diventare complessa quando si tratta di questioni etiche piuttosto che legali, dove la linea tra giusto e sbagliato può essere sfumata.1 Il whistleblowing, come concetto e pratica, gioca un ruolo fondamentale nell'esposizione e nella prevenzione di comportamenti scorretti all'interno delle organizzazioni. La sua evoluzione storica e legale riflette un crescente riconoscimento dell'importanza della trasparenza e dell'integrità nelle istituzioni pubbliche e private. Nonostante le sfide e le complessità, il whistleblowing rimane un pilastro essenziale per una società giusta e responsabile.2 1.2 EVOLUZIONE STORICA DEL WHISTLEBLOWING A LIVELLO INTERNAZIONALE L'evoluzione storica del whistleblowing a livello internazionale rappresenta un viaggio significativo, partendo da pratiche isolate e spesso non regolamentate, fino a raggiungere un riconoscimento globale della sua importanza critica nelle società moderne. Questo sviluppo testimonia un cambio culturale e legale importante nella percezione e nella protezione dei whistleblower. Fin dall'antichità e nel Medioevo, esistevano forme di segnalazione di comportamenti non etici o illegali, anche se queste non erano formalizzate come oggi. Durante il periodo dei Lumi e la Rivoluzione Industriale, l'aumento delle attività commerciali e industriali ha evidenziato la necessità di meccanismi di controllo e segnalazione di irregolarità e corruzione. 1 Alford, C.F. "Whistleblowers: Broken Lives and Organizational Power." Cornell University Press. (2001). 2 Vandekerckhove, W. "Whistleblowing and Organizational Social Responsibility: A Global Assessment." Ashgate Publishing, Ltd. (2006). 6 Nel XX secolo, il concetto di whistleblowing ha iniziato a prendere forma più definita.3 Gli anni '60 e '70, in particolare negli Stati Uniti con eventi come lo scandalo Watergate e le rivelazioni sul Vietnam, hanno portato un'attenzione pubblica crescente verso il ruolo dei whistleblower. In risposta, sono state introdotte le prime leggi per la loro protezione, come il False Claims Act, che includeva una clausola "qui tam" per denunciare frodi contro il governo. L'idea del whistleblowing ha iniziato a diffondersi globalmente negli anni '80 e '90. Convenzioni internazionali, come quella delle Nazioni Unite contro la Corruzione del 2003, hanno promosso il whistleblowing come strumento contro la corruzione, spingendo gli Stati membri a istituire misure di protezione. Il XXI secolo ha segnato un'era di crescita nelle legislazioni sul whistleblowing, con un'enfasi maggiore sulla protezione dei diritti dei whistleblower e sul loro ruolo nella promozione di trasparenza ed etica organizzativa. Casi di alto profilo come Edward Snowden e Chelsea Manning hanno portato il whistleblowing sotto i riflettori globali, sollevando questioni complesse su sicurezza, privacy e etica. Inoltre, la tecnologia digitale ha ampliato le possibilità per i whistleblower di condividere informazioni, con piattaforme online e sistemi di segnalazione anonima che facilitano la segnalazione di irregolarità. Le sfide attuali comprendono il bilanciamento tra sicurezza nazionale e trasparenza, la globalizzazione e la necessità di coordinare le normative internazionali, e il cambiamento della percezione culturale del whistleblowing.4 L'evoluzione del whistleblowing testimonia un cambiamento significativo nelle norme sociali e legali, passando da una pratica informale e rischiosa a un elemento fondamentale della governance e della responsabilità sociale. Le sfide future riguarderanno la protezione continua dei whistleblower e l'integrazione efficace delle loro segnalazioni nei sistemi di governance e di controllo. 1.3 IL RUOLO DEL WHISTLEBLOWING NELLA GOVERNANCE AZIENDALE E PUBBLICA Il whistleblowing svolge un ruolo cruciale nella governance, sia nel settore pubblico che in quello aziendale, fungendo da meccanismo di controllo e allarme per prevenire, 3 Lewis, D. (Ed.). "Whistleblowing in the World: Government Policy, Mass Media and the Law." Palgrave Macmillan. (2014). 4 Bjørkelo, B. "Workplace Bullying after Whistleblowing: Future Research and Implications." Journal of Managerial Psychology, 28(3), 306-323(2013). 7 Questo dilemma costituisce il punto di partenza per un'analisi approfondita del rapporto tra la libertà di espressione e il diritto all’informazione. In questo contesto, è essenziale bilanciare con delicatezza le esigenze e i valori in gioco, considerando i diritti fondamentali come la libertà di espressione e stampa da un lato e la libera concorrenza dall'altro. 1.5 EQUILIBRIO TRA DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E WHISTLEBLOWING: UN CONFRONTO TRA USA E UE Il diritto all'informazione, nato con l'avvento della stampa e consolidato con l'era di Internet, è riconosciuto globalmente dall'art. 19 dell'International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) e a livello europeo dalla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo. L'ICCPR sottolinea il diritto d'opinione e espressione, inclusa la ricerca e diffusione delle informazioni, con limitazioni per proteggere valori come la sicurezza nazionale. Negli Stati Uniti, il diritto all'informazione è implicito nel Primo Emendamento alla Costituzione, con leggi statali che ne regolano l'applicazione. La libertà di espressione, correlata al diritto all'informazione, è garantita sia dalla CEDU che dal Primo Emendamento, ma con approcci differenti.9 Il tema delle limitazioni alla libertà di espressione è attuale, specialmente nei confronti di opinioni borderline. Negli USA, il principio fondamentale è che una maggiore circolazione delle informazioni supporta una democrazia sana, rendendo difficili le restrizioni, anche per hate speech. In Europa, invece, si bilancia la libertà di informazione con altri diritti fondamentali. La libertà di stampa è essenziale per il corretto funzionamento della società e dei media, considerati guardiani della democrazia. La figura del whistleblower, che segnala irregolarità e rischia ritorsioni, è cruciale. In Europa, è tutelato dalla Direttiva (UE) 2019/1937, mentre negli USA, il False Claim Act del 1863 offre protezione ai dipendenti pubblici. La differenza riflette la filosofia tra la gestione della res publica in Europa e negli USA. 9 La Disciplina Del Whistleblowing Negli Stati Uniti - di Gherardo Liguori In Rivista 231 online https://www.rivista231.it/Pagine/Pagina.asp?Id=1167 10 1.6 DIRITTO ALLA SEGRETEZZA E WHISTELBLOWING Esaminati gli aspetti normativi della libertà di espressione, è ora cruciale valutare come queste disposizioni influenzino il diritto di segretezza commerciale. Le norme di riferimento in questa analisi sono la Direttiva UE Trade Secrets e il DTSA USA, entrambe finalizzate a proteggere il know-how e i segreti commerciali da divulgazioni o appropriazioni illecite. La Direttiva Trade Secrets definisce il segreto commerciale come un'informazione non generalmente conosciuta o accessibile, dotata di valore commerciale e soggetta a misure ragionevoli per preservarne la segretezza. Gli Stati membri devono garantire azioni civili contro acquisizioni, utilizzi e divulgazioni illecite di segreti commerciali. Tuttavia, l'articolo 5 della Direttiva elenca importanti eccezioni, conferendo priorità al diritto alla libertà di espressione, al rispetto della libertà e del pluralismo dei media e alla denuncia di condotte illecite per proteggere l'interesse pubblico. Il preambolo della Direttiva sottolinea che le previsioni non devono limitare la possibilità di segnalare illeciti. Nel bilanciamento degli interessi, la Corte di Giustizia Europea suggerisce un'interpretazione restrittiva delle eccezioni, similmente al diritto d'autore. Il DTSA, al contrario, non menziona esplicitamente conflitti con la libertà d'espressione. L'assenza di indicazioni chiare sugli interessi pubblici coinvolti complica l'analisi caso per caso. La libertà d'espressione è più marcata nelle rivelazioni di informazioni governative, mentre nel DTSA, focalizzato sulla sfera commerciale, le divulgazioni di effettivo interesse pubblico sono meno frequenti. Il DTSA prevede un'immunità contro l'accusa di appropriazione di segreti commerciali in circostanze specifiche, come la rivelazione riservata a un agente federale per segnalare violazioni di legge. La tutela si estende alle divulgazioni nelle azioni legali ritorsive, permettendo la rivelazione di informazioni sigillate su ordine della corte. Inoltre, i dipendenti devono essere informati dell'immunità per garantirne l'applicabilità contro il datore di lavoro. In sintesi, la Direttiva UE Trade Secrets concede eccezioni ponderate alla libertà di espressione, mentre il DTSA USA offre specifiche immunità, con differenze notevoli nella loro applicazione e nei contesti di protezione. In conclusione, la delicata ponderazione tra il diritto all'informazione e il diritto al segreto assume approcci divergenti tra USA ed Europa, riflettendo le differenti prospettive giuridiche e culturali delle due realtà. 11 Ciò che caratterizza entrambi è la necessità imperativa di valutare ogni situazione individualmente. Considerando che entrambi i diritti costituiscono pilastri fondamentali per il corretto funzionamento della società, un arbitrario privilegio di uno a discapito dell'altro condurrebbe inevitabilmente a ingiustizie e distorsioni. In linea generale, l'approccio europeo appare più completo rispetto a quello statunitense. Ciò si deve alla precisione e all'ampiezza delle eccezioni espresse nella Direttiva, che costituiscono un riferimento più dettagliato e flessibile rispetto a quanto previsto dal DTSA. Inoltre, negli Stati Uniti, la protezione del whistleblower è spesso associata prevalentemente alla sfera pubblica, potenzialmente escludendo situazioni di tutela nella sfera privata. La specificità della tutela statunitense impedisce anche la possibilità di divulgare notizie coperte da segreto industriale alla stampa con la garanzia di non doverne rispondere, limitando così la libertà d'espressione e la divulgazione di informazioni di potenziale interesse pubblico, non necessariamente legate a comportamenti illeciti. Il confronto qui delineato riguarda due modelli simili, appartenenti ai blocchi più avanzati del panorama internazionale. Tuttavia, può fungere da stimolo per ulteriori confronti, specialmente nel contesto dei rapporti con altre realtà geopolitiche come la Cina e le economie emergenti. Questo confronto sarebbe utile per comprendere se e come le diverse filosofie sottese a tali economie influenzino il bilanciamento tra i diritti di informazione e i segreti commerciali, contribuendo così a delineare le dinamiche globali in questo delicato ambito. CAPITOLO II LA NORMATIVA EUROPEA SUL WHISTLEBLOWING 2.1 PANORAMICA DELLA NUOVA DIRETTIVA UE SUL WHISTLEBLOWING L'introduzione della nuova direttiva UE sul whistleblowing, nota formalmente come "Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019", rappresenta un importante sviluppo nella normativa europea, segnando un passo significativo nel rafforzare la protezione dei whistleblower in tutta l'Unione Europea.10 Analizzando questa 10 Unione Europea. (2019). "Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione." Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. 12 La direttiva richiede anche che ai whistleblower sia fornito un accesso facile e gratuito a informazioni e consulenze legali, un aspetto fondamentale per aiutare i segnalanti a comprendere i loro diritti e le procedure da seguire. Gli obiettivi della direttiva sono molteplici e fondamentali: rafforzare la legalità e la trasparenza all'interno degli Stati membri dell'UE, garantendo che le violazioni del diritto dell'Unione siano segnalate e affrontate efficacemente; incoraggiare la segnalazione di violazioni offrendo una maggiore protezione e supporto ai whistleblower, contribuendo così a una cultura organizzativa più etica e responsabile; proteggere l'interesse pubblico salvaguardando i principi di sicurezza, giustizia e protezione ambientale all'interno dell'UE; armonizzare le pratiche di whistleblowing in tutta l'UE, riducendo le disparità tra gli Stati membri; e promuovere una cultura di responsabilità e integrità sia nel settore pubblico che in quello privato. La Direttiva (UE) 2019/1937 rappresenta un passo significativo verso un approccio più coerente e efficace nella protezione dei whistleblower in tutta Europa. Le sue innovazioni e obiettivi sono essenziali per garantire che le violazioni del diritto dell'Unione siano segnalate e trattate in modo appropriato, contribuendo a un ambiente più giusto, trasparente e responsabile. 2.3 CONFRONTO CON ALTRE LEGISLAZIONI EUROPEE SUL WHISTLEBLOWING Il confronto tra la Direttiva UE 2019/1937 sul whistleblowing e le legislazioni nazionali dei paesi europei evidenzia un panorama complesso e variegato, con le leggi sui whistleblower che differiscono notevolmente tra gli Stati membri. Nonostante queste differenze, possiamo esaminare come la direttiva e le leggi nazionali interagiscono e si confrontano in vari aspetti. La Direttiva UE 2019/1937 ha introdotto un'ampia gamma di misure per estendere la protezione ai whistleblower che segnalano violazioni del diritto dell'Unione in diversi settori. 12La direttiva sottolinea la necessità di canali di segnalazione sicuri sia interni che esterni alle organizzazioni e offre una solida protezione contro ritorsioni, discriminazioni e altri danni. Un aspetto fondamentale è la confidenzialità dell'identità del whistleblower, con l'obiettivo di armonizzare le pratiche di whistleblowing in tutta l'Unione Europea. 12 Faunce, T. "Whistleblowing and the Bioethical Implications of the New EU Directive." Journal of Bioethical Inquiry. (2020). 15 Per capire meglio come le normative nazionali si confrontano con la direttiva, possiamo considerare alcuni esempi specifici.13-14 Nel Regno Unito, il Public Interest Disclosure Act (PIDA) del 1998 si concentra su questioni di "interesse pubblico" e, sebbene offra una certa protezione, è stato criticato per non essere sufficientemente efficace. La legge non specifica canali di segnalazione e non offre le stesse garanzie di confidenzialità della direttiva UE. Dopo la Brexit, PIDA non è più direttamente influenzato dalla direttiva UE.15 In Francia, la Loi Sapin II del 2016 si avvicina agli standard della direttiva UE, ma con alcune differenze significative. La legge francese enfatizza la lotta alla corruzione e richiede canali interni di segnalazione, ma non è chiara come la direttiva UE sull'uso di canali esterni. La Germania, con la Gesetz zum Schutz von Hinweisgebern del 2019, si concentra su questioni di interesse pubblico e finanziario. La legge tedesca incentiva canali di segnalazione interna, ma come la direttiva UE, offre protezione contro ritorsioni e salvaguarda la confidenzialità dell'identità del whistleblower.16 Al di fuori di questi esempi, altri paesi europei hanno sviluppato le proprie normative sul whistleblowing, spesso in risposta o in previsione della Direttiva UE 2019/1937. La Svezia, con una delle legislazioni più antiche in materia di whistleblowing, protegge ampiamente i segnalanti, riflettendo una lunga tradizione di trasparenza e diritti dei lavoratori. 17 La Polonia, con la sua legge sul whistleblowing del 2021, si allinea in gran parte con la direttiva UE, coprendo un'ampia gamma di violazioni potenziali e imponendo canali di segnalazione interni ed esterni. Mentre la Direttiva UE 2019/1937 stabilisce un quadro comune per la protezione dei whistleblower nell'UE, le leggi nazionali presentano un'ampia varietà di approcci e livelli di protezione. L'armonizzazione richiesta dalla direttiva rappresenta una sfida significativa per molti Stati membri, che devono bilanciare le proprie pratiche legali e culturali con gli standard europei. 13 Moberly, R., & Brown, A.J. "Research Handbook on Whistleblower Protections: A Contemporary Analysis." Edward Elgar Publishing. (2021). 14 Pieth, M., & Aiolfi, G. (eds.). ("Whistleblowing and Corruption: An International Guide." Kluwer Law International. (2020). 15 Fapanni, F., & Cominelli, L. "Whistleblowing: A Comparative Study on the Italian and British Legal Frameworks." European Labour Law Journal. (2018). 16 German Bundestag. "Gesetz zum Schutz von Hinweisgebern (Whistleblower-Schutzgesetz)." Bundesgesetzblatt, Germany. (2019). 17 Swedish Ministry of Employment. "Swedish Whistleblower Act." Swedish Government Official Reports. (2016). 16 Questi esempi mostrano come differenti Stati membri dell'UE affrontino la questione del whistleblowing, ognuno con le proprie specificità e in diversi stadi di conformità con la Direttiva UE 2019/1937. Mentre alcuni paesi hanno leggi ben consolidate, altri stanno aggiornando o introducendo nuova legislazione per allinearsi agli standard europei. La Direttiva UE 2019/1937 rappresenta sicuramente un tentativo importante di armonizzare le politiche di whistleblowing all'interno dell'Unione Europea. Tuttavia, questa armonizzazione si scontra con la realtà di un panorama giuridico e culturale molto variegato tra gli Stati membri. Mentre la direttiva cerca di stabilire un quadro comune, le leggi nazionali di ciascun paese riflettono le loro specificità culturali e legali, che possono differire significativamente da uno Stato all'altro. Dal punto di vista della protezione dei whistleblower, la normativa UE tende ad essere più ampia e dettagliata rispetto a molte legislazioni nazionali, che mostrano una varietà nella loro efficacia. Questo solleva questioni importanti riguardo alla coerenza e all'effettività della protezione offerta ai whistleblower in tutta Europa. Per conformarsi alla direttiva, gli Stati membri sono chiamati ad adattare o modificare le proprie leggi nazionali. Questo processo di implementazione e adattamento può portare a differenze significative nell'interpretazione e nell'applicazione della direttiva stessa. Ciascun Stato membro deve quindi trovare un equilibrio tra le proprie pratiche legali e culturali e gli standard imposti dall'Unione Europea. Dunque la Direttiva UE, costituisce sì, un punto di riferimento fondamentale per la protezione dei whistleblower nell'UE, ma le leggi nazionali continuano a presentare una varietà di approcci e livelli di protezione. La sfida per gli Stati membri consiste nel bilanciare le loro specifiche normative e pratiche culturali con i requisiti della direttiva, un compito che richiede un'attenta navigazione tra diversi sistemi legali e aspettative sociali. CAPITOLO III LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUL WHISTLEBLOWING 3.1 LA LEGISLAZIONE PRECEDENTE ALLA DIRETTIVA UE 2019/1937 17 posizione apicale e subordinata). Al contrario della disciplina pubblicistica, non sono inclusi tra i destinatari soggetti terzi come fornitori o partner commerciali, circoscrivendo l'ambito applicativo della norma al personale interno all'ente che abbia adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La L. 179/2017 non individua esplicitamente il destinatario delle segnalazioni, lasciando all'ente la responsabilità di individuare il soggetto o l'organismo incaricato di ricevere e processare la segnalazione. Un elemento innovativo è presente all'art. 3 della L. 179/2017, che introduce una disciplina di coordinamento tra il whistleblowing e la normativa sull'obbligo di segreto d'ufficio, professionale, scientifico, industriale e aziendale. Questa disposizione mira a tutelare il segnalante da responsabilità penali o civili prevedendo una "giusta causa" di rivelazione. La norma stabilisce che, nelle segnalazioni basate sull'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 e sull'art. 6 del Decreto 231, "il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile". 3.2 ALTRE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL WHISTLEBLOWING L'evoluzione normativa del whistleblowing in Italia si è concretizzata in un notevole ampliamento degli strumenti legislativi, che hanno interessato vari settori. Questo processo di integrazione normativa ha visto il whistleblowing non solo come una pratica isolata ma come un elemento chiave interconnesso con altre normative e regolamenti. Nel settore bancario, un esempio significativo di questo sviluppo normativo è rappresentato dal D.Lgs. 72/2015, che ha inserito gli articoli 52-bis e 52-ter nel Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993). Queste modifiche hanno introdotto l'obbligo di segnalazione di violazioni per gli operatori del settore, imponendo specifici requisiti per la gestione delle segnalazioni e la tutela dei segnalanti. In materia di antiriciclaggio, il D.Lgs. 90/2017 ha riformato l'articolo 48 del D.Lgs. 231/2007, introducendo una disciplina particolareggiata sul whistleblowing. Questa normativa ha definito ulteriormente le procedure e le protezioni per coloro che segnalano attività di riciclaggio di denaro, rafforzando le misure di sicurezza e di riservatezza per i whistleblower. 20 Per quanto riguarda l'attività finanziaria e la prevenzione del market abuse, il D.Lgs. 129/2017 ha apportato modifiche significative al Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), inserendo gli articoli 4-undecies e 4-duodecies. Queste aggiunte hanno stabilito norme specifiche per la segnalazione di pratiche di abuso di mercato, incentivando la trasparenza e la correttezza nelle operazioni finanziarie. Nel settore assicurativo, l'adozione del D.Lgs. 68/2018 ha rappresentato un ulteriore passo avanti nella normativa del whistleblowing. Questo decreto ha inserito gli articoli 10- quater e 10-quinquies nel Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), stabilendo norme specifiche per la segnalazione di illeciti e irregolarità nel settore assicurativo. Queste evoluzioni normative evidenziano un crescente riconoscimento del ruolo cruciale che il whistleblowing svolge nella promozione della trasparenza e dell'etica nelle pratiche commerciali e finanziarie. L'interazione tra la normativa sul whistleblowing e altre discipline settoriali dimostra un approccio olistico nella lotta contro le irregolarità e la corruzione, sottolineando la necessità di sistemi di segnalazione efficaci e di meccanismi di protezione per i segnalanti. La progressiva integrazione del whistleblowing nelle diverse aree del diritto italiano si inserisce in un contesto più ampio di riforme volte a garantire integrità e responsabilità all'interno delle istituzioni e delle organizzazioni. 3.3 LA NUOVA DIRETTIVA UE E IL RECEPIMENTO IN ITALIA La recente evoluzione della normativa italiana sul whistleblowing, sancita dal decreto legislativo n. 24/2023, rappresenta una risposta diretta alla Direttiva UE 2019/1937. Quest'ultima mira a stabilire un quadro normativo uniforme in tutta Europa per la tutela dei whistleblower, individuando chiaramente chi possa essere considerato come tale e delineando le misure specifiche per la loro protezione.20 Con la definizione chiara di chi sia un whistleblower, la direttiva stabilisce che possono essere considerate tali le persone che, nel contesto lavorativo, segnalano violazioni del diritto dell’Unione che influenzano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di entità private. Questa definizione più ampia mira a coprire un'ampia gamma di potenziali situazioni e contesti in cui possono emergere segnalazioni di illeciti. 20 Parlamento Italiano. "Decreto Legislativo 24/2023: Misure di protezione dei segnalanti di illeciti." Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 21 Un aspetto fondamentale della direttiva riguarda la protezione e la non ritorsione. Le misure specifiche introdotte hanno lo scopo di garantire che i whistleblower siano protetti da qualsiasi forma di ritorsione, inclusi licenziamenti, discriminazioni e altri tipi di danni. Ciò implica l'obbligo per entità pubbliche e private di astenersi dal prendere provvedimenti contro i whistleblower a causa delle loro segnalazioni. Questo approccio è volto a incoraggiare una maggiore trasparenza e responsabilità all'interno delle organizzazioni. La direttiva richiede inoltre l'istituzione di canali di segnalazione interni ed esterni. In particolare, impone alle entità private di creare un sistema interno di segnalazione (whistleblowing system) che permetta ai dipendenti di segnalare le violazioni in modo confidenziale e anonimo. Questo sistema deve essere progettato per garantire l'anonimato del whistleblower e per facilitare un processo di segnalazione sicuro ed efficace. Per quanto riguarda le sanzioni, la direttiva stabilisce che le entità che non rispettano le sue disposizioni possano essere soggette a sanzioni amministrative fino a 50.000 euro. Queste sanzioni possono essere imposte per forme di ritorsione contro i whistleblower, ostacoli alla segnalazione, violazione della riservatezza e mancata verifica delle segnalazioni ricevute. La direttiva prevede anche la possibilità di responsabilità civile e penale per coloro che violano le sue disposizioni. Inoltre, introduce un'inversione dell'onere della prova in caso di presunto trattamento sfavorevole subito dal whistleblower. Se un whistleblower può dimostrare di aver subito un danno dopo aver segnalato violazioni o fatto una divulgazione pubblica in conformità con la direttiva, spetta alla persona che ha preso l'azione sfavorevole dimostrare che tale misura era basata su motivi giustificati e non era correlata alla segnalazione stessa. Con l'introduzione del decreto legislativo n. 24/2023, l'Italia ha recepito la direttiva UE, introducendo cambiamenti significativi nella propria legislazione. Le novità principali includono l'obbligo per le entità private di istituire un sistema di segnalazione interno e la protezione dei whistleblower da ritorsioni. In conclusione, la nuova disciplina del whistleblowing in Italia, ispirata dalla direttiva UE, mira a creare un ambiente più sicuro per i whistleblower, promuovendo la trasparenza e l'integrità all'interno delle organizzazioni italiane. Questo approccio normativo rappresenta un passo importante verso la costruzione di un sistema più etico e responsabile, essenziale per il rafforzamento della fiducia pubblica nelle istituzioni e nelle imprese. 22 Infine, un aspetto non meno importante è l'incidenza positiva sul clima organizzativo. Proteggendo i whistleblower, le organizzazioni dimostrano di valorizzare la trasparenza e l'etica, creando un ambiente di lavoro più sicuro e fiducioso. Questo può tradursi in una maggiore soddisfazione e motivazione dei dipendenti, con benefici tangibili in termini di produttività e collaborazione all'interno dell'ente. In conclusione, la Direttiva UE 2019/1937 non si limita solo a offrire un quadro normativo per la protezione dei whistleblower, ma si pone come un fattore chiave per la promozione di un ambiente di lavoro responsabile, trasparente e gestito efficacemente. Le organizzazioni che abbracciano questi principi non solo rispettano le normative, ma si pongono sulla strada di un miglioramento continuo delle loro pratiche interne e della loro cultura organizzativa. 3.3.3 SVANTAGGI PER LE FALSE DICHIARAZIONI Nel contesto del whistleblowing, l'importanza di fare segnalazioni accurate e in buona fede è fondamentale. Le segnalazioni false, infatti, possono innescare una serie di conseguenze negative, con ripercussioni che si estendono ben oltre il segnalatore stesso, arrivando a influenzare altre persone coinvolte e l'intera organizzazione. Un aspetto cruciale delle segnalazioni false è la responsabilità legale e le possibili sanzioni disciplinari che ne possono derivare. Quando un segnalatore fa intenzionalmente una dichiarazione falsa, espone sé stesso a potenziali azioni legali. Ad esempio, se la dichiarazione danneggia ingiustamente la reputazione di un individuo o di un'azienda, questo può configurarsi come diffamazione, un reato che può portare a conseguenze legali serie. Inoltre, per i segnalatori che sono anche dipendenti di un'azienda, le false segnalazioni possono portare a sanzioni disciplinari interne, che possono variare da sospensioni a licenziamenti, a seconda della gravità dell'infrazione. Un'altra importante conseguenza delle segnalazioni false è la perdita di fiducia e credibilità. Una volta scoperto che una persona ha fatto dichiarazioni false, la fiducia delle autorità o dell'organizzazione in quella persona può essere compromessa. Questo può influire negativamente sulla capacità del segnalatore di fare segnalazioni future, poiché le sue affermazioni potrebbero non essere più prese sul serio. La credibilità personale è un asset fondamentale, specialmente in ambiti professionali, e una volta danneggiata può essere difficile da ripristinare. 25 Inoltre, le segnalazioni false possono causare un danno significativo alla reputazione di altre persone o organizzazioni coinvolte. Se le dichiarazioni false riguardano colleghi o superiori, ad esempio, possono scatenare ritorsioni sul posto di lavoro, come discriminazioni o licenziamenti ingiusti, creando un ambiente di lavoro tossico sia per il segnalatore che per gli altri impiegati. Dal punto di vista organizzativo, le segnalazioni false rappresentano uno spreco di tempo e risorse. Le indagini che partono da segnalazioni infondate richiedono energie che potrebbero essere dedicate a indagini su segnalazioni legittime e fondate. Questo non solo può essere dannoso per l'organizzazione, ma può anche portare a una mancanza di fiducia nelle procedure di segnalazione, con effetti a lungo termine sulla cultura aziendale. In conclusione, la responsabilità di fare segnalazioni accurate e veritiere è di vitale importanza nel contesto del whistleblowing. Agire in buona fede e con accuratezza quando si fa una segnalazione non solo protegge il segnalatore dalle potenziali conseguenze negative, ma salvaguarda anche l'integrità del processo di segnalazione e contribuisce a creare un ambiente di lavoro più giusto e trasparente. Pertanto, prima di procedere con una segnalazione, è essenziale per i whistleblower verificare attentamente la veridicità delle informazioni che intendono fornire. 3.4 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023: PRINCIPALI NOVITÀ E IMPATTO L'Italia ha affrontato sfide significative nel processo di recepimento della Direttiva UE 2019/1937 sul whistleblowing, evidenziando le complessità che gli Stati membri possono incontrare nell'adeguare le proprie normative ai requisiti europei. La Direttiva, che mira a stabilire standard uniformi per la protezione dei whistleblower in tutta l'Unione Europea, aveva fissato una scadenza originariamente per il 17 dicembre 2021. Tuttavia, l'Italia ha avviato le procedure attuative solo con la promulgazione della "Legge di delegazione europea" il 4 agosto 2022, mostrando un ritardo sostanziale rispetto a questa scadenza. Questo ritardo può essere attribuito a vari fattori, tra cui la necessità di integrare le nuove disposizioni della Direttiva in un contesto legale nazionale già complesso. Tale integrazione richiede non solo un'attenta revisione delle leggi esistenti, ma anche la loro armonizzazione con le nuove normative europee. Il processo legislativo italiano, inoltre, può essere influenzato da dibattiti politici e da procedimenti burocratici che richiedono tempo, 26 specialmente in materie delicate come il whistleblowing, dove le implicazioni etiche e legali sono particolarmente significative. Inoltre, l'adeguamento delle normative nazionali alla Direttiva UE può richiedere la risoluzione di questioni tecniche e legalistiche specifiche, che possono richiedere ulteriori tempo e risorse. In alcuni casi, altre questioni possono avere la precedenza sull'agenda politica, contribuendo a ritardare l'approvazione di leggi su temi specifici come il whistleblowing. Tuttavia, con l'adozione del Decreto Legislativo 24/2023, l'Italia ha fatto un passo significativo nel contesto della normativa sul whistleblowing. Questo decreto, che recepisce la Direttiva Europea 2019/1937, riflette un'evoluzione nella consapevolezza legislativa e sociale riguardo all'importanza della protezione dei whistleblower. Il decreto introduce maggiori tutele per i whistleblower, sia nel settore pubblico che in quello privato, allineando la normativa italiana agli standard richiesti dalla Direttiva UE e rispondendo alle critiche sulla protezione inadeguata offerta dalla normativa precedente. Il D.lgs. 24/2023 ha completamente ristrutturato la normativa sul whistleblowing in Italia, ponendo maggiore enfasi sulla segnalazione come strumento chiave nella prevenzione delle violazioni normative e garantendo una tutela più incisiva per i segnalanti. Queste modifiche, che includono l'estensione delle condizioni di segnalazione e la differenziazione tra settore pubblico e privato, mirano a rafforzare la trasparenza e l'integrità in entrambi i settori, promuovendo una cultura di responsabilità e legalità. 3.4.1 PUNTI CHIAVE DEL DECRETO Uno degli aspetti centrali del nuovo decreto è l'obbligo di tutela della privacy, che ora si estende anche alle imprese del settore privato che non hanno adottato il modello di gestione dei rischi previsto dal D.lgs. 231/2001. Questo ampliamento della protezione è particolarmente significativo poiché aumenta il numero di entità soggette a tali obblighi. In pratica, le imprese devono soddisfare criteri specifici, come impiegare una media di almeno cinquanta lavoratori nell'ultimo anno o operare in settori particolari come i servizi finanziari, la prevenzione del riciclaggio, la sicurezza dei trasporti o la tutela dell'ambiente. Il decreto stabilisce che le comunicazioni interne relative alle segnalazioni di whistleblowing debbano essere gestite con misure di sicurezza rigorose. L'articolo 6, ad esempio, prevede l'uso di sistemi di crittografia per garantire la riservatezza del segnalante, assegnando la gestione del canale a persone o uffici specificamente formati. Questo aspetto 27 3.4.2 LA TUTELA DEI SEGNALANTI Il Decreto Legislativo 24/2023 segna un punto di svolta nella normativa italiana sul whistleblowing, con l'obiettivo di rafforzare la protezione dei whistleblower e di allineare la legge nazionale alle direttive europee. Questo decreto introduce una serie di misure per assicurare una maggiore tutela della riservatezza dei segnalanti e per fornire garanzie contro possibili ritorsioni, affrontando alcune delle problematiche più sentite in questo ambito. In primo luogo, il decreto pone grande enfasi sulla tutela della riservatezza del whistleblower. La normativa stabilisce che l'identità del segnalante deve essere mantenuta confidenziale, a meno che non ci sia un suo consenso esplicito alla divulgazione o che la rivelazione non sia necessaria per procedimenti legali. Questo principio di confidenzialità è fondamentale per garantire che i potenziali segnalanti non siano scoraggiati dal timore di ritorsioni. Tuttavia, è importante sottolineare che il diritto alla riservatezza non è assoluto. In particolare, nei procedimenti penali, la segretezza delle informazioni è regolamentata dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale, che impone l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari fino a che l'indagato non abbia diritto ad averne conoscenza. Un'altra innovazione significativa introdotta dal decreto riguarda la protezione contro atteggiamenti ritorsivi. Il decreto conferma le garanzie contro comportamenti ritorsivi o discriminatori già previste per i lavoratori sia nel settore pubblico che in quello privato. Inoltre, introduce una novità importante: l'inversione dell'onere della prova. In pratica, nel caso di presunte ritorsioni, è il soggetto accusato di aver compiuto azioni ritorsive che deve dimostrare la non correlazione di queste azioni con la segnalazione effettuata dal whistleblower. Questo aspetto è particolarmente rilevante perché pone un onere probatorio più gravoso rispetto a quanto previsto dalla Direttiva UE. Il decreto si occupa anche della tutela delle informazioni sensibili. Un segnalante è protetto quando rivela informazioni soggette a obbligo di segreto, a condizione che vi fosse un fondato motivo di ritenere necessaria tale rivelazione per esporre una violazione. Per quanto riguarda il supporto ai whistleblower, il decreto incarica l'ANAC di creare un elenco di enti del terzo settore che offrono assistenza e consulenza gratuita ai segnalanti. Tuttavia, a differenza della normativa UE, il decreto non prevede specifiche misure di assistenza finanziaria o supporto psicologico per i segnalanti coinvolti in procedimenti giudiziari. Infine, il decreto tutela anche il soggetto segnalato, concedendo il diritto di essere ascoltato e di presentare osservazioni e documenti nel corso dell'istruttoria sulla segnalazione. 30 In conclusione, il Decreto Legislativo 24/2023 rappresenta un avanzamento significativo nella legislazione italiana sul whistleblowing. Se da un lato introduce misure più rigorose per la protezione dei segnalanti e impone responsabilità più severe per coloro che attuano ritorsioni, dall'altro lato rimangono alcuni aspetti, come il supporto finanziario e psicologico ai segnalanti, che potrebbero essere ulteriormente sviluppati per garantire una tutela ancora più completa. 3.4.3 LE SANZIONI Il Decreto Legislativo 24/2023 rappresenta un passo importante nella legislazione italiana sul whistleblowing, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione di un regime sanzionatorio specifico volto a garantire un'effettiva tutela dei whistleblower e un corretto funzionamento dei canali di segnalazione. Questo aspetto del decreto ha un'importanza cruciale perché pone dei chiari deterrenti contro le violazioni delle sue disposizioni, contribuendo a rafforzare l'intero sistema di protezione dei segnalanti. Uno degli elementi centrali del regime sanzionatorio è la possibilità per l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di imporre sanzioni amministrative pecuniarie. Queste sanzioni sono applicabili in diverse circostanze. Ad esempio, nel caso in cui un ente o un individuo commetta atti ritorsivi contro un whistleblower o ostacoli una segnalazione, l’ANAC è autorizzata a imporre sanzioni pecuniarie. La violazione dell’obbligo di riservatezza, una parte fondamentale nella protezione dei segnalanti, rientra anch'essa tra le azioni punibili. Inoltre, il decreto prevede sanzioni per gli enti che non rispettano l'obbligo di istituire i canali di segnalazione come previsto, o che non adottano le procedure appropriate per la gestione delle segnalazioni, o ancora, nel caso in cui queste procedure non siano conformi alle disposizioni del decreto. Questo meccanismo è volto a garantire che le organizzazioni non solo istituiscano i canali di segnalazione, ma anche che li gestiscano in modo efficace e conforme alle normative. Un'altra componente fondamentale del regime sanzionatorio riguarda la responsabilità del whistleblower. Il decreto stabilisce che un segnalante può essere ritenuto responsabile nel caso in cui effettui segnalazioni diffamatorie o calunniose, a patto che queste siano state fatte con dolo (intenzionalmente) o colpa grave. Questa disposizione serve a scoraggiare l'uso improprio dei canali di segnalazione per diffondere informazioni false o dannose. Le implicazioni di queste sanzioni sono molteplici. Innanzitutto, hanno lo scopo di dissuadere comportamenti contrari alle disposizioni del decreto e di incentivare la conformità 31 alle normative sul whistleblowing. In questo modo, contribuiscono a creare un ambiente lavorativo dove le segnalazioni di illeciti possono essere fatte in sicurezza e senza timore di ritorsioni. D'altro canto, il regime sanzionatorio mira a stabilire un equilibrio tra la protezione dei segnalanti e la responsabilità di utilizzare i canali di segnalazione in modo appropriato. Mentre da un lato il decreto mira a proteggere i segnalanti da ritorsioni e a garantire la riservatezza delle loro segnalazioni, dall'altro introduce una chiara responsabilità per coloro che potrebbero abusare del sistema di segnalazione. In conclusione, il regime sanzionatorio introdotto dal Decreto Legislativo 24/2023 gioca un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto sia dei diritti dei whistleblower sia dell'integrità dei processi di segnalazione. Questo contribuisce significativamente alla creazione di un ambiente lavorativo più sicuro, trasparente e conforme ai principi di legalità e responsabilità. Il Decreto rappresenta un punto di svolta significativo nella normativa italiana sul whistleblowing. Il suo approccio equilibrato e le modifiche apportate rispondono sia alle esigenze di tutela dei whistleblower che alle preoccupazioni delle imprese. Anche se le disposizioni del Decreto sono entrate in vigore dal 15 luglio 2023, l'obbligo di istituire canali di segnalazione interna è scattato dal 17 dicembre 2023. Il Governo e Confindustria hanno lavorato insieme per trovare un equilibrio tra la protezione dei whistleblower e la prevenzione di danni alle imprese causati da segnalazioni abusive. Il Decreto ha accolto la proposta di escludere gli enti privati con meno di 50 dipendenti dotati di modello organizzativo secondo il D.lgs. 231/2001 dall’obbligo di istituire un canale di segnalazione esterna. Il Decreto ha limitato l'uso del canale di segnalazione esterna per enti specifici. Sono state introdotte maggiori tutele per le persone oggetto delle segnalazioni, in risposta alle preoccupazioni espresse. Il Decreto chiarisce la responsabilità del whistleblower in caso di segnalazioni infondate. Il Decreto estende la propria applicabilità a tutte le violazioni previste dall’art. 2 della Direttiva 1937/2019, in linea con le raccomandazioni delle Commissioni parlamentari. Si attende ora che gli enti interessati si adeguino alle nuove disposizioni in vista dell'entrata in vigore del Decreto. L'obiettivo è garantire un'applicazione pratica che bilanci la protezione dei whistleblower con la salvaguardia degli interessi delle imprese e delle persone segnalate. 32 trasparenti, contribuendo a rivelare una delle più gravi crisi bancarie in Italia. Le indagini susseguenti hanno portato a sanzioni significative e a una ristrutturazione della direzione. Questo episodio mostra come il whistleblowing possa svolgere un ruolo decisivo nella rivelazione di pratiche dannose, ma mette anche in evidenza i rischi personali e professionali che i segnalanti possono affrontare, soprattutto in un settore delicato come quello bancario. Nel 2014, il caso ENI26 ha visto un ex dirigente, Lorenzo Colombo, denunciare presunte pratiche di corruzione legate all'assegnazione di appalti internazionali. Il caso ha sollevato interrogativi sulla corruzione in grandi aziende multinazionali e ha portato a indagini sia in Italia che all'estero. La difficoltà dei whistleblower di operare in contesti aziendali complessi e spesso non trasparenti è stata messa in luce da questo episodio. Infine, il caso Maugeri e San Raffaele del 201227 ha rivelato una gestione inappropriata dei fondi pubblici in queste due importanti strutture sanitarie italiane, portando a diversi arresti. Questo esempio ha evidenziato il ruolo critico che il whistleblowing può giocare nel settore pubblico e in particolare in quello sanitario, aree in cui la corruzione e la cattiva gestione possono avere conseguenze dirette sulla salute pubblica e sull'uso dei fondi pubblici. In conclusione, questi casi illustrano sia l'importanza del whistleblowing nel rivelare pratiche illecite e stimolare cambiamenti, sia le sfide che i segnalanti possono affrontare in termini di ritorsioni, cultura aziendale resistente e rischi personali. Questi esempi dimostrano che, mentre la normativa sul whistleblowing si evolve, c'è ancora spazio per migliorare la protezione dei segnalanti e promuovere una cultura aziendale più aperta e responsabile. Molti casi di whistleblowing in Italia hanno evidenziato una cultura aziendale che non sempre supporta la trasparenza. Le reazioni alle segnalazioni possono variare da supporto a ritorsioni. I segnalanti in questi casi spesso affrontano sfide significative, tra cui isolamento professionale, ritorsioni e difficoltà personali. Questi casi sottolineano la necessità di una legislazione solida e di meccanismi di protezione efficaci per i segnalanti in Italia. I casi di whistleblowing in Italia mostrano un panorama complesso, dove il coraggio individuale incontra spesso sistemi aziendali e burocratici resistenti al cambiamento. Tuttavia, 26 Articoli di giornale e reportage che hanno coperto il caso, come quelli pubblicati da "Corriere della Sera" o "La Stampa".Analisi legali e studi sulle implicazioni del caso ENI, specialmente in relazione alla corruzione e alla compliance aziendale. 27 Report e documenti giudiziari relativi al caso. 35 sottolineano anche il ruolo cruciale del whistleblowing nel promuovere la trasparenza, l'etica aziendale e la responsabilità nel settore pubblico e privato. CONCLUSIONI Il whistleblowing, noto anche come segnalazione di illeciti, rappresenta un pilastro fondamentale nel moderno contesto lavorativo e di governance, con un impatto significativo sia nel settore pubblico che privato. Questo strumento si rivela cruciale per la promozione della trasparenza e dell'integrità all'interno delle organizzazioni. Attraverso la segnalazione, i whistleblower possono rivelare attività illegali, non etiche o dannose, spesso occultate e al di là delle possibilità di controllo esterne. Questa pratica si rivela particolarmente potente nella prevenzione della corruzione, soprattutto in quei contesti dove le istituzioni potrebbero essere vulnerabili o compromesse. In Italia, la normativa sul whistleblowing ha ricevuto una spinta significativa con l'introduzione del Decreto Legislativo 24/2023, che ha recepito la disciplina europea. Questo decreto rappresenta un importante avanzamento nella legislazione italiana in materia, segnando un passo importante verso un maggior riconoscimento e tutela dei diritti dei whistleblower. Si muove in direzione di una maggiore protezione per coloro che, con coraggio, segnalano irregolarità e illeciti, cercando di bilanciare questa necessità con la protezione delle imprese e degli individui da potenziali abusi del sistema di segnalazione. Nonostante ciò, persiste in Italia una certa resistenza culturale al whistleblowing, con il timore di ritorsioni o di essere etichettati come "spioni", che può scoraggiare i potenziali segnalanti. La mancanza di consapevolezza o di comprensione delle tutele legali disponibili limita l'efficacia delle disposizioni di whistleblowing. La normativa italiana, dunque, non solo richiede un continuo miglioramento nell'applicazione delle leggi ma anche un cambiamento nella cultura aziendale e sociale, oltre a una maggiore sensibilizzazione sia tra i lavoratori che tra i datori di lavoro. Per migliorare l'implementazione del whistleblowing in Italia, è necessario adottare un approccio olistico che consideri aspetti legislativi, culturali e organizzativi. Questo include la promozione di una cultura aziendale che veda il whistleblowing non come un tradimento, ma come un contributo alla salute e all'etica dell'organizzazione. La formazione regolare dei dipendenti su come effettuare segnalazioni e sulle protezioni disponibili è cruciale, così come lo è l'educazione dei dirigenti sulle migliori pratiche di gestione delle segnalazioni e sulle conseguenze legali delle ritorsioni. È fondamentale garantire che i canali di segnalazione 36 siano facilmente accessibili e chiaramente definiti, e che ogni segnalazione riceva una risposta tempestiva e un'indagine approfondita. La protezione legale e il supporto ai whistleblower, specialmente in casi complessi o di alto profilo, sono aspetti cruciali per assicurare che le segnalazioni di illeciti siano non solo protette ma anche efficacemente gestite e investigate. Inoltre, la collaborazione tra settore pubblico, privato e organizzazioni non governative per scambiare best practices e sviluppare approcci comuni è fondamentale. L'utilizzo di nuove tecnologie per creare canali di segnalazione più sicuri e anonimi e per gestire in modo più efficace le segnalazioni è un altro aspetto importante. In conclusione, il Decreto Legislativo 24/2023 segna un importante avanzamento nella legislazione italiana sul whistleblowing, ma la sua piena implementazione e l'impatto pratico delle sue disposizioni rimangono oggetto di attenzione e valutazione nel tempo. Un approccio che integri la tutela legale con un cambiamento nella cultura aziendale, promuovendo un ambiente in cui la segnalazione di irregolarità sia vista come un valore e non come una minaccia, è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro più sicuro, trasparente ed etico. 37
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