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liquidazione giudiziale, Schemi e mappe concettuali di Diritto Commerciale

Riassunto dell liquidazione giudiziale

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 01/03/2024

claudia-di-mauro-8
claudia-di-mauro-8 🇮🇹

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Scarica liquidazione giudiziale e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! CRISI DELL’IMPRESA Il codice della crisi e dell'insolvenza si pone come obiettivo quello di riformare la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, semplificando le norme attualmente vigenti e garantendo la certezza del diritto. Entra definitivamente in vigore il 15 luglio. Con gli ultimi interventi normativi il legislatore prevede l’accantonamento del sistema di allerta e rende ancor più centrali le nuove misure idonee e gli assetti che consentono di rilevare tempestivamente la presenza di uno stato di crisi e intervenire ricorrendo al nuovo istituto della composizione negoziata. Il codice introduce la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, con il fine di anticipare l'emersione di quest'ultima, analizzando le cause della sofferenza dell'impresa e incentivando il raggiungimento di un accordo con i creditori. Sono due le misure di risanamento da attuare quando la crisi è ancora iniziale e superabile. Due pilastri: auto vigilanza, imposizione di doveri di organizzazione e vigilanza al debitore per conoscere tempestivamente lo stato di crisi; segnalazioni d’allerta, organi di controllo interno o creditori qualificati devono far pervenire al debitore quando rilevano segnali di crisi stabiliti dalla legge. La segnalazione d’allerta può essere: interna: riguarda le società. Obbligo dell’organo di controllo interno di segnalare all’amministrazione la presenza di requisiti per composizione negoziata della crisi; esterna: è posta a carico degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e agente di riscossione). Art. 13: imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono accedere alla piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata e per la soluzione della crisi d’impresa. Per il nuovo CCII. • La Crisi si traduce in uno stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (art. 2 co. 1 lett. a) CCI). L’equilibrio economico-finanziario di cui fa cenno il legislatore è quello che deriva dalla gestione tipica/operativa del business. In altri termini, saremo in equilibrio economico-finanziario solo quando i flussi di cassa operativi ci permettono di fronteggiare le obbligazioni pianificate dei prossimi 6 mesi. • L’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’insolvenza, quindi, è uno stato di inadempienza. Essere inadempienti significa venire meno alle obbligazioni contratte e, nello specifico, non rispettare i modi e i termini delle stesse. La crisi riguarda il probabile inadempimento e quindi lo stato di insolvenza del prossimo futuro (almeno dei successivi 6 mesi), l’insolvenza, viceversa, è relativa all’inadempimento delle obbligazioni correnti. Nel sistema delineato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: • Liquidazione giudiziale: imprenditori commerciali non minori in stato di insolvenza • Concordato preventivo: piano approvato da creditori per risanamento o liquidazione del complesso aziendale (imprenditori non minori in stato di crisi o insolvenza) • Accordi di ristrutturazione dei debiti: accordo tra debitore e maggioranza qualificata di creditori per imprenditore commerciale ed agricolo in stato di crisi o insolvenza • dei piani attestati di risanamento: per gli imprenditori, anche non commerciali, al fine di risanare l'esposizione debitoria dell'impresa e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; • Convenzione di moratoria: accordo stragiudiziale per dilazione di scadenza dei crediti nonché rinuncia agli atti o sospensione di azioni esecutive; che vengono concluse tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, con l'obiettivo di disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi. • Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi «ordinaria» e «regolare» • Tre procedure da sovra indebitamento: liquidazione controllata del sovraindebitamento, concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore. PIANO DI RISANAMENTO DELLA CRISI: tra gli strumenti introdotti dal Codice della crisi vi è l’istituto del piano attestato di risanamento. Si tratta di un istituto, la cui peculiarità consiste nell’offrire la possibilità di superare lo stato di crisi solo sulla base di un accordo fra creditori, senza passare al vaglio dell’Autorità giudiziaria. L’art. 56, Cod. crisi elenca analiticamente i requisiti di ammissibilità del piano medesimo. L’imprenditore può avvalersi di un documento che recepisce le best practices (ragioni della crisi, azioni da compiersi, tempi di attuazione e strumenti da adottare in caso di scostamenti rispetto al programma, risorse destinate al soddisfacimento, integrale e alla data di scadenza, dei creditori estranei alle rinegoziazioni programmate). Se fallisce il tentativo di risanamento e si apre la liquidazione giudiziale, i pagamenti e le operazioni compiute in attuazione del piano non configurano reato di bancarotta e non possono essere revocati. Non vi è obbligo di pubblicazione nel registro delle imprese, ma deve avere data certa (così come gli atti esecutivi dello stesso), pena l’inopponibilità a terzi. Sotto il profilo dell’efficacia, si afferma che non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato e in esso indicati. L’esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia Ai sensi dell’art. 37 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, la domanda di liquidazione giudiziaria può essere avanzata, nella forma del ricorso, dal debitore, il pubblico ministero (quando ha notizia dello stato di insolvenza), i creditori, è prevista dal nuovo Codice la legittimazione degli organi e delle autorità amministrative aventi funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa. Il processo di apertura della liquidazione ha carattere inquisitorio. L’imprenditore che chiede l’apertura deve depositare presso la cancelleria del tribunale, le scritture previste dall’art. 39 CCI, per facilitare l’attività di accertamento dei presupposti di apertura della procedura e delle prospettive di esercizio di azioni revocatorie. La domanda per poter avere accesso alla procedura di liquidazione giudiziaria deve essere depositata al Tribunale delle Imprese territorialmente competente in base al luogo ove l’imprenditore svolge la sua attività imprenditoriale e cioè: la sede legale; qualora la sede legale non risulti dal Registro delle Imprese, il luogo ove si trova la sede effettiva dell’attività. L’art. 33 del Codice fissa il termine entro il quale può essere depositato il ricorso per l’apertura della procedura. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro 1 anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. La norma precisa, inoltre, che la cessazione dell'attività coincide: ▪ per gli imprenditori iscritti, con la cancellazione dal registro delle imprese; ▪ per gli imprenditori non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione. ORGANI DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Gli organi della procedura di liquidazione giudiziale sono: il Tribunale concorsuale; il Giudice delegato; il curatore; il comitato dei creditori. Tribunale concorsuale: è l’organo apicale del procedimento ed è investito della competenza per l'intera procedura. I provvedimenti sono adottati dal tribunale con decreto, contro il quale è possibile presentare reclamo alla corte d’appello. Vis actractiva: il tribunale, in deroga ai criteri di competenza funzionale e per territorio, è competente per TUTTE le controversie che riguardano la procedura di liquidazione giudiziale a) nomina il giudice delegato e il curatore, ne sorveglia l’operato e può sostituirli per giustificati motivi; b) decide le controversie che non sono assegnate al giudice delegato e i reclami contro i provvedimenti di quest’ultimo; c) può chiedere sempre chiarimenti e informazioni al curatore, al debitore e al comitato dei creditori. Giudice delegato: funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura. a) Nomina il comitato dei creditori, ne sostituisce i componenti e, in caso di urgenza o impossibilità di costituzione, pone in essere gli atti di loro competenza; b) Forma lo stato passivo della liquidazione giudiziale e lo rende esecutivo con proprio decreto; c) autorizzare il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori; d) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori. Anche i provvedimenti del giudice delegato sono adottati con decreto motivato, reclamabile al Tribunale concorsuale da chi vi abbia interesse e il reclamo non sospende l’esecuzione. Curatore: Organo preposto all’amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite. Viene nominato dal Tribunale con la sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione ed è scelto tra gli iscritti in albi professionali. Il curatore può essere revocato in ogni tempo dal tribunale d’ufficio o su richiesta del Giudice delegato o del comitato dei creditori. Entro 60 giorni dal decreto di esecutività dello stato passivo il curatore presenta al giudice delegato una relazione sulle cause del dissesto e su eventuali responsabilità del debitore. La sua funzione centrale è quella di conservare, gestire e realizzare il patrimonio sotto la vigilanza del GD e del CDC.; è necessaria l’autorizzazione del CDC per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione. Comitato dei creditori: è composto da 3 o 5 membri scelti fra i creditori, per rappresentare in modo equilibrato quantità e qualità dei crediti. Vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ( es. per atti di straordinaria amministrazione) ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del GD. Diritto di ispezione delle scritture contabili e dei documenti della procedura. L’organo è nominato dal GD e delibera a maggioranza dei votanti. Il comitato nomina il suo presidente che dispone la convocazione dell’organo per adottare le deliberazioni di competenza. Contro i suoi atti è possibile ricorso al GD. Il parere del comitato non è vincolante, tranne in alcuni casi. (es. restituzione dei beni mobili ai terzi..). EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: Gli effetti nei confronti del debitore possono distinguersi in effetti patrimoniali, personali, penali. EFFETTI PATRIMONIALI: Spossamento dei beni e della facoltà di amministrarli esteso anche ai beni pervenuti al debitore in costanza di liquidazione. Si estende anche ai beni che pervengono durante la liquidazione . Con l’apertura della liquidazione giudiziale il debitore non perde la capacità di agire, ne perde la proprietà dei beni oggetto dello spossamento fino al loro trasferimento ad opera degli organi della procedura. Gli atti compiuti dal debitore dopo l’apertura della liquidazione sono validi ma inefficaci rispetto alla massa dei creditori degli atti di disposizione posti in essere dal debitore. EFFETTI PERSONALI: produce anche effetti che colpiscono la persona del debitore. Sono distinguibili in due gruppi: a) Obbligo di consegnare al curatore la corrispondenza riguardante la procedura; obbligo di comunicare al curatore il cambiamento di residenza o domicilio. B) perdita della capacità di esercitare alcune professioni o di assumere determinati uffici; perdita della legittimazione processuale rispetto al patrimonio della procedura. EFFETTI PER I CREDITORI: “la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore”. I creditori concorsuali acquistano il diritto di partecipare alla ripartizione dell’attivo solo in seguito all’accertamento giudiziale del loro credito. II creditori concorrenti non sono tutti sullo stesso piano. Distinzione tra creditori chirografi e creditori privilegiati. I creditori chirografi partecipano alla ripartizione dell’attivo, in proporzione del loro credito e sono quindi soddisfatti tutti nella stessa misura percentuale. I creditori privilegiati hanno diritto di prelazione sul ricavato della vendita del bene oggetto della loro garanzia. Dai creditori concorrenti vanno tenuti distinti i creditori della massa, i cui crediti devono essere soddisfatti in prededuzione, cioè prima dei creditori concorrenti, per intero. effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori: L’imprenditore, nel tentativo di far fronte alla crisi o di mascherarla, può aver compiuto una serie di atti di disposizione che alterano l’integrità del proprio patrimonio; sorge l’esigenza di tutelare la massa dei creditori contro tali atti. Risolto con l’azione revocatoria. L’azione revocatoria ordinaria è esercitabile anche in caso di liquidazione giudiziale ed esercitata dal curatore nell’interesse di tutti i creditori. Concorre anche la specifica disciplina della revocatoria concorsuale: presupposti sono lo stato di insolvenza dell’imprenditore (presupposto oggettivo) e la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo (presupposto soggettivo). L’atto di disposizione revocato resta valido, ma inefficace nei confronti della massa dei creditori. La revocatoria concorsuale si articola in: a) revocatoria di dirittov(atti privi di effetti verso i creditori per il solo fatto dell’apertura della liquidazione giudiziale: atti a titolo gratuito compiuti fino a due anni prima dell’apertura della procedura; pagamenti di debiti che scadono all’apertura della liquidazione, se compiuti fino a due anni prima dell’apertura della procedura. b) revocatoria giudiziale. Differenza tra atti ANORMALI (conoscenza dello stato di insolvenza si presume e terzo deve provare la sua ignoranza, compiuti nell’anno o sei mesi anteriori alla liquidazione) e NORMALI (curatore deve provare che il terzo conosceva lo stato di insolvenza, purché compiuti nei sei mesi anteriori alla liquidazione) ESERCIZIO ATTIVITA’ D’IMPRESA nella liquidazione giudiziale: Con apertura della liquidazione giudiziale, l’attività d’impresa si arresta. È possibile, però, la sua continuazione, seppur provvisoria, se funzionale alla liquidazione del complesso aziendale. Art. 211 CCI prevede due ipotesi:  Il tribunale, con sentenza che apre la liquidazione, può autorizzare la prosecuzione dell’attività ad opera del curatore purché non arrechi pregiudizio ai creditori;  Dopo la nomina del comitato dei creditori, questo si pronuncia sull’opportunità di proseguire o riprendere l’attività. (continuazione temporanea) Durante l’esercizio dell’attività, proseguono tutti i contratti pendenti salvo che il curatore non intenda sospenderli o scioglierli e le obbligazioni assunte dal e procede ad un controllo di legalità, non di merito. Quando diventa definitivo il decreto di omologazione si chiude la liquidazione giudiziale. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della procedura. Il concordato è eseguito dal debitore, sotto sorveglianza del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori. Gli effetti del concordato possono anche cessare per risoluzione o annullamento: risoluzione: si fonda su inadempimento del concordato ( quando non vengono costituite garanzie o quando il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato). Annullamento: quando si scopre che il passivo era stato dolosamente esagerato o che una parte rilevante di attivo era stata sottratta o dissimulata. Entro 6 mesi dalla scoperta del dolo. Annullato o risolto il concordato, si riapre automaticamente la liquidazione. (Entro 5 anni dal decreto di chiusura per ripartizione finale dell’attivo avvenuta senza integrale soddisfacimento dei creditori ammessi; Nel patrimonio del debitore si rinvengono nuove attività che rendono utile la riapertura; Istanza del debitore o di qualunque creditore (mai d’ufficio); Non necessario accertare esistenza attuale dello stato di insolvenza). LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SOCIETA’: Per la liquidazione giudiziale di una società si applica la disciplina riferita al debitore con taluni adattamenti. Alcuni adattamenti si hanno per quanto riguarda gli effetti: ogni qual volta la legge richiede che sia sentito il debitore, dovranno essere sentiti gli amministratori o i liquidatori della società. Nei confronti di amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori sono applicabili le sanzioni per bancarotta semplice e fraudolenta. Curatore ha il potere di compiere atti e operazioni che riguardano la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione (es. aumenti o riduzioni del capitale). Apertura della liquidazione giudiziale è causa di scioglimento legale della società. La liquidazione non è senza effetti per i soci: per i soci a r.l, il GD può chiedere conferimenti ancora dovuti; nelle società in nome collettivo, nella sas e nell’accomandita per azioni, l’apertura della liquidazione della società comporta apertura della liquidazione giudiziale per i soci a responsabilità illimitata. L’Apertura della liquidazione giudiziale della società comporta la liquidazione giudiziale anche dei soci la cui esistenza è successivamente accertata ( soci occulti), dietro richiesta dei soci, o loro creditori personali o dai creditori della società, o dal PM o dal curatore. I Soci illimitatamente responsabili sono sottoposti a liquidazione anche se hanno cessato di far parte della società per morte, recesso od esclusione. La contestuale dichiarazione di apertura liquidazione della società e dei soci comporta il necessario coordinamento. Il tribunale nomina un solo giudice delegato ed un solo curatore, ma possono essere nominati distinti comitati dei creditori. Alla liq. Giud. della società partecipano solo i creditori sociali, in quella dei soci concorrono sia quelli sociali sia quelli particolari. Due distinte masse passive, ma la domanda di ammissione allo stato passivo della società vale anche come domanda per quella personale dei soci. Distinte restano pure le masse attive, formate dai beni della società e dai beni di ciascun socio. Chiusura della liquidazione giudiziale della società: per mancata presentazione di domande di insinuazione al passivo o per integrale soddisfacimento dei creditori, determina chiusura della liquidazione giudiziale del socio, salvo che questi sia in liquidazione giudiziale per la titolarità di un’impresa individuale. Patrimoni destinati: la disciplina detta alcune regole applicabili alle società per azioni che hanno costituito patrimoni destinati. Nel caso di patrimonio destinato operativo, se questo è insufficiente per le obbligazioni ma quello sociale è in bonis, non si apre la liquidazione giudiziaria. I Creditori insoddisfatti possono chiedere liquidazione del patrimonio destinato secondo le regole sulla liquidazione delle società di capitali. Se invece il patrimonio generale è incapiente, può aprirsi la liquidazione giudiziale, ma non viene meno la separazione, creditori separatisti non possono insinuarsi al passivo della liq. Giud. Se non nei limiti della garanzia prestata dalla società col proprio patrimonio. Se si apre la liquidazione giudiziale e questa impedisce continuazione dell’affare  contratto si scioglie e finanziatore si insinua nel passivo; Se l’affare non è impedito, il curatore può decidere di subentrare nel contratto assumendosene i relativi oneri. SOVRAINDEBITAMENTO: Il sovraindebitamento è definito come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Condizione di illiquidità patrimoniale del debitore. Possono accedere alla procedura le seguenti tipologie di debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento: il consumatore, il professionista, artista, altri lavoratori autonomi; l’Imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative. In caso di sovraindebitamento, i soggetti non passabili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre procedure: piano di ristrutturazione dei debiti, riservato al consumatore (sostituisce il “piano del consumatore”); il concordato minore, rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative (sostituisce “l’accordo di composizione della crisi); la liquidazione controllata del debitore, rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la “liquidazione del patrimonio”). a) Il piano di ristrutturazione si applica al consumatore (e ai membri della famiglia) che sia: sovraindebitato, meritevole (ossia che non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave o dolo). Il consumatore può sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con le indicazioni di tempi e modi per il superamento della crisi. La proposta viene redatta con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Il procedimento di ristrutturazione dei debiti si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica. Il centro degli interessi principali del debitore, persona fisica non esercente attività d'impresa, coincide con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma. Alla proposta di piano di ristrutturazione, deve essere allegata una relazione dell’Organismo contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. Non può accere al piano di ristrutturazione il consumatore che:bsia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti; abbia già beneficiato dell’esdebitazione per 2 volte; abbia cagionato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode. L’Organismo di composizione della crisi deposita la domanda presso il Tribunale territorialmente competente. Il giudice adito, se ritiene la proposta ed il piano ammissibili, ne dispone con decreto: la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale (o del Ministero di Giustizia); la comunicazione a tutti i creditori. Il giudice deve verificare l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e risolvere eventuali contestazioni sullo stesso. Una volta fatto ciò, provvede ad omologare il piano con sentenza e a dichiarare chiusa la procedura. Qualora il giudice ritenga il piano inammissibile o non fattibile, nega l’omologazione con decreto motivato e dichiara l’inefficacia delle misure protettive. Il giudice può dichiarare aperta la “liquidazione controllata”. Si tratta di una procedura che sostituisce la liquidazione dei beni ed è riservata al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo, alle start-up e rappresenta una procedura semplificata della liquidazione giudiziale. La conversione in procedura liquidatoria può essere proposta su istanza del: debitore, del creditore e del P.M. in caso di atti di frode o inadempimento. Concordato minore: Interessati da tale procedura sono i soggetti, indicati nel sopra menzionato art. 2, comma 1, lett. c, che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ad eccezione del consumatore, i quali possono proporre ai creditori, mediante l’OCC, una proposta di concordato minore quando il piano consentirà loro di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Il soggetto che intende avvalersi del concordato minore dovrà allegare alla domanda una serie di documenti contabili e fiscali. In particolare, il debitore dovrà produrre i bilanci, le dichiarazioni dei redditi riguardanti i tre anni precedenti alla richiesta ovvero gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto una durata inferiore; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l'elenco dei creditori. La formulazione e la presentazione della avviene tramite detto Organismo, che dovrà redigere una relazione a corredo della domanda. Dopo aver verificato l’ammissibilità della domanda, il giudice, con decreto dichiarerà aperta la procedura ed ordinerà all'OCC di dare comunicazione della proposta e del decreto, a tutti i creditori. Il tribunale, dopo aver verificato l’ammissibilità e la fattibilità del piano ed il raggiungimento della maggioranza richiesta, in assenza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza, dichiarando conclusa la procedura. In caso di contestazioni del piano da parte dei creditori o da parte di qualunque altro soggetto interessato, l’omologa è possibile solo laddove il tribunale ritenga ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quello che otterrebbero in caso di liquidazione dei beni. Se il giudice rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su apposita istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata. E’ possibile la revoca, che può avvenire d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di un altro interessato, quando si verifica una delle seguenti condizioni. In particolare, se e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, o se sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare i creditori. sottoporre all’autorità amministrativa di vigilanza, il bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto fra i creditori, accompagnato da una relazione del comitato di sorveglianza. L’autorità di vigilanza ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. In mancanza di contestazioni, bilancio finale e piano di riparto si intendono approvati ed il commissario provvede alla ripartizione finale fra i creditori ed eventualmente alla cancellazione della società dal registro delle imprese. La LCA si può chiudere anche mediante concordato, la cui procedura presenta differenze rispetto al concordato della liquidazione giudiziale e si caratterizza per il fatto che on è richiesta l’approvazione dei creditori, ma del tribunale. CONCORDATO PREVENTIVO. Il concordato preventivo è uno strumento che consente all'imprenditore commerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza di poter evitare la liquidazione giudiziale attraverso la proposta di un piano che consenta di soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale ovvero la liquidazione del patrimonio. In particolare, in materia di concordato preventivo, l’articolo 84 del CCII Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è stato modificato e con esso la descrizione della funzione del concordato preventivo. I presupposti essenziali per poter accedere al concordato preventivo risultano pertanto essere:  Soggettivo, possono accedere al concordato preventivo solo gli imprenditori commerciali non “sotto soglia”;  Oggettivo, l’accesso al concordato preventivo è consentito all’imprenditori che si trovi in stato di crisi ovvero insolvenza definito dall’articolo 2;  Soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale. Gli imprenditori commerciali, collettivi od individuali, soggetti a liquidazione giudiziale possono ricorrere al concordato preventivo nel caso in cui si trovano in uno stato di crisi o di insolvenza, così come definitivo dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del Codice. Si deve pertanto trattare, da un punto di vista soggettivo, di imprenditori commerciali, vale a dire di coloro che esercitano, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici. Sono escluse le imprese agricole e le imprese minori. L’accesso al concordato preventivo è altresì consentito alle imprese assoggettabili esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa. L’imprenditore che intenda ricorrere a questa procedura deve presentare istanza al Tribunale competente, presentando una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. La domanda di concordato preventivo è presentata con ricorso, sottoscritto dal debitore, al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale. Il tribunale, con decreto, deve: Individuare un termine di non oltre 60 giorni, in relazione al quale l’imprenditore deve depositare la proposta di concordato; Nominare un commissario giudiziale; Prevede obblighi informativi periodici, che riguardano la gestione economico finanziaria dell’impresa ai fini della predisposizione del futuro piano che l’imprenditore deve applicare, sotto la vigilanza del commissario giudiziale; Effettuare l’iscrizione del provvedimento nel Registro delle imprese. L’elemento, probabilmente essenziale, di un concordato è il piano economico finanziario che deve essere presentato dall’imprenditore (debitore). Tale documento deve essere composto da: una individuazione analitica delle modalità e delle tempistiche con le quali intende svolgere la proposta di concordato e di soddisfacimento dei creditori; una indicazione economico finanziaria in grado di provare la concreta fattibilità del piano. L’imprenditore deve presentare la relazione di un professionista indipendente (revisore legale), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il concordato preventivo è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando vi sono più classi di creditori il concordato è approvato, in questo caso, se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi Diverse forme di concordato utilizzabili: IL CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE: la conservazione dell’azienda viene posta sullo stesso paino della soddisfazione dei creditori. La continuità può essere diretta, in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo. L’obiettivo di questo strumento, infatti, è quello di far rientrare l’impresa nel mercato una volta che sia completato il processo di ristrutturazione e risanamento. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile IL CONCORDATO CON LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO: Nel concordato liquidatorio il soddisfacimento dei creditori avviene attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio. La proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 % l’attivo disponibile (rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale) al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati, degradati per incapienza, in misura non inferiore al 20 % del loro ammontare complessivo. AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI L'intervento di riforma non ha riguardato la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal decreto legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979 (cosiddetta legge Prodi). L’amministrazione straordinaria è la procedura della grande impresa commerciale insolvente con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. Requisiti accesso alla procedura basano sull’esistenza congiunta di:  stato di insolvenza;  esposizione debitoria, quindi il totale dei debiti , non inferiore ai due terzi del totale dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi dell’ultimo esercizio .  un numero di dipendenti non inferiore a 200 unità  concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali L’intero procedimento deve svolgersi, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello Sviluppo Economico o del Pubblico Ministero, dinanzi al tribunale di riferimento della sede aziendale sezione specializzata in materia di impresa. Il tribunale, una volta verificati i requisiti per far partire la procedura, dichiara lo stato d'insolvenza nominando un giudice delegato e un commissario giudiziale. Viene quindi aperta la procedura di amministrazione straordinaria a seguito dei dovuti accertamenti. Avviata la procedura, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà nominare un commissario straordinario che attuerà il programma di risanamento attraverso due strade: la ristrutturazione economica dell'azienda o la cessione. Verificata la presenza di concrete possibilità di recupero dell'equilibrio economico viene emesso il decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Con il Decreto legge 347/2003 convertito in Legge n. 39 del 2004 ( Legge Marzano) con riferimento:  alle società quotate  alle imprese con almeno 500 dipendenti e debiti per un ammontare non inferiore a 300 milioni  alle imprese operanti nei servizi pubblici essenziali è previsto che il Ministero dello sviluppo economico possa disporre direttamente, in via provvisoria, l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario, ovvero, nei casi di eccezionale complessità, tre commissari, cui sono attribuite l’amministrazione e la rappresentanza dell’impresa insolvente.
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