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Diritto della previdenza sociale, Appunti di Diritto della Previdenza Sociale

Appunti presi a lezione a computer

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 21/11/2018

gloria-sandre
gloria-sandre 🇮🇹

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Scarica Diritto della previdenza sociale e più Appunti in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE Si parla delle tutele definite ammortizzatori sociali a favore del lavoratore subordinato. DIRITTO PREVIDENZIALE F 0E 0 serie di eventi che generano uno stato di bisogno (ammalarsi, diventare vecchi, subire infortuni sul lavoro,… DIRITTO = norme PREVIDENZA • Prevedere un evento • Vedere in anticipo un certo evento e pensare a come porvi rimedio e farvi fronte • Si tratta di una forma di risparmio (atto di previdenza volontaria/complementare) PREVIDENZA OBBLIGATORIA È il primo pilastro. È pubblica in quanto gestita da ente pubblico o risponde di una necessità pubblica. • Infortuni sul lavoro e malattie personali • Pensioni • Cassa integrazione e guadagni • Tutele dopo la cessazione del rapporto di lavoro PREVIDENZA COMPLEMENTARE È privata e ad adesione libera e personale. • Fondo pensione • Pano di previdenza individuale DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE Quando il bisogno viene associato ad una collettività più o meno ampia che rappresenta una determinata categoria di lavoratori. CONTESTO STORICO Prima dell’industrializzazione il sostegno morale e assistenziale avveniva direttamente dal nucleo familiare, da cui la necessità di famiglie numerose in vista che la prole si occupasse poi dei genitori stessi. La rivoluzione industriale segna l’inizio delle prime forme di tutela in quanto nasce la nuova classe sociale del proletariato, l’immigrazione dalle campagna con la nascita dei primi agglomerati urbani, la meccanizzazioni delle fasi di produzione e le prime catene di montaggio che fanno si che aumentino i rischi di infortuni sul lavoro. Lo Stato comincia ad avere un ruolo predominante nei SISTEMI BISMARCKIANI : Bismarck rileva l’importanza del ruolo dello Stato al fine del mantenimento dell’ordine pubblico. Lo Stato interviene con politiche sociali per tutelare le nuove classi sociali. Predomina la necessità di uno Stato forte e autorevole cosa che, invece, nella seconda metà dell’800 non è. In un primo momento infatti le tutele previdenziali nascono intorno all’idea della CORPORAZIONE di carattere mutualistico e assicurativo arrivando alla nascita delle SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO, istituite dai lavoratori stessi i quali rinunciavano ad una parte del loro guadagno, al fine di costituire un fondo comune, dal quale poi attingere quanto necessario al pagamento di un capitale o di una rendita in caso di inabilità o di vecchiaia. CORPORAZIONE = insieme di lavoratori che condividono il rischio comune. 1 Si tratta quindi di una forma di previdenza di categoria (corporativa) che oggi vale per i liberi professionisti (CASSE DI PREVIDENZA per ogni categoria) SISTEMA DELLA MUTUA F 0E 0 oggi nel campo della sanità (mutualità = reciprocità) . Si tratta di un Contratto di Assicurazione a prestazioni corrispettive) IDEOLOGIA LIBERALE È quella predominante nell’800. Si tratta di un’ideologia meritocratica, in campo previdenziale significa che se c’è una situazione di bisogno lo Stato interviene se il soggetto lo merita in quanto lavoratore (meritevole di tutela in quanto contribuisce al benessere della collettività). Ecco perché il diritto previdenziale nasce come legge ab personam, si tratta quindi di un diritto personale in virtù di specifiche selezioni. Il lavoratore viene tutelato ma solo quando è presente un reale stato di necessità (no se benestante) La tutela viene finanziata dalla stessa categoria interessata la quale si autotutela (previdenza corporativa e di categoria). 1° onere F 0E 0 posto a carico delle categorie (datore di lavoro e lavoratore stesso) 2° onere F 0E 0 interviene lo Stato la dove la categoria non arriva (es. attuale reddito di cittadinanza) Tra ‘800 e ‘900 la tutela è nelle mani della Chiesa cattolica quindi l’intervento da parte dello Stato non viene ben visto in quanto la Chiesa si sente invasa nei suoi spazi. LOGICA CORPORATIVA F 0E 0 lavoratore paga per ricevere un servizio, se però si vuole aggiungere una corretta redistribuzione delle ricchezze lo schema assicurativo non regge più. Nel momento in cui iniziano a verificarsi gli eventi per cui si sono create queste associazione (malattie, infortuni, invecchiamento), i più giovani si distaccano dalle corporazioni che vi fanno parte in quanto non vogliono pagare per altre persone creandone di nuove. L’eccessivo numero di corporazioni fa si che diventi necessario l’intervento da parte dello Stato (IDEOLOGIA AUTORITARIA). ETA’ GIOLITTIANA (dalla Rivoluzione francese al Fascismo) Lg. Nr.° 80 del 17 marzo 1898 : ATTO DI NASCITA DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI/ PREVIDENZA SOCIALE Questa legge viene emanata in Italia sulla base della legislazione tedesca di Bismarck il quale dichiara che lo Stato si deve fare carico delle questioni di previdenza sociale per mantenere l’ordine pubblico ed evitare movimenti operai. Rende obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai nel settore dell’industria cosa che invece prima era volontaria Stato obbliga gli imprenditori ad assicurarsi attraverso il pagamento di un premio assicurativo così da liberarsi dal risarcimento dei rischi collegati all’attività lavorativa dei lavoratori subordinati i quali alo stesso tempo in caso di determinate vicissitudini ricevono il risarcimento dalla società assicurativa facente capo al loro datore di lavoro senza dover aspettare le tempistiche di un processo. All’epoca non vi era nessun ente specifico che si occupava di questo (attuale Inail) quindi ai datori venne imposto di stipulare una polizza assicurativa contro gli infortuni con una compagnia privata a scelta. N.B. questo meccanismo oggi vale per l’RC AUTO. Si tratta del PRINCIPIO DEL RISCHIO PROFESSIONALE F 0E 0 il datore di lavoro ottiene un vantaggio in merito di profitto grazie all’aumento della produzione con lo sviluppo delle nuove catene di 2 • Introdotta la tecnica della ripartizione il prelievo contributivo che grava sul lavoratore dipendente e il datore di lavoro, non viene accantonato per essere poi riconsegnato sotto forma di pensione a chi aveva subito il prelievo, ma quel denaro viene immediatamente usato per pagare le pensioni attuali. In questo modo si attua un principio solidaristico intergenerazionale ovvero tra generazioni diverse di chi lavora e chi non lavora piu’. Calcolo della pensione sulla base dei contributi versati dal lavoratore o dal datore di lavoro (METODO CONTRIBUTIVO) o sulla base della retribuzione (METODO RETRIBUTIVO)??? EVOLUZIONE • SISTEMA CONTRIBUTIVO poi RETRIBUTIVO con la legge del’69, passando così da un SISTEMA A CAPITALIZZAZIONE ad uno A RIPARTIZIONE. • SISTEMA RETRIBUTIVO poi CONTRIBUTIVO con la legge del ’95 perche’ il lavoratore percepiva un’ultima retribuzione piu’ elevata rispetto a quelle precedenti cosi da avere una maggiore pensione quindi si e’ deciso di basarsi sugli anni di contribuzione. (spiegato dopo) Gli analisti dicono che a parita’ di condizioni la pensione retributiva e’ piu’ favorevole. PENSIONE PIU’ FAVOREVOLE concetto di tasso di sostituzione = cio’ che esprime in percentuale di quanto la mia prima pensione sostituisce la mia ultima retribuzione o ultimo reddito. Es. se la mia prima pensione e’ di 800 euro e la mia ultima retribuzione e’ di 1000 euro vuol dire che la mia pensione sostituisce la mia retribuzione dell’80%. Esempi di prestazioni previdenziali che non tengono conto dell’attività lavorativa per cui vale il: PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’ DELLE PRESTAZIONI = a certe condizioni l’ente eroga certe prestazioni anche se non sono state emessi correttamente i contributi, a pagare saranno gli altri. • PENSIONE SOCIALE e’ assistenziale, raggiunta una certa eta’ chi si trova in una condizione economica disagiate percepisce una pensione finanziata dalla fiscalita’ generale. Diventa ASSSEGNO SOCIALE. • PENSIONE AI SUPERSITI riconosciuta economico a quanti vivevano a carico del lavoratore defunto nella prospettiva di assicurare un sostegno. • PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI Perequare = rivalutare • Se sono lavoratore dipendente forte contratto la pensione con il datore di lavoro. • Se sono un lavoratore medio l’incremento della paga base deriva dai rinnovi periodici. • Se sono un pensionato bisogna introdurre dei meccanismi automatici, in quanto soggetto debole non ha mezzi per poter vedere aumentare la sua pensione Di tanto in tanto il legislatore introduce un meccanismo per cui all’aumentare di un certo indice (es. dei prezzi al consumo) aumentano anche le pensioni. A partire dagli anni ‘70 il sistema previdenziale va in crisi a causa: • Dell’aumento della disoccupazione • Dell’aumento della speranza di vita media • Del calo demografico/natalita’ I pensionati diventano in numero eccessivo rispetto ai contribuenti, vuol dire che su questi ultimi viene fatto gravare un onere contributivo necessariamente elevato. 1992: muore la PRIMA REPUBBLICA 5 • TANGENTOPOLI partiti nazionali entrano in crisi • C’e’ l’Europa ma no la moneta unica. Le monete deboli vengono attaccate dalla speculazione. Necessari interventi di riforma che però sottraggono tutele in senso peggiorativo: RIFORMA AMATO: aumenta eta’ e anni di contributi per andare in pensione Nel 1994 emerge un nuovo partito Forza Italia con Berlusconi con un punto nel programmato legato al sistema previdenziale che ha il consenso del ramo economico ma no in quello politico. Il governo cade e il PdR affida l’incarico di riformare il governo ad un nuovo Ministro “Dini”. LEGGE DINI (Primo Ministro) – TREU (Ministro del Lavoro) Nr. 335 del 1995 In parte opera come legge delega che manda i principi a decreti legislativi futuri: leghiamo la dinamica della spesa previdenziale al Prodotto Interno Lordo. La misura della pensione e’ condizionata alla rivalutazione del Pil. Dal 1996 le pensioni dovranno essere calcolate con il metodo contributivo come avveniva all’origine ma con altri sistemi di calcolo. Viene introdotto un criterio di flessibilità rispetto all’etaà alla quale si puo’ andare in pensione: piu’ si ritarda la data di pensionamento e maggiore sarà la pensione erogata. Ogni regime previdenziale ha le proprie regole e i propri criteri di calcolo, con la nuova legge si cerca di uniformare le regole e i diversi ordinamenti pensionistici che diventano uguali per tutti, questo non significa eliminare le eccezioni (lavori usuranti). Si sviluppa il sistema della previdenza complementare/ privata che prima contava solo sugli art. 2117-2123 del codice civile ora si vuole che entri a tutti gli effetti nel sistema previdenziale. Necessita’ di intervenire in tempi piu’ rapidi. RIFORMA PRODI 1997 RIFORMA MARONI 2004 Beneficiare di una prestazione previdenziale e’ un fatto che matura giorno per giorno FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA (diritti che si formano giorno per giorno/in modo progressivo). Il diritto si dice acquisito al verificarsi del requisito/perfezionarsi della fattispecie. Introdotte NORME TRANSITORIE che si applicano integralmente su chi inizia a lavorare da questa data in poi. RIFORMA FORNERO 2011 Entrati da poco nella grandi crisi prima finanziaria poi economica. FONTI DEL DIRITTO PREVIDENZIALE Circolari degli enti previdenziali non vincolano solo chi le emette. Presenza anche di trattati e convenzioni internazionali tra Stati volti a regolare i sistemi previdenziali. Il diritto previdenziale non ha un codice. LA COSTITUZIONE Art. 3 PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA • uguaglianza formale 6 • uguaglianza sostanziale lo Stato deve liberare dagli ostacoli, giustifica l’idea della sicurezza sociale una norma di questo tipo applicata in materia previdenziale giustifica le stesse regole che vengono applicate per tutti. La Corte costituzionale e’ sempre stata restia a dichiarare il principio di uguaglianza e quindi dichiarare incostituzionale una norma che non rispetta questo principio in quanto non c’e’ un criterio applicativo preciso, e’ vero che si devono trattare in modo uguali le stesse situazioni ma e’ allo stesso tempo giustificato il fatto che si trattino in modo diverso situazioni differenti cosa che invece risulta difficile in materia previdenziale. Il principio di uguaglianza da un punto di vista teorico e’ fondamentale ma dal punto di vista pratico si tiene conto del fatto che certe situazioni vengono trattate in modo differente. Art. 23 PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE Pagamento dei contributi e’ una situazione patrimoniale: pagare una certa somma a titolo di contributi. Puo’ accadere che la quantita’ di contributi che deve essere versata dall’ente previdenziale sia determinata in sede amministrativa magari dallo stesso ente previdenziale e’ legittimo ? dipende, bisogna vedere se c’e’ una norma di legge che stabilisce l’organo contributivo allora il principio della riserva di legge e’ rispettato l’obbligo deve nascere dalla legge, il quanto della contribuzione (misura dell’obbligo) invece puo’ essere rimandato allo stesso ente principio della riserva di legge rispettato comunque Art. 32 TUTELA DELLA SALUTE Da questo articolo si puo’ ricavare che ci sia l’espressione massima della tutela sotto il profilo della sicurezza sociale (terza fase sistema previdenziale complessivo). Sempre in questo articolo trae fondamento la normativa che prima ha istituito e oggi regolamenta il nostro sistema/servizio nazionale sanitario (che eroga una tutela universalistica e non e’ finanziato solo dai datori di lavoro ma anche dalla fiscalita’ generale; fino al 1978 il sistema della tutela della salute era MUTUALISTICO, varie categorie di lavoratori, poi si passa ad un sistema universalistico). Art. 47 RISPARMIO La previdenza obbligatoria puo’ essere intesa come un risparmio forzoso a cui non possiamo astenerci, viene imposto dallo Stato un accantonamento di risorse sotto forma di contributi versati poi all’ente che un domani eroghera’ la pensione. Poi c’e’ il risparmio nell’ambito della previdenza privata/complementare a discrezione del singolo il quale sceglie se risparmiare ed avere una tutela aggiuntiva. Art. 53 PRINCIPIO DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA E PROGRESSIVITA’ FISCALE Capacita’ contributiva = Sono chiamato a concorrere alle spese pubbliche in relazione alla mia capacita’ di contribuire. Si immagina di avere un’aliquota unica.(piu’ io ho piu’ contribuisco al benessere della collettivita’) Progressivita’ = prendo in considerazione il reddito di una persona il quale viene suddiviso in fasce (es. ai primi 25000 euro stabilisco un’aliquota, alla fascia superiore che sara’ sempre di 25000 euro stabilisco un’aliquota maggiore e cosi’ via). Tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in relazione alla loro capacita’ contributiva. Il prelievo contributivo ha la finalita’ di finanziare le prestazioni previdenziali. Nel sistema tributario se non superi un certo reddito non paghi le imposte, presenza quindi solo del minimale. Il sistema previdenziale ragiona anche in termini di equilibrio REGOLA DEL MASSIMALE = una soglia di reddito superata la quale non si pagano i contributi (es. dirigenti). SISTEMA REGRESSIVO : all’aumentare del reddito diminuisce l’aliquota contributiva i contributi versati fino ad una certa soglia di 7 I dirigenti delle aziende industriali avevano un loro ente specifico INPDAI, coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo facevano riferimento all’ENPALS, ora incorporati nell’INPS. La graduale soppressione dei vari enti e il loro conseguente assorbimento da parte dell’INPS e’ dettato dall’obbiettivo di snellire le funzioni statali e frazionare gli interessi fra le varie categorie pluralismo previdenziale. I rapporti assicurativi mettenti capo ai diversi enti che ora sono estinti hanno comunque mantenuto autonomia economico/patrimoniale e gestionale anche se fanno tutti parte di un unico ente. La riforma Fornero del 2011 infatti ha soppressato per i lavoratori pubblici l’INPDAP, cosi’ da eliminare il diverso regime giuridico che caratterizza l’impiego pubblico rispetto a quello privato, creando per loro un’apposita gestione nell’ambito del patrimonio dell’INPS. Sono rimasti in vita per i rappresentanti di Commercio l’ENASARCO, per gli impiegati dell’agricoltura l’ENPAIA, per i giornalisti l’INPGI e le CASSE DI PREVIDENZA dei liberi professionisti. Si tratta di fondi autonomi o regimi di categoria che dopo essere stati pubblici hanno acquisito soggettivita’ privata. Chi svolge oltre alla mansione da libero professionista anche una mansione diversa (es. professore universitario) ha una moltiplicazione dei regimi previdenziali quindi sara’ iscritto alla Cassa di Previdenza della sua libera professione e anche all’Inps. INPS = Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Presenta direzioni regionali e provinciali oltre che delle sedi in altre citta’ diverse dalle province (sede infraprovinciale) Lo stesso vale per l’INAIL. Al suo interno si articola in una serie di gestioni per le varie categorie di lavoratori subordinati con contratto di lavoro di diritto privato (fatta eccezione per le categorie “forti” le quali hanno un fondo autonomo). Le varie competenze dell’ente sono accorpate quindi in gestioni: • Fondo pensioni lavoratori dipendenti; • Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti • … Si accorge che esiste una fascia di lavoratori non subordinati che pero’ non hanno la stessa liberta’ di movimento dei lavoratori autonomi: LAVORO PARASUBORDINATO si tratta dei lavoratori a progetto o collaboratori occasionali. Essi devono comunque avere tutela per evitare che colui che offre loro il lavoro orienti la configurazione del rapporto verso tipologie non coperti da tutela previdenziale cosi’ il datore non serve che paghi i contributi, quindi il legislatore con la norma stabilisce che anche per questa categoria devono essere pagati i contributi all’Inps. COMPITI DELL’INPS Una volta: • ispezionare soggetti obbligati • verificare che adempiano ai loro obblighi Oggi queste mansioni sono affidate all’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO. Ora: • Riscuotere i contributi • Pagare le prestazioni 10 • Decidere sulle controversie tra l’ente stesso e il soggetto in sede amministrativa • Decidere in sede di autotutela se effettivamente i loro uffici amministrativi hanno fatto bene o no • Auto proteggersi • Erogare le prestazioni assistenziali attraverso i soldi ricevuti dallo Stato Si occupa di tutto il mondo del lavoro pubblico. SOGGETTI PROTETTI Originariamente si consideravano soggetti protetti i lavoratori ma su un sistema di tutele selettivo, si sceglie anche all’interno dei lavoratori chi merita e chi no in base alle soglie di reddito. Poi con una progressiva estensione delle tutele si arriva ad un sistema che oggi e’ di tipo universale. Nell’estensione incidono 2 FATTORI: • Esigenza di proteggere, dal punto di vista previdenziale, il numero piu’ ampio possibile di persone • Esigenza anti-elusiva, ossia legata all’evoluzione del mercato che spesso si sposta in quelle aree in cui c’e’ una maggior liberta’ ed un minor peso dei costi. Cio’ e’ dovuto alla presenza del CUNEO FISCALE = differenza tra il costo del lavoro (quello che paga il ddl) e cio’ che entra nelle tasche del lavoratore. Per ridurre il cuneo fiscale, constatato che il lavoro in nero non e’ ammesso, il ddl tende a spostarsi verso le tipologie di rapporti di lavoro non tutelate ovvero non coperte dal punto di vista previdenziale. Data questa tendenza all’elusione il legislatore di estendere le tutele. LAVORATORE SUBORDINATO ART. 2094 dispone che e’ lavoratore subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, alla prestazione del lavoro sotto la direzione e alle dipendenze del ddl. LAVORATORE PARASUBORDINATO (visto sopra) Distribuzione degli oneri contributivi: • 2/3 a carico del dipendente • 1/3 a carico del lavoratore Questo perché rispetto al lavoro subordinato si caratterizza per la mancanza di un controllo della controparte sul momento di esecuzione della prestazione lavorativa. COLLABORATORI/LAVORO DOMESTICO Sono soggetti che secondo le regole del diritto del lavoro non dovremmo ritenere lavoratori subordinati. Vengono comunque protetti contro gli infortuni sul lavoro dall’INAIL. Altri esempi di categorie meritevoli di tutele contro gli infortuni e tutele previdenziali anche se non sono lavoratori in quanto svolgono attivita’ pericolose per la legge: • Detenuto che lavora in carcere • Studente alberghiero ART.2126 (c.c.) sulle prestazioni di fatto: anche se una persona lavora senza contratto o senza un contratto valido (es.se si assume un bambino), c’è obbligo assicurativo e contributivo da parte del datore di lavoro. Viceversa di fronte a un contratto valido di lavoro subordinato dove il ddl paga i contributi ma di fatto il lavoratore non lavora, questo non è considerato lavoratore subordinato ai fini previdenziali e l’ente dovrà restituire i contributi versati al ddl F 0E 0 ciò significa che se anche le parti si accordano tra loro per dare una certa veste al loro rapporto di lavoro e però se ciò che 11 esse concordano non trova poi coerenza con ciò che realizzano, vale quello che hanno concretamente attuato F 0E 0 questo perchè viene rispettata la forma ma non la sostanza come invece richiede il principio. ART.2115 codice civile afferma la nullità dei patti destinati ad eludere le norme in materia di diritto previdenziale ESEMPIO: presenza di due negozi concorrenti (stessa forma ma sostanza diversa). Negozio A: ditta individuale con lavoratore commerciante iscritto all’INPS quindi paga regolarmente i contributi Negozio B: SRL con socio che pero’ svolge lo stesso tipo di attivita’ lavorativa dell’altro lavoratore usando quindi la formula della societa’ come “schermo” per non pagare i contributi e percepire i redditi da utili. SOLUZIONE INPS definisce che se il socio esercita un normale esercizio dell’attivita’ deve iscriversi anche lui all’INPS del Commercio. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI Il soggetto protetto ha una serie di requisiti di carattere soggettivo che possono incidere ai fini della sussistenza o no dell’obbligo contributivo e della tutela previdenziale: • Eta’ vale il principio per cui se un lavoratore e’ impiegato come lavoratore ad un un’eta’ inferiore di quella per cui acquisiva la capacita’ giuridica di lavoratore anche se il contratto e’ nullo o annullabile il soggetto diventa comunque protetto • Sesso non sono ammesse discriminazioni tra uomo e donna in generale ma esistono delle tutele che si applicano ad un sesso rispetto all’altro (es. tutela alla maternita’ per le donne, quando era obbligatorio valeva solo per gli uomini il servizio militare, .. differenza tra uomo e donna per l’eta’ pensionabile: per le donne l’eta’ deve essere inferiore, le donne pero’ vivono di piu’ quindi i contributi dovrebbero essere piu’ elevati perche’ percepisce la pensione per piu’ tempo, se cosi’ fosse i datori di lavoro preferirebbero assumere gli uomini quindi la soluzione dovrebbe essere quella di ritardare l’eta’ pensionabile per la donna… ma posto che la donna si occupa maggiormente della famiglia il legislatore le da questa possibilita’ di andare in pensione prima, questo pero’ potrebbe essere uno svantaggio perche’ cessando prima di lavorare accumulo meno retribuzione e quindi percepiro’ una pensione inferiore (riforma Dini – sistema contributivo) Introdotti quindi meccanismi OPZIONE per la prosecuzione del rapporto di lavoro per la donna. Corte di Giustizia dell’UE dice infatti che la donna e’ discriminata perche’ va in pensione • Nazionalita’ diversità di regime assicurativo a seconda che l’attività sia svolta in paesi aderenti all’UE o meno o che comunque abbiano stipulato accordi con l’Italia oppure no. • Residenza • Lavoratori o no • Qualifica in passato la logica era quella di tipo meritocratico DATORE DI LAVORO Allo stesso modo del lavoro subordinato e non ci sono esempi di soggetti come la scuola, l’ospedale, l’istituzione carceraria che anche se secondo il diritto del lavoro non lo sono, in materia previdenziale si. Datore di lavoro e’ quel soggetto su cui grava una serie di obblighi nei confronti del soggetto protetto ma anche verso l’ente previdenziale. In materia di sicurezza sul lavoro il legislatore ha l’obbiettivo di individuare colui che ha la responsabilita’ su altri soggetti. 12 Contributi che non sono versati ma accreditati a beneficio del lavoratore quando si verifica una sospensione totale o parziale dell’attivita’ lavorativa. N.B. e’ sospesa l’attivita’ lavorativa no il rapporto di lavoro (es. maternita’, disoccupazione, cassa integrazione, …) Per evitare che il lavoratore subisca un danno alla sua posizione assicurativa o alla sua prestazione previdenziale gli viene garantita una copertura attraverso il versamento di questi contributi figurativi. Alcuni vengono accreditati solo a domanda dell’interessato (es. servizio militare, civile, riposi giornalieri, infortunio) Vengono rilevati d’ufficio i periodi di cassa integrazione, mobilita’ , disoccupazione …) Le categorie di contributi vengono valorizzate per due principali finalita’: • Ai fini della maturazione del diritto • Ai fini della misura della prestazione Per i contributi figurativi valgono entrambe le finalita’ 4) CONTRIBUZIONE DA RISCATTO Riscatto della laurea la quale consente di valorizzare a fini pensionistici il periodo dedicato allo studio in modo proficuo , ovvero, a condizione che il conseguimento della laurea sia avvenuto nel periodo legale (oggetto del riscatto). Il riscatto e’ a titolo oneroso paga chi chiede di riscattare. Non conviene se nel periodo del riscatto c’e’ gia’ una contribuzione in atto. Il riscatto serve ad incremento il montante dei contributi ma non agevola l’uscita anzitempo (pensione anticipata) se la contribuzione e’ tardiva o interrotta. Domanda di riscatto della laurea puo’ arrivare anche da chi e’ INOCCUPATO (non ha mai lavorato e quindi non ha mai accumulato requisiti contributivi) La durata legale del corso di laurea indica il periodo massimo ma la domanda di riscatto puo’ anche essere parziale ovvero limitarsi a non tutti gli anni legali previsti dal corso. Il riscatto e’ consentito per i periodi di formazione professionale, studio e ricerca o per chi svolge attibita’ stagionali, temporali o discontinue privi di copertura assicurativa dopo il 31 dicembre 1996. I contributi da riscatto e’ come se si collocassero nel periodo in cui io ero universitario e non nel momento in cui io pago, periodo che in quanto coperto da contribuzione forma il montante che andra’ a costituire la mia pensione, quindi tanto piu’ e’ distante il percepimento della pensione tanto piu’ sara’ oneroso il costo da sostenere una persona che volesse riscattare dopo il primo gennaio ’96 che ha frequentato prima anche se paga dopo quegli anni che decide di riscattare gli vengono collocati in quel periodo. Infatti altro periodo “riscattabile”, attraverso la costituzione di una RENDITA VITALIZIA, è quello in cui si verifica una OMISSIONE CONTRIBUTIVA che deriva da un versamento dovuto ma che non c’è mai stato o perché non si può più versare perchè è già maturato il termine di prescrizione dei contributi 15 (quindi si desume che l'obbligo contributivo è soggetto a prescrizione e che se il contributo non è ancora caduto in prescrizione può ancora essere versato, in caso contrario non può più essere versato). Uno dei rimedi a questa situazione può essere appunto riscattare il periodo di scopertura contributiva costituendo una RENDITA VITALIZIA. Anche qui l’onere è a carico dell’interessato. ANZIANITA’ ASSICURATIVA misura il periodo a partire dal quale nasce l’obbligo di versare i contributi; mentre l’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA individua il periodo in cui vi è stato versamento o accreditamento dei contributi. Sono 2 concetti diversi perché nel momento in cui si verifica l’omissione contributiva, l’anzianità assicurativa continua ad andare avanti mentre quella contributiva si ferma perché non c’è versamento di contributi (soluzione per colmare ciò può essere, come abbiamo visto, il riscatto tramite rendita vitalizia). LA RICONGIUNZIONE Cosa succede se una persona svolge piu’ attivita’ lavorative o le ha svolte consecutivamente, ad ognuna delle quali corrispondono obblighi contributivi nei confronti di regimi previdenziali diversi? Se appartengono ad un unico regime previdenziale il problema non si pone in quanto la contribuzione confluirà nello stesso ente e nella stessa gestione posta all’interno . Es. operaio e impiegato fanno riferimento all’Inps nella gestione Fondo dei lavoratori dipendenti ma se si mettono in proprio la loro contribuzione confluira’ sempre all’Inps ma nella gestione degli artigiani o dei commercianti. Se queste persone ad un certo punto maturano i requisiti per andare in pensione in tutte le posizioni assicurative in cui sono iscritti il problema non si pone. Ma se queste persone non raggiungono i requisiti per ottenere la pensione in uno o piu dei regimi iscritti cosa succede? Il legislatore ha previsto vari istituti che hanno l’obiettivo di far si che la contribuzione che sia stata versata non venga sprecata: • RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI consente ai lavoratori con posizioni assicurative pressi gestioni previdenziali diverse di riunire trasferendo tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione per ottenere un’unica pensione. Questa ricongiunzione avviene ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione. Nel 1990 viene consentita anche ai liberi professionisti (Casse previdenziali), resta esclusa la gestione separata dell’Inps (ex INPDAP = Lavoratori pubblici). Non e’ un obbligo ma una facolta’ quindi si attiva solo per iniziativa del lavoratore interessato o dei suoi superstiti, la domanda deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, facoltativa,..). Quando io chiedo di unire le contribuzioni con il trasferimento dei contributi in un unico ente, essi non devono gia’ essere stati usati per liquidare una prestazione previdenziale altrimenti e’ come se io li valorizzassi due volte. Quando la ricongiunzione viene attuata le conseguenze sono che i contributi ricongiunti e’ come se fossero stati sempre versati nell’ente in cui sono stati trasferiti. Il problema si pone nel momento in cui le regole che contabilizzano i contributi sono diverse (regole di calcolo diverse possono far si che la mia posizione diventi sfavorevole o viceversa). 16 Fino al 2010 l’ente di riferimento era l’Inps e vigeva la regola per cui la ricongiunzione era gratuita in entrata (non si pagava nulla) e onerosa in uscita (si pagava il costo della ricongiunzione con un ente diverso dall’Inps). Questo perche’ le regole di calcolo erano diverse quindi chi avesse portato via i contributi dalle casse dell’Inps avrebbe ottenuto un vantaggio a discapito di chi vi restava iscritto sostenere l’onere per mantenere l’equilibrio. Nel 2010 la ricongiunzione e’ diventata onerosa anche in entrata. Legge 45 del 1990 ricongiunzione estesa anche ai liberi professionisti che prima erano appartenenti al lavoro subordinato previo pagamento ulteriore del 50% della differenza tra l’ammontare dei contributi trasferiti e l’importo della riserva matematica. L’ente previdenziale quantifica l’onere della ricongiunzione e lo comunica all’interessato il quale non ha l’obbligo di effettuare la ricongiunzione (costo tanto piu’ significativo quanto sono favorevoli le regole del regime dell’ente su cui voglio vengano trasferiti i contributi). La domanda di ricongiunzione puo’ avvenire una sola volta salvo specifici casi (almeno 10 anni dopo la prima domanda e in presenza di almeno 5 anni di retribuzione effettiva o al momento del pensionamento). Il costo della ricongiunzione dipende da: 1. Collocazione temporale 2. Quanto vengono valutati i contributi a fini pensionistici TOTALIZZAZIONE Percepito nel nostro sistema nel 2006. Presenza di una vita lavorativa discontinua (enti diversi). Non costa nulla (istituto gratuito) per coloro che non possono permettersi il trasferimento della contribuzione attraverso la ricongiunzione. Obiettivo e’ sempre quello di ottenere un’unica pensione, ma quella che mi viene erogata presso l’ente in cui ho trasferimento i contributi non e’ unitaria ma una somma di trattamenti come se ciascun ente previdenziale contribuisse al trattamento corrispondente. Es. 3 lavori diversi con regimi diversi e io ricongiungo i contributi presso un unico ente, ciascun periodo viene conteggiato a parte solo la liquidazione e’ unica ma no il trattamento. Ogni pezzo di pensione viene calcolato con le regole sue proprie (piu’ quote). I contributi che chiedo siano totalizzati non devono essere gia’ stati usati per liquidare una prestazione previdenziale. Io posso chiederla solo se non ho ancora chiesto o accettato la ricongiunzione. Deve riguardare tutti i periodi assicurativi a cui e’ stato iscritto il lavoratore no totalizzazione parziale. Come si calcola la pensione in regime di totalizzazione? Con il sistema contributivo se al momento del pensionamento il lavoratore non ha maturato un diritto di pensione. Non si puo’ invocare la totalizzazione per conseguire gli assegni di invalidita’ e inabilita’ (requisito contributivo ma anche sanitario e si tratta di una prestazione temporanea non per sempre come le altre pensioni, diventa definitiva dopo 3 autorizzazioni consecutive annuali ma pio’ essere revocata in qualsiasi momento previa verifica) per tutte le altre prestazioni previdenziali si. CUMULO DEI CONTRIBUTI 17 nel lavoro subordinato c'è una norma che lo prevede, mentre qui no, il principio non si può applicare per analogia perchè poi non si saprebbe quale metodo di finanziamento utilizzare). Una prova di quanto appena detto sopra relativamente al’interpretazione del primo comma dell’art 2116 si riscontra nella TUTELA DEL LAVORO PARASUBORDINATO: nel quale il lavoratore sopporta 1/3 degli oneri contributivi (sia per quanto riguarda i contributi da pagare all'INPS, sia per quanto riguarda i premi assicurativi da versare all'INAIL), mentre 2/3 sono sopportati dal committente. In realtà questa distribuzione è “virtuale”, in quanto il lavoratore non va di persona a versare i contributi, ma questi gli vengono trattenuti in busta paga dal datore di lavoro (tanto che se il datore di lavoro non paga quei contributi e li trattiene può cadere in responsabilità penale). In questo caso, per alcuni,se il committente non paga,opera il principio di automaticità (perchè siamo nella stessa situazione del lavoro subordinato,essendoci una parte di contributi che grava sul datore di lavoro); per altri il principio non vale perchè manca una norma che ne prevede l'applicazione e in che modo (quindi si ritorna all'idea che il principio di automaticità si applica,in relazione a ciascuna singola forma di tutela,solo se c'è una legge speciale che ne prevede l'applicazione e in che modo); non c'è ancora una soluzione decisiva,ma si propende per la seconda. Il lavoratore, in passato, richiedeva un estratto conto contributivo all'INPS oppure l'INPS stesso lo inviava periodicamente; oggi basta che il lavoratore richieda all'INPS il codice PIN, acceda e prenda conoscenza della propria situazione contributiva (si parla sempre di anni, ma in realtà l'unità di misura della contribuzione è la settimana). Se si accorge che esiste una scopertura contributiva, il lavoratore non è il creditore dei contributi,quindi non si può rivolgere al suo datore di lavoro chiedendogli di pagare a lui i contributi(eventualmente può chiedergli di pagarli all'ente previdenziale); oppure il lavoratore si può rivolgere all'ente previdenziale,mostrargli i periodi scoperti e chiedergli di recuperarli,infatti,se i contributi di questi periodi scoperti non sono ancora caduti in prescrizione,si può applicare il principio di automaticità delle prestazioni e il lavoratore può chiedere all'ente previdenziale di riconoscere anche questi contributi come se fossero stati realmente versati. Se il periodo di prescrizione non è ancora decorso, l'ente previdenziale avrà tutto l'interesse ad attivarsi per recuperare i contributi non versati, altrimenti dovrebbe sopportare in proprio il costo di quei contributi oppure, se il lavoratore avverte l'ente della scopertura, l'ente non provvede e nel frattempo i contributi cadono in prescrizione, il lavoratore potrebbe agire tramite azione civile e chiedere il risarcimento del danno all'ente previdenziale. Cosa succede quando il principio di automaticità non opera (e quindi quando il mancato versamento dei contributi crea un danno)? E' indicato nel 2° comma dell'art.2116 del codice civile (“Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore (DATORE DI LAVORO) è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro (RISPONDERA' CON VARI TIPI DI RESPONSABILITA')”; questo però riguarda la patologia del rapporto contributivo, delle conseguenze dell'inadempimento di cui ci occuperemo più avanti. 20 DETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI Retribuzione imponibile perche’ oggetto di imposizione contributiva base di calcolo dei contributi previdenziali. Retribuzione pensionabile = base di calcolo della pensione. Quanti contributi/premi assicurativi devono essere applicati? Si calcola un’aliquota percentuale al reddito del soggetto. Il concetto di retribuzione e’ convenzionale racchiude altri concetti/voci Es. : • retribuzione base fissata dalla contrattazione collettiva che varia in base ai settori • maggiorazione per il lavoro supplementare poi straordinario o per il lavoro notturno o festivo • indennita’ per non godimento pieno delle ferie • incentivo o premio per il raggiungimento di obiettivi L’ammontare di contributi varia al variare non tanto dell’aliquota ma in relazione al fatto che all’interno della retribuzione ci sono piu’ o meno voci. A decidere le voci e’ il legislatore il quale fa variare il costo del lavoro spronato da diversi obiettivi. Es. se c’e’ bisogno di aumentare l’offerta di lavoro la maggiorazione per lavoro straordinario viene inserita all’interno del concetto di retribuzione per far costare di piu’ le ore extra del lavoratore cosi’ da invogliare l’azienda ad assumere piuttosto che far fare straordinari. Nel diritto del lavoro non esiste un unico concetto di retribuzione, varie nozioni in base ai diversi obiettivi che il legislatore si prefigge, non e’ detto che coincidano. Non coincidenza rilevata nella circostanza in cui le voci inserite possono non essere le stesse. Retribuzione imponibile ci riferiamo al concetto elaborato dal legislatore previdenziale per avere una base di calcolo per i contributi previdenziali. Lavoratore deve lavorare e il lavoratore deve pagare Retribuzione = controprestazione dell’attivita’ lavorativa. ART. 2099 cc RETRIBUZIONE “La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito’’. Non ci dice la definizione ma come si determina. Che cos’e’ la retribuzione si puo’ ricavare da: ART. 2094 cc PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO Da la definizione. “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore’’. Analizza il concetto di RETRIBUZIONE CORRISPETTIVA alla mia attivita’ lavorativa (nozione nascosta). ART. 2120 cc TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 21 Ci indica come deve essere calcolata la retribuzione ai fini del tfr. E’ convenzionale, creata dal legislatore per determinare la base di calcolo del tfr. ART.36 COST = indica le caratterisiche imprescindibili che la retribuzione può avere così come definita dall’art 2094 ART.18 Statuto dei lavoratori: dà una definizione di retribuzione globale di fatto di riferimento per commisurare il risarcimento del danno dal momento del licenziamento illegittimo fino alla reintegrazione. Nel diritto del lavoro non esiste una sola definizione di retribuzione, dipende dalle finalita’ del legislatore. RETRIBUZIONE IMPONIBILE: concetto convenzionale che viene creato dal legislatore ai fini dell'individuazione della base di calcolo dei contributi previdenziali; non è la nozione di retribuzione, è UNA nozione di retribuzione che viene introdotta specificatamente in materia previdenziale, al fine di determinare il carico contributivo. Essendo la definizione di RETRIBUZIONE non unica (ma composta da varie voci), si può modificare l'ammontare/il carico contributivo mantenendo invariata l'aliquota (che è unica) e togliendo o aggiungendo voci alla definizione di retribuzione, in questo modo si agisce sul COSTO DEL LAVORO. Non si deve confondere il concetto di RETRIBUZIONE 3 FASI STORICHE / 3 INTERVENTI LEGISLATIVI Dove trovavamo la definizione di RETRIBUZIONE in precedenza: • Decreto presidenziale nr. 797 del 1955 ha modificato l’art. 27 e 28 del Testo Unico (tecnica della novella), specificava cosa dovesse intendersi per retribuzione imponibile ai fini degli assegni familiari con una disposizione generale ai fini contributivi (INPS); • Decreto presidenziale nr. 1124 del 1965 (art. 29) ai fini INAIL. Problema in quanto i due elenchi presentavano alcune voci imponibili ai fini assicurativi e altre ai fini previdenziali e inoltre valeva il principio per cui l’erogazione della prestazione avveniva solo in presenza dell’attivita’ lavorativa del lavoratore. • PRIMA FASE TESTO ORIGINARIO “Si considera (concetto convenzionale solo a determinati fini) retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale tutto cio’ che il lavoratore riceve in denaro o in natura come compenso dell’opera prestata dal datore di lavoro” ART. 27 e 28 TESTO UNICO (novellati poi dal legislatore). I protagonisti sono lavoratore e datore di lavoro e la definizione è simile all’art.2094. Se si considera la norma in negativo cioè se la si dovesse applicare rigorosamente, essa intende dire che possono esistere delle somme di denaro che provengono da soggetti diversi del datore di lavoro e vanno al lavoratore (es. mancia ai camerieri, è una somma di denaro che entra in tasca del lavoratore 22 La Corte di Cassazione afferma che il concetto di “DERIVAZIONE” dal rapporto di lavoro è certamente PIU' AMPIO (rispetto a tutti i concetti precedenti) in quanto prescinde dalla corrispettività tra retribuzione e rapporto di lavoro. E allora qual'è la relazione che lega il rapporto di lavoro e il fatto che venga corrisposta una certa somma/beneficio? La Corte di Cassazione dice che mentre il la retribuzione è strettamente connessa con la prestazione lavorativa in virtù del vincolo sinallagmatico che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato in base all’art.2094, il concetto di derivazione dal rapporto di lavoro invece prescinde da questo vincolo. Il concetto di derivazione individua non solo tutto ciòche può essere inquadrato nella definizione di retribuzione ma anche tutti gli altri introiti del lavoratore subordinato F 0E 0di conseguenza F 0 E 0 l’ampiezza del concetto di derivazione sta nel fatto che considera quindi anche quegli introiti come ad esempio le mance che vengono corriposte al lavoratore da sogg terzi rispetto al rapporto di lavoro, e la nuova base contributiva imponibile comprenderà non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che, nell'attività di lavoro, trovano la loro mera “occasione”. La Corte di Cassazione dice che “è reddito da lavoro dipendente (su cui si pagano i contributi previdenziali) ciò che trova nel rapporto di lavoro la sua OCCASIONE; Emerge dunque un nuovo concetto che si colloca a metà strada tra la CAUSALITA' e la CASUALITA': il NESSO DI OCCASIONALITA' (diventa reddito su cui calcolare i contributi ciò che trova la sua “occasione” nel rapporto di lavoro). Successivamente, quando tratteremo della tutela contro gli infortuni sul lavoro, vedremo che il “NESSO DI OCCASIONALITA'” è ciò che lega lo svolgimento dell'attività lavorativa e l'infortunio sul lavoro, e che giustifica l'applicazione della tutela: infatti l’infotunio non deve essere causato dal lavoro ma in occasione del lavoro. [Successivamente la Corte di Cassazione continuerà ad utilizzare tale concetto/ orientamento precedente ogni qual volta che si ripresenta una situazione simile (a quella appena analizzata, ossia riferita all'episodio delle case da gioco), ma anche in altri contesti per spiegare il nuovo regime previdenziale]. Al di là delle varie definizioni che si sono succedute tutte hanno mantenuto una caratteristica di base: definizione di carattere generale + un elenco di voci che sulla base del principio generale dovremmo considerare di tipo retributivo e quindi assoggettarle a contribuzione ma che invece vengono escluse dal legislatore in tutto o in parte dal pagamento dei contributi. Anche il legislatore del 97 mantiene questa impostazione e quindi accanto alla definizione generale ci sono due elenchi, però mentre prima della riforma del 97 ci interessava solo l’elenco delle voci escluse ai fini contributivi, oggi bisogna fare i conti anche con l’elenco delle voci escluse ai fini fiscali e chiederci se le basi imponibili vengono unificate allora le esenzioni ai fini fiscali valgono anche ai fini contributivi oppure no: 1. Art. 6 decreto legislativo 1997 contiene un elenco non assoggettato a contribuzione ma in genere hanno un regime di carattere generale dal punto di vista fiscale. Queste voci sono importanti dal punto di vista pratico perché molto spesso le parti di un rapporto di lavoro, di fronte ad un conflitto che abbia per oggetto una pretesa economica nel trovare un accordo, cercano spesso di imputare quello che una delle parti (datore di lavoro) sarà disposta a pagare e che l’altra parte (lavoratore) sarà disposta a ricevere ad una di queste voci in modo da risparmiare dal punto di vista contributivo; 2. Art. 51 TUIR contiene come tutti gli articoli in materia fiscale anche in materia contributiva troviamo la definizione generale più l’elenco di voci al secondo comma voci non assoggettate ne a contribuzione fiscale ne previdenziale tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro nel primo comma; dal secondo comma c’è un’elencazione di benefici che non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito, ossia sulle quali non si pagano le imposte sul reddito. 25 1. Voci del primo elenco non soggette a contribuzione previdenziale: • Trattamento di fine rapporto; • Incentivi all’esodo; • Somme corrisposte a finanziamento di forme di previdenza complementare; • Risarcimento del danno emergente, patrimoniali; • … In questo elenco di voci si esce dal concetto di REMUNERAZIONE in quanto si entra nel concetto di RISARCIMENTO e quindi non vale la soggezione a contribuzione a fini previdenziali. 2. ART. 51 DEL TUIR Voci con regime particolare dal punto di vista fiscale e contributivo, che non concorrono o concorrono in parte alla contribuzione, bisogna sempre distinguere il regime fiscale da quello previdenziale. Questo fino al 1997, successivamente (dal momento in cui la base imponibile contributiva e quella fiscale vengono armonizzate) tali voci sono esenti, in tutto o in parte, sia dal pagamento delle imposte sul reddito sia dal pagamento dei contributi previdenziali. Tali voci o benefici (che possono essere anche “in natura”, in questo caso bisogna convertirli e considerare il valore monetario per stabilire se e in quale misura costituissce reddito) sono dette “free benefits” . ALCUNI ESEMPI DEL SECONDO ELENCO Somministrazione di vitto, mense aziendali, buono mensa soggetto a contribuzione fino ad un certo valore soglia/tetto (se il beneficiario sta al di sotto della soglia, tutto e’ esente, se sta al di sopra sulla differenza viene applicata la ritenuta fiscale ai fini contributivi. Chi organizza servizi di trasporto collettivo (datore di lavoro mette a disposizione uno o piu’ mezzi per la generalita’ o categorie di dipendenti) trattamento agevolato no ab personam ma rivolto alla generalita’. Beneficio deve andare sempre a tutti i dipendenti o ad una modesta categoria se no non e’ soggetto ad esenzione. Remunerazione ha un valore che puo’ variare nel tempo, non c’e’ solo il valore in se’ ma anche quello che deriva dal fatto che il datore di lavoro mi cede azioni che valgono un tot. Di euro, quindi rispetto al guadagno che il lavoratore puo’ realizzare e’ reddito su cui bisogna calcolare i contributi previdenziali ? non concorre a formare il reddito il valore delle azioni offerte alla generalita’ dei dipendenti (a tutti) fino ad un valore soglia (2000 euro circa) a condizione che non vengano riacquistate o cedute prima dello trascorrere dei 3 anni dalla percezione delle azioni, quelle offerte a singoli per es. come premi sono assoggettabili a contribuzione previdenziale Per la macchina aziendale bisogna convertire il valore del bene in denaro per capire se e in che misura l’assegnazione di quel bene va ad incidere sulla contribuzione previdenziale. “uso promiscuo” = motivi aziendali e non. Norma non dice che e’ tutto esente a contribuzione a fini fiscali e previdenziali in quanto vale l’uso promiscuo. Criterio convenzionale rappresentato dalle tabelle ACI costo chilometrico in base al modello auto moltiplicato per 15.000 km (percorrenza convenzionale) = il 30% corrisponde all’uso per lavoro. Lavoratore svolge la prestazione lavorativa in un luogo diverso dalla sua abituale sede di lavoro e per svolgerla gli viene erogata un’indennita’ di trasferta in denaro. Legislazione previdenziale non se ne occupa quindi nell’art. troviamo il regime fiscale e contributivo dell’indennita’. Questa voce va a ricompensare il disagio della trasferta oltre che l’attivita’ lavorativa. 26 Indennita’ di trasferta giornalmente va esente dalla contribuzione per la parte eccedente al valore soglia (aumentato per le trasferte all’estero) Diverso da rimborso spese (non entrano a far parte della nozione di reddito da lavoro dipendente e quindi non assoggettato di contribuzione previdenziale). Indennita’ al trasfertista invece corrisponde alla somma di denaro data al lavoratore che per contratto deve sempre svolgere la sua attivita’ lavorativa in luoghi diversi l’indennita’ va tassata per meta’ si e per meta’ no. Si tratta di un ELENCO APERTO… RIASSUNTO Abbiamo esaminato il concetto di RETRIBUZIONE IMPONIBILE, che è la base di calcolo dei contributi previdenziali ed assicurativi (nozione originaria identificata dalla definizione di RETRIBUZIONE-CORRISPETTIVO, ricavabile dall'art.2094 del codice civile). Nel 1969 il legislatore estende il concetto affermando che la RETRIBUZIONE è il corrispettivo di ciò che viene dato al lavoratore, in denaro o in natura, (e sul quale vengono calcolati i contributi) PER IL FATTO STESSO DI ESSERE LAVORATORE (e quindi parte del rapporto di lavoro). Nel 1996 il Parlamento, con una legge delega, pone al Governo l'obiettivo di creare un'armonizzazione tra le diverse basi imponibili che vengono utilizzate a fini previdenziali(per calcolare i contributi) e a fini fiscali(per calcolare l'imposta sul reddito); l'anno successivo con il DECRETO LEGISLATIVO N.314/1997 la questione viene risolta attraverso un rinvio alle norme fiscali,in particolare ad una norma contenuta nel “Testo Unico delle imposte sui redditi”,oggi è l' ART.49 e ci dà la nozione di “REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE A FINI FISCALI”. Questa norma, però, va letta insieme all' ART.51 del TUIR (si crea quindi un collegamento/ armonizzazione tra norme). A questo punto abbiamo notato che la terminologia usata dal legislatore fiscale è un po' diversa da quella fino ad allora utilizzata dal legislatore previdenziale (in particolare il termine “RETRIBUZIONE” viene sostituito dal termine “REDDITO”, come si usa nel diritto tributario; ma soprattutto scompare quel collegamento di DIPENDENZA, creato nel 1969, tra l'”essere parte di un rapporto di lavoro” e “ricevere un determinato compenso”). L'interpretazione più favorita intende il concetto di “DIPENDENZA” in termini non cronologico ma CAUSALI (ossia la retribuzione è ciò che trova la sua CAUSA nel rapporto di lavoro). Successivamente il legislatore non utilizza più questo concetto di “DIPENDENZA”, allora ci chiediamo: i nuovi termini presenti nel TUIR che, non ci parlano più di “dipendenza”, ma di “RELAZIONE” dal rapporto di lavoro (e ci dicono che sono redditi da lavoro dipendente quelli costruiti “in relazione” al rapporto di lavoro) come devono essere intesi?? I 2 termini (DIPENDENZA e RELAZIONE) sono sinonimi oppure no?? La legge non ci dà alcuna risposta; la risposta ci arriva dalla Corte di Cassazione (vedi episodio lezione precedente riguardante la mancia che viene elargita agli impiegati tecnici delle case da gioco) che con la sentenza n.6238/21 del Marzo del 2006 (e servendosi dell'episodio riguardante le case da gioco) dà alcune direttive di carattere generale all'interno del sistema previdenziale. Il concetto di RETRIBUZIONE IMPONIBILE, poi diventato REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE è andato sempre più ampliandosi. 27 • Rapporto tra datore di lavoro e lavoratore lavoratore non e’ creditore diretto ma ha interesse al pagamento dei contributi Lavoratore ha uno strumento per il mancato pagamento: ART. 2116 cc, 1^ comma PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’ DELLE PRESTAZIONI : • Applicazione piena • Applicazione parziale = principio di automaticita’ non viene piu’ applicato quando obbligo di pagamento dei contributi cade in prescrizione. Lavoratore non e’ detto subisca un danno in quanto quei contributi non avrebbero cambiato il periodo di erogazione della prestazione previdenziale. L’ente invece subisce un danno. RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO • Verso il lavoratore • Verso l’ente previdenziale RIMEDI CONTRO IL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI: ▲ ART. 2116 cc , 2^ comma RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO VERSO IL LAVORATORE Responsabilita’ di carattere civile che mira a risarcire il danno derivato al lavoratore. Il danno risarcito non consiste nel mancato pagamento dei contributi ma e’ solo il presupposto del danno. Il danno e’ costituito dalla mancata erogazione della prestazione previdenziale oppure dall’erogazione di una prestazione inferiore rispetto a quella erogata se il datore di lavoro avesse pagato i contributi. PRESUPPOSTI IMPLICITI: non operi il principio di automaticita’, sia intervenuta la prescrizione dei contributi Il lavoratore puo’ richiedere all’ente una sorta di estratto conto in cui risultano i contributi versati anno per anno. ▲ COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA ART. 13 LEGGE 1338/1962 Facolta’ del datore di lavoro di costituire una RENDITA VITALIZIA pari alla pensione o alla quota di pensione spettata al lavoratore in relazione ai contributi omessi. Norma prevede la facolta’ quindi il ddl puo’ decidere se costituirla. Non si versa una somma di denaro corrispondente ai contributi non versati ma tale da consentire al lavoratore di ottenere la stessa pensione se i contributi sarebbero stati versati regolarmente. Questo rimedio non mira a coprire il buco contributivo ma il buco pensionistico. Se il ddl non attiva la costituzione della rendita vitalizia puo’ essere attuata dallo stesso lavoratore (agisce in rivalsa nei confronti del ddl). Costituzione della rendita’ e’ onerosa necessarie quindi risorse per chi si vuole attivare, lavoratore poi deve avere la certezza di poter recuperare i soldi dal ddl. Giurisprudenza quindi trova una scorciatoia: azione diretta del lavoratore nei confronti del ddl lavoratore chiede immediatamente la condanna del suo ddl all’attivazione della rendita vitalizia versata all’ente previdenziale cosi’ che il lavoratore non debba anticipare. TESTO ORIGINARIO bisogna esibire all’INPS documenti di data certa da cui si ricava l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro, durata dello stesso e ammontare della retribuzione. 30 Interviene la Corte Costituzionale e dichiara l’illeggitimita’ dell’art. 13 nella parte in cui non consente al lavoratore di provare in altro modo la durata del rapporto (si puo’ provare anche con altre modalita’ rispetto al documento di data certa) RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DELL’ENTE PREVIDENZIALE L’obbligazione che ha per oggetto il pagamento del contributo previdenziale finalizzata all’erogazione di una prestazione previdenziale viene regolata da un sistema piu’ specifico rispetto a quello dell’obbligazione nel diritto civile. L’ente previdenziale ovvero il creditore non sempre sa di esserlo ovvero di avere un debito LAVORO IN NERO. Il sistema predispone quindi un sistema di tutele per il creditore/ente previdenziale e un sistema di responsabilita’ che non ha sempre la funzione tipica nell’ambito dei rapporti civilistici debito/credito e che va quindi la di la della semplice funzione risarcitoria sistema di responsabilita’ che mira a far si che il debitore sia messo di fronte alle possibili conseguenze dell’inadempimento: • RESPONSABILITA’ PENALE • RESPONSABILITA’ CIVILE • RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO Possono concorrere tra di loro. RESPONSABILITA’ PENALE LEGGE 689/1981 trasforma alcuni illeciti penali in illeciti amministrativi 2 ipotesi di illecito penale: • Quando ddl non paga i contributi previdenziali che gravano direttamente su di lui, ovvero quelli che si aggiungono alla retribuzione • Quando ddl non paga i contributi previdenziali che e’ tenuto a pagare per conto dei suoi dipendenti, quindi quelli che gravano sul lavoratore stesso ma effettivamente vengono pagati dal ddl all’ente di lavoro sotto forma di RITENUTE ART. 37 LEGGE 689/1981 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni(di lire) mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti” datore di lavoro omette di detenere documenti che sarebbe obbligato a tenere. Ddl e’ soggetto attivo di questo reato proprio (indicato espressamente il soggetto che puo’ essere punito penalmente/incappare in questa sanzione penale). Elemento soggettivo/psicologico del reato = reato che presuppone un specifico fine REATO A DOLO SPECIFICO (volonta’ di non pagare in tutto o in parte i contributi previdenziali o i premi assicurativi) Il reato ci puo’ essere solo se si parla dell’omissione dei contributi versati alla previdenza obbligatoria (primo pilastro). 31 L’omissione contributiva e’ considerata nella finalita’ del reato non in funzione dell’elemento materiale del reato omette registrazioni o denunce obbligatorie, oppure non le omette ma le esegue non conformi al vero che vengono punite così severamente perché impediscono al creditore (ENTE PREVIDENZIALE) di rendersi conto del corretto adempimento degli obblighi contributivi e del corretto svolgimento del rapporto di lavoro. ESEMPIO Contributi dovuti 10000 50% dei 10000 = 5000 (soglia personale) 2500 e’ la soglia fissa Sanzione penale c’e’ quando ddl non paga in questo mese un importo che supera la maggiore delle due soglie. La pena è la reclusione fino a 2 anni; c'è però una SOGLIA DI PUNIBILITA' (=omesso versamento di contributi e premi per un importo mensile non inferiore al maggior importo tra 2.500 euro (cifra fissa) e il 50% dei contributi complessivamente dovuti) al di sotto della quale il datore di lavoro non ha responsabilità penale (avrà altre responsabilità). All'ente previdenziale non interessa tanto punire il datore di lavoro che non versa i contributi, ma gli interessa riuscire ad ottenere i contributi che gli spettano. Chi accerta la responsabilità penale (e quindi stabilire se un datore di lavoro è incorso o meno in essa)? Dovrebbe occuparsene il GIUDICE PENALE (ma la vicenda riguarda una irregolarità documentale che ha a che fare con il mancato pagamento dei contributi e questo può dipendere da varie circostanze, delle quali però non interessa al legislatore che è invece interessato solo al fatto che i contributi siano pagati quando dovuti, e non siano pagati quando non dovuti; perciò sarebbe improprio rivolgersi al giudice). Se ne occupa, quindi, un ORGANO ISPETTIVO (ispettori della nuova Agenzia Nazionale in tema di ispezione a partire dal 2016, quelli degli enti previdenziali fino all'anno scorso) che nel corso di una ispezione rileva ed accerta l'eventuale irregolarità e il superamento o meno della soglia di punibilità ed infine invia al datore di lavoro un verbale dettagliato in cui si afferma che lo stesso atto viene trasmesso anche alla Procura della Repubblica che poi deve svolgere ulteriori indagini ed eventualmente svolgere l'azione penale. Quindi l'organo ispettivo constata l'eventuale irregolarità e poi segnala all’INPS la circostanza perché provveda a recuperare i contributi previdenziali, all’INAIL perché provveda a recuperare i premi assicurativi non versati, e all’Agenzia delle Entrate perché provveda all’eventuale recupero delle imposte; Successivamente, se ritiene che ci siano gli estremi del reato, trasmette il tutto alla Procura dove poi sarà il Pubblico Ministero ad esercitare l'azione penale. L’irregolarità può essere scoperta anhe in seguito a denuncia da parte del lavoratore. Dal momento che al datore di lavoro viene inviato il verbale dall'organo ispettivo, egli può già esercitare degli strumenti di difesa in sede amministrativa, ossia davanti ad appositi comitati istituiti o all'interni degli stessi enti previdenziali o presso le direzioni regionali del lavoro, oppure attraverso ricorso. Però se l'ente previdenziale ritiene che, a prescindere dalle vicende penali, comunque intanto i contributi debbano essere pagati, può già attivarsi contro questo datore di lavoro. Fino a qualche anno fa l’ente creava un documento (con indicati tutti i periodi contributivi scoperti) e lo passava all'agente della riscossione Equitalia che formava una cartella di pagamento, la quale veniva notificata al datore di lavoro. 32 Condizioni per la tutela = requisiti per potersi dire soggetto protetto e obbligato in materia di sicurezza sul lavoro. Tutela si occupa della prevenzione ovvero cio’ che viene prima mentre la previdenza si occupa di cio’ che viene dopo. In passato la vicenda infortuni sul lavoro era data per scontata, oggi riteniamo che sia inconcepibile che un evento simile accada, questo determina una rilevanza mediatica di gran lunga maggiore rispetto al passato. MALATTIE PROFESSIONALI Davanti al profilo di carattere penale c’e’ quello di carattere previdenziale. Es. “vicenda dell’amianto” malattia conosciuta come una delle prime malattie professionali di cui si occupa il legislatore (inalazione di fibre di amianto) tutela previdenziale per i superstiti. “caso dell’Ilva di Taranto” Tutte materie in cui sono coinvolte l’Inail. TUTELA IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO e MALATTIE PROFESSIONALI Tutela selettiva = nasce dall’incrocio di una serie di requisiti (non tutti sono tutelati). • Requisito di carattere OGGETTIVO : il lavoratore deve svolgere un certo tipo di attivita’ per essere protetto nel caso in cui si verifica l’infortunio sul lavoro (che attivita’ svolgo) • Requisito di carattere SOGGETTIVO : chi subisce l’infortunio deve rientrare tra le persone assicurate (chi sono). Questi requisiti sono indicati nel Testo Unico del 1965 ART. 1 Dice che si e’ protetti in tanto e in quanto si svolge una lavorazione pericolosa quindi non una qualunque, si riceve quindi tutela. Una lavorazione e’ pericolosa quando si utilizza una macchina o uno strumento pericoloso. Una macchina e’ pericolosa quando non e’ mossa direttamente dalla persona che la utilizza ma da un’energia esterna alla persona che la utilizza come ad esempio la corrente elettrica primo criterio in virtu’ del quale un’attivita’ lavorativa e’ pericolosa. E’ suscettibile di estensione: e’ tutelato contro l’infortunio del lavoro anche chi non e’ direttamente addetto alla macchina definita pericolosa ma tuttavia si trova ad operare nello stesso contesto in cui un altro lavoratore svolge un tipo di attivita’ pericolosa e quindi sopporto lo stesso rischio di chi utilizza direttamente quella macchina. (principio del rischio ambientale). E’ pericolosa anche l’attivita’ svolta in un ambiente diverso da quello dove si trova la macchina pericolosa ma in rapporto alla sussidirieta’ o complementarieta’ rispetto alla quale si trova la macchina pericolosa. Nella seconda parte il legislatore dice che a prescindere da questo criterio di pericolosita’ appena spiegato devono ritenersi pericolose… SEGUE un elenco di 28 prestazioni secondo criterio di selezione ART. 4 “Persone assicurate” (carattere soggettivo) LAVORATORE PARASUBORDINATO La tutela in materia di infortuni sul lavoro nasce con il decreto legislativo 38/2000 LAVORATORE AUTONOMO ES. idraulico SOGGETTI NON LAVORATORI (secondo il diritto del lavoro) COS’E’ UN INFORTUNIO SUL LAVORO? 35 36