Scarica Diritto dell'UE - Riassunto Villani ultima edizione e più Appunti in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! ARGOMENTI: Processo di integrazione europea, Principi di ripartizione delle competenze dell’UE, Procedimenti di revisione dei trattati, procedura di ammissione di nuovi stati membri, recesso dall’UE, Obiettivi Ue, Valori UE, Procedure di controllo sul rispetto dei valori (meccanismo di preallarme e mozione di censura),Carta di Nizza e CEDU, Principi democratici, Cittadinanza dell’UE, Unione economica e monetaria, Banca centrale europea (BCE), Sistema economico delle banche centrali (SEBC), MES e Fiscal compact, Eurogruppo e Vertice euro. Consiglio europeo, Parlamento europeo, Consiglio dell’UE, Commissione, Corte dei conti, Alto rappresentante per gli affari eteri e la politica di sicurezza. Fonti dell’UE: atti di diritto primario, TUE e TFUE, Atti di diritto derivato (regolamenti, direttive e decisioni), atti atipici, atti in materia di PESC. Ricorsi: in annullamento, in carenza, per infrazione e in via pregiudiziale. Accordi internazionali e procedura di stipulazione, accordi misti, accordi tra Stati membri, accordi con Stati terzi. Il bilancio e la procedura di adozione del bilancio, Procedura legislativa ordinaria e speciale. Rapporto tra ordinamento dell’UE e ordinamento italiano: legge di delegazione europea e legge europea. Riassunto del manuale integrato con TUE, TFUE e appunti presi a lezione. DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 2023 PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA L’Unione europea, nasce in seguito al secondo conflitto mondiale, con lo scopo di coalizzare più Paesi del continente europeo, al fine di mantenere la pace e scongiurare l'uso degli armamenti. Ricostruiamo le tappe principali dell'integrazione europea (Cap 1, prime 26 p. DA FARE) Il processo di integrazione europea inizia alla fine della Seconda Guerra Mondiale (1945). L'Europa era distrutta (sotto ogni punto di vista) dalla guerra e negli anni immediatamente successivi iniziarono ad emergere i due blocchi che domineranno la scena mondiale per decenni: i paesi comunisti che vivono nell' orbita dell'Unione Sovietica (la c.d. Repubblica democratica tedesca, costituita nella Germania Est, occupata dalle forze sovietiche in seguito alla resa della stessa Repubblica. Invece, nella restante parte della Germania Ovest vi era la Repubblica federale tedesca). Si fa strada in quegli anni l'idea che solo una Federazione tra gli Stati europei avrebbe potuto scongiurare nuove guerre nel continente, viste le precedenti (IWW fino al 1918 e IIWW fino al 45). Ci si rese conto che il percorso per arrivare alla Federazione era lungo e raggiungibile solo per tappe (ancora oggi non è stato raggiunto). La prima tappa per questo processo fu l'eliminazione di una delle cause del conflitto tra Francia e Germania ovvero il controllo delle risorse carbo-siderurgiche (carbone, acciaio, minerale di ferro e rottami di ferro) delle regioni della Ruhr e Saar. La Saar si trova al confine della Germania a sud (città principale: Saarbrücken), la Ruhr più a nord e fu luogo di grande emigrazione da parte di italiani poiché ricca di miniere (città principali Duisburg, Dortmund). Nel 1919 su sottoscritto il Trattato di Versailles, entrato in vigore nel 1920. Tale trattato aveva concluso il primo conflitto mondiale, concedendo alla Francia di sfruttare per 15 anni le risorse della Saar , facendo rimanere la Ruhr smilitarizzata. Nel 1935 la Saar fu annessa alla Germania in seguito ad un plebiscito (atto di decisione popolare) e diventò tedesca. Nel 1936 Hitler occupò militarmente la Ruhr. Così la Germania poté sfruttare tutte quelle risorse per l'industria bellica. In quel momento era fortemente necessario sottrarre il controllo di quelle risorse al singolo Stato e sottoporre la produzione carbo-siderurgica della Germania e della Francia ad una entità sovraordinata agli Stati. Il 9 maggio 1950 Il Ministro degli Esteri francese R. Schumán emise la Dichiarazione europea (ogni anno si festeggia l'anniversario della nascita della Dichiarazione europea) con la quale proponeva alla Repubblica federale tedesca (che comprendeva Saar e Ruhr) di sottoporre la produzione carbo-siderurgica ad una autorità superiore, aprendo tali risorse anche da altri Paesi. Schumàn si era procurato preventivamente il consenso della comunità tedesca e successivamente in via formale la Repubblica federale tedesca diede il suo consenso. L' idea di Schuman era che anche altri paesi europei potessero aderire a questa soluzione, cosa che effettivamente accade: Olanda, Belgio e Lussemburgo parteciparono (che già nel 1948 avevano dato vita ad un accordo politico- economico detto BENELUX) e anche l'Italia aderì collocandosi in maniera ancora più netta nel blocco dei paesi occidentali. Nel 1951 venne sottoscritto il trattato CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio) a Parigi, che entra in vigore nel 1952 con la pattuizione che avrebbe avuto una durata limitata a 50 anni (fino al 2002). Difatti, in seguito alla scadenza non venne più rinnovato e si estinse. Sottoscrittori: Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo Olanda e Repubblica federale tedesca (Germania Ovest). Obiettivo del trattato CECA: MERCATO COMUNE dei prodotti carbo-siderurgici sotto il controllo di autorità superiore. L'Alta autorità era composta da individui scelti in base alle loro competenze, indipendenti rispetto agli stati membri. Il primo Presidente dell'Alta autorità fu il francese Jean Monnet, che aveva già contribuito in passato alla stesura della dichiarazione Schuman. Organi sorti: 1) Abolizione dei dazi doganali 2) Abolizione della tassa ad effetto equivalente: onere pecuniario imposto come il dazio per il fatto che attraversa la frontiera, imposto per evitare che gli stati raggirino i dazi 3)Adozione tariffa doganale comune nei rapporti con Paesi terzi: non vuol dire che viene imposta la stessa cifra per tutti i tipi di merci, ma varia a seconda della merce e può essere calcolato sull’intero valore economico della merce o in base a elementi quali peso o numero di pezzi (dipende dal prodotto). - Art. 31 TFUE I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione (Alta autorità). Quando un nuovo stato entra a far parte dell’unione doganale, attraverso il “trattato di adesione” le 4 libertà sopra vengono estese al nuovo Stato e devono essere adottate delle misure che assicurino tale estensione. Art 28 par. 2 TFUE: Le disposizioni dell'articolo 30 e del capo 3 del presente titolo (II) si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri. Capo 3 Titolo II : Artt. 34 - 35: Divieto fra gli Stati membri di restrizioni quantitative delle merci all'importazione e dall’esportazione. (es. L’Italia non può stabilire che dalla Francia arrivi solo un quantitativo limitato di un bene) Art 36 Le disposizioni degli artt. 34-35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria. Codice doganale dell'UE: Quando un prodotto è originario di uno Stato membro? a) quando è integralmente fabbricato o ottenuto in uno stato membro b) prodotti che sono il risultato di lavorazioni avvenute in più Paesi. In questo caso il prodotto è considerato originario del paese ove ha subito l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale . Quando una lavorazione è sostanziale? - Quando è economicamente giustificata e quando - Quando si è conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo - quando quella lavorazione ha identificato un passo importante della fabbricazione (non è il caso dell’assemblaggio di pezzi diversi es. Maglietta che viene piegata e messa in una confezione). Cosa succede ai prodotti non originari degli Stati membri? Sono assoggettati al dazio della tariffa doganale comune Art 29 TFUE Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno (riduzione di prezzo) totale o parziale di tali dazi e tasse. L'unione doganale quale territorio comprende? Si estende a tutti gli stati membri? Non corrisponde esattamente ai territori degli Stati membri. Vi sono delle parti dal territorio che sono fuori dall’unione doganale per ragioni geografiche - es. La Groenlandia (Atlantico settentrionale), la Polinesia Francese (oceano Pacifico), le Antille Olandesi (mar dei Caraibi). Inoltre, vi sono stati non membri dell’UE, il cui territorio è soggetto all’unione doganale - es la Repubblica di San Marino in base ad un accordo concluso con l’UE, Montecarlo (Principato di Monaco), l’Andorra (microstato). Nel 1973 ai 6 stati membri si aggiungono: Regno unito, Danimarca e Irlanda. N.B. Dal 1 febbraio 2020, in seguito alla Brexit (iniziata nel 2017), il Regno unito esce dall’UE, avendo esercitato la facoltà di recesso (che gli stati membri hanno in virtù di una disposizione del trattato di Lisbona) Nel 1974 è stato istituito il Consiglio Europeo. Il Consiglio europeo nasce dalla prassi di organizzare riunioni periodiche (dette "vertici” o “summit ") alle quali partecipavano le figure al vertice del potere esecutivo, ossia i Capi di stato o di Governo, degli Stati membri. La prima riunione fu a Dublino nel 1975 e le riunioni vennero formalizzate con L’Atto Unico europeo (1986-87) Oggi fanno parte del Consiglio europeo anche il Presidente del consiglio europeo (attualmente Charles Michel) e il Presidente della Commissione. Nel 1975 venne sottoscritto il Trattato di Bruxelles che istituisce la Corte dei Conti europea con sede a Lussemburgo. Non svolge funzioni giurisdizionali, ma solo di controllo contabile (esamina i conti delle entrate ed uscite dell’UE). Ha un ruolo fondamentale nel bilancio dell’UE. [DOMANDA ESAME insieme alla Banca centrale europea] Nel 1981 diventa membro anche la Grecia, finalmente uscita dalla dittatura. Nel 1985 viene sottoscritto l’accordo di Schengen, nell’omonima città (Schengen, Lussemburgo), da Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Nel 1986 diventano membri anche Spagna e Portogallo (Si arriva così ai 12 stati membri che firmeranno il trattato di Maastricht del 1992, istitutivo dell UE). Sempre nel 1986 viene sottoscritto l’Atto Unico Europeo, un trattato modificativo delle disposizioni dei 3 trattati istitutivi (CECA, CEE ed Euratom), che entra in vigore nel 1987. Perché si chiama così? Perché è il risultato dell’unificazione di 2 testi. Quali sono le novità introdotte da tale trattato? Viene introdotta la nozione di MERCATO INTERNO, instaurato in un periodo che dura fino al 31 dicembre 1992. Art 26 TFUE 1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati. 2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati. Nel 1988 è stata prevista la facoltà per il Consiglio dell’Unione europea di istituire il Tribunale di I grado, con sede a Lussemburgo. Si tratta di un organo giurisdizionale che sorge accanto alla Corte di giustizia dell’UE (CGUE), anch’essa con sede a Lussemburgo, riducendo il carico di lavoro di quest’ultima. Il Tribunale di I grado entra in funzione nel 1989. Perché è chiamato così? Perché ha competenza di pronunciarsi in primo grado sulle controversie in materia di lavoro. Le sentenze del Tribunale di I grado possono essere impugnate innanzi alla CGUE. N.B. Il trattato di Lisbona rinominerà il Tribunale di 1 grado semplicemente Tribunale. Nel 1989 si verifica un evento storico di grande importanza: cade il muro di Berlino. La Germania est e ovest viene riunita e nel 1990 il territorio della ex Repubblica democratica tedesca (Germania Est) diviene parte della Comunità europea (aumenta di conseguenza il territorio di mercato comune ove devono essere garantite le 4 libertà). La capitale della Repubblica federale tedesca da Bonn viene trasferita a Berlino. 1992 sottoscritto il TRATTATO DI MAASTRICHT (Olanda) o "Trattato sull'Unione europea" (TUE) che entra in vigore nel 1993 È un trattato istitutivo dell’UE, ma al contempo modificativo dei 3 trattati istitutivi preesistenti (CECA,CEE e Euratom). Sostituisce il nome del trattato CEE in CE eliminando l’aggettivo “economica” Rafforza il ruolo del Consiglio europeo (le cui riunioni erano state già formalizzate dall’atto unico europeo) e lo indica come "organo propulsore dell’Unione" (oggi possiamo definirlo come "motore" più che organo). Prevede la creazione di una unione economica e monetaria (UEM) con il conseguente passaggio dalla moneta nazionale alla moneta unica (identificata successivamente come Euro). Istituisce la cittadinanza dell’UE che si somma (non si sostituisce) a quella nazionale - Sono cittadini dell’UE tutti coloro che hanno la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’UE comporta, inoltre, il riconoscimento di una serie di diritti ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla cittadinanza nazionale (es il diritto di ottenere l’assistenza e la protezione da parte delle autorità diplomatiche o consolari di uno qualsiasi degli altri stati membri, quando ci si trova in uno stato ove non ci siano autorità diplomatiche o consolari dello stato di cui si ha la cittadinanza nazionale). STRUTTURA DELL’UE La struttura ingloba le comunità europee ed è retta da 3 pilastri: I) Comunità europea - costituita da CECA, CEE e EURATOM II) PESC - Politica estera e di sicurezza comune III) Cooperazione nella giustizia e negli affari interni - attraversamento frontiere, immigrazione, asilo, lotta al terrorismo, alla criminalità, al traffico di droga, creazione dell' Eurpol (ufficio europeo di polizia) Per quanto riguarda II e III pilastro il livello di cooperazione previsto è di tipo intergovernativo (come tra organizzazioni internazionali). Maggiore cooperazione è prevista nel I pilastro ove i Paesi si impegnano già a monte ad accettare l'utilizzo della maggioranza qualificata per l'adozione degli atti. UNIONE ECONOMICA E MONETARIA Vedi apposito paragrafo nelle pagine successive 1995 - diventano membri dell'UE Austria, Finlandia e Svezia (ora siamo a 15 Stati) 1997 – Viene sottoscritto il TRATTATO DI AMSTERDAM nell'omonima città, che entra in vigore nel 1999 È un trattato modificativo dei trattati comunitari e del TUE. o Ha riorganizzato i 3 pilastri: - Modifica del II piastro - creazione di un Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune (PESC) - “comunitarizzazione” del III pilastro - molte materie che il trattato di Maastricht aveva inserito nel III pilastro vengono inserite nel I pilastro (circolazione delle persone, immigrazione, visti, cooperazione giudiziaria in materia civile, cooperazione doganale, lotta alla frode e alla tossicodipendenza – settori nuovi rispetto al precedente trattato di Maastricht). Di conseguenza, le procedure per la deliberazione di tali atti da ora vengono previste dal TFUE (ex CEE) - Rimangono nel III pilastro: cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale, lotta al razzismo e alla xenofobia. o Ha introdotto una Cooperazione rafforzata nel I e III pilastro - istituto che consente ad un gruppo di stati membri volenterosi di procedere più rapidamente nel processo di integrazione europea quando non tutti gli altri Stati membri vogliano avanzare con la stessa velocità. o Istituisce i 4 principi fondanti dell’UE (ridefiniti poi “valori”) su cui si basa l’intero edificio risultante dal processo di integrazione europea: libertà, democrazia, stato di diritto e tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. Questi principi devono essere rispettati sia dagli Stati già membri sia dagli Stati che vogliono diventare membri. o Sempre il trattato di Lisbona all’art.13 TUE stabilisce che le istituzioni dell’UE sono il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), la Banca centrale europea (BCE), la Corte dei conti. Solo dopo il trattato di Lisbona il Consiglio europeo e la Commissione europea hanno lo status di istituzioni. Già prima il Consiglio europeo era visto come motore propulsore dell’UE, ma qui viene rafforzata la sua struttura poiché viene prevista la figura del Presidente del Consiglio europeo (mentre prima era presieduto solo dal Presidente dello Stato che in quel mese aveva la presidenza del Consiglio). Chi elegge il Presidente del Consiglio europeo? I capi di Stato o di Governo dei Paesi interni al Consiglio europeo. Oggi è Charles Michel. (vedi lez. Avv. Malara) o ha rafforzato anche la figura dell’Alto rappresentante della PESC, punto di riferimento in materia di politica estera e politica di sicurezza comune. Questo incarico era attribuito a colui che rivestiva la carica di Segretario generale del Consiglio (il primo fu Solana, segretario generale della NATO nel periodo in cui la NATO era intervenuta in Kosovo). L’Alto rappresentante della PESC è una figura autonoma ed è presente in 3 istituzioni diverse: 1) vicepresidente Commissione, 2) presiede il Consiglio sugli affari esteri, 3) partecipa ai lavori del Consiglio europeo. o Prevede come istituzione unica la CGUE (art 13 TUE) ed è composta dai seguenti organi: Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati (assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati). Ps. si parla di tribunali della funzione pubblica, anche se prima ne aveva solo uno, che è stato chiuso nel 2016 e le funzioni sono tornate al Tribunale, senza la presenza di altri tribunali specializzati. OBIETTIVI DELL’UE - Art 3 TUE L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, all’interno del quale vi è un adeguato controllo alle frontiere esterne e per quanto concerne l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione e la lotta contro la criminalità. L'Unione instaura un mercato interno, senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. L’Unione promuove un’economia di mercato che garantisce la stabilità dei prezzi e la piena occupazione e il progresso sociale. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale tra gli Stati membri. L’Unione a tal proposito istituisce un’unione economica e monetaria, la cui moneta è l’euro Da qui la politica economica e monetaria contemplate ex art 119 TFUE, il quale prescrive la stabilità dei prezzi e il coordinamento delle politiche economiche all’interno degli Stati membri e la definizione di obiettivi comuni. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni (per sesso, razza, etnia o religione). Di conseguenza, rispetta la diversità culturale e linguistica, promuove la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. L’Unione tutela il miglioramento della qualità dell'ambiente, promuove il progresso scientifico e Tecnologico e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione contribuisce alla protezione dei suoi cittadini, alla pace, alla sicurezza contribuisce al rispetto reciproco tra i popoli e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore contribuisce al commercio libero ed equo e all'eliminazione della povertà alla rigorosa osservanza del diritto internazionale, in particolare al rispetto della Carta delle Nazioni Unite Per quanto concerne i principi della Carta della Nazioni Unite ricordiamo: il divieto dell’uso della forza armata e la corrispettiva soluzione pacifica delle controversie, l’autodeterminazione dei popoli in materia di diritti umani. Ad essi si aggiungono poi le norme relative alla dimensione militare che l’Unione tende sempre di più ad assumere nel campo della politica di sicurezza e difesa comune, ai fini del mantenimento della pace. Si ricordino a tal proposito il Six Pack ossia un insieme di 5 regolamenti ed 1 direttiva relativi alle forme di sorveglianza, prevenzione e sanzione delle politiche economiche degli Stati membri. Ulteriori vincoli alle politiche economiche sono stati fissati con il Fiscal compact (sulla stabilità, coordinamento e governance dell’Unione economica e monetaria), sottoscritto a Bruxelles nel 2012 ed entrato in vigore dal 2013. L’unione esercita la politica monetaria attraverso il SEBC e la BCE, stabilendo una clausola di opting out per Regno Unito e Danimarca che hanno esercitato la facoltà di non aderire alla III fase dell’unione economica e monetaria. (VEDI APPUNTI LEZIONI PER APPROFONDIMENTI) 13/04 Seminario Avv. Malara - TUTELA DEI DIRITTI UMANI NELL’AMBITO DELL’UE L’UE non nasce come organizzazione internazionale volta alla tutela dei diritti umani, ma volta allo sviluppo economico, attraverso la messa in comune del carbone e dell’acciaio tra Paesi ex nemici e creando in definitiva un mercato comune. In virtù di questo sviluppo, si pensò subito alla necessità di garantire la libertà di circolazione di merci e persone all’interno del territorio dell’UE. Il processo di continua evoluzione, mosso dalla spinta della giurisprudenza, ha concesso ai lavoratori di godere di un novero di diritti connessi alla loro libera circolazione nell’UE, nonché di una serie di tutele in condizioni di parità con i cittadini degli Stati ove si trasferivano. Adesso possiamo parlare di un uno spazio nel quale vi è la tutela di diritti umani. ART 2 TUE - I VALORI DELL’UE (IMPARARE BENE) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. I valori su cui si fonda l’UE devono essere rispettati dagli Stati membri non solo nel momento in cui chiedono di entrate a far parte dell’UE (non hanno solo valenza esterna), ma anche successivamente se quello Stato vuole permanere all'interno dell’UE (hanno anche valenza interna). Un caso controverso è quello della Turchia che aspira a divenire membro da oltre 40 anni, ma ancora non riesce a rispettare tali valori Generalmente ci sono degli ACCORDI DI PRE-ADESIONE che consentono l’apertura di flussi , primo tra i quali il flusso economico che serve a dare aiuto agli Stati al fine di adeguarsi ai criteri economici per entrare nell’UE. Solo nel momento in cui i requisiti richiesti per l’accesso all’UE raggiungono un livello accettabile si passa al secondo step ossia alla RICHIESTA DI ADESIONE. Vi sono paesi che di recente hanno messo a repentaglio il proprio ingresso nell’UE tra i quali: l’Ucraina ( pur essendo paese candidato, è in guerra ed ha una economia ed una struttura di governo non al pari dell’UE ) e la Russia (che ha perso l’opportunità di entrare a far parte dell’UE già in seguito all’annessione illegale della Crimea nel marzo 2014 e ad oggi si trova non solo in stato belligerante con l’Ucraina, violando in tale contesto il divieto dell’uso della forza armata e una serie di diritti umani tutelati dall’UE). LIBERTÀ Quanto al principio di libertà, l’art 2 TUE oltre alle libertà garantite dai Trattati (libertà di circolazione di persone, merci, servizi e capitali), fa riferimento alla dimensione politica della libertà quale “sfera di autonomia dei cittadini” sulla quale i pubblici poteri non hanno ingerenza. Tuttavia, è richiesta la garanzia di alcuni requisiti minimi essenziali, tra i quali la derivazione dei pubblici poteri dalla volontà popolare che – come espresso dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 48 – deve essere espressa mediante elezioni periodiche a suffragio universale libero e segreto. DEMOCRAZIA la CGUE ha più volte affermato che il principio di democrazia si riflette nel Parlamento europeo. Per esempio, ha affermato l’obbligatorietà della consultazione del Parlamento europeo per l’adozione di atti da parte del Consiglio. Parimenti ha affermato l’obbligo di informazione del Parlamento europeo da parte del Consiglio riguardo tutte le fasi di conclusione degli accordi da parte dell’UE. STATO DI DIRITTO Stato di diritto è un’espressione che trae le sue origini dalla filosofia del diritto e dai giuristi illuministi ossia uno Stato che si fonda su principi comuni acquisiti (come l’irretroattività del diritto penale o la soggezione del giudice alla sola legge). Ne deriva una subordinazione delle istituzioni/organi/organismi e Stati membri dell’UE alla legge. Pluralismo si intende il rispetto che gli Stati membri sono in grado di avere verso la pluralità di opinioni e correnti politiche esistenti nella società dell’UE. Tolleranza significa riuscire a rispettare le diversità che caratterizzano la società dell’UE Solidarietà significa mettere nelle stesse condizioni di partenza tutti i cittadini dell’UE I PRINCIPI DEMOCRATICI Art 10 TUE – Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa. Prevede una duplice legittimità democratica: Legittimità europea: rappresentanza diretta dei cittadini dell’Unione nel Parlamento europeo (composto dai rappresentanti dei cittadini dell’UE) Legittimità nazionale: rappresentanza indiretta dei popoli dei singoli Stati membri nel Consiglio europeo (attraverso i Capi di Stato o di governo degli Stati membri) e Consiglio (attraverso i rappresentanti dei governi degli Stati membri) PARLAMENTO EUROPEO persegue il principio di democrazia mediante una serie di poteri: Ha potere pari al Consiglio in materia di adozione di atti legislativi Partecipa alla procedura di delega alla Commissione di adottare atti non legislativi a carattere normativo Ha poteri ridotti nell’ambito della governance economica e monetaria dell’Unione poiché implica l’uso di strumenti intergovernativi, ai quali il Parlamento europeo è estraneo È privo di potere decisionale nell’ambito della PESC Nei rapporti con le altre istituzioni: Il Palamento ha particolari poteri nei confronti della Commissione, dal momento della costituzione a quello delle eventuali dimissioni di quest’ultima in caso di mozione di censura. Ulteriori poteri del Parlamento riguardano la revisione dei trattati e la conclusione di accordi tra l’UE e Stati terzi o altre organizzazioni internazionali Ha poteri ridotti verso Consiglio europeo e Consiglio dal momento che essi traggono i propri poteri dai parlamenti dei singoli Stati membri e sono soggetti a controlli democratici previsti dai singoli ordinamenti nazionali. PARLAMENTI NAZIONALI sono fonte di democrazia rappresentativa, contribuiscono al buon funzionamento dell’Unione (art 12 TUE) e vengono informati dalle istituzioni dell’UE: La Commissione invia ai parlamenti nazionali i propri documenti di consultazione (es. libri verdi e libri bianchi) Ai parlamenti nazionali vengono inviati i progetti di atti legislativi quali proposte della Commissione, iniziative di gruppi di Stati membri, richieste della Corte di giustizia ecc. La Commissione è in grado di organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici (un esempio è la COPESC – Conferenza interparlamentare sulla politica estera e sicurezza comune) Per quanto riguarda l’Italia, la partecipazione del Parlamento italiano alla formazione degli atti dell’Unione è disciplinata dalla legge n° 234 del 2012 che contiene le “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e attuazione delle politiche dell’Unione europea”. Un esempio di partecipazione è presente all’art. 48 par.7 TUE che contempla i procedimenti semplificati di revisione dei Trattati ogni iniziativa in merito va comunicata ai parlamenti nazionali e qualora anche uno solo di essi si opponga alla modifica, questa non è adottata. PARTITI POLITICI I partiti politici al livello europeo contribuiscono ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione, pertanto non si parla di un ruolo solamente rappresentativo, ma di una forma appartenenza e di partecipazione attiva alla costruzione dell’Unione europea. Art 10 par. 3 TUE “Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione. Le decisioni sono prese nella maniera più possibile aperta (principio di “trasparenza”) e vicina (principio di “prossimità”) ai cittadini”. L’art 11 TUE dispone a proposito della democrazia rappresentativa che: Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative l’opportunità di far conoscere le loro opinioni in tutti i settori d’azione dell’Unione. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative dei cittadini. I cittadini dell’Unione, in numero pari ad almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono invitare la Commissione ad avanzare proposte su materie per le quali essi ritengano sia necessaria l’adozione di atto giuridico dell’Unione. RISPETTO DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI Tra i valori fondanti dell’unione europea l’art 2 TUE menziona il rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze ai diritti umani, ai quali è poi dedicato l’art. 6 TUE. CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE ART 6 par 1 TUE - l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali del 2000 (ossia la Carta di Nizza) nella forma adattata nel 2007 a Strasburgo che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, senza tuttavia estendere in alcun modo le competenze dell’Unione. La carta dei diritti fondamentali contiene un elenco di diritti di cui alcuni preesistenti (già contenuti nella CEDU), altri innovativi (tra i quali quelli relativi alla bioetica) La Corte di giustizia ha dichiarato che le istituzioni europee sono tenute a rispettare i diritti riconosciuti dalla Carta anche quando operano al di fuori dell’ordinamento giuridico dell’Unione, soprattutto nell’ambito del Meccanismo europeo di stabilità (MES - Bruxelles, 2012) Art. 52 della Carta - afferma che lì dove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti alla CEDU Introduce, successivamente, una distinzione tra “diritti fondamentali” direttamente invocabili dal loro titolare dinanzi agli organi giudiziari europei e nazionali e “principi” che possono essere attuati dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione o dagli Stati membri che possono acquisire rilevanza ai fini della valutazione della legittimità di atti da loro emanati. PROTOCOLLO 30 limita l’applicazione della Carta stessa nei confronti della Polonia e del Regno unito escludendo che i diritti in questione possano essere da loro invocati in via giudiziale, salvo che tali diritti siano previsti le rispettive ordinamenti interni. Tuttavia, tale protocollo non esonera Polonia e Regno Unito dall’obbligo di rispettare le disposizioni della Carta né di impedire ad un giudice di vigilare sulla osservanza di tali disposizioni CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (CEDU) ART 6 par.3 - afferma che i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) fanno parte del diritto dell’Unione come principi generali. Deve riconoscersi che i trattati CECA, CEE ed Euratom (CEEA) non contenevano disposizioni volte a garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali. Successivamente è stato affermato che i diritti umani fondamentali fanno parte del diritto dell’Unione e la Corte di giustizia ne garantisce l’osservanza. Difatti, gli atti emanati dalle istituzioni dell’UE in violazione di detti diritti fondamentali possono essere annullati dalla Corte di giustizia, competente ad accertarne l'infrazione da parte di uno Stato membro dell’UE. Attenzione!! La Corte di giustizia non può però sindacare la compatibilità tra la CEDU e una normativa nazionale di uno Stato membro, che non rientra nell'ambito del diritto dell'UE. La Corte di giustizia ha più volte affermato che: a) La CEDU non è integrata all’ordinamento dell’Unione fino a quando l’Unione non vi abbia aderito. b) La CEDU non è direttamente applicabile all’interno degli Stati membri c) La CEDU non ha lo stesso primato che il diritto dell’Unione sulle norme degli ordinamenti degli Stati membri. d) L’art.6 TUE non disciplina il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e) L’art 6 TUE non determina le conseguenze derivanti dal conflitto tra i diritti della CEDU ed una norma di diritto nazionale - ne deriva che il giudice nazionale, in caso di conflitto, non è chiamato ad applicare le disposizioni della CEDU, disapplicando la norma del diritto nazionale in contrasto. L’adesione dell’Unione alla CEDU rappresenterebbe un progresso di notevole e comporterebbe la sua sottoposizione al controllo della Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo). Naturalmente l’adesione dell’Unione alla CEDU implica numerosi problemi relativi alla rappresentanza dell’Unione negli organi di controllo della Convenzione europea, ai rapporti tra l’Unione e Stati membri e per quanto riguarda i ricorsi per violazione alla posizione di Stati membri che non abbiano ratificato i protocolli della Convenzione. ADESIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA I negoziati per l’adesione alla Convenzione europea sono stati condotti dalla Commissione e nel 2013 si è giunti a un progetto di accordo di adesione. La commissione ha richiesto alla Corte di giustizia un parere sulla compatibilità del progetto con i trattati dell’Unione e nel 2014 la Corte di giustizia ha dichiarato che il progetto di accordo di adesione è incompatibile sotto molteplici profili, pertanto non può entrare in vigore a meno che non sia modificato. Al momento, dunque, l’Unione resta fuori dalla CEDU, ma la CEDU è ampiamente riconosciuta nel diritto dell'unione Le divergenze contenute nei diritti risultanti dall'una e dall'altra soluzione dovrebbero essere risolti dando la preferenza al sistema che assicura la più elevata tutela dei diritti in questione. Tale criterio non è tuttavia sempre idoneo, in quanto spesso le divergenze dipendono da limitazioni ai diritti dovute a esigenze di tutelare altri valori maggiormente sentiti in determinati contesti sociali dal differente bilanciamento che ciascun sistema pone nei confronti dei diversi diritti (per esempio tra il diritto all'informazione e quello di riservatezza) La disposizione chiave è presente all’art.53 della Carta, che è stato interpretato dalla Corte di giustizia nel senso che la Carta autorizzerebbe uno Stato membro ad applicare lo standard di protezione dei diritti fondamentali garantito dalla sua Costituzione quando questo è più elevato di quello derivante alla dalla Carta e se del caso opporlo anche all'applicazione del diritto dell'Unione Tuttavia, tale interpretazione sarebbe lesiva del principio del primato del diritto dell’Unione in quanto permetterebbe a uno Stato membro di ostacolare l’applicazione di quest'ultimo Infine, la Corte di giustizia ha affermato che la CEDU deve essere applicata senza pregiudicare l’autonomia del diritto dell’unione e della CGUE. L’atto allegato all’accordo di adesione prevede emendamenti (modifiche) ai trattati istitutivi, ma anche specifiche disposizioni relative ai tempi e ai limiti di applicazione del diritto dell’Unione nei riguardi del nuovo Stato membro al quale sono normalmente concesse delle deroghe temporanee o perpetue in talune materie La Corte di giustizia ha precisato che l’atto di adesione di un nuovo Stato membro si fonda sul principio dell’applicazione immediata e integrale del diritto dell’Unione allo Stato candidato mentre deroghe sono ammesse solo quando previste espressamente da disposizioni transitorie Si noti, infine, che il Parlamento europeo ha stabilito che il testo dell’accordo di adesione deve essere sottoposto alla sua approvazione, prima di poter entrare in vigore. RECESSO DALL’UE Il TUE inizialmente non conteneva alcuna disposizione per un’eventuale diritto di recesso unilaterale degli Stati membri dell’UE. L’art. 53 TUE è tuttora esprime che “il presente trattato è concluso con una durata illimitata”. Con il trattato di Lisbona, per la prima volta, è stato attribuito agli stati membri il diritto di recesso volontario subordinato a una serie di condizioni sostanziali. Art 50 TUE - Ogni Stato membro può decidere di recedere dall’Unione, notificando tale intenzione al Consiglio europeo. L’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo sulle modalità di recesso tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’UE. L’accordo è negoziato conformemente all’art. 218 par 3 TFUE (La Commissione invia raccomandazioni al Consiglio che adotta una decisione e avvia i negoziati) ed è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo I trattati cessano di essere applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o in mancanza dell'accordo, 2 anni dopo la notifica di volontà di recesso salvo che il Consiglio europeo d'intesa con lo Stato membro interessato decida di prorogare tale termine. N.B. Nulla esclude che tale stato possa successivamente rientrare nell’Unione. CASO BREXIT Un recesso di innegabile peso è quello che ha notificato il Regno Unito nel 2017 a seguito del referendum tenutosi nel 2016 e conclusosi con la vittoria deli sostenitori della Brexit. La data del recesso è stata più volte prorogata fino al 1 febbraio 2020. Fino a tale data del Regno unito ha continuato a far parte dell’UE con tutti i diritti degli obblighi derivanti dai trattati (pur non adempiendo al dovere di proporre un candidato quale membro della Commissione. Al riguardo la Commissione avviato una procedura di infrazione nel 2019 contro il Regno Unito. È sorto un dibattito sulla possibilità del Regno Unito di revocare in via unilaterale la propria notifica di recesso: La Corte di giustizia ha affermato che lo Stato che abbia notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione possa revocare unilateralmente la notifica finché non sia entrato in vigore l’accordo di recesso. La revoca deve essere univoca, incondizionata e fatta mediante comunicazione scritta al Consiglio europeo PRINCIPI DI DELINEAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DELL’UE Le Comunità europee e oggi l’UE sono organizzazioni internazionali, ossia associazioni tra Stati dotati di organi per il perseguimento di fini comuni). Per l’UE gli organi principali prendono il nome di istituzioni Le organizzazioni internazionali possono anche cessare di esistere per volontà degli Stati che con un trattato istitutivo avevano già delineato gli organi e le competenze dell’organizzazione. Nell’UE, gli Stati fondatori hanno conferito delle competenze, che sono state man mano ampliate con trattati successivi come l’Atto Unico europeo, il trattato di Maastricht (istitutivo e modificativo dei trattati precedenti) e il trattato di Lisbona che, per esempio, ha fatto sì che l’UE sostituisse la CE. Attraverso quale strumento gli Stati hanno conferito sempre più ampie competenze alla CE, adesso UE? Attraverso trattati volti a regolare i rapporti tra gli Stati (non a caso le organizzazioni internazionali, come la stessa UE, sono enti che si formano e si estinguono per volontà degli Stati. Basti pensare al caso della CECA, nel cui trattato gli Stati firmatari avevano deciso che si dovesse estinguere dopo 50 anni. Al momento dell’estinzione per mancato rinnovo gli Stati si sono accordati per trasferire le competenze della CECA alla CE. Tali competenze sono poi confluite nell’UE sempre in virtù di un tratto tra Stati). art. 5 TFUE (DA STUDIARE) 1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. Principio di attribuzione - l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo. 4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE Uno Stato membro può decidere di riappropriarsi delle competenze attribuite all’UE? Inizialmente si riteneva che il processo di integrazione europea fosse irreversibile, poiché i trattati CEE, CECA e Euratom, così come il TUE, non avevano clausole di recesso in base alle quali gli stati membri potessero notificare la volontà di non fare più parte dell’organizzazione. La Costituzione europea del 2004, invece, tra i tanti articoli poneva fine a questa lacuna poiché conteneva un articolo relativo al recesso dall’UE. Essa non è mai entrata in vigore e i contenuti di questo articolo sono stati introdotti, con il trattato di Lisbona, nell’attuale art 50 TUE (Attualmente il Regno Unito si è avvalso di questo articolo e con la Brexit – iniziata nel 2017 e conclusasi l’1 febraio 2020 - si è ripreso le competenze che aveva ceduto all’UE) Un altro aspetto della questione riguarda il fatto che i paesi dell UE sono limitati dalle competenze conferitegli tali conferenze e se si spingono oltre i limiti, i relativi aatti compiuti saranno viziati da incompetenza e sarà possibile presentare un ricorso di annullamento innanzi alla CGUE per ottenere la constatazione che si tratta di atti nulli e non avvenuti. Quali sono queste competenze? Art 2 (paragrafo1,2,5) TFUE individua 3 categorie di competenze e regola i rapporti tra Organizzazione e Stati membri (DA STUDIARE BENE) 1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione. 2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui (solo se) l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria . 5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori. (Queste competenze sono limitate alla dimensione europea) Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore. PROTOCOLLO 25 - Con riferimento all'art.2, par. 2 TFUE relativo alla competenza concorrente, quando l'Unione agisce in un determinato settore, il campo di applicazione di questo esercizio di competenza copre unicamente gli elementi disciplinati dall'atto dell'Unione in questione e non copre pertanto l'intero settore. ATTENZIONE!!! NELL’UE NON CI SONO LEGGI, MA SOLO ATTI LEGISLATIVI. LE LEGGI DI DELEGAZIONE EUROPEA SONO LEGGI INTERNE DELLO STATO ITALIANO. Il TFUE fa poi riferimento ai SETTORI ove vengono applicate tali competenze (artt. 3,4 e 6 del TFUE). Art 3 TFUE - competenze esclusive - i settori sono 5 e l'elenco è tassativo: 1) unione doganale; 2) regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; (N.B. non tutto il funzionamento del mercato interno, solo la concorrenza) 3) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (l'emissione delle banconote per i paesi membri è stabilita dalla Banca centrale europea, non più la banca centrale nazionale degli stati. Per i 7 membri che mantengono la moneta nazionale, la competenza rimane quella della banca centrale nazionale. Banca centrale europea e banche nazionali formano insieme l'Eurosistema); 4) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca (es. Misure per il mantenimento della biodiversità) 5) politica commerciale comune. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali, a patto che tale competenza sia prevista in un atto legislativo dell'Unione (regolamenti, direttive o decisioni) o sia necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o se può incidere su norme comuni. Art 4 TFUE - 1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori della competenza esclusiva o di sostegno, coordinamento e completamento delle azioni degli Stati membri. (COMPETENZA RESIDUALE) 2. L'Unione ha una competenza concorrente nei seguenti settori: a) mercato interno (nel suo insieme); b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato; c) coesione economica, sociale e territoriale; d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare (che competenza esclusiva); e) ambiente; f) protezione dei consumatori; g) trasporti; h) reti transeuropee; i) energia; j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia; k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica. Art 6 TFUE - L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: vincolante e non vincolante è bene preferire quello non vincolante, quindi tra regolamento e direttiva è bene scegliere una direttiva). Anche qui la normativa di dettaglio è contenuta al PROTOCOLLO 2 allegato ai due trattati all'art 5: I procedimenti legislativi devono essere motivati spiegando perché l’atto è adottato con principio di sussidiarietà o proporzionalità (dunque perché è stato adottato dall’UE piuttosto che dagli Stati membri p perché è stata adottata una disposizione piuttosto che un regolamento). Possono essere adottati secondo una procedura legislativa ordinaria SOLO regolamenti, direttive e decisioni (che al contempo possono essere adottati anche senza procedura legislativa). Principio di LEALE COOPERAZIONE - art 4 par.3 TFUE In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano, si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati, adottano ogni misura atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati, si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione. Tale principio veniva inizialmente visto come obbligo previsto per gli Stati membri che dovevano cooperare con la comunità europea. Una volta inserito nel TUE prevede una reale cooperazione anche da parte dell’UE verso gli Stati membri (si assistono reciprocamente). Nel tempo sono deprivati una serie di obblighi per gli stati membri, quali: - obbligo per il giudice interno di interpretate la normativa interna conformemente alla normativa dell’UE, - l’obbligo di sanzionare le violazioni del diritto dell’UE in termini analoghi alle violazioni del diritto interno. COOPERAZIONE RAFFORZATA La cooperazione rafforzata (art 20 TUE) è una procedura, introdotta dal Trattato di Amsterdam (1997-1999), che permette agli Stati membri di instaurare un’integrazione avanzata o una cooperazione in un ambito specifico all’interno dell’Unione europea, qualora risulti evidente che l’Unione nel suo insieme non sia in grado di conseguire gli obiettivi di tale cooperazione entro un termine ragionevole. Ciò permette a questi Stati di avanzare a diverse velocità e verso obiettivi differenti da quelli degli Stati membri che decidono di rimanere al di fuori degli ambiti della cooperazione rafforzata. N.B. Essa non consente un ampliamento delle competenze dell’Unione. Per l'instaurazione di una cooperazione rafforzata occorre che: partecipino almeno 9 Stati membri, non riguardi competenze esclusive dell'Unione, non rechi pregiudizio ai Trattati, al mercato interno e alla coesione economica e sociale, Rispettino anche obblighi, diritti e competenze degli stati che non vi partecipano Siano rese accessibili a questi ultimi che possono entrarvi in qualsiasi momento previa approvazione del Consiglio. L’autorizzazione a procedere con la cooperazione rafforzata è concessa dal Consiglio in ultima istanza, su proposta della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo. ES: A partire da febbraio 2013, tale procedura è stata impiegata negli ambiti della legge sul divorzio. UNIONE ECONOMICA E MONETARIA Facciamo una panoramica di come procede la vita nell'area euro. Dobbiamo partire dalla seguente disposizione del TUE: Art 3 TUE par. 4 L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro. (Il nome della moneta non era presente inizialmente, è stato introdotto successivamente). Le disposizioni specifiche, riguardanti processo e gli organi che gestiranno l'unione economica e monetaria, invece, sono state inserite dal trattato di Maastricht all'interno dell'attuale TFUE ( ex CEE, così ridenominato dal trattato di Lisbona) L'unione economica e monetaria è un processo a cui gli Stati arrivano per gradi. Primo problema : il trasferimento di competenze dallo Stato all'UE in materia monetaria. Il trattato di Maastricht prevedeva il piano Delors, che prende il nome dal suo ideatore: Jaque Delors, ex presidente della Commissione europea. Il piano Delors era costituito da 3 fasi: 1. Il Consiglio europeo avvia la I fase già a partire dal 1 luglio 1990 (già prima del trattato di Maastricht) prevedendo la completa liberalizzazione dei movimenti di capitali, obiettivo già contemplato come una delle 4 libertà del trattato CEE. Il trattato di Maastricht poi recepisce il piano Delors e la piena liberalizzazione dei capitali in quel momento avrà già avuto inizio. 2. La II fase entra in atto nel 94 e comporta un'azione da pare degli Stati membri al livello legislativo ed economico, diretta a conseguire da parte di ciascuno di essi il rispetto dei criteri di convergenza (ossia veniva richiesto di conformarsi ad una serie di criteri sia al livello giuridico che economico). Gli stati membri sono supportati in questo sforzo dall'Istituto monetario europeo che viene istitiuito proprio per far passare gli Stati membri dalla seconda alla terza fase 3. La III fase ha inizio nel 1999. L'Istituto monetario europeo cessa il suo compito e le sue competenze sono trasferite alla Banca Centrale europea (BCE) che dà inizio al proprio lavoro. Il passaggio alla moneta unica è concepito come un esito per tutti gli stati membri, vi erano tuttavia delle resistenze da pare di 2 stati: Regno Unito e Danimarca A tal proposito, il Consiglio si riunì in seduta straordinaria e arrivò ad un qcompromesso:l'obiettivo dell'unione economica e monetaria viene inserito nel trattato di Maastricht con allegati due protocolli che prevedevano la facoltà per i due stati in questione di non aderire alla terza fase, ossia di non passare alla moneta unica attraverso una notifica di tale volontà. Entrambi questi Stati notifificarono in tempo la volontà di non passare alla III fase. Il Consiglio (non consiglio europeo), nel frattempo, doveva assicurarsi che gli Stati membri rispettassero i criteri di convergenza, pertanto si riunì nel '98 prendendo in esame la situazione di tutti gli Stati membri, ad eccezione di questi due Stati che in base al protocollo non avevano aderito alla III fase. Vennero valutati 13 Paesi, tra i quali la Grecia non era riuscita a rispettare i criteri fino al 2000, momento in cui il Consiglio accerta il rispetto dei criteri e ammessa. CRITERI DI CONVERGENZA – Protocollo 13 TFUE - Criteri convergenza GIURIDICA: 1) la banca centrale nazionale deve essere completamente indipendente dall'esecutivo e anche da qualsiasi altro organi nazionale 2) la legislazione nazionale, compreso lo statuto della banca centrale nazionale, deve essere conforme alle disposizioni del TUE e del TFUE (ex CEE) e allo statuto del sistema europeo delle banche centrali (SEBC - uno degli allegati al trattato TUE e TFUE, ex CEE) e della Banca centrale europea (BCE) - criteri di convergenza ECONOMICA ex art 140 TFUE 1) stabilità dei prezzi - significa conservare il valore della moneta nel tempo. Se perde valore si ha l'inflazione, se acquista valore si ha la deflazione. (Il tasso di inflazione dello stato, nell anno antecedente all'esame, non doveva superare dell 1,5 % il tasso di inflazione dei 3 paesi più virtuosi) 2) situazione di bilancio - doveva esserci un disavanzo eccessivo al momento dell esame del singolo stato. Anche questo viene trattato nel TFUE (ex CEE) e nel protocollo 12. Come si fa a stabilire se bevi è disavanzo eccessivo? Se non vengono rispettati 2 valori : - il primo riguarda il rapporto tra deficit (calcolato in base a entrate e uscite dello stato, se le uscite sono più delle entrate si ha deficit) e PIL (prodotto interno lordo).Il deficit o disavanzo non doveva essere superiore al 3% rispetto al PIL. - Il secondo valore riguarda il rapporto tra debito pubblico (che riguarda la cifra complessiva che lo stato riesce a reperire attraverso l evpmissisone di obbligazioni a breve, medio o lungo termine.) e PIL. 3) Andamento tassi di cambio della moneta nazionale - la moneta nazionale doveva rispettare i normali margini di fluttuazione previsti rispetto all'ECU, nei due anni antecedenti all'esame della situazione dello stato preso in considerazione. Si volevano frenare così i casi di eccessiva svalutazione della moneta. L'ECU era una moneta paniere ossia una unità di conto il cui valore risultava dal valore delle monete degli stati aderente allo SME (sistema economico monetario). Alla moneta di ciascuno Stato veniva dato un valore diverso in base a quanto il PIL del singolo stato incideva sul PIL europeo (Chiaramente avevano più valore le monete dei Paesi con il PIL più alto, tra cui l'Italia). Questo criterio di convergenza vale tutt'ora. Tuttavia, dopo il passaggio alla terza fase, L'ECU è stata sostituita dall'euro, al quale hanno aderito 20 Paesi su 27 che costituiscono l'UE. Difatti, con la SME 2 i Paesi devono rispettare i normali margini di convergenza rispetto all'Euro e non più all ECU. Un caso particolare è quello della Svezia che ha fatto in modo di non soddisfare i criteri di convergenza guridica (pur possedendoli) poiché non voleva entrare nell'area euro. Abbiamo poi la Danimarca che, come abbiamo visto, gode del protocollo che la esenta e l'Inghilterra che con la Brexit è uscita dall'area euro. 4) andamento tassi di interesse a lungo termine dello Stato La terza fase del processo viene suddivisa in 2 sottofasi: Dal 99 al 2001 e poi dal 2002 fino ad oggi. L’Italia riesce a rispettare i criteri a partire dal gennaio del 99. A partire dal 99 le monete nazionali di questi Stati continuano ad avere corso legale e a circolare, ma dal punto di vista giuridico la moneta nazionale diviene l’euro. Le monete nazionali preesistenti continuano ad esistere solo come unità divisionali dell’euro in base ad un tasso di cambio prefissato. (Esempio €1 = 1.936,27 lire). Le monete e banconote in euro iniziano a circolare solo a partire dal 1 gennaio 2002 e si ha la doppia circolazione delle monete fino al 1 marzo del 2002 (si poteva pagare inoltre, ma il resto era in euro. Si poteva prelevare, ma venivano erogati solo euro al bancomat). Art 139 TFUE Gli Stati che ancora non adottano la moneta unica sono detti stati membri con deroga perché è prevista ancora una sospensione per l’adozione della moneta unica. Gli Stati che non soddisfano i requisiti mantengono comunque un loro moneta e politica monetaria e ovviamente non sono obbligati a seguire le disposizioni del TFUE e dei protocolli circa la moneta unica. Art 140, par. 1 TFUE dispone che la Commissione europea e la BCE riferiscano al Consiglio almeno una volta ogni 2 anni i progressi compiuti dagli Stati membri nel soddisfare i criteri per l’adozione dell’euro. La relazione sulla convergenza viene redatta ogni due anni o su richiesta di uno degli Stati membri interessati. [CROAZIA entrata area euro nel 2023] È una organizzazione internazionale a sè stante con sede a Lussemburgo (quindi non organo UE), istituita sulla base del trattato concluso nel 2012. MEMBRI: Solo gli Stati membri dell’UE che adottano l’euro. Il 22 marzo 2023 è diventata membro del MES anche la Croazia. SCOPO: fornire assistenza finanziaria (erogare prestiti) agli Stati membri dell’ area euro che si trovano ad affrontare una crisi finanziaria a due condizioni (che servono per godere dei benefici): 1. Aver ratificato il Fiscal compact 2. Aver recepito nel proprio ordinamento la regola del pareggio di bilancio (equilibrio tra entrate e spese) L'Italia è conforme a queste due condizioni, difatti rientra nel MES Il MES eroga prestiti in rate e non si tratta di prestiti a fondo perduto, ma di prestiti strettamente legati a una crescita nel processo dell’unificazione economica dei singoli paesi. La Grecia è forse il Paese che maggiormente ha usufruito di questi prestiti. Ne hanno beneficiato anche Spagna, Portogallo. Nel 2021 è stato firmato un trattato di riforma del MES ancora non entrato in vigore (l’Italia ancora non lo ha ratificato poiché il governo non è favorevole). Nell’ambito del MES è stata redatta anche una linea di credito per sostenere gli stati membri del MES nelle spese affrontate per i servizi sanitari aggiuntivi resisi necessari durante la pandemia. 24/03 FISCAL COMPACT - Trattato sulla “stabilità, coordinamento e governance nell'Unione economica e monetaria”. Attualmente vincola tutti gli Stati parte dell'area euro. L'obiettivo iniziale era che la disciplina del Fiscal compact si estendesse a tutti gli stati membri dell'UE . Ciò ancora non è avvenuto. OBIETTIVI: STABILITÀ: stabilisce che il bilancio di ciascuno Stato parte debba essere in pareggio o in avanzo. Lo stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. COORDINAMENTO: potenziare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati che ne sono parte. Il coordinamento è gestito dall’EUROGRUPPO. GOVERNANCE: migliorare la governance dell’area euro e per questo il Fiscal compact introduce un nuovo consesso che prende il nome di VERTICE EURO (che si è riunito il 24 marzo 2023 a Bruxelles) ed è una versione ridotta del Consiglio europeo). EUROGRUPPO MEMBRI Eurogruppo: ministri delle finanze dei soli Stati membri dell’area euro + Presidente (Donohoe). FUZIONI: garantisce uno stretto coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri della zona euro ed è responsabile della preparazione delle riunioni del Vertice euro. Si riunisce 1 volta al mese alla vigilia della sessione del Consiglio ECOFIN (Economia e finanza - composto dai ministri dell'Economia e delle finanze di tutti gli Stati membri). Alle riunioni partecipano i ministri delle finanze della zona euro, il Presidente dell’Eurogruppo, rappresentanti della Commissione responsabili per gli affari economici e monetari, rappresentanti BCE (Presidente Lagarde e 1 membro del comitato esecutivo). VERTICE EURO MEMBRI: capi di Stato o di Governo dei Paesi della zona euro, il Presidente del Vertice euro (Charles Michel, presidente consiglio europeo) e il Presidente della Commissione europea. N.B. può essere invitato a partecipare il Presidente dell'Eurogruppo, in quanto l'Eurogruppo è responsabile dei preparativi e del seguito delle riunioni del Vertice euro. Ove opportuno (almeno 1 volta all'anno), partecipano alle riunioni anche i leader degli Stati membri non appartenenti alla zona euro che hanno ratificato il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance. PRESIDENTE: I leader della zona euro eleggono il Presidente del Vertice euro a maggioranza semplice, nello stesso momento in cui il Consiglio europeo elegge il proprio presidente. Il Presidente è eletto per un mandato di 2 anni e mezzo. Il Presidente è incaricato di convocare, presiedere e guidare le riunioni del Vertice euro. Discute di questioni relative alla zona euro con il Presidente della Commissione e il Presidente dell'Eurogruppo. Il presidente del Vertice euro riferisce al Parlamento europeo dopo ciascuna riunione del Vertice euro. Inoltre, informa tutti gli Stati membri non appartenenti alla zona euro circa i preparativi e gli esiti delle riunioni del Vertice euro. FUNZIONI: Le riunioni del Vertice euro servono a favorire il coordinamento della politica economica della zona euro. Le questioni relative alla zona euro, avendo un'importanza politica ed economica per tutti i paesi dell'UE, sono regolarmente discusse anche nelle riunioni del Consiglio europeo. RIUNIONI: In forza del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, le riunioni del Vertice euro dovrebbero svolgersi almeno 2 volte all'anno, possibilmente dopo le riunioni del Consiglio europeo a Bruxelles. Le riunioni del Vertice euro sono organizzate conformemente a uno specifico regolamento interno adottato il 14 marzo 2013. Cos'è la zona euro? La zona euro, nota anche come "eurozona", è costituita dai 19 Stati membri dell'UE che attualmente hanno adottato l'euro come moneta nazionale. Ordine del giorno provvisorio riunione del Consiglio europeo 23 e 24 marzo 2023: 1. Scambio di opinioni con il segretario generale delle Nazioni Unite 2. Scambio di opinioni con la presidente del parlamento europeo (Presidente parlamento europeo: Metzola, subentrata al posto di Sassoli), 3. Adozione dell ordine del giorno,4.Ucraina, 5.Competitiva, mercato unico ed economia, 6.Energia, 7.Altri punti, 8.Conclusioni (le conclusioni sono l' atto da cui risultano le deliberazioni finali) Leggi conclusioni riunione consiglio europeo 23 marzo LE ISTITUZIONI DELL’UE Sono previste all’art 13 TUE e hanno assunto lo status di “istituzioni” a partire dal trattato di Lisbona Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio dell’UE, Commissione, Corte dei Conti, Corte di giustizia, Tribunale, BCE Premessa: Consiglio d’Europa (organizzazione internazionale a carattere regionale a sé stante) ≠ Consiglio europeo e Consiglio dell’UE (Istituzioni europee) Tutti gli Stati membri dell’UE sono anche membri del Consiglio d'Europa. Il Consiglio europeo è stato formalizzato dall’Atto unico europeo, divenendo motore del processo di integrazione e elevato allo status di istituzione dal trattato di Lisbona (insieme alla BCE.) Il Consiglio dell’UE o semplicemente “Consiglio” è espressione dei governi degli Stati membri, tanto che CECA, CEE ed Euratom lo denominavano “Consiglio dei Ministri”. CONSIGLIO EUROPEO Art. 15 TUE Il Consiglio europeo è un’istituzione di vertice istituita nel 1974 durante il Vertice di Parigi, con decisione dei Capi di stato e di governo. Il trattato di Maastricht del 1992 (entrato in vigore nel 1993) ha formalmente inserito il Consiglio europeo nell’UE. Il trattato di Lisbona del 2007 (entrato in vigore nel 2009) gli ha attribuito lo status di istituzione. SEDE: Bruxelles (Belgio) MEMBRI: Capi di Stato o di governo dei Paesi dell'UE (in tutto 27 - per l’Italia la Meloni, per la Francia Macron…) + Presidente (Charles Michel) + Presidente della Commissione europea (Ursula von der Leyen) L’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori (NON È MEMBRO) In virtù di questa composizione, il Consiglio europeo non viene eletto. N.B. La partecipazione dei membri al livello di Capo di Stato o di governo dipende dalle costituzioni interne, in base alle quali dovrà determinarsi chi è posto al vertice dell’esecutivo: in Italia il Presidente del Consiglio dei ministri, in una Repubblica presidenziale come la Francia il Presidente della Repubblica. IL PRESIDENTE del Consiglio europeo È la novità più significativa introdotta dal trattato di Lisbona. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di 2 anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura. Art 15 TUE - Funzioni del presidente del Consiglio europeo: presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio «Affari generali»; si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; presenta una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo al Parlamento europeo assicura la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. FUNZIONI: elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione. In seguito al trattato di Lisbona, l'elenco delle 10 formazioni è stato inizialmente adottato in via del tutto provvisoria con decisione 2009/878 dal Consiglio affari generali e successivamente modificato con decisione 2010/594 da parte del Consiglio europeo (poiché era competenza di quest’ultimo adottare l’elenco delle formazioni): Consiglio Affari generali, Consiglio Affari esteri, Ecofin (Affari economici e finanziari), Consiglio Agricoltura e Pesca, Consiglio Giustizia e Affari interni, Occupazione, politica sociale, salute e consumatori, Consiglio Competitività, Trasporti, telecomunicazioni ed energia, Consiglio Ambiente, Consiglio istruzione, gioventù, cultura e sport LA PRESIDENZA art 16 par 9 La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri (al livello ministeriale) nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria. Fino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il Paese che aveva la presidenza in quel semestre nel Consiglio, presiedeva anche le riunioni del Consiglio europeo. Con il Trattato di Lisbona è stata introdotta la figura del Presidente del Consiglio europeo (attualmente Charles Michel), separando la funzione della carica del Presidente del Consiglio europeo dall'incarico di presiedere le riunioni delle varie formazioni del Consiglio (dell’UE) che spetta ancora al rappresentante dello Stato membro che ha la presidenza in quel semestre. Nel 2009 con decisione 2009/908 del Consiglio europeo è stato introdotto il: SISTEMA DELLE TERNE (non espressamente previsto dai trattati): prevede gruppi di 3 Stati (che rappresentano l'UE nella sua integrità, quindi possono trovarsi in diverse aree geografiche) che agiscono sulla base di un programma comune di durata pari a 18 mesi (3 semestri = 6 mesi ciascuno). Ciascun semestre 1 dei tre Stati presiede il Consiglio, gli altri 2 lo coàdiuvano secondo il programma comune. È una tecnica per portare avanti i lavori del Consiglio. (Decisione modificata prima nel 2016 per tener conto dell’ingresso della Croazia nell’UE e quindi nel sistema delle terne e poi nel 2021 per tener conto dell’uscita della Gran Bretagna). Terna 2022: Francia - Repubblica Ceca - Svezia (fino al 30 giugno 2023) Terna 2023: Spagna (dopo il 30 giugno 2023) - Belgio - Ungheria N.B. per una terna che comprenda l'Italia bisognerà aspettare il 2028 LE RIUNIONI Art 237 TFUE Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione. Le riunioni sono divise di regola in 2 parti: una dedicata alla deliberazione su atti legislativi (riunione pubblica alla Azione esterna = azione volta verso Stati terzi (non membri dell’UE) e altre organizzazioni internazionali I principi, anche detti “valori” fondanti dell’UE, che regolano l’azione esterna sono previsti all’art 21 TUE : democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, uguaglianza, solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. N.B. Nella Carta delle Nazioni Unite è presente anche il divieto dell’uso della forza armata quale anche noi possiamo assistere da remoto secondo un obbligo di apertura al pubblico) e una per deliberazioni su atti non legislativi (non pubblica). N.B. Il Consiglio Affari esteri non avrebbe mai l’obbligo di riunirsi in seduta pubblica perché non delibera mai su atti legislativi. Tuttavia, il regolamento interno prevede che la prima delibera su atti non legislativi a carattere importante comporta come conseguenza l’apertura al pubblico anche di talune riunioni del Consiglio affari esteri (quindi per materie di politica estera e sicurezza comune) Questa decisione è stata presa con il Trattato di Lisbona. Prima di essa tutti i governi davano una loro versione ai cittadini della discussione che vi era stata in sede di Consiglio. Questa tecnica elimina questo stratagemma che fungeva da mezzo per assicurarsi una buona immagine innanzi ai cittadini. Perché in precedenza era stata stabilita la segretezza delle riunioni del Consiglio? In realtà la segretezza è la caratteristica tipica dei trattati tra Stati e consente di addivenire più velocemente a una soluzione senza la pressione dell’opinione pubblica. Durante la riunione si dibatte su un tema specifico e se si arriva a definire una posizione unica da tenere, a conclusione viene emesso un documento detto "Conclusioni del Consiglio" che indica tale posizione. Se invece non si riesce a definire una posizione unica verrà emesso un documento detto "Conclusioni della Presidenza" ove verranno indicate le diverse posizioni degli Stati che hanno impedito di adottare una posizione comune. CONSIGLIO ECOFIN – Economia e Finanza MEMBRI: Ministri (o rappresentanti al livello ministeriale) dell’economia e delle finanze degli Stati membri. Questo semestre lo presiede il ministro dell’economia e delle finanze Svedese (la Svezia ha la presidenza questo semestre) Siedono attualmente nel Consiglio ECOFIN i rappresentanti al livello ministeriale di altri 6 Stati che non adottano la moneta unica e si determina così una evidente difficoltà. Questi non possono prendere decisioni che riguardano la moneta unica degli altri Stati. Pertanto, nella prassi si è costituito l’Eurogruppo (Presidente irlandese Donohoe) che riunisce i ministri dell economia e delle finanze degli Stati dell’eurozona e solitamente si riunisce il giorno prima del Consiglio Ecofin. Durante le riunioni dell'Eurogruppo vengono prese le decisioni riguardo la moneta unica, ratificate il giorno seguente nel consiglio Ecofin, ma in tale contesto i rappresentanti dei paesi che non adottano la moneta unica non hanno diritto di voto (art 139 par 4 TFUE) . SEGRETARIATO GENERALE Assiste il Consiglio europeo e il Consiglio dell'UE (o “Consiglio”), compreso il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e gli altri comitati del Consiglio. Provvede alla preparazione ed esecuzione dei lavori dei due Consigli al livello amministrativo. È posto sotto la responsabilità del Segretario generale del Consiglio cui stato attribuito, con il trattato di Amsterdam, il ruolo di Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. I SISTEMI DI VOTAZIONE – Art 16 par 4 Come delibera il consiglio? N.B. Le regole che valgono per il Consiglio valgono anche per il Consiglio europeo La regola generale è quella della maggioranza qualificata o può anche deliberare a maggiora semplice o all'unanimità. Dipende dalle disposizioni del trattato sulla emanazione di atti in quella determinata disciplina. È consentita la delega per il voto: ciascun membro del Consiglio può ricevere 1 sola delega per il voto da un altro membro. Mag. SEMPLICE: è necessaria la metà +1 di voti favorevoli (art 238 TFUE) UNANIMITÀ nessuno dei membri deve esprimere voto contrario. L’astensione o assenza di un membro presente o rappresentato per via di delega non impedisce l’adozione della delibera. Se un membro è assente e senza delega è impossibile l’adozione della delibera perché non risulta l'unanimità (art 238 TFUE). Mag. QUALIFICATA: A decorrere dal novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di 15 rappresentanti di Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione (il requisito della popolazione serve per far sì che la decisione presa dal Consiglio rifletta anche se indirettamente la volontà dei cittadini e non la volontà dei governi degli Stati membri). In questo caso si parla di delibera su proposta della Commissione o dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Mag. QUALIFICATA RAFFORZATA: In deroga all'art.16 par 4 TUE quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'Alto rappresentante, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione. MINORANZA DI BLOCCO deve comprendere almeno 4 membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. La minoranza di blocco è stata pensata per evitare che una minoranza di Stati estremamente popolosi si mettano d'accordo e possano, con voto contrario, limitare l'adozione di deliberazioni (serve a tutelare gli Stati meno popolosi). COREPER – Comitato dei rappresentanti permanenti Il Coreper è il principale organo preparatorio del Consiglio. Tutti i punti da includere nell'ordine del giorno del Consiglio devono essere previamente esaminati dal Coreper, a meno che il Consiglio non decida altrimenti. MEMBRI: "rappresentanti permanenti" di ciascuno Stato membro, ossia gli ambasciatori presso l'UE dei rispettivi Paesi. RIUNIONI: Si riunisce in 2 formazioni Coreper II - Il livello più altro è Coreper 2 al quale partecipano i rappresentanti permanenti con titolo di ambasciatori degli stati membri. Si occupa delle questioni rilievo politico, economico, finanziario e relazioni con Stati terzi e organizzazioni internazionali. Coreper I - Al Coreper 1 partecipano i rappresentanti permanenti aggiunti degli Stati membri e si occupa di affari correnti, tecnici e questioni di procedura. Se in seno al Coreper si raggiunge un consenso la questione viene iscritta nella parte A dell’ordine del giorno del Consiglio. (Generalmente 2/3 dell’ordine del giorno del Consiglio appartengono alla parte A). In caso di mancato consenso la questione viene iscritta nella parte B. In questo caso, se in sede di Consiglio non si riesce a trovare un consenso bisognerà ridiscutere sul caso e ricomincerà la procedura. Di norma, il Coreper si riunisce ogni settimana. I preparativi per i suoi lavori sono effettuati dal gruppo Mertens per Coreper I e gruppo Antici per Coreper II. FUNZIONI. Il Coreper nelle sue formazioni coordina i lavori di numerosissimi Comitati e svolge il lavoro di preparazione degli atti. PARLAMENTO EUROPEO Articolo 14 TUE 1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione. 2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a 750, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi. Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma. 3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni. 4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza. Il parlamento europeo è l’istituzione rappresentativa dei popoli degli Stati membri, è “l’organo democratico per eccellenza” SEDE: Strasburgo (Francia), ma si riunisce anche a Bruxelles dove è presente una sua ulteriore sede. STORIA: Esso è presente fin dalla nascita delle comunità europee (sin dalla CECA). All’epoca però aveva il nome di Assemblea comune e prese il nome di Parlamento europeo solo nel 62. Con il trattato sulla “fusione degli esecutivi” divenne istituzione comune di CECA, CEE ed Euratom. Quanto alla composizione dell’Assemblea comune (Parlamento europeo), erano i Parlamenti nazionali a designare tra i loro membri i delegati che avrebbero fatto parte del Parlamento europeo. Veniva scelto un rappresentante parlamentare per ogni Stato membro. La rappresentanza era quindi indiretta e comportava una scarsa rappresentatività dei popoli europei poiché spesso, nella designazione dei delegati al Parlamento europeo i singoli Parlamenti nazionali non rispettavano un criterio di proporzionalità nella scelta dei soggetti che rappresentavano i partiti al loro interno. Inoltre, i membri del Parlamento erano anche membri dei Parlamenti nazionali e chiaramente tendevano a concentrare il loro impegno in questi ultimi, poiché attribuivano loro maggiori poteri. Pertanto, nel 1976 venne sottoscritto dagli Stati membri l’Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, entrato in vigore nel 78. La prima elezione a suffragio universale diretto avviene nel 79. Grazie a tale atto i cittadini dell’UE possono eleggere i parlamentari e candidarsi a tale ruolo. 03/04 - MEMBRI e COMPOSIZIONE: Art 14 par 2 TUE Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione, il cui numero non può essere superiore a 750 + il Presidente (attualmente R. Metsola in luogo di Sassoli) La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di 6 membri per Stato membro. I membri sono eletti per 5 anni. A ciascuno Stato membro sono assegnati non più di 96 seggi. Generalmente l’attribuzione dei seggi è stabilita in base alla popolazione dei singoli Stati membri. Tuttavia, questa proporzione non esatta (Es. nel 2019 il maggior numero di parlamentari è stato eletto dalla Germania 96, Italia 73 e per Malta, Cipro, Estonia e Lussemburgo solo 6). Le ultime elezioni si sono tenute nel 2019 e l'atto relativo al suffragio universale diretto stabilisce che le elezioni si debbano tenere in tutti i paesi dell’Unione tra il giovedì e la domenica successiva (in Italia si è votato in un unico giorno – dom. 26 maggio 2019). N.B. Il Consiglio europeo ha adottato nel 2018 una decisione relativa alla composizione del Parlamento europeo, che stabilisce il numero di rappresentanti che ciascuno Stato membro può eleggere al Parlamento europeo per la legislatura 2019-2024. CASO BREXIT I membri erano 750 + Presidente (751) fino alla Brexit. Cosa è accaduto? In vista dell’uscita dal Regno Unito dall’UE, i 73 seggi sono stati parzialmente redistribuiti, mentre i restanti sono diventati una riserva per eventuali nuovi Stati che entreranno nell’UE. All’Italia sono toccati 3 seggi in più = da 73 a 76 Attualmente i parlamentari europei sono 705 compreso il Presidente (Metsola) ELEZIONI DEI PARLAMENTARI Si parla di suffragio universale diretto “libero e segreto” Viene usato un sistema proporzionale che può essere a scrutinio di lista o con voto singolo trasferibile A scrutinio di lista: il voto che il cittadino esprime è attribuito all’intera lista e non al singolo candidato Voto singolo trasferibile: il cittadino può esprimere più preferenze indicando il/i candidati che preferisce sulla scheda elettorale. Chi può eleggere? Chi può essere eletto? Il diritto di voto e di eleggibilità ex art 20 TFUE par 2 let. B Ai cittadini dell’UE (ossia a coloro che godono della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE) spetta il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. (Io cittadina di uno Stato membro, se cambio residenza e mi sposto in un altro Paese membro, acquisiscono il diritto di essere eletta alle elezioni comunali dello Stato ove ho la residenza, oltre ad avere la possibilità di candidarmi alle elezioni del Parlamento europeo. Così come alle elezioni del Parlamento europeo posso decidere di votare per i parlamentari italiani o se risiedo in Francia per i parlamentari francesi.) Modalità di voto: voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via internet. La scelta è rimessa al Paese membro (In Italia nessuna di queste è consentita). È rimessa anche agli Stati membri la definizione dell’età minima per potersi candidare ed essere eletti. Per votare l’età minima è 18 anni (Austria 16 e Grecia 17). Per candidarsi nella maggioranza degli Stati membri l’età minima è 18 anni (Italia e Grecia 25). L’atto relativo alle elezioni a suffragio universale diretto prevede inoltre che la lista, per acquisire seggi, deve raggiungere una soglia minima di voti non superiore al 5% dei voti espressi. L’Italia ha stabilito una soglia di sbarramento al 4%. Come si svolgono le elezioni in ITALIA? Ai fini delle elezioni europee l’Italia è suddivisa i 5 circoscrizioni elettorali: Italia nordorientale, nordoccidentale, centrale, meridionale e insulare (Sicilia e Sardegna). Il cittadino italiano può candidarsi in una di queste circoscrizioni. Ciò che varia solitamente non sono le circoscrizioni, ma il numero dei parlamentari da eleggere per ciascuna, FUNZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO Art 14 TUE 1 Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione. FUNZIONE LEGISLATIVA Recap: esistono 1 procedura legislativa ordinaria (deliberazione comune di Parlamento e Consiglio) e 2 procedure speciali (Parlamento con partecipazione del Consiglio e Consiglio con partecipazione del Parlamento) In passato il Parlamento, quando ancora era Assemblea comune , dava solo pareri, mentre il Consiglio dava atto alle decisioni. Pian piano è stato esteso il livello di partecipazione del Parlamento nell’adozione di atti normativi attraverso l’istituzione della procedura legislativa ordinaria, definibile anche “procedura di codecisione”, per la quale è necessario del consenso e di Parlamento e Consiglio congiuntamente affinché un atto possa essere adottato. Questa procedura reca la firma del presidente del Parlamento europeo e del ministro della commissione del Consiglio che si occupa della materia oggetto della discussione. Per quanto riguarda le procedure legislative speciali, sappiamo che la procedura più frequente è quella dell’adozione di atti da parte del Consiglio con la partecipazione del Parlamento. La partecipazione del Parlamento ha 2 modalità: 1) il Consiglio ha l’obbligo di chiedere un parere al Parlamento europeo su quella proposta di atto e il Parlamento ha l’obbligo di fornire il parere. Il Consiglio tuttavia non è obbligato a seguire il parere. Se è previsto che l’atto debba essere adottato dal Consiglio su proposta del parlamento e il Consiglio adotta l’atto senza richiedere il parere al Parlamento si ha un caso di annullamento dell’atto per violazione delle forme sostanziali. 2) il Parlamento europeo deve approvare la delibera del Consiglio, altrimenti l’atto non può essere emanato. In questo caso il Parlamento può approvare o esigere la delibera, ma non può modificare la delibera, altrimenti l’atto può essere annullato per violazione delle forme sostanziali Il POTERE DI APPTOVAZIONE del Parlamento europeo va oltre questo caso. Tra i vari casi abbiamo: - Approvazione del Parlamento europeo della decisione del Consiglio per l’ammissione di un nuovo Stato nell’UE - Approvazione del Parlamento per la conclusione dell’accordo sul recesso stipulato tra il Consiglio e lo Stato che vuole recedere ATTENZIONE!!! Nel settore della PESC è escluso qualsiasi potere del Parlamento europeo, che deve essere solo tenuto informato di quanto viene deciso in tali materie dal Consiglio europeo e dal Consiglio (art 24 TUE) N.B Il potere di proposta degli atti legislativi dell’UE, invece, spetta alla Commissione, che per tali atti ha anche un potere generale di iniziativa legislativa. 04/04 RICORDA: né il Parlamento europeo nel suo insieme né i singoli parlamentari hanno un potere di proposta di atti normativi o di iniziativa legislativa. In conclusione: Il Parlamento nel suo insieme ha solo un POTERE DI PRE-INIZIATIVA, durante il cui esercizio può chiedere alla Commissione di presentare una proposta in relazione ad una materia su cui ritiene necessario un intervento. La Commissione può anche ignorare ciò che è stato richiesto dal Parlamento, comunicando le motivazioni per le quali non darà impulso alle richieste del Parlamento (art 225 TFUE) Il Parlamento europeo ha anche il potere generale di adottare RISOLUZIONI con l’unico limite posto riguardo alle tematiche che devono rientrare nelle competenze dell’UE. Le risoluzioni che il Parlamento emana non hanno effetto vincolante, sono solo strumenti di pressione politica FUNZIONE DI BILANCIO Il Parlamento europeo condivide con il Consiglio il potere di decidere sull'intero bilancio annuale dell'UE, sul quale ha l'ultima parola. Il Parlamento esercita un controllo democratico per garantire che la Commissione e le altre istituzioni gestiscano correttamente i fondi europei. 1° Step - La Commissione prepara un progetto di bilancio, che viene sottoposto al Parlamento e al Consiglio nei tempi stabiliti. 2° Step - Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento nei tempi stabiliti, giustificando le proprie scelte. Al tempo stesso, le commissioni parlamentari esaminano il progetto di bilancio e trasmettono i loro pareri alla commissione per i bilanci, che è competente per la preparazione della posizione del Parlamento. 3° Step - Il Parlamento entro 42 giorni deve approvare la posizione del Consiglio o modificarla deliberando alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Se il Parlamento approva la posizione del Consiglio o non delibera, il bilancio si considera adottato. Tuttavia, solitamente il Parlamento approva degli emendamenti (modifiche) e il testo emendato è trasmesso al Consiglio. In questo caso il Presidente del Parlamento convoca senza indugio il comitato di conciliazione che si riunisce solo quando il Consiglio comunica al Parlamento che approva tutti gli emendamenti, nei tempi stabiliti. 4° Step - Il comitato di conciliazione riunisce i rappresentanti del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento, con il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune di bilancio. 5° Step - Se il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento e il Consiglio devono approvare il progetto comune. Quando la procedura è conclusa, il Presidente del Parlamento firma il bilancio e constata che il bilancio è definitivamente adottato. Se il comitato di conciliazione non giunge a un accordo su un progetto comune oppure il Parlamento respinge il progetto comune, la Commissione presenta un nuovo progetto di bilancio. Se è invece il Consiglio a respingere il progetto comune, il Parlamento può comunque decidere di adottarlo. FUNZIONE DI CONTROLLO POLITICO Il Parlamento europeo ha diversi poteri di supervisione e controllo sulle altre istituzioni dell’UE. Chi è controllato dal Parlamento europeo? Esaminiamo diversi rapporti: 1) Parlamento europeo e COMMISSIONE: Il Parlamento europeo elegge il Presidente della commissione. La Commissione può partecipare a tutte le sedute del Parlamento e chiedere di essere ascoltata Il Parlamento può chiede di intervenire e relazionare su una determinata questione durante le sedute della Commissione. All’interno di ogni tornata è previsto il question time ossia l’arco di tempo riservato alle interrogazioni con richiesta di risposta orale ai membri della Commissione. Il Parlamento europeo può adottare una MOZIONE DI CENSURA che comporta le dimissioni della Commissione nella sua interezza (corrisponde alla nostra mozione di sfiducia) Distinzioni tra Interrogazioni con richiesta di risposta scritta o orale Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta possono essere presentate da un singolo parlamentare, se invece è richiesta in forma orale con la presenza del parlamentare in aula può essere avanzata solo da un gruppo politico, una commissione parlamentare o almeno 40 deputati. 2) Parlamento europeo e CONSIGLIO EUROPEO: Il Presidente del Parlamento europeo ha il diritto di prendere la parola all'inizio di ogni seduta del Consiglio europeo al fine di esporre la posizione del Parlamento sui temi in esame. Dopo ogni riunione, il Presidente del Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo in seduta plenaria una relazione sulle conclusioni e ad essa segue un dibattito. 3) Parlamento europeo e CONSIGLIO DELL’UE: All'inizio del semestre di presidenza, il Presidente del Consiglio dell’UE discute il programma che intende realizzare nel quadro dei 18 mesi della terna con i deputati del Parlamento europeo. I deputati del Parlamento europeo possono presentare interrogazioni orali o scritte al Consiglio L'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (che presiede il Consiglio affari esteri) è presente in tutte le discussioni del Parlamento europeo in plenaria riguardanti la politica estera, di sicurezza o di difesa. 4) Parlamento europeo e BCE: Il Parlamento deve essere consultato prima del Presidente, Vicepresidente o del comitato esecutivo della BCE. Il Presidente della BCE presenta la relazione annuale della BCE durante la seduta del Parlamento e partecipa al dialogo su questioni monetarie con la commissione parlamentare competente in materia. 5) Parlamento europeo e CORTE DEI CONTI: La Corte dei conti presenta la relazione annuale sul bilancio al Consiglio e al Parlamento europeo. Basandosi sulla relazione, il Parlamento europeo decide se approvare o meno il modo in cui la Commissione ha gestito il budget. Occorre l’accordo del Parlamento europeo per la nomina dei membri della Corte dei conti 6) Parlamento europeo e MEDIATORE EUROPEO: Il Parlamento elegge il Mediatore europeo, il quale esamina le denunce di cattiva amministrazione delle istituzioni e degli organi dell'UE Il Mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione annuale. MOZIONE DI CENSURA Provvedimento con il quale il Parlamento esprime il proprio parere negativo sull’operato della Commissione (può essere adottata non prima di 3 giorni dal deposito della mozione). La mozione si considera approvata quando abbia riportato la maggioranza di 2/3 dei voti espressi, che rappresentano la maggioranza dei membri del Parlamento europeo. In conseguenza dell’adozione del provvedimento, i membri della Commissione saranno tenuti a dimettersi. I governi degli Stati membri, d’intesa con il Presidente della Commissione, adottano l’elenco dei commissari che devono presentarsi presso le commissioni parlamentari, dovendo ricevere da esse un gradimento: chi non passa il vaglio deve essere sostituito, chi passa il vaglio deve presentarsi innanzi al Parlamento per ricevere una valutazione complessiva finale. N.B. i membri sostitutivi nominati durano in carica non 5 anni (termine normale), ma fino alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei Commissari dimissionari. Nel 1999 la commissione presieduta da Jacque Santer (si leggere Santèr) fu colta da scalpore e vi fu la dimissione collettiva della commissione pur in assenza dell’adozione di una mozione di censura. Ruolo del Presidente della Commissione - Art 17 par 6 TUE decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare coerenza ed efficacia nell’azione e la collegialità (eguaglianza tra i membri nell’adozione delle decisioni. Il Presidente della Commissione assegna a ciascun commissario l’elenco delle mansioni ("portafoglio") che andranno a svolgere. nomina i Vicepresidenti, tra i membri della Commissione, fatta eccezione per l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. può chiedere ad un membro della Commissione di rassegnare le dimissioni. N.B. Se il Presidente lo chiede, l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, par 1 Tenendo conto del fatto che è nominato dal consiglio europeo insieme alla Commissione, rassegnerà le dimissioni nei confronti del Consiglio europeo. Come si nomina il Presidente della Commissione? - Art 17 par 7 TUE Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di Presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura. N.B. Si sono svolte in occasione del Consiglio europeo di giugno 2019 delle consultazioni per individuare il candidato Presidente della Commissione. La Germania attraverso Angela Merkel premeva per avere la presidenza della Commissione. La Merkel è riuscita nel suo intento e il Consiglio europeo ha proposto al Parlamento europeo l’ex ministro alla difesa tedesco Ursula von der Leyen, attuale Presidente della Commissione. La sua elezione è stata eletta con una grande quantità di voti sfavorevoli. Ciò rappresenta un regresso sul piano democratico. Come si nominano gli altri i membri della Commissione? 1° Step - Il Consiglio europeo, di comune accordo con il Presidente della Commissione eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente alla loro competenza, impegno al livello europeo e garanzia di indipendenza. 2° Step – Vi sono poi le audizioni dei singoli candidati innanzi alla commissione parlamentare competente nella materia di cui si dovrà occupare il singolo candidato. 3° Step - vi sarà un dibattito e se la commissione parlamentare è soddisfatta sulle risposte si va avanti. Se la commissione parlamentare non è soddisfatta, il Consiglio d'accordo con il Presidente della commissione possono decidere di sostituirlo con un nuovo candidato per evitare di arrivare innanzi al Parlamento europeo e non ricevere voto collegiale favorevole. 4° Step - A quel punto il Presidente della Commissione, l’Alto rappresentante e gli altri membri della Commissione sono soggetti ad un processo di approvazione da parte del Parlamento europeo e successiva nomina da parte del Consiglio europeo. (Quindi la procedura si apre con la proposta del candidato da parte del Consiglio europeo e si chiude con la nomina della Commissione da parte dello stesso Consiglio europeo). 05/04 LE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE Art 17 par 1 TUE 1. Funzioni della commissione: La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali. FUNZIONE DI VIGILANZA La Commissione svolge una attività di vigilanza sull’osservanza del diritto dell’UE (attraverso ricorsi per infrazione, in carenza e in annullamento) da parte degli Stati membri e altri organi dell UE, avendo la facoltà di avanzare un ricorso di annullamento per i casi di violazione. (Non accade mai che venga avanzato un ricorso verso un altro Stato membro perché ci sarà sempre qualche obbligo rispetto al quale non si sarà in linea.) Per evitare ricorsi incrociati gli Stati si astengono dal ricorso per infrazioni, al massimo si comportano da delatori, informando la Commissione circa tali violazioni da parte degli altri stati, membri. FUNZIONE DI BILANCIO La funzione di gestione dei bilanci non è una competenza esclusiva, ma largamente condivisa con altre istituzioni (basti pensare a Consiglio e Parlamento) --> presenta il progetto di bilancio a parlamento e Consiglio e si occupa dell’ esecuzione del bilancio- La Commissione, oltre al bilancio, gestisce programmi (tra cui i programmi Erasmus) e diversi fondi europei: i più moti sono il FESR (fondo europeo per lo sviluppo regionale), il FSE (fondo sociale europeo) e il fondo di coesione. Attraverso questi 3 Fondi viene gestita la politica regionale dell’UE che serve ad avere uno sviluppo equilibrato delle varie regioni dell’UE, ponendo fine alle situazioni di squilibrio che vi sono. Tutti questi fondi erogano finanziamenti che vengono ricevuti dalle regioni che emanano bandi per la realizzazione di progetti. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) si basa su una distinzione tra regioni europee (in senso geografico e non politico): regioni più sviluppate, in transizione e in ritardo di sviluppo. I finanziamenti europei si concentrano in 4 aree: 1) ricerca, 2) digitalizzazione, 3) sostegno di piccole e medie imprese , 4) economia verde (nelle regioni con ritardo di sviluppo almeno il 50% dei finanziamenti deve essere sfruttato per progetti in queste 4 aree). Il fondo europeo di sviluppo regionale eroga dei finanziamenti specifici per 2 tipi di regioni: regioni geograficamente svantaggiate (periferiche, montuose e scarsamente popolate) regioni più periferiche [es isole Canarie (Oceano Atlantico e sovranità spagnola) oppure Isola di Reunión (Oceano Indiano e sovranità francese)]. Queste ultime ricevono benefici economici a causa della loro estrema lontananza dal territorio dell UE. Fondo sociale europeo (FSE) È il primo fondo istituito, nel 1958, con la nascita della CEE. In sostanza promuove l’occupazione e la mobilità dei lavoratori e promuove l'adeguamento all’evoluzione industriale di questi ultimi, in termini di formazione. Obiettivi: 1. Assistere le persone in cerca di lavoro con l’adeguamento al livello di formazione 2. Finanziamenti per la riqualificazione i lavoratori POTERE DI PROPOSTA DI ATTI NORMATIVI Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i Trattati non dispongano diversamente. Ciò fa della Commissione il “motore dell’UE” in quanto sono rari i casi in cui i Trattati consentono l’adozione di atti senza la sua proposta. La Commissione può essere chiamata ad intervenire anche una volta che l’atto è stato emanato. Nel potere di proposta della Commissione rientrano anche atti atipici, non vincolanti, tra i quali grande importanza ricoprono i libri bianchi (contenenti programmi e atti da adottare in determinati settori) e i libri verdi (contengono documentazioni dalle quali far scaturire dibattiti con istituzioni e Stati membri). POTERE DI ESECUZIONE - art 290 TFUE ATTI DI ESECUZIONE (adottabile con procedura legislativa o meno) È possibile per la Commissione adottare atti vincolanti laddove sia necessario che tale atto sia attuato uniformemente negli Stati membri. ATTI DELEGATI (adottabile solo con procedura legislativa) è possibile che un atto legislativo deleghi la Commissione ad adottare uno o più atti non vincolanti che integrano o modificano elementi non essenziali dell’atto adottato con procedura legislativa. Attenzione!! La Commissione non può snaturare l’atto legislativo già adottato, può solo modificarlo o integrarlo. RAPPRESENTANZA ESTERNA – Art 17 par 1 La Commissione possiede la rappresentanza esterna dell’UE. Non si tratta di una competenza esclusiva, in quanto la materia di politica estera e sicurezza comune è rappresentata all’esterno dal Presidente del Consiglio europeo congiuntamente all’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La Commissione, insieme a tali figure, deve garantire la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna dell’UE. Inoltre, la Commissione e l’Alto rappresentante sono incaricati di attuare ogni forma utile di cooperazione con le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e le altre organizzazioni internazionali. La rappresentanza esterna dell’UE è attribuita alla Commissione anche all’interno degli Stati membri. AGENZIA ESECUTIVA: serve ad eseguire alcuni compiti specifici circa i programmi che l’UE deve gestire. È ubicata nella stessa sede della Commissione a Bruxelles e Lussemburgo (possiamo definirle ripartizioni della Commissione), ≠ Agenzie decentrate che svolgono compiti di natura scientifica, tecnica, amministrativa . Hanno sede in città diverse dell UE (es. L’agenzia europea per la sicurezza alimentare con sede a Parma, agenzia europea per l’asilo a Malta) ATTENZIONE!!! NON HANNO NIENTE A CHE VEDERE CON LA COMMISSIONE. Le nominiamo solo per fare la differenza con le agenzie esecutive. Il settore di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale rientra nell’ambito di competenza della CGUE con due eccezioni ex art 276 TFUE: - la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro - la Corte non è competente a esaminare l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. La CGUE non ha competenza a pronunciarsi in alcune materie: 1) la PESC - politica estera e sicurezza comune (in cui non vengono nemmeno adottati atti legislativi ossia regolamenti, direttive decisioni) Generalmente la CGUE non ha potere di pronunciarsi sulle disposizioni dei trattati in materia o sugli atti emanati in base a tali disposizioni. Ci sono 2 eccezioni: - può verificare il rispetto dell’art 40 TUE (in virtù del quale “l'attuazione della PESC lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e le attribuzioni delle istituzioni previste per l'esercizio delle competenze dell'Unione ex art 3 e 6 TFUE) - può verificare che vi sia una corretta base giuridica degli atti emanati in base a disposizioni relative alla PESC, con la conseguenza che se tali atti sarebbero dovuti essere adottati secondo disposizioni diverse dalla PESC possono essere impugnati dalla CGUE. 2) le Smart sanctions (per il diritto UE “misure restrittive”) - relative a situazioni quali il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio dell’UE per alcune categorie di soggetti (es. L’annessione della Crimea da parte della federazione russa e l’invasione dell Ucraina. Anche qui il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha potuto adottare misure sanzionatorie a causa del veto apposto da Russia e Cina, mentre l’UE ha adottato pacchetti di sanzioni sempre più stringenti non solo verso i vertici politici e militari russi, ma anche verso gli oligarchi che rappresentano un forte sostegno per l’economia russa). Eccezione: la CGUE può pronunciarsi sui ricorsi in annullamento avanzati in merito ad atti relativi alle Smart sanctions. Chi è colpito da queste misure restrittive può fare ricorso innanzi alla CGUE. Es. sanzioni - assect freeze, embargo di armi, divieto di esportazione e importazione di armi in alcuni stati (per misure sanzionatorie come l’embargo di armi sono necessari ulteriori atti interni, per gli altri no ad eccezione dei casi in cui è necessario che si dia attuazione a sanzioni penali). Abbiamo poi il divieto di esportazione di prodotti o merci come attrezzature per raffinare il petrolio (divieto già stabilito al livello delle NU verso i territori controllati dall’Isis in Iran e Iraq, poiché l’Isis si finanziava attraverso la vendita di petrolio non raffinato. Nel caso dell’Isis l’UE ha dato attuazione a sanzioni già attuate al livello di NU). CORTE DI GIUSTIIZIA MEMBRI: 1 giudice per Stato membro (ita: Lucia Serena Rossi) + assistita da 11 avvocati generali (ita: Pitruzzella) + Presidente Lenaerts dal 2015 (belga), vicepresidente Larsen Art 253 TFUE I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza . Sono nominati di comune accordo per 6 anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del Comitato dei Saggi. Giureconsulti – sono coloro che hanno una conoscenza del diritto così approfondita da mettere a disposizione la propria conoscenza a istituzioni e organi e che ne facciano oggetto insegnamento. Comitato dei Saggi - previsto dal trattato di Lisbona. È formato da ex giudici o avvocati generali o che ricoprano le più alte cariche giurisdizionali). Attualmente tra i 7 membri di questo comitato c'è la Sciarra attuale Presidente della Corte costituzionale (da settembre 2022) Ogni 3 anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, che possono essere nuovamente nominati. I giudici designano tra loro, per 3 anni (mandato rinnovabile), il Presidente della Corte di giustizia. La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento (Protocollo 3 ) FUNZIONI A) La CGUE vigila sull'osservanza del diritto dell'Unione europea in primo luogo da parte degli Stati membri. Lo stato che violi tale diritto di regola è soggetto ad una PROCEDURA DI INFRAZIONE Il ricorso per infrazione può essere presentato dalla Commissione o da un altro Stato membro. B) La CGUE vigila sul rispetto del diritto dell'Unione da parte delle istituzioni, degli organismi e degli organi dell'Unione nel momento in cui esercitano un potere normativo. Tale controllo avviene mediante Il RICORSO IN CARENZA che mira ad accertare l'omissione di un'istituzione dell'Unione che si è astenuta dall'agire pur essendone obbligata. Il RICORSO IN ANNULLAMENTO *** volto ad ottenere una constatazione che un atto vincolante risulti VIZIATO per 4 motivi (detti anche vizi degli atti), indicati al comma 2 del 263: 1. Incompetenza , 2. Violazione delle forme sostanziale, 3. Violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, 4. Sviamento di potere C) attraverso il RINVIO PREGIUDIZIALE la CG assicura la corretta interpretazione del diritto dell'Unione. La Corte si pronuncia con sentenza. Il rinvio pregiudiziale assicura un dialogo tra le corti nazionali e la Corte di giustizia. N.B. Si parla di Corte di giustizia e non di corte di CGUE perché finora, nei fatti, l'unica competente a pronunciarsi in via pregiudiziale è la Corte di giustizia. Il trattato di Nizza aveva modificato il trattato CEE prevedendo una competenza del Tribunale a pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni relative a materie specifiche indicate nello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, contenuto nel Protocollo 3. Non è mai stata inserita una disposizione che preveda le materie specifiche nelle quali il Tribunale può pronunciarsi. A dicembre scorso la Corte di giustizia ha formulato una proposta di modifica dello statuto in modo da assegnare al tribunale alcune materie nelle quali pronunciarsi in via pregiudiziale. Questa modifica dello statuto ancora non c'è stata. TRIBUNALE MEMBRI: Dopo lo scioglimento del Tribunale della funzione pubblica nel 2016 si è avuto un raddoppio a 2 x Stato membro, attualmente sono quindi 54 giudici. (Giudice italiano: Mastroianni) SEDE: Lussemburgo Chi viene eletto giudice I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Nomina di comune accordo tra i governi degli Stati membri per 6 anni Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei membri. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. I giudici designano tra loro, per 3 anni (mandato rinnovabile) il Presidente del Tribunale. Presso il tribunale non operano avvocati generali, ma uno dei giudici del tribunale può essere chiamato a svolgere tale ,non potendo però essere parte giudicante nella medesima causa. Il Tribunale nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. Il Tribunale stabilisce il proprio regolamento in accordo con la Corte di giustizia, sottoposto all'approvazione del Consiglio. FUNZIONI Come già detto… Attualmente solo la Corte di giustizia può pronunciarsi in via pregiudiziale. Il Trattato di Nizza aveva previsto la possibilità del Tribunale di pronunciarsi in via pregiudiziale su talune materie, ma attualmente ancora lo statuto non è stato modificato in tal senso. A dicembre 2022 la Corte di giustizia ha proposto una modifica dello statuto della CGUE che prevede anche la possibilità del tribunale di pronunciarsi in altre materie in via pregiudiziale. (IVA, codice doganale dell’UE, risarcimento passeggeri aerei per ritardi, sistema scambio di quote tra Stati membri) Ancora attendiamo riscontri su questa proposta (non presente nel libro). Art 256 TFUE - materie su cui è chiamato a esporsi il tribunale IN PRIMO GRADO : ricorsi in carenza, ricorsi riguardanti il risarcimento dei danni derivanti da resp. extracontrattuale dell UE, ricorsi relativi a controversie in materia di lavoro tra l UE e i suoi agenti, ricorsi avanzati secondo una clausola compromissoria (attraverso la quale le parti di un contratto si impegnano a sottoporre ad un arbitro le eventuali controversie derivate da un contratto) inserita in un contratto stipulato dall’UE. SEDUTE DELLA CORTE E TRIBUNALE Sia la CGUE che il Tribunale sono attualmente divisi in 10 sezioni e generalmente si riuniscono in seduta plenaria per casi di eccezionale necessità grande sezione sezioni di 3 o 5 giudici (di norma). Il Tribunale è previsto che si possa pronunciare in forma monocratica (come unico giudice) La Corte e il Tribunale si pronunciano a maggioranza e per deliberare validamente necessitano di un numero dispari di voti. La sentenza deve essere motivata e deve indicare i giudici che hanno preso parte alla deliberazione. La procedura dinnanzi alla Corte prevede: Fase scritta comprende la comunicazione alle istituzioni, a cura del cancelliere, del ricorso, delle memorie, delle difese e delle repliche delle parti Fase orale comprende l’audizione di agenti, avvocati o consulenti, ma anche dei testimoni e prevede l’esposizione delle conclusioni L’agente viene nominato per ciascuna causa rappresenta lo Stato o l’istituzione contro la quale è presentato il ricorso e si distingue dagli avvocati e dai consulenti. Persone fisiche e giuridiche sono rappresentate da avvocati abilitati. L’Udienza è pubblica, ma può essere resa a porte chiuse per gravi motivi. AVVOCATI GENERALI Progressivamente nel 2015 si è arrivati a 11 avvocati generali. L’avvocato generale non difende una delle parti in causa, ma persegue la corretta interpretazione e attuazione del diritto dell UE. Da un parere giuridico che prende il nome di conclusioni, in cui l l'avvocato generale illustra le questioni giuridiche che la corte è chiamata ad affrontare e risolvere ed indica le diverse soluzioni possibili da dare ed infine la soluzione preferibile da adottare. La CGUE peraltro non è chiamata a seguire le conclusioni dell avvocato generale. In tutto abbiamo 329 membri nominati per un mandato di 5 anni, rinnovabile. In questo caso non ci sono supplenti FUNZIONI DEGLI ORGANI L’attività di assistenza di questi due comitati fa sì che arrivino alle istituzioni le esigenze delle collettività territoriali, dei lavoratori e delle altre collettività che rispecchiano la società civile organizzata, così che le istituzioni possano tenerne conto nello svolgimento dei loro lavori (Parlamento e Consiglio nell’adozione di atti normativi, Commissione nel potere di proposta normativa, di esecuzione e nell’adozione di atti delegati) Le istituzioni sono obbligate a chiedere un parere ai due Comitati. Se viene emanato un atto nel quale si ritiene obbligatorio tale parere, la mancanza della richiesta del parere comporta l’annullamento l’atto per violazione delle forme sostanziali (che rientra nella violazione delle garanzie di procedura). N.B. Il Comitato non è obbligato a dare il parere, così come le istituzioni non sono obbligate ad adeguarsi a tale parere. OBBLIGATORIA è SOLO LA RICHIESTA. Impropriamente definiamo questi pareri obbligatori (obbligatorio non è il contenuto, ma la richiesta), il cui contenuto non è mai vincolante per le istituzioni, perché possono scegliere di seguire o meno i pareri. Si distinguono dai pareri facoltativi, che possono essere richiesti dalle istituzioni senza che vi sia un obbligo o che i Comitati possono dare di propria iniziativa. Art. 304 TFUE Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano (= Devono consultare) il Comitato economico e sociale nei casi previsti dai trattati. (= PARERI OBBLIGATORI) Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa (=PARERI FACOLTATIVI). Art 307 TFUE Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano (=Devono consultare) il Comitato delle regioni nei casi previsti dai trattati.(=PARERI OB.) e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera (= PARERI FACOLTATIVI) Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.(=PARERI FAC.) Esempi materie su cui vi è l’obbligo di consultare il CESE: libera circolazione dei lavoratori, rafforzamento coesione economica e sociale, istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, sanità pubblica, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente e agricoltura, protezione dei consumatori. ALTRI ORGANI CONSULTIVI (dal manuale) COMITATO PER L’OCCUPAZIONE: composto da 2 membri nominati da ciascuno Stato membro + 2 membri nominati dalla Commissione FUNZIONI: 1) segue la situazione dell’occupazione e delle politiche occupazionali, 2) formula pareri (nei settori di sua competenza) su richiesta del Consiglio e della Commissione o di propria iniziativa I pareri sono facoltativi eccetto nel caso di consultazione obbligatoria da parte del Consiglio per l’elaborazione degli orientamenti annuali in tema di occupazione. COMITATO DEI TRASPORTI: composto da esperti scelti dagli Stati membri. È istituito presso la Commissione. FUNZIONI: assiste la Commissione nell’amministrazione del Fondo sociale europeo. COMITATO PER LA PROTEZIONE SOCIALE: composto da 2 membri nominati da ciascuno Stato membro e dalla Commissione. FUNZIONI: 1) segue lo sviluppo delle politiche di protezione sociale nell’UE, 2) formula pareri (nei settori di sua competenza) su richiesta del Consiglio e della Commissione o di propria iniziativa. BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) Artt. 308-309 TFUE Pur facendo parte della struttura dell’UE sin dalle sue origini, è un’entità autonoma dotata di personalità giuridica e regolata di un regolamento interno (Protocollo 5). La sua autonomia è dovuta alla struttura organizzativa: Consiglio dei governatori – formato dai ministri designati dagli Stati membri Consiglio di amministrazione – formato da individui che offrano le garanzie di competenza e indipendenza Comitato direttivo – costituito da personalità indipendenti FUNZIONI: ha il compito di contribuire allo sviluppo equilibrato del mercato interno dell’UE, facendo riferimento alle sue risorse. I mezzi utilizzabili dalla BEI sono le concessioni di prestiti e di garanzie senza scopo di lucro, a favore degli Stati membri o di imprese pubbliche e private, per il finanziamento di progetti e attività volte alla valorizzazione delle regioni meno sviluppate. LA CITTADINANZA DELL’UE PROCESSO Dl INTEGRAZIONE II processo d'integrazione europea nasce, in principio, come un processo di integrazione economica: l'individuo è considerato come fattore di produzione. Negli anni 70 ci si rende conto che non basta più un'idea cosi ristretta di cittadino europeo. Di conseguenza, nel 1972 il Governo italiano formula, in sede di Consiglio dell'UE, la proposta di istituire la cittadinanza europea, tuttavia questa proposta non viene accolta dal Consiglio. Nel 1990 si prospetta l'idea di aggiungere nei trattati il concetto di cittadinanza europea, inserita all'interno del Trattato di Maastricht del 1992. Ad oggi la base giuridica e i fondamenti della cittadinanza europea sono convenuti nel Trattato di Lisbona. La cittadinanza in generale è uno status soggettivo, ossia una condizione che collega un soggetto all’ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza. N.B. Lo Stato è libero e sovrano di dettare le norme che dettano l’acquisizione della cittadinanza. Tuttavia, oggi nessuno Stato può dirsi assolutamente autonomo a dettate norme poiché deve rispettare una serie di vincoli che si è autoimposto, per esempio in virtù di trattati internazionali. La cittadinanza garantisce a chi la possiede taluni diritti, ai quali corrispettivamente corrispondono una serie di doveri che il cittadino ha nei confronti dello Stato di appartenenza. LA CITTADINANZA EUROPEA è un istituto che prevede una cittadinanza ancillare, ossia aggiuntiva rispetto a quella nazionale del singolo individuo È una conseguenza giuridica: lo status di cittadino dell Ue scatta automaticamente per chi possiede già la cittadinanza di uno stato membro. Chi possiede lo status di “cittadino dell’UE” beneficia di diritti aggiuntivi rispetto a quelli forniti dalla cittadinanza nazionale. Anche qui ai diritti corrispondono taluni doveri che il cittadino deve esercitare nei confronti dell UE. La perdita della cittadinanza dello Stato membro di appartenenza dell’individuo comportava inizialmente anche la perdita della cittadinanza dell’UE, pertanto sono intervenute delle sentenze. In particolare, nel 2019 la CGUE ha affermato che l’art. 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non impedisce agli Stati membri di adottare una normativa che preveda la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato (in presenza di determinate condizioni) - nel caso di persone che non hanno la cittadinanza di un altro Stato membro - comportando la perdita del loro status di cittadino dell’UE e dei diritti ad esso correlati. Ciò a condizione che le autorità nazionali competenti possano esaminare quali siano le conseguenze che ne derivano nella sfera dell’interessato e dei suoi familiari e se esse rispettino il principio di proporzionalità. DIRITTI AGGIUNTIVI PER I CITTADINI DELL’UE - Art 20 TFUE il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (art 21 TFUE); il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo diritto di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua. FUNZIONI: è abilitato a ricevere da parte di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda in uno Stato membro, denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni/organi/organismi dell'Unione, salvo la CGUE nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Step 1 - Il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione siano già stati oggetto di una procedura giudiziaria al livello nazionale. Step 2 - Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli lo comunica all'istituzione interessata, che dispone di 3 mesi per comunicargli il suo parere. Step 3 - Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione/organo/organismo interessati. In questa stessa fase, la persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine. N.B. Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini. Art 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una buona amministrazione Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. Tale diritto comprende il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento che le rechi pregiudizio l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. ogni persona ha, inoltre, diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni. N.B. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua. Cattiva amministrazione si parla di cattiva amministrazione quando un’istituzione/organo/organismo omette di compiere un atto dovuto oppure se opera in maniera irregolare o illegittima (es. discriminazione, abuso di potere, ritardi ingiustificati). N.B: Di conseguenza, non è necessaria una violazione del diritto dell’UE, basta la mancanza dei criteri di trasparenza, efficienza, equità e correttezza. LE INDAGINI STRATEGICHE SU FRONTEX E I DIRITTI FONDAMENTALI Il Mediatore europeo di sua iniziativa, ha verificato il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE, detta Frontex. Questa Agenzia si occupa, inoltre, di assistere gli Stati durante il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi che risiedono illegalmente nel territorio dell’UE Nell'esercizio delle sue attività, la Frontex è vincolata dal rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Principio di non respingimento diritto fondamentale dei migranti che non possono essere in alcun caso respinti in uno Stato in cui rischiano di subire atti di tortura o trattamenti inumani o degradanti. Un dialogo con Frontex ha permesso di far emergere l'esistenza e l'effettiva operatività di un meccanismo di monitoraggio con finalità preventive FONTI DELL’UE DIRITTO PRIMARIO - strumenti normativi al vertice del diritto dell’UE DIRITTO DERIVATO - atti normativi adottatati dalle istituzioni, organi e organismi dell’UE nei limiti previsti dal diritto primario (si dice derivato proprio perché deriva dal diritto primario). Tra diritto primario e derivato sorge un chiaro rapporto gerarchico e la subordinazione delle fonti di diritto derivato rispetto a quelle di diritto primario sorge espressamente all’art 263 TFUE comma 2, che pone tra le cause di invalidità degli atti dell’Unione la “violazione dei Trattati” (violazione = annullamento dell’atto). DIRITTO PRIMARIO 1)Trattati su cui si fonda l’UE TUE e TFUE + protocolli ed allegati Quando abbiamo parlato dei trattati fondanti dell’UE abbiamo detto che è ancora in vigore anche il trattato Euratom che appartiene al diritto primario. Anche i Protocolli che sono parti integranti dei due trattati (secondo l’art 51 TUE) hanno il loro stesso valore. (ES. il Protocollo 2 sui principi di sussidiarietà e proporzionalità oppure il Protocollo 4 sul SEBC.) 2) Carta di Nizza (2007) Carta dei diritti fondamentali dell’UE, rappresenta un catalogo di diritti fondamentali (civili, politici, economici) inizialmente di soft law (non vincolante). Parte dei diritti erano già stati enunciati nella CEDU e dai protocolli aggiunti ai Trattati e ampliati successivamente (es diritti per soggetti con disabilità). Con il trattato di Lisbona è stata inserita nel TUE una disposizione in virtù della quale la Carta dei diritti fondamentali dell’UE ha acquisito forza vincolante pur non avendo la natura di un trattato. L’art 6 TUE nello specifico afferma che “l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata (=leggermente modificata) il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”. 3) I principi generali del diritto dell’Unione Non sono altro che i principi elaborati dalla CGUE nella sua giurisprudenza. 4) Trattati di adesione conclusi negli anni di allargamento dell’UE tra gli Stati membri dello Stato candidato (ultimo quello della Croazia, sottoscritto nel 2011 e entrato in vigore nel 2013. Ricordiamo che la Croazia ha inoltre aderito alla moneta unica nel 2023). 5) Trattati modificativi dei precedenti trattati Atto unico europeo (Lussembugo 86-87), Maastricht (92-93), Amsterdam (97- 99), Nizza (2001-2003), Lisbona (2007-2009). 6) Trattati complementari hanno comportato modifiche dell’apparato istituzionale e di carattere settoriale ES Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica (o sulla “fusione degli esecutivi” , 65-67), Trattato di Bruxelles istitutivo della Corte dei Conti (75-77), Atto sull’elezione a suffragio universale diretto dei parlamentari europei (76-79). DIRITTO DERIVATO 1) Atti vincolanti atti normativi (Atti non vincolanti = NO normativi, NO diritto derivato) 2) Atti vincolanti tipici o atipici che gli atti tipici vincolanti siano diritto derivato lo deduciamo dal fatto che se vanno contro i trattati possono essere oggetto di ricorso innanzi alla CGUE. Secondo l’art 263 TFUE, infatti, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere. 3) Atti che le istituzioni, organi e organismi possono emanare in accordo con i Trattati. TRATTATI -TUE e TFUE I trattati dovrebbero essere derivati dalla norma superiore “PACTA SUNT SERVANDA” che costituisce uno dei principi fondamentali del diritto internazionale. Essa stabilisce l’imprescindibile obbligo degli Stati contraenti di un accordo di adempiere gli impegni assunti con la stipulazione dello stesso. Tale norma ha una duplice funzione: da un lato, quella di affermare l’obbligatorietà dei trattati dall’altro quella, di più vasta portata, di porsi come norma primaria sulla produzione giuridica internazionale, in quanto considera l’accordo come fonte di ulteriori norme giuridiche che a loro volta producono effetti tra gli Stati. Se noi andiamo a guardare la piramide dell’ordinamento dell’UE i Trattati (TUE e TFUE) si pongono al vertice del sistema delle fonti. Il loro ruolo fondativo è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia con riguardo già al trattato CEE. Parere 1/1991 - la Corte di giustizia affermò che “benché il trattato CEE sia stato concluso nella forma di accordo internazionale, costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto”. Per l’interpretazione del trattato CEE (poi TFUE) la Corte di giustizia ha usato lo stesso procedimento usato per l’interpretazione delle norme costituzionali nei singoli Stati. Sentenza VAN GEN DEN LOOS, 1963 La Corte di Giustizia ha affermato che i trattati hanno dato vita a un ente sovranazionale (l’UE) a favore del quale gli Stati membri hanno rinunciato ai loro poteri sovrani (anche se in settori limitati) e il cui ordinamento giuridico riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini. I caratteri dei Trattati si riflettono sulle regole interpretative degli stessi: abbiamo già visto che la Corte di Giustizia ha imposto un’interpretazione ampia dei poteri dell'Unione dando luogo alla cosiddetta teoria dei poteri impliciti, in virtù della quale l'Unione le sue istituzioni sono provviste non solo dei poteri espressamente previsti dei trattati ma anche di poteri ulteriori necessari per esercitare nella maniera più efficace i poteri espressi o per realizzare i fini dell'Unione Sentenza CILFIT, 1982 La Corte di giustizia ha affermato che ogni disposizione dell'Unione: a) va collocata nel proprio contesto b) va interpretata alla luce dell’insieme delle altre disposizioni del diritto dell’UE Interpretazione sistematica c) alla luce delle sue finalità Interpretazione teleologica d) alla luce del suo stadio di evoluzione Interpretazione evolutiva ES - elezione dei membri del parlamento europeo art 14 TUE stabilisce che i parlamentari sono eletti a suffragio universale diretto libero e segreto per un mandato di 5 anni Chiaramente bisogna considerare l’atto del 1976 relativo all'elezione a suffragio universale diretto in tutte le sue modifiche, in particolare è necessario tener conto della sua versione consolidata. EFFICACIA DIRETTA delle disposizioni dei Trattati La Corte di giustizia ha riconosciuto EFFETTI DIRETTI alle disposizioni dei Trattati (di cui non abbiamo un riscontro all’interno dei trattati stessi), ossia quella che oggi definiamo efficacia diretta. Definizione è la capacità di una norma del diritto dell’UE di far sorgere, in maniera automatica e diretta, dei diritti in capo ai singoli (persone fisiche e giuridiche). I singoli possono esercitare questi diritti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, così come i titolari possono agire in giudizio per tutelarli innanzi ai tribunali nazionali. La prima sentenza da cui emerge l’efficacia diretta è proprio la sentenza VAN GEN EN LOOS, in virtù della quale: DIRITTO DERIVATO Atti normativi dell’UE adottati da organi e istituzioni Per quanto concerne il diritto derivato l'articolo 288 del TFUE elenca e definisce cinque categorie di atti: 1) Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 2) La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 3) La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. 4) e 5) Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. Gli atti menzionati all'interno di tale articolo possono considerarsi TIPICI poiché tale articolo definisce in via generale le loro caratteristiche ed effetti. Tuttavia, esistono anche una serie di atti che potremmo definire ATIPICI che presentano denominazioni o caratteri differenti da quelli previsti dall'articolo 288. L’identificazione dell'atto cioè la sua appartenenza all'una a o all’altra categoria non va fatta semplicemente in base al nomen iuris cioè la sua denominazione ufficiale ma in considerazione del suo contenuto e delle sue caratteristiche sostanziali REGOLAMENTI, DIRETTIVE E DECISIONI sono i soli ATTI LEGISLATIVI quando sono stati adottati con PROCEDURE LEGISLATIVE (ordinaria o speciali). Obbligo di MOTIVAZIONE TFUE art. 296 dichiara che l'obbligo di motivazione è condizione di validità dell'atto in quanto la sua assenza rappresenta violazione delle forme sostanziali, dalla quale può scaturire la determinazione dell'invalidità dell'atto e il suo conseguente annullamento. Affinché l'obbligo di motivazione sia adempiuto è necessario che gli atti dell'Unione contengano l'esposizione degli , elementi di fatto e di diritto sui quali si è basata l'istituzione che ha emanato l'atto. Ulteriore obbligo è quello di indicare la base giuridica dell'atto ossia la disposizione dei trattati che ha conferito il potere di emanare L'atto in questione la scelta dell’uno dell'altra base giuridica deve fondarsi su elementi oggettivi ed è possibile peraltro che è più disposizioni dei trattati possano costituire il fondamento giuridico di un atto per esempio nel caso in cui quest'ultimo persegue scopi diversi. In tal caso se una di queste basi giuridiche risulta essere principale o preponderante mentre l'altra risulta essere semplicemente accessoria verrà identificata come base giuridica dell'atto quella principale o preponderante Ove non sia possibile individuare una componente preponderante ossia quando l'atto riguardi inscindibilmente due o più materie contemplate dai Trattati occorre che l'atto si fondi su tutte e due le disposizioni rilevanti applicandole in maniera cumulativa. Non sempre l'applicazione cumulativa è possibile in quanto per esempio può accadere che le disposizioni in questione contemplino differenti procedimenti per l'adozione dell'atto (per esempio da una parte può essere prevista la consultazione obbligatoria del Parlamento Europeo, dall'altro invece una procedura legislativa ordinaria con codecisione di Parlamento e Consiglio). La Corte di Giustizia in tal caso ha affermato che è esclusa l'applicazione cumulativa. Può accadere che la disposizione applicabile non indichi quale tipo di atto adottare in tal caso secondo l'articolo 296 TFUE le istituzioni lo decidono di volta in volta nel rispetto delle procedure applicabili (legislativa ordinaria o straordinaria, in base alla disposizione in questione) e del principio di proporzionalità, secondo il quale bisognerà scegliere un tipo di atto meno intrusivo possibile, per esempio una direttiva piuttosto con regolamento o una raccomandazione piuttosto che un atto giuridicamente vincolante. FIRMA E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI - art 297 TFUE 1. Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa speciale sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. Gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il 20° giorno successivo alla pubblicazione (periodo di vacatio legis) 2. Gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando queste ultime non designano i destinatari, sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il 20° giorno successivo alla pubblicazione. Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione. N.B. Solo per serie ragioni un atto può entrare in vigore lo stesso giorno della pubblicazione mentre in principio non è ammissibile una sua efficacia retroattiva in quanto in contrasto con il principio della gestazione del diritto RICORDA: regolamenti, direttive e decisioni sono gli unici atti adottabili con procedura legislativa, ma possono essere adottati anche in forma di atti non legislativi. Infine va ricordato che agli atti obbligatori possono contenere sanzioni pecuniarie nei confronti di persone fisiche o giuridiche. REGOLAMENTI – art 288, comma 2 TFUE I tre caratteri distintivi dei regolamenti sono 1) Portata generale La portata generale del regolamento indica che esso si applichi a una fattispecie definita in termini generali e astratti e si rivolga pertanto una serie indeterminata di destinatari conferendo ad essi diritti e obblighi giuridici. 2) Integrale obbligatorietà il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi. La piena è obbligatorietà è confermata dalla pubblicazione in una raccolta ufficiale ossia la Gazzetta dell'Unione Europea (pubblicazione richiesta per la sua entrata in vigore). La Corte di giustizia ha affermato che risulta essere inammissibile che uno Stato membro applichi in modo incompleto o selettivo un regolamento dell'Unione. 3) Applicabilità diretta è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L'applicabilità diretta comporta che i regolamenti acquistano efficacia giuridica all'interno degli Stati membri nel momento stesso in cui a seguito della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, senza che detti Stati debbano emanare un qualsiasi atto di adattamento, ricezione o attuazione e senza che nulla possano fare per impedirne l'efficacia Applicabilità diretta comporta anche che essi siano idonei a creare diritti a favore dei singoli e obblighi a loro carico sia nei rapporti orizzontali (tra privati) sia nei rapporti verticali (tra singoli e Stato). Il titolare del diritto nascente da un regolamento può esercitarlo e chiederne la tutela giudiziaria dinnanzi al giudice nazionale ove non venga rispettato. Tale diretta applicabilità un aspetto essenziale della supernazionalità : i regolamenti infatti esprimono la capacità dell'Unione Europea di produrre una normativa che, superando lo Stato, raggiunge direttamente i consociati creando per essi diritti o obblighi giuridici. N.B. il carattere direttamente applicabile dei regolamenti non esclude che possano essere necessari ulteriori atti esecuzione dell'Unione rispetto a un regolamento diretto disciplinare una data materia. Ciò accade Solitamente quando il regolamento non è pienamente self- executing ossia non contenga una disciplina del tutto esaustiva e richieda la determinazione di alcuni elementi per la sua applicazione. A ciò si collega l'ipotesi per la quale taluni regolamenti possano prevedere una certa data per la loro entrata in vigore e una data differente per la loro applicazione. Obbligo di leale Cooperazione gli Stati devono astenersi da qualsiasi comportamento che possa portare alla lesione del diritto dell’UE, pertanto può essere necessaria l'emanazione di norme volte a sanzionare la violazione del regolamento da parte dei privati LE DIRETTIVE – art 288, comma 3 TFUE Può essere rivolta a tutti gli Stati membri (direttiva generale) o a taluni Stati membri (direttiva particolare). Gli Stati membri sono gli unici possibili destinatari delle direttive. NON è direttamente applicabile, ma acquista efficacia all’interno degli Stati membri grazie ad atti volti alla sua attuazione e all’integrazione del suo contenuto (dato che di regola è incompleto poiché presenta solo l’obiettivo da raggiungere). Si parla di efficacia mediata. La direttiva ha efficacia parzialmente obbligatoria: vincola gli Stati destinatari per il risultato da raggiungere (impone “obblighi di risultato”), ma riconosce una sfera di libertà in merito ai mezzi e alle forme necessarie per conseguire tale risultato. La discrezionalità è limitata rispetto a 3 profili: 1) La direttiva può prescrivere obblighi ben precisi (es. obbligo di astenersi da una certa condotta, di conseguenza non vi è alcuna discrezionalità: lo stato non deve tenere quella condotta). 2) le direttive devono essere adottate con atti vincolanti. 3) Il rango del delle norme di attuazione varierà in base al diritto interno e alla necessità di modificare gli atti già esistenti (se è necessario modificare una legge è necessaria un’altra legge). Ci sono direttive che dettano una disciplina tanto precisa e minuziosa da escludere qualsiasi discrezionalità degli Stati membri. Si parla di DIRETTIVE DETTAGLIATE O PARTICOLAREGGIATE. Si è discusso circa la legittimità di questi tipi di direttive poiché contro la disciplina ex art 288 TFUE. La Corte di giustizia in realtà non ha mai annullato una direttiva dettagliata, così come nessuno Stato/altro soggetto ne ha mai contestato la legittimità. Inoltre, le direttive dettagliate hanno trovato riconoscimento Protocollo sui principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato Trattato modificativo di Amsterdam del 1997, successivamente allegato anche al TUE e TFUE (Protocollo n°2 modificato poi dal trattato di Lisbona, ma a noi interessa la forma aggiunta al trattato di Amsterdam). Attraverso il Protocollo nella versione di Amsterdam si dava una definizione del principio di proporzionalità, specificando che a parità di risultato, in attuazione di tale trattato, bisognava preferire le direttive “quadro” rispetto alle direttive dettagliate o parzialmente dettagliate. Così facendo implicitamente sembrava ammettere la legittimità di queste ultime. Entrata in vigore le direttive entrano in vigore alla data da esse stabilita o in mancanza di data, il 20° giorno successivo alla pubblicazione. Le direttive che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione. Attuazione Le direttive stabiliscono la data per l’attuazione. Essa può variare in base all’urgenza o alla difficoltà nel raggiungere l’obiettivo prefissato. Non può escludersi che la direttiva preveda termini differenti per l’attuazione per i singoli Stati membri L’attuazione della direttiva si ha dal momento in cui si esegue ciò che la direttiva prescrive entro la data indicata (data che non va confusa con la data di entrata in vigore della direttiva, entro la quale invece la direttiva assume efficacia). Entro il termine prefissato nella direttiva gli Stati destinatari hanno l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla direttiva. Eventuali difficoltà incontrate dallo Stato non lo esonerano a dare esecuzione alla direttiva o ad attuarla parzialmente, al massimo dà la possibilità di chiedere una proroga dei termini entro cui attuarla, che vale solo per i casi di manifesta difficoltà. Prima della scadenza del termine prefissato bisogna tenere in considerazione che la direttiva non è priva di effetti giuridici al contrario è già in vigore e comporta per gli Stati membri l’obbligo di “ STAND-STILL ” desunto dalla sentenza WALLONIE, 1997 – La Corte di giustizia ha dichiarato che gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che il risultato prescritto dalla direttiva sarà realizzato alla scadenza del termine. Si aggiunge il principio di LEALE COOPERAZIONE in virtù del quale gli Stati si devono impegnare attraverso la cooperazione a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dai trattati e astenersi dai comportamenti pregiudizievoli. (Vedi paragrafo appunti) PARERI E RACCOMANDAZIONI – art 288, comma 5 TFUE L’art 288 TFUE si limita a dire che NON SONO ATTI VINCOLANTI (non hanno effetti obbligatori) Ne deriva: 1. Impossibilità di proporre un ricorso in annullamento (che può avere ad oggetto solo atti vincolanti) - è escluso quindi il controllo giurisdizionale 2. Impossibilità di proporre ricorso di infrazione nei confronti di uno Stato membro che non si conformi alle raccomandazioni o ai pareri. RACCOMANDAZIONE è l’esortazione a tenere una determinata condotta che un organo o istituzione emana nei confronti di un altro organo o istituzione. Chi può emanare raccomandazioni? - Art 292 TFUE: il Consiglio (ha potere generale in merito), la Commissione e la BCE (solo nei casi previsti dai trattati). Tutte le altre istituzioni/organi sono prive del potere di adottare raccomandazioni? No, secondo la dottrina possono avere un potere generale di emanare raccomandazioni, ad eccezione della CGUE Rinvio pregiudiziale di interpretazione Possono esserne oggetto le raccomandazioni È uno strumento mediante il quale il giudice nazionale può chiedere alla CGUE di pronunciarsi circa una questione di legittimità, sulle norme del diritto dell’UE. Sentenza GRIMALDI,1989 Le raccomandazioni non possono essere considerate totalmente prive di effetti giuridici. Infatti, i giudici nazionali devono prenderle in considerazione ai fini della soluzione delle controversie, in particolare quando possono essere d’aiuto per l’interpretazione di norme nazionali o ove completino norme dell’Unione aventi natura vincolante. Liceità appare corretto attribuire anche alle raccomandazioni dell’Unione l’effetto giuridico della “liceità” ossia che la condotta del destinatario conforme alla raccomandazione deve presumersi lecita nell’ambito dell’Unione. PARERE mira a manifestare un giudizio/consiglio dell’istituzione/organo che lo emana su un determinato tema Chi formula pareri? Abbiamo la Commissione (es. pareri motivati), altre istituzioni principali (Consiglio e Parlamento) e due i due organi consultivi: Comitato economico e sociale e Comitato delle Regioni. Rinvio pregiudiziale di interpretazione possono esserne oggetto anche i pareri, ma non ha validità. Pareri obbligatori e facoltativi in quelli obbligatori, l’obbligo riguarda solo la richiesta, ma non obbligano ad adeguarsi al parere formulato. ATTENZIONE!! Vi sono poi pareri che hanno solo il nomen iuris di parere, ma sono atti vincolanti, dietro i quali per esempio potrebbe celarsi una decisione. Questa distinzione rileva ai fini dell’impugnabilità dell’atto innanzi alla Corte di giustizia (impossibile per i pareri, possibile per le decisioni) ES. La procedura di infrazione Si tratta della procedura con cui viene attribuito un addebito allo Stato membro che abbia violato il diritto dell’UE. Se lo Stato membro presenta delle giustificazioni, che non risultino essere sufficienti, la Corte di giustizia emana PARERI MOTIVATI che nella sostanza hanno effetto vincolante, perché se lo Stato non si uniforma al parere, la Commissione emana un ricorso per violazione contro lo Stato membro innanzi alla CGUE. GLI ATTI ATIPICI Oltre agli atti tipici citati all'art.288 TFUE, esistono ulteriori atti denominati “atipici” i quali, avendo carattere variegato ed eterogeneo, non concedono Una classificazione sistematica. Ci limitiamo pertanto a raggrupparli in 3 categorie: 1) atti espressamente previsti dalle disposizioni dei Trattati con la stessa denominazione di quelli tipici 2) atti espressamente previsti da disposizioni dei Trattati e aventi denominazioni e caratteri diversi da quelli tipici 3) atti non contemplati da alcuna disposizione dei Trattati e nati dalla prassi 1) Atti ESPRESSAMENTE PREVISTI e con STESSA DENOMINAZIONE Regolamenti interni regolamenti delle varie istituzioni e organi, che non hanno nulla in comune con i regolamenti ex art. 288 TFUE Diversi possono essere i procedimenti di adozione, per esempio: i regolamenti del Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissione sono adottati da ciascuna istituzione, il regolamento Corte dei Conti deve essere prima sottoposto all'approvazione del Consiglio, così come i regolamenti di procedura della Corte di Giustizia e del Tribunale. Decisioni frequentemente menzionate nei trattati, vanno considerate atipiche le decisioni non rientranti in quelle di portata generale aventi contenuto normativo. Certamente atipici sono gli atti denominati “decisioni” nel senso di risoluzioni o deliberazioni, il cui contenuto non è obbligatorio in tutti i suoi elementi. 2) Atti ESPRESSAMENTE PREVISTI ma con DEDNOMINAZIONE/CARATTERI DIFFERENTI a) L'atto con il quale il Presidente del Parlamento Europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato b) i programmi di azione in materia ambientale , i programmi di cooperazione allo sviluppo, le azioni di incentivazione in materia di istruzione e formazione professionale e gioventù e Sport. Accordi interistituzionali Esiste un vasto quadro di accordi conclusi tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione (o solo tra due di essi), spesso designati con denominazioni quali dichiarazioni comuni, scambi di lettere, codici di condotta. Essi si rinvengono in tema di procedimenti normativi di bilancio, di diritti fondamentali, di sussidiarietà. Tale materia e oggetto della Dichiarazione n°3 allegata al Trattato di Nizza che reca due limiti: da un lato gli accordi interistituzionali sono subordinati alle disposizioni dei trattati per cui dovrebbero limitarsi a dare esecuzione a tali disposizioni, dall'altro richiedono l'accordo delle tre istituzioni politiche. La prassi degli accordi interistituzionali in quanto strettamente legata al principio di leale cooperazione appare sicuramente legittimo e risulta ormai conosciuta a livello normativo all'articolo 295 TFUE che attribuisce alle tre istituzioni politiche un potere generale di concludere accordi interistituzionali per regolare la loro Cooperazione reciproca. 3) Atti non contemplati da alcuna disposizione dei Trattati e NATI DALLA PRASSI Possiamo ricomprendere in questa categoria fatti a rilevanza esterna, diretti cioè a soggetti diversi dalle istituzioni europee. ES. Vari sono gli atti a rilevanza esterna della Commissione quali libri verdi, libri bianchi, conclusioni, lettere, comunicazioni GLI EFFETTI GIURIDICI degli atti atipici sono definiti dal giudice europeo, il quale tiene conto della volontà dell'istituzione che li emana, ma anche del potere del quale è espressione e dei principi giuridici sui quali si fonda. L'idoneità dell'atto a produrre effetti giuridici consente di impugnarlo quale che sia la sua forma o la sua denominazione ATTI IN MATERIA DI PESC Particolare è l'azione dell'Unione in materia di politica estera e sicurezza comune e si riflette anche sui tipi di atti delle istituzioni possono adottare. gli atti non possono avere carattere legislativo va esclusa la possibilità di una loro efficacia diretta verso i singoli hanno obbligatorietà nei confronti degli Stati membri e delle istituzioni Art. 25 TUE - l'unione conduce la politica estera e di sicurezza comune definendo gli orientamenti generali adottando le decisioni che definiscono le azioni che l'unione deve intraprendere, le posizioni che l'unione deve assumere e le modalità di attuazione di tali decisioni Rafforzando la cooperazione tra gli stati membri per la conduzione della loro politica. Al vertice degli atti dell'Unione in materia di PESC si pongono le determinazioni del Consiglio europeo che individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi. L'oggetto di tali atti del Consiglio europeo non appare ben definito, ma si può desumere che essi riguardino i rapporti dell'Unione con un Paese o una Regione o per esempio il terrorismo, la proliferazione di armi di distruzione di massa o la pirateria ecc. Questi atti possono avere valore politico e produrre anche effetti obbligatori in quanto fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione. Il Consiglio prende decisioni per l'attuazione della PESC in base agli orientamenti generali e le linee strategiche definite dal Consiglio Europeo, che vincolano giuridicamente il Consiglio, Il Consiglio deve necessariamente adottare decisioni ove sia richiesto un intervento operativo dell'Unione tali decisioni definiscono gli obiettivi, la portata, i mezzi di cui l'Unione deve disporre e le condizioni di attuazione nonché la durata se necessario. ES Quando il Consiglio abbia deciso di interrompere o ridurre totalmente o parzialmente le relazioni economiche e finanziarie con uno più paesi terzi, deliberando a maggioranza qualificata su proposta dell'Alto rappresentante adotta le misure necessarie informando il Parlamento tali misure sono oggetto di atti tipici dell'Unione. Erga omnes significa che comporta il riconoscimento dell'invalidità dell'atto ed è opponibile a chiunque (dal momento della sentenza nessun giudice dello stato membro e nessuna istituzione o organo o organismo dell'Unione o nessun governo o ente territoriale potrà considerare quell'atto valido). Ancora, l'annullamento opera ex tunc in linea di principio: gli effetti retroagiscono al momento della emanazione dell'atto. Si usa la formula “non avvenuto”, quindi è come se l'atto non fosse mai stato emanato. Il comma 2 prevede che la corte (corte o tribunale a seconda di chi è competente) possa indicare e fare salvi alcuni effetti che l'atto ha già prodotto, in deroga al principio degli effetti ex tunc dell'annullamento. Lo scopo per cui ciò è previsto è un omaggio al principio di certezza del diritto. Si vuole evitare che l'annullamento incida eccessivamente sui diritti acquistati dai soggetti in virtù dell'atto annullato. Addirittura si può anche prevedere che l'annullamento abbia efficacia ex nunc. Il TFUE quindi prevede che i giudici dell’Unione possano prevedere alcuni effetti che possano essere salvaguardati e perfino l’efficacia ex nunc o l’ultra-attività dell’atto per evitare una lacuna dell’ordinamento dell’Unione. C'è un'ulteriore conseguenza: una volta constatata l'illegittimità dell'atto, le istituzioni che hanno emanato quell'atto dovranno espungerlo ed eliminarlo dall'ordinamento, sostituendolo con un atto non affetto da quei vizi o dovranno emendare l'atto annullato parzialmente (266 TFUE) Se non lo fanno, violano un obbligo di agire stabilito in una sentenza della corte di giustizia o del tribunale; dunque, può essere proposto nei confronti di queste istituzioni o organi un ricorso in carenza. Il ricorso in carenza È necessario considerare l'articolo 265. Il ricorso in carenza è lo strumento attraverso cui è possibile far constatare alla corte di giustizia dell'Unione (corte di giustizia o Tribunale a seconda dei casi) il comportamento omissivo di una istituzione, organo o organismo dell'unione che si astiene dal pronunciarsi pur essendone obbligata. Può trattarsi anche di un obbligo derivante anche da atti di diritto derivato. Il presupposto del ricorso in carenza è un obbligo di agire, in capo all'istituzione, organo o organismo dell'unione. Laddove abbiano discrezionalità nel decidere se agire o meno, allora non si può proporre il ricorso (carenza = mancanza di una azione obbligatoria). Il ricorso in carenza è proponibile nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione e della Banca Centrale Europea. È anche proponibile anche nei confronti di organi e organismi dell'unione. Articolo 265: È necessario focalizzarsi non tanto sui ricorrenti, ma sui destinatari del ricorso in carenza (tutte le istituzioni con eccezione di corte dei conti e corte di giustizia). La disposizione successiva è stata introdotta da Lisbona: possono essere destinatari di un ricorso in carenza anche gli organi e gli organismi dell’unione che erano destinatari di un obbligo di azione e non lo hanno osservato. Per i soggetti legittimati a proporlo, anche qui si distinguono ricorrenti privilegiati e non privilegiati. La distinzione nel ricorso in carenza è più semplice rispetto al ricorso in annullamento. I ricorrenti privilegiati non devono dimostrare l'esistenza di uno specifico interesse ad agire né di avere un legame con l’atto che impugnano, mentre i non privilegiati devono farlo. I ricorrenti privilegiati sono indicati nel primo comma. L'espressione generica “altre istituzioni” quindi comprende banca centrale europea e corte dei conti, che non devono dimostrare una lesione delle loro prerogative (BCE e Corte dei conti, nel caso di ricorso in annullamento, sono ricorrenti non privilegiati, mentre qui sono ricorrenti privilegiati). Per i ricorrenti non privilegiati si deve andare al terzo comma. Si tratterà di un atto di cui la persona fisica o giuridica sarebbe stato beneficiario (un atto ad esempio che gli avrebbe permesso di ottenere un finanziamento). Si deve trattare in principio di atti che sarebbero stati indirizzati al ricorrente. La corte di giustizia ha anche ammesso la legittimazione di persone fisiche o giuridiche a presentare la mancata emanazione di atti che pur non essendo destinati al ricorrente avrebbero riguardato il ricorrente direttamente e individualmente. La corte ha quindi interpretato in maniera estensiva l'ultimo comma dell'articolo 265. La contestazione da parte di persone fisiche o giuridiche, dunque, deve essere puntuale, riguardando uno specifico atto. Nel caso dei ricorrenti privilegiati, la contestazione può riguardare qualsiasi tipo di comportamento omissivo, potendosi trattare innanzitutto della mancata emanazione di atti non vincolanti e in secondo luogo di un atteggiamento tenuto dalle istituzioni dell'unione che non hanno emanato atti per l’instaurazione di una politica comune. Il ricorso in carenza dei ricorrenti privilegiati può dunque avere un ambito di applicazione più ampio di quello presentato dai ricorrenti non privilegiati. Per quanto concerne la procedura, c'è una fase precontenziosa e una contenziosa. L'articolo 265 richiede una "messa in mora" di istituzione, organo o organismo prima di poter proporre contro di esso un ricorso in carenza. Il potenziale ricorrente deve formalmente chiedere all'istituzione organismo o organo dell'unione di agire richiamando l'obbligo stabilito dai trattati o dall’atto di diritto derivato. Articolo 265 comma 2 Prendere posizione significa innanzitutto emanare l’atto richiesto, oppure anche esplicitare i motivi per cui istituzione, organo o organismo ritengono di non emanare quell’atto, e dunque significa prendere una decisione formale di non emanare un certo atto o ancora può consistere nell'emanazione di un atto diverso da quello richiesto dal potenziale ricorrente. La messa in mora fa cessare l'inerzia dell'istituzione, organo o organismo dell'unione. È sufficiente quindi per far cessare l'inerzia che emani l'atto o decida formalmente di non emanare l'atto non soddisfacendo la richiesta oppure emani un atto diverso. Se non prende posizione dopo due mesi, allora il potenziale ricorrente può procedere. Può anche accadere che, una volta presentato ricorso in carenza, si prenda posizione. Succede allora che il ricorso diventa privo di oggetto e la questione si chiude. Gli effetti della sentenza sono effetti dichiarativi: viene constatata la violazione dell'obbligo di agire dell'istituzione, organo o organismo dell'Unione e a questo punto sorge lo stesso obbligo per il ricorso in annullamento previsto dall'articolo 266, ossia l'obbligo di prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta. Non si precisa un termine entro cui si devono prendere i provvedimenti che la sentenza comporta. È stato chiarito che debba essere un termine ragionevole. Se l’istituzione, organo o organismo adottano l’atto ma è inadeguato o in contrasto con la sentenza nel caso in cui sia un atto vincolante si potrà proporre un ricorso in annullamento, se sarà inerte si potrà propporre un nuovo ricorso in carenza. Il ricorso per infrazione Disciplinato dagli articoli 258-260. È lo strumento mediante il quale è possibile far constatare alla corte di giustizia (e solo ad essa) la violazione da parte dello stato membro di uno o più obblighi ad esso incombenti in virtù del diritto dell'unione. Non c'è un doppio grado di giurisdizione, la corte si pronuncia in un unico grado. L'oggetto del ricorso per infrazione è la constatazione della violazione di un obbligo a carico di quello stato membro e che può derivare da una qualsiasi norma del diritto dell'Unione (sia dai trattati che da principi generali del diritto dell'Unione che da accordi internazionali ma anche da atti di diritto derivato, tra cui rientrano le direttive). Il ricorso per infrazione può essere proposto dalla commissione o da un altro stato membro, e il TFUE disciplina entrambi i casi. Sono pochissimi i casi di ricorso per infrazione proposto da uno stato membro, che di norma si limita a segnalare alla commissione e a lasciare alla commissione l'onere di decidere. Se è la commissione (caso più frequente) ad agire, distinguiamo una fase pre-contenziosa ed una contenziosa; la commissione può decidere di iniziare una procedura di infrazione se sulla base di informazioni raccolte o su esposti di persone fisiche o giuridiche o reclami e segnalazioni di stati membri, ritenga che un dato stato membro non rispetti uno o più obblighi che sono a suo carico e sono stabiliti da norme del diritto dell'Unione europea. A quel punto la commissione invia al governo dello stato membro una lettera di "messa in mora", in cui contesta allo stato membro il mancato rispetto dell'obbligo (o di più obblighi) e lo invita a presentare le sue osservazioni entro un certo termine. Questo invito è formulato in omaggio al principio generale del diritto alla difesa. Le osservazioni possono essere ritenute sufficienti dalla commissione che decide di archiviare il caso oppure lo stato, a seguito di questa lettera di messa in mora, decide di provvedere tempestivamente all'adempimento dell'obbligo e allora la commissione procede archiviando il caso. Se questo non avviene e la commissione ritiene insufficienti le osservazioni e le giustificazioni addotte dallo stato membro, allora emana un parere motivato (siamo ancora nella fase precontenziosa), nel quale illustra la violazione dell'obbligo e indica le misure che lo stato membro dovrebbe adottare per porre fine alla violazione. Si può trattare di un obbligo molto vario che può consistere nell’emanazione di atti o nell’abrogazione di atti o nel cambiamento della composizione di un certo organo. Il parere motivato quindi è un documento che ha una struttura più complessa della lettera di messa in mora: viene infatti nel parere motivato illustrata la violazione e indicate le misure per porvi fine. È un tipico atto che malgrado il nomen iuris ha effetti vincolanti. Se lo stato membro non si adegua al parere motivato, infatti, e non si conforma al parere motivato, la commissione può passare alla fase contenziosa adendo la corte di giustizia e proponendo un ricorso per infrazione. Non è previsto un termine per cui la commissione deve presentare il ricorso, tanto che la commissione ha una certa discrezionalità per i tempi e le modalità del ricorso. Articolo 258 Può anche accadere (ma succede raramente) che sia lo stato membro a presentare ricorso in annullamento Lo stato membro, comunque, deve rivolgersi sempre alla commissione prima di proporre un ricorso per infrazione. La commissione innanzitutto comunica allo stato membro accusato della violazione che l'addebito contestato dallo stato membro "diligente" dà un termine entro cui tutti e due gli stati devono presentare le loro osservazioni. Sulla base di queste osservazioni, la commissione emana un parere motivato in cui si esprime sulla violazione effettiva o meno. Se il parere motivato dà ragione allo stato diligente e illustra una violazione dello stato negligente indicando anche le misure che lo stato dovrebbe porre, lo stato diligente potrà proporre ricorso per infrazione. Ma lo stato diligente potrà proporre ricorso per infrazione anche se decorsi tre mesi dalla presentazione della sua richiesta alla commissione la commissione non emana il parere motivato. Articolo 259, infrazione proposto da stato membro 28/04/2023 Cosa succede se lo stato membro non si conforma alla sentenza? La commissione può avviare una nuova procedura di infrazione e rivolgersi nuovamente alla corte di giustizia. In questo caso la commissione indica la somma forfettaria che lo stato deve versare. La corte di giustizia deve verificare l'oggettivo mancato rispetto della prima sentenza e determinare l'ammontare della somma forfettaria che lo stato deve pagare. La corte non è obbligata a porre in essere il versamento indicato dalla commissione. Articolo 260 TFUE Si usano due espressioni. La somma forfettaria è un ammontare fisso, una cifra fissa che lo stato membro deve versare per il mancato rispetto della prima sentenza. La penalità, invece, è una cifra che lo stato in questione deve versare per Un atto può essere dichiarato invalido per gli stessi motivi per cui può essere oggetto di un ricorso in annullamento. Per quanto riguarda la nozione di giurisdizione nazionale, ossia di organo giurisdizionale nazionale la corte di giustizia ha dato una interpretazione autonoma, non necessariamente coincidente con quella che questa espressione ha negli ordinamenti interni. Basti pensare che è arrivata a negare la qualifica di giurisdizione nazionale al tribunale di Milano (nell’ordinamento italiano organo giurisdizionale), mentre ha riconosciuto la qualifica di organo giurisdizionale al Consiglio nazionale forense. Questo sulla base di una serie di criteri che la corte ha ritenuto che un organo debba avere per essere considerato una giurisdizione ai fini del rinvio pregiudiziale. Questi requisiti sono stati illustrati nel caso De Nuit del 2005: ● Origine legale dell’organo (deve essere stato istituito con legge); ● Carattere permanente dell’obbligo (non può essere temporaneo); ● Obbligatorietà della sua giurisdizione; ● Applicazione da parte sua di norme giuridiche (non si può pronunciare secondo equità ma si deve pronunciare secondo diritto); ● Indipendenza (i suoi componenti non possono chiedere istruzioni né possono accettarne da parte di qualsiasi altro organo); ● Il procedimento davanti a questo organo deve prevedere un contraddittorio tra le parti (portatori di interessi diversi). Sulla scorta di questi criteri è stato negato il riconoscimento di organo giursizionale nazione capace di presentare ad un tribunale arbitrale istituito in base a una clausola compromissoria contenuta in un contratto tra privati (perché non c’è un obbligo di legge di sottoporre la questione al tribunale, e la fonte che l’ha istituito è un contratto tra privati; è una libera scelta delle parti di sottoporre le eventuali controversie a quest’organo). Il Consiglio nazionale forense, invece, è stato considerato come un organo giurisdizionale nazionale quando si pronuncia sulla mancata iscrizione di un soggetto all'albo nazionale degli avvocati da parte di un ordine nazionale. Il tribunale di milano non è stato considerato un organo giurisdizionale nazionale in un caso famoso, il caso Job Center, perché si trattava di un procedimento di volontaria giurisdizione che riguarda l'omologazione dell’atto costitutivo di una società. In questa situazione, il tribunale di Milano avrebbe dovuto accertare che ricorrevano le condizioni per l'iscrizione di questa società nel registro delle imprese ed emettere un decreto di omologazione (non si trattava di risolvere una controversia e non c’era contraddittorio tra le parti; la controversia sarebbe sorta in caso di rifiuto di iscrizione). A lungo ci si è chiesti se la Corte costituzionale italiana fosse da considerarsi una giurisdizione nazionale ai fini del rinvio pregiudiziale. Per moltissimo tempo la CC si è sempre ritenuta non competente a procedere al rinvio e ha negato di essere legittimata a procedere al rinvio, mentre le altre CC avevano una posizione diversa e procedevano al rinvio. L’orientamento della CC italiana è mutato nel 2008 quando per la prima volta anche la CC ha proceduto al rinvio pregiudiziale e oggi è un dato assodato che anche la nostra corte possa procedere al rinvio. Quando il rinvio è di validità, la corte non si può pronunciare su un atto interno, ma solo su un atto emanato da istituzioni, organi e organismi dell'unione, così come in caso di rinvio di interpretazione si può chiedere di interpretare un atto vincolante o un atto di soft law dell’UE. Accade però che spesso il rinvio pregiudiziale riguardi l’interpretazione di una norma del diritto UE o di soft law del diritto UE, ma la finalità del giudice interno è di avere una indicazione su una norma interna che verte sullo stesso tema e argomento oggetto della normativa del diritto UE. Si chiede quindi alla corte di interpretare una norma di diritto dell’UE per stabilire se la norma interna sia conforme a essa. La Corte di giustizia quindi nella sentenza interpreta la norma del diritto dell’Unione oggetto del rinvio e aggiunge una frase, ossia che quella interpretazione osta o non osta a una normativa interna che abbia un certo contenuto, e si tratta proprio di quella normativa interna che il giudice deve applicare nel caso di specie. ACCORDI INTERNAZIONALI CONCLUSI DALL’UE L’ultimo procedimento interistituzionale da considerare riguarda la stipulazione di accordi internazionali tra UE e Stati membri o altre organizzazioni internazionali. Art 216 TFUE - 1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. 2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri. L’Unione, così come gli Stati membri, godono quindi del “treating making power”. Art 3 par 2 TFUE – “L'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata”. La Corte di Giustizia ha da tempo elaborato la teoria del parallelismo delle competenze interne ed esterne, in base alla quale l'Unione Europea deve considerarsi provvista della competenza a concludere accordi internazionali in tutte le materie nelle quali abbia la competenza a dettare norme sul piano dell'ordinamento interno. Tale teoria è stata enunciata per la prima volta nella ricordata sentenza AETS (in materia di trasporti su strada), in virtù della quale i principi normativi sui quali la Corte fondava tale competenza erano rappresentati dal riconoscimento della teoria dei poteri impliciti e dall'obbligo di leale Cooperazione fra gli Stati membri e l'Unione. Va osservato che per le materie di competenza esclusiva dell'Unione sarà prevista la corrispettiva competenza esclusiva dell’Unione a concludere accordi internazionali in merito. Tuttavia, ciò non esclude che l’Unione possa autorizzare gli Stati membri (in via transitoria) a concludere accordi in tali materie. In tal caso, i poteri degli Stati membri si riducono progressivamente man mano che l'Unione emana norme interna nelle varie materie, poiché gli Stati membri non possono assumere obblighi internazionali che incidono su tali norme Va ricordato che vi sono casi in cui è possibile che l'Unione sia chiamata a concludere accordi su materie di competenza non esclusiva dell'Unione, ma concorrente fra l'Unione e gli Stati membri. ACCORDI MISTI Definizione sono accordi internazionali conclusi dall’UE con Stati terzi o altre organizzazioni internazionali, che l’UE può concludere solo se affiancata dagli Stati membri, poiché vertono su materie di competenza non esclusiva dell UE, né di atti di competenza concorrente su cui l’UE abbia già emanato atti interni, né negli accordi citati all’ art.3 par 2. La necessità di concludere accordi misti può rispondere anche a esigenze diverse da quelle concernenti la definizione delle rispettive competenze dell'Unione degli Stati membri. In passato, infatti, l'utilizzo di tale accordo era spesso dovuto al fatto che Stati terzi (quali L’Unione Sovietica e i paesi socialisti) erano restii a riconoscere l'Unione (al tempo Comunità Europea). Successivamente il ricorso agli accordi misti è stato voluto proprio dagli Stati membri per salvaguardare le proprie prerogative, di fronte al continuo ampliamento della competenza esclusiva dell'Unione. Gli accordi misti determinano delle difficoltà: anzitutto la necessità della ratifica degli Stati membri (oltre alla decisione del Consiglio) per la conclusione dell'accordo. Ciò, infatti, può implicare notevoli ritardi e per rimediare è prevista l’applicazione in via provvisoria di tali accordi. Inoltre, l'Unione e gli Stati membri devono specificare rispettivamente per quali materie assumono diritti e obblighi. N.B. Va rilevato, infine, che anche e la materia oggetto dell'accordo rientri nella competenza esclusiva dell'Unione, la partecipazione di quest'ultima alla stipulazione dell’accordo può essere preclusa dal fatto che l’accordo sia aperto solo a Stati e non anche a organizzazioni internazionali (quali l'Unione) es. per accordi adottati nell'ambito dell’OIL (organizzazione internazionale del lavoro). Nella prassi, infatti, è frequente che il Consiglio, con una propria decisione, autorizzi gli Stati membri a firmare o ratificare nell'interesse dell'Unione convenzioni rientranti nella competenza dell’Unione, ma alle quali essa non può partecipare perché le convenzioni risultano aperte solo a Stati. ESEMPIO: Tipici accordi misti sono gli accordi di associazione che stabiliscono dei vincoli più stretti tra l’UE e uno Stato terzo (es. Privilegiato in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini nell’UE ). Art 117 TFUE (leggi) Abbiamo parlato in internazionale di un particolare accordo di associazione: l’accordo di associazione politica ed economica tra l’UE e l'Ucraina. Il presidente dell’Ucraina Janukovyč aveva cercato di stabilire relazioni più strette con l'Unione europea e la Russia al fine di attrarre investimenti nel paese. Una di queste misure fu un accordo di associazione con l'Unione europea, che avrebbe fornito all'Ucraina sostegno economico, in cambio di riforme volte ad accrescere gli scambi commerciali e di allentare i legami economici con la Russia. Janukovyč in un primo momento entrò in trattative con l'UE, ma infine si rifiutò di firmare l'accordo e sospese le trattative commerciali Il rifiuto dell'ultimo minuto di Janukovyč portò alla costituzione di un governo provvisorio per la conclusione dell’accordo. La Russia (il Governo di Mosca) ha rifiutato di riconoscere il nuovo governo provvisorio e ha preso il controllo delle coste della penisola di Crimea in Ucraina, attraverso un blocco navale e l’invio di forze armate russe. L’accordo di associazione era importante perché rappresentava un avvicinamento all’UE e un allontanamento dall’orbita russa. Esso è entrato in vigore il 1º settembre 2017, dopo che era stato applicato in via parziale e provvisoria. PROCEDURA DI STIPULAZIONE DEGLI ACCORDI DELL’UE - ARTT. 216 e 218 TFUE Art 216 TFUE - 1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali: qualora i trattati lo prevedano qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare uno degli obiettivi fissati dai trattati qualora sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, qualora possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. 2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a rispettarli nell’esercizio delle loro funzioni, secondo la norma generale del diritto internazionale del pacta sunt servanda. L'efficacia di tali accordi: nell'ordinamento dell'Unione di tali accordi NON richiede alcun atto di adattamento o di esecuzione da parte dell'Unione, ma avviene in maniera immediata e automatica non appena l'accordo entra in vigore sul piano internazionale (salva l'eventuale necessità di atti di applicazione per accordi che non abbiano una disciplina completa e autosufficiente) Gli stati membri possono concludere accordi e nulla vieta che l'accordo si è stipulato eventualmente anche in forma semplificata. La Corte di Giustizia ha riconosciuto la possibilità di adottare tali tipi di atti negando tuttavia che essi siano atti di natura comunitaria escludendo pertanto anche la propria competenza sindacale nella legittimità. Va ricordato che gli stessi trattati talvolta rinviano ad accordi degli Stati membri. Possono essere menzionarsi per esempio le norme relative alla nomina dei componenti delle istituzioni, le quali stabiliscono che tali nomine avvengano di comune accordo da parte dei governi degli Stati membri. Tali accordi hanno una natura integrativa dell'ordinamento dell'Unione, pertanto è da ritenere che facciano parte di tale ordinamento ponendosi in posizione subordinata rispetto alle disposizioni dei trattati stessi. ACCORDI TRA STATI MEMBRI E STATI TERZI – art. 351 TFUE L'art. 351 TFUE presenta una clausola di salvaguardia secondo la quale: le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse dagli Stati membri con Stati terzi anteriormente al 1° gennaio 1958 o anteriormente alla loro data di adesione all’UE. Ne deriva che lo Stato membro può sottrarsi agli obblighi derivanti dei Trattati dell’UE nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere agli obblighi prescritti in una convenzione conclusa interiormente La Corte di giustizia ha affermato che l'Unione ha l'unico obbligo di non ostacolare l'adempimento degli obblighi precedentemente assunti dagli Stati membri con Stati terzi. Inoltre, ha affermato che un accordo internazionale non può pregiudicare il sistema delle competenze e l’autonomia dell’ordinamento dell’UE definito dai Trattati. Pertanto, gli obblighi nascenti da un accordo precedente (compresa la carta delle Nazioni Unite), lì dove siano in contrasto con l'ordinamento dell'Unione, devono lasciare spazio a quest'ultimo. A ciò si aggiunge che lo Stato membro attraverso tutti i mezzi deve tentare di eliminare l'incompatibilità degli accordi internazionali rinegoziando la convenzione con lo Stato terzo o provocandone l’estinzione dell’efficacia. IL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE Anche il diritto internazionale generale - le cui norme hanno natura consuetudinaria - deve essere ricompreso nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione. Esso anzitutto viene in rilievo nei rapporti tra l’UE e gli Atati terzi o le altre organizzazioni internazionali. L'Unione essendo un soggetto di diritto internazionale ottenuta rispettare gli obblighi e può esercitare i diritti derivanti dal diritto internazionale consuetudinario. Il diritto dell'Unione, inoltre, deve essere interpretato alla luce delle norme del diritto internazionali poiché tale diritto è parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione ne vincola anche le istituzioni. Il diritto internazionale generale rappresenta un parametro per valutare la legittimità degli atti emanati dalle istituzioni dell’Unione. ES Corte di giustizia causa Consiglio c. Front Polisario, 2016: La Corte di giustizia ha applicato il principio di autodeterminazione dei popoli nei confronti del popolo del Sahara occidentale rappresentato dal movimento di liberazione nazionale Front Polisario. Il principio di autodeterminazione comportava il diritto all'indipendenza di quel popolo, Di conseguenza la Corte di Giustizia - alla luce delle norme del diritto internazionale generale - ha dichiarato che l'accordo tra l'Unione europea e il Marocco contenente misure di liberalizzazione degli scambi commerciali NON fosse applicabile al Sahara occidentale, controllato dal Marocco. Questo perché il Sara occidentale ha uno status separato e distinto rispetto al Marocco, pertanto è considerato “terzo” rispetto a tale accordo. Le norme di diritto internazionale generale possono venire in rilievo anche nelle relazioni interne fra gli Stati membri: Le norme imperative (ius cogens) del diritto internazionale generale sono inderogabili dai Trattati (compresi TUE e TFUE). Ne consegue che la violazione dello ius cogens comporterebbe la nullità delle disposizioni confliggenti. Il resto del diritto generale è derogabile dai Trattati i quali sono destinati a prevalere sulle norme consuetudinarie La Corte di Giustizia, infine, ha escluso l’applicazione dell’istituto dell’autotutela (sia nei rapporti tra Stati membri e le istituzioni dell'Unione sia nei rapporti reciproci tra Stati membri) poiché consentirebbe ad uno Stato di reagire con contromisure nei confronti di un comportamento lesivo dei propri diritti posto in essere da un altro soggetto. Toi
1 APPROVAZIONE ed ESECUZIONE del BILANCIO.
il (fippiovazione -— art. si tre — PROCEDMENTO inrerisimuzionaLe |
LL RIGOGDIANO: 5
it Siunewo ficomermole enmatE e SPESE. (UURE der BI ARLO QX ati. Al Ttve)
79900 ESOWISE Lo Spore Vote «a Seme Mu Line 2 dilia (oliftaa | cont come
TRO Meringa gal attmotrane | dulio COOPENAMTONE MULTA
ì
fi + eserznio FINANZIARIO +5 Aa 1° Genajo | al BA Glicoluleno
fed
LL (* PLOGLATMA RIONE PUURENVALE > \Q TTAKREtO GLi disonore! coueatmta tuto primi
| : SAPinvione cli u QUABLO FINANZIARIO
= it 3 QU RIENVALE
+ Quando Auiazano Puseicanae LTT
INCA ad ASSI L'ONDINATO ANDAMENTO dillo SPOsd. Qnio Ì Liu! gouo
ADOESE RRORRE (di! Umeug. QUaoo aMate 2024-2081
Iv
È
©
6
p
RIE
|
* ArNLRI ali PERICIILONE 20 pisoese dor Bilaucio sono ARidate ua fest
: È . dda x gRi Soa PeR AM O dovono emma PRECISATI
SA Sufficiente nuo dioe otel Ateauco.
= PACEGGIO lati RIUINELO -D_ENTRATE è SPEGE! cen omono in PultPio
igor Co GA Massimo de oumtItE Duporioni Alla cacde)
_N Serva wu oULIEtO du Ucorrese a paetoht® iu caoo ou Bisavanto
(Sisavame = usule superiori ciseomo Que ‘eumte).
< AN. RIE TALE - Sara Gestione franuaria
x esemuztana Ao cacio ole) CNIL NQ NLedUOlO è
) 10 erintieto Gi ECOLONIA = (0 RISDESE limoMe 3 cLipotiziono del'Ue in TEMPI
S UNIL ,AgUE QUannta , QuaUTA e PRERO Maipuono
1 Mio Mi ea I RANE (IE
I ergIOtÒ ui EMOERRÀ “©! mi PILOT RIAGOFTO! sd! RISORSE (ntegna o amumt
las x INTRA PRESE (x 1@ Coutogui mento clopi OBIEMUI
c) epr DU ESAUÒA © Aolecmina in qualo Lumi, do00 ari CARLI UUDI
ie SO GU OgRIEMU Pufimar,
ln eso contento IG CowmvISSIOIE assi Amoo iO RIPETO oo? cuius cu:
ECONOMICITÀ > aresio SPOSO Pane lu ‘ommo ei coufruupi cu cu cicca e
E MM duc puIttO. È
s AGLIO TRUE © NOI AmoneoUTO IU Qui si AMUMO 10 SPESE Sciuto AQ Dilueio
SRI €) AQcemMA O Adatta PrULi Uvetta Uni ATO VINCOLATE
È Url aa Un FONDEMEUTO GIUAIRICO Ali: esecUtIQLI. colata Spera,
° Adozione degli ATTI dell'Unione europea |
È G Le | Secondo CORTO (UTENSTITUTIONAMO
ia sia
Difincuiora Mocecuura [eaisionuà ORSUVARIA
Dai LL PA PrOcIoUNO eGiziamu® | Seecau
Lilo! froeosti douo Cortussonie :
ARA TUE -P_GIL ATI Leaisimbi deu Union Possono essone | Sdomuri So sh |
SE -PROROSTA ona COMMISSIONE scuo Ono i Tiemuni OUSPONPANO altementi.
* Soro RARL | cos Un Qu da ARROsm due Comusissione von sic! fiouienti
Il tace SISERIO AAC UA taluni (COSì paci LOpiianUt Possono estate Aduattati
(n es. È ii coso deu Corferationa au dita Pioizonia iu Watera penale è
PL'ISTTRIONE GU TIISLMMUI SPECANANAM è x Moguificane Lo AUT dalu Cori ou Giunta).
AB. a Cartissiono on re PETER O INNATA LA materia cu PES Mona fipuaoto
[AR UN sdattuti squo | Reg
sie Consicuo ud gituTtRE Uno eiscomi cuiici Comussione i ima ave LORIA
RT 3 o L Di
MUOGISIONRE iL E gaoRosto. denia Comussiono Sacco nocoma ria 2% CVA AUTRE |
e ul Teog Sfera, inoliro, cha ga AUMLLISIIONE UE: Utocufiecino 0 protost iu og foot
CO procedura Fiume i Contiguo nau! sldoia Aumar. =
dari (Roolauicun, gurunve
la PROCESURA LEGISLATIVA ORBLVARIA (o du toreasione) 7 pn)
AF AGSAG TUED Prolmicino e CONSIGUA_ adorano AM LEUSUAUI
LS - ASARIONTE MUNE. SU ALOPONT oLUO, CoNvUSdLOnE
POSIQLURUTO le
GU ERRO iu SQUcU ana Ou poità
Paro amuta i Aatiaueuto adatta \G au FOR IONE (O le tarato au Conto
i aL
Setola etto RSI 3 vos dava Se non la gera de la APWUA
iniezione dist, gosttione chi Cosio < iazone lu sua Postuone _L'ato Cudorzro
iL Fosteuuouto gt E ul Potuueuto
Cie ie e Cauana ta Comussione emette lara)
lan i aogirt Lato utuita Uotulo L
RESPINGERE a Asino PUO AfecovaAL il Testo
Ha Cosimo e Riagana Lanquoleto
Smendemiuki .ILTENTO Etentiho © lirismo a Giisaus ce i
Puo AVOn) SPerouona | ie
SE cio Recon Al Presidcane so lonsigio 2 il Prendoue K—— oto Uugloluto
SA ReiGUeutd. CANUECANO IR GauTATtO | Di CONUUSÙONE Yy
coi Lei L Li Entro 6 Sothmmana NOV _BPTO
TERA Lattea. —D So Gi agio UNAROGETO COMUNE Un PIWGEITO CoUNE Io prossaura
SATO _8 Somuie. Ractareato Consilia deuno SÙ CHIUDE DERNIT VANENTE
Ta
Così distingiori + Se o inmIERUA ME GISATUÀ nau cene delia 3)
: a COmMmlissione quest Uima ria © eroe Acuto
goocRelLto. porcino Pariouueuto ‘e Cousiptio osimetono iQ fA00gmD OUU
| Commissione e cossofio. fioiiegima UL Paeeee Lo ru: Compussioua puo
= FORO GU QUO NA NRUA) | O e |
la Conmussione | Vuole, gus angina cortoercune ci Comnituto gui GONONtiomon
Nolgudo lu progià fuumoue conetiolve. ESE
LO PROCEBURE LEGISLATIVE SPECIAL © Sono % cx aut. 289 TRUE Î
(Nei Sì Aimuibi di Tramin) GU ATM LEGISUNVI (Mopia menti | oununve, olecimoui)
Possono emma Idata a = zi £ 4
“Da tuad fiok Parinlugumo (equi ie Fomecipotione cea Caunpgiei T
+ dad (ousiptio Ccu ta Partecipatioue cur Racer | Î pirla SE
BI quase radura L0 Freno deiscrnì © aflileto pruzituleae
ai Condiuo I > Cei =
. 10 Posiiuneuro towe \reiane È pin DEGUITO 2 COUSULTAMONE cond PARERE kei
I E atiiaverto Un ab ou APPROVAZIONE.
Na entcoubi il casi OTT Lai î eee |
IA AGiboritione der Rarquueuro © SUoraVATA AU AAgotionI Qui Coupiguo
> CONSSAIONE GA PONIALIIBLTO > © amento como Sdpavia co
oe i Some don obbltonztai ‘auoha i pengu i
NE Gorgogue Gua il CONsiGuo È ala odà eno | euiuddi ol abbi 1
— Giuticlitoarmmuze Urcagio a diodma È da È zk, 3 ilE
I IFARELE AI QONELIGUTO prima cui assumano Una oloevmione.. E
TURSuIG, IL CousIGLO rimanga Libero Oli Accent 0 uno flo porno
+3 Nrona | La 1aNEATA CONSULTABILE Pit dell Amanatione Coup Gna IT È
figo Posa essMnI QUOCMiacuto reco goc ‘IUioUzIone dello FoRrE Sori AU
| Datore ua W forono sa anda enivomolre dar Hol Fasvaludi |A
IL Rastatuento updiTO duo erre CONSULATO NUOURENSTE quarora L'oripinnia |__|)
det Conigio ad susa IAA AULEUTE NWOBICCEATA | Cid Nav dicvetifiani il
LL uccutma sono A cocomero ittico © iusegino iL segno ivudiane. d
» ÉUONALIUALIE, 10 Gorsignio. pl Guucwme Jato SEvIA PARERE! olo! Riiauaeto |
opotara AÀpes' Wfiio TARDI Ecce sIUiEnTE nd dardo. : asi f: | 8
* Noa 3 escluowm cho 12 Qartoweuo Lat Quanti nio cole cole NNO si
au our uero 2 Comgio al Qua ou iduno ù Coulormmani
da Na fsiona O oli FERA N PODLIALI N'OOTGUL A MUtogro,. || Lie