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Autonomia finanziaria, Slide di Diritto Regionale

Descrizione dettagliata dell’autonomia finanziaria dalle origini ad oggi

Tipologia: Slide

2020/2021

Caricato il 27/07/2024

Glori29
Glori29 🇮🇹

9 documenti

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Scarica Autonomia finanziaria e più Slide in PDF di Diritto Regionale solo su Docsity! z L’autonomia finanziaria delle regioni “Pietra angolare dell’autonomia regionale” (cit. C. Mortati) Il bilancio rappresenta uno strumento indispensabile per la realizzazione dell’autonomia. Di recente la corte costituzionale ha insistito sulla natura di bene pubblico del bilancio, soprattutto con particolare riferimento agli enti territoriali poiché volto a sintetizzare e rendere certe le scelte dei governanti z  L’autonomia è un concetto relazionale che designa la condizione giuridica in cui si viene a trovare un ente rispetto ad un altro ente. In linea generale viene riconosciuta per qualificare i rapporti tra enti sotto-ordinati  Si esprime attraverso il riconoscimento di una sfera di competenza di un ente rispetto ad un altro e consiste nella attribuzione ad un ente sotto-ordinato di un potere di intervenire in forma esclusiva o concorrente nella conformazione di una serie di situazioni giuridiche. Autonomia significa anche capacità di definire su base normativa e si realizza quindi attraverso l’esercizio del potere normativo  Quindi l’autonomia si ricostruisce in base alla funzione normativa z I riferimenti costituzionali Artt. 81, 97, 117, 119 oggetto di due modifiche avvenute con L. Cost. N.3/2001 e n.1/2012 z  L’originaria formulazione dell’art. 119 non spiegava in maniera chiara le forme di partecipazione delle regioni alla produzione delle norme da cui deriva la consistenza della loro autonomia finanziaria, né risultava chiaro se fosse disegnato un modello di finanza diretta o derivata  Dubbia era anche la potestà legislativa delle regioni in materia tributaria stante la riserva di legge statale z La riforma del titolo V, L. Cost. 1/2001  La riforma ha mutato i criteri di distribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative a livello regionale e locale  È stato abbandonato il principio del parallelismo tra funzioni legislative ed amministrative delle regioni sostituito dal principio di sussidiarietà verticale.  L’idea del legislatore era quella di porre le base per uno sviluppo federale del sistema fiscale italiano  Con il termine federalismo fiscale si vuole intendere, infatti, un assetto dei rapporti finanziari tra stato ed enti locali improntato a due principi fondamentali: autonomia finanziaria di entrata e di spesa, con il superamento della finanza derivata; la fissazione di principi e strumenti di coordinamento della finanza e del sistema tributario dello stato e degli enti territoriali  La riforma ha quindi inteso offrire una copertura costituzionale al potere spettante a cuscun ente locale di decidere in materia di entrate e spese.  La riforma ha inoltre inserito l’armonizzazione dei bilanci tra le materie di competenza concorrente stato regioni  È possibile sin da subito anticipare che la novella non è riuscita ad eliminare l’incertezza tra i due modelli della finanza propria e della finanza derivata z La riforma avvenuta con L. Cost. n. 1/2012 Fondamentale riforma in materia di finanza pubblica poiché ha inserito nell’ambito della costituzione il principio dell’equilibrio di bilancio Ha legato il riconoscimento dell’autonomia finanziaria degli enti locali al rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’U.E. Ha spezzato la materia armonizzazione e coordinamento della finanza publica e del sistema tributario prendendo che solo la seconda rimanga nella potestà concorrente e assegnando la prima ossia l’armonizzazione alla potestà legislativa esclusiva dello stato. Si riduce, quindi, l’ambito di intervento della regione, portata restrittiva che emerge maggiormente se legata all’interpretazione costituzionale in ordine alla necessaria previsione di principi statali in materia. z La legge 42/2009 sul federalismo fiscale  L’attuazione della riforma costituzionale del 2001 si è avuta ben 8 anni dopo con la legge in epigrafe.  In questi anni la corte costituzionale ha svolto un ruolo importante di supplenza del legislatore, pur sottolineando l’imprescindibile intervento del legislatore.  L’articolo 1 della legge individua i fini cui mira la stessa: assicurare l’autonomia di entrata e di spesa di tutti gli enti locali nella garanzia dei principi di solidarietà e di coesione sociale in modo da sostituire per tutti i livelli di governo il criterio della spesa storica in favore di quello dei costi e dei fabbisogni standard, e realizzare la massima responsabilizzazione degli enti locali  Ci troviamo Dif ponte ad una maxi delega al governo al fine di adottare d.lgs. attuativi dell’articolo 119 della cost. Nel rispetto dei principi dalla stessa previsti. z  L’articolo 2 della legge individua una serie di principi e criteri direttivi:  Perseguimento della lealtà istituzionale tra i livelli di governo  Obbligo di pubblicazione dei bilanci  Valorizzazione della sussidiarietà orizzontale  Territorialità dei tributi z  Di recente, infatti, con la l. 11/2023 definita delega al governo per la riforma fiscale è stata prevista la piena attuazione del federalismo fiscale regionale z Qualche cenno in ordine all’autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale  Tra le forme e condizioni particolari di autonomia riconosciute alle regioni speciali può annoverarsi una maggiore autonomia finanziaria  Tuttavia, occorre precisare che quanto più avanza il processo di omologazione delle regioni tanto più si fa problematico rinvenire una credibile giustificazione a sostegno di un diverso regime in materia finanziaria tra le due specie di regioni  La corte costituzionale dopo la riforma ha ritenuto compatibile con la specialità la fissazione di limiti aanaloghi a quelli imposti alle regioni ordinarie da parte del legislatore  La legge 42/09 sembra tuttavia convalidare il dualismo, si registrano vari elementi di differenziazione tra i vari regime che la legge non ha inteso mettere in discussione  La legge stabilisce che le autonomie speciali concorrono al patto di stabilità interno pur sempre secondo criteri e modalità stabiliti dalle norme si attuazione dei rispettivi statuti  La legge istituisce presso la conferenza permanente per i rapporti tra stato e regioni un tavolo di confronto, dal 2009 si sono avviate delle negoziazioni che hanno condotto ad accordi tra lo stato e le regioni speciali  Negli accordi si coglie l’influenza della giurisprudenza costituzionale che da tempo ha riconosciuto l’applicabilità dei principi del coordinamento della finanza individuati dal legislatore statale anche alle regioni speciali pur nel rispetto dei loro statuti, esse non possono sottrarsi ai doveri costituzionali di solidarietà politica economica e sociale di cui il coordinamento della finanza pubblica è espressione