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DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 - RIASSUNTO DEL MANUALE “MANUALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, MARCELLO CLARICH", Sintesi del corso di Diritto Amministrativo

Sintesi integrativa per ripasso e studio pre esame, facente riferimento al manuale “manuale di diritto amministrativo - marcello clarich"

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

In vendita dal 09/09/2019

GIURISDISPENSE
GIURISDISPENSE 🇮🇹

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Scarica DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 - RIASSUNTO DEL MANUALE “MANUALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, MARCELLO CLARICH" e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! CAPITOLI 1-2 CAPITOLO 1: INTRODUZIONE Il DIRITTO AMMINISTRATIVO è la BRANCA DEL DIRITTO PUBBLICO, che concentra la propria attenzione sull’ATTIVITA’ e L’ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE che è un ENTE che agisce per un INTERESSE PUBBLICO, come lo STATO, la REGIONE e il COMUNE. CAPITOLO 2: FUNZIONE DI REGOLAZIONE E FONTI DEL DIRITTO FUNZIONE REGOLATRICE DELLA P.A: La LEGGE viene emanata dal PARLAMENTO, TITOLARE DEL POTERE LEGISLATIVO. Tuttavia, negli ultimi tempi, data la continua evoluzione economica e sociale che impone dei rapidi cambiamenti che la legge non può prevedere né regolare tempestivamente, la legge stessa delega alle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI il compito di DETERMINARE LE REGOLE Dì DETTAGLIO, nei limiti previsti dalla legge, ATTRAVERSO I PROPRI ATTI. (es: circolari, linee guida). FONTI SULL’AMMINISTRAZIONE La PUBBLICA AMMINISTRAZIONE è un ente regolato dalle LEGGI DELLO STATO, che disciplinano la sua ATTIVITA’, FUNZIONE ED ORGANIZZAZIONE e che determinano la LEGITTIMITA’ DEI PROVVEDIMENTI EMANATI. FONTI DELL’AMMINISTRAZIONE Le FONTI DELL’AMMINISTRAZIONE invece sono STRUMENTI utilizzati dalla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE per regolare i COMPORTAMENTI DEI PRIVATI e per “AUTODISCIPLINARSI” (es: regolamenti, statuti, atti generali, direttive, circolari). FONTI DEL DIRITTO: Sono tutti gli atti che producono norme giuridiche. Sono poste in una gerarchia, in una scala. • COSTITUZIONE: ( entrata in vigore nel 1948 ) è la FONTE PRINCIPALE DEL DIRITTO , sulla quale si basano tutte le altre fonti quali le leggi e gli altri atti. Quella italiana è una COSTITUZIONE “RIGIDA” nel senso che per essere modificata è necessario un PARTICOLARE PROCEDIMENTO Parlamentare che prevede la presenza di DETERMINATE MAGGIORANZE. La Costituzione è composta da 139 ARTICOLI che prevedono: • I DIRITTI FONDAMENTALI DEI CITTADINI (es: diritto alla salute, diritto al lavoro, diritto alla riservatezza ….) • e L’ASSETTO GENERALE DELLO STATO (es: organizzazione dello Stato, funzioni del Presidente della Repubblica, funzioni del Governo, rapporti Stato-Regioni ). La Costituzione non tratta in modo ampio della P.A. ma precede solo alcuni principi essenziali (es: imparzialità e buon andamento della P.A, strumentalità della P.A. rispetto alla politica generale del Governo, principi di giustizia amministrativa, pareggio di bilancio, articolazione ascendente – dal basso verso l’atto- dei livelli di governo – dai Comuni fino allo Stato). Importanti nel sistema delle fonti sono LE FONTI DELL’ UNIONE EUROPEA, infatti, il potere legislativo dello Stato e delle Regioni è vincolato al diritto comunitario e le norme nazionali che contrastano con il diritto europeo devono essere disapplicate. Dunque, si può dire che le fonti dell’UNIONE EUROPEA sono nel gradino più alto nella scala delle fonti. Le fonti principali dell’U.E. sono: 1) TRATTATI ISTITUTIVI DELLE COMUNITÀ (es: Trattato di Lisbona del 2009) che pongono principi fondamentali comuni ai vari Stati membri (es: principio di legalità, certezza del diritto…) e sono direttamente applicabili nei vari Stati membri ( 28 stati membri ); 2) CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’U.E.; 3) CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO; 4) REGOLAMENTI CHE HANNO PORTATA GENERALE E SONO VINCOLANTI PER GLI STATI MEMBRI , sono direttamente applicati negli Stati membri ,non possono essere derogati e DEVONO ESSERE MOTIVATI; 5) DIRETTIVE DEL CONSIGLIO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE EUROPEA che pongono determinati OBIETTIVI VINCOLANTI che devono essere RAGGIUNTI DI VARI STATI MEMBRI attraverso i loro strumenti interni, DEVONO ESSERE MOTIVATE, devono essere recepite dagli Stati membri attraverso atti interni (es: leggi) e se non vengono recepite nel termine stabilito hanno efficacia diretta; 6) DECISIONI CHE COSTITUISCONO L’APPLICAZIONE DI NORME GENERALI A CASI CONCRETI, ( da parte della CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA ) sono VINCOLANTI PER GLI STATI MEMBRI e possono essere per esempio decisioni-quadro del Consiglio per avvicinare le norme interne degli Stati membri alle disposizioni dell’Unione e altre decisioni . La L. N. 11/2005 e la L. N. 234/2012 disciplinano il RECEPIMENTO DELLE NORME EUROPEE in Italia: il recepimento avviene attraverso DUE LEGGI ANNUALI: 1) LA LEGGE EUROPEA che modifica o abroga le disposizioni dello Stato che contrastano con le norme europee; 2) LA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA che attribuisce al GOVERNO il potere di recepire le DIRETTIVE, anche attraverso i regolamenti, ed individua i principi generali che devono REGOLAMENTI SONO EMESSI DALLE REGIONI ( REGOLAMENTI REGIONALI ) – in alcuni casi se le Regioni rimangono inerti lo Stato può intervenire con proprio regolamento che è destinato a cadere quando viene emanato il regolamento regionale. La L. 400/1988 disciplina 5 tipi di regolamento del Governo 1)REGOLAMENTI ESECUTIVI: che pongono norme di dettaglio che specificano una legge o danno esecuzione ai regolamenti europei o alle direttive; QUESTI REGOLAMENTI SPECIFANO I PRINCIPI GENERALI DELLA LEGGE O UNA FONTE EUROPEA, UN REGOLAMENTO O UNA DIRETTIVA. 2)REGOLAMENTI ATTUATIVI-INDIPENDENTI: emanati nelle materie non coperte da riserva di legge assoluta e nei casi in cui la legge stabilisce i principi generali e autorizza il Governo a determinare la disciplina di dettaglio; NEL CASO IN CUI LA LEGGE NON DISCIPLINA TUTTA LA MATERIA, MA DA DEI PRINCIPI GENERALI, POSSONO ESSERE EMESSI QUESTI REGOLAMENT ATTUATIVI INDIPENDENTI CHE SPECIFICANO I PRINCIPI GENERALE. 3)REGOLAMENTI INDIPENDENTI CHE INTERVENGONO QUANDO MANCA UNA LEGGE 4)REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE: che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento della P.A. secondo le disposizioni di legge ( ES REGOLAMENTI PER LA POLIZIA MUNICIPALE ) (art. 97 Cost.) (es: uffici di stretta collaborazione con i Ministri, uffici di livello dirigenziale); 5) regolamenti delegati o autorizzati (v. delegificazione) che sostituiscono la disciplina posta dalla legge con un’altra abrogano le norme vigenti: devono essere autorizzati dalla legge che deve contenere anche le norme generali regolatrici della materia e disporre l’abrogazione delle norme vigenti. 5 REGOLAMENTI DELEGATI O AUTORIZZATI: SOSTITUISCONO UNA DISCIPLINA POSTA DALLA LEGGE CHE VIENE ABROGATA ED ENTRA IN VIGORE IL REGOLAMENTO. DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DALLA LEGGE. REGOLAMENTI MINISTERIALI Sono emanati dai vari ministeri ( es istruzione )SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE. Devono essere • COMUNICATI PRIMA DELLA LORO EMANAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ADOTTATI PREVIO PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO, • sottoposti al controllo PREVENTIVI DELLA CORTE DEI CONTI e • PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE. Sono adottati senza partecipazione dei privati e non devono essere motivati. Alcuni regolamenti sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio. Se i regolamenti contengono disposizioni contrarie alla legge possono essere impugnati e annullati e possono essere disapplicati dal giudice in base ad un suo sindacato valutando il provvedimento rispetto alla legge (es: disapplicazione quando un provvedimento viola un regolamento difforme dalla legge o disapplicazione di un provvedimento conforme ad un regolamento che contrasta con la legge). CAPITOLO IV DEFINIZIONE Dì ATTO AMMINISTRATIVO L'ATTO AMMINISTRATIVO è ogni PROVVEDIMENTO EMESSO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ed EPRESSIONE DELLA SUA VOLONTÀ E DEL SUO POTERE (es: provvedimenti di autorizzazione, pareri, controlli...). L'ATTO AMMINISTRATIVO deve essere VALIDO ED EFFICACE, ossia deve RISPETTARE I REQUISITI POSTI DALLA LEGGE (es: forma scritta e motivazione del provvedimento che conclude il procedimento amministrativo). Quando l’atto non rispetta i requisiti è VIZIATO. Quando l’ATTO è DIFFORME DAL MODELLO PREVISTO DALLA LEGGE è considerato INVALIDO. Va precisato che non tutti i casi di difformità tra il provvedimento e le norme che lo disciplinano danno origine a invalidità. L’INVALIDITA’ E’ SANZIONATA solo quando la DIFFORMITA’ E’ RILEVANTE compromette l’efficacia dell’atto e gli interessi tutelati dalle norme stesse. • NULLITA’ • ANNULLABILITA’ L'INVALIDITÀ può essere: 1) TOTALE: quando COLPISCE TUTTO L'ATTO; 2) PARZIALE: quando colpisce SOLO UNA PARTE DELL'ATTO lasciando valide ed efficaci le altre parti (es: esclusione di un candidato dalla graduatoria di un concorso pubblico per mancanza di requisiti: si esclude solo il candidato, non si invalida tutta la procedura nè le posizioni degli altri candidati; 3) PROPRIA: quando DERIVA DALL'ATTO STESSO; 4) DERIVATA: quando DERIVA DA UN ATTO COLLEGATO (es: illegittimità di un bando di concorso si riflette sulla validità della graduatoria finale): l'invalidità derivata può essere: a) ad effetto caducante: per cui TRAVOLGE L'ATTO EMESSO SULLA BASE DEL PRIMO ATTO INVALIDO perchè i due atti sono strettemente connessi ed uno è presupposto dell'altro; b) ad effetto invalidante: per cui il SECONDO ATTO INVALIDO CONSERVA I SUOI EFFETTI FINCHÈ NON VIENE ANNULLATO perchè i due atti non sono consequenziali ma conservano una propria autonomia ; 5) ORIGINARIA quando L'ATTO NASCE GIÀ VIZIATO; 6) SOPRAVVENUTA quando l'atto NASCE SANO MA SUCCESSIVAMENTE INTERVIENE UNA CAUSA CHE LO INVALIDA (es. emanazione di una legge retroattiva che abroga la legge sulla base della quale viene emanato l'atto, di legge interpretativa e di dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge). ANNULLABILITA' L'ATTO AMMINISTRATIVO è ANNULLABILE quando lo stesso, pur essendo viziato, PRODUCE I PROPRI EFFETTI finchè non interviene una PRONUNCIA CHE ELIMINA SIA L'ATTO CHE I SUOI EFFETTI e la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE deve compiere tutte le ATTIVITÀ PER RIPRISTINARE LA SITUAZIONE del soggetto COME SE L'ATTO NON FOSSE STATO EMANATO (EFFETTO RIPRISTINATORIO). Non tutti i vizi però determinano l'annullabilità dell'atto. Perché l’atto sia dichiarato ANNULLABILE è SEMPRE NECESSARIA LA DOMANDA DA PARTE DEL SOGGETTO PRIVATO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO. I VIZI DELL'ATTO possono essere: 1) FORMALI O PROCEDURALI: quando RIGUARDANO IL PROCEDIMENTO (es: emanazione di un provvedimento senza aver acquisito il parere necessario) La PUBBLICA AMMINISTRAZIONE può emettere un NUOVO ATTO UGUALE A QUELLO VIZIATO E ANNULLATO RISPETTANDO LA PROCEDURA; 2) SOSTANZIALI: quando RIGUARDANO L'ATTO STESSO (es: mancanza della forma scritta prevista dalla legge per un determinato provvedimento, mancanza di un requisito previsto dalla legge) In questo caso la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON PUÒ EMETTERE UN NUOVO ATTO. I vizi che determinano l'annullabilità dell'atto sono: 1) INCOMPETENZA: l'atto è emanato da una PUBBLICA AMMINISTRAZIONE la quale non dispone del potere di farlo. L'incompetenza può essere: a) RELATIVA: quando l'atto viene emesso da una PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE APPARTIENE ALLO STESSO SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE DISPONDE DEL POTERE Dì FARLO; b) ASSOLUTA: quando l'atto viene emesso da una PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE NON HA IL POTERE DI EMETTERLO NEMMENO IN VIA DERIVATA (DIFETTO DI ATTRIBUZIONE); c) PER MATERIA: che RIGUARDA L'AMBITO DELL'ATTO (es: un atto in materia urbanistica viene emesso da una PUBBLICA AMMINISTRAZIONE che si occupa di agricoltura); d) PER GRADO: che riguarda le GERARCHIE DELLE VARIE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (es: atto che doveva essere emesso dal Prefetto viene emesso da un ufficio di grado inferiore); e) PER TERRITORIO: che riguarda LE VARIE DISLOCAZIONI TERRITORIALI delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (es: prefettura). In caso di ricorso, L'INCOMPETENZA DEVE ESSERE VALUTATA DAL GIUDICE PRIMA DI TUTTE LE ALTRE DOMANDE e se lo stesso giudice accerta il vizio annulla l'atto senza esaminare le altre questioni. NULLITA' NULLO: NON PRODUCE PIU’ EFFETTI. Casi di nullità: 1) MANCANZA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROVVEDIMENTO previsti dalla legge 2) DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE per cui la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE agisce quando non ne ha il potere : MANCA LA NORMA ATTRIBUTIVA DEL POTERE 3) VIOLAZIONE O ELUSIONE DEL GIUDICATO: il giudicato È LA DECISIONE DEFINITIVA EMESSA DA UN GIUDICE, non può più essere impugnata e discussa in un altro giudizio. La PUBBLICA AMMINISTRAZIONE emette un provvedimento discostandosi da quanto stabilito dal giudice ( DAL GIUDICATO ) (es: concorso pubblico: un giudice aveva stabilito che un candidato doveva ottenere un punteggio più alto di quello avuto e aveva annullato il provvedimento, la P.A. con un provvedimento successiviìo aveva attribuito al candidato lo stesso punteggio). 4) CASI PREVISTI DALLA LEGGE (es: violazione dei termini perentori di conclusione del procedimento; atti adottati da organi collegiali scaduti). La nullità dell'atto può essere fatta valere con ricorso al Giudice amministrativo entro il termine di 180 gg; la nullità può essere RILEVATA D'UFFICIO, non è dunque necessaria una domanda esterna. ANNULLAMENTO D'UFFICIO dell'atto illegittimo L'annullamento può essere disposto: 1 DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO a seguito del RICORSO DEL PRIVATO che è colpito dal provvedimento illegittimo; 2 DA ALCUNI ORGANI AMMINISTRATIVI DI CONTROLLO; 3 DAL MINISTRO PER GLI ATTI DEI DIRIGENTI SOTTOPOSTI; 4 DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI 5 DAL GOVERNO ( ANNULLAMENTO STRAORDINARIO ) 6 DALLA STESSA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( AUTOANNULAMENTO ) L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO DEVE ESSERE MOTIVATO Presupposti dell'annullamento d'ufficio: 1) PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO in quanto viziato da INCOMPETENZA, VIZIO DI VIOLAZIONE DI LEGGE E ECCESSO Dì POTERE 2) SUSSISTENZA DI RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO per cui è preferibile la rimozione dell'atto e dei suoi effetti (es: si elimina un atto per evitare sanzioni per violazioni del diritto dell'U.E.; atto che comporta esborso di denaro per la P.A.); 3) VALUTAZIONE DI TUTTI GLI INTERESSI COINVOLTI 4) annullamento disposto entro un termine ragionevole dall'emanazione dell'atto. CONVALIDA Si ha convalida quando la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MANTIENE IN VITA UN PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO. Si ha RATIFICA IN CASO DI VIZIO DI INCOMPETENZA (es: casi in cui la P.A. esercita in via d'urgenza una competenza di altra P.A. che poi fa diventare suo l'atto emanato: v. Atto che deve essere emanato dal consiglio comunale che, per ragioni di urgenza, viene emanato dalla giunta comunale). SANATORIA Quando l'atto è emanato sulla base di un presupposto che emerge dopo o quando un atto della procedura viene compiuto alla fine della stessa (es: accertamento tecnico fatto dopo l'emanazione dell'atto). CONFERMA Si ha CONFERMA quando la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE a seguito di un riesame chiesto da un privato o iniziato d'ufficio, CONFERMA IL PROPRIO ATTO che poteva risultare viziato. L'atto MERAMENTE AMMINISTRATIVO si ha quando la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONFERMA IL PROPRIO ATTO SENZA INIZIARE IL PROCEDIMENTO DI RIESAME. REVOCA DEL PROVVEDIMENTO Un PROVVEDIMENTO LEGITTIMO, NON VIZIATO PUO' ESSERE REVOCATO. I PROVVEDIMENTI che possono essere revocati sono i PROVVEDIMENTI DISCREZIONALI e i PROVVEDIMENTI LA CUI EFFICACIA NON SI E' GIA' ESAURITA, si PROTRAE DUNQUE NEL TEMPO. ipotesi di revoca: 1) REVOCA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE: quando la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPIE UNA RIVALUTAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI che hanno portato all'emanazione dell'atto perchè sono intervenute NUOVE ESIGENZE (v. mutamento delle situazioni di fatto: nuove tecnologie, incremento demografico) (es: tratto di spiaggia non più destinato alla balneazione ma a riserva naturale; recesso dagli accordi. 2) NUOVA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO ORIGINARIO: quando la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE si rende conto di AVER COMPIUTO UNA VALUTAZIONE SBAGLIATA DEGLI INTERESSI al momento dell'emanazione del provvedimento. 3) MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO L'atto revocato NON PRODUCE PIU' EFFETTI PER IL FUTURO - quindi non possono essere revocati i provvedimenti che hanno già eseaurito i loro effetti o che sono già stati eseguiti. Nel caso in cui la revoca COMPORTI PREGIUDIZI ai soggetti interessati all'atto agli stessi deve essere RICONOSCIUTO UN INDENNIZZO. La revoca comporta l'espletamento di un procedimento apposito e DEVE ESSERE MOTIVATA. REVOCA SANZIONATORIA La REVOCA SANZIONATORIA è prevista dalla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE QUANDO UN PRIVATO destinatario di un provvedimento amministrativo favorevole (v. Concessione) NON RISPETTA I LIMITI E LE CONDIZIONI PREVISTE RITIRO RITIRO degli atti amministrativi non ancora efficaci comunicare ai SOGGETTI INTERESSATI e ai DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO FINALE l’inizio del procedimento. La comunicazione indica: 1.L' AMMINISTRAZIONE COMPETENTE, 2. L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO, 3. IL NOME DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 4. IL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 5. L'UFFICIO PRESSO IL QUALE SI POSSONO VISIONARE GLI ATTI 2.OBBLIGO DI PROCEDERE: per cui la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE deve APRIRE IL PROCEDIMENTO e SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' previste e necessarie per il provvedimento finale. 3.OBBLIGO DI PROVVEDERE: per cui la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, una volta aperto il procedimento, deve portarlo a CONCLUSIONE attraverso l’EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO. Attraverso tale comunicazione il soggetto interessato può intervenire nel procedimento (contraddittorio). 2. ISTRUTTORIA: PRINCIPIO INQUISITORIO : La PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, attraverso il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ( INTERLOCUTORE DIRETTO TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI INTERESSATI) INDAGA, RICERCA E VALUTA LIBERAMENTE TUTTE LE PROVE, I FATTI E GLI INTERESSI che porteranno all’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE. PARERI : o OBBLIGATORI: L’amministrazione cui vengono richiesti deve rilasciarli entro 20gg, in caso di ritardo la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE può procedere anche senza parere. o FACOLTATIVI: Per cui la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE è libera di richiederli o meno. o VINCOLANTI: Per cui la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE deve decidere rispettando il parere, senza possibilità di discostarsi da esso salvo rinuncia all’emanazione dell’atto finale. Fase caratterizzata dalla PARTECIPAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI (es: destinatari del provvedimento finale, comitati ed associazioni portatrici di interessi diffusi) i quali possono visionare gli atti del procedimenti e presentare memorie scritte e documenti che la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ha l’obbligo di valutare se attengono al procedimento e deve darne conto nella motivazione finale. PREAVVISO DI RIGETTO NEI PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE: Il soggetto che ha chiesto l’avvio del procedimento e che riceve comunicazione dei motivi che possono portare al rigetto della sua domanda entro 10 GIORNI può presentare OSSERVAZIONI SCRITTE E DOCUMENTI per “far cambiare idea” alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 3. DECISORIA: FASE CONCLUSIVA in cui la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SULLA BASE DELLE PROVE RACCOLTE NELL’ISTRUTTORIA, DEI FATTI E DEGLI INTERESSI, emette il PROVVEDIMENTO FINALE. La PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ha l’obbligo di CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO ED EFFICACE, entro il TERMINE STABILITO, dalla LEGGE o dalla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STESSA. o La durata massima del procedimento non deve superare di regola i 180 GIORNI ( nel rispetto del principio di economicità e certezza dell’azione della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ). o Se le PUBBLICA AMMINISTRAZIONE non specifica il termine si applica un termine generale di 30 GIORNI. Esistono poi altri TERMINI “INTERNI” che possono essere: ✓ ORDINATORI: La loro scadenza non fa venire meno il potere della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE di provvedere ed il PROVVEDIMENTO È VALIDO E LEGITTIMO ✓ PERENTORI: A PENA Dì DECADENZA, nel senso che se non vengono rispettati la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE non ha più il potere di provvedere e l’ATTO E’ INVALIDO (es: nell’espropriazione il decreto di espropriazione, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, deve essere emanato entro un certo termine – 5 anni). CONSEGUENZE IN CASO Dì MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO: 1) La RESPONSABILITA’ PENALE O DISCIPLINARE del responsabile del procedimento; 2)L’esercizio del POTERE SOSTITUTIVO da parte di un altro soggetto incaricato cui il privato può rivolgersi in caso di ritardo: tale soggetto deve concludere il procedimento entro un termine pari alla metà di quello previsto attraverso le strutture competenti o nominando un commissario; ogni anno questo soggetto “sostituto” comunica i procedimenti in cui non è stato rispettato il termine. I provvedimenti su istanza di parte rilasciati in ritardo devono indicare il termine previsto dalla legge sia quello effettivamente impiegato. 3) OBBLIGO Dì RISARCIMENTO DEL DANNO A FAVORE DEL PRIVATO (responsabilità civile risarcitoria). Tuttavia il procedimento può anche concludersi con un SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, nel senso che rimane inerte, non fa niente e VIENE MENO AL SUO OBBLIGO di concludere il procedimento. Il SILENZIO può essere: 1)ASSENSO: Il non provvedere della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE entro i termini previsti vale come un ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA. La PUBBLICA AMMINISTRAZIONE può evitare che si formi il silenzio – assenso provvedendo nel termine o indicendo entro 30 GIORNI dalla richiesta una CONFERENZA DI SERVIZI. Può ESSERE REVOCATO O ANNULLATO o può essere impugnato davanti al giudice amministrativo. Il silenzio-assenso NON VALE IN ALCUNI CASI stabiliti dalla legge: per esempio in caso di interessi pubblici rilevanti (ambiente, difesa …), casi in cui la normativa europea impone di adottare un provvedimento formale, procedimenti individuati con decreto del Presidente del Consiglio. 2)DINIEGO: Se la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE non provvede nei termini previsti vale come NON ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA. Es: accesso ai documenti amministrativi: se la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE non provvede entro 30 giorni dalla richiesta del privato di poter visualizzare gli atti, questa si intende respinta). 3)DEVOLUTIVO: In caso di silenzio della pubblica amministrazione LA COMPETENZA PASSA AD UN'ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 4)INADEMPIMENTO: In questo caso il non provvedere entro il termine previsto è INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO Dì PROVVEDERE. La PUBBLICA AMMINISTRAZIONE può comunque emettere il provvedimento in ritardo. Ogni atto del procedimento è regolato dalle LEGGI IN VIGORE: PRINCIPIO DEL TEMPUS REGIT ACTUM, quindi, le modifiche di legge che intervengono a procedimento già iniziato vengono applicate (es: se viene fatta richiesta di autorizzazione e nel mentre interviene una legge che richiede presupposti più rigorosi per concederla ed il privato non ne è in possesso, l’autorizzazione viene negata). ACCORDI Gli accordi sono una MODALITA’ DIVERSA Dì CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. Attraverso questi la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COLLABORA CON I PRIVATI al fine di DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE. Troviamo dunque una MEDIAZIONE TRA INTERESSE PUBBLICO E PRIVATO. L’accordo può essere PROPOSTO DAL PRIVATO, presentando OSSERVAZIONI e PROPOSTE, tuttavia la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE può NON CONCLUDERE L’ACCORDO, emettendo il provvedimento finale in AUTONOMIA. Gli accordi devono essere STIPULATI PER ATTO SCRITTO e MOTIVATI a pena di nullità. Essi possono essere: o ACCORDI INTEGRATIVI: CONCORDANO IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE. Gli effetti derivano tutti dal provvedimento finale. o ACCORDI SOSTITUTIVI: sono questi stessi ACCORDI CHE PRODUCONO GLI EFFETTI perché si SOSTITUISCONO AL PROVVEDIMENTO FINALE ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ E’ un PROVVEDIMENTO che LIMITA LA PROPRIETÀ DEL SOGGETTO PRIVATO, disciplinato dal TESTO UNICO IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI L’espropriazione è disposta solo NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE. Il potere di espropriare appartiene a tutte le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI che devono REALIZZARE UN’OPERA PUBBLICA o PROGETTARE UN PIANO URBANISTICO (es: scuola, ospedale, museo pubblico…) Fasi del procedimento: 1) APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO: Il VINCOLO viene posto SUL BENE DA ESPROPIARE. Ai proprietari dell’ immobile che saranno oggetto di espropriazione viene data COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO e gli stessi, entro 30 GIORNI, possono formulare le proprie osservazioni. Il vincolo ha DURATA DI 5 ANNI ed entro questo periodo deve essere emessa la DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL’OPERA. 2) DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL’OPERA CHE SARÀ REALIZZATA: ha DURATA LIMITATA: 5 anni o il diverso termine previsto dalla dichiarazione stessa e PRIMA DELLA SCADENZA DEVE ESSERE EMESSO IL DECRETO DI ESPROPRIO. Può essere IMPLICITA. 3) EMISSIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO: comporta il passaggio DI PROPRIETÀ DEL BENE IMMOBILE DAL PRIVATO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE espropriante. Il passaggio di proprietà si produce A SEGUITO DELLA NOTIFICA DEL DECRETO ALL’ESPROPRIATO e A SEGUITO DELL’ESECUZIONE DELLO STESSO DECRETO ENTRO 2 ANNI. 4) CALCOLO DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO: la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE infatti, formula ai proprietari UN’OFFERTA e questi possono : - possono comunicare UNA DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI ASSENSO rispetto alla proposta . - CEDERE VOLONTARIAMENTE IL BENE - Non accettare e fare una CONTROPROPOSTA, la quale verrà esaminata dall’autorità che determinerà in VIA PROVVISORIA L’INDENNITA’. Successivamente si apre un AUTONOMO PROCEDIMENTO dove l’INDENNITA’ DEFINITIVA viene stabilita da una apposita COMMISSIONE PROVINCIALE. Se il privato vuole contestare l’importo di tale indennità può proporre APELLO ALLA CORTE D’APPELLO entro 30GIORNI dalla notifica del decreto di esproprio. In alcuni casi (v. urgenza di iniziare i lavori, realizzazione di grandi opere pubbliche previste dalla legge…) si può verificare L’OCCUPAZIONE D’URGENZA: subito DOPO LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE può acquisire subito il bene e iniziare i lavori per la realizzazione dell’opera – dunque, AGISCE PRIMA DEL DECRETO DI ESPROPRIO. E’ anche prevista la RETROCESSIONE DEI BENI ESPROPRIATI nel senso che gli stessi possono tornare di proprietà dei privati che hanno subito l’esproprio: ✓ RETROCESSIONE TOTALE: nel caso in cui l’opera pubblica non venga realizzata ✓ RETROCESSIONE PARZIALE: nel caso in cui non tutto il bene espropriato venga utilizzato PERMESSO A COSTRUIRE E' un PROVVEDIMENTO AUTORIZZATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE disciplinato dal TESTO UNICO PER L'EDILIZIA. E' un provvedimento necessario nel caso in cui un soggetto debba effettuare delle TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE, come costruire o ristrutturare una casa. Questo documento/permesso viene rilasciato a seguito di un procedimento dallo SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA. E' previsto per gli interventi meno rilevanti, che non comportano un cambiamento generale dell'opera, la dichiarazione di INIZIO ATTIVITA': il privato che vuole per esempio buttare un muro o costruire un portico, dichiara che entro 30 giorni inizierà il lavoro. In questo caso la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE può avviare dei controlli successivi alla dichiarazione ed emettere eventuali provvedimenti di divieto di proseguire. PROCEDURE CONCORSUALI Sono PROCEDIMENTI posti in essere per “SCEGLIERE” dei canditati tra più soggetti che aspirano allo stesso bene o alla stessa utilità quando queste sono limitate (es: assegnazione di case popolari, assunzione nella P.A. tramite concorso, concessione di un bene dello Stato per la costruzione di uno stabilimento balneare…). Tali procedimenti devono basarsi su determinati principi: 1) PUBBLICITA’: in modo che tutti i “candidati” conoscano la procedura; 2) PARITA’ Dì TRATTAMENTO: per cui tutti i soggetti devono essere posti sullo stesso piano, senza favoritismi; 3) TRASPARENZA: ai fini del controllo sulla selezione; 4) OGGETTIVITA’ DEI CRITERI: i quali devono essere predeterminati per evitare la discrezionalità di scelta. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI sono tutti gli ATTI DETENUTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Risponde all’ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO PRIVATO ALL’ATTIVITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE tramite la CONSULTAZIONE Dì ATTI e DOCUMENTI. Il soggetto interessato deve PRESENTARE RICHIESTA, riferita a documenti specifici, ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, la quale entro 30 GIORNI deve provvedere consentendo o rifiutando l’accesso. Nel caso in cui la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE non si esprime il silenzio è visto come DINIEGO. In questo caso il privato può presentare RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO, al DIFENSORE CIVICO o alla COMMISSIONE PER L’ACCESSO. Questi soggetti dovranno pronunciarsi entro 30 GIORNI: nel caso in cui il diniego sia considerato illegittimo dovranno comunicarlo alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, se questa non riconferma il rifiuto iniziale il suo silenzio è considerato assenso. Nel caso in cui i soggetti non si pronunciano il RICORSO SI INTENDE RESPINTO. L’accesso può essere: 1) INFORMALE: quando non ci sono soggetti portatori di un interesse in contrasto con quello del soggetto che fa la richiesta : in questo caso la richiesta di accesso può essere anche VERBALE e viene accolta senza formalità tramite l’esibizione dell’atto o la copia dello stesso; 2) FORMALE: quando ci sono contro interessati o quando bisogna valutare la richiesta di accesso in relazione alle qualità del richiedente o dello stesso atto (es: atto coperto da segreto) per cui la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE deve decidere se consentire o meno l’accesso: in questo caso la richiesta deve essere SCRITTA E MOTIVATA e deve INDICARE ESPRESSAMENTE IL DOCUMENTO. In questo caso è anche previsto il contraddittorio con i contro interessati: la P.A. comunica a questi la richiesta di accesso e gli stessi possono, entro 10 GIORNI presentare opposizione motivata. L’accesso consiste nell’esame del documento da parte del richiedente o di soggetto delegato presso l’Ufficio alla presenza di personale addetto; l’accesso è gratuito; è possibile prendere appunti o trascrivere i documenti; è possibile estrarre copia dell’atto dietro pagamento dei diritti. LE AUTORIZZAZIONI Le AUTORIZZAZIONI sono i PROVVEDIMENTI FAVOREVOLI che la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE rilascia all’INTERESSATO CHE NE FA RICHIESTA. In tale ambito è prevista la SEMPLIFICAZIONE: v. sportelli unici presso i quali fare tutta l’attività, attività informatizzata, pubblicità e chiarezza delle procedure, celerità del procedimento e se la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE non adempie nel termine stabilito opera il SILENZIO-ASSENSO, costi bassi e proporzionati. Un esempio di provvedimento di autorizzazione è il rilascio del permesso a costruire. Disciplina: TESTO UNICO IN MATERIA DI EDILIZIA Il privato che deve costruire un edificio per esempio presenta allo sportello unico per l’edilizia del Comune una domanda con allegati i progetti delle opere da realizzare. Entro 10 GIORNI lo sportello comunica il NOME DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO che compie l’istruttoria acquisendo tutti i pareri tecnici necessari (es: pareri per costruzione in zone sismiche, autorizzazioni per i beni culturali…). Finita tale attività istruttoria ed entro 60 GIORNI dalla domanda, il RESPONSABILE VALUTATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO ALLA LEGGE, FORMULA UNA PROPOSTA AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO che entro 15 GIORNI rilascia il permesso a costruire. Se la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE non provvede in questi termini siamo in presenza di un SILENZIO- DINIEGO e la domanda del privato si intende rigettata; il privato, quindi, può chiedere TUTELA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO o può chiedere con diffida che il dirigente si pronunci entro 15 gg, decorsi i quali il privato può chiedere l’intervento sostitutivo della Regione con la nomina di un commissario che provvede entro 60gg L’accesso al pubblico impiego avviene TRAMITE CONCORSO – ratio di imparzialità ed indipendenza- e deve essere garantito a tutti i cittadini in regime di uguaglianza, i cittadini con funzioni pubbliche devono agire con disciplina ed onore e prestare giuramento. I CONTRATTI – Capitolo 12 Le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI hanno CAPACITÀ DI DIRITTO PRIVATO e possono STIPULARE CON I FORNITORI PRIVATI CONTRATTI * I contratti stipulati dalle P.A. possono avere ad OGGETTO la realizzazione di lavori, l’acquisto o la fornitura di beni e la prestazione di servizi. DISCIPLINA: CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: 1. Prima la disciplina dei contratti della P.A. era contenuta nella NORMATIVA SULLA CONTABILITÀ DELLO STATO che prevedeva REGOLE RIGIDE PER EVITARE LA DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. nelle sue scelte, per garantire una corretta gestione del denaro pubblico ed assicurare le condizioni economiche più favorevoli alle P.A.; 2. Successivamente si sente l'esigenza di far entrare in questa materia la CONCORRENZA EUROPEA E NAZIONALE NELL'OTTICA DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E DEI SERVIZI per cui, oggi, le discipline europee stabiliscono REGOLE ELASTICHE CHE GARANTISCONO IL CONFRONTO TRA P.A. ED IMPRESE. • Oltre al Codice vi è un REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE (D.P.R. n. 207/2010), le leggi generali e i capitolati generali e speciali che contengono la disciplina seguita da ciascuna P.A. per i propri contratti ; • Altra disciplina è contenuta nella LEGGE ANTICORRUZIONE (L. 190/2012) che prevede obblighi di trasparenza nel codice penale, che prevede specifiche figure di reato (es: turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, turbativa di gara), nella normativa antimafia, nel Codice del processo amministrativo che prevede un rito speciale veloce per tutelare le imprese che partecipano alle gare. Il CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI si basa sul principio della CONCORRENZA, in quanto se le P.A. operassero in contesti non concorrenziali potrebbero essere influenzate nelle loro scelte da ragioni soggettive e personali favorendo determinate imprese piuttosto che altre; se invece vi è concorrenza c'è MINOR RISCHIO DI SCELTA PERSONALE dei fornitori quindi le procedure di conclusione dei contratti sono meno formali. Le P.A. NON SONO LIBERE DI POTER SCEGLIERE LE PROPRIE CONTROPARTI CONTRATTUALI ma sono SOGGETTE A DETERMINATE REGOLE per rispettare gli interessi della P.A. e per garantire l'equiparazione tra i vari soggetti; La scelta del contraente avviene attraverso una sorta di GARA, un PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO COMPETITIVO AD EVIDENZA PUBBLICA che termina con un PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE secondo REGOLE DI DIRITTO PUBBLICO. La fase di esecuzione del contratto, invece, è disciplinata dalle norme del Codice Civile. Il CODICE stabilisce un regime diversificato per i contratti: ❖ SOPRA SOGLIA ( di denaro ) DISCIPLINATI DALLE DIRETTIVE EUROPEE ❖ SOTTO SOGLIA ( di denaro ) DISCIPLINATI DAI PRINCIPI GENERALI DEI TRATTATI DELL UNIONE EUROPEA. Alcuni CONTRATTI NON SONO DISCIPLINATI DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (es: contratti nel settore della difesa, contratti relativi a PRODUZIONI TELEVISIVE, contratti per ACQUISTO DI ACQUA o ENERGIA ELETTRICA) ma la cui conclusione deve rispettare i principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza. I SOGGETTI COMMITTENTI sono tutte le P.A. (v. Stato, enti pubblici) CON PERSONALITÀ GIURIDICA PUBBLICA O PRIVATA, che PERSEGUONO INTERESSI GENERALI NON COMMERCIALI O INDUSTRIALI CHE NON HANNO SCOPO DI LUCRO. Sono sottoposti all'influenza della P.A. tramite finanziamento dell'attività o controllo sulla gestione o designazione della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione da parte della P.A. (es: RAI, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato ); le imprese pubbliche in cui le P.A. hanno una partecipazione finanziaria; le imprese private che hanno diritti speciali o esclusivi concessi per legge o sulla base di un provvedimento della P.A. che operano in determinati settori (es: energia elettrica, gas, acqua, servizi postali) (es: società petrolifera privata che ha diritto di fare ricerche o estrarre minerali). ISTITUTI CARATTERISTICI PER I LAVORI SONO: 1) LA CONCESSIONE: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STIPULA UN CONTRATTO CON UN PRIVATO PER ESEMPIO PER LA COSTRUZIONE DI UN OPERA E PER RECUPERARE I SOLDI INVESTITI GLI E LA DA IN GESTIONE. 2) LA FINANZA DI PROGETTO: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROPONE IL PROGETTO DA REALIZZARE E ISTITUISCE UNA GARA PER LA SCELTA DEI FINANZIATORI E DELL’IMPRESA CHE DOVRA’ COSTRUIRE L’OPERA. AL TERMINE DELLA GARA I VARI SOGGETTI COSTITUISCONO UNA SOCIETA’ PER REALIZZARE E GESTIRE L'OPERA. I CONTRATTI devono rispettare i PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA, TEMPESTIVITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO, CONCORRENZA, PUBBLICITÀ, PROPORZIONALITÀ E TUTELA DEI DIRITI FONDAMENTALI (es: tutela della salute e dell'ambiente: „appalti verdi“ il cui bando individua criteri per favorire le imprese che garantiscono soluzioni ecocompatibili). L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI avviene tramite un procedimento amministrativo articolato. Fasi: 1) AVVIO DEL PROCEDIMENTO: L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO avviene da parte della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE attraverso • la DELIBERA A CONTRATTARE che è un ATTO DELLA P.A. che individua gli ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO e i SISTEMI DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI. • la PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI GARA. Dopo la predisposizione troviamo la PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA che deve essere fatto sul modello predisposto dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – le P.A. possono non seguire tale modello ma devono dare adeguata motivazione del perchè non abbiano seguito il modello. Il bando deve contenere ✓ tutte le INFORMAZIONI RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA (; al ves: requisiti richiesti alle imprese, documenti da produrre, termini, criteri di selezione...) e ✓ L'OGGETTO DEL CONTRATTO : * I contratti stipulati dalle P.A. possono avere ad OGGETTO la realizzazione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi. Al bando è allegato uno SCHEMA DI CONTRATTO, un CAPITOLATO TECNICO e il PROGETTO. Nella redazione del bando la P.A. gode di AMPIA DISCREZIONALITÀ circa: -individuazione dell'oggetto del contratto, -requisiti di partecipazione e -criteri di selezione Nonostante ciò deve sempre agire rispettando i principi di ragionevolezza e proporzionalità per ASSICURARE LA CONCORRENZA tra i partecipanti. Il bando di gara è impugnabile davanti al GIUDICE AMMINISTRATIVO e prevede clausole discriminatorie per alcuni partecipanti. Per FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE anche alle imprese di piccole dimensioni o prive dei requisiti del bando sono previsti: 1) CONSORZI STABILI formati da almeno 3 IMPRESE che si impegnano a lavorare congiuntamente per almeno 5 anni. 2) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE in cui vi è UN'IMPRESA CAPOFILA CHE RAPPRESENTA LE ALTRE IMPRESE ed è responsabile nei confronti della P.A. I raggruppamenti possono essere: a) VERTICALI: OGNI IMPRESA SVOLGE PRESTAZIONI DIVERSE b)ORIZZONTALI: TUTTE LE IMPRESE SVOLGONO LA STESSA PRESTAZIONE MA SI DIVIDONO I COMPITI. 3) AVVALLIMENTO: quando un'impresa che non possiede i requisiti previsti dal bando partecipa alla gara rivolgendosi ad UN'ALTRA IMPRESA CHE METTE A DISPOSIZIONE I PROPRI REQUISITI. 1) DA DIPARTIMENTI: è una struttura prevista per i ministeri preposti ad una PLURALITÀ DI AMBITI DI INTERVENTO (es: Ministero dell’economia); 2) DA DIREZIONI GENERALI: è la struttura prevista per ministeri con COMPETENZE PIÙ OMOGENEE E CIRCOSCRITTE. AGENZIE Le agenzie sono strutture per lo SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A CARATTERE TECNICO- OPERATIVO DI INTERESSE NAZIONALE (es: AGENIZA PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture); Hanno autonomia operativa, una propria organizzazione ed un proprio bilancio; Sono disciplinate da uno STATUTO APPROVATO CON REGOLAMENTO GOVERNATIVO. Tra le varie agenzie troviamo: ❖ AGENZIE FISCALI le quali sono enti autonomi con propria personalità giuridica: es Agenzia delle Entrate per la riscossione delle tasse, Agenzia delle dogane che riscuote le tasse doganali.. ❖ AGENZIE PER GESTIRE MATERIE SPECIFICHE: es. Agenzia italiana per il farmaco, Agenzia per i servizi sanitari regionali. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI è composta da una serie di DIPARTIMENTI (es: dipartimento per gli Affari regionali) e UFFICI che curano i rapporti con il parlamento e con le altre istituzioni anche europee e coordinano l’attività amministrativa del governo. Presso la presidenza del Consiglio dei ministri operano anche la CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, la CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI. L’AVVOCATURA DELLO STATO è organo ausiliario indipendente di consulenza generale, di rappresentanza legale in giudizio delle P.A.; è articolata nell’avvocatura generale situata a Roma e nelle avvocature distrettuali situate nei capoluoghi di regione. ENTI TERRITORIALI ENTI TERRITORIALI: Comuni, Provincie, Città metropolitane e Regioni, quali enti autonomi con propri poteri e funzioni. Il RAPPORTO TRA STATO CENTRALE ED ENTI TERRITORIALI può essere definito "TRIANGOLARE" nel senso che lo Stato intrattiene RAPPORTI DIRETTI SIA CON LE REGIONI SIA CON I COMUNI. Sono ▪ ENTI AD APPARTENENZA NECESSARIA nel senso che ogni cittadino in base alla propria residenza ha un "PUNTO FISSO" al quale fare RIFERIMENTO; ▪ ENTI A COMPETENZA GENERALE perché possono CURARE LIBERAMENTE GLI INTERESSI della popolazione di riferimento IN BASE AGLI INDIRIZZI POLITICI EMERSI CON LE ELEZIONI ed agli INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI; ▪ ENTI INSERITI NELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO perché i LORO ATTI SONO ATTI AMMINISTRATIVI – unica eccezione sono le leggi regionali che sono veri e propri atti normativi sottoposti al controllo della Corte Costituzionale. COMUNE: è l'ente locale che RAPPRESENTA, CURA GLI INTERESSI E PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ. Funzioni principali relative ai servizi alla persona ed alla comunità (anziani, disabili, tossicodipendenti), alla polizia locale, all'assetto ed all'utilizzo del territorio (regolamenti edilizi, pianificazione urbanistica...), alle infrastrutture (asili,strade...), all'ambiente (inquinamento, rifiuti...), allo sviluppo economico ed ai servizi pubblici locali. Esercita FUNZIONI STATALI (es: anagrafe, stato civile, servizi elettorali, emissione di ordinanze urgenti a tutela dell'incolumità). Le funzioni dei comuni sono conferite con LEGGE STATALE O LEGGE REGIONALE a seconda delle materie di competenza. I comuni hanno POTESTÀ STATUTARIA e REGOLAMENTARE nelle materie di loro competenza. Gli organi : 1) IL CONSIGLIO COMUNALE 2) IL SINDACO eletto dalla popolazione; resta in carica per 5 anni e non può ricoprire più di due mandati 3) LA GIUNTA è composta dal sindaco e dagli assessori nominati dal sindaco 4) il SEGRETARIO COMUNALE 5) Nei comuni con più di 15mila abitanti vi è il DIRETTORE GENERALE nominato 6) I DIRIGENTI 7) Il DIFENSORE CIVICO CONTROLLO INTERNO circa di ATTI AMMINISTRATIVI e gli ORGANI. Viene favorita la COOPERAZIONE TRA COMUNI attraverso: a) le convenzioni per l'esercizio associato di funzioni e servizi; b) i consorzi amministrati da un'assemblea rappresentativa degli enti e da un consiglio di amministrazione; c) le unioni di comuni per l'esercizio in comune di varie funzioni- un particolare tipo di unione di comuni è rappresentato dalle comunità montane -; d) accordi di programma promossi dal sindaco per realizzare opere ed interventi che richiedono l'azione integrata di enti locali, regioni e stato. PROVINCIE: hanno FUNZIONI di programmazione e funzioni amministrative in MATERIA DI VIABILITÀ, TRASPORTI, DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELL'AMBIENTE, ISTRUZIONE, IGIENE. Gli organi di governo delle provincie sono: 1) il consiglio provinciale quale organo di indirizzo politico-amministrativo; 2) la giunta; 3) il presidente della provincia. CITTÀ-METROPOLITANE: che hanno le FUNZIONI DELLE PROVINCIE NEI COMUNI PIÙ POPOLOSI uniti in base al territorio ed integrati a livello economico, dei servizi e delle relazioni (es: Milano). REGIONI:: sono 20, 5 dotate di uno STATUTO SPECIALE ( Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino, Friuli ) A Consiglio regionale B Giunta regionale C Presidente della Giunta LE AUTORITÀ INDIPENDENTI Le AUTORITA’ INDIPENDENTI sono una particolare tipologia di ENTI PUBBLICI vengono definite INDIPENDENTI in quanto l’INDIPENDENTI DAL POTERE ESECUTIVO, non soggette all’indirizzo politico amministrativo (es: banche centrali). RAGIONI DELL’INDIPENDENZA: 1. La prima ragione dell’indipendenza è che si tende a SLEGARE TALI AUTORITÀ che si occupano ciascuna di un determinato settore ( POTERI NEUTRI ) (es: banche centrali che si occupano della stabilità della moneta) DAI CONTINUI CAMBIAMENTI POLITICI. 2. Altra ragione dell’indipendenza è L’ESIGENZA DI DARE GARANZIE RAFFORZATE A VALORI COSTITUZIONALI IN DETERMINATI SETTORI (es: tutela del risparmio, tutela della privacy, diritto di sciopero…). 3. Altra è la necessità di RISOLVERE GLI EVENTUALI CONFLITTI TRA LE IMPRESE CONCORRENTI E LO STATO imprenditore proprietario di imprese pubbliche che deve PORSI COME SOGGETTO SUPER PARTES e FAVORIRE IL LORO SVILUPPO a discapito delle imprese concorrenti. Tale INDIPENDENZA è GARANTITA da determinati strumenti: • le AUTORITA’ INDIPENDENTI INTRATTENGONO LEGAMI CON IL PARLAMENTO - ai ministri ed al governo è precluso ogni potere di direttiva e di indirizzo-; • gli ORGANI DECISIONALI delle AUTORITA’ INDIPENDENTI sono composti da tre o cinque MEMBRI CHE ASSICURANO MINORE INFLUENZABILITÀ DELLE DECISIONI; Per evitare legami con il potere politico che di volta in volta vince le elezioni; i componenti dell’organo durano in carica un solo mandato per evitare che gli stessi siano influenzati dai poteri politici. Per questa ragione le AUTORITA’ INDIPENDENTI sono INSERITE IN UN CIRCUITO Dì AUTORITA’ NAZIONALI che fa capo ad un ENTE REGOLATORE EUROPEO di modo che se sono condizionate a livello sovranazionale sono meno influenzabili dai poteri politici nazionali (es: autorità nazionali nel settore dell’energia elettrica in rapporto con l’agenzia europea ACER). • AUTONOMIA ORGANIZZATIVA FUNZIONALE E FINANZIARIA delle AUTORITA’ INDIPENDENTI Le AUTORITA’ INDIPENDENTI esercitano i loro poteri in FORME “PARAGIURISDIZIONALI” che LEGITTIMANO IL LORO POTERE. Le AUTORITA’ INDIPENDENTI possono essere: 1) AUTORITA’ DI TIPO GENERALISTA che esercitano i loro poteri nei confronti di tutte le imprese o di altri soggetti pubblici e privati, es: AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L’Autorità garante della concorrenza e del mercato deve garantire CONCORRENZA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE OPERANTI IN TUTTI I MERCATI. L’AUTORITA’ INDIPENDENTE esercita diversi tipi di potere: • POTERE Dì ACCERTAMENTO E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI: può SEGNALARE AL PARLAMENTO E AL GOVERNO DISTORISIONI DELLA CONCORRENZA causate da leggi, regolamenti o atti amministrativi e può proporre pareri per rimuoverli o prevenirli • POTERI DI TUTELA DI CONSUMATORI in relazione a pratiche commerciali scorrette e di monitoraggio ed intervento circa il rispetto da parte degli enti locali delle regole in materia di concorrenza; • POTERE CAUTELARE: in caso di urgenza, può concludere i procedimenti in materia di illeciti concorrenziali con impegni assunti dall’impresa e volti a ripristinare e a garantire le corrette condizioni AUTORIZZAZIONE che verifichi il possesso dei REQUISITI MINIMI necessari per intraprendere detta attività (es: ferrovie, telefonia...); e 2) CONCORRENZA "PER IL MERCATO" Quando il servizio può essere svolto da UN UNICO SOGGETTO; l'attribuzione del servizio avviene a seguito di una PROCEDURA COMPETITIVA DELLA CONCESSIONE a cui possono partecipare tutti gli interessati - la gestione può essere, dunque, affidata a soggetti terzi o può essere diretta della P.A. - (es: distribuzione dell'energia elettrica a livello locale, autostrade... - in questi ambiti, infatti, non ha senso che vengano duplicate le infrastrutture quando il gestore unico le rende accessibili a tutti senza discriminazione). Il tema dei servizi pubblici si divide in TRE MOMENTI: 1ASSUNZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO: Avviene quando i POTERI PUBBLICI constatano che alcuni SERVIZI NON SONO GARANTITI IN MANIERA ADEGUATA alla collettività, possono intervenire e ATTRAVERSO I PROPRI ATTI (legge o atti amministrativi) METTERE IN OPERA INTERVENTI DI REGOLAZIONE mettendo anche a disposizione risorse pubbliche. (es: contributi per mantenere in attività tratte ferroviarie secondarie..). 2REGOLAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO: Gli ATTI Dì REGOLAZIONE servono per ATTUARE I PRINCIPI CHE REGOLANO I SERVIZI. Tali principi sono: a) PRINCIPIO DI DOVEROSITÀ: Il POTERE PUBBLICO deve GARANTIRE alla COLLETTIVITA’ L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IN BASE A CRITERI PREDETERMINATI, b) PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ:Il SERVIZIO deve essere EROGATA IN MANIERA CONTINUA - il Codice Penale prevede come reato l'interruzione di pubblico servizio; durante lo sciopero dei lavoratori dei servizi pubblici essenziali (es: trasporti) devono essere garantiti livelli minimi di servizio. c) PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO: tutti gli utenti devono avere UGUALE DIRITTO DI ACCEDERE AL SERVIZIO E DI OTTENERE LE STESSE PRESTAZIONI. d) PRINCIPIO DELL’ UNIVERSALITÀ: le PRESTAZIONI devono essere GARANTITE A TUTTI INDIPENDENTEMENTE DALLA POSIZIONE SOCIALE ED ECONOMICA . e) PRINCIPIO DELL’ "ABBORDABILITÀ": il servizio deve essere fornito a tutti gli utenti a PREZZI ACCESSIBILI – sono anche previste AGEVOLAZIONI PER I SOGGETTI PIÙ SVANTAGGIATI. f) PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ: il gestore del servizio deve gestirlo in modo imprenditoriale al fine di RICAVARE UN UTILE (es: tariffe che devono essere congrue) 3GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO: la gestione può essere: a) GESTIONE DIRETTA quando è la stessa P.A. titolare del servizio CHE GESTISCE L'ATTIVITÀ. b) GESTIONE INDIRETTA quando la P.A. incarica UN ENTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO. c) SOCIETÀ "IN-HOUSE" Il servizio viene gestito da una SOCIETÀ tramite una CONCESSIONE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. d) SOCIETÀ MISTA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E PRIVATA per cui ATTRAVERSO UNA GARA la P.A. SCEGLIE IL PRIVATO CON LE MIGLIORI CARATTERISTICHE PER GESTIRE IL SERVIZIO che può avere una quota di partecipazione di maggioranza o di minoranza; il servizio viene affidato alla società attraverso una concessione e al termine della concessione il privato deve cedere la partecipazione ad un eventuale altro socio privato che gli subentra dopo una nuova gara ; la società mista rappresenta una FORMA DI COLLABORAZIONE STABILE TRA PUBBLICO E PRIVATO che può essere: - ISTITUZIONALE per cui i soggetti interagiscono sia in sede di assemblea sia all'interno degli organi amministrativi; - CONTRATTUALE quando la P.A. si rivolge al mercato per acquistare un bene o un servizio attraverso un contratto. e) CONCESSIONE DEL SERVIZIO A SOGGETTO TERZO selezionati sulla base di una GARA quando le caratteristiche del servizio impongono che lo stesso sia erogato da UN SOLO GESTORE ( CONCORRENZA "PER IL MERCATO") f) AUTORIZZAZIONE rilasciata a PIÙ SOGGETTI che erogano il SERVIZIO IN CONCORRENZA TRA LORO ( CONCORRENZA "NEL MERCATO) AUTORITÀ (ATTIVITA’) DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA: Sono state costituite con la liberalizzazione degli anni ’90 – prima, quando il servizio era affidato ad una sola impresa monopolista la regolazione era limitata e tutti i rapporti tra gestore e P.A. erano regolati dalla stessa P.A. attraverso atti di indirizzo e direttive. I regolatori devono predisporre i PRINCIPI, le REGOLE per consentire lo sviluppo di un mercato concorrenziale e per garantire il raggiungimento degli obiettivi del servizio pubblico – c’è quindi una regolazione anticipata e il rispetto dei principi in materia di concorrenza è assicurato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato-; le autorità di regolazione, inoltre, devono assicurare l’osservanza delle regole da parte dei gestori del servizio. I gestori del servizio in concorrenza sono sottoposti ad obblighi reciproci (es: telefonia mobile: interconnessione tra le reti per consentire ad un cliente di un gestore di parlare con cliente di un altro gestore . Il rapporto tra gestore ed utente, invece, è regolato dalle regole poste dalle autorità di settore e dalle carte di servizi ed in caso di violazione l’utente può proporre reclamo al gestore e all’autorità di settore. Le principali autorità di settore sono: l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’Autorità per i trasporti. Disposizioni comuni alle autorità sono contenute nella L. n. 481/1995. La regolazione deve promuovere la concorrenza e l’efficienza nei servizi di pubblica utilità, il raggiungimento di livelli di qualità, la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo, la definizione di tariffe certe, la tutela degli interessi degli utenti. La legge garantisce l’indipendenza delle autorità, la competenza e la professionalità dei loro componenti, la durata di 7 anni dell’incarico; stabilisce inoltre le funzioni ed i poteri delle autorità: formulazione di osservazioni e proposte al governo e al parlamenti, controllo delle condizioni e delle modalità di accesso al servizio nel rispetto dei principi di concorrenza, uguaglianza e garantendo il rispetto della salute e dell’ambiente, controllo dello svolgimento dei lavori, controllo dei comportamenti dei gestori. Servizi pubblici locali: Sono tutti i SERVIZI che PRODUCONO BENI ED ATTIVITÀ per PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLE COMUNITÀ LOCALI (es: Comune, Provincia). I servizi locali possono essere: 1) SERVIZI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA che possono essere gestiti in FORMA IMPRENDITORIALE ed in regime di concorrenza (es: gas, acqua). Le forme di gestione di tali servizi sono: a) società di capitali scelte mediante una gara, b) società a capitale misto pubblico-privato con selezione del socio privato attraverso una gara, c) società in –house. 2) SERVIZI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA gestiti dalle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (es: biblioteche, servizi culturali…): i modelli di gestione sono individuati dalle Regioni. Tra questi troviamo: 1. Servizio sanitario nazionale: La MATERIA È DI COMPETENZA CONCORRENTE STATO-REGIONI – lo Stato pone i principi generali (es: livelli minimi delle prestazioni, programmazione attraverso piani sanitari nazionali, schema generale della carta dei servizi) e le Regioni emanano la legge sulla base di tali principi (es: creazione delle unità sanitarie locali e controllo e vigilanza sulle stesse – Le prestazioni offerte dal servizio nazionale sono: SERVIZI EROGATIVI (es: assistenza medico-generica, assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica) e SERVIZI AMMINISTRATIVI (es: sicurezza ambientale e sicurezza sul lavoro). Il finanziamento di tale servizio è a carico della collettività attraverso le TASSE (v. pagamento del ticket). Le prestazioni sanitarie sono garantite anche da aziende ospedaliere di rilievo nazionale, da aziende ospedaliere universitarie, dagli ISTITUTI DI CURA e ricoveri a carattere scientifico e da STRUTTURE PRIVATE in base a autorizzazioni ed accordi contrattuali – deve esserci un’autorizzazione alla costruzione delle strutture ed all’esercizio delle attività; le strutture autorizzate devono ottenere un accreditamento da parte della Regione che compie valutazioni in base al fabbisogno dei servizi definito dal piano sanitario nazionale; le strutture accreditate poi definiscono con la regione accordi contrattuali circa le attività ed i servizi da erogare; terminato questo iter le strutture private sono inserite nel servizio sanitario e diventano gestori di un servizio pubblico. (I loro organi sono il direttore generale ed il collegio sindacale; la loro organizzazione è disciplinata da un atto interno. il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e i responsabili delle varie strutture) 1) Servizio scolastico quale servizio a fruizione individuale coattiva ed ad erogazione gratuita. È materia di COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE STATO-REGIONI – la Costituzione tutela la libertà di insegnamento e garantisce il DIRITTO ALL’ISTRUZIONE; Lo Stato determina le norme generali sull’istruzione, stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni, controlla e valuta i servizi attraverso i propri uffici scolastici regionali che nominano i presidi; le Regioni programmano la rete scolastica. Le scuole pubbliche hanno personalità giuridica, AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, DIDATTICA E FINANZIARIA. (Gli organi della scuola pubblica sono: il preside responsabile della gestione, il collegio dei docenti responsabile della didattica, il consiglio di istituto, presieduto dal preside, in cui vi è una rappresentanza di genitori e studenti.) Accanto alle SCUOLE PUBBLICHE ci sono le SCUOLE PRIVATE . 2) Servizi sociali: sono tutte le ATTIVITÀ CHE EROGANO SERVIZI PER RIMUOVERE O SUPERARE LE SITUAZIONI DI BISOGNO E DI DIFFICOLTÀ DELLE PERSONE. La materia è attribuita alla COMPETENZA DELLE REGIONI nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato. La materia è regolata dal principio di SUSSIDIARIETÀ VERTICALE: le Regioni hanno funzioni di programmazione, coordinamento e controllo, le Provincie raccolgono i dati e analizzano l’offerta di servizi, i Comuni erogano i servizi. Oltre agli enti pubblici che si occupano di garantire i servizi sociali vi sono altri soggetti privati (es: ONLUS, organizzazioni di volontariato, enti religiosi, fondazioni. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza - IPAB) che vengono accreditati se hanno i requisiti necessari per erogare i servizi (es: adozione della carta dei servizi sociali sulla base di un modello generale elaborato dallo Stato).