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Riassunto contratti - Trabucchi, Schemi e mappe concettuali di Diritto Privato

Riassunti sui contratti del libro Trabucchi

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2016/2017

Caricato il 04/02/2017

cristina_caracci
cristina_caracci 🇮🇹

2 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Riassunto contratti - Trabucchi e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! Privato II Capitolo X - I principali contratti nominati Compravendita: principale contratto di scambio. Art. 1470 c.c. : vendita = contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Vendita e compera costituiscono insieme un solo contratto sinallagmatico: alle obbligazioni del venditore corrispondono le opposte obbligazioni del compratore. La vendita è un contratto consensuale, che si perfeziona con il semplice consenso delle parti, a prescindere dalla consegna della res. La compravendita è un contratto ad effetti sia reali, sia obbligatori, determina da un lato il trasferimento in capo al compratore, del diritto di proprietà sulla res oggetto del contratto, dall’altro il sorgere di obbligazioni sia in capo al venditore, sia all’acquirente. => la compravendita ha efficacia traslativa immediata. L’efficacia reale immediata è solo la regola. Ci sono poi casi di vendita a effetti reali differiti: Casi di vendita obbligatoria -> il passaggio della proprietà si verifica in un secondo momento rispetto al perfezionamento del contratto. Es. vendita di cosa generica ex. art. 1378 c.c secondo cui la proprietà e il periculum rei passano al compratore solo con l’individuazione. Elementi essenziali della compravendita sono il consenso, la cosa e il prezzo. La vendita è un contratto quindi il consenso deve avere tutti i presupposti e i requisiti della volontà contrattuale. La cosa e il prezzo sono l’ oggetto della vendita. La validità del consenso presuppone la capacità dei contraenti. Dividete a comprare: Ex. art. 1471 c.c. gli amministratori dei beni dello Stato e degli altri enti pubblici non possono comprare i beni affidati alla loro cura; gli ufficiali pubblici non possono comprare i beni che sono venduti per loro ministero; coloro che per legge amministrano beni altrui non possono comprare tali beni e i mandatari non possono comprare beni che sono stati incaricati di vendere. Tali divieti sono sia per gli acquisti realizzati direttamente che per quelli effettuati per interposta persona. La compravendita non richiede forme determinate. è però solenne la vendita di beni immobili quando è richiesta ad substantiam la forma scritta (1350 c.c.). -> deve contenere il consenso, l’oggetto e il prezzo. Non è richiesta la forma scritta ad substantiam per le clausole accessorie su elementi non essenziali della compravendita. ma rtedì 24 gennaio 2017 45 è valida anche se risulta da scambi di lettere in cui sono espresse la proposta e l’accettazione. Per quanto riguarda la vendita di un edificio dall’atto devono risultare anche gli estremi del permesso di costruire, a pena di nullità del contratto -> nullità però sanabile con atto successivo che contenga la menzione omessa. Se oggetto della vendita è un terreno occorre invece il certificato di destinazione urbanistica. Riguardo alla vendita di immobili si ha efficacia della trascrizione: priorità dell’atto trascritto tra più atti dello stesso autore. Oggetto della compravendita è costituito appunto dalla cosa e dal prezzo: oggetto = cosa alienata (bene materiale o un diritto). Nella vendita di immobili la legge distingue il contratto a misura (det. dei confini dell’immobile attraverso la misurazione) dal contratto a corpo (il bene è venduto come unità a sé per un prezzo globale). La vendita di un’azienda oltre all’alienazione dei suoi beni comporta anche la successione dell’acquirente nei contratti (art. 2558) e la cessione dei crediti (art. 2559). L’eredità è alienabile solo dopo l’apertura della successione (art. 1542 e ss) -> oggetto della vendita di eredità sono i rapporti ai quali la successione si riferisce, e cioè la generalità dei diritti e obblighi ereditari di carattere patrimoniale. Ex. art. 1543 c.c. la vendita dell’eredità richiede sempre la forma scritta ad substantiam. La vendita di cosa generica è valida anche se il venditore non ha la disponibilità dei beni venduti; la vendita di cosa specifica richiede la disponibilità dell’oggetto al momento del contratto. Riguardo la vendita di cosa futura, l’acquisto avviene nel momento in cui la cosa viene ad esistenza. è spesso vendita aleatoria. L’alea nell’intenzione delle parti talvolta riguarda anche l’esistenza della cosa. Quando però l’alea è solo sulla qualità o quantità della cosa, la vendita è nulla se la cosa non verrà affatto ad esistere. La vendita di cosa altrui è valida e vincolante, anche se non immediatamente efficace rispetto al passaggio della proprietà del bene ( vendita obbligatoria). -> vi è un accordo di negoziare un bene non a disposizione del venditore. Il venditore deve procurare l’acquisto della cosa per il compratore (1476, 2 c.c.), al quale la proprietà si trasmetterà quando il venditore diventerà titolare del diritto alienato (1478 c.c.). Tuttavia il compratore che all’atto della conclusione della compravendita non era a conoscenza ma rtedì 24 gennaio 2017 45 compratore venga a conoscenza del difetto nel diritto del dante causa: pericolo dell’evizione, evizione minacciata o pretesa dal terzo in giudizio, evizione compiuta. A. Quando il compratore ha ragione di temere che la cosa acquistata o una parte di essa vengano rivendicate o quando la cosa alienata risulti gravata da garanzie o da vincoli di indisponibilità(sequestro, pignoramento), o quando il diritto che il venditore aveva sulla cosa si riveli viziato, e tali circostanze, ignorate dall’acquirente, non siano state dichiarate nel contratto, il compratore può sospendere il pagamento del prezzo ancora dovuto (art. 1481 - 1482 c.c.). B. Quando il compratore viene convenuto in giudizio da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. è evidente che il venditore è implicato nel giudizio petitorio instaurato contro il compratore attuale possessore, perché, negandosi la proprietà di questo ultimo, si discute sulla sua legittimazione ad alienare. Il venditore è esonerato dalle conseguenze della garanzia se riesce a dimostrare che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la pretesa del terzo evincente (1485 c.c.). C. Quando l’evizione è compiuta con il passaggio in giudicato della sentenza a favore del terzo, il venditore, ai sensi del combinato disposto degli art. 1479 e 1483 c.c. deve restituire al compratore il prezzo pagato, rimborsargli le spese fatte in occasione della vendita e risarcirgli i danni subiti. In tale ipotesi si manifesta appieno la garanzia, dovendo il venditore tenere sollevato in toto il compratore. I contraenti possono escludere l’applicazione delle regole sulla garanzia per l’evizione. Art. 1490 c.c. -> Garanzia per i vizi della cosa venduta: il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. A differenza della garanzia per l’evizione, questa riguarda i vizi della cosa nella sua entità materiale o nella sua funzione, mentre l’evizione riguarda la situazione giuridica della cosa stessa. Si tratta di vizi occulti, perché la garanzia non è dovuta se al momento della conclusione del contratto questi erano noti al compratore, o comunque facilmente riconoscibili da parte di quest’ultimo (art. 1491 c.c.). La garanzia è dovuta per quei vizi presenti nella cosa al momento della stipulazione del contratto di vendita, e non per i vizi venuti in essere in un momento successivo. Se la cosa consegnata al compratore in esecuzione del contratto di compravendita si riveli affetta da un vizio, il compratore può esperire nei confronti del venditore l’azione redibitoria (con cui si domanda la risoluzione del contratto, che ma rtedì 24 gennaio 2017 45 comporta lo scioglimento del rapporto contrattuale cui consegue per il venditore l’obbligo di rimborsare le somme di denaro versate dal compratore a titolo di prezzo e, per il compratore, l’obbligo di riconsegnare al venditore la cosa viziata: art. 1493 c.c.), oppure l’azione estimatoria (con cui si domanda la riduzione del prezzo, cioè una decurtazione del corrispettivo pecuniario corrispondente alla diminuzione del valore e dell’utilità della cosa cagionata dal vizio che si è in essa manifestato). Presupposto necessario e sufficiente per esperire tali azioni c.d. edilizie è la presenta oggettiva di un vizio (occulto e già esistente all’epoca della stipulazione del contratto). Art. 1494 c.c. -> Il compratore è tenuto in ogni caso al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa. Art. 1495 c.c. termini e condizioni per l’azione -> il compratore decade dal diritto di garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna. Ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro 8 giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna. Art. 1497 c.c. mancanza di qualità -> quando la cosa venduta non ha le qualità essenziali per l’uso cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le regole generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’art. 1495 c.c. Aliud pro alio datum -> quando in esecuzione di una compravendita di cosa specifica, venga consegnato al compratore un bene diverso da quello dedotto nel contratto, ovvero quando in esecuzione di una compr. di cosa generica venga consegnata al compratore una cosa appartenente ad un genere diverso rispetto a quello contemplato nel contratto. Sussistono in tali ipotesi gli estremi di un inadempimento dell’obbligazione di consegna gravante sul venditore ex art. 1476n. 1 c.c., al quale il compratore può reagire avvalendosi dei rimedi generali che il c.c. (Art. 1453) mette a disposizione della parte di un contratto a prestazioni corrispettive nei confronti della controparte che si rende responsabile di un inadempimento di non scarsa importanza : risoluzione del contratto + risarcimento del danno. ma rtedì 24 gennaio 2017 45 In caso di aliud pro alio datum la prescrizione dei diritti del compratore avviene nell’ordinario termine di 10 anni, e il loro titolo non è gravato dall’onere di denunciare tempestivamente al venditore l’inesatto adempimento dell’obbligo di consegna. Aliud pro alio datum non trova applicazione ai contratti di vendita di beni mobili conclusi da “consumatori” con “professionisti”. Non trova inoltre applicazione per i contratti internazionali di vendita di beni mobili conclusi fra imprenditori con sede d’affari in Stati diversi (Sottoposti alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci). Con la garanzia dei vizi non deve poi essere confusa la garanzia per il buon funzionamento ex art 1512 c.c.. Questa garanzia non opera come effetto naturale del contratto, ma opera solo se e nella misura in cui le parti l’abbiano specificamente concordata con un’apposita pattuizione, inserendo nel contratto una clausola nella quale si prevede che il venditore garantisce per un tempo determinato il funzionamento della cosa venduta. Art. 1512 c.c. : Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunciare entro trenta giorni dalla scoperta il difetto di funzionamento al venditore, sotto pena di decadenza. L’azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il riconoscimento dei danni. Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso. Obbligo principale del compratore è ex. art. 1498 c.c. il pagamento del prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire nel momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore. Ex. art. 1475 a carico del compratore sono anche le spese della vendita e le altre spese accessorie, salvo patto contrario. Art. 1499 c.c. -> salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo è ancora esigibile. Ex. art. 1481 - 82 il compratore sospende il pagamento quanto teme evizione o quando la cosa venduta sia sottoposta a garanzie reali o vincoli di pignoramento o sequestro ignorati dal compratore. ma rtedì 24 gennaio 2017 45 Pagato tutto il prezzo la proprietà si consolida ipso facto. I rischi per il perimento della cosa tuttavia passano nel compratore già nel momento della consegna (1523 c.c.). Il patto di riservato dominio viene impiegato nella vendita a rate. Il patto deve essere contestuale alla vendita, per essere opponibile ai creditori del compratore deve risultare da atto scritto con data certa. Per evitare il carattere usurario di tale patto, il mancato pagamento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo non da diritto alla risoluzione del contratto (1525 c.c.). Il patto di prelazione consiste nel diritto di un soggetto ad essere preferito rispetto ad altri nella stipulazione di un contratto. Si concreta nella facoltà che il venditore si riserva, qualora il compratore decida di rivendere la cosa, di ricomprarla, a parità di condizioni, con preferenza rispetto ad altri eventuali acquirenti. Il patto ha efficacia obbligatoria, vincolando personalmente il solo contraente. Art. 1520 c.c. La vendita con riserva di gradimento è in sostanza una forma di opzione, per la quale il solo venditore rimane vincolato, mentre l’obbligo del compratore è sottoposto alla condizione meramente potestativa “si volam”. La vendita acquista efficacia concreta se entro un congruo termine il compratore comunica il suo libero gradimento. Se l’esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore. Se la cosa si trova presso il compratore e questo non si pronuncia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento. Art. 1521 c.c. -> vendita a prova: la vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso cui è destinata. La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabilite dal contratto o dagli usi. => il contratto è qui vincolante per entrambe le parti, la decisione dalla quale dipende l’efficacia del contratto non è lasciata al compratore come nella vendita con riserva di gradimento. Art. 1522 c.c. -> vendita su campione e su tipo di campione: se la vendita è fatta su campione, si intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto. Qualora però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire solo per indicare in modo approssimativo la qualità, si può ma rtedì 24 gennaio 2017 45 domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole. In ogni caso l’azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’art. 1495. La vendita in massa ha per oggetto un gruppo di cose. Il trasferimento della proprietà è immediato anche se nel momento della conclusione del contratto il prezzo totale non è determinato, perché dipende per esempio dalla numerazione. Pactum addictionis in diem -> le parti acconsentono alla risoluzione della vendita, nell’ipotesi in cui entro un certo termine il venditore non trovi un terzo che gli offra una maggioranza sul prezzo. Pactum displicentiae (vendita ad arra) -> le parti si riservano il ius poenitendi. Vendita su documenti -> es. nel commercio marittimo. Documenti rappresentativi delle merci (titoli) e altri documenti. I primi quando vengono consegnati corrispondono alla consegna delle merci. Tutela dell’acquirente nell’ipotesi in cui il costruttore, prima dell’ultimazione dei lavori di realizzazione dell’edificio, venga a trovarsi in una situazione di crisi tale da mettere seriamente in pericolo non solo il buon esito dell’affare, ma anche la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto dall’acquirente, oltre al risarcimento dei danni da questi subiti a causa dell’inadempimento contrattuale. La tutela dell’acquirente in caso di mancata esecuzione del contratto stipulato è garantita con l’imposizione al costruttore dell’obbligo di procurare il rilascio e consegnare all’acquirente una fideiussione per un importo pari alle somme che quest’ultimo abbia già pagato a titolo di corrispettivo, o comunque debba pagare prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Senza tale fideiussione tempestivamente prestata porta nullità del contratto c.d. relativa, perché può essere fatta valere solo dall’acquirente. Si prevede poi un contenuto necessario nel contratto -> individuazione analitica degli elementi che devono comparire nel documento attraverso la cui sottoscrizione le parti manifestano la volontà di instaurare il rapporto contrattuale. All’acquirente viene poi riconosciuto il diritto di ricevere una polizza assicurativa della responsabilità civile nella quale il costruttore potrebbe incorrere ex. art 1669 c.c. nell’ipotesi in cui nei 10 anni successivi alla consegna, l’edificio dovesse rovinarsi in tutto o ijn parte per vizi del terreno o della costruzione, ovvero manifestare gravi difetti. Riguardo agli atti a titolo oneroso in cui il prezzo concordato sia giusto, non sono revocabili quando hanno effetto il trasferimento della proprietà o altro diritto di godimento di immobili da costruire nei quali l’acquirente si impegna a stabilire entro i 12 mesi ma rtedì 24 gennaio 2017 45 dall’acquisto o dalla loro utilizzazione, la residenza propria o dei suoi parenti o affini entro il 3° grado. Il riporto è il contratto con cui il riportato con effetto immediato trasferisce al riportatore la proprietà di titoli di credito e contemporaneamente acquista il diritto di riavere, alla scadenza di un termine, altrettanti titoli della stessa specie. Il trasferimento si fa verso il pagamento di un prezzo. Nel secondo trasferimento il prezzo va rimborsato; il rimborso sarà alla pari se non si è convenuto un eventuale aumento o una diminuzione. Scopo del contratto è fornire denaro a chi ne ha temporaneamente bisogno e non vuole perdere un certo numero di titoli in modo definitivo, oppure di fornire titoli a chi ne ha bisogno per un det. periodo di tempo. => Oggetto del riporto sono soltanto titoli di credito. Il riporto è contratto reale e si perfeziona con la consegna dei titoli ex. art. 1549 c.c. ed è contratto con efficacia reale immediata. Vendita e ricompera sono due elementi di uno stesso contratto originario. Permuta è il nome giuridico del baratto. Si distingue dalle vendite perché in luogo del pagamento di un prezzo, si ha il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di diritti dall’uno all’altro contraente (1552 c.c.). Quando in aggiunta al trasferimento della proprietà di cose o diritto si ha in aggiunta anche un conguaglio di denaro, si ha sempre permuta e non vendita, se nella valutazione delle parti si da più forte rilievo alla prestazione in natura. Anche la permuta è contratto consensuale con trasferimento reale immediato. Ex. art. 1555 c.c. sulla permuta si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vendita. Il contratto estimatorio da origine ad un rapporto complesso, misto tra deposito, autorizzazione e vendita. Il rapporto ha inizio con la consegna di una cosa mobile stimata. Il ricevente, cui viene consegnata la cosa prima che il contratto d’acquisto sia perfetto, assume l’obbligo di pagare il prezzo, salvo che non voglia invece restituire la cosa ricevuta. L’obbligazione ha quindi come oggetto il pagamento del prezzo, ma con la facoltà di restituire la cosa: obbligazione facoltativa.=> il rischio del perimento della cosa o del suo deterioramento viene sempre sopportato dal ricevente, il quale potrà giovarsi della facoltà di restituire la cosa ricevuta soltanto se essa è rimasta incorrupta in sua mano (Art. 1557 c.c.). La facoltà di restituire la cosa invece di pagarne il prezzo, può essere esercitata solo nel termine convenuto (art. 1556 c.c.). è un contratto di largo impiego in alcuni tipi di commercio: es. commercio di libri, giornali, macchine si parla di merca consegnata in conto deposito, con la facoltà di resa. ma rtedì 24 gennaio 2017 45 dalle circostanze (il conduttore risponde anche dai danni causati da incendio se non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile - art. 1588 c.c.); 2. pagare il corrispettivo secondo i termini convenuti, ma sempre entro i limiti di legge, ove questi siano previsti. Alla fine della locazione il conduttore deve restituire la cosa nello stato in cui l’ha ricevuta, fatto salvo il deterioramento dovuto all’uso normale o derivante da vetustà. Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono consegnate (Art. 1590 c.c.). La regola fondamentale è che il conduttore non ha diritto ad indennità per i miglioramenti (art. 1592); al contrario di quanto stabilito per l’usufruttuario. Dai miglioramenti si distinguono le addizioni, miglioramenti estrinseci, cioè delle aggiunte. Quando sono separabili il conduttore ha uno ius tollendi, purché il locatore non preferisca esercitare il suo ius retinendi. In tal caso il locatore deve pagare al conduttore un indennizzo nella misura della minor somma tra l’importo della spesa e il valore attuale delle addizioni. Se le addizioni non sono separabili, valgono le stesse regole per i miglioramenti. Distinzione tra immobili adibiti ad abitazione + immobili per esigenze di natura temporanea -> disciplina ex. l. n 431/1998 più legge sull’equo canone; immobili per uso diverso da quello abitativo -> disciplina ex l. n. 392/1978. Per gli immobili ad uso abitativo ex. l. 431 due diverse modalità contrattuali per via della differente determinazione del canone e della durata del rapporto locativo. 1a -> definire liberamente l’entità del canone: contratto ha durata minima di 4 anni, con rinnovo automatico, a meno che il proprietario non si avvalga della facoltà di disdire la locazione. Alla seconda scadenza ogni parte può attivare la procedura per il rinnovo del contrato o per la rinuncia al rinnovo stesso, comunicando la propria intenzione almeno 6 mesi prima. Se le parti non si attivano in tal senso, il contratto si intende rinnovato tacitamente. 2a -> possibilità per le parti di aderire a contratti - tipo definiti in sede locale fra le associazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, a loro volta impostati nel rispetto dei criteri generali dettati in una convenzione nazionale promossa dal Ministero dei lavori pubblici. In tal caso la durata minima è di 3 anni con la possibilità di proroga di 2 anni. La legge tende ad incentivare quest’ultimo tipo di contrattazione mediante agevolazioni fiscali a favore del locatore. In entrambi casi è richiesta la forma scritta. Secondo la l. 392 solo in favore del conduttore si può stabilire la clausola espressa di scioglimento anticipato con preavviso ma rtedì 24 gennaio 2017 45 di 6 mesi. Inoltre sempre solo il conduttore può per gravi motivi recedere anche prima della scadenza. Il locatore ex. l. 431 può solo avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore almeno 6 mesi prima, soltanto però ove ricorra uno dei seguenti motivi: intendere destinare l’immobile a uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale, proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli, dei parenti entro il 2° grado; quando, laddove sia una persona giuridica, o un ente con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche ecc. intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire predette finalità e offra al conduttore un immobile idoneo e di cui abbia la piena disponibilità; quando il conduttore abbia piena dispo. di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato; quando l’immobile si trova in uno stabile da ristrutturare o da demolire o trasformare radicalmente; quando senza legittima successione nel contratto il conduttore non occupa continuativamente l’immobile senza giustificato motivo; quando vuole vendere l’immobile a 3i e non ha la proprietà ad uso abitativo di altri immobili oltre quello in cui abita. eX. L. 392 è vietata la sublocazione di tutto il bene locato ad uso abitativo; è invece ammessa quella parziale, ma il conduttore deve darne avviso al locatore indicando la persona del subconduttore, i termini e la durata del rapporto. Per gli immobili ad uso diverso da quello abitativo non è previsto un criterio legale di determinazione del canone. La durata del contratto è fissata in almeno 6 anni se nell’immobile locato si svolge un’attività di lavoro autonomo o un’attività industriale, commerciale, artigianale o di interesse turistico e in almeno 9 anni se si tratta di attività alberghiere o teatrali. Le norme che regolano l’affitto, cioè la locazione di beni produttivi per l’esercizio di un’attività del conduttore, dovrebbero in tesi essere ispirate al criterio di facilitare la produttività dei beni anche nel pubblico interesse. L’affittuario può prendere ogni iniziativa per incrementare il rendimento della cosa compatibilmente con i diritti del proprietario e con l’interesse della produzione (1620 c.c.). Il locatore ha sempre diritto di controllo per vedere se l’affittuario osserva i suoi obblighi e può chiedere la risoluzione del contratto se la controparte non destina al servizio della cosa i mezzi necessari, se non osserva le regole della buona tecnica, o se muta la destinazione economica del bene locato (1618 c.c.). La legge non consente il subaffitto senza il consenso del locatore (1624 c.c.) -> rapporto basato sulla fiducia nella capacità dell’affittuario. ma rtedì 24 gennaio 2017 45 Affitto di fondi rustici -> regolato dalla l. 3 maggio 1982 n 203. Del codice civile restano solo alcune norme come quelle sulle scorte, sui rischi e sui rapporti tra successivi affittuari. Ci sono due tipi di affitto di fondi rustici: Con un coltivatore diretto o con un affittuario non coltivatore. Affitto a coltivatore diretto: Art. 6 l. 203 definisce l’appartenenza alla categoria che comprende coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, semprechè la forza lavoratrice costituisca almeno 1/3 di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto al computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell’impiego do macchine agricole; il lavoro della donna è equivalente a quello dell’uomo. Sono equiparato al coltivatore diretto le cooperative costituite da lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, nonché i tecnici dell’agricoltura in età non superiore ai 55 anni che si impegnino a coltivare in proprio i fondi per almeno nove anni. Per la durata i nuovi contratti hanno un minimo di 15 anni. Per l’affitto particellare invece 6 anni: quei terreni montani che non costituiscono da soli un’unità produttiva, e per l’affitto di terreni per l’alpeggio. Vi è poi la previsione di una rinnovazione tacita per un uguale periodo minimo di durata, se non viene data regolare disdetta almeno un anno prima della scadenza. Uno scioglimento anticipato del contratto può avvenire per recesso del conduttore o in seguito a gravi inadempimenti dell’affittuario. Nel caso di morte di questo ultimo, il contratto si scioglie alla fine dell’annata agraria in corso. Particolari norme regolano il canone d’affitto da corrispondere in denaro. Per i miglioramenti vi è la possibilità di eseguirli per entrambe le parti con l’osservanza delle addizioni e trasformazioni agrarie, nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo o delle vocazioni culturali delle zone in cui è ubicato il fondo. è vietato il subaffitto per avallare forme di interpretazione speculativa, con pregiudizio per il locatore e subaffittuario. Il locatore deve prescrivere entro 4 mesi dalla scoperta il proprio diritto contro la violazione del divieto di subaffitto. Scaduto tale termine il subaffittuario subentra nella posizione giuridica del primo affittuario. In realtà anche nel caso in cui il locatore decida di far valere le proprie ragioni il subaffittuario ha facoltà di subentrare nella posizione giuridica del primo affittuario, solo che in questo caso il subentro non potrà protrarsi per più di tre annate agrarie, a partire dalla scadenza di quella in corso. Sempre per il coltivatore diretto, purché sia in godimento del fondo da almeno due anni e non abbia venduto nel biennio precedente altri fondi rustici, si ha il diritto di prelazione quando il locatore intenda trasferire ad altri a titolo oneroso l’immobile o una sua quota. Tale diritto spetta anche ai coltivatori diretti proprietari di fondi confinanti. Vi è poi prelazione a favore del conduttore nel caso in cui il locatore alla scadenza del contratto intenda concedere nuovamente il fondo in affitto. Affitto a conduttore non coltivatore: ma rtedì 24 gennaio 2017 45 L’art. 1819 c.c. concede al mutuante il diritto all’immediata restituzione dell’intero ammontare del mutuo, qualora il mutuatario venga meno anche al pagamento di una sola rata. La regola è la restituzione del tantundem, cioè della stessa quantità di beni. Però se il mutuo è di danaro, il contratto è naturalmente a titolo oneroso; salvo patto contrario, chi ha ricevuto a prestito una somma deve corrispondere anche gli interessi (mutuo federativo). Gli interessi dovuti sono quelli legali, per la validità dell’accordo che stabilisce interessi superiori al tasso legale è necessario l’atto scritto. -> limite nel carattere usurario di tale corrispettivo. => ex. art. 1815 c.c. se sono convenuti caratteri usurari, la clausola è nulla: il prestito è valido ma non sono dovuti interessi. Tuttavia si considerano usurari anche gli interessi inferiori al limite (tasso - soglia) in modo sproporzionato rispetto alla prestazione ricevuta. L’usurarietà degli interessi va valutata con riferimento al momento in cui essi sono convenuti.: l’usura sopravvenuta non è più ipotizzabile. Ex. art. 644 c.p. e 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Il termine per la restituzione, fissato nel contratto, si presume stipulato a favore di entrambe le parti, non è => ammessa restituzione anticipata. Se però il mutuo è gratuito si presume a favore del mutuatario (1816 c.c.). Se non è stabilito un termine o che il mutuatario pagherà quando potrà, il giudice lo stabilisce con riguardo alle circostanze. APPALTO: L’appalto è il contratto con il quale l’appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (1655 c.c.). Può concernere sia il compimento di un’ opera che la prestazione di un servizio. La realizzazione di un opus avviene con un’organizzazione di grande o media impresa cui l’obbligato è preposto. Il contratto d’appalto presuppone una vasta organizzazione di mezzi => prevalenza di capitale sulla prestazione di lavoro diretto dall’appaltatore(impresario). La prestazione a carico dell’appaltatore si intende sempre come risultato e non come attività lavorativa subordinata. Il rischio del risultato è sempre a carico dell’appaltatore, con il rischio patrimoniale per intero per l’appaltatore. L’appalto è un contratto a forma libera, tipicamente oneroso e, quindi, a prestazioni corrispettive. Il corrispettivo può essere stabilito dalle parti globalmente, oppure a misura, un tanto in proporzione alla quantità dell’opera prodotta (1666 c.c.). Se la misura del corrispettivo non è stabilita dalle parti, dalle tariffe o dagli usi, è stabilita dal giudice (1657 c.c.). In ogni caso è caratteristico il rischio dell’appaltatore, che deve fornire per il corrispettivo l’opera completa. Art. 1664 c.c. -> onerosità o difficoltà dell’esecuzione -> in tal caso l’appaltatore o il committente possono rivedere il prezzo per l’esecuzione per la differenza che ecceda il decimo del prezzo complessivo convenuto. Se nell’esecuzione si prevedono difficoltà impreviste, si ha anche il diritto all’equo compenso. L’appaltatore deve godere di un certo grado di autonomia nell’esecuzione dell’opera, sicché il committente non risponde verso i terzi nell’esecuzione delle opere ma rtedì 24 gennaio 2017 45 salvo che per culpa in eligendo. I materiali sono forniti dall’appaltatore che si procura direttamente il lavoro necessario per il compimento dell’opera (1658 c.c.). L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate, con atto che pretende la forma scritta ad probationem (art .1659). Anche quando le modificazioni siano state approvate l’appaltatore non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, laddove il prezzo dell’intera opera sia stato determinato globalmente (1659 n.3) -> a forfait. Art. 1660 c.c. -> in caso di variazioni necessarie del progetto, se le parti non si accordano, le variazioni e le correlative variazioni di prezzo vengono stabilite dal giudice. Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo tot. convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto ottenendo un’equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità può recedere il committente ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo. Art. 1661 c.c. -> variazioni ordinate dal committente -> il committente può apportare modifiche al progetto, purché non superino il sesto del prezzo concordato. L’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente. Tuttavia lo ius variandi del committente è escluso quando le variazioni importano notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l’esecuzione dell’opera medesima. Nell’appalto prevale il lavoro sulla materia -> il lavoro è lo scopo essenziale del negozio. Il committente ha diritto di verificare l’opera compiuta prima che gli venga consegnata. (onere per il committente). L’opera viene valutata nel suo complesso e non nelle singole opere. Art. 1667 c.c. Consegnata l’opera e pagato il corrispettivo, il rapporto cessa, ma l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e per i vizi dell’opera, salvo quelli conosciuti o conoscibili dal committente. I vizi e le difformità devono essere denunciati dal committente all’appaltatore a pena di decadenza entro 60 giorni dalla scoperta, salvo che l’appaltatore li abbia riconosciuti, ovvero occultati. L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro 60 giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Art. 1668 c.c. -> Il committente può chiedere che le difformità e i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore o che il prezzo sia proporzionalmente ridotto, salvo il risarcimenti del danno nel caso di colpa dell’appaltatore. Se però le difformità e i vizi siano tali da rendere del tutto inadatta l’opera alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto. Il committente ha la facoltà di recedere dal contratto, anche dopo iniziata l’esecuzione dell’opera o del servizio, purché ne paghi le conseguenze, ovvero purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (1671 c.c.). Ex. art. 1669 c.c. l’appaltatore nei successivi 10 anni dalla costruzione dell’opera egli è responsabile se l’edificio o altra opera per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte, o presenta gravi difetti o evidente pericolo di rovina. ma rtedì 24 gennaio 2017 45 Alla morte dell’appaltatore, il contratto cessa solo se è stato creato intuitu personae. In caso contrario subentrano gli eredi, ma il committente può recedere se essi non danno affidamento per l’esecuzione a regola d’arte (art. 1674 c.c.). Il contratto di appalto di opere pubbliche, nonostante resti un contratto di diritto pubblico, possiede nel ruolo di appaltante la pubblica amministrazione. Gli appalti pubblici, prima regolati dalla legge Merloni del 1994 n. 109, sono ora regolati dal Codice De Lisi. (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163). Anche questo nel 2008 è stato però sottoposto a modifiche. Nel 2011 si sono poi raggiunte le “norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese.” Le opere pubbliche sono quelle di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e che per opera si intende il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica e tecnica. La scelta dell’appaltatore si ha previo espletamento di una gara nel rispetto di rigorose garanzie di pubblicità. Pubblicità articolata in tre fasi: 1. pre.informazione; 2. pubblicazione del bando; 3. post.informazione. E’ stata istituita un’autorità di vigilanza sul lavori pubblici, la quale ha il compito di verificare che la disciplina legislativa e regolamentare in materia di lavori pubblici venga rispettata. CONTRATTO DI SUBFORNITURA: Imprese affidano ad altre, di regola medio - piccole, la produzione di componenti del prodotto finito o lo svolgimento di singole fasi del processo produttivo. Così i costi di produzione sono contenuti, e si usano tecnologie avanzate. Tuttavia l’impresa produttrice del prodotto finito o del servizio finale occupa una posizione dominante, e le altre si trovano in una situazione di dipendenza economica e tecnologica. => con la “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”(l.192 /1998), si stabilisce la ratio legis di tutelare le piccole e medie imprese vincolate da rapporti di subfornitura con imprese di grandi dimensioni. Ci sono due sottotipi di subfornitura: la subfornitura di prodotti e la subfornitura di lavorazione. La subfornitura è quel contratto mediante il quale un imprenditore si impegna o a effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati a essere incorporati nell’ambito dell’attività economica del committente, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente. Il contratto deve essere in forma scritta a pena di nullità. In caso di nullità, il subformità ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell’esecuzione del contratto. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica la forma scritta è richiesta anche per gli ordinativi sulle singole forniture. ma rtedì 24 gennaio 2017 45 sottoposto a brevi prescrizioni presuntive. In passato, agli esercenti professioni legali, era vietato stipulare con i loro clienti il patto di quota lite, in forza del quale il cliente è tenuto a cedere al legale parte dei beni o dei crediti costituenti l’oggetto della controversia. Tale divieto è stato però abrogato => è oggi ammesso. Per le professioni legali e il patto di quota lite, è richiesta la forma scritta ad substantiam. Art. 2236 c.c. : Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non nel caso di dolo o di colpa grave. Le obbligazioni di attività professionali sono di mezzi e non di risultato => l’avvocato o il medico non sono responsabili se la causa viene perduta o il paziente muore. Il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto quando vuole, rimborsando le spese e compensando il professionista per il lavoro eseguito (art. 2237 c.c.). Il professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa e in modo da evitare danno al cliente (2237 2-3 c.c.). IL MANDATO: Il mandato è il contratto con il quale un soggetto si obbliga a copiare uno o più atti giuridici per conto di altri (1703 c.c.). Il contenuto dell’attività a cui il mandatario si obbliga, che è il compimento di atti giuridici, distingue il mandato dal contratto d’opera che ha per oggetto attività d’altro genere, materiale o intellettuale che sia. Il mandato è con rappresentanza o senza rappresentanza, secondo che il mandatario abbia o no il potere di impegnare direttamente il mandante spendendo il suo nome. Il potere di rappresentanza non ha però la sua fonte nel mandato, che essendo un contratto ha effetto limitato alle parti, e dal quale deriva appunto l’obbligo del mandatario verso il mandante. La rappresentanza presuppone una procura. => la procura è un atto unilaterale che l’interessato rivolge ai terzi per investire il rappresentante di un potere, e il mandato è il contratto concluso con colui che assume l’obbligo di agire nell’interesse di chi dà l’incarico. Il mandatario deve agire secondo l’incarico accettato: se questo è con rappresentanza => agirà in nome del dominus, altrimenti in nome proprio. La procura che conferisce il potere di rappresentanza non richiede un atto distinto: può essere esplicitamente essere aggiunta al mandato, ma più spesso è implicitamente in esso contenuta. Se il mandato è senza rappresentanza si stabiliscono rapporti diretti tra il mandatario e il terzo. Il mandante è in rapporto con il mandatario: il mandatario nei confronti el terzo assume in proprio gli obblighi e acquista in proprio i diritti che derivano dall’affare trattato per conto del mandante. Al mandante poi devono essere devoluti i risultati del negozio compiuto per suo conto dal mandatario. ma rtedì 24 gennaio 2017 45 Il mandante, anche se i terzi non hanno conosciuto l’esistenza del mandato, ha diritto di far valere in via diretta verso di loro, i diritti di credito sorti in virtù del negozio di gestione, cioè nell’esecuzione del mandato (art. 1705 n.2 c.c.). Quando l’affare è stato l’acquisto di cose mobili, il mandante può rivendicarne la proprietà anche verso terzi, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede. Quando il mandatario ha tratto per conto del mandante l’acquisto di beni immobili o di mobili registrati è necessario un nuovo atto di trasferimento dal mandatario al mandate (Art. 1706 c.c.). Se però il mandatario non si presta spontaneamente a ritrasferire la proprietà dell’immobile acquistato per conto del mandante, questo invocherà a sua tutela le norme sull’obbligo a contrarre e sulla esecuzione in forma specifica, così come avviene per la mancata esecuzione del contratto preliminare. Il mandato è speciale o generale, a seconda che sia conferito per il compimento di singoli atti o per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Il mandato è un contratto consensuale, si perfeziona con l’accordo delle parti. Spesso l’accordo si deduce dalla situazione di fatto; esso è obbligatorio, perché da origine soltanto a rapporti personali. è un contratto a titolo oneroso. La misura del compenso, se non fissata dalle parti e non deducibile dalle tariffe o dagli usi, è stabilita dal giudice. L’onerosità è naturale al contratto, e le parti possono talvolta accordarsi per la gratuità. Nell’esecuzione del rapporto il mandatario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (1710 c.c.). Quando il mandatario eccede i limiti fissati dal mandato, l’atto che esorbita resta a suo carico; tuttavia il mandante può far suo l’affare con la ratifica (1711). Il mandatario non risponde personalmente per le obbligazioni assunte per suo mezzo verso il mandante dai terzi contraenti. Se sono nominati più mandatari si presume che ciascuno possa agire indipendentemente dagli altri. Il mandato congiuntivo deve risultare espressamente, e non ha effetto fino a che tutte le persone designate non abbiano accettato l’incarico (art. 1716). Corrispondentemente, esso si estingue anche per una causa di estinzione che riguardi uno solo dei mandatari (1730). Il mandato congiuntivo genera la responsabilità solidale di tutti i mandatari verso il mandante. Diverso dal mandato congiuntivo vi è poi il mandato collettivo, in cui ci sono più mandanti -> conferito da più persone con unico atto per un affare di interessi comune: tutti i mandanti sono responsabili in solido, e la revoca, per avere efficacia, deve essere fatta da tutti coloro che hanno conferito l’incarico, salvo che non ricorra una giusta causa (1726). Le obbligazioni del mandate sono secondarie. egli è tenuto a fornire i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato, deve rimborsare al mandatario le spese sopportate e pagargli il compenso quando non risulta la gratuità del rapporto. ma rtedì 24 gennaio 2017 45 Il mandato si estingue oltre per cause generali quali la scadenza del termine o il compimento dell’affare per cui fu concepito, anche per revoca del mandante o per rinuncia del mandatario. La rinuncia può essere fatta solo per una giusta causa. Dato il presupposto della fiducia, il mandato si estingue anche per la morte o la sopravvenuta incapacità, sia del mandante che del mandatario. Tuttavia il mandato per l’esercizio di una impresa non si estingue se l’impresa continua; e così pure non si estingue per morte o sopravvenuta incapacità del mandante il mandato in rem propriam. La commissione: La commissione è il nome del mandato senza rappresentanza che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente da parte del commissionario, il quale agisce in nome proprio (art. 1731 c.c.). Si riferisce quindi solo ad affari di compravendita. Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni al pagamento in conformità agli usi, con l’obbligo di informare il committente (1732). Il commissionario non risponde del buon fine degli affari. è responsabile nei confronti del committente secondo le regole della diligenza che si richiede nell’esecuzione del mandato. Al commissionario spetta una provvigione; quasi viene maggiorata se egli è tenuto allo “star del credere”, cioè se ha garantito al committente l’esecuzione dell’affare da parte del terzo contraente (1736). Il commissionario può concludere affari per conto proprio se si tratta di acquisto di titoli, divise o merci con un prezzo corrente, a meno che il committente non abbia diversamente disposto (art. 1735). CONTRATTO DI TRASPORTO E LA SPEDIZIONE: Il contratto di trasporto regolato dagli art. 1678 e ss. è il contratto in virtù del quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro(1678). Talora c’è, estraneo al contratto, un destinatario, al quale le cose devono essere consegnate, e che può essere un terzo beneficiario. Il contratto di trasporto è di regola consensuale; reale è il contratto di trasporto ferroviario il quale non si intende concluso prima della consegna della merce alla ferrovia. è contratto obbligatorio, e di regola non solenne. è bilaterale perché il corrispettivo rientra nel sinallagma tra le prestazioni delle due parti. Il credito del vettore è privilegiato e rafforzato da un diritto di ritenzione. Importanza hanno alcune presunzioni di responsabilità del vettore, ma anche numerose limitazioni. Nei trasporti cumulativi, quando più vettori successivamente contribuiscono al trasporto fino a destinazione definitiva, la partecipazione dei vari vettori ha carattere indivisibile. Solo però nel trasporto di cose, e non di persone, c’è una responsabilità solidale tra i vettori. ma rtedì 24 gennaio 2017 45 che sia diversamente pattuito. Di regola ogni agente ha il diritto di esclusività per un ramo di attività e per una data zona. Per quanto concerne il patto di non concorrenza, patto nel quale l’agente si impegna a non fare concorrenza al preponente nel periodo successivo allo scioglimento del contratto, l’art. 1751 bis richiede che esso sia stipulato per iscritto a pena di nullità. Il patto deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni e servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto. Contratto di affiliazione commerciale (Franchising): Con l. 6 maggio 2004 n. 129 il legislatore italiano ha introdotto l’affiliazione commerciale, nota come Franchising. Questo è un contratto tra soggetti giuridici economicamente e giuridicamente indipendenti, in forza del quale una parte (franchisor o affiliante) concede la disponibilità all’altra (affiliato o franchisee), verso corrispettivo di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, al fine di commercializzare determinati beni o servizi. è un contratto a prestazioni corrispettive, caratterizzato sul piano soggettivo dalla necessità che i contraenti siano entrambi imprenditori. Il corrispettivo cui è tenuto il franchisee si specifica nel diritto di ingresso, o initial fee: somma fissa, che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale e nelle c.d. royalties -> percentuale, variabile o fissa da versarsi periodicamente. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e deve indicare una serie di elementi specificati nel testo legislativo. Può essere pattuito a tempo indeterminato o determinato e in questa 2a ipotesi deve garantire all’affiliato una durata minima (mai < di 3 anni) necessaria per ammortizzare l’investimento effettuato. L’affiliante ha l’obbligo di informare l’affiliato in merito al sistema di franchising ed è tenuto a consegnare, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione, una copia completa del contratto di affiliazione, oltre ad una serie di allegati con la descrizione della situazione di mercato in cui l’affiliato dovrà operare. Ciascuno dei contraenti deve tenere comportamenti conformi ai canoni di lealtà, correttezza e buona fede. La comunicazione di false informazioni configura ex art. 8, un’ ipotesi di dolo che legittima la parte ingannata di chiedere l’annullamento del contratto ex. art. 1439 c.c., nonché a pretendere il risarcimento dei danni. La mediazione: Mediatore è colui che mette in relazione due o più persone per la conclusione di un affare (1754). Anche se il rapporto giuridico tra parti e mediatore sorge generalmente da un accordo di mediazione, alcune conseguenze vengono anche solo dal fatto che l’intermediario abbia efficacemente contribuito all’avvicinamento delle parti nella conclusione dell’affare. L’esercizio dell’attività di mediazione vale solo per gli iscritti in un ma rtedì 24 gennaio 2017 45 ruolo speciale istituito presso le Camere di commercio. L’esercizio professionale dell’intermediazione negli affari costituisce un reato se attuato da non iscritti, e comunque l’eventuale attività per l’avvicinamento delle parti svolta da un non iscritto non darebbe alcun diritto a provvigione, in applicazione dell’art. 2231. La mediazione è un contratto unilaterale perché gli obblighi di colui che si giova del mediatore non trovano corrispondenza in un obbligo di questi per la cura dell’affare. Altrimenti si avrebbe un contratto d’opera, cioè a prestazioni corrispettive. Il mediatore deve agire con autonomia, ex. art. 1754 è mediatore solo chi non sia legato a una delle parti da rapporti di dipendenza, collaborazione o rappresentanza. Il mediatore collabora occasionalmente a singoli affari altrui. Il diritto alla provvigione spetta sempre quando l’intervento del mediatore risulta efficace. La provvigione è dovuta al mediatore da entrambe le parti anche se una sola o nessuna ne abbia sollecitato l’intervento, perché entrambe si sono giovate della sua opera. Però non c’è solidarietà tra i due contraenti, infatti il mediatore ha rapporti distinti con i due soggetti del contratto principale. Se sono intervenuti più mediatori, a ciascuno va una quota della provvigione spettante complessivamente (1758). Ex. art. 1756 se l’affare non viene concluso, il mediatore ha diritto solo al rimborso spese per l’espletamento dell’attività di mediazione. La nullità del contratto principale fa venire meno il diritto alla provvigione; l’annullabilità o rescissione sono opponibili al mediatore che richieda la provvigione solo se ne conosceva le cause. Il mediatore assume una diretta responsabilità se non informa le parti di ogni circostanza a lui nota, relativa all’affare, la quale influisca sulla valutazione della convenienza. In due casi il mediatore risponde per l’esecuzione dell’affare: 1. quando ha dato garanzia (1763); 2. quando non ha manifestato il nome del contraente (1762). Contratto di deposito: Il deposito è un contratto con cui una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura (1766). Il deposito riguarda solo cose mobili. Dal contratto sorge l’obbligazione di custodire per restituire. L’obbligo di custodia si trova anche in altri contratti come nel mandato e nel comodato .Ex. art. 1177 con l’obbligazione di consegnare, vi è incluso sempre l’obbligo di custodire. Però nel deposito la custodia è oggetto primo e specifico dell’obbligazione. Il deposito è contratto reale, si perfeziona con la consegna della cosa al depositario che la riceve in detenzione. Il depositario detiene la cosa nel solo interesse del depositante, e non può disporre della cosa depositata, né servirsene, né darla in deposito ad altri senza il consenso del depositante. ma rtedì 24 gennaio 2017 45 è contratto normalmente gratuito; la presunzione di gratuità viene meno per una diversa manifestazione di volontà delle parti. Il depositante comunque rimborsare al depositario le spese da questi sostenute per la conservazione della cosa e deve tenerlo indenne dalle perdite eventualmente cagionate dal deposito (1781). Ex. art 2756 3 c.c il depositario può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno. Il depositario, dal canto suo, deve restituire i frutti percepiti dalle cose in custodia (1775). Il deposito è un contratto unilaterale, anche quando il depositante deve pagare un compenso: oggetto di un’obbligazione accessoria che non ha nulla a che vedere con la causa custodiae oggetto del contratto. La diligenza richiesta è sempre quella del buon padre di famiglia. Di regola il depositario non può servirsi della cosa depositata. => differenza tra deposito e comodato. Il depositario deve restituire la cosa ad mutuo del depositante. Tuttavia le parti potrebbero convenire un termine nell’interesse del depositario (deposito vincolato). -> in tal caso il depositante non potrebbe pretendere la restituzione del bene ante tempus. Anche il depositario può chiedere che il depositante riprenda cosa, purché non sia stabilito un termine a vantaggio del depositante. è ammesso il deposito irregolare: ha per oggetto denaro o cose fungibili, con la facoltà per il depositario di servirsene. Al depositario passa la proprietà delle cose depositate, con l’obbligo di restituire il tandundem. Il deposito irregolare assolve a custodia nell’interesse del depositante e di credito nell’interesse del depositario. -> Analogia con il prestito di cose fungibili => si osservano le norme proprie del mutuo (1782). La funzione economica e la configurazione giuridica dei due contratti restano però divise: nel deposito irregolare la cosa è data in custodia per la sicurezza del depositante, che conserva il diritto di ripetere ad nutum, mentre nel mutuo il prestito viene fatto nell’interesse del mutuatario all’uso e al godimento del bene, pertanto il contratto deve avere una certa durata. Nel deposito in albergo, l’albergatore ha la responsabilità di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente con sè. Il rapporto caratteristico si costituisce relativamente alle cose che il cliente abbia portato con sé in albergo. => La responsabilità dell’albergatore è illimitata se la perdita o deterioramento dipendono da sua colpa, altrimenti la respo. è limitata al valore della cosa, fino ad un limite massimo pari a 100 volte il prezzo di locazione dell’alloggio per una giornata. Le norme sul deposito alberghiero sono inderogabili, onde sono nulli i patti tendenti ad escludere o a limitare preventivamente le responsabilità dell’albergatore. ma rtedì 24 gennaio 2017 45 collegamento tra la funzione dell’assicurazione e il sistema dei mezzi previsti per il risarcimento dei danni: con l’assicurazione si da valore preponderante alla soddisfazione del danneggiato. L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (Assicurazione sulla vita). L’esercizio dell’attività assicurativa è ora disciplinato dal “Codice delle assicurazioni private” (d.lgs. n. 209 del 2005)-> 376 articoli riuniti in 19 Titoli: accorpa oltre mille disposizioni extracodicistiche che in precedenza regolavano le imprese di assicurazione e i loro rapporti con gli investitori e la clientela, nel tentativo di razionalizzare, semplificare, riorganizzare in modo sistematico il complesso normativo. Si è introdotto l’indennizzo diretto nel ramo r.c. auto: a partire dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore del “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma del d.lgs. 209 /2005”. In caso di sinistro l’assicurato da risarcire potrà e dovrà rivolgere la propria pretesa direttamente alla sua assicurazione, la quale si rivarrà poi sulla compagnia che assicura il responsabile del danno. La procedura di liquidazione veloce non potrà, tuttavia, essere applicata laddove nell’incidente siano coinvolti più di due veicoli, veicoli con targhe straniere e quando i danni alla persona superino i 9 punti Il contratto di assicurazione è consensuale, è aleatorio, perché ha come oggetto un rischio da assicurare,ed è a prestazioni corrispettive, perché all’obbligazione dell’assicuratore corrisponde l’obbligazione dell’assicurato a pagare il premio. L’impresa di assicurazione non può essere esercitata da una persona singola o da un’impresa individuale: l’art. 1883 c.c. ne limita l’esercizio agli istituti di diritto pubblico e alle società per azioni, con l’osservanza delle norme stabilite da leggi speciali. La materia è ora disciplinata dalle imprese di assicurazione secondo le forme giuridiche e le modalità specificamente individuate a livello normativo, ma disciplina la procedura abilitativa e i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione in maniera differente a seconda del luogo di ubicazione della sede legale del soggetto richiedente. Le imprese di assicurazione devono limitare l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni e della relativa riassicurazione; è vietato l’esercizio cumulativo da parte di una stessa società dell’assicurazione danni e dell’assicurazione vita. Eccezione sono i rami infortuni e malattia, che nonostante appartengono al ramo danni, possono essere esercitati anche da imprese di assicurazioni sulla vita, ma sempre con una gestione separata delle 2 attività. Il rischio è meglio assicurato quanto più è ripartito e quanto è più larga la massa dei premi che si raccolgono. Inoltre la disciplina cui è sottoposta la Società per azioni offre < possibilità di controllo da parte delle autorità. Il capitale solo in piccola parte serve ma rtedì 24 gennaio 2017 45 come strumento dell’attività sociale, la sua funzione principale è di garanzia per gli assicurati. Controparte nel contratto non è necessariamente l’assicurato, perché il contratto può essere stipulato anche per conto altrui (1891). La copertura del rischio può essere assunta insieme da varie compagnie e si ha così una coassicurazione. Ma spesso le singole società si assicurano a loro volta per una più larga ripartizione dei rischi, con i contratti di riassicurazione. Abbiamo due tipi fondamentali di assicurazione -> contro i danni e sulla vita, assoggettate a discipline diverse. Nell’assicurazione contro i danni l’indennizzo è dovuto dall’assicuratore deve svolgere funzione di risarcimento danno subito effettivamente dall’assicurato. L’assicurazione sulla vita, non ha carattere indennitario, ma previdenziale: l’assicurato mira, a garantire det. disponibilità finanziarie ai soggetti che gli sopravvivano, o a se stesso per un’età nella quale le sue capacità reddituali saranno diminuite. Elemento essenziale del contratto è l’alea: l’assicurazione è nulla se il rischio non esiste nel momento della conclusione del contratto. Il rischio che si copre con l’assicurazione consiste nelle conseguenze del caso o dell’opera dei terzi. L’assicuratore non è obbligato nei casi di dolo o colpa grave dell’assicurato (1900 c.c.). Il premio, cioè il prezzo che l’assicurato deve pagare, viene calcolato su di un complesso di fattori. La continuità nella copertura del rischio dipende dall’adempimento dell’obbligo di pagare i premi; la copertura resta sospesa, dopo il breve termine di 15 giorni, se il rinnovo delle rate di pagamento non avviene regolarmente (1901). La prova del contratto di assicurazione richiede l’atto scritto (1888). La polizza è l’atto dell’assicuratore che contiene l’indicazione di tutti gli elementi del rapporto. Il contratto si forma sulla base di una proposta sottoscritta da chi chiede l’assicurazione, proposta che spesso viene sollecitata dagli agenti dell’assicuratore. Gli agenti sono elementi periferici che agiscono per l’impresa. L’assicuratore, ricevuta la proposta, suole svolgere un complesso di indagini per valutare la consistenza del rischio. L’assicurazione è un contratto basato sulla buona fede. Secondo la regola generale della buona fede precontrattuale, il cliente proponente è tenuto ad agire con la maggiore serietà, e la sua proposta scritta ha valore di proposta ferma per un arco di tempo di 15 giorni; 30 quando occorre una visita medica dell’assicurando (1887). L’assicurando deve dichiarare esattamente e senza reticenze tutto ciò che è richiesto in relazione al contratto. Se il contraente sia stato in dolo o colpa grave nel fare dichiarazioni inesatte o reticenti, il contratto è annullabile da parte dell’assicuratore purché agisca entro 3 mesi dalla conoscenza della circostanza. Se invece il contraente ma rtedì 24 gennaio 2017 45 ha agito senza colpa grave l’assicuratore può recedere dal contratto rendendolo inefficace solo per l’avvenire. Il contratto di assicurazione si intende concluso quando il cliente proponente riceve notizia dell’accettazione dell’assicuratore. Tuttavia la conclusione non coincide necessariamente al momento in cui l’assicuratore inizia a sopportare il rischio; questo presuppone di regola il pagamento del premio e della prima rata dello stesso (1901), e viene fissato alla mezzanotte successiva al giorno nel quale si attua il rilascio della polizza (1899). Talora però l’assicuratore rilascia una nota di copertura provvisoria, che copre subito il rischio fino al successivo previsto perfezionamento. I diritti collegati al contratto di assicurazione sono sottoposti a termini di prescrizione assai brevi (art. 2952 c.c.). Assicurazione contro i danni: L’interesse dell’assicurazione è il risarcimento. Occorre un interesse diretto, perché altrimenti il danno degenerebbe in giuoco o in scommessa. L’assicurazione contro i danni è contratto di indennità, e non deve risolversi in un’occasione di lucro. => il risarcimento è dei danni effettivamente sofferti dall’assicurato. Se vi è stato dolo, il contratto non è valido, ma ciononostante l’assicuratore ha diritto alla riscossione dei premi; se non vi è stato dolo, il contratto ha effetto soltanto fino al valore reale del bene assicurato, e il contraente avrò diritto per l’avvenire a una riduzione proporzionale del premio (1909). => debito dell’assicuratore è debito di valore=> adeguabile alle conseguenze della sopravvenuta svalutazione monetaria. Se l’assicurazione è fatta presso diversi assicuratori per lo stesso rischio, il risarcimento totale non deve superare l’entità del danno. Più frequente poi l’ipotesi di assicurazione parziale, che si ha quando l’assicurazione risulta fatta per una somma minore del valore venale della cosa assicurata. Qui l’assicuratore risponde solo in proporzione al valore effettivo della cosa assicurata si trova in rapporto alla somma per cui è stata fatta l’assicurazione. => Per la parte non coperta è come se l’assicurato fosse assicuratore di se stesso. L’assicurato deve dare avviso del sinistro entro 3 giorni all’assicuratore o all’agente autorizzato, e deve poi fare quanto è possibile per il salvataggio delle cose assicurate, cercando almeno di ridurre il danno. L’assicuratore che ha pagato l’indennità si surroga (1916), fino all’ammontare di essa, nei diritti verso i terzi responsabili. L’alienazione delle cose assicurate non scioglie il rapporto. L’assicurazione della responsabilità civile: L’art. 1917 c.c. prevede un tipo particolare di assicurazione contro i danni: l’assicurazione della responsabilità civile. L’assicuratore è obbligato, nei limiti della ma rtedì 24 gennaio 2017 45 Le banche non svolgono solo attività di raccolta del risparmio e di finanziamento, ma forniscono sempre più servizi: es. prestazione di fideiussioni passive, servizi di investimento. Il T.U.ha evidenziato una marcata “despecializzazione” delle banche, superando le pregresse differenze strutturali e funzionali, verso una semplificazione dei tipi: scomparsa la distinzione degli Istituiti di credito; trasformazione che ha posto fine alle banche in forma di ente pubblico grazie alla c.d. Legge Amato n. 218/1990. Permane dunque la sola distinzione tra SPA e società cooperativa(banche popolari e di credito cooperativo). Il disegno imprenditoriale unitario di più enti viene a costituire il gruppo creditizio. Tali gruppi sono spesso considerati non come connessione di più imprese, ma come articolazioni di un’unica impresa. Gruppi bancari: Capogruppo di un gruppo bancario possono essere una banca, ovvero una società finanziaria con sede in Italia, non controllata da un’altra banca o società finanziaria, e che controlli direttamente o indirettamente altre società bancarie, finanziarie e strumentali. Le società finanziarie possono essere a capo di un gruppo bancario solo quando, abbia rilevanza la componente bancaria: in questo caso, sono equiparate alle banche, per quanto concerne sia i controlli di vigilanza, sia i requisiti degli esponenti. Fondamentali sono la ratio di favorire il potenziamento degli enti creditizi, in modo da assicurare loro maggiore capacità di resistenza nei confronti della concorrenza delle grandi banche straniere, e quella di prevenire le crisi di gruppo, per evitare che il dissesto di una società del gruppo possa coinvolgere la banca a capo o comunque facente parte del gruppo. Il legislatore, quindi, scegliendo un gruppo bancario “verticale” altamente gerarchizzato, in cui la capogruppo assume una diretta e non delegabile posizione di controllo, ed escludendo il modello “orizzontale” di collaborazione paritetica tra imprese, ha dimostrato di privilegiare le ragioni del controllo, mirando a garantire un modulo organizzativo conforme alle esigenze di vigilanza da parte della Banca d’Italia. Solo alla capogruppo spettano le istruzioni di vigilanza, che deve ‘poi emanare disposizioni alle componenti del gruppo per l’esecuzione delle istruzioni dell’organo di vigilanza. Il gruppo deve essere iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia la quale, d’ufficio, vi provvede qualora autonomamente ne accerti l’esistenza.La libertà nella scelta dell’assetto organizzativo e patrimoniale incontra un limite nella necessità di controllo: l’imprenditore può scegliere le strutture più opportune al perseguimento dei propri obiettivi gestionali, purché non ostacoli l’attuazione delle istruzioni della Banca d’Italia e la loro verifica. Particolare disciplina è ex. art. 98 -105 in materia di crisi del gruppo bancario. Il T.U. distingue le diverse procedure di crisi: gestoria dell’amministrazione straordinaria, liquidatoria della liquidazione coatta amministrativa. ma rtedì 24 gennaio 2017 45 Le operazioni bancarie fondamentali si distinguono in passive, per mezzo delle quali la banca raccoglie capitali ricevendo credito dai suoi clienti, e attive, per mezzo delle quali la banca impegna, con la connessione di crediti, la propria disponibilità di capitali. Tra le operazioni passive si trova principalmente il deposito di denaro, il risconto, e per le banche autorizzate, l’emissione di assegni circolari o di vaglia bancari. I principali contratti attivi sono: l’apertura di credito, l’anticipazione bancaria, lo sconto, i mutui pignoratizi o ipotecari. Ci sono poi le operazioni bancarie accessorie, che non sono di credito. Un intero titolo del nuovo T.U. è dedicato alla trasparenza delle condizioni contrattuali -> norme dirette a disciplinare il comportamento delle banche nei confronti del cliente, per garantire a questo la piena conoscenza degli esatti termini del rapporto contrattuale instaurato e la certezza in ordine al suo futuro svolgimento. Ex. art. 117 T.U. i contratti devono essere redatti per iscritto e che un esemplare degli stessi venga materialmente consegnato al cliente, aggiungendo al terzo comma, che, in mancanza della forma prescritta, il contratto è nullo. ex. art. 127 T.U. la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. -> Ipotesi di nullità relativa. Il T.U. all’art. 117 prevede due importanti disposizioni in tema di interessi: tasso d’interesse nel documento contrattuale; considerazione delle clausole che per la determinazione dei tassi di interesse applicati facciano rinvio agli usi, come nulle. C’è poi il divieto di superare il tasso considerato usurario, e ex. art. 1283, il limite per l’applicazione degli interessi anatomisti: in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interesse solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi. “Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti” -> I contratti di apertura di credito possono prevedere un commissione onnicomprensiva, calcolata in modo proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. Il relativo ammontare non può superare lo 0,5 % per trimestre della somma messa a disposizione del cliente. In caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, i contratti di conto corrente e apertura del credito possono prevedere una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento. Le clausole contrarie agli oneri o non conformi a quanto previsto sono nulle. La nullità delle clausole non è la nullità del contratto. ma rtedì 24 gennaio 2017 45 Norma fondamentale è l’art. 118 T.U. che disciplina l’esercizio da parte delle banche, del c.d. ius variandi di modificare unilateralmente le condizioni, i prezzi e i tassi applicati. La legge tutela la posizione dei clienti stabilendo limiti e condizioni all’esercizio dello ius variandi. Il mancato rispetto di queste prescrizioni rende inefficaci le variazioni contrattuali sfavorevoli al cliente. Nel caso in cui le variazioni riguardano i tassi di interesse e siano conseguenti a decisioni di politica monetaria, la legge impone alle banche di modificare sia i tassi debitori che quelli creditori. Nei contratti a tempo indeterminato il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. Depositi bancari in denaro: Costituiscono la principale operazione passiva (1834 e ss. c.c.). Il deposito di denaro fa sorgere nella banca l’obbligazione di restituire il tandundem alla scadenza del termine convenuto, ovvero ad nutum del depositante con la sola osservazione degli eventuali periodi di preavviso. Il deposito bancario è un contratto a prestazioni complesse che tiene del deposito irregolare e del mutuo. C’è l’interesse del creditore di porre al sicuro i capitali riservandosene la disponibilità (custodia), e c’è l’interesse della banca di procurarsi le somme che servono alle sue operazioni attive. Si devono poi considerare gli elementi del compenso, dato dalla banca al depositante sotto forma di un periodico interesse, e dalla durata, che è talvolta stabilito a vantaggio della banca, come in un rapporto di mutuo. Comunque dove non vi siano norme speciali per il deposito bancario, e manchino disposizioni del contratto o usi, si applicano le norme sul mutuo (1782). Il deposito bancario è spesso documentato da un libretto a risparmio. Il cliente vi fa segnare le successive operazioni di versamento e prelievo. Le annotazioni sul libretto fanno piena prova del rapporto tra banca e depositante. Pertanto quando viene emesso il libretto diviene documento esclusivo per la prova dei versamenti e dei prelievi eseguiti. Nel caso di libretti emessi al portatore, con la clausola “pagabile al portatore”, chi possiede il libretto può di regola disporre delle somme depositate, e la banca è liberata se paga al possessore, anche se non è il depositante. Se il libretto è nominativo, solo il soggetto che vi è intestato può compiere operazioni di esazione del credito. Strumento di raccolta del denaro è anche il certificato di deposito -> con scadenza fissa, per non poter essere anticipatamente estinguibile. Di regola, solo chi ha raggiunto la maggiore età può effettuare operazioni su un libretto a risparmio. ma rtedì 24 gennaio 2017 45 finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche, nonché alle attività a queste connesse, quali l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti. Le operazioni di credito agrario si attuano mediante la concessione di prestiti con speciali tassi di favore, con speciali scadenze e speciali garanzie. Mentre nelle operazioni di credito ordinario la concessione viene fatta dalle banche in considerazione della solvibilità del richiedente, nelle operazioni di credito agrario si ha riguardo anche alle reali necessità di chi domanda il prestito, e si considerano le sue attitudini al buon impiego del denaro richiesto, in relazione al processo di produzione agraria cui è destinato. Le operazioni di credito agrario o peschereccio possono essere effettuate mediante l’utilizzo di cambiare agraria o pesca: questa cambiale è un titolo di credito equiparato ad ogni effetto alla cambiale ordinaria: contiene in più l’indicazione del rapporto di valuta, in cui si rivelano lo scopo del prestito, il fondo per cui il prestito è concesso e le garanzie da cui è assistito. Il contratto di conto corrente: Quando due imprenditori abbiano tra loro durevoli e frequenti rapporti di affari non hanno interesse a liquidare di volta in volta i loro rapporti. Per risparmiare tempo e spese lucrando anche gli interessi delle somme che restano a credito, è spesso più conveniente che ciascuna parte trattenga le somme di cui è debitrice, attendendo il saldo periodico dei reciproci rapporti. Il contratto di conto corrente permette alle parti di obbligarsi ad annotare in un conto i crediti derivanti dalle reciproche rimesse (art. 1823 e ss.). i crediti divengono pertanto inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.chiusura del conto. Il conto corrente appartiene alla categoria dei contratti normativi. Le parti non si obbligano a farsi delle rimesse, ma stabiliscono che quando una di esse effettua una rimessa, l’altra si obbliga a scriverla nel conto, e in corrispondenza la prima perde il diritto di esigere il credito o di disporne. I tre punti fondamentali del rapporto di conto corrente sono: Obbligatoria inserzione nel conto delle rimesse ricevute; Inesigibilità dei singoli crediti per la durata stabilita; Esigibilità del saldo a chiusura di ciascun periodo, dopo operatasi la compensazione fino a concorrenza delle partite contrapposte. I crediti immessi nel conto diventano inestinguibili, ma conservano la loro individualità. La chiusura del conto avviene alla scadenza stabilita dal contratto o dagli usi; in mancanza, al termine di ogni semestre. Alla chiusura si liquida il saldo, semplificando il conto. Se il saldo non viene chiesto, si considera come prima rimessa di un nuovo conto, e il contratto si intende rinnovato a tempo indeterminato. ma rtedì 24 gennaio 2017 45 Le operazioni bancarie in conto corrente: Quando si parla di operazioni bancarie in conto corrente ci si riferisce non ad uno specifico contratto bancario, bensì ad una particolare modalità di esecuzione di operazioni, che rispondono a tipi contrattuali diversi (deposito, apertura di credito). La caratteristica delle operazioni in conto corrente consiste nella loro particolare forma di contablizzazione. Sicchè, quando il regolamento in conto corrente accede ad una determinata operazione, la clausola non altera la struttura del contratto: semplicemente, allo schema contabile del conto di gestione, si aggiunge l’effetto di attribuire al cliente la facoltà di aumentare o diminuire liberamente il credito o il debito, mediante successivi apporti o prelievi, che verranno annotati. In ogni momento, il correntista potrà disporre delle somme, che risultano dai depositi effettuati e dal fido ricevuto; egli potrà essere altresì autorizzato a disporre degli importi mediante assegni. Vi è poi in senso specifico il contratto di conto corrente bancario -> espletamento da parte della banca di un “servizio di cassa”, per conto del cliente. La banca, per l’esecuzione degli incarichi ricevuti, risponde secondo le regole del mandato (art. 1856). Le somme riscosse o pagate dalla banca in esecuzione degli incarichi vengono accreditate o addebitate al cliente, e riconosciute reciprocamente mediante scambio di corrispondenza. I fondi necessari per le operazioni dovrebbero essere forniti dal cliente con i suoi versamento o con le somme riscosse per lui. Alle volte però la banca si impegna ad eseguire anche pagamenti allo scoperto, cioè con fondi che essa anticipa al cliente; vi è pertanto compresa un’apertura di credito. Contratti diretti alla soluzione di controversie: La transazione: Un mezzo per la composizione extragiudiziale è l’arbitrato. La lite si risolve anche con un riconoscimento, cioè con l’accettazione che una parte fa della pretesa della controparte. La transazione infine è il contratto con il quale le parti pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che sta per sorgere tra loro, facendosi reciproche concessioni (art. 1965). Con la transazione, le parti non sempre operano soltanto sulle rispettive pretese del rapporto in contesa (transazione non novativa), ma talora costituiscono nuovi rapporti (transazione novativa), oppure modificano o estinguono altri rapporti preesistenti (transazione mista). Essenziale alla transazione è una incertezza subiettiva che si vuole eliminare. Questa incertezza è data anche dal solo fatto dell’esistenza di un conflitto attuale o potenziale tra le parti qualificato da opposte pretese. La transazione può avere come oggetto diritti patrimoniali di qualsiasi natura, e si transige efficacemente anche sulle conseguenze pecuniarie dello stato delle persone o sulle azioni civili nascenti da reato. Deve trattarsi però di diritti disponibili. Quando la situazione di cui si discute è sottratta alla disponibilità delle parti, occorre l’intervento del giudice (es. questioni in materia matrimoniale o in tema di demanio). La transazione può ma rtedì 24 gennaio 2017 45 essere provata con testimoni e richiede la prova scritta; produce tra le parti lo stesso effetto di una sentenza passata in giudicato. Il compromesso e la clausola compromissoria: L’accertamento di diritti controversi può farsi anche per mezzo di arbitrati, o giudici privati, i quali ricevono il potere di risolvere il conflitto da un contratto fra gli interessati, che si chiama compromesso. Il compromesso regolato dal cod. proc. Civ. è contratto eccedente l’ordinaria amministrazione e richiede la forma scritta ad substantiam. L’accordo compromissorio, che ha per oggetto l’attribuzione di un potere, contiene una rinuncia reciproca a ricorrere all’autorità giudiziaria. Se uno dei contraenti adisce il giudice dello Stato, l’altro può opporre l’eccezione di compromesso, e il giudice dichiara improcedibile la domanda. A pena di nullità, il compromesso deve determinare l’oggetto della controversia e deve contenere la nomina degli arbitri, oppure deve stabilire il numero di essi e il modo per nominarli. L’obbligo degli arbitri non deriva dal compromesso stipulato dagli interessati, ma dalla loro accettazione. Con l’accettazione, gli arbitri si obbligano a decidere la controversia secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a decidere secondo equità. La decisione degli arbitri, che si chiama lodo, viene comunicata alle parti; la parte che intende ottenere l’esecuzione forzata ha l’onere di depositare il lodo insieme all’atto contenente l’accordo compromissorio, nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione le parti o gli arbitri hanno eletto la sede dell’arbitrato, e il tribunale dichiarerà il lodo esecutivo con suo decreto. Mentre il compromesso serve per dirimere le controversie già sorte tra le parti, la clausola compromissoria consiste in un patto aggiunto a un contratto; con detta clausola si stabilisce che tutte le eventuali controversie nascenti sull’applicazione del contratto dovranno essere decise da arbitri. ma rtedì 24 gennaio 2017 45
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