Scarica Appunti di Diritto Ecclesiastico e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! Lezione del 7 novembre Istituti per sostentamento del clero Si devono distinguere fra istituti centrali (1) e quelli diocesani; nel (1) il patrimonio è formato da una dotazione iniziare e dall’attività dell’istituto e dalle offerte dei fedeli. Le offerte liberali in denaro sono deducibili sino ad un importo massimo di 1032 euro Un’altra fonte di origine pubblica - si tratta dell’ 8 x mille - da quando lo stato ricava dalle imposte sul reddito delle persone fisiche; il nuovo concordato prevede che i contribuenti decidano a chi destinare questa quota dell’8 x mille (Chiesa Cattolica, confessione religiosa diversa da quella cattolica etc…). I contribuenti decidono con propria firma e con dichiarazione dei redditi a chi destinare questa quota, se il contribuente non decidesse nulla la quota non decisa viene redistribuita in base alle scelte effettuate dai cittadini. La quota dell’ 8 x mille viene destinata alla chiesa cattolica e al sostentamento dei sacerdoti Il patrimonio dei (2) è formato essenzialmente dai patrimoni dei vecchi benefici estinti - il beneficio era una fondazione cioè una massa patrimoniale che forniva una remunerazione al parroco, ogni diocesi aveva il suo beneficio; con nuovo codice dell’83 e con revisione dell’84 i benefici sono stati estinti, il patrimonio dei benefici è confluito (con eccezioni) nel patrimonio dell’istituto diocesano per sostentamento del clero. Accade che in questo modo alcune diocesi hanno patrimonio più ampio rispetto ad altre, succede che il patrimonio dell’istituto diocesano sia sufficiente per la remunerazione dei sacerdoti ma il patrimonio di un’altra diocesi sia insufficiente; accade che gli istituti centrali esercita una funzione di compensazione. Questa funzione sta nel fatto che le diocesi che hanno un surplus di beneficio versano una quota di denaro agli istituti centrali e questi a loro volta danno la quota alle diocesi più bisognose; l’istituto centrale assume anche sorta di funzione di compensazione. L’istituto centrale ha anche un’altra funzione detta sostituto di imposta - significa che l’imposta sul reddito percepito dai sacerdoti viene versata direttamente dall’istituto. Art. 25 della legge 222 afferma che istituto centrale opera su tale remunerazione - vuol dire che la remunerazione NON è retribuzione ma ai soli fini fiscali la remunerazione è equiparata ad un reddito di lavoro. Le attività sono sottoposte al controllo dello Stato - si tratta di controlli su alienazione dei beni immobili ecclesiastici, si tratta di un diritto di prelazione affinché il bene stesso rimanga all’interno della chiesa o se dovesse uscire dal circuito ecclesiale rimanga in mano pubblica (bene che si possa usare per utilità pubblica). Ciò avviene quando gli istituti diocesani/centrali intendono alienare un bene dal valore di un miliardo e mezzo di lire (ora 774 mila di euro) sussiste un diritto di prelazione a favore degli enti pubblici - con diritto di prelazione si intende il fenomeno per cui alcuni soggetti ex lege sono preferiti ad altri soggetti. Il diritto di prelazione non sussiste quando vi è un altro diritto di prelazione ex lege (ma anche contrattuale) antecedente - come ipoteca, locazione. L’istituto per il sostentamento del clero ha diritto ad alienare il bene alle medesime condizioni offerte ai soggetti che godevano di prelazione - devono essere rispettate queste condizioni, qualora non fossero rispettate queste condizioni la vendita è considerata nulla però il bene rientra nella proprietà del venditore. Mentre nel diritto comune nel caso venga omesso il diritto di prelazione il soggetto ha diritto reale Lezione del 9 novembre Il sostentamento del clero Il patrimonio dei benefici è confluito nel patrimonio degli istituti diocesani i quali contribuiscono alla remunerazione sacerdotale; il putriamo io immobiliare è sottoposto a specifico controllo dell’autorità pubblica. Con il nuovo sistema lo stato rinunciata ad intervento diretto nel sistema di remunerazione sacerdotale; precedentemente (fino al concordato) lo stato aveva ruolo attivo di sostentamento del clero. Molti de benefici furono impoveriti o anche scomparsi a seguito della legislazione eversiva ossia lo Stato italiano aveva incamerato numerosi beni impoverendo anche i benefici - i quali erano impoveriti tali da non produrre più reddito sufficiente per il sostentamento dei sacerdoti. È stato quindi necessario intervenire per permettere ai sacerdoti il sostentamento; lo stato dopo l’espropriazione dei beni ecclesiastici creò le premesse per un ruolo pubblico, nel regno di Sardegna venne istituto quella che venne poi denominata “casse ecclesiastiche” la cui finalità era il sostentamento dei ministri di culto non economicamente sufficienti. Successivamente dopo le leggi eversive del 1866 e del 1867 con i beni incamerati si costituì il c.d fondo per il culto. Fra gli obblighi specifici per il fondo di culto vi era l’obbligo di liquidazione, lo stato intervenire mediante conferimento di un assegno nel quale vi era la concessione di carattere personale tanto che nel periodo in cui l’ufficio era vacante si sospendeva il pagamento. Le leggi eversive non solo espropriavano l’asse ecclesiastico ma anche il controllo sulle nomine dei ministri di culto (previo placet) - le nomine erano sottoposte al controllo dell’autorità civile. Si tratta di una concessione a titolo alimentare - i c.d assegni alimentari - con articolo 30 del concordato del 1929 lo stato italiano si impegnava a supplire alle insufficienze degli istituti ecclesiastici con assegni; il Concordato del ‘29 mantenne impegno di remunerare tutti quei sacerdoti che ricevevano un sostentamento non dignitoso - si tratta di intervento diretto dello Stato. Si crea così un’unione fra Stato e Chiesa in ambito patrimoniale, l’ente a cui competeva il conferimento di questo assegno era l’organismo del fondo per il culto; con il codice di diritto canonico e il concilio Vaticano il sistema venne modificato per prevenire al sistema attualmente vigente - ciò che avviene con il nuovo concordato in cui vi è sistema di istituti per il sostentamento del clero. Il fondo per il culto (che apparteneva prima al Ministero della Giustizia e poi al Ministero dell’interno) viene così sciolto come ente ed ora è subentrato un nuovo ente chiamato “fondo edifici di culto”. Questo non è più ente a cui spetta il mantenimento dei sacerdoti ma spetta la gestione delle chiese - circa 850 chiese - di proprietà dello Stato; la maggior parte di queste sono aperte al culto pubblico. L’ente nuovo ai sensi dell’art. 11 del codice civile ha una finalità principale (ex art. 58 della legge 222/1985) cioè nella conservazione, restauro e tutela degli edifici di culto appartenenti al fondo stesso - vi è quindi anche una convenzione per utilizzo di queste Chiese - il Concordato del ‘29 aveva previsto che le chiese espropriato dallo stato fossero restituite alla Chiesa Cattolica ma ciò non ha avuto attuazione. Il Concordato attuale ribadisce questa norma affermando che le Chiese espropriate devono essere restituite al legittimo proprietario originale - nel corso degli anni solo poche Chiese sono state restituite; questo perché alla base vi è un motivo economico, in questo modo lo Stato giuridicamente ha la manutenzione straordinaria dell’edificio e la Chiesa ha solo onere della manutenzione ordinaria e delle spese relative al culto (la Chiesa quindi non ha interesse specifico e dall’altra parte lo Stato ha un vantaggio ad avere patrimonio e dei beni di alto valore). Il fondo degli edifici di culto ha personalità giuridica attribuita dalla legge 222/1985 ed è amministrato in quanto ente pubblico dalle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello stato con modalità specifiche - si può parlare di ente organo con personalità giuridica e autonoma il cui legale rappresentante è ministro di interno coadiuvato da consiglio di amministrazione (organo consultivo) - il consiglio di amministrazione è composto da nomina del ministro di interno e altri sono indicati dalla conferenza episcopale italiana (per legge); il fondo gestisce beni per i quali vi è esercizi del culto cattolico e come forma di collaborazione fra stato e chiesa alcuni membri sono designati dalla conferenza episcopale. Vi è anche direttore e prefetto la quale è una persona competente in ambito giuridico o uno storico dell’arte. Il parere del consiglio di amministrazione è obbligatorio ma non è vincolate (oggetto di discussioni ancora oggi); vi sono altri enti pubblici che sono proprietari di edifici di culto come ad esempio mobili adibiti al culto che appartengono ad enti locali (come i comuni) - sono sottoposti alla disciplina ex art. 622 e 624 del codice civile. Una norma passata prevedeva che il fondo per il culto poteva concedere ai comuni da un lato gli edifici annessi al culto ma dall’altro anche gli stessi edifici - i comuni hanno interpretano questa concessione come cessione di proprietà, una sorta di concessione d’uso o anche di proprietà - alcuni comuni sono diventati proprietari di quei beni. Vi è una legge la 136/2001 che si intitola “disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello stato nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici”, questa legge ha previsto che in beni immobili appartenenti allo stato siano lasciati in