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Analisi economica della crescita demografica e dell'evoluzione della popolazione in Italia, Appunti di Diritti dell'Uomo

Una ricerca economica sulle implicazioni demografiche per il crescimento economico in italia. L'analisi include l'evoluzione della popolazione, la composizione etnica, l'età media, il tasso di natalità e la mortalità. Anche una prospettiva sulle politiche governative che possono influenzare la crescita demografica e il suo impatto sull'economia. La ricerca si basa su dati statistici e analisi econometrics.

Tipologia: Appunti

2009/2010

Caricato il 28/09/2010

serena9030
serena9030 🇮🇹

4.1

(75)

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Scarica Analisi economica della crescita demografica e dell'evoluzione della popolazione in Italia e più Appunti in PDF di Diritti dell'Uomo solo su Docsity! PARTE III-I GRANDI OLTRAGGI ALLA DIGNITA’ UMANA CAPITOLO 9:IL GENOCIDIO:LO STERMINIO DI GRUPPI PROTETTI Il termine genocidio viene introdotto da Lemkin nel 1944 per designare quei sopprusi da parte dei nazisti in Eurpa anche se pero’ il termine e’ stato molto diffuso nell’antichita’ quindi lo sterminio di interi gruppi umani e anche le stesse guerre di conquista che ne consistevano nel massacro della popolazione dei paesi vinti e oltre alle guerre di conquista altro motivo ne era dato dalla religione e il dominio coloniale delle potenze europee in America latina,Asia,Africa che ne aveva costituito l’occasione o la causa della distruzione di intere etnie o popolazioni indigene 2)il genocidio degli armeni,degli ebrei e dei rom E’ nel nostro secolo che si registrano gli stermini piu’ gravi come quello degli armeni del 1915-16 ad opera dei capi del morente impero ottomano,ebrei e in versione ridotta quello dei rom del 1939-1945 ad opera dei nazisti e allora ne sara’ opportuno analizzare le ragioni storiche e i caratteri che hanno portato a tutto questo e da un punto di vista storico sono stati resi pox attraverso lo Stato moderno con il suo enorme apparato burocratico,la centralizzazione del potere e il monopolio dei mezzi economici e militari e questo perche’ il genocidio veniva pianificato dalle autorita’ centrali dello Stato e che venne eseguita con mezzi di comunicazione moderni come i treni per le deportazioni oppure successivamente nel periodo nazista con i gas vennero eliminati in gruppo e questo perche’ i gruppi da sterminare avevano una religione diversa da quella degli sterminatori e uno status sociale den definito e infatti gli armeni e gli ebrei esercitavano professioni mercantili o erano attivi nell’industria e nel commercio stesso mentre quello degli zingari venne considerato un gruppo etnico di entita’ minore mentre gli armeni e gli ebrei vennero sterminati anche perche’ vennero considerati come sleali rispetto allo Stato in quanto portatori di ideologie pericolose e altro motivo che ne e’alla base e’ che gli autori del genocidio ne traevano dei vantaggi economici perche’ se ne impadronivano dei beni delle vittime oppure subentravano nelle loro attivita’ commerciali 3)la Convenzione sul genocidio :luci e ombre Questa convenzione venne concepita nel 1946-48 su pressione di gruppi ebraici e anche come reazione di quell’orrore che ne era stato dato dall’esistenza delle camere a gas e che venne adottata a New York nel 1948 e tale convenzione ne stabilisce che il genocidio viene vietato dal diritto internazionale con la conseguenza per chi lo compia di responsabilita’ internazionale dello Stato se gli organi di genocidio sono stati commessi dallo Stato e in piu’ ve ne sara’ anche la stessa responsabilita’ penale degli individui che ne saranno stati gli autori di atti di genocidio o che in qualche modo ne risultano essere coinvolti (Corte penale internazionale)e il genocidio ne costituira’ un crimine sia se viene commesso in tempo di guerra sia in tempo di pace e quindi la convenzione ne sara’ intesa come uno strumento decisivo per lottare contro il genocidio e quanto ai meriti la convenzione ne ha formulato per la prima volta una definizione precisa degli atti di genocidio che ne erano proibiti mentre la stessa convenzione pero’ nn considera come genocidio ne’ lo sterminio di gruppi politici ne’ il genocidio culturale ossia la distruzione della cultura di un gruppo umano e questo perche’ i gruppi politici nn presentano ne’ caratteristiche stabili e permanenti e ne’ saranno omogenei perche’ ne saranno basati sulla volonta’,sulle idee e sulle concezioni dei membri e quindi saranno tutti degli elementi mutevoli e nel genocidio dunque troveremo il dolo aggravato ossia l’intenzione di distruggere un gruppo come elemento essenziale del genocidio ma questo pero’ ne poteva anche costituire una scappatoia perche’ gli stati potevano dire che nn avevano commesso genocidio perche’ mancavano di questo elemento intenzionale e che il medesimo fattore era anche difficile da accertare mentre altro limite ne sara’ dato dall’inefficacia dei meccanismi di garanzia che ne erano previsti nella convenzione ossia quei meccanismi che ne avrebbero dovuto assicurare il rispetto dei divieti e allora la convenzione ne prevedeva 4 meccanismi:1)il processo davanti ai tribunali dello stato sul cui territorio ve ne erano stati atti di genocidio ma questa pero’ era una garanzia platonica perche’ molto spesso il genocidio veniva ocmpiuto dalle stesse autorita’ statali oppure con il loro avvallo,2)il ricorso al tribunale penale internazionale che dal 1948 solo nel 1993 venne istituito quello per la ex iugoslavia,l’anno dopo nel Ruanda e poi nel 1998 e’ stato istituito la Corte penale internazionale anche se pero’ la sua competenza era limitata a quei crimini compreso il genocidio che ne erano stati commessi dai cittadini di stati contraenti oppure perpetrati nel territorio,3)il ricorso agli organi competenti dell’ONU affinche ‘ ne adottino le misure contemplate dalla Carta dell’organizzazione anche se pero’ qui gli organi pox intervenire solo nei limiti dei loro poteri,4)il ricorso di uno Stato alla Corte internazionale di giustizia ocntro lo Stato autore del genocidio anche se pero’ tale corte potra’ solo accertare eventuali illeciti statali e condannare lo stato responsabile senza avere pero’ la forza di imporre quella condanna con strumenti coercitivi e nell’attuale assetto della comunita’ internazionale ne sara’ pratica corrente che gli stati se ne astengano dal convenire in giudizio un altro stato tranne nel caso in cui ne saranno motivati politicamente cm e’ avvenuto nella Bosnia- Erzegovina c. Repubblica federale jugoslavia e il sistema sanzionatorio della convenzione e’ risultato carente perche’ la convenzione ha preferito privilegiare di piu’ il momento della sovranita’ statale rispetto all’esigenza di punire gli autori dei crimini atroci 4)gli sviluppi normativi post 1948 Dopo il 1948 si fecero passi avanti notevolissimi e infatti ci sono stati molti sviluppi importanti e infatti sul genocidio si e’ formata una norma generale o consuetudinaria e quindi una norma che ne andra’ a vincolare tutti gli atati anche quelli che nn hanno ratificato la convenzione e che quindi piano piano se ne e’ esteso a tutti i soggetti internazionali mentre sul piano normativo ci saranno degli obblighi erga omnes e infatti allo stesso stato ne viene imposto di nn commettere atti di genocidio e che tutti gli stati del mondo ne saranno legittimati ad esigere che il divieto ne venga osservato mentre ancora altro progresso e’ che questa norma sul genocidio che e’ diventata generale ne viene considerata superiore rispetto alla maggioranza delle altre norme internazionali e pertanto e’ diventata parte dello ius cogens o diritto imperativo e questo sta a significare che 2 o piu’ stati nn pox concludere accordi che ne prevederanno in modo implicito o in modo espresso atti o misure di genocidio e quindi ne avremo un limite invalicabile al potere contrattuale e legislativo degli stati e se essi dunque ne eserciteranno tale potere in modo contrario allo ius cogens i loro nello stesso Manzoni che la descrive nelle sue opere e che tale spunto ne prendera’ anche quella contemporanea 2)Caratteri della tortura oggi Nel mondo moderno la tortura e’ diventata piu’ sofisticata anche se pero’ continuano ad essere inflitti dei dolori fisici ma cn strumenti piu’ raffinati in modo da nn lasciare tracce cosi’ e prove evitando in tale modo delle accuse anche nel futuro come la privazione di cibo e di acqua o la privazione del sonno oppure di restare in piedi per ore e ore oppure incappucciati e oggi ve ne sara’ anche la diffusione del modello di Stato autocratico che ne sara’ fortemente ideologizzato oltre all’utilizzazione del processo tecnologico oppure anche la trasformazione dello Stato moderno in stato burocratico di massa 3)l’azione internazionale contro la tortura L’azione a livello intergovernativo ne risulterebbe essere la piu’ efficace per sopprimere la tortura ma anche la piu’ difficile pero’ perche’ oggi la tortura ne viene praticata su istigazione o con l’avvallo dei governi quindi se ne dovrebbe verificare una autolimitazione degli stati e che difficilmente i governi autoritari ne accettano di introdurre attraverso i trattati le norme efficaci contro la tortura e che quindi nn ammettono di praticarla e neanche si rifiutano di aderire a normative che ne saranno intese a limitarne l’uso anzi loro vogliono indebolire tali normative togliendone cosi’ la loro incisivita’ e fino ad ora e’ stato cercato di eliminarla attraverso la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e il Patto dell’ONU sui diritti civili e politici del 1966 e mentre la prima era in veste in raccomandazione la seconda era vincolante ma aveva degli inadeguati strumenti di controllo mentre a differenza la Convenzione del 1984 contro la tortura e’ un atto normativo vincolante almeno per gli stati che la ratificheranno quindi questa convenzione ne costituisce un progresso enorme e in piu’ ne contiene anche una definizione dettagliata di tortura(quindi ne e’ stato ristretto il piu’ pox il margine di discrezionalita’ degli Stati e viene anche sancito il criterio dell’universalita’ della giurisdizione)ma tale convenzione ne presenta pero’ anche dei limiti e infatti nn potra’ vincolare gli stati a vincolarsi ad essa ma solo a quelli che ne avranno aderito e ancora la norma che ne vieta la tortura ne escludera’ le pene o le sofferenze inflitte come sanzioni legali a seguito di un processo e quindi quelle pene e anche lo stesso sistema di controllo sull’osservanza della Convenzione e’ stato molto indebolito su richiesta dei paesi socialisti 4)i progressi nel quadro dell’Europa:la Corte europea dei diritti dell’uomo Situazione meno cupa se passiamo da un quadro universale a uno regionale e al contesto dell’Europa occidentale e qui ne avremo una Convenzione molto avanzata ossia la Convenzione del 1950 sui diritti umani che all’art 3 ne contiene un divieto molto rigoroso e ne esistera’ anche un meccanismo internazionale di garanzia ossia la Corte europea dei diritti dell’uomo che ne ha svolto un’azione efficace in questo settore perche’ ve ne erano molti ricorsi in questa materia producendo in questo modo una giurisprudenza enorme e all’art 3 sostiene che per tortura se ne debba intendere un qualunque trattamento disumano o degradante che ne causa intenzionalmente una grave sofferenza fisica o mentale e che la tortura ne sara’ sempre di carattere intenzionale e ancora il grado di sofferenza che ne risultera’ dalla tortura sara’ piu’ intenso rispetto ai trattamenti disumani o degradanti e ancora la stessa Commissione europea dei diritti dell’uomo nel 1976 ne affermo’ che la stessa fustigazione ne e’ un’offesa per la dignita’ umana e che ne umilia e ne disonora il reo. 5)Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura Sempre in ambito europeo un progresso notevole lo avremo sul piano dei ocntrolli e nn sul piano giurisprudenziale e infatti nel 1987 venne approvata in seno al Consiglio d’Europa una Convenzione per molti versi rivoluzionaria e infatti vi erano degli ispettori che ne erano incaricati di recarsi nel territorio degli stati europei per accertare in modo preventivo se veniva praticata la tortura oppure trattamenti disumani o degradanti nelle prigioni o nelle caserme o nelle carceri di sicurezza o altri luoghi di detenzione e quindi l’innovazione sta nel fatto che per la prima volta ne venne elaborato e approvato dai governi un trattato internazionale che ne prevedeva un controllo preventivo in materia di diritti umani ma il punto debole pero’ ne risiedera’ nella natura stessa dell’atto che quel ocntrollo ne andra’ ad istituire perche’ essendo una convenzione ne andra’ a vincolare solo quegli stati che l’avranno ratificata di cui ve ne sono presenti alla ratifica ben 46 stati e che il Comitato che ha cominciato a funzionare nel 1990 ne ha svolte numerosissime ispezioni in tutti i paesi che ne erano sottoposti al suo controllo e vi erano le ispezioni periodiche oppure quelle ad hoc che a differenza erano brevi e mirate e cmq prima di visitare un paese il Comitato doveva sempr sempre notificare la visita ma senza pero’ specificare la data e i luoghi che ne andava ad ispezionare e in certi casi la visita poteva avvenire anche in modo immediato subito dopo la notifica e che gli stessi rapporti che esso ne aveva redatto al temine di ogni visita ne potevano essere pubblici ma ne venivano trasmessi in modo confidenziale al governo dello stato visitato mentre se lo stato si rifiutava di collaborare con il comitato allora il comitato ne poteva fare una dichiarazione publbica per reazione a tale comportamento anche se pero’ successivamente ne divento’ pubblica e se ne permise in tal modo all’opinione pubblica e agli altri stati di sapere cm funzionassero i luoghi di detenzione nei vari paesi e mentre prima ne era restia alla pubblicazione la turchia e ora nn piu’ al momento solo la russia nn sembra essere favorevole e ancora pregio dello stesso Comitato e’ che ha agito con assoluta imparzialita’ e competenza e redigendo all’occorrenza anche dei rapporti precisi e dettagliati e questo perche’ ha una competenza mista ossia ne e’ formato da giuristi,medici,esperti in sistemi penitenziari,psichiatri,ecc..e che ancora il trattamento delle persone detenute ne richiedera’ un atteggiamento paziente,costruttivo e gradualistico e quindi se ne e’ cercato di evitare qualsiasi atteggiamento sanzionatorio mentre ne sara’ preferibile una stretta cooperazione tra gli stati 6)Qualche osservazione conclusiva In merito al tema della tortura ne abbiamo visto dei meccanismi istituzionali sia a livello mondiale sia a livello regionale e soprattutto nell’europa occidentale e abbiamo anche visto che ne sono i governi autoritari che ne utilizzano la medesima e che ne dovrebbero essere sempre gli stessi ad autolimitarsi attraverso la proclamazione di divieti internazionali e la creazione di meccanismi di controllo(gli stati piu’ aperti e democratici) CAPITOLO 11:IL TERRORISMO E IL SUO IMPATTO SUI DIRITTI UMANI 1)Chi e’ il terrorista?? In base al diritto internazionale terrorista sara’ chiunque commetta un’azione criminosa come un omicidio o una strage o un sequestro di persone,ecc..allo scopo cosi’ di coartare un governo o un’Organizzazione internazionale oppure un’entita’ nn statale come una societa’ multinazionale diffondendo il terrore nella popolazione civile o con altre azioni o per una motivazione politica o ideologica ma nel merito avremo anche delle opinioni discorde come la Convenzione araba contro il terrorismo del 1998 entrata pero’ in vigore nel 1999 in cui ne esclude che se ne pox applicare a tutti i casi di lotta con qualunque mezzo inclusa la lotta armata contro l’occupazione e l’aggressione o per la liberazione e l’autodeterminazione in conformita’ ai principi del diritto internazionale e che da tale convenzione la definizione di terrorismo ne sara’ ritagliata per adattarsi cosi’ ai fini politici dei paesi arabi e che per ragioni di tipo ideologiche ve ne sara’ una distinzione tra il terrorismo e le guerre di liberazione nazionale e ancora oltre il caso della convenzione araba c’e’ anche da dire che nel terrorismo la vittima sara’ causale e che nn sara’ scelta per il suo stato sociale o per le sue condizioni fisiche o per il colore della pelle o per i beni che ne possiedera’ ma la vittima ne sara’ sacrificata solo per spargere il terrore e imporre alle autorita’ di tenere un certo comportamento 2)i terroristi violano gravemente i diritti umani
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