Scarica diritto della previdenza sociale e più Appunti in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! tutela per gli infortuni sul lavoro, lavorazioni pericolose persone protette infortunio itinere e quando escluso da idennizzo malattie professionali e disciplina dei lavoratori stranieri danno biologico Danno differenziale contributo figurativo - tutele previste per la maternità congedo obbligatorio - congedo parentale - allattamento e le relative misure reddito di cittadinanza sistema totalizzazione (nelle pensioni) - Dis-coll differenza tra omissione e evasione contributiva - art. 38 cost quale fondamento della prev soc pensione di vecchiaia vecchiaia anticipata ammortizzatori sociali in deroga- casse in deroga asdi naspi previdenza e assistenza sociale cigo e differenza con cigs base imponibile su cui calcolare contributi covip previdenza complementare enti previdenziali privatizzati esempi e sentenze enti previdenziali ed enti previdenziali privatizzati rapporto giuridico previdenziale e natura prestazioni previdenziali - assegno sociale - criterio adeguatezza e perché nel ns sistema è in crisi Assistenza sociale: cosa significa il termine L’assistenza sociale consiste in prestazioni di varia natura, indirizzate al sostegno di ogni persona che si trovi in uno stato di bisogno. Non rileva il fatto che la persona che necessiti di assistenza sia un lavoratore o meno. Siamo quindi all’interno di quel sistema di sicurezza sociale, detto anche welfare, che si riferisce al complesso di attività – a preminenti fini di solidarietà, naturalmente – con cui lo stato fornisce ai cittadini una serie determinata di prestazioni. Queste prestazioni possono essere di diverso genere, a seconda delle concrete esigenzeIl fine di queste erogazioni è garantire ai cittadini una “stabile e completa libertà dal bisogno”, consentendo loro un effettivo godimento dei diritti civili e politici, così come riconosciuti e tutelati dalla nostra costituzione. Previdenza sociale: la definizione e le assicurazioni sociali La previdenza sociale, invece, è uno strumento di politica sociale, destinato a prevenire condizioni di bisogno di soggetti che siano esposti ed economicamente indifesi, in quanto totalmente dipendenti dal lavoro quotidiano. È pertanto riservato alle classe dei lavoratori e delle lavoratrici, che fruiscono di determinate prestazioni con la finalità specifica di riparare le conseguenze dannose derivate da alcuni eventi lesivi previsti ed individuati dal legislatore. La previdenza sociale, in concreto, è realizzata mediante lo strumento attuativo delle assicurazioni sociali Inail ed Inps, che non perseguono scopi di lucro: l’assicurazione ha un carattere collettivo sia per la definizione dei rischi e delle prestazioni che per l’iscrizione dei soggetti protetti. Il finanziamento delle prestazioni previdenziali è basato su un fondo alimentato dai contributi assicurativi: versati in parte dal soggetto assicurato, ed in parte dal datore di lavoro, possono essere eventualmente integrati dallo Stato. I rischi assicurati sono rappresentati dalle seguenti ipotesi: infortuni sul lavoro e malattie professionali, invalidità o inabilità al lavoro, tubercolosi, disoccupazione involontaria, vecchiaia. E’ evidente che le assicurazioni sociali, essendo dirette alla copertura di determinati rischi (e solo di questi rischi specifici) erogano le prestazioni economiche e sanitarie quando il rischio si è realizzato, ossia quando il soggetto diventa – a seconda dei casi – malato, infortunato, invalido o disoccupato: l’intervento ha quindi una funzione ed un carattere di natura riparatoria, di un danno in atto che si è quindi già verificato. Di conseguenza, l’intervento stesso risulta privo di una reale efficacia preventiva del danno stesso, poiché viene erogato solamente a posteriori, e si concretizza in un contributo previdenziale che reintegra lo stato di bisogno del lavoratore, derivante dalla perdita di guadagno dovuta, a sua volta, al verificarsi della malattia o dell’infortunio (o delle altre ipotesi). Sistema di totalizzazione: La totalizzazione consente l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata. CHI È INTERESSATO Sono interessati i lavoratori che hanno versato contributi in casse o fondi pensionistici diversi e che non vogliono, perché troppo onerosa, o non possono, perché non prevista dalle norme vigenti, richiedere la ricongiunzione dei contributi in un unico fondo di previdenza. La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti. Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione, i lavoratori iscritti: a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti; alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria; alle forme pensionistiche obbligatorie, agli appositi albi o elenchi gestiti dagli Enti previdenziali privatizzati; alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati; al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Può essere liquidata anche una pensione in regime di totalizzazione con sola contribuzione Inps (ad es. con contribuzione da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo con versamento nella gestione separata). La facoltà di totalizzazione può essere esercitata dai superstiti per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, anche se quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale. Resta la facoltà di richiedere l'applicazione delle disposizioni concernenti il cumulo dei contributi già previste dalle norme di legge in vigore, per le seguenti tipologie di lavoratori: autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali), che possono ottenere la pensione sommando i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con quelli versati all’Inps nel fondo pensioni lavoratori dipendenti per attività lavorativa subordinata; che hanno svolto attività all’estero (in paesi dell’Unione Europea o convenzionati) e che possono sommare, gratuitamente, i contributi versati all’estero con quelli accreditati all’Inps per perfezionare il diritto a pensione; assunti dopo il 31.12.1995 (pensioni con sistema di calcolo contributivo) che possono sommare i versamenti effettuati all’Inps, in due o più gestioni; titolari di posizione assicurativa all’Inpgi (giornalisti), all’Inps nella gestione lavoratori dello spettacolo o per altra attività lavorativa subordinata. "ad integrazione" se nel periodo, durante il quale si è verificato l’evento, è stata corrisposta una retribuzione ridotta che ha determinato l’obbligo del versamento contributivo e, il conseguente, accredito di settimane sul conto assicurativo dell’assicurato; "ad incremento" se l’attività lavorativa è stata svolta nel settore agricolo. ACCREDITO A DOMANDA Sono accreditabili solo a domanda, i periodi di: servizio militare; malattia e infortunio; assenza dal lavoro per donazione sangue; congedo per maternità durante il rapporto di lavoro (ex astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio); maternità al di fuori del rapporto di lavoro corrispondente al congedo per maternità; congedo parentale durante il rapporto di lavoro (ex assenza facoltativa post partum); riposi giornalieri (ex per messi per allattamento); assenze dal lavoro per malattia del bambino; congedo per gravi motivi familiari; permesso retribuito ai sensi della Legge 104/92 (handicap grave); congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 (handicap grave); periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l’assunzione di cariche sindacali. ACCREDITO D'UFFICIO Sono accreditati d’ufficio, senza specifica domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore è stato: in cassa integrazione guadagni straordinaria; assunto con contratto di solidarietà; impegnato in lavori socialmente utili, nei casi e con le modalità previste dalle specifiche disposizioni legislative e amministrative in materia. oppure ha beneficiato: di indennità di mobilità; di indennità di disoccupazione; di assistenza antitubercolare a carico dell’Inps. L’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione L’indennità non spetta, invece, a: collaboratori titolari di pensione; titolari di partita IVA; amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Come funziona+ DECORRENZA E DURATA La DIS-COLL decorre: dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione; dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa. QUANTO SPETTA L’indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile quando tale reddito è inferiore a 1.221,44 euro per il 2019 (rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente). È, invece, pari al 75% dell'importo di 1.221,44 euro per il 2019, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.221,44 euro, quando il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore all’importo di 1.221,44 euro. L’indennità viene corrisposta mediante: accredito su conto corrente bancario o postale; accredito su libretto postale; bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio. DECADENZA Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa; rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni; titolarità di trattamenti pensionistici diretti; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l’indennità DIS-COLL; partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti Differenza tra omissione ed evasione contributiva Si definisce omissione contributiva il mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili da denunce e registrazioni obbligatorie, mentre si parla di evasione contributiva in caso di inadempienza, accertata d'ufficio o consolidatasi oltre un anno dalla scadenza di legge, connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. La maggiore differenza risiede quindi nel comportamento del datore di lavoro caratterizzato dall'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occultare rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. L'omissione contributiva è punita con un tasso del 5,5% sul dovuto, mentre l'evasione contributiva con la sanzione pari al 30% del debito, nel limite del 60% dei contributi/premi non corrisposti. Gli ammortizzatori sociali attualmente in vigore sono i seguenti: CIG - cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga - ammortizzatori sociali in costanza di lavoro; Naspi e Asdi; Assegno di ricollocazione; Dis-Coll, garantita fino al 30 giugno 2017 e per la quale è atteso un intervento di proroga. Le novità maggiori introdotte con la riforma del Jobs Act riguardano la Naspi e l’Asdi, i due sussidi rivolti ai lavoratori dipendenti in disoccupazione e che prevedono, tra le regole per l’accesso, la stipula di un patto di servizio personalizzato con il Centro per l’Impiego per la ricerca attiva di lavoro. Ammortizzatori sociali: cosa sono e come funzionano Naspi e Asdi Tra le novità introdotte dal Jobs Act, il decreto di riordino degli ammortizzatori sociali ha introdotto i due nuovi sussidi di disoccupazione Naspi e Asdi in sostituzione di Aspi e mini-Aspi. La Naspi, in vigore dal 1° maggio 2015, è rivolta ai lavoratori dipendenti compresi apprendisti, soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato e personale artistico. Si tratta di un ammortizzatore sociale riconosciuto ai lavoratori che perdono involontariamente il lavoro e che risultano essere in stato di disoccupazione, con almeno tredici settimane di contribuzione in attivo nei quattro anni precedenti il periodo di disoccupazione e che abbiano lavorato almeno 12 mesi prima dell’inizio della disoccupazione. Per richiedere la Naspi è necessario presentare domanda telematica all’Inps entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed è fondamentale dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro (DID) al Centro per l’Impiego. Per ulteriori dettagli e sulle istruzioni operative si consiglia la lettura dell’approfondimento dedicato. I lavoratori in disoccupazione che esauriscono il periodo di fruizione della Naspi e che risultano essere in particolari condizioni di disagio economico possono beneficiare della Asdi, una misura sperimentale attiva dal 2016, rivolta a disoccupati con almeno un minore nel nucleo familiare e con attestazione Isee di valore inferiore a 5.000 euro. base imponibile su cui calcolare contributi In pratica, la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione degli artigiani e dei commercianti è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef, oltre a eventuali redditi d’impresa denunciati dalla società; se risultano compilati più quadri riservati alla