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la prova nel dibattimento penale, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

saggio di Fabio Maria Grifantini riassunto Inutilizzabilitá in dibattimento delle dichiarazioni provenienti da fasi anteriori"

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2016/2017

Caricato il 12/01/2017

Aristea83
Aristea83 🇮🇹

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Scarica la prova nel dibattimento penale e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! RIASSUNTO DI FABIO MARIA GRIFANTINI "Inutilizzabilitá in dibattimento declination provenience da fasi anteriori" OGGETTO DELLA RICERCA prima della reforma art 111 cost tutti gli atti a contenuto probatorio formati in fasi precedenti al dibattimento entravano nella decisione. Dopo la riforma la cosa divenne più complessa. Ridefiniti i parametri costituzionali dell'inutilizzabilitá in dibattimento si é riformato l'art 111 cost L. Cost. 23 nov 1999 n2: il richiamo al principio del giusto processo è in particolare del contraddittorio riducendo l'utilizzazione dei verbali, rafforzando i poteri di difesa, infatti l'art 111 /4 si desume l'inutilizzazione in dibattimento delle dichiarazioni raccolte in modo unilaterale degli inquirenti tranne i casi tassativi del comma 5. Inutilizzabilitá assoluta e relativa art 526/1 : proibisce di utilizzare a fini decisori prove diverse da quelle legalmente acquisite pone un principio di legalitá delle prove e riguarda sia quelle formate in dibattimento che prima acquisite poi in questa fase L'art 526 applica quanto stabilito dall'art 191 quindi l'uso non consentito degli atti investigativi in dibattimento è assoggettato alla disciplina della inutilizzabilitá. Può essere in. Assoluta quando impedisce qualunque impiego di una prova Relativa: che vieta di usare una prova solo in vista di alcuni atti del procedimento( inutilizzabilitá come regola d'uso). Si può concludere che inutilizzabilitá dell'art 526 rientra nella categoria dell'invalidità di cui all'art 191per cui al pari di quella assoluta va rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento e può essere fatta valere con un apposito motivo di ricorso in cassazione. Inutilizzabilitá in dibattimento e prova della colpevolezza L'art 526/1bis si ricollega all'art 111/4 cost : la norma vieta di utilizzare per la prova della colpevolezza le dichiarazioni rese da chi sia " sempre volontariamente sottratto all'esame condotto dal l'imputato o dal suo difensore" Segue: pretesa utilizzabilitá in bonam partem delle dichiarazioni sottratte al confronto dibattimentale L'inutilizzabilitá é derogabile in bonam partem quando una prova vietata risulti favorevole all'imputato? Secondo la tesi maggioritaria la risposta é negativa. Da questo punto di vista sembra una inutilizzabilitá relativa di tipo particolare. In conclusione é preferibile un'interpretazione rigida che intenda l'inutilizzabilitá relativa per la prova della colpevolezza, cioé per il merito della decisione, senza utilizzare l'uso a favore, come d'altra parte esige il principio del contraddittorio, il quale nega idoneitá conoscitiva in ogni senso ai dati di origine unilaterale. Il giudice é tenuto a rilevare d'ufficio l'inutilizzabilitá desumibile dagli atti, ma non é tenuto a ricercarne d'ufficio la dimostrazione. Inutilizzabilitá della private e fascicolo per il dibattimento Art 431 tale disposizione non introduce direttamente ipotesi di inutilizzabilitá. Bisogna chiarire entro quali limiti i poteri delle parti possano derogare all'inutilizzabilitá e quali siano in proposito i poteri del giudice. 4 PROBLEMI : - I primi due vertono su un aspetto temporale della questione: se l'esclusione di un atto inutilizzabile o l'inserimento di un atto utilizzabile ex art 431, possano essere disposti anche al di fuori dei termini prefissati per il controllo sul fascicolo del dibattimento. - Terzo riguarda i casi in cui sempre a proposito della formazione del fascicolo, possono venire in contrasto la categoria della inutilizzabilitá assoluta e quella relativa. - Il quarto attiene al modo in cui i nuovi poteri attribuiti alle parti interferiscono con queste due categorie Che un atto debba essere allegato al fascicolo non é conseguenza necessaria ed esclusiva della sua utilizzabilitá. L' inserimento nel fascicolo non equivale all'acquisizione , quest'ultima si realizza nel dibattimento mediante la lettura. Segue: allegazione al fascicolo di atti non inseriti ed esclusione preventiva delle prove vietate 1 1 È risolvibile anche il secondo problema, cioé in cui siano rimasti fuori dal fascicolo atti che rientrano nell'elenco dell'art 431, avrebbero dovuto farne parte ab origine. L'ord n 248/1998 della corte cost il quadro normativo con questa pronuncia é cambiata a causa dell'attribuzione alle parti di sempre più ampi poteri in tema di prova che trovano accoglimento nell'eccezion al contraddittorio per consenso dell'imputato, ammessa dall'art 111/5 cost Ai fini della utilizzabilitá di un atto quello che rileva é soltanto la modalità acquisitiva prevista dalla legge. Conta solo che un atto sia leggibile in quanto rientrante nel novero di quelli richiamati nel combinato disposto degli artt 431 e 511. Se si ritiene che l'inserimento nel fascicolo non comporta l'utilizzabilità parrebbe ragionevole ritenere che gli atti erroneamente esclusi possano esservi riammessi anche successivamente. Per quanto riguarda il TERZO PROBLEMA cioè quello che potrebbe porre in contrasto le categorie della inutilizzabilitá assoluta e relativa, ci si chiedesse la funzione del fascicolo valga anche per gli atti che, astrattamente allegabili secondo tale norma, siano però affetti da inutilizzabilitá assoluta. Può accadere che un atto legittimante inserito nel fascicolo del dibattimento sia tuttavia inutilizzabile perché viola un divieto probatorio. Un conto é ammettere che possano residuare nel fascicolo atti inutilizzabili altro é obbligare ad ammettervi atti la cui utilizzabilitá sia esclusa ab initio. L'allegazione dell'atto nullo é legittima solo se la nullità é sanabile. Il regime dell'inutilizzabilitá é immune da sanatoria. Segue: inutilizzabilitá e formazione del fascicolo per accordo delle parti L'ultimo problema vede l'inutilizzabilitá in dibattimento in contrasto con i poteri probatori delle parti: in particolare, con il potere di concordare l'allegazione al fascicolo dibattimentale di atti ulteriori rispetto a quelli che lo compongono ex legge ( 431/1) provenienti dal fascicolo del p.m. e della documentazione relativa alle indagini difensive. Art 111/5 cost che quando richiama al consenso dell'imputato fa immediato riferimento all'uso degli atti investigativi come prova nei procedimenti speciali; indirettamente delinea una modalità di formazione della prova su base consensuale, alternativa rispetto a quella basta sul contraddittorio e quindi una deroga all'inutilizzabilitá in dibattimento che da tale principio discende. Il comma 5 dove demanda alla legge di regolare i casi in cui la formazione della prova può avere luogo senza contraddittorio per consenso dell'imputato fa prevalere il metodo sul NEGOZIO perché indica che il primo, il contraddittorio, sia la regola , e i casi di consenso siano l,eccezione che dev'essere appositamente prevista ed é in suscettibile di interpretazione analogica. Più complessa é la questione degli atti utilizzabili ex art 431/2. A questo proposito, presupposto inderogabile per l'utilizzabilità é la previa allegazione dell'atto al fascicolo, sia quello del p.m. , sia quello della difesa le cui peculiarità sono irrilevanti a questo fine. In caso di mancata allegazione l'atto non é trasferibile nel fascicolo per il dibattimento e quindi é inutilizzabile. Controllo giudiziale. É quello eventuale sull'utilizzabilità dell'atto, che non é precluso dall'accordo delle parti. Pare ragionevole pensare ad un controllo preventivo per escludere le prove vietate anche se non previste dagli artt 431/2 e 493. È in ogni caso espressamente previsto il controllo successivo dall'art 507/1bis. Ci si domanda se l'acquisizione consensuale al fascicolo legittimi l'uso indiscriminato di ogni prova, travolgendo sempre l'inutilizzabilitá sia assoluta che relativa. Qui la risposta é no! In linea di principio possono essere superate solo le inutilizzabilitá che non siano collegate e divieti. Inutilizzabilitá e lettura: l'indicazione degli atti La lettura costituisce la forma di acquisizione tipica degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento. Sembra ristabilita la corrispondenza tra allegazione al fascicolo per il dibattimento e utilizzabilitá come prova. Ciò Valter gli atti consensualmente allegati che non possono per ciò solo dirsi acquisiti fino a quando non vengano letti. Il procedimento probatorio che culmina nel"utilizzabilitá dell'atto si può così scomporre in due momenti: * Un provvedimento ammissivo dove il giudice decide alla pertinenza e alla rilevanza della prova * Un'operazione acquisitiva consistente nella lettura mediante la quale l'atto entra a far parte del materiale utilizzabile. Ne deriva che in mancanza di lettura, l'atto non é concretamente utilizzabile: si applica il combinato disposto 191 e 526 PRECISAZIONI 2 2 irrealizzabile l'inutilizzabilitá in dibattimento, si vuole evitare di fare pressioni sul testimone per rendere inutilizzabili le dichiarazioni anteriori. L'oggetto del l'accertamento bisogna stabilire se vi rientrano tutte le situazioni capaci di compromette l'esame anche se non riconducibile ad una condotta illecita . Qui vanno accertate solo le turbative del testimone non la responsabilità dell'imputato.inoltre ci voglio elementi concreti ( atti a presumere violenza o minaccia). In caso di dubbio l'art 500/4 non si applica perché ci vuole un alto grado di specificità. Dichiarazioni assunte dal giudice dell'udienza preliminare ( art 500/6) Secondo tale comma le dichiarazioni assunte dal giudice dell'udienza preliminare nel c.d. Supplemento istruttorio ex art 422 a richiesta di parte, sono acquisite al fascicolo purché regolarmente contestate, tuttavia l'uso é consentito solo nei confronti delle parti che hanno partecipato all'assunzione, perché solo nei loro confronti si é realizzato il contraddittorio. La norma attribuisce valore probatorio a tali dichiarazioni per il solo fatto di essere assunte da un giudice e in contraddittorio delle parti. Utilizzabilitá " consensuale" delle dichiarazioni Altro caso di utilizzabilitá come prova in dibattimento delle dichiarazioni anteriori é previsto dall'art 500/7 il quale (fuori dai casi del comma4) da alle parti il potere di concordare l'acquisizione al fascicolo del p.m. ( dichiarazioni degli organi inquirenti e parti private mediante indagini difensive che entrano nel fascicolo dell'accusa). Le modalità di acquisizione il comma 7 presuppone già avvenuto l'esame orale del teste e non consenta alle parti di accordarsi pre prescinderne allo scopo di utilizzare solo il verbale. Utilizzabilitá delle dichiarazioni contestate e condotte del dichiarante in dibattimento Come si utilizza la dichiarazione del teste che si discosta con quanto detto in precedenza: la testimonianza può essere dichiarata inattendibile in tutto o in parte ma non é detto che sia falsa. Per essere falsa dovrebbe essere considerata vera quella precedente. Quest'ultima essendo resa fuori dal contraddittorio ha lo scopo vedere l'attendibilità del teste. Come utilizzare la dichiarazione dibattimentale quando si unisce con quella precedente: * PRIMO CASO se il teste dice un'altra cosa rispetto al passato. Qui si procede alle contestazioni con utilizzabilitá ex art 500/2. * SECONDO CASO se il teste ripete in giudizio le dichiarazioni contestate, ovvero ammette di averle rese agli inquirenti ma le smentisce. Qui ci sono due possibilità ma la soluzione é unica: - Che il teste confermi o smentisca in entrambe a valere é la dichiarazione emersa dal contraddittorio, per cui non vale quella precedente (inutilizzabile art 111/4). - Avviene la stessa cosa nel caso inverso cioè che il teste ammette la dichiarazione precedente per smentirla insistendo nella diversa versione dibattimentale, anche qui non vale la precedente perché il teste non rievoca il fatto storico, ma la propria risposta. Di conseguenza é utilizzabile solo ai fini della credibilità * TERZO CASO se il teste ci ferma solo in parte: qui non valgono mai come prova le dichiarazioni precedenti. Dove il teste le smentisce valgono quelle attuali anche se le precedenti sono utilizzabili art 500/2. Dove le conferma valgono quelle in dibattimento e non queste. Per quanto riguarda all'ipotesi del teste che non risponde. Bisogna distinguere: - Se si tratti di rifiuto Di sottoporsi all'esame Di Una parte;( qui siamo fuori dalle contestazioni art 500/3 quando dice ad una parte che non vale nei confronti dell'altra (sempre che non vi siano minaccia o violenza). - Rifiuto di rispondere a singole domande. (Non si può contestare e si dà atto del silenzio). Fino a qua erano comportamenti volontari. Quelli involontari - Quando il teste non ricorda i fatti, se ne ricerca la causa, se l'amnesia dipenda da cause o meno patologiche * prima ipotesi si applica art 512 purché l'infermità non fosse prevedibile) * Nella seconda ipotesi il teste dichiara che non ricorda ma non rifiuta, il rimedio sarebbe una contestazione impropria per aiuto alla memoria se il ricordo si riattiva la dichiarazione é utilizzabile, se non si riattiva si perde il contributo anteriore perché riprende l'inutilizzabilitá in dibattimento. Se poi il teste ricorda solo le dichiarazioni rese ma non i fatti le dichiarazioni precedenti potrebbero forse utilizzarsi. L'interpretazione rigorosa alla deroga dell'art 499/6 che consente al teste di consultare documenti da lui redatti ne distingue la funzione rispetto alla contestazione. ( le contestazioni al teste consiste nel ricordargli le dichiarazioni già rese per vagliare la sua attendibilità, l'autorizzazione a consultare docum. é invece una modalità dell'esame con valore probatorio del fatto per cui si riferisce a documenti redatti dal teste e non ad atti di indagine). 5 5 Utilizzabilitá per le contestazioni e fascicolo del p.m.: gli atti d'indagine integrativa Ci si chiede se l'utilizzabilità per le contestazioni sia implicita nell'allegazione dell'atto al fascicolo del p.m. Art 26,238,350 qui il richiamo riguarda la disciplina delle contestazioni nel suo complesso e presuppone l'allegazione al fascicolo del p.m. Il quesito nasce da due ipotesi: - l'attivitá integrativa d'indagine del p.m. e Del difensore ex art 430 e I risultati delle I dating difensive NELLA PRIMA IPOTESI la soluzione positiva sembra imposta dalla sent 95/1996 gli atti di cui all'art 430 essendo successivi al decreto che dispone il giudizio soggiaciono ad un duplice limite di utilizzabilitá : * uno riguarda il tipo di atti che possono essere compiuti e sono utilizzabili solo gli atti diversi da quelli che prevedono la " partecipazione dell'imputato e difensore" * L'altro deriva dal l'inutilizzabilitá relativa prevista dall'art 433/3 La sent 95/1996 la RATIO di questa inutilizzabilitá é di rendere disponibili alle altre parti gli atti integrativi del p.m. prima che essi vengano allegati al fascicolo. Segue: i risultati dell'investigazione difensiva L'art 391 decies richiama l'art 500 per prevedere forme di utilizzabilitá delle dichiarazioni a fini contestativi, non richiama il fascicolo del p.m. ma solo quanto contenuto nel fascicolo difensivo. Omissione non decisiva in quanto in dibattimento il fascicolo difensivo é contenuto in quello del p.m. L'art 500 si riferisce agli atti contenuto nel fascicolo del p.m. ( il fascicolo del difensore si forma alla fine dell'udienza preliminare) Cosa vuol dire " é inserito nel fascicolo di cui all'art 433"? Si ritiene che i fascicoli restano materialmente divisi anche dopo il loro assemblaggio nel fascicolo di cui all'art 433, il fascicolo del difensore mantiene ancora la propria individualità con regole d'uso proprie anche dopo il suo confluire in quello del p.m. Se ne deduce che gli atti delle indagini difensive non sono utilizzabili per le contestazioni fino a quando il difensore non li abbia depositati nel proprio fascicolo al fine di farli transitare successivamente in quello del p.m. Il p.m. É obbligato a compiere atti a documentarli e alla fine delle indagini a depositarne i risultati che sono utilizzabili da subito, il difensore compie atti da impiegare secondo scelte strategiche non é obbligato a svolgere indagini. inutilizzabilitá e contestazioni nell'esame delle parti L'art 503 non é state toccato Della sent 361/1998 e nemmeno Della successive l 63/2001. L'inutilizzabilita in questione ha un ambito di applicazione più limitato infatti si applica solo alle fattispecie che non sono state distolte dall'esame delle parti e ricondotte al regime della testimonianza per cui non ricadono sotto l'utilizzabilità dell'art 500 e continuano ad essere regolate dall'art 503. L'unica norma richiamata quindi applicabile é l'art 500/2, non sono invece richiamati i commi 3,4,5,6 7 quindi inapplicabili all'esame delle parti. Presupposto necessario é che la parte abbia già deposto? L'efficacia delle dichiarazioni contestate nell'esame delle parti sono utilizzabili per saggiare la credibilità del'esaminato ma non per fini decisori quindi sono allegabili al fascicolo del dibattimento. Eccezioni, é consentito l'uso come prova con al conseguente allegazione al fascicolo in due ipotesi: - Quando si tratti di dichiarazioni a cui il difensore aveva diritto di assistere che siano state assunte dal p.m. o dalla p.g.su delega del p.m. - La seconda é data dalle dichiarazioni rese al giudice nei casi del comma 6 Cioé l'interrogatorio reso dal sottoposto a misura cautelare, dall'arrestato o fermato, dal l'imputato è coimputato nell'ud preliminare. Piu censurabile é l'ipotesi del comma 5 dove l'utilizzabilità come prova riguarda dichiarazioni assunte in chiave investigativa non più solo dal p.m. ma anche dalla polizia giudiziaria su delega del p.m. ( tale regime non riguarda tutte le dichiarazioni recepite dalla polizia giudiziaria). La garanzia dell'art 503 pare insufficiente in questi casi l'assistenza difensiva non é prevista come necessaria ai fini del l'utilizzabilità non conta l'effettivo presenza del difensore ma la mera facoltà di intervenire L- formula del 503/5 potrebbe riuscire vantaggiosa per altri soggetti.supponiamo che un soggetto sentito come testimone nell'incidente probatorio diventi parte del dibattimento come responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda. Divenuto incompatibile come testimone le dichiarazioni precedenti potranno essergli contestate art 503/4 ma non a fini di prova art 503/5 questa norma ammette che il difensore avesse diritto di assistere poiché l'art 351 non riconosce tale diritto per il testimone quel tipo di contestazione é inammissibile. 6 6 Le cose si complicano quando l'esame riguardi un coimputato con la sent 361/1998 si estende l'ambito dei soggetti interessati dall'art 210 che non riguarda solo l'imputato in procedimento connesso ma anche il coimputato sul medesimo procedimento quando dichiara sul fatto altruiprecedentemente toccato da sue dichiarazioni. La sent aveva equiparati entrambi i soggetti al testimone. L'art 503 si applica all'imputato nel suo procedimento, il quale dichiara sempre sul fatto proprio, nell'art 210 il sogg é sempre sentito su fatto altrui. Più difficile la posizione dei coimputati quando si trovino in procedimenti connessi non separati, si distinguono due casi: - Il primo quando si tratti di coimputati nel medesimo reato;(incompatibile come teste per cui mantiene sempre la veste di imputato a prescindere dal fatto su cui é esaminato) - Il secondo quando si tratti di imputato di reato connesso in base art 12 lett c o di reato soltanto collegato art 371/2 lett b, in quest'ultimo caso l'art 503 può trovare un ambito di applicazione eventuale. ( l'imputato che abbia reso dichiarazioni su fatto altrui, diventa testimone per cui verrà esaminato ex art 197 bis è sottoposto a contestazioni ex art 500, su fatto proprio resta invece imputato e quindi sottoposto a contestazioni ex art 503). Infine sembrano inutilizzabili ai fini contestativi le dichiarazioni raccolte dal difensore. L'art 391 decies prevede che esse inserite nel " fascicolo del difensore " sono utilizzabili " a norma degli artt 500,512 e 513" senza menzionare l'art 503. Limiti all'uso per irripetibilità sopravvenuta L'art 512 é dedicato alla lettura degli atti la cui irripetibilità sia imprevedibilmente sopravvenuta in dibattimento. Con la riforma dell'art 111 cost la norma sembra aver riacquistato una posizione centrale nel sistema dell'inutilizzabilitá in dibattimento. Nell'impianto originario del codice l'art 512 consentiva l'utilizzabilità della prova scritta solo quando l'impossibilità di ottenere quella orale fosse sopravvenuta per cause non prevedibili durante le indagini preliminari tali da consentire al p.m. il ricorso all'incidente probatorio. Nell'impianto dopo lo stravolgimento del contraddittorio é mutato anche l'art 512 infatti era considerato un espediente per recuperare al dibattimento tutto ciò che non potesse entrarvi in altro modo. Attualmente l l'utilizzabilità per irripetibilità sopravvenuta disciplinata nella legge ordinaria si uniforma all'art 111/4 cost solo a patto di dimostrare che il mancato realizzarsi del contraddittorio costituisca una eccezione derivi da una " impossibilità" che risulti effettivamente " accertata"anche nella sua dipendenza da fattori " di natura oggettiva". Approfondimenti: * Primo punto: sul tipo di atti leggibili ex art 512. Non tutti gli atti dovrebbero essere utilizzabili mediante lettura nelle condizioni dell'art 512. Avendo ad oggetto situazioni imprevedibilil'art 512 si accontenta di atti semplici senza esigere requisiti formali e ciò ha esteso l'ambito dell'art 512 in precedenza limitato ai soli atti del p.m. e dal giudice dell'udienza preliminare e gli atti assunti dalla polizia giudiziaria. Quindi anche gli atti della p.g. possono essere letti quando come quelli del p.m. L'irripetibilità fosse imprevedibile ex ante. L'art 512 richiama genericamente gli atti d'indagine compiuti dai difensori delle parti private sembrando rendere utilizzabili anche gli atti a contenuto non dichiarativo purché assunti dal dominus delle indagini difensive. * Secondo punto concernente il concetto di irripetibilità sopravvenuta , va chiarito che ai fini dell'utilizzabilità di cui all'art 512 occorre Che l'irripetibilita sia oggettivamente riscontrabile.in caso contrario il p.m. potrebbe aggirare le garanzie dell'incidente probatorio predisponendo le condizioni per utilizzare in dibattimento l'atto da lui formato in sede investigativa. Mancano i parametri in base ai quali il giudice possa verificare ex post l'irripetibilità , l'art 512 non fornisce un elenco tassativo degli atti ne delle cause d'irripetibilità limitandosi a prescriver che questa dipenda da " fatti circostanze imprevedibili". Bisogna distinguere tra - Irripetibilità sopravvenuta che rende l'atto suscettibile Di lettura ex art 512 ( sopravvenuta cioè prescinde da tipo di atto basta che dipenda da fattori oggettivi successivi al compimento di esso). - Irripetibilità originaria a norma dell'art 431 Che lot render acquisitive al fascicolo per il dibattimento.( é originaria in quanto l'atto non é rinnovabile in Giudizio come perquisizioni, ispezioni, sequestri). Il fatto che l'art 512 richieda in aggiunta ai requisiti costituzionali necessari che l'irripetibilità sia sopravvenuta e imprevedibile contribuisce al suo carattere oggettivo e indirettamente al contraddittorio. RATIO : divieto per l'accusa torre di precostituire gli atti da utilizzare, evita che un comportamento scorretto dell'accusa tolga la possibilità di contraddire nella formazione della prova ricorrendo di fronte al pericolo di dispersione al compimento di un atto unilaterale. 7 7 La sent 361/1998 ha superato la differenza tra i soggetti creando nuovi casi e modi di utilizzazione trasformando la funzione dell'art 513 eliminando la distinzione tr a esame dell'imputato nel suo procedimento ed esame dell'imputato in procedimento connesso e quindi la differenza tra il comma 1 e 2 del 513. L'utilizzabilità non dipende più dalla qualità di parte ma dalla circostanza che le dich. già rese riguardino il fatto proprio o il fatto altrui, in tal modo la corte ha assimilato il coimputato nel medesimo procedimento che abbia reso dichiarazioni a carico di altri all'imputato in un procedimento separato ed entrambi i soggetti al testimone. Con l'art 111/4 cost la legge 63/2001 ha ridefinito l'utilizzabilità delle dichiarazioni per garantire di esaminare chi rende dichiarazioni d'accusa. Quindi il regime di utilizzabilitá delle dich predibattimentali dell'imputato é basta sull'art 513 nella versione del 1997 come modificata dalla legge del 2001 è corredata dalle indicazioni della sentenza cost interpretare alla luce dell'art 111 cost. Il regime di inutilizzabilitá dell'art 513 risulta dalla combinazione di 3 presupposti: 1. La veste in cui un soggetto deve essere sentito ( non deve essere sentito come testimone la l 63/2001 divide gli imputati di reato connesso o collegato in due categorie: la prima dedicata ai coimputati del medesimo reato e imputati di reato connesso ex art 12 lett a ( connessione forte) , la seconda rivolta agli imputati di reato connesso per motivi teleologici art 12 lett c o di reato collegato ( connessione debole)) 2. Il modo in cui si procede 3. L'oggetto delle dichiarazioni rese Precisazione art 513/1: se l'imputato è assente o contumace le dichiarazioni possono essere lette a richiesta di parte , ma non sono utilizzabili nei confronti di altri senza il loro consenso . In questo comma 1 si prende atto che l'imputato é chiamato a rispondere sulla sua posizione per cui la lettura é consentita e il divieto é rivolto all'utilizzabilità della dichiarazione per quanto attiene ad altri soggetti. Lettura non equivale ad acquisizione della prova ( sembra piuttosto che equivalga ad ammissione). L'acquisizione é successiva in quanto la prova diventa utilizzabile solo in caso di consenso ( espresso non presunto dopo la lettura) qui troviamo una inutilizzabilitá relativa che opera in senso soggettivo. Art 513/2 qui la prova proviene dal coimputato in un diversi processk che rende dichiarazioni a carico di altri. É perciò prevista una inutilizzabilitá assoluta soggettivamente illimitata che impedisce la lettura dell'atto e può essere superata solo con l'accordo delle parti: p.m., altri imputati, parte civile per cui occorre un concorso delle volontà rivolto al contraddittorio. Il comma 1 si applica all'imputato nel procedimento mono soggettivo che narra del suo fatto. Quando i soggetti sono una pluralità si deve fare un distinguo: * IPOTESI DI CONNESSIONE EX ART 12 lett a ( fino a quando la sentenza non passa in giudicato) é sempre l'art 513 che si applica ( il comma 1 se l'esame non é richiesto sul fatto altrui quindi é su fatto proprio, altrimenti si applica il comma 2 sia nel processo separato( si applica lo stesso comma)che nel cumulativo ( si arriva alla stessa soluzione per via interpretativa perche l'art 513/2 fa riferimento solo al proc separato quindi quello cumulativo dovrebbe rientrare nel comma 1 ma la sentenza della corte 361/1998 aveva dichiarato l'incostituzinalita dell'art 513/2 nella parte in cui non tiguardava le dichiarazioni rese su fatti concernenti la resp. Altrui)) * IPOTESI DEL REATO TELEOLOGICAMENTE CONNESSO ART 12 lett c o collegato art 371/1lettb la inutilizzabilitá in dibattimento tratta gli imputati come soggetti che parlano di altri secondo le regole dell'art 64 viene in discussione dolo l'inutilizzabilitá ex art 513/1'che si applica a seconda che abbiamo reso dichiarazioni sul conto di altri. Utilizzabilitá in dibattimento e garanzia del diritto al silenzio L'utilizzabilità delle dichiarazioni non può prescindere dal diritto al silenzio. Nell'aggiramento dell'inutilizzabilitá imposta dall'art 111 cost, si tratta della teoria secondo la quale dal confronto tra la formazione della prova in contraddittorio e la garanzia particolare del diritto dell'imputato di interrogare chi lo accusa discenderebbero due implicazioni: - Una limitazione al diritto al silenzio dell'imputato Che nei suoi confronti abbia reso dichiarazioni d'accusa e - Al contempo come conseguenza anche l'utilizzabilità delle stesse a fini di prova in dibattimento. Obbligando a rispondere colui che dichiara sul fatto degli altri si finisce per configurare un obbligo dell'imputato a collaborare con l'autorità giudiziaria quindi lesivo del diritto di difesa. In altre parole la tutela del contraddittorio neo termini imposti dall'art 111 cost sembra conseguibile sulla base dell'art 513 senza bisogno di rinunciare al diritto al silenzio e costringere di fatto l'imputato a collaborare con il p.m. Sotto l'altro profilo dei diritti costituzionalmente protetti va evidenziato il contrasto con l'art 27/2cost. Ma é evidente la lesione del diritto di difesa (art 24/2cost) la cui inviolabilità in ogni stato e grado implica anche la 10 10 difesa passiva e la possibilità di svolgerla in qualsiasi momento anche successivo, indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni rese. L'imputato non é consapevole dell'uso che si farà delle dichiarazioni precedenti. Tale regola sfugge alla sua volontà in quanto é prima di punti fermi per l'uso delle dichiarazione in futuro ed anche per il presente e questo sia sotto l'aspetto del criterio d'uso che quello dei limiti di utilizzabilitá art 513. Il criterio d'uso di basa sul presupposto opinabile dato dal l'apparenza del fatto dichiarato. Dal punto di vista procedurale la posizione del dichiarante sembra essere individuata arbitrariamente, sembra quindi preferibile un criterio sostanziale basato su Contenuto delle dichiarazioni precedenti. Ciò aiuta a costruire due tipi di esame caratterizzato dalla possibilità di rifiutare l'esame, l'altro dall'obbligo di sottoporvisi. Quando si tratta di dichiarazioni dell'imputato resta difficile separare il fatto proprio dal fatto altrui, manca proprio una definizione di fatto altrui. L'utilizzabilità del 513 è circoscritta e si riferisce alle dichiarazioni provenienti da fasi anteriori dello stesso procedimento cioè per il comma 1 rese dall'imputato,o una pluralità di imputati in processo cumulativo oppure il comma 2 dall'imputato di procedimento separato nella stessa vicenda dibattimentale. Escluse qui di quelle predibattimentali, utilizzabili art 238/3 e 4. Controverso é l'aspetto che concerne i limiti art 513 all'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni. Comma 1 : le dichiarazioni sono inutilizzabili nei confronti di altri salvo il loro consenso: contra se dunque sono sempre utilizzabili. Sul l'imputato ricade sempre quanto da lui detto in precedenza Contra alios invece l'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni si ha solo se c'è il consenso degli interessati salva l'esistenza di divieti. Resta infine un profilo generale di incoerenza della disciplina. L'inutilizzabilitá é rivolta all'imputato che non risponde. Se però risponde diversamente o nega, le dichiarazioni sono contestabili secondo le regole d'uso previste per le contestazioni art 503 o art 500per cui la prova rischia di poter essere utilizzata nei confronti dei terzi anche se il contraddittorio prima non c'è stato con i difensori dell'imputato. Veniamo all'art 513/2 e ai suoi due diversi modelli acquisitivi dati dal silenzio del dichiarante e dal l'impossibilità di ottenere la disponibilità fisica. Questa'ultima ipotesi produce una utilizzabilitá ex art 512 come ipotesi di irripetibilità sopravvenuta purché dipendente da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Dubbio: il divieto di acquisizione previsto per il rifiuto a rispondere valesse anche in caso di impossibilità sopravvenuta. Regime d'uso: il fatto altrui Il regime di utilizzabilitá in dibattimento delle dichiarazioni dell'imputato. Cominciamo dal fatto altrui. Lo si determina in base alle liste art 468: una volta determinato l'oggetto non si può cambiare durante l'esame: passare dal fatto altrui al fatto proprio sarebbe come cambiate tipo di esame acquisendo illegittimamente la prova. Si pone problema sotto duplice aspetto: 1. PRIMO stabilire se si tratti di fatto proprio o altrui lo deve risolvere il giudice di merito insindacabile in cassazione 2. SECONDO non é detto che risolvere tale decisione sia decisivo. Il regime d'uso delle dichiarazioni su fatto altrui é quello dell'art 513/2 e vale tanto per l'imputato in proc separato quanto imputato nel medesimo procedimento che abbia reso dichiarazioni sul conto di altri. Il comma 2 si applica ai coimputati per concorso nel medesimo reato in quanto incompatibile come testimoni( art 12/1 lett a) invece sono sentiti come testimoni gli imputati di procedimenti commessi Teleologicamente ( art 12/1 lett c) o collegati ( art 371/2 lett b). Sembra escluso un problema di utilizzabilitá delle dichiarazioni precedenti sul fatto altrui. La qualifica di tali soggetti é definita non dall'art 210/6 ma in base all'art 64 se hanno reso quel tipo di dichiarazioni essi sono testimoni. Se l'esame si svolge si segue art 210. Gli obblighi sono quelli del comma 2 e i diritti quelli dei commi 3 e 4. Pur non potendo rifiutare l'esame , l'imputato può rifiutarsi di rispondere a singole domande, avvalendosi della facoltà che la legge gli riconosce. La prima condizione é che le domande devono essere su fatti sui quali si sia già dichiarato. La seconda condizione occorre che su quei fatti l'imputato rifiuti di rispondere. Ai fini dell'art 513 contano solo la risposta negata e il silenzio, perciò se il soggetto risponde ma dice cose diverse si deve applicare la disciplina delle contestazioni. 11 11 Segue: il fatto proprio Se le parti non lo chiedono sul fatto altrui, l'esame si svolge sul fatto proprio. L'imputato può scegliere se accettare o rifiutare l'esame. Se accetta e risponde le dichiarazioni precedenti sono utilizzabili at 503. Se non accetta ( o assente o contumace) si potrà dare lettura delle dichiarazioni precedenti di cui all'art 513/1 contro di lui che non potrà opporsi, mentre esse saranno utilizzabili nei confronti dei coimputati solo con il loro consenso. DUE CASI: - Se l'imputato compaia in udienza e poi si allontani - Oppure venga coattivamente allontanato Qui é considerato presente con la rappresentanza del difensore. Per quanto riguarda gli effetti, nel primo caso é come se fosse assente, nel secondo caso potrebbe farsi riammettere per rendere le dichiarazioni previste dall'art 503 Entrambi i casi ricadrebbero nel 513. Ci si chiede cosa avvenga quando l'imputato si renda irreperibile o comunque sia impossibile ottenere la presenza. L'art 513/2 non richiama l'art 512 come accade nel comma 1. Il 512 riguarda un'impossibilita assoluta ed oggettiva di ripetizione dell'atto, congiunta con l'imprevedibilità di tale situazione al momento di acquisire la dichiarazione unilaterale. Concettualmente opposta l'inutilizzabilitá del 513/1 si riferisce ai comportamenti volontari dell'imputato, più precisamente la presenza ad atti di autodeterminazione incoercibile cioè atti che rappresentando esercizio di un diritto garantito dell'ordinamento e di strategia difensiva non possono né definirsi imprevedibili né previsti per cui sfuggono ad una valutazione in termini di prevedibilità quindi insuscettibili di giudizio prognostico o è invece avviene per il 512. Più controverso quando un soggetto pur accettando l'esame sul fatto proprio rifiuti di risponder a tutte o ad alcune domande. Questi tuo irrisolto. Qui non vale la stessa soluzione prevista dall'art 513/2. Per mancata risposta provvede espressamente l'art 209/2. Il silenzio viene verbalizzato e valutato come elemento per valutare la condotta. Esclude sia le letture che le contestazioni. PUNTO CRUCIALE: é rappresentato dalla sorte delle dichiarazioni sul fatto comune cioè quelle che toccando nelle stesso tempo sia la propria che l'altro imputazione , sono concretamente inscindibili. Qui l'imputato non é obbligato a rispondere in qualità di testimone, si desume dall'art 64 la testimonianza é ammessa quando l'inscindibilità non sia in re ipsa: diventa testimone chi dichiara su fatti che non siano propri mentre quelli comuni in parte lo sono. La tassatività apparente dell'art 514 Anche il principio di tassatività delle letture di cui all'art 514 ha perso il suo significato di tutela del contraddittorio da atti formati unilateralmente prima del giudizio. Inizialmente questa era la norma di chiusura del sistema dell'inutilizzabilitá. Sovvertito il sistema questo art si é dimostrato incapace di frenare l'utilizzabilità quasi illimitata dei verbali così da trasformarsi in uno strumento volto a favorirne l'uso e anche regolarlo. Dopo la riforma il 514 mostra una disciplina incompleta e poco chiara. Manca il richiamo all'art 511/bis ma non é una lacuna vera e proprio in quanto il 514 é riferito solo agli atti della fase preliminare delle stesso procedimento è non agli atti di procedimenti diversi. É stato introdotto ex nuovo il richiamo alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art 210. Elenco non completo ancora. L'art 514/1 introduce un'altra eccezione all'utilizzabilità dibattimentale che crea dubbi di applicazione. L'inutilizzabilitá non vale quando si tratti di dichiarazioni rese nell'udienza preliminare nelle forme di cui agli artt 498-499 alla presenza dell'imputato e del suo difensore: in altri termini con esame diretto e contro esame secondo le regole vigenti per l'acquisizione probatoria in dibattimento. La modifica dell'art 514 era introdurre una nuova ipotesi di utilizzabilitá mediante lettura di dichiarazioni acquisite con esame incrociato e di conseguenza sganciata dai limiti del 513. PERÒ non tutte le dichiarazioni a cui si riferisce il 514 sono utilizzabili; l'art 514/1 menziona oltre alle dichiarazioni dell'imputato quelle dei coimputati ex art 210 e dei testimoni. La norma che riguarda le dichiarazioni acquisibili da coimputati e testimoni è il 422 ma non é richiamata quindi l'audizione di questi soggetti é condotta dal giudice. Ne consegue che una interpretazione analogica é incompatibile con il principio di tassatività delle letture quindi quel tipo di verbali sono inutilizzabili in dibattimento. Entrando nello specifico il comma 1 dell'art 514 é testualmente riferito alla lettura delle dichiarazioni contenute in verbali, non a quelle documentate in forma diversa. 12 12
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