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LIBRO IV: MISURE CAUTELARI, Appunti di Diritto Processuale Penale

APPUNTI DIRITTO PROCESSUALE PENALE CAPITOLO IV: MISURE CAUTELARI (PERSONALI)

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 25/03/2024

gaia.beggiato
gaia.beggiato 🇮🇹

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Scarica LIBRO IV: MISURE CAUTELARI e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! CAPITOLO IV MISURE CAUTELARI LA DISCIPLINA “CAUTELARE” NEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE La materia cautelare non è propria soltanto del diritto processuale penale (processo penale): ogni materia processuale prevede una disciplina che possiamo definire “cautelare”: tale disciplina, in presenza di determinati presupposti che sono in genere fumus boni iuris e periculum in mora, anticipa gli effetti del provvedimento/decisione finale in un momento interinale, onde evitare che, il trascorrere del tempo, pregiudichi/ comprometta il risultato a cui quel procedimento tende. *Tuttavia la disciplina cautelare del processo penale non può essere intesa come una materia volta ad anticipare gli effetti del provvedimento/decisione finale Questo in forza della presunzione di innocenza, per cui non si può anticipare l’effetto di un provvedimento (es. provvedimento di condanna) nei confronti di un soggetto che è presunto innocente. Le misure cautelari hanno una finalità propria di tipo cautelare. La finalità cautelare è il connotato teleologico, cioè di scopo, di tutta la disciplina contenuta all’interno del libro IV del c.p.p. La finalità risulta essere quindi quella di ridurre al minimo il ricorso agli strumenti cautelari, proprio per evitare che si verifichi un’indebita anticipazione di effetti che sono riservati esclusivamente alla sentenza. Si tratta di una disciplina di limiti rispetto a invasioni della libertà personale che richiedono un accertamento definitivo di responsabilità. MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI Il libro IV si compone di 2 grandi ambiti: 1) TITOLO I - MISURE CAUTELARI PERSONALI Vanno sotto il nome di misure cautelari personali quelle che incidono sulla libertà personale. È il titolo più composito: tali misure ricevono una disciplina più diffusa in quanto gravano su un bene primario come quello della libertà personale in tutte le sue forme 2) TITOLO II - MISURE CAUTELARI REALI Vanno sotto il nome di misure cautelari reali quelle che incidono sulla libertà patrimoniale: in particolare limitano la possibilità di disporre di determinati beni/titoli/qualsiasi altra entità di carattere patrimoniale. Esse si identificano in 2 particolari strumenti: a) Il sequestro preventivo b) Il sequestro conservativo Rispetto a queste misure cautelari il codice dedica un’attenzione inferiore. *Tuttavia è necessario tenere presente che una delle misure cautelari reali, in particolare i sequestri (preventivo/conservativo):  È diventata talmente massiccia nell’ambito dei procedimenti penali e  Ha una tale incidenza sulla sfera della disponibilità patrimoniale dei singoli che ci si è resi conto di come anche la materia cautelare reale necessiti di garanzie forti, anche se il valore tutelato non è quello della libertà personale, ma della libertà patrimoniale (= diritto di proprietà). TITOLO I – MISURE CAUTELARI PERSONALI È composto da 8 capi: 1) Capo I: disposizioni generali (artt.272-279 c.p.p.) 2) Capo II: misure coercitive (artt.280-286 bis c.p.p.) 3) Capo III: misure interdittive (artt.287-290 c.p.p.) 4) Capo IV: forma ed esecuzione dei provvedimenti (artt.291-298 c.p.p.) 5) Capo V: estinzione delle misure (artt.299-308 c.p.p.) 6) Capo VI: impugnazioni (artt.309-311 c.p.p.) 7) Capo VII: applicazione provvisoria di misure di sicurezza (artt.312-313 c.p.p.) 8) Capo VIII: riparazione per l’ingiusta detenzione (artt.314-315 c.p.p.) Il titolo I contiene una serie di disposizioni divise per capi che fanno riferimento:  Ad una parte che possiamo definire statica e  Ad una parte che possiamo definire dinamica. Il 1° capo “disposizioni generali” contiene la descrizione:  Dei presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali e  Dei criteri di scelta delle misure cautelari personali. Successivamente nel 2° e 3° capo sono indicati i contenuti e le finalità dei singoli provvedimenti cautelari personali. I capi successivi descrivono le varie fasi del procedimento cautelare. DIVERSE TIPOLOGIE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI Le misure cautelari personali si distinguono in (2 grandi famiglie): 1) Misure cautelari personali coercitive = sono le più afflittive in assoluto e incidono sulla libertà personale in senso tecnico, sulla libertà fisica dell’individuo. Le misure cautelari personali coercitive a loro volta si distinguono in: a) Obbligatorie = fanno riferimento a limitazioni della libertà di movimento della persona Esse presentano gradi di afflittività inferiori. b) Custodiali = sono quelle detentive in senso proprio. Nell’ambito delle misure cautelari personali:  Il PM ha il potere di domanda cautelare = richiede l’applicazione della misura cautelare  Il giudice, con ordinanza, dispone l’applicazione della misura cautelare (nei limiti della domanda del pm). Il giudice è l’organo al quale è demandato il compito di: a) Verificare se sussistono tutti i presupposti di applicazione della misura cautelare b) Motivare circa la presenza di questi presupposti. 3° COMMA Il 3° comma dell’art.13 Cost. fa riferimento alle misure pre-cautelari e quindi a quel potere che è riconosciuto agli stessi organi di polizia in ordine ad una provvisoria limitazione della libertà personale *soltanto in casi eccezionali di necessità e d'urgenza e con un'efficacia altamente circoscritta Le misure pre-cautelari (= fermo di iniziato di delitto, arresto in flagranza e allontanamento d'urgenza dalla casa familiare), sono collocate nel Libro V (non nel Libro IV), all'interno delle disposizioni che regolano le attività di indagine. 4° COMMA Il 4° comma dell’art.13 Cost. fissa una garanzia generale, il divieto di violenza fisica o morale nei confronti di tutte le persone che sono private della libertà personale la restrizione della libertà personale è essa stessa una compressione di determinate garanzie e, a maggior ragione, chi si trovi in questa condizione deve essere altamente rispettato in quella che è la sua sfera di dignità di persona. 5° COMMA Il 5° comma dell’art.13 Cost. prevede che la legge stabilisca i limiti massimi della carcerazione preventiva. La dicitura “carcerazione preventiva” oggi non è più conosciuta dal nostro ordinamento: il nostro sistema processuale parla di custodia cautelare in carcere, o in altri luoghi/strutture a seconda dei vari casi. La Costituzione parla di carcerazione preventiva in quanto all'epoca (siamo nel 1948) era ancora in vigore il codice Rocco il quale prevedeva la carcerazione preventiva. *Tuttavia, secondo lo schema del codice Rocco la limitazione della libertà personale era la regola e infatti era ammessa la libertà provvisoria come eccezione. Ad oggi siamo esattamente nella situazione inversa: la regola è l’inviolabilità della libertà personale, la custodia cautelare è l'eccezione. Questa disposizione costituisce una fondamentale norma di garanzia, in quanto la Costituzione prevede che la legge stabilisca dei limiti massimi di durata della custodia cautelare: non ci può essere una protrazione indeterminata dello stato di privazione della libertà personale prima di una pronuncia definitiva di condanna. ART.111.7 COSTITUZIONE “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge” Esiste un principio di rimediabilità di tutti i provvedimenti cautelari: il comma 7 dell'art. 111 Cost. riconosce la garanzia del ricorso per Cassazione, per violazione di legge:  Non solo contro le sentenze,  Ma anche nei riguardi di tutti i provvedimenti che limitano la libertà personale. RIFORMA NORMATIVA 2015 Nel 2013 l’Italia è stata condannata dalla CEDU nella sentenza Torregiani contro Italia per le condizioni di sovraffollamento carcerario. Per effetto della sentenza Torregiani nel 2015 il legislatore ha riformato la materia delle misure cautelari personali con l’obiettivo di: 1) Circoscrivere il ricorso alla custodia cautelare in carcere (i nostri istituti penitenziari sono sovraffollati non tanto per la presenza di condannati in esecuzione di pena, quanto per la presenza di imputati in custodia cautelare in carcere) e 2) Ricorrere a misure alternative alla detenzione, per quanto concerne l’esecuzione della pena PRESUPPOSTI APPLICATIVI L'applicazione delle misure cautelari personali è sottoposta alla sussistenza di determinati presupposti Questi presupposti sono fondamentalmente 3: 1) Deve sussistere un presupposto di tipo edittale, quindi è necessario che la fattispecie per cui si procede preveda astrattamente una determinata quantità di pena Quindi le misure cautelari personali non si applicano in relazione a tutti i reati, ma solo a quelli che soddisfano il presupposto edittale Dopodiché in concreto è necessario verificare se sussistono le condizioni generali di applicabilità di queste misure che sono: 2) I gravi indizi di colpevolezza (= art.273 c.p.p.) = cd. fumus commissi delicti 3) Le esigenze cautelari (= art. 274 c.p.p.) = cd. pericula libertatis In relazione alle esigenze cautelari: a) La lettera A = pericolo di inquinamento delle prove e b) La lettera B = il pericolo di fuga fronteggiano tipiche finalità di tipo endo processuale, cioè evitare che nel corso del procedimento si verifichino situazioni che compromettano la stessa possibilità che il procedimento raggiunga il suo scopo (= evitare che vi sia un inquinamento delle prove e evitare il pericolo di fuga). c) La lettera C = invece dove si fa riferimento al pericolo di recidiva, di reiterazione del reato e al pericolo di commissioni di gravi delitti che sono indicati nella stessa lettera C fa riferimento ad una finalità più marcatamente extra processuale: tende cioè a difendere la collettività  Dal fatto che vi possa essere una reiterazione del reato o  Dal fatto che colui che è risultato gravemente indiziato di aver commesso un determinato delitto, ne commetta altri particolarmente gravi. Tale finalità risulta essere discutibile in quanto è molto più vicina al concetto di pericolosità del soggetto in relazione a determinate condotte e, dove fa riferimento al pericolo di reiterazione del reato, sembrerebbe sottendere già una sorta di valutazione anticipata sulla commissione del reato per cui è indagato quindi tale esigenza si pone un po' al limite con la presunzione di innocenza Non a caso era stato presentato un referendum per l'abrogazione di una parte della lettera C dell'art. 274 c.p.p.: il referendum non è passato e quindi è rimasto così come è strutturato. CRITERI DI SCELTA Data la molteplicità di misure cautelari previste dal c.p.p., è necessario individuare quella più adatta allo scopo. Qui vengono in rilevo i criteri di scelta delle misure cautelari che sono enunciati nell'art. 275 c.p.p. Detto art. indica 3 particolari parametri che il giudice deve utilizzare per individuare quale sia la misura da applicare in concreto all'interno di tutto il catalogo previsto dalla legge. Il giudice deve fare applicazione di: 1) Un principio di adeguatezza, 2) Un principio di proporzionalità e 3) Un principio di gradualità. 1)PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA Adeguatezza significa idoneità della misura cautelare rispetto alle esigenze cautelari che si tendono a soddisfare 2)PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ Dato che la misura cautelare comporta una limitazione dei diritti di una persona che ancora non è stata condannata, è necessario che tale limitazione sia proporzionata e quindi non sia eccessiva rispetto:  Alla gravità del fatto e  All'entità della sanzione che si ipotizza possa essere poi applicata . 3)PRINCIPIO DI GRADUALITÀ Le misure cautelari sono graduate in un ordine crescente di afflittività La legge indica chiaramente come la custodia cautelare in carcere costituisca l'extrema ratio, l'ultima opzione disponibile: prima di pervenire alla custodia cautelare in carcere occorrerà domandarsi se una delle altre misure, meno afflittive, eventualmente anche Questo in quanto nei casi di: a) Arresto in flagranza , b) Fermo indiziato di delitto , c) Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare il giudice ha il dovere di svolgere un’udienza, la cd udienza di convalida, nell'ambito della quale si verifica un contraddittorio ex ante Di conseguenza, se poi il PM richiede l’applicazione della misura cautelare, essa verrà disposta a seguito dell’interrogatorio avvenuto durante l’udienza di convalida Quindi la differenza che traccia una linea di demarcazione netta tra il procedimento cautelare ordinario e il procedimento cautelare a seguito di misura pre-cautelare è il modo in cui si svolge il contraddittorio:  Nel primo caso il contraddittorio è ex post (ad eccezione dell’art.289.2 c.p.p.)  Nel secondo caso il contraddittorio è ex ante FASI DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE 1) Richiesta del PM = art. 291 c.p.p. 2) Ordinanza del giudice = art. 292 c.p.p. 3) Esecuzione dell'ordinanza = art. 293 c.p.p. 4) Interrogatorio di garanzia = art. 294 c.p.p. 1)RICHIESTA DEL PM Art.291 c.p.p. “1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. 1-bis. abrogato (l. 8 agosto 1995, n. 332) 1-ter. - Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. 2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27. 2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282- bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata”. PRINCIPIO DELLA CD DOMANDA CAUTELARE In materia di misure cautelari personali, vige il principio cd della domanda cautelare la quale spetta al PM: il PM richiede l’applicazione della misura cautelare. Non può il giudice d'ufficio disporre l’applicazione di una misura cautelare personale; il suo potere è subordinato alla preventiva richiesta del PM. Nella fase delle indagini preliminari, che è la sede elettiva di applicazione delle misure cautelari (non l'unica: una misura cautelare può essere disposta anche durante il processo e nella fase del dibattimento, persino in appello) non vi è un giudice che segue tutto il procedimento della fase investigativa, ma viene interpellato di volta in volta quando il PM o la difesa ne hanno bisogno: non è quindi una fase giurisdizionalizzata dalla presenza costante del giudice, non c'è un giudice che possa valutare ex officio i presupposti per una misura cautelare. Il PM presenterà la sua domanda al giudice per le indagini preliminari. Si dice che le misure cautelari sono sottoposte alla cd doppia chiave: 1) La prima chiave è la domanda cautelare del PM *tuttavia essa non è sufficiente in quanto il PM non ha il potere di disporre la misura cautelare 2) La seconda chiave risulta essere quindi l’ordinanza del giudice. ASSENSO SCRITTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Rispetto alla domanda del PM, le norme sull'organizzazione degli uffici del PM (= d.lgs 106/2006) prevedono che il PM debba munirsi dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica, tutte le volte in cui intenda chiedere l’applicazione di una misura cautelare personale (o anche disporre un fermo indiziato di delitto). Secondo la giurisprudenza, la mancanza di tale assenso scritto non inficia la validità del provvedimento/titolo cautelare = la misura resta ugualmente valida. *(avrà delle ricadute sul piano disciplinare per il magistrato che ha ommesso di uniformarsi a questa regola di comportamento). ELEMENTI Il PM ha l'onere di fornire/presentare al giudice gli elementi sulla base dei quali si fonda la richiesta di misura cautelare (il giudice per le indagini preliminari infatti nulla sa riguardo quella determinata vicenda) Il PM è titolare di un potere di selezione: è il PM che decide, in base alla sua strategia investigativa, quali elementi fornire al giudice. Nel fascicolo dell'indagine selezionerà gli elementi indispensabili per dimostrare al giudice che sussistono gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari da soddisfare, ed eventualmente anche che quelle determinate esigenze cautelari possono essere soddisfatte esclusivamente con una particolare misura cautelare. *Tuttavia tale potere di selezione incontra un particolare limite: il PM non può omettere di fornire al giudice gli elementi a favore dell’imputato/indagato. Mancando il contraddittorio ex ante e quindi decidendo il giudice inaudita altera parte, quanto meno devono essergli forniti gli elementi che gli consentano di avere un panorama completo su quanto avvenuto al fine di compiere una valutazione il più possibile completa. VINCOLATIVITÀ DEL GIUDICE RISPETTO ALLA RICHIESTA DEL PM A fronte della richiesta da parte del PM di applicare una determinata misura cautelare, il giudice non è tuttavia vincolato ad essa. Il giudice potrebbe, nella sua autonoma valutazione, disporre l’applicazione: a) Una misura meno gravosa di quella richiesta dal PM, oppure b) Quella stessa misura, ma con modalità meno gravose di quelle ipotizzate dal PM. Il giudice ha quindi il potere di modificare il contenuto della misura cautelare richiesta dal PM in melius *non lo può fare in peius, in quanto in tal caso risulta essere vincolato dal principio della domanda cautelare (es. il PM richiede l’applicazione degli arresti domiciliari: il giudice può disporre l’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, ma non la custodia cautelare in carcere, in quanto mancherebbe la domanda del PM rispetto a quella misura). 2)ORDINANZA DEL GIUDICE Art.292 c.p.p. “1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. 2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio: a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo; b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate; c) l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; c-bis) l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure; d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274; e) la data e la sottoscrizione del giudice. 2-bis. L' ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dello ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato. a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento; f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza; h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare; i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca; i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato. 1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero. 2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato. 3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. 4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria. 4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.” È necessario distinguere a seconda del contenuto dell'ordinanza: 1) Nel caso di ordinanza che disponga la custodia cautelare in carcere: la polizia giudiziaria si reca sul luogo dove si può reperire il destinatario di questo provvedimento, gli si consegna la copia dell'atto/provvedimento, gli viene data l’informativa sui diritti difensivi e viene condotto presso un istituto di custodia (= viene arrestato, non è un arresto in flagranza di reato) Se l'imputato: a) Non è rintracciato o b) Si sottrae all’esecuzione , vi saranno varie ricerche a seguito delle quali potrà scattare la dichiarazione di latitanza. 2) Nel caso di ordinanza che disponga una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere: il provvedimento viene notificato all'interessato e da quel momento esplica la propria efficacia a seconda del proprio contenuto. L'art. 293 c.p.p. prevede una serie di adempimenti specifici che devono essere osservati, sia per quanto concerne le ordinanze che dispongono la custodia cautelare in carcere, sia per quanto concerne le ordinanze che dispongono una qualsiasi misura cautelare:  I primi sono più specifici,  I secondi valgono per tutte le misure. Si tratta di adempimenti correlati all'esercizio del diritto di difesa:  Sia sul profilo della difesa tecnica  Sia sul profilo della difesa personale Nel momento in cui viene eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere: a) Anzitutto la persona ha diritto a ottenere la copia del provvedimento (gli viene consegnato a mano) e nel frattempo b) Gli viene data l'informativa sui diritti difensivi: la direttiva del 2012-2013, nell'abito di quelle direttive che compongono la tabella di marcia di Stoccolma per la tutela dei diritti delle persone esposte a procedimento penale, prevede una serie di contenuti tra i quali l'avvertimento in ordine all'esercizio della facoltà di non rispondere (la persona è in quel momento priva del difensore). c) Successivamente con la notificazione del verbale, viene dato l'avviso al difensore che è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere e gli viene trasmesso il verbale DEPOSITO DELLE ORDINANZE Le ordinanze (tutte) che dispongono una misura cautelare vengono depositate nella cancelleria del giudice ai sensi del 3° comma dell’art. 293 c.p.p. Viene notificato al difensore l'avviso di deposito dell'ordinanza (= della richiesta e delle indagini che il PM aveva depositato a sostegno della sua richiesta, inclusa poi la copia dei verbali con la trasposizione delle registrazioni, delle intercettazioni sulle quali la richiesta si fonda). Si tratta di adempimenti difensivi importanti, in quanto tale deposito mette la difesa nelle condizioni di conoscere gli argomenti dell'accusa e di poter valutare l’applicazione di una strategia difensiva durante l'interrogatorio di garanzia che seguirà di lì a breve *eventualmente deve avere anche in mano gli strumenti per impugnare il provvedimento Non dimentichiamoci che dalla notificazione dell'avviso di deposito al difensore decorre il termine. Tale adempimento è strettamente funzionale alla tutela dei diritti:  Di difesa personale e  Di difesa tecnica. 4)INTERROGATORIO DI GARANZIA Art.294 c.p.p. “1.Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o della sua notificazione. Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1- bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate. 1-ter. L' interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. 2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. 3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste, dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell' atto. Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio. 4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. 5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4,, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.  Art.294 comma 6 c.p.p.: “L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del PM non può precedere l’interrogatorio del giudice” L’art. 294.6 c.p.p. dispone che il PM non possa interrogare l’imputato sottoposto a custodia cautelare prima dell’interrogatorio di garanzia condotto dal giudice. Si tratta di interrogatori che hanno finalità diverse:  Il PM interroga l'indagato o l’imputato con una finalità investigativa.  Il giudice interroga l’indagato con una finalità di garanzia. Probabilmente vi è una sorta di sfiducia nell'operato del PM: si teme che possa compromettere l'esercizio del diritto di difesa. Quindi l’imputato sarà interrogato: 1) In primo luogo dal giudice, e 2) Soltanto in secondo luogo dal PM *Tuttavia tale previsione potrebbe intralciare la strategia investigativa, il quanto il PM deve attendere che il giudice interroghi la persona indagata: a quel punto, onde compensare questa perdita di terreno sul piano investigativo, l’art.294 comma 1 ter prevede che il PM possa fare istanza al giudice affinché interroghi l’imputato nell’arco di 48 ore, in modo tale da poter svolgere il proprio interrogatorio investigativo in termini più rapidi. *Se il giudice non dovesse rispettare le 48 ore non si verifica alcuna caducazione della misura (la misura decade soltanto se non vengono rispettati i 5 giorni). DOCUMENTAZIONE DI UN INTERROGATORIO La riforma Cartabia ha inserito il comma 6 bis all’art.294 c.p.p. Art.294 c.p.p. comma 6-bis “Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio”. Per quanto concerne le misure cautelari personali l'interrogatorio viene documentato in forma rafforzata: 1) Riproduzione audiovisiva, se ciò non è possibile, 2) Riproduzione fonografica, ossia una mera registrazione audio. ART 141 BIS C.P.P. “1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti”. Tale art. è stato modificato dalla legge Cartabia L’art. 141 bis c.p.p. disciplina la documentazione dell'interrogatorio di una persona in stato di detenzione che non venga svolto in udienza. Tale interrogatorio deve essere obbligatoriamente documentato in forma integrale:  Con mezzi di riproduzione audiovisiva e, se ciò non è possibile,  Con mezzi di riproduzione fonografica a pena di inutilizzabilità. Nell’ipotesi in cui non si rispettino tali modalità di documentazione, il contenuto dell’interrogatorio non potrà essere utilizzato (= tale contenuto risulta inutilizzabile) È una forte norma di garanzia prevista per tutelare la libertà morale degli imputati/indagati che si trovano in quella particolare situazione. La documentazione rafforzata a pena di inutilizzabilità costituisce un incentivo per evitare condotte poco ortodosse da parte degli operatori. Essendo l’interrogatorio videoregistrato, si potrebbe controllare ex post, se vi sono stati condizionamenti, tecniche interrogatorie non appropriate, poco rispettose della dignità, che hanno portato magari a rendere certe dichiarazioni anche confessorie. La giurisprudenza afferma che si tratta di un'inutilizzabilità di tipo probatorio: tuttavia l'interrogatorio rimane valido a tutti gli altri fini, in quanto l’adempimento è stato svolto, anche se non correttamente documentato, e quindi non potrà verificarsi una caducazione della custodia cautelare. CAUSE DI ESTINZIONE DELLE MISURE CAUTELARI L'estinzione delle misure cautelari può intervenire: 1) Ope iudicis, cioè per provvedimento del giudice, oppure 2) Ope legis, casi di estinzione automatica 1)CAUSE DI ESTINZIONE OPE IUDICIS Possono essere casi di: a) Revoca della misura cautelare o b) Sostituzione della misura cautelare in melius ovvero in peius a)Ai fini della revoca della misura cautelare è necessario tuttavia che sussistano determinati presupposti la misura cautelare verrà revocata ad es. perché su istanza della difesa viene rappresentato che sono venuti meno i presupposti applicativi b)Per quanto concerne invece la sostituzione della misura cautelare in melius ovvero in peius accade che i presupposti applicativi permangano, ma le esigenze cautelari:  Si sono attenuate e quindi in tal caso si verificherà una sostituzione della misura cautelare in melius , ovvero  Si sono aggravate e quindi in tal caso si verificherà una sostituzione della misura cautelare in peius . 2)CAUSE DI ESTINZIONE OPE LEGIS Possono essere casi di: a) Provvedimento di archiviazione, b) Decorrenza dei termini della misura disposta per esigenze probatorie (= art. 301 c.p.p. in relazione alla lettera d, del 2°comma dell'articolo 292 c.p.p.) c) Omesso interrogatorio di garanzia. d) Decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari personali D) DECORRENZA DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI  L'art. 303 c.p.p. prevede i termini di durata massima della custodia cautelare in carcere,  L'art. 308 c.p.p. prevede i termini di durata massima delle misure cautelari personali coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere: la disciplina risulta essere la medesima della custodia cautelare in carcere, tuttavia i termini sono raddoppiati rispetto a quelli che si riferiscono alla custodia cautelare in carcere. Detto art. prevede inoltre i termini di durata massima delle misure cautelari interdittive: tali misure non possono avere durata superiore a 12 mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE (= ART.303 C.P.P.) a)TERMINI CD INTERMEDI O TERMINI DI FASE E DI GRADO Con riferimento ai termini di durata massima della custodia cautelare in carcere (= art. 303 c.p.p.), il legislatore ha fatto una scelta classificatoria di questo tipo: man mano che il procedimento evolve nelle sue diverse fasi, il legislatore fissa dei termini di durata per ciascuna di queste fasi: si tratta dei cd termini intermedi o termini di fase e di grado. Il legislatore prevede 5 fasi distinte: 1) La fase preliminare (delle indagini preliminari e udienza preliminare), 2) La fase del giudizio ordinario di primo grado, 3) La fase del giudizio abbreviato, 4) La fase dell'appello 5) Le fasi di giudizio successive alla condanna in appello, fino alla condanna definitiva. Sono tutte fasi in relazione alle quali il legislatore stabilisce quanto può durare la custodia cautelare in carcere, quindi tanti termini di fase che vengono a loro volta modulati in base alla gravità del reato/dell’imputazione Più è grave il reato/l’imputazione, più il termine di fase è lungo Nell’ipotesi in cui non si rispettino i termini previsti, l’imputato viene scarcerato. Questi termini di fase potrebbero allungarsi rispetto alla durata prevista dall'art. 303 c.p.p. per effetto:  Dei meccanismi di proroga o di sospensione, Es. se vi è la sospensione del termine di durata della custodia cautelare per ragioni che sono esplicitamente indicate nell'art. 304 c.p.p., si sospende il termine che poi ricomincia a ricorrere, quindi si allunga rispetto a quanto indicato dall'art. 303 c.p.p.
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