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DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni 1 Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni – La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica: un bicameralismo paritario e perfetto – Ineleggibilità, incompatibilità e verifica dei poteri – Lo status di parlamentare: limitazioni e guarentigie – Riunioni e durata delle Camere: proroga e prorogatio – L'autonomia normativa, organizzativa e finanziaria delle Camere – Contenuto e procedimento di approvazione dei regolamenti parlamentari – I regolamenti parlamentari nel sistema delle fonti – Il problema della sindacabilità degli interna corporis acta 2 Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni Le due Camere, infatti, hanno le medesime funzioni e le medesime prerogative, anche se sono caratterizzate da lievissime differenziazioni strutturali (si fa riferimento alla già richiamata elezione del Senato a base regionale, alla differenza numerica della composizione dei due rami del Parlamento, alla diversa età minima per l’eleggibilità dei deputati e dei senatori ed alla possibilità di nomina da parte del Presidente della Repubblica di cinque senatori a vita). La conseguenza del bicameralismo perfetto è un appesantimento del processo decisionale parlamentare a causa della necessità del doppio passaggio delle proposte di legge. 5 La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica: un bicameralismo paritario e perfetto Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni Per assumere lo status di membro del Parlamento occorre che non sussistano cause di ineleggibilità; per conservarlo occorre che non sussistano cause di incompatibilità. Le cause di ineleggibilità, che rendono nulla l’elezione, si verificano quando mancano i requisiti per l’elettorato passivo e quando le condizioni personali o le funzioni svolte dal candidato gli consentirebbero una indebita influenza sull’elettorato. Le ipotesi di incompatibilità tendono ad evitare che l’eletto eserciti contemporaneamente funzioni tra loro inconciliabili e pongono l’obbligo di opzione tra le due cariche. 6 Ineleggibilità, incompatibilità e verifica dei poteri Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni Qualora ottengano una delle cariche incompatibili, dopo l’acquisizione del loro status, i membri del Parlamento debbono egualmente optare per l’una o per l’altra (incompatibilità sopravvenuta). La verifica dei poteri, che avviene a mezzo della Giunta delle elezioni di ciascuna Camera, investe tutte le questioni relative all’elettorato passivo, quelle relative alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità originarie e sopravvenute, e quelle relative alla regolarità delle operazioni elettorali. La decisione è rimessa all’Assemblea, che decide definitivamente solo i casi che essa ritiene irregolari. 7 Ineleggibilità, incompatibilità e verifica dei poteri Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni A garanzia dell’indipendenza del singolo parlamentare, nonché della sovranità delle due Assemblee, sono previste le c.d. “guarentigie”: - insindacabilità delle opinioni e dei voti (art. 68, co. 1, Cost.), la quale, in estrema sintesi, significa che nei confronti dei parlamentari, anche dopo la cessazione dalla carica, non possono essere iniziate azioni di responsabilità né penale, né civile, né amministrativa, basate sui voti dati e sulle opinioni espresse che risultino collegate all’esercizio delle funzioni parlamentari. Tale guarentigia è oggi confermata e attuata dalla previsione di cui all’art. 3 della legge n. 140 del 2003, che ha previsto che il giudice, di fronte al quale venga eccepita l’insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse da un parlamentare, deve decidere immediatamente su tale eccezione e, qualora non intenda accoglierla, deve sospendere il processo (per non oltre novanta giorni), per chiedere alla Camera di appartenenza di stabilire se nei confronti del parlamentare sia applicabile la garanzia dell’art. 68, co. 1, Cost. 1 0 Lo status di parlamentare: limitazioni e guarentigie Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni Qualora poi il giudice non condivida la valutazione della Camera, potrà sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, la quale - se del caso - potrà annullare la delibera parlamentare affermando la “sindacabilità” del comportamento in questione; 1 1 Lo status di parlamentare: limitazioni e guarentigie Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni - immunità da arresti, perquisizioni e intercettazioni, che è stata mantenuta anche nella nuova formulazione dell’art. 68, a seguito dell’abrogazione dell’istituto della più generale immunità dai processi penali per i reati comuni ad opera della legge cost. n. 3 del 1993. Infatti, l’autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, solo nel corso del mandato elettivo, non è più necessaria per procedere ad indagini a suo carico, mentre è ancora necessaria per poter procedere a singoli atti di limitazione delle libertà tra i quali la perquisizione personale o domiciliare, l’intercettazione in qualsiasi forma delle comunicazioni, il sequestro della corrispondenza, l’arresto. 1 2 Lo status di parlamentare: limitazioni e guarentigie Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni Il periodo di vita di ciascuna Camera si chiama “legislatura” mentre i periodi di lavoro continuato si chiamano “sessioni” o “convocazioni”, che si intercalano con periodi di “aggiornamento”. La legislatura dura dall’entrata in funzione delle Camere: - fino alla scadenza del termine ordinario di 5 anni, oppure - fino ad un termine più breve in caso di scioglimento anticipato, per effetto dell’art. 88 Cost., oppure - fino alla scadenza del termine prorogato ai sensi dell’art. 60, co. 2, Cost., quando concorrono due condizioni: che vi sia stato di guerra e che intervenga una apposita legge di proroga. 1 5 Riunioni e durata delle Camere: proroga e prorogatio Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni La fine della legislatura comporta l’automatica decadenza di tutto il lavoro parlamentare in corso ed incompiuto (salvo i progetti di legge di iniziativa popolare), e perciò anche dei progetti di legge approvati da una sola Camera. I regolamenti delle Camere stabiliscono procedure abbreviate per la riapprovazione di progetti di legge già approvati da una sola Camera prima della fine della precedente legislatura. Istituto diverso dalla proroga è quello della prorogatio, previsto dall’art. 61, co. 2, Cost., secondo il quale “finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti” e ciò al fine di garantire la perfetta continuità tra il precedente Parlamento e quello risultante dalle nuove elezioni. Si ritiene, peraltro, che le Camere in prorogatio abbiano dei poteri limitati alla ordinaria amministrazione, ovvero, agli atti costituzionalmente necessari e non differibili; è certo, comunque, che durante la prorogatio le Camere non possono eleggere il Presidente della Repubblica (art. 85 Cost.) 1 6 Riunioni e durata delle Camere: proroga e prorogatio Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni La Costituzione garantisce alle due Camere amplissima autonomia nella definizione della propria organizzazione e del proprio funzionamento. Questi aspetti sono disciplinati, infatti, oltre che direttamente dalle disposizioni costituzionali, dai regolamenti parlamentari cui è demandata la determinazione delle modalità organizzative e del funzionamento interno di ciascuna Camera, nonché la disciplina del procedimento legislativo. Un’altra rilevantissima garanzia dell’indipendenza del Parlamento è, senz’altro, quella dell’autonomia finanziaria di cui esso gode nella misura più ampia fra tutti gli organi costituzionali. Ciascuna Camera, infatti, determina il proprio fabbisogno, che il Ministro del Tesoro le somministra e che la presidenza amministra, senza essere sottoposta ad alcun controllo esterno. 1 7 L’autonomia normativa, organizzativa e finanziaria delle Camere Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni I regolamenti parlamentari contengono norme giuridiche sull’organizzazione interna e sul funzionamento delle due Camere, nonché sul comportamento dei loro membri e degli estranei che vengono in contatto con esse. Alcune delle loro norme sono direttamente esecutive di norme costituzionali, altre sono espressione del potere di autonomia proprio delle Camere e che ad esse spetta in misura massima dato il loro carattere sovrano. Ecco perché solo leggi costituzionali possono imporre modificazioni dei regolamenti delle Camere: si ritiene, infatti, che la Costituzione abbia introdotto una riserva di regolamento parlamentare che impedisce l’intervento di altre fonti di rango sub-costituzionale (e, in particolare, l’emanazione di leggi ordinarie) nella stessa materia. 2 0 I regolamenti parlamentari nel sistema delle fonti Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni La Corte costituzionale ha affermato l’insindacabilità, sotto il profilo della legittimità costituzionale, dei regolamenti parlamentari, in quanto espressione della piena autonomia delle Camere (sent. n. 154 del 1985); così come ha escluso qualsiasi sindacato esterno da parte dell’autorità giudiziaria sui comportamenti disciplinati dai regolamenti parlamentari (sent. n. 379 del 1996), ed ha ammesso una capacità integrativa delle norme costituzionali da parte dei regolamenti parlamentari (sent. n. 7 del 1996). 2 1 I regolamenti parlamentari nel sistema delle fonti Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni A questo punto occorre accennare ad un argomento che potrebbe essere trattato in relazione a tutti gli organi costituzionali, ma che per ragioni storiche ed anche sistematiche (poiché in pratica esso si presenta solo in relazione al Parlamento) può essere trattato qui: si tratta dell’argomento della sindacabilità o meno degli interna corporis acta. Ci si chiede se, ed in che misura, i procedimenti interni al Parlamento siano o meno rilevanti all’esterno, tanto da poter essere sindacati dall’organo che conclude il procedimento (nel nostro caso il Presidente della Repubblica che promulga la legge), oppure da un organo giurisdizionale di controllo legislativo (la Corte costituzionale). 2 2 Il problema della sindacabilità degli interna corporis acta Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni In forza di tali argomenti, parte della dottrina, subito dopo l’entrata in vigore della Costituzione, ha sostenuto la possibilità di sindacato della Corte costituzionale sugli interna corporis acta. Tuttavia, salvo rare ipotesi (come, ad esempio, il caso del conflitto di attribuzioni promuovibile dal giudice avverso le deliberazioni di insindacabilità ai sensi dell’art. 68, co. 1, Cost.), la giurisprudenza costituzionale non ha fino ad oggi accolto tale tesi dottrinaria e non ha mai affermato di poter operare un controllo diretto nei confronti dell’attività interna delle Camere. 2 5 Il problema della sindacabilità degli interna corporis acta Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni In forza di tali argomenti, parte della dottrina, subito dopo l’entrata in vigore della Costituzione, ha sostenuto la possibilità di sindacato della Corte costituzionale sugli interna corporis acta. Tuttavia, salvo rare ipotesi (come, ad esempio, il caso del conflitto di attribuzioni promuovibile dal giudice avverso le deliberazioni di insindacabilità ai sensi dell’art. 68, co. 1, Cost.), la giurisprudenza costituzionale non ha fino ad oggi accolto tale tesi dottrinaria e non ha mai affermato di poter operare un controllo diretto nei confronti dell’attività interna delle Camere. 2 6 Il problema della sindacabilità degli interna corporis acta Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni Alle Camere è affidata innanzitutto la funzione di approvazione delle leggi statali; l’art. 70 Cost. afferma, infatti, che “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. La funzione legislativa è disciplinata dagli artt. 70-74 della Costituzione e dai regolamenti parlamentari. La disciplina del procedimento legislativo contenuta dettagliatamente nei regolamenti delle due Camere contribuisce a modellare ed indirizzare la modalità di funzionamento della forma di Governo; non a caso le riforme dei regolamenti parlamentari hanno fatto seguito alle modifiche intervenute nel sistema politico ed istituzionale del Paese. 2 7 Le funzioni affidate alle Camere: l’approvazione delle leggi Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni L’art. 82 Cost. prevede che «ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria». Questo potere di inchiesta - che presenta un ambito di possibile esplicazione senz’altro più ampio rispetto alle funzioni di controllo e di indirizzo che spettano alle Camere nei confronti del Governo in carica - è un potere esercitato, in Italia, con poco frutto, a causa del difetto di collaborazione fra Parlamento e amministrazioni pubbliche; un’altra ragione del disfunzionamento dell’istituto in Italia è l’elefantiaca composizione delle commissioni, che per rispettare la proporzionalità rispetto ai gruppi parlamentari devono essere necessariamente assai numerose. 3 0 Segue: le inchieste parlamentari Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni Poiché il potere di istituire le Commissioni di inchiesta spetta a “ciascuna Camera” (si tratta, dunque, di un potere “monocamerale”), esse possono essere composte indifferentemente di soli deputati o di soli senatori. Se si vuole creare una Commissione mista, occorre istituirla con una legge (evidentemente atto di indirizzo e non sostanzialmente legislativo), in maniera che le due Camere votino lo stesso testo e la stessa composizione. Si ritiene in genere che i poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta siano quelli che appartengono a qualunque autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, e che analoghe siano le limitazioni. Si pone dunque il problema se la legge che crea una Commissione di deputati e senatori possa rivestire anche un carattere di legge sostanziale, ampliando con l’occasione i poteri e riducendo le limitazioni. La risposta positiva, pure autorevolmente sostenuta, non appare convincente, perché se la Costituzione dice che poteri e limitazioni debbono essere quelli che ha l’autorità giudiziaria, una legge che modificasse gli uni e le altre sarebbe probabilmente in contrasto con l’art. 82 Cost. 3 1 Segue: le inchieste parlamentari Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni I regolamenti delle Camere disciplinano anzitutto l’elezione e i poteri del Presidente e dell’Ufficio di presidenza (costituito dai Vicepresidenti, dai Questori e dai Segretari) che lo coadiuva. Il Presidente – per la cui elezione occorre (almeno nei primi scrutini) una maggioranza “qualificata”, che vale tendenzialmente a farne un organo “super partes” – ha vasti poteri, fra i quali emerge quello di interpretare il regolamento, tutte le volte che egli non ritenga opportuna una deliberazione di Assemblea sul punto in contestazione. Il Presidente dirige poi l’andamento delle sedute, applica le sanzioni disciplinari meno gravi contro i parlamentari che tengono un comportamento riprovevole in aula e propone all’Ufficio di presidenza quelle più gravi. 3 2 L’organizzazione interna delle Camere: il Presidente e l’Ufficio di Presidenza Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni Ciascun membro delle Camere è tenuto a far parte di un gruppo parlamentare. I gruppi, di regola, corrispondono ai partiti politici che sono riusciti a far eleggere loro candidati. Per costituire un gruppo parlamentare occorre un numero minimo di 20 deputati alla Camera e di 10 senatori al Senato (con possibilità di deroga a condizione che i gruppi rappresentino partiti organizzati nel Paese e che abbiano ottenuto un certo numero di voti). I parlamentari che non intendono appartenere ad alcun gruppo ovvero non sono in numero sufficiente per costituire un gruppo, confluiscono obbligatoriamente in un unico gruppo misto. 3 5 I Gruppi parlamentari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e la programmazione dei lavori Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni I gruppi parlamentari sono dunque organi di collegamento fra lo Stato- apparato e lo Stato-comunità; sono, in altre parole, la proiezione dell’istituto tipico dello Stato-comunità, i partiti politici, in seno all’istituto tipico dello Stato-apparato, il Parlamento. Essi svolgono un ruolo decisivo per l’esercizio delle funzioni del Parlamento, sia nella semplificazione del dibattito politico, sia per la formazione degli organi parlamentari (i gruppi designano i membri delle Commissioni e delle Giunte), sia infine per l’organizzazione dei lavori, tramite la Conferenza dei presidenti dei gruppi. A questi ultimi è riconosciuto anche un rilievo esterno, dal momento che vengono sentiti nelle consultazioni che il Capo dello Stato effettua per la risoluzione delle crisi di Governo. 3 6 I Gruppi parlamentari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e la programmazione dei lavori Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni Organi indispensabili per il concreto funzionamento delle due Camere, consentendo che le funzioni parlamentari non siano esercitate sempre e soltanto dal plenum delle due Assemblee, sono le Commissioni previste dall’art. 72 Cost., secondo il quale “ogni disegno di legge presentato ad una Camera è secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale”. I regolamenti parlamentari prevedono Commissioni permanenti (che durano l’intera legislatura: 14 in entrambe le Camere), formate su base proporzionale, rispetto ai vari Gruppi parlamentari (art. 72, co. 3, Cost.), e competenti per materia. 3 7 Le Commissioni permanenti, speciali e bicamerali Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni Al Senato sono previste: la Giunta per il regolamento; un’unica Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari; la Giunta per gli affari delle Comunità europee, con poteri consultivi in gran parte analoghi a quelli della corrispondente Commissione permanente («politiche dell’Unione europea») prevista alla Camera. Caratteri del tutto peculiari assume, invece, il Comitato per la legislazione, organo istituito soltanto alla Camera e disciplinato dall’art. 16-bis del regolamento, nel capo riguardante le Giunte. Il Comitato è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, ed è chiamato a fornire pareri in ordine alla qualità dei testi legislativi e al loro impatto sulla legislazione preesistente. 4 0 Le Giunte e il Comitato per la legislazione Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni Per la validità delle sedute in cui le assemblee parlamentari debbano deliberare, occorre un quorum di presenze costituito dalla metà più uno dei parlamentari, e per l’approvazione delle deliberazioni stesse un quorum di voti favorevoli pari di regola alla metà più uno dei presenti (art. 64, co. 3, Cost.). Onde evitare che vengano rese impossibili tutte le deliberazioni quando il quorum delle presenze sia inferiore, esiste la cosiddetta “presunzione del numero legale”, per cui la verifica del numero legale avviene solo su impulso di un certo numero di parlamentari e non di ufficio. Lo stesso art. 64, co. 3, Cost. stabilisce che con fonte costituzionale possono essere previste maggioranze speciali, o “qualificate” (v. ad es. l’art. 138 Cost., per l’approvazione delle leggi costituzionali; l’art. 79 Cost., per le leggi di amnistia e indulto; l’art. 3 della legge cost. n. 2 del 1967, sull’elezione dei giudici della Corte costituzionale). 4 1 La validità delle sedute e delle deliberazioni Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni I regolamenti della Camera e del Senato prevedono una disciplina diversa del computo di coloro che si astengono al momento della votazione. Alla Camera, gli astenuti sono computati nel numero legale quando questo debba essere accertato ma sono considerati come “non presenti” nel calcolo della maggioranza necessaria per approvare una deliberazione (artt. 46 e 48 Reg. Cam.). Al Senato, invece, coloro che intendono astenersi si allontanano fisicamente dall’aula giacché, altrimenti, la loro astensione sarebbe computata come voto contrario (art. 107 Reg. Sen.). 4 2 La validità delle sedute e delle deliberazioni Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni È prevista anche una pubblicità successiva, attraverso la pubblicazione di resoconti stenografici e di riassunti dei lavori, ma anche questa è limitata (al solo riassunto) per le commissioni che non operino in sede legislativa o redigente. Da circa un decennio, inoltre, è andato poi sempre più perfezionandosi un nuovo strumento per conoscere e studiare le attività parlamentari: il sito internet www.camera.it e www.senato.it. Qui sono messe a disposizione del pubblico informazioni di varia natura sulla vita delle Camere, i loro lavori, gli atti approvati, i progetti di legge in corso di esame e tutti gli affari europei e internazionali di interesse per le istituzioni del Parlamento. 4 5 Le modalità di votazione e la pubblicità dei lavori parlamentari Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni L’ostruzionismo parlamentare (filibustering) è un atto emulativo cui talvolta ricorrono le minoranze e che consiste nell’iscrizione a parlare in massa dei parlamentari e nella presentazione di un numero sproporzionato di emendamenti ai testi in corso di approvazione, con l’effetto di ritardare la deliberazione. L’ostruzionismo può essere usato come arma di resistenza collettiva contro una maggioranza che tenti di introdurre nel Paese, surrettiziamente, una riforma costituzionale, eludendo le forme previste per la revisione della Costituzione (un esempio si ebbe nel 1952/1953 in occasione dell’approvazione della legge elettorale maggioritaria) oppure anche come arma insurrezionale. I regolamenti parlamentari tentano di limitare i tempi di intervento dei parlamentari nelle discussioni, conferendo ai Presidenti di Assemblea il potere di togliere la parola ai parlamentari che non osservino i termini stabiliti. 4 6 L’ostruzionismo e il contingentamento dei tempi di discussione Il Parlamento DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici GENERALE A.A. 2015/2016 – Prof.ssa Laura Buffoni Inoltre, l’istituto della chiusura anticipata della discussione può essere chiesto alla Camera e al Senato e votato, pur conservandosi la facoltà di parola a favore di un parlamentare per ciascuno dei Gruppi. Ciò nonostante, negli anni più recenti l’ostruzionismo si è rivelato come un ostacolo difficilmente superabile. Talché, sono state introdotte modifiche al Regolamento della Camera che hanno ridotto i tempi della discussione degli articoli dei progetti di legge e che hanno dato il potere al Presidente della Camera di dichiarare assorbiti gruppi di emendamenti evidentemente inconferenti (art. 85 Reg. Camera). Inoltre, è stato modificato anche l’art. 39, co. 6, del Regolamento della Camera, abolendosi la deroga che consentiva la possibilità di intervenire senza limiti di tempo sia nella discussione generale che nella discussione sugli emendamenti. Anche in questo caso nelle recenti modifiche sono stati introdotti ulteriori limiti alla presentazione ed alla discussione degli emendamenti mediante, ad esempio, la c.d. “votazione per principi” riferibili a gruppi di emendamenti. 4 7 L’ostruzionismo e il contingentamento dei tempi di discussione Il Parlamento