Scarica Autonomie territoriali e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! Lo sviluppo delle autonomie territoriali (regioni, province e comuni) L’inquadramento storico della questione → art. 74 Statuto albertino. I comuni e le province erano soggetti del decentramento amministrativo (articolazioni territoriali utili a far sì che potesse essere distribuito il carico amministrativo del territorio → amministrazione periferica), ed erano regolate dalla legge, le Regioni non esistevano ancora. Le due alternative possibili dopo l'unificazione: ● mantenimento dell'organizzazione burocratica di tipo centralizzato (prevarrà questa soluzione, fino a tutta l'esperienza del ventennio fascista) ● valorizzazione dell'autonomia degli enti territoriali (posizione più avanzata). Il dibattito in Assemblea Costituente: varietà delle posizioni che emergono → approvazione dell'ordine del giorno, che rappresenta un primo compromesso tra le varie opinioni, <<Piccioni>> nella Commissione c.d. dei 75. caratteri regionali: ● rappresentatività ● autonomia legislativa ● autonomia finanziaria ● autarchia mandato a tener conto della peculiarità di quattro situazioni territoriali (Sicilia e Sardegna, Alto Adige, per lo spartimento dei territori in seguito alla sconfitta, emergono minoranze linguistiche, quella tedesca e quella ladina; Valla d'Aosta, che presenta una minoranza linguistica francese). Non era definita la questione del territorio di Triste (minoranza italiana su territori della Slovenia, e viceversa) L'Assemblea permette uno statuto speciale. Gaspare ambrosini fa un discorso che punta molto sulle regioni. E dalla risoluzione dei problemi locali si può avere una risoluzione dei problemi nazionali. Le coordinate della nuova costruzione: ● Art 5, Cost. (tra i principi fondamentali) → cerca idea dell'unità del paese: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento È un principio aperto: ● unità e indivisibilità della Repubblica ● riconoscimento e promozione delle autonomie locali ● attuazione del decentramento amministrativo ● adeguamento dei principi e dei metodi di legislazione ● Titolo V, parte II della Costituzione (Artt. 114-133): art. 131 che riprende vecchi compartimenti statistici (limite del dibattito, assieme alla mancata revisione delle circoscrizioni comunali) (dagli artt. 114 e ss.) La divisione dei poteri in verticale: la funzione legislativa a 2 livelli: ● Regioni a statuto ordinario e speciale, Province autonome ● Stato le funzioni amministrative e di indirizzo politico a 4 livelli: ● Comuni ● Province ● Regioni ● Stato ● alcune disposizioni transitorie e finali (VIII, IX, X, XI) Entra in vigore la carta costituzionale e si ha il “congelamento” costituzionale (coniata da Enzo Cheli) → continuo differimento dell'attuazione della messa in campo dei nuovi istituti costituzionali (Esempio: Corte costituzionale → 1956, consiglio superiore della magistratura → 1958, l'elezione dei primi consigli regionali all'esito del perfezionamento della legge costituzionale regionale → 1976. Cheli ha quest'espressione e si rifà alle opere di Pietro Calamandrei, che sosteneva che le forze di destra erano riuscite a prevalere su quelle di sinistra → una rivoluzione promessa (differita nel tempo) al posto di una immediata. Le elezioni de '48 non vanno come ci si aspettava: si dava per scontata la vittoria delle forze di sinistra. Poi l'assetto della prima legislatura è stato ben diverso. La “partita” delle Regioni ad autonomia speciale Lo “stallo” delle regioni a statuto ordinario fino agli anni '70 (con le leggi di attuazione ed alcune decisive indicazioni della Corte costituzionale). Si danno alcune modalità di decisione e regole alle regioni, ma mancano le leggi statali di principio: sembra che lo stallo sia destinato ad andare avanti. Gli enti locali Preesistono all'impianto costituzionale e fino al riordino delle funzioni amministrative, ad essi restano quelle già esercitate (VIII disp.trans.fin.) «laboratorio» dello stato sociale, finché non saranno destinatari di massicci trasferimenti statali (anni ’70 e anni ‘90), ai sensi del vecchio art. 118 Cost. In realtà lo stato può lamentare la violazione di qualsiasi parametro costituzionale (sent. n. 274/2003) = lo stato mantiene posizione peculiare, servente esigenze di unità giuridico-politica, oltre che di rispetto dei vincoli europei ed internazionali. “Intesa” + “leale collaborazione” + “coordinamento” → L’unità e l’autonomia si conciliano attraverso il coordinamento (poteva essere meglio esplicitato, come pure le relative sedi) Previsioni del T.U.E.L. su comunità locali ordinate in Comuni e Province – artt. 13 e 14, 19 e 20 - d.lgs. n. 267/2000 (attualmente ancora vigenti - solo da leggere) Art. 13 - Funzioni del comune 1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia. Art. 14 - Compiti del comune per servizi di competenza statale 1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. 2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54. 3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie. LE PROVINCE PRIMA DELLA LEGGE DELRIO (solo da leggere) Art. 19 T.U.E.L. – Funzioni (confronta con slide n. 31) 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilità e trasporti; e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. 2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. 3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali. Art. 20 T.U.E.L. - Compiti di programmazione (solo da leggere) 1. La provincia: a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione; b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni. 2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio (…) COSTITUZIONE DEL 1947 E INTERVENTI LEGISLATIVI ANNI ‘70-’90 = valorizzato ruolo province quale ente territoriale intermedio (sia pure, dopo il 1997, alla stregua del principio di sussidiarietà) – conferma di prospettiva nella riforma del Titolo V del 2001 1. Legge Delrio 2014, che ridimensiona il ruolo delle province, riconducendolo ai servizi di area vasta, in attesa di nuova riforma costituzionale, e dopo il tentativo operato del Governo Monti bocciato dalla Corte cost. (sent. n. 220/2013) ● ridimensiona ruolo province ● elimina carattere direttamente elettivo organi provinciali (corte cost. n. 168/2018) ● incentiva e favorisce unioni e fusioni di comuni ● istituisce città metropolitane Le province dopo la legge Delrio (da leggere) Le 86 province delle regioni a statuto ordinario (in attesa della riforma costituzionale che ne avrebbe previsto la soppressione) smettono di avere organi eletti direttamente e assumono la veste di associazioni di comuni, in cui i sindaci si riuniscono per decidere come svolgere congiuntamente le funzioni attribuite alla provincia e assicurare ai cittadini i servizi di area vasta che i singoli comuni non potrebbero fornire per motivi dimensionali o economici: ● Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; ● Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale; ● Costruzione e gestione delle strade provinciali; ● Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; ● Programmazione provinciale della rete e gestione dell’edilizia scolastica; ● Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale; ● Promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. La legge Delrio e le città metropolitane La legge Delrio individua, inoltre, 10 province che dal 1° gennaio 2015 hanno lasciato il posto alle città metropolitane: ● Roma Capitale (che ha un ordinamento a se stante: art. 114 Cost.), ● Torino, ● Milano, ● Venezia, ● Genova, ● Bologna, ● Firenze, ● Bari, ● Napoli, ● Reggio Calabria Le città metropolitane ◊ Questi nuovi “enti territoriali di area vasta”, ispirati alle migliori esperienze amministrative a livello europeo e internazionale (Londra, Amsterdam, Barcellona, Monaco), nascono per rispondere ai problemi di una realtà territoriale oggettivamente più complessa delle altre intervenendo sullo sviluppo economico, sui flussi di merci e persone, sulla pianificazione territoriale = promozione e gestione integrata dei servizi fondamentali per lo sviluppo economico e sociale dell’area vasta (Art. 1, l. n. 56/2014): (La città metropolitana ha) finalità istituzionali generali (quali): - “ (la) cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; - (la) promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; Si immagina che in attesa della riforma costituzionale, lo stesso sistema potesse essere congeniato da avere uno stratagemma che apportasse novità → premio di maggioranza (20% maggioritario e il restante proporzionale). Verrà eletto presidente, il capolista della lista che ottiene il premio, presidente del consiglio. Elezione contestuale e diretta del consiglio e del presidente della regione. Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza (20% seggi) = a effetti maggioritari. Il capolista della lista che ottiene il premio viene eletto presidente dal consiglio. A SEGUITO DELLA PRIMA RIFORMA DEL TITOLO V (LEGGE COST. N. 1/1999) → la riforma passa con i 2/3 dei componenti delle camere (largo accordo) scelta del modello di f.d.g. e della legge elettorale rimessa (non imposta) alle singole regioni La legge statale deve limitarsi a indicare i principi fondamentali dei sistemi elettorali regionali (legge n. 165/2004) principi fondamentali: - Sistema elettorale che agevoli formazione di stabili maggioranze consiliari; - Contestualità elezione Presidente se diretta, oppure max 90 gg se indiretta I nuovi organi di governo delle province (incarichi da esercitarsi a titolo gratuito): ● il consiglio provinciale composto dal presidente della provincia e da sindaci e/o consiglieri eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia (organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia); ● il presidente della provincia eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia (rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti); ● l'assemblea dei sindaci composto dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia (esprime pareri sugli schemi di bilancio; ha poteri propositivi, consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo statuto, adotta o respinge lo statuto e le sue successive modifiche, come proposti dal consiglio). Quale forma di governo per le Province? ● distribuzione delle ordinarie funzioni decisionali tra il presidente ed il consiglio + venir meno della giunta = conseguente alterazione del rapporto fiduciario → assenza di responsabilità degli organi non direttamente elettivi ● neanche l’assemblea dei sindaci, unico organo elettivo «diretto», può revocare dalla carica il presidente, né, tanto meno, può far valere un giudizio di responsabilità politica nei suoi confronti ● Indirizzo politico provinciale è terreno di condivisione e collaborazione intercomunale (Falcon) L’EVOLUZIONE DELLA FORMA DI GOVERNO DELLE REGIONI: dall’originario modello a cerchi concentrici… ALLA FORMA DI GOVERNO REGIONALE ATTUALE, che ricalca abbastanza da vicino quella comunale (NEOPARLAMENTARE?) ↓PRESIDENTE (E «SUA» GIUNTA) (funzioni regolamentari e di alta amministrazione; poteri di impulso e di indirizzo) ↑CONSIGLIO (funzioni legislative e statutarie; poteri di indirizzo e controllo) Previsioni del T.U.E.L. - d.lgs. n. 267/2000 (attualmente ancora vigenti) organi di governo del comune Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ed ha competenza limitatamente agli atti fondamentali indicati nell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 (segue elenco atti… v. slide seguente, solo da leggere); Il sindaco, ai sensi dell’art. 50, è l’organo responsabile dell'amministrazione del comune; rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Salvo quanto previsto dall'art. 107 esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. La giunta, ai sensi dell’art. 48, collabora con il sindaco nel governo del comune, compie tutti gli atti rientranti (ai sensi dell'art. 107) nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. Estratto dall’art. 42 d.lgs. n. 267/2000 (solo da leggere): (…) ll consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge (…) (…). Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori. 4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza PRIMA RISCRITTURA (PARZIALE) DEL TITOLO V: ART. 121 COST. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. ART. 126, commi 2 e 3 Cost. = torna il «SIMUL STABUNT SIMUL CADENT» Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. NB: modello proposto ma non imposto La prima regione che si muove per discostarsi dalla forma di governo è la regione Marche e lo fa con una legge “statutaria” Tentativi di “ibridare” il modello di forma di governo, proposto dalla riforma del titolo V nel 1999, dichiarati incostituzionali: ● regione Marche → corte costituzionale, sent. n. 304/2002 ● regione Calabria (primo statuto) → corte costituzionale, sent. n. 2/2004 ● regione Abruzzo → corte costituzionale, sent. n. 12/2006 si cerca di valorizzare la figura del vicepresidente della regione, assessore al quale viene dato anche il titolo di vice, per esempio chiamato a presiedere la giunta quando c'è un impedimento temporaneo del presidente, secondo la logica del vice. Risente del rapporto fiduciario, non è frutto della scelta popolare. Queste regioni prevedevano che il vice in caso di impedimento non temporaneo, morte, impossibilità permanente, sostituisse il presidente, assumendo lui stesso questo ruolo. Ordine, sicurezza interna ed esterna Governo dell’economia Organizzazione dello Stato Ordinamento degli enti locali → legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (lett. p)) Sistema della giustizia Metodi delle misurazioni Cittadinanza e diritti fondamentali → determinazione livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio (lett. m)) Tutela ambiente, ecosistema, beni culturali Art. 117, comma 3, Cost. (da leggere) Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE ELENCO CHE NON SI PRESTA A RACCOLTA PER GRUPPI OMOGENEI ALCUNI PROBLEMI DI COORDINAMENTO EVIDENTI CON IL COMMA 2 (ES. NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE VS ISTRUZIONE; ES. TUTELA AMBIENTE VS VALORIZZAZIONE BENI AMBIENTALI) INDETERMINATEZZA DELLE MATERIE (emergerà poi come limite generale della riforma del 2001 – notevole contenzioso costituzionale) CONFERMATE CON LINGUAGGIO PIU’ MODERNO ALCUNE COMPETENZE CLASSICHE (ES. GOVERNO DEL TERRITORIO oppure RETI DI TRASPORTO) ACCRESCIUTO SICURAMENTE PESO E RUOLO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE (RIFORMA DI IMPIANTO «FEDERALISTA») LA REGIONE PUO’ ENTRARE PIU’ DIRETTAMENTE NELLE MATERIE CARATTERIZZANTI LO STATO SOCIALE LA LEGGE COST. N. 3/2001, art. 10, PREVEDE ANCHE LA C.D. «CLAUSOLA DI MAGGIOR FAVORE» PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE Il 3 comma prevede un eventuale regionalismo a più velocità: se l'assetto regionale è quello di uno stato pluralista di 15 ordinarie e 5 speciali, il nuovo art 116b 3 comma darebbe la possibilità delle regioni speciali di distinguersi tra loro e posizionarsi a metà tra quelle ordinarie e quelle speciali. Consente alle singole regioni interessate, una o più delle 15 regioni ordinarie, di stipulare un'intesa (compromesso tra stato e regioni) affinché il testo di quest'intesa venga approvato a maggioranza assoluta (procedimento aggravato), che consente di rafforzare in certe materie di rafforzare. Tutto questo deve avvenire nel rispetto dell'art 119. → avere i conti in ordine (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto hanno stipulato una sorta di pre intesa: bozza di una vera e propria intesa che vada a consacrare un'autonomia. Ognuno ha trattato separatamente con il governo nazionale, ma gli interessi delle tre sono gli stessi: più autonomia nella sanità, materia dell'ambiente, se si concludesse con una legge atipica dello stato avrebbe davvero tre livelli: •Regioni a statuto speciale (da leggersi in collegamento con la clausola c.d. di maggior favore: si applica 117 Cost. in attesa revisione statuti) •Regione TAA costituita dalle 2 Province autonome •altre Regioni (a statuto ordinario): ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sulla base di intesa e con procedimento legislativo aggravato (legge atipica), nel rispetto principi 119 Cost. possibili «asimmetrie»: 3 c.d. pre-intese al febbraio 2018 → valorizzazione dei beni ambientali + nel comma 2 norme generali dell'istruzione: livelli minimi del monte ore facoltà di godere di una aspettativa non retribuita, supportata da regioni che danno assegni allo studio per la mancanza di retribuzione. L'urbanistica diventa governo del territorio Strade e reti di tramvie diventano eventi del territorio Il diritto al lavoro entra, e verrà valorizzato attraverso procedimenti adeguati La corte costituzionale ha fatto notare che alcuni elementi che stanno nel comma 2 e 3, in realtà possono andare a trascinare e invade quei campi innominati (agricoltura, industria e commercio interno → appannaggio delle regioni) esempio: → pesticidi (agricoltura-ambiente) + infortuni sull'ambiente (industria riguardano l'agricoltura o l'ambiente?