Scarica Diritto Ecclesiastico prof. Bettetini UNICATT 2023/2024 e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! DIRITTO ECCLESIASTICO prof. Bettetini 3 ott 2023 programma ≠ per i frequentanti e non esame per i frequentanti parti del libro + appunti frequenza: appello pre appello frequentanti ad aprile programma frequentanti e non frequentanti: frequentanti - appunti - Diritto Ecclesiastico (bettetini-perego) capitolo 3,6,7,13 - Ente ecclesiastico (bettetini) parte i preappello → ultima sett di lezione (aprile) premessa: espressione diritto ecclesiastico → automaticamente si pensa al diritto della chiesa ma non è il diritto della chiesa, il diritto canonico è il diritto della chiesa il diritto ecclesiastico non studia diritto della chiesa , è un diritto di ordinamenti giuridici secolari/laici nei riguardi della realtà religiosa ossia quei profili del diritto che riguardano la religiosità → rapporto dell’uomo con la divinità sia nei profili istituzionali che personali diritto ecclesiastico → era quella parte di diritto dello stato che riguardava i rapporti con la chiesa cattolica nell’ordinamento spagnolo → diritto ecclesiastico dello stato oggetto del diritto ecclesiastico → studio del diritto e lo stato degli ordinamenti giuridici laicali nei riguardi del fenomeno religioso fenomeno religioso → diritto di libertà religiosa nei suoi vari profili: - personale → diritto del singolo individuale - collettivo → diritto di istituire enti - istituzionale → libertà delle confessioni religiose di agire nell’ordinamento diritto ecclesiastico per sua natura si interseca con altre materie libertà religiosa nella costituzione italiana diritto di libertà religiosa è una delle libertà più tutelate nella costituzione → almeno 4 art. che riguardano esplicitamente più altri art. che implicitamente che riguardano i diritti fondamentali art. 7 - relazioni stato e chiesa cattolica art. 8 - relazioni stato e religioni ≠ da chiesa ↳riguardano la libertà istituzionale art. 2 - diritti fondamentali art. 3 - principio uguaglianza (uno dei criteri è la religione) art. 19 - libertà religiosa personale art. 20 - libertà religiosa collettiva art. 21 - libertà di pensiero art. 117 - competenza esclusiva dello stato tra la repubblica e le confessioni religiose dal punto di vista storico: molte norme di diritto positivo hanno una radice storica da cui possono essere pienamente comprese nella loro sostanza 1 ART. 7 COST - RELAZIONI STATO e CHIESA CATTOLICA diviso in due commi che ha numerose problematiche religiose e storiche ha valore dogmatico e storico fondamentale → permette di interpretare le altre norme primo principio dogmatico: chiesa è un ordinamento giuridico sovrano nella nostra costituzione si riconosce che l’ordinamento italiano non è l’unico ordinamento giuridico presente nel nostro territorio, vi sono altri ordinamenti giuridici come proprio quello della chiesa cattolica vi è una pluralità di ordinamenti giuridici nella medesima realtà territoriale tra cui vi è la chiesa cattolica la CHIESA CATTOLICA è un ORDINAMENTO SOVRANO (non riconosce altra autorità oltre a se stessa) “ sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani ” qual è l’ordine dello stato? qual è l'ordine della chiesa? ordine dello stato → politico ordine della chiesa → spirituale questo è vero ma nel corso della storia non è stato così chiaro come non è così chiaro l’ambito spirituale e l’ambito politico es. matrimonio concordatario, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto bisogna risalire le radici storiche: idea di DUALITÀ DI POTESTÀ (spirituale e politica) è una innovazione del cristianesimo prima non era chiaro → in roma l’imperatore era anche il sommo pontefice, nel mondo ebraico il sommo sacerdote teneva anche il potere politico → c’era un monismo che aveva la forma d i teocrazia (ebraico) o cesaropapismo (mondo romano) ↳ no distinzione tra le due potestà che è stata introdotta nel cristianesimo: - realtà spirituale - realtà temporale Vangelo secondo Luca cap. 20 → “date a cesare ciò che è di cesare e date a dio ciò che è di dio” 5 ott 2023 idea dualista di ordine spirituale e temporale → costruzione che nasce con il CRISTIANESIMO → rompe il monismo antico sia nella forma del cesaropapismo sia nella forma di un governo politico dei religiosi DUALISMO CRISTIANO nella storia e l’attuale disciplina tra stato e chiesa: Vang. Matteo cap. 22 a una domanda di alcuni farisei il cui oggetto era quello di pagare il tributo a cesare → un ebreo deve pagare il tributo al conquistatore romano (cesare) “rendere a cesare ciò che è di cesare e a dio ciò che è di dio” → appare chiaro che cristo effettua distinzione chiara tra mondo spirituale e mondo temporale è chiaro questo ma è altrettanto chiaro che le due realtà sono differenti ma hanno dei necessari punti di connessione legge di dio e legge dell’uomo sono due leggi autonome che non devono essere in contrasto ma se ciò accade deve prevalere la legge di dio, quella iscritta nella singola persona Atti degli Apostoli (dicono come i primi cristiani interpretano il mess di Cristo) → 2 passaggi: - gli apostoli vengono arrestati e vengono liberati a condizione di non parlare assolutamente ne di insegnare nel nome di gesù ma pietro e giovanni replicarono “ se sia giusto obbedire innanzi a dio a voi più che a lui giudicatelo voi stessi ” - cap. 5: il sommo sacerdote interroga gli apostoli dicendo che avevano ordinato di non insegnare più in nome di cristo e loro rispondono “ è più importante obbedire a dio piuttosto che agli uomin i” il cristiano in quanto tale è tenuto ad obbedire ad ogni autorità civile e religiosa ma al contempo viene ricordato punto fondamentale → autorità civile domanda qualcosa contrario al precetto religioso prevale il prefetto religioso questo non è disprezzo dell’autorità civile che svolge funzione essenziale tuttavia l'obbedienza si ha solo nel momento in cui l’autorità civile è conforme all’autorità di dio 2 principio fondamentale → vi è un rapporto che non significa separato ma relazione che ha la sua specifica forma giuridica che è quella dei patti lateranensi PATTI LATERANENSI trattato internazionale, l’unico trattato internazionale esplicitamente richiamato all'interno della nostra carta costituzionale modalità di relazione tra stato italiano e chiesa cattolica romana cosa sono? sono t rattato stipulato nel 1929 per porre fine alla questione romana questione romana → XIX sec. italia in vari stati e a seguito delle guerre risorgimentali → unificazione del territorio italiano dopo 1861 → proclamazione del regno d’italia → rimanevano fuori i territori dello stato della chiesa regno su cui il romano pontefice esercitava la sua potestà il pontefice oltre alla potestà spirituale esercitava anche la sovranità temporale → era pastore universale della chiesa cattolica e sovrano di uno stato territoriale problematiche importanti per la conquista del territorio della chiesa: - romano pontefice era sovrano universale = guerra contro il sovrano → guerra contro l'autorità suprema della chiesa → creare un movimento negativo contro la chiesa - alleanza politica tra lo stato della chiesa e la francia Napoleone III era il protettore della sede apostolica → nel momento in cui stato avesse dichiarato guerra a chiesa la francia avrebbe dichiarato guerra allo stato la situazione si modificò quando nel 1870 circa la francia subì un forte indebolimento politico e economico a opera della germania (conquista alsazia e lorena) → di cui approfittò il regno d’italia per muovere la conquista lo stato della chiesa 20 settembre 1870 → TRUPPE DEL REGNO D’ITALIA CONQUISTANO ROMA difesa del pontefice di roma fu simbolica → breccia di porta pia → UNIFICAZIONE POLITICA D’ITALIA il pontefice si rifugiò nel territorio vaticano , che non viene invaso dalle truppe italiane, lasciando il palazzo del quirinale (la cattedrale di roma era san giovanni in laterano) si dichiarò prigioniero politico lo stato italiano non sorpassa il confine del perimetro di san pietro 1871 → governo italiano promulga la LEGGE DELLE GUARENTIGIE pontificie divise in titolo I (Garanzie dello stato italiano verso la chiesa) e II (?) regola unilateralmente la situa della chiesa in italia → per questo mai accettata ufficialmente dalla chiesa cattolica perché priva di ogni garanzia di tipo internazionale → legge ordinaria statale priva di ogni garanzia offerta dal diritto internazionale 1873 → NON EXPEDIT = non conviene che i cattolici partecipino alla vita politica del paese decreto della penitenzieria cattolica con con si proibiva ai cattolici italiani come elettorato attivo e passivo alla vita del paese il contrasto chiesa-stato italiano → nei fatti si giunge a compromessi perché la chiesa passando gli anni si rese conto che non conveniva tenere toni alti, lo stato tenne toni alti, vi furono provvedimenti forti dello stato nei confronti della chiesa 1865 C.C. → prevedeva il solo matrimonio civile → tolta ogni rilevanza al matrimonio religioso se prima l’unico matrimonio era quello religioso → ora l’unico matrimonio era quello civile, non vi è più un matrimonio religioso ma solamente uno civile, restando la libertà dei cittadini di sposarsi anche religiosamente lo stato espropriò numerosi beni e clastico con le Leggi Eversive della seconda metà del XIX → scioglie ordini religiosi e espropria beni per finanziare le guerre risorgi kanali 5 ancora oggi lo stato italiano è proprietario di chiese aperte al culto pubblico i beni espropriati sono posti sotto il controllo dello stato bene → l’ente ecclesiasrtico per alienare o comprare bene doveva essere autorizzato dal ministro dell’interno gli unici beni senza necessaria autorizzazione → beni mobili gli altri tutti sottoposti art. 1 dello statuto albertino (1848) → RELIGIONE CATTOLICA come RELIGIONE dello STATO allo stesso tempo stato italiano aveva politica antiecclesiale che con il tempo si va sciogliendo e anche la chiesa si rese cinti che nemmeno a lei conveniva poco a poco si inizia a far venir meno il divieto della p artecipazione dei cattolici alla vita politica del paese: 1904 → promesso ai cattolici di partecipare sia attivamente che passivamente alle elezioni amministrative anche se i cattolici dovevano votare i candidati cattolici 1909 → Pio X → promosse la creazione della Unione Elettorale Cattolica Italiana → associazione con il compito di indirizzare i cattolici italiani impegnati in politica i cattolici parteciparono alle elezioni politiche e furono eletti 21 elettorali cattolici nella lista di giolitti ma negli anni successivi la situazione cambiò 1912 → suffragio universale maschile → approvata la riforma elettorale prima era sistema elettorale censitario → numero di elettori abbastanza bassa si triplicò il numero degli elettori molti nuovi elettori erano operai e il partito socialista riscuoteva grande successo nel mondo operaio giolitti autorizza la riforma → per l’appoggio dei socialisti nella guerra italo-turca questo era un problema per lo stesso giolitti → in vantaggio con il suffragio universale erano i socialisti stessi Giolitti si rese conto della necessità di trovare un consenso tra i moderati cioè i cattolici, mondo che vantava la maggior presenza territoriale e sociale in italia la collaborazione ha dato buoni risultati → cattolici e liberali stipularono un accordo in base al quale i cattolici potevano partecipare alla vita attiva del paese però come elettori solamente se si impegnano a votare o candidati cattolici o liberali i quali sottoscrivendo un impegno costituito da 7 punti, l’Ettalogo, nei quali le parti si impegnano a difendere scuola privata, matrimonio come istituto indissolubile, istituzione religiosa nella scuola pubblica statale 1913 → elezioni in cui i liberali e i cattolici ottennero quasi il 50% dei voti → 228 deputati eletti anche grazie al voto dei cattolici rimaneva il non expedit dispensato dal pontefice 1919 → il non expedit verrà tolto ufficialmente nel 1919 quando il romano pontefice toglie il non expedit e si da vita al partito di ispirazione cristiana→ Partito Popolare (PP) fondato da don Luigi Sturzo aperto ai cattolici e a tutti gli uomini liberi e forti di buona volontà che nelle elezioni del 19 ottenne un ottimo successo elettorale i cattolici avevano una pluralità di partiti politici → PP e Partito Liberale i problemi 28 ottobre 1922 → Marcia su Roma di Mussolini 1925 → elezioni in cui Partito Fascista ottenne la maggioranza assoluta → gli altri partiti furono ridotti a ruolo secondario e/o al silenzio totale si giunse a una dittatura del partito fascista mussolini profondamente anticlericale, era socialista e direttore dell’avanti poi cambiò l'ideologia fondatore dei fasci di combattimento e del PNF era anticlericale per formazione politica e familiare tuttavia era politico intelligente e si rendeva conto di una realtà fondamentale → chiesa cattolica era l’unica realtà in italia che aveva la sua coesione e articolazione territoriale e 6 sociale → andare allo scontro alla chiesa cattolica voleva dire avere scontro sociale oltre a non avere appoggio tale da governare l’amicizia con hiesa cattolica era essenziale per il buon governo essendo la maggioranza degli italiani cattolica → assumere posizione anit cattolica = posizione antisociale mussolini per questo abbandonò la posizione anticlericale per assumere posizione più benevola nei confronti della chiesa 1926 → primi rapporti diplomatici con chiesa per avere un accorto e porre fine alla questione romana iniziata con la debellatio dello stato pontificio → dopo con uista di roma mai giunti ad una pace tra stato e chiesa ma d una conquista bellica dello stato della chiesa ma non a pacificazione la chiesa continuava a tenere sua autonomia e alcune prerogative proprie degli ordinamenti internazionali (ambasciatori → delegazione attiva e passiva) la pace conveniva anche alla chiesa che desiderava porre fine alla questione romana con la creazione di un'autorità politica territoriale per svolgere spedizione spirituale in tutto il mondo → chiesa non aveva base territoriale autonoma in quel periodo perchè stato chiesa era territorio italiano in possesso allo stato della chiesa la chiesa per stringere rapporto con stato italiano doveva giungere un accordo conviene sua per stato che per la chiesa che non comportasse cedimenti eccessivi 3 anni di elaborazioni articolate → 11 febbraio 1929 → STIPULA DEI PATTI LATERANENSI si giunse a stipulare la conciliazione/concordia tra stato italiano e chiesa cattolica patti lateranensi perchè composti da 3 atti: - trattato - concordato - convenzione finanziaria trattato → riprende titolo I guarentigie e creazione dello stato della città del vaticano (situazione internazionale) art. 3: “L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato.” concordato → sostituiva il titolo ii delle guarentigie e destinato alla situazione giuridica della situazione della chiesa cattolica in italia con oggetto vario → riconoscimento matrimonio religioso… convenzione finanziaria → il regno d’italia risarciva simbolicamente la santa sede dai danni subiti dalla debellatio dello stato pontificio 3 atti stipulati nel palazzo lateranense e furono poi eseguiti mediante legge 810 del 27 maggio 1929 si giunse in maniera ufficiale ad una risoluzione della questione romana → contestualmente alla legge d'esecuzione stato italiano emanò legge che riguardava confessioni religiose ≠ dalla cattolica legge ??’ /1929 estendendo alcuni dei principi fatti propri dalle norme concordate tra stato italiano e chiesa cattolica 10 ott 2023 i patti lateranensi → esempio di una più ampia politica concordataria che ha segnato il XIX e XX sec → si parla di questo periodo storico con riferimento ai rapporti tra gli stati e la chiesa cattolica in europa come periodo/sistema della coordinazione siamo in europa dopo la rivoluzione francese che aveva portato una netta spaccatura tra sfera politica e religiosa e affermazione di un sistema separatista → in francia in particolare → SEPARATISMO di contrapposizione, avversione → lo stato percepisce la chiesa/fenomeno religioso come il nemico da distruggere dopo questo dramma rivoluzionario → stagione della coordinazione che segnerà tutto il XX sec. che ricorre continuamente 7 norme cost. esplicite stato-chiesa ART. 7 COSTITUZIONE Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale questo art. insieme all’art. 8 garantiscono la LIBERTÀ RELIGIOSA ISTITUZIONALE in particolare nell’art. 7 viene regolato in maniera specifica il rapporto tra lo stato italiano e la chiesa cattolica il fatto che i padri cost. abbiano riservato norma specifica alla chiesa catt → non vuol dire che chiesa catt abbia posizione di privilegio ma hanno preso atto: - i rapporti con la confessione cattolica costituiscono un particolare ambito visuale delle istituzioni religiose nell’ordinamento italiano - radicamento della chiesa catt. nel mondo occidentale - chiesa catt. ha una particolare posizione nella comunità internazionale - cattolicesimo è il fenomeno confessionale socialmente più rilevante comma 1: stato e chiesa catt. sono indipendenti e sovrani stato italiano riconosce che chiesa cattolica è INDIPENDENTE e SOVRANA ↓ = sancita la primarietà e originalità dell’ordinamento giuri della chiesa catt ↓ primario e originario perché nato e sussiste oggi per forza propria a prescindere dalla volontà e dall'intervento dello stato ⇓ sarebbero in contrasto con norma cost. tutti quegli atti statali che seppur adottati considerando primario e originario l'ordinamento della chiesa trattassero la chiesa come ordinamento subordinato allo stato da primarietà e originalità deriva che: - art. 7.1 GARANTISCE LA CHIESA escludendo che lo stato italiano possa instaurare un regime cesaropapista (= regime nel quale il capo dello stato divenga capo e arbitro della religione) e esclude che possa instaurare un regime giurisdizionalista (=lo stato eserciti una somma di poteri per tutelare la chiesa cattolica e tutelarsi dalla chiesa cattolica o creare una chiesa nazionale o prevedere una cost. civile del clero) art. 7.1 GARANTISCE LO STATO impegnando i suoi ordini ad escludere che possa essere introdotto sistema di rapporti stato chiesa cattolica in cui stato subordinato alla chiesa - discende la SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE DELLA CHIESA CATTOLICA considerata sogg. di diritto internazionale legittimato a intrecciare relazioni con le realtà statuali - dalla sogg. internazionale discende la conseguente NECESSITÀ dello S TATO di INTRATTENERE relazioni e REGOLARE rapporti con la CHIESA cattolica ricorrendo ricorrendo a strumenti GIURIDICI dell’ord. int. questi strumenti vengono considerati analoghi ai tratti internazionale per questo resi esecutivi nell’ordinamento italiano mediante legge di ratifica (come con i patti lateranensi) il problema del primo comma: che cosa significa "CIASCUNO NEL PROPRIO ORDINE”? facendo questa determinazione si delimitano gli ambiti di competenza in cui stato può esercitare sovranità producendo diritto in condizione di indipendenza l’uno dall’altro la norma non fornisce info utile per determinare oridne chiesa e oridne stato tradizionalmente ORDINE DELLA CHIESA fatto coincidere con i RAPPORTI SPIRITUALI e RELIGIOSI → organizzazione del culto, della liturgia, della cura delle anime ORDINE DELLO STATO fatto coincidere con i RAPPORTI TEMPORALI e SOCIALI → garanzia di sicurezza interna e esterna in molti casi la frontiera tra i due ordini non così evidente → la distinzione è assai generica e di scarsa utilità 10 vi sono pochi rapporti giuridici e sociali, poche materie temporali che sono manifestazione immediata e necessaria anche dell'ordine spirituale o che rivestono interesse religioso rispetto a queste materie né chiesa né stato possono dichiararsi incompetenti → es. matrimonio rimane il problema del riparto delle competenze → ambito di confine tra le due sovranità nelle MATERIE MISTE nella disciplina di queste materie (secondo art. 7) → si procede per via pattizia → ricercando un accordo tra le parti anche se rimessa alla ragionevole attenzione dello stato giudicare se vi sia o non vi sia la necessità di ricercare un accordo con la chiesa rispetto a determinato ambito materiale → competenza delle competenze comma 2: “rapporti regolati con i patti lateranensi” unica norma costituzionale che richiama patto internazionale e prevede una regola sulle fonti → specifica procedura di modifica dei patti lateranensi PATTI LATERANENSI → resi esecutivi con legge 810/1929 nello stato ita, nell'ordinamento della chiesa pubblicazione negli acta apostolicae sedis qual è il valore del richiamo dei patti lateranensi nella costituzione? il richiamo dei patti lateranensi ha posto alcuni problemi circa la posizione dei patti e della legge di esecuzione nella gerarchia delle fonti dell’ordinamento italiano posizione della dottrina : elaborate alcune tesi TESI 1 → COSTITUZIONALIZZAZIONE delle NORME dei PATTI LATERANENSI secondo questa tesi si è riconosciuta a ciascuna norma dei patti lo stesso valore formale e la stessa efficaci a delle norme contenute nella carta costituzionale tesi divenuta minoritaria perché: - poneva il problema della compatibilità logica con la previsione della modifica dei patti mediante legge ordinaria in presenza di un accordo con la chiesa - le norme di derivazione pattizie in quanto norme costituzionali speciali andavano a prevalere sulle norme costituzionali generali in virtù del principio legge speciale-deroga legge generale TESI 2 → COSTITUZIONALIZZAZIONE del PRINCIPIO CONCORDATARIO (tesi maggioritaria) secondo questo principio lo stato è obbligato a ricorrere allo strumento concordatario per regolare tutte quelle materie che toccano gli interessi della chiesa cattolica le norme di esecuzione dei patti in quanto realizzative di un precetto costituzionale resisterebbero alla modifica e all’abrogazione di successive leggi ordinarie tesi che ha conosciuto diverse sfumature: - alcuni limitato la copertura del principio concordatario solo alle materie già disciplinate agli accordi del 1929 (le nuove e diverse materie non godono di questa garanzia) → COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL PRINCIPIO PATTIZIO - altri hanno inteso l’art.7.2 come una norma di adattamento automatico dell’ordinamento interno agli accordi con la chiesa cattolica, le disposizioni di questi accordi introdotte nell’ordinamento statale con valore di norme costituzionali - altri hanno considerato la previsione dell’art. 7.2 come una fonte normativa atipica ossia collocato al centro tra le norme cost e le leggi ordinarie essendo suscettibili di modifica o abrogazione solo mediante accordo tra le parti o procedimento di revisione costituzionale - vi è stato che chi ha affermato che l’art. 7.2 contiene una parificazione costituzionale delle norme dei patti lateranensi accompagnata da un processo di de-costituzionalizzazione che rende possibile la ratifica e l’esecuzione degli accordi successivi mediante legge ordinaria posizione della giurisprudenza: (della corte cost.) sent. n.30/1971 : ha chiarito che le norme del diritto prodotto a seguito della stipula del concordato con la chiesa cattolica e immesse nell’ordinamento dello stato sono da considerarsi LEGGI ORDINARIE PARIFICATE A NORME 11 COSTITUZIONALI = caratterizzate da resistenza passiva a abrogazione/modifica unilaterale da parte dello stato pari a quella di cui godono le leggi costituzionali conclusioni della corte confermate dalla corte stessa in altre sentenze successive: 16,17 e 18 del 1982 da questa posizione della corte→ 2 conseguenze - disciplina di fonte concordataria perchè protetta e garantita dalla costituzione non può essere modificata o abrogata dal legislatore ordinario e neppure soggetta a referendum abrogativo - la corte cost. può dichiarare l ’illegittimità costituzionale delle norme dei patti lateranens i ma a condizione che il parametro di legittimità che essa dovrà assumere a riferimento non sono le norme della carta o le leggi costituzionali ma i principi supremi dell'ordinamento statale : laicità, tutela giurisdizionale, etc. comma 3 : modificazioni dei patti COME SI MODIFICANO I PATTI? 1. attraverso LEGGE ORDINARIA solo se le MODIFICHE ACCETTATE DA ENTRAMBE LE PARTI se lo stato italiano vuole modificare unilateralmente i patti può farlo o no? sì con 2. attraverso la REVISIONE COSTITUZIONALE (art. 138 cost) solo se DECISIONE UNILATERALE DELLO STATO 19 ott 2023 ⇓ alcune norme del concordato andavano modificate ⇓ si giunse a un accordo di revisione del Concordato nel 1984 Fu stipulato un nuovo accordo tra Stato e Chiesa . L’accordo si intitola “Accordo che apporta modificazioni al concordato lateranense ” - lasciato integro il Trattato - accordo va a sostituire totalmente il Concordato, anche se si presenta come modifica ↓ modifica e non sostituzione perché così si fa rientrare il nuovo accordo nell’alveo costituzionale art. 13 del nuovo accordo → disposizioni costituiscono una modificazione dei Patti lateranensi e che le disposizio ni del Concordato non richiamate dal testo del nuovo accordo sono abrogate non vengono regolati ampiamente nell’accordo gli enti ecclesiastici perché per essi c’è un nuovo accordo , che è stato costituzionalizzato. (legge 222 del 1985 ha reso esecutivo il protocollo del 15 novembre 1984 in materia di enti e beni ecclesiastici) abbiamo un nuovo concordato, mentre rimane integro il trattato lateranense, assieme alla convenzione finanziaria ↳si può valutare la legittimità di norme del nuovo concordato assumendo a parametro di legittimità i principi supremi della Costituzione norme della Costituzione che tutelano questi accordi ⇒ nuovo art. 117 Cost. comma 1 afferma che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ↓ patti lateranensi creano un obbligo internazionale tutela indiretta ⇒ art. 10 Cost . → che prevede che l’ ordinamento giuridico italiano si conformi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ↳si conforma alle norme di diritto internazionale consuetudinario, tra cui vi è senz’altro il principio stare pactis (obbligo per la parte che ha contratto l’accordo di attenersi ai doveri e di esercitare i diritti sanciti nell’accordo stesso) nuovo accordo ⇒ attuale regolamentazione della Chiesa cattolica in Italia ed è materia obbligante sia per lo Stato sia per la Chiesa . Nell’accordo è contenuta una clausola particolare negli artt. 13 e 14 dell’accordo di Villa Madama. 12 comma 2 : “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.” differenza tra religione cattolica e le altre - chiesa cattolica per diritto internazionale e per tradizione è un organismo indipendente rispetto allo stato con sovranità internazionalmente riconosciuta → soggetto che gode di specifiche prerogative perché soggetto sovrano dell’ordinamento internazionale (vd. art. 7.1) - le altre religioni non hanno sovranità → per diritto internazionale e per tradizione non sono soggetti a diritto internazionale, sono organizzazioni non sono ordinamenti giuridici; hanno propria regolamentazione normativa che subito delinea anche dal punto di vista terminologico in maniera chiara → parla di statuti (atti di normazione secondaria) che deve sottostare alla legittimità anche le norme della chiesa cattolica non contrastano le norme di ordinamento giuridico italiano mentre le altre confessioni religiosi non hanno ordinamento sovrano e quindi si muovono all'interno dell'ordinamento giuridico dello stato con loro autonomia (≠ sovranità) non è ordinamento esterno rispetto allo stato ma ritiene necessario che i rapporti siano regolati tramite un'intesa → lo stato pur non essendo obbligato a stipulare intese le ha stipulate con le religioni diverse dalla cattolica stipula delle intese con le altre religioni - essendo tutte le religioni egualmente libere → le professioni che lo vogliono possono avere un ordinamento giuridico ma questo può avvenire solamente tramite delle intese - la normativa che riguarda un gruppo sociale normalmente viene elaborata dallo stato in sintonia per non pervenire ad una legislazione contraria all’identità dello stesso gruppo - lo stato elabora legge unilaterale ma per rispettare la libertà istituzionale di quella professione religiosa ha ritenuto opportuno che i rapporti fossero regolati con una legge e un medesimo gruppo sociale comma 3 : “ I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. ” ↳ riserva di legge formale e aggravata per il rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose sembrerebbe che l’art. 8 impone alle confessioni religiosi di stipulare intese con lo stato → in realtà così non è → sentenza 1159 → non vi obbligo di stipulare intesa da cui deriva il diritto di vivere senza intesa e diritto di essere trattati in modo uguale alle confessioni religiose che hanno stipulato un intesa l’art. 8.3 ha tardato ad essere attuato: 1984 → prima intesa con la Tavola Valdese le altre confessioni sono ancora vigenti ma CHE COS’È UN INTESA? la legge parla di una legge attuativa di un intesa non accordi di diritto internazionale → i concordati sono di diritto internazionale tutelato da nostra cost. nell’art. 7 e dall’art. 10 oltre all’art. 117 cost no atti meramente interni dello stato → confessioni religiose hanno specifica autonomia rispetto allo stato le intese sono atti che non sono meramente interni ma sono atti che sorgono in ordinamento giuridico ester no rispetto allo stato che non è quello internazionale ma ordinamento giuridico che sorge ogni qual volta la volontà dello stato e della confessione religiosa vengano ad accordarsi le intese costituiscono presupposto di legittimità costituzionale e il parametro di legittimità costituzionale della legge di approvazione legge di approvazione è unica di contenuto rispetto alla legge stessa \sorge in ordinamento 3° quando entità religiosa e stato entrano in contatto se se ne discosta sostanzialmente quella legge è illegittima costituzionalmente sostanzialmente = nella prassi costituzionale → prima intesa è stata stipulata con la tavola valdese e la legge di approvazione è leggermente diversa rispetto all’intesa stessa ossia non riporta dichiarazioni unilaterali che i valdesi avevano riportato nell’intesa 15 es. riportato che l’educazione religiosa è competenza della famiglia e rifiutavano insegnamento religioso statale, dichiarazione unilaterale non presente nella legge di approvazione vi è identità sostanziale tra intesa e legge di approvazione per evitare rischi di illegittimità costituzionale → intesa in quanto tale non riporta dichiarazioni unilaterale che vengono contenute tutte se parte del preambolo che non vengono a far parte dell'intesa senza possibilità di modificazione del contenuto Legge di APPROVAZIONE non di esecuzione perchè stato no obbligato e normalmente esecuzione si riferisce a ordinamento giuridico sovrano esterno ente dotato di autonomia → approvazione di un atto frutto di questa autonomia → legge non può essere modificata lateralmente se no ulteriore accordo con quella confessione religiosa come l’art. 7.2, la stessa cosa si verifica con gli accordi delle professioni religiose ≠ cattolica è una FONTE ATIPICA → riserva di legge, modifica solo se accordo tra le parti, stato non può modificare, per modificarla bisogno di altra intesa modalità di relazione nell’intesa e l’efficacia giuridica 1° intesa 1984 dopo altre intese di cui 13 approvate mediante legge (l’ultima con gli anglicani) ↳lo stato non ha l’obbligo di approvare e stipulare le intese abbiamo intese che approvate e poi modificate la responsabilità dello stato è di selezionare l’interlocutore e presentare il disegno di intesa al parlamento procedimento di stipula di un'intesa: 1. competenza ad avviare la stipula: Governo (le confessioni religiose interessate devono rivolgersi al governo) 2. incarico di condurre le trattative: Sottosegretario del consiglio dei ministri (l’attuale è On. Mantovano ) 3. l’istanza deve avere dei requisiti: a. i rappresentanti devono essere rappresentanti di una confessione religiosa (comprendere se effettivamente di confessione religiosa) b. se la presidenza del consiglio può respingere in limine (=dopo la presentazione) l’istanza di richiesta di intesa c. colui che presenta l’intesa deriva da prassi ministeriale → colte le istanza degli enti riconosciuti come ente di culto (L. 1159/1929) d. parere favorevole del consiglio di stato 4. governo può respingere l'istanza presentata da un gruppo sociale → ma no legge prevede → siamo in un ambito in cui il governo ha piena discrezionalità → solo responsabilità politica dell'esecutivo, non vi è legge che formalizzi il procedimento di stipula di un'intesa → discrezionalità politica 5. nel caso in cui istanza venga rigettata → la confessione religiosa non può presentare ricorso giurisdizionale o amministrativo 6. nel caso in cui si prosegua → bozza d’intesa a cui partecipa una commissione parlamentare 7. intese sottoposte al consiglio dei ministri che a utorizza alla firma il presidente del consiglio 8. il presidente del consiglio e il rappresentante dell'intesa firmano l’intesa stessa anche in questo caso vi è una responsabilità politica dell’esecutivo → non è obbligato di trasmettere al parlamento il disegno di legge con il quale si chiede l’approvazione dell’intesa stessa es. intesa con i testimoni di geova → stipulata 2 volte parte dello stato e mai approvata con legge → no possibilità di ricorso perchè mo legge che obbliga lo stato a presentare disegni di legge al parlamento 24 ott 2023 Legge 1159/1929 - LEGGE SUI CULTI AMMESSI confessioni religiose che non hanno stipulato intese → regime della legge 1159 del 1929 “legge sui culti ammessi” pur essendo legge unilaterale regola i rapporti con le confessioni religiose, la corte non ha mai dichiarato incostituzionale la norma ma alcuni apporti specifici : 16 - libertà di culto - richiesta di autorizzazioni per luoghi di culto è comunque conforme alla costituzione legge che tratta le stesse materie del concordato tra santa sede-italia: - enti ecclesiastici - matrimonio religioso con effetti civili - istruzione religiosa nella scuola pubblica statale per la comunità ebraica fino alla stipula dell’intesa erano rette da un apposito regio decreto per 29 ottobre del 1930 rimasto in vigore fino alla stipula con le comunità ebraiche nel ‘87 ART. 19 Cost- LIBERTÀ RELIGIOSA INDIVIDUALE “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.” ha alcune peculiarità in particolar modo per i rapporti civili si riferisce a tutti, non solo ai cittadini ↓ negli art. precedenti si riferisce solo ai cittadini per godere di diritti e doveri → corte cost ha però definito che il termine cittadino si riferisce a tutte le persone l’art. 19 esordisce fin dall’inizio a tutti i soggetti di professare liberamente la professione religiosa ⇓ è un diritto radicato nella natura dell’uomo viene riconosciuto un ampissimo diritto → TUTTI questo diritto incontra LIMITI → ogni diritto mai assoluto perché trova limiti intrinseci o estrinseci limite esplicito → che non sia contrario al buon costume non è un diritto meramente di libertà di coscienza → non si riferisce solamente a ciò che accade nell’interiorità della persona umana ⇒ non dice infatti “tutti hanno diritto di avere una fede” ma " tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede ” ↓ non si riferisce a ciò che accade interiora homini ma nella manifestazione e modalità di espressione di questa libertà tutti hanno diritto di manifestare la propria libertà religiosa → è una manifestazione di pensiero ha valenza per le manifestazioni della propria libertà di religione tutti hanno diritto quindi di professare la propria religione in modo individuale o sociale ciò che ha rilievo → modalità di manifestazione l’ art. 19 cost elenca i modi di manifestazione ma non sono le uniche (vd, ultima): - propaganda - esercitare il culto - impartire ai propri figli un'educazione coerenza con il proprio credo religios o LIMITE esplicito: limite alla ritualità → i limiti di manifestazione del proprio credo religioso non siano contrari al buon costume = manifestazioni di culto attraverso cui esercito mia libertà religiosa non costituiscano una forma di violazione del buon costume buon costume = endiade giuridica che varia di significato con il variare delle norme dell’ordinamento e con la realtà sociale cambia anche a seconda della realtà sociale in questo caso si parla in senso penalistico del termine = non contrarietà all’onore e pudore sessuale ⇒ concetti che variano al variare della società es. poligamia, incesto, etc. 17 REGIME DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA (nuovo concordato sull’Università Cattolica) 18 febbraio 1984 → Nuovo Concordato (accordo di Villa Madama) → art. 10 comma 3 , che le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento , sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica è necessario un atto di gradimento del singolo docente ad opera del Dicastero dell’educazione cattolica. l’atto di gradimento può anche essere revocato ⇓ norma che riguarda esclusivamente l’Università Cattolica del Sacro Cuore La revoca del gradimento comporta il venir meno del rapporto di lavoro tra docente ed Università Cattolica. Il gradimento da parte dell’autorità ecclesiastica è condizione sine qua non per essere docenti presso l’Università Cattolica. Il protocollo addizionale all’accordo di Villa Madama conferma che la Repubblica Italiana , nell’ interpretazione dell’art. 10 , d eve seguire la sentenza 195/1972 Corte Costituzionale . Tale sentenza riguardava il CASO CORDERO, ordinario di procedura penale presso l’Università Cattolica, a cui l’autorità ecclesiastica aveva revocato il gradimento. Dopo una serie di ricorsi, tutti con esito negativo, il professore impugna la norma del concordato che prevede il gradimento dell’autorità ecclesiastica davanti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale dà ragione alla Cattolica e la norma che prevede il gradimento dell’autorità ecclesiastica è conforme a Costituzione, non lede né l’art. 19 né l’art. 3 Cost. È richiesta l’ adesione del docent e dell’Università Cattolica ai principi della fede e della morale cattolica. La Corte Costituzionale ha dato r agione all’università Cattolica perché, in un bilanciamento di interesse tra la libertà religiosa del singolo docente e la tutela dell’identità religiosa dell’ente, prevale la tutela dell’identità religiosa dell’ente. Ciò perché viene valutata la libertà di scelta degli studenti e delle loro famiglie, che, nel momento in cui si iscrivono all’Università Cattolica, intendono iscriversi ad un’università ideologicamente orientata. La norma che prevede un gradimento dell’autorità ecclesiastica competente non è contraria alla nostra Costituzione. Tale disciplina è quella prevista anche per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche statali, in cui il docente di religione deve essere gradito all’autorità ecclesiastica competente (Vescovo della diocesi). Un insegnante di religione che perde il gradimento dell’autorità ecclesiastica competente perde anche l’incarico di insegnamento. La Corte Costituzionale ha affermato anche che il nostro ordinamento costituzionale non prevede il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Sono lecite le norme che, a determinate condizioni, prevedano lo scioglimento del vincolo lavorativo. Il docente di Università Cattolica può insegnare anche da altre parti, in quanto ha vinto un concorso pubblico statale. Se viene meno il rapporto di lavoro con l’università Cattolica, il docente può insegnare presso altre università. Per quanto riguarda, invece, il docente di religione, se il contratto di lavoro è a tempo determinato non ha possibilità di riassunzione presso altri ruoli pubblici. Se fosse assunto a tempo indeterminato, il docente non potrebbe più insegnare religione, ma potrebbe essere adibito ad altri incarichi per i quali possegga i titoli. Vi è stato un altro caso portato anche alla corte europea dei diritti umani: il caso Lombardi Vallauri docente di filosofia del diritto presso l’Università Cattolica. La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che la Cattolica ha diritto di scegliere i suoi docenti, ma non ha il diritto di difesa il docente stesso, in quanto si è preso atto che l’atto di revoca del gradimento è meramente unilaterale e non prevede l’esercizio di un diritto di difesa da parte del docente. Ciò che è censurabile sono le modalità di revoca del gradimento non conformi alla tutela dell’esercizio del diritto di difesa. rapporto legge-coscienza dualismo cristiano: legge civile e legge canonica → tradizione cristiana degli atti degli apostoli in cui sancito principio secondo cui in caso di contrasto tra norma morale e specifica prevale la prima il contrasto norma morale-civile → costanza tra ordinamento civile e ecclesiastico e libertà di coscienza della persona e necessità di obbedire alle leggi giuste molte volte la persona si trova di fronte al problema non indifferente: 20 - è tenuto ad obbedire all’autorità - coscienza non può obbedire ad una legge contraria al diritto divino caso di Antigone → eroina greca il cui problema era che suo fratello non meritava di essere sepolto perché considerato non meritevole in quanto traditore dello stato, venivano condannati tutti coloro che seppellivano il traditore. Antigone obietta a questo affermando la superiorità delle leggi non scritte degli dei → disobbedisce alla legge positiva per obbedire alle legge degli dei sapendo che facendo così sarebbe stata condannata a morte → preferisce questo piuttosto di disobbedire alle leggi non scritte degli dei caso di Tommaso Moro → era cancelliere d’Inghilterra con re Enrico VIII, suo uomo di fiducia, con cui inizia il fenomeno dell’allontanamento della chiesa inglese con quella romana, verificandosi così un vero e proprio scisma; questo scisma è dovuto a motivi personali (non ideologici) in particolare per la nullità del matrimonio di Enrico VIII in quanto il matrimonio con C. d’Aragona non gli aveva portato dei figli. Il pontefice non volle dichiarare la nullità di matrimonio mascherando il vero motivo con una presente parentela dichiarando il matrimonio perfettamente valido. Enrico VIII pensò di separare i suoi destini con quelli di roma dichiarandosi lui stesso capo della chiesa d’inghilterra ; chiesa inghilterra sottoposta alla volontà del Re assommando in sé sia la carica di sovrano del regno sia supremo pastore del regno d’inghilterra → CESAROPAPISMO (il contrario è teocrazia → papa detentore anche del potere spirituale) Formalizza anche un giuramento di fedeltà a favore del re contro la chiesa di Roma, chi non l’avesse fatto sarebbe stato condannato ma molti non giurarono fedeltà al re tra cui Tommaso Moro . Quest’ultimo affermava che il re in quanto re non poteva contraddire il diritto divino, il sovrano non poteva mettersi a capo della chiesa. Enrico VIII cercò di persuadere Tommaso Moro ma non cedette esprimendo in maniera chiara (in sue lettere alla figlia) che la coscienza era il tribunale superiore alle leggi , ben consapevole delle conseguenze che ciò avrebbe portato (morte). Non giurò fedeltà e per questo fu condannato a morte e decapitato alla torre di Londra. In una lettera alla figlia, che cercava di persuaderlo di giurare fedeltà al re, diceva che per quanto riguarda le leggi dello stato nessuno è tenuto a giurare che la legge è perfetta ne è tenuto a definire la legge lecita. conflitto presente dal mondo pre-cristiano l’idea fondamentale degli ordinamenti attuali: sottoposizione di tutte alle norme di leggi ORDINAMENTO ITALIANO ordinamento italiano NON PREVEDE L’OBIEZIONE DI COSCIENZA → ma la corte costituzionale ha affermato che se è vero che non esiste diritto formalizzato all'obiezione di coscienza è vero che dai principi della nostra carta costituzionale si possono dedurre alcune norme che formalizzano il diritto di libertà di coscienza come costituzionalmente garantito entro certi limiti: - libertà di pensiero (art. 21) - libertà di religione (art. 19 e art. 9) ⇓ norme da cui si può dedurre un diritto di libertà di coscienza la C.Cost ha affermato un principio logico nell'ordinamento giuspositivista come il nostro → INTERPOSITIO DEL LEGISLATORE → diritto può essere esercitato solamente se lo prevede il legislatore → obiezione di coscienza come possibile forma di esercizio positivizzata dal legislatore → se mi oppongo a norma e questa obiezione di coscienza non è prevista dalla legge possono essere sanzionato è un opzione scelta dal legislatore per la coscienza del destinatario della norma, pur sempre un'opzione legislativa, vi sarà opzione di coscienza in quanto vi sia opzione stabilita dal legislatore se no prevista → sanzionata casi di obiezione di coscienza giuridicamente riconosciuti: - obiezione di coscienza al servizio militare ora no rilievo particolare perché no servizio militare obbligatorio L. 230/1998 → prevedeva (come la precedente) che il sogg obiettore dovesse comunque adempiere ad un onere sostituivo → sogg che per motivi di coscienza rifiutava l’adempimento del servizio militare doveva comunque soggiacere ad un' obbligazione alternativa (obbligo comunque ad adempiere), in questo caso il servizio civile 21 - obiezione di coscienza sull’interruzione volontaria della gravidanza L. 194/1978 → ha depenalizzato l’aborto che continua a costituire unr eato tranne in alcuni casi stabiliti da questa legge ↓ prevede la possibilità per il personalità sabuterio e ausiliario di sollevare obiezioni di coscienza con preventiva dichiarazione → riconosciuto il diritto di obiezione di coscienza al personale sanitario obbligato a partecipare all'interruzione volontaria della gravidanza → medico può astenersi dall'esercitare il giudice costituzionale con Sentenza 1988 ha ritenuto non violasse uguaglianza tra genitori la L. 194/1978 la norma in base al quale il padre non può avere volontà e responsabilità in ordine alla volontà della madre possa abortire la corte lo ha affermato secondo - art. 5 L. 194/1978 non frutto della discrezionalità del legislatore - la gravidanza ha riflessi importanti su salute psichica e fisica della donna caso particolare → ABORTO DELLA MINORENNE → deve essere autorizzata dal giudice tutelare o dai genitori autorizzazione necessaria affinché l'interruzione possa avvenire art. 12 L. 194/1978 : deve essere richiesto dai genitori o il giudice entro 5 gg può autorizzare la donna a decidere sull interruzione il giudice a cui viene presentata istanza su interruzione volontaria di gravidanza può opporre obiezione di coscienza? è intervenuta la Corte Costituzionale che ha affermato che il giudice non può astenersi dal giudicare perché l’a utorizzazione del giudice non è all'interruzione volontaria della gravidanza ma autorizzazione a decidere per eventualmente interrompere la gravindaza decisone corte è molto formale → dopo aver autorizazto a decidere si autorizza l’aborto - obiezione di coscienza nelle a sperimentazione animale L. 413/1993 → medici, paramedici, studenti, veterinario che hanno dichiarato obiezione non sono tenuti a prendere parte agli interventi necessariamente diretti alla sperimentazione animale - obiezione di coscienza procreazione medicalmente assistita personale può obiettare a questa pratica art. 16 L. 40/2004 → personale sanitario non è tenuto a prendere parte alle procedure di procreazione medicalmente assistita con preventiva dichiarazione obiezione può sempre essere revocata esonera il personale sanitario ma non dall’assistenza precedente e successiva in questi casi non è richiesta una attività sostitutiva: no richiesto (come nel caso del servizio militare) che l’esercente effettui un'attività alternativa questo dovuto in base all’art. 52 costituzione art. 1 L. 230/1998 → fa rientrare l’obiezione di coscienza con l’art. 52 Costituzione obiezione di coscienza non prevista dal legislatore ma accettata dallo stesso TRATTAMENTO SANITARI OBBLIGATORI art. 32 comma 2 → nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non nel caso previsto dalla legge un cittadino può obiettare all'imposizione normativa di questi trattamenti sanitari? - caso delle emotrasfusioni trattamento sanitario obbligatorio nel momento in cui è imposto dall'autorità giudiziaria o dalla legge stessa i testimoni di geova si oppongono alle trasfusioni di sangue obbligatorie vedendo la trasfusione come “nutrimento del sangue di un fratello” il soggetto può rifiutare la trasfusione di sangue? giurisprudenza ha distinto: + persona capace il sogg capace può effettuare un bilanciamento tra i due diversi diritti di libertà: religiosa- salute: e può legittimamente optare per il diritto di libertà religiosa rifiutando la trasfusione di sangue 22 ↓ studente sceglie liberamente di partecipare all’ora di religione → diritto esercitato all’inizio dell’anno ecclesiastico senza che tale scelta dia luogo ad alcuna discriminazione ↳ prima la libertà religiosa era garantita dall’esonero, ora dalla libertà di scelta sentenza 203/1989 - ha enunciato il principio di laicità dello Stato - ha ribadito che le norme concordatarie hanno una resistenza passiva all’abrogazione pari alle norme costituzionali giudici della consulta → affermato che le norme del Concordato che prevedono la libertà di scelta possono essere soggette a giudizio di legittimità costituzionale, ma solo in riferimento ai principi supremi della Costituzione ↓ principio supremo in questo caso è il principio di laicità dello Stato Corte Cost. → quanti decidono di non avvalersi dell’insegnamento non hanno il contestuale obbligo di optare per un’attività ecclesiastica alternativa studente ha la facoltà di scegliere o non scegliere l’ora di religione; se la sceglie deve frequentarle, se non la sceglie non ha l’obbligo di frequentare un’attività alternativ a, può sicuramente sceglierla, ma può anche abbandonare l’edificio scolastico, dedicarsi allo studio guidato dai docenti. alcune eccezioni per province delle regioni di confine che prevedono (legittimamente) un regime diverso per l’insegnamento della religione art. 5 del protocollo addizionale afferma che le disposizioni dell’art. 9 non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari: Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Bolzano e Trento (soprattutto Bolzano) considerano obbligatorio l’insegnamento della religione cattolica secondo le antiche tradizioni, fermo restando la libertà di scelta. Queste regioni prevedono, inoltre, due ore settimanali di religione. Abbiamo una obbligatorietà, fatta salva la libertà di dispensa. INSEGNANTI di RELIGIONE i nsegnamento della religione cattolica da insegnanti ritenuti idonei dall’autorità ecclesiastica idoneità docenti - riconosciuta dall’autorità ecclesiastica - insegnanti devono dare la garanzia di seguire una linea ortodossa ai principi della Chiesa profonda modifica → legge 186/2003 → istituzione di un ruolo degli insegnanti di religione → almeno il 75% degli insegnanti di religione devono essere insegnanti di ruolo C. Cost → nomina annuale prevista per gli insegnanti di religione non contrasta con l’art. 3 Cost, ↓ legittimità costituzionale della norma che prevede l’incarico annuale La corte costituzionale afferma che la nostra carta fondamentale può imporre come diritto costituzionale le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro, ma le norme costituzionali non assicurano in ogni caso il conseguimento di un’occupazione né la conservazione del posto di lavoro né il mantenimento della sede. legge 186/2003 - ha istituito due distinti ruoli degli insegnanti di religione per le scuole primaria e secondaria - la suddivisione dei posti è 75% di ruolo e 25% non di ruolo ora moltissimi insegnanti non sono di ruolo perché è da molto che non viene indetto un concorso accesso ai ruoli avviene p revio superamento di un concorso per titoli d’esame : - accertamento della preparazione culturale - didattica del candidato stesso con esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica + Chiesa determina i contenuti specifici e determina se il candidato rispetti i requisiti previsti 25 + Stato valuta solo la preparazione didattica + o rdinario diocesano deve rilasciare l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica incarico annuale come insegnante di religione cattolica sono richiesti due requisiti: - è necessario avere i titoli di qualificazione professionale necessari rilasciati dall’autorità ecclesiastica componente (dopo aver frequentato e superato dei corsi specifici di dottrina cristiana) - è necessaria l ’idoneità all’insegnamento della religione cattolica rilasciato dall’ordinario della diocesi Per accedere al ruolo è necessario un ulteriore terzo requisito è necessario come ulteriore requisito il superamento del concorso. Se viene revocata l’idoneità: - per l’incarico annuale si interrompe il rapporto di lavoro - Se si è insegnanti di ruolo , il docente non potrebbe più insegnare religione , ma potrebbe essere a dibito ad altri incarichi per i quali possegga i titoli legge del 2003 è stata novellata : il docente non più idoneizzato/idoneo può essere anche ricollocato in maniera forzata in altro ramo della pubblica amministrazione e se ciò non fosse possibile si ricorrerà alla cassa integrazione anche seguita da possibile licenziamento. Prima il docente di religione non più idoneo aveva il diritto di ricoprire un ruolo diverso , invece con la legge 183/2011 tale diritto , pur non venendo totalmente meno, è diventato un diritto subordinato L ’insegnamento della religione cattolica era prima visto come fondante e fondamentale , invece nel nuovo concordato è riconosciuto il valore della cultura religiosa tenendo conto che i valori cattolici fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. confessioni religiose diverse dalla cattolica → corsi di insegnamento religioso → insegnamento è a carico anche economico di quella confessione religiosa. Alcune confessioni religiose, come i valdesi, hanno escluso il proprio interesse a chiedere allo Stato di poter svolgere nelle scuole pubbliche l’insegnamento religioso o pratiche di culto della loro religione. L’atto con cui lo studente sceglie l’insegnamento viene effettuato all’atto di iscrizione e vale per tutto l’anno scolastico. Non è prevista la possibilità di ripensamento, anche se il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che il ripensamento può esserci. EDUCAZIONE CATTOLICA Stato si impegna a impartire l’insegnamento della religione cattolica - Concordato prevede → esistenza di scuole cattoliche/confessionali - art. 33 Cost → enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato - art. 9 Concordat o → a tali scuole è assicurata piena libertà e che gli alunni di tali scuole ricevono un trattamento scolastico equipollente a quelli delle scuole pubbliche statali anche per quanto riguarda l’esame di Stato ⇓ diritto con limiti attuativi: senza oneri per lo Stato → privato può istituire una scuola, però, lo Stato non ha l’obbligo di contribuire economicamente all’istituzione e al mantenimento della scuola stessa - art. 7 Cost . → il partito comunista con Togliatti si opponeva all’inserimento dei patti lateranensi nel dettato costituzionale alla fine ciò avvenne, ma i democristiani dovettero accettare che l ’art. sulla libertà di istituire scuole cattoliche trovasse una limitazione, cioè che lo Stato non fosse tenuto ad intervenire economicamente Una delle libertà che i vari ordinamenti identificano in capo alla famiglia è quella di educazione e di una scelta di un indirizzo formativo corrispondente alle proprie convinzioni. - art. 26 Dichiarazione Universale dei diritti uman i I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli 26 - primo protocollo universale della Convenzione europea dei diritti umani ↓ non sono stati contestuali alla Convenzione (che è del 1950): il primo protocollo addizionale risale al 1952 e prevede che il diritto all’istruzione non possa essere rifiutato a nessuno ; lo Stato nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche ( art. 14 ) - Carta dei diritti fondamentali dell’Ue del 2000 prevede all ’art. 14 prevede che “ La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio ” ↓ genitori devono poter fornire ai figli un’educazione conforme alle idee filosofiche, politiche, religiose della famiglia ↓ devono essere poste le basi affinché tale diritto venga esercitato ⇒ Stato deve impegnarsi a rendere effettivo l’esercizio di questo diritto - risoluzione del Parlamento europeo del 1984 ha a ffermato che il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'o bbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche s otto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale; a ciò non osta però che da parte degli istituti d'insegnamento fondati per libera iniziativa si esiga un certo contributo proprio, quale espressione della responsabilità propria a sostegno della loro indipendenza. - art. 33 Cost. riconosce il diritto di creare scuole e istituti senza oneri per lo Stato comma 4 : rimette alla legge ordinaria la d eterminazione degli obblighi e dei diritti delle scuole che chiedono la parità dovrebbero esistere tre tipologie di scuole: le s cuole statali (gestite direttamente dallo Stato), le scuole paritari e (gestite da enti e da private, ma riconosciute dallo Stato e idonee a rilasciare titoli riconosciuti) e l e scuole non paritarie (non abilitate a rilasciare titoli di studio avente valore legale) - legge attuativa del dettato costituzionale risale al 2000 ( legge 62 del 10 marzo del 2000, sulla parità scolastica È una legge che da un lato detta i criteri per stabilire quali scuole possono essere considerate paritarie o meno, dall’altro lato cerca di sciogliere in qualche modo il nodo del finanziamento - Art. 34 Cost: “ La scuola è aperta a tutti L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.” Stato - ha l’impegno a t utela della persona del diritto allo studio - non può finanziare le scuole - può aiutare le singole famiglie - deve leggere in modo combinato l’art. 33, l’art. 34 commi 3 e 4 e l’art. 3 comma 2 (in cui si afferma l’impegno dello Stato di rimuovere gli ostacoli all’uguaglianza sostanziale nel nostro ordinamento). MATRIMONIO rilevanza civile del matrimonio religioso fino al XVI sec l’unico matrimonio matrimonio religioso che aveva effetti civili ⇓ unitarietà di status ma alcuni problemi → chi altre religioni no sposato per lo stato 27 ordinamento giuridico italiano → ordinamento a matrimonio civile facoltativo o a matrimonio religioso facoltativo RICONOSCIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO rilevanza nel momento in cui l’ atto del matrimonio cattolico viene TRASCRITTO nei registri civili sono riconosciuti effetti civili a condizione che atto sia trascritto nei registri civili e previa pubblicazione degli atti nella casa comunale il PROCEDIMENTO previsto anche da art. 8 legge 121/1985 1. PUBBLICAZIONI prima della celebrazione del matrimonio perchè opponibile ai terzi regolate dal C.C. e dal dpR 396/200 (decreto di delegificazione) richiesta dagli sposi all'ufficiale di stato civile del comune in cui uno degli sposi ha la residenza, fatta nei comuni di residenza dei entrambi gli sposi per il matrimonio religioso la pubblicazione deve essere sottoscritta dal parroco perché deve rilevare agli atti che si tratta di un matrimonio religioso destinato a produrre effetti civili avviene nella casa comunale e trascorsi 3 gg dalla pubblicazione l ’ufficiale qualora non gli sia stata notificata nessuna opposizione e non gli consti che nulla si oppone al matrimonio rilascia il NULLA OSTA in cui dichiara in cui dichiara che non risulta l’esistenza di cause che si oppongo a valida e lecita celebrazione del matrimonio viene data rilevanza pubblica al matrimonio per consentire al terzo di opporsi alla valida celebrazione del matrimonio si può opporre - PM → per ogni causa impeditiva della valida celebrazione del matrimonio - altri soggetti legittimati se OPPOSIZIONE → art. 103 CC → ufficiale dello stato civile non può rilasciare il nullaosta e deve comunicare al parroco l’opposizione → sull’opposizione decide il tribunale civile con decreto avente efficacia immediata anche se stato rilasciato il nullaosta - può essere fatta opposizione al matrimonio stesso - opposizione anche dopo celebrazione del matrimonio caso in cui l'ufficiale sospende la trascrizione degli atti del matrimonio 2. PARTI POSSONO CELEBRARE VALIDAMENTE IL MATRIMONIO dopo aver ricevuto il nullaosta dall’ufficiale di stato 3. CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO RELIGIOSO nel corso del matrimonio devono essere osservate alcune formalità CIVILI → sacerdote deve adempiere a formalità richieste da legge concordataria e legge 847/1929 - lettura subito dopo la celebrazione del matrimonio degli artt. 123-124, 127 CC che riguardano diritti e doveri del coniuge - redige in doppio originale l’atto di matrimonio nel quale potranno essere dichiarate le dichiarazioni dei coniugi + redige un atto pubblico anche se redatto da un privato (es. funz pubblica da un privato) + l’atto pubblico fa piena prova di quanto in esso dichiarato sino a querela di falso il sacerdote assume funzione di pubblico ufficiale in quanto redattore atto pubblico in questo atto di matrimonio in cu i inserite generalità coniugi , data, luogo etc. possono essere inserite dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge - regime patrimoniale della figlia se optano separazione dei beni → viene introdotto dall’atto perchè di default comunione - se cittadino straniero → l. 218/1995 → possono optare per il regime patrimoniale nazionale previsto dalla legislazione del coniuge straniero 30 - legittimazione dei figli → possono legittimare uno dei figli avuto precedentemente 4. PARROCO DEVE RICHIEDERE LA TRASCRIZIONE ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE non oltre i 5 giorni dalla celebrazione deve essere r ichiesta trascrizione all'ufficiale dello stato civile di dove è stato celebrato il matrimonio se s ussistono condizioni per trascrizione → entro 24h deve trascrivere l’atto e lo trasmette al parroco ↓ sono termini ordinatori = nella prassi poco seguiti trascrizione ha effetti retroattivi → effetto ex tunc dalla celebrazione del matrimonio IPOTESI DI INSCRIVIBILITÀ = non tutti i matrimoni canonici sono trascrivili - se gli sposi non rispondono ai requisiti civili circa l’età dei coniugi (eccetto art. 84 C.C.) - - L. 121/1985 : se sussiste tra gli sposi un impedimento che la legge considera inderogabile ; nel protocollo addizionale previsto come impedimento inderogabile + interdizione per infermità di mente (interdizione giudiziale) + sussistenza di un altro matrimonio di un coniuge con effetti civili validi (se sposati solo per la religione, non vincolante per lo stato) + impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta (delitto = consumato o tentato omicio dell’altrui coniuge) + se risultano già coniugati tra di loro con matrimonio con effetti civili - sentenza 32/1971 della Corte Costituzionale → non trascrivibile matrimonio contratto da infermo di mente ancorché infermità non è stata rilevata - forme di matrimonio non riconosciute dall'ordinamento = forme straordinarie di celebrazione del matrimonio che sono valide per l'ordinamento canonico ma non tutte danno luogo ad un matrimonio trascrivibile agli effetti civili : + matrimonio segreto → dir. canonico lo permette → obbligo di segreto le parti che lo celebrano, il ministro di culto e vescovo del luogo che ha autorizzato la celebrazione privo di pubblicazioni civili , viene redatto atto di matrimonio conservato nell’archivio segreto della curia tuttavia NON PUÒ ESSERE TRASCRITTO perchè manca la pubblicità (requisito essenziale) + matrimonio dinnanzi ai soli testimoni → diritto canonico prevede che in determinate circostanza possa essere celebrato dinanzi ai soli testimoni e in mancanza del celebrante, es. matrimonio in caso di morte è valido per la chiesa perché causa costitutiva del matrimonio è il consenso degli sposi NON PUÒ ESSERE TRASCRITTO perché manca chi esercita la funzione di pubblico ufficiale + matrimonio innanzi al ministro di pubblico in pericolo di morte → senza pubblicazioni purchè sia certo dell’assenza degli impedimenti alla valida e lecita celebrazione del matrimonio PUÒ ESSERE TRASCRITTO artt. 100-101 C.C. possibilità che in caso di pericolo di morte l'ufficiale di stato civile proceda al matrimonio senza pubblicazioni purché gli sposi giurino che tra gli sposi non vi siano impedimenti le parti possono chiedere la dispensa dalle pubblicazioni e l'autorizzazione di celebrare matrimonio valido sia per la chiesa che per lo stato qualora sia accertato l’imminente pericolo di vita + matrimonio per procura → nell'ordinamento civile → il consenso espresso tramite procura speciale rilasciata dal notaio PUÒ ESSERE TRASCRITTO purché la procura risulti da atto valido con effetti civili (previsto sia dal diritto civile che canonico) ⇓ TRASCRIZIONE TEMPESTIVA → avviene nei termini previsti dalla legge TRASCRIZIONE RITARDATA → no osservati i termini ma per negligenza burocratica 31 TRASCRIZIONE TARDIVA → matrimonio celebrato solo religiosamente a cui le parti non intendono far assumere effetti civili ma in un momento successivo intendono recuperare gli effetti civili del matrimonio ↳ CEI con decreto ha stabilito che la forma ordinaria di c elebrazione del matrimonio è quella concordataria = omogeneità di status tra gli ordininamenti ma il vescovo può autorizzare a spostarsi con solo matrimonio canonico privo di effetti civili es. matr. tra 2 anziani vedovi; persone sposate solo civilmente che vogliono sposarsi anche canonicamente; sentenza Cassazione su trascrizione tardiva del matrimonio → parti sposati solo canonicamente, una parte rimasta vedova sposata solo tecnicamente per continuare a godere della pensione di reversibilità; dopo una decina d’anni del matrimonio religioso e della percezione della pensione, la vedova chiede trascrizione tardiva del matrimonio che sussistendo le condizioni ha effetti ma la trascrizione ha effetti retroattivi → INPS richiede la restituzione della pensione di reversibilità → corte ha dato ragione a INPS: non era più vedova ma coniugata quindi non aveva diritto alla ricezione condizioni - può essere richiesta da entrambe o da una delle parti con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altra - le p arti devono avere tenuto ininterrottamente lo stato libero dalla celebrazione canonica perché trascrizione opera ex tunc si ha avviso alla casa comunale che si perverrà del matrimonio canonico celebrato a suo tempo in modo tale che chi ne ha diritto possa legittimamente opporsi 13 feb 2024 VALIDITÀ SENTENZE ECCLESIASTICHE matrimonio canonico considerato dallo stato italiano anche nei SUOI PROFILI PROCESSUALI → VALIDITÀ DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE matr canonico → valido o invalido → a motivo della sua indissolubilità nessuna potestà umana può sciogliere il vincolo matrimoniale le parti possono richiedere procedura per verificare se matrimonio è valido o invalido se invalido → ex tunc dalla celebrazione→ perché sentenza dichiarativa lo stato dal concordato del 29 si è impegnato a rendere efficaci nel nostro ordinamento le sentenze canoniche di unità matrimoniale ⇒ uguaglianza status canonico e civile concordato 1929: cause riguardanti alla validità del matrimonio sono riservati ai tribunali e dicasteri ecclesiastici = processi sulla validità del vincolo patrimoniale era di competenza esclusiva della chiesa su cui lo stato non poteva intervenire → stato solo per effetti civili del matrimonio stesso (es. effetti patrimoniali) i processi su validità o invalidità erano riservati in maniera esclusiva ai tribunali della chiesa → le cui sentenze divenute definitive potevano essere dichiarate efficaci nel nostro ordinamento i provvedimenti ecclesiastici erano efficaci nel nostro ordinamento: - art. 34 concordato 1929 era d’ufficio o richiesta dalle parti → trasmesse a corte d’appello competente per il territorio che con ordinanza emessa dalla camera di consiglio li avrebbe resi efficaci ordinando l’annotazione della sentenza nei registri civili → ANCHE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO VENUTI MENO chiesa aveva giurisdizione esclusiva sul matrimonio - art. 8 concordato 89 lo stato riconosce in linea di principio le sentenze sulla validità del vincolo tuttavia il procedimento di riconoscimento non automatico e non tutte le sentenze possono essere riconosciute nel nostro ordinamento no riferimento riserva di giurisdizione a favore della chiesa → “sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici [...] sono su domande delle parti o di una esse dichiarate efficaci per lo stato italiano” conseguenze: + mancanza di chiarezza c’è o non c’è riserva di giurisdizione → norma non dice nulla cassazione e C. Cost → sono giunte a conclusioni opposte: 32 effetti della sentenza della corte d’appello di delibazione VENGONO MENO TUTTI GLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO la delibazione ha effetti EX TUNC = dalla celebrazione del matrimonio stesso → effetti civili del matrimonio come se mai esistiti vengono meno nell'ordinamento canonico e italiano ha effetti dichiarativi e costitutivi SENTENZA C. APPELLO e Sentenza DIVORZIO la sentenza della corte d’appello può avere un'interferenza con sentenza di divorzio se nella richiesta le parti hanno ottenuto un divorzio civile → vengono meno gli effetti civili ma non quelli canonici quando viene delibata la sentenza canonica di nullità matrimoniale - dal punto di vista formale sentenza di divorzio → sentenza canonica di nullità patrimoniale → logicamente verrebbe da dire che nullità canonica travolge la sentenza di divorzio → la delibazione dovrebbe coinvolgere tutti gli effetti personali e patrimoniali della sentenza di divozio che si basa sull'esistenza di un valido matrimonio, esistenza che non c’è cessazione effetti civili del matrimonio concordatario che non impedisce delibazione della sentenza di divorzio perchè hanno petitum diverso → una volta delibata travolge tutti gli effetti Cassazione afferma che Sent. di nullità patrimoniale → travolge gli effetti personali della sentenza di divorzio ma lascia integri gli effetti patrimoniali purché si questi effetti si sia formato il giudicato → una volta che il giudizio di divorzio che richiede la cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario venga rispettata l’assegno divorzile da una delle parti e sulla base di questa sentenza si sia basata il giudicato → la statuizione della sentenza diventa intangibile secondo art. 2909 CC anche nel caso in cui anche successivamente alla sentenza sopraggiunga sentenza canonica di nullità patrimoniale la sentenza e quindi il giudicato si formano su un presupposto diverso - effetti personali → sulla validità del matrimonio (vincolo coniugale) - effetti patrimoniali → il fondamento deriva dal regime di vita coniugale → rapporto a prescindere dall’atto formale del matrimonio assegno di divorzio derivante cessazione effetti civili ha come presupposto la vita comune delle aprti e non del matrimonio in quanto tale ( la relazione fattuale ) - componente assistenziale - componente compensativa - componente risarcitoria (per valutare il quantum) delibazione della sentenza canonica non fa venire meno gli effetti patrimonio dell'eventuale sentenza di divorzio provvedimenti economici La Corte d’Appello quando rende esecutiva la sentenza canonica può stabilire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo rimandando al giudice competente per la decisione del merito quando giudice Corte d’Appello rende esecutiva sentenza canon può stabilire provvedimenti economici a carico di una delle parti a favore dell’altra legge non stabilisce quali sono i provvedimenti economici ↓ lo specifica la L. Matrimoniale 847/1929 fa riferimento agli artt. CC riguardo il matrimonio in buona fede effetti patrimoniali susseguenti ad un matrimonio putativo l'ordinamento deve fare salvi per le/la parte in buona fede alcuni diritti matrimoniali (anche se non dovessero sussistere perchè matrimonio è nullo) tra i quali i diritti patrimoniali i provvedimenti stabiliti dal giudice → art. 129, 129-bis C.C → condizione necessaria è la buona fede anche le eventuali statuizioni patrimoniali sono differenti se uno o entrambi in buona fede quando entrambi i coniugi in buona fede C appello può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore ai 3 anni l’obbligo di corresponsione periodico di denaro in proporzione alle sue sostanze e sempre che l’altra parte non abbia adeguati redditi propri obbligo cessa nel momento in cui l’altra parte passa a nuove nozze o da vita ad una delle forme "para-matrimoniali" previste dalla riforma C.C. 35 no obbligo per il giudice di stabilire queste somme e una delle parti non deve avere adeguati redditi propri → no già assegno di divorzio nel caso di buona fede di un solo coniuge il coniuge in mala fede è tenuto a corrispondere all’altro coniuge un indennità anche in mancanza di prova del danno sofferto → si presume che il danno sofferto sia risarcibile (si intende la malafede in quanto tale) deve comprendere una somma corrispondente al mantenimento per 3 anni la parte in mala fede è tenuta anche a corrispondere all’ex coniuge gli alimenti (sempre che non vi siano altri soggetti obbligati) se imputabile ad entrambi la nullità del matrimonio → delibazione non ha nessuna conseguenza patrimoniale per le parti MATRIMONIO CELEBRATO DALLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA - legge 1159/1929 (legge sui culti ammessi → matrimonio relig con effetti civili) - anche le intese approvate mediante legge prevedono uno specifico regime patrimoniale - art. 83 C.C. forme di riconoscimento: - chiesa cattolica → stato riconosce celebrazione e giurisdizione sul matrimonio stesso - altre religioni → stato riconosce solo la forma di celebrazione - altre religioni → nomina ministro di culto approvata dal ministro dell’interno perchè matrimonio abbia validità civile, solo per le religioni che non hanno stipulato intese 20 feb 2024 artt 7 ss. legge 1159/1929 nomina ministro di culto deve essere approvata dal ministro dell’interno ferma restando libertà delle confessioni di nominare chi vogliono come ministro di culto è previsto che per attribuire effetto civile all’atto del ministro di culto la sua nomina deve essere approvata dal ministro dell’interno matrimonio religioso a-cattolico può assumere effetti civili dal momento della sua celebrazione se osservate alcune formalità: + pubblicazioni civili devono dichiararlo all’ ufficiale di stato civile + nullaosta dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio che che siano state adempiute tutte le formalità civili rilascia il nulla osta in cui indicato il ministro di culto autorizzato a celebrare il matrimonio e la data + celebrazione matrimonio sulla base del nullaosta il ministro di culto celebra il matrimonio secondo il rito di quella religione adempiendo a: - lettura articoli 143-145 C.C. (diritti e doveri del matrimonio) - ricevere consenso di entrambi gli sposi a volersi prendere in marito e moglie + il ministro di culto redige atto di matrimonio richiesta redazione in una solo coppia (matrimonio cattolico richiesti 2 copie) art. 64 dpr 396/2000 → prevede norme sulla compilazione atti di matrimoni: ministro di culto è un privato che esercita una funzione pubblica in quanto redige un atto pubblico che fa piena prova di quanto in esso contenuto sino a querela di falso l’atto di matrimonio è un atto pubblico per questo ministro di culto è considerato pubblico ufficiale + atto di matrimonio trasmesso in originale all'ufficiale di stato civile entro 5 gg dalla celebrazione + ufficiale di stato civile entro 24h cura la trascrizione i termini sono ordinatori = nel caso di inosservanza dei termini la trascrizione si da per valida e lecita il matrimonio una volta trascritto produce effetti dal momento della celebrazione → trascrizione ha effetti retroattivi 36 legge 1159/1929 non prevede r ilevanza della giurisdizione religiosa diversa dalla cattolica ma solamente la rilevanza civile della forma religiosa tanto che in dottrina si dubita che si parli di matrimonio religioso con effetti civili ma matrimonio civile speciale confessioni che hanno stipulato un intesa per le confessioni che hanno STIPULATO INTESA non si applica il regime della L. 1159/1929 confessione che ha stipulato intesa approvata mediante legge è tenuta dall’osservanza delle norme previste nella sua specifica intesa quasi tutte le intese prevedono disciplina specifica della forma di matrimonio non la prevede quella delle confessioni religiose che non prevedono il matrimonio - nomina del ministro di culto NON deve essere approvata dal ministro dell'interno - prevedono che il ministro di culto sia italiano accordo di Villa Madama prevede che i ministri di culto della chiesa cattolica che assumono la funzione di parroco devono essere italiani con eccezione della diocesi di Roma celebrazione del matrimonio non si discosta molto → coloro che intendono celebrare matrimonio valido per la confessione religiosa devono chiedere all'ufficiale di stato civile le pubblicazioni gli ufficiali dello stato civile, accertato che non vi siano opposizione e constato che non ci siano cause ostative al matrimonio viene accertato il matrimonio celebrazione → presenza ministro di culto e lettura degli artt. CC dei diritti e doveri del coniuge oltre alla redazione dell'atto di matrimonio per le confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa si prevede che ministro di culto rediga atto in duplice copia entrambe con valore di originale l’atto di matrimonio da piena prova di quanto in esso contenuto e anche nel caso di confessioni religiose il ministro di culto esercita funzioni di pubblico ufficiale che constata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nullaosta procede alla pubblicazione →anche qui i termini sono ordinatori tutte le intese prevedono la norma che stabilisce che i termini previsti dall'ordinamento sono perentori quindi la trascrizione ha effetti retroattivi ancorché l’ufficiale dello stato civile non abbia osservato i termini prescritti dalla legge anche per le confessioni religiose che hanno stipulato intese vale il principio della non rilevanza civile della giurisdizione religiosa lo stato si limita a riconoscere la forma di celebrazione l’unica intesa che lo menziona in moda certo → art. 14 comma 9 intesa con comunità ebraica → prevede espressamente la non rilevanza della forma religiosa l’eventuale scioglimento del matrimonio ha una rilevanza meramente religiosa, non ha rilevanza per lo stato caso: matrimonio ebraico per cui in maniera indiretta è stata data rilevanza alla giurisdizione ebraica, ad una sentenza di scioglimento di scioglimento del matrimonio il matrimonio religioso ebraico ha rilevanza nel nostro ordinamento e anche in quello isrealiano → che come di altri stati vige il principio di personalità della legge = lo stato considera sposato chi lo è per quella religione, senza alcun effetto civile se il tribunale rabbiico sciglio quel matrimonio sciolgo anche per quello israeliano erano cittadini israeliani per questo lo stato isrealiano li considerava sposati → le parti si considerano divorziate per il diritto ebraico → le parti hanno sciolto il loro vincolo matrimoniale dinanzi ad un tribunale rabbinico la sentenza di quel tribunale in italia non ha alcuna rilevanza → ma nell'ordinamento israeliano ha effetti automatici = le parti sono considerati divorziati dallo stato isrealiano (sciolto ex nunc il vincolo matrimoniale) le parti hanno chiesto che fosse dichiarata efficace in italia la sentenza rabbinica efficace nello stato d’israele che dichiarava lo scioglimento del matrimonio corte d’appello di milano ha dichiarato valida questa sentenza 37 - delibere n. 4, 6, 15, 20, 37,38 della CEI entrate in vigore dopo il Codice di diritto Canonico del 83 - delibera 58 CEI - testo unico in materia di sostentamento del clero - delibera 57 CEI - ripartizione e assegnazione dall’8x1000 - istruzione in materia amministrativa del 30 maggio 2005 della CEI promulgata a sett. 2005 con la pubblicazione nel notiziario della CEI forme di riconoscimento il processo di riconoscimento è finalizzato alla riconoscimento della personalità civile dell’ente ecclessiastico - riconoscimento ORDINARIO per DECRETO modalità ordinaria : di RICONOSCIMENTO degli enti ecclesiastici è quella per DECRETO la disciplina si può evincere dal combinato disposto da: commi 1-2 dell’art. 7 dell'accordo di revisione concordataria e dagli artt 1-13 della legge 222/1985 queste norme vanno adottate anche con riferimento alle norme di diritto comune di cui si fa espresso rinvio requisiti che la P.A. deve ricercare per il riconoscimento: requisti alcuni specifici per determinate categorie altri sono a tutte le entità che si tratta di riconoscere: requisiti generali: i primi riconoscimento di ordine canonico, gli ultimi due requisiti generale di natura civile - erezione o approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica comma 2 art. 7/84 → erezione o approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica erezione = costituzione requisito essenziale per provare l’esistenza di un collegamento organico tra ente e autorità ecclesiastica al fine di scongiurare il riconoscimento di un ente ecclesiastico un ente che di ecclesiale abbia ben poco → si può dire che nel nostro ordinamento possono essere civilmente riconosciuti solo soggetti che la chiesa stessa considera propri avendo la chiesa preliminarmente concesso la personalità giuridica canonica o altra forma di approvazione formale - assenso dell’autorità ecclestico al riconspcuiemtno il combinato disposto dell’art. 3 della legge del 85 e del comma 2 dell’art. 7 stabilisce questo requisito l’atto di assenso che può essere allegato o posto in calce alla domanda di riconoscimento esprime come primo requisito un collegamento dell’ente con la chiesa cattolica collegamento che sussiste quando l’autorità ecclesiastica è essa stessa ad assumere l'iniziativa del procedimento legislativo ⇓ è utile ex partes status perché consente allo stato per sapere qual è l’autorità ecclesiastica che ha giurisdizione sull’ente canonico e quindi riceve da essa esplicita conferma che l’ente possiede i requisiti generali l’autorità competente è la stessa che ha legittimamente conferito la personalità giuridica canonica all’ente o ha approvato l’ente nell’ordinamento canonico oppure quella da cui l’ente ecclesiasitoc dipende alla domanda di presentazione del riconoscimento questo si verifica quando trasferito personalità ente sotto la giurisdizione di un altra autorità ecclesiastica il vescovo diocesiono lasciando l’assenso al riconoscimento civile deve dichiarare all’autorità governativa la propria tutela e governance dell'ente ecclesiastico → per questo motivo anche quando spetta alla santa sede dare un ulteriore e specifico assenso non può mancare quello del vescovo se si tratta di enti che dipendono da lui questo anche per determinare l’autorità competente a modificare lo statuto dell’ente - sede dell’ente in italia il legislatore ha voluto sancire la necessità del carattere di nazionalità degli enti ecclesiastici 40 la determinazione della sede dell’ente serve anche per individuare l’autorità prefettizia competente a ricevere la domanda di riconoscimento dell’ente di cui art. 3 della legge 222/85 e gli enti ecclesiastici con sede all’estero? possono o non possono essere riconosciuti? gli enti ecclesiastici se riconosciuti nello stato estero dove hanno la sede a condizione di reciprocità hanno anche in italia lo status di persona giuridica ex. art. 26 disp. gen. C.C. in tale ipotesi essi agiscono sul nostro territorio come persone giuridiche private straniere senza godere dei privilegi e obblighi degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti art. 25 legge 218/1995 → specifica che gli enti avente sede all’estero disciplinati dalla legge dello stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento della loro costituzione sono soggetti alla legge italiana se la sede dell'amministrazione è in italia o se in italia si trova la loro attività principale - fine di religione o di culto deve essere costitutivo ed essenziale la legge non si limita a enunciare un semplice principio ma questa affermazione attribuisce uno specifico contenuto: in particolare la norma fondamentale art. 16 legge 222/1985 → si compone in 2 lettere: a. sono indicate le attività da considerarsi come attività da considerarsi di religione o di culto sono quelle dirette: all'esercizio del culto, cura delle anime, formazione clero e religiosi, scopi missionari, catechesi, educazione cristiana b. sono indicate le attività ≠ da quelle di religione o di culto: assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura, “ in ogni caso tutte le attività commerciali e a scopo di lucro” la disciplina pattizia prevede che il fine di religione o di culto si presuma per alcune categorie di enti specificamente individuati, si tratta degli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della chiesa (es. diocesi e parrocchie, istituti religiosi e seminari) per questi enti verificata l'appartenenza dell’ente a una delle suddette categorie il riconoscimento civile è un atto dovuto la disciplina pattizia prevede che per tutti gli altri soggetti il fine di religione e di culto deve essere accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell’ art. 16 della legge 222/1895 in base all ’art. 1 della legge 222/1895 → gli enti aventi sede in ita e con fine di religione o di culto possono essere riconosciuti in italia leggendo sembra che il riconoscimento da parte dello stato abbia carattere discrezionale la valutazione dell’occorrenza dell’ente che l’amministrazione deve fare nei confronti dell’ente pubblico è limitata e in alcuni casi esclusa a seguito dell’accordo del 84 la determinazione iniziale è rimessa esclusivamente alla chiesa e i criteri per il riconoscimento sono oggettivi → ciò permette un più agevole controllo di legittimità in caso di ?? dell’amministrazione si può dire quindi che il riconoscimento civile è un atto dovuto dallo stato a tutti gli enti che soffocano i requisiti de ll’art. 7 comma 2 della legge di revisione la P. A. appare vincolata per la verifica dei requisiti ma essa dispone di margine di discrezionalità per accertare il tipo di religione o di culto → l’amministrazione pubblica dovrà verificare se lo scopo dell’ente è di reglione e di culto accertando effettivamente che le attività coincidono con quelle della lettera a della legge 222/1985 → principio di effettività → le attività devono essere essenziali nella costruzione teleologica e nell'economia operativa dell’ente anche se le attività sono connesse a attività di carattere caritativo previste dall’ordinamento canonico il legislatore non esclude che l’ente possa svolgere anche attività diverse da quelle di religione e culto, la legge prevede espressamente assoggentandole al diritto comune a condizione che le attività diverse non abbiano natura prevalente rispetto a quelle indicate nella lettera a dell’art. 16 della legge 222 → devono essere attività connesse e strumentali compatibili con la finalità dell’ente es. ente che fa attività della lettera a può svolgere attività della lettera b a condizione che la seconda attività sia accessoria → l’attività diversa non deve prevalere rispetto a quella religione o di culto l’ente ecclesiastico deve documentare in modo opportuno di soddisfare il fine di religione o di culto indicando i propri scopi nella domanda di riconoscimento e allegando ogni elemento utile ai fini di prova 41 la PA può richiedere all'ente un'integrazione della documentazione o accedere a specifica attività istruttoria forme particolari di riconoscimento: - riconoscimento per antico possesso di stato - riconoscimento per legge - riconoscimento abbreviato solo per determinate categorie di enti della chiesa cattolica 31 ott 2023 legge 222 e l’ articolo 7 dell’a ccordo di villa Madama ⇒ non è necessario un fondo patrimoniale sufficiente per il raggiungimento dello scopo prefissato In virtù del PRINCIPIO DI LAICITÀ richiede di essere competente, NON si ritiene COMPETENTE a giudicare se un PATRIMONIO è SUFFICIENTE per il raggiungimento scopo, perché esorbita dalle competenze del medesimo. stato esercita un controllo → lo demanda all’autorità competente, quale quella cattolica: - lo stato prende atto di un elemento fondamentale - l’ente costituito è approvato nella misura in cui l’autorità ecclesiastica ritenga sufficiente il patrimonio disponibile Lo stato non è competente a valutare circostanze che ineriscono l’idoneità dei mezzi stanziati per il raggiungimenti di scopi religiosi, ma lo è l’ordinamento ecclesiastico. FONDAZIONI DI CULTO = enti religiosi che hanno il carattere di fondazione una massa patrimoniale destinato ad una finalità, il patrimonio deve essere impiegato solo per tale scopo è necessario in tal caso dimostrare all’autorità statale l’idoneità del patrimonio al raggiungimento dello scopo prefissato CHIESE ( la struttura) aperta al culto pubblico, non annessa ad alcun ente ecclesiastico, cioè la chiesa parrocchiale è annessa all’ente parrocchiale , tuttavia non tutte sono annesse. MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DELL’ENTE ECCLESIASTICO - MODALITA’ ORDINARIA - MODALITA’ EX-LEGE: legge stessa attribuisce a tali enti ecclesiastici, n on vi è un procedimento amministrativo per tale riconoscimento, ma è la legge con atto normativo a riconoscere la personalità giuridica civile dell’ente stesso. - MODALITA’ ABBREVIATA: riconoscimento specifico che riguarda 3 tipi di enti + Diocesi + Parrocchie: si ha la trasmissione dell’ atto del vescovo diocesano al ministro dell’interno, il quale emetterà un provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica entro 60 giorni dal recepimento del decreto del vescovo + Strutture per la formazione e il sostentamento del clero (enti in cui la funzione è remunerare i preti per la loro attività, garantendone il spostamento, eretti con decreto del vescovo diocesano, ve ne è uno eretto dal presidente della conferenza episcopale italiana che è quello centrale). ⇓ istituti acquistano la personalità giuridica dalla data di pubblicazione da parte del ministro dell'interno nella gazzetta ufficiale riconoscendogli la personalità giuridica il riconoscimento deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento del decreto del vescovo diocesano, emette un provvedimento vincolato, non ha discrezionalità nello svolgimento di questa procedura. Per tali enti quindi è disposto un riconoscimento amministrativo in cui la discrezionalità della P.A. italiana è molto limitata. - MODALITA’ PER RICONOSCIMENTO PER ANTIO POSESSO DI STATO: si prende atto che vi sono alcuni enti della chiesa cattolica che godono di personalità civile da tempi immemorabili e che tali enti non sono stati privati dalle leggi eversive del 19° secolo . Vi sono numerosi che non furono soppressi nel 19° secolo, nonostante le numerose leggi repressi degli enti ecclesiastici al fine di incamerare i beni. 42 il sacerdote non ha diritto ad una retribuzione (intesa come corrispettivo in denaro per l’attività svolta dal lavoratore stesso) legge parla di remunerazione tenendo presente che il sostentamento è meramente eventuale → se il sacerdote percepisce ad altro titolo dei proventi da vivere in maniera degna il sacerdote non ha diritto alla remunerazione o ha diritto ad una remunerazione limitata alla quantità sufficiente per raggiungere la quota di dignitoso sostentamento art 24 122/85 → ogni istituto provvede ad assicurare il congruo sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi remunerazione eventuale → se sacerdote raggiunge già per altre determinazioni non ha diritto a remunerazione se sacerdote non si ritiene soddisfatto → l'istituto non gli riconosce questo diritto l’istituto verificati i dati ricevuti determina la somma della remunerazione per i sacerdoti qualora l’integrazione non soddisfi il sacerdote → questi che diritti ha? - diritto che può var valore nell'ordinamento canonico e civile la Corte di cassazione ha affermato che il sacerdote ha può vantare il suo diritto in entrambi gli ordinamenti e vige a riguardo il principio della prevenzione → principio secondo cui una volta incamerato un procedimento presso un determinato organo smette di essere competente un determinato organo la cassazione ha confermato che c’è concorrenza di giurisdizione tra chiesa cattolica e ordinamento italiano → una volta che il soggetto incardina la controversia verso un ordinamenti l’altro ordinamento non è più vigente problema: legge 222 prevede un procedimento obbligatorio di conciliazione -> nel caso di insoddisfazione del sacerdote questi debba ricorrere ad un organo di conciliazione come prevede l’art. 34 della legge stessa la concorrenza si ha tra questo organo e il tribunale ordinario italiano organi di conciliazione no giurisdizionali l'organo previsto dall’art. 34 non è giurisdizionale ma arbitrale tanto che la legge stessa prevede che contro questo organo possibili ricorsi amministrativi del diritto canonico sacerdote si ritiene insoddisfatto → ricorre a questi organi di conciliazione perché lo prevede la legge se il sacerdote è insoddisfatto della decisione dell'organo → ricorre al vescovo → se insaldato del decreto del vescovo → ricorre alla santa sede → al dicastero per il clero la decisione della santa sede è impugnabile in via giurisdizionale presso il tribunale della segnatura cattolica qui si incardina l’eventuale conflitto di giurisdizione perchè è effettivamente un tribunale → il sacerdote può decidere se presentare ricorso presso la santa sede o presso il tribunale italiano → a questo punto concorso di giurisdizione 7 nov 2023 concorrenza di giurisdizione quando espletati tutti i procedimenti amministrativi → il ricorso viene presentato davanti al supremo organo di giurisdizione della chiesa → supremo tribunale della chiesa cattolica principio della prevenzione → scelta una giurisdizione non può essere percorsa l’altra giurisdizione PATRIMONIO degli ISTITUTI per il sostentamento del clero - ISTITUTI CENTRALI fonte del patrimonio + patrimonio formato da dotazione iniziale fornita dalla CEI + dalla attività gestoria del patrimonio iniziale + offerte liberali dei fedeli offerte godono di particolarità → deducibili dal reddito complessivo fino ad un massimo di 1032€ = se devo pagare l’imposta quest'ultima non si paga sulle offerte + 8 x 1000 IRPEF dal gettito totale dell’irpef lo stato lascia la gestione di questa somma del gettito totale gestione di questa somma: i contribuenti nella dichiarazione dei redditi decidono a chi destinare (chiesa cattolica, altre chiese che hanno stipulato intese, stato italiano, etc) se il contribuente non decide nulla viene divisa in base a come le altre quote vengono distribuite 45 quota destinata alla chiesa cattolica destinata alla conferenza episcopale che viene utilizzata per il sostentamento dei sacerdoti + FUNZIONE DI COMPENSAZIONE vedi ultimo punto degli istituti diocesani + SOSTITUTO D’IMPOSTA l’imposta sul reddito percepita dai sacerdoti viene versata direttamente dall’istituto dei sacerdoti art. 25 legge 222 → remunerazione è equiparata ai soli fini fiscali al reddito da lavoro dipendente → solo fiscalmente parlando non è reddito ma è equiparata al reddito per la determinazione della quota da versare al fisco - ISTITUTI DIOCESANI fonti del patrimonio + patrimoni dei vecchi benefici estinti beneficio = massa patrimoniale annessa a carico ecclesiastico che forniva la remunerazione ogni diocesi aveva il propio il cui reddito serviva a sostenere il vescovo con il nuovo C.Canonico il sistema beneficiale è stato esistente → ad ogni incarico non più annessa carica patrimoniale beneficio confluito nel patrimonio diocesano per il sostentamento del clero + BE NEFICI ECCLESIASTICI ORA ESTINTI trasferiti ora all’istituto diocesasno per il sostentamento del clero in questo modo alcune diocesi hanno patrimonio più ampio e altre meno → succede che il patrimonio di un istituto sia sufficiente a remunerare tutti i sacerdoti di quella diocesi e il patrimonio di un’altra diocesi sia insufficiente l’istituto centrale in questo caso esercita competenza di compensazione → diocesi che hanno surplus rispetto ai bisogni versano all’istituto centrale una certa quantità di denaro e l’istituto centrale trasferisce le somme di denaro necessarie alle diocesi più bisognose per assicurare la remunerazione ai sacerdoti nella misura stabilita ATTIVITÀ NEGOZIALE DEGLI ISTITUTI CENTRALI E DIOCESANI sottoposti a controllo dello stato → ratio → se diminuisce patrimonio deve esserci contributo dello stato controlli: - alienazione dei beni ecclesiastici immobili vi è un diritto di prelazione dello stato italiano → il bene stesso deve rimanere o all'interno della chiesa stessa o se esce dal circuito ecclesiastico deve rimanere un bene utilizzabile per utilità comune concretamente → istituto centrale o diocesani alienano bene immobile (dal valore di 774 mila euro) → diritto di prelazione a favore di alcuni enti pubblici → avviene solamente quando lo intende alienare ad un ente non ecclesiastico, se invece lo aliena ad un ente ecclesiasitco ciò non sussiste diritto di prelazione (anche nel caso in cui sussiste un diritto di prelazione anteriore) l’ordine di precedenza del diritto di prelazione è: lo stato (I), comune (II), università (III) regione (IV) e province (V) le condizioni di vendita devono essere le stesse comunicate agli enti pubblici titolari del diritto di prelazione se no altro diritto di prelazione e se non è esercitato dagli enti a cui spetta questo diritto → istituto ha diritto ad alienare il bene ad altro soggetto alle medesime condizioni offerte ai soggetti che godevano il diritto di prelazione se non sono rispettate le condizioni o se l’istituto per il sostentamento aliena il bene senza rispettare il diritto di prelazione → la vendita è viziata → e colui che si ritiene legittimo acquirente non ha nessuna azione: vendita considerata nulla però non ha diritto di acquistare il bene perché rientra nella priorità dell'istituto per il sostentamento del clero → e l’eventuale soggetto non ha nessun diritto sul bene stesso nel diritto comune → se omesso il diritto di prelazione ha diritto di azione reale sul bene stesso 9 nov 2023 LO STATO E IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO con il nuovo sistema lo stato rinuncia ad un intervento diretto nel sistema di remunerazione dei sacerdoti precedentemente (fino all’84) lo stato aveva un ruolo attivo nel sostentamento del clero prima del concordato dell’84 esistevano i benefici che scomparvero a seguito della legislazione eversiva: del regno di savoia e del regno d’italia 46 lo stato italiano incamerò numerosi beni ecclesiastici impoverendo anche i benefici con la conseguenza che molti benefici o no produttivi di reddito o erano impoveriti tali da non produrre più reddito sufficiente per il sacerdote esisteva il beneficio ma era necessario intervenire per permettere al sacerdote un dignitoso sostentamento lo stato una volta espropriato i beni ecclesiastici creò le premesse per intervento pubblico che presumeva un suo interesse al mantenimento dei ministri di culto non autonomamente sufficienti nel regno di sardegna istituita la CASSA ECCLESIASTICA con il fine di sostenere i ministri di culto non autonomamente sufficienti dopo leggi eversive del 66 e 67 con i beni incamerati viene costituito il FONDO PER IL CULTO → ente autonomo che succedeva in tutti i diritti e obblighi della classica ecclesiastica piemontese tra gli obblighi specifici → interveniva lo stato con il SUPPLEMENTO DI CONGRUO per permettere un dignitoso sostentamento al titolare dell'ufficio eccleasiatico che non godeva di sufficiente remunerazione il reddito non spettava alla chiesa ma al titolare dell’ufficio che avesse ottenuto il placet dell'autorità civile le LEGGI EVERSIVE: - espropriano l’asse ecclesiastico - controllo sulle nomine dei ministri di culto → poteva essere titolare dell’ufficio solamente la persona eh otteneva il placet dell’autorità civile ⇓ politica giurisdizionalista accadeva spesso che vescovo nominava un solo parroco sottoposto al placet e nelle altre chiese vi erano vicari parrocchiali che agivano in nome e per conto del parroco perché i vicari non necessitavano dell’autorizzazione il sostentamento era considerato un vero e proprio assegno alimentare → concessione a titolo alimentare concordato 1929 art. 24 → lo stato si impegnava a supplire dei redditi prodotti dai benefici ecclesiastici con assegni che supplisce l'eventuale carenza del reddito del beneficio stesso erano degli stipendiati da parte dello stato creando un'unione forzosa tra stato e chiesa in ambito patrimoniale lente a cui compete l’onere di assegnare l’assegno era il fondo per il culto codice di diritto canonico e concilio vaticano si modifica il sistema → si abroga il sistema dei benefici arrivando al sistema vigente nuovo concordato ha istituito un sistema di istituti per il sostentamento del clero il fondo per il culto prima incardinato nel ministero della giustizia e poi in quello degli interni → lo stato rinuncia ad intervento diretto nella remunerazione dei sacerdoti → il fondo per il culto è stato sciolto come ente e ora subentra un nuovo ente: FONDO EDIFICI DI CULTO - ente a cui spetta la gestione delle chiese di proprietà dello stato (quelle che aveva espropriato vd. sopra) → è proprietario di 850 chiese il proprietario in questo caso è diverso dall’utilizzatore → utilizzatore la chiesa lo stato, proprietario lo stato - questo nuovo ente pubblico (art. 11 C.C.) ha finalità principale che comprende restauro, tutela valorizzazione degli edifici di culto appartenenti all'ente stesso vi è convenzione per l’utilizzo per il culto di queste chiese il concordato del 29 prevedeva che chiese dello stato dovevano essere restituite alla chiesa cattolica → norma che non ha avuto applicazione tanto che il concordato attuale ribadisce questa norma affermando che le chiese espropriate devono essere restituite al legittimo proprietario 47 ha fatto venire meno il sistema autorizzatorio cioè sistema di controlli da parte dello stato ente ecclesiastico può acquistare o alienare senza autorizzazione art 17 → è una norma vuota → sistema autorizzatorio non esiste più in realtà esiste ancora un controllo da parte dello stato → prelazione pubblica dell’acquisto di beni ecclesiastici rimangono vigenti i controlli della chiesa → ente ecclesiastico centro di imputazione di effetti giuridici tale per lo stato e tale per la chiesa nella chiesa vi sono controlli necessari sull’attività negoziale dell’ente stesso → se ente intende alienare bene del suo patrimonio deve chiedere le autorizzazioni all’attività ecclesiastica competente se il negozio si conclude senza autorizzazioni canoniche: - per diritto canonico tamquam non estem = come se non fosse stato concluso = nullo - art. 25 legge 222/85 se concludo negozio con ente ecclesiastico devo verificare che abbia le autorizzazioni ecclesiastiche necessarie per concludere e che il soggetto che compie il negozio sia il legittimo rappresentante altrimenti si tratta di un caso di annullabilità del negozio (= produce effetti fino a che non è annullato) → ha diritto a far valere la nullità del negozio il soggetto danneggiato dal negozio = autorità ecclesiastica ⇒ rilevanza civile dei controlli canonici → diritto canonico ha diretta rilevanza nell’ordinamento civile statale art 18 legge 222: limite per aiutare il contraente → rilevanti i controlli canonici ma rilevabili solo quelle conoscibili = risultano da codice di diritto canonico o registro delle persone giuridiche per facilitare il commercio norma di legge prevede che non tutti i controlli canonici siano civilmente rilevanti ma rileva solo quelli derivanti da controllo canonico o quelli di diritto civile (es. parrocchie, ordini religiosi,) per quegli enti ecclesiastici non pubblici il controllo deriva dal loro statuto perchè non rilevanti i controlli canonici per gli enti ecclesiastici che non risultano nel registro delle persone giuridiche 16 nov 2023 attività d’impresa funzionale all’attività religioso, no lucro economico, se lucro deve essere oggettivo REGIME GIURIDICO DEGLI ENTI RELIGIOSI NON CATTOLICI ENTI/CONFESSIONI RELIGIOSI CHE NON HANNO STIPULATO INTESA CHE NON è STATA APPROVATA TRAMITE LEGGE regime regolato da legge 1159/1929 - legge SUI CULTI AMMESSI legge tuttora vigente che contempla norme specifiche sui regimi degli enti che intendono acquisire personalità giuridica nell’ordinamento italiano art. 2 1159/1929 prevede che istituti delle confessioni religiose ≠ dalla cattolica (la legge parla dei culti diversi dalla religione di stao) possono essere eretti in persona giuridica con regio decreto su proposta del ministro della giustizia, il ministro dell’interno udito il consiglio di stato e consiglio dei ministri norma che ha subito molte modifiche→ così come tale è inapplicabile → hanno cambiato la struttura sia in relazione alla struttura che le compete nella legge scritto → “regio decreto” ora ⇒ decreto del presidente della repubblica ↓ MA legge 137/1991 modificato competenze del presidente della repubblica in particolar modo affermando che in numerose procedure il ministro competente diventa decidente ↓ MA la prassi amministrativa ha prevalso sulla legge = per enti religiosi diversa dalla cattolica IL DECRETO è ancora quello PRESIDENZIALE pur normativamente non avendo questa competenza → non si ha avuto il transito delle competenze 50 - il presidente della repubblica erige in persona giuridica gli enti e le confessioni religiose diverse dalla cattolica ( su proposta del ministro dell’interno ) - è facoltativo il parere del consiglio di stato = non obbligatorio - obbligo di audizione del consiglio di amministrativo - il parere del consiglio dei ministri è obbligatorio ma non vincolante → presidente è libero di discostarsi però deve motivare ↓ procedura più complessa rispetto a quella della chiesa cattolica anche gli enti religiosi diversi della cattolica NON sono soggetti alle leggi civile concernenti agli acquisti e alienazioni dei beni e dei corpi morali autorizzazione sono state abrogate dal 1997→ non ci sono più norme che prevedono autorizzazioni governative per l’acquisto e l’alienazione dei corpi morali sempre all ’ art.2 l. 1159/’29 : “ possono essere inserite norme particolari per il controllo e la vigilanza degli enti ” STATO si riserva UNILATERALMENTE DIRITTO DI CONTROLLO E VIGILANZA = nel decret o che erige in persona morale l’ente diverso dalla religione cattolica possono essere inserite nel decreto presidenziale norme per l’esercizio di controllo e vigilanza da parte dello stato su quell’ente in virtù del art. 14 regio decreto 289/1930 TUTTORA VIGENTE sono sottoposti a vigilanza e tutela governative l’autorità pubblica ha quindi la possibilità - di o rdinare visita e ispezioni agli enti religiosi ≠ dalla cattolica - accertare irregolarità nell’amministrazione dell’ente il ministro dell’interno può sciogliere gli organi di amministrazione degli enti e nominare un commissario governativo per la gestione dell’ente stesso operazioni che per gli enti che hanno stipulato intese non possono essere effettuati norma ancora vigente di cui non si può dichiarare incostituzionalità ma si può dichirare illeggimità ma è conforme alla legge si può dichiare illegititmo l’art. 2 della legge 1159 e conseguentemente il regolamento nella prassi può però succedere che nell’art. 14 del regio decreto e l’art. 2 l. 11159 viene data LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA → previsto penetrante controllo, tuttavia non si giunge mai a atto di tutela e di vigilanza → si giunge ad un accordo per rispetto al principio di uguaglianza stabilito da art. 8.1 Cost e art. 20 Cost attività negoziale degli enti è LIBERA ma la legge 1159 non prevede rilevanza civile dei controlli interni dell’ente stesso il negozio è comunque valido ENTI ≠ religione cattolica CHE HANNO STIPULATO INTESA ex. art. 8.3 Cost - riconoscimento per legge - riconoscimento per antico possesso di stato - riconoscimento mediante decreto la disciplina non è omogenea → OGNI INTESA PRESUPPONE UNA DIVERSITÀ DI DISCIPLINA in realtà molti punti in comune tra tutte le intese più di una modalità di riconoscimento della personalità giuridica degli enti (per chi no intesa solo tramite decreto presidenziale) anche le intese riconoscono un riconoscimento della personalità giuridica per LEGGE ci sono enti di confessioni religiose diverse dalla cattolica che sono eretti in persona giuridica MEDIANTE ATTO LEGISLATIVO normalmente è la legge di attuazione dell’intesa es. art. 19 intesa con chiese avventiste → rep. ita riconosce la personalità giuridica dell’unione italiana delle chiese cristiane avventiste e dell'istituto aventista di cultura biblica 51 es. intesa coi valdesi → riconosce per legge la personalità giuridica di alcuni enti valdesi e con l’entra in vigore della legge vi è anche un riconoscimento per l ’ ANTICO POSSESSO DI STATO es. intesa con la chiesa valdese → tavola valdese e i 12 organismi amministratori della chiesa giuridica hanno personalità giuridica per antico possesso di stato es. intesa con comunità israelitiche italiane → conserva la personalità giuridica per possesso di stato vi è anche riconoscimento tramite DECRETO le intese prima del 2001 fanno riferimento al decreto presidenziale, poi no più decreto presidenziale REQUISITI: - sede in italia - riconosciuto da autorità confessionale competente - finalità dell’ente es. intesa con i VALDESI art. 12 → enti ecclesiastici aventi fine di CULTO ISTRUZIONE e BENEFICENZA possono essere riconosciuti nella repubblica italiana su richiesta della tavola valdese sono i fini che con la chiesa cattolica erano i fini esclusi per l’ottenimento del riconoscimento violazione dell’art. 8.1 → perchè modifica condizioni di partenza favorendo enti chiesa valdese rispetto a quelli della chiesa cattolica es. intesa con gli AVVENTISTI prevede che abbiano fine di CULTO e di RELIGIONE → come la chiesa cattolica PROCEDURA: - decreto presidenziale - parere obbligatorio del consiglio di stato ADESSO non PIÙ COSÌ - COMPETENZA del MINISTRO DELL’INTERNO - parere FACOLTATIVO del CONSIGLIO DI STATO - ente ha OBBLIGO di ISCRIVERSI NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE - nel REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE devono essere ISCRITTE TUTTE LE MODIFICHE perchè abbiano valenza civile DENOMINAZIONE DEGLI ENTI: non sono tutti enti ecclesiastici ma solo alcune denominano i propri corpi morali come ente ecclesiastico (es. valdese, avventista, etc) questo avviene perché anche dal punto di vista di storia delle religioni non tutte le confessioni si considerano una chiesa es, chiesa con gli ebrei → enti di questa confessione no ente ecclesiasitico ma solo ente (religioso) ebraico MODIFICAZIONI DI QUESTI ENTI si presume la perpetuità dell’ente devono essere trascritte nel registro delle persone giuri altrimenti no efficacia civile l’ente stesso può essere REVOCATO o SOPPRESSO REVOCATO → se l’ente stesso perde i requisiti essenziali dalla legge di approvazione dell’intesa (es. sede in italia) viene meno se viene meno nell’ordinamento dell’ente stesso es. intesa con comunità ebraica: sono enti ebraici civilmente riconosciuti, ogni mutamento ha efficacia civile secondo la procedura civile prestabilita, 52 - custodia - conservazione - manutenzione 23 nov 2023 EDIFICI DI CULTO fondamento giuridico del luogo di culto - art. 19 COSTITUZIONE è il riferimento primo che va legato ai principi fondamentali (artt. 2,3,8) il diritto ad un luogo di culto costituisce la forma e la condizione essenziale per il pubblico esercizio del culto stesso e come tale il diritto ad un luogo di culto rientra nella tutela apprestata dall’art. 19 della cost disciplina dei luoghi di culto → soddisfacimento della libertà di culto diritto al luogo di culto: chiese, moschee, sinagoghe , etc \specificazione della libertà religiosa - art. 9 CEDU - art. 10 CARTA DIRITTI fondamentali UE diritto al luogo di culto essenziale per la realizzazione della libertà religiosa che mancherebbe di effettività se ai singoli no consentito un luogo in cui esercitare atti di culto RICONOSCIMENTO LUOGO DI CULTO consente espandersi alla religione a SFERA PUBBLICA fatta di RELAZIONE COMUNITARIA (che connota diverse professioni religiose) dottrina che afferma che gli edifici di culto sono beni strumentali e funzionali a coniugare le due dimensioni della libertà religiosa - la dimensione fisica che richiama esigenze di carattere urbanistico - la dimensione metafisica che richiama tutte le esigenze di contatto della persona divina attraverso comportamenti esteriori e per questo giuridicamente rilevanti il diritto ad un luogo di culto si TRADUCE nel diritto FONDAMENTALE di prendere dalla repubblica in tutte le sue articolazioni un BENE IMMOBILE in cui poter fisicamente ESERCITARE il CULTO come espressione di libertà religiosa questa relazione tra diritto di luogo di culto rispetto alla libertà religiosa trova conferma nella Corte Costituzionale: sentenza 59/1958 → ha affermato che la f ormula dell’art. 19 è ampia nel senso di comprendere tutte le manifestazioni di culto incluse l’apertura di templi, oratori e nomina dei relativi ministri è intervenuta anche la giurisprudenza sovranazionale → CORTE DI STRASBURGO sentenze Manussakis contro Grecia e associazione testimoni di Geova contro Turchia → ha affermato che la disponibilità di uno spazio in cui esercitare liberamente il culto in forma collettiva o individuale è strettamente legato all’esercizio della libertà religiosa tutelata dall’ art. 9 della CEDU che garantisce la libertà religiosa e i mezzi impiegati per esprimerla il diritto ad un luogo di culto anche in altre norme costituzionali: - art. 3 Cost - diritto ad un luogo di culto su un piano paritario esprime un'esigenza connessa al principio di laicità dello stato che è qualificato da Corte Cost come principio supremo che implica garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di religione in un regime di pluralismo culturale si tratta di laicità in positivo → repubblica deve garantire massima libertà religiosa attraverso interventi concreti da parte del legislatore statale o regionale che tengano conto delle esigenze religiose delle popolazioni e delle peculiarità dei territori - art. 2 cost - art. 8 cost 55 - art. 17 cost - art. 18 cost - art. 21 cost si vuole garantire alle diverse confessioni condizioni di accesso ai luoghi di culto non discriminaizone in ragione alle eguali libertà e in virtù del principio di uguaglianza cost. e sostanziale a norma del quale non è sufficiente la mera parità di trattamento in senso formale ma si impone la promozione sostanziale delle condizioni che concorrono al progresso morale della società art. 19 in rapporto con art. 3.2 e 8 cost significativo il rapporto del luogo di culto con l’ art. 2 Cost in quanto il diritto del luogo di culto non è considerato solamente servente per le esigenze confessionali ma il diritto al luogo di culto consente di svolgere la vita comunitaria espressione della tendenza di socializzazione dell’individuo i caratteri del diritto ad un luogo di culto è un diritto individuale o spettante alla confessione religiosa? - diritto MULTIDIREZIONALE + è strumentale alla realizzazione del diritto del singolo vedele perché il momento comunitario è associativo ed espressione della libertà religiosa del singolo motivo per cui è sede privilegiata della espressione della personalità del singolo + si pone in dimensione collettiva: spettante ai singoli in relazione alle loro esigenze diffuse → diritto dei singoli che sorge nell’ipotesi in cui assuma un rilievo collettivo escludendo la titolarità in capo alla confessione che semmai può assumere funzione di ente esponenziale degli interessi dei fedeli - la disponibilità degli edifici dei luoghi di culto è ELEMENTO NECESSARIO per assicurare effettivamente il libero esercizio del loro credo oggetto del diritto ad un luogo di culto 2 visioni: - a maglie larghe la dottrina sostiene che il luogo di culto sarebbero tutte quelle costruzioni o parti di esse intenzionalmente erette per svolgere attività religiose con questa descrizione rientrano anche ambienti che occasionalmente o temporaneamente attribuiti all’esercizio di culto anche pubblico - a maglie strette la giurisprudenza (amministrativa) distingue tra + luogo di culto in senso proprio + qualsiasi luogo di preghiera generalmente inteso affinché si possa riscontrare luogo di culto secondo questa visione non è sufficiente che un certo luogo sia deputato all'esercizio della libertà costituzionale in questione ne che l’esercizio sia svolto in modo individuale o comunitario ma necessario che il luogo di culto sia stabilmente attribuito all’esercizio del culto attraverso un'apertura pubblica e e senza limiti di partecipazione sentenza del TAR Lombardia 522/2013 - sarebbero necessari due requisiti per l’identificazione di un luogo di culto: uno intrinseco (arredi e paramenti sacri) e uno estrinseco (voler accogliere tutti coloro che vogliono prostrarsi alle pratiche svolte in questi luoghi consentendo le pratiche a tutti i fedeli) sentenza del TAR Lombardia 7050/2010 - esclude che la sede di un associazione destinata saltuariamente all’esercizio privato e riservato del culto anche da parte di una pluralità di persona possa essere qualificata come edificio di culto in senso proprio disciplina degli edifici di culto chiesa cattolica ≠ confessioni con intesa ≠ confessioni prive di intesa chiesa cattolica CONCORDATO lateranense 1929 56 erano due le norme: - art. 9 - stabiliva che “ Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni. Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l’autorità che procede all’occupazione deve prendere previamente accordi con l’Ordinario, a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi, l’autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica .” - art. 10 - stabiliva che “ Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifizi aperti al culto, se non previo accordo colla competente autorità ecclesiastica. ” da questo divieto si poteva trarre che: chiesa aperta al pubblico non poteva essere sottoposta a espropriazione per pubblica utilità se non previo accordo dell'ordinario della diocesi il quale se avesse dato il suo consenso avrebbe adottato i provvedimenti canonici di sconsacrazione con ACCORDO di VILLA MADAMA revisione del 1984 → revisione del concordato del 1929 vengono infatti ripresi gli art. 9 e 10 in tutta la materia che limita gli atti ablativi e reali della p.a. ora si trova nell’ art. 5 : “ Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoli ti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali. ” la novità sta nel comma 3 → si è affermato che non implica rinuncia alla discrezionalità da parte dell'autorità statale ma da rilievo alla circostanza che la costruzione di nuovi edifici di culto sia sottoposta all’autorità ecclesiastica che deve valutare le esigenze in un'ottica di discrezione degli edifici di culto si tratta di un caso di discrezionalità mista caratterizzata da giudizio tecnico afferente all’azione che non impone all’autorità civile alcun obbligo di emanare provvedimenti - confessioni religiose che hanno stipulato intesa con stato (art. 8.3 cost) nelle intese son o adottate norme analoghe a quelle viste per la chiesa cattolica divieto di espropriazione, etc → nell’ intesa avventista, chiesa evangelica anglicana, intesa con comunità israelitiche italiane nell’ intesa con comunità israelitiche italiane ha un quid pluris perchè prevede all’ art. 15 l'adesione a queste comunità la garanzia che art. 831 comma 2 del C.C . attribuisce al culto pubblico cattolico - confessioni religiose che non hanno stipulato un intesa facendo riferimento alla legge sui culti ammessi → legge 1159/1929 → nulla dispone sugli edifici di culto limitandosi a dichiarare all’ art. 1 comma 2 che l’esercizio anche pubblico di tali culti è libero maggiori dettagli → regio decreto 289/1929: - all’art 1 prevedeva che i fedeli di uno dei culti ammessi possono avere un proprio tempio o oratorio per l’esercizio pubblico del culto ma subordinata l’apertura di tali luoghi ad un'autorizzazione da parte del capo dello stato che veniva rilasciata al termine di un procedimento in cui era ampia la discrezionalità che era chiamata a provare se tempio o oratorio fosse necessario a soddisfare esigenze religiose di molti fedeli e se il tempio o oratorio fosse fornito di tempi sufficienti per sostenere spese di manutenzione = no diritto soggettivo a ll’apertura di un luogo di culto ma un mero interesse legittimo non facilmente tutelabile - all’art. 2 prevedeva che i fedeli diversi dal culto cattolico potessero riunirsi senza previa autorizzazione solo se sussistono due condizioni 1. riunione si tenesse in un edificio autorizzato (art. 1 sopra descritto) 2. riunione presieduta o autorizzata dal ministro di culto l a cui norma fosse stata approvata dalla norma sui culti ammessi 57 LIMITE esplicito: limite alla ritualità → i limiti di manifestazione del proprio credo religioso non siano contrari al buon costume = manifestazioni di culto attraverso cui esercito mia libertà religiosa non costituiscano una forma di violazione del buon costume buon costume = endiade giuridica che varia di significato con il variare delle norme dell’ordinamento e con la realtà sociale cambia anche a seconda della realtà sociale in questo caso si parla in senso penalistico del termine = non contrarietà all’onore e pudore sessuale ⇒ concetti che variano al variare della società es. poligamia, incesto, etc. la non contrarietà al buon costume ha trattamento giurisprudenziale particolare → è unanime nel considerare, in maniera paradossale, che non è reato professare un atteggiamento contrario al buon costume → rientra nell a tutela dell’ art. 21 della cost → posso liberamente predicare che per eserictare liberamente il mio culto ad es. devo predicare incesto questo non è reato ma si trasforma in reato nel momento in cui dal pensiero passa all’azione → es. incesto praticato → nel momento in cui il messaggi ocntrario al buon costume transita in operatività diventa reato lasciando molta discrezionalità al giudice sentenza Corte di Cassazione: nei rastafariani si presume che sia un atto di culto fumare hashish perché si ritiene che crescesse sulla tomba di salomone quindi bisogna fumarla anche in quantità maggiori rispetto a quello previsto dalla legge è stato arrestato un rastafariano perché deteneva una quantità maggiore rispetto a quella prevista la corte di cassazione ha affermato che il tribunale di merito aveva sbagliato → andava annullata la sentenza perché nel valutare la modica quantità devono essere adottati i parametri stabiliti dal ministero e la finalità per cui viene utilizzata nel caso concreto ha finalità di culto che richiede un uso maggiore rispetto a quella detenuta non per tale finalità vi sono altri LIMITI IMPLICITI: - limitata per esercizio di altri diritti fondamentali corte costituzionale parla di necessità di bilanciare i diritti → libertà di religione bilanciata con libertà di pensiero es. diritto alla salute → confessioni religiose che rifiutano trasfusioni di sangue→ ci is è chiesti se le parti possano rinunciare in favore alla loro libertà religiosa → nei minori prevale il diritto alla salute rispetto al diritto alla salute anche se contrario al credo religioso non può essere imposta nessuna cura se non indispensabile - limiti posti dal diritto penale norme diritto penale sono norme cogenti → ci sono norme del CP che pongono in specifico rilievo la libertà religiosa e quindi la tutela della libertà religiosa → norma a tutela delle confessioni religiose - limiti posti dall’ordine pubblico in tutta la cost non ricorre “ordine pubblico” perchè termine che quando fu redatta ricordava la legislazione fascista e la sua applicazione amministrativa in cui sotto questo termine furono esercitate delle azioni illecite limite intrinseco tanto da essere uno dei principi supremi del nostro ordinamento che sta alla base della carta costituzionale giurisprudenza interpreta queste norme dando al principio di libertà religiosa evidenziando la difficoltà di incontrare limiti sempre più fluidi 30 nov 2023 MINISTRI DI CULTO nelle confessioni religiose possono essere attribuite a particolari soggetti particolari qualifiche e funzioni qualifiche e funzioni → distinguono questi soggetti da tutti i fedeli di quella confessione religiosa questi soggetti che hanno queste particolari qualifiche assumono rilevanza giuridica anche nell’ordinamento dello stato 60 lo stato: - attribuire efficacia civile agli atti compiuti dai ministri di culto es . il matrimonio - individuare diritto, obblighi o incompatibilità questo è rimesso alla competenza esclusiva di ciascuna confessione religiosa → principio di autonomia e libertà di organizzazione prevista dalla Cost - è libero di attribuire o negare rilevanza giuridica a tali qualifiche anche subordinando il riconoscimento a specifiche condizioni oppure prevedendo dei limiti tra le qualifiche confessionali che l’organizzazione unilaterale statale o di derivazione pattizia ha diverse denominazioni ad es. quella cattolica di clero ecclesiastico, quella di rabbino per comunità ebraica, missionario nella chiesa avventista nella legge dello stato tutte queste qualifiche sono ricondotte ad unità nella qualifica di MINISTRO DI CULTO ↓ espressione di sintesi priva di specifica connotazione confessionale = applicabile a tutte le confessioni religiose ministro di culto → indica eterogenea categoria di soggetti (ecclesiastici, rabbini, etc) a cui demandata celebrazione di riti o ad essi è riconosciuta la potestà di magistero all’interno di una confessione religiosa qualifica si acquista in modi differenti a seconda della posizione delle confessioni religiose nell’ambito dell’ ordinamento dello stato va quindi distinto: - chiesa cattolica e confessioni con intesa la qualifica di MINISTRO DI CULTO è ATTRIBUITA in AUTOMATIC O sul presupposto della nomina o del riconoscimento confessionale del ministro es. se nominato un parroco → sarà ministro di culto es. se i valdesi nominano un pastore → sarà un ministro di culto le autorità e gli organi della confessione religiosa godono di un potere di certificazione del possesso di tale qualità: lo prevede espressamente l’ Accordo di VIlla Madama all’ art. 3.2 (per la chiesa cattolica) quando afferma “ la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica ” l’intesa con la Tavola Valdese “ impegna la repubblica italiana a riconoscere le nomine dei ministri di culto valdese senza alcuna ingerenza statale ” anche l’intesa con le comunità ebraiche italiane lo prevede - confessioni senza intesa l’atto normativo di riferimento → L. 1159/1929 → legge sui culti ammessi prevede all’ art 3 che “ alla nomina o il riconoscimento del soggetto in ambito confessionale segua un decreto di approvazione emanato dal ministero dell’interno ” il procedimento che conduce all’approvazione del ministro è disciplinato dagli art. 20 e 22 del regio decreto 289/1930 → l’approvazione è richiesta con domanda diretta al ministro dell’interno dal ministro di culto interessato e deve essere presentata presso la prefettura territorialmente competente corollata di bollo e dell’atto di nomina e altri atti idonei a provare il culto a cui il ministro di culto appartiene occorre anche allegare all’istanza una copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente di appartenenza del ministro ai ministri di culto è richiesta: cittadinanza italiana e conoscenza lingua italiana ↓ richiesti solo quando i fedeli della sua professione siano nella maggioranza cittadini italiani o concessa la facoltà di celebrare matrimoni religiosi con effetti civili il riconoscimento è un atto vincolante soggetto ad una verifica di regolarità formale 61 art. 8.2 Cost e art. 200 CPC: riconoscono qualifica di ministro di culto anche a quei soggetti che pur essendo privi dell’approvazione formale prevista dalla legge dei culti ammessi svolgono di fatto funzioni spirituali o magisteriali all'interno di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano si tratta di una scelta che pone un eccessivo margine di discrezionalità → chi deve approvare queste norme sarebbe provato a valutare la contrarietà della confessione all’ordine pubblico → aspetto maggiormente problematico → posizione del singolo all'interno della confessione l’attribuzione della qualifica di ministro di culto e approvazione del ministro varia a seconda della confessione religiosa di appartenenza se norme unilateralmente dettate dal legislatore per tutte le professioni di culto PERDITA DELLA QUALIFICA è conseguenza immediata e diretta della perdita della qualifica decisionale che costituisce il presupposto logico e giuridico questo vale per le confessioni con intesa : la revoca è esclusivamente regolata dalle norme confessionali e non può essere oggetto di sindacato se non nei limiti in cui ciò sia richiesto dalla tutela dei diritti costituzionali dei cittadini italiani nei casi dei ministri di culto approvati secondo legge dei culti ammessi può essere dichiarata anche per revoca di provvedimento della nomina da parte del ministro dell’interno lo stato riconosce particolari diritti e prevede specifici obblighi e incapacità per i ministri di culto: STATUTO GIURIDICO DEI MINISTRI DI CULTO - esonero dal servizio militare ai ministri della chiesa cattolica è attribuita dalla disciplina pattizia il diritto di ottenere a loro richiesta di essere esonerati dal servizio militare o di essere assegnati al servizio civile sostitutivo art. 4 Accordo di Villa Madama diritto analogo riconosciuto da alcune intese con altre confessioni religiose es. ortodossi e induisti che non contemplano la possibilità di un esonero ma solo quella di essere assegnati su loro richiesta e nel rispetto delle norme di obiezione di coscienza al servizio civile altre intese si limitano a prevedere che se i ministri sono chiamati a prestare servizio militare deve essere consentito di svolgere unitamente agli obblighi di leva anche il loro ministero di assistenza spirituale l’abolizione del servizio di leva obbligatorio ha fatto perdere di spessore questa particolare posizione dei ministri di culto tuttavia l’esonero può ancora avere significato nel caso di mobilitazione generale es. ucraina, israele in questa particolare situa si prevedono trattamenti differenti a seconda della confessione di appartenenza del ministro → i ministri cattolici, avventisti, chiesa apostolica, etc. → assegnati alla cura delle anime → possono essere esonerati o assegnati al servizio civile altri ministri sono assegnati a loro richiesta al servizio civile o servizi sanitari, altri chiamati ad esercitare ministero religioso tra le truppe o assegnati a servizi sanitari - il diritto al segreto d’ufficio diritto peculiare riconosciuto sia nella normativa concordataria che trova riscontro in norme unilaterali dello stato + art. 4 Accordo di Villa Madama: gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero di culto norme analoghe si riscontrano anche in alcune intese ove ai ministri di culto è previsto che devono mantenere segreto anche nello svolgimento della propria finzione 62 - art. 23 Trattato Lateranense riconosce piena efficacia giuridica anche a tutti gli effetti civili e sentenze emanate da autorità ecclesiastica ufficialmente comunicate alle autorità civili e che riguardano persone ecclesiastiche o religiose in materia spirituale o discipli - art. 1084 accordo istituzionale stabilito che senza pregiudizio verso il provvedimento canonico gli effetti civili vanno comunque intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani queste due norme riconoscono - piena efficacia ai provvedimenti disciplinari dell’autorità ecclesiastica ricollegandosi alla libertà di organizzazione di cui gode la chiesa - incompetenza dello stato rispetto a ciò che attiene a tale ambito con la conseguenza che al giudice civile non è consentito annullare un proprio provvedimento con cui un vescovo rimuove un parroco né il provvedimento con cui potrebbe introdurre il parroco nel suo ufficio l'insindacabilità di tali provvedimenti incontra il limite dei diritti costituzionali garantiti a tutti i cittadini anche a quelli che svolgono funzioni di ministro di culto al giudice italiano sarà consentito di pronunciarsi per tutelare tali diritti anche riconoscendo l'illegittimità del provvedimento e ordinando il risarcimento del danno eventualmente cagionato al soggetto es. provvedimento di rimozione del parroco emanato senza riferimento al diritto di difesa (art. 24 cost) è un caso che rientra in questo 5 dic 2023 LIBERTÀ RELIGIOSA nel CODICE PENALE capo I titolo IV libro II CP è stato completamente modificato rispetto alla struttura disciplinare ↓ il codice del 1930 → delitti contro il sentimento religioso → religione cattolica era religione di stato prevedeva una tutela maggiore rispetto alle confessioni religiose ≠ da quella cattolica ↳prevedevano infatti una sanzione maggiore se reato commesso nei confronti della religione cattolica e sanzione minore se reato commesso nei confronti di una confessione religiosa ≠ dalla cattolica art. 8.1 Cost: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” → il sistema penalistico prevedeva disuguaglianza di trattamento non giustificata e non giustificabile la Corte Costituzionale è intervenuta modificando alcune norme o dichiarando l'i llegittimità della norma intera art. 402 del CP prevedeva che chiunque vilipende religione dello stato è punito con reclusione fino ad un anno corte cost. con sentenza 508/2000 ha dichiarato illegittimità di questo articolo per violazione del principio di uguaglianza delle confessioni religiose Revisione del Concordato 1989 → non si riconosce più il principio di religione cattolica come sola r eligione di stato L. n. 85/24 febbraio 2006 ha novellato alcune norme del CP assumendo come criteri guida : - uguaglianza non è ammissibile che religione cattolica abbia trattamento migliore rispetto alle altre confessioni religiose - tutela delle confessioni religiose cambia APPARENTEMENTE l’oggetto → con la normativa precedente ciò che veniva tutelato era il sentimento religioso ora l’oggetto primario della tutela sono confessioni religiose → si parla dei delitti contro le professioni religiose 65 TITOLO IV DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI CAPO I DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI ARTT 403-405 CP → capo che comprende anche 402 dichiarato illegittimo costituzionalmente nel 2000 e l’art. 406 abrogato dalla legge 85 del 2005 art. 403 CP - offese ad una confessione religiosa mediante il vilipendio di persone “Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto. “ oggetto di tutela primario : fedele → tutelata la persona in quanto appartenente a quella confessione religiosa elementi integrativi della fattispecie: - offesa pubblica il fatto deve essere pubblico - vilipendio di chi la professa offesa di una persona in quanto membro di quella confessione religiosa DIFENDO persona in quanto MEMBRO e FEDELE di quella CONFESSIONE religiosa è aggravante la fattispecie se la persona è ministro di culto di quella confessione religiosa e se offesa la persona in quanto ministro di quella confessione religiosa oggetto di tutela secondario: confessione religiosa ART. 404 CP - offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose “ Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto e' punito con la reclusione fino a due anni. ” il fatto DELITTUOSO - in LUOGO DESTINATO AL CULTO es. chiesa, sinagoga, moschea,.. - in LUOGO PUBBLICO o APERTO al PUBBLICO - può avvenire in luogo privato se in presenza di ministro di culto mediante VILIPENDIO o DANNEGGIAMENTO di COSE destinate al culto è prevista SANZIONE PECUNIARIA qualora offesa ad oggetto destinato al culto diverso il caso nel caso in cui da offesa verbale a offesa manuale: - pubblicamente - intenzionalmente - distrugge cose destinate al culto - è prevista pena DETENTIVA questa norma si applica in modo eguale a tutte le confessioni religiose art. 405 - Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa “ Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni. ” 66 è prevista PENA DETENTIVA (0-2 anni) nel caso in cui l’ episodio di TURBAMENTO avvenga in + luogo APERTO AL PUBBLICO + in PRESENZA del MINISTRO DI CULTO + luogo DESTINATO al CULTO azione TURBATIVA nell ’esercizio di culto di una confessione religiosa se concorrono violenza alle persone o di minaccia → pena detentiva da 1-3 anni artt. 403-405 CP no sono le uniche norme riguardanti la libertà religiosa nel CP: art. 724 CP - Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti " Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità [o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti ” nella sua formulazione originale prevedeva unicamente la punizione del reato di bestemmia rivolta al culto cattolico, no offesa alla dignità nei confronti di altre religioni la C. COst è intervenuta con la sent. 440/1995 → dichiarando illegittimità parziale dell’articolo come originariamente formulato e riportandolo a uguaglianza → riformulando l’art. 724 CP in maniera tale che non costituisse più norma a favore della chiesa cattolica ma per tutte le professioni religiose che sono tutte ugualmente libere attualmente il testo è efficace per la tutela uniforme del sentimento religioso è necessario che il FATTO avvenga PUBBLICAMENTE è PUNITO con SANZIONE AMMINISTRATIVA altre norme: - legge 122 1993 - Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi prevede i REATI DI ODIO 14 dic 2023 prof. Francesco Florian esperto in legislazione dei beni culturali in unicatt BENI CULTURALI di INTERESSE RELIGIOSO sin dalla legge 89 n. 39 fino al 2004, anno in cui adottato il Codice Beni Culturali , è trasversale i beni culturali - sono beni privati - ma anche pubblici - anche se privati accedono a percorsi di tipo amministrativo tant’è che hanno sia sanzioni penali che civili con legge 22 del 2022 si sono stralciate le sanzioni penali del Codice per inserire un'apposita sezione nel codice penale→ nella disciplina ordinaria ulteriore fonte in termini sistematici i beni culturale di interesse religioso/ecclesiastici: - disciplina del codice canonico - regime pattizio ↓ aumentano le fonti → esigenza: approcciarsi con un metodo di indagine per risolvere il caso concreto delle volte la risposta non è unica 67 l'inalienabilità per quei soggetti che non sono pubblici ma equiparati nella lettera b → espressamente previsto l’obbligo per l'alienazione non deve soddisfare tuti i requisiti dell’autorizzazione ordinaria (sarebbero 5) → il rispetto e la cautela inerente alla soggettività giuridica del proprietario fa si che siano solo 3 o qualche volta 2 → no maggiore imposizione legislativa → disciplina è coerente ART. 59 - Denuncia di trasferimento il regime che assiste il trasferimento di beni pubblici o privati è completamente diversa da quella dei beni ecclesiastici lo stato ha sempre diritto prelazione nel momento nella vendita il regime di autorizzazione e denuncia di trasferimento non sono alternativi nei beni ecclesiastici doppio regime - codice canonico (con motivazioni che devono essere soddisfatte) - codice beni culturali il notaio erogando deve verificare che si sia svolto correttamente il procedimento → acquisire l’autorizzazione dell’ordinario diocesiano, cei, pontefice art. 37 l. 222/1985 esemplare della complessità di questa materia concorrenza dello stato e eccelsiasitoc in beni importanti epr l’italia - prefetto notifica l'invenzione alla vendita - ente ecclesiastico vende ultimo comma dell’art. 37: AUTORIZZAZIONE ORDINARIA CANONICA le disposizioni non si applicano se - acquirente sia bene ecclesiastico - diritti di prelazione dei soggetti titolari soggetti che possono esercitare la prelazione concorrono → alienazione di ente eccleasiatico civilmente riconosciuto ha in roma associazione il codice dei beni culturali, se no prelazione → notifica al prefetto ART. 57- BIS - CONCESSIONE ed USO “1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi. 2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.” nel comma 1 riferimento al bene pubblico → ma bene ecclesiasitoc non è pubblico ma è equiparato se uso è finalizzata interesse culturale se concessione è finalizzata ad utilizzo economico del bene no autorizzazione ART. 106 - uso individuale dei beni culturali si può concedere in uso i beni culturali con finalità compatibili alla fusione culturale ART. 164 CBC- Violazioni in atti giuridici nei beni culturali: - alienazioni - convenzioni - atti giuridici 70 compiuti contro di divieti stabiliti e dalle modalità prescritte sono nulli tranne nei confronti del ministero per i beni culturali di interesse religioso diventa più complesso → ciò che accade è la nullità dell’atto ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI e TERZO SETTORE QUALIFICHE ordinamento italiano prevede alcune qualifiche per gli enti: qualifica ≠ tipo di ente → tipo in senso tecnico tipo di ente: → modello di organizzazione previsti dal C.C. o enti atipici - società di persone - fondazione - associazione qualifica → acquisita da un tipo di ente (camicia giuridica che l’ente indossa) ↳ corrisponde un regime giuridico ente con NESSUNA QUALIFICA regime ordinario → retta dal libro I del C.C., dal punto di vista tributario TUIR qualifiche particolari → se ho caratteristiche per assumere quella determinata qualifica ente ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO per acquisire questa qualifica → procedimento di riconoscimento civile definita dalle norme pattizie ONLUS non è un tipo di ente ma è una qualifica di un ente CHE NON ESISTE PIÙ ETS (ente del terzo settore) un ente, società, etc. può acquisire questa qualifica alla quale corrisponde il regime del 3° settore ↓ ente se ha le caratteristiche non sarà più regolato dal regime ordinario ma regime speciale nasce da RIFORMA DEL 3° SETTORE → L. 106/2016 ma si parlava già da 30 anni → è stata una cosa epocale legge a cui sono seguiti una serie di decreti legislativi: - Dlgs 117/2017 → adottato il CODICE DEL TERZO SETTORE - Dlgs 112/2017 → disciplina IMPRESA SOCIALE prevedono una serie di altri decreti attuativi e atti collegati → adottati quasi tutti è una riforma che non è ancora finita → mancano decreti e parte del C.T.S. e impresa sociale sospesa per attesa dell’approvazione della commissione europea in particolare in merito agli aiuti di stato solamente quando saranno adottati gli ultimi decreti e l’autorizzazione della commissione UE attuazione complessa ha necessità di centinaia di pronunce dei vari ministeri in particolare MIR e del Lavoro e delle agenzie delle entrate caratteristiche: - speciale rispetto al regime ordinario degli enti non lucrativi 71 - facoltativo nessun ente di nessun tipo con nessuna caratteristica è obbligato ad assumere la caratteristica del 3S e soggiacere a questo regime , dipende dal singolo ente che sceglie di aderire o meno a questo regime iscrivendosi al RUNTS (registro degli enti del 3° settore) - ripartito ha al proprio interno una serie di sottocategorie, categorie particolari, degli enti del 3° settore + ODV (organizzazioni di volontariato) + APS (associazioni di promozione sociale) + EF (enti filantropici) + SMS (società di mutuo soccorso) + RA (reti associative) + IS (imprese sociali) + COOP S (cooperative sociali) + ETS generico (se no caratteristiche dei precedenti) ognuna ha dei requisiti scelta su analisi COSTI-BENEFICI do dei benefici ma impongo degli oneri → sta al singolo ente valutare se vuole entrare alla categoria per accedere ai benefici sa di dover sopportare gli oneri BENEFICI COSTI - FISCALI dalla qualifica derivano vantaggi fiscali regime forfettario/utili non imponibili , imposte indirette e tributi locali, etc. beneficio previsto ma sospeso nella sua efficacia - PUBBLICITÀ e TRASPARENZA iscrizione, bilanci, statuto, regole interne pubblicati nel RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore) sono pubblici niente di simile per il no-profit - FINANZIARI si può accedere a canali di finanziamento non disponibili agli altri enti 5x1000 → possono accedere solo gli enti 3 settore accedere a regola: + dai - versi se persona fisica fa donazione all’ente può detrarre il 30/35% della donazione, sociazione va in deduzione bandi destinati : finanziamenti a progetto riservati sempre più a enti del 3° settore - RENDICONTAZIONE i bilanci e scritture contabili secondo dei modelli che devono poi essere resi pubblici - RAPPORTO PRIVILEGIATO PA co-progettazione/co-programmazione/partenariato introdotte da riforma e legate al principio di sussidiarietà orizzontale le PA che devono fare degli interventi che riguardano attività di interesse generale invitano ETS a co-progettazione modo rivoluzionario dell’agire della PA sentenza C. Cost 2021: enti locali e PA possono fare co-progettazione, etc. solamente con gli ETS - VINCOLI DI ORGANIZZAZIONE-GESTIONE al proprio ente bisogna avere un organo di vigilanza, nominare: commercialista, avv., consulente del lavoro e nominato come organo di controllo per vigilare su come opera l’ente la relazione finale deve essere pubblicata nel RUNTS obblighi assicurativi, ai lavoratori contratti collettivi nazionali - VINCOLI PATRIMONIALI il patrimonio deve essere gestito dal regime del TS richiesto un patrimonio minimo (solo per chi ha personalità giuridica) come garanzia patrimoniale 72 = elenco dell’attività patrimoniale che riguarda quell’attività dopo aver fatto questo atto di destinazione del patrimonio ⇓ + effetto segregativo bilaterale per le obbligazioni contratte in relazione alle attività del ramo → l’ente risponde nei limiti del patrimonio desinato gli altri creditori dell’ente non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato si crea separazione patrimoniale → che vale bilateralmente: creditori del ramo non possono aggredire beni esterni al ramo e i creditori del ramo possono ag l’atto di destinazione è reso noto attraverso il RUNTS + composizione del patrimonio beni mobili e mobili, materiali e immateriali, denaro, crediti, strumenti finanziari, etc. tutto ciò che non è denaro necessità stima + consistenza minima? NO ma principio generale → congruità e adeguatezza + conservazione: gli “eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato" devono essere depositati nel RUNTS + segregazione e responsabilità extracontrattuale la segregazione patrimoniale opera con responsabilità contrattuale → segregazione sembrerebbe non operare quando obbligazione che ha una fonte extracontrattuale → es. devo risarcire i danni cagionati per non aver fatto manutenzione la segregazione non opera perché sapendo che c’è patrimonio desinato a quella attività scelgo di fare credito a quell’attività → principio di affidamento → conoscenza e accettazione del rischio da parte del soggetto - TENUTA SCRITTURE CONTABILI SEPARATE essendoci separazione: tenuta scritture contabili e rendiconto del ramo e quelle fuori dal ramo 7 mar 2024 lez saltata 12 mar 2024 LIBERTÀ RELIGIOSA IN EUROPA consiglio d’europa e unione europea → realtà ≠ anche per quanto riguarda i diritti CEDU → ha giurisdizione sui diritti contemplati nella dichiarazione dei diritti propria del consiglio d’europa L. 848/1955 → ratifica ed esegue la convenzione per la salvaguardia diritti dell’uomo firmata a Roma il 4 novembre del 1950 all’ art 9 tutela libertà di pensiero, coscienza, religione ponendo possibilità per gli ordinamenti di limitare l’esercizio di tali libertà al verificarsi di alcune specifiche circostanza - limitazione prevista dalla legge (deve essere un atto legislativo) - deve costituire una misura necessaria (in una società democratica) per la salvaguardia dell'ordine, salute etc. sono dei limiti alla libertà → compito della CEDU → norme emanate dal legislatore nazionale che limiti la libertà religiosa siano conformi ai requisiti prescritti all’art. 9 giurisdizione CEDU è EVENTUALE → ricorso può avvenire solamente nel momento in cui sono esaurite tutte le vie di ricorso interno (dopo il ricorso in cassazione) spesso ritenute esaurite le vie di ricorso interne anche se in senso stretto non erano esaurite ma verificato il gravo onere si considerava come se tutte le vie interne fossero state percorse la giuri della CEDU ha tutelato libertà religiosa singolo, collettivo, istituzionale ma si è dovuto aspettare gli anni 90 perchè corte europea dei diritti umani giudicasse un caso di violazione dell’art. 9 → il caso Cocchinasis 75 passada da tutela individuale a tutela collettiva e istituzionale → CASO BOSCARINI: caso di giuramento innanzi ai Vangeli richiesto ai governanti della Repubblica di San Marino due membri del governo si sono rifiutati in quanto non credenti di giurare di fronte al vangelo e dopo aver esaurito le vie interne si sono presentate alla CEDU che ha dato ragione ai 2 membri: in questo caso obbligare una persona a giurare sui vangeli costituisce violazione dell’art. 9 non si può obbligare persona a compiere atto religioso quando esso non abbia le condizioni religiose coincidenti con la formulazione dell’atto stesso caso di verità istituzionale → istituzione religiosa non era riconosciuta dall’ ordinamento Greco in grecia → religione di stato (ortodossa) tutte le altre sono libere ma vi sono delle regole istituzionali (capo di governo deve essere ortodosso) riconoscimento degli enti delle altre confessioni religiose è sottoposto alla volontà dell’autorità ortodossa corte è intervenuta sul punto con sentenza 1996 affermando: l’ autorità ortodossa non può esprimere parere vincolante sul riconoscimento come persona giuridica di un ente appartenente ad un'altra confessione → sarebbe una violazione della libertà religiosa → violato art. 9 riconoscimento della personalità giuridica in Russia dei Testimoni di Geova la legge Russa (membro del consiglio d’europa) → limita la facoltà delle professioni religiose prive di personalità giuridica hanno capacità giuridica molto ridotta il riconoscimento della personalità giuridica degli enti delle confessioni religiose è lasciato all’autorità civile senza intervento dell’autorità ecclesiastica-ortodossa il caso della russia: autorità civili hanno dimostrato la loro imparzialità nei confronti dei testimoni di geova negando il riconoscimento e disponendo lo scioglimento della comunità religiosa per vietare lo svolgimento delle loro attività la sentenza 10 luglio 2010 della CEDU ha affermato che il rifiuto di concedere il riconoscimento costituisce un'ingerenza indebita alla libertà di associazione e religione → violato art. 9 e limitata libertà di associazione sancita dall’art. 11 della Dich dir U le setenze CEDU hanno valore limitato = sentenze fanno stato tra le parti e i 3 aventi causa ma non oltre → la corte decide quela caso poi si forma una prassi caso della Chiesa Metropolitana di Bessarabia contro la Moldavia → la corte pone in rilievo che la cost moldava nell’art. 31 garantisce libertà di religione ma la L. 24 marzo 1992 cd. legge sui culti → instaura procedimento di riconoscimento dei culti che implica da parte dello stato un grande potere discrezionale → vi è una legge che pone dei limiti ma questa legge lascia agli organi amministrativi pieno potere discrezionale per il riconoscimento dei voli la CEDU → legittimità legge sul riconoscimento culto e illegittimità della legge perché va previsto delle chiare e specifiche condizioni di esercizio del riconoscimento dei culti perchè nel caso in cui sia rifiutato lo stesso non deve apparire ingiusto e per facilitare il ricorso → violazione art. 9 e violazione diritto di difesa art. 6 CEDU mancanza di requisiti oggettivi → illegittimità della legge, violazione art. 9 14 mar 2024 Conscientious objection and freedom of religion - D. PACHO, Sottosegretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Segreteria di Stato della Santa Sede Religious Freedom and Papal Diplomacy analizza gli aspetti della libertà religiosa all’interno delle organizzazioni internazionali per es. in europa e che cosa comprende la libertà religiosa nelle relazioni la comunità internazionale garantisce la libertà di religione → tolleranza di religiosa = avere la prorpia libertà religiosa senza discriminare le altre delegata ecclesia 76 - A. BETTETINI, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano La libertà religiosa nell’ordine giuridico europeo libertà religiosa nel processo di integrazione europea maastricht 1992 → diritto di libertà religiosa trovava riconoscimento a livello di UE → si impegnava al rispetto (art. F) dei diritti garantiti dalla CEDU trattato di Amsterdam 96 → art. E sancisce lo stesso con la CEDU → ogni individuo ha diritto alla libertà di religione → questa affermazione è accompagnata da precisazioni che affievoliscono la portata di questa libertà religiosa in relazione a specifici ambiti obiezione di coscienza → secondo le leggi nazionali (art. 10 par 2) educazione dei figli → libertà religiosa ma sempre con rispetto delle leggi carta di NIzza → no discriminazione religiosa, impegno dell’UE a rispettare le libertà relgiose (art. 22) TUE 2009 → rinvia alla carta di nizza riconoscendole lo stesso valore giuridico dei trattati → l’ue in questa sede conferma la propria adesione alla CEDU come principi generali dell’ue diritto anti-discriminatorio → TFUE → impegno ue a combattere nell'attuazione delle sue politiche le discriminazioni fondate sulla religiose attribuendo al consiglio il potere art. 17 TFUE → ue rispetta e non pregiudica lo status delle chiese e comunità religiose godono negli stati membri in virtù del diritto nazionale riconosce lo status delle chiese ue prende atto dell'ordine delle religiose nei vari stati dichiarandosi incomptente nell incidere in esso principio di impotenza dell’ue rispetto la libertà religiosa clausola esclude che ue possa imporre modello agli stati per i rapporti con le confessioni religiose → non è escluso che corte e provvedimenti ue possano incidere indirettamente sull’aspetto istituzionale art. 17 trattato al par 3 → l’ue dichiara di mantenere dialogo aperto e regolare con tali chiese e organizzazioni dialogo come aspetto istituzionale dell'ordinamento a questa organizzazione è data la capacità di partecipare al processo demcratico apportando il loro contributo si può affermare che quanto sancito qui contribuisce in modo determinante a conferire accensione inclusiva alla laicità negli anni parlamento ha dato varie accezioni concrete disposizioni di natura non convenzionale → riguardano direttamente la libertà religiosa direttiva 2078/2000 → parità di trattamento nelle condizioni di lavoro → anche sulla religione trattando in egual modo le varie religiose clausola di salvaguardia della tendenza religiosa garantendo la libertà religiosa collettiva e istituzionale l’ue è impegnata alla tutela della libertà religiosa anche all’esterno mediante azioni di politica estera europea → consiglio per gli affari esteri ue -> linee guida per libertà religiosa → il presupposto è democrazia pace e libertà sistema di libertà religiosa nel CEDI libertà di credere o non credere nella CEDU 4 novembre 1950 → CEDU in italia esecutiva nel 55 art. 9 CEDU comma 1 : libertà di pensiero coscienza e religione → ogni persona ha diritto anche di cambiare credo, libertà di manifestare la propria religione mediante riti comma 2: libertà di manifestare proprio credo no oggetto di restrizioni ≠ da quelle della legge → possibile limite specifico medesimo schema espositivo di altre dichiarazioni → libertà di formare condizioni interiorie libertà relgione = prendere o non prendere posizioni , libertà di poter cambiare religione o credo 77 bilanciamento LIBERTÀ DI RELIGIONE- DIRITTO DEL LAVORO sent. 2012 F. Martinez-Spagna prof di religione a cui non era stato rinnovato il contratto di lavoro per motivi strettamente religiosi (convertito a altra religione) l'organizzazione religiosa può rescindere rapporto di lavoro se la persona assume posizione ideologica incompatibile con l’ente venendo meno l’idoneità viene meno la legittimazione a insegnare la religione → la corte UE dei diritti umani ha dato ragione alla chiesa spagnola ciò che viene tutelato dalla corte in questo caso → diritto di confessione religiosa all’identità e libertà religiosa = contrasto libertà individuale (art. 8) e libertà istituzionale (art. 9) uguale al Caso Cordero della Corte Cost. → diritto alla libertà di pensiero del docente e all’identità dell’ente, datore di lavoro dell’ente, prevale il diritto all’identità istituzionale per tutelare oltre all’ente stesso ma anche a chi l’ente si rivolgeva venendo meno questo pensiero di fondo → viene meno uno dei motivi dell'identità dell’ente stesso → hanno fatto prevalere il diritto dell'istituzione anche per preservare e tutelare il diritto degli utenti questo vale solamente per i ruoli professionali che richiedono identificazione quasi ideologica del prestatore del lavoro con l’ideologia dell’ente stesso → quelli che richiedono che religione entri nel contratto SIMBOLI RELIGIOSI crocifisso nelle aule caso LAUTSI (italia) la corte UE dei diritti umani ha stabilito un principio fondamentale → presenza di un crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche non costituisce violazione libertà religiosa dalla presenza del crocifisso non discende nel comportamento di intolleranza verso altre religioni né l'obbligo di impartire corsi religiosamente qualificati non è violazione libertà religiosa né violazione libertà di educazione presenza crocifisso nelle aule è anche frutto delle tradizioni dello stato e quindi come tali da rispettare velo islamico il divieto imposto dalle studentesse di portare il velo nell’uni di Istanbul costituisce protezione dell’ordine pubblico i singoli stati godono di un ampio margine di apprezzamento e riconosce che la condizione insita nell'ordinamento turco permette allo stato di emanare una norma che possa proibire alle studentesse di portare velo in aula questo è affermato dalla corte UE maè la corte stessa a dire che questo può non valere in altri stati turchia → era stato laicista concezione congruente con CEDU→ atteggiamento normativo che proibisce uso velo delle aule è congruente per questo non si può condannare → turchia può vietare il velo ma questo può non valere per altre realtà turchia ha tradizioni specifiche LIBERTÀ RELIGIOSA nel DIRITTO SOVRANAZIONALE problema della libertà di religione si pone dalle guerre di religione XVI - XVIII e con la Pace di Westfalia → principio “ cuius religio eius et religio” dalla pace di Westfalia ad oggi → si è considerato vigente un principio di non ingerenza degli ordinamenti interni ↓ legge nazionale era riconosciuto primato esclusivo per la libertà di religione = 80 non poteva essere oggetto della comunità internazionale esperienza dei totalitarismi e 2° GM ⇒ fragilità degli ordinamenti nazionali → esigenza riconoscimento e tuetla di diritti fondamentali ONU DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO ( 10 dicembre 1948 ) all’ art. 18 → ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione;[..]” dichiarazione non produce effetti giuridici nei singoli stati dell’ONU essendo priva di potere legislativo ma ha capacità di influire nella prassi degli stati esigenza di riaffermare medesimi diritti con accordo vincolante ⇒ PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI e POLITICI (1966) e PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI il patto internazionale sui diritti civili e politici → all’art. 18 riprende la libertà religiosa → riconosce tutela e protegge un ampio spettro di diritti cge va ben oltre la considerazione del solo fenomeno religiosi, include la libertà di pensiero, condizioni sociali e di adesione ad una certa credenza religiosa è un riconoscimento di libertà e diritti fondamentali dell’individuo inderogabili anche in caso di “pericolo pubblico eccezionale” art. 18 tutela anche libertà religiosa positiva = diritto a credere e professare una specifica fede religiosa → intesa come libertà di adesione e manifestazione di convinzioni ateistiche tutela anche il diritto di abbandonare la propria religione e modificarla in favore di un'altra tutte le religioni e convinzioni garantite dalla disp in parola e il proprio status garantito in ciascun paese nell’art. 18 è presente anche divieto di non discriminaizone su base religiosa → ripreso anche dal l’art. 27 → afferma diritto degli individui appartenenti alle minoranze di professare e praticare la religione in comune con gli altri membri norma considera distintamente libertà che attengono al foro interno dell’individuo dalla libertà di manifestare all’esterno la propria religione o convinzione gli stati che hanno sottoscritto il patto non sono autorizzati ad introdurre restrizioni, costrizioni che possabi menomare la libertà di religione la libertà di manifestare all’esterno la propria religione -> esercitata individualmente o in comune con altri libertà di culto e osservanza dei riti devono essere ricompresi: - svolgimento cerimonie - impiego di formule - presentazione simboli - osservanza giorni festivi e riposo - partecipazione ad azioni e rituali - libertà di indossare costumi del proprio credo diritto dei genitori di assicurare educazione religiosa e morale dei propri figli in conformità alle proprie convinzioni restrizioni alle libertà (art. 18) sono consentite con riferimento alla libertà di manifestazione di una religione o di un quadro quando previste dalla legge e necessarie a proteggere sicurezza pubblica le cause non esplicitate nella norma non sono ammissibili 81 art. 20 del Patto → mnifezioni di religione o credo non pososno corrispondere a forme di propafanda in afvore della guerr o appello all’odio nazionale che costituisca un incitamento alla discriminazione, ostilità e violenza Comitato dei diritti umani dell’ONU → Osservazione generale art. 18 → obiezione di coscienza in particolare al servizio militare tutti questi contenuti sono sviluppati in successivi documenti dell’ONU → in particolare Dichiarazione sull’eliminazione di tute le forme di intolleranza e discriminaizone fondate sulla religione e sul credo dopo aver adombrato la libertà di religione - divieto per gli stati, istituzioni e gruppi di operare discriminaizone (art. 2) - per evitare discriminazioni riguardanti la parola (e la censura) gli stati devono adottare misure di prevenzione eliminazione (art 3) - misure legislative di revoca per proivire ogni forma di discriminazione e adottare misure per combattere intolleranza fondata sulla religone o il credo (art. 4 par 2) - diritto dei genitori xi organizzare la via in seno alla famiglia in conformità con propria religione e credo oltre al dovere di proteggere i fanciulli da ogni discrniminazione e di educarli alla tolleranza e al rispetto delle altre religioni (art. 5) - riprende libertà religiosa dell’art. 1 esplicitando contenuti e corollari con effetto di ampliare la portata garantistica (ar. 6) CSCE ora OSCE = conferenza sulla sicurezza e cooperazione in europa organizzazione che non è nel processo di riunificazione europea ma si avvicina più all’ONU a livello universale → diritti nei patti del ‘66; a livello regionale più facile applicare concretamente e interpretare i diritti perché maggiore omogeneità culturale ↓ tema del pluralismo culturale rilevante dalla decolonizzazione libertà religiosa nel continente europeo da livello universale a europeo → nella teoria generale affermazione dei diritti a livello universale con declinazione a livello regionale (=europeo) questo grazie anche alla declinazione culturale differente nei vari stati oggi denominata “ organizzazione sulla sicurezza e cooperazione in europa ” ↳ organizzazione sovranazionale trascurata da op. pubblica - unica organizzazione (apparte USA) in cui Russia USA e UE siedono allo stesso tavolo - legata alla geopolitica trae origine durante la guerra fredda → anni 50 quando URSS dopo la NATO propone patto paneuropeo per la sicurezza in europa supera alleanze occidentali per creare meccanismo di governo per la sicurezza in UE proposta di Molotov viene rigetta ma continuano a riproporre negli anni successivi fine anni 60 → Finlandia che era un paese neutrale vede prospettiva di convocare conferenza sulla sicurezza in cui trovassero spazio i paesi neutrali → interesse del blocco sovietico e occidentale a questa proposta - blocco sovietico → conferenza per certificare i confini e sfere di competenza della fine della 2° GM (tema tornante vd. russia ora) I Sovietici avevano interesse a vedere consacrato lo status quo, vedere certificata la divisione tra le due Germanie e vedere consacrata l’idea della sfera di influenza dei due blocchi. Il blocco occidentale vede nella conferenza la possibilità di porre il tema dei diritti umani nel mondo sovietico. - blocco occidentale → conferenza per tutela dei diritti umani nel blocco sovietico - neutrali → creare una conf internazionale in cui paesi neutrali non allineati possono avere voce in capitolo (finlandia, svezia, austria, svizzera, jugoslavia) 82 si creano delle strutture esecutive → ufficio per le istituzioni democratiche e diritto dell’uomo (ODIHR), con sede Varsavia → assiste stati per adempiere su obblighi assunti riguardante la libertà religiosa 2013 → la ministeriale di Kiev adotta la decisione 3/2013 sulla libertà religiosa tocca 3 punti peculiari - invita gli stati a promuovere e facilitare un dialogo interreligioso (open and transparent interfaith and interre - inclusione confessioni religiose nei procedimenti rilevanti riguardante la libertà religiose - protezione delle comunità religiose la verifica dell'implementazione della dimensione umana originariamente affidata a meccanismi della dimensione umana → meccanismo di Mosca, usati negli anni ‘90 e riemersi recentemente con la Guerra in Ucraina → idea di un sistema di consultazione di rinvio di una missione di esperti per indagare determinati eventi HDMI → l’idea era quello di tenere una conferenza annuale di 2 settimane per l’esame dell'implementazione degli impegni assunti in tutti gli ambiti della dimensione umana → stimolando risposta degli stati HDMI tenuto fino al 2019 ma con pandemia con guerra in ucraina dal 2020 mai più stato perchè no possibile trovare consensus tra gli stati per la situazione politica in UE blocco occidentale → meccanismi della dimensione umana hanno applicato la stessa alla situazione in ucraina in particolare ora si parla per la situazione dei dissidenti politici in russia nell’ufficio dei diritti umani dell’OSCE → libertà religiosa esperti che esprimono opinioni su proposte di legge degli stati partecipanti per una legal opinion da questi esperti che danno loro parere rispetto agli standard gli impegni in sede OSCE no vincolanti ha contro → impegno non può esser fatto valere dal cittadino in tribunale proprio stato ma vantaggio dell’immediatezza → ricorso alla CEDU richiede di più UE 1950 → CEDU convenzione del Consiglio d’europa ↓ organizzazione nata nel 2° dopoguerra ricomprendendo paesi UE occidentale con esclusione paesi della penisola iberica nasce prima delle CEE e tutt’ora opera oer rispetto diritti umani, democrazia, stato di diritto → ha 46 stati membri ad esclusione della russia nella CEDU art. 9 - LIBERTÀ RELIGIOSA → riprende art. 18 della dich, uni dei diritti dell’uomo con tripartizione al comma 2 prevede le possibili limitazioni art. 9 alla luce della giuridi CEDU → tutela libertà religiosa sia nella dimensione individuale e collettiva sia nella dimensione istituzionale non come proiezione dell’art. 9 ma come proiezione dello stesso art. con l’art. 11 libertà riconosciuta alle persone fisiche e giuridiche purché non abbiano scopo di lucro → tema nuovo rispetto cui vi sono approcci non uniformi a livello di continente UE → riconoscimento libertà religiosa istituzionale per gli enti religiosi o per gli enti di tendenza privi di scopo lucrativo negli USA → caso affrontato della corte in cui rispetto all’obbligo per i datori di pagare l’assicuraizone sanitaria che copre anche diritto all’aborto, vi è stata una società commerciale che ha fatto valere la valere la librtà religiosa della società ritenendo che anche la società possa avere libesrtà religiosa istituzionale se libertà religiosa a soggetti commerciale → nel continente europeo si potrebbe aprire il caso che anche gli enti religiosi potessero aprire attività commerciale secondo comma → criteri in base a cui è ammissibile limitazione libertà religiosa => 85 - previsione di legge - proporzionalità - fine legittimo - esito non discriminatorio tutela alla libertà religiosa va considerata anche il PRIMO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ART. 2: dovere dello stato a rispettare volere dei genitori a educare i figli secondo proprie credenze religiose da qui discende divieto di indottrinamento per lo stato ART. 15 CEDU - libertà religiosa può essere derogata o in caso di guerra o pericolo pubblico negli anni 50 → in UE idea che deroga non venisse usata dagli stati CORTE UE DEI DIRITTI DELL’UOMO (CEDU) meccanismo nasce con diea che organo istituzionale a giudicare per ricorsi interstatali → solo stato poteva far valere violazione nei confronti di altro stato dopo introdotti ricorsi individuali → ma per lungo tempo sono stati dichiarati inammissibili fino al ‘98 previsto che vi fosse: - commissione funzione di filtro e ricerca accordo amichevole rispetto tema del ricorso - corte caso madsen e pedersen vs Denmark 1976 prima volta in cui corte si trova ad applicare questioni di diritti umani attinenti a sfera personale caso contro GB → facendo riferimento al 1° protocollo add i genitori contro le pene corporali a scuola questo negli anni 70 → la corte si occupare questioni di ordinamento specifiche di ogni singolo stato momento tornante nel sistema di protezione diritti umani: 1989 → fine contrapposizione tra i blocchi e ingresso nel consiglio degli stati del blocco prima → ,meccanismo di ultimo rimedio rispetto a legislatore o giudice imperfetto → con ingresso di paesi che non arrivano da sistema di tutela dei diritti fa sì che la corte assume funzione autonoma/educativa ed indizi a interpretare convenzione come strumento vivente per interpretare le convenzioni e imporre agli stati proria visione dei diritti umani e garantire a tutti supporto esterno in questo periodo storico → ampliamento tutela diritti umani da anni 60-80 → Corte EDU intervenga solo in casi eclatanti ora interviene anche in altri casi come quelli riguardanti la libertà religiosa 1993 → primo caso di libertà religiosa Caso KOKKINAKIS vs GRECIA da qui in poi si sviluppa giuri CEDU: - libertà di agire coerente con propria fede (obiezione di coscienza) - libertà religiosa e rapporto di lavoro tutela della libertà religiosa del lavoratore che nell’impiego pubblico trova come limite la laicità dello stato - simboli e abbigliamento religioso caso Lautsi → crocifisso nelle aule scuole italiane - istruzione sia per l’insegnamento della religione che per la tutela libertà religiosa in ambito scolastico la giuri CEDU → faveva riferimento alle tradiizoni cosittuzoinalei degli satti → per un certo periodo ha tuelato p di laicitià nei confronti dell’islam in casi riguardanti turchia ma non solo casi riguardante laicità sono quelle riguardanti abbigliamento religioso in particolare con francia limitazione abbigliamento religioso in ambito scolastico anche nei minori → giustificazione razionale → unico strumento per assicurare a ragazze che non volevano velo di non portarlo 86 divieto di portare abbigliamento religioso esteso a tutti i luoghi pubblici → stato il problema → soluzione CEDU → divieto di indossare abbigliamento religioso è da giustificare comma 2 art. 9 CEDU cioè per salvare diritti e libertà altrui → diritto di ciascuna persona a mantenere relazioni sociali e il velo lo impedisce sia alla donna sia agli altri filone giurisprudenza per salvaguardia diritti umani – ruolo contro maggioritario → ottenere alle minoranze qualcosa che non possono ottenere ma in via giudiziaria possono ottenere → ruolo del cirstianesimo come religione di maggioranza → caso del crocifisso in aula la giurisprudenza rientrante nel suo alveo → protocollo addizionale n. 15 → specificato il margine di apprezzamento = fatto che applica nel sistema. CEDU principio di nazionalità → negli ultimi tempi giuri fa valere questo ma nella giuri cedu difficile far capire complessità dell’ordinamento ad es. nel processo penale giuri CEDU pervasiva e in ragione di questo ha dato luogo ad una contro risposta → decisioni della CEDU non corrette ma nell'aspetto concreto no in considerazione ordinamento nazionale CEDU → tempi di decisione di un ricorso superano i 5 anni → problema perchè problematiche che riguardano libertà religiosa trovano soluzione dopo parecchio tempo CITTÀ del VATICANO TRATTATO DEL LATERANO → fine alla questione romana → creato ex novo uno Stato ↓ lo Stato della Città del Vaticano alcune peculiarità (anche rispetto al diritto internazionale)--> è uno Stato che nasce nel XX secolo come uno Stato patrimoniale Stati patrimoniali nel medioevo → epoca del glossatori non era ben chiara la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato e anche i concetti di sovranità e di proprietà non erano ben distint i. Le terre venivano concesse dal sovrano, ma rimanevano di proprietà del sovrano (eccetto alcune terre, dette proprietà allodiane, ossia libere fin dall’origine). Questo concetto privato di sovranità pian piano venne a distinguersi dalla sovranità pubblica, propria della persona pubblica, che godeva di sovranità in quanto persona pubblica. Il potere esercitato divenne non più a titolo di proprietà, ma di sovranità. art. 3 del Trattato del Laterano recupera il concetto di Stato patrimoniale e afferma che - l’ Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano - con tutte le sue pertinenze e dotazioni - creandosi per tal modo la Città del Vaticano ↓ confini di detta Città sono indicati nella Pianta che costituisce l’Allegato I° del presente Trattat o creato lo Stato città del Vaticano come proprietà della Santa Sede territorio Vaticano : prima era in POSSESSO della Santa Sede, ora diventa PROPRIETÀ della Santa Sede L Santa Sede può essere intesa in due accezioni: - in senso stretto è la figura del Romano Pontefice - in senso lato rappresenta tutti gli uffici che coadiuvano il Romano Pontefice nella missione di governo della Chiesa universale (essi agiscono in nome e per conto del Romano Pontefice). Italia riconosce al Romano Pontefice la sovranità del Vaticano Si crea, quindi, lo Stato Città del Vaticano, che ha delle peculiarità. Esso ha specifici fini e modalità (previsti dal Trattato). Organo di governo dello Stato Città del Vaticano è la Santa Sede. Altre caratteristiche peculiari: - è uno Stato PATRIMONIALE 87 conciliazione, la causa termina. Se il tentativo di conciliazione fallisce, la causa può essere portata al Tribunale o al Giudice monocratico, a seconda del valore della causa. art. 11 del Trattato del Laterano → gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza dello Stato italiano nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili . La competenza degli organi vaticani si estende a tutti i rapporti che sorgono sia all’interno del Vaticano sia negli edifici extra-territoriali (questi ultimi con regime analogo a quello delle ambasciate). L’art. 11 specifica che gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano: si prescinde dalla territorialità, ma c’è un’esenzione funzionale (=in virtù della loro funzione) ⇒ e nte della Chiesa cattolica può avere anche sede fuori dal territorio vaticano , ma comunque l’attività è esente da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano vuol dire esente da ogni ingerenza? Ci sono state varie interpretazioni, ma quella più comune è quella per cui gl i ENTI CENTRALI della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni interferenza non solo n ella loro gestione o nella gestione del loro patrimonio, ma sono esenti anche dalla giurisdizione dello Stato italiano . C’è un’interpretazione ampia del concetto di ogni ingerenza. Quali sono gli enti centrali della Chiesa cattolica? Essi non sono definiti dal diritto canonico , ma si tratta di un termine nato con il Trattato del 1929 e che va interpretato. interpretazione ristretta è che per enti centrali si intendano solamente gli enti che fanno parte della Santa Sede (Romano Pontefice ed istituti curiali, cioè gli organi della curia romana che coadiuvano il Romano Pontefice nell’esercizio della missione di governo della Chiesa universale, quindi i vari dicasteri della Chiesa). interpretazione lata sostiene che gli enti centrali siano tutti quegli enti che svolgono una funzione di governo all’interno della Chiesa, anche se non sono in senso stretto della curia romana es. può essere considerato ente centrale della Chiesa cattolica l’APSA (amministrazione del patrimonio della sede apostolica), che partecipa al governo della Chiesa gestendone il patrimonio immobiliare. È stato considerato ente centrale della Chiesa cattolica anche lo IOR (istituto per le opere di religione), che non è un istituto della curia romana nel senso tecnico del termine, ma è una fondazione che gestisce patrimoni mobiliari e immobiliari da lui recepiti e che gli vengono affidati per essere gestiti da organi religiosi, istituzioni curiali, diocesi in nome della Chiesa. Lo IOR non fa credito, ma c’è una sorta di banca. C’è un’interpretazione più ampia. Quando si parla di “ esenzione da ogni ingerenza ” si parla di ogni tipo di ingerenza, soprattutto giurisdizionale. Bisogna distinguere tra esenzione per l’attività funzionale alla missione di governo della chiesa e per le attività iure privatorum. L’esenzione riguarda solamente eventuali responsabilità per attività connesse con i fini istituzionali della Chiesa stessa, non per attività che non siano connesse a questi fini. Se, ad esempio, un dipendente di un ente centrale defrauda tamquam privata persona un cliente della Santa Sede, egli non è sottratto alla giurisdizione penale italiana. Se il reato viene commesso nello Stato Città del Vaticano da un cittadino italiano, c’è un accordo tra Santa Sede e Italia per cui il cittadino sarà giudicato dai tribunali italiani. Caso della Radio Vaticana essa si può considerare un organismo centrale della Chiesa Cattolica? In senso stretto non costituisce un organismo della Curia romana, ma è stata considerata come un ente centrale della Chiesa cattolica anche dai giudici italiani. Gli elementi che hanno portato a questa conclusione sono stati il fatto che la Radio vaticana, poiché è ascoltata in tutto il mondo, è la portavoce del Romano Pontefice, ha una funzione pubblica istituzionale. È una Radio di Stato, nel senso che si trova in una situazione di immedesimazione funzionale con gli organi di governo. C’è un’immedesimazione organica. C’è stata una questione sulle antenne della radio vaticana, che sono poste fuori dalla Città del Vaticano, vicino al lago di Bracciano. C’è Stata una questione sulle radiazioni delle antenne che potevano essere dannose. Chi sarebbe stato responsabile del danno? I periti non furono in grado di definire se ci fosse un nesso di causalità necessaria tra radiazioni e alcune malattie che si manifestarono. In ogni caso, il Tribunale di Roma esentò la Radio Vaticana da responsabilità in quanto non subisce interferenza da parte dello Stato italiano. Ci sarebbe dovuta essere una valutazione in base ad altri parametri: si sarebbe dovuto comprendere se le onde potessero effettivamente causare un danno a partire dai parametri dell’Ue (le onde erano entro i parametri, quindi non potevano causare un danno). 90 COMUNITÀ SEPARATE = tutti quei contesti in cui vivono stabilmente per un tempo più o meno lungo dei gruppi di persone . es. sono quelle dell’ospedale oppure quella dell’esercito, di un penitenziario. I soggetti all’interno di questi ambiti vivono in modo stabile (una scuola, ad es., non è una comunità stabile) per coloro che vivono in queste strutture si pone il problema dell’ ASSISTENZA SPIRITUALE, in quanto il nostro ordinamento giuridico si preoccupa di consentire alle confessioni religiose di essere presenti in queste strutture per soddisfare le esigenze spirituali di coloro che si trovano a vivere in esse . Il nostro ordinamento molte volte promuove la presenza religiosa, ne sostiene l’attività e in alcuni casi se ne assume l’onere. Ciò accade perché lo prevede la Costituzione. Nel combinato disposto degli artt. 19 e 3 comma 2 - viene g arantito l’esercizio della libertà religiosa dell’individuo in ogni condizione - ordinamento si impegna a rimuovere gli ostacoli che renderebbero difficoltoso o impossibile l’esercizio - adottati gli accorgimenti concreti che consentono a coloro che si trovano in comunità separate di esercitare il diritto alla propria libertà religiosa - si prevedono norme sull’assistenza spirituale delle comunità separat e non dato normativo unitario e omogeneo, ma guardando all’insieme delle norme su questa tematica troviamo una suddivisione in tre macro-aree (che si ritrovano anche analizzando le singole comunità separate): + NORME CHE RIGUARDANO LA CHIESA CATTOLICA prevedono sempre una assistenza spirituale nella comunità separata STABILE, i cui oneri vengono assunti prevalentemente dallo Stato. Nelle strutture separate si assicura l’assistenza spirituale cattolica, che è a carico dello Stato. + NORME CHE RIGUARDANO LE CONFESSIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA CHE HANNO STIPULATO UN’INTESA in questa macro-area si prevede un’assistenza spirituale libera, ma SU RICHIESTA. Gli oneri finanziari sono posti a carico della confessione religiosa. + NORME CHE RIGUARDANO LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA E PRIVE DALL’IMPRESA l’assistenza religiosa è prevista SU RICHIESTA, MA PREVIA AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO DI CULTO. ⇓ trattamento discriminatorio ma questo sistema rispecchia quella che era la composizione delle comunità separate . La prevalenza dei membri, cioè, era di fedeli cattolici. Per le altre confessioni si è ritenuto sufficientemente garantista un sistema su richiesta. Oggi la popolazione carceraria, però, è costituita non da fedeli della confessione cattolica . Il sistema suddetto, per quanto riguarda la comunità carceraria, sconta una ratio che non corrisponde più alla realtà delle cose. FORZE ARMATE fonte di riferimento → CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE coordinato con l’ ACCORDO DI REVISIONE CONCORDATARIA - ART. 11 (per quanto riguarda la religione cattolica) nel caso delle intese con le altre confessioni religiose ci sono nelle varie intese delle NORME ANALOGHE all’art. 11. queste ultime fonti affermano la libertà religiosa dei militari e taluni diritti corollari discendenti da questa libertà religiosa e che sono già previsti dal codice militare. LEGGE N. 70/2021 è entrata in vigore una specifica intesa tra la Santa Sede e il Governo italiano sulla materia dell’assistenza spirituale alle forze armate, che h a modificato il codice militare. Questo impianto di fonti afferma alcuni principi fondamentali: - LIBERTÀ RELIGIOSA DEL MILITARE l’ art. 1471 del codice militar e afferma che i militari hanno diritto ad esercitare il culto di qualsiasi religione e a ricevere l’assistenza dei loro ministri. Lo stesso viene previsto da norme analoghe per le altre confessioni religiose. Da questo principio discendono alcuni corollari: 91 + funzioni religiose nei luoghi militari sono facoltative , salvo i casi di servizio + impegno dell’a utorità militare a concedere ai militari i permessi per partecipare ai riti e alle funzioni religiose della confessione di appartenenza (compatibilmente con le esigenze di servizio) + militare infermo ha diritto a ricevere il conforto del ministro della sua religione di appartenenza - FIGURA DEI CAPPELLANI MILITARI E ASSISTENZA SPIRITUALE l’ art. 17 del codice militare prevede che ai fedeli cattolici venga assicurata l’assistenza spirituale da cappellani militari ↓ - assicurata la piena libertà di esercizio del loro ministeri - la disponibilità dei luoghi e dei mezzi per l’assolvimento delle loro funzioni e la dignità Concretamente, i cappellani militari sono nominati dal ministro della difesa su designazione dell’ordinario militare per l’Italia . Sostanzialmente, generalmente c’è un Vescovo a capo dell’ordinariato militare italiano. Egli indica al ministro della Difesa il nominativo del cappellano da nominare in quella determinata caserma. Il Ministro nomina il cappellano, che viene inquadrato gerarchicamente nella struttura militare e retribuito secondo il suo grado di assimilazione. L’ordinario militare è assimilato a un generale. I cappellani sono inseriti strutturalmente nel corpo dell’esercito. Per quanto riguarda i militari appartenenti a confessioni religiose diverse dalla cattolica, essi hanno un diritto a ottenere su richiesta l’assistenza dei ministri di culto di riferimento . Questi ultimi potranno accedere alle strutture. Ciò deve avvenir e senza oneri per lo Stato. Mentre i cappellani militari c elebrano le funzioni negli spazi delle strutture militari, questo non è consentito alle altre confessioni religiose, ma i militari hanno il diritto di ottenere permessi per uscire e frequentare le funzioni. Inoltre, c’è il diritto a ricevere i funerali nel rispetto delle volontà religiose di ciascuno. ISTITUTI PENITENZIARI quadro normativo → LEGGE 354/1975 con il relativo REGOLAMENTO (Regolamento penitenziario). Tale legge riconosce ai detenuti , in armonia con il dato costituzionale, la libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto la religione è inclusa tra gli elementi costitutivi del trattamento rieducativ o (insieme al lavoro, all’istruzione, alle attività culturali, allo sport, ecc.) percorso rieducativo e di reinserimento contempla anche il fenomeno religioso, perché la religione è un elemento che positivamente contribuisce alla costruzione di questo percorso La realtà del carcere in Italia è molto diversa da questa visione ideale, ma l’inclusione tra gli elementi costitutivi del trattamento rieducativo della religione determina il fatto che non solo si debba consentire la partecipazione del detenuto alla propria comunità religiosa di riferimento, ma si deve anche sollecitare ciò. Questo viene fatto secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore dell’istituto carcerario. L’assistenza spirituale avviene in due modi: - fedeli del culto cattolico si garantiscono almeno u n cappellano stabile in ogni istituto penitenziario e la possibilità di celebrare il culto cattolico all’interno del carcere stesso. - fedeli di confessioni diverse dalla cattolica, la presenza del cappellano all’interno della struttura avviene solo su richiesta, così come la possibilità di celebrare culti e riti all’interno della struttura. La richiesta deve essere esaudita se compatibile con l’ordine e la sicurezza dell’istituto. ricadute pratiche: all’interno di ogni istituto penitenziario c’è una cappella consacrata al culto cattoliche, mentre per le confessioni religiose diverse dalla cattolica possono essere messi a disposizione degli spazi comuni idonei per la celebrazione dei riti . Diversa è anche la posizione dei cappellani : i cappellani cattolici all’interno degli istituti penitenziari sono nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia su indicazione dell’ordinario del luogo e il loro rapporto con l’amministrazione penitenziaria è quello di dipendenti pubblici. L’attività, invece, dei ministri di culto non cattolici non ha alcun onere per lo Stato. Nel 2015 è stato stipulato un protocollo di intesa tra amministrazione penitenziaria e l’UCOI (unione comunità islamiche di Italia), che ha reso più facile l’accesso dell’assistente spirituale per i detenuti di religione musulmana in Italia. 92 e) promuove le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione; f) persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio; [..] h) promuove, nel rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena integrazione nella società lombarda degli stranieri residenti, in osservanza delle norme statali e comunitarie; costruzione edifici di culto ha bisogno di un intervento attivo del legislazione → è un compito a cui l'amministrazione locale non può sottrarsi consiglio stato con sentenza 8298/2010 → è compito degli enti territoriali provvedere a che sia consentito a tutte le confessioni religiose di poter esplicare proprie attività anche individuando aree idonee ad accogliere i fedeli secondo art. 117 edilizia di culto rientra nella materia concorrente → stato disciplinare principi fondamentali materia e regione provvedere a disciplina di dettaglio sarebbero riservate alle regioni: - materie della costruzione e manutenzione degli edifici di culto - individuazione dei soggetti beneficiari alle aree destinate agli edifici di culto - erogazioni contributi per la costruzione mancando una legge a livello nazionale che definisce principi fondamentali della materia → legislazione regionale che offre livelli diversi di attuazione tra le diverse regioni l’inerzia del legislatore nazionale ha determinato 2 problematiche + cos'è il governo del territorio? + come si delimita l’oggetto della materia di governo del territorio? in assenza di criteri nazionali → sono stati individuati valorizzando i contenut i della normativa precedente alla riforma titolo V cost → sono però riferiti alla nozione di urbanistica sostituita poi con "governo del territorio” con la riforma prima problematica: CHE COS’E IL “GOVERNO DEL TERRITORIO”? art. 80 DPR 616/1977 “[..] Le funzioni amministrative relative alla materia urbanistica concernono la disciplina dell 'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente. ” art. 52 Dlgs 112/1998 “[...] i compiti relativi all a identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane....” sono altri compiti amministrativi concetto ulteriormente esteso art. 34 Dlgs 80/1988 “[...] la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio.” ora art 103 del decreto 104/2010 ora comprende tutti gli aspetti del territorio espressione “ GOVERNO TERRITORIALE ” oggetto interventi corte cost: - sentenze 303 e 362/2003 urbanistica non più ricompresa nelle materie dell’art. 117 c ost è parte del governo del territorio e costituisce contenuto fondamentale di questa nuova materia che senza di essa sarebbe ridotta a “poco più di un guscio vuoto ” - sentenza 307/2003 e sentenza 105/2017 “tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività” e quindi “l’insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio.” corte cost ha ricondotto materia del governo del territorio a tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla collocazione di impianti o attività = è l’insieme delle norme che consentano di identificare gli interessi in base a cui possono essere individuati gli usi ammissibili del territorio 95 - sentenza 383/2005 corte ha affermato che: “l'ambito materiale cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta o indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato non secondo il criterio dell'elemento materiale consistente nell'incidenza delle attività in questione sul territorio, bensì attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, rispetto ai quali l'interesse riferibile al "governo del territorio" e le connesse competenze non possono assumere carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di tali interessi differenziati." la nozione di "governo di territorio" comprende una serie di ambiti come es. edilizia residenziale pubblica e pianificazione urbanistica dei luoghi di culto potestà legislativa in materia di edilizia di culto ai sensi dell’art. 117 spetta allo stato e alle regioni edilizia e urbanistica sono da ricomprendersi nel “governo del territorio” concorrenza competenza stato-regioni ⇒ regioni hanno potestà legislativa in tutto salvo per determinare principi fondamentali che è riservata alla legislazione dello stato seconda problematica: COME SI DELIMITA L’OGGETTO DELLA MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO? essendoci un v uoto normativo per le materia di competenza → devoluzione di fatto della materia alle ragioni che si sono avvalse di spazio di marginalità grazie alla mancanza di legge quadro questo ha determinato un insieme di leggi all'interno del territorio molto diverse tra loro infatti leggi regionali in materia di edilizia di culto ha avuto necessità di più interventi Cort cost per disparità di trattamento tra regioni per accesso a luogo di culto → leggi regionali che miravano a privilegiare alcune confessioni piuttosto che altre ai danni dell’art. 8 cost primo intervento : SENTENZA 195/1993 → legge regionale abruzzo n.29/1988 in cui veniva limitato erogazione dei contributi regionali per la costruzione degli edifici di culto solo a favore della religione cattolica e le altre religioni con intese che avessero però presenza organica nei comuni interessati corte cost → dopo aver stabilito che intervento economico pubblico a favore della regione non è contro princ laicità → ha dichiarato illegittimo legge regionale perché trattamento differenziato e contro principio di uguaglianza intese non possono determinare un differente trattamento quanto al libero esercizio di culto art. 8 comma 1 → uguaglianza per tutte le religioni quindi non ammissibile trattamento differenziato la corte si è soffermata su def. di CONFESSIONE RELIGIOSA: (non definita dall'ordinamento italiano ma sono le sentenze che fanno chiarezza) e dopo aver escluso la possibilità di ricorrere al criterio di autoqualificazione ha dichiarato che la natura di confessione deve essere accertata anche alla luce di altri criteri : precedenti referenti pubblici, statuto, seguito una volta verificato questo → l’unico aspetto che la religione può valutare per l’erogazione del contributo: consistenza e sussistenza della religione in un determinato luogo e accettazione da parte della regione richiedente dei vincoli dopo questo reso necessario per le altre regioni sistemare le eventuali parti contrarie c’è chi afferma che corte costituzionale ha peccato di presbiopia non prevedendo gli effetti negativi dei vincoli sua decisione → secondo l. 57/83 corte avrebbe potuto prevedere estensione pronuncia anche alle altre disposizioni incostituzionali ma non l’ha fatto per questo necessario altro intervento: SENTENZA 346/2002 → LR LOMBARDIA N. 20/1992 come la legge abruzzese al’art. 1 limitava erogazione contributi regionali alle sole confessioni con intesa → dichiarata incostituzionale con la sentenza 346/2002 in questa sentenza corte ha ripreso i principi affermati nel 93 e ha riunito l’esercizio e esercitare regione affermando che intesa non considerabile come discriminatoria 96 corte dopo aver dichiarato illegittimità legge lombarda ribadisce che intese non sono “e non possono essere una condizione imposta dai pubblici poteri alle confessioni religiose per usufruire alle modalità di azione né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose” corte ha considerato priva di fondamento la tesi secondo cui sarebbe confessione religiosa solo quella che stipulato intesa perché la possibilità di stipulare intesa non è nella disponibilità della confessione religiosa non esistendo diritto delle confessioni a stipulare un'intesa il governo gode di discrezionalità nell’avvio e per la conclusione delle confessioni religiose → non essendosi diritto non c’è obbligo per lo stato per concludere intesa né obbligo del parlamento di legiferare sulla base di intese stipulate “se questo è vero è altrettanto vero che l'esistenza di un'intesa non può essere considerato come criterio oggettivo di qualificazione delle organizzazioni richiedenti come confessioni religiose” non si potrebbe argomentare che distinzione fondata sulla stipula dell’intesa può classificare i soggetti che possono accedere ai benefici di legge SENTENZA n. 73/2016 → L. LOMBARDIA N. 3/2015 che ha modificato art. 70 comma 2 bis e 2 quater e 72 comma 4 e 7 lett, 3 della legge 2/2015 (legislazione anti moschee) poiché obiettivo legislatore lombardo era quella di impedire l'edificazione di luoghi di culto islamici nel territorio regionale corte regionale si è pronunciata con sentenza 73/2016 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell’art. art. 70 comma 2 bis e 2 quater e 72 comma 4 e 7 lett, 3 della legge 2/2015 per la violazione di parametri costituzionale e per violazione della competenza legislativa stato-regioni incostituzionalità è stata fondata sull’esistenza di stretto legame tra libertà religiosa e facoltà di edificare edificio di culto ha ribadito che libero esercizio del culto è aspetto essenziale libertà religiosa e riconosciuto a tutte le religioni anche se prive di intesa ostacoli imposti a religione nell’edificazione di suo luogo di culto sono ostacoli della libertà religiosa dei singoli e dei gruppi sono illegittime le norme lombarde che prevedevano la necessità che richieste finalizzate a costruzione edifici di culto delle relig senza intesa fossero vagliate dal consiglio scelte dalla giunta regionale ma dopo un anno dall’emanazione legge regionale non era ancora stata costituita → inerzia legge regionale → impossibile costruzione edifici di culto per le religioni senza intesa corte ha osservato che se materia rientra tra le competenze regionali il legislatore regionali non può introdurre disposizioni che ostacolino libertà di religione illegittima norma che stabiliva possibilità di stipula c onvenzione tra comune e religione potesse essere revocata nel caso in cui comune avesse verificato sussistenza di attività diverse da quanto stabilito nella convenzione → art. 19 cost illegittima → obbligo previsto per gli edifici di culto senza intesa di dotarsi di attrezzature di videosorveglianza collegate a forze dell'ordine → tale disp. riguardante ordine pubblico e sicurezz a rientra nella competenza esclusiva dello stato → regioni possono portare contributo solo a livello cooperativo e non legiferare in questa materia è stata ritenuta legittima possibilità di indire referendum a livello locale e legittima norma che prevede che edifici di culto siano non impattanti nel paesaggio questa parziale illegittimità non ha migliorato situa per comunità islamiche perché rimane obbligo per i comuni di adottare “piano per le attrezzature religiose” → documento urbanistico la cui elaborazione è complessa che i n sua mancanza ha reso impossibile costruzione dei luoghi di culto islamici che prima della legge erano stati approvati e finanziati SENTENZA 67/2017 → LR VENETO 12/2016 legge regionale che introduceva 2 disp nella legge regionale n. 11/2004: art. 31-bis e art. 31-ter art. 31-bis LR Veneto → valutazione differenziata dei criteri e modalità di realizzazione delle attrezzature religione per le diverse religioni distinguendo tra: enti competenti per la religione cattolica e per quelle con intensa e enti con le altre religioni la statuizione era troppo generica e ambigua da consentire diversi trattamenti tra religioni 97