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Processuale Penale 2023 - Riassunti e schemi Tonini, con agg. alla Riforma Cartabia, Dispense di Diritto Processuale Penale

Questo documento contiene una sintesi di ogni capitolo del "Manuale di Procedura Penale" (23^ edizione), scritto da Paolo Tonini e Carlotta Conti. 1. Sistema inquisitorio, accusatorio e misto, processo penale dalla costituzione al codice vigente 3. Soggetti e atti del procedimento penale 5. Prova: principi generali, mezzi di prova e di ricerca 8. Misure cautelari 9. Indagini preliminari 10. Investigazione difensiva 12. Udienza preliminare 13. Giudizio di primo grado 14. Procedimenti speciali 15. Procedimenti differenziati - procedimento davanti a tribunale monocratico, davanti al giudice di pace, tribunale dei minori 16. Le impugnazioni 17. Giudicato ed esecuzione penale 18. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere I vari argomenti sono stati affrontati tenendo presente le modifiche intervenute con la Riforma Cartabia, quindi riportando gli articoli e le disposizioni del codice inerenti alla normativa vigente (con spiegazione annessa).

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 22/09/2023

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Scarica Processuale Penale 2023 - Riassunti e schemi Tonini, con agg. alla Riforma Cartabia e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! SCHEMI DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE “Manuale di Procedura Penale” di Paolo Tonini e Carlotta Conti (23^ edizione) Integrato con norme del Codice aggiornate alla Riforma Cartabia PARTE PRIMA: EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE - LE FONTI CAPITOLO I: SISTEMA INQUISITORIO, ACCUSATORIO E MISTO Legge penale sostanziale: finalità di regolare le azioni delle persone. Legge processuale penale: ha la finalità di regolare l’attività del giudice e delle parti // e predispone gli strumenti logici mediante i quali il giudice accerta i fatti di reato e la personalità di coloro che li hanno commessi. SISTEMA INQUISITORIO: sistema processuale che attribuisce al giudice il potere di attivarsi d’ufficio per perseguire i reati ed acquisirne le prove. Organo che prendeva l’iniziativa era il giudice inquisitore. - Si basa sul principio di autorità = la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente. In lui si cumulano tutte le funzioni processuali = giudice, accusatore e difensore dell’imputato. Quindi ad un unico soggetto vengono concessi pieni poteri in ordine sia all’iniziativa, sia alla formazione della prova. - Si tende a non riconoscere alcun potere alle parti: offeso e imputato sono meri “oggetti” del giudizio, poiché tutti i poteri risiedono nel giudice; - Dal PP. DI CUMULO derivano le seguenti caratteristiche: 1. Iniziativa d’ufficio = spetta al giudice, che non deve essere ostacolata dalla inattività delle parti ed è sufficiente una denuncia anonima per mettere in funzione il giudice inquisitore; 2. Iniziativa probatoria d’ufficio = la ricerca delle prove spetta al giudice stesso, che ha più poteri. Il giudice è in grado di ricercare le prove con pieni poteri coercitivi, cioè arrestando imputati e testimoni e compiendo perquisizioni. 3. Segreto = l’inquisitore è una persona che ricerca la verità senza utilizzare la contrapposizione dialettica tra le parti. Assume le deposizioni in segreto e non ha necessità di confrontare la sua ricostruzione della verità con le posizioni dell’accusa e della difesa dell’imputato; 4. Scrittura = delle deposizioni raccolte è redatto verbale, il quale riporta l’interpretazione che l’inquisitore dà alle frasi pronunciate. 5. Nessun limite all’ammissibilità delle prove = conta il risultato che si deve raggiungere e non il metodo con cui la si persegue. Quindi ogni modalità di ricerca è ammessa, compresa la tortura dell’imputato; 6. Presunzione di reità = è sufficiente aver raccolto alcuni indizi, o anche soltanto la denuncia anonima, perché l’imputato sia chiamato a “discolparsi”. Cioè deve essere l’imputato a dimostrare la sua innocenza mediante prove; 7. Carcerazione preventiva = imputato è presunto colpevole, quindi in mancanza di prove di innocenza può essere sottoposto a custodia preventiva, la quale costituisce anticipazione della sanzione che verrò irrogata con la sentenza; 8. Molteplicità delle impugnazioni = alle parti è permesso di presentare impugnazione sulla quale deve decidere un giudice superiore che è dotato degli stessi poteri inquisitori che sono concessi al primo giudice. La sentenza è impugnata presso il consiglio del re o altro analogo organo al vertice ed è facilmente influenzabile dal titolare del potere politico. SISTEMA ACCUSATORIO: si basa sul PP. DIALETTICO, cioè sul fatto che la verità si può accertare tanto meglio quanto più le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti che hanno interessi antagonisti. Al giudice, indipendente e imparziale, in posizione di assoluta neutralità psichica, spetta di decidere sulla base di prove dedotte dall’accusa e dalla difesa. Lo scontro tra le tesi serve proprio per valutare la fondatezza degli argomenti che le sorreggono e costituisce il metodo imperfetto per avvicinarsi alla verità. Le caratteristiche essenziali di questo sistema sono le seguenti: 1. Iniziativa di parte = il giudice non può procedere d’ufficio nel determinare l’oggetto della controversia, perché si dimostrerebbe parziale, per questo l’iniziativa spetta soltanto alle parti. 2. Iniziativa probatoria di parte = i poteri di ricerca, ammissione e valutazione della prova non possono essere attribuiti ad un unico soggetto, bensì devono essere divisi e ripartiti tra il giudice, l’accusa e la difesa in modo che non vi siano abusi. È indispensabile una dettagliata regolamentazione della prova. L’istituto centrale è l’esame incrociato. 3. Contraddittorio = attua la separazione delle funzioni processuali. È data possibilità a ciascuna delle parti di contribuire alla formazione della prova. Il contraddittorio adempie a due funzioni: tutela i diritti di ciascuna parte e costituisce tecnica di accertamento dei fatti. 4. Oralità = coloro che ascoltano devono avere la possibilità di fare domande e ottenere risposte. L’oralità permette di valutare in modo pieno la credibilità e l’attendibilità di un testimone. Da ciò deriva la regola dell’esclusione in base alla quale ai fini della decisione non sono utilizzabili le dichiarazioni scritte. 5. Limiti all’ammissibilità delle prove = è centrale il METODO attraverso il quale si giunge a formare una prova. Spetta al giudice il controllo sulla ammissibilità dei mezzi di prova richiesti dalla parte. 6. Presunzione di innocenza = spetta a colui che accusa portare prove che dimostrino la reità. Il giudice può condannare l’imputato soltanto quando l’accusa ha provato la reità “al di là di ogni ragionevole dubbio”. 7. Limiti alla custodia cautelare = la sanzione penale non può essere anticipata in via provvisoria, quella che può essere applicata è una misura cautelare, se vi sono prove che dimostrino in concreto l’esistenza di esigenze cautelari. 8. Limiti alle impugnazioni = i controlli funzionano nel momento stesso in cui si forma la prova davanti al giudice nell’esame incrociato che sfrutta “l’effetto sorpresa”. Le impugnazioni hanno lo scopo di controllare se in primo grado sono stati rispettati i diritti delle parti e il diritto alla prova. Se si accerta una violazione, il dibattimento deve essere svolto nuovamente davanti ad un altro giudice. Un processo di tipo accusatorio è connaturale ad un regime politico garantista. Gli strumenti che tendono a RIDURRE GLI ARBITRI sono: separazione delle funzioni processuali di accusa, difesa e giudizio // distinzione tra il potere di direzione del dibattimento e il potere di decidere sull’accusa // parità tra i poteri delle parti in tema di prova. La PUBBLICITÀ in questo sistema svolge la funzione di permettere all’opinione pubblica di verificare se la giustizia è amministrata in modo corretto e se i diritti della persona umana sono rispettati. - Predisposizione di riti alternativi a quello ordinario 1987 - approvazione della seconda delega - nomina commissione presieduta da prof. Pisapia che redasse il progetto preliminare 1988 - approvazione del nuovo codice 24 ottobre del 1989 - entrata in vigore. LINEE GENERALI DEL NUOVO PROCESSO PENALE Tre principi generali: 1. Principio della separazione delle funzioni; 2. Principio della separazione delle fase processuali; 3. Principio della semplificazione del procedimento. PRINCIPI DELLA SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE FASI • Giudice ha solo il compito di decidere sull’ammissione delle prove, di controllarne l’assunzione e di valutarne i risultati, senza cumulare in sé i poteri di iniziativa d’ufficio nelle ricerca e nell’introduzione delle stesse // giudice è in una posizione di imparzialità, il suo compito non è di indagare, ma di decidere sulla base delle richieste formulate dalle parti = al termine del giudizio deve valutare se l’accusa ha eliminato ogni ragionevole dubbio sulla reità dell’imputato. • Il pm si limita a ricercare le prove e non cumula in sé il potere di assumerle; PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DELLE FASI PROCESSUALI • Tre fasi: indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento • Le dichiarazioni utilizzabili nella fase del dibattimento sono quelle che si formano nel pieno del contraddittorio delle parti, cioè con l’esame incrociato sulla base delle domande formulate dal pm e dal difensore; • Si vuole tutelare il diritto dell’imputato a che un giudice controlli la necessità del rinvio a giudizio e quindi la fondatezza dell’accusa formulata dal pm = nell’udienza preliminare il giudice esamina gli atti raccolti dal pm e decide se rinviare a dibattimento l’imputato o pronunciare una sentenza di non luogo a procedere. PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI • Svolgimento ordinario del processo impone ampie garanzie e richiede tempi lunghi specialmente nella fase dibattimentale; • Sono stati previsti riti semplificati che omettono il dibattimento o permettono di decidere sulla base degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare. MODIFICHE SUCCESSIVE AL 1989 Fin dall’inizio la carenza di personale, di uffici e di mezzi ha condizionato negativamente l’avvio della riforma. Dopo gli omicidi di Livatino, Falcone e Borsellino ci si rese conto che il pp. di oralità, affermato nel codice del ’88 in modo assoluto, non poteva essere trattato in questo modo = le dichiarazioni rese dal possibile testimone alla polizia giudiziaria non erano utilizzabili in dibattimento come prova del fatto narrato, anche se il testimone era minacciato ed in all si chiudeva nel silenzio. Era necessario quindi prevedere delle ECCEZIONI. Nel 1992 la CC afferma il PP. DI NON DISPERSIONE DELLA PROVA + ha dato ampio spazio in varie sentenze alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese prima del dibattimento alla polizia ed al pm. Decreto-legge 306 del 1992 ESTESE la utilizzabilità di tutti i verbali delle dichiarazioni rese in segreto prima del dibattimento. Legge 267 del 1997 ha affermato il pp. del contraddittorio “nella formazione della prova” con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in segreto // Sent. 361 del 1998 la CC invece ha ritenuto sufficiente garantire il contraddittorio “sulla prova” già formata unilateralmente nel corso delle indagini, cioè il contraddittorio era da ritenersi assicurato quando l’imputato poteva fare contestazioni alla persona che lo aveva accusato e le dichiarazioni diventavano utilizzabili in dibattimento se vi erano riscontri. PRINCIPI DEL “GIUSTO PROCESSO” RECEPITI NELLA COSTITUZIONE Dopo la sentenza della CC n. 361 del 1998 il Legislatore accusò la Corte di aver manipolato una materia che era di discrezionalità del potere legislativo e di averlo fatto attraverso un’interpretazione distorta dei pp. costituzionali. Parlamento in risposta alla Corte: - Riprese in mano il progetto della Commissione bicamerale del 1997 - Nel 1999 approvò una riforma costituzionale con la quale venne MODIFICATO l’ART. 111 della Costituzione e venne introdotto il “pp. del giusto processo”, affermando una concezione “forte” del contraddittorio, da attuarsi “nella formazione della prova”. PRINCIPI INERENTI AD OGNI PROCESSO Nell’art. 111 il legislatore ha introdotto due nuovi commi che consacrano principi-cardine, sintetizzati nell’espressione “giusto processo” e consistono: - Nella riserva di legge in materia processuale => soltanto il legislatore può regolare lo svolgimento del processo, non possono farlo né organi amministrativi né giurisdizionali. - Nel principio del contraddittorio => necessità che la decisione del giudice sia emanata audita altera parte. Cioè il soggetto che subirà gli effetti di un provvedimento giurisdizionale deve essere messo in grado di esporre le sue difese prima che il provvedimento sia emanato. Contraddittorio “debole” è il contraddittorio “sulla prova”, cioè il semplice diritto di argomentare su di una prova che si è già formata. - Nell’imparzialità del giudice = divieto di legami tra il giudice e le parti. La terzietà concerne lo status, ossia il piano ordinamentale. Il giudice non deve cumulare in sé altre funzioni processuali. Si accoglie il pp. di separazione delle funzioni processuali tra giudice, accusa e difesa. - Nella parità delle parti = nel processo penale (DIFF. dal processo civile) significa equilibrio di poteri e non piena eguaglianza delle armi. - Nella ragionevole durata dei processi. “Giusto processo” = si riferisce ad un concetto ideale di giustizia che preesiste rispetto alla legge e che è direttamente collegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo. PRINCIPI ATTINENTI AL PROCESSO PENALE Diritti dell’accusato = art. 111 co. 3 è modellato sull’art. 6 CEDU - Persona indagata deve essere informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa nel più breve tempo possibile - Diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa Diritto a confrontarsi con l’accusatore - Diritto di interrogare o di far interrogare davanti al giudice le persone che rendono dichiarazioni a suo carico. - Diritto di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; - Diritto di farsi assistere da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Principio del contraddittorio (in senso forte, in relazione alla prova) - In senso oggettivo (co. 4) = metodo di conoscenza - In senso soggettivo = diritto dell’imputato di confrontarsi con l’accusatore // la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è sempre volontariamente sottratto per libera scelta all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. Le eccezioni al contraddittorio (co. 5) = la prova è utilizzabile anche se si è formata fuori del contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata possibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. • CONSENSO dell’imputato che rinuncia al contraddittorio e ha il solo effetto di rendere utilizzabili le prove raccolte in modo unilaterale + mediante acquisizione concordata le parti concordano che i verbali di determinati atti sono acquisiti al fascicolo per il dibattimento e diventano utilizzabili mediante lettura. N.B. l’accordo non costituisce un vincolo per il giudice, che può disporre d’ufficio l’escussione dibattimentale della prova introdotta in modo consensuale. • ACCERTATA IMPOSSIBILITA DI NATURA OGGETTIVA = cause imprevedibili, indipendenti dalla volontà di taluno, situazioni di non ripetibilità originaria o sopravvenuta. • PROVATA CONDOTTA ILLECITA = comportamenti contrari al diritto finalizzati ad indurre il dichiarante a sottrarsi al contraddittorio. EVOLUZIONE NORMATIVA IN CHIAVE SECURITARIA D.L. 113 del 2018 ha esteso gli strumenti utilizzati per accertare delitti di criminalità mafiosa ai processi attinenti ai fatti di terrorismo interno ed internazionale. - anticipazione della soglia di punibilità - Ampliamento delle misure di prevenzione - Riforma dell’intelligence con esaltazione del ruolo dell’attività di polizia di sicurezza - Ampliamento ipotesi di arresto e di fermo - Attribuzioni delle funzioni antiterrorismo alla procura nazionale antimafia. LA LEGISLAZIONE IN FAVORE DELLA PERSONA OFFESA Legge 172 del 2012 ha introdotto ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria con riferimento all’assunzione di dichiarazioni di minori vittime di reati di carattere sessuale. Legge 119 del 2013 ha introdotto diritti di informativa per la persona offesa in relazione alle misure cautelari personali. Legge 212 del 2015 ha introdotto la nozione di “persona offesa in situazione di particolare vulnerabilità”. Legge 69 del 2019 (codice rosso) ha previsto per determinati delitti una corsia investigativa preferenziale. Cause di sospensione = quando è necessario procedere a nuove ricerche dell’imputato per la notificazione del decreto di citazione per giudizio di appello e avvisi che devono precedere il giudizio di cassazione. DUBBI DI LEGITTIMITÀ: rispetto all’art. 27 cost. A DIFF. dell’art. 129 c.p.p. che disciplina le cause di estinzione del reato, tra cui la prescrizione dello stesso, prevede che in caso l’innocenza risulti EVIDENTE dalle prove acquisite, il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione (e non dichiarare l’estinzione del reato). INVECE nel caso di improcedibilità, il processo viene troncato anche se l’innocenza dell’imputato risulti evidente dagli atti. Così la pronuncia di improcedibilità può essere sfavorevole all’imputato innocente. ULTERIORI MODIFICHE - Identificazione di alcune categorie di persone sottoposte a procedimento penale, con specifico riguardo agli apolidi e persone assimilate - Estensione della portata applicativa delle norme sostanziali e processuali contenute nel codice rosso ai delitti di violenza domestica e di genere commessi in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio - Estensione dell’obbligo di comunicare al difensore nominato determinate richieste dell’imputato arrestato - Nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza = delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EU SULLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA Direttiva n. 343 del 2016. Considerando n. 16: “La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata”. Nel 2017 la direttiva non è stata attuata dal Governo italiano (Gentiloni) Con la legge 53 del 2021 il Parlamento (maggioranza cambiata) ha delegato il potere esecutivo (Governo Draghi) a recepire la direttiva in questione = D. Lgs. 188 del 2021 = il quale ha attuato parzialmente la direttiva, occupandosi delle modalità di comunicazione delle pubbliche autorità verso i mass media e del lessico da adottare in alcuni atti del procedimento penale, oltre che del diritto al silenzio dell’imputato. CENNI SULLA SUCCESSIONE DELLE NORME PROCESSUALI NEL TEMPO Norme intertemporali hanno una natura strumentale => indicano il criterio in base al quale si individua la disciplina per il caso concreto. Disposizioni transitorie = sono norme materiali di diretta applicazione che regolano le situazioni giuridiche coinvolte nella successione di leggi e recano una disciplina speciale per il caso concreto; Principio tempus regit actum = nel caso in cui la nuova legge non rechi alcuna previsione circa i rapporti giuridici pendenti al momento della sua entrata in vigore, vale il pp. della irretroattività, per cui la legge non dispone che per l’avvenire. Quindi, gli atti processuali ancora da compiersi saranno regolati dalla nuova disciplina // atti processuali istantanei già compiuti (cioè con effetti esauriti) restano regolati dalla vecchia normativa // atti processuali già compiuti, i cui effetti devono essere sottoposti a controllo in tempi successivi, vedranno tali effetti regolati dalla nuova disciplina. FONTI INTERNAZIONALI DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Diritto internazionale consuetudinario (art. 10 cost.) - Organizzazioni che tendono al mantenimento della pace e della giustizia tra Stati (art. 11 cost.) - Diritto UE - Norme internazionali pattizie comuni - Norme CEDU EFFETTI delle sentenze di condanna pronunciate dalla CEDU Art. 46 impegna gli Stati parte a conformarsi alle sentenze definitive della CEDU emesse nei loro confronti = la corte dichiara violazione della convenzione e protocolli e, se il diritto interno dello stato non consente a rimuovere del tutto le conseguenze di tale violazione, la corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. Lo Stato ha obbligo giuridico di versare agli interessati le somme attribuite a titolo di equa soddisfazione e di adottare le misure generali o individuali necessarie. Condizione imprescindibile per presentare ricorso alla corte Edu = esaurimento dei rimedi interni => giudici CEDU si pronunciano con decisione irrevocabile. Si prevede una RIAPERTURA DEL PROCESSO in condizioni che consentano il recupero delle garanzie in precedenza negate = significa rimettere in discussione il giudicato già formatosi sulla vicenda giudiziaria sanzionata. Sent. CC 113 del 2011 chiamata a pronunciarsi in ordine alla disciplina della revisione nella parte in cui non prevedeva una ipotesi specificamente finalizzata a consentire l’adeguamento del nostro Stato alle pronunce della Cedu = viene dichiarato incostituzionale l’art. 630 c.p.p. Legge delega 134 del 2021 (Cartabia) = ha previsto l’introduzione di un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla CASSAZIONE al fine di dare esecuzione alle sentenze definitive della CEDU. PARTE SECONDA: PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE CAPITOLO I: I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE PROCESSO PENALE SUL FATTO, SULL’AUTORE E SULLE CONSEGUENZE Processo penale ha lo scopo di: - Accertare se il fatto commesso costituisce reato; - Accertare la personalità dell’autore del reato; - Applicare la sanzione (funzione retributiva o rieducativa) L’AZIONE PENALE Procedimento penale: serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una decisone penale, ciascuno dei quali, in quanto validamente compiuto, fa sorgere il dovere di porre in essere il successivo ed è esso stesso realizzato in adempimento di un dovere posto dal suo precedente. Tre elementi fondamentali: 1. Determinata sequenza temporale; 2. Tutti gli atti del procedimento hanno finalità di accertare esistenza di un fatto penalmente illecito e la sua attribuibilità ad una persona 3. Compimento di un atto del procedimento fa sorgere in un altro soggetto il dovere di compiere un atto successivo Procedimento penale è diviso in TRE FASI: indagini preliminari - udienza preliminare - giudizio. Momento iniziale del PROCESSO corrisponde all’esercizio dell’azione penale // momento finale corrisponde alla sentenza che diventa irrevocabile. Azione penale = è la richiesta diretta al giudice di decidere sull’imputazione. Il pm esercita l’azione penale quando CHIEDE IL RINVIO A GIUDIZIO dell’imputato. - La richiesta è rivolta al giudice - Contiene la formulazione dell’imputazione = addebito della responsabilità di un fatto storico di reato (nel procedimento ordinario è formulata dal pm alla fine delle indagini preliminari) Elementi dell’imputazione: - Enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico di reato; - Indicazione degli articoli di legge che si ritengono violati; - Generalità della persona alla quale è addebitato il reato. L’esercizio dell’azione penale determina DUE EFFETTI: 1. Obbligo del gup di decidere su di un determinato fatto storico 2. Fissa in modo tendenzialmente immutabile l’oggetto del processo Nel processo ordinario: azione penale è esercitata quando il giudice è chiamato a decidere nell’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio; Nei procedimenti speciali che omettono l’udienza preliminare: azione penale è esercitata con quell’atto introduttivo del singolo procedimento, con il quale è precisata l’imputazione. I SOGGETTI E LE PARTI Soggetti = coloro che sono titolari di poteri di iniziativa nel procedimento = giudice, pm, polizia giudiziaria, imputato, parte civile, reso. civile, civilmente obbligato, persona offesa e difensore. Non sono considerati soggetti i periti e i testimoni, i quali sono persone che partecipano al procedimento. Parti: - NECESSARIE: soggetto attivo dell’azione penale: PM/ soggetto passivo dell’azione penale: imputato - EVENTUALI: parte civile (danneggiato) se esercita l’azione civile = costituzione di parte civile avviene in un momento successivo a quello in cui il pm ha esercitato l’azione penale ed è eventuale e facoltativa = parte civile può chiedere il risarcimento dei danni oltre che contro l’imputato, anche contro il responsabile civile // responsabile civile (qualora sia citato o intervenga nel processo penale) Definizione ampia: parte è colui che ha chiesto al giudice una decisione in relazione all’imputazione e colui contro il quale tale decisione è chiesta. => la competenza è attribuita al giudice competente per materia e che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello individuato nella tabella A: Roma => Perugia / Perugia => Firenze ecc. Competenza PER CONNESSIONE Connessione tra procedimenti (art. 12 c.p.p.) = è un criterio attributivo della competenza del giudice nel senso che quando tra i reati vi è un legame di tal genere i relativi procedimenti sono tutti di competenza di un unico organo giurisdizionale. Vi è connessione in TRE CASI: 1. Quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento; 2. Quando una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione; 3. Quando si procede per più reati, se gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri. Nei casi di connessione UN SOLO GIUDICE è competente a giudicare tutti i reati commessi e viene individuato in base ai criteri seguenti (artt. 15 - 16 c.p.p.) - Se vi sono procedimenti connessi che appartengono al tribunale e altri alla corte d’assise, la corte d’assise prevale sul tribunale - In caso di giudici egualmente competenti per materia, prevale il giudice per il reato più grave - In caso di pari gravità, prevale il giudice competente per il reato commesso per primo DEROGHE alla connessione (art. 14 c.p.p.) = in presenza di procedimenti contro imputati minorenni, che devono sempre e comunque essere giudicati dal tribunale per i minorenni. In questi casi la connessione non opera. RIUNIONE dei procedimenti (art. 17 c.p.p.) = di regola i procedimenti sono riuniti quando sono connessi e vengono trattati congiuntamente in un unico procedimento ad opera di un unico organo giudicante. Un procedimento riunito permette anche di ricostruire con più chiarezza e completezza il quadro probatorio ed i rapporti tra i vari fatti di reato. Requisiti per disporre la riunione: - Procedimenti sono PENDENTI nella stessa fase e nello stesso grado - Procedimenti sono di COMPETENZA dello stesso giudice - Procedimenti sono CONNESSI o comunque vi sia una delle ipotesi di collegamento probatorio previste dall’art. 371 co. 2 lett. b) - La riunione non determina ritardo nella definizione dei procedimenti. SEPARAZIONE obbligatoria dei procedimenti (art. 18 c.p.p.): • Quando nel corso dell’udienza preliminare è possibile decidere subito la posizione di un imputato; • Quando per un imputato si debba sospendere il procedimento; • Quando un imputato non è comparso in dibattimento ed occorra rinnovare la citazione nei suoi confronti; • Quando per un imputato l’istruzione dibattimentale è già stata conclusa. • Fuori dai casi previsti, si può disporre la separazione su accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo. PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE (art. 25 Cost.) Quattro sotto-principi: 1. Riserva di legge assoluta in materia di competenza = competenza del giudice può essere determinata soltanto dalla legge e non da fonti secondarie 2. Le norme sulla competenza non devono conferire un potere di scelta discrezionale 3. Divieto di applicazione retroattiva delle norme concernenti la competenza: applicabili ai fatti di reati che siano stati commessi dopo la loro entrata in vigore; 4. Giudice “naturale” è ciò che l’ordinamento considera il più idoneo ad accertare il fatto di reato. CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA (artt. 28 - 32 c.p.p.) Conflitto positivo: due o più giudici contemporaneamente prendono cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona; Conflitto negativo: due o più giudici contemporaneamente rifiutano di prendere cognizione dello stesso fatto attribuito alla stessa persona, ritenendo la propria incompetenza. • Il conflitto può sorgere in ogni stato e grado del procedimento • Cessazione del conflitto => quando uno dei giudici dichiara anche di ufficio la propria competenza o incompetenza. • I conflitti sono decisi dalla Cassazione in camera di consiglio e la decisone è vincolante. PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA • DIFETTO di giurisdizione (art. 20 c.p.p.) può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento; • INCOMPETENZA per materia (art. 21 c.p.p.) è rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo; • INCOMPETENZA per territorio (art. 21 co. 2 c.p.p.) è rilevata o eccepita a pena di decadenza prima della conclusione dell’udienza preliminare o può essere eccepita negli atti introduttivi all’udienza dibattimentale (dopo l’accertamento della costituzione delle parti); • INCOMPETENZA per connessione (art. 21 co. 3 c.p.p.) è rilevata o eccepita a pena di decadenza entro gli stessi termini di cui al co. 2; DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA Atti compiuti dal giudice incompetente (artt. 26-27 c.p.p.): • Di regola le prove acquisite restano EFFICACI; • Le dichiarazioni, se ancora ripetibili, diventano utilizzabili in giudizio soltanto con il meccanismo delle contestazioni probatorie. • Le misure cautelari già disposte conservano un’efficacia provvisoria limitata a 20 giorni dalla ordinanza che dichiara l’incompetenza e che trasmette gli atti = entro tale termine il giudice competente deve disporre se necessario una nuova misura cautelare. Incompetenza per materia = la disciplina è più rigorosa quando si tratta di un’incompetenza “per difetto” // Incompetenza per territorio = regime attenuato eccepibile dalle parti, ma è rilevabile dal giudice fino alla chiusura della discussione finale nell’udienza preliminare. Riforma Cartabia ha previsto che il giudice possa rimettere, su istanza di parte, la decisione alla Cassazione, che provvede in camera di consiglio e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente. Declaratoria di incompetenza: A. SE DICHIARATA DAL GIP (art. 22 c.p.p.) = giudice pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al PM. L’ordinanza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto ed impedisce al pm di svolgere indagini; vi è ancora la possibilità che nuovi elementi di prova dimostrino la fondatezza della sua asserzione circa la competenza del giudice. B. SE DICHIARATA NEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO (art. 23 c.p.p.) = giudice dichiara con sentenza la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente; C. DECISIONI DEL GIUDICE DI APPELLO (art. 24 c.p.p.) = se il giudice di appello riconosce che il giudice di primo grado era incompetente e l’incompetenza era stata eccepita entro i limiti di decadenza ed è stata riproposta nei motivi di appello, pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente; D. RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CASSAZIONE (art. 24 bis c.p.p.) = è stato introdotto dalla riforma Cartabia un meccanismo incidentale di rinvio alla Cassazione per definire le questioni sulla competenza per territorio. Si prevede che la questione possa essere rimessa alla Cassazione in via definitiva prima della conclusione dell’udienza preliminare, o se questa manca, prima dell’udienza dibattimentale => se non viene esercitata questa facoltà, si preclude alla stessa parte, in via definitiva, di coltivare ulteriormente la questione. La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza di regola è vincolante nel corso del processo. La questione può essere riproposta successivamente soltanto nel caso in cui risultino “nuovi fatti” dai quali emerga un’incompetenza per materia “per difetto”, di modo che sarebbe competente un giudice superiore. Incompetenza per connessione = è determinata dalla inosservanza degli artt. 15 (competenza per materia determinata dalla connessione) e 16 c.p.p. (competenza per territorio determinata dalla connessione). N.B. il legislatore ha ESCLUSO che le eventuali violazioni delle norme sulla corretta composizione del tribunale possano incidere sulla capacità dell’organo giudicante. Ma non è una questione di competenza, bensì di cognizione. Il termine per eccepire tale violazione è prima della conclusione dell’udienza preliminare e, se questa manca, subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti. E si procederà tramite trasmissione degli atti al giudice con composizione giusta. CAPACITÀ DEL GIUDICE (art. 33 c.p.p.) Indica il complesso dei requisiti indispensabili per un legittimo esercizio della funzione giudicante. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE Non è una qualità innata o carismatica. L’imparzialità deve essere fondata sui seguenti PP: - La richiesta può essere presentata solo dall’imputato, dal pm o dal procuratore generale; - Casi di remissione: in tutti i casi devono essere presenti “gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili” 1. Sono pregiudicate la sicurezza e l’incolumità pubblica (es. stato di guerriglia urbana); 2. È pregiudicata la libera determinazione delle persone che partecipano al processo (es. giudici popolari o testimoni sono intimiditi da associazioni mafiose) = occorre che vi siano situazioni di coartazione psichica o fisica; 3. Gravi situazioni locali che determinano motivi di legittimo sospetto = grave ed oggettivo situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice. Occorre che sia assicurata una imparzialità sostanziale, che può essere messa in pericolo quando la pressione dell’ambite sui giudici appare idonea a compromettere la serenità della decisione. Procedimento di remissione: - Richiesta può essere presentata dall’imputato, dal pm del processo o dal procuratore generale e depositata nella cancelleria del giudice che procede; - Giudice trasmette istanza alla cassazione e può sospendere il procedimento; - Provvedimento di sospensione non impedisce il compimento di atti urgenti + comporta sospensione della prescrizione del reato e dei termini di custodia cautelare. Decisione sulla richiesta: - Remissione determina uno spostamento della sola competenza per territorio; - Il giudice designato provvede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente alla remissione quando ne è richiesto da una delle parti. LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI ALLA DECISIONE PENALE PP. di autosufficienza della giurisdizione penale => è pregiudiziale una questione che si pone come antecedente logico-giuridico per pervenire alla decisione. Es. per decidere sull’imputazione di furto, occorre accertare la altruità della cosa. È quanto l’iter logico per arrivare alla decisione sull’imputazione presuppone la risoluzione di una controversia non appartenente alla diretta cognizione del giudice procedente. REGOLA (art. 2 c.p.p. = cognizione del giudice): giudice penale ha il potere di risolvere ogni decisione da cui dipenda la sua decisione. Risoluzione della questione in via incidentale (art. 2 co. 2) => il giudice penale si limita a “risolvere” la questione in via incidentale, cioè la pronuncia del giudice penale, che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale, non ha efficacia vincolante in nessun altro processo. Regole probatorie => il giudice penale di regola non è vincolato ai limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, quindi le esigenze di speditezza possono portare ad un eventuale contrasto con le decisioni di altri giudici penali, civili o amministrativi. Solo in DUE CASI il giudice deve seguire le regole probatorie SPECIALI: cioè quando vi sono questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia e di cittadinanza = giudice penale deve osservare i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili. • Art. 3 c.p.p. disciplina le questioni pregiudiziali, affermando che nel caso la decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può SOSPENDERE IL PROCESSO fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione. Autosufficienza TOTALE: questioni pregiudiziali “penali” => es. la eventuale sentenza irrevocabile sulla esistenza del furto non ha efficacia di giudicato nel processo per ricettazione; se mai può essere utilizzata come prova documentale in presenza di RISCONTRI e salvo prova contraria. Quindi non vi è vincolo per altro giudice penale. Temperamenti al pp. di autosufficienza della giurisdizione penale => eccezioni alla giurisdizione del giudice penale su controversie non direttamente attribuite alla propria cognizione, in particolare: 1. Le controversie attinenti alle restituzioni delle cose sequestrate o confiscate non sono risolte dal giudice penale, ma sono attribuite al GIUDICE CIVILE territorialmente competente; 2. In presenza di controversie sullo stato di famiglia o sulla cittadinanza, il giudice penale può SOSPENDERE il processo se concorrono i requisiti art. 3 c.p.p.: questione è SERIA e l’azione a norma delle leggi civili deve essere GIÀ IN CORSO. 3. Questioni pregiudiziali relative ad una controversia civile o amministrativa = possono comunque determinare la sospensione del processo penale laddove di particolare complessità e laddove il procedimento extralegale sia già in corso. 4. Altre questioni pregiudiziali => relative alla compatibilità con la Costituzione di leggi o atti aventi forza di legge rilevanti per il giudizio penale devono essere sollevate innanzi alla CC // questioni interpretative del diritto comunitario devono essere deferite alla Corte di giustizia. IL PUBBLICO MINISTERO FUNZIONI Art. 50 c.p.p. = disciplina l’AZIONE PENALE, prevedendo che il pm esercita l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione. - Quando non è necessaria la querela, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata d’ufficio; - L’esercizio dell’azione penale può essere interrotto o sospeso solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Con “pubblico ministero” si intende quel complesso di uffici pubblici che rappresentano nel procedimento penale l’interesse generale dello Stato alla repressione dei reati (art. 51 c.p.p.). • Uffici del PM davanti al giudice ordinario = funzioni del pm nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono svolte da un ufficio unitario denominato “procura della Repubblica presso il tribunale”. Per i giudizi di appello vi è la procura generale presso la corte di appello. Per la corte di cassazione vi è un ufficio di procura generale. • Uffici del PM davanti al giudice speciale = procura militare presso il tribunale e la procura generale militare presso la corte d’appello. Funzioni del PM 1. VEGLIA sulla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci; 2. PROMUOVE la repressione dei reati e cioè svolge le indagini necessarie per valutare se deve chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione; 3. ESERCITA l’azione penale in ogni caso in cui non debba chiedere l’archiviazione; 4. FA ESEGUIRE i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice. Svolge la funzione di parte pubblica - rappresenta l’interesse generale dello Stato-comunità. DIFF. dallo Stato-persona che è rappresentato dall’avvocatura dello Stato. Status del PM - Piena indipendenza di status = è inamovibile nel grado e nella sede; - È nominato a seguito di pubblico concorso; - Provvedimenti disciplinari e promozioni sono deliberati dal CSM. Costituzione => prevede obbligo per il pm di esercitare l’azione penale + gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario. La gerarchia dovrebbe essere assente all’interno degli uffici del giudice. RAPPORTI CON POTERE POLITICO Sistemi totalitari = pm è espressione del potere politico; Sistemi garantisti = fondati sul pp. di separazione dei poteri dello Stato, cioè vi è un controllo reciproco. Il pm può essere configurato in base a tre modelli distinti: 1. Rappresentante della società (USA); 2. Rappresentante del potere esecutivo (Francia); 3. Rappresentante della legge (Italia). RAPPORTI ALL’INTERNO DELL’UFFICIO Due esigenze: assicurare indipendenza del magistrato // assicurare la buona organizzazione dell’ufficio della pubblica accusa. PRIMA il sistema si basava sul pp. di “personalizzazione delle funzioni” = sistema tabellare basato su criteri predeterminati per la designazione del magistrato titolare delle indagini // magistrato conservava autonomia operativa (capo dell’ufficio poteva dare solo direttive generali e non di carattere particolare). La REVOCA della designazione era possibile solo quando il pm formulava richieste in contrasto con le direttive generali. ADESSO i criteri automatici non costituiscono più l’unica modalità di attribuzione del caso => il procuratore della repubblica può assegnare un procedimento ad un determinato sostituto in deroga al criterio di automaticità previsto dal “progetto organizzativo”. Il PP generale sta nella titolarità esclusiva delle funzioni spettante al procuratore della repubblica, che esercita l’azione penale personalmente o mediante l’assegnazione ad uno o più magistrati addetti al suo ufficio. Con l’atto di ASSEGNAZIONE il procuratore può stabilire criteri generali e particolari ai quali il magistrato deve attenersi nell’esercizio della relativa attività. N.B. quando le direttive vengono violate o comunque vi è un contrasto con il capo dell’ufficio, questi può revocare il magistrato dal suo incarico. - Magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore - Magistrato può segnalare l’avvenuta revoca al CSM Art. 53 c.p.p. = quando il magistrato si trova in udienza esercita le sue funzioni in PIENA AUTONOMIA => il procuratore capo provvede alla sostituzione solo su consenso dell’interessato ovvero nel caso di grave impedimento o di rilevanti esigenze di servizio. • Il procuratore nazionale NON PUÒ dare direttive vincolanti alle procure distrettuali (può solo riunire i capi degli uffici per accertare il coordinamento); NON PUÒ compiere direttamente indagini, ma fornisce gli strumenti per rendere le indagini efficaci mediante elaborazione centrale delle informazioni raccolte dalle procure distrettuali; • Procura nazionale, partendo da una banca dati (SID), ha impostato uno stretto scambio informativo con altri organi similari esistenti in Paesi nei quali sono presenti insediamenti mafiosi. LA POLIZIA GIUDIZIARIA (artt. 55 - 59 c.p.p.) Esistono 4 corpi di polizia: - Polizia di Stato - Arma dei Carabinieri - Guardia di finanza - Corpo di polizia penitenziaria Questi corpi svolgono, in presenza di determinati presupposti, funzioni di polizia giudiziarie e funzioni di polizia di sicurezza. POLIZIA AMMINISTRATIVA: si occupa dell’osservanza della legge e dei regolamenti amministrativi. Si distingue a sua volta in: 1. Polizia tributaria 2. Polizia sanitaria 3. Polizia stradale 4. Polizia di sicurezza => funzione di polizia di sicurezza consiste nel tutelare la collettività contro i pericoli e le turbative a interessi essenziali per la vita di una società civile contro l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone. È la funzione che tende a prevenire il compimento dei reati. POLIZIA GIUDIZIARIA (art. 55 c.p.p.) = la funzione di polizia giudiziaria consiste nel perdere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Quindi: - Quando svolge funzione di prevenzione dei reati = la polizia non gode di poteri coercitivi, cioè non può limitare le libertà fondamentali; - Non appena giunge una notizia che è stato commesso un reato, viene esercitata la funzione di polizia giudiziaria con l’uso di poteri coercitivi => in situazioni di necessità ed urgenza la polizia giudiziaria procede all’arresto in flagranza o al fermo di una persona gravemente indiziata // caso di flagranza: può perquisire persone o luoghi. N.B. l’esercizio di poteri coercitivi avviene in collegamento con il successivo svolgersi di un procedimento penale, con la garanzia del diritto di difesa e sotto il controllo del pm e del giudice. DIPENDENZA • La funzione di polizia di SICUREZZA è diretta da un organo unitario = ministro dell’interno // in sede locale spetta al prefetto e al questore; • La polizia GIUDIZIARIA ha una DOPPIA DIPENDENZA: a. Dal punto di vista organico => è dipendente dal potere esecutivo. Per le promozioni e la carriera il singolo ufficiale dipende dal corpo di appartenenza e, per il tramite di questo, dal ministro presso cui è incardinato il corpo stesso. b. Dal punto di vista funzionale => dipende dall’autorità giudiziaria, nel senso che le sue funzioni sono svolte sotto la direzione del pm e sotto la sorveglianza del procuratore generale presso la corte d’appello. Art. 58 c.p.p. prevede che l’autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni di polizia giudiziaria e di ogni altro servizio o organo di polizia giudiziaria. !!! C’è il pericolo che le direttive dell’autorità giudiziaria siano ostacolate da direttive in senso contrario provenienti dagli organi del potere esecutivo. N.B. per ciò che riguarda la lotta alla criminalità organizzata, la funzione di polizia giudiziaria è svolta dalla DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (DIA), che è un corpo interforze alle dipendenze funzionali del procuratore nazionale antimafia. DIPENDENZA DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 59 c.p.p.) Il codice distingue tre strutture che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, che si caratterizzano per il diverso grado di dipendenza funzionale dall’autorità giudiziaria: 1. SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA => si tratta di organi costituiti presso gli uffici del pm di primo grado e composti da ufficiali e agenti della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza. • Le sezioni svolgono esclusivamente funzioni di polizia giudiziaria sotto la dipendenza del procuratore della Repubblica che dirige e coordina le attività. Nel quadro di tali direttive, il pm, dispone direttamente del personale della sezione. • Il potere direttivo del Procuratore è rafforzato mediante strumenti che incidono sulla carriera, sulla mobilità e sulle promozioni del personale appartenente alle sezioni; • Anche i giudici del distretto si avvalgono delle sezioni. 2. SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA => sono costituiti presso i corpi di appartenenza (es. squadra mobile presso le questure e dei nuclei investigativi presso i comandi dei carabinieri e della guardia di finanza). • Si considerano servizi “tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa” le funzioni di polizia giudiziaria; • Il DIRIGENTE del servizio è responsabile verso il procuratore della repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente; • Il minor grado di dipendenza funzionale sta nel fatto che il pm dà un incarico impersonalmente all’ufficio (e non personalmente ad un ufficiale di polizia giudiziaria); 3. ALTRI UFFICI DI POLIZIA GIUDIZIARIA => organi di polizia giudiziaria che non sono ricompresi nelle sezioni o nei servizi restano sotto la dipendenza “funzionale” della magistratura. Si tratta di tutti gli uffici che sono differenti dalle sezioni e dai servizi. Il potere disciplinare spettante alla magistratura è azionabile dal procuratore generale presso la corte d’appello = la decisione spetta ad un organo composto da 2 giudici e da un ufficiale di polizia giudiziaria. SOGGETTA alla giurisdizione disciplinare => personale delle sezioni e dei servizi + qualsiasi altra persona che abbia la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria . OGGETTO del potere disciplinare => tutti gli illeciti che riguardano l’espletamento dei compiti di polizia giudiziaria. UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA Possono avere una competenza generale per tutti i reati o una competenza limitata all’accertamento di determinati reati. Art. 57 c.p.p. prevede le categorie di UFFICIALI e AGENTI di polizia giudiziaria: 1. Sono ufficiali di polizia giudiziaria • Dirigenti, commissari, ispettori della polizia di Stato • Ufficiali superiori e sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti in custodia e del corpo forestale 2. Sono agenti di polizia giudiziaria • Personale della polizia di Stato; • Carabinieri, guardia di finanza, agenti di custodia, le guardie forestali. Polizia giudiziaria con COMPETENZA GENERALE = soggetti previsti dall’art. 57 co. 1 c.p.p. - Persone alle quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; - Ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e del corpo di polizia penitenziaria; - Sindaco. Polizia giudiziaria con COMPETENZA LIMITATA = soggetti previsti dall’art. 57 co. 3 c.p.p. - Per godere di questa qualifica è sufficiente che una legge o un regolamento attribuisca le funzioni di polizia giudiziaria ad una determinata persona; - Si tratta di funzionari che svolgono compiti di polizia amministrativa, nei quali è compresa la prevenzione di determinati reati; - Se nel compimento di tale attività giunge loro una notizia di reato SCATTA la funzione di polizia giudiziaria; - L’attribuzione della qualifica opera nei limiti del servizio cui sono destinate tali persone. Art. 57 co. 2 c.p.p. = “guardie comuni”, cioè gli addetti al servizio di polizia municipale => tali soggetti hanno la qualifica di agente di polizia giudiziaria con competenza “generale” (cioè per tutti i reati), alla quale si aggiunge una competenza “limitata” (cioè per alcuni reati). L’IMPUTATO (artt. 60 - 73 c.p.p.) La polizia giudiziaria trasmette la denuncia al pm e questi ordina alla segreteria di iscriverla nell’apposito registro, denominato “registro delle notizie di reato”. Svolte le indagini, può darsi che gli elementi raccolti consentano di addebitare il reato alla responsabilità di una determinata persona => allora il pm ordina alla segreteria di ISCRIVERE nel registro il NOME del soggetto al quale il reato è attribuito = INDAGATO. DIVIETO di sentire l’indagato come persona informata = ai ss. art. 63 co. 2 se una persona ascoltata come testimone o persona informata doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di indagato, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate. VERIFICA DELL’IDENTITÀ FISICA E ANAGRAFICA DELL’INDAGATO (art. 66 c.p.p.) Accertamento dell’identità fisica => stabilire se l’indagato coincide con quella persona che ha lasciato la sua impronta sul luogo del reato. Può rendersi necessario anche quando il medesimo soggetto in vari tempo abbia fornito differenti generalità, oppure in quei procedimento che in ordini si svolgono contro ignoti e poi si orientano contro un determinato soggetto. Co. 2 = Riforma Cartabia ha previsto che nei provvedimenti destinati ad essere iscritti nel casellario giudiziale sia riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso, quando si procede nei confronti di: - Apolidi o persone delle quali è ignota la cittadinanza; - Cittadini di uno Stato non appartenente all’UE; - Cittadini dell’UE privi del codice fiscale o che sono attualmente titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’UE. Art. 67 c.p.p. = in caso di incertezza sulla minore età dell’imputato => si trasmettono gli atti al tribunale dei minorenni. Artt. 68 - 69 c.p.p. = in caso di errore sull’identità fisica della persona o in caso di morte dell’imputato, si pronuncia sentenza a norma dell’art. 129 c.p.p. Accertamento dell’identità anagrafica => si tratta di attribuire un nome ad un volto o ad una impronta digitale o genetico. Strumento principale è l’interrogatorio e sulla propria identità imputato / indagato deve rispondere secondo verità. SOSPENSIONE O DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO PER INCAPACITÀ PROCESSUALE DELL’IMPUTATO (artt. 71 - 73 c.p.p.) Il giudice deve valutare se l’imputato per infermità mentale non è in grado di partecipare coscientemente al procedimento e se non è capace di esercitare consapevolmente il suo diritto di autodifesa = il giudice deve compiere una valutazione preliminare e può disporre una PERIZIA. • Pronuncia che proscioglie l’imputato => in via preliminare il giudice deve valutare se nei confronti dell’imputato può pronunciare una sentenza di proscioglimento o una sentenza di non luogo a procedere (es. mancanza totale della capacità di intendere e di volere); • Impossibilità di prosciogliere l’imputato => il giudice si trova nella condizione di dover accertare la responsabilità penale, perché l’imputato era imputabile o semi-imputabile al momento del fatto e il giudice deve valutare allo stato attuale se sia in grado di partecipare coscientemente al procedimento penale. • Incapacità dell’imputato appare reversibile => SOSPENSIONE del procedimento e contestualmente nomina un curatore speciale. Ogni 6 mesi il giudice dispone perizia per accertare lo stato psichico dell’imputato. Ordinanza di sospensione è REVOCATA qualora l’imputato risulti in grado di partecipare coscientemente al procedimento penale. • Imputato è affetto da incapacità processuale irreversibile e non è pericoloso => quando si accerta: che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento; che tale stato è irreversibile e che l’imputato non è pericoloso = il giudice deve revocare l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento e deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere o di non dovrei procedere. • Imputato affetto da incapacità processuale irreversibile ed è pericoloso => il giudice ogni 6 mesi deve disporre ulteriori accertamenti. IL DIFENSORE (artt. 96 - 108 c.p.p.) LA RAPPRESENTANZA TECNICA La difesa è un diritto dell’imputato, cioè consiste nel potere di esigere da altri soggetti un comportamento conforme alla legge. Tale diritto può essere esercitato personalmente (autodifesa) sia per mezzo del difensore (difesa tecnica). Difensore: è una persona che ha particolare competenza tecnico-giuridica e determinate qualifiche di tipo penalistico, privatistico e processuale. Rappresentanza tecnica: è il potere conferito al difensore di compiere atti processuali per conto del cliente, cioè tutti quegli atti che il codice riferisce a quella parte, a condizione che gli stessi non siano personali, cioè non riservati alla parte dalla legge. È conferita al difensore mediante procura ad litem. RAPPRESENTANZA VOLONTARIA per atti personali => non è sufficiente la rappresentanza tecnica del difensore in questi casi, ma è necessario che la parte conferisca una rappresentanza volontaria al difensore attraverso PROCURA SPECIALE. - È necessaria per: l’istanza di remissione del processo; accettazione della remissione di querela; atti di disposizione di un diritto. - Procura speciale deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.; Atti personalissimi = per i quali non vi può essere rappresentanza volontaria. Es. interrogatorio o esame incrociato. RAPPORTO tra cliente e difensore ha natura fiduciaria (art. 107 c.p.p.): - Difensore può rifiutare la nomina = NON ACCETTAZIONE ha effetto dal momento in cui è comunicata al cliente. - Dopo che ha accettato il mandato, il difensore può RINUNCIARE allo stesso = rinuncia deve essere comunicata a colui che ha effettuato la nomina e all’autorità procedente, ma non ha effetto fino a che la parte non risulti assistita da un nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa. RAPPORTO difensore - imputato: - Imputato può sempre compiere personalmente gli atti che non siano per legge riservati al difensore; - Imputato ha diritto di partecipare personalmente agli atti del procedimento affiancato dal proprio difensore; - Imputato può togliere effetto all’atto compiuto dal difensore prima che sia intervenuto un provvedimento del giudice. Deontologia: il difensore ha doveri deontologici diversi da quelli del pm. Egli ha un DOVERE DI CORRETTEZZA, ma non ha l’obbligo di ricercare e di introdurre nel processo gli elementi sfavorevoli alla parte assistita. Il difensore collabora all’accertamento dei fatti limitandosi a presentare elementi a favore del cliente. Egli persegue un interesse privato. DIFENSORE DI FIDUCIA E DIFENSORE D’UFFICIO Designazione del difensore di fiducia (art. 96 c.p.p.) = l’imputato ha diritto di farsi assistere da non più di due difensori di sua scelta. La nomina è un atto a forma libera e può essere effettuata in tre modi: 1. Con dichiarazione scritta o orale, resa dall’indagato all’autorità procedente; 2. Con dichiarazione scritta consegnata all’autorità procedente dal difensore; 3. Con dichiarazione scritta trasmessa all’autorità procedente con raccomandata. Quando indagato non abbia nominato un difensore di fiducia, o ne sia rimasto privo, il codice prevede l’istituto della DIFESA D’UFFICIO = PP. di necessità e irrinunciabilità della difesa tecnica in favore dell’imputato. L’imputato non potrebbe esercitare una autodifesa esclusiva neanche se avesse la qualità di avvocato. Designazione del difensore d’ufficio (art. 97 c.p.p.) = elenco è predisposto ed aggiornato dal Consiglio nazionale forense. L’avvocato deve avere la capacità tecnica e il controllo spetta al consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza che predispone i criteri di nomina. - Difensore d’ufficio, una volta avvisato dell’atto per il quale è necessaria la presenza del difensore (e imputato ne sia privo) dal magistrato o ufficiale di polizia, ha obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito soltanto per giustificato motivo. - Funzione: attuare il contraddittorio in un processo basato sul pp. dialettico. - Imputato ha piena libertà di scelta della linea difensiva: può togliere effetto all’atto compiuto dal difensore; può nominarne uno di fiducia; - Difensore d’ufficio ha diritto ad essere retribuito. Difensore ha il potere di nominare un SOSTITUTO (art. 96 co. 2 c.p.p.), il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore stesso. La nomina del sostituto non è condizionata al caso di impedimento del titolare e può avvenire per qualsiasi motivo. Limite al potere di sostituzione: tutte le volte in cui devono essere compiuti atti per i quali è necessaria la procura. Difensore della persona offesa => l’offeso ha il potere di esercitare quei diritti e facoltà che sono a lui espressamente riconosciuti dalla legge e può agire anche personalmente nel procedimento, presentando memorie ed indicando elementi di prova. Dall’altro lato l’offeso non può togliere effetto ad un atto del proprio difensore, l’unico modo che ha è revocare la nomina del difensore e nominarne un altro. Difensore delle parti private diverse dall’imputato (es. parte civile) => parte civile, responsabile civile e persona civilmente obbligata stanno in giudizio col ministero di un difensore. - Rappresentanza TECNICA: la parte civile nomina il proprio difensore mediante il conferimento di una procura speciale. Si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo e in forza di tale procura, il difensore può compiere e ricevere per conto della parte rappresentata tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati; - Rappresentanza VOLONTARIA: perché possa compiere atti no nome della parte rappresentata, il difensore deve essere munito di procura speciale indicata nell’art. 122. In forza di tale rappresentanza volontaria il difensore può compiere atti che incidono sulla situazione giuridica sostanziale della parte rappresentata. La procura deve contenere la determinazione dell’oggetto e i fatti ai quali si riferisce e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Riforma Cartabia ha inserito una definizione di vittima come persona fisica che ha subìto un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato. È vittima anche il familiare di una persona la cui morte è stata causata dal reato. Art. 90 c.p.p. disciplina DIRITTI E FACOLTÀ della persona offesa dal reato: 1. Poteri sollecitatori => dell’attività inquirente: presentazione di memorie o indicazione di elementi di prova (ad eccezione del giudizio in cassazione); 2. Diritti di informativa (art. 90 bis c.p.p.) => ha diritto a ricevere le informazioni necessarie al fine di esercitare i propri poteri nel procedimento = iscrizioni nel registro; data e luogo dell’udienza preliminare; notifica del decreto che dispone il giudizio. Inoltre deve ricevere informazioni circa: • Le modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela; ruolo che assume del corso delle indagini e del processo; • Obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e notificazione degli atti del procedimento; • Facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione; • Il fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita della querela. • Possibile misure di protezione di cui può godere la persona offesa; • Modalità di rimborso delle spese processuali; 3. Partecipazione al procedimento => difensore può assistere a pochi atti di indagine o attivarsi nelle investigazioni difensive. Può chiedere per iscritto al pm di promuovere incidente probatorio e difensore potrà chiedere a giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame. Persona offesa VULNERABILE => codice prevede due differenti qualifiche: minorenne / persona in situazioni di particolare vulnerabilità. Il loro esame si svolge con assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria; In alcuni casi deve essere sottoposto a registrazione fonografica o audiovisiva, eventualmente con vetro-specchio; • Minorenne = soltanto per reati di violenza alla persona; • Persona vulnerabile maggiorenne = che si trovi in concreto in condizioni di particolare vulnerabilità, applicabile per qualsiasi reato. - Profilo soggettivo: condizione di vulnerabilità è desunta dall’età, dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede; - Profilo oggettivo: il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale ecc. Poteri di controllo sulla eventuale inattività del pm = consentono all’offeso di mettersi in contatto con il gip e presentargli le proprie conclusioni nel caso in cui il pm abbia chiesto al giudice la proroga delle indagini o l’archiviazione. LA PARTE CIVILE Il reato può aver provocato in concreto un danno. Il colpevole è obbligato a risarcire il danno e, se del caso, a restituire la cosa sottratta. Il danno risarcibile può manifestarsi sotto le forme del: - Danno patrimoniale => privazione o diminuzione del patrimonio nelle forme del danno emergente e del lucro cessante. - Danno non patrimoniale (danno “morale”) => consiste nelle sofferenze fisiche e psichiche patite a causa del reato. Si tratta di un danno che non può essere quantificato “per equivalente” poiché non è possibile ripristinare la situazione anteriore al reato. È risarcibile in due casi: risarcibilità viene prevista in modo espresso dalla legge // danno deriva dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Persona danneggiata dal reato => azione di risarcimento può essere esercitata in alternativa davanti al GIUDICE CIVILE in autonomo procedimento, oppure davanti al giudice penale, ma solo dopo che il pm ha esercitato azione penale e tramite COSTITUZIONE. Limite (art. 74 c.p.p.) = azione che il danneggiato esercita nel processo penale è solo quella tendente ad ottenere la condanna al risarcimento del danno o le restituzioni ai ss. art. 185 c.p. Molte volte la persona offesa è anche la persona danneggiata dal reato. Al distinzione però tra queste due figure è importante per l’esercizio di differenti poteri: - Persona offesa ha la qualifica di “soggetto” e spettano tutti diritti e facoltà che sono già stati esposti; - Danneggiato non ha qualifica di “soggetto” e non gli spettano diritti e facoltà della persona offesa. REGOLE per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale 1. Azione civile mantiene la sua natura e le sue caratteristiche civilistiche. Resta facoltativa e disponibile, nel senso che il danneggiato in ogni momento del processo penale può revocare la costituzione di parte civile; 2. Poteri e il comportamento processuale della parte civile sono disciplinati dal c.p.p. = quindi l’esercizio dell’azione docile nel processo penale subisce varie deroghe rispetto alla regolamentazione che vige nel processo civile. La parte civile ha un autonomo diritto di ricerca e di ammissione della prova, ma può anche affidarsi all’iniziativa del pm. Legittimazione all’azione civile (art. 74 c.p.p.) = può essere esercitata dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali (prossimi congiunti o persona legata affettivamente). Costituzione di parte civile (art. 76 c.p.p.) = azione civile nel processo penale è esercitata anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. Capacità processuale della parte civile (art. 77 c.p.p.) = le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite a norma delle leggi civili; in caso di urgenza, l’azione civile nell’interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero. DOVERI della parte civile - La parte civile deve deporre con l’obbligo penalmente sanzionato di dire la verità, quando sia citata come testimone; - La parte civile può chiedere al giudice penale di condannare l’imputato a pagare una provvisionale => il giudice la deve disporre nei limiti in cui sia già acquisita la prova del danno; - Parte civile ha vantaggi e svantaggi: non anticipa le spese del procedimento; non deve affannarsi a ricercare prove; usufruisce dei tempi più ristretti di svolgimento del processo penale rispetto a quello civile // ma iniziativa e scelte fondamentali spettano al pm. DICHIARAZIONE di costituzione di parte civile (art. 78 c.p.p.) - Deve essere resa per iscritto e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale; - Deve contenere a pena di inammissibilità: generalità persona fisica e dell’imputato, nome e cognome del difensore e l’indicazione della procura + l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda (cioè i MOTIVI per i quali si asserisce che il reato ha provocato un danno patrimoniale o non patrimoniale e consentono al giudice di valutare se il richiedente è legittimato a costituirsi parte civile). TERMINI per la costituzione di parte civile (art. 79 c.p.p.) Riforma Cartabia => ha previsto che l’eventuale costituzione di parte civile debba venire per le imputazioni contestate ENTRO il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti ex art. 420 c.p.p. - Termine INIZIALE per la costituzione è ricompreso tra l’udienza preliminare e la formalità di apertura del dibattimento // termine FINALE è stabilito con l’accertamento circa la regolare costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p. - Il danneggiato potrà costituirsi parte civile anche in dibattimento al momento della costituzione delle parti; - La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento => la parte civile non ha la necessità di rinnovare la costituzione nelle successive fasi o nei successivi gradi del processo, finché la sentenza non sia diventata irrevocabile. Esclusione della parte civile (artt. 80 e 81 c.p.p.) => se non esistono i presupposti, il giudice con ordinanza dispone l’esclusione, su richiesta motivata del pm, dell’imputato o del responsabile civile ovvero d’ufficio. Revoca della pare civile (art. 82 c.p.p.) => può essere espressa o tacita. È espressa la revoca effettuata con dichiarazione resa in udienza dalla parte civile personalmente o da un suo procuratore speciale. La revoca NON PRECLUDE il successivo esercizio dell’azione in sede civile. Azione risarcitoria davanti al GIUDICE CIVILE => il danneggiato può: - Restare inerte, ma corre il rischio che il giudice penale assolva l’imputato con formula ampia, che acquisirà poi giudicato anche nei suoi confronti; - Esercitare azione risarcitoria davanti al giudice civile in modo “tempestivo” = una eventuale assoluzione non avrà forza di giudicato, non vincolerà giudice civile che potrà condannare l’imputato al risarcimento del danno. Art. 75 c.p.p. disciplina i RAPPORTI tra azione civile e azione penale: 1. Azione civile di fronte al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito, anche non passata in giudicato = rinuncia agli atti del giudizio; 2. Se non viene trasferita l’azione civile prosegue in sede civile; 3. Se l’azione civile è proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, il processo civile viene sospeso fino a sentenza irrevocabile del procedimento penale. CODICE DEL 1988: In questi procedimenti il pm CITA l’ente in qualità di parte e se l’ente intende partecipare SI COSTITUISCE con dichiarazione scritta. Se l’ente sceglie di non partecipare non si costituisce e viene dichiarato “contumace”. Il processo penale può avere come oggetto eventuale, oltre alla responsabilità civile per i danni derivanti dal reato, anche quella responsabilità amministrativa dell’ente giuridico che deriva dagli illeciti penali commessi dai rappresentanti e dai dirigenti dell’ente medesimo => in questi casi il procedimento si regola è RIUNITO. CAPITOLO II: GLI ATTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE “Atto del procedimento penale” = atto che è compiuto da uno dei soggetti del procedimento e che è finalizzato alla pronuncia di un provvedimento penale. Rientrano nel concetto di “atti”: atti delle indagini preliminari; atti dell’udienza preliminare e atti del giudizio. Il primo atto del procedimento penale è quello che segue la ricezione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria o del pm. “Atto” può significare quindi: attività compiuta dal soggetto // e anche il risultato permanente dell’attività compiuta = verbale che documenta l’attività compiuta oppure il testo del provvedimento pronunciato dal giudice (sentenza, ordinanza, decreto). 1. ATTI A FORMA VINCOLATA = codice prevede dei modelli legali prefissati. Il rispetto delle forme legali è una delle garanzie poste a tutela dei soggetti che sono implicati nel procedimento penale; 2. ATTI A FORMA LIBERA = es. tutti i provvedimenti del giudice (diversi dalla sentenza, ordinanza e decreto) sono adottati senza formalità. Lingua degli atti = italiana. Sottoscrizione degli atti = deve avvenire di propria mano in fine dell’atto e non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura. Forma (art. 110 c.p.p. - post riforma) = individua come modalità generale di formazione di ogni atto del procedimento penale quella DIGITALE, cioè si stabilisce che la forma ordinaria dell’atto scritto del procedimento è rappresentata dal documento informatico. Data e luogo di formazione degli atti (art. 111 c.p.p.) = sono indicati il giorno, mese, anno e luogo in cui l’atto è compiuto. Indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente prescritta. Indicazione della data delle volte è prevista a pena di nullità. La norma è stata investita dalla transizione digitale che si adatta appunto alla nuova modalità di formazione degli atti, quella informatica. N.B. la necessaria datazione degli atti assolve la funzione di garantire il rispetto della sequenza procedimentale e dei termini processuali da parte degli attori del processo. DEPOSITO (art. 111-bis c.p.p. - post Riforma) = introduce la regola della obbligatorietà e della esclusività del deposito telematico. Deroghe sono previste solamente per gli atti e documenti che per la loro natura o per specifiche esigenze non possono essere acquisiti in copia informatica e agli atti che le parti compiono personalmente. N.B. art. 111-ter c.p.p. introduce la disciplina del fascicolo informatico e dell’accesso agli atti. DIVIETO DI PUBBLICAZIONE di atti del procedimento (art. 114 c.p.p.) = atti coperti da segreto o anche solo del loro contenuto: - Divieto di pubblicazione degli atti, anche parziale, fino alla conclusione delle indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare (ad eccezione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare); - Divieto di pubblicazione delle intercettazioni non acquisite; - Divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo del dibattimento, fino alla sentenza di primo grado e degli atti del fascicolo del pm fino alla sentenza di secondo grado (ad eccezione degli atti usati per le contestazioni - ma se processo è celebrato a porte chiuse il giudice può disporre il divieto di pubblicazione degli atti delle contestazioni); - (Se non si procede al dibattimento) Divieto di pubblicazione degli atti quando questa può offendere il buon costume o comportare diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni; - Divieto di pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese e danneggiati dal reato fino alla maggiore età; - Divieto di pubblicazione della persona privata della libertà personale ripresa mentre si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica. È sempre consentita la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto. Art. 115 c.p.p. = violazione del divieto di pubblicazione comporta ILLECITO DISCIPLINARE quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici. Art. 115 bis c.p.p. = disciplina la garanzia della presunzione di innocenza nella redazione dei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato. Copie, estratti e certificati (art. 116 c.p.p.) = durante il procedimento e dopo la sua definizione CHIUNQUE ne abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. - Avviene su autorizzazione / salvo sussista il diritto al rilascio - Autorizzazione è disposta dal pm o dal giudice - Interessato non può ottenere rilascio degli atti coperti dal segreto investigativo Richiesta di copie di atti: • Da parte del pm (art. 117 c.p.p.) = il pm sul chiedere personalmente alla autorità giudiziaria competente copie di atti di altri procedimenti penali e informazioni scritte sul contenuto. • Da parte del ministro dell’interno (art. 118 c.p.p.) = opera in qualità di responsabili dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza. Il rigetto della domanda deve avvenire con decreto motivato. Partecipazione del sordo, muto e sordomuto ad atti del procedimento penale (art. 119 c.p.p.) = vi sono delle disposizioni specifiche che si occupano delle modalità di comunicazione. Testimoni ad atti del procedimento (art. 120 c.p.p.) = possibilità data a determinate persone di ASSISTERE ad atti del procedimento, perché sono persone di fiducia di uno dei soggetti interessati allo svolgimento del relativo atto. Es. ispezione personale, perquisizione personale e locale. Il codice definisce tali persone come “testimoni ad atti del procedimento”. Si prevedono delle cause di incapacità: 1. Minori di anni 14 e persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o di intossicazione da sostanze; 2. Perone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione. ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE Sono la sentenza, l’ordinanza e il decreto (art. 125 c.p.p. = prescrive le forme dei provvedimenti) • SENTENZA: atto con cui il giudice adempie al dovere di decidere. La sentenza esaurisce una fase o un grado del processo. Sentenza deve sempre essere motivata e deve dare conto del percorso logico seguito dal giudice; • ORDINANZA: provvedimento con cui il giudice risolve singole questioni senza definire il procedimento. Es. ordinanza che accoglie o respinge la domanda di ammissione di un mezzo di prova. Deve sempre essere motivata a pena di nullità. È emessa dopo che si è svolto il contraddittorio tra le parti. • DECRETO: ordine dato dal giudice, deve essere motivato soltanto se la legge lo precisa. È pronunciato in assenza di contraddittorio. Es. decreto di archiviazione (emesso senza contraddittorio) // ordinanza di archiviazione (pronunciata in seguita ad un’udienza in camera di consiglio). Ai ss. art. 125, nel caso dei provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenete l’indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso. Questo verbale è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio. Immediata declaratoria di determinate CAUSE DI NON PUNIBILITÀ (art. 129 c.p.p.) Pone la regola secondo cui il giudice ha OBBLIGO di dichiarare immediatamente d’ufficio determinate cause di non punibilità, quando: - Il fatto non sussiste - Imputato non lo ha commesso - Il fatto non costituisce reato - Il fatto non è previsto della legge come reato - Il reato è estinto - Manca una condizione di procedibilità Pronuncia del giudice deve intervenire immediatamente in ogni stato e grado del processo. Co. 2 pone una gerarchia tra le formule: per es. quando esiste una causa di estinzione e risulta evidente dagli atti la “non responsabilità penale” dell’imputato, il giudice deve dare preferenza alla SENT. DI ASSOLUZIONE o sent. di non luogo a procedere // se non vi è prova evidente giudice pronuncia estinzione del reato. Inoltre l’imputato ha diritto di rinunciare all’amnistia sopravvenuta e alla prescrizione del reato. Art. 129 bis c.p.p. = la riforma Cartabia in questa norma ha introdotto e disciplinato l’accesso ai programmi di GIUSTIZIA RIPARATIVA, disponendo che in ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria possa, su richiesta o anche di propria iniziativa, inviare i soggetti interessati (imputato e vittima del reato) al Centro per la giustizia riparativa di riferimento La correzione di errori materiali (art. 130 c.p.p.) => istituto richiede 4 REQUISITI: l’interrogatorio delegato alla polizia giudiziaria; notifica di un decreto di sequestro delegato alla polizia giudiziaria. • Richieste dalle PARTI PRIVATE (art. 152 c.p.p. - post riforma) = invio di copia dell’atto da parte del difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e oltre a questo, prevede anche la possibilità che il difensore esegua le notificazioni a mezzo PEC o altro servizio elettronico. Destinatari delle notificazioni: • Al PM (art. 153 c.p.p. - post riforma): si prevede come criterio principale l’introduzione della modalità telematica, e solo in via sussidiaria mediante consegna di copia alla segreteria; • Al difensore: eseguite nel modo ordinario; • All’imputato detenuto (art. 156 c.p.p.): nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona; • All’imputato non detenuto (art. 157 c.p.p. - post riforma): disciplina la PRIMA NOTIFICAZIONE e afferma come regola generale la modalità di NOTIFICA TELEMATICA se sussiste domicilio digitale: 1. In caso di inidoneità o assenza di domicilio digitale => è eseguita mediante consegna di copia in mani proprie => se non è possibile è eseguita presso la casa di abitazione o il luogo di lavoro (anche a persona convivente, a persona addetta alla casa o al portiere) => se non è possibile è eseguita nella casa del comune dove l’imputato ha abitazione. 2. Successive notificazioni (art. 157 bis c.p.p. - post riforma) = presso il difensore (se dichiarato irreperibile). 3. Decreto di irreperibilità (art. 159 c.p.p.) = emesso dal giudice o dal pm qualora non è possibile la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 e qualora le ricerche disposte diano esito negativo. Con il decreto si designa anche un difensore dell’imputato e le notificazioni vanno consegnate al difensore. • All’imputato all’estero = raccomandata (se è nota la residenza) + invito ad indicare o eleggere domicilio nel territorio italiano entro 30 giorni (in mancanza si consegna al difensore). • Alla persona offesa, parte civile, al responsabile civile, al civilmente obbligato per la pena pecuniaria (già costituiti) (art. 154 c.p.p.) = eseguite con la modalità della prima notificazione all’imputato non detenuto. Inoltre vi sono: - Notifiche telematiche = d.l. 2012 ha sancito utilizzo della PEC per alcuni tipi di notifiche. - Notifiche a mezzo posta TRADUZIONE DEGLI ATTI: interprete (art. 111 co. 3 cost.) CEDU ha posto garanzie in favore della persona che non comprende la lingua del processo 1. Diritto dell’accusato di essere informato in lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; 2. Diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete 3. Diritto di essere informato dei motivi dell’arresto (arrestato) Imputato ha diritto di farsi ASSISTERE da un interprete: - Al fine di comprendere accusa e seguire compimento degli atti - Per le comunicazioni con difensore prima di rendere interrogatorio - È obbligatorio tradurre per scritto determinati atti: es. informazione di garanzia e sul diritto di difesa; provv. su misure cautelari ecc. È inoltre obbligatorio nominare un interprete per offeso: - Quando occorre procedere all’audizione della persona offesa - Nei casi in cui la stessa intenda partecipare e abbia fatto richiesta di essere assistita dall’interprete - Quando occorre tradurre in tutto o in parte atti che contengono informazioni utili all’esercizio dei diritti dell’offeso Interprete ha obbligo di dire la verità e di conservare segreto su tutti gli atti. Situazioni di incompatibilità: • Colui che è incompatibile con la funzione di testimone; • Colui che è stato testimone, perito o consulente tecnico nello stesso testimone o colui che ha facoltà di astenersi dal testimoniare. CAUSE DI INVALIDITÀ DEGLI ATTI Atto irregolare = quando la singola difformità non rientra nelle cause di invalidità; Atto invalido = codice prevede 4 CAUSE di invalidità: 1. Inammissibilità: impedisce al giudice di esaminare l’atto; 2. Decadenza: comporta invalidità dell’atto compiuto dopo che è scaduto un termine perentorio; 3. Nullità: inosservanza di derivate disposizioni espressamente stabilite dalla legge; 4. Inutilizzabilità: colpisce il valore probatorio di un atto, cioè il giudice non può basarsi su di esso per emettere una decisione. PP. DI TASSATIVITÀ (art. 177 c.p.p.) è dettato specificamente per la nullità e la decadenza; INAMMISSIBILITÀ può riguardare il tempo entro cui l’atto deve essere compiuto // contenuto dell’atto // aspetto formale // legittimazione al compimento dell’atto. Regime giuridico: inammissibilità viene rilevata dal giudice su eccezione di parte o anche d’ufficio. DECADENZA: perdita del potere di porre in essere un atto a causa del mancato compimento dello stesso entro un termine perentorio. E tale atto compiuto oltre il termine sarà dichiarato inammissibile. • Termini perentori = prescrivono il compimento di un atto entro e non oltre un determinato periodo di tempo; • Termini ordinatori = fissano il periodo di tempo entro il quando un determinato atto deve essere compiuto, ma dal superamento della scadenza non deriva invalidità. • Termini dilatori = si prescrive che un atto non può essere compiuto prima del loro decorso; • Termini acceleratori = la legge prevede il limite temporale entro il quale un determinato atto deve essere compiuto, per ottenere che il procedimento di svolga in modo celere. RESTITUZIONE NEL TERMINE: rimedio di carattere eccezionale destino a riassegnare le parti la possibilità di esercitare un potere estinto per inutile decorso del termine processuale previsto a pena di decadenza. A. Rimedio generale: concerne tutti i termini a pena di decadenza che non sono stati osservati per caso fortuito o forza maggiore, o situazioni di impossibilità oggettiva non imputabile alla parte => sulla richiesta di restituzione generale decide il giudice che procede, con ordinanza motivata. Ordinanza che concede può essere impugnata soltanto insieme alla sentenza emessa nel relativo procedimento // ordinanza che rigetta è autonomamente impugnabile. B. Restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna: deve essere irrevocabile. La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni al GIP, per es. se è stata omessa o è invalida la notificazione del provvedimento. Imputato ha la possibilità di presentare opposizione TARDIVA. NULLITÀ: colpite un atto compiuto senza l’osservanza di quelle disposizioni imposte dalla legge (art. 177 c.p.p.). Divieto di applicazione analogica e non danno luogo a nullità gli errori in iudicando. C. Modalità di previsione => nullità speciali previste per una determinata inosservanza // nullità generali previste per ampie categorie di inosservanze. D. Regime giuridico => tre tipi: assolute, intermedie, relative. 1. Nullità ASSOLUTE (artt. 178 - 179 c.p.p.): inosservanze più gravi e riguardano i soggetti necessari del procedimento: - Violazioni di disposizioni sulle condizioni della capacità del giudice; - Violazioni di disposizioni sull’iniziativa del pm nell’esercizio dell’azione penale; - Omessa citazione dell’imputato (decreto di citazione a giudizio e la omissione della notificazione all’imputato); - Assenza del difensore dell’imputato (nelle udienze dibattimentali o nelle altre occasioni in cui è prescritta espressamente). 2. Nullità A REGIME INTERMEDIO (art. 180 c.p.p.): hanno termine per poter essere dedotte e rilevate. - Inosservanze delle disposizioni sulla partecipazione del pm al procedimento; - Inosservanze delle disposizioni sull’intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private: omissione della informazione di garanzia nei confronti dell’indagato per es, oppure il compimento dell’interrogatorio senza previo avviso al difensore. 3. Nullità RELATIVE (art. 181 c.p.p.): inosservanze della legge che costituiscono nullità specie e non rientrane nelle assolute o intermedie. Sono dichiarate dal giudice su eccezione di parte e soltanto dalla parte interessata. Al giudice è precluso il potere di rilevarle d’ufficio. Termini per eccepirle sono più brevi. Se non dichiarate dal giudice del giudizio, devono essere eccepite con impugnazione della sentenza. E. Qualificazione delle nullità: quando il codice prevede una nullità speciale si deve comunque controllare in quale regime è stata posta, perché non è detto che ricada sulla nullità relative. F. Limiti alla deducibilità (art. 182 c.p.p.): da’ luogo ad un difetto di legittimazione della parte. Le nullità intermedie e relative non possono essere eccepite da colui che vi ha dato o ha concorso a darvi causa, né possono essere eccepite da colui che non ha interesse all’osservanza della disposizione violata. G. Sanatorie generali (art. 183 c.p.p.): sanatoria è quel fatto giuridico ulteriore e successivo rispetto all’atto viziato che affiancato a quest’ultimo lo rende equivalente all’atto valido. Cioè l’atto viziato con la sanatoria produce gli stessi effetti dell’atto conforme a modello legale. Le sanatorie GENERALI si applicano alle nullità intermedie e relative: quando la CAPITOLO III: PRINCIPI GENERALI SULLA PROVA SISTEMA PROCESSUALE E NORME SULLA PROVA Sistema inquisitorio = si basa sul pp. di oralità, secondo il quale la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente, infatti su di lui si cumulano tutte le funzioni processuali e la materia della prova è scarsamente regolata = qualsiasi prova è ammissibile allo scopo di permettere all’inquisitore di accertare la verità. Sistema accusatorio = si basa sul pp. dialettico, i poteri di ricerca, ammissione, assunzione e valutazione della prova sono divisi e ripartiti tra il giudice, l’accusa e la difesa in modo che nessuno di essi possa abusarne. Vi è un pp. di legalità probatoria: la prova è oggetto di un’attenta e penetrante regolamentazione. RAGIONAMENTO DEL GIUDICE: LA SENTENZA Il GIUDICE accerta se l’imputato ha commesso il fatto che gli è stato addebitato nell’imputazione // interpreta la norma incriminatrice al fine di ricavarne il fatto tipico punibile // valuta se il fatto storico rientra nel fatto tipico previsto dalla legge. 1. Accertamento del fatto storico => affinché l’accertamento sia razionale: A. Deve essere basato su prove; B. Deve essere oggettivo (basarsi su fatti realmente avvenuti e dimostrati nel processo); C. Deve essere logico (fondato su principi che regolano la conoscenza e basato su prove tra loro non contraddittorie). Il giudice riporta nella motivazione il percorso logico che ha seguito nella ricostruzione del fatto storico. 2. Individuazione della norma penale incriminatrice => accertamento di tipo GIURIDICO: • Ha per oggetto le disposizioni di legge; • Usa il metodo dell’interpretazione per chiarire il significato esatto della legge e per ricostruire il fatto tipico previsto dalla norme incriminatrice. 3. Il giudizio di conformità => la decisione si presenta come una SENTENZA, composta da dispositivo e motivazione. • Nella motivazione: il giudice ricostruisce il fatto storico commesso dall’imputato, interpreta la legge e individua il fatto tipico e infine valuta se il fatto storico rientra nel fatto tipico (giudizio di CONFORMITÀ); • Nel dispositivo: il giudice trae le conseguenze dal giudizio di conformità, emettendo un ordine che può essere di condanna o di assoluzione. RAGIONAMENTO INFERENZIALE: PROVA E INDIZIO - Fonte di prova: persone, cose, luoghi dai quali si può TRARRE un elemento di prova; - Mezzo di prova: è lo STRUMENTO col quale si acquisisce al processo un elemento che serve per la decisione. Es. testimonianza. - Elemento di prova: è L’INFORMAZIONE che si ricava dalla fonte di prova, quando ancora non è stata valutata dal giudice, che appunto deve valutare la credibilità della fonte e l’attendibilità dell’elemento ottenuto, ricavandone un risultato probatorio. - Risultato probatorio: è l’elemento di prova VALUTATO dal giudice in base ai criteri di attendibilità e credibilità. Ragionamento INFERENZIALE => ragionamento che da un fatto reso noto al giudice ricava l’esistenza di un fatto che è avvenuto nel passato e delle cui modalità di svolgimento occorre convincere il giudice. Oggetto di prova = è il fatto descritto descritto nell’imputazione e cioè il fatto storico addebitato all’imputato + sono fatti da provare tutti quelli che permettono di quantificare la sanzione penale e quelli dai quali dipende l’applicazione di norme processuali. La prova RAPPRESENTATIVA = si fa riferimento a quel ragionamento che dal fatto noto ricava, per rappresentazione, l’esistenza del fatto da provare. Valutazione operata di solito attraverso esame incrociato (domande e contestazioni): giudizio sulla credibilità della fonte e valutazione sulla idoneità della rappresentazione della fonte a descrivere il fatto avvenuto. Dei criteri adottati e dei risultati acquisiti deve dare conto nella motivazione. La prova INDIZIARIA (prova critica) = ragionamento che da un fatto provato (circostanza indiziante) ricava l’esistenza di un ulteriore fatto da provare (ad es. fatto commesso dall’imputato). DIFF. con prova rappresentativa, è che nella prova critica si utilizza un’inferenza, ad es. una massima di esperienza, che esprime ciò che avviene nella maggior parte dei casi. MASSIME DI ESPERIENZA = regola di comportamento che esprime quello che avviene nella maggior parte dei casi, è una regola che è ricavabile da casi simili al fatto noto (circostanza indiziante). Dà luogo ad un giudizio di probabilità. DIFF. sta nella struttura del procedimento logico. - Prova rappresentativa: fatto provato da rappresentazione che di esso fa la fonte (narrazione di una persona, foto o filmato) - Prova indiziaria: fatto è indotto da un altro fatto mediante applicazione di una massima di esperienza o di una regola scientifica. Metodo di elaborazione della regola di esperienza 1. Si applica un ragionamento di tipo INDUTTIVO, cioè da casi particolari ricava l’esistenza di una regola generale. 2. Poi il giudice svolge un ragionamento DEDUTTIVO, cioè applica alla circostanza indiziante la regola generale che ha ricavato in precedenza. N.B. il giudice deve formulare le regole in base alla “migliore esperienza” e deve scegliere in modo corretto quale fra più massime di esperienza è applicabile al caso concreto. Caratteristiche delle massime di esperienza 1. Non sono sperimentali 2. Non sono controllabili 3. Non sono generali 4. Non sono autonome LEGGE SCIENTIFICA = il giudice deve affidarsi in alcuni casi a persone che hanno conoscenze specialistiche in quella determinata disciplina che richieda specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Vi sono margini di opinabilità, perché si deve: - Scegliere la legge scientifica applicabile al caso concreto - Valutare in che modo deve essere applicata - Individuare i fatti ai quali applicarla. Si tratta quindi di interpretare correttamente un fenomeno e da valutare la probabilità che un determinato fatto lo abbia causato. Caratteristiche: 1. Sperimentabilità = fenomeno scientifico deve essere riconducibile ad esperimenti misurabili quantitativamente; 2. Generalità = non ammettono eccezioni o margine di errore è esattamente conosciuto. 3. Controllabilità = la loro formulazione è sottoposta alla critica della comunità degli esperti. Il risultato probatorio ha un ALTO GRADO DI PROBABILITÀ a due condizioni: - La legge scientifica non soffra di eccezioni; - Legge scientifica sia applicata correttamente al caso concreto. REGOLA GIURIDICA DI VALUTAZIONE DEGLI INDIZI INDIZIO è idoneo ad accertare l’esistenza di un fatto storico di reato soltanto quando sono presenti altre prove che escludono una diversa ricostruzione dell’accaduto. Art. 192 co. 2 c.p.p. afferma che gli indizi devono essere “gravi, precisi e concordanti”. • Gravità = grado di convincimento (grave è indizio che resiste alle obiezioni e ha elevata persuasività); • Precisione = circostanza indiziante è stata ampiamente provata; • Concordanza = quando gli indizi convergono verso la medesima conclusione e non ci devono essere elementi tali da escludere ogni altra ricostruzione prospettabile. ALIBI = quando l’oggetto della prova è un fatto incompatibile con la ricostruzione del fatto storico, allora è sufficiente anche un solo indizio. Ci si riferimento a quel ragionamento attraverso il quale si dimostra che l’imputato non poteva essere a quell’ora sul luogo del delitto perché nel medesimo momento si trovava altrove. Si tratta di una prova critica negativa, che mira a dimostrare l’inesistenza dei fatti affermati dall’accusa. LEGGI SCIENTIFICHE PROBABILISTICHE Cioè quelle che hanno un grado di predizione non elevato e possono servire ad accettare un fatto quando si può escludere ogni ricostruzione alternativa del medesimo. Es. leggi della scienza medica. - Probabilità statistica; - Probabilità logica = giudizio circa l’idoneità di una o più leggi scientifiche a spiegare il singolo caso concreto sottoposto all’attenzione del giudice. Esprime uno standard probatorio costante nel - Esterna = diritto dell’imputato a non essere presentato all’opinione pubblica come colpevole fino a che la sua reità non sia stata legalmente accertata. ONERE DELLA PROVA - In senso sostanziale = convincere il giudice dell’esistenza del fatto affermato da una parte. Grava sul PM, il quale è tenuto a dimostrare l’esistenza del fatto addebitato all’imputato. Onere della prova contraria incombe sull’imputato. • Una parte soddisfa onere sostanziale solo DOPO CHE HA CONVINTO IL GIUDICE dell’esistenza del fatto storico affermato. Una volta acquisito l’elemento di prova il giudice deve valutare se esso è idoneo a dimostrare l’esistenza di un fatto oggetto di prova. - In senso formale = impone alla parte di chiedere al giudice l’ammissione della prova che reputa utile per adempiere all’onere sostanziale = PP. DISPOSITIVO. Onere è soddisfatto quando il giudice HA AMMESSO IL MEZZO DI PROVA. L’onere di introdurre la prova attribuisce alle parti il compito di: • Ricercare le fonti di prova • Valutare la necessità del mezzo di prova al fine di ottenere il risultato vantaggioso, cioè dimostrare l’esistenza del fatto narrato • Chiedere al giudice l’ammissione del mezzo di prova. Art. 190 co. 2 = la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio. Costituisce un ECCEZIONE e non fa venire meno l’onere del pm di provare il fondamento dell’accusa. Fatto notorio = fatto di pubblica conoscenza; Fatto pacifico = fatto di conoscenza non pubblica ma che non ha bisogno di essere provato. IL QUANTUM DELLA PROVA Processo civile = standard probatorio è indicato con la regola del “più probabile che no”; Processo penale = standard probatorio è indicato con la regola dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio”. La legge 46 del 2006 ha modificato art. 533 co.1 c.p.p. stabilendo che il giudice pronuncia sentenza di condanna quando l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. L’accusa non ha adempiuto all’onere quando le risultanze processuali non sono idonee ad escludere una ragionevole ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa sulla base delle prove acquisite. CRITERIO del ragionevole dubbio costituisce: - Una regola probatoria = disciplina nel quantum l’onere della prova che è a carico del pm; - Una regola di giudizio = giudice deve ritenere come non provata la reità e conseguentemente assolvere l’imputato. Art. 530 co. 3 c.p.p. = se vi è anche solo il DUBBIO sulla sussistenza di una causa di giustificazione o causa personale di non punibilità, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione. Quindi l’imputato avrà soddisfatto l’onere della prova e sarà prosciolto quando avrà fatto sorgere nel giudice un dubbio ragionevole sull’esistenza della scriminante. All’imputato basterà asserire l’esistenza di un fatto estintivo, non avendo poteri coercitivi nella ricerca della prova, e poi toccherà al pm condurre le indagini per evitare che si formi il convincimento del giudice in tal senso. Ambito di applicabilità delle norme sulla prova => LIBRO III = ESTENSIBILITÀ a tutte le altre fasi del procedimento penale, a meno che non siano incompatibili. In quanto i primi 4 libri costituiscono una “parte generale” del procedimento penale. ORALITÀ, IMMEDIATEZZA E CONTRADDITTORIO PP. di oralità => si ha “in senso pieno” soltanto quando le parti possono porre domande ed ottenere risposte a viva voce dal dichiarante nell’esame incrociato. PP. di immediatezza => attuato quando vi è un rapporto privo di intermediazioni tra l’assunzione della prova e la decisione. - Si vuole che il giudice prenda direttamente contatto con la prova; - Si tende ad assicurare che vi sia identità fisica tra il giudice che assiste all’assunzione della prova e colui che prende la decisione. PP. del contraddittorio => comporta la partecipazione delle parti alla formazione della prova (art. 111 co. 4 c.p.p.). È il metodo dialettico che garantisce il diritto alla prova. Oralità è funzionale al contraddittorio. Il giudice in dibattimento deve decidere soltanto in base alle prove raccolte nel contraddittorio. ECCEZIONI al contraddittorio (art. 111 co. 5 c.p.p.) = formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. QUESTIONI PREGIUDIZIALI E LIMITI PROBATORI Il codice attribuisce al giudice penale il potere di risolvere ogni questione da cui dipende la decisione sia sull’esistenza del reato, sia sull’applicazione di una norma processuale. 1. Quando questione ha ad oggetto una controversia sullo stato di famiglia e di cittadinanza = giudice penale è vincolato ai limiti stabiliti dalle leggi civili; 2. Quando questione ha un qualsiasi altro oggetto, il giudice penale non è vincolato ai limiti di prova della relativa materia, ma applica soltanto le regole probatorie del processo penale. GIUDICE, STORICO E SCIENZIATO Storico: colui che deve ricostruire come si è svolto un fatto che è avvenuto nel passato e che ha cessato di esistere. Si tratta di un fatto non ripetibile che può essere conosciuto solo attraverso le tracce lasciate nel mondo reale o nella memoria degli uomini; Scienziato: colui che deve esaminare un fatto che è ripetibile nel senso di riproducibile. La finalità è quella di ricavare le leggi della natura che ne regolano lo svolgimento. Giudice: • Fatto di reato non è ripetibile ed appartiene al passato e lo conosce mediante prove sottoposte a controllo di razionalità => attività del giudice è vincolata (non libera) e la ricostruzione del fatto deve essere certa (non altamente probabile). Unico criterio di valutazione è quello previsto dalla legge penale e l’unica responsabilità è quella individuale. • Giudice può utilizzare il sapere scientifico. Lo scienziato può riferire al giudice solo quale è la probabilità statistica astratta di collegamento tra un tipo di fato ed un altro tipo di fatto, ma poi spetta al giudice valutare la probabilità logica di un singolo accadimento, cioè se nel caso concreto hanno operato altre concause. EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI SCIENZA 1. Filosofia positivista: PP. DI VERIFICAZIONE = la scienza viene considerata illimitata, completa ed infallibile; 2. Anni ’40: PP. DI FALSIFICAZIONE = scienza viene considerata limitata, incompleta e fallibile; 3. 1993 - Sentenza Daubert = elaborato dei CRITERI di affidabilità: • Verificabilità del metodo • Falsificabili • Sottoesposizione al controllo della comunità scientifica • Conoscenza del tasso di errore Leggi scientifiche non hanno tutte la stessa probabilità, e per accertare il nesso di causalità, ci si è posti il problema della individuazione di quella percentuale di validità statistica che è necessaria e sufficiente per affermare l’esistenza del nesso causale. Sezioni Unite Franzese del 2002 = ha affermato che nel processo penale è possibile condannare soltanto se l’esistenza del fatto e responsabilità dell’autore risultano provate oltre ogni ragionevole dubbio. N.B. il giudice deve ritenere provato oltre ogni ragionevole dubbio che NEL SINGOLO CASO CONCRETO sottoposto alla sua attenzione esiste un rapporto di causalità tra condotta ed evento = è un giudizio effettuato nel concreto, alla luce di tutte le risultanze processuali e peculiarità del caso concreto. La Cassazione ha affermato un MODELLO BIFASICO di accertamento della causalità: 1. Si ricerca in astratto la legge scientifica applicabile al caso = occorre valutare tutte le possibili leggi applicabili e i decorsi causali ipotizzabili; 2. Si controlla se il fenomeno verificatosi in concreto può essere spiegato alla luce di quella legge = occorre escludere qualsiasi fattore causale diverso o alternativo. È un procedimento di esclusione mediante prove. 3. Il giudice deve ritenere provato che il nesso esiste oltre ogni ragionevole dubbio. Quindi può darsi che anche se siano di fronte ad una legge scientifica con una probabilità statistica vicina alla certezza, permanga un ragionevole dubbio. Quindi, occorre CALARE NEL PROCESSO l’accertamento causale senza lasciarsi ingannare dalla peculiarità di un accertamento che spesso richiede l’applicazione di leggi scientifiche. In Italia quindi la prova scientifica si confronta con il sistema accusatorio, con il principio dispositivo, con il modello della motivazione legale e razionale, con la regola dell’al di là del ragionevole dubbio. 1. Prova scientifica passa attraverso il contraddittorio, il ragionevole dubbio, il processo di parti; 2. Onere della prova sulla corretta acquisizione dei dati e sul fondamento della teoria posta a base della ricostruzione incombe sulla parte che introduce il dato scientifico; 3. Perizia non è prova neutra, ma si inserisce nelle dinamiche dell’onere della prova; 4. Garanzia del diritto alla prova contraria; 5. Non c’è gerarchia tra perito e consulente tecnico dell’accusa o della difesa. 6. Occorre rispettare le migliori regole del singolo settore scientifico-tecnico; 7. Anche le massime di esperienza devono essere sottoposte a tentativo di smentita 8. Anche le prove rappresentative, nella valutazione della credibilità del dichiarante e sulla attendibilità della dichiarazione, richiedono applicazioni di massime di esperienza e dunque passano per il tentativo di smentita. Qualità di testimone => può essere assunta dalla persona che ha conoscenza dei fatti oggetto di prova, ma che al tempo stesso non riveste una delle qualifiche alle quali il codice riconduce l’incompatibilità a testimoniare. Obblighi del testimone: • Obbligo di presentarsi al giudice (eventuale accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria + eventuale condanna al pagamento di una somma di denaro) • Obbligo di tenersi alle prescrizioni date dal giudice per le esigenze processuali • Obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte (delitto di falsa testimonianza ex art. 372 c.p.) Libertà morale della persona nell’ASSUNZIONE DELLA PROVA DICHIARATIVA => art. 188 c.p.p. prevede che “non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o di valutare i fatti”. Es. tortura, narcoanalisi, ipnosi, poligrafo. Violazione del divieto = invalidità dell’atto acquisitivo. Art. 191 co. 2-bis c.p.p. = “le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura no sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e solo al fine di provarne la responsabilità penale”. Tale comma ha introdotto DUE EFFETTI: - Rendere utilizzabili dichiarazioni estorte, ma soltanto contro persone accusate di delitto di tortura e solo al fine di provarne la responsabilità penale; - Rendere inutilizzabili in procedimenti differenti da quello contro l’autore della tortura, non solo le dichiarazioni estorte ma anche qualsiasi altra informazione comunque ottenuta “mediante il delitto di tortura”. La persona come FONTE DI PROVA REALE = in questo caso vengono in questione gli atti di indagine e i mezzi di prova e di ricerca della prova che mirano ad ottenere elementi diversi dalle dichiarazioni => identificazioni, ricognizioni, ispezioni, perquisizioni, sequestri, consulenze tecniche, perizie. DEPOSIZIONE: OGGETTO E FORMA È resa in DIBATTIMENTO con le forme dell’esame incrociato = artt. 498 e 499 c.p.p. - Il testimone è esaminato sui “fatti che costituiscono oggetto di prova”. - Domande devono essere pertinenti, devono cioè riguardare i fatti che si riferiscono all’imputazione e i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali; - Art. 194 c.p.p. = le domande devono avere ad oggetto fatti determinati. Testimone non può esprimere valutazioni né apprezzamenti personali né può deporre su “voci correnti nel pubblico”. - Esame del testimone può estendersi ai rapporti di parentela o di interesse che lo legano alle parti o ad altri testimoni. Le DOMANDE che riguardano la PERSONA OFFESA dal reato incontrano due limiti: 1. La deposizione su fatti che servono a definire la personalità della persona offesa è ammessa soltanto quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona; 2. Con riguardo ai procedimenti per i delitti di violenza sessuale, di prostituzione minorile e di tratta di persone (leggi del 1996, del 1998 e del 2003), le domande aventi ad oggetto la vita privata o la sessualità della persona offesa dal reato sono di regola VIETATE: sono consentite se sono necessarie alla ricostruzione del fatto (cioè funzionali a valutare la credibilità e l’attendibilità di una dichiarazione già resa ed attinente a fatti oggetto di prova). La testimonianza indiretta Dei fatti da provare il testimone può avere: - Conoscenza diretta = quando ha percepito personalmente il fatto da provare con uno dei cinque sensi - Conoscenza indiretta = quando ha appreso il fatto da una rappresentazione che altri ha riferito a voce, per iscritto o con altro mezzo. Teste di riferimento = la persona da cui si è “sentito dire”. Teste “diretto” = quando il teste di riferimento ha percepito personalmente il fatto. Art. 195 c.p.p. = Testimonianza indiretta. 1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettera a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame. 1^ condizione = il testimone indiretto deve INDICARE la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame. Si ritiene che debba “individuare fisicamente”. Pena l’inutilizzabilità. Ai fini dell’individuazione è sufficiente aver indicato la persona che abitualmente frequenta un determinato luogo, ancorché non se ne conoscano le generalità. 2^ condizione = quando una delle parti chiesa che venga sentita nel processo la persona che ha avuto conoscenza diretta del fatto, il giudice è obbligato a disporne la CITAZIONE, se la omette pena l’inutilizzabilità. Eccezione: testimonianza indiretta è utilizzabile quando l’esame del testimone diretto risulti IMPOSSIBILE per morte, infermità o irreperibilità (presupposto: persona già individuata e anche identificata). Valutazione della testimonianza indiretta => valutazione avviene mediante i RISCONTRI con altri elementi di prova. Giudice può anche disporre d’ufficio la citazione del testimone (co.2). In concreto. Il giudice deve valutare la credibilità e l’attendibilità di ciascuna delle due dichiarazioni in base agli esiti dell’esame incrociato del singolo dichiarante e del riscontro operabile con gli altri risultati probatori già acquisiti. È VIETATO assumere deposizioni su fatti appresi da persone vincolate da segreto professionale o d’ufficio, salvo che queste abbiano comunque divulgato tale fatti. Divieto di testimonianza indiretta sulle dichiarazioni dell’imputato => RATIO è che la prova delle dichiarazioni rese dall’imputato deve ricavarsi unicamente dal verbale che deve essere redatto ed utilizzato con le forme ed entro i limiti previsti per le varie fasi del procedimento. Ambito del divieto => art. 62 c.p.p. - Divieto ha natura oggettiva, si riferisce cioè a chiunque riceva dichiarazioni, sia egli testimone o appartenente alla polizia giudiziaria; - Divieto ha per oggetto dichiarazioni in senso stretto; - Dichiarazioni vietate sono quelle rese nel corso del procedimento, cioè in occasione di un atto tipico e non “durante la pendenza” del procedimento. - Riguarda le dichiarazioni dell’imputato che abbiano una valenza di “prove” e non quelle che siano rilevanti come fatti storici di reato che devono essere accertati mediante un processo penale. Divieto si estende anche alle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori => RATIO mira a tutelare la serenità del paziente e quindi il suo diritto alla salute e ad evitare effetti pregiudizievoli in processi penali attuali od eventuali. Testimonianza indiretta della polizia giudiziaria - AMBITO DEL DIVIETO = co. 4: “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 (sommarie informazioni assunte da testimoni o imputati connessi) e 357, comma 2, lettera a) e b) (denunce, querele o istanze che hanno ricevuto oralmente, né sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dall’indagato). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo". RATIO: pp. del contraddittorio secondo cui le dichiarazioni rese durante le indagini non sono di regola utilizzabili. Altri casi in cui è ammessa la dichiarazione indiretta = “Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo” (si applicano cioè le comuni norme sulla testimonianza indiretta). ALTRI CASI = quelli nei quali la polizia è chiamata a riferire su dichiarazioni ricevute FUORI dall’esercizio delle funzioni sopra menzionate (applicazione delle condizioni poste dai primi 3 commi). Dichiarazioni rese alla polizia e non verbalizzate = la Corte costituzionale con una sentenza interpretativa del 2008 ha applicato i PRINCIPI del diritto di difesa e del giusto processo e ha negato alla polizia giudiziaria la possibilità di deporre su dichiarazioni non verbalizzate. Ma ha implicitamente ammesso che la polizia possa deporre sulle dichiarazioni raccolte e non verbalizzate quando era fisicamente impossibile adempiere al relativo obbligo (eccezionalità e urgenza della situazione). QUINDI la POLIZIA GIUDIZIARIA NON PUÒ rendere testimonianza indiretta sulle sommarie informazioni ricevute dai possibili testimoni nel corso delle indagini, sul contenuto di denunce o querele ricevute oralmente, sulle dichiarazioni ricevute dall’indagato sia nell’ambito degli atti di propria iniziativa, sia compiuti su delega del pubblico ministero. Divieto opera anche qualora la Dichiarazioni rese da un testimone che avrebbe dovuto essere sentito come indagato o come imputato = inutilizzabili assoluta delle dichiarazioni, non possono essere utilizzate né contro la persona che le ha rese, né contro altre persone. TESTIMONE PROSSIMO CONGIUNTO DELL’IMPUTATO Prossimi congiunti dell’imputato non possono essere obbligati a deporre come testimoni e quindi devono essere avvisati della facoltà di astenersi dal deporre = rispetto dei sentimenti familiari, in sintonia all’art. 384 c.p. Finalità duplice: - Ordinamento vuole prevenire il conflitto psichico tra dovere di verità e dovere morale di non danneggiare il prossimo congiunto - Codice vuole garantire la genuinità della prova. AVVISO della facoltà di astenersi dal deporre => a pena di nullità della dichiarazione. Avviso deve provenire dal giudice, dal Pm durante le indagini o dalla polizia giudiziaria in base all’art. 351. Prossimi congiunti si intendono: - Ascendenti - Discendenti - Coniuge - Parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso - Fratelli e sorelle - Affini dello stesso grado - Zii e nipoti - Colui che è legato all’imputato da un vincolo di adozione. PERSONE ASSIMILATE AI PROSSIMI CONGIUNTI Hanno la mera facoltà di non rispondere alle sole domande che concernano fatti verificatesi durante la convivenza coniugale con il medesimo. Persone indicate all’art. 199 co.3: - Coniuge di fatto o parte di unione civile di fatto che conviva con imputato o abbia con egli convissuto; - Coniuge separato dall’imputato - Persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio o unione civile. Perdita di facoltà di astenersi dal deporre = non possono astenersi i prossimi congiunti che abbiamo presentato denuncia, querela o istanza oppure essi sono offesi dal reato. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEL TESTIMONE 1. Testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge = giudice avvisa dell’obbligo di deporre secondo verità = se continua il rifiuto, i giudice dispone immediata trasmissione degli atti al PM perché proceda a norma di legge. PM da inizio alle indagini preliminari per accertare la sussistenza del reato di falsa testimonianza nella forma della reticenza + può chiedere al giudice misura cautelare se vi sono i presupposti. 2. Se teste rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisti, il giudice gli rinnova obbligo di dire la verità. Se PM non chiede copia del verbale di udienza, il giudice potrà attivarsi soltanto al termine del dibattimento = se ravvisa indizi di reità trasmette gli atti al PM. SEGRETO PROFESSIONALE Art. 200 c.p.p. = 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [331, 334]: 1. i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; 2. gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; 3. i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; 4. gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale Segreto = notizia che non deve essere portata alla altrui conoscenza. Fatto di vita privata che il singolo ha interesse a mantenere riservato. TUTELA PENALE DEL SEGRETO PROFESSIONALE Art. 622 c.p. = divieto di rivelazione in capo a chiunque, soggetto privato o pubblico, abbia avuto notizia di un fatto segreto per ragione del proprio ufficio o stato o della propria professione o arte. Es. tutore di una persona incapace che venga a conoscenza di fatti riservati del suo assistito // dipendente di un ufficio pubblico o privato // traduttore // artigiano. Professionisti QUALIFICATI, elencati all’art. 200 c.p.p. possono NON rispondere = hanno il potere-dovere di rifiutarsi di rispondere alla singola domanda che li induca a narrare un fatto segreto appreso nell’esercizio della loro professione = se depone comunque, è incriminabile per violazione del segreto professionale. N.B. se un professionista qualificato ha conoscenza di un fatto in qualità di comune cittadino egli resta vincolato all’obbligo di deporre secondo verità. N.B. ci sono dei casi in cui il professionista ha comunque obbligo giuridico di riferire quel fatto all’autorità giudiziaria, ad es. il medico dipendente da ospedale pubblico che ha obbligo della denuncia-referto. Professionisti COMUNI sono TENUTI a rispondere quando sono chiamati nel processo penale, perché prevale l’esigenza di accertare i reati. Non sono punibili quindi per violazione del segreto di ufficio. Accertamenti necessari compiuti dal giudice => giudice deve verificare che l’eccezione della facoltà di tacere sia fondata. Soltanto la legge può estendere il segreto professionale = è avvenuto in relazione ai consulenti del lavoro, dipendenti dei servizi pubblici, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, assistenti sociali iscritti all’albo professionale. Il segreto professionale dei giornalisti: 1. Giornalisti possono mantenere il segreto rispetto ai nomi delle persone dalle quali è stata appresa notizia di carattere fiduciario nell’esercizio della professione. 2. Possono opporre il segreto solo i giornalisti professionisti iscritti all’albo 3. Comunque obbligati ad indicare al giudice la fonte delle sue informazioni quando le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata soltanto attraverso identificazione della fonte di notizia. Segreto professionale del medico: Nelle ipotesi in cui è obbligatorio il referto il medico non può opporre il segreto professionale. Medico privato ha obbligo di referto limitatamente al delitto che emerge dall’accertamento sanitario e purché il referto non esponga la persona assistita ad un procedimento penale; - Quando medico ha assistito persona offesa = ha obbligo di referto - Quando medico ha assistito responsabile di un reato = non ha obbligo di referto, perché esso esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. N.B. medico può operare presso ospedale pubblico o in convenzione con ASL. In tali casi riveste quanto meno la qualifica di incaricato di pubblico servizio e quindi è gravato da obbligo di denuncia quando nell’esercizio o a causa delle sue funzioni venga a conoscenza di un reato procedibile di ufficio. SEGRETO D’UFFICIO E DI STATO: INFORMATORI DI POLIZIA Violazione del segreto d’ufficio = delitto ex art. 326 c.p. Segreto d’ufficio vincola il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio. Obbligo di astenersi viene meno quando hanno obbligo di denuncia. Segreto di stato = copre atti, documenti, notizie, attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia IDONEA A RECARE DANNO all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. Autorità giudiziaria ha due obblighi: 1. INTERPELLO informando il presidente del consiglio e chiedere eventuale conferma del segreto 2. SOSPENSIONE di ogni iniziativa volta ad acquisire e ad utilizzare la notizia. Se entro 30 giorni non da conferma del segreto, autorità acquisisce la notizia e provvede per ulteriore corso del procedimento. Se con atto motivato CONFERMA esistenza del segreto, il giudice e PM non possono né acquisire né utilizzare neanche indirettamente le notizie coperte da segreto. Il giudice deve dichiarare il non doversi procedere per esigenza del segreto di Stato, se per la definizione del processo risulta essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto. Il segreto di polizia sugli informatori => riguarda gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica. ESAME DELLE PARTI Mezzo di prova mediante il quale le parti private possono contribuire all’accertamento dei fatti nel processo penale Regole generali: Due categorie: - imputati collegati o connessi quando non si è ancora concluso procedimento con sentenza irrevocabile - Imputati collegati o connessi dopo che è stata emessa sentenza irrevocabile. Norme comuni a tutti i testimoni assistiti (art. 197 bis) - Si applicano le norme sulla testimonianza, salvo se derogate espressamente o implicitamente delle regole contenute nell’art. 197 bis = obbligo di presentarsi davanti al giudice. Deposizione si svolge con forme previste dagli artt. 498 e 499 cpp. - Privilegio contro autoincriminazione = norme espresse che regolano diritto di non rispondere in modo speciale rispetto alla disciplina generale. Privilegio comune: è applicabile solo sui fatti diversi da quelli per i quali si precede o si è preceduto a carico del testimone assistito. - Assistenza obbligatoria di un difensore - Dichiarazioni rilasciate dai testimoni assistiti non possono esser utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi altro giudizio civile o amministrativo relativo al fatto addebitato al dichiarante - Dichiarazioni utilizzabili soltanto in presenza di riscontri che ne confermano l’attendibilità Se testimone assistito rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico l’autorità procedente non deve interrompere esame, ne avvertire, ne invitare a nominare un difensore: viene trattato come imputato. Testimoni assistiti PRIMA della sentenza irrevocabile: 1. Avviso ex art. 64 co. 3 lett. c 2. Dichiarazione su un fatto altrui Compatibilità con qualifica di testimone è CONDIZIONATA, perché scatta solo se imputato ha reso dichiarazioni sul fatto altrui, e PARZIALE, perché limitata al singolo fatto altrui già dichiarato. Speciale privilegio contro autoincriminazione => imputato collegato o connesso può non rispondere sui fatti che concerno la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti. Nel caso in cui i FATTI siano INSCINDIBILI. Se però decide di rispondere ha un obbligo di dire la verità penalmente sanzionato. Disciplina si applica sia quando i procedimenti sono riuniti sia quando sono separati => quando coimputato ha reso dichiarazioni su fatti altrui, su tali fatti egli è sentito come testimone assistito anche se rende l’esame nel proprio procedimento. Testimonianza assistita dell’imputato “GIUDICATO” (art. 197 bis co. 1) Si tratta di un testimone “permanente”, perché l’obbligo di rispondere secondo verità non è limitato al fatto altrui. Distinzioni tra imputati connessi o collegati: - Che sono stati condannati - Ai quali è stata applicata pena su richiesta (patteggiamento) - Che sono stati assolti con formule terminative non completamente liberatorie. Possono sempre essere chiamati come testimoni assistiti anche se non hanno mai reso dichiarazioni su fatti altrui o non hanno ricevuto l’avviso previsto dall’art. 64 co. 3 lett. c. Art. 197 bis co. 5 = garanzia in base alla quale le dichiarazioni rese NON sono utilizzabili contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico nell’eventuale procedimento di revisione della sentenza di condanna e in qualunque processo civile o amministrativo relativo al fatto oggetto delle sentenze o dei procedimenti medesimi. Il SOLO condannato con sentenza irrevocabile che nel procedimento a suo carico aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione gode di un particolare ed ulteriore privilegio: egli NON può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti. Imputati ASSOLTI con sentenza irrevocabile “per non aver commesso il fatto” o “perché il fatto non sussiste", secondo la CC, devono essere trattati in modo simile al testimone comune. - Esaminati senza l’assistenza di un difensore - Senza che sia indispensabile acquisire un riscontro esterno. - Resta ferma la disciplina dell’inutilizzabilità contra se delle dichiarazioni. Ma dichiarante è obbligato a rispondere secondo verità sul fatto proprio coperto dalla sentenza irrevocabile. La deposizione degli indagati o imputati connessi in caso di ARCHIVIAZIONE o di NON LUOGO A PROCEDERE La giurisprudenza di legittimità ha cercato di sottrarre alcuni tipi di imputati connessi e collegati e di testimoni assistiti alla necessità dei riscontri ed ha cercato in tutti i modi di delineare figure intermedie: A. Situazione conseguente a sentenza di non luogo a procedere: Artt. 197 lett. a e b non menziona la sentenza di non luogo a procedere tra i provvedimenti che determinano la cessazione dell’incompatibilità a testimoniare, quindi valgono le REGOLE GENERALI sulla prova dichiarativa = imputati connessi sono INCOMPATIBILI con la qualifica di teste e sono esaminati ai ss. dell’art. 210 co. 1. B. Situazione conseguente al provvedimento di archiviazione: Non menzionato da art. 197 lett. a e b = quindi gli ex indagati continuano a restare nell’area della incompatibilità a testimoniare e debbono essere trattati in maniera identica agli imputati nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere. N.B. Più a rischio è la posizione del dichiarante con riferimento alla possibile prosecuzione o riapertura del suo procedimento, più ampie devono essere le garanzie con cui viene sentito. In realtà la giurisprudenza di legittimità prospettato una soluzione diversa = secondo la Cassazione la persona ex indagata non rischia più nulla e deve essere equiparata alla persona che non ha mai avuto un procedimento a proprio carico. Considerazioni della DOTTRINA sulla volontarietà o meno della testimonianza ex art. 197 bis. - Chi la ritiene VOLONTARIA: per avvisi dati all’indagato e per il privilegio contro l’autoincriminazione; - Chi la ritiene COATTA: perché gli avvisi in realtà son dati nel momento in cui la persona è sentita come indagato e non sempre questi è in grado di comprendere se ciò che dichiara può comportare oggettivamente una responsabilità altrui => e una volta che viene integrato il presupposto, l’imputato è costretto a presentarsi come testimone assistito. COLLABORATORE E TESTIMONE DI GIUSTIZIA Legge 45 del 2001 = reso stringenti i requisiti che consentono agli imputati ed ai condannati di diventare collaboratori di giustizia e i requisiti per ottenere misure di protezione ed i benefici processuali. Legge 6 del 2018 = ha previsto una disciplina diversa al testimone di giustizia. Collaboratore di giustizia => ammesso a misure di protezione se si trova in grave e attuale pericolo per effetto della collaborazione. Riconosciuto diritto a benefici sia in relazione a misure cautelari sia a quelle definitive (deve espiare almeno 1/4 di pena o dieci anni se condannato all’ergastolo). Entro 180 giorni deve fornire al PM tutte le notizie in suo possesso che siano UTILI: Alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato Alla ricostruzione degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza Alla individuazione e alla cattura dei loro autori Alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali egli dispone direttamente o indirettamente Dichiarazioni vengono trasfuse in un VERBALE, con il quale il collaboratore si impegna per il futuro a rendere dichiarazioni su quei fatti riconducibili alle informazioni in esso contenute, pena la perdita dei benefici riconosciuti in base al programma di protezione. In concreto viene sentito come imputato concorrente (senza obbligo di verità penalmente sanzionato) o come testimone assistito (con obbligo di verità sul fatto altrui già dichiarato) secondo il TIPO DI LEGAME che intercorre tra il proprio procedimento e quello nel quale è chiamato a deporre in base all’oggetto delle precedenti dichiarazioni. Testimone di giustizia => è la persona che: - Ha reso dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca e rilevanti per le indagini e per il giudizio - Si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo - Non ha riportato condanne per delitti dolosi o preterintenzionali né ha tratto profitto dall’essere venuto in relazione con il contesto delittuoso (ma è ammissibile che abbia tenuto comportamenti penalmente rilevanti a causa dell’assoggettamento a singoli o ad associazioni criminali) - Non è né è stato sottoposto a misure di prevenzione PROTEZIONE = nel luogo di origine con misure di sostegno economico e di reinserimento ASSISTENZA DI UN REFERENTE che lo accompagna in tutto il percorso, che funge da sostegno psicologico Si prevede utilizzo degli STRUMENTI dell’incidente probatorio e dell’esame a distanza. Previsto anche il cambiamento delle generalità. CONFRONTI, RICOGNIZIONI ED ESPERIMENTI GIUDIZIALI CONFRONTO => esame congiunto di due o più persone che siano già state esaminate o interrogate quando vi è disaccordo tra di esse su fatti e circostanze importanti. • Ratio: vagliare le dichiarazioni contrastanti. • Presupposti: 1. Disaccordo tra due o più persone su fatti e circostanze importanti 2. Necessità che le persone da mettere a confronto siano già state esaminate o interrogate • Protagonisti possono essere sia imputati, testimoni o altre parti private. Può realizzarsi tra soggetti in posizione processuale omogenea o eterogenea (imputato-testimone) indipendenti da causa patologiche. Sono vietate le perizie tendenti a stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere. Sono AMMESSE solo quelle perizie che tendono ad accertare una malattia mentale o una situazione simile. RATIO: esigenza di tutelare la presunzione di innocenza dell’imputato. Giudizi criminologici potrebbero influenzare il giudizio sulla reità dell’imputato che deve essere accertato in processo secondo la materialità del fatto. N.B. Dopo la condanna irrevocabile la perizia criminologica è ammessa in relazione alla fase dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Tale perizia in questo caso è svolta nei confronti di un colpevole ed è funzionale alla richiesta di una misura alternativa della pena detentiva. CONSULENTE TECNICO DI PARTE ALL’INTERNO DELLA PERIZIA (art. 225 c.p.p.) Le parti hanno la facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore a quelli dei periti. Si applicano le stesse cause di incapacità e di incompatibilità previste per il perito. - Le parti non hanno l’obbligo di conferire l’incarica ad un consulente iscritto agli albi; - Il PM di regola deve scegliere una persona iscritta gli albi dei periti. I consulenti possono: - Presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale; - Assistere allo svolgimento della perizia - Proporre al perito specifiche indagini - Prendere conoscenza delle relazioni - Chiedere al giudice di essere autorizzati ad esaminare la persona, la cosa o il luogo oggetto della perizia Paragone perizia - consulenza tecnica, aspetti in comune: • Oggetto della consulenza tecnica = svolgimento di indagini o acquisizione di dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche • Limiti = divieto di accertamenti sul carattere e sulla personalità dell’imputato • Strumento in dibattimento = esame incrociato Aspetti differenziali: consulente non ha l’obbligo penalmente sanzionato previsto per il perito di far conoscere la verità; ovviamente se dirà il falso o cose non corrette influenzerà il giudizio di attendibilità su di lui; N.B. c’è una prassi nei tribunali di far leggere ai consulenti tecnici la formula dei testimoni ex art. 497 c.p.p., ma per il pp. di tassatività non si riconosce una qualifica di testimone al consulente tecnico. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto all’esperto di parte pubblica l’obbligo di verità penalmente sanzionato dai delitti di false informazioni e di falsa testimonianza. Natura: espressione della difesa tecnica di una parte e mezzo di prova scientifica, tecnica o artistica CONSULENTE TECNICO DI PARTE FUORI DAI CASI DI PERIZIA (art. 233 c.p.p.) Istituto introdotto dal codice del 1988 per attuare il diritto delle parti alla prova per esperti. Cioè le parti possono avvalersi di specialisti per raccogliere elementi di prova, vengono sentiti in dibattimento con esame incrociato su domande del pubblico ministero e del difensore. CC riconosce alla consulenza tecnica natura di mezzo di prova, cioè i consulenti tecnici possono fornire ai giudici elementi utili per la decisione. Sistemi processuali: - processo misto-inquisitorio: consulente tecnico era ausiliario della parte - Processo accusatorio anglo-americano: al posto della perizia esistono solo i testimoni esperi - Codice del 1988: consulenza tecnica di parte è diventata mezzo di prova a disposizione della parte stessa, ma non ha le caratteristiche della testimonianza (sistema accusatorio temperato). Oggetto della consulenza di parte: ciascuna parte ha il diritto di tentare di convincere il giudice applicando la legge scientifica che ritiene più corretta. - Può svolgere la propria attività anche quando il giudice non ha disposto la perizia - Propone valutazioni tecniche => memorie scritte // deposizione orale nell’esame incrociato - Può svolgere investigazioni difensive per ricercare ed individuare elementi di prova - Può conferire con le persone che possono dare informazioni - Può esaminare il materiale che autorità giudiziaria ha posto sotto sequestro, previa autorizzazione. Nomina del consulente: titolare della nomina è “ciascuna parte”, quindi anche la persona offesa e l’indagato che nelle indagini preliminari sono “parti potenziali” possono nominare consulenti di parte in numero non superiore a due. Valgono situazioni incompatibilità dei periti, in caso di sovrapposizione si attribuisce prevalenza all’ufficio di testimone con relativo obbligo di rispondere secondo verità. La pubblica accusa, nell’udienza preliminare e nel giudizio, può nominare consulenti tecnici sia nel caso di perizia sia fuori dai casi di perizia. Nella sola fase delle indagini preliminari può nominare consulenti tecnici in base ad una normativa che costituisce una ulteriore specificazione dell’art. 233 c.p.p. VALUTAZIONE DELLA PERIZIA E CONSULENZA TECNICA DI PARTE La prova scientifica deve sempre essere calata all’interno degli ordinari meccanismi conoscitivi del processo, deve quindi essere valorizzato il “modello della motivazione legale e razionale” = cioè il giudice nella motivazione della sentenza deve esporre il perché ritiene attendibile la prova sulla quale fonda la sua decisione e perché ritiene non attendibili le prove contrarie. I motivi devono essere oggettivi e al giudice spetta valutare se è stato osservato il metodo scientifico. Sentenza Cozzini del 2010 = in presenza di tesi in conflitto non risolto il giudice è tenuto ad una motivazione RAFFORZATA sull’affidabilità metodologica della teoria e sulla integrità delle intenzioni degli esperti. - Esperti devono fornire un panorama degli studi di settore = PP. di completezza della prova scientifica - Assoluta centralità dell’esame incrociato al quale vengono sottoposti gli esperti. Valutazione sull’AFFIDABILITÀ del metodo scientifico = giudice deve motivare: • Idoneità del consulente ad espletare l’incarico affidatogli; • Se la teoria è stata verificata mediante esperimenti e abbia subito tentativi di smentita; • Se la teoria è stata oggetto di pubblicazione scientifica ed esaminata da altri esperti; • Se è conosciuto il coefficiente di errore relativo alla teoria proposta; • Attualità della teoria o se questa abbia subito delle revisioni o aggiornamenti. Il perito è ATTENDIBILE se la sua ricostruzione ha resistito all’urto del contraddittorio. NON esiste una gerarchia tra consulenti e perito. N.B. la prova scientifica va inserita NEL QUADRO delle altre risultanze processuali, nella coerenza con le altre prove raccolte nel procedimento. Deve essere eliminato ogni ragionevole dubbio sulla ricostruzione sulla base della quale il giudice decide. Riepilogando… 1. Alla perizia si applicano le regole generali sulla prova; 2. Art. 220 prevede i requisiti della SPECIFICITÀ DELLE COMPETENZE (divieto per il giudice di operare lui stesso come esperto, ma deve operare una valutazione di credibilità e di attendibilità sul perito e sul consulente tecnico di parte) e della OCCORRENZA (se sono sufficienti i contributi delle consulenze tecnico, non è necessario nominare un perito da parte del giudice, ma deve nominare un perito se vi è un contrasto effettivo e insanabile tra le opposte tesi e quindi una impossibilità per il giudice di scegliere in modo motivato). 3. Il giudice ha DOVERE di ammettere la perizia sia quando le parti la chiedono, sia quando le parti rimangono inerti (cioè non chiedono né la perizia né nominano consulenti di parte). 4. Quando giudice ha necessità di conoscere la testi scientifica più accreditata nella comunità degli studiosi, l’ONERE DI DIMOSTRARE L’ACCREDITAMENTO incombe sulla parte che intende fondare la propria ricostruzione su quella tesi. 5. Una recente sentenza delle Sezioni Unite del 2019 ha affermato, contro la giurisprudenza tradizionale, che la perizia NON costituisce una PROVA NEUTRA, poiché dalla indipendenza del perito non deriva necessariamente che il parere scientifico sia neutro. La perizia non è portatrice di verità assoluta. 6. Imputato ha DIRITTO a che venga ammessa prova peritale, in presenza dei requisiti dell’art. 220. PERIZIA CHE RICHIEDE ATTI IDONEI AD INCIDERE SULLA LIBERTÀ PERSONALE Es. prelievi di campioni biologici finalizzati all’estrazione del profilo del DNA Consenso dell’interessato => vengono effettuati nel corso delle comuni attività peritali senza particolari formalità e requisiti. Limite: individuo non può consentire ad atti che comportino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o psichica o che ledano la propria dignità. Assenza di consenso dell’interessato => si può procedere ad ACCERTAMENTO COATTIVO solo nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 224 bis c.p.p. Per DELITTI colposi o preterintenzionali, consumati o tentati, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo e della reclusione di oltre tre anni nel massimo oppure per delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali; Perizia deve risultare assolutamente INDISPENSABILE per la prova dei fatti Esecuzione coattiva concerne: ATTI idonei ad incidere sulla libertà personale quali il PRELIEVO di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA oppure accertamenti medici. Legge del 1996 e del 1998 in materia di VIOLENZA SESSUALE e di PEDOFILIA hanno imposto all’imputato di detti reati l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti tendenti ad individuare patologie sessualmente trasmissibili qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie stesse. Ipotesi di accertamento coattivo espletato nelle forme della perizia e nell’interesse della persona offesa. Dichiarazioni rese in giudizio civile chiuso con sentenza irrevocabile: utilizzabili contro l’imputato se nei suoi confronti FA STATO LA SENT. CIVILE. - Prove non dichiarative: utilizzabili solo se si tratta di dati raccolti nell’incidente probatorio, nel dibattimento o nel giudizio civile concluso con sentenza irrevocabile. Limite generale = imputato ha DIRITTO di ottenere l’esame della persona le cui dichiarazioni sono state acquisite, purché l’atto sia ripetibile. Se l’esame ha luogo, la lettura dei verbali di dichiarazioni può avvenire soltanto DOPO che la persona è stata interrogata. Sentenze irrevocabili (art. 238 bis c.p.p.) = possono essere acquisite ai fini della prova di un fatto in esse accertato A CONDIZIONE che vi siano dei RISCONTRI ESTERNI che ne confermino l’attendibilità. N.B. le dichiarazioni contra alios di chi si è sempre sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore sono inutilizzabili. DOCUMENTI ILLEGALI Spionaggio illegale = dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico o telematico, illegalmente formati o acquisiti. Dossieraggio illegale = documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni (violazione codice della privacy). Si prevedono obblighi e divieti: - PM deve disporre l’immediata secretazione e custodia in luogo protetto; - È vietato effettuare copia in qualunque forma e fase del procedimento; - Inutilizzabili dei documenti illegali previsti nel comma 2 art. 240 c.p.p. - PM entro 48h deve chiedere al GIP di disporre la distruzione dei relativi documenti. PROCEDURA di distruzione si svolge in contraddittorio: - entro 48h dalla richiesta del PM, il GIP fissa udienza di consiglio - Udienza di consiglio si deve svolgere entro 10 giorni e le parti private devono essere avvisate N.B. vi è stata una pronuncia di incostituzionalità in merito al fatto che originariamente l’art. 240 prevedeva un contraddittorio facoltativo. Dalla sentenza del 2009 l’udienza si svolge in camera di consiglio con la PARTECIPAZIONE NECESSARIA del PM e del difensore dell’indagato e con la partecipazione facoltativa del difensore della parte offesa. Distruzione del corpo del reato => originariamente la norma disciplinava il verbale di distruzione e consentiva la lettura dei verbali di acquisizione e di distruzione in dibattimento. La sentenza CC del 2009 ha censurato la norma invitando il legislatore a regolamentare meglio la materia = dichiarato costituzionalmente illegittimo art. 240 comma 6 nella parte in cui non prevede il riferimento alle circostanze inerenti all’attività di formazione, acquisizione e raccolta dei documenti, supporti ed atti dei quali è stata disposta la distruzione. Verbale sostitutivo => CC ha rafforzato il contenuto rappresentativo del verbale, affermando che: - La funzione del verbale è quella di costituire prova sostitutiva del corpo del reato =verbale non può esercitare ALCUN CONDIZIONAMENTO sulla decisione da assumere nell’ambito del procedimento principale; - È necessario allargare le potenzialità rappresentative del verbale includendovi anche tutte le circostanze che hanno caratterizzato l’attività diretta all’intercettazione, alla detenzione ed all’acquisizione del materiale; - Limite invalicabile: nel verbale non si deve fare riferimento, per tutela della riservatezza, alle informazioni contenute nel documento illecito. CAPITOLO V: I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA PROFILI GENERALI Definizione: sono le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni di comunicazioni, che rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria. • Entra nel procedimento un elemento probatorio che PREESISTE allo svolgersi del mezzo stesso. • Possono essere esperiti già durante le indagini: oltre che dal giudice, anche dal PM e in alcuni casi dalla polizia giudiziaria. • Non consentono il preventivo avviso al difensore dell’indagato quando sono compiuti nella fase delle indagini (mezzi di prova sono assunti in dibattimento con attuazione del contraddittorio). Mezzi di ricerca della prova informatica => sono oggetti materiali sia il singolo supporto informatico (CD, DVD hard disk ecc.) sia il sistema che contiene uno o più dei supporti. Ci sono 5 GARANZIE fondamentali: 1. Dovere di conservare inalterato il dato informativo originale nella sua genuinità 2. Dovere di impedire l’alterazione successiva del dato originale 3. Dovere di formare una copia che assicuri la conformità del dato informativo acquisito rispetto a quello originale 4. Dovere di assicurare la non modificabilità della copia del documento informativo 5. Garanzia dell’installazione di sigilli informatici sui documenti acquisiti. Regolamentazione (l. 48 del 2008) non è sistematica. LE ISPEZIONI (art. 244 c.p.p. = casi e forme dell’ispezione) Consiste nell’osservare e descrivere persone, luoghi o cose allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. - Finalità DESCRITTIVA - Disposta dall’autorità giudiziaria con DECRETO MOTIVATO - Se necessario, si svolge con impiego di poteri coercitivi = giudice / PM possono disporre intervento della polizia giudiziaria e della forza pubblica. Ispezione personale (art. 245 c.p.p.) => ha ad oggetto il corpo di un essere umano vivente o parti di esso. - l’interessato è avvertito prima della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile; - Rispetto del pudore e dignità della persona Ispezione di luoghi o cose (art. 246 c.p.p.) => persona o imputato hanno diritto se presenti ad avere COPIA de decreto che autorizza l’atto. Nelle fasi di udienza preliminare o del dibattimento l’ispezione è DISPOSTA DAL GIUDICE. Durante le indagini preliminari l’ispezione è compiuta dalla POLIZIA di propria iniziativa in situazione di urgenza sotto forma di “accertamenti e rilievi”, ma NON l’ispezione personale. Quando PM procede ad ispezione, il difensore dell’indagato deve essere avvertito almeno 24h prima. Ma se vi è assoluta URGENZA il PM può procedere anche prima dandone viso al difensore senza ritardo, o anche senza darne avviso, se vi è fondato motivo che tracce vengano alterate => Pm deve indicare in questi casi di deroga i MOTIVI di deroga e le modalità dell’avviso. LE PERQUISIZIONI (art. 247 c.p.p. = casi e forme delle perquisizioni) Ricerca di una cosa da assicurare al procedimento o una persona da arrestare Perquisizione personale (art. 249 c.p.p.) => fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o le cose pertinenti al reato Perquisizione locale (art. 250 c.p.p.) => fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato. + fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informativi o tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico. La perquisizione è disposta dall’autorità giudiziaria con decreto motivato = motivazione deve attestare la presenza di sufficienti motivi di un reato. L’autorità giudiziaria può procedere personalmente o può delegarne l’esecuzione ad ufficiale di polizia giudiziaria. PRESUPPOSTI: necessità che la motivazione del decreto di perquisizione individui gli estremi essenziali del fatto illecito e delle norme che si assumono violate. Atto di perquisizione deve rispettare alcune FORMALITÀ: consegna della copia del decreto con avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia se perquisizione è PERSONALE // consegna copia del decreto di perquisizione all’imputato e a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo con l’avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia se perquisizione è LOCALE => in questo caso l’autorità giudiziaria può disporre che vengano perquisite le persone presenti o sopraggiunte e può ordinare che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. - Art. 251 c.p.p. = perquisizione nel domicilio, non può essere effettuata prima delle 7 o dopo le 20, ad eccezione di casi di urgenza. Le cose rinvenute se costituiscono corpo del reato sono sottoposte a SEQUESTRO (rispetto delle disposizioni artt. 259 e 260 c.p.p.) // se si trova la persona ricercata si da esecuzione all’ordinanza di CUSTODIA CAUTELARE o ai provvedimenti di ARRESTO o di FERMO. Se si ricerca una cosa determinata (art. 248 c.p.p.) => autorità giudiziaria può invitare alla consegna della cosa, se lo ritiene opportuno per ragioni di completezza può procedere alla perquisizione anche in caso di consegna. Nel corso dell’udienza preliminare / dibattimento = disposta dal GIUDICE. Nel corso delle indagini preliminari = ordinata dal PM // la POLIZIA GIUDIZIARIA può procedere su sua iniziativa ma solo in flagranza di reato o nel caso di evasione => polizia trasmette il verbale senza ritardo al PM che deve convalidare nelle 48 h successive. La perquisizione NON seguita da sequestro => introduce un controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione. SEQUESTRO PROBATORIO (art. 253 c.p.p. = oggetto e formalità del sequestro) VS sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) // sequestro conservativo Caratteristica comune = creazione di un vincolo di indisponibilità su una cosa mobile o immobile. Delitti contro la p.a. per i quali è prevista pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni; Delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; Delitti concernenti armi e sostanze esplosive; Delitti di contrabbando; Reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria. - Legge del 2020 ha aggiunto anche i delitti commessi avvalendosi delle condizioni tipiche dell’associazione mafiosa o commessi al fine di agevolare l’attività di siffatte associazioni - Reati di cui all’art. 266 bis c.p.p. = reati commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche (poiché si tratta di strumenti particolarmente insidiosi). - Art. 295 commi 3 e 3-bis (Verbale di vane ricerche) = le intercettazioni (anche ambientali) sono consentite allo scopo di ricercare o comunque di agevolarne la ricerca il latitante. Requisiti PROBATORI: • Gravi indizi di reato (art. 267 c.p.p.) = indizi dell’avvenuta commissione di uno di quei reati che consentono l’intercettazione. Non è necessaria la prova dell’attribuibilità del reato ad una determinare persona. Nella valutazione dei “gravi indizi di reato” opera l’art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) = le dichiarazioni rese da informatori non esaminati dalla polizia come testimoni non possono essere utilizzate. • Necessità investigative = intercettazione è indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, ciò avviene quando la prova può essere acquisita solo mediante intercettazione; • Termini di durata = non può superare 15 giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato. Intercettazioni AMBIENTALI => sono consentite, anche mediante l’inserimento di cantatore informatico su un dispositivo elettronico portatile, ma qualora avvengano nel domicilio privato ex art. 614 c.p. sono consentite solo se vi è fondato motivo di ritenere che nel domicilio si stia svolgendo attività criminosa. Requisiti per reati di criminalità organizzata ed equiparati (reati previsti all’art. 13 d.l. 152 del 1991): - Delitti di criminalità organizzata - Minaccia col mezzo di telefono - Terrorismo anche internazionale - Delitti contro libertà individuale - Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione di almeno 5 anni nel massimo + legge del 2020 ha aggiunto anche i delitti degli incaricati di pubblico servizio. Requisiti PROBATORI: • Sufficienti indizi di reato • Necessità della intercettazione per lo svolgimento delle indagini • Termini di durata: 40 giorni prorogabili // se vi è urgenza provvede il PM con provvedimento sottoposto a convalida del giudice Intercettazioni AMBIENTALI => sono consentite sempre anche nel domicilio privato. Art. 267 c.p.p. = Presupposti e forme del provvedimento. 1. AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE (si instaura un sotto procedimento gestito parallelamente alle investigazioni tradizionali) - Procedimento esecutivo ordinario = PM chiede al GIP l’autorizzazione a disporre le intercettazioni e autorizzazione è concessa con decreto motivato. - Procedimento esecutivo di urgenza = intercettazione è disposta dal PM che deve comunicare con decreto motivato al GIP immediatamente, o comunque non oltre le 24h e GIP decide se convalidare entro 48h con decreto motivato. In caso di urgenza il PM può anche disporre con decreto motivato l’intercettazione con inserimento del captatore informatico su dispositivo elettronico ma solo per delitti di cui all’art. 51 co. 3 bis e 3 quater, indicando le ragioni di urgenza. Art. 268 c.p.p. = Esecuzione delle operazioni. Decreto esecutivo = regola modalità e durata delle operazioni (verbali e registrazioni devono essere trasmessi al Pm dalla polizia giudiziaria immediatamente DOPO la scadenza del termine indicato per top svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga) Modalità = PM determina le modalità e stabilisce le linee telefoniche da controllare. - Operazioni compiute solo per mezzo di impianti installati presso Procura - Se insufficienti o inidonei e sussistono eccezionali ragioni di sicurezza si possono usare impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria // quando si procede ad intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche anche mediante impianti appartenenti a privati. CAPTAZIONE = presso operatore telefonico REGISTRAZIONE = presso la Procura ASCOLTO = presso gli uffici della polizia giudiziaria, che provvede a redigere i verbali sommari delle comunicazioni intercettate (brogliacci). Nel decreto motivato occorre indicare la DURATA e sottolineare L’AMPIEZZA (utenze riferibili agli indagati, ai testimoni, a persone estranee ai fatti se destinatarie di comunicazioni provenienti da testimoni o indagati). INTERCETTAZIONI INUTILIZZABILI (art. 271 c.p.p.) Eseguite fuori dai casi stabiliti per legge Inosservanza delle disposizioni art. 267 c.p.p. = requisiti, presupposti, provvedimento di autorizzazione, motivi di urgenza ecc. Inosservanza delle disposizioni art. 268 co. 1 e 3 c.p.p. = senza registrare la comunicazione, senza redigere verbale sommario oppure compiute fuori dagli impianti della Procura della Repubblica senza che ne ricorrano le condizioni. Sono inutilizzabili secondo il co. 3 dell’art. 271 c.p.p. anche le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate all’art. 200 co. 1 (ministri di confessioni religiose, avvocati, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e notai, medici e chirurghi, farmacisti) quando hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati => il giudice ne dispone la DISTRUZIONE, salvo che costituisca corpo del reato. INTERCETTAZIONI NON OSTENSIBILI - Conversazioni del Presidente della Repubblica = divieto di utilizzazione di tutte le intercettazioni captate in modo anche indiretto o casuale => devono essere distrutte dal giudice su richiesta del PM senza contraddittorio con parti private. - Comunicazioni di appartenenti ai servizi segreti = PM dispone immediata segregazione e custodia + deve chiedere al presidente del consiglio dei ministri se le informazioni sono coperte da segreto di stato. NORMATIVA SULLE NUOVE INTERCETTAZIONI Riforma Orlando = SCOPO della legge delega era tutela l’efficienza delle indagini e la riservatezza sia delle persone intercettate occasionalmente sia dei destinatari delle intercettazioni relativamente a fatti privati non rilevanti per indagini. Sanzione irrisoria per pubblicazione arbitraria = 129 euro. 1) Divieto di verbalizzazione da parte della polizia delle intercettazioni su fatti non rilevanti per le indagini = polizia diretta dal PM doveva operare una IMMEDIATA SELEZIONE. 2) Ritardo nell’acquisizione delle intercettazioni => ritardo della pubblicazione come notizia generica fino al momento in cui il giudice avesse definitivamente valutato i dialoghi captati come rilevanti. Nel frattempo, tutte le intercettazioni sarebbero state custodite in un archivio riservato accessibile solo a difensori e giudice e sarebbero state coperte da segreto. Difficile attuazione pratica: - Scelte probatorie erano in mano alla polizia giudiziaria - Bavaglio all’informazione Controriforma (n. 161 del 2019) = maxi emendamento, posto sotto fiducia, senza dibattito parlamentare. Procedimenti iscritti dopo il 31 agosto del 2020 sono regolati da questa nuova normativa, mentre quelli iscritti prima rimangono disciplinati dalla disciplina originaria anteriore alla riforma Orlando (mai entrata in vigore). NUOVE MODALITÀ DI REDAZIONE DEI VERBALI SOMMARI Polizia redige il verbale nel quale è trascritto il contenuto delle intercettazioni. PM deve vigilare che non siano trascritte: - Espressioni lesive della reputazione delle persone - Espressioni che riguardino dati personali definiti sensibili dalla legge. C’è un DIVIETO di intercettare conversazioni dei difensori, consulenti tecnici svoltesi tra di loro e con i loro assistiti. Contenuto non trascrivibile. Polizia giudiziaria TRASMETTE immediatamente al PM i verbali sommari e le registrazioni => vengono conferiti nell’archivio DIGITALE (prima era la segreteria del PM). N.B. il PM può scegliere se depositare verbali e intercettazioni entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni (immediato avviso ai difensori che hanno possibilità di ascoltare registrazioni, ma non di farne copia) oppure ritenere di differire il deposito per rischio di grave pregiudizio per le indagini. SEGRETO delle intercettazioni = art. 269 stabilisce che NON sono coperte da segreto solo i verbali e le registrazioni ACQUISITE al fascicolo delle indagini o comunque utilizzate nel corso Procedimento esecutivo di URGENZA = intercettazione disposta con decreto motivato del PM + motivazione delle ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto deve essere trasmesso al giudice che decide sulla convalida entro 48h. Devono essere impiegati solo programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto Ministro giustizia. È prevista inoltre una sanzione di inutilizzabilità = per dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari o fuori dei limiti di tempo e di luogo Sezioni Unite ha preso in considerazione altre attività che possono essere compiute: - mettere in funzione webcam - Perquisire hard disk e fare copia totale - Decifrare tutto ciò che viene digitato sulla tastiera => le Sezioni Unite però ha lasciato impregiudicate tali ulteriori attività, ma si ritengono precluse in base al PP di non sostituibilità. L’USO DELLE INTERCETTAZIONI IN PROCEDIMENTI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI È STATA CONCESSA L’AUTORIZZAZIONE (art. 270 c.p.p.) Di regola i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le medesime sono state disposte, salvo che appaiono INDISPENSABILI per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (art. 380 c.p.p.). Sezioni Unite 2019 = possono essere utilizzati con riguardo a tutti quei reati che risultino CONNESSI ex art. 12 c.p.p. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta => deve trattarsi quindi di un reato compiuto per nascondere un precedente, oppure di un reato attribuito ad una persona che ha agito in concorso con l’autore del reato indagato o infine di un reato riconducibile al medesimo disegno criminoso. Procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 (d.l. 161 del 2019): • Ha innovato la regolamentazione prevedendo un divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte (diversi dai procedimenti connessi). • Ha esteso l’utilizzabilità delle nuove intercettazioni non autorizzate che risultino RILEVANTI ED INDISPENSABILI per l’accertamento anche dei reati comuni intercettatili il cui elenco è stato esteso dalla legge di conversione (lettera f-quinquies). • Nuova comma 1-bis art. 270 c.p.p. = ha previsto che siano utilizzabili anche i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con cantatore informatico su dispositivo elettronico portatile per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall’art. 266 comma 2-bis (reati di criminalità organizzata, delitti contro la p.a. commessi da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio). LE INTERCETTAZIONI NEI CONFRONTI DEI PARLAMENTARI Disciplina: legge 140 del 2003 1. Intercettazioni DIRETTE => sono sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al parlamentare o nella sua disponibilità; 2. Intercettazioni INDIRETTE => utenze destinate a differenti soggetti che sono interlocutori abituali del parlamentare o concerne luoghi a lui non appartenenti ma da lui frequentati. 3. Intercettazione CASUALE => non è disposta su utenze riferibili al parlamentare e l’ingresso di quest’ultimo nell’area di ascolto è del tutto accidentale. In caso di intercettazioni dirette e indirette è necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza preventiva per la loro UTILIZZAZIONE. - Se il GIP le ritiene rilevanti richiede l’autorizzazione alla Camera • Necessaria per utilizzazione nei confronti del parlamentare e dei terzi • Non necessaria per utilizzazione solo nei confronti dei terzi • Se non viene concessa le intercettazioni sono inutilizzabili - Se il GIP le ritiene irrilevanti decide in camera di consiglio la distruzione. Intercettazioni PREVENTIVE => possono essere disposte per una serie di reati gravissimi. - I soggetti legittimati alla richiesta: Ministro dell’Interno, responsabili dei servizi centrali di polizia, carabinieri, guardia di finanzia e DIA. - Soggetto che concede l’autorizzazione: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto. I NUOVI STRUMENTI DELLA TECNICA I MEZZI ATIPICI DI RICERCA DELLA PROVA Sono le videoriprese e le perquisizioni on-line. L’art. 189 c.p.p. pone i requisiti della idoneità all’accertamento + mancanza di pregiudizio della libertà morale della persona + previo contraddittorio davanti al giudice al quale è imposto il compito di regolare le specifiche modalità di assunzione della prova. Vi è una valutazione ex post operata dal giudice sulla presenza di tali requisiti; MANCA una regolamentazione legislativa sulle materie riguardanti le videoriprese e l’utilizzo del captatore informatico per attività diverse dalle intercettazioni; Dottrina e giurisprudenza hanno tracciato alcune REGOLE che permettono di valutare l’ammissibilità dei nuovi mezzi atipici. Prima di tutti rimane fermo il PP DI NON SOSTITUIBILITÀ. Poi il procedimento da seguire è il seguente: 1. Controllo sulla effettiva atipicità dello strumento 2. Valutazione in ordine al grado di limitazione delle libertà fondamentali prodotto dall’attività atipica: Mezzo atipico di ricerca che NON LIMITA diritti fondamentali => possono essere disposti dalla polizia giudiziaria, purché vi siano scopi legittimi. Es. videoriprese o audio operate il luogo pubblico o aperto al pubblico // pedinamento mediante GPS. Mezzo atipico di ricerca che LIMITA DIRITTI FONDAMENTALI PROTETTI da riserva di legge: • Se il mezzo lede il nucleo essenziale del diritto = inutilizzabilità. Es. videoriprese non comunicative captate nel domicilio privato senza l’autorizzazione di colui che ne ha disponibilità. • Se il mezzo lede la sfera periferica del diritto = è necessaria l’autorizzazione del PM con provvedimento motivato. Es. persona che porta con sé registratore fornito dalla polizia, la quale non opera un ascolto contestuale della conversazione. Mezzo atipico di ricerca che LIMITA DIRITTI FONDAMENTALI NON PROTETTI da riserva di legge (diritto alla riservatezza della vita privata) => è necessaria l’autorizzazione del PM. Es. videoriprese non comunicative captate in luoghi riservati come i bagni o i privées di locali pubblici, al fine di accertare lo spaccio di droga. AGENTE SEGRETO ATTREZZATO PER IL SUONO Caso della registrazione fonografica eseguita occultamente da una delle persone che partecipano ad una conversazione segreta, quanto tutto ciò avviene d’intesa con la polizia giudiziaria. 1. ASCOLTO CONTESTUALE: la polizia ascolta contestualmente al momento in cui avviene la conversazione. Si tratta di una intercettazione mascherata, per cui sono richiesti i requisiti ex art. 266 e ss. 2. MERA REGISTRAZIONE: quando la registrazione viene eseguita da un privato con un dispositivo fornito dalla polizia giudiziaria al fine di consentire un ascolto differito. Può essere eseguita con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria (anche decreto motivato del PM). TABULATI TELEFONICI D.lgs. 196 del 2003 (codice privacy) ha fatto una prima regolamentazione dell’art. 132 c.p.p. L. 178 del 2021 = eliminato il potere spettante in precedenza al PM di ottenere direttamente l’acquisizione dei tabulati dai gestori dei servizi di telefonia. Tempi di conservazione - normativa ordinaria per reati comuni - Chiamate senza risposta, 30 giorni - Dati del traffico telematico, 12 mesi - Rimanenti dati del traffico telefonico, 24 mesi Normativa speciale per reati gravi = termine di conservazione è di 72 mesi (6 anni). Legge 178 del 2021 = per rispettare principi enunciati da una sentenza della Corte di giustizia europea ha CIRCOSCRITTO le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e ha voluto garantire un CONTROLLO GIURISDIZIONALE. Requisiti giuridici (art. 132 co. 3): - Sufficienti indizi di reati - Reati che prevedono pena ergastolo o reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni + reati di minaccia e di molestia o disturbo gravi alle persone con mezzo del telefono. - Rilevanza per l’accertamento dei fatti - Acquisizione deve avvenire entro termine di conservazione imposto dalla legge. Procedura ordinaria => richiesta acquisizione presentata al giudice e giudice autorizza con decreto motivato Procedura eccezionale: - Devono ricorrere ragioni di urgenza e fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per le indagini; - PM dispone l’acquisizione dei dati con decreto motivato da comunicare immediatamente al giudice competente Sistema accusatorio = custodia cautelare resta una ECCEZIONE. Non deve avere la funzione di anticipare la onda né di costringere imputato a confessare. Le esigenze cautelari sono espressamente previste. - Criterio del “minor sacrificio necessario” = minore compressione della libertà personale - Modello della PLURALITÀ GRADUATA = predisposizione di una gamma alternativa di misure, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale e prefigurazione di meccanismi individualizzati di selezione di trattamento cautelare, adeguati alle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete. RISERVA DI LEGGE E DI GIURISDIZIONE Art. 272 c.p.p. = riserva di legge. La libertà personale può essere limitata solo a norma delle disposizioni del presente titolo. Art. 279 c.p.p. = riserva di giurisdizione. Sull’applicazione, revoca o modifica delle misure cautelari PROVVEDE IL GIUDICE CHE PROCEDE. Autorità giudiziaria = giudice, organo terzo e imparziale. Disciplina delle misure coercitive emesse durante le indagini preliminari: PP della DOMANDA CAUTELARE: le misure cautelari personali sono disposte dal giudice su richiesta del PM, che ha l’onere di convincerlo che esistono in concreto i presupposti che fondano la singola misura. Al giudice inoltre, è precluso di disporre d’ufficio tali misure (se c’è un aggravamento delle misure cautelari questo proviene sempre da una richiesta del PM). STRUTTURA NORMATIVA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI MISURE CAUTELARI PERSONALI Tre tipi: - Misure coercitive - Misure interdittive - Misure di sicurezza applicate provvisoriamente a scopi cautelari MISURE COERCITIVE Misure obbligatorie 1. Divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.) = impone all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice; 2. Obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.) = impone all’imputato in giorni e ore indicati dal giudice. 3. Allontanamento dalla casa familiare = impone all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, o di non farvi rientro e di non accedervi senza autorizzazione. Giudice può prevedere obblighi accessori come il divieto di avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa o l’obbligo di versare un assegno periodico a conviventi. Per delitti di violenza contro la persona commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente si prevedono 4 garanzie: • Consentito anche al di sotto dell’ordinario limite di pena (delitto punito nel massimo con più di tre anni) • Consentito l’accompagnamento alla misura del braccialetto elettronico • Possibilità di applicare di una misura precautelare dell’allontanamento di urgenza su autorizzazione del PM • Comunicazione alla persona offesa e suo difensore. 4. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dai prossimi congiunti di questa, da persone legate da relazione affettiva o convivenza con questa + obbligo di mantenere una determinata distanza da predetti luoghi + divieto di comunicare con la persona offesa. 5. Divieto di dimora / obbligo di dimora / obbligo di reperibilità (non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno). Riforma Cartabia => ESTENSIONE dell’obbligo di trasmettere senza ritardo al giudice civile procedente COPIA delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono sostituzione o revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini anche ai DELITTI di violenza domestica e di genere commessi in forma tentata e al delitto di tentato omicidio (oltre che a quelli già previsti di delitti di violenza domestica e di genere). Misure custodiali 1. Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) = a cui si può aggiungere limiti alla facoltà di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con imputato. • DIVIETO di concedere arresti a cui sia stato condannato per reato di evasione nei 5 anni precedenti // eccezione se di “lieve entità” o se arresto dom. può soddisfare le esigenze cautelari. • Braccialetto elettronico => è una MODALITÀ DI ESECUZIONE, non è una misura cautelare, per controllare costantemente gli spostamenti dell’indagato. È subordinata al consenso dell’indagato e il giudice provvede all’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso. - Se il giudice NON applica il braccialetto deve MOTIVARE perché nel caso concreto non lo ritiene necessario. - Prima di decidere deve accertare la disponibilità concreta e in caso di indisponibilità non consegue automaticamente la custodia in carcere, ma vi deve essere una specifica valutazione delle esigenze ecc. 2. Custodia in carcere (art. 285 c.p.p.) = imputato dovrebbe essere tenuto separato da altri detenuti ma così nei fatti non accade. 3. Custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p.) • Infermità mentale + imputato non è socialmente pericoloso => ricovero presso servizio psichiatrico ospedaliero o centro di igiene mentale; • Infermità mentale + socialmente pericoloso => misura sicurezza ex art. 222 c.p.p. + ricovero presso casa di cura e custodia • Infermità totale => ospedale psichiatrico giudiziario (REMS: residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza). MISURE INTERDITTIVE Consistono nell’applicazione provvisoria a scopo cautelare di determinati divieti. Sono applicabili solo in ordine a delitti per cui si prevede pena ergastolo o reclusione superiore nel massimo a tre anni. Vi sono 4 tipi di misure interdittive: 1. Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (privazione temporanea) 2. Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio 3. Divieto di contrattare con la p.a. 4. Divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA 1. Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per imputato affetto da vizio di mente totale 2. Ricovero in casa di cura per imputato semi-infermo di mente 3. Libertà vigilata Presupposti necessari: - Gravi indizi di commissione del fatto - Soggetto ritenuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto e che sia socialmente pericoloso - Che non siano applicabili in concreto cause di giustificazione, non punibilità o estinzione del reato CONDIZIONI GENERALI DI APPLICABILITÀ GRAVITÀ DEL DELITTO => art. 280 c.p.p. Inapplicabilità alle contravvenzioni (solo misure cautelari reali) e in generale al di sotto di una soglia minima di gravità del delitto addebitato; Determinazione della pena ai fini dell’applicazione delle misure cautelari = si deve considerare la pena detentiva prevista in astratto nel massimo per il singolo delitto consumato o tentato TENENDO CONTO dell’aggravante dell’aver profittato di situazioni di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa e dell’attenuante del danno o del lucro di speciale tenuità. Distinzione tra categorie di diritti: - 1^ categoria: delitti punibili nel massimo con la reclusione fino a 3 anni => di regola è inapplicabile alcuna misura coercitiva né interdittiva, ma solo quelle reali. - 2^ categoria: delitti punibili nel massimo con la reclusione superiore a tre anni, ma inferiore a 5 => applicabilità delle misure personali ad eccezione della custodia in carcere. - 3^ categoria: delitti punibili con pena ergastolo o nel massimo con reclusione di almeno 5 anni => applicabilità di qualsiasi misura personale. PUNIBILITÀ IN CONCRETO => art. 273 co. 2 GRAVI INDIZI => cioè il quantum di pena che serve a legittimare la misura cautelare. Essendo che di regola le misure cautelari vengono applicate nella fase delle indagini preliminari, gli elementi su cui si basano gli indizi di colpevolezza sono elementi esistenti “allo stato degli atti”. Sulla base di questo materiale probatorio il giudice deve formulare un giudizio prognostico sulla possibilità di condanna dell’indagato. - Base probatoria del giudizio cautelare = atti raccolti in modo unilaterale dalla pubblica accusa, dalla polizia giudiziaria ed eventualmente dal difensore dell’indagato e da quello dell’offeso. Vi è un’assenza di contraddittorio. - L. 63 del 2001 introdotto comma 1-bis art. 273 c.p.p. = richiamo espresso ad alcune disposizioni sulla prova => giudizio ex legge di compatibilità dovrebbe riguardare solo queste norme, secondo quanto previsto. Necessità dei riscontri per dichiarazioni di imputati connessi o collegati Richiesta di indicazione della fonte delle dichiarazioni per “sentito dire” Divieto di utilizzazione delle dichiarazioni che la polizia ha ricevuto da informatori a meno che questi non siano sentiti Divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni eseguite illegittimamente.