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Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale, Dispense di Diritto ed economia politica

Contiene ruoli e attribuzioni e formazione + curiosità

Tipologia: Dispense

2023/2024

Caricato il 13/04/2024

giorgia-pintomarro
giorgia-pintomarro 🇮🇹

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Scarica Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale e più Dispense in PDF di Diritto ed economia politica solo su Docsity! PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il Presidente della Repubblica è la più alta carica dello Stato, come sancito dal primo comma dell’art. 87 della Costituzione. È il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Il Presidente della Repubblica è l'organo costituzionale posto al vertice dello Stato e costituisce il punto di riferimento per tutta la nazione. La Presidenza della Repubblica ha sede a Roma, al palazzo del Quirinale. Si avvale del potere di esternazione: esprime pubblicamente le proprie opinioni, attraverso interviste indirizzate formalmente agli organi costituzionali come Parlamento, Governo, Magistratura e Corte costituzionale. Le esternazioni sono una consuetudine politica e rispettano il principio di imparzialità. Il ruolo presidenziale è super partes (= al di sopra delle parti), quindi deve creare armonia tra gli organi. Il ruolo di capo dello Stato è incompatibile con qualsiasi altra carica, sia pubblica che privata perché questo ruolo è di grande rilevanza e deve essere adempiuto senza interferenze collegabili ad altre attività svolte. Infatti, proprio per questo il Presidente della Repubblica percepisce un'indennità economica e ha in dotazione una serie di beni statali, tra cui il Palazzo del Quirinale. È eleggibile alla carica di Presidente della Repubblica, qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni d'età e che goda di diritti politici e civili. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune, a cui si aggiungono tre delegati inviati da ogni regione, a eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno. Per essere eletto Presidente della Repubblica, un candidato deve ottenere la MAGGIORANZA QUALIFICATA, cioè la maggioranza dei 2/3 dell'assemblea nei primi tre scrutini. Se le tre votazioni non conducono al raggiungimento del limite richiesto, è sufficiente la MAGGIORANZA ASSOLUTA, cioè la metà più uno dei componenti dell’assemblea dei voti. Il Presidente della Repubblica fa davanti al Parlamento, un giuramento di fedeltà alla Repubblica. Il suo mandato dura 7 anni e può essere rieletto. Tre giorni prima che scada il termine del mandato presidenziale, il presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Capo dello Stato. Se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi dalla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo, sono prorogati i poteri del Presidente della Camera, sia pure limitatamente alle attività urgenti o di ordinaria amministrazione. Se il Presidente della Repubblica è temporaneamente impossibilitato a esercitare le sue funzioni, si fa ricorso all'Istituto della supplenza. Infatti, per il periodo di assenza temporanea la carica del di capo dello Stato viene coperta dal presidente del Senato, la cui attività deve però limitarsi agli atti urgenti e a quelli necessari al Norm funzionamento dello Stato, come ad esempio la promulgazione di una legge. In questo modo si impedisce che la più alta carica dello Stato rimanga in qualche modo vacante. Il Presidente della Repubblica ha il ruolo di coordinatore dei poteri fondamentali dello Stato per il rispetto della Costituzione. Deve vigilare affinché tra gli organi ci sia sempre la massima collaborazione. Il Presidente della Repubblica, non è titolare di una specifica funzione fondamentale dello Stato, ma ha un potere, sia pur limitato, di intervento su tutte le funzioni dello Stato. In conseguenza di questo ruolo, le attribuzioni del Presidente, cioè i compiti e le funzioni che la sostituzione gli assegna sono: o IN RELAZIONE AL PARLAMENTO (POTERE LEGISLATIVO): promulga leggi, può sciogliere le Camere anticipatamente e può nominare 5 senatori a vita. o IN RELAZIONE AL GOVERNO (POTERE ESECUTIVO): nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, emana i decreti del governo. o IN RELAZIONE ALLA MAGISTRATURA (POTERE GIUDIZIARIO): presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, nomina 5 giudici della Corte costituzionale, può concedere la grazia a un detenuto. Il Presidente della Repubblica non è considerato responsabile degli atti che compie nell'esercizio delle sue funzioni (il Parlamento non può togliergli la fiducia e costringerlo alle dimissioni) perché protegge la sua imparzialità nelle scelte politiche. Per questo, gli atti del Presidente devono essere firmati anche dal Presidente del Consiglio o da singoli ministri che se ne assumono la responsabilità. Questa firma ministeriale si chiama CONTROFIRMA, perché si aggiunge alla firma del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica risponde solo di due reati: alto tradimento (viola l’ordine di fedeltà alla Repubblica) e l’attentato alla Costituzione (mette in pericolo la Costituzione). In questi casi, viene messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune e successivamente giudicato dalla Corte costituzionale. MAGGIORANZA LA CORTE COSTITUZIONALE SEMPLICE: metà + 1 dei presenti ASSOLUTA: metà + 1 dei componenti QUALIFICATA: 2/3 dei componenti di quanti si trovano in carcere per un determinato reato. L'indulto, invece, ha effetti simili all'amnistia, ma, a differenza di essa, condona solo la pena senza estinguere il reato. Oltre ai casi previsti dalla Costituzione (Referendum sulle leggi tributarie e di bilancio, di amnistia, di indulto, di ratifica di trattati internazionali), la Corte costituzionale ha stabilito nel tempo l'inammissibilità di quesiti referendari che abbiano per oggetto l'abrogazione di leggi costituzionali e l'abrogazione di leggi ordinarie da cui potrebbero derivare le modifiche alla Costituzione. Inoltre, la Corte costituzionale ha respinto altri quesiti con la motivazione della scarsa chiarezza con cui erano stati formulati. FUNZIONI CORTE COSTITUZIONALE: 1. Legittimità costituzionale delle leggi  controlla se ci sono leggi in contrasto con la Costituzione 2. Giudica il Presidente della Repubblica  15 giudici + 16 giudici popolari 3. Referendum Abrogativo  controlla l’ammissibilità del referendum e le firme (NO OGGETTO DI REFERENDUM: LEGGI TRIBUTARIE, LEGGI DI BILANCIO, AMNISTIA E INDULTO, LEGGI IN CUI SI AUTORIZZANO TRATTATI INTERNAZIONALI) IL REFERENDUM DEVE ESSERE CHIESTO DA ALMENO 50.000 ELETTORI LA DATA DEL REFERENDUM È DECISA DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E PUÒ ESSERE UNA DOMENICA TRA IL 15 APRILE E IL 15 GIUGNO 4. Decide il campo delle attribuzioni (se ci sono conflitti tra poteri, il Presidente della Repubblica deve prevenire questi conflitti e intervenire prima, se non si risolvono si ricorre alla Corte costituzionale)  quando ci sono organi che si dichiarano entrambi competenti o incompetenti a prendere il provvedimento 5. Se ci sono leggi costituzionali in contrasto con la Costituzione ORGANI E SEDI: ORGANI PALAZZO IN CUI ESERCITANO LE LORO FUNZIONI Camera dei deputati Palazzo Montecitorio Senato Palazzo Madama Governo Palazzo Chigi Presidente della Repubblica Palazzo del Quirinale Corte costituzionale Palazzo della Consulta I certificati del casellario giudiziale certificano se a carico di un soggetto vi sono iscrizioni relative a provvedimenti passati in giudicato o definitive in materia penale, civile e amministrativa.
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