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Sbobinature 2020/2021 Diritto del lavoro, Sbobinature di Diritto del Lavoro

Sbobinature 2020/2021 Diritto del lavoro

Tipologia: Sbobinature

2019/2020

Caricato il 15/09/2023

StudenteUnica
StudenteUnica 🇮🇹

4.6

(7)

51 documenti

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Scarica Sbobinature 2020/2021 Diritto del lavoro e più Sbobinature in PDF di Diritto del Lavoro solo su Docsity! 07/12/2020 Buon pomeriggio. Mi sentite, mi vedete bene? Datemi una conferma. Allora sì. Dunque, prima di iniziare a parlare del tema di oggi che è quello della rappresentanza e della rappresentatività sindacale, vorrei chiarire con voi, anche se non siete tanti, quindi non so come interpretare poi eventualmente le vostre posizioni; dunque ho ricevuto una mail che mi dice che alcuni (poi non so perché era firmata da una sola persona in realtà) comunque dice che molti colleghi chiedono se fosse possibile spostare la data della prova parziale. In realtà io ho ricevuto poche iscrizioni intorno ad una decina di studenti che appunto vogliono fare la prova il 10; quindi mi chiedo se veramente l'ostacolo sia questo cioè se è troppo ravvicinata perché appunto mi si diceva che per esempio sui licenziamenti ci sono ancora delle difficoltà. Quindi mi è stata proposta la data del 14 poi non so se veramente ci sia un consenso su questa data. Per me non c'è problema però vorrei capire appunto se è veramente una richiesta concordata, se va bene a tutti, oppure se quelli che mi hanno dato la loro adesione per il 10 poi il 14 non potrebbero; insomma è chiaro che ha senso spostarla se c'è su quell'altra data una convergenza maggiore, cioè io ovviamente sarei contenta di dare una possibilità in più a tutti di poter sostenere la prova parziale poi mi rendo conto che effettivamente il tema dei licenziamenti è complesso che è uno degli ultimi che abbiamo trattato e che è possibile che non ci sia stato neanche il tempo “di digerirlo”. In realtà una delle cose che volevo fare era proprio dopodomani di riprendere in mano le esercitazioni sui licenziamenti per chiarire se ci sono delle cose proprio grossolane, delle incomprensioni evidenti e rivederle assieme. Vediamo un po' cosa scrivete. [ Legge la chat: Anche io sono favorevole a spostarla, vedete qualcuno mi dice di sì poi qualcuno mi dice che va bene il 10 però quasi tutti mi dite che siete favorevoli a spostarla. Io non avevo capito di doverle mandare la mail. Io preferirei il 10 perché ho un altro esame. Io preferirei il 10. Boh. A me il 10 andrebbe meglio. Vedete, chi mi ha mandato la mail in realtà non ha perfettamente coscienza del fatto che alcuni appunto preferirebbero il 10 perché hanno un altro esame. Non lo so. Però ecco lo ripeto: chi intende sostenere la prova deve mandarmi una mail nella quale dichiara la sua volontà così io lo iscrivo anche se informalmente perchè ho bisogno di capire quante persone ci sono per eventualmente fare più aule virtuale; nel senso cioè che se è un numero limitato posso controllare anch'io, se invece ci sono numeri troppo elevati insomma. Poi detto questo, se qualcuno è ancora riluttante perché appunto c'è il tema dei licenziamenti che è meno chiaro, a questo punto dopodomani possiamo fare nuovamente il punto sui licenziamenti e insomma non facciamo un argomento di sindacale che rimane semplicemente non fatto. Facciamo questa cosa dei licenziamenti, perché mercoledì sarebbe l'ultimo giorno visto che domani è festa quindi mercoledì avremmo il tempo di rivedere qualcosa sui licenziamenti. Non lo so, ecco giusto quel tipo di sforzo posso fare. Cioè tutti boh non lo so. Oppure fissiamo anche un'altra data che non sia il 14 perché il 14 c'è qualcuno che ha un esame. Potrebbe essere anche il 15 allora a quel punto. Quanti casi ci saranno nella prova? Ci saranno due casi e una domanda aperta piccola però. Lo possiamo fare il 15 o anche il 16, alla fin dei conti non cambia niente tra il 14 e il 16 per me. Però vedete però, qualcuno ha un altro esame, allora il 15? Il 15 è una data migliore? Altri rispondono il 16 ho un altro esame. Cosa vuol dire però se ai colleghi va bene non importa, cosa vuol dire? Bernardini l'ha scritto. Sentite facciamo così. No vabbè il 18 siamo già sotto Natale, non esageriamo. Facciamo così: voi vi sentite, fate tra di voi una chat perché altrimenti qua perdiamo il pomeriggio, e me lo comunicate; io diciamo che in via di principio sono largamente disponibile, cioè direi che non andiamo oltre il 17 ecco. Va bene? Ma adesso non scrivetemi: io preferirei questo cioè dovrei riguardare tutti quanti. Fate voi. [Una collega interviene: Professoressa, siccome mi hanno nominato giudice popolare io dovrei andare il 16 mattina alle 9:30 e sono tutto il giorno lì, dunque proprio il 16 non potrei però a me va benissimo anche il 14 o anche il 15.] Sì sì ho capito, però adesso non mi dite individualmente io ho questo problema quest’altro problema perchè altrimenti non ne usciamo più. Io vi dico fate tra di voi, adesso finiamo a lezione e voi vi trattenete sulla chat e decidete voi e mi proponete una data unica, la maggioranza in questi casi dovrebbe vincere, io vi sto dando disponibilità massima. Vi do due ore nei pomeriggi che ci sono, per me insomma il 15 è un po’ peggio ma insomma quella settimana va bene tutta, tranne il 18 perchè è veramente troppo in là. D’accordo? E appunto io ho un esame il 17 vedete, cioè trovate un accordo dove c'è la maggior parte delle persone che converge su una data e me la comunicate. Scusate poi, mi ricordate quando è l'appello di gennaio? Chi se lo ricorda? Il 22. Sarebbe di pomeriggio? Ma no, a questo punto le lezioni sono finite e possiamo concordare anche un altro orario. Lo ripeto: adesso iniziamo la lezione, poi voi fate una bella chat tra di voi e concordate una data. Perché altrimenti io vi posso dire che facciamo la prova intermedia i primi di gennaio, ma veramente mi sembra una crudeltà, vi rovinate le vacanze di Natale. Poi comunque tenete conto di un'altra cosa, io vi potrei dire che l’11 gennaio si fa la prova parziale, ma che senso ha? Io dovrei correre per correggerle, perchè poi vi devo dire se lo avete superato perché poi sulla base del risultato voi dovete decidere se dare la seconda parte soltanto, oppure se rifare tutto l'esame; quindi i tempi sono ristretti nel senso che ha senso proprio farlo ora. [Una collega interviene: Professoressa scusi, la seconda parte sarebbe diritto sindacale giusto? E la parte restante la portiamo al pre esame giusto? Certo sì.] Va bene ragazzi? Professoressa, non sarebbe possibile mettere due date? No, due date no, significherebbe fare due esami due prove parziali, no ragazzi veramente così è esagerato. Troviamo una data che va bene a tutti. Guardate, potrei fare lo sforzo massimo di vedere se riesco a liberare la data del 18, ma proprio lo sforzo massimo perché comunque ho un impegno e devo verificare; però se non riuscite a trovare una data sulla quale convergere e vi rimane solo il 18 faremo questo sforzo, a questo punto di mattina. Vi propongo quest'ultima cosa ma due date no. Va bene? Riflettete] Allora adesso io direi che iniziamo, poi naturalmente riprendiamo l'esercitazione che abbiamo fatto sui licenziamenti e vediamo quali sono i problemi e magari il 9 o 10 cerchiamo di chiarire. RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE. RSA e RSU. Allora buonasera, ricominciamo da dove ci siamo lasciati. Abbiamo trattato l'ultima volta il tema generale dell'efficacia del contratto collettivo facendo però riferimento anche alla rappresentatività sindacale, cioè come si può fare in modo che il contratto collettivo produca i suoi effetti di tipo generalizzato (pur non definendolo erga omnes) quando sia firmato da soggetti che sono rappresentativi, da sindacati che sono rappresentativi. Naturalmente abbiamo delineato il quadro dell’efficacia del contratto collettivo facendo riferimento al concetto civilistico di rappresentanza: cioè noi abbiamo detto che il contratto collettivo produce i suoi effetti dal punto di vista soggettivo, cioè possiamo individuare il campo di applicazione del contratto collettivo, sulla base del principio della rappresentanza nel senso appunto di rappresentanza civilistica. Ovverosia, per essere più chiara, il contratto collettivo produce i suoi effetti nei confronti di lavoratori o di datori di lavoro che sono iscritti alle organizzazioni datoriali o sindacali perché, con l'iscrizione all'organizzazione sindacale o datoriale, il lavoratore e il datore di lavoro danno un mandato con rappresentanza alla associazione datoriale e sindacale per firmare, in nome e per conto loro, un contratto collettivo che produrrà appunto i suoi effetti nella sfera giuridica del singolo lavoratore e del singolo datore di lavoro. Quindi, il concetto di rappresentanza civilistico ci fornisce una spiegazione sul meccanismo collettivo (perché dietro di sé naturalmente ha la forza collettiva dei lavoratori), un sindacato che firma accordi collettivi anche quello è un sindacato rappresentativo. Ma altresì possiamo dire che un criterio per misurare la rappresentatività è - il numero di iscritti: cioè noi possiamo dire che un sindacato che ha un elevato numero di iscritti sia un sindacato non rappresentativo? Beh, certamente dovremo verificare anche altre cose, però tendenzialmente il sindacato che ha un alto numero di iscritti non solo ha la rappresentanza (perché appunto ha un alto numero di iscritti) ma ha anche la rappresentatività perché appunto se i lavoratori si iscrivono in gran numero a quel sindacato significa che ritengono che quel sindacato sia in grado effettivamente di tutelare i loro interessi collettivi. Comunque insomma questi sono criteri generalmente utilizzati dal legislatore e dalla giurisprudenza per riconoscere la rappresentatività di un sindacato. Quando questi o altri criteri vengono utilizzati dal legislatore a fini selettivi (cioè per individuare un sindacato al quale un'organizzazione sindacale o delle organizzazioni sindacali alle quali si può delegare la funzione regolativa oppure un sindacato al quale riconoscere determinati benefici e quindi occorre un criterio selettivo perché non tutti i sindacati sono rappresentativi ma solo alcuni o alcuni lo sono più di altri o sono comparativamente più' rappresentativi di altri), quando appunto la legge intende introdurre un criterio selettivo basato sulla rappresentatività, allora dovrebbe anche chiarire quali sono i criteri, sulla base dei quali, tale rappresentatività viene misurata; in realtà il legislatore non lo ha fatto sempre, ha utilizzato formule un po’ vaghe e un po' generiche come quella di maggior rappresentatività: per esempio, il legislatore utilizzava il criterio della maggior rappresentatività per individuare i sindacati ai quali era consentito partecipare, come componenti diciamo così, in organismi di carattere amministrativo magari preposti all’assunzione di decisioni nel campo del mercato del lavoro (come ad esempio le vecchie Commissioni regionali per l'Impiego nel sistema del collocamento) e quindi, per capire e per stabilire quali fossero le sigle sindacali che potevano avere un loro rappresentante in seno a questi organismi, il legislatore utilizzava il criterio della maggiore rappresentatività: quindi possono nominare un loro componente, all'interno della Commissione regionale per l'Impiego ad esempio, i sindacati maggiormente rappresentativi e quindi questo “ maggiormente rappresentativo” poi concretamente veniva individuato sulla base dei criteri che abbiamo appena analizzato (cioè il numero degli iscritti, la capacità di firmare contratti collettivi, la capacità di svolgere azioni collettive e così via). Ecco quindi questo che vi ho fatto è un esempio di legge che individua una soglia di rappresentatività al fine di nominare dei rappresentanti sindacali all'interno di organismi di carattere amministrativo. Però direi che l'esempio più importante, che è quello che ci interessa analizzare oggi, di utilizzo del criterio della rappresentatività sindacale al fine di concedere dei benefici alle organizzazioni sindacali è rappresentato dallo statuto dei lavoratori e in particolare dall'articolo 19 dello statuto dei lavoratori. Vorrei che fosse chiaro il quadro di analisi che stiamo utilizzando. Stiamo cercando di capire in quali casi il legislatore stesso fa riferimento al concetto di rappresentatività sindacale (quindi non a quello di rappresentanza) per selezionare gli attori sindacali ed eventualmente riconoscere solo ad alcuni sindacati che sono considerati come rappresentativi l'accesso a benefici oppure il riconoscimento di un potere regolativo che può essere anche derogatorio rispetto alla legge. Quindi per adesso esaminiamo una delle norme più importanti all'interno dello statuto dei lavoratori che è l'articolo 19. Innanzitutto questo articolo 19 si trova all'interno dello statuto dei lavoratori e apre il titolo secondo dello statuto dei lavoratori. Ricordiamo che all'articolo 14 dello statuto dei lavoratori viene riconosciuta la libertà sindacale a tutte le organizzazioni sindacali. Quindi tutte le organizzazioni sindacali sulla base della libera volontà dei lavoratori possono essere costituite. Il lavoratore può costituire delle associazioni sindacali, può partecipare e può esercitare la sua libertà sindacale. Quindi lo statuto dei lavoratori è da questo punto di vista un esempio di legislazione di sostegno al sindacato in azienda perché appunto sostiene prima di tutto attraverso l'articolo 14 le organizzazioni sindacali che, liberamente e senza vincoli né da parte dello stato né da parte del datore di lavoro, possono esercitare la propria libertà sindacale. Quindi in via generale questo sostegno del legislatore è riconosciuto a tutte le organizzazioni sindacali. Però l'articolo 19 invece stabilisce che ad alcuni sindacati che hanno determinate caratteristiche e che sono considerati come rappresentativi sono riconosciuti dei benefici suppletivi. Quindi sostegno generale del legislatore è per tutte le organizzazioni sindacali in azienda però ad alcuni sindacati che possiedono determinati requisiti di rappresentatività sono riconosciuti dei benefici ulteriori. Vediamo subito l'articolo 19, rubricato "costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali". Questo articolo 19 che io vi presento è nella sua versione originaria perché poi l'articolo 19 è stato sottoposto ad un referendum del 1995 e alcune parti dell'articolo 19 sono state abrogate. Il primo comma così recita: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva". Cominciamo con l'esaminare questa prima parte. Il legislatore dello statuto dei lavoratori immagina una struttura di rappresentanza dei lavoratori all'interno dell'azienda che viene denominata RSA, rappresentanza sindacale aziendale o rappresentanze sindacali aziendali al plurale perché possono essercene di più. Noi non abbiamo il tempo di fare un esame di tipo storico però fino allo statuto dei lavoratori non è che non ci fossero altre strutture di rappresentanza dei lavoratori in azienda. Il fenomeno sindacale si è formato in azienda proprio prima di tutto individuando delle strutture di rappresentante sindacale in azienda, quindi dei comitati variamente denominati. La storia delle relazioni industriali in Italia ci ha presentato diverse soluzioni. Se facessimo una breve indagine comparata in tutti gli ordinamenti europei esistono delle strutture all'interno del azienda di rappresentanza dei lavoratori. A volte possono essere elettive, a volte possono essere di nomina esterna da parte dei sindacati, a volte possono non avere alcun legame con i sindacati se non occasionale, però in tutti i sistemi esiste all'interno dell'azienda una struttura organizzata dai lavoratori che rappresenta gli interessi collettivi dei lavoratori. Normalmente ha un qualche tipo di legame col sindacato che ripeto può essere o di tipo elettorale, perché appunto i lavoratori hanno eletto il loro rappresentante all'interno di questa struttura scegliendoli tra liste di tipo sindacale, oppure questo legame col sindacato può essere più labile. Però comunque sia c'è sempre una struttura all'interno dell'azienda che rappresenta gli interessi dei lavoratori e che dialoga e contratta con il datore di lavoro. In alcuni casi possono essercene due di strutture di rappresentanza degli interessi collettivi dei lavoratori: quella strettamente sindacale che ha il potere di contrattazione, e poi ce n'è un'altra che non ha una necessaria colorazione sindacale, quindi magari rappresenta tutti i lavoratori indipendentemente dall'iscrizione o meno al sindacato di coloro che vengono eletti e magari quella struttura è destinataria degli obblighi di informazione e consultazione. Quindi in alcuni ordinamenti c'è un canale doppio di rappresentanza: ci sono due strutture di rappresentanza di lavoratori all'interno della stessa azienda con funzioni diverse. E normalmente la funzione di contrattazione collettiva è riconosciuta solo alla struttura di rappresentanza sindacale mentre quella non sindacale eletta magari dai lavoratori svolge una funzione soprattutto in tema di diritti di informazione e consultazione. Nel nostro sistema invece esiste un solo canale di rappresentanza. Esiste una sola struttura all'interno dell'azienda che può essere o l'rsa o l'rsu. Vedremo che si tratta di una scelta alternativa. Comunque qua nell'articolo 19 si prevedeva questo tipo di struttura di rappresentanza dei lavoratori in azienda denominata rsa. L'articolo 19 al primo comma prevede che "possano essere costituite rsa in ogni unità produttiva". Dobbiamo sapere che lo statuto dei lavoratori prevede una soglia dimensionale al di sopra del quale tutto lo statuto si applica, quindi compresa anche la possibilità di costituire l'rsa. Questa soglia dell'unità produttiva è quella dei 15 dipendenti. Quindi al di sopra dei 15 dipendenti nell'unità produttiva si applica la disciplina dello statuto dei lavoratori, compresa la possibilità di istituire o di costituire rsa. E la costituzione della rsa deve essere fatta su base volontaria, cioè non può essere imposta da un sindacato, ci deve essere l’iniziativa dei lavoratori. Quindi sono i lavoratori che decidono di costituire una rsa, ma l'rsa che tipo di collegamento ha con il sindacato territoriale, con il sindacato diciamo esterno? Allora innanzitutto è un rapporto molto stretto perché si dice che "le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite nell'ambito di", quindi all'interno di. E ci sono due possibilità: una rsa può essere costituita "nell'ambito di associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale". Cosa vuol dire? Vuol dire che nell'originaria versione dell'art 19, perché questa lettera a) è stata abrogata ma è importante che noi la analizziamo e capiamo cosa è successo con l'abrogazione di questa lettera a. Una rsa può essere costituita nell'ambito di una associazione sindacale che aderisca a una confederazione. Quindi per individuare il sindacato nell'ambito del quale possa essere istituita una rsa, cioè nell'ambito del quale vuol dire con il quale venga individuata una relazione. Facciamo un esempio: ci sono dei lavoratori in una fabbrica che vogliono costituire le rsa della CGIL oppure della CISL oppure della UIL. Possono farlo? Sono essi stessi dei lavoratori iscritti a quel sindacato altrimenti non prenderebbero quel tipo di iniziativa. Possono farlo? Sulla base della lettera a) sí perché la CGIL, la CISL e la UIL sono confederazioni. Supponiamo che si tratti di una impresa metalmeccanica, la rsa deve essere costituita nell'ambito dell'associazione sindacale quindi la Fiom, la Film o la Uilm, quindi l'associazione sindacale dei lavoratori metalmeccanici, quindi è un associazione sindacale. Poi però questa associazione sindacale aderisce ad una confederazione. L'altro criterio importante per costituire rsa secondo la lettera a è che l'associazione sindacale aderisca ad una confederazione, quindi non basta che ci sia soltanto un sindacato di categoria, una federazione sindacale. Questa associazione sindacale di categoria deve aderire ad una confederazione, e non basta ancora perché questa confederazione, secondo la lettera a dell'art 19, deve essere maggiormente rappresentativa. La maggior rappresentatività deve essere verificata sul piano nazionale. Come vedete una serie di criteri che potrebbero essere stringenti, ma comunque sia che eliminano, perché non tutti i sindacati hanno queste caratteristiche. Ci sono alcuni sindacati che non aderiscono a confederazioni, infatti tale norma ha dato origine una serie di questioni di legittimità costituzionale, proprio perché aveva un carattere escludente. Non era garantito a tutti i sindacati costituire rsa sulla base della lettera a) dello statuto dei lavoratori. Pensate al caso dei sindacati dei quadri che infatti sollevò una questione di legittimità costituzionale dell'art 19 lettera a. Il sindacato dei quadri è un sindacato di categoria che però non aderisce ad alcuna confederazione, è un sindacato di tipo professionale. Ce ne sono anche altri, pensate al sindacato dei controllori di volo. Addirittura questo è ancora più di tipo corporativo, tutela gli interessi di una categoria di lavoratori molto piccola, potentissima ma piccola direi, interessi collettivi molto specifici e limitati. Ecco questo tipo di associazioni sindacali non avevano accesso alla lettera a dello statuto dei lavoratori, per questo sono state sollevate diverse questioni di costituzionalità che la Corte costituzionale ha sempre evitato, poi le vedremo con maggior dettaglio. Dobbiamo dire che la giurisprudenza anche di legittimità ha interpretato tale lettera a) dello statuto dei lavoratori come delineante un criterio di maggior rappresentatività che sostanzialmente si fondava su quei criteri che abbiamo visto poc'anzi, cioè veniva considerato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale il sindacato che avesse un alto numero di iscritti, che fosse diffuso sul territorio proselitismo, però non hanno diritto ai locali, non hanno diritto all’affissione, tutte queste cose di cui abbiamo appena parlato. Ed è per questo proprio, perché appunto c’è una differenza tra sindacati che hanno i requisiti dell’art.19 e sindacati che non ce li hanno: è per questo che sono sorte diverse questioni di costituzionalità. Cioè, le questioni di costituzionalità che nel tempo son state presentate alla Corte si fondavano praticamente sempre su una supposta violazione dell’art.39 (organizzazione sindacale libera) e poi sulla violazione del principio di eguaglianza. Perché a certi vengono riconosciuti certi benefici e ad altri no? Quindi, l’art.19 introdurrebbe un trattamento differenziato irragionevole: questo, diciamo, è l’argomento che è stato sempre utilizzato nelle questioni di costituzionalità proposte alla Corte e, però, la Corte le ha tutte evitate, quindi ha evitato di dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art.19, prima di tutto perché, per esempio, nella prima sentenza del ‘74 la Corte riteneva che invece fosse ragionevole la differenza di trattamento, perché l’art.19 ha un carattere definitorio, cioè definisce un quadro di condizioni che ciascun sindacato deve avere se vuole istituire una RSA, ma non è permissivo, cioè non è che consente ad alcuni e ad altri no: diciamo così, il legislatore offre a tutti le stesse possibilità, però poi, per concedere quel beneficio, bisogna avere quelle determinate caratteristiche. Poi, ancora, nell’88 la Corte costituzionale ha considerato ragionevole il criterio distintivo della confederazione, perché appunto la lettera a), come ricorderete, appunto, diceva che l’RSA poteva essere costituita nell’ambito di organizzazioni, associazioni sindacali che aderissero a confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Quindi, perché questo criterio della confederazione? È un criterio che secondo, questo era il caso appunto del sindacato dei quadri tra l’altro, perché è un, veniva ritenuto come irragionevole. Invece, la Corte costituzionale ritiene che abbia, che sia ragionevole questo criterio distintivo, perché la confederazione è la struttura sindacale che meglio garantisce, che meglio, diciamo così, compone le spinte di tipo particolaristico, dice la Corte costituzionale. Cioè, è la struttura sindacale, la confederazione, che rappresenta gli interessi collettivi in modo ampio. La categoria o la federazione rappresenta gli interessi collettivi soltanto dei lavoratori appartenenti a quella categoria, quella categoria produttiva e quindi non tiene conto, invece, di altri interessi collettivi che possono essere, appunto, di lavoratori di tutte le categorie, cosa che può fare solo la confederazione. Questo è un criterio molto importante, perché solo alla confederazione la Corte costituzionale riconosce la capacità appunto di tutelare interessi molto ampi, addirittura anche di chi non è lavoratore, di chi non è occupato e quindi da questo punto di vista la confederazione meglio esplicita il principio di solidarietà, che appunto è sicuramente quello che muove poi tutto il sistema delle relazioni sindacali nel nostro ordinamento. Da questo punto di vista, diciamo, è più coerente con il nostro quadro costituzionale, soprattutto con l’art.39 secondo la Corte costituzionale. Nella sentenza, poi, del 1990 la Corte costituzionale in qualche modo, cioè, pur riconoscendo che, la legittimità costituzionale dell’art.19, in realtà invita il legislatore a individuare regole per verificare la rappresentatività effettiva dei sindacati. È la prima volta che la Corte in qualche modo sollecita l’intervento del legislatore, che non c’è ancora stato, beninteso. Cioè, sul campo ci son diverse leggi, proposte di legge sulla rappresentatività sindacale, quindi relative all’individuazione di un criterio per misurare la rappresentatività sindacale, ma queste non hanno ancora avuto esito. Ora, però, insomma, si è capito che l’art.19 è stato parzialmente abrogato, quindi residua solo la lettera b) e la lettera b), anche la lettera b) è stata oggetto di questioni di costituzionalità: la lettera b) dopo il referendum. Prima di tutto perché già nel ‘96 la Corte costituzionale fu chiamata a pronunciarsi su un possibile vulnus costituzionale dell’art.19, lettera b), in quanto si rischiava, secondo i giudici a quo, si rischiava di cedere al datore di lavoro, ricordatevi che la lettera b), il requisito per istituire l’RSA è aver firmato un contratto collettivo, indipendentemente dal nazionale o provinciale, un contratto collettivo qualunque, o di livello nazionale o di livello anche solo aziendale. Quindi, un sindacato in azienda, che riesce a firmare un contratto aziendale, ha già il requisito per avere la sua RSA in azienda. Il rischio qual è? Che il sindacato, pur di firmare un contratto collettivo aziendale, potrebbe essere disposto ad accettare condizioni anche deteriori proposte dal datore di lavoro o, meglio, il rischio è che sia il datore di lavoro a legittimare il sindacato. Cioè, c’è un sindacato che ha assolutamente bisogno di firmare un contratto collettivo aziendale per avere i requisiti per fondare l’RSA, per istituire l’RSA; il datore di lavoro, conoscendo, sapendo di questa esigenza del sindacato, può, insomma, in qualche modo, tenerlo sulla corda e decidere, insomma, se è legittimato a istituire l’RSA o no. Nella sentenza del ‘96 la Corte costituzionale esclude che ci sia questo rischio di legittimazione, da parte del datore di lavoro, del sindacato aziendale, del sindacato in azienda che firma il contratto aziendale, perché la Corte dice “se si firma un contratto collettivo di carattere, di tipo normativo, il datore di lavoro, cioè il sindacato è comunque forte, quindi è giusto che, insomma, che il requisito sia questo, è forte indipendentemente dal fatto che ci sia un datore di lavoro che voglia appoggiarlo o meno. Ecco, però, questa lettera b) ha creato notevoli problemi invece quando andiamo a esaminare, diciamo così, gli effetti che son stati prodotti dal caso FIAT nel nostro sistema di relazioni industriali. Voi ricorderete che l’altro giorno, mentre vi spiegavo appunto, insomma, le basi del caso FIAT, vi ho detto che ad un certo punto la FIAT è uscita da Confindustria, ha fondato una nuova, in realtà ha fondato, attraverso un trasferimento d’azienda abbiamo, diciamo così, c’è stata una modifica nella persona, nella figura del datore di lavoro, quindi FCA Auto è uscita appunto dalla Confindustria e firma un contratto di primo livello, l’unico contratto collettivo applicabile. Ora, questo contratto di primo livello non è stato firmato dalla FIOM, quindi dal sindacato dei lavoratori metalmeccanici che aderisce poi alla CGIL. Quindi, al momento in cui è sorta questa, nel momento in cui FCA Auto è un nuovo soggetto, un nuovo datore di lavoro, occorre istituire le RSA, perché appunto si tratta di un nuovo datore di lavoro, di una nuova impresa, possiamo dire. E la FIOM, volendo istituire la propria RSA all’interno della nuova società, si vede rifiutare questa possibilità, sulla base della carenza dei requisiti di cui all’art.19. Quindi, c’è una causa in giudizio davanti al tribunale di Torino; il tribunale di Torino solleva una questione di costituzionalità. Perché? Perché, appunto, ad un sindacato, che, tra l’altro, ha il maggior numero di iscritti in quella azienda, viene negata la possibilità di costituire la RSA, sulla base della interpretazione, dell’applicazione, in realtà, dell’art.19, lettera b), perché, appunto, come sappiamo, l’art.19, lettera b), prevede che, per istituire, per costituire un’RSA, è necessario che il sindacato sia firmatario di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva. La FIOM, pur avendo partecipato alle trattative di questo contratto di primo livello, decide di non firmare quel contratto collettivo e quindi, sulla base di questa mancata firma del contratto collettivo, gli viene negata la possibilità di istituire la sua RSA, mentre invece CISL e UIL e le altre sigle sindacali hanno firmato e quindi possono costituire le sue RSA. Quindi, la Corte costituzionale si è dovuta pronunciare, in sostanza, sulla vicenda FIAT, cioè è un problema naturalmente generale, però sollecitato da questo caso FIAT. E che cosa ha detto nel 2013 la sentenza del 2013, la 231? Innanzitutto, è importante questa sentenza perché per la prima volta la Corte costituzionale si pronuncia nel senso della illegittimità costituzionale di una parte, cioè dell’art.19 della legge 300. Però, appunto, la sentenza è di tipo additivo e la Corte costituzionale dichiara appunto l’illegittimità dell’art.19, lettera b), nella parte in cui non prevede (usiamo le parole della Corte) che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non essendo firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda. Cioè, secondo la Corte, quindi, quando l’art.19 parla di firmatari del contratto collettivo applicato in azienda, è da intendersi non come firmatari nel senso che abbiano apposto la firma e abbiano dato il loro consenso; per la Corte costituzionale il requisito di rappresentatività è soddisfatto già con il fatto che il sindacato abbia partecipato alle trattative e poi, ha partecipato alle trattative e poi, sulla base di una sua valutazione sul contenuto, sull’esito delle trattative, abbia deciso di non firmare quell’accordo. Quindi, diciamo così, la rappresentatività in questo caso è collegata non alla firma del contratto, ma alla partecipazione alle trattative per la firma del contratto collettivo applicato in azienda. Quindi, diciamo così, la Corte costituzionale detta una interpretazione, appunto, dell’art.19, lettera b), in mancanza del quale la norma sarebbe costituzionalmente illegittima. Quindi, la legittimità costituzionale della norma è condizionata da una interpretazione del concetto di firmatarie, applicato appunto alle associazioni sindacali che partecipano alle trattative. Ora molto velocemente invece parliamo dell’altra struttura di rappresentanza sindacale in azienda, quindi l’Rsa è la prima forma di rappresentanza sindacale in azienda definita dall’art.19 dello Statuto dei lavoratori però nel nostro ordinamento esiste anche un'altra struttura di rappresentanza dei lavoratori in azienda che si chiama Rsu che significa rappresentanze sindacali unitarie, questa struttura di rappresentanza è stata introdotta nel nostro ordinamento attraverso un accordo interconfederale, che è partito e ha la sua fonte nel Protocollo del luglio ’93, quindi già il protocollo del luglio ’93 prevedeva questa possibilità di istituire l’Rsu che però è stata poi regolata da un accordo del dicembre del 1993, e poi rivista, quindi tutto il meccanismo di formazione e di istituzione dell’Rsu è regolato in un accordo interconfederale del 2014, che appunto è l’Accordo interconfederale sulla rappresentanza e rappresentatività sindacale. Allora innanzitutto quindi si tratta, è importante sottolinearlo, di una struttura di rappresentanza sindacale che è regolata non da una legge, ma da un accordo sindacale, un accordo interconfederale, quindi non è regolato da una fonte legislativa come invece lo è appunto l’Rsa. Poi, l’Rsa appunto sorge su iniziativa dei lavoratori, i componenti dell’Rsa, i lavoratori che appunto sono i dirigenti dell’Rsa vengono nominati o designati dall’organizzazione sindacale nell’ambito della quale l’rsa viene istituita, quindi sarà la cgil che dirà che Tizio, Caio e Sempronio sono i componenti della Rsa. Invece la Rsu ha un meccanismo di funzionamento totalmente diverso, perché è di tipo elettorale, quindi ha un meccanismo di individuazione dei componenti dell’Rsu di tipo democratico, lo possiamo definire così. Queste Rsu, questi sono i testi ai quali dovete fare riferimento (penso si definisca alle slide), velocemente vi spiego come si eleggono, innanzitutto vengono, è una procedura volontaria, quindi all’interno dell’azienda i sindacati stessi decidono se vogliono istituire una Rsu, e l’istituzione dell’Rsu è alternativa all’istituzione di singole Rsa: quindi nell’azienda Pistis di Macchiareddu, i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL che hanno già le loro RSA dicono, perché non facciamo una RSU? Perché non facciamo un'unica struttura di rappresentanza sindacale anziché averne tre diverse? Si procede a una elezione e l’accordo del 2014 stabilisce regole molto ferree, in realtà erano già previste nell’accordo del ‘93, per individuare i sindacati che possono presentare le liste per l’elezione delle RSU: - deve trattarsi o di sindacati che hanno partecipato, che hanno sottoscritto l’accordo istitutivo delle RSU, quindi l’accordo del 2014, - oppure di sindacati che pur non avendo partecipato, non avendo firmato l’accordo del 2014 condividono ovviamente i contenuti di quell’accordo e sono firmatari di un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva dove si vuole istituire l’RSU,
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