Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

diritto della previdenza sociale Vincieri (anno 2020/21), Appunti di Diritto della Previdenza Sociale

appunti presi a lezione (anno 2020/21) parola per parola di diritto della previdenza sociale. Integrazioni con lezioni dell'avvocato Zavalloni e lezione del sistema previdenziale spagnolo. sono presenti nozioni del sistema odierno (covid-19) e informazioni utili per l'esame e per la tesina da portare all'esame.

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 24/06/2021

sara.capo14
sara.capo14 🇮🇹

4.8

(4)

10 documenti

1 / 58

Toggle sidebar

Spesso scaricati insieme


Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica diritto della previdenza sociale Vincieri (anno 2020/21) e più Appunti in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! LEZIONE 1 Diritto previdenza sociale= più correttamente la prev sociale in senso stretto è af iancata dalla assistenza sociale. Si da una etichetta che vada a ricomprendere diritto prev sociale e assistenza sociale sicurezza sociale. Il diritto sicurezza sociale fa riferimento a entrambi gli aspetti: - previdenza sociale e – assistenza sociale. NORMA chiave: ART 38 COST. => richiama entrambi i concetti di assistenza sociale ( 1 comma art.38) e previdenza sociale ( 2 comma). L’assistenza sociale è molto importante, cos’è?  forma generica di intervento a tutela della collettività, dei cittadini che possono essere i soggetti bene iciari delle varie forme di assistenza sociale. E rivolta a bisognosi di assistenza sociale, indicati nella cost. come coloro che non hanno mezzi necessari per vivere che hanno diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Af ianco abbiamo la PREVIDENZA SOCIALE  art 38 c.2 si rivolge ai LAVORATORI (no cittadini generale). I bene iciari sono i lavoratori che hanno diritto a che siano assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in determinate situazioni di bisogno. Facciamo riferimento ad alcune situa di bisogno ossia: -infortuni, -malattia, -malattia professionale, si possono creare e per le quali la costituzione e leggi stato hanno previsto una protezione sociale per i lavoratori bisognosi. COVID INFORTUNIO SUL LAVORO. L’INAIL deve provvedere con un indennizzo, hanno diritto a protezione sociale. DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA  tassi molto alti di disoccupazione. Le ultime riforme hanno sempre toccato e riguardato il pro ilo della tutela contro la disoccupazione involontaria. E una situa di bisogno indicata nell’art.38 cost, laddove parla del diritto alla previdenza sociale per quei lavoratori che sono diventati involontariamente disoccupati. DEVE essere involontaria necessariamente, non per scelta propria. Crisi economica italia da tantissimi anni che è stata accentuata dal covid  maggior disoccupazione involontaria -> bisogna combatterla questa disoccupazione, quindi il governo ha messo in atto diversi strumenti (reddito cittadinanza etc..) QUALI SONO GLI STRUMENTI CHE SONO STATI REGOLATI PER COMBATTERE QUESTI STRUMENTI DI BISOGNO? Sono strumenti previdenziale MA anche assistenziale. L’attenzione sarà rivolta ai soggetti bene iciari della tutela e capire se il diritto della previdenza sociale, che nel tempo è stato modi icato ed ha esteso tutele sempre a più persone lavoratori, capendo se c’è stato un allargamento modi icando la disciplina. Situazioni di bisogno: -malattie professionali e infortuni sul lavoro. Come tutelarli. -covid, il legislatore interviene con provvedimenti d’urgenza (ammortizzatori sociali, cig prorogata).; reddito cittadinanza (alcuni servizi sono sospesi a causa covid) -pensioni. Tutela pensionistica. LEZIONE 2 SICUREZZA SOCIALE Signi icato = la cost. considera la protezione sociale come protezione di solidarietà Fine  soddisfare interesse collettivo. Solidarietà sociale a favore di cittadini (sicurezza sociale), a favore dei lavoratori (prev sociale) che si vengono a trovare in situa di bisogno. LA SICUREZZA SOCIALE è UNA ATTIVITA’ DELLO STATO AL FINE DI PROTEGGERE I CITTADINI IN CONDIZIONI DI BISOGNO. Dobbiamo ricordare quella che è la distinzione tra: -assistenza sociale = vs i cittadini in generale. E una forma generica di intervento a tutela della collettività; è rivolta a soggetti in condizioni di bisogno ed è inanziata dal inanziamento pubblico. E una tutela UNIVERSALE e gratis e ciò perché non si limita ai lavoratori ma riguarda tutti i cittadini ed è sostenuta inanziariamente dallo stato. -prev sociale= nei confronti dei lavoratori. E una platea selezionata, ossia i lavoratori. A seconda della tutela previdenza la categoria dei lavoratori è ulteriormente selezionata sulla base dei contributi versati e gli anni di lavoro; devono aver maturato i requisiti per aver la previdenza sociale. La previdenza rappresenta una tutela radicata sul lavoro. è rivolta a tanti destinatari cioè i lavoratori ed è anche caratterizzata da uno strumento  ASSICURAZIONE SOCIALE. E una protezione che è rivolta alla tutela dei lavoratori in primo luogo di quelli subordinati (da loro nasce). CHI FINANZA la previdenza sociale?  i lavoratori e datori, tramite il versamento dei contributi previdenziali. Sono loro stessi che provvedono al inanziamento previdenza sociale attraverso il versamento. HANNO TUTELE DIVERSE: -destinatari; - inanziamento. (Es pensione richiesto il requisito per accedere alla protezione sociale. I lavoratori vecchi che possono ricevere la prestazione previdenziale pensionistica occorre che abbiano dei requisiti che varino a seconda della tutela: anagra ici, età, contributivi che distinguono la tipologia di prestazione previdenziale. Occorre che i destinatari della tutela abbiano quei requisiti  diritto a percepire la pensione.) ART 3 COMMA 2 COSTITUZIONE “è compito dello stato rimuovere…” ART. 4,32,38 COSTI Previdenza sociale è quindi la Liberazione dal bisogno corrisponde ad un interesse riferibile a tutta la collettività. ART 38 COST. Norma chiave. Distinzione netta tra assistenza sociale e prev sociale: 1c.) assistenza sociale “ogni cittadino inabile al lavoro diritto al mantenimento e assistenza sociale”. E il comma che racchiude il principio di assistenza sociale e sintetizza cosa signi ica e individua la forma generica di intervento che è rivolta ai cittadini che sono i destinatari tutela. Cittadini inabili al lavoro = seleziona fra i cittadini coloro che sono inabili al lavoro oltre che senza mezzi per vivere. Ci sono alcune proposte di modi ica art 38 cost e la possibile modi ica verte sul primo comma art 38 che è considerato oggi come un comma che dovrebbe essere modi icato perché continua a selezionare e limitare solo alcuni cittadini che devono essere anche inabili al lavoro. Lavoratori ai quali si applica il principio Negli ultimi anni si è visto un ampliamento ad altre categorie di lavoratori. Ma quindi quali sono i lavoratori tutelati?  lavoratori subordinati, ma è vero anche che sulla base di alcuni recenti sentenze il principio viene esteso a altre forme, collaborazioni, ad esempio i co.co.co. Perché la giuri tende ad estendere anche nei confronti di altri oltre ai subordinati? i co.co.co sono lavoratori autonomi ma sono anche PARASUBORDINATI = lavoratori che sono a metà strada tra lavoratori autonomi e subordinati. Sono quali icati come autonomi, ma è anche vero che ricevono delle tutele che sono proprie del lavoratore subordinato perché in parte la prestazione assomiglia a quella subordinata dal punto di vista della previdenza sociale. Es: ambito assicurazione sociale. Chi versa i contributi?  soggetto diverso versa per il co.co.co. La giurisprudenza porta ad estendere anche ai co.co.co anche le prestazioni previdenziali. La corte lasci allo stato la possibilità di scegliere i modi per offrire la tutela previdenziale. La scelta dei modi e delle forme x garantire questa tutela deve essere tale da costituire una piena garanzia x i lavoratori a ricevere le prestazioni previdenziali. La forma assicurativa rimane la scelta che il nostro stato ha fatto per dare la prev sociale, che è congegnata nell’ambito dell’assistenza sociale. SENTENZA 132/1984 Il tipo di previdenza di tipo solidarista, è caratterizzata dalla irrilevanza della proporzionalità e corrispettività fra contributi previdenziali e prestazioni previdenziali. NO corrispondenza tra contributi e prestazioni. I contributi previdenziali sono lo strumento volto a inanziare la previdenza sociale, sono a carico datori ma in parte anche dei lavoratori, variano a seconda di tanti elementi. Le prestazioni sociali= erogate dagli entri previdenziali ai soggetti bisognosi di tutela (lavoratori assicurati). Sono prestazioni economiche proporzionate allo stato di bisogno. SENTENZA 31/1986 Sentenza che chiarisce la distinzione tra 1 e 2 comma art 38. Viene precisato come rimangono distinti e ci sono rilevanti differenze. 8) soggetti al comma 1 cittadini. Vengono previsti fatti giuridici a soggetti non de initi 9) Lavoratori comma 2 vengono attribuiti fatti giuridici a soggetti de initi. Dobbiamo anche distinguere un'altra cosa nel senso che: -ass sociale comma 1, ai cittadini diritto assistenza sociale. Quali? A coloro che non hanno mezzi necessari previsti. Cosa occorre garantire? Mezzi necessari x vivere -adeguatezza prestazioni previdenziali alle esigenza di vita comma 2, comprendono i mezzi necessari x vivere di cui al 1 comma, ma non si id con questi in quanto si prevedono mezzi adeguati alle esigenze di vita = soddisfacimento di ulteriori esigenze, relative al tenore vita dei lavoratori. I mezzi necessari x vivere si riferiscono ad un minimi esistenziale che corrisponde a un criterio di uniformità. 2 comma: no uniformità x tutti in quanto c’è un giudizio ulteriore che attiene all’adeguatezza mezzi rispetto alle esigenze di vita. La prestazione previdenziale deve essere adeguata alla vita del lavoratore. La valutazione dell’adeguatezza può condurre a diverse prestazioni previdenziali, ed è anche vero che il signi icato di sicurezza sociale ricomprende tutte e due le ipotesi, per 1 e 2 comma, nonostante ci sia una netta distinzione tra 1 e 2 comma. QUALI SONO I SOGGETTI PROTETTI DALLA PREV SOCIALE Art.35 cost TUTELA LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME ED APPLICAZIONI. Dobbiamo chiederci quindi in che modo i lavori, le diverse variegate tipologie di lavoro, sono ricomprese nell’ambito tutela previdenziale, in quanto c’è stata fatica ad andare oltre al lavoro sub. La grande s ida è tutelare il lavoro AUTONOMO. Oggi, si è rivelato urgente tutelare e proteggere il lavoro autonomo dalla disoccupazione involontaria, estendere la cig al lavoro autonomo che ne era prima privo. Il processo di generalizzazione tutela previdenziale nei confronti lavoro autonomo è stato lento e incerto, perché è solo in questi ultimi anni che si assiste a un ampliamento tutela lavoro autonomo. Il riferimento è il LAVORO A PROGETTO (abrogato), ma i co.co.co. sono ancora presenti invece; la categoria più af ine sono i co.co.co. e sono già in parte considerate dalla previdenza sociale. (All’inps sono separati dai subordinati). Per i LIBERI PROFESSIONISTI (consulente lavoro, avvocato…) nell’ambito di questo lavoro autonomo, la previdenza sociale rimane distinto, perché il libero prof provvede direttamente e da solo x se stesso alla propria contribuzione. No committente che provvede, ma è direttamente lui stesso che provvede. A questi lavoratori autonomi = NO PRINCIPIO AUTOMTICITA’ LAVORATORI, perché l’eventuale inadempimento grava su loro stessi. La tutela della per l’invalidità ,vecchiaia, e i superstiti (INPS), si estende anche ai liberi prof, ai soci cooperativi di lavoro, agli imprenditori agricoli, commercianti, artigiani e co.co.co. INAIL  si estende anche a soggetti che non sono subordinati, es artigiani se prestano abitualmente la loro opera manuale nelle rispettive imprese all’interno della quale accade l’infortunio sul lavoro o sub-entra la malattia prof. CHI SONO I SOGGETTI DIRITTO PREVIDENZA SOCIALE -STATO che opera per gli enti previdenziali. -LAVORATORE ASSICURATO bene iciario -DATORE soggetto tenuto a versare i contributi Che relazioni ci sono?  il datore di lavoro è colui che versa i contributi previdenziali i contributi sono versati agli enti previdenziali, che sono tenuti a ricevere i contributi e a erogare prestazioni previdenziali. La prestazione previdenziale è l’indennizzo per l’infortunio sul lavoro, pensione che viene erogata dall’ente previdenziale al lavoratore che ha quindi un diritto a ricevere la prestazione previdenziale quando si veri ichi la situa di bisogno (infortunio, malattia prof, vecchiaia con requisiti contributivi). Le relazioni sono complesse che sorgono tra essi soggetti, ed esse sono relazioni che si possono sintetizzare in: 1) “RAPPORTO CONTRIBUTIVO TRA DATORE ED ENTE PREVIDENZIALE” perché il rapporto contributivo è quello che inanza il sistema previdenziale con l’imposizione dell’obbligo contributivo e il versamento contributi è x gli enti previdenziali. 2)RAPPORTO GIURIDICO PREVIDENZIALE= sorge tra il lavoratore (bene iciario) e l’ente previdenziale. Queste due relazioni sono garantite e protette dal principio dell’automaticità prestazioni previdenziali. PREVIDENZA SOCIALE COME PUBBLICO SERVIZIO La tutela previdenza è realizzata tramite l’attività degli enti previdenziali pubblico servizio. L’attività degli enti è volta alla realizzazione interessi che sono: -pubblici -privati perché sono sia per il singolo lavoratore che è in situazione di bisogno ma allo stesso tempo è per i cittadini a livello collettivo. Sono quindi individuali e pubblici. RUOLO STATO nel sistema giuridico previdenziale Lo stato realizza la tutela previdenziale ma non direttamente perchè interviene tramite gli ENTI, che solitamente sono pubblici (inail, inps) e attraverso essi viene realizzata la funzione pubblica e stata le del diritto previdenza sociale. LEZIONE 4 Rapporti che legano i soggetti diritto previdenza sociale. (continua) Stato= interviene indirettamente nella realizzazione tutela previdenziale. I soggetti che hanno il compito di intervenire direttamente x il tramite stato sono gli ENTI PREVIDENZIALI. TIPI DI ENTI, NATURA GIURIDICA Funzione tutela previdenziale= erogazione prestazioni previdenziali è af idata agli enti che sono strumentari, che reperiscono i mezzi necessari x realizzare la funzione previdenza sociale dai contributi obbligatori posti a carico soggetti protetti. RAPPORTO TRA STATO ED ENTI Stato= provvede a istituire gli enti e determina l’ordine. Prevede gli organi, precisa i modi e i limiti in cui deve essere realizzata la tutela previdenziale. Enti strumentali= sono strumenti nelle mani dello stato, enti pubblici che provvedono a realizzare ine tutela previdenziale. La funzione enti= è una funzione pubblica di tutela previdenza sociale che è perseguita anche dallo stato ma è anche vero che c’è una ingerenza dello stato nella costituzione e nella realizzazione enti previdenziale: sottoposti gli enti al controllo statale. INDIVIDUAZIONE ENTI Principali enti pubblici previdenziali: -INPS (ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE)= EROGA una tutela previdenziale x diverse situa di bisogno. A seconda della situa di bisogno (vecchiaia, invalidità etc..) l’ente previdenziale è e rimane l’inps il quale ha acquisito nel tempo un ruolo di riferimento nell’erogazione tutela previdenziale. Ciò si evince anche dal fatto che io al 2012 era previsto anche l’ente previdenziale x le amministrazioni pubbliche (INPDAP) omologo dell’inps. E stato tolto nel 2012 ed è con luito nell’inps, nell’ambito di iniziative dirette a migliorare ef icienza e ef icacia amministrazione previdenziale. Accorpare sempre maggiori forme di tutela prev nell’unico ente riferimento =INPS. -INAIL (ISTITUTO NAZIONALI x assicurazioni contro infortuni lavoro e malattie prof)=ente che eroga gli indennizzi in occasione di infortunio, e di malattia professionale, che è deputato a ricevere i premi assicurativi e a versare le prestazione previdenziali ai lavoratori quali icati. Competenza generale sia x settore privato che pubblico. RIFERIMENTO NORMATIVO: T.U. 1124/1965 Tutela assicurativa vs infortuni lavoro e malattie prof = testo unico(decreto presidenziale 1124 del 1965) individua le lavorazioni pericolose, persone protette, eventi infortunio sul lavoro e malattia prof. Importanti novità e modi iche sono fatte con il decreto legge n. 38 del 2000 novità che sono state fatte rispetto al 1965 rispetto alla tutela antinfortunistica= inclusione danno biologico nell’area delle prestazioni previdenziali erogate dall’inail + introduzione infortunio IN ITINERE= VIENE REGOLATO X LEGGE E VIENE REGOLATA LA POSSIBILITA DI INDENNIZZARE gli infortuni che sono accaduti in itinere cioè nel tragitto dal luogo abitazione al luogo lavoro e viceversa. INPS Provvede a distinte sita di bisogno, provvede tramite distinte assicurazioni e provvede alla tutela nei diversi casi di invalidità e vecchiaia (lavoratori sub e delle varie gestioni separate che riguardano i lavoratori autonomi). Provvede a diverse situa di bisogno: -invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, -integrazione dei guadagni (cig) ATTO AMMISSIONE AL GODIMENTO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI Atto dell’ente previdenziale che accerta l’esistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge e ammette il richiedente al godimento delle prestazioni previdenziali, attribuendo il diritto =EFFICACIA COSTITUTIVA. La domanda di ammissione considerata onere x soggetto protetto. Viene espletato tramite una procedura telematica x tutte le forme di previdenza. DOMANDA DEL BENEFICIARIO Prevede una domanda da parte del bene iciario (lavoratore) che si trova in situa di bisogno e che ha onere di domandare di avere determinate prestazioni previdenziali. A partire dal 2011 regola di presentazione telematica, fatto con un canale x presentare le istanze e le richieste di servizio. ATTO DI AMMISSIONE L’atto può avere una forma particolare o essere implicito nell’erogazione della prestazione. (certi icato pensione = forma particolare. Atto di ammissione alla prestazione previdenziale pensionistica). No regola precisa; atto che può avere forma particolare che può avere certi icato ma può anche concretarsi nella erogazione prestazione previdenziale. ENTE NON PROVVEDE A DARE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DOVE I LAVORATORI HANNO DIRITTO Il lavoratore può rivolgersi al giudice quando l’ente non provvede all’erogazione prestazioni previdenziali e il giudice deve accertare che si siano veri icate tutte le condizioni di legge si? Può condannare l’ente ed erogare prestazione previdenziale. E una condanna con sentenza, ma essa sentenza volta a condannare ente previdenziale inadempiente = stessi effetti provvedimento ammissione a godere prestazioni previdenziali. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI Sono determinate dalla legge in relazione a ogni singolo evento protetto e possono consistere in prestazioni economiche (maggior parte),ma anche in prestazioni sanitarie (ass.,medico chirurgico in conseguenza a un infortunio sul lavoro). LEZIONE 5 (Prestazioni previdenziali continua…) Le prestazioni previdenziali sono determinate dalla legge in relazione ad ogni singolo evento protetto: possono consistere in prestazioni economiche oppure sanitarie (es. l’assistenza medico chirurgica in seguito ad un infortunio sul lavoro). Ci chiediamo quindi LA NATURA GIURIDICA PRESTAZIONI PREVIDENZIALI Nel senso, è possibile che abbiano una natura retributiva o natura risarcitoria? NO natura retributiva né risarcitoria. Perché NO retributiva?  la natura di retribuzione può essere riconosciuta solo a quelle attribuzioni patrimoniali che siano il corrispettivo dell’attività lavorativa (signi icato e funzione retribuzione). Ma cosi non è per le prestazioni previdenziali: es disoccupazione involontaria= le prestazioni previdenziali si sostituiscono alla retribuzione ma non hanno natura retributiva. Sono prestazioni che vanno a sostituire alla retribuzione in mancanza di lavoro non in qualità di corrispettivo rispetto al lavoro svolto MA x liberare il soggetto bisognoso da una determinate situa di bisogno. Perché NO risarcimento danno?  perché la funzione è quella di reintegrare le perdute energie lavorative e di fronteggiare situa di bisogno. La liberazione dal bisogno come funzione previdenza sociale no corrisponde al risarcimento danno perchè il danno risarcibile può riguardare beni che eccedono i beni necessari alla vita del soggetto protetto. Prestazioni previdenziali strumento x realizzare previdenza sociale erogati dagli enti previdenziali dove ci sono situa di bisogno nei confronti di soggetti bisognosi che a seconda situa di bisogno hanno maturato requisiti necessari x accedere alle prestazioni previdenziali. Funzione= reintegrare le perdute energie lavorative e fare fronte a situa di bisogno (liberare dal bisogno es malattia prof, infortunio sul lavoro). NON è una forma di risarcimento danno in quanto è una forma più ampia di erogazione del corrispettivo. Il danno che può essere risarcito che viene individuato dal giudice è un percorso attivato dal singolo lavoratore nei confronti datore al ine di ottenere dal giudice una condanna a risarcire il danno patito = danno ritenuto risarcibile dal giudice in un apposito giudizio che può riguardare beni che eccedono i beni necessari alla vita soggetto protetto; è qualcosa di più grande che viene individuato in sede giudizio perché si tratta di risarcire integralmente il danno patito dal lavoratore, rispetto alla prestazione che viene erogata dall’ente previdenziale al soggetto assicurato; l’inail da un indennizzo (prestazione previdenziale) quanti icato sulla base di parametri prestabiliti dal legislatore, che attengono all’evento e alle caratteristiche lavoratore individuando un QUANTUM limitandosi a liberare dalla situa di bisogno MA NO obiettivo di risarcire (coprire con importo monetario) l’intero danno patito dal lavoratore.  lavoratore che ha infortunio lavoro = indennizzo a carico ente previdenziale inail ma porta anche rivolgersi al giudice attivando una controversia giudiziaria lamentando il danno patito e chiedendo che il datore sia condannato a dare al lavoratore una somma di soldi come danno patito dal lavoratore = DANNO DIFFERENZIALE (risarcimento del danno ulteriore all’indennità data dall’ente previdenziale) che il giudice se vuole può dare al lavoratore come differenza fra l’intero danno subito dal lavoratore e l’indennizzo dato dall’inail ( è un quantum diverso e minore rispetto al vero danno lavorativo obiettivo è intervento con soldi limitata a determinati parametri x liberarlo da bisogno). COME IL BISOGNO DEVE ESSERE SOCIALMENTE RILEVANTE situa di carenza di beni essenziali della vita. Situa bisogno = sono all’interno della cost nell’art.38c.2 che rimarca il ruolo della previdenza sociale individuando i bene iciari della previdenza sociale (lavoratori) ed elenca le singole situa bisogno (infortunio, malattia…). Art.38 c.2 mezzi adeguati (principio adeguatezza) = prestazione che sono tali x soddisfare le esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia La prestazione adeguata soddisfa l’istanza di sollievo dal bisogno e la promozione sociale della persona. Non è facile il perseguire effettivamente l’adeguatezza prestazioni previdenziali. L’individuazione dei meccanismi e i livelli che individuano le prestazioni previdenziali è riservata alla legge con una valutazione della disponibilità delle risorse inanziarie. Il legislatore può intervenire con provvedimenti che a volte sono restrittivi al ine di usare le risorse inanziali disponibili in modo ef icacie. = compatibilità con risorse inanziarie disponibili. Vengono adeguate le pensioni al costo della vita = principio perequazione automatica che è stato messo in discussione dalla stessa legge in alcuni momenti. Il sistema previdenziale è in crisi in quanto si deve perseguire il ine dell’adeguatezza delle prestazioni previdenziali ma anche il dover fare i conti con la sostenibilità del sistema previdenziale dal punto di vista delle risorse inanziarie disponibili. PRESTAZIONE ADEGUATA = adeguatezza. C’è una sorta di indeterminatezza alla luce della situa di dif icoltà del diritto della previdenza sociale. l’individuazione dei livelli e dei meccanismi che assicurino l’adeguatezza delle prestazioni è riservata al legislatore e cioè ad una valutazione della concreta ed attuale disponibilità delle risorse inanziarie. (es. pensioni) Il governo attuale torna a ri lettere sul tipo di pensioni, su anticipi pensionistici e sui meccanismi di calcolo delle pensioni. Si preannuncia una riforma complessiva delle pensioni, ma verranno fatte prima riforme piccole (es. anticipo pensionistico). RAPPORTO CONTRIBUTIVO De inizione che racchiude rapporto giuridico previdenziale e rapporto contributivo= lo svolgimento dell’attività lavorativa comporta un obbligo, ossia quello di versare i contributi previdenziali agli enti previdenziali i quali enti a loro volta provvederanno ad erogare nei confronti dei lavoratori assicurati le prestazioni previdenziali. Questi rapporti legano da un lato i lavoratori e gli enti previdenziali e dall’altro il datore e l’ente previdenziale. L’obbligo di versamento contributi previdenziali costituisce il metodo di inanziamento sistema previdenziale in ragione del quale sono erogate ai lavoratori le prestazioni previdenziali. Lo stato impone l’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro nonché ai lavoratori (art.2115 cc).  lavoro subordinato. L’obbligazione contributiva è a carico entrambi, ma leggendo bene il 2115 la responsabilità versamento contributivo è posta a carico del solo datore di lavoro. (Copia art 2115 cc) Esercitare diritto rivalsa la parte contributiva previdenziale a carico del lavoratore è trattenuta dal datore nella retribuzione. E la quota dei contributi versata dal datore ma che sono a carico del lavoratore. QUANDO NASCE IL RAPPORTO CONTRIBUTIVO Automaticamente quando il soggetto obbligato diviene parte di un rapporto lavoro sub o autonomo. Se questo è vero, ed è vero appunto che c’è automaticità = potremmo chiederci quando nasce il rapporto giuridico previdenziale(sorge tra lavoratore assicurato che ha diritto ed ente previdenziale che è obbligato a erogare prestazioni previdenziali a lavoratore). Questo rapporto previdenziale si costituisce insieme al rapporto contributivo cioè nel momento in cui sorge il rapporto di lavoro MA l’obbligo dell’ente previdenziale di erogare la prestazione previdenziale viene ad esistenza quando ci sono le condizioni/situa di bisogno previste x legge quindi quelle situa dai quali deriva x i lavoratori protetti il diritto a ricevere le prestazioni previdenziali. Il diritto alla prestazione previdenziale viene ad esistere nel momento successivo nel cui si veri icano i presupposti x riconoscimento prestazioni previdenziali  viene ad esistenza nel momento in cui si veri ica sia il presupposto obbligo contributivo, sia il sorgere della situa di bisogno. ESCLUSIONE ATTIVITA’ FUORI MERCATO Ci sono alcune attività escluse dall’obbligo contributivo  attività fuori mercato coloro che nn sono soggette all’obbligo di contributi previdenziali: volontariato, attività svolte x hobby o per proprio diletto. UNICITA’ E PLURALITA’ RAPPORTO CONTRATTUALE fronte di una attività lavorative possono sorgere rapporti con più enti previdenziali contemporaneamente: a fronte di una singola attività lavoro possono sorgere rapporti con inps e inail. Il rapporto con ogni ente può avere ad oggetto molte obbligazioni contributive che sono soggette ad una autonoma disciplina (es: rapporto con inps= vecchiaia, disoccupazione involontaria, assegno nucleo familiare). A fronte di una singola attività lavorativa possono sorgere rapporto di contribuzione obbligatoria con più enti previdenziali (inps e inail). Il rapporto con ogni ente (rapporto con inps) può avere ad oggetto una pluralità di distinte obbligazioni contributive (insp è venuto ad essere il referente rispetto a diverse molteplici situa bisogno.) Si creano diversi obblighi contrattuali nei confronti dei diversi enti (premi= contributi versati all’inail). -tipologia lavoro svolto (a seconda del tipo lavoro svolto l’aliquota contributiva cambia) -attività svolta (natura commerciale o agricola) -dimensioni impresa -n. dipendenti -come è con igurata dal punto vista giuri l’azienda (spa, coop) -quali ica lavoratori (dirigente, operaio, apprendista) Vi sono situa nelle quali è inferiore l’aliquota contributiva (artigiano ce l’ha più bassa dell’impresa commerciale) Scopo previdenza sociale in virtù dell’aumento occupazione. Come combattere la disoccupazione?  costo lavoro molto alto, da tempo accanto alle riforme mercato lavoro che cambiano la disciplina, ci siano misure politica lavoro che sono inserite in un discorso di carattere previdenziale volto a incentivare occupazione tramite aiuti previdenziali, con riduzione costo lavoro che si ottiene con modulazione (riduzione) dell’obbligazione contributiva x incentivare occupazione. Questo fenomeno è volto: -sostenere o promuovere attività produttiva in determinate aree geogra iche dove tasso disoccupazione è > (sud Italia). Nelle ultime leggi stabilità sono previste delle agevolazioni contributive (legge bilancio 2021) per incentivare occupazione di giovani in determinate zone del meridione addirittura a volte azzerando l’obbligo contributivo. -sostenere occupazione di determinate fasce di lavoratori svantaggiati (giovani). Dobbiamo anche considerare questo aspetto che attiene sempre al problema di come modulare obbligo contributivo anche in virtù di ragioni di politica economica e contrasto alla disoccupazione FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI E SGRAVI CONTRIBUTIVI Cos’è?  una misura di politica economica tramite la quale una parte di contributi obbligatori a carico imprese viene inanziata con risorse che provengono dal bilancio stato. Accollo dell’onere contributivo da parte della inanza stato  esso contempla uno sgravio ad es x datori che assumono lavoratori a tempo indeterminato in favore di giovani e x zone o aree colpite dalla disoccupazione. E inalizzato al rilancio di settori in crisi oppure anche ad alleggerire il peso della disoccupazione. Viene cosı̀ ridotto il costo lavoro  è il > problema. Ciò fa si che le imprese siano più competitive e favoriscono occupazione. RAPPORTO DELLA FINANZA DELLO STATO Contributi igurativa= in casi di sospensione del rapporto lavoro, il inanziamento pubblico si sostituisce al difetto di contribuzione da parte dei soggetti obbligati (disoccupazione, malattia, maternità, infortunio, cig). Cosa succede se una azienda è in dif icoltà economica e ha bisogno di soldi?  può chiedere cig, cioè una integrazione salariale e il rapporto lavoro viene sospeso = si veri ica aiuto statale dal punto di vista inanziamento e pagamento contributi previdenziali. Per tutelare lavoratore, dove si veri ica una temporanea sospensione rapporto lavoro, viene in gioco un contributo FIGURATIVO = è sostenuto dallo stato e non da datore lavoro o lavoratore. Prende questo nome perchè è ittizio in quanto è versato dallo stato e no dal datore. Si evita che la sospensione lavoro possa dare effetti negativi e pregiudizio x lavoratore protetto. Esempi: -periodi astensione obbligatoria/facoltativa per maternità o paternità -malattia e inabilità temporanea dovuta a infortunio sul lavoro -periodo godimento cig e dell’indennità di disoccupazione. Sono questi i possibili periodi di astensione rapporto lavoro x la quale è contemplata la contribuzione igurativa. TUTELA PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO Garanzia dal punto vista contributivo dei periodi lavorati all’estero. Sono sorte problematiche x la situa della tutela lavoratori Ita che hanno dato il loro lavoro nei paesi extra UE. Ci sono delle norme sovranazionali e accordi bilaterali tra nostro paese e altri che regolano materia svolgimento attività lavorativa di nostri lavoratori in altri paesi. -TUTELA PAESI UE principio libera circolazione lavoratori = come la tutela contributiva dei lavoratori è garantita da esso. (regolamenti comunitari) il trattato UE hanno sancito libera circolazione lavoratori che fa si che no problemi dal punto vista protezione sociale lavoratori. (regolamento ue 2004 sostituito 2009 n°883). Ciò fa si che i lavoratori che hanno lavorato in altri paesi UE diversi dal loro, se sono lavoratori sub dal punto di vista previdenziale è competente lo stato in cui è stato svolto il lavoro. -TUTELA PAESI EXTRA UE lavoratore ITA che svolge lavoro in Pakistan. In passato tutela previdenziale all’estero era tutelata dalle convenzioni internazionali. Ma la corte costituzionale è intervenuta con una pronuncia del 85 che ha esteso tutela previdenziale anche ai lavoratori italiani che lavorano all’estero anche in mancanza di apposite convenzioni internazionali. E stata decisiva che ha offerto una garanzia e protezione x tutti italiani lavoratori all’estero anche extra UE e anche dove mancano convenzioni internazionali dal punto vista protezione sociale. E intervenuta una legge (398/87) problematica tutela lavoratori ITALIANI all’estero extra UE con i quali no accordi sicurezza sociali o convenzioni internazionali di sicurezza sociale, è intervenuta questa legge che ha stabilito una protezione previdenziale x gli italiani all’estero x la quale sono obbligatoriamente iscritti gli italiani alle gestioni previdenziali italiane x invalidità, malattia prof, maternità etc.. tutela previdenziale minima a garanzia lavoratori. La contribuzione previdenziale deve essere calcolata su retribuzioni convenzionali che sono issate con decreto ministero lavoro in queste condizioni (pregiudizio o peggiorative per previdenza lavoratori) la prestazione previdenziale non è commisurata alla retribuzione percepita all’estero ma è una retribuzione commisurata alla retribuzione convenzionale sulla base di un accertamento annuo del valore medio retribuzione italiana issata con decreto ministero lavoro. LAVORATORI stranieri NELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art.38 cost non opera distinzioni sulla base cittadinanza (no speci ica “italiani”). Lo status bene iciario tutela previdenziale è quello di lavoratore a prescindere dalla nazionalità. In alcune circostanze di leggi mal scritte, ci sono ipotesi di incostituzionalità che non rispettano il principio di parità di trattamento tra lavoratore italiano e stranieri. A volte però (reddito cittadinanza) i lavoratori stranieri sono considerati come bene iciari prestazioni ma su di essi sono poste delle condizioni considerate eccessivi, requisiti eccessivi, che valgono al non rispetto principio parità trattamento. LEZIONE 7 OMESSA O IRREGOLARE CONTRIBUZIONE Il sistema sanzionatorio previsto per l’omesso o irregolare versamento dei contributi dovuti è dalla legge differenziato in relazione al fatto posto in essere dal datore. Si può veri icare situa di omessa o irregolare contribuzione previdenziale il datore che deve versare i contributi non ha provveduto al proprio adempimento. Il nostro ordinamento pone delle regole: occorre dunque distinguere tra OMISSIONE ed EVASIONE. Dobbiamo intrecciare questa problematica anche col principio automaticità prestazioni previdenziali. Sono fattispecie diverse che comportano sanzioni diverse. OMISSIONE= è meno grave la fattispecie di omissione contributiva rispetto all’evasione contributiva (art-116 c.8 l.388/2000), che riguarda le sole ipotesi in cui il datore pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omette il pagamento contributi. Si ritiene che l’omessa denuncia dei lavoratori all’inps faccia presumere l’esistenza della volontà del datore di occultare i rapporti di lavoro al ine di non versare i contributi. (cassazione. 10 maggio 2010 n.11261) La omissione contributiva è una fattispecie meno grave perché il datore di lavoro non ha messo la denuncia e registrazione posizioni lavorative e no occultato lo stato occupazionale azienda (singole situa lavo, che sono alle dipendenze datore)  il datore ha adempiuto agli obblighi preliminari accessori e no nasconde rapporti lavoro, in quanto sono palesi; l’inadempimento è semplicemente il mancato versamento contributi. Il datore di lavoro, per avere omissione, ha provveduto alle denunce obbligatorie, e quindi alle registrazioni e quegli adempimenti preliminari a cui è tenuto, però ha omesso di versare i contributi previdenziali. (registrazioni= registrazione nell’r.i., comunicare l’inizio di ogni singolo rapporto lavoroc’è una comunicazione in quanto ha l’obbligo di comunicare l’inizio rapporto e quindi di dare conto dei rapporti lavorativi alle sue dipendenze, ha l’obbligo di tenere un libro unico del lavoro che ha sostituito i libri paga= è un registro che contiene i dati dei singoli lavoratori, tiene uno strumento attraverso il quale si può veri icare stato occupazionale impresa.) E palese l’esistenza di lavoratori dentro quella impresa, ma non ha pagato i contributi dovuti ai lavoratori e che sono conosciuti i lavoratoti che sono alle sue dipendenze. EVASIONE= fattispecie più grave in cui il datore di lavoro omette di versare contributi previdenziali ma il più omette anche di denunciare le registrazioni (singole situa lavo) risulta palese il fatto che il datore ha voluto nascondere i rapporti lavoro alle proprie dipendenze e di non versare i contributi previdenziali, quindi occulta il rapporto di lavoro. Il datore deve aver omesso la denuncia obbligatoria enti previdenziali dei singoli rapporti lavorativi. Devono sussistere due presupposti: -mancato invio delle comunicazioni obbligatori -intenzione speci ica di non versare i contributi previdenziali o premi, realizzata attraverso l’occultamento di rapporti di lavoro o retribuzioni erogate. La differenza principale è quella di mancata denuncia all’inps dei lavoratori e questo comporta la maggiore gravità; omissione men o grave = riguarda concretamente la omissione versamento contributi ma il datore denuncia i lavoratori; nell’evasione= ha omesso anche la denuncia lavoratori oltre che il versamento contributi previdenziali. Sono previste sanzioni penali --> solo in alcune ipotesi a carico datore in quanto è inadempiente obbligo contributivo. Signi ica che c’è una reclusione datore in carcere quando c’è inadempimento davvero imponente. ART.116 C8: MISURE PER FAVORIRE L’EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento contributi o premi dovuto alla gestione previdenziale o assistenziali sono tenuti: LEZIONE 8 Lavoro sommerso irregolare= laddove vengano usati lavoratori non risultanti dalle scritture del datore, il lavoro è sommerso/nero. Ciò fa sì che ci sia una previsione da parte del legislatore di alcune sanzioni  MAXI SANZIONE di carattere amministrativo ed economico a carico datore che impiega e usa manodopera senza le preventive comunicazioni di instaurazione rapporto lavorativo. C’è a carico datore di versamento di una maxi sanzione che può essere affiancato una misura cautelare= SOSPENSIONE LAVORO se il lavoro irregolare è molto sostanzioso e supera una determinata % rispetto ai lavoratori presenti nel luogo lavoro. QUAL’E’ L’AMBITO APPLICAZIONE PRINCIPIO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI _corte cost.374/1997 = sancisce finalità e ambito applicazione dell’automaticità prestazioni previdenziali si dice che questo principio di automaticità prestazioni previdenziali con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatoria, trova applicazione salo diverse disposizioni di leggi speciali. Cosa vuol dire? significa che ci può essere deroga solo in presenza di specifica disposizione in tal senso: costituisce una garanzia fondamentale per il lavoratore assicurato. Finalità non far ricadere sul lavoratore eventuale rischi di inadempimento datore in riguardo all’obbligo contributivo. Il problema che tutt’ora continua a riguardare l’applicazione del principio di cui al 2116 cc è la possibilità di assimilare o meno il lavoratore autonomo a quello sub. _corte cassazione23164/2007= procede a distinguere nettamente il lavoratore subordinato da quello autonomo. La formulazione della corte cost. del 97 è una regola generale ma si precisa che il principio automatismo prestazione previdenziale non trova applicazione al lavoratore autonomo. Il principio di automaticità non si applica agli autonomi, cioè ai liberi professionisti. C’è una diversità di situa che è rimarcata tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo libero prof perché sul lavoratore subordinato non possono ricadere le conseguenze della omissione contributiva che è a carico soggetto diverso cioè datore. Per quanto riguarda lavoratore autonomo, solo lui stesso può subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento contributivo= no applicarsi una diversità trattamento in violazione art.3 Cost che incita il principio di uguaglianza in quanto c’è una diversità dell’obbligo contributivo. SENTENZE 1)TRIBUNALE BERGAMO 2013estensione del 2116 cc. Si deve applicare anche ai regimi previdenziali relativi ai rapporti di collaborazione a progetto (co.co.co). Come è stato possibile?  questo articolo e questo principio esprime un principio di ordine generale e in particolare, la questione aveva preso spunto da una azione in giudizio da parte di una cococo nei confronti inps per sentire accertare il diritto ai collaboratori a vedersi riconosciuti i contributi previdenziali dovuti che no versati dal datore in un determinato periodo tempo. Dai controlli effettuati i contributi non erano versati = si chiedeva che valesse l’automaticità prestazioni previdenziali. PROBLEMA= era un co.co.co ed era iscritta a gestione separata inps. Questione risolta a favore collaboratore= principio per cui la mancata applicazione principio automaticità potrebbe in sto caso costituire violazione art.3 cost. e perché in questo caso si violazione art 3 Cost che è negata ai prof?  è una situa che merita tutela allo stesso modo e che sono trattate in modo diverso. Si tratta cioè di situa che sono allo stesso modo esplicitate nell’ambito obbligo contributivo e dunque devono trovare stessa tutela. 2)CORTE APPELLO MILANO 2017 A FAVORE ESTENSIONE 2116 Anche AI COCOCO. Nei rapporti di cococo i versamenti contributivi sono a carico in parte al lavoratore e in parte del committente. La parte del cococo deve essere trattenuta sulla retribuzione allo stesso modo dei lavoratori subordinati. Si potrebbe ritenere che automaticità no vale x lavoro parasubordinati la categoria lavoratori subordinati non ricomprende i cococo in quanto è autonomo. Ma se ciò è vero dobbiamo distinguere tra categorie diverse di lavoratori autonomi e ricordarci che i cococo sono più sempre equiparati ai sub per quanto riguarda la contribuzione X i subordinati. La posizione del cococo che rimane autonomo, per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali, è uguale a quella dei sub. Non c’è quindi nessuna autonomia per i cococo ecco la vera differenza con i liberi professionisti che sono autonomi. I cococo si avvicinano al regime previsto x lavoratori subordinati il collaboratore e il lavoratore dipendente no possibilità e no mezzi x garantirsi il versamento contributi previdenziali da parte committente e datore. 3)CORTE APPELLO TRENTO 2019 rimarca come non si può sollevare una questione legittimità costitutiva della art 2116 x violazione art 3 cost nel momento in cui c’è un obbligo contributivo a carico lavoro autonomo libero prof, ma si può sollevare una questione legittimità costitutiva dell’art 2116 x violazione art 3 cost nella parte in cui no applicabilità di questo principio ai cococo che sono inscritti ad apposita gestione inps x i quali si può venire a creare una irragionevole diverso trattamento rispetto a situa oggettivamente simili e che no trattate in modo diverso. 2116 norma speciale= deve essere messo dentro a un sistema regolato da una legge speciale e ciò costituisce una fondamentale garanzia x lavoratore assicurato cioè di non fargli ricadere il rischio di eventuali inadempimenti del datore in ordine al pagamento contributi previdenziali .--> corollario finalità protezione sociale che riguarda sistemi assicurazione obbligatoria. Lavoratore subordinatono autonomia e no potere in materia contributiva. Il datore inadempiente =lavoratore subordinato non sostituisce datore e paga da se perché no soggetto incaricato. Cosa può fare il lavoratore?  può agire ricorrendo al giudice denunciando omissione contributiva. Cococo la posizione è simile al lavoratore subordinato dal punto vista dell’obbligo contributivo. L’unico obbligo cococo è quello di iscriversi a gestione separata inps e no differisce la posizione dal lavoratore subordinato x ciò che attiene alla ratio e al significato 2116cc. L’obbligo grava sul committente. Una interpretazione diversa porta a far ricadere sui cococo le conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inadempimento dei versamenti che rimane uguale a quella che ricade sui lavoratore subordinato. C’è una protezione sociale assicurativa che deve rimanere anche nell’ambito dei cococo, cioè no crearsi effetto di vanificare la finalità protezione sociali. SINGOLE SITUAZIONI DI BISOGNO ASSICURAZIONE X INFORTUNI E MALATTIE PROF Disciplina testo unico 1124/1965= assicurazione obbligatori vs infortuni e malattie prof. È stato modificato nel tempo nel 2000 col d.l. 38 momento nel quale questa forma assicurativa di tutela è stata completata con la disciplina degli infortuni in itinere. EVENTI PROTETTI -infortunio sul lavoro accaduto all’interno dell’ambiente di lavoro in occasione di lavoro. -malattie professionali malattia di origine professionale, riconducibile all’esercizio dell’attività lavorativa. -a partire dal 2000, infortuni in itinere= sono infortuni coperte dall’assicurazione inail ma sono infortuni sul lavoro che in parte differiscono dal punto di vista accadimento dell’evento; accade nel tragitto e durante il tragitto fra il luogo abitazione e luogo lavoro e viceversa. In parte perché no tutti gli infortuni in itinere sono indennizzabile a carico inail. Lo sono alcuni perchè tutela inail è selettiva che seleziona le ipotesi che meritano protezione. COME E’ STATA INTRODOTTA GIA’ ALLA FINE 1800 Ha una dimensione sociale perché ha una funzione obbligatoria. Nella sua prima forma assicurativa del 1898, è stata una forma assicurativa che proteggeva il lavoratore che non poteva dimostrare l’origine dell’infortunio x avere la prestazione previdenziale Fu estesa anche all’agricoltura e andò a ricomprendere anche la malattia prof. La dimensione sociale e tratto pubblicistico di essa assicurazione obbligatoria è data dal fatto che è affidata a un ente pubblico, inail. FONDAMENTO TUTELA Parlando di assicurazione obbligatoria inail, è il rischio professionale. Da dove nasce il datore di lavoro è colui che espone i propri lavoratori dipendenti a un rischio, ossia quello di infortuni sul lavoro, in quanto il datore trae utilità dall’attività lavorativa. Proprio x questo il datore deve sopportare le conseguenze negative del verificarsi di quel rischio, cioè di infortunio sul lavoro; deve versare i premi previdenziali assicurativi all’ente inail. Il rischio è legato alla pericolosità attività svolta. Questa teoria del rischio prof è la teoria da cui nasce l’assicurazione obbligatoria inail, teoria ancora diffusa, ma ci sono anche tesi più recenti che ritengono superata questa teoria del rischio prof per la creazione dell’art 38 c2 cost=individua ambito della previdenza sociale e garantisce mezzi adeguati alle esigenze vita lavorativa nelle situa bisogno. C’è la particolarità del rispetto delle situa di bisogno, del perseguimento della liberazione del bisogno. Nell’ambito tutela inail, il bisogno è intesa da un punto vista OGGETTIVO (eventi protetti) E SOGGETTIVO (persone protette e lavoratori protetti). C’è quindi una distinzione. Il lavoratore si trova in essa situa di bisogno a causa lavoro -> merita protezione, intensa ed effettiva. Si tratta di una assicurazione ampia, molto, quasi generale ma è anche vero che ci sono alcuni lavoratori che sono esclusi dalla tutela assicurativa inail, e inoltre la stessa disciplina di cui al t.u. 1965, continua a selezionare le situa meritevoli di protezioni e distingue meritevoli di protezione solo le LAVORAZIONI PERICOLOSE= lavoro che comporta una più intensa esposizione al rischio di infortunio sul lavoro. LEZIONE 9 Dobbiamo capire il ruolo ente previdenziale e quali sono le tutele dal punto vista previdenziali che a carico ente previdenziale vengono erogate. Chi sono i beneficiari tutela? Il legislatore ha scelto di selezionare le condizioni di bisogno, anche le persone da proteggere= la tutela inail per come concepita fin dall’inizio, è certamente da ricordare come essa nasce come tutela di tipo selettivo il t.u. 1965 n.1124 nei suoi primi articoli individua le situa da proteggere e in particolare individua e distingue fra: -lavorazioni pericolose individuate dalla stessa legge -persone protette Il bisogno è sia oggettivo sia soggettivo= vengono fin dai primi articoli del t.u. selezionate ste situa di bisogno individuando da un lato le lavorazioni oggettivamente pericolose dal legislatore e dall’altro le persone (categorie lavoratori) che meritano una protezione infortunistica. Rimangono esclusi alcuni lavoratori dalla tutela inail. C’è stata una estensione nel tempo della tutela rispetto al tradizionale ambito di applicazione -> riferimento alle persone protette, es: cococo, riders. -INFORTUNIO SUL LAVORO Infortunio avvenuto per “causa violenta e in occasione di lavoro” (i due requisiti che distinguono la malattia dall’infortunio). Causa violenta= intesa come sforzo fisico, concentrato in un breve arco di tempo (es: stress emotivo). Caratteristiche: rapidità, concentrazione azione. Occasione di lavoro = concetto cambiato nel tempo. Si sono avute molte teorie e dibattiti; nel tempo si è voluto capire ed individuare quale fosse la relazione fra lavoro e infortunio. Lettura più tradizionale infortunio provocato da un rischio collegato dallo svolgimento dell’attività lavoro. Poi--> giurisprudenza dice che che sono tutelati eventi imprevedibili e funzionali all’adempimento dell’attività lavorativa; evento prodotto in coincidenza col lavoro. Si può dire oggi che l’attività lavorativa non è la causa ma l’occasione -> è una occasione, legame mediato e in diretto fra l’evento e il lavoro. Molte sentenze hanno stabilito che l’infortunio è qualunque evento occasionato dal lavoro, riconducibile a una attività strumentale o accessoria collegata all’attività di lavoro. Infortunio in itinere ha come caratteristica l’occasionalità che non significa essere strettamente legati allo svolgimento delle mansioni, ma si riconduce all’attività che è accessoria all’attività di lavoro. (il tragitto x recarsi al lavoro può portare a infortunio = indennizzato dall’inail se è riconducibile a una attività strumentale all’attività lavorativa, perché mi sto recando a lavoro quindi non sto svolgendo la mia attività lavorativa). -MALATTIE PROFESSIONALI Malattie professionali “contratte nell’esercizio e a causa del lavoro svolto. “ Causa lenta= malattia che ha inciso sulla salute del lavoratore, ma la genesi della malattia è una causa lenta che si prolunga nel tempo. Non ha un impatto immediato e violento, ma sorge dopo un determinato periodo di tempo (Asbestosi= malattia dovuta a causa dell’amianto, la malattia sorge dopo 30/40 anni all’esposizione al rischio). Condizioni della malattia professionale: causalità= nesso diretto che non è l’occasione ma è un nesso diretto. È imprescindibile perché le malattie professionali, x essere indennizzabili, devono avere questa caratteristica. OGGETTO ASSICURAZIONE (art. 2 tu) “Assicurazione inail comprende tutti i casi di infortunio che sono avvenuti x causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che determini l’astensione del lavoro per più di 3 giorni”. Sono le lesioni che conseguono dagli eventi protette e che fanno si che a causa dei danni subiti dal lavoratore, possono essere richieste le prestazioni previdenziali. Le lesioni conseguenziali che fanno si che il lavoratore abbia diritto alle prestazioni prev sono quelle evidenziate dalla legge: -morte -inabilità permanente al lavoro si verifica quando le conseguenze sono destinate a durare x tutta la vita -inabilità temporanea al lavoro conseguenze sanabili nel tempo. Il soggetto recupera le sue attitudini di lavoro - “x più di 3 giorni” LEZIONE 10 MALATTIA PROFESSIONALE (TUTELA assicurativa). Quali malattie possono essere indennizzate a carico inail. Riguarda le malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni ritenute fonte rischio x lavoratore: è necessario il rapporto di causalità. Non è sufficiente l’occasione di lavoro xkè non è questa che la contraddistingue, ma è un nesso id causalità diretta in quanto la malattia deve avere origine nell’attività di lavoro svolta. Può essere una malattia tabellata o non tabellata: cosa significa?  In origine il sistema era tabellare= prima della decisione della corte cost a fine anni 80, il lavoratore poteva essere indennizzato laddove era venuto in contatto con una malattia dettata dalla legge in delle tabelle dove erano scritte tutte le malattie professionali, ed essendo esse malattie che sono già di origine tabellare come malattie professionale si ha un diretto indennizzo. Ciò è stato messo in discussione dalla corte costituzionale a fine anni 80=PRONUNCIA N.179/1988. Si stabilisce l’avvio del sistema vigente ora che è il sistema misto: il sistema tabellare era tassativo, e solo le malattie tipiche legate ad alcune lavorazioni, fossero coperte dall’inail  lavoratori assicurati avevano un beneficio nel senso che la indennizzabilità delle malattie prof tabellate è molto agevole. Ma era anche un limite: non era consentito ai lavoratori assicurati di dimostrare secondo le regole ordinarie, il carattere prof e l’origine prof delle malattie non tabellate. Quindi le malattie no tabellate no riconosciute indennizzabili a carico inail anche laddove derivavano da causa prof. Questo sistema tabellare = vuoti tutela x malattie no comprese negli eventi  contrasto con art.38 c.2 cost. in quanto non si prevedeva assicurazione x malattie diverse da quelle tabelle allegate. A partire da sta sentenza il sistema tabellare esclusivamente solo, viene riconosciuto incostituzionale= perché costituiva un limite tutela vs malattie prof che no incluse nelle tabelle. Vi è l’urgenza a partire da sta sentenza di adottare un sistema MISTO (attuale) che preveda la formazione delle tabelle ma anche la possibilità di dimostrare l’eziologia prof della malattia che no ricompresa nelle tabelle= Vuoto tutela colmato. Giurisprudenza più recente interviene diverse volte nel ritenere l’indennizzabilità o meno di malattie non presenti nelle tabelle. Vi sono diverse controversie originate dalla richiesta del lavoratore di avere indennizzo di malattie che non sono inserite nelle tabelle. Pronuncia n.17438/2012 corte Cass :ha condannato inail a corrispondere la rendita x malattia prof prevista x invalidità all’80% e quindi tutelare il lavoratore che è costretto all’esposizione dello stesso dell’utilizzo del cellulare. La vicenda ha riguardato un lavoratore che aveva agito in giudizio che a causa dell’uso protratto del cordelss e del cellulare aveva avuto un tumore i medici avevano accertato la sussistenza di presupposti in ordine all’uso del cellulare nel lavoro come strumento lavoro e all’effettiva insorgenza di tale malattia. Perché il contagio Covid è infortunio sul lavoro? Quadro normativo complesso, in quanto il governo è intervenuto con diversi decreti (da marzo 2020) che hanno precisato anche i termini di indennizzo della situa dell’evento infezione covid. Le circolari dell’inail, in particolare la n.22/2020, interviene sul tema e tutela infortuni nei casi accertati di infezione covid in occasione lavoro. Già prima, l’inail interviene x tutela lavoratori che hanno preso covidil d.l. 18/2020 ha chiarito come l’infezione covid come accade x tutte infezioni x agenti biologici, deve essere tutelata inail come infortunio sul lavoro. Art.42c.2 dl.18/2020 infezioni covid, se contratte in occasioni lavoro, è tutelata dall’inail come infortunio. Le patologie infettive come anche covid, sono infortunio sul lavoro perché la causa virulenta è equiparata alla causa violenta anche quando gli effetti si protraggono nel tempo. La norma dice anche che l’indennità copre il periodo di quarantena o permanenza domiciliare che comporta astensione dal lavoro. Sulla base di indirizzi giuri già consolidati vi sono alcuni principi fondamentali richiamati dalla legge: causa violenta è anche l’azione di fattori microbici e virali che penetrano nell’organismo umano e che determinano una alterazione equilibrio. È giustificato ritenere che sia raggiunta la prova che il contagio sia avvenuto x causa lavoro quando si stabilisce che l’evento infettante si sia avuto durante attività lavorativa. Questa prova è raggiunta quando con mezzi, si stabilisce che l’evento infettante è causato dall’attività lavorativa. Si presuppone l’accertamento rigoroso dei fatti, delle circostanze dalle quali si desume che il contagio è avvenuto in occasione di lavoro. Cosa dimostrare? -modalità svolgimento lavoro -indagini comparsa infezione. DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E DELLA MALATTIA PROFESSIONALE (ART.52 TU) C’è una tempistica diversa dove si deve agire x denunciare un infortunio dalla malattia prof. INFORTUNIO SUL LAVORO (vedi foto) Immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada al datore di lavoro. Datore no denuncia perché il lavoratore non ha detto nulla al datore no corrisposta indennità x i giorni antecedenti. (vedi foto 2) Datore= 2 giorni x dire all’inail che c’è infortunio. MALATTIA PROF Denuncia malattia  entro 15 giorni. (vedi foto 2) Datore trasmette la malattia all’inail entro 5 giorni successivi a quello nel quale il al lavoratore ha denunciato al datore la malattia. C’è una differenza tra causa violenta e causa lenta dovuta alla genesi malattia prof che la contraddistingue. INFORTUNIO IN ITINERE d.38/2000, già presente da prima. Significa che nella prassi, prima ancora che la legge intervenisse modificando tu 1965, era piena di esempi di infortuni che erano accaduti no dentro ambiente lavoro ma accaduti in circostanze, nel tragitto che reca al luogo di lavoro, che sono situa strumentali rispetto all’esecuzione attività lavoro. La giuri inizia a creare fattispecie infortunio in itinere spesso la giuri anticipa la legge in molti ambiti. Art.12C’è una disciplina degli infortuni in itinere volta ad avere una copertura che sono occorsi alle persone durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quella di lavoro. Ci sono molte variabili e controversie che riguardano i casi di indennizzo: (vedi foto) _ “salvo il caso di interruzione/deviazione percorso che non siano necessarie” va a escludere indennizzo. (es: lavoratore che fa shopping e poi va a lavoro). quando sono necessarie le deviazioni percorso?  legge dice che quando sono dovute a cause di: FORZA MAGGIORE/ESIGENZE ESSENZIALI E IMPROBABILI/ADEMPIMENTO OBBLIGHI PENALMENTE RILEVANTI. Sono circostanze che vanno considerate x far sì che si indennizzino dall’inail. L’assicurazione opera anche …(vedi) Dal 2015: l’uso del velocipede deve intenderci necessitato. (bici= mezzo trasporto? Se usata in strada trafficata o in ciclabile. ) _“infortuni occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso, abituale, di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello lavoro ma anche durante il normale percorso + mensa aziendale” Ogni singolo caso concreto è risolto dalla giuri in modo diverso andando a vedere se c’è rischio elettivo o mento in quanto esso è un limite rispetto alla copertura assicurativa, in quanto esclude l’essenziale requisito dell’occasione di lavoro che è fondamentale x indennizzo inail. Diverse sentenze hanno chiarito questa cosa: -una sentenza dice che ad es. non è indennizzabile dalla giuri quell’incidente occorso in caso di deviazione percorso quando il lavoratore ha guidato senza patente, o drogato/alcolizzato; ciò fa si che si esclude l’infortunio in itinere e quindi non indennizza l’inail. -un’altra sentenza dice che ad es. la scelta della strada che il lavoratore deve fare, scelto dal lui, che però non è la più breve. La scelta magari è personale o va a complicare più opportunità di rischio. La sentenza dice che il lavoratore che sceglie la strada non più breve, se si verifica un infortunio, la giuri dice che bisogna verificare la riconducibilità della scelta del percorso x ragioni personali MA non è riconducibile a scelta personale il fatto che il lavoratore sceglie di percorrere strada più lunga x andare a lavoro viene tutelato dall’inail. 3)la malattia prof possa essere indennizzata perché avvenuta in itinere= NO!!!!!!! SENTENZA CASSAZIONE 2013 N. 22974: Il concetto di malattia prof è distinto in quanto è tutelata col riconoscimento di prestazione inail solo in quanto venga causata DAL lavoro e non anche quando contratta in occasione di lavoro. Es: caso di ernia al disco dovuta all’uso della macchina x 19 anni. La giuri ha precisato che la rendita per malattia prof richiede che la malattia sia contratta a causa lavoro svolto e esercizio lavoro svolto quindi ci deve essere nesso tra malattia e attività lavorativa. RAPPORTO TRA INDENNIZZO INAIL E RISARCIMENTO DANNO Ci sono delle prestazione INAIL, laddove si verificano determina even (mala a professionale, infortunio), al quale sia derivata un’inabilità temporanea assoluta o una inabilità permanente, sono riconosciute al lavoratore delle prestazioni: 10) Indennità giornaliera per inabilità temporanea. 11) Rendita per inabilità permanente. 12) Assegno per assistenza personale con nua va. 13) Rendita ai supers (quando si verifica l’evento di morte del lavoratore assicurato).  Cure mediche e chirurgiche. Principale differenza: Inabilità temporanea: quella inabilità che comporta delle conseguenze che sono sanabili nel tempo -> il sogge o può recuperare le sue a tudini al lavoro. Inabilità permanente: le conseguenze dell’infortunio sono des nate a durare per tu a la vita. Danno Biologico: art. 13 del decreto 38/2000 -> ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro l’infortuni sul lavoro e le mala e professionali, il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, susce bile di valutazione medico legale della persona. È inteso come la lesione all’integrità psicofisica del lavoratore, susce bile di valutazione medico legale -> sulla base di questo accertamento medico legale è indennizzabile a carico dell’ente INAIL (ente previdenziale che ha il compito di erogare un apposito indennizzo al lavoratore per determinate voci di danno: danno patrimoniale e danno biologico -> si ha il problema che il lavoratore subisca un danno maggiore rispe o all’indennizzo erogato dall’INAIL, come si risolve la situazione? Occorre considerare altre voci di danno: danno differenziale, è il danno che può essere risarcito al lavoratore, da parte del datore, a raverso un’azione in giudizio contro il datore stesso, è la quan tà di danno risarcibile o enuta dalla differenza fra quanto già versato dall’INAIL a tolo di indennizzo e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro, come risarcimento del danno). Prima di questo decreto, il danno biologico non era indennizzato a carico dell’INAIL, e per o enere l’indennizzo del danno biologico il lavoratore doveva ricorrere in giudizio contro il datore di lavoro. Art. 10 del T.U: si ha la regola dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l’assicurazione prede a, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fa o dal quale l’infortunio è derivato (la regola di esonero in questo caso viene esclusa).  Rimane la possibilità di un risarcimento del danno a carico del datore: danno differenziale, laddove il lavoratore agisca in giudizio, ma questa possibilità esiste se si ha un’illiceità penale -> permane una responsabilità civile. LEZIONE 12 (INCONTRO CON AVVOCATO ZAVALLONI INAIL) INCONTRO CON AVVOCATO INAIL (avv.Zavalloni) -Dpr.1124/1965 -riforma dlgs38/2000 -normativa emergenziale covid OGGETTO DELLE PRESTAZIONI INAIL Monopolio assicurazione sociale vs infortuni lavoro= erogata da inail senza possibilità di sistemi privati in quanto è un principio sancito dalla corte di giustizia UE degli anni 2000. Norma base -> art.38 cost= la repubblica deve dare mezzi sostegno economici a favore di soggetti che hanno infortuni sul lavoro e malattie prof. Tutela chi: sia i lavoratori subordinate parasubordinati e inoltre anche tutte le lavorazioni protette prestate da lavoratori subordinati ma non solo da loro. Esclusi -> attività lavoro che possono godere di forme di tutela alternative = causa di servizio. OGGETTO PRESTAZIONI ECONOMICHE INAIL ART.66 e successivi dpr. 1924/1965: 1.indennità di temporanea lavorativa liquidazione a favore di lavoratori colpite da infortuni sul lavoro (raro x malattia prof). È un indennizzo che ha la funzione di sopperire secondo % la retribuzione che il lavoratore infortunato si trova a non percepire direttamente dal datore in conseguenza dello status di infortunato. Franchigia assoluta= i primi 3 giorni di assenza no coperti da inail. Forma integrativa economica che copre la % no oggetto?  si, in quanto il datore deve integrare la retribuzione x periodo di infortunio e provvedono a liquidare i primi 3 giorni e integrano i giorni successivi del 40% e 25% assicurando la pienezza e continuità economica al lavoratore che è impossibilitato a lavorare. Lavoratore idoneo MA dopo di nuovo assente -> meccanismo interno tra enti (inail e inps) che risolve i dubbi della riconducibilità del 2 periodo di assenza se lo stesso è preso in carico da inail, ovvero dal principale ente inps che lo tutelerà secondo proprie regole della malattia comune. Malattia che si aggrava -> dopo aver avuto tutela inail, e la malattia si aggrava, il lavoratore può essere quindi non più idoneo a lavorare. Solitamente è inail a dare di nuovo l’indennità, ma se c’è diniego dall’inail di riconoscere l’indennità, il soggetto può richiedere di portarlo al valio di questo organismo e che valuterà se continuare sulla tutela inail oppure darlo all’inps. 2. rendita x inabilità permanente DPR assume dei concetti di medicina legale che ora sono modificati. Architrave fondamentale dpr 65 tutela concetto di attitudine generica lavorativa= aveva all’epoca un suo fondamento, ma con evoluzione medicina legale, ci ha dato diverse informative. La rendita x inabilità permanente veniva data quando c’era una riduzione dell’attitudine generica continuativa nella misura dell’11%: prima c’era una tabella dove venivano indicate le malattie che ne rientravano. Fino al 25 luglio 2000= inail costituiva la rendita ogni volta che l’infortunio/malattia determinasse una riduzione dell’attitudine generica lavorativa quando era dall’11% al 100%. Revisione= strumento giuridico che può essere usato sia dal lavoratore sia dall’ente. Rivaluta una situa medico-legale alla luce delle modifiche sia peggiori che migliori in un lasso di tempo det. (10 anni costituzione della rendita). Quando l’ente verifica che c’è un miglioramento, fa fare una visita al lavoratore e in base a questo: -confermano invalidità permanente; -modificarlo. Questo genere di accertamenti si svolge tra consulenti medici lavoratori e medici legali che sono dall’altra parte. Se il punto di accordo no raggiunto -> diritto da parte della persona di chiedere la rivalutazione della situa e se la stessa non origina un risultato gradito al lavoratore resta la possibilità di chiamare in causa il tribunale del lavoro che decide sulle controversie x quantificare il danno e commisura il grado rendita. Decesso persona assicurata= L’inail da rendita ai superstiti secondo uno schema molto chiaro e che tiene in considerazione: -n. soggetti nucleo familiare; età dei soggetti. È un diritto proprio di coloro che la richiedono e che la ottengono; sono state modificate dei benefici x soggetti vittima di infortuni sul lavoro mortali= prestazione che si aggiunge alle prestazioni economiche tradizionali -> assegno funerario= l’istituto lo eroga ai congiunti di vittime sul lavoro che è stato ampliato in tempi recenti in quanto fino al 2018 ammontava a 2136 euro, con la legge di bilancio è stata aumentata a 10mila euro. Assegno incollocabilità= ancorato al raggiungimento di un grado invalidità permanente Assegno personale continuativo= (apc) disciplinato art.75 dpr 1695. Ammonta attualmente 570 euro mensili, è dato a richiesta al soggetto che in conseguenza di gravi malattie non ha possibilità di attendere alle attività quotidiane. Inizialmente si era previsto solo quando si aveva invalidità tot, ma con la sentenza corte cost, possono dare luogo a questa prestazione economica anche altre persone. L’ente dà anche altre prestazioni, come ad esempio, fornisce protesi (Vigorso), cure riabilitative. Si vuole dare un sostengo indennitario che non può essere risarcitorio ed esaustivo di tutti i danni di cui soffre il lavoratore colpito-> si vuole garantire solo quando ci sono requisiti fondanti tutela. In ambito inail no rileva l’elemento soggettivo in capo al soggetto infortunato -> se l’evento è imputabile anche a colpa gravissima del lavoratore, sta circostanza è irrilevante a fini della liquidazione e quindi realizzazione tutela economica; è un principio opposto alla responsabilità civile in quanto essa tutela parte danneggiate ma ha regole giuridiche diverse tra loro. Quando tutela inail NON può essere data?  nei casi in cui c’è una fattispecie di rischio elettivo = con un atto cosciente e volontario il lavoratore pone in essere una attività estranea e insensata che determina l’interruzione del nesso di causalità con lo svolgimento compiti. In questi casi, egli non ha diritto ad avere prestazioni inail. Diritto a prestazioni economiche inail -> allungamento 150 giorni , ogni tipo prestazione deve essere richiesta entro sto lasso di tempo. Termine di media lunghezza che consente a tutti di ottenerlo. 3. danno integrità psicofisica (biologico)implica l’emersione obbligo di ristorare economicamente la compromissione integrità psicofisica lavoratore. Come reagisce il sistema? -> con una sentenza corte cost del 1991 = sentenza monito, cioè lancia un messaggio chiaro e preciso al legislatore a modificare T.U. dell’inail in quanto non prevedeva la tutela indennitaria danno biologico. Sentenza 605/1998= dice che il danno capacità generica non rientra nel danno biologico, non opera rivalsa inail. l.144/1999-> legge delega, che impegna il governo a riformare tutela inail. Riformato nel 2000 col d.lgs.38; il legislatore modifica in termini rivoluzionari, la categoria medicina legale x il fondamento prestazioni inail eccettuata all’inabilità temporanea che rimane uguale, MA art.13 definisce il danno biologico -> svolta: il sistema attribuisce all’inail il compito di indennizzare in danaro il danno biologico ogni volta che da invalidità permanente tra 6% e 15% (range che sono riferiti al decreto ministeriale 12 luglio 2000), era predeterminata secondo scaglioni distinti tra donne e uomini che ora non è più così (di età). È stata aggiornata in termini economici in quanto oggi abbiamo diversi tassi di inflazione e dall’attualizzazione di somme che prima andavano bene e che ora no. A livello di invalidità permanente= il danno biologico risarcito si suddivide in due quote: -destinata a indennizzare il pregiudizio a titolo di danno biologico sofferto dalla persona -strumenti previdenziali(c2.) es. altre misure come cig (ord e straord), indennità disoccupazione involontaria NASPI. Misure rivolte a lavoratori che possono accedere a questi strumenti in presenza di determinati requisiti che sono: -contributivi, -assicurativi, -giornate lavoro effettuate. Parola chiave: CONDIZIONALITA’= tema lotta contro la disoccupazione involontaria e povertà. Perché è parola chiave? -> questi strumenti (naspi, cig, reddito cittadinanza) sono caratterizzati dalla regola condizionalità  meccanismo fondamentale x rilancio occupazione, che condiziona, subordina, l’erogazione della prestazione al comportamento attivo e partecipativo del destinatario della misura (beneficiario). Questo comportamento attivo del destinatario cambia a seconda della prestazione e della finalità che la prestazione previdenziale/assistenziale vuole conseguire. Ma sto comportamento attivo è sempre richiesto. La condizionalità è quella regola che mette insieme le politiche passive e quelle attive del lavoro!!! -politica passiva misure carattere economico, offerta e erogazione di tipo economico. Se il nostro ordinamento prevedesse solo misure di carattere economico sganciate dalla ricerca attiva lavoro= sarebbe SUSSIDI che non vanno a contrastare l’evento disoccupazione involontaria o povertà: unico modo x combatterlo è accordare insieme politiche attive e passive. Esempi: CIG forma di integrazione salariale, cioè integrazione reddito x lavoratori che sono in difficoltà dentro una determinata impresa, al fine di poter riprendere l’attività dentro impresa e continuare con una occupazione regolare degli stessi lavoratori. Questi lavoratori che sono sospesi, sono lav che rimangono occupati nell’azienda (solo momentaneamente sospesi dal lavoro). Difficoltà economiche x det ragioni e motivazioni: -cig straordinaria= dovuta a diverse causali come riorganizzazione azienda o crisi impresa; - cig ordinaria. Vige la regola della condizionalità x chi la riceve: gli stessi lavoratori sono sì beneficiari trattamento economico reddito, ma sono anche obbligati a un determinato comportamento attivo che nella cig è un comportamento di partecipazione a iniziative di formazione e riqualifica professionale in quanto il rapporto di lavoro non cessato e non devono cercare un altro lavoro, ma vige comunque regola condizionalità anche se attenuata perché mira principalmente alla formazione professionale. Altra forma di tutela: NASPI(NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER IMPIEGO) indennità economica volta a dare sostegno economico seppur temporaneo, a lavoratori disoccupati involontariamente, vige anche qui la condizionalità che in sto caso ha un significato ampio in quanto obbligo x colui che riceve la naspi di partecipare attivamente alla ricerca nuova occupazione, di collaborare con centri x impiego al fine di ricerca nuovo lavoro. Forma di tutela assistenziale: reddito cittadinanza rivolta a alcuni cittadini in condizione povertà e bisogno economico selezionati su base di alcuni requisiti. I destinatari hanno anche loro la condizionalità in quanto hanno obbligo quando ricevono reddito; è obbligo di comportamento attivo e partecipativo rispetto alle iniziative centri impiego (dovere!!!! Dei destinatari di accettare congrue offerte lavoro che i centri impiego offrono ai destinatari). La condizionalità assume significato importante e la disciplina è moto stringete perché meccanismo condizionalità è regolato severamente ed è discutibile dovere di accettare offerte lavoro posto che dobbiamo capire la congruità offerta lavoro che venga data al destinatario. Cosa vuol dire obbligo x destinatari? impone obbligo il quale se viene meno a sto impegno/obbligo può incorrere a sanzioni che può essere anche la perdita beneficio economico. Ordine col quale intervengono misure: -cig, -naspi; -reddito cittadinanza. Sto ordine può essere quello di erogazione di questi strumenti: in una vita lavorativa soggetto, potrebbe essi trovarsi in situa di difficoltà che lo portano prima in difficoltà economica dentro azienda, che può essere riorganizzata e che chiede all’Inps la cig così i lavoratori sospesi dal lavoro possono poi rimanere occupati dentro l’azienda senza perdere lavoro. MA se al termine cig-> azienda difficoltà no recuperata e impossibilitata a procedere con attività lavorativa e quindi no occupa più lavoratori con cig -> richiedono i lavoratori la NASPI = diventano disoccupati involontari, cioè indennità previdenziale rivolta a una categoria di disoccupati involontari che hanno determinati requisiti di tipo contributivo lavorativo etc.. e che ricevono sta indennità al fine di trovare nuova occupazione tramite una loro partecipazione con i centri impiego che gli consenta di nuovo di lavorare. Può anche essere che il soggetto disoccupato involontario sia in estrema povertà perché può essere che si al sotto di una determinata soglia di povertà stabilita dalla legge (d.l.4/2019): seleziona sulla base di requisiti economici e patrimoniali, cioè solo coloro che hanno un ISEE (indicatore situa economica equivalente) molto basso potranno accedervi. Col covid -> si è visto come possono accedervi non solo chi è privo di posto di lavoro ma anche lavoratori poveri= cioè lavoratori che pur essendo lavoratori sono comunque molto poveri e che sono al sotto soglia ISEE. (il nostro mercato lavoro è composto da forme occupazionali che non sempre danno reddito x vita dignitosa) QUESTO STRUMENTO (REDDITO CITTADINANZA) È STATO USATO CORRETTAMENTE? Tema che molte persone si chiedono, anche ue, perché racchiude considerazione di diritto assistenziale che portano a ragionare su differenza tra previdenza e assistenza e inoltre alla luce del covid ha accentuato tanti limiti x reddito cittadinanza che ha molto aspetti critici. È stato regolato dal punto vista platea destinatari prevedendo una selezione soggetti destinatari: bisogna coinvolgere sia cittadini italiani che stranieri all’accesso prestazioni assistenziali. La legge richiede che chi può avere reddito cittadinanza, oltre requisiti economici, sia anche residente da almeno 10 anni in Italia; requisito che comporta aggravio straniero che fa fatica a dimostrare di essere residente da almeno 10 anni in Italia e ha portato a parlare discriminazione. COSA SIGNIFICA STATO DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA? Art 38 cost= disoccupazione involontaria ma chi lo è? Esempio: problema risolto oggi è quello se i lavoratori che hanno contratto lavoro part-time. Chi lo ha, di tipo verticale, ci si è chiesti se potesse essere soggetto disoccupato che può accedere alla naspi perché? -> esso è quel lavoratore che lavora solo alcune giornate di lavoro con orario a tempo pieno e altre giornate no. Può accedere alle indennità disoccupazione x periodi non lavoro?  no, perché come dice la cassazione e la corte cost (con sentenza 121/2006) = nel part- time verticale il rapporto lavoro continua anche nei periodi di pausa con conseguenza che il lavoratore può avere certa stabilità e sicurezza economica che non consento di considerare costituzionalmente obbligata tutela previdenziale che integra retribuzione lavoratore nei periodi pausa dal lavoro. Involontarietà= lavoratore è disoccupato x motivo oggettivo cioè organizzazione datore lavoro. lavoratore licenziato x motivi oggettivi è disoccupato involontario; l’importante è che non abbia dato le dimissioni volontariamente. MA ha diritto alla naspi anche il lavoratore che ha dato dimissioni MA definite x giusta causa= dimissioni dovute ad un comportamento datore cioè inadempimento datore (es; datore non da retribuzione, mobbing, discriminazione) che ha costretto lavoratore a dimettersi posto lavoro. Altre forme di licenziamento x essere disoccupato involontario è che la naspi spetta anche x licenziamento disciplinare sempre che venga rispettata una determinata procedura. Problema: il mercato del lavoro è variegato e flessibile -> difficile dare garanzia e protezione sociale ai bisognosi ed essi son sempre di più perché sono anche i lavoratori stessi in quanto sono poveri (working poor) Coloro che sono disoccupati involontari e che hanno diritto naspi, x poterne avere diritto non devono solo essere disoccupati involontari ma devono anche fornire la DICHIARAZIONE di IMMEDIATA DISPONIBILITA’ AL LAVORO (did)= dichiarazione telematica che serve formalmente. Il disoccupato lo deve dare perchè c’è la regola condizionalità senza la quale non si può ricevere naspi. Riceverà una indennità economica ma si impegna anche a essere reinserito nel mercato lavoro e quindi di accettare lavoro proposto. PREMESSA: esaminiamo disciplina legislativa x capire funzione strumenti e dovremmo anche affrontare riflessione che riguarda covid e mettere alla luce limiti strumenti. COVID  si è provveduto ad andare oltre a questi strumenti e a dare garanzie ulteriori a sti strumenti e a derogare in meglio cig e reddito cittadinanza. Ciò che ha dovuto fare governo durante la pandemia è stato quello di offrire tutela carattere assistenziale a più persone anche x colmare legislazione già vigente. (es: bonus covid). Finalità = proteggere lavoratori o soggetti senza lavoro in condizione difficoltà economica anche fuori dagli stretti limiti già in vigore perchè il mercato del lavoro ha fatto capire che ci sono molte più persone che hanno problemi di soldi, oltre ai lavoratori subordinati. I lavoratori autonomi, ad esempio, sono soggetti che rimangono privi di tutela dal punto di vista previdenziale della disoccupazione involontaria= categoria più bisognosa di protezione si è visto durante covid; bisogna andare oltre stretti confini della legislazione in vigore introducendo misure carattere eccezionale che vadano a inglobare anche gli autonomi nella tutela; ci si è chiesti se bisogna fare o meno una riforma. LEZIONE 14… continua…(ripasso) Strumenti di lotta e contrasto disoccupazione involontaria e povertà diventano due parole che alla fine si assomigliano nella legislazione recente del diritto previdenza sociale. anche quando parliamo di reddito di cittadinanza (strumento x eccellenza rivolto a contrastare povertà) dobbiamo considerare questa misura nata come strumento volto al contrasto povertà ma anche disoccupazione involontaria. Ricordiamo la distinzione: -strumenti di integrazione salariale -> CIG ordinaria e straordinaria (sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che sono in difficoltà dentro una impresa e che possono usare in presenza di alcuni requisiti, di forme di sostegno al reddito. Quando lo ricevono il rapporto di lavoro viene sospeso, non cessa.) la forma è di disoccupazione PARZIALE = il rapporto lavoro non è cessato ma è sospeso. -strumenti di indennità contro disoccupazione involontaria -> NASPI, disoccupazione definitiva. Quando interviene c’è una disoccupazione involontaria in quanto i lavoratori hanno perso il posto lavoro involontariamente. Il rapporto lavoro è cessato non per volontà/iniziativa lavoratore. La tutela provvede la naspi, ossia indennità di disoccupazione, regolata a partire dal 2015 quindi jobs act. -strumenti assistenziali ->Ricordiamo anche come la tutela della disoccupazione involontaria è anche tra obiettivi di tutela del reddito di cittadinanza= nel 2019 il legislatore ha provveduto a regolare il reddito cittadinanza come strumento contrasto disoccupazione e povertà -> è inteso come misura che deve contrastare la disoccupazione e rimedio della povertà ricordando che il reddito cittadinanza è compatibile con il godimento delle misure contro la disoccupazione involontaria ed è inteso come misura ASSISTENZIALE introduzione di recente come presidio fondamentale di politica ATTIVA del lavoro a garanzia del lavoro del diritto al lavoro e contrasto povertà, disuguaglianza e esclusione sociale. Gli ammortizzatori sociali (cig e naspi) sono strumenti previdenziali che sono dentro l’art 38 cost comma 2, MA reddito cittadinanza rientra nell’art.38 comma 1. CITTADINI INABILI AL LAVORO Cittadini inabili al lavoro= costituzione mai stata toccata da sto punto di vista e art.38 riserva diritto alla assistenza sociale ai cittadini senza mezzi per vivere ma anche INABILI AL LAVORO. La costituzione rimane invariata nel riservare a coloro che sono anche inabili al lavoro ma secondo studiosi dovrebbe essere allargata la tutela anche alle persone che non sono anche inabili, ma magari sono solo povere e senza mezzi x vivere -> infatti reddito cittadinanza include anche Prima di chiedere l’attivazione della cigo, l’impresa deve comunicare alle org sindacali aziendali e proceda a una consultazione sulla difficoltà che sta attraversando azienda e su misure da intraprendere -> PROTEZIONE LAVORATORI ed evitare licenziamenti collettivi. Art.14 dlgs 148/2015 si snoda in questi punti: (vedi foto) 1. nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle RSA o RSU le cause di sospensione o di riduzione orario lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il n. di lavoratori interessati. Bisogna quindi vedere qual è la soluzione migliore insieme ai sindacati x tutela lavoratore. 2. a tale comunicazione segue, su richiesta di una delle due parti, un esame congiunto della situa avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi di impresa. 3. intera procedura deve essere finita in 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1; 10 giorni x le imprese fino a 50 dipendenti. Art.15 dlgs 148/2015fase amministrativa x CIGO che riguarda la domanda di ammissione al trattamento previdenziale. Comma 1: l’impresa deve inoltrare domanda all’inps riguardante la possibilità di essere ammessa al trattamento prev erogato dall’inps. Per l’ammissione alla CIGO l’impresa presenta all’inps la domanda che èidenziale in via telematica= divenuta telematica x totalità procedure al fine di semplificare le procedure. Nella domanda devono essere indicati causa sospensione, presumibile durata, i nominativi lavoratori e ore richieste. -> sono inviate dall’inps alle regioni, alle province autonome. Comma 2: La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione attività lavoro. CARATTERISTICHE CIGS È uno strumento di politica economica =la cigs deve fronteggiare situa di tipo strutturale e durevole di eccedenza di personale, evitando i licenziamenti. Le cause che giustificano intervento straordinario, sono sospensioni o riduzioni attività lavoro determinate da situa di tipo STRUTTURALE e DUREVOLE del personale = situa più serie rispetto alla cigo, coinvolgono l’impresa e difficoltà economiche dell’impresa. Riguardano una condizione DUREVOLE del personale dipendente dell’impresa. FINALITA’-> evitare i licenziamenti al fine del mantenimento dell’occupazione. CAMPO APPLICAZIONE Art.20in relazione alle imprese che nei 6 mesi precedenti dalla data presentazione domanda hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti. CAUSALI DI INTERVENTO DELLA CIGS Art.21le cause che giustificano la cigs sono state modificate nel 2015 ad opera jobs act nell’ottica di restringere campo applicazione, cioè di rendere sto strumento un vero strumento di contrasto disoccupazione parziale con finalità di evitare licenziamento. Negli ultimi anni (10 anni dall’inizio crisi del 2008) la cigs è stata molto concessa e usata quando l’azienda in realtà dopo ha cessato attività produttiva e no proseguito nell’intento della cigs risanando e riorganizzando azienda evitando licenziamenti collettivi. Infatti x questo viene modificato col jobs act nel 2015 e la impresa che richiede la cigs davvero recuperi personale evitando licenziamenti collettivi. L’intervento straordinario può essere richiesto quando la sospensione attività lavorativa/riduzione ore lavorative è determinata da una delle seguenti causali: (comma 1) a) riorganizzazione aziendale b) crisi aziendale che può giustificare la richiesta cigs ad esclusione casi cessazione attività produttiva dell’azienda o ramo di essa.  può essere richiesto SOLAMENTE dove l’impresa dimostra di risanare la propria attività e quindi di far fronte a crisi aziendale evitando licenziamento collettivo. Qui la fase sindacale verifica le causali ma anche le situa singole lavorative e quindi in fase sindacale l’impresa con le rsa valuta anche quali criteri di selezione lavoratori usare x gestire cig. Nella fase amministrativa l’azienda deve dimostrare e inoltrare la domanda e anche il piano o programma di risanamento dell’azienda. c)contratti di solidarietà cc a livello aziendale di tipo gestionale volti a contenere crisi azienda e sono cc gestionali che come contenuto hanno la riduzione orario lavoro fra tutti lavoratori, la riduzione conseguentemente della retribuzione di tutti lavoratori e l’uso della cigs. Comma 2: Deve essere quindi presentato dall’azienda il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o riduzioni orario lavoro. Comma 3 : il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivante da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale. LEZIONE 15…Continua… CIGS= strumento di politica economica. preventiva fase sindacale (x la cigo la procedura si snoda in 2 fasi: 1. Consultazione sindacale; 2. Fase amministrativa nella quale sta la domanda di ammissione al trattamento cigo). Per la CIGS invece è simile, in quanto stanno le due fasi, ma nella seconda fase essendo integrazione salariale durevole e i motivi sono più gravi aziendali, è coinvolto direttamente MINISTERO LAVORO che è colui che concede la cigs con decreto. COME REALIZZO PROCEDURA X RICHIESTA CIGS? Art.24 CONSULTAZIONE SINDACALE: 1. l’impresa che vuole la cigs è TENUTA a comunicare direttamente o tramite associazione imprenditoriale a cui aderisce, alla rsa o rsu le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, entità e durata prevedibile e il n. di lavoratori interessati. Le rsa devono capire quale strada e aiuti può richiedere impresa, e essendo una situa risolvibile con cigs, deve avere criteri di scelta al fine di identificare i lavoratori che avranno la cigs: no discriminazione, rotazione tra lavoratori. Da sempre sono le controversie in giudizio che riguardavano sto aspetto -> criteri da adottare per capire chi deve avere la cigs. 2.Dopo di ché, entro 3 giorni, le imprese/rsa,rsu, presentano domanda di esame congiunto in sede sindacale al ministero del lavoro/regione del territorio=l’oggetto dell’esame congiunto sono: -programma che l’impresa intende attuare (con durata, n. lavoratori interessati e delle ragioni x cui non si riesce a fare una riduzione orario lavoro al posto che fare cigs) -misure previste x eventuale eccedenza personale -criteri di scelta dei lavoratori da sospendere che devono essere coerenti con ragioni x le quali è richiesta la cigs -modalità della rotazione tra lavoratori o le ragioni tecniche x la mancanza di rotazione lavoratori. Il meccanismo rotazione è da privilegiare sarà oggetto di approvazione di rsa l’eventuale uso di un criterio diverso da questo. La procedura deve finire entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata richiesta.  ciò è quello che accade prima di fare la domanda. Art.25PROCEDIMENTO: x essere ammessi alla cigs  la domanda è presentata entro 7 giorni dalla data conclusione di consultazione sindacale. La domanda di concessione trattamento straordinario deve esser presentata: -ministro lavoro -direzioni territoriali competenti. Sulla base di cosa il ministero autorizza/nega la cigs? -> abbiamo l’art.21 che indica le causali di intervento; l’azienda che è in situa di riorganizzazione/crisi aziendale deve fare un PROGRAMMA preciso e dettagliato -> contenuto è quello di specificare mezzi e strumenti con i quali l’azienda intende recuperare i lavoratori sospesi e come mantenere i lavoratori sospesi; deve indicare risorse economiche, finanziare e la programmazione che va in direzione mantenimento occupazione = sarà oggetto valutazione Ministero lavoro con la quale concede o nega la cigs. CIG e CONDIZIONALITA’ (attenuata) Condizionalità= regola comune. Assume significato diverso a seconda che si esprima nella cig, naspi o reddito cittadinanza. X la cig= opera la condizionalità attenuata i lavoratori ammessi al trattamento cig sono quelli sospesi dal rapporto lavoro, che non cessano definitivamente il rapporto lavoro. in sta situa la disoccupazione è parziale -> condizionalità è attenuata perché contenuto è di formazione, qualificazione prof lavoratori i quali, se tutto va bene, restano occupati nell’azienda e non inseriti nuovamente nel lavoro. Art.22 d.lgs 150/2015 si spiega cos’è la condizionalità in riguardo alla cig. “ i lavoratori dipendenti x i quali la riduzione di orario connessa all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzione attività lavorativa x cig superiore al 50% dell’orario di lavoro, devono essere convocati dal centro x l’impiego x stipulare il patto di servizio personalizzato”. TUTELA X LAVORATORI AUTONOMI I soggetti a cui si rivolge la tutela non sono gli autonomi, se ci riferiamo al d.148/2015, ma sono solo i subordinati. (diritto previdenza nasce come diritto x lavoratore subordinato) Quando nasce questo problema? -> studiosi del diritto vogliono estendere la materia a lavoratori autonomi, ma concretamente hanno contemplato i co.co.co Ma alcuni lavoratori sono esclusi. Se ci riferiamo alla disoccupazione involontaria= gli autonomi no tutelati (es: liberi professionisti) che non hanno tutela neanche x la cig. Pandemia -> ha lasciato scoperti di tutele liberi prof e anche altri lavoratori autonomi. Obiettivo che si pone diritto previdenziale qual è? -> Universalizzazione delle tutele: ampliare l’ambito di applicazione della protezione sociale e delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori.” L’universalizzazione” come parola, viene usata anche in modo diverso in quanto no definizione corretta d’essa. Nel diritto previdenziale, rimane un grande scoglio ossia la SOSTENIBILITA’ delle RISORSE= tutela pubblica, anche se supportata dai contributi degli interessati, c’è questo limite di risorse finanziarie. È sostenibile un sistema previdenziale universale nell’ottica di protezione sociale che copre tutti i lavoratori? -> nuova frontiera diritto previdenza sociale, ma NON c’è soluzione. È stato fatto qualche passo avanti, da marzo 2020 ad oggi, da quando sta la pandemia  sono risposte parziali perché: -provvedimenti dell’emergenza sono temporanei ed eccezionali-> decreti emanati da marzo 2020 ad oggi sono tutti provvedimenti che sono volutamente temporanei e eccezionale. Fine: risolvere un problema emergente risollevato dall’emergenza sanitaria. Si vuole introdurre tutele che vogliono coprire lavoro autonomo ad esempio legge bilancio 2021 al di là della decretazione dell’emergenza che hanno rimediato anche solo per l’emergenza alle lacune legislative, la legge di bilancio 2021 ha introdotto alcune previsioni: interviene sulla materia lavoro -> finisce sempre legge bilancio che va a introdotto modifiche correttive. Viene introdotta (legge bilancio) con la legge 178/2020 comma 386-401, una nuova indennità = novità che è sperimentale in quanto tutte le novità materia previdenziale vengono introdotte x -inizio lavoro forma autonoma senza comunicazione al datore (entro certi limiti c’è una compatibilità di esercizio lavoro e possibilità recezione naspi) -raggiunti requisiti pensionamento vecchiaia o anticipato Si decade dalla naspi anche x altri motivi laddove chi riceve naspi no partecipa attivamente alle forme politica attiva racchiuse nel patto servizio personalizzato. DIS-COLL Già qualche anno fa, dal 2015, è stata introdotta l’indennità disoccupazione per i cococo  dis- coll. Nella legge del 22 maggio 2017 n.81 che ha regolato tutela lavoro autonomo, è previsto come c’è stabilizzazione estensione dis-coll che assume tutela stabile. Cosa vuol dire offrire tutela ai cococo?  ricondurre a tutela coloro che sono iscritti nella gestione separata inps che sono figure di lavoratori simili ai subordinati dal punto vista obbligo contributivo e che sono destinatari principio automaticità prestazione. Per questo è stata introdotta a carattere ora stabile la dis-coll che è subordinata ad alcuni requisiti: DURATA(art.15) -corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro, al predetto evento. -Non può, in ogni caso, superare la data massimo di 6 mesi. Di fatto anche x la dis-coll c’è una definizione di durata commisurata alla singola posizione contributiva (meritocrazia) perché anche qui la durata equivale alla metà mesi contribuzione del SINGOLO, non è uguale per tutti. CONDIZIONALITA’ Anche la dis-coll è condizionata -alla permanenza dello stato di disoccupazione -ricerca attiva di una occupazione e reinserimento lavorativo Ciò fa si che il cococo inadempiente possa, fino alla decadenza, avere decurtazioni di dis-coll se non segue le condizionalità. MISURE CONTRASTO POVERTA’ Entriamo nella povertà. È un discorso sempre più attuale e ciò che si discute quotidianamente. La povertà è la nuova e vera situa di bisogno a partire da qualche anno e qui il discorso tra previdenza e assistenza si perde -> se parliamo di contrasto a povertà parliamo di misure di carattere assistenziale (art.38 c.1 cost); ma questa situa ha acquisito dimensione ampia soprattutto alla luce covid i poveri e i poveri col lavoro e senza stanno occupando gran parte popolazione (consideriamo anche i lavoratori poveri dentro a questa classifica -> pur essendo lavoratori non hanno mezzi necessari x vivere in quanto il lavoro che svolgono non gli consente di portare avanti vita dignitosa e quindi di sostenere se stessi e famiglia). Art.38 c.1  riservato a cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari x vivere. La nostra Cost fa riferimento come destinatari dell’assistenza sociale (reddito cittadinanza) a coloro che sono inabili al lavoro. Possiamo includere nell’ambito tutela coloro che sono bisognosi e che però non sono inabili al lavoro? -> il reddito di cittadinanza è una risposta perché possiamo sostenere che la cost ca mia e assume caratteri diversi in conseguenza al cambiamento società e alle condizioni socio-economiche che cambiano: la cost ha subito modifiche NON SCRITTE (art.38 c1 dice sempre che i destinatari sono anche inabili) ma che sono necessarie perché i cittadini sono bisognosi senza mezzi x vivere ma che sono ABILI al lavoro e che sono destinatari del reddito cittadinanza. È un reddito che viene anche qualificato come politica ATTIVA e sostegno economico ma che ha la finalità di inserire nel lavoro il povero. Consideriamo anche che la prima vera forma di reddito minimo garantito era il Reddito di inclusione sociale  dlgs. 147/2017 che nel 2019 è decaduto in quanto non può più essere richiesto. Ita= ultimo paese UE che ha introdotto reddito minimo garantito dopo la Grecia. Veniva dato a soggetti bisognosi e poveri in condizioni di difficoltà. Era dato a nuclei familiari in povertà articolato in 2 componenti: 1. di un beneficio economico -> viene dato soldi a soggetti bisognosi 2.possibilità di reinserimento mercato lavoro e in base alle esigenze soggetto bisognoso. No solo forma trattamento economico e che no chiedono nulla a chi li richiede: vige anche la condizionalità tale x cui il soggetto beneficiario deve impegnarsi (con patto) con servizi pubblici competenti nel mercato lavoro. La differenza col RDC è che il reddito inclusione aveva mancanze: -importo minimo e ridicolo (100 euro) -aveva aspetti critici che sono rimasti nell’rdc. Oggi esiste il reddito di cittadinanza. Dl 4/2019. Dal punto di vista economico è rivolto a platea più ampia lavoratori e i requisiti reddituali e patrimoniali sono rivisti. L’idea sarebbe stata quella di riscrivere rdi offrendo più soldi e riferendosi a platea + ampia persone. Art.1 “dal 2019 esiste il rdc, misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, istruzione alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione della società e nel mondo lavoro” Molto ambiziosa perché pone l’attenzione sulla ricerca attiva lavoro oltre che contrasto povertà e esclusione sociale. componente più importante no reddito in sè che viene data al beneficiario rdc, ma è quella della ricerca del lavoro, del reinserimento nel mercato lavoro. Racchiude carattere: -lotta povertà assistenza sociale -politica attiva lavoro  percorso ricerca occupazione lavoro e riqualifica professionale. Non ha mai decollato però perché manca ancora il perfezionamento di tutta la strumentazione legata ai servizi x impiego per far incontrare domanda e offerta lavoro e rendere tutti i cittadini che ricevono rdc di essere reinseriti mercato lavoro. Fin dal 2019 è stata criticata sta misura perché aveva bisogno riforma dei centri impiego e servizi pubblici che forniscano davvero lavoro -> covid = ha accentuato questo problema e la condizionalità è stata sospesa perché c’è obbligo no spostamento a fronte tutela superiore (salute pubblica) e rdc rimane sussidio -> no svolge il seguito di politica attiva lavoro in quanto non ha potuto ancora prendere avvio causa covid. BENEFICIARI CHI SONO? Art.2 Sono divisi: -soggettivamente cittadinanza, residenza e soggiorno. Ci sono tanti punti critici in quanto il reddito di inclusione (rdi) ha portato a critiche > in quanto rdc è rivolto anche a coloro che sono cittadini ue e anche a coloro che sono cittadini paesi terzi però in possesso permesso soggiorno ue x soggiornati lungo periodo (ha diritti assistenziali e previdenziali). Bisogna comunque essere residenti in ITALIA per 10 anni di cui ultimi 2 in modo continuativo. Criterio che seleziona e discrimina persone in quanto apre una differenza nell’accesso alla prestazione fra ITALIANI e stranieri; nel diritto della previdenza sociale si è sempre parlato sto problema accesso tutele previdenza sociale tra italiani e stranieri -> problema è legittimità o meno dei presupposti che legge fissa x conseguire prestazioni assistenziali. CORTE COST.: si esprime a favore equiparazione tra italiani e stranieri a varie forme tutela assistenziale. Ultimi anni interviene con sentenze diverse e ha negato, a volte, che vi fosse criterio discriminatorio. La sentenza 50/2019= interviene con ASSEGNO SOCIALE che è prestazione economica data ad alcuni cittadini con più di un toto di anni (che no pensione) e devono avere come requisito gli stessi requisiti x rdc. Coloro che hanno 65 anni e che hanno requisiti economici (senza mezzi necessari x vivere) e requisiti soggettivi x rdc possono avere assegno sociale. La corte dice eh che no discriminatorio criterio x accedere assegno sociale e n irragionevole che ci voglia permesso UE etc.. NO discriminatorio perché è un sostegno economico x persone che sono alla soglia dell’uscita mondo lavoro, ed è un corrispettivo solidale e che ci sono ragioni sostenibilità economica in quanto va fatta selezione beneficiari anche per problemi di finanza pubblica, e in sto caso al legislatore è concesso esigere in capo a cittadino extra-ue dei requisiti che comprovano un inserimento stabile e attivo in Italia. Va contro ad altre pronunce che erano per la parità trattamento rispetto ai cittadini extra-ue per accedere ai sostegni. È un problema che vale anche per reddito di cittadinanza. -oggettivamente  carattere reddituale e patrimoniale. C’è una soglia di povertà in quanto è divisa la popolazione in base all’isee. Oggi accedono molte più persone al rdc. (vedi foto) DURATA RDC È riconosciuto x periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste e comunque per un periodo non continuativo max 18 mesi. DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’= CONDIZIONALITA’ La condizionalità sta nel fatto che l’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti famigliari maggiorenni, nonché alla adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale come riqualifica professionale, completamento studi etc.. Non si slega dalla condizionalità, in quanto il problema e l’aspetto più importante è l’inserimento lavorativo e occorre che il beneficiario accetti le offerte occupazionali congrue: dopo 3 offerte lavorative, bisogna accettare per forza se no ti tolgono rdc. Cosa vuol dire congruo? = due parametri che caratterizzano: -riferimenti natura quantitativa che riguardano offerta stessa e che riguardano anche dove sta il lavoro -Parametri qualitativi che sono la formazione, esperienza e preparazione. Deve essere fatta in base a ciò che il lavoratore sa fare in quanto esso deve valutare seriamente la congruità o meno del lavoro offerto. Caratterizzato patto per lavoro equiparato al patto servizio personalizzato come naspi. Covid intro altre forme sostegno economico che erano esclusi dall’rdc altre forme come: reddito di ultima istanza, reddito di emergenza (misura universale x fronteggio covid). LEZIONE 17 INCONTRO CON UNA ESPERTA SPAGNOLA Comparazione sistema ita e spagnolo TUTELA DELLLA DISOCCUPAZIONE E POVERTA’: SISTEMA SPAGNOLO Sistema spagnolo -> tutela della disoccupazione e della povertà: la Cos tuzione spagnola non proclama il diri o alla sicurezza sociale come diri o fondamentale, ma come uno dei principi guida della poli ca sociale economica -> elevato alla situazione finanziaria del paese. Art. 41 della Cos tuzione Spagnola: I pubblici poteri manterranno un regime pubblico di Previdenze Sociale per tu i ci adini, che garan sca l'assistenza e prestazioni sociali sufficien di fronte a situazioni di bisogno, specialmente in caso di disoccupazione. L'assistenza e le prestazioni complementari saranno libere. Questo ar colo pone la tutela da disoccupazione al ver ce del sistema di sicurezza sociale.  Hanno contribuito per almeno 6 mesi, anche se non hanno responsabilità famigliare. - Lavoratori con par colari difficoltà di reinserimento professionale a causa della loro età matura. Cosa significa non avere reddito? La mancanza di reddito, di qualsiasi natura, è inferiore al 75% della retribuzione minima. Lo s pendio professionale minimo in Spagna è di 950€. Il requisito della mancanza di reddito è soddisfa o se il reddito è inferiore a 712,5€. Cosa significa avere oneri famigliari? Quando il reddito dell’intero nucleo famigliare, compreso il richiedente, diviso per il numero dei membri che lo compongono è < al 75% dello s pendio minimo interprofessionale. o Essere a carico del coniuge. o Avere figli di età inferiore ai 26 anni. o Avere figli disabili. o Avere minori in affidamento giudiziario. Durata e importo del sussidio di disoccupazione: la durata è di 6 mesi, prorogabile per periodi semestrali fino a un massimo di 18 mesi. Con eccezioni per età: es. oltre i 45 anni, responsabilità famigliare e periodi contribu vi. L’importo è dell’80% dell’indicatore mensile pubblico ad effe pubblici (IPREM), cioè, nel 2021 l’importo è di 451,90 euro. Ma cos’è l’IPREM? È l’indice di riferimento in spagna, per l’assegnazione di aiu e sussidi in base al reddito, nel 2021 il mensile è di 564,90 euro. Come beneficio indire o e accessorio, l’ente gestore partecipa con i contribu corrisponden ai benefici per l’assistenza sanitaria e protezione per la famiglia, quando sono persone con più di 52 anni, anche con il contributo previdenziale per la pensione.  Reddito da inserimento a vo: RAI, è regolamentato dal regio decreto 1369/2006: regola il programma di reddito da inserimento a vo per i disoccupa con bisogni economici e difficoltà a trovare un impiego. Il RAI ha un cara ere sussidiario (viene riconosciuto a chi non ha accesso al sussidio di disoccupazione) e permanete (a differenza dei programmi che vengono crea solo per alcuni anni). Quindi ci troviamo di fronte a un livello di tutela assistenziale non sogge o a requisi contribu vi, ma a impegno di cercare a vamente un impiego, a raverso la so oscrizione e l’adempimento del piano di inserimento personale. Chi sono i beneficiari? o Disoccupa di lunga durata di età superiore ai 45 anni. o Emigran rientra , di età superiore ai 45 anni. o Vi me di violenza di genere o domes ca. o Persone con disabilità pari o superiore al 33%. Ovviamente per accedere al reddito minimo di inserimento, è necessario soddisfare dei requisi : o Avere più di 45 anni e meno di 65. o Essere una persona in cerca di lavoro registrata in modo con nua vo come disoccupato presso l’ufficio del lavoro per 12 o più mesi. o Non avere diri o a prestazioni o sussidi di disoccupazione. o Mancanza di reddito. o Non aver beneficiato di tre preceden programmi di reddito a vo. Non è possibile ricevere la RAI per più di 3 annualità. o Non aver ricevuto la RAI nei 365 giorni preceden la richiesta. Per richiedere una nuova RAI, dopo aver esaurito la prima, è necessario che sia passato un anno senza riceverla. Si può avere l’accesso a tre annualità, ma non in forma con nua va! Durata: durata massima della percezione del reddito è di 11 mesi, e può essere richiesto fino a 3 volte, ma lasciando passare un periodo di un anno senza riceverla tra due successive richieste. L’importo è lo stesso del sussidio di disoccupazione. I benefici indire sono esclusivamente l’assistenza sanitaria e la protezione della famiglia.  SED: sussidio di disoccupazione straordinario -> è un programma permanente, che dal 2018 ha sos tuito tu i sussidi straordinari. I requisi sono: o Aver esaurito il sussidio di disoccupazione e il reddito di inserimento. o Essere disoccupato da molto tempo: più di 360 giorni. o Mancanza di reddito. o Responsabilità famigliari. Come nel caso di sussidio di disoccupazione ordinario, la durata massima è di 6 mesi, non è rinnovabile ed ha anche lo stesso importo. Il disoccupato può accedere a un primo livello contribu vo di durata compresa tra 2 e 24 mesi, in modo complementare quando si esaurisce o sussidiario per mancanza di un periodo contribu vo insufficiente, è possibile l’accesso al secondo livello per 6 mesi. Il sistema di protezione è molto complesso, inoltre esiste anche un sistema che è puramente assistenziale, è regolato in modo diverso in ogni Regione e si ha una statale: reddito minimo vitale, simile al reddito di ci adinanza in Italia. Il sistema di protezione sociale spagnolo è meramente contribu vo, ma è avanzato verso la protezione universale, che raggiunge il suo ul mo “gradino” con il reddito minimo vitale. Dal 2015 fino al 2017 (in ITALIA), vigeva un assegno (ASDI) di disoccupazione che non è più in vigore. Era una prestazione di disoccupazione di tipo assistenziale però questo asdi era in realtà uno strumento che noi chiamiamo di natura ambivalente in quanto esso era misura assistenziale ma rivolto a lavoratori non più occupati che già avevano usufruito della indennità di disoccupazione (NASPI) e che ancora pur avendola avuta erano senza occupazione e in condizione di bisogno. Ma su questo asdi, che era ibrido in quanto aveva insieme la forma assistenziale e previdenziale, era discussa in ITALIA perché si riteneva fosse una misura sovrapposta alle altre misure: innanzitutto aveva natura mista quindi finanziata dalla fiscalità generale ma rivolta ai disoccupati che avevano già usato la Naspi e quindi per sto motivo erano quei soggetti che avevano requisiti contributivi (previdenziali). Abrogato nel 2017 perché in questo anno nell’ordinamento italiano, introduce per la prima volta il reddito di inclusione che è stato per L’ITALIA la prima forma di reddito minimo garantito (ITALIA ultimo paese che ha introdotto forma tutela reddito minimo garantito rivolto a chi è povero); quando è stato introdotto nel 2017 è stato in quel momento abrogato questo assegno ASDI = la ragione è perché il legislatore pensava fosse una sovrapposizione all’assegno di disoccupazione in quanto questo reddito minimo copriva già anche l’assegno di disoccupazione. INVECE non era così! È stato introdotto in ragione della semplificazione e finalità di ridurre e razionalizzare gli strumenti a tutela disoccupazione e povertà. Nel secondo livello misto spagnolo: c’è la RAI = reddito inserimento attivo che è una misura di assistenza sociale (politiche attive e passive) e rivolto ad alcuni gruppi speciali con particolari problemi. (disoccupati per età con più di 45 anni, vittime violenza e disabili). È una forma di protezione sociale id livello misto rivolta a categorie particolari di soggetti fragili e svantaggiati. Qualcosa di simile in ITALIA lo abbiamo ossia un qualcosa di simile al rdc in quanto esso è in realità concepito e regolato con due parti importanti: prestazione e sussidio economico ma anche uno strumento di politica attiva. Il nostro rdc ha insieme una componente che è quella del patto di attivazione lavorativa in quando nell’rdc da un lato si tutela chi è disoccupato ma anche in un certo senso chi lavora può prenderlo, e chi è povero e disagio economico sulla base di un indicatore che è l’ISEE. (iprem spagnolo) da la soglia della povertà e coloro che ne rientrano nell’isee hanno accesso a queste forme di tutela. Il rdc NO MISTO ma è solo assistenza sociale a differenza della RAI spagnola. In ITALIA NON ESISTE IL SALARIO MINIMO LEGALE e capire come introdotto: dobbiamo capire come integrarlo nel cc ad esempio. Sussidio straordinario (SED): chi ha esaurito il sussidio di disoccupazione ma resta comunque povero. In questo anno di epidemia da covid19 si applica comunque il sistema normale: il sed viene dato se non si percepisce il rai in quanto copre coloro che non possono avere la rai. Dal 2018 il sed è diventato strumento stabile in spagna. Terzo livello assistenziale: REDDITO VITALE MINIMO. Misura prevista dallo stato, nuova perché introdotto di recente, ed è una forma di assistenza sociale. È una misura rivolta alla povertà fatta dal governo, e i requisiti per accedervi sono economiche e soggettivi e quindi sotto al di sotto di una certa soglia iprem. Per gli stranieri il reddito vitale minimo viene dato a tutti gli stranieri che risiedono legalmente in Spagna per almeno 1 anno a differenza dell’rdc che servono 10 anni di residenza in Italia regolarmente. La politica attiva di ricerca del lavoro non è così importante in quanto in ogni regione della Spagna ci sono regole diverse: la regione prevede un requisito di residenza di più di un anno che però può aumentare nelle diverse. Il regionale non si usa molto, perché si usa più quello statale. COVID 19 IN SAPGNA Sono state previste delle misure speciali di protezione sociale? -> vengono fatti per settori (come in ITA) che erano in particolare crisi, mentre per gli autonomi, che si lamentano del governo spagnolo, perché pensano di non essere tutelati in quanto si tutela la povertà ma non loro, come in Italia che gli autonomi, nella pandemia, sono lavoratori poveri in quanto non hanno forme specifiche di protezione sociale contro la disoccupazione involontaria e povertà. LEZIONE 18 TUTELA PENSIONISTICA (VECCHIAIA) Negli ul mi decenni sono state fa e molte modifiche e anche tante riforme che hanno ritoccato sistema pensionis co. Si parla di tutela previdenziale a cara ere pubblico che serve a tutelare situa bisogno VECCHIAIA con un importo economico che ha dovuto affrontare nel tempo tan problemi. Art.38 c.2 cost.  tutela della pensione. Prevede prestazioni che si basano anche al tenore di vita che il lavoratore hanno seguito durante la vita professionale. Bisogna considerare sia il sistema pensionis co pubblico, ges to dall’inps, ma anche di una importante evoluzione sistema previdenziale ITALIA che ha costruito sistema pensionis co basato su due pilastri: -previdenza obbligatoria erogata dll’inps x lavoratori sub e non solo e previdenza obbligatoria per la tutela della vecchiaia erogate dalle casse priva zzate x liberi prof -previdenza complementare è finalizzata ad erogare una forma di tutela pensionis ca aggiun va (x questo complementare) rispe o alla obbligatoria di base. Non ha avuto una fortuna, ma allo stesso tempo è importante e ha subito riforme; la previdenza complementare, x alcuni, deve diventare obbligatorio anche esso e cambi l’asse o volontario. EVOLUZIONE NORMATIVA (sistema pubblico obbligatorio) Le tappe + importan sono state diverse. Vi fu un primissimo intervento da parte della norma va volto a delimitare e introduce una tutela previdenziale che è stato quello della CASSA NAZIONALE PREVIDENZA (1800) per poi arrivare alle varie forme tutela assicura va -> introduzione cassa nazionale assicurazioni sociali (1919 dl), viene perfezionato con un regio decreto 1935. Arriviamo agli anni ’90 … -legge 335/1995 intervento legislatore volto a sistemare e razionalizzare il sistema pensionis co. Intervento volto a realizzare equilibrio finanziario ges one pensionis che. -legge Fornero (2011) n.214/2011 ancora in parte in vigore ha realizzato riforma sostanziale sistema pensionis co, incisiva e cri cata. SISTEMI DI CALCOLO Con riforma 1995 si passa da sistema retribu vo a contribu vo riforma graduale nel tempo e solo a par re dal 2011 x tu vi è stato questo passaggio. LEGGE 214/2011 La quota di pensione si calcola, dal 2012, col solo sistema contribu vo e la pensione è elevata tanto quanto l’età è elevata= elevazione età pensionabile e progressivo innalzamento importo pensione. PEREQUAZIONE AUTOMATICA Principio importante!! Da sempre viene esso in discussione dal legislatore. Cos’è?  il rispe o dell’art.38 cost si realizza solo con sto principio. È un meccanismo volto ad assicurare e mantenere nel tempo condizione adeguatezza prestazioni previdenziali. L’art.38c.2 = prestazioni previdenziali ADEGUATE= criterio difficile da raggiungere. Allora il legislatore introdusse questo meccanismo perequazione – garan sce un adeguamento dell’importo delle pensioni al costo vita e perme e di mantenere ADEGUATEZZA prestazioni. COME SI REALIZZA? Come si incide su questo meccanismo? Vi è un diri o alle prestazioni previdenziali-> corte cos tuzionale fin dagli anni 70, ha da sempre sostenuto diri o sogge vo alle prestazioni previdenziali, ma è anche vero che legislatore può intervenire con provvedimen RESTRITTIVI al fine di usare in modo efficace le risorse finanziarie. BLOCCO TEMPORANEO DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA Dal 2012-2013 la legge ha nuovamente limitato la rivalutazione automa ca per i tra amen pensionis ci di importo complessivo fino a 3 volte il tra amento minimo inps -> corte costituzionale (sentenza n.70/2015) ha dichiarato illegi ma sta disposizione per violazione art.36/38 cost -> successivamente il dl 65/2015 ha disposto una parziale rivalutazione. Ciò è dovuta alla preoccupazione di contenere spesa pensionis ca -> blocco valutato illegi mo da diversi pun vista: si è discusso pronuncia corte cost ma anche quello che dice dopo negli anni; infa nel 2015 è stata fa a una parziale rivalutazione dalla corte cost dicendo che il diri o ad una prestazione adeguata è risultato irragionevolmente sacrificato dalla legge Fornero nel nome esigenze finanziarie no illustrate nel de aglio. La sentenza ha pregio di aver avver to il grande PROBLEMA = equilibrato bilanciamento fra due obie vi: -sostenibilità finanziaria ed economica; -sostenibilità sociale. Corte cost dice-> leggi che intervenute nel passato che modificano e limitano meccanismi tutela sono disposizioni che non possono arbitrariamente incidere su diri lavoratori= intervento legislatore no ammesso se è discrezionale del tu o. Il legislatore può intervenire per riequilibrare sistema finanziario e bilanciare ques due obie vi, ma il suo intervento non può essere discrezionale MA de agliato e in base alle risorse finanziarie. Andiamo a vedere i pi di pensioni… PENSIONE DI VECCHIAIA Devono sussistere 3 condizioni: -età anagrafica lavoratore (67 anni) -contribuzione minima sempre richiesta (20 anni di contribuzione) -cessazione del rapporto di lavoro. Per acceder alla pensione di vecchiaia devono esserci tu e 3. Dal 2018 è stato raggiunto parità di tra amento tra uomini e donne nell’età anagrafica. ETA’ ANAGRAFICA LAVORATORE E CONTRIBUZIONE MINIMA l.214/2011 accanto al requisito dell’età anagrafica è previsto il requisito contribu vo, che è pari a 20 anni di anzianità contribu va. PENSIONE ANTICIPATA Sos tuisce la pensione di anzianità: è liquidata prima del compimento dell’età necessaria x il conseguimento della pensione di vecchiaia solo per gli UOMINI con 42 anni e 10 mesi di contribuzione e per le DONNE con 41 anni e 10 mesi di contribuzione. Requisi meramente contribu vi. Vi sono altre pologie di pensione: -quota 100 -opzione donna -APE ->an cipo pensionis co LEZIONE 19 (ULTIMA LEZIONE) ESAME: info utili. Tutela salute, maternità fai col manuale. Tesina breve, sentenza/circolare, notizia ufficiale etc.. che riporta un breve spunto. Mandare la tesina almeno 1 settimana prima dalla data dell’appello scelta. Guarda Normattiva, sito x vedere leggi in vigore ora. Sito la Voce info -> creato e curato dal presidente dell’inps, commenti brevi e aggiornati che attengono a temi trattati es. rdc. Rivista di diritto della sicurezza sociale (rdss) -> il mulino. Consultabile online tramite le banche dati del giuridico. Continua… ultima lezione… Ai due pilastri principali (privata e pubblica) di tipi di pensione, vecchiaia e anticipata, sono state affiancate altri tipi di anticipo pensionistico rivolte ad alcune categorie di destinatari che variano a seconda di tanti requisiti da considerare. L. 232/2016= TRATTAMENTI PENSIONISTICI ANTICIPATI “anticipo pensionistico” (ape) = misura sperimentale. Si prevede la maturazione del diritto alla pensione in anticipo laddove vi siano requisiti e sulla base di determinati presupposti. Oggi l’APE è solo sociale (legge di bilancio -> ape rimane unicamente come ape sociale), quando è stato introdotto era stato previsto in 3 possibilità: -volontario attuato dal singolo lavoratore tramite prestiti che poi dovevano essere restituiti da parte degli interessati. Rivolto a determinati lavoratori con 63 anni di età e 20 anni di contribuzione. L’interessato subiva riduzione pensione. (vedi foto) NON è PIU’ IN VIGORE. -aziendale -sociale consiste in unna indennità erogato dallo stato rivolto ad alcuni lavoratori meritevoli. È un sussidio statale. Prestazione erogata dall’inps a soggetti in situa di bisogno … (vedi foto) QUOTA 100 IN VIGORE. Forma anticipata di pensionamento introdotto fino al 2021. Requisiti: 62 anni di età e 38 di contributi versati. Perché quota 100? -> da possibilità di andare in pensione quando si raggiunge il numero 100 tra età del lavoratore e anni di contributi versati. RECENTI INTERVENTI LEGISLATORE Nuova legge di bilancio 2021 (l.178/2020)  hanno prorogato: -ape sociale -> indennità statale riservata a categorie più svantaggiate x anticipare la pensione a 63 anni (es: lavoratori che fanno lavori pericolosi) -opzione donna -> pensione anticipata riservata a donne che hanno 58 o 59 anni a seconda se sono subordinate o autonome calcolata con sistema interamente contributivo. Introduzione nel 2004, confermata nel 2019. Non per le libere professioniste. TIPI DI PENSIONE OGGI -pensioni di vecchiaia  67 anni +20 di contribuzione -pensione anticipata42 anni e 10 mesi di contribuzione senza limiti di età -quota 100 62 anni +38 anni di contribuzione -ape sociale 63 anni+30 contributi con caratteristiche x lavoratori -opzione donna donne con 58 anni di età se sub o 59 anni di età se autonome+35 di contributi LE PRESTAZIONE A FAVORE DI SUPERSTITI La legge considera la morte del lavoratore… (vedi foto) PREVIDENZA COMPLEMENTARE Lo stato oggi vuole unire e far dialogare forme di finanziamento pubblico e privato intervenendo con modifica radicale. Nascita: l.421/1992 “costituzione si base volontaria di forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari”. Scopo: “al fine di realizzare più elevati livelli di copertura previdenziale”. La pensione erogata dallo stato non riceve più quella adeguatezza x le persone. Con legge del 2005 -> riscritta e riformulata. La funzione previdenza sociale, nell’assicurare la liberazione dal bisogno e proteggere lavoratore secondo art.38 c.2 cost, da anni ha profili critici x la assicurazione pubblica -> livello prestazioni pensioni è criticato: necessità sollevata da più parti, di dare prestazioni pensionistiche che siano adeguate ma al tempo stesso c’è la condizione di far i conti con la disponibilità pubblica. Mezzi adeguati alle esigenze vita lavoratori = necessario fare ricorso a forma di previdenza privata, quella forma garantita dalla cost art.38 c.5. FORME VOLONTARIE DI PREVIDENZA RIFORMA attuata nel 2005 che ha inciso sui fondi pensione.. (vedi foto) Scopo previdenza complementare: valorizzazione della previdenza complementare finalizzata a garantire al pensionato un reddito ed un conseguente tenore di vita prossimo e paragonabile a quello delle ultime retribuzioni. Il meccanismo di sfavore introdotto dalla Fornero ha allontanato l’importo pensioni alle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore. Le politiche sociali sono così affidate non sono esclusivamente a strutture pubbliche ma a soggetti collettivi o operatori privati. STRUMENTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE -fondi pensione  sono strumenti tecnici individuati dal legislatore x individuare la pensione complementare, aggiuntiva rispetto a quella erogata dall’inps. Si parla di fondi: -aperti gestiti da banche, società intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, assicurazioni. Rischio maggiore, possono aderire tutti i lavoratori indipendentemente da altre forme di previdenza complementare di tipo sindacale. Si riferisce anche ai liberi professionisti. Significa costruirsi una propria posizione. -chiusi (o negoziali) forma di adesione libera e volontaria. Nascono da contratti o accordi collettivi (anche aziendali) che individuano l’area dei destinatari, cioè i lavoratori ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un certo comparto, impresa o gruppo di imprese o a un determinato territorio. Si rivolgono a lavoratori subordinati, privati o pubblici, e l’adesione può avvenire in maniera individuale, scelta sua, ma che deriva dall’appartenenza del lavoratore ad una categoria. -uso TFR  il tfr può essere usato anche lui come font di finanziamento forme pensione complementare. ART.2120 cc = dice come deve essere usato il tfr, anticipazione tfr se ci sono determinati requisiti.