Scarica DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE e più Prove d'esame in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! MEMORANDUM DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1. CENNI STORICI E NASCITA DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1° Percorso Unità di Italia alla Repubblica che può essere a sua volta suddivisa in 2 fasi: 1. Fase liberale: 2. Fase corporativa anni 20, 30 e primi 40 Occupiamoci della 1° fase: 1. la fase liberale o fase della legislazione sociale; collocata dall’unità di Italia all’avvento del fascismo 1861-1922 Si colloca la legge n°80 del 98 perché rese obbligatoria l’assicurazione sull’infortunio sul lavoro. Legge approvata con lungo dibattito Prima della legge 80 vi erano alcune regole ispirate alle botteghe artigianali, piccole industrie non grandi fabbriche dove invece erano più frequenti gli infortuni La legge 80 si colloca in un contesto normativo impreparato, secondo il codice civile di quel tempo, l’operaio doveva provare nesso di casualità e colpa imprenditore ed escluso diritto a risarcimento e veniva escluso per caso fortuito, imprudenza o forza maggiore In molte situazioni non era quindi previsto risarcimento La legge quindi porta una grande innovazione: estensione a caso fortuito, forza maggiore, colpa non grave del lavoratore Nasce maccanismo che il rischio professionale venga strutturato in modo tale che il danno si accolli la responsabilità il soggetto che trae profitto da quella attività produttiva Un po’ come se il premio assicurativo divenga un costo dell’impresa (come costo macchinari etc…) Questo modello di assicurazione obbligatoria è determinato anche da quei tre casi sopra citati, per la teoria del rischio professionale. Se diamo uno sguardo all’Europa del passato, vediamo che l’evoluzione normativa di questo quadro, tra le prime esigenze assicurative spiccano - infortuni sul lavoro - rischio malattie etc… In questo quadro l’Italia non si distingue, tutte lo sentivano questo rischio Sempre nel 1898, collocati nella 1° fase della legislazione sociale - nasce la prima legge pensionistica, Cassa di invalidità però solo per gli industriali (operai) antipode dell’INPS - era solo un’assicurazione volontaria però, non obbligatoria - questa cassa venne poi ampliata e nel 19 venne resa obbligatoria con concorso dello stato nel finanziamento della classe stessa Nasce assicurazione contro la disoccupazione volontaria In ogni caso nella prima fase il modello è un modello assicurativo Inadeguato rispetto alle esigenze rispetto ad un contesto economico ed industriale in espansione • L’atto di nascita della Previdenza sociale in Italia si colloca nel 1898 Atto di nascita che rese obbligatorio per i datori di lavoro del settore industriale, ed a loro carico, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro • Modello di assicurazione obbligatoria dei datori di lavoro per la responsabilità civile • La tutela estesa, anche per quegli infortuni determinati da caso fortuito, forza maggiore o colpa non grave del lavoratore • Grazie alla teorizzazione del c.d. rischio professionale, fondata sul meccanismo dell’accollo del danno in capo a chi trae i maggiori vantaggi dall’attività economica in relazione al cui esercizio il danno si produce (colpa oggettiva dell’industria): il premio assicurativo diventa un normale costo programmato dell’impresa. 2° fase Fase di riordino del sistema delle assicurazioni sociali e si completa il sistema perché vengono coperti nuovi rischi • Malattia, assicuraz contro tubercolosi • Nel 27 malattie professionali • Malattie comuni Aspetto importante una disposizione della carta del lavoro del 27 perché da idea della prospettiva che ispirava quel periodo Disposizione della carta del lavoro: n°26: la previdenza è un’alta manifestazione del principio di collaborazione; il datore e il prestatore d’opera devono provvedervi, il compito di realizzare è a capo dei soggetti interessati, lo Stato coordina Sempre in questa fase si creano i grandi enti previdenziali: Per centralizzare il sistema previdenziale INFAIL INFIPS (poi la F sparirà) Nel 35, nuova disciplina su infortuni e malattie e riforma della stessa tutela pensionistica Altro aspetto centrale del periodo: approvazione nel 42 del Codice Civile, il perno della fase fascista in materia previdenziale, agli artt. 2115/16/17/23 in cui vengono stabiliti principi fondamentali che ancora connotano il ns ordinamento Il modello di riferimento è sempre l’assicurativo che ha sempre come destinatario il lavoratore subordinato e ha come criterio quello della proporzionalità tra prestazioni erogate dagli enti previdenziali e contributi versati da soggetti stessi L’intervento dello stato sempre molto limitato Vediamo gli artt. Che ci interessano: 2115: ripartizione della obbl. contributiva tra lavoratori e imprenditori I due contribuiscono in parti uguali, l’imprenditore è responsabile anche della parte che spetta al prestatore • Principio del concorso Un compito fondamentale che lo stato esercita attraverso istituti previdenziali, enti strumentali Arriviamo al 5°, su forme di assistenza previdenziali volontarie complementari, (integrativi); la previdenza complementare non è estraneo al primo, alla previdenza pubblica. Leggendo l’art. 38 non compare, l’espressione “sicurezza sociale”, vi è un accoglimento implicito di questa espressione; era usata dalla Commissione di Aragona, prima della Cost., prevedeva radicali modifiche dell’assetto allora vigente. Sicurezza sociale: - non compare nel testo Cost. - è un’espressione acquisita, compare in doc. internazionali, vi è un accoglimento implicito di questo concetto anche se compariva in una relazione elaborata prima della nascita della Costituzione - il costituente utilizza espressioni linguistiche che hanno dato letture diverse, 3 possibili letture dell’art. 38 - il costituente non delinea un modello organizzativo specifico di “sicurezza sociale”, ciò ha permesso diverse letture dell’art. 38 1. Concezione dualistica • Compatibile la lettura dualista con il testo del 38 Lettura di continuità col passato • Orientamento storicamente e culturalmente prevalente, i primi due commi confermano e legittimano la tradizionale struttura binaria del sistema previgente, ovvero divisione tra previdenza e assistenza, due componenti separate ma complementari del sistema di sicurezza sociale • Riconosciuta come compatibile col dettato costituzionale della Corte Costituzionale (sentenza n °31 dell’86) • Art. 38, nel riferirsi all’idea di sicurezza sociale, ipotizza due modelli tipici della medesima, uno fondato sul “principio di solidarietà” (1° comma), l’altro suscettibile di essere realizzato e, storicamente realizzato anche nella fase successiva all’entrata in vigore della Carta Costituzionale, mediante gli strumenti mutualistici-assistenziali (2°comma) 2. Concezione universalistica • Lettura che guarda attorno all’art. 38, valorizzando anche altri articoli (2, 3 2° comma, 3), vede una rottura col passato, innovazione • Legge il sistema come universale, tutti i cittadini, assicurando a tutti della liberazione dal bisogno • Secondo questa lettura, che non ha avuto grande seguito, il modello previdenziale, ispirato a schemi più mutualistici, assicurativi, non si concilia col dettato costituzionale che vuole superare questa concezione • Sottolinea l’unità di funzione dei due componenti • Servizio pubblico unitario e universale che realizza il compito di assicurare a tutti • Unità delle due componenti che sono configurate nella dualista (hanno comunque dei punti in comune) 3. Norma aperta che non impone uno specifico modello di protezione sociale • Fatta propria dalla Corte Costituzionale • Il 2° comma del 38, non solo non esclude che il legislatore configurai nuove figure ma anche il modello più opportuno nel periodo storico di riferimento • Non va letto né in un modo né nell’altro • Art. 38 assolve all’obiettivo di scrivere una norma aperta, lasciando il legislatore libero di reagire; secondo la Corte il 2° comma del 38, rinvia ai concetti e criteri di assistenza mutualistica, lascia al legislatore ampia attività di configurazione di altre fattispecie, nel momento storico determinato, il legislatore è libero di scegliere le finalità più idonee. • Nella sentenza 1986, la Corte richiama quanto era accaduto in sede di assemble a costituente; la Commissione propose all’aula una formulazione del 38 che aveva un’impronta mutualistica che avrebbe sì in quel caso contenuto vincolato a non discostarsi da quel principio, venne soppresso ..”in ragione del lavoro che prestano..” questo inciso fu soppresso, in quanto avrebbe supposto che il legislatore fosse lasciato libero, non si può leggere né uno né altro modello, deve essere il legislatore Ad es. tutela della salute, transitata negli anni dal versante previdenziale ad assistenziale (nasce nel 78 il SSN, le cure erano solo ai lavoratori in passato); stessa cosa per invalidità civile, nata come previdenziale e poi assistenziale. Vi sono scelte diverse del legislatore, scelte determinate da contesto storico. Per concludere, un accenno a cosa accade dopo la promulgazione della Cost. Abbiamo l’impressione di essere in un labirinto, si fa fatica a trovare spirito sistematico Sintesi: Le due fasi precedenti alla promulgazione Carta Cost e quella successiva 1° fase antecedente, inizio sistema previdenziale italiano Sotto fasi: 1898 inizio legislazione sociale, legge su assicurazione obbligatoria Altra sotto fase, quella corporativa/fascista che coincide col ventennio fascista, si mettono le basi dell’ordinamento previdenziale con previsione di nuovi rischi e ancora norme che sono rimaste identiche 2° macro fase: la Cost, e l’art. 38 con diritti dei cittadini e diritti in capo ai lavoratori - le varie letture dell’art. 38, una lettura più universale che mette in luce il fine più universale della Cost. che prevede liberazione dal bisogno ed una fase più dualista che continua a proporre la suddivisione della assistenza da una parte e della previdenza dall’atra. - sentenza della Corte Cost. che vede l’art. 38 una norma aperta che non lo vincola e nessun modello ma libero La mancata scelta del legislatore costituente verso un modello più universale o mutualistico assicurativo ha evidenziato il carattere più ondivago e ha quindi proposto soluzioni e dorme di previsioni e tutela che delle volte hanno più carattere universalistico alle volte più mutualistico. In sostanza una legislazione della previdenza che manca di una certa sistematicità anche se sono ravvisabili delle costanti: • Espansione dell’ambito di applicazione soggettivo della tutela previdenziale che via via si arricchisce ed espande; in particolar modo nel periodo post Cost. il legislatore include a categorie di lavoratori non subordinati che prima erano esclusi, a cavallo anni 50/60 vengono incluse le categorie sotto-protette come agricoltori, commercianti e negli anni 90 (metà) anche i lavoratori parasubordinati (con la Legge Dini, lavoratori parasubordinati o cococo, a metà anni 90 acquistano tutela previdenziale) Nel 95 era basso il n° dei lavoratori parasubordinati ma la contribuzione era bassa • Altra tendenza era di adottare il c.d. criterio della ripartizione per la gestione delle risorse previdenziali, un sistema di gestione che venne adottato nel 2° dopoguerra, primai anni 50 andando a sostituire il criterio precedente, ovvero quello della “capitalizzazione” (quello complementare è gestito cosi) • Sistema di capitalizzazione: se il lavoratore decide di aderirvi, è complementare; prevede che i contributi versati formano un capitale che viene gestite dall’ente previdenziale che lo investe e i tassi di rendimento se sup. inflazione vengono ad aumentare il capitale che poi viene dato ai contribuenti una volta che l’evento si è verificato Prima era gestito secondo un regime di questo tipo ma con la forte inflazione post bellica era un sistema non idoneo così si passò al sistema ripartizione • Sistema ripartizione: prevede che entrate di oggi, finanzino le uscite di oggi, non c’è più accumulo di capitale, è un sistema immune ai danni da inflazione ma possono diminuire i contribuenti per disoccupazione crescenti e all’allungamento della vita media (pensionati) Si crea così la c.d. solidarietà intergenerazionale la generazione attiva sopporta l’onere finanziario delle prestazioni in corso di erogazione, per lo più la generazione che ha concluso il proprio ciclo lavorativo Ecco perché in un momento come questo dà qualche perplessità, abbiamo un rapporto tra contribuente attivo e soggetto passivo in rapporto 1:2; non a caso, sin dai primi anni 90, l’ordinamento previdenziale ha promosso forme di previdenza complementare (adesione facoltativa a fondi di vario genere che ha però problemi intrinseci perché se un lavoratore non può lavorare come fa a destinare il proprio tfr verso una previdenza complementare che invece gli servirebbe come ammortizzatore sociale Chi invece potrebbe farlo ha meno interesse a farlo perché il regime di calcolo delle pensioni è un regime di tipo contributivo se una persona ha sempre contribuito avendo una retribuzione decorosa avrà a sua volta una prestazione decorosa. La previdenza complementare stenta significatamente a decollare! Il nostro sistema attuale è ripartizione fondato sulla solidarietà intergenerazionale; il ns sistema ha interesse che i ns contribuenti aumentino, anche per quanto riguarda le politiche immigratorie, ora una buona parte di contribuenti è formata da extracomunitari. Possiamo rinvenire, influenzati dal modello Beverige hanno realizzato idea di sicurezza sociale come servizio pubblico L’evoluzione legislativa: Un consistente gruppo di interventi che hanno realizzato l’idea della “sicurezza sociale” come servizio pubblico 3 interventi (attuati negli anni 60,70) sono degni di nota: Un aspetto da considerare sono le competenze a livello regionale e statale, con Riforma del 2001 che ha riscritto in parte art, 117 della Cost.; prima che venne riformata, la Cost prevedeva che, la Regione, aveva competenza solo è per beneficienza pubblica e ass. sanitaria ospedaliera. Dopo il 2001 distinguiamo diverse aree: - lo Stato ha competenza esclusiva per la previdenza sociale e determinazione dei LEA che riguardano i diritti civili e sociali (livelli essenziali garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio) - le Regioni hanno competenza esclusiva su: ✓ Tutela salute ✓ Tutela sicurezza del lavoro ✓ Previdenza complementare Che si pongono in discontinuità con l’assetto precedente, quindi legislazione concorrente della Regione che però deve rispettare i principi dello Stato; l’art. 117 fornisce competenza legislativa Regionale in tutte le materie non menzionate, in primis alla materia dell’assistenza sociale (quindi qui la Regione ha competenza esclusiva) Il grosso di questa materia comunque prevede leggi dello Stato Fonti secondarie: nella Cost. non c’è un vincolo di esprimersi solo con leggi di ordine primario ma l’ordinamento previdenziale è composto anche, per processo di delegificazione in materia previdenziale che ha attribuito alla pubblica amministrazione di modificare alcuni aspetti della disciplina previdenziale (organizzazioni interne uffici, etc…), da fonti secondarie (regolamenti o altre fonti degli enti strumentali) Vi sono alcuni enti previdenziali che hanno autonomia regolamentare di dettaglio però (non dove si disciplinano principi); abbiamo una normazione di livello 2° che ha assunto un certo rilievo Le fonti europee: la sicurezza sociale veniva considerata secondo un profilo specifico dal punto di vista funzionale dove il legislatore europeo si prese a cuore la legislazione previdenziale che eventualmente non promossa avrebbe bloccato la mobilità dei cittadini europei; il ragionamento era, se il lavoratore può lavorare in un paese non proprio dovesse trovarsi in una situazioni sfavorevole perché è in un altro stato allora i lavoratori sarebbero disincentivati a spostarsi. Concezione previdenziale per legislatore europeo non è un fine in sé ma ha la caratteristica di coordinare i sistemi previdenziali per far esercitare il diritto di mobilità del cittadino europeo. A questo proposito, nel Trattato sul funzionamento Unione originario, art. 51 (attualmente 48), sono state adottate tutte le misure alla tutela della mobilità Con Regolamenti 1508 del 61 e ora 833 del 2004: cosa hanno fatto questi regolamenti? Hanno creato un sistema di coordinamento tra i vari regimi previdenziali dei vari stati membri (ogni stato ha il suo sistema di previdenza) che quindi vengono coordinati per permettere ai lavoratori di spostarsi ma recepire il sistema previdenziale; si è partiti con i lavoratori subordinati, autonomi, pubblico impiego, per creare sistema di coord. ampio Accanto ai regolamenti poi ci sono delle Direttive molto rilevanti che hanno più o meno lo stesso obiettivo anche se hanno vincoli diversi (direttiva non vincola come regolamento) Principi base del coordinamento: 1. Principio unicità della legislazione applicabile Comporta assoggettamento una sola gestione previdenziale della situazione del lavoratore migrante, per evitare doppia contribuzione (nello stato membro dove lavora), indipendentemente dalla residenza personale e dalla sede del datore di lavoro 2. Principio della totalizzazione dei periodi assicurativi che il lavoratore migrante matura nei diversi stati membri dove ha lavorato che possono essere più di uno; spesso sono più stati. Questo principio comporta l’obbligo per gli enti previdenziali, ai fini del calcolo, considerare diversi periodi senza discriminare quel lavoratore rispetto a quelli non migranti, cumulo dei periodi (principio che si affianca alla regola della liquidazione pro-rata, dove il lavoratore non riceve l’intera da una solo stato ma da ognuno un pezzo in base alla contribuzione versata (vedremo istituto italiano della gestione separata, la cassa specifica, tante gestioni per ogni tipo di lavoratore; la carriera contributiva deve essere ricostruita attraverso tutti i vari istituti dove ha versato, “totalizzazione” o ricongiunzione”) Carta di Nizza: art. 34 si occupa dei temi che stiamo affrontando: Un articolo 38 in forma carta dei diritti Dove al comma 3° si occupa degli strumenti di lotta contro alla povertà e disagio sociale; alcuni interpreti hanno letto una sorta di welfare universalistico, assistenza abitativa, sociale a chi non dispone di risorse sufficienti A questo proposito nel 2010 il PE ha approvato una risoluzione in cui ha invitato gli stati membri che sono sprovvisti di questi istituti ad introdurre sistemi contro la povertà 2. IL SISTEMA GIURIDICO PREVIDENZIALE UD2 1. Il Sistema giuridico previdenziale Affrontando il tema di che cos’è il rapporto giudico previdenziale, tra quali soggetti e quale è l’oggetto del rapporto, quale è il fondamento della prestazione e come fa ad essere adeguata. 2. Il Rapporto giuridico previdenziale I soggetti: • Gli enti previdenziali • I soggetti protetti L’oggetto principale: la prestazione previdenziale • Il fondamento: rischio o bisogno? • La prestazione adeguata Partiamo per provare a descriver il sistema giuridico previdenziale, partendo da un’affermazione del dott. Persiani: “l’erogazione delle prestazioni previdenziali è affidata ad enti previdenziali i quali reperiscono i mezzi necessari per la realizzazione del loro fine istituzionale dalla contribuzione obbligatoria posta a carico dei soggetti protetti nonché da soggetti che si trovano con essi in determinati rapporti, datori di lavoro, committenti e concorso dello Stato”. In queste righe vengono in evidenza i soggetti che intervengono nella realizzazione della tutela previdenziale. I soggetti che emergono, sono: ♦ Stato ♦ Soggetti tenuti alla contribuzione previdenziale (datori, lavoratori) ♦ Enti previdenziali ♦ Beneficiari delle prestazioni previdenziali (soggetti protetti) Quindi possiamo dire che il sistema giuridico previdenziale è l’insieme dei rapporti che legano questi soggetti; da tre rapporti: 1. Rapporto tra Stato ed enti previdenziali definibile come “rapporto strumentale” perché lo stato li usa come strumenti per assolvere al compito previdenziale 2. Soggetti protetti ed enti previdenziali definibile come “rapporto erogativo” (della prestazione) o rapporto giuridico previdenziale, è il rapporto giuridico previdenziale 3. Soggetti tenuti alla contribuzione ed enti previdenziali, definibile come “rapporto contributivo” tra i soggetti tenuti alla contribuzione e gli enti che la ricevono Quindi quando vogliamo definire il SGP dobbiamo considerate questi tre rapporti che mettono in connessione i soggetti che operano. Parliamo in primis del 2. “Rapporto giuridico previdenziale”: Cosa significa “obbligatorio”, aspetto centrale; la costituzione del rapporto giuridico previdenziale non dipende da una scelta ma dal verificarsi di un fatto (stipola contratto lav. sub det. dalla legge) una volta costituito il rapporto di lavoro o inizio att. lav. Autonoma rappresentano presupposto per sorgere RGP Lavoratore e datore non possono decidere di non far sorgere tra loro di un RGP, esso sorge nel momento in cui si stipula in contratto di lavoro subordinato Il RGP è sicuramente il cuore del SGP, ovvero dove si incardina tutto il sistema giuridico previdenziale, e intercorre tra ente previdenziale e soggetto protetto dall’altra. E’ attraverso questo rapporto che si realizza la tutela previdenziale, la garanzie previdenziale; in cui trova soddisfazione non solo l’interesse del singolo lavoratore di vedersi erogata la prestazione in caso di bisogno ma anche interesse pubblico, ovvero obiettivo finale del servizio previdenziale alla collettività. Questo rapporto ha ad oggetto sicuramente la prestazione previdenziale (indennità di disocc. Che oggi si chiama NASPI, pensione tradizionale, invalidità etc.) ma anche ad oggetto l’intero programma di posizioni attive e passive che sono in carico alle due parti del rapporto. Perché il rapporto si instaura prima della prestazione da erogare e di conseguenza vi sono tutte una serie di posizioni attive e passive delle parti che compongono l’oggetto del rapp. giur. prev. (per es. diritto del lavoratore, all’ accredito “contributi figurativi” (figurativi, virtuali)al verificarsi di determinate situazioni, se si ammala, gode della tutela di malattia, di indennità etc. ma anche vedersi accreditare contributi di natura figurativa che verserà lo Stato perché ritiene quella situazione meritevole di bisogno, del versamento virtuale con riferimento alla posizione di quel lavoratore nel nostro es. ammalato, in maternità ed altre ipotesi. Così questo diritto è oggetto del RGP così come l’obbligo dell’ente previdenziale di informare i lavoratori della propria posizione contributiva, quindi pensando al RGP dobbiamo non dobbiamo solo pensare ad un oggetto che inizia e finisce con l’erogazione della prestazione economica ma pensare a tutta quella serie di posizioni attive e passive che compongono oggetto della prestazione stessa. Gli altri due rapporti, strumentale e contributivo si collocano intorno a questa relazione originaria tra soggetto protetto beneficiario ed ente previdenziale, attorno al quale gravitano gli altri due. collocamento, formazione, riqualificazione professionale, placement, misure di incentivi alle assunzioni nell’ambito contributivo). Siamo soprattutto nell’ambito delle politiche attive del lavoro. Con questa riforma, INPS e INAIL entrano a far parte di questa rete nazionale di politiche del lavoro insieme a tutti i soggetti che svolgono queste funzioni nell’ambito delle pol. del lavoro attive e passive, coordinate da un nuovo ente ANPAL (operativo 1 gennaio 2016). Dlgs 150 del 2015 ha quindi istituito la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro 42.45 • Viene istituita una rete nazionale dei servizi per il lavoro • La rete comprende una serie di soggetti che svolgono funzioni nell’ambito delle politiche del lavoro: I soggetti sono: - ANPAL, nata 1 gennaio 2016 con un fondamentale ruolo di coordinamento - le strutture regionali (vari centri per l’impiego) - l’INPS - l’INAIL - le agenzie (private) del lavoro e quelle autorizzate all’intermediazione - i fondi interprofessionali per la formazione continua, (tutti i soggetti competenti in formazione) i fondi bilaterali e l’ISFOL Con obiettivo di far dialogare ed integrare sempre di più le politiche attive del lavoro con quelle passive. Finalità di integrazione tra pol. passive e attive; lo stesso INPS ha un ruolo fondamentale nell’attribuzione degli incentivi alle assunzioni oltre che nell’ambito degli strumenti di sostegno al reddito, ad es. INAIL inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Vediamo ora più nel dettaglio, organizzazione e funzioni dell’INPS INPS Le funzioni: quali tutele vengono garantite? • Tutela per vecchiaia, invalidità, morte (le varie pensioni che spettano al lavoratore di fronte ad un evento di questo i tipo) • Disoccupazione involontaria (i vari strumenti) • Erogazione di assegno sociale o nucleo familiare • Integrazioni salariali a fronte di una sospensione da lavoro (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria) • Integrazioni in caso maternità o malattia • La tutela attraverso il fondo di garanzia (ai subordinati) nel caso di insolvenza del datore di lavoro (al lavoratore assunto al datore insolvente ha diritto al TFR e le ultime tre mensilità di retribuzione) • Gestisce forme di tutela anche a semplici cittadini in stato di bisogno (ad es. assegno sociale agli anziani o in caso di invalidità civile, l’inv. al lavoro) Il regime di assicurazioni che gestisce è definito generale perché riguarda un ambito soggettivo ampio, tutti i subordinati pubblici e privati versano contributi all’INPS ma anche det. Cat. Di autonomi (piccoli imprenditori, quelli parasubordinati, i cococo (con la gestione separata) e tutti quelli sprovvisti di una cassa e quindi contribuiscono all’INPS) Ente gigante che ingloba più del 98% di assicurati (20mln lavoratori privati e 3 mln e mezzo dello spettacolo) Tutti gli eventi tranne malattia su lavoro e malattia professionale “quasi monopolio dell’INPS” Diverse volte la disciplina è stata modificata che ha ridisegnato articolazione dell’INPS, una legge fine anni ’80 e a sua volta modificata che ha ridisegnato articolazione dell’INPS accorpando le varie forme di assicurazione in alcune gestioni che godono di autonomia economico patrimoniale anche se fa capo all’INPS; autonomia che rende ciascuna gestione impermeabile all’altra (ad es. se un subordinato che ha versato all’INPS e che poi perde ilo lavoro e si ritrova a fare cococo e deve versare alla gestione separata ha contribuito a due gestioni diverse sempre facenti capo all’INPS come famiglia generale ma che hanno autonomia una dall’altra e per ricomporre la sua carriera previdenziale dovrà usare uno strumento ad hoc perché non verrà autonomamente) Gestioni dell’INPS: ♦ Il fondo pensioni lavoratori dipendenti La più importante anche economicamente a cui si contribuisce per la contribuzione generale per IVS invalidità, vecchiaia e superstiti (tutti i contributi che vengono versati dai lavoratori dipendenti privati confluiscono in questa gestione se hanno come obiettivo il finanziare le pensioni per IVS ♦ La gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti Sempre più importante perché garantisce le prestazioni in caso disocc., integrazioni salariali, indennità di mobilità, integrazioni per maternità e malattia, la tutela in caso di insolvenza (tutte le prestazioni di durata temporanea) ♦ La gestione ex INPDAP Che comprende la prima gestione ma per i lavoratori pubblici ♦ Tre gestioni speciali per i piccoli imprenditori Per artigiani, agricoltori e commercianti che versano a tre gestioni ♦ La c.d. quarta gestione o gestione separata Istituita a metà anni ’90, riferita ai subordinati nonché occasionali nonché a lavoratori liberi professionisti senza una cassa professionale ♦ La GIAS o gestione degli interventi assistenziali e di sostegno Diversa dalle altre perché non riceve i contributi dai soggetti futuri destinatari delle prestazioni ma eroga prestazioni di natura assistenziale quindi a carico dello stato (assegno sociale) ♦ Altre L’articolazione dell’INPS si è sviluppata e vi sono delle gestioni autonome dal punto di vista economico patrimoniale e i contributi confluiscono in gestioni diverse Questa scelta di accorpare le principali funzioni all’INPS non è l’unica scelta possibile, sicuramente a livello internazionale l’INPS è l’unico che al suo interno ha una complessità di funzioni e servizi. Questo consente considerevoli economie di scala che fa risparmiare sotto diversi profili. L’INPS inoltre ha organi sia a livello nazionale che periferico (territoriale), accanto ad organi centrali, presidenze, consiglio amministrazione, consigli di indirizzo e vigilanza, vi sono poi organi territoriali via via calando, provinciale, zonale (raggruppano più circoscrizioni) Essendo un ente strumentale, subisce il controllo ministeriale (ministro del lavoro) Inoltre gestisce il Casellario centrale delle posizioni prev. attive istituto nel 2004 con la legge 243 per controllare che non vi sia un cumulo di prestazioni (anticumulo, un soggetto che recepisce due indennità non ne percepisca indebitamente una) Questo casellario è un anagrafe generale delle posizioni assicurative dei lavoratori (enorme banca dati 25 mln di persone iscritte) e una rilevante funzione è quello di produrre l’estratto conto contributivo che traccia storia contrib. di ogni lavoratore; il lavoratore può chieder un pin su cui interrogare l’INPS per la propria vita contributiva Ora vediamo INAIL che provvede alla tutela sul lavoro e malattie professionali - ha competenza generale, eroga prestazioni in base all’evento infortunio o malattia profess. Ma svolgere anche ruolo d compiere accertamenti sui lavoratori che hanno subito un infortunio o malattia da lavoro, compiti di natura medica e ruolo di prevenzione e sicurezza (nel 2010 è confluito l’ISPEL) - ha una struttura territoriale simile all’INPS, ha organi sia a livello centrale sia territoriale - tutela 16 mln di lavoratori - non tutti i lavoratori o datori sono assicurati presso l’INAIL perché i requisiti non sono come per l’INPS il fatto stesso di aver stipulato contratto di lavoro o svolgere una attività Il nostro ordinamento è quindi costituito da un pluralismo previdenziale con regimi gestiti da enti non pubblici ma che gestiscono un servizio pubblico e che riguardano la platea dei liberi professionisti che posseggono una cassa di previdenza. Altra parte rapporto giuridico previdenziale, i soggetti protetti (con caratteristiche molto diverse tra loro): 2. altro rapporto del sistema giuridico previdenziale dei beneficiari della prestazione: In questo caso non possiamo fare un’elencazione completa dei soggetti beneficiari perché a seconda della tutela il campo di applicazione soggettivo cambia, (lo steso soggetto può beneficiare per malattia ma non disoccupazione involontaria), il soggetto è protetto verso un certo evento ma a seconda della categoria, dello storia contributiva, del fenomeno. • Tra le costanti dell’evoluzione legislativa post cost. del sistema previdenziale vi è la progressiva estensione soggettiva della tutela (via via l’ordinamento ha allargato proprio ambito soggettivo oltre i confini originari anche se con estrema lentezza; una volta i parasubordinati erano una categoria invisibile) • Una considerazione generale è che nello specifico la tutela che è: - generale, ovvero la tutela della salute si estende a tutti i cittadini (quando pensiamo alla reversibilità non pensiamo ai lavoratori ma ai superstiti) o ancora al nostro cittadino anziano indigente - la tutela per IVS e la tutela contro IMV, inizialmente previste per i subordinati è stata estesa ai parasubordinati e autonomi - la tutela si estende anche ai familiari dei lavoratori o pensionati deceduti: i c.d. superstiti - soggetti molto diversi da anziano a malato, facendo escludere soggetti che sono per esempio lavoratori. Quali indicazioni abbiamo in merito al fondamento dalla Corte Cost. sul concetto di adeguatezza della prestazione previdenziale? Possiamo sostenere che il bisogno socialmente rilevante ha prevalso. Pensiamo ad alcuni esempi, se prendiamo in esame le diverse sentenze che hanno affrontato le regole anticumulo da reddito da lavoro e pensione (soggetto in stato di quiescenza, pensionato che prosegue il suo lavoro; quel lavoratore da un lato percepisce la pensione dall’altro percepisce reddito da lavoro subordinato o autonomo, il cumulo va disciplinato) perciò nelle varie sentenza si afferma la legittimità delle regole anticumulo, avendo come fondamento che il bisogno prevalga e sia fondamento della prestazione prev. Se è legittimo limitare il cumulo, è legittimo tener conto che se un soggetto che ha un reddito da lavoro è in una posizione di bisogno diversa da chi ha solo la pensione e non lavora. Ancora tutte le discipline che prevedono limiti di reddito per accedere a certe prestazioni, la Corte valuta anche qui il bisogno. Tutte le affermazioni che tengono conto del reddito del singolo per l’erogazione di una prestazione stanno ragionando sul bisogno. Ma cos’è il bisogno? Il bisogno nel corso degli anni è cambiato; non è uno stato accertato di indigenza ma come mancanza di beni essenziali della vita che si verifica quando in via presuntiva uno degli aventi protetti si realizza, il bisogno una volta era considerato un bisogno presunto senza verifica concreta caso per caso (siamo alla fine anni 80, sotto la spinta della crisi economica e limitazione risorse. Il bisogno si è trasformato da presunto a reale, prendendo in considerazione il reddito del singolo e della famiglia (ad es ISEE che gradua la situazione di bisogno del singolo; ma anche per prendere l’assegno sociale ha rilievo il reddito familiare) Via via sono stati introdotti sistemi caso per caso il concreto reale stato di bisogno del soggetto che recepisce la prestazione. La Corte si è espressa in ragione delle anche limitate risorse. La progressiva estensione della tutela della protezione ad eventi che non sono nominati nell’art. 38 della Cost., ad es. la morte e la tutela dei superstiti; il fatto che il legislatore tenga conto anche di eventi non espressamente ricompresi significa che accoglie nuovi bisogni socialmente rilevanti, in questo senso possiamo affermare che, non è tanto l’evento nominativamente ricompreso o aggiunto dal legislatore ha godere della garanzia costituzionale ma è la situazione di bisogno che consegue al verificarsi di quello evento che gode della garanzia cost., quindi quando si verificano situazioni di bisogno la Carta Cost. impone al legislatore di farsene carico. Via via che vengono introduce forme di protezione, quella protezione viene acquisita ed è sottratta a ripensamenti (la maternità non è ricompresa, non per questo può essere esclusa dal legislatore ordinario perché stiamo realizzando una risposta ad un bisogno socialmente rilevante) Un esempio assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, anche se ci sono mutamenti della realtà sociale, non può comunque essere esclusa. Qual era un altro possibile fondamento della prestazione previdenziale? Il rischio! Quindi la tesi dualistica, eliminazione di un danno. A questo proposito vi sono sentenze della Corte (sul principio di adeguatezza della prestazione prev.) che vanno a sottolineare il principio di corrispettività tra contributi versati e prestazione ricevuta (pensionistica): sentenza Corte n°173 dell’86 173 dell’86: i contributi danno diritto al lavoratore a ricevere le conseguenti prestazioni, il legislatore non può violare il principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico. Il principio di corrispettività è legato al rilievo del rischio, ovvero ad una tesi assicurativa, mutualistica A questo fine rileggiamo art. 38 comma 2: i lavoratori hanno diritto che siano provveduti mezzi adeguati... Etc.. mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori Quindi prestazione adeguata che troviamo nella dottrina del comma secondo dell’art. 38 Cost. a) dottrina • Secondo la concezione c.d. universalistica, i mezzi adeguati dovrebbero coincidere con il minimo essenziale alle esigenze della vita, facendo riferimento secondo schemi astratti e validi per tutti che prescinde dalla situazione lavorativa del singolo, ottica egalitaria • Secondo quella dualista, viene preso in considerazione il principio di uguaglianza e tende a far coincidere l’adeguatezza si esprima tra prestazione previdenziale e il tenore retributivo (e di vita raggiunto) vi debba essere una corrispondenza tra le due Entrambe le due accezioni contengono una contraddizione di fondo: - il 38 comma secondo è espressione del principio della solidarietà e che attui il criterio delle istanze di parità sostanziale (artt. 2 e 3 Cost.) e pertanto non può richiedere che l’adeguatezza coincida con la conservazione del tenero di vita raggiunto – l’adeguatezza coincida col tenore raggiunto è incompatibile col nostro sistema costituzionale, ottica redistributiva – contrasta col principio di solidarietà - da altra parte è lo stesso rilievo costituzionale del lavoro (art. 4 Cost. comma 1 e 2; in particolar modo il comma 2, ogni cittadino ha dovere di svolgere una attività per il progresso della società, quindi i pensionati devono essere trattati secondo il merito della vita attiva lavorativa svolta) a richiedere, ad es. in relazioni alle pensioni, i pensionati vengono trattati secondo il merito maturato da cittadini attivi La conclusione tra le due è il compromesso! Quindi, come deve essere questa prestazione adeguata? b) il legislatore Il legislatore ha offerto nel corso degli anni un’ampia varietà di soluzioni dettato dalla stato delle finanze pubbliche: • In numerosi casi ha garantito la tendenziale conservazione del reddito (si veda ad es. l’assicurazione contro gli infortuni che appunto garantisce durante l’infortunio e via via secondo le situazioni che si verificano dopo, ad es. l’indennità) • In altri casi, si è direttamente pronunciato sulla “prestazione adeguata” fissando vari parametri concreti (si veda ad es. gli importi massimi del trattamento di integrazioni salariali) • Ha risolto nel corso degli anni in modo non univoco la questione della cumulabilità tra retribuzione e pensione; fissa delle regole, se adottiamo l’accezione dualista, dovremmo permettere senza limiti il cumulo (ho versato tot contributi non ti deve importare cos’altro faccio) diversamente è importante regolare il cumulo perché lo stato di bisogno deve essere preso in considerazione • Ha creato diversi istituti per assicurare effettività ed adeguatezza alle prestazioni previdenziali (unificazione varia vita contributiva oppure sistema di calcolo per la pensione; metodo retributivo (sino al 95) vs metodo contributivo (del 95) unico attuale motivo di calcolo; il retributivo garantisce il tasso di sost. della pensione al rialzo, il grado di copertura della pensione rispetto al prec. era 80/90 % dell’ultima retribuzione, un tasso molto significativo, mentre un contributivo ha un tasso basso 50/60% Il legislatore ha poi quindi fissato dei parametri per quantificare det. Indennità, ad es. “agli importi max di integrazione salariale” che è un’indennità data ai lavoratori in periodi di sospensione da lavoro, nella sospensione a zero ore di un lavorator che percepisce indennità ad 80% di retribuzione ma per retribuzioni elevate l’80% non è garantito, quindi il legislatore fissa dei tetti (rimasti invariati nel 2016 – circolare INPS 2016); nel momento in cui si fissa un tetto, vige sempre il principio di adeguatezza. c) la Corte La giurisprudenza costituzionale (in materie di pensioni) mostra incertezze ed oscillazioni quando affronta la materia della garanzia dell’adeguatezza della prestazione previdenziale - si manifesta la doppia anima del sistema vigente (dualista/universalista) solidaristico/assicurativo che cerca di mettere insieme le due In passato vie erano molte sentenze che mettono rilievo all’anima solidarista, anima pubblicista delle assicurazioni sociali, nella fattispecie sentenza 160 del 74, distinguendole dalle assicurazioni private; pure ammettendo che lo stato ha scelto la forma assicurativa, permane una assicurazione solidaristica Via via che gli anni passano vi è un accoglimento di una concezione dualista, assistenziale (la pensione deve essere proporzionata al lavoro svolto) Vi sono anche soluzioni intermedie ed esaminiamo a questo proposito la sentenza di compromesso di queste due anime 173 del 96 (la questione in discussione era illegittimità cost. di una norma che vietava di prendere in considerazione per quantificare il trattamento pensionistico retributivo le quote di distribuzione che eccedevano dei tetti pensionistici perché il calcolo era tot. retributivo a fronte di retribuzioni elevate che non venivano prese in considerazione Le norme censurate era una norma che poneva un tetto pensionistico per violazione art 95/98 Cost.; si concluse con una norma di rigetto e la Corte dice che: - la pensione è la retribuzione costituisce un promulgamento ai fini previdenziali (logica dualista) e deve essere proporzionata ed adeguata al lavoro prestato e deve essere corredato al potere della moneta - dati questi principi, non sono rigidi, è il legislatore che decide come adottarli e attuarli - mezzi adeguati che siano idonei a gestire il tenore di vita del lavoratore - la valutazione delle esigenze sono affidate allea discrezionalità del legislatore Quindi, in quale punto tra i due estremi (trattamento uguale per tutti/conservazione del tenore di vita conseguito) deve attestarsi la garanzia costituzionale? Gli elementi da tenere conto del leg. e giudice sono (in base a tempo e modalità di attuazione): Il primo interesse è l’interesse pubblico che deve essere realizzato, quindi i contributi assumono la natura tributaria, in seconda istanza si realizza l’interesse del soggetto La natura dei tributi che viene normalmente assegnata ai contr. Prev. si collega alla funzione dei contr. Stessi, ovvero l’interesse pubblico; questo si collega anche al carattere fondamentale della contribuzione che è il carattere obbligatorio b. La funzione dei contributi previdenziali è quella di fornire agli enti previdenziali i mezzi necessari alla realizzazione dei compiti loro affidati dalla legge, per la soddisfazione di un interesse pubblico Ricordiamo che il SGP si caratterizza da tutta una serie di rapporti che legano tra loro dei soggetti, tra i tre che abbiamo citato (prev. e strumentale abbiamo il contributivo che ha ad oggetto l’obbligazione contributiva e lega l’ente e il soggetto tenuto alla contribuzione) Quindi contribuzione obbligatoria significa che l’obbligo sorge nel momento in cui si verificano le condizioni definite dalla legge: Le “condizioni di assicurabilità”: - che sono la conclusione di un rapporto di lavoro subordinato (per subordinato) - nel momento in cui si svolge l’attività lavorativa (per autonomo) - nel momento In cui ci si inscrive all’albo (per libero professionista, l’avvocato versa solo per un certa soglia di reddito) Ipotesi di venir meno dell’obbligo contributivo: ■ Per prescrizione (tema del principio della automaticità delle prestazioni che è di durata quinquinnale, dalla Riforma Dini sulle pensioni) ■ Per estinzione: quando vengano meno le cond. di assicurablità (cancellazione dall’albo, dimissione, licenziamento) Il rapporto contributivo ha ad oggetto quindi ♦ Versamento del contributo dovuto (ma anche) ♦ Obblighi accessori: la legge determina obblighi accessori dei soggetti del rapporto contributivo ■ Quanto al soggetto obbligato al versamento (datore di lavoro) - deve denunciare i lavoratori assunti e le retribuzioni corrisposte, specificare le attività lavorative eseguite (adempimenti di comunicazione che gravano sui datori di lavoro, negli ultimi anni in questo senso, una grande semplificazione) - il datore di lavoro deve agire come sostituto, quindi trattenere le quota dovuta dal lavoratore e versarla per intero, oltre alla sua quota (onere del versamento) ■ Quanto all’ente previdenziale (il destinatario dei versamenti) Non ha solo un ruolo passivo ma anche attivo di verifica e controllo - deve verificare il corretto afflusso dei versamenti: godendo di particolari poteri di ispezione e controllo e del potere di accertare direttamente: in caso di mancata denuncia e l’esistenza e l’ammontare dei contenuti (dlgs n° 124/2004) - poteri di ispezione e può agire autonomamente La disciplina in merito in un’ottica di semplificazione, parlando della regolarità contributiva, c.d. “DURC” (doc. unico reg. contr) che attesta reg. contrib. dell’impresa nel pagamento degli importi nei confronti dell’INPS e INAIL ma anche per Casse Edili. È nato il DURC online, ogni soggetto che ne abbia interesse può interrogare un solo motore di ricerca e può verificare regolarità contributiva della propria impresa o di una con cui voglia fare affari Qualora invece la regolarità non sia tale, l’impresa viene contattata e viene invitata a mettersi in regola; nel momento in cui un’impresa ha a che fare con la PA deve mettersi in regola e poterlo dimostrare. (es. di semplificazione riuscita) Altro aspetto dell’obbligazione contributiva è che: 37:03 ♦ Deve essere imposta con legge, in conformità dell’art. 23 della Cost. Obbligazione contributiva imposta con legge ma non sempre è fissato dalle legge, infatti vi possono essere altre tipologie di regolamentazioni con per esempio da DM, con atto regolamentare che non viola la riserva di legge. ■ Non sempre però l’ammontare è fissato per legge spesso anche con delibere di enti previdenziali da approvare con DM (decreto ministeriale) ■ Solo i premi dell’assicurazione contro IMP sono determinati in relazione al rischio connesso ai singoli lavori; nelle altre assicurazioni sociali l’importo varia in relazione ad elementi (retribuzioni, reddito di impresa, qualifica del lavoratore) che non sono in rapporto col rischio (vi è però un’eccezione, ovvero i premi assicurativi all’INAIL dove invece prende considerazione il rischio) ♦ I contributi possono essere determinati: ■ in misura fissa ■ in misura percentuale (di regola) alla retribuzione imponibile o al reddito professionale (nel caso di imprenditore) ■ c. Soffermiamoci ora sulle Tipologie dei contributi previdenziali: ne esistono di diversi tipi - classificamente assicurativi (sono i più comuni) versamenti contributi che alimentano conti assicurativi individuali con valore di corrispettività, (pensiamo ai contributi pensionistico con regime di calcolo contributivo che fa riferimento al montante contributivo che si è accumulato nel corso della vita, per il calcolo – finzione contabile perché non abbiamo gruzzoletto in banca perché il nostro sistema è di ripartizione) - contributi di solidarietà che non vanno ad alimentare conti individualmente fondi di sostegno con varie finalità e che perseguono un’ottica redistributiva (ad es. i datori di lavoro dell’industria versano piccola quota contribuzione per la tutela della malattia per il settore agricolo, nell’ottica della redistribuzione) - contributi di rivalsa ovvero richiesti a soggetti estranei al rapporto di lavoro (nel caso dei liberi professionisti in alcuni casi hanno un diritto di rivalsa, nelle loro parcelle il cliente partecipa al finanz. Di queste casse) - contributi virtuali che hanno effetto ma non sono realmente versati dai soggetti tenuti alla contribuzione e si dividono in: 1. Contributi fiscalizzati Per effetto della disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi, parte degli oneri previdenziali gravanti sui datori di lavoro e lavoratori (operanti per di più nel sud d’Italia) viene assunta dallo stato (grava sullo stato per sgravare le imprese per aumentare la competitività e quindi benessere complessivo) ma non solo aiutare le imprese, soprattutto quelle che trattano bene i loro lavoratori 2. Contributi figurativi Che intervengono in presenza di determinati eventi (più collegati alla logica della liberazione da bisogno e solidarietà) che intervengono quando vi sono eventi che sospendono il rapporto di lavoro ma che danno comunque diritto al versamento di indennità varie (indennità di malattia, infortunio, cassa integrazione guadagni, ASPII) e all’accredito in favore del lavoratore dei contributi in tutta una serie di ipotesi: La contribuzione figurativa, quindi prevede: ■ Accredito convenzionale di contributi (i contributi non versati dal datore di lavoro che ne è esonerato dalla retribuzione (perché siamo di fronte a malattia, maternità etc..) quindi gravano sullo stato in rapporto a vicende per lo più di sospensione del rapporto di lavoro considerate meritevoli di tutela ■ La legge dispone che quei periodi di contribuzione figurativa si considerino come periodi di contribuzione tradizionale, ai fini dell’insorgere del diritto alla prestazione previdenziale e della determinazione della sua misura (ad es. per pensione etc… e calcolo della misura) La sostituzione del finanziamento pubblico costituisce una attuazione del principio di solidarietà Quali sono i casi in cui il lavoratore ottiene l’accredito convenzionale? - gravidanza e puerperio - fruizione del congedo entro certi limiti - malattia e infortuni - e sempre laddove si percepiscano le NASPI (indennità di disoccupazione) IMP.: per i co.co.co che prendono la DISCOLL non c’è la contribuzione figurativa Ultimissimo aspetto 4. Le conseguenze in caso di inadempimento contributivo: per omessa o irregolare L. 388/2000 Qui le conseguenze sono di natura diversa, perché accanto a sanzioni civili ve ne sono delle altre ♦ sanzioni di natura civile previste a carico del soggetto tenuto alla contribuzione (versamento dei contr. No versati oltre versamento interessi legali e di una somma aggiuntava) MA ENTRO I LIMITI DELLA PRESCRIZIONE 5 anni Ci sono anche ♦ sanzioni di natura amministrativa, con la legge 689 dell’81, molte condotte omissive passive sono state “depenalizzate” che non danno più luogo a sanzioni penali ma sanzionate a livello amministrativo, per lo più attraverso sanzioni pecuniarie ♦ sanzioni penali, sono anche sanzionate condotte come: - evasioni contributive quantitativamente rilevanti (a determinate condizioni) che superano una certa soglia, ad es. dolo specifico rispetto alla condotta stessa - mancato versamento delle somme trattenute sulla retribuzione dei dipendenti (e dei parasubordinati) se il datore non versa ma si tiene il versamento, è penalmente sanzionata Un altro aspetto di inadempimento contributivo che risulta dal DURC, dà: ♦ perdita di agevolazioni, fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi, accesso agli appalti pubblici Vi sono norme che prevedono “condono” nel caso di irregolarità, es del contratto di associazione e partecipazione 4. EVENTO INFORTUNIO Nella costituzione è tutelata la salute con tutela per eventi di infortunio, non solo quando è in connessione all’att. lav. ma anche quando la salute del lavoratore è messa in discussione da altre cause. Se è durante l’att. lav. art.4 Cost, questo è meritevole di una tutela più intensa. Art. 38 Cost. però non impone che ci sia una tutela più pregnante Le prestazione di tutela per malattia sul lav. e malattie prof. , erogate dall’INAIL non hanno porta generale. • Prevenzione dei rischi (art. 2087 c.c. l’imp. Tenuto ad utilizzare tutte le prevenzioni per evitare o contenere i rischio e art. 9 Statuto dei lav. (i lav. hanno diritto di vedere tutelate la loro salute) (tutto il tema della prevenzione è nell’art. 81/2008) - il premio assicurativo dipende dall’azienda, se è virtuosa in questo senso ma anche nella predisposizione misure, in regola per l’art. 81; l’essere particolarmente all’avanguardia (dal grado di implementazione) - logica indennitaria, il datore pagando i contributi viene esonerato (viene chiamato premio ass.) • Rimozione degli effetti al verificarsi dell’infortunio (prestazioni mediche o di natura economica, erogate e gestite dall’INAIL) normativa riferimento dlgs 38/2000 - INAIL ha un monopolio su questo tema - i mezzi fin. reperiti attraverso i contributivi (2/3 committente 1/3 collaboratore) - in origine il leg. data questa tutela solo per attività pericolose ( vi sono categorie che non vi entrano) Attiv. Protette art. 1 del 65 ovvero attività pericolose non caso per caso ma una valutazioni a priori • Dove c’è magg. Esposizione al rischio • Per il le. Sono pericolose tutte quelle att. che prevedono utilizzo di una “macchina” • La giursisp. Ha ragionato ritenendo macchina qualunque meccanismo che facilita ed è a uso di corrente e i soggetti che rischiano sono per rischio ambientale ovvero quelli che sono intorno a quella macchina • Att. astrattive etc. ad es. radiologo “pericolosità in astratto” quindi tutela che riguarda le attività pericolose, NON GENERALE ma sono schematizzate • Quale può essere un limite? La tipologia di contratto; perché il contratto non tutela e non da obbligo iscrizione all’INAIL INFORTUNIO INDENNIZZABILE PER CAUSA VIOLENTA, IN OCCASIONE DI LAVORO E NE DEVE DERIVARE UNA LESIONE (DANNO BIOLOGICO) CAUSA VIOLENTA: efficiente e rapida (il macchinario che taglia il dito al lavoratore) Per es. abbassamento della temperatura sul luogo di lavoro, quell’abbassamento brusco è una causa violenta (che agisce dall’esterno) Rapida e concentr. Nel tempo che arriva dall’esterno mentre le malattie prof. Sono lente e graduali OCCASIONE DI LAVORO: concetto complesso (vedi infortunio ad itinere) per la giur. È una situazione che espone il lavoratore, un nesso immediato e diretto tra lavoro e l’evento infortunio (ovvero tutte le attività complementari, idonee ad essere “lavoro” (causa di lavoro avrebbe voluto circoscrivere troppo) Altro caso nell’esercizio del diritto di sciopero? Una parte della giur. Esclude la indennità l’altra parte interpretando più ampiamente lo ritiene incluso “La colpa del lavoratore non interrompe il nesso” Ma nel caso del nesso colposo del lavoratore? Rischio aggiuntivo? In questo caso il rischio elettivo, condotta colposa del lavoratore in caso di rischio elettivo non è infortunio! Es. pompiere che cade perché fa il galletto è rischio elettivo! UNA LESIONE: dalla morte a inabilità al lavoro permanente (generica a qualunque tipo di att. lav.) parziale (ci sono lesioni lievi, indennizzabile solo se superano il 10% della cap. di produrre reddito, lavorativa, in questo caso si usano gli ordinari canali del processo, resp. extracontratt o contrattuale, via processuale) assoluta (inabilita’ specifica) o temporanea (specifica) e danno biologico (danno alla salute, indipendentemente alla diminuzione cap. di produrre reddito; quindi l’art.32 sul diritto alla salute da la pox di indennizzare? Solo nel 200 a seguito del dlgs 38, precedentemente solo morte gravi danni; la giurispr. Success. Esonera il datore dal costo del rischio dell’infortunio sul lavoro perché è coperto dal premio ass. Il testo unico prevedeva delle ipotesi di imputabilità anche al datore nonostante il premio, L’art 10, permane la resp. civile. La giurispr. Ritiene danno biologico indennizzabile attraverso attivazione di un apposito processo (chiaro riferimento al diritto alla salute art. 32della Cost. che deve essere superiore al 6%) A seguito del verificarsi di queste situazioni, l’INAIL eroga attraverso il principio di automaticità delle prestazioni non solo prestazioni economiche ma anche mediche, rendite etc.. Per inabilità permanente vi è una rendita Per danno biologico, sopra soglia 16% rendita che si somma alle altre prestazioni. INFORTUNIO AD ITINERE: ll testo unico nell’art. 6 non prevedeva una grande tutela per ogni categoria ma esprimeva in merito a quelli marittimi, successivamente si è dato degli elementi definitori. Definizione di percorso normale? 1. Tragitto andata ritorno verso luogo 3. Azienda non dispone servizio di mensa, solo dove non è previsto, andando a mangiare Quello indenn. È il percorso normale, uno dei casi più frequenti è di infortunio nelle pertinenze di casa ad es. le scale di casa dove è ravvisabile un’altra resp. non imputabile al datore. Le interruzioni del percorso normale non sono ravvisabili a meno che non sia una sosta, deviazione necessitata, non devono essere soste lunghe (o per ragioni di forza maggiore, tipo soccorrere pedone investito) Il mezzo di trasporto? Con quale mezzo? C’è una giurispr. Più datata che considera che il mezzo sia pubblico (Cass. 2007, il trasporto pubblico consente minimizzazione dei rischi) La cass più recente ha considerato che in alcuni casi, auto, motorino, potesse essere considerato necessitato considerando le esigenze familiari del lavoratore) E per velocipide? Cass. Recente ritiene che la bici sia sempre necessitato, perché promuove lo stile di vita sano; sempre necessitato! 5. TUTELA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE ♦ Tasso di disoccupazione: in Italia attualmente è molto elevato (tra dicembre 2013 e gennaio 2014 era circa del 13%) ♦ Nel 2015 il tasso di disoccupazione in Italia era del circa 38%, sotto a Spagna e Grecia Oggetto della delega: ■ Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenendo conto delle caratteristiche dei vari settori produttivi del paese A proposito dei due pilastri su cui si fonda la Riforma Fornero: PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI a. In materia di costanza del rapporto di lavoro: integrazioni salariali CIGO CIGS [dlgs 148/2015] • Impossibilità di consentire le integrazioni salariali laddove cessi l’attività della impresa • Semplificazione procedure burocratiche • Accesso alla Cassa Integrazione SOLO dopo aver ridotto ore di lavoro • Riduzione oneri contributivi ordinari b. In materia di AsPi assicurazione sociale pubblico impiego con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA [dlgs 48/2015] • Rimodulazione dell’Aspi rapportando la durata dei trattamenti alla storia contributiva dei lavoratori (quindi si prolunga laddove vi siano carriere contributive più rilevanti) • Universalizzazione del campo di applicazione della Aspi con nota importante estensione ai contratti a progetto (che ora non ci sono più) • Eventuale introduzione, dopo Aspi di una prestazione per i disoccupati involontari che presentino valori ridotti di ISEE ■ Rispetto ai due decreti attuativi della Riforma menzionati sopra 22 e 148/2015: ■ 148/2015: in costanza di rapporto: INTEGRAZIONI SALARIALI E FONDI DI SOLIDARIETA’ CIGO, CIGS, gli ammortizzatori sociali in deroga e fondi di solidarietà (bilaterali o residuali per settori esclusi dai bilaterali) ■ 22/2015: in caso di interruzione del lavoro, disoccupazione involontaria, perdita del lavoro: NASPI, DISCOLL, ASDI Storia della CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: ■ Introdotta dalla contrattazione collettiva in favore di operai del settore industriale durante il 2° conflitto mondiale ■ Regolamentata per la prima volta nel 1945 a favore dei dipendenti settore industriale ■ 1° evoluzione a metà anni ’60 dove il raggio d’azione della Cassa viene ampliato notevolmente: - viene fatto un intervento ordinario (cassa integrazione ordinaria) e uno straordinario (cassa integrazione straordinaria) con L. 1115/68 - e con la L. 164/75 ■ Alla Cassa integrazione viene attribuito un uso improprio; cassa integrazione=disoccupazione ■ Con la L. 223/91 si è cercato di riportare l’uso della Cassa integrazione alle sue finalità iniziali ■ Negli anni seguenti sarà oggetto di ripetute deroghe ■ Fino alla Legge Fornero dlgs 148 del 2015 DISCIPLINA CASSA INTEGRAZIONE Cause o cause integrabili – ordinaria – straordinaria ■ L’integrazione salariale ORDINARIA è ammessa per: 1. Particolari situazioni aziendali congiunturali che necessitato di sospensioni o riduzione orario di lavoro ■ L’integrazione salariale straordinaria è ammessa per: 1. Situazione aziendale di tipo strutturale che causano eccedenza del personale le cui cause però sono potenzialmente reversibili e NON C’E’ CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITA’ DISCIPLINA IN CAMBIAMENTO: Punto di vista soggettivo e oggettivo ■ Il campo di applicazione è stato cambiato nel tempo ■ Dal punto di vista soggettivo: dei lavoratori destinatari Dal punto di vista oggettivo: delle imprese che ne beneficiano E per quei lavoratori che NON ne beneficiano? - ammortizzatori sociali in deroga - fondi di solidarietà bilaterale ■ Il ricorso alla CIG presuppone lo svolgimento di una procedura ■ Vi sono limiti da tenere conto per beneficiare della CIG, limiti alla durata del trattamento (questo è sempre stato un aspetto critico della disciplina ■ Modalità di finanziamento: - la CIG ORDINARIA è finanziata da un contributo da parte delle imprese - la CIG STRAORDINARIA dallo Stato + contributo da imprese e lavoratori - in entrambe le situazioni è previsto un CONTRIBUTO ADDIZIONALE a carico delle imprese che ricorrono a questo tipo di integrazione salariale ■ Entità del trattamento: - ragguagliato dell’80% dalla retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate, entro un massimale ogni anno rivalutabile - all’integrazione salariale si aggiunge l’accredito di contribuzione figurativa per il periodo di godimento (Contributi virtuali, figurativi versati quando incombono eventi come la sospensione del lavoro a carico dello Stato) [Un es.: di retribuzione globale 2102 euro circa, integrazione salariale da sospensione da lavoro 914 euro circa] 1. Trattamento ordinario di disoccupazione, condizionato a: - possesso di requisiti minimi di anzianità assicurativa e contributiva - alla dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa, secondo il “principio di condizionalità” (già visto sopra, pol. passive con pol. attive) REQUISITI MINIMI ANZ. E CONTR. – DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ 1.a Se venivano a mancare i requisiti minimi per il trattamento ordinario: indennità di disoccupazione RIDOTTA - condizionata al possesso di requisiti minimi di anzianità contributiva e assicurativa - con funzione di integrazione al reddito per soggetti occupati precariamente REQUISITI MINIMI ANZIANITA’ ASS. E CONTR. – PER SOGGETTI OCCUPATI PRECARIAMENTE 1.b Trattamenti SPECIALI di disoccupazione - indennità di disoccupazione in deroga per lavoratori sospesi per CRISI AZIENDALI o OCCUPAZIONALI ■ Evoluzione normativa con la Riforma Fornero 148/2015 1. l’ASPI assicurazione sociale pubblico impiego SOSTITUISCE: - sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria e quella speciale edile - l’indennità di mobilità che c’era fino al 2017 MA I REQUISITI DI CONDIZIONABILITA’ ANCORA SELETTIVI! (2 anni di assicurazione e 1 anno contribuzione) 2. La MiniASPI SOSTITUISCE: - sostituisce l’indennità di disoccupazione con REQUISITI RIDOTTI con disciplina completamente modificata con strumenti inclusivi per chi si è appena affacciato al mondo del lavoro ■ Evoluzione normativa con Jobs Act dlgs 22/2015 1. la NASPI SOSTITUISCE ed INGLOBA ASPI e miniASPI - apportando grandi novità in termini di contribuzione e assicurazione - il legislatore ELIMINA il requisito dei 2 anni di assicurazione richiesti per l’ASPI - ELIMINA requisito di 1 anno di contribuzione richiesti per ASPI ■ Beneficiari della NASPI: - I lavoratori che possano far valere nei 4 anni precedenti all’inizio della disoccupazione due requisiti insieme: 1. ALMENO 13 SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE (3 mesi e una settimana) 2. ALMENO 30 GIORNATE DI LAVORO NEI 12 MESI PRECEDENTI L’ATTIVO DELLA DISOCCUPAZIONE IN CONCLUSIONE: AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI ■ Evoluzione dell’erogazione [dal 1974 al 2007]: da 6 mesi a 8 mesi (12 mesi per ultracinquantenni) tenendo conto del c.d salario medio di riferimento ■ Dal 2016 diventano da 8 a 12 ■ Ora, durata della NASPI: E’ corrisposta mensilmente per un n° di settimane pari alla metà delle settimane degli ultimi 4 anni di contribuzione; non tenendo conto di eventuali periodi precedenti di erogazione di disoccupazione SISTEMA DI CALCOLO ASSICURATIVO-CONTRIBUTIVO DELLA NASPI: calcolando la RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE RMM: Settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni / Settimane di contribuzione X 4.33 n.b.: ovviamente il lavoratore beneficia anche in questo caso come per la Cassa integrazione guadagni DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI da parte dello Stato ■ INDENNITA’ DI MOBILITA’ ora inglobata della NASPI Nei casi di licenziamento collettivo da parte di imprese che rientrano nella CIGS (le stesse imprese ammesse al trattamento della CIGS) - operai, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro subordinato (2215) - con anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 mesi effettivamente lavorati - ammontare equivalente alla CIG - durata: • 12 mesi nella regola, • prorogabili a 24 mesi per lavoratori 40enni • prorogabili a 36 mesi per ultracinquantenni ■ Per i parasubordinati, iscritti alla gestione separata, non essere pensionati, che abbiano perduto involontariamente il proprio lavoro, con contratto di lavoro a prestazioni coordinate e continuative co.co.co. è prevista la DISCOLL - parasubordinati - iscritti alla 4° gestione - non essere pensionati - co.co.co. -per disoccupazione involontaria - senza P.I. - REQUISITO CONTRIBUTIVO: di 3 mesi di contribuzione nell’anno precedente la disoccupazione o 1 mese di contribuzione nell’anno della disoccupazione - indennità corrisposta mensilmente per un n° di mesi pari alla metà dei mesi contribuiti - NON PUO’ SUPERARE I 6 MESI - NON E’ PREVISTA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA 6. PENSIONI Pensione obbligatoria: ♦ EVOLUZIONE STORICA DISCIPLINA PENSIONISTICA Nel ’69 il sistema di calcolo delle pensioni era tot retributivo! Le riforme pensionistiche degli ultimi 20 anni partendo dalla Riforma Amato del 503/92 fino all’ultima revisione Monti 214/2011 che hanno, come fattore comune, il metodo di calcolo della pensione ■ Prima del 92 infatti in Italia vigeva il sistema di calcolo totalmente retributivo introdotta per la prima volta nel ’69 ■ Il sistema retributivo prevedeva che la pensione venisse calcolata tenendo conto delle retribuzioni medie più alte al quale si applica un’aliquota di rendimento; permettendo quindi al lavoratore di percepire una retribuzione differita commisurata al tenore di vita che il lavoratore aveva quando lavorava; mediante quello che è definibile come coefficiente di rivalutazione medio che definisce un tasso di sostituzione totalmente slegato alla contribuzione ma solo all’anzianità. ■ Primi problemi: Come si può ben osservare, un calcolo di questo tipo implicava pensioni alte, un sempre più divario generazionale e problemi di solvibilità questo, sommato al grande debito pubblico del ’92, spinse il governo Amato a prendere provvedimenti in merito, la legge 503/92 che attuo le prime modifiche 2. Coloro che utilizzano la TOTALIZZAZIONE per il ricongiungimento dei contributi versati a GESTIONI DIVERSE 3. DONNE che aderiscono all’opzione donna per andare PRIMA in pensione ■ La Legge Fornero e le clausole di salvaguardia per gli “esodati” - esodati, ovvero quei lavoratori che hanno subito attraverso la Riforma Fornero, a pochi anni dalla pensione, un innalzamento dell’età e quindi decidono di lasciare il lavoro in anticipo, beneficiando di un’indennità provvisoria, firmando un licenziamento volontario (accordo di incentivo all’esodo, ovvero prepensionamento) ed usufruendo di un’indennità di mobilità (ora NASPI) nell’intervallo di tempo previsto prima della pensione di vecchiaia - in questa prospettiva sono nate le “clausole di salvaguardia” per quei soggetti senza lavoro, senza pensione e senza ammortizzatori sociali di andare in pensione prima dei requisiti ordinari - nella legge di bilancio del 2017 è stata introdotta l’8° salvaguardia ■ Evoluzione in termini di pensioni: L. 232/2016 nascita APE APE: acronimo di “anticipo pensionistico” che permette di concludere la propria carriera lavorativa anticipatamente ai termini prescritti per il raggiungimento della pensione - previsto come abbiamo detto dalla 232/2016, caratterizzato da un PRESTITO BANCARIO corrisposto mensilmente per 12 mensilità ad un soggetto in possesso di specifici requisiti, questo fino alla relativa PENSIONE DI VECCHIAIA - le APE sono di tre tipi: 1. Ape volontaria: si aderisce all’anticipo per scelta, prevede ai dipendenti e iscritti alla 4° gestione di accedere 3 anni e 7 mesi prima della normale pensione di vecchiaia (ovvero a 63 anni) purchè abbiano accumulato almeno 20 anni di contributi 2. Ape sociale: si aderisce per necessità, permette a determinati lavoratori che presentino situazioni di difficoltà di andare in pensione a 63 anni SENZA DOVER RICORRERE A PRESTITI BANCARI 3. Ape aziendale: per il contenimento di effetti dannosi economici nei casi di una ristrutturazione aziendale o perché si è raggiunto un accordo col proprio datore di lavoro, in questo caso i COSTI DI PREPENSIONAMENTO GRAVANO ESCLUSIVAMENTE SULL’IMPRESA; questa forma può essere usata esclusivamente per esubero di personale per grave crisi o ristrutturazione ♦ PENSIONE OBBLIGATORIA: Il sistema pensionistico italiano è a ripartizione (ovvero i contributi sono ripartiti tra datore e lavoratore), questo consente di finanziare il sistema e di erogare le pensioni. Con le svariate riforme Amato-Dini-Monti-Monti/Fornero, che sono state attuate nel corso degli anni dal ’64 al 2011/15, al sistema retributivo (il primo a nascere in Italia) venne aggiunto il sistema a capitalizzazione ovvero quello comunemente chiamato contributivo dove la pensione è strettamente legata al n° e al valore individuale dei contributi versati nel corso della vita lavorativa. Quando parliamo di contribuzione obbligatoria, quindi parliamo di contributi obbligatoriamente versati da datori e lavoratori (per la parte spettante ai lavoratori viene trattenuta dalla busta paga) ♦ VARIE TIPI DI PENSIONI: - vecchiaia: • Requisito contributivo 20 anni • Requisito anagrafico 66 anni e 7 mesi (sia per settore pubblico che privato, “parificazione” • Aumento al requisito anagrafico dell’innalzamento della speranza di vita • Introduzione di una fascia di flessibilità compresa tra 66 e 70 anni • Ottenuta per CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Deroghe: - per lavoratrici precoci - lavoratrici madri - disabili gravi - lavoratori esposti amianto - lavoratori esposti ad attività usuranti - la c.d. opzione donna - i lavoratori esodati - anticipata: • APE ordinaria, sociale, aziendale - invalidità e inabilità: • È un assegno non reversibile (solo per invalidità) che spetta ai dipendenti o autonomi affetti da infermità fisica o mentale che provochi una riduzione permanente di 2/3 (per invalidità) o assoluta (per inabilità) della capacità lavoro • Con anzianità contributiva e assicurativa per entrambe di almeno 5 anni - superstiti: • È la pensione che viene data ai componenti del nucleo familiare di quel lavoratore che è venuto a mancare • Può essere: di reversibilità (se il defunto era già pensionato) o indiretta (se la persona al momento del decesso svolgeva attività lavorativa ma solo se aveva almeno 15 anni di contributi o assicurato da almeno 5 anni) N.b.: DIVIETO DI CUMULO, le prestazioni erogate in casi di “infortunio sul lavoro o malattie professionale” NON SONO CUMULABILI con le PENSIONI DI REVERSIBILITA’ (defunto già pensionato) ed INVALIDITA’, se EROGATE DALL’INPS in conseguenza dello STESSO EVENTO INVALIDANTE che dà già luogo a RENDITA DA PARTE DELL’INAIL. Il DIVIETO DI CUMULO è stato introdotto dalla L. 335/1995 ma è stato poi mitigato da un’altra legge del 2000 L.388/2000 che ha previsto la possibilità di cumulo tra trattamento di reversibilità erogato da INPS e la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL quando DA INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE SIA CONSEGUITO DECESSO - mobilità: • L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro. • Requisiti soggettivi: - Essere in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. Per anzianità aziendale s’intende l’anzianità di servizio maturata presso l’azienda che procede al licenziamento • Requisiti oggettivi: - Lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati e collocati in mobilità dall’azienda, alla fine del periodo di cassa integrazione straordinaria, per impossibilità di reimpiego dei lavoratori sospesi, per riduzione di personale a seguito di trasformazione, ristrutturazione e cessazione di attività (c.d. licenziamento collettivo) di aziende che occupino più di 15 dipendenti purché destinatarie di mobilità (art. 24 L 223/91)