Scarica Regole e vizi della citazione nella procedura civile italiana e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! 2. L'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE E I VIZI DEL CONTRADDITTORIO Fino alla riforma del 1990 l'udienza di prima comparizione coincideva, almeno potenzialmente, con l'inizio della trattazione della causa, cioè delle attività dirette alla definitiva fissazione dell'oggetto del giudizio e alla determinazione dei fatti da provare e all'ammissione dei relativi mezzi istruttori. Nella prassi il convenuto si costituiva in tale udienza, inducendo l'attore a chiedere un rinvio per poter prendere visione della comparsa di risposta e dei documenti allegati. La riforma 353/1990 stabilisce che la prima udienza serva esclusivamente alla comparizione delle parti e alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, e che alla seconda udienza inizi la trattazione della causa effettiva. La l. 80/2005 torna a far coincidere l'inizio della trattazione della causa con l'udienza di prima comparizione. Il giudice è tenuto a compiere delle verifiche preliminari all'udienza di prima comparizione: • l'art. 182 co 1° prevede genericamente che il giudice istruttore debba verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, all'occorrenza, invitare queste a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi; • l'art. 183 co 1° prende in considerazione le vere e proprie nullità che potrebbero essersi verificate nella fase introduttiva del processo, prevedendo che il giudice, alla prima udienza, debba verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio, e pronunciare all'occorrenza i provvedimenti previsti all'art. 102, 164 e 167, 182, 291, per porre rimedio all'omessa citazione di un litisconsorte necessario, alle nullità dell'atto introduttivo o della domanda riconvenzionale, ai difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, o ai vizi della notificazione della citazione. Tali vizi resterebbero rilevabili d'ufficio anche dopo la prima udienza; • l'udienza di prima comparizione costituisce l'ultima occasione in cui può esser sollevata la questione concernente l'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate. Se il convenuto non si sia costituito entro la prima udienza, il giudice, prima di dichiararlo contumace, deve verificare che la citazione gli sia stata regolarmente notificata e, quando rilevi un vizio che implichi la mera nullità della notifica, deve ordinare all'attore la rinnovazione della notifica (tramite nuova citazione), fissando a tal fine un termine perentorio ed una nuova udienza. La rinnovazione sana la nullità con effetto retroattivo ed impedisce ogni decadenza: il processo si considera pendente fin dal giorno della prima notificazione, e da questo momento decorreranno tutti gli effetti sostanziali della domanda di natura conservativa. Il convenuto è tenuto a costituirsi in cancelleria almeno venti giorni prima della nuova udienza, e sarà dichiarato contumace se non si costituisca entro l'udienza stessa. Se l'ordine di rinnovazione non viene rispettato, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue immediatamente, ex art. 307 co 3°. La nullità della citazione può derivare da vizi che attengano alla vocatio in ius: • l'omessa o assolutamente incerta indicazione del tribunale adito; • l'omessa o assolutamente incerta indicazione delle generalità di una delle parti o di uno degli elementi previsti al n. 2 art. 163, sempre che tale vizio sia tale da impedire la sicura ed univoca individuazione dell'attore o del convenuto; • l'omessa indicazione della data dell'udienza in cui il convenuto è chiamato a comparire; • l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello minimo previsto dall'art. 163-bis; • l'omissione del formale avvertimento prescritto al n.7 art. 163, cioè le decadenze ex art. 38 e 167. La nullità della citazione può derivare anche da vizi che attengano alla editio actionis: