Scarica Autonomia Amministrativa: Articolo 118 e Principio di Sussidiarietà e più Appunti in PDF di Diritto Regionale solo su Docsity! Anno accademico 2016-2017 Diritto Costituzionale Prof.ssa Paola Mazzina V L’autonomia amministrativa Art. 118, commi 1 e 2: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Caratteri di novità Superamento del principio del parallelismo delle funzioni, in forza del quale le funzioni amministrative spettano allo stesso ente che, nelle materie che ne formano oggetto, è chiamato a esercitare quelle legislative. Carattere fondamentalmente strumentale della disciplina dettata dall’art. 118, che rende il riparto delle competenze amministrative parzialmente decostituzionalizzato. Incongruenze Mancato coordinamento tra la l. 1/1999 e la l. 3/2001 (superabile in parte con il ricorso al principio di sussidiarietà). Incongruenza tra il primo e il secondo comma dell’art. 118 (superabile ritenendo che la formula secondo le rispettive competenze vada riferita non agli enti chiamati a conferire legislativamente le funzioni, ma agli enti locali titolari di competenze amministrative). Principio di sussidiarietà verticale (art. 118, c.1) Ai Comuni è attribuita la competenza amministrativa generale, mentre l’eventuale allocazione di funzioni amministrative presso i livelli istituzionali superiori, necessariamente subordinata all’esigenza del loro esercizio unitario, è ispirata al principio di sussidiarietà, nonché ai principî di adeguatezza e differenziazione. Tale principio consente di scongiurare il più grande rischio insito nel disegno di un assetto elastico delle competenza amministrative, ossia quello della totale decostituzionalizzazione della disciplina, e dunque di limitare i margini di apprezzamento demandati al legislatore ordinario, creando le condizioni per la sindacabilità giurisdizionale delle sue decisioni. Resta però un duplice rischio: che il giudice sovrapponga la propria valutazione politica a quella del legislatore, ovvero che assuma un atteggiamento deferente nei confronti del legislatore. La soluzione più efficace sembrerebbe quella di una lettura procedimentale del principio di sussidiarietà, che subordini cioè lo spostamento verso l’alto di funzioni amministrative al coinvolgimento nel procedimento delle Regioni (così Corte Cost, sent.n. 303/2003). Non sono però esenti da riserve gli indirizzi giurisprudenziali sviluppatisi sulla base di tale lettura: il principio dell’intesa (in senso forte) e la limitazione della procedimentalizzazione alla sfera dei rapporti tra Stato e Regioni. Principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, c.4) Gli enti territoriali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Lettura letterale (non accolta pacificamente in dottrina): si tratta non di una mera facoltà, ma di un obbligo giuridico, e da ciò deve dedursi che gli enti territoriali menzionati sono legittimati ad esercitare le attività suddette solo nella misura in cui il settore privato non sia in grado di dare ad esse adeguata copertura. Lettura svalutativa: la disposizione in esame non incide sull’an, ma sul quomodo dell’intervento pubblico, e perciò richiama gli enti territoriali menzionati ad esercitare le proprie funzioni semplicemente favorendo la partecipazione dei privati. Se la lettura svalutativa non sembra convincente, nemmeno lo è quella letterale, poiché il richiamo al principio di sussidiarietà rende palese che il favor della norma deve tradursi da un lato nella preferenza accordata alla società civile quando essa sia in grado di svolgere attività di interesse generale, e dall’altro nel ruolo sussidiario dell’ente pubblico, chiamato a sopperire all’eventuale inadeguatezza dei cittadini (contro: TAR Sardegna, sez. i, 21 dicembre 2007, n. 2407). Tutela delle autonomie funzionali L’art. 118, c. 4 produce effetti non sono nell’area dei rapporti tra pubblico e privato, ma anche nell’ambito delle relazioni tra gli enti territoriali e le cd. autonomie funzionali (o enti di autonomia funzionale). Dal principio di sussidiarietà orizzontale parte della dottrina desume infatti anche un principio di tutela delle autonomie funzionali, deducendo cioè che per tutte le funzioni non esercitabili in regime privatistico, gli enti pubblici da preferire sono quelli morfologicamente più vicini agli ambiti sociali interessati, vale a dire gli enti operanti in regime di autonomia funzionale.