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PROCESSUALE
PENALE
RIASSUNTI TONINI
Quindicesima edizione 1 2 Il primo codice di procedura penale italiano vide la luce nel 1913; esso, pur conservando il sistema misto, innova-‐ va rispe1o al modello napoleonico in quanto riconosceva ampi diriL all’accusato già nel corso della fase istru1o-‐ ria (pra/camente nel corso dell’istruzione rimanevano segrete solo le tes/monianze). Dopo la prima guerra mondiale Mussolini inizio la soppressione del sistema liberale e in coerenza con il nuovo regime si procede1e alla riforma dei codici; il nuovo codice penale e il nuovo codice di procedura penale furono promulga/ nel 1930 ed entrarono in vigore nel 1931; il sistema appariva formalmente misto, ma nella sostanza prevalevano le cara1eris/che del sistema inquisitorio: -‐ il diri1o di difesa fu eliminato nella fase istru1oria, che torno ad essere segreta -‐ il p.m., dipendente dal potere esecu/vo, o1enne i medesimi poteri coerci/vi del giudice istru1ore (conduceva una sua istruzione, denominata sommaria, in cui poteva limitare la libertà personale dell’imputato, assumere le prove e decidere di rinviare a giudizio l’imputato) inoltre poteva archiviare dire1amente le denunce senza chiedere l’autorizzazione al giudice -‐ erano aumenta/ i casi di ca1ura obbligatoria -‐ scompariva l’is/tuto della scarcerazione obbligatoria per decorrenza dei termini massimi -‐ era abolita la giuria popolare (al suo posto di introdusse la corte d’assise, composta da giudici toga/ e da cinque ci1adini) Il codice quindi riuscì ad a1uare un duplice cumulo di funzioni: • giudice cumulava i poteri dell’accusa; • pm cu-‐ mulava i poteri del giudice
=> sistema formalmente misto ma a prevalenza inquisitoria Sistema inquisitorio: modello di procedimento penale cara1erizzato da due principi: 1) principio di autorità: verità meglio accertata quan/ più poteri sono a1ribui/ al giudice 2) principio del cumulo delle funzioni processuali di accusa, difesa, e di giudizio in un unico sogge1o=giudice; Inizia/va d’ufficio, raccolta prove d’ufficio, processo in segreto e per iscri1o (dichiarazioni verbalizzate), no limi/ all’ammissibilità delle prove, imputato presunto colpevole, la regola è la carcerazione preven/va. Sistema accusatorio: si basa sul principio dialeLco, verità tanto meglio accertata quanto più spazio è dato allo scontro tra le par/ animate da interessi contrappos/, principio della separazione delle funzioni processuali e principio del contraddi1orio nella formazione della prova; inizia/va di parte, processo orale, limi/ all’ammissibil-‐ ità delle prove, carcerazione prima della sentenza è un’eccezione. Sistema misto: contempera le esigenze dei 2 sistemi tutela della società dal crimine e difesa dell’imputato: • istruzione prevalentemente inquisitoria=segreta e condo1a da un giudice, svolta dal giudice-‐istru1ore, inizia solo dopo che il pm ha fa1o richiesta al giudice istru1ore; termina dopo che il pm ha chiesto il proscioglimento o il rinvio a giudizio;
• dibaLmento prev. accusatorio=fondato sul contraddi1orio tra le par/.
IL PROCESSO PENALE DALLA COSTITUZIONE AL CODICE VIGENTE I PRINCIPI DEL PROCESSO PENALE NELLA COSTITUZIONE DEL 1948 Il ritorno al regime di libertà poli/ca ha provocato ripercussioni sul processo penale e sull’ordinamento giudiziario; si iden/ficano in par/colare due ordini di conseguenze: -‐ conseguenze immediate sono dovute alla legislazione intervenuta tra la data dell’armis/zio (8 se1embre 1943) e la data di entrata in vigore della Cos/tuzione (1 gennaio 1948); in par/colare il governo Badoglio limitò i poteri della polizia in tema di fermo, so1rasse al p.m. il potere di archiviare le denuncie in modo insindaca-‐ bile, res/tuì l’inamovibilità dei giudici e riconobbe alla magistratura nel suo complesso l’indipendenza dal gov-‐ erno (tuL i membri del CSM erano eleL da magistra/) -‐ conseguenze riflesse vanno individuate nei nuovi principi consacra/ nella Cos/tuzione; in par/colare i cos-‐ /tuen/ hanno posto solo le garanzie fondamentali che riguardavano i pun/ nevralgici del processo penale, dando per scontato che alcuni principi fondamentali (ad esempio la pubblicità del processo penale) cos/tuis-‐ sero ormai una conquista consolidata e che quindi non necessitassero di una espressa previsione. All’orientamento liberale si devono: 5 -‐ le norme cos/tuzionali che introducono la separazione dei poteri dello Stato, riaffermata con par/colare enfasi a garanzia dell’ordine giudiziario. -‐ disposizioni che stabiliscono la separazione delle funzioni nel processo penale: il diri1o di difesa, proclamato inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (24.2), l’azione penale spe1ante al p.m. (112), il principio del giudice naturale precos/tuito per legge. All’orientamento personalis/co si ricollegano le norme che riconoscono i diriL inviolabili della persona umana (art 2). L’elenco è de1agliato anche nelle garanzie di riserva di legge e di giurisdizione, precisate in singoli ar/coli a tutela della libertà personale (13), della libertà di domicilio (14) e di circolazione (16). Il quadro è completato dalla presunzione di innocenza, affermata nel 27.2, che voleva salvare la legiLmità della custodia cautelare ap-‐ plicabile in pendenza del processo penale (13.2).
Orientamento solidaris/co art 2-‐3 della Cost. A tale orientamento si possono ricondurre tu1e le norme che ten-‐ dono a rimuovere gli ostacoli di cara1ere economico che impediscono l’eguaglianza sostanziale: il 24 3-‐4comma assicura/ ai non abbien/ modi per difendersi; il 112 obbligatoria azione penale(prescinde dalle condizioni eco-‐ nomiche della persona offesa).
RIFORME PARZIALI AL CODICE DEL 1930 E I LAVORI PREPARATORI PER IL NUOVO CCP
Negli anni successivi all’entrata in funzione della Corte Cos/tuzionale (dopo il 1956) hanno preso corpo due ori-‐ entamen/ differen/: 1) dal un lato si sono effe1uate modifiche parziali al codice del 1930; tale orientamento è prevalso almeno fino al 1968; si reintrodussero in sostanza le garanzie già sperimentare nel codice liberale del 1913; l’unico aspe1o che non fu toccato è stata la stru1ura mista del processo e di conseguenza il principio del cumulo delle fun-‐ zioni processuali (il giudice istru1ore poteva procedere d’ufficio alla ricerca delle prove, il p.m. poteva con-‐ durre una sua istruzione, in cui esercitava i poteri coerci/vi e istru1ori che spe1avano al giudice, infine il giu-‐ dice del dibaLmento nella decisione defini/va poteva u/lizzare tuL i verbali degli aL raccol/ nelle fasi ante-‐ riori) 2) dall’altro si è pensato ad un nuovo processo penale; questo secondo orientamento cominciò a manifestarsi nel 1962.
Nella sesta legislatura il parlamento approvò in via defini/va un disegno di legge e la rela/va legge delega fu promulgata il 3 aprile 1974 con il numero 108; una commissione is/tuita dal Ministro della Gius/zia e pre-‐ sieduta da Gian Domenico Pisapia presentò il testo del Proge1o preliminare nel marzo del 1978; tu1avia il Governo interruppe l’iter della delega, a causa principalmente del par/colare momento storico poli/co (le brigate rosse rapirono Aldo Moro sempre nel marzo del 1978 e in una situazione del genere l’introduzione di un processo più garan/sta non era apparsa ragionevole) Dopo che il pen/mento di cen/naia di terroris/ aveva consen/to di debellare le più agguerrite bande criminali ed i fiancheggiatori delle stesse, riprendeva in Parlamento un dibaLto che si concluse con l’approvazione della sec-‐ onda e defini/va legge delega 16 febbraio 1987 n. 81.
Il 22 se1. 1988 il Governo ha approvato il testo del nuovo codice, che è stato pubblicato sulla Gazze1a Ufficiale il 24 o1obre 1988 ed è entrato in vigore il 24 o6obre 89. LINEE GENERALI DEL NUOVO PROCESSO PENALE Il nuovo processo penale è fondato su 3 principi fondamentali. 1) Principio della separazione delle funzioni; esso impone che il giudice abbia soltanto il compito di dirigere l’assunzione delle prove e di decidere (senza cumulare in se l’ulteriore potere di svolgere indagini) . P.m. si limi-‐ / a ricercare le prove (senza cumulare in se il potere di assumerle); in questo modo si assicura una dialeLca tra accusa e difesa, che espongono le loro ragioni in equilibrio so1o il controllo del giudice, che si trova in una posizione di imparzialità. 2) Principio della ne6a ripar9zione delle fasi processuali; si ha il susseguirsi di: A. INDAGINI PRELIMINARI: in questa fase il p.m. svolge funzioni inves/ga/ve (ricerca di elemen/ di prova e iden/ficazione del colpevole) e a tal fine può predisporre perquisizioni, sequestri e accertamen/ tecnici ed ha il potere di ordinare il fermo di un sogge1o gravemente indiziato quando vi è pericolo di fuga (tu1e le altre misure coerci/ve nei confron/ dell’imputato, custodia in carcere, arresto domiciliare, misure obbliga-‐ 6 torie o interdiLve, possono essere disposte soltanto dal giudice, su richiesta del p.m.); In questa fase fun-‐ zioni di garanzia sono svolte dal GIP, che non ha poteri di inizia/va probatoria ma solo di decidere sulle richieste delle par/. Il p.m. di regola non ha il potere di assumere prove dire1amente u/lizzabili per la decisione finale, se occorre assumere subito prove non rinviabili al dibaLmento, il p.m. o l’indagato pos-‐ sono farne domanda al giudice e se ques/ la accoglie, le prove sono assunte davan/ al giudice in una udienza denominata “incidente probatorio” e possono essere successivamente u/lizzate ai fini della deci-‐ sione (es tes/mone minacciato o in gravi condizioni di salute)
Concluse le indagini, il p.m. deve valutare se gli elemen/ acquisi/ nelle indagini preliminari sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio e deve quindi scegliere entro un termine prefissato se chiedere al GIP: • Archiviazione Se il p.m. ri/ene che gli elemen/ acquisi/ nelle indagini preliminari non siano idonei, deve rivolgere al GIP una richiesta di archiviazione, non può archiviare di sua inizia/va;
Se giudice non accoglie la richiesta di archiviazione, o la persona offesa ha proposto opposizione am-‐ missibile=> udienza in camera di consiglio, in essa il giudice può ado1are 3 diversi provvedimen/:
-‐ se ri/ene che la no/zia di reato sia infondata => dispone l’archiviazione
-‐ se ri/ene necessarie ulteriori indagini => le indica al p.m., fissando il termine per il loro compimento
-‐ se ri/ene che gli elemen/ raccol/ siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio
=> ordina al p.m. di formulare l’imputazione e fissa la data dell’udienza preliminare (c.d. im-‐ putazione coa1a) •Rinvio a giudizio Se invece il p.m. terminate le indagini ri/ene che gli elemen/ acquisi/ siano idonei e intende fare richiesta di rinvio a giudizio, egli deve:
-‐ depositare il fascicolo e
-‐ no/ficare all’indagato e al suo difensore un “avviso di conclusione delle indagini”;
-‐ presenta una richiesta di rinvio a giudizio e -‐ formula l’imputazione. B. UDIENZA PRELIMINARE: dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. il giudice fissa la data del-‐ l’udienza preliminare (che si svolge in contraddi1orio ma senza il pubblico) dove il giudice deve verificare se esistono elemen< idonei a sostenere l’accusa in giudizio; Se tali elemen/: • non sussistono=> il giudice pronuncia sentenza di non luogo a precedere; • esistono => il giudice emana il decreto che dispone il giudizio e suddivide l’originario fascicolo delle indagini in 2 dis:n: fascicoli: 1. fascicolo per il dibaYmento: con/ene i verbali degli aL assun/ in contraddi1orio ed i verbali degli aL non ripe/bili assun/ dal p.m. e dalla polizia giudiziaria 2. fascicolo del p.m.: che ha un contenuto residuale, con/ene i verbali degli aL assun/ dal p.m., dalla polizia giudiziaria e dal difensore; esso è conosciuto soltanto dalle par/ e non dal giudice e gli aL in esso contenu/ non sono u/lizzabili per la decisione dibaLmentale C. DIBATTIMENTO: Nel dibaLmento il principio del contraddi1orio è a1uato a1raverso l’is/tuto dell’esame incrociato, le domande sono poste dire1amente dal pm e dai difensori e il presidente del collegio giudi-‐ cate ha il potere di amme1ere o meno le domande, può intervenire per assicurare la lealtà dell’esame e la corre1ezza delle contestazioni, può rivolgere dire1amente domande e perfino indicare temi di prova nuovi o più ampi che siano u/li alla completezza dell’esame.
Può assumere nuove prove, una volta assunte quelle richieste dalle par/. 3) Principio della semplificazione del procedimento; la procedura più garan/ta è riservata solo ai casi vera-‐ mente controversi o ai rea/ gravi;
Il codice prevede sei ri9 semplifica9: 1) Pa6eggiamento: l’imputato si può accordare col pm sulla specie e misura della pena; accordo /ene con-‐ to della possibilità di ridurla fino a 1/3.
Massimo di pena pa1eggiabile=5 anni. 2) Giudizio abbreviato: imputato può chiedere che il processo sia definito nell’udienza preliminare sulla base degli aL raccol/ nel fascicolo delle indagini. nell’udienza preliminare il giudice può pronunciare sen-‐ 7 -‐ per un verso è intervenuto sulla disciplina delle qualifiche dei dichiaran/ ed ha previsto una riduzione dell’area del diri1o al silenzio -‐ per un altro verso ha modificato la norma/va in materia di dichiarazioni raccolte unilateralmente nel corso delle indagini ed ha affermato che esse sono di regola inu/lizzabili in dibaLmento come prova dei faL in esse afferma/. SUCCESSIONE DELLE NORME PROCESSUALI NEL TEMPO
In più occasioni il parlamento è intervenuto con nuove leggi apportando modifiche alle norme del codice di pro-‐ cedura penale; in tu1e queste situazioni si pone il problema inerente alla disciplina da applicare ai procedimen/ penden/ al momento in cui si verifica la successione tra norme.
La legge può predisporre un’apposita disciplina per i rappor/ giuridici penden/ al momento della sua entrata in vigore, de1ando: -‐ norme intertemporali: hanno natura strumentale in quanto non regolano la materia interessata dalle norme che si sono succedute, ma indicano il criterio in base al quale si individua la disciplina per il caso concreto; norme che disciplinano l’applicazione di altre norme. Individuano, nell’ambito dei rappor/ penden/, quali tra di essi saranno regola/ dalla nuova disciplina e quali invece resteranno so1o il regime della disciplina previ-‐ gente -‐ norme transitorie: sono norme materiali di dire1a applicazione, che regolano le situazioni giuridiche coinvolte nella successione di leggi e recano una disciplina peculiare per il caso concreto (di solito intermedia tra quella contenuta nella nuova legge e quella de1ata dalla norma/va abrogata). Se invece la nuova legge non reca alcuna previsione circa i rappor/ giuridici penden/ al momento della sua en-‐ trata in vigore, non è dato riscontrare una lacuna del diri1o, poiché vale il principio di irretroaYvità (tempus regis actum) sancito dall’art 11 disp. prel. c.c. in base al quale “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effe<o retroaAvo”.
Actus= ogni a1o processuale=> aL i cui effeL siano esauri/= saranno regola/ dalla disciplina previgente; aL ancora da compiere o non perfeziona/= regola/ dalla nuova disciplina.
Procedimento probatorio: plurifasico=> valutazione secondo disciplina vigente, anche se diversa da quella vi-‐ gente al momento dell’assunzione. LE FONTI INTERNAZIONALI DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE Parlamento ha vigcolato il Governo ad adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ra/ficate dall’italia e rela/ve ai diriL della persona e al processo penale.
Art 10 I Cost“l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diri<o internazionale generalmente ri-‐ conosciute” norma chiamata trasformatore permanente poiché ada1a automa/camente il diri1o interno al dirit-‐ to internazionale consuetudinario (sono quindi escluse dalla sua applicazione le Convenzioni tra gli Sta/, ricomp-‐ rese solo quelle che si limitano a codificare consuetudini internazionali). Ad una parte del diri1o internazionale paLzio si applica l’ar/colo 11 della Cos/tuzione, in base al quale “l’Italia consente...alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la gius:zia tra le nazioni”; infaL questa disposizione riguarda i Tra6a9 internazionali che is9tuiscono organizzazioni volte al mantenimento della pace e della gius9zia tra gli Sta9 e comporta che una legge interna che si ponga in con-‐ trasto con tali tra1a/ sia passibile di una dichiarazione di incos/tuzionalità. Per quanto riguarda il diri6o comunitario, art 11 norme comunitarie hanno efficacia obbligatoria. Regolamen/ e direLve sono self-‐execu/ng e valuta se la legge nazionale è compa/bile con la norma comunitaria, se incompa/-‐ bile deve disapplicarla;
Per quanto riguarda infine le norme internazionali paYzie comuni, al di fuori delle faLspecie ex art 10 e 11 Cost vale la regola generale secondo la quale il rango delle norme dei tra<a: introdo<e nel nostro ordinamento è quello proprio della legge contenente l’ordine di esecuzione del tra1ato stesso. Tu1avia la legge cos/tuzionale 131/2003 ha portato delle novità in quanto il nuovo art 117 I comma impone al legislatore italiano il rispe<o...dei vincoli derivan: dagli obblighi internazionali; da ciò deriva che le norme contenute nei tra1a/ assumono la de-‐ nominazione di norme interposte, con un rango inferiore a quello della Cost e superiore a quello delle legge or-‐ 10 dinaria; quindi il giudice nazionale deve interpretare la legge nazionale in modo conforme alla norma inter-‐ nazionale e se la legge nazionale contrasta con la norma internazionale il giudice italiano deve inves/re della ques/one la Corte Cos/tuzionale, invocando come parametro l’art 117 I comma. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diriY dell’uomo e delle libertà fondamentali è una norma pat-‐ /zia che, in virtù del suo par/colare contenuto e della peculiarità dei meccanismi di tutela da essa is/tui/, assume una posizione speciale nel nostro sistema; infaL la protezione dei diriL umani all’interno di ciascuno stato membro è dire1a, in quanto la Convenzione riconosce formalmente la loro /tolarità in capo alle singole persone e a1ribuisce alle medesime le legiLmazione aLva al ricorso alla Corte europea dei diriL dell’uomo, una volta esaurite le vie di ricorso interno; al tempo stesso la Corte europea ha la competenza sulle ques/oni concernen/ l’ interpretazione e applicazione della Convenzione al fine di garan/re una interpretazione uniforme negli Sta/ membri. Da tu1o ciò deriva che il giudice italiano deve interpretare la norma nazionale in modo conforme alla CEDU nel limite del testo della norma nazionale; se nonostante tale aLvità ermeneu/ca la norma nazionale contrasta con la CEDU il giudice italiano non può disapplicarla, ma deve inves/re della ques/one la Corte cost. la quale ha un duplice compito: 1) deve valutare la compa/bilità della norma nazionale con la CEDU; in caso di contrasto => norma nazionale deve essere dichiarata cos/tuzionalmente illegiLma ex117 I 2) deve valutare che le norme CEDU siano compa/bili con la Cost italiana; in caso di contrasto la Corte deve provvedere ad espungere la norma CEDU dal nostro ordinamento mediante la dichiarazione di illegiLmità della legge di esecuzione. Principio di massima espansione delle garanzie: norme CEDU hanno la funzione di ampliare l’area di protezione che la Cost. riconosce ai diriL fondamentali. EffeY delle sentenze di condanna della Corte europea dei diriY dell’uomo. , gli Sta/ devono impegnarsi a con-‐ formarsi alle sentenze defini/ve della Corte nei loro confron/. Se lo stato non consente di rimuovere le con-‐ seguenze di tale violazione la Corte accorda se del caso un’equa soddisfazione alla parte lesa. Per lo Stato con-‐ dannato alla pena pecuniaria resta l’obbligo giuridico di ado1are misure generali o individuali necessarie.
Finalità delle misure individuali= riduzione in pris9no=> devono porre il ricorrente in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata alcuna inosservanza della CEDU. Mezzo più idoneo per assicu-‐ rare la riduzione in pris/no consiste nella riapertura del processo in condizioni che consentono il recupero delle garanzie.
Ricorso alla Corte presuppone l’esaurimento dei rimedi interni=> quindi la corte si pronuncia di solito su ques-‐ /oni già chiuse con sentenza irrevocabile=> la riapertura ha posto problemi per l’Italia in cui l’unico strumento per riaprire un processo definito con sentenza irrevocabile è la revisione: u/lizzabile se sopravvengono nuovi el-‐ emen/ che rendano i faL accerta/ con sent. irrevocabile contrastan/ con la realtà storica (es. nuove prove) e se conducono al proscioglimento. In tal caso la riapertura invece è finalizzata solo a consen/re garanzie processuali negate nel precedente giudizio.
Sent. cos/tuzionale 113/2011 la mancanza di uno strumento idoneo a preme1ere la riduzione in pris/no nel caso di violazione delle garanzie riconosciute dalla convenzione in tema di giusto processo, contrasta con la Cos/-‐ tuzione e ha affermato ill. cost. dell’art 630 nella parte in cui non perme1e la revisione per riduzione in pris/no a seguito della violazione CEDU=> opportunità della revisione dovrà essere valutata caso per caso.
Sentenze pilota= sentenze su una ques/one su cui sono sta/ presenta/ più ricorsi => producono effeL vincolan/ oltre il singolo caso concreto deciso dai giudici.
Sentenze di condanna che lasciano intendere la necessità di ado1are misure generali come necessaria con-‐ seguenza della violazione stru1urale della CEDU da parte dello Stato nazionale=> lo Stato deve rimuove gli effeL nei confron/ di tuL quelli che si trovano nella stessa situazione, a prescindere dalla presentazione di un ricorso. 11 PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE Il processo penale ha lo scopo di accertare: a) se una determinata persona ha commesso un reato, cioè accertare se il fa1o cos/tuisce reato e applicare le sanzioni penali che devono essere irrogate. Accerta il fa1o, iden/fica gli autori e ne conosce la personalità. b) quale è la personalità dell’autore del reato; la sanzione penale infaL è proporzionata alla personalità dell’au-‐ tore del fa1o illecito, oltre che alla gravità del bene offeso.
≠sanzione civile= proporzionata all’en/tà del danno
≠sanzione amministra/va= proporzionata all’interesse generale leso. c) quali sono le sanzioni che devono essergli applicate; se la sanzione penale ha:
• unicamente una funzione retribu/va, l’esecuzione della stessa può essere affidata alla PA (e il processo si disinteressa da questo momento);
• anche funzione rieduca/va, è indispensabile che un giudice accer/ l’evoluzione della personalità del reo in sede esecu/va. per iden/ficare le misure alterna/ve alla detenzione che possono essere applicate=> scopo di modificare il contenuto della pena al grado di risocializzazione manifestato dal condannato. Procedimento penale= serie cronologicamente ordinata di aL direL alla pronuncia di una decisione penale, ciascuno dei quali, in quanto validamente compiuto, fa sorgere il dovere di porre in essere il successivo e, al con-‐ tempo, è esso stesso realizzato in adempimento di un dovere posto dal suo antecedente. fino alla pronuncia di una sentenza di condanna o proscioglimento o decreto(o ordinanza di archiviazione) Il procedimento penale è diviso in tre fasi:
1) indagini preliminari 2) udienza preliminare 3) giudizio. Processo penale= porzione del procedimento penale= udienza preliminare+ giudizio; Momento iniziale del pro-‐ cesso corrisponde all’esercizio dell’azione penale.
Momento finale si ha quando la sentenza diventa irrevocabile (=non più impugnabile perché nessuna parte ha presentato ricorso nei termini o perché tu1e le impugnazioni ordinarie sono state esperite). Escluse le indagini preliminari “ in ogni stato e grado del procedimento” = indagini prel.+ udienza prel.+ giudizio
“ in ogni stato e grado del processo” = udienza prel. + giudizio. Stato= fase del procedimento . Grado= primo grado, appello o cassazione Primo a1o del procedimento:
Azione penale è la richiesta, dire<a al giudice, di decidere sull’imputazione; ex art 405 I: -‐ nel procedimento ordinario => il p.m. esercita l’azione penale quando chiede il rinvio a giudizio dell’imputato; la richiesta è rivolta al giudice e con/ene la formulazione dell’imputazione. -‐ nei procedimen/ speciali (che ome1ono l’udienza preliminare)=> azione penale è esercitata quando il pm formula l’imputazione nell’a1o che instaura il singolo procedimento.
Es. direLssima= il pm contesta l’imputazione all’imputato che sia stato condo1o dire1amente in udienza. Azione penale= formulazione dell’imputazione unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio o al compimento di altro a1o che instaura il procedimento speciale. Imputazione = addebito di responsabilità di un fa1o storico di reato.
Nel proc. ordinario è formulata dal pm al termine delle indagini preliminari ad un determinato sogge1o un fa1o di reato. Elemen9 dell’imputazione: 1) enunciazione in forma chiara e precisa del fa1o storico di reato addebitato all’imputato 2) indicazione degli ar/coli di legge che si ri/ene siano sta/ viola/ 3) generalità della persona alla quale è addebitato il reato EffeY dell’azione penale: 1) pone in capo al giudice l’obbligo di decidere su un determinato fa1o storico 2) fissa l’ogge1o del processo=> il giudice non può decidere su un fa1o storico≠ da quello precisato nell’im-‐ putazione, salvo eccezioni ex ar1. 516-‐521. 12 -‐ Tribunale per i minorenni (composto da: 2 giudici toga/ + 2 esper/ in psicologia, pedagogia e materie analoghe, nomina/ con decreto del capo dello Stato, su proposta del ministro della Gius/zia, previa deliber-‐ azione del CSM) è competente per i rea/ commessi dai minori degli anni 18; si tra1a di una competenza esclu-‐ siva, per cui la cognizione resta a1ribuita al tribunale per i minorenni anche se il minore ha commesso un reato che sarebbe di competenza della Corte d’assise, del giudice di pace o del tribunale e anche se il minore ha commesso un reato insieme ad adul/. Per rea/ commessi da adul/ competenza ripar/ta tra corte d’assise e giudice di pace.
Il tribunale ha competenza residuale, salvo rea/ espressamente indica/ dalla legge. -‐ Corte d’assise (giudice collegiale composto da 2 giudici di carriera e 6 giudici popolari) è a1ribuita la compe-‐ tenza a giudicare i più gravi faL di sangue ed i più gravi deliL poli/ci, es: strage, omicidio volontario, epi-‐ demie. Materie su cui meglio si può esprimere la valutazione di un ci1adino non dotato di conoscenze tec-‐ niche. Comp. ampliata.
Art. 5. Competenza della corte di assise. La corte di assise è competente: a) per i deliA per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione
non < nel massimo a 24 anni. (es. omicidio volontario, strage).
Esclusi (=comp. del Tribunale) i deliA, comunque aggrava: di:
• tentato omicidio • rapina • estorsione • associazioni di :po mafioso anche straniere
• deliA, comunque aggrava:, previs: dal TU sugli stupefacen:;
Sequestro di persona ai fini di estorsione (da 25 a 30anni)=> di competenza della corte d’assise in virtù del criterio quan/ta/vo. b) per i deliA consuma: di omicidio del consenziente, is:gazione al suicidio e omicidio preterintezionale (579, 580, 584 cp); c) per ogni deli<o doloso se dal fa<o è derivata la morte di una o più persone,
Escluse (comp. del Tribunale) le faLspecie di morte o lesioni come conseguenza di altro deli1o, rissa o omissione di soccorso (586, 588 e 593 cp) ; d) per i deliA di ricos:tuzione del par:to fascista, genocidio, deliA che concernono la personalità dello Stato, sempre che per tali deliA sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 10 anni. d)bis) -‐ per i deliA consuma: o tenta: di associazioni per delinquere non mafiosa, finalizzata a comme<ere i deliA di riduzione in schiavitù, tra<a di persone, acquisto e alienazione di schiavi, favoreggiamento pluriag-‐ gravato dell’immigrazione clandes:na.
-‐ per deliA consuma: o tenta: di riduzione in schiavitù e acquisto e alienazione di schiavi.
-‐ per i deliL con finalità di terrorismo sempre che per tali deliL sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 10 anni. -‐ Giudice di pace: giudice non professionale, nominato a tempo determinato, non richiede il concorso in magis-‐ tratura, sufficiente laurea in jus e esame di abilitazione (o presuppos/ alterna/vi, es: aver esercitato funzioni notarili o aver insegnato materie giuridiche all’università).
E’ competente a conoscere una serie di faLspecie a1ribuite qualita/vamente, rea/ che sono espressione di situazioni di microconfli1ualità individuale, sopra1u1o tra priva/.
In generale il criterio per la determinazione della competenza di tale organo è cos/tuito dalla tenuità della sanzione e dalla semplicità dell’accertamento.
Si dis/ngue tra: -‐ rea9 procedibili a querela: percosse; lesioni volontarie procedibili a querela (che abbiano cagionato una malaLa di durata non>20gg); lesioni colpose se malaLa<20 gg, salvo che si traL di lesioni personali gravi o gravissime commesse in circolazione stradale quando il responsabile guidava in stato di ebbrezza o so1o stupefacen/; diffamazione; minaccia semplice; fur/ lievi; danneggiamento semplice.
Non + di comp. del giudice di pace le lesioni personali perseguibili a querela se reato commesso a danno del convivente, o coniuge, frat/sorella,padre/madre adoLvi, figlio adoLvo affine in linea dire1a).
Per i rea/ procedibili a querela, la persona offesa può chiedere l’esercizio dell’azione penale a1raverso: -‐ querela: non preclude un successivo ricorso, nel termine di 3 mesi 15 -‐ ricorso immediato al giudice di pace -‐ rea9 procedibili d’ufficio: alcuni rea/ contravvenzionali previs/ dal cp:-‐ somministrazione bevande alcol-‐ iche a minori, infermi di mente -‐ aL contrari a decenza pubblica
-‐ inosservanza obbligo di istruzione elementare ai minorenni
+ contravvenzioni in materia di pubblica sicurezza, navigazione, medicinali.
+ reato d’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato -‐ Tribunale ha competenza :
• residuale a giudicare i rea/ che non appartengono alla competenza della Corte d’assise, del Tribunale per i minorenni e del Giudice di pace;
• qualita:va a giudicare rea/ che sono previs/ in modo specifico da singole norme di legge e che presuppon-‐ gono una conoscenze tecniche o di una qualche complessità; Es. materia fiscale, rea/ commessi a mezzo di stampa, cinema, radio e televisione. -‐ in composizione collegiale (3 giudici) conosce:
• i rea/ puni/, anche nelle ipotesi di tenta/vo, con una pena deten/va > nel max a 10 anni, ma < a 24 anni, purché non si traL di rea/ di competenza della corte d’assise (criterio quan/ta/vo ex art 33-‐bis II); => 10 < max pena < 24
• + una serie di faLspecie indicate nomina/vamente ex art 33-‐bis comma I (criterio qualita/vo)
=> quasi tuL i rea/ di associazione per delinquere(comune e di stampo mafioso), scambio ele1orale poli/-‐ co mafioso, rea/ in materia di aborto e usura.
+ rea/ commessi da PU contro la PA(corruzione, concussione, peculato)
+ rea/ previs/ dal cc in materia di cc e consorzi
+ pros/tuzione minorile e violenza sessuale
+ rea/ commessi dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni (proc. speciale) -‐ in composizione monocra9ca conosce dei deliL di produzione e traffico illecito di sostanza stupefacen/ e dei rea/ puni/ con pena deten/va fino a 10 anni nel max, purché non siano di competenza del Giudice di pace.
Sono a1ribui/ rea/ che presentano un alto tassi di pericolosità sociale, la cui pena nel max si avvicina ai 10. Es. deliL contro l’incolumità pubblica, rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, adulterazione e contraffazione di cose in danno della salute pubblica. La competenza del giudice monocra/co dal 99 è stata portata da 4 a 10 anni, con conseguente perdita della garanzia della collegialità=> il singolo giudice ha una maggiore esposizione sociale=> potrebbe arrivare a con-‐ dannare anche quando l’accusa non abbia dimostrato la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio per non prendere una decisione impopolare; invece col collegio l’esposizione sociale è ripar/ta tra più giudici. Competenza funzionale: comp. a svolgere determina/ procedimen/ o par/colari fasi o gradi del procedimento o determina/ aL.
Es. anche in procedimen/ presso la corte d’assise o del tribunale gli aL che devono essere compiu/ nella fase delle indagini preliminari sono di competenza del GIP. COMPETENZA PER TERRITORIO Art. 8. Regole generali I. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.
Ra/o della celebrazione del processo nel locus commissi delic:: diri1o e gius/zia devono affermarsi nel luogo in cui sono sta/ viola/, rendere più agevole la raccolta delle prove, ridurre disagi per tes/ e per le par/.. Ec-‐ cezioni con stesse gius/ficazioni: II. Se si tra>a di fa>o dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione. III. Se si tra>a di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto in izio la consumazione, anche se dal fa>o è derivata la morte di una o più persone. IV. Se si tra>a di deli>o tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ul<mo a>o dire>o a comme>ere il deli>o. 16 Art. 9. Regole supple9ve I. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'ar/colo 8, è competente il
giudice dell'ul/mo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. II. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appar/ene successivamente al giudice della resi-‐ denza, della dimora o del domicilio dell'imputato. III. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appar/ene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la no/zia di reato nel reg-‐ istro previsto dall'ar/colo 335.
Importante deroga alle norme ordinarie sulla competenza territoriale=> Art 11 procedimen9 riguardan9 magis-‐ tra9 => in cui un magistrato (giudice o p.m.) assume la qualità di imputato, indagato, persona offesa o danneggia-‐ ta dal reato, quando in base alle regole ordinarie tale procedimen/ sarebbero a1ribui/ alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distre1o di corte d’appello nel quale il magistrato esercita le sue funzioni, ovvero le esercitava al momento del fa1o; in ques/ casi la competenza è a1ribuita al giudice competente per materia che ha sede nel capoluogo del distre1o di Corte d’appello individuato dalla tabella A annessa alla legge 420/1998; tale regola vale anche in caso di procedimen/ connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato, indagato, persona offesa o danneggiata dal reato. Es. magistrato del distre1o di firenze=> a Genova
Spostamento di competenza ha lo scopo di assicurare l’imparzialità dell’organo; meccanismo che opera anche in proc. in materia di responsabilità civile e per cause civili di cui un magistrato sia parte. COMPETENZA PER CONNESSIONE vi criterio a1ribu/vo della competenza del giudice, che non com-‐ porta necessariamente la riunione dei procedimen/. Vi è connessione di procedimen/ di competenza del tri-‐ bunale e della corte d’assiste in tre casi:
Art. 12. Casi di connessione: 1) • quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro op-‐ pure • quando più persone con condo<e indipenden: hanno determinato l’evento; 2) • quando una persona è imputata di più rea: commessi con una sola azione od omissione (concorso formale di rea<) o • con più azioni od omissioni esecu:ve del medesimo disegno criminoso (reato con<nuato); 3) se dei rea: per cui si procede gli uni sono sta: commessi per eseguire o per occultare gli altri (es. falso commesso per occultare il peculato) Quando vi è connessione, un solo giudice è competente a giudicare tuL i rea/ connessi; Di regola i procedimen/ saranno riuni/, ma possono svolgersi anche separatamente. Il giudice competente in caso di connessione viene individuato in base ai seguen/ criteri: -‐ fra i giudici competen/ per materia=> la corte d’assise prevale sul tribunale
Art 15: “Se alcuni dei procedimen: connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quel-‐ la del tribunale, è competente per tuA la corte di assise”) -‐ Art 16 la competenza per territorio per i procedimen: connessi rispe<o ai quali più giudici sono ugualmente competen: per materia => appar:ene al giudice comp. per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giu-‐ dice comp. per reato commesso per primo. -‐ se alcuni di comp. del trib. collegiale ed altri al giudice monocra/co=> collegiale. Deroghe alla connessione: in presenza di procedimen/ contro imputa/ minorenni: devono esser sempre e comunque giudica/ dal tri-‐ bunale per i minorenni. Art. 14.
I. La connessione non opera fra procedimen: rela:vi a imputa: che al momento del fa<o erano minorenni e procedimen: rela:vi a imputa: maggiorenni.
II. La connessione non opera fra procedimen: per rea: commessi quando l'imputato era minorenne e proced-‐ imen: per rea: commessi quando era maggiorenne. regole par/colari per la connessione di proced. di comp. di giudici ordinari e speciali per la connessione di procedimen/ appartenen/ alla competenza di giudici ordinari e di giudici di pace 17 composizione collegiale o monocra/ca del tribunale viene considerata come una ques/one di forma o di rito aLnente alla cognizione (e non come una ques/one di competenza).
L.n. 479/99 ha introdo1o 2 modelli procedurali davan/ al Tribunale in comp. monocra/ca: 1) rito per rea/ più gravi che prevede: • udienza preliminare in cui il giudice controlla la fondatezza dell’accusa formulata dal pm 2) rito per rea/ meno gravi=> non prevede udienza preliminare: pm esercita l’azione penale con citazione diret-‐ ta in giudizio senza controllo giurisdizionale. Regime delle inosservanze si riferisce a due ordini si violazioni: • violazioni rela/ve ai rappor/ tra le a1ribuzioni del tribunale in composizione collegiale
e in composizione monocra/ca; l'inosservanza delle disposizioni rela/ve all'a1ribuzione dei rea/ alla cog-‐ nizione del tribunale in composizione collegiale o monocra/ca e delle disposizioni processuali collegate è rile-‐ vata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, nel corso delle ques/oni preliminari in dibaLmento (art. 33 – quinquies) • violazioni rela/ve all’udienza preliminare, cioè le ipotesi in cui si sia erroneamente omessa l’udienza prelim-‐ inare in relazione a rea/ per i quali viceversa de1a udienza sia prevista Nell’ambito delle inosservanze per eccesso possono verificarsi due ipotesi: a) se nell’udienza preliminare il giudice rileva (d’ufficio o su eccezione di parte) che per il reato doveva proced-‐ ersi con citazione dire1a in giudizio, senza udienza preliminare=> il giudice deve trasme1ere gli aL al p.m. perché ques/ eme1a il decreto di citazione a giudizio (art 33 sexies); b) se il giudice collegiale in dibaLmento rilevi che il procedimento speL al tribunale monocra/co=> non si ha regressione del procedimento, il collegio deve trasme1ere con ordinanza gli aL al giudice competente per il dibaLmento (art 33sep/es comma I) Nell’ambito delle inosservanze per dife>o possono porsi due ipotesi: a) se il giudice monocra/co, nel dibaLmento instaurato a seguito di citazione dire1a, rileva che si tra1a di un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare=> si ha una regressione del procedimento=> il giudice trasme1e gli aL al p.m.:
• sia ove ritenga che il reato speL al tribunale collegiale,
• sia ove ritenga che il reato sia a1ribuito al tribunale monocra/co
=> in modo che il p.m. eserci/ nuovamente l’azione penale. b) se il giudice monocra/co in dibaLmento ri/ene che il proced. speL al tribunale collegiale, deve trasme1ere gli aL al giudice competente per il dibaLmento(art 33 sep/es I) Se nonostante l’eccezione di parte, il giudice ritenga corre1a la propria cognizione, spe1erà ad una delle par/ proporre appello , con gli effeL ex art 33 oc/es. -‐ se la corte d’appello ri/ene che la cognizione era del giudice collegiale=> annulla la sentenza del giudice monocra/co e trasme1e gli aL al p.m. presso il tribunale -‐ se la corte d’appello ri/ene che la cognizione era del giudice monocra/co=> corte d’appello decide dire1a-‐ mente nel merito (soluzione simile a quella prevista per l’incompetenza per materia in eccesso) Art. 33-‐nonies. Validità delle prove acquisite. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocra:ca del tribunale=> non determina l'invalidità degli aA del procedimento, né l'inu:lizzabilità delle prove già acquisite. CAPACITÀ DEL GIUDICE
Quando si parla di capacità del giudice si fa riferimento al complesso dei requisi/ indispensabili per un legiLmo esercizio della funzione giudicante;
Art 33 I Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per cos/tuire i collegi sono stabili/ dalle leggi di ordinamento giudiziario”.
Non tu1e le disposizioni finalizzate a regolare l’a1ribuzione e lo svolgimento della funzione giurisdizionale sono previste a pena di nullità.
Nullità assoluta=> posta a presidio della capacità generica (che si oLene con nomina e ammissione nel ruolo), 20 non per capacità specifica (regolare cos/tuzione del giudice nell’ambito di un determinato processo) => legisla-‐ tore vuole evitare che la violazione di regole sul funzionamento interno degli uff. giudiziari potesse dar luogo a nullità processuali.
Art 33 “Non si considerano aAnen: alla capacità del giudice: -‐ le disposizioni sulla des:nazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici” II -‐ né al numero dei giudici necessario per cos:tuire l'organo giudicante le disposizioni sull'a<ribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocra:co III => violazione delle norme sul riparto della cognizione (monocra/co o coll)=> no nullità. IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE – incompa9bilità, astensione e ricusazione L’imparzialità del giudice persona fisica per essere effeLva deve essere fondata su principi: a) soggezione del giudice soltanto alla legge: che deve definire quali faL sono reato e i poteri che il giudice può esercitare=> il ci1adino deve essere tutelato contro l’arbitrio del potere legisla/vo, esecu/vo ma anche contro l’arbitrio del giudice(no discrezione) b) separazione tra funzioni giurisdizionali e quelle /piche di una parte: separazione delle principali funzioni pro-‐ cessuali (accusa difesa giudice) se giudice è anche difesa, no imparziale. c) terzietà: riguarda lo status sul piano ordinamentale. terzietà limite al passaggio tra funzioni di pm e quelle di giudice (solo cambiando corte d’appello) d) impregiudicatezza come situazione psichica di assenza della forza di prevenzione: a1eggiamento interiore del giudice rispe1o alla decisione da prendere , assenza di un pregiudizio rispe1o all’ogge1o del procedimen-‐ to. Fondamento teorico sta nella “forza della prevenzione”= tendenza di ogni persona a mantenere fermo un giudizio già espresso, sopra1u1o la persona che deve decidere difficilmente amme1erà lo sbaglio. e) equidistanza dalle par9 (giudice superpartes) imparzialità= no legami né con le par/ né con l’ogge1o del procedimento. f) presenza di garanzie procedimentali che consentano di estrome1ere il giudice che non sia o non appaia im-‐ parziale. INCOMPATIBILITA’ DEL GIUDICE = incapacità di svolgere una determinata funzione in relazione ad un determinato procedimento. Di regola si ha incompa/bilità quando manca impregiudicatezza.
Situazioni di incompa/bilità impediscono ad un magistrato di essere designato a svolgere funzioni di giudice in un determinato procedimento=> se non accertate prima della cos/tuzione dell’organo giudicante, diventano mo/vi di astensione o ricusazione. Cause di incompa9bilità: situazioni pregiudican/ previste dal cc 1) esercizio della funzione di giudice nel medesimo procedimento. In par/colare: 1) aver pronunciato sentenza in un precedente grado del procedimento 2) aver emesso provv. conclusivo dell’udienza preliminare 3) aver emesso decreto penale di condanna 4) aver disposto il giudizio immediato 5) aver deciso sull’impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere + giudice del dibaLmento che in una precedente fase abba affermato o negato la responsabilità dell’impu-‐ tato. (corte cost.) + giudice che abbia esercitato le funzioni di GIP non può eme1ere decreto di condanna, né tenere udienza prel. né partecipare al giudizio, a meno che non si sia limitato a svolgere funzioni non decisorie (es. giudice che abbia solo assis/to all’assunzione della prova in incidente probat=> può decidere sul rinvio a giudizio o sulla colpevolezza. 2) esercizio di una dis/nta e separata funzione nel medesimo procedimento (es. pm, polizia giudiziaria, difen-‐ sore, tes/mone, perito, ct, denunciante o querelante) 21 3) parentela con altro giudice o sogge1o del medesimo procedimento un parente o affine del magistrato abbia già esercitato nel medesimo proc. la funzione di giudice o altre funzioni separate o diverse ASTENSIONE E RICUSAZIONE Rimedi che funzionano ex post e consentono di rimuovere un giudice già designato per un procedimento, in pre-‐ senza di sit. che ne comprome1ono l’imparzialità. Astensione= is/tuto che obbliga il magistrato a chiedere di essere dispensato dallo svolgere le funzioni di giudice in un procedimento quando ha un legame con una delle par/ o con l’ogge1o della decisione o quando vi sono gravi ragioni di convenienza. Art 36 Ricusazione= perme1e alle par/ di accertare le sit. nelle quali appare pregiudicata l’imparzialità del giudice, per-‐ ché ha rappor/ con una dalle par/ o con l’ogge1o del processo.
Situazioni di assenza di imparzialità sono infinite quindi sono rimesse al rilievo delle par/. Mo9vi comuni di astensione e ricusazione: [Art 37 Ricusazione. Il giudice può essere ricusato dalle par:: a) nei casi previs: dall'ar:colo 36 comma 1 le<. a), b), c), d), e), f), g); ] Art 36 Astensione Il giudice ha l'obbligo di astenersi (e può essere ricusato ex art 37): -‐ g) se si trova in taluna delle situazioni di incompa:bilità stabilite ex ar< 34-‐ 35 cpp o dalle leggi sull’ord. giudiziario=> se incompa/bilità non ha funzionato come criterio di org. preven/va,le sit. di assenza di im-‐ pregiudicatezza diventano mo/vi di ast. e ric. -‐ in quelle sit. in cui il giudice ha legami con le par/ o con l’ogge1o del procedimento a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle par/ private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; => interesse non puramente teorico ma tale che il giudice sia coinvolto nella vicenda processuale in modo da renderla obieLvamente susceLbile di procurargli un vantaggio economico o morale. b) se è tutore, procuratore o datore di lavoro di una delle par/ private o se il difensore, procuratore o cura-‐ tore di una di de1e par/ è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o ha manifestato il suo parere sull’ogge1o del procedimento fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle par/ private; e) se alcuno dei prossimi congiun/ di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di p.m. h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza=> clausola aperta “grave” quando incide sulla libertà di de-‐ terminazione del giudice La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale, che decide..; => non può es-‐ sere accolta automa/camente, cos/tuendo un’eccezione alla regola secondo cui il giudice, inves/to di un proced-‐ imento, ha il dovere di decidere; la dichiarazione di astensione viene accolta se si accerta che in concreto es-‐ istono le situazioni che me1ono in pericolo l’imparzialità. Art 37 Ricusazione: Il giudice può essere ricusato dalle par/:
a) per gli stessi mo/vi previs/ per l’astensione, tu1avia -‐ non è possibile ricusare per gravi ragioni di convenienza: clausola aperta=lesione eccessiva del pres/gio del-‐ la magistratura. b) se il giudice nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, abbia manifestato indebita-‐ mente il proprio convincimento sui faA ogge<o dell’imputazione Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rige<a la ricusazione
Sulla ricusazione: -‐ di un giudice del trib, corte d’assise o corte d’assise d’appello: decide la corte d’appello; -‐ della corte d’appello=> decide una sezione della corte ≠ da quella a cui appar/ene; -‐ di un giudice della corte di cassazione=> decide una sezione della corte≠ da quella cui appar/ene il giudice ricusato. 22 PUBBLICO MINISTERO Il pubblico ministero è quel complesso di uffici pubblici che rappresentano nel procedimento penale l’interesse generale dello Stato alla repressione dei rea<. Il p.m. non è un organo unitario ed è frazionato in tan/ uffici ciascuno dei quali svolge le sue funzioni, di regola, soltanto davan/ all’organo giudiziario presso cui è cos/tuito:
Ufficio del p.m. davan/ al giudice ordinario.
Le funzioni di p.m. nelle indagini preliminari, nei procedimen/ di 1grado presso il tribunale sono svolte da un uf-‐ ficio unitario= “procura della repubblica presso il tribunale” il quale svolge funzioni di pm per i rea/ di compe-‐ tenza della corte d’assise e del giudice di pace; Presso il Tribunale per i minorenni=> apposito ufficio di procura della repubblica;
Giudizi d’appello=> procura generale presso la corte d’appello;
Presso la corte di cassazione => ufficio di procura generale.
Ufficio del p.m. davan9 al giudice speciale: Presso il giudice militare vi sono:
-‐procura militare=> presso il tribunale
-‐ procura generale militare=> presso la corte d’appello e una presso la corte di cassazione Per i deliL commessi dal PdR (90 Cost.) le funzioni di p.m. sono svolte da uno o più commissari eleL dal Parla-‐ mento in seduta comune dopo aver deliberato l’a1o d’accusa. Funzioni del p.m. sono indicate nell’ordinamento giudiziario; in par/colare il p.m.: a) veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della gius:zia, alla tutela dei diriA dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci (73 ord.giud) b) promuove la repressione dei rea: e cioè svolge le indagini necessarie per valutare se deve chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione c) esercita l’azione penale in ogni caso in cui non debba richiedere l’archiviazione e cioè quando dalle indagini sono emersi elemen/ idonei a sostenere l’accusa in giudizio (50) d) fa eseguire i giudica: ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabili: dalla legge (73 ord giud) La sit. soggeLva dello Stato-‐persona è rappresentata dall’avvocatura dello Stato: se reato abbia cagionato danno ad un bene dello Stato, il Ministro competente può decidere, su autorizzazione del Presidente del CdM di cos/-‐ tuirsi parte civile nel processo penale.
Status del p.m.: il p.m. in quanto magistrato ha piena indipendenza di status, è inamovibile nel grado e nella sede.
Rapporto pm-‐potere poli9co:
-‐ sistemi totalitari=> pm espressione del potere poli/co
-‐ sistemi garan/s/=> fonda/ sul princ. della separaz. dei poteri. pm configurato in 3 modi: 1) rappresentate della società: rivoluzione francese introduce figura dell’accusatore pubblico eleLvo, figura presente in USA, che non ha contras/ ideologici /pici dell’UE. 2) rappresentante del potere esecu:vo: pm diventa funzionario la cui carriera dipende dal potere esecu/vo, italia nel fascismo 3) rappresentante della legge: fuori dalla dipendenza poli/ca svincolato dal potere operato dal potere esecu/vo e legisla/vo Pm configurato dall’Ass. Cos/tuente come un magistrato con garanzie di indipendenza simili a quelle dei giudici.
Rappor9 all’interno dell’ufficio : principale differenza rispe1o al giudice =>nella presenza di rappor< di dipen-‐ denza gerarchica presen/ nell’ufficio del p.m., risponde a 2 esigenze: -‐ garan/re indipendenza del singolo magistrato che ha obbligo di far osservare la legge -‐ necessità di assicurare la buna org. dell’ufficio della pubblica accusa (necessità di coordinare le indagini con-‐ do1e da più magistra/ per evitare intralci reciproci..) Evoluzione dei rappor/: con legge delega 150/2005 sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, si è passa9 da un sistema di “personalizzazione delle funzioni” ad un sistema definibile “gerarchia a>enuata”.
Principio di “personalizzazione delle funzioni”: il /tolare dell’ufficio designava il magistrato in modo automa/co in base al sistema tabellare vigente per i giudici che il CSM aveva esteso all’ufficio della pubblica accusa; desig-‐ 25 nazione che lasciava al magistrato piena autonomia opera/va (infaL il /tolare dell’ufficio poteva dare soltanto direLve di cara1ere generale per l’organizzazione dell’ufficio); revoca della designazione=> consen/ta soltanto in casi tassa/vi (quando il magistrato intendeva formulare richieste in contrasto con le direLve di cara1ere gen-‐ erale o quando le richieste erano insostenibili sul piano tecnico).
Gerarchia a1enuata: oggi criteri automa/ci + assegnazione nomina/va; il principio generale sta nella /tolarità esclusiva spe1ante al procuratore della repubblica, che esercita l’azione penale “personalmente o mediante as-‐ segnazione ad uno o più magistra/ addeL all’ufficio”; la natura giuridica del nuovo is/tuto dell’assegnazione consiste nel conferire poteri opera:vi con limitata autonomia funzionale.
Con l’a1o di assegnazione il procuratore può stabilire criteri (generali o par/colari per il singolo procedimento) ai quali il magistrato deve a1enersi nell’esercizio dell’aLvità; AspeL di gerarchia: • Revoca: -‐ Al di fuori dell’udienza=> quando i criteri generali o par/colari sono viola/ o quando si verifica un contrasto con il /tolare dell’ufficio=> ques/ può revocare l’assegnazione con provv. mo/vato; Entro 10gg dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scri1e al procuratore della repubblica. Se non intervenga chiarimento delle posizioni il /tolare e il magistrato possono segnalare il provv. al CSM.
- In udienza p.m. esercita le sue funzioni con piena autonomia=> il capo dell’ufficio può sos/tuirlo, soltanto: • su consenso dell’interessato o,
• se manca il consenso, nel caso di grave impedimento o di rilevan/ esigenze di servizio o se il magistrato ha un interesse privato nel procedimento. In tal caso il /tolare dell’ufficio deve trasme1ere al CSM copia del provvedimento mo/vato con cui ha disposto la sos/tuzione del magistrato; se il capo dell’ufficio non provvede alla sos/tuzione, il procuratore generale presso la corte di appello deve disporre l’avocazione, al di fuori dell’udienza o anche quando in conseguenza dell’astensione o incompa/bilità del magistrato designato non è possibile prevedere alla sos/tuzione. • misure cautelari il magistrato del p.m. quando intende chiedere al giudice una misura cautelare personale o reale o intende disporre il fermo di persona indiziata di un deli1o=> deve o1enere l’assenso scri1o dal procu-‐ ratore della repubblica. • rappor9 con gli organi di informazione:
-‐ il procuratore della repubblica man/ene personalmente i rappor/ con gli organi di in formazione e ogni in-‐ formazione inerente alle aLvità della procura della repubblica deve essere fornita a1ribuendola in modo im-‐ personale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistra/ assegna/ al procedimento;
-‐ è fa1o divieto ai magistra/ della procura di rilasciare dichiarazioni o fornire no/zie agli organi di informazione circa l’aLvità giudiziaria dell’ufficio => il proc. della rep. ha l’obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l’esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell’azione disciplinare, le condo1e dei magistra/ del suo ufficio che siano in contrasto con il divieto fissato dalla legge RAPPORTI TRA GLI UFFICI
In generale ogni ufficio del pm è competente a svolgere le sue funzioni esclusivamente presso l’organo giudiziario davan: al quale è cos:tuito;
Eccezioni a tale regola danno vita a rappor/ di sovraordinazione, non di /po gerarchico. (perchè non c’è obbligo di conforma/vo dire1o dell’ufficio inferiore, ma l’ufficio superiore ha singoli e limita/ poteri di sorveglianza riguardan/ la disciplina e l’organizzazione).
Procuratore generale presso la Corte di cassazione => funzione di sorveglianza=> ha il potere di iniziare l’azione disciplinare contro un qualsiasi magistrato requirente o giudicante (la decisione spe1erà poi al CSM);
Confli6o tra uffici: • nega/vo: se 2uffici durante le indagini preliminari in relazione ad un determinato reato negano la competenza per materia o territorio del giudice presso il quale ciascuno esercita le funzioni. (Art 54)
• posi/vo: se 2 uffici del pm svolgono indagini a carico della stessa persona, per lo stesso fa1o e ciascuno ritenga la propria competenza esclusiva. 54-‐bis Procuratore generale presso la Corte d’appello : in relazione agli uffici so1ordina/ svolge una funzione di sorveg-‐ lianza, in par/colare: 26 -‐ potere di dirimere i confliL posi/vi o nega/vi di competenza tra due uffici del p.m. appartenen/ allo stesso distre1o di corte d’appello. -‐ potere di avocare un singolo affare in casi tassa/vamente previs/ dalla legge; =>no potere gerarchico perché le direLve dell’ufficio superiore non sono vincolan/.
Procuratore gen. presso la corte d’appello ha potere di acquisire da/ e no/zie dalle procure di distre1o e inviare al proc. gen. presso la cassazione una relazione almeno annuale. Potere di avocazione: potere dell’organo superiore di sos:tuirsi all’organo inferiore nello svolgimento di una de-‐ terminata aAvità. Is/tuto che concilia l’indipendenza del pm con l’esigenza di buona amm. e buona amm. del-‐ l’ufficio e ragionevole durata del processo.
Il proc. generale presso la corte d’appello ha potere di avocazione nei confron/ del pm del tribunale=> in presen-‐ za di alcune situazioni determinate ex lege, quando: 1) il /tolare o un magistrato dell’ufficio inferiore hanno omesso un’aLvità doverosa (84) 2) comunque il proc. penale rischia una stasi per l’inerzia del magistrato del p.m (85) In base al provv. di evocazione un magistrato dell’ufficio del procur. generale sos/tuisce il pm di 1 grado nel com-‐ pimento di quella aLvità che sta svolgendo (ind. prel, o udienza).
Garanzie: il provv. di avocazione deve essere mo/vato e deve essere trasmesso al CSM e al magistrato avocato=> che può proporre reclamo al procuratore generale presso la corte di cassazione. Casi di avocazione obbligatoria o discrezionale. ASTENSIONE DEL PM . Art 52 Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
≠ Giudice=> obbligo di astenersi e può essere ricusato se presente una situazione che lo faccia apparire parziale.
Pm => non può essere ricusato perché è parte, sia pure pubblica, però il pubblico interesse gli impone un obbligo di lealtà e in casi di par/colare gravità non può proseguire l’aLvità. , Ciò impone al pm il dovere di astenersi quando vi siano gravi ragioni di convenienza (tra cui sit. in cui il magistrato ha un interesse privato nel rapporto che gli è stato assegnato o ha un rapporto d’interesse con una delle par/).
Cc parla di facoltà, però dalle norme dell’ord. giudiziario si ricava che è un vero e proprio obbligo perché sanzion-‐ ato come illecito disciplinare dal CSM.
Sulla dichiarazione di astensione decide il capo dell’ufficio del pm. SOSTITUZIONE . Art 53. il capo dell’ufficio ha l’obbligo di sos<tuire il magistrato del p.m. che abbia un interesse privato nel procedimento (casi in cui dovrebbe esserci stato un obbligo di astenersi);
Il capo dell'ufficio provvede alla sos:tuzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevan: esigenze di servizio e in quelli previs: dall'art 36 comma 1 le<ere a), b), d), e): a) se il magistrato ha interesse nel procedimento come parte anche soltanto potenziale ovvero se è creditore o debitore di una delle par/ private b) se il magistrato è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle par/ private ovvero se uno di costoro è prossimo congiunto di lui o del coniuge d) se vi era già in precedenza una inimicizia grave tra il magistrato e una delle par/ private e) se un prossimo congiunto del magistrato è offeso o danneggiato o parte privata Situazioni così gravi che la rimozione opera anche quando il pm si trovi in udienza, anche contro la sua volontà.
Se il capo dell’ufficio ome1e la sos/tuzione=> caso di avocazione obbligatoria=> proc. gen. presso la corte d’appello designa per l’udienza un pm appartenente al suo ufficio. Pm è un magistrato indipendente che svolge la funzione di parte pubblica. ≠dal giudice perché si trova in un uffi-‐ cio che dipende da un capo, sia solo per aspeL organizza/vi. ≠ dalle par/ private perché l’interesse pubblico im-‐ pone al pm un obbligo di lealtà processuale, egli a differenza delle par/ private, che ricercano solo prove a sé favorevoli, non deve cercare solo prove favorevoli all’accusa, ma deve svolgere accertamen: su faA e circostanze a favore della persona so<oposta alle indagini e tuL i risulta/ delle indagini devono essere comunica/ nei tempi previs/. 27 altre amm. quando ci sono esigenze di specializzazione; Svolgono esclusivamente funzioni di polizia giudiziaria so1o la dipendenza del capo del singolo ufficio del p.m. che dirige e coordina la aLvità e dispone dire1amente del personale della sezione (cioè incarica delle indagini nomina/vamente un ufficiale di polizia giudiziaria). 2) Servizi di polizia giudiziaria; ques/ sono cos/tui/ presso i corpi di appartenenza (squadra mobile presso la questura, nuclei inves/ga/vi presso i comandi dei carabinieri e della guardia di finanza); Si considerano servizi tuA gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispeAve amm. il compito di svolgere in via prioritaria e con<n-‐ ua<va le funzioni di polizia giudiziaria; il minor grado di dipendenza funzionale consiste nel fa1o che il magis-‐ trato del p.m., che dirige le indagini preliminari, dà un incarico non personalmente ad un ufficiale di polizia giudiziaria, bensì impersonalmente all’ufficio; sarà poi il responsabile dell’ufficio (il dirigente del servizio) e scegliere l’ufficiale che condurrà le inves/gazioni. 3) altri uffici di polizia giudiziaria; gli organi di polizia giudiziaria che non sono ricompresi nelle sezioni e nei servizi restano comunque so1o la dipendenza funzionale dell’autorità giudiziaria. Potere disciplinare spe1a alla magistratura è azionabile dal proc. generale presso la Corte d’appello, decisione spe1a ad un organo composto da 2giudici e 1 uff. di pol. giudiziaria. Giurisdiz. disciplinare esclusiva della magis-‐ tratura nei confron/: del personale delle sezioni e dei servizi + ufficiali e agen/ di polizia giudiziaria=> ogge1o del potere disc. sono tuL gli illeci/ che riguardano l’espletamento dei compi/ di pol.giud. Gli ufficiali e gli agen/ di polizia giudiziaria sono tenu/ a eseguire i compi/ a essi affidat dall’autorità giudiziaria.
Ufficiali e agen/ di polizia giudiziaria Gli ufficiali e gli agen/ di polizia giudiziaria possono avere: • competenza generale per tuL i rea/: soggeL previs/ ex art 57 I-‐II: -‐ persone alle quali l’ordinamento della PA riconosce tale qualità -‐ ufficiali superiori ed inferiori (non i generali) ed i so1oufficiali del carabinieri, della guardia di finanza, del corpo di polizia penitenziaria e del corpo forestale dello stato -‐ in via residuale, il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un coman-‐ do dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza -‐ gli agen/ di polizia giudiziaria • competenza limitata all’accertamento di determina: rea:: soggeL ex art 57 III:
“Sono altresì ufficiali e agen: di polizia giudiziaria, nei limi: del servizio cui sono des:nate e secondo le rispet-‐ :ve a<ribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamen: a<ribuiscono le funzioni ex art 55” (cioè le funzioni di polizia giudiziaria).
Necessaria legge o regolamento che a1ribuisca le funzioni ex art 55=> persona volge funzioni di po.giudiziaria, se gli giunge la no/zia di uno di quei rea/ che deve prevenire, sca1a la funzione di polizia giudiziaria. IMPUTATO All’inizio del procedimento penale le indagini possono svolgersi o contro igno: o contro un “indagato”. Quando la denuncia è presentata contro igno/ la polizia giudiziaria trasme1e la denuncia al p.m. e ques/ ordina alla seg-‐ reteria di iscriverla nell’apposito registro, denominato “registro delle no/zie di reato”; svolte le indagini, può darsi che gli elemen/ raccol/ consentano di addebitare il reato alla responsabilità di una determinata persona: allora il p.m. ordina alla segreteria di iscrivere nel registro, accanto all’indicazione della denuncia, il nome del sogge1o al quale il reato “è a1ribuito”. Importante è la differenza tra Indagato e Imputato Indagato= persona so1oposta alle indagini preliminari; il p.m. nel corso delle indagini preliminari può formulare un “addebito provvisorio” nei suoi confron/, ma ciò avviene soltanto a fini di garanzia in quanto me1e in grado l’indagato di esercitare il diri1o di difesa Imputato= la persona alla quale è a1ribuito il reato nell’imputazione formulata con la richiesta di rinvio a giudizio o con l’a1o omologo nell’ambito del singolo procedimento speciale. Nel proc. ordinario= assunzione qualifica di indagato con la richiesta di rinvio a giudizio.
30 Nei proc. speciali= nel momento in cui si instaura il singolo rito. L’imputazione è composta dalla enunciazione in forma chiara e precisa del fa1o storico di reato e dalla indicazione delle norme di legge violate e della persona alla quale il reato è addebitato. Art. 60. Assunzione della qualità di imputato
Assume la qualità di imputato la persona alla quale è a<ribuito il reato nella richiesta di:
• rinvio a giudizio (nei proc.ordinari),
• di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena ex 447 1, nel decreto di citazione dire<a a giudizio e nel giudizio direAssimo. (nei proc. speciali)
II La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più sogge<a a impug-‐ nazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di con-‐ danna o sia divenuto esecu:vo il decreto penale di condanna.
III. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia dis-‐ posta la revisione del processo.
il legislatore vuole che il pm prenda una posizione defini/va sull’addebito solo quando terminate le indagini pre-‐ liminari l’imputazione possa essere sorre1a da una consistente base probatoria=> ex art 125 in collegamento al 405 gli elemen/ devono essere idonei a sostenere l’accusa in giudizio, tali che se conferma/ in dibaLmento pos-‐ sano perme1ere al pm di chiedere la condanna dell’imputato.
Prima di quel momento si usa il temine neutro di indagato, a fini garan/s/ci. A fini garan/s/ci il codice opera un’ampia equiparazione tra diriL dell’imputato e dell’indagato; ovviamente tale equiparazione non è totale in quanto la fase delle indagini prel. è di regola segreta. Mentre udienza preliminare e giudizio si svolgono in contraddi1orio. Art. 61. Estensione dei diriY e delle garanzie dell'imputato.
I diriA e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona so<oposta alle indagini prel. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione rela:va all'imputato, salvo che sia
diversamente stabilito. => (misure cautelari per imputato, anche all’imputato) INTERROGATORIO DELL’INDAGATO Art 64-‐65 Può essere svolto da vari soggeL; per comodità di esposi<ione, poniamo sia svolto dal p.m. nelle ind prel. Art. 64. Regole generali per l'interrogatorio
La persona so<oposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, inter-‐ viene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze. Non possono essere u:lizza:, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a in-‐ fluire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i faA. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avver<ta che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere u:lizzate nei suoi confron: (a favore o contro) nel corso delle indagini e del dibaLmento, anche in caso di sua assenza, avviso a tutela del diri1o di difesa. b) ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; salvo quanto disposto ex art 66 I (obbligo di rispondere secondo verità sulla sua iden/tà personale.). Diri1o di ri-‐ manere in silenzio.
L’omissione degli avvisi ex le1 a) e b) => rende inu:lizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. c) se renderà dichiarazioni su faA che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali faA, l'ufficio di tes:mone, salve le incompa:bilità ex art 197 e le garanzie ex art 197-‐bis 3-‐bis. => se coinvolge le resp. di un’altra persona diventerà teste.
Omesso avviso=> dichiarazioni su faL che concernono la responsabilità di altri non sono u/lizzabili nei loro confron/ e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a deL faL, l'ufficio di tes/mone. Art. 65 Regole dell’interrogatorio sul merito
L'autorità giudiziaria, prima di rivolgere domande all’indagato: -‐ gli contesta in forma chiara e precisa il fa<o che gli è a<ribuito; -‐ indicargli gli elemen: di prova esisten/ contro di lui; 31 -‐ comunicargli le fon: di prova, salvo che ciò compor/ un pregiudizio per le indagini. (se c’è pericolo di in-‐ quinamento delle prove, non rende note le fon/ di prova, es tes/mone) L’autorità giudiziaria invita l’indagato a rispondere, il quale ha tre possibilità: 1) Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fa<a menzione nel verbale (che l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere); 2) può rispondere amme1endo faL a lui sfavorevoli=> si ha una “confessione”; 3) può rispondere dicendo il falso; infaL: -‐ l’indagato non ha un obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità: no reato di falsa tes/monianza, né di false info al pm (non essendo tes/mone, né possibile tes/mone).
Tu1avia il difensore consiglia piu1osto di tacere, perché se si scopre che ha de1o il falso, è considerato non credibile ed è un elemento contro di lui. -‐ è prote1o dalla causa di non punibilità prevista ex art 384 I c.p. (scusante in favore di colui che ha commes-‐ so determina: deliL contro l’amm. della gius/zia per esservi stato costre1o dalla necessità di salvarsi da un grave e inevitabile pregiudizio nella libertà e nell’onore(=condanna penale);
Limi9 alla possibilità di men9re: E’ punibile quando:
a) compie simulazione di reato (afferma falsamente che è avvenuto un reato, che nessuno ha commesso 367)
b) quando calunnia un’altra persona (incolpa di un reato taluno che egli sa essere inn).
L’imputato può dire il falso ma non fino a sviare la gius/zia penale, abuso del diri1o di difesa. DISTINZIONE TRA INDAGATO E PERSONA INFORMATA (possibile tes9mone) -‐ indagato o l’imputato hanno il diri1o al silenzio e non sono punibili se menton
-‐ persona informata – tes/mone ha l’obbligo di dire la verità
La persona che ha conoscenza di faL che devono essere accerta/ nel proced. penale è de1a: -‐ “tes<mone” quando depone davan/ al giudice; se il tes/mone di fronte al giudice dice il falso o tace ciò che sa, comme1e il reato di “falsa tes:monianza” -‐ “persona che può riferire circostanze u<li ai fini delle indagini” c.d. persona informata quando è esaminata dal p.m. o dalla polizia giudiziaria; se di fronte al p.m. o alla polizia giudiziaria dice il falso o tace ciò che sa comme1e il reato di “false informazioni”
Meglio de1a possibile tes:mone (future witness), stessa posizione del teste Art 63. Dichiarazioni autoindizian9, se nel corso della deposizione il tes/mone o il possibile tes/mone (una per-‐ sona non imputata/indagata) renda, più o meno consapevolmente, dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente: a) interrompe l’esame; b) avverte la persona che a seguito delle dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confron/; c) la invita a nominare un difensore. Le preceden: dichiarazioni non possono essere u:lizzate contro la persona che le ha rese.
Possono essere u/lizzate a suo favore o contro altre persone.
Ciò lo si fa per imporre all’autorità giud. di aLvare le garanzie difensive ed evitare che la persona peggiori la pro-‐ pria situazione.
II Se la persona doveva essere sen:ta sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona so<oposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere u:lizzate => elusione della qualità di indagato: caso in cui un sogge1o in-‐ quirente (p.m. o polizia giudiziaria) interroghi un indagato senza riconoscergli tale qualità, ma come persona in-‐ formata, senza quindi rispe1are il suo diri1o di non rispondere, evita l’elusione delle garanzie sull’interrogatorio. VERIFICA DELL’ IDENTITÀ PERSONALE DELL’INDAGATO Art 66 Per sapere con certezza se si tra1a davvero del sogge1o al quale l’inquirente a1ribuisce il reato, occorre pro-‐ cedere a verificare l’iden/tà dell’imputato/indagato;
Occorre procedere a 2 /pi di accertamen/: 32 -‐ prima dell’acce1azione del mandato=> il difensore può rifiutare la nomina;
Rifiuto deve essere comunicato a colui che ha effe1uato la nomina e all’autorità procedente; la non ac-‐ ce1azione ha effe1o dalla comunicazione all’autorità procedente. -‐ dopo che ha acce1ato il mandato=> difensore può rinunciare al mandato;
rinuncia deve essere comunicata a colui che ha effe1uato la nomina e all’autorità procedente. Rinuncia non ha effe1o finché la parte non risul/ assis/ta da un nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa, non < 7gg, che sia stato concesso a quest’ul/mo
Lo stesso avviene quando il cliente revoca il mandato al difensore. Deontologia: il difensore contribuisce all’amm. della gius/zia assicurando la dialeLca processuale. ≠dal pm, il difensore collabora all’accertamento dei faL presentando solo elemen/ a favore del cliente, non ha obbligo di ricercare la verità contro il cliente. Persegue interesse privato, non pubblico. In base al codice deontologico non deve introdurre prove che sa essere false, però può argomentare su prove introdo1e dal altri anche se ri/ene siano false. Difensore di fiducia e difensore d’ufficio Art 96 L’imputato ha diri<o di nominare non più di due difensori di fiducia.
Nomina= a1o a forma libera . La nomina è fa<a con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fa<a da un prossimo congiunto.
Art 97 L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assis:to da un difensore di ufficio. Principio della necessità di dif. tecnica in favore dell’imput.
Difensore d’ufficio nominato dal consiglio dell’ordine degli avvoca/ di ciascun distre1o di Corte d’appello, che predispone gli elenchi dei difensori idonei sulla base di turni di reperibilità. Quando il p.m. o la polizia giudiziaria devono compiere un a1o per il quale è prevista l’assistenza del difensore e l’imputato o l’indagato ne sia privo=> devono chiedere il nomina/vo del difensore d’ufficio al consiglio dell’ordine degli distre1o; il magistrato o l’uffici-‐ ale di polizia danno avviso dell’a1o al difensore così individuato.
Funzione difesa tecnica= perme1ere di a1uare il princ. del contraddi1orio ex art 24 cost, no funzione di assisten-‐ za sociale, ha diri1o alla retribuzione.
Difensore tecnico può nominare un sos/tuto che esercita i diriL e assume gli obblighi del difensore sos/tuito. non necessariamente per impedimento del /tolare. DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA L’offeso può nominare il difensore nelle stesse forme semplificate previste per il difensore dell’imputato ex art 96. Però il difensore della persona offesa dal reato svolge un’aLvità che si può inquadrare nella rappresentanza, ma che ha anche alcune cara1eris/che della assistenza: l’offeso può • nominare un difensore per essere da lui rappresentato,
• esercitare quei diriL e facoltà a lui espressamente riconosciu/ dalla legge e in tali casi può agire anche per-‐ sonalmente nel proced. (es può presentare memorie ed indicare elemen/ di prova anche senza il ministero di un difensore, ≠dalle altre par/ private≠dall’imputato) L’offeso non può togliere effe1o ad un a1o del proprio difen-‐ sore; unico modo per evitare una difesa tecnica non gradita=> revocare la nomina del difensore e nominarne un altro. DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE DIVERSE DALL’IMPUTATO
Art 100 “la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale (c.d. procura ad litem) conferita con a<o pub-‐ blico o scri<ura privata auten:cata dal difensore o da altra persona abilitata” => rapp. tecnica in senso stre1o, le par/ non possono stare personalmente in giudizio.
≠ imputato=> la parte civile deve far auten/care la firma da notaio o dallo stesso difensore 2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di cos:tuzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di cos:tuzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente ob-‐ bligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della so<oscrizione della parte è cer:ficata dal difensore.
35 3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'a<o non è espressa volontà diversa.
In forza della procura ad litem il difensore può compiere e ricevere nell’interesse della parte rappresentata tuA gli aA del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riserva:. Limite: il difensore non può compiere aL che compor/no una disposizione del diri1o in contesa, salvo che ne abbia ricevuto espressamente il potere.
=> per tali aL è necessario il conferimento di rappresentanza volontaria=> ulteriore procura speciale che deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per a1o pubblico o scri1ura privata auten/cata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste ex lege, la determinazione dell'ogge1o per cui è conferita e dei faL ai quali si riferisce. PATROCINIO PER NON ABBIENTI L’essenzialità della difesa ex 24Cost, impone che sia garan/to il diri1o di difesa anche ai non abbien/, italiani e stranieri, a1raverso il gratuito patrocinio a favore delle persone con reddito annuo<11.369,24 €
Beneficiari= imputato, indagato, persona offesa, danneggiato che intenda cos/tuirsi PC, responsabile civile, civil-‐ mente obbligato per la pena pecuniaria.
Patrocinio concesso su istanza dell’interessato al giudice procedente, corredata da autocer/ficazione sulla sit. patrimoniale=> giudice può trasme1erla alla guardia di finanza se ri/ene che l’istante non abbia i requisi/ per l’ammissione al patrocinio=> false dichiarazioni punite con reclusione da 1-‐5anni + multa.
Ammissione deliberata dal giudice procedente. EffeL dell’ammissione: an/cipate dallo stato le spese per l’audizione dei tes/moni e onorari del difensore.
Beneficiario può scegliere un difensore di fiducia o nominato d’ufficio. Difensore può nominare un sos/tuto o un inves/gatore privato per l’inves/gazione difensiva. INCOMPATIBILITÀ DEL DIFENSORE all’assistenza di più imputa9 Art 106 La difesa di più imputa: può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompa:bili; incompa/bilità si ha quando un imputato ha effeLvamente interesse a sostenere una tesi difensiva sfavorevole all’altro imputato. Quando l’autorità giudiziaria rileva una situazione di incompa:bilità deve indicarla, esporne i mo:vi e fissare un termine per rimuoverla; Può essere eliminata in due modi: 1) mediante la rinuncia del difensore a sostenere una o più difese 2) mediante la revoca della nomina da parte dell’imputato Se non viene rimossa entro il termine fissato=> vi provvede il giudice che sos/tuisce il difensore incompa/bile con un difensore d’ufficio.
Se rilevata nel corso delle indagini preliminari, il provv. di sos/tuzione è ado1ato dal giudice su richiesta del pm o di taluna delle par/ private sen/te le par/ interessate.
Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputa: che abbiano reso dichiarazioni concer-‐ nen: la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in proced. connesso=> Evita che il difen-‐ sore si renda vicolo di scambio di info, e che più imputa/ accusatori possano accordarsi sulle dich. accusatorie=> violazione del divieto non comporta l’inu/lizzabilità delle dich., ma la necessità per il giudice una verifica più inci-‐ siva. ABBANDONO E IL RIFIUTO DELLA DIFESA . Art 105 Il consiglio dell’ordine forense ha la competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari rela:ve ai casi di abbandono della difesa o di rifiuto della difesa di ufficio;
L’AG riferisce al consiglio dell’ordine i casi di abbandono e di rifiuto della difesa e i casi nei quali il difensore abbia violato i doveri di lealtà e probità, e infine se il difensore ha assunto la difesa di più imputa/ in una situazione di incompa/bilità presunta per legge. Se l’abbandono o il rifiuto sono mo/va/ da violazioni del diri1o di difesa (che l’avvocato addebita all’autorità giudiziaria) e il consiglio dell’ordine ri/ene gius/ficato il comportamento del difensore, la sanzione non si applica 36 anche se il giudice ha escluso la violazione del diri1o di difesa (=indipendenza dell’ordine forense rispe1o all’or-‐ dine giudiziario). GARANZIE DI LIBERTA’ DEL DIFENSORE . Art 103 La scelta del legislatore è stata quella di assicurare al difensore la possibilità di svolgere aLvità di patrocinio e consulenza in favore del cliente senza subire alcun condizionamento: -‐ garanzie di cara6ere generale consistono nella tutela del segreto professionale ex art 200 gli avvoca/ non possono essere obbliga/ a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero. -‐ garanzie di cara6ere speciale riguardano la tutela dell’ufficio e dei colloqui con i clien/ e sono finalizzate ad assicurare la libertà di predisposizione delle strategie difensive
Tutela dell’ufficio del difensore: -‐ interce>azioni di conversazioni o comunicazioni dei difensori, cons.tecnici e ausiliari, aLnen/ al ruolo difensivo=> vietate -‐ ispezioni, perquisizioni e sequestri => vieta/, ammessi in casi tassa/vi ex lege.
Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consen:te solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente aAvità nello stesso ufficio sono imputa:, limitata-‐ mente ai fini dell'accertamento del reato loro a<ribuito;
b) per rilevare tracce o altri effeA materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente prede-‐ terminate.
Per ricercare cose o persone predeterminate nascoste nell’ufficio di un avvocato.
Presso i difensori e gli inves:gatori priva: autorizza: e incarica: in relazione al procedimento, nonché pres-‐ so i consulen: tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documen< rela<vi all'ogge>o della dife-‐ sa, salvo che cos<tuiscano corpo del reato. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente possa assistere alle operazioni. Non necessario preavviso se il difensore è imputato del reato per cui si procede.
Tutela dei colloqui per esigenze difensive: non è consen/to: -‐ interce1are le conversazioni o comunicazioni che intercorrono tra i difensori,
gli inves/gatori priva/, i cons. tecnici ed i loro ausiliari in relazione al procedimento e le conversazioni tra i predeL ed i loro assis//; -‐ sequestrare la corrispondenza tra l’imputato e il difensore in quanto riconoscibile dalle prescri1e indi-‐ cazioni, salvo che la corrispondenza stessa cos/tuisca corpo del reato Sanzione= inu/lizzabilità dei risulta/ degli aL o1enu/ in violazione dei divie/.
Imputato che non conosce la lingua italiana ha diri1o di farsi assistere gratuitamente da un interprete per le comunicazioni col difensore LA PERSONA OFFESA DAL REATO E LA PARTE CIVILE La persona offesa dal reato è il /tolare dell’interesse giuridico prote1o, anche in modo non prevalente, da quella norma incriminatrice che si assume sia stata violata dal reato.
La persona offesa ha la qualifica di “sogge1o” del procedimento;
la qualifica di “parte” le viene riconosciuta solo se, nella veste di danneggiato dal reato, la persona offesa abbia esercitato l’azione risarcitoria cos/tuendosi parte civile (spesso infaL la stessa persona riveste le qualifiche di offeso e di danneggiato).
Se persona offesa è morta nel reato, facoltà e diriL della persona offesa sono esercita/ dai prossimi congiun/. Art. 90. DiriY e facoltà della persona offesa dal reato
“La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diriA e le facoltà ad essa espressamente riconosciu: dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cas-‐ sazione, indicare elemen: di prova. -‐ poteri sollecitatori dell’aLvità dell’autorità inquirente (presentare memorie, indicare elemen/ di prova nel cor-‐ so del procedimento, escluso il giudizio di cassazione 37 in udienza unitamente alla dichiarazione di cos/tuzione della parte civile.
La dichiarazione: • prima dell’udienza: può essere depositata nella cancelleria del giudice che procede=> in questo caso deve essere no/ficata a cura della parte civile alle altre par/(= pm e imputato), oppure può essere • presentata in udienza (preliminare o dibaLmentale) all’ausiliario del giudice.
EffeL=> prodoL dal giorno in cui è eseguita la no/ficazione Termini per la cos9tuzione di parte civile: vi sono 2 termini per cos/tuirsi parte civile:
Art 79 La cos:tuzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiu: gli adempimen: previs: dall'ar:colo 484.
Termine iniziale: non prima dell’udienza preliminare (essendo una voca/o in ius, del processo deve essere in-‐ ves/to un giudice)
Termine finale: fino alla fase degli aL introduLvi del dibaLmento, allorché il giudice accerta la regolare cos/-‐ tuzione delle par/. termine stabilito a pena di decadenza
Una volta aperto il dibaLmento=>non è possibile ampliare la lite con azione civilis/ca.
Principio di immanenza della cos9tuzione di parte civile: la cos/tuzione di parte civile produce i suoi effeL in ogni stato e grado del processo => la parte civile non deve rinnovare la cos/tuzione nelle successive fasi o nei successivi gradi del processo, finché la sentenza non sia divenuta irrevocabile Esclusione della parte civile: se non esistono i presuppos/ sostanziali o i requisi/ formali per la cos/tuzione di parte civile, il giudice con ordinanza (non impugnabile) ne dispone l’esclusione su richiesta mo/vata del p.m., dell’imputato o del respon. civile o d’ufficio. Revoca della parte civile: la presenza della parte civile viene meno anche per revoca: -‐ espressa : effe1uata • con dichiarazione resa in udienza (dalla parte civile personalmente o da un suo procura-‐ tore speciale) o • con a1o scri1o depositato in cancelleria e no/ficato alle altre par/ -‐ tacita quando la parte civile non presenta le proprie conclusioni in diba1. al momento della discussione finale o quando promuova l’azione civile davan/ al giudice civile Azione risarcitoria davan9 al giudice penale: Il danneggiato può esercitare azione di danno davan/ al giudice civile:
se esercitata in mod tempes/vo(prima della pronuncia in sede penale) l’azione si sviluppa in parallelo all’azione penale; e pronuncia in sede penale non ha forza di giudicato.
se invece il danneggiato resta inerte (non esercita azione risarcitoria né in sede civile né penale)=> se il giudice assolve l’imputato con formula ampia, con efficacia vincolante rispe1o al fa1o accertato, acquista forza di giudi-‐ cato. Confronto tra le posizioni processuali dell’offeso e del danneggiato La dis/nzione tra persona offesa e danneggiato dal reato è importante perché ad essa è ricollegato l’esercizio di differen/ poteri: -‐ nelle indagini preliminari è tutelata soltanto la persona offesa del reato nel suo interesse “penalis/co” ad ot-‐ tenere il rinvio a giudizio dell’imputato; la situazione soggeLva del danneggiato dal reato non viene tutelata in nessun modo, nemmeno nell’interesse ad o1enere un sequestro conserva/vo -‐ dopo la formulazione dell’imputazione i ruoli appaiono capovol/:
• persona offesa(se non si cos/tuisce parte civile) può solo presentare memorie ed indicare elemen/ di prova e non ha la possibilità di partecipare aLvamente al processo;
• parte civile può invece partecipare aLvamente. Questo perché dalla Relazione al proge1o preliminare si ricava che il legislatore vuole far sì che l’azione civile sia esercitata di fronte al giudice civile, per evitare che il problema del risarcimento danno condizioni l’accertamento della resp penale.
Si disincen/va l’azione civile nel proc. penale impedendo al danneggiato di cos/tuirsi parte civile prima dell’u-‐ dienza prel. 40 ALTRI SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO: ENTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI LESI DAL REATO
L’ente rappresenta/vo di interessi lesi dal reato (o en< esponenziali) è un sogge1o che si può qualificare come “persona offesa di creazione poli/ca”; esso può esercitare in ogni stato e grado del procedimento i diriA e le fa-‐ coltà a<ribui: alla persona offesa dal reato; quindi il difensore che rappresenta l’ente può partecipare all’udienza preliminare e al dibaLmento e in tale sede può chiedere al presidente di rivolgere domande alle persone so1o-‐ poste ad esame incrociato e può anche chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova.
Tali en/ non sono /tolari dell’interesse penalmente prote1o, quindi non possono avanzare pretese sostanziali per la loro tutela, spe1ando al pm, possono solo intervenire ad adiuvandum per s/molare l’azione puni/va.
=> Ente= “sogge1o” del procedimento(mai parte), si colloca come accusatore a fianco del p.m., senza poter es-‐ ercitare né l’azione penale né l’azione civile.
Il codice lascia aperta la possibilità che, in base a future leggi, en/ esponenziali intervengano nel procedimento penale, ma solo se: -‐ ente colleLvo sia riconosciuto in forza di legge, prima della commissione del reato -‐ ente sia rappresenta/vo= abbia come finalità la tutela dell’interesse (colleLvo o diffuso) leso dal reato e che non abbia scopo di lucro. -‐ necessario il consenso della persona offesa dal reato, se essa sia iden/ficabile; essa può prestare il proprio consenso ad un solo ente e può revocare il consenso ma, in caso di revoca, il consenso non potrà più essere prestato né allo stesso ente né ad altri en/. Se presen/ i requisi/=> ente può presentate un a>o di intervento all’autorità. così può esercitare diriL e facoltà della persona offesa dal reato. RESPONSABILE CIVILE = sogge6o obbligato a risarcire il danno causato dall’autore del reato;
Sogge1o ≠dall’imputato, tenuto per legge, in luogo di questo, al risarcimento del danno prodo1o dal reato (es. compagnia assicura/va per resp. da circolazione stadale).
Esso può essere: • citato nel processo penale a richiesta della parte civile (83) o
• intervenire volontariamente quando vi è stata cos/t. di parte civile (85) il codice di procedura penale fa riferimento all’is/tuto civilis/co della responsabilità civile per un fa1o altrui quindi il responsabile civile è un sogge1o che non ha partecipato al compimento dell’illecito penale, ma è chiam-‐ ato a risarcire il danno provocato dalla persona che ha commesso tale fa1o illecito. Previste singole ipotesi di resp. per fa1o altrui (es. resp. dei padroni e commi1en/ per fa1o dei dipenden/ nell’esercizio delle incombenze).
Se danneggiato esercita nel processo penale, azione civile risarcitorie contro l’imputato può anche chiedere la condanna del resp. civile.
Il resp.civile può intervenire volontariamente per chiedere l’ammissione di prove che lo liberino da resp. o di-‐ mostrino l’innocenza dell’imputato.
Il responsabile civile è “parte” dal momento in cui è stato citato o è intervenuto volontariamente; però parte eventuale del processo penale in quanto la sua presenza richiede: 1) che il danneggiato si sia cos/tuito parte civile 2) che il responsabile civile sia stato citato o sia intervenuto volontariamente PERSONA CIVILMENTE OBBLIGATA PER LA PENA PECUNIARIA =parte eventuale del processo: citata a richiesta del pm o dell’imputato (89). Sogge1o civilmente obbligato a pa-‐ gare una somma pari all’ammontare della multa o ammenda infli1a al colpevole, nel caso in cui il condannato sia insolvibile. Forma di responsabilità verso lo Stato a carico di un sogge1o ≠ dall’autore del reato: la responsabilità è civile (cioè aLene al pagamento di una somma di denaro) ma la fonte è la condanna penale alla multa o al-‐ l’ammenda; Ma responsabilità sussidiarie ed eventuale per il caso dell’insolvibilità del condannato in relazione al 41 pagamento della multa o dell’ammenda; essa infaL si aLva quando l’autore del reato, condannato e so1oposto ad esecuzione per una pena pecuniaria (multa o ammenda), sia insolvibile; in tale caso l’obbligo di pagare la mul-‐ ta o l’ammenda è posto a carico della persona fisica o giuridica ex ar1 196-‐197 c.p.: -‐ ex art 196 => persone che sono rives/te di autorità, direzione o vigilanza sull’autore del reato, se si tra1a di violazioni di disposizioni che esse erano tenute a far osservare -‐ ex art 197 => en/ con personalità giuridica, responsabili se è pronunciata condanna contro chi ne abbia la rap-‐ presentanza o l’ammin. o ne sia dipendente, quando si tra1a di reato che cos/tuisca violazione degli obblighi ineren/ alla qualità rives/ta dal colpevole o sia commesso nell’interesse della persona giuridica Diventa parte solo dopo essere stata citata a richiesta del p.m. o dell’imputato. ENTI RESPONSABILI IN VIA AMMINISTRATIVA PER I REATI COMMESSI DA LORO RAPPRESENTANTI O DIRIGENTI
D.lgs. 231/2001 ha introdo1o la responsabilità amministra/va dipendente dal compimento di determina/ rea/ (corruzione,concussione; indebita percezione di erogazioni; truffa a danno dello Stato per conseguire erogazioni pubbliche; frode informa/ca ai danni dello Stato). Responsabilità a1ribuita alle persone giuridiche, società ed associazioni in relazione ai rea/ commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente:
• da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, ammin. o direzione dell’ente o che ne assumono, anche di fa1o, la ges/one e il controllo; o • da persone in posizione subordinata in caso di omesso controllo da parte dei soggeL in posizione apicale.
Agli en/ è addebitata una resp. amministra/va, applicabili sanzioni pecuniarie e interdiLve.
Il p.m. cita l’ente in qualità di parte; l’ente che intende partecipare aLvamente al procedimento penale si cos/tu-‐ isce con una dichiarazione scri1a che deve contenere, a pena di inammissibilità, la propria denominazione e le generalità del legale rappresentante, il nome il cognome del difensore, l’indicazione della procura, la so1o-‐ scrizione del difensore e l’elezione del domicilio.
Se non si cos/tuisce= dichiarato assente.
Il proc. per l’illecito amm. è di regola riunito al proc. penale nei confron/ dell’autore del reato da cui l’illecito dipende. GLI ATTI E’ “a1o del procedimento penale” quell’a1o che è compiuto da uno dei soggeL e che è finalizzato alla pronuncia di un provv. penale. Procedimento=successione di aL.
Rientrano nel conce1o di aL: • aL delle indagini prel.(fase preprocessuale)
• aL dell’udienza prel. • aL del giudizio.
Il primo a1o del proced. penale è quello che segue la ricezione della no/zia di reato da parte della polizia giudiziaria o del p.m.
Per a1o si intende: sia l’aLvità, che il risultato dell’aLvità (verbale, sent.,ordin.,decreto)
AY a forma vincolata. Gli aL più importan/ del proced. hanno una forma vincolata; il 2libro prevede “modelli legali” che sono prefissa/ in via generale per gli aL del procedimento, + “modelli legali” speciali che sono previs/ per singoli /pi di aL. Rispe1o delle forme= forma di garanzia posta a tutela dei soggeL del procedimento.
Art 125 I la legge stabilisce i casi in cui il provv. del giudice assume la forma della sentenza, ordinanza o decreto.
AY a forma libera. nei casi in cui il cpp non impone una forma vincolata. fuori dai casi art 125 => 6comma TuA gli altri provvedimen: sono ado<a: senza l'osservanza di par:colari formalità e, quando non è stabilito altrimen-‐ :, anche oralmente.
Lingua degli aY. Gli aL del procedimento sono compiu/ in lingua italiana; davan/ all'autorità giudiziaria di 1 grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguis/ca riconosciuta, il ci1adino italiano che appar/ene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il rela/vo verbale è reda1o anche in tale lingua. Sono tradoL gli aL del proced. a lui indirizza/. Garanzie che valgono per par/ pri-‐ vate, tes/moni, perito e ct e sono assis/te dalla previsione di una nullità speciale.
So6oscrizione degli aY. art 110 Quando è richiesta la so<oscrizione di un a<o, se la legge non dispone altrimen-‐ :, è sufficiente la scri<ura di propria mano, in fine dell'a<o, del nome e cognome di chi deve firmare. Non è valida 42 Quando ricorre, al contempo, davan/ al giudice, sia una causa di proscioglimento nel merito + causa di proscioglimento processuale, il giudice deve pronunciare formula prosciogli/va di merito.
Se non è stata già acquisita agli aL la prova evidente circa la mancanza di responsabilità dell’imputato, il giudice pronuncia immediatamente l’es/nzione del reato => ma l’imputato può rinunciare all’amnis/a sopravvenuta e alla prescrizione del reato maturata nel fra1empo, rendendo inoperante l’obbligo di immediata declaratoria della causa d’es/nzione.
Art. 130. Correzione di errori materiali: procedura che richiede qua1ro requisi/: 1) deve riguardare un a1o del giudice tra sentenza, delle ordinanze o del decreto 2) l’errore non deve essere causa di nullità dell’a1o 3) l’errore deve essere materiale= deve consistere in una difformità tra il pensiero del giudice (contenuto dell’at-‐ to) e la formulazione esteriore di tale pensiero 4) l’eliminazione dell’errore non deve comportare una modifica essenziale dell’a1o=> si devono quindi esclud-‐ ere le correzioni che incidono sul disposi/vo. Il procedimento di correzione dell’errore si svolge in camera di consiglio e si conclude con un’ordinanza di cor-‐ rezione, che deve essere annotata sull’originale dell’a1o.
Competenza: spe1a al giudice autore dell’a1o; nel corso delle impugn. spe1a al giudice ad quem; Inizia/va spe1a al giudice, anche su richiesta del p.m. e della parte interessata. Poteri coerci/vi del giudice Al giudice spe1ano poteri coerci/vi nell’esercizio delle sue funzioni, al fine del sicuro e ordinato compimento degli aA ai quali procede => comportano la possibilità di o1enere comportamen/ anche contro la volontà dei singoli interessa/. Si tra1a dei poteri di “polizia processuale” = potere di chiedere l’intervento della polizia giudiziaria e se neces-‐ sario anche della forza pubblica; non richieste par/colari formalità: l’ordine anche orale e riportato nel verbale di udienza. Tra gli aL espressione del potere coerci/vo = accompagnamento coa1vo (132-‐133) ha lo scopo di condurre una persona davan/ al giudice per rendere possibile l’acquisizione di un contributo probatorio (non risponde ad esi-‐ genze cautelari) ; limita la libertà personale.
Può essere disposto “solo nei casi previs: dalla legge”.
Des/natari dell’accomp. coaLvo= imputato (o indagato), tes/mone, perito, ct, interprete, il custode di cose se-‐ questrate=> i quali cita/, ome1ono di comparire senza addurre un legiLmo impedimento.
Potere del giudice riguarda i procedimen/ per qualsiasi reato, anche di minima en/tà.
Anche per rea/ per i quali non è ammessa alcuna misura cautelare=> non deve però diventare una misura caute-‐ lare camuffata;InfaL ex art 132 la persona so<oposta ad accompagnamento coaAvo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell’a<o previsto e quelli consequenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza; in ogni caso la persona non può essere tra<enuta oltre le 24h. Per imputato/indagato: preceduto da invito a presentarsi o citazione rimaste senza effe1o
Per soggeL≠dall’imputato: giudice può condannarle anche al pagamento di una somma di denaro e alle spese processuali alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
ATTI DELLE PARTI solo 2 modelli Nella parte dinamica sono previs/ altri aL delle par/ (conclusioni, consenso, acce1azione, revoca, impug-‐ nazione).
Art. 121. Memorie e richieste delle par/ In ogni stato e grado del proced. le par: e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scri<e, mediante deposito in cancell.
Richiesta: ogni /po di domanda che le par/ (pubblica e privata) rivolgono al giudice al fine di o1enere una deci-‐ sione; Es. richiesta di incidente probatorio, di provvisoria esecuzione della condanna al risarcimento del danno.
Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro 15gg. => Se non provvede, la parte può fare formale istanza secondo la disciplina sulla resp. dei 45 magistra/.
Inosservanza norme del codice=> in ogni caso dà luogo a resp. disciplinare ex art 124. Memoria: cont. meramente argomenta/vo teso ad illustrare ques/oni in fa1o o in diri1o. PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO . Art 127 . Il procedimento in camera di consiglio è una modalità di svolgimento di un’aLvità giurisdizionale, alla quale le par/ e le altre persone interessate hanno il diri1o di partecipare;
Si cara1erizza per: 1) l’assenza del pubblico 2) la non necessaria partecipazione delle par/, delle persone interessate e dei loro difensori Procedimento semplificato imposto quando va presa una decisione in tempi rapidi e vi è necessità di aLvare un contraddi1orio eventuale.
Par/ e difensori ricevono un avviso => no obbligo di intervenire in udienza.
Nel modello ordinario di proc. in camera di consiglio: A1o iniziale= decreto di fissazione dell’udienza; Alle par/, agli interessa/ ed ai loro difensori è dato avviso della data fissata per l’udienza almeno 10 gg prima dell’udienza, a pena di nullità; Fino a 5 gg prima dell’udienza gli interessa/ possono presentare memorie presso la cancelleria del giudice.
=> all’udienza il contraddi1orio è soltanto eventuale, perché la partecipazione è facolta/va; Giudice ha cmq l’obbligo di ascoltare, a pena di nullità, tuL coloro che intervengono in udienza. Imputato e condannato hanno diri1o di essere sen// se ne fanno richiesta, se detenu/ nel luogo in cui ha sede il giudice.
Se detenu/ in luogo≠all’audizione deve procedere il magistrato di sorveglianza, am il giudice può anche disporre la traduzione in udienza del detenuto.
Provvedimento conclusivo della procedura camerale=> di regola, la forma dell’ordinanza, ricorribile per cas-‐ sazione.
Procedura in camera di consiglio non osservata quando eme1e un provv. senza formalità (de plano) Es. decreto di archiviazione. DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI Gli aL del procedimento penale sono documenta/, perché se ne possa conservare traccia, “mediante verbale”, reda1o dall’ausiliario che assiste il giudice o il p.m.
Art. 136. Contenuto del verbale: con:ene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando oc-‐ corre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovu: intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fa<o o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui da altro pubblico ufficiale che egli assiste. Sarà il giudice a valutare il significato probatorio del contenuto del verbale.
Prima verbale fidefacente=faceva fede fino ad impugnazione di falso.
Oggi il codice 88 ha eliminato il valore fidefacente e l’incidente di falso.
per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, è riprodo1a anche la domanda; se la dichiarazione è stata de1ata dal dichiarante, o se ques/ si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scri1e, ne è fa1a menzione. Modalità di documentazione. Verbale in forma: 1) integrale: reda1o con la steno/pia o altro strumento meccanico o, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scri1ura manuale 2) riassun9va con riproduzione fonografica; in tal caso spe1a al giudice vigilare che sia riprodo1a nell’originaria genuina espressione, la parte essenziale delle dichiarazioni, Riassun/vo= no riassunto delle dichiarazioni, ma solo sommaria esposizione degli elemen/ extradichiara/vi. Quando il verbale è reda<o in forma riassun:va è effe<uata anche la riproduzione fonografica. 3) riassun9va senza riproduzione fonografica: vi si ricorre quando:
• vi sia una con/ngente indisponibilità di strumen/ di riproduzione o di ausiliari tecnici o anche •quando gli aL da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza. 46 Ogni interrogatorio di persona che si trovi in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere doc-‐ umentato integralmente, a pena di inu/lizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. 141 bis. LA NOTIFICAZIONE La no/ficazione è lo strumento previsto dalla legge per render noto al des/natario un a1o del procedimento o un’aLvità già compiuta o da compiere
Essa è eseguita, di regola, mediante la consegna al des/natario di una copia dell’a1o;
dall’ufficiale giudiziario (ausiliare del giudice) o chi ne esercita le funzioni.
Formalità poste per garan/re la conoscenza effeLva dell’a1o da no/ficare. Adempiute le formalità, la conoscen-‐ za è presunta.
Codice in materia di protezione dei da/ personali: se no/fica non può essere eseguita a mani proprie dal des/-‐ natario, a1o consegnato in busta sigillata per esempio al por/ere.
Della consegna dell’a1o è reda1o un verbale= “relazione di no<ficazione” in cui l’ufficiale giudiziario (o altro sogge1o legiLmato) scrive, in calce all'originale e alla copia no:ficata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effe<uate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rappor: con il des:natario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria so<oscrizione. => è verbale di un’aLvità, fa prova di quanto il p.u.ha compiuto. Ha effe1o per ciascun des/natario da quando è eseguito=> da quel momento si presume conosciuto dal des/-‐ natario.
SoggeL legiLma/ a disporre le no/ficazioni No9ficazioni disposte dal giudice. di regola => eseguite dall’ufficiale giudiziario;
nei procedimen/ con detenu/ ed in quelli davan/ al tribunale del riesame=> il giudice può disporre che, in caso d’urgenza, le no/ficazioni siano eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i des/natari sono detenu/. Forme equipollen/ alla no/fica: -‐ consegna di copia dell’a1o all’interessato da parte della cancelleria -‐ le1ura dei provvedimen/ e gli avvisi da/ verbalmente dal giudice agli interessa/ presen/ No9ficazioni disposte dal p.m. no/fic. di aL del p.m.:
-‐ nel corso delle indagini preliminari=> eseguite • dall’ufficiale giudiziario o
• dalla polizia giudiziaria nei soli casi di aL di indagine o provv. che la stessa è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire (es avviso a presentarsi per interrogatorio delegato alla pol.giud). Forme equipollen/: -‐ consegna di copia dell’a1o da parte della segreteria -‐ le1ura di provvedimen/ e avvisi in presenza degli interessa/ No9ficazioni chieste dalle par9 private. Le par/ private possono effe1uare le no/f. di loro interesse: • secondo le regole ordinarie (richiesta all’ufficiale giudiziario), oppure
• valersi di una modalità semplificata (invio di copia dell’a1o da parte del difensore mediante le1era raccoman-‐ data con avviso di ricevimento) I des/natari delle no/ficazioni -‐ al p.m.: sono eseguite: • nel modo ordinario o • dire1amente dalle par/ mediante consegna di copia dell’a1o alla segreteria; allo stesso modo vengono no/fica/ gli aL e i provvedimen/ del giudice, a cura della cancelleria -‐ al difensore: possono essere eseguite nel modo ordinario;
o in forma semplificata: l’AG (giudice o pm) può disporre che le no:ficazioni o gli avvisi ai difensori siano esegui: con mezzi tecnici idonei. -‐ all’imputato detenuto: eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona; Se si rifiuta di ricevere l’a1o o non è comunque possibile la consegna dire1a=> l’a1o è consegnato al dire1ore dell’is/tuto. -‐ all’imputato o all’indagato non detenuto: per renderla più celere ed agevole => disciplina della dichiarazione o elezione di domicilio.
Nel primo a1o compiuto con l’intervento dell’imputato o dell’indagato, l’autorità procedente lo invita a dichiarare o eleggere il proprio domicilio: -‐ dichiarare il domicilio=indicare quel luogo, ove l’imputato abita o lavora, nel quale gli aL gli saranno no/fi-‐ ca/ 47 ché impediscono al giudice di u/lizzarli per la decisione, comprome1endo l’accertamento del fa1o storico quan-‐ do l’a1o viziato non è rinnovabile=> individuazione delle inosservanze che danno luogo ad invalidità=certezza del diri1o. INAMMISSIBILITÀ = causa di invalidità che impedisce al giudice di esaminare nel merito una richiesta avanzata da una parte effeYva o potenziale del procedimento, quando la richiesta non ha i requisi9 stabili9 dalla legge a pena di inammissibilità.
Il requisito può riguardare: -‐ il tempo entro il quale deve essere compiuto l’a1o -‐ il contenuto dell’a1o -‐ un aspe1o formale -‐ la legiLmazione al compimento dell’a1o. L’inammissibilità è rilevata dal giudice su eccezione di parte o d’ufficio;
Quando la rileva il giudice dichiara l’inammissibilità della domanda con ordinanza o sentenza e non decide sul merito delle stessa.
Non stabilito un termine entro il quale deve essere dichiarata l’inammissibilità=> quindi fino a che la sentenza sia divenuta irrevocabile, salvo che non sia previsto un termine anteriore. DECADENZA Perdita del potere di porre in essere un a1o del procedimento, trascorso il periodo di tempo indicato in un termine perentorio. Termini: -‐ perentori= prescrivono il compimento di un a1o entro e non oltre un determinato periodo di tempo; superato tale periodo, il sogge1o decade dal potere di compierlo validamente per cui l’a1o compiuto oltre il termine perentorio è invalido. Conseguenza grave=> ex 173
I termini si considerano stabili: a pena di decadenza soltanto nei casi previs: ex lege.
Termini perentori non prorogabili, salvo che la legge non disponga altrimen/. -‐ ordinatori= fissano un periodo di tempo entro il quale un a1o deve essere compiuto.
Ma l’a1o compiuto oltre il termine= valido; no conseguenze processuali, possibili solo conseguenze disciplinari se il superamento non ha valida gius/ficazione. -‐ dilatori= prescrivono che un a1o non può essere compiuto prima del loro decorso. cd termini liberi. Finalità=dare tempo necessario per prepararsi al compimento di un a1o.
Es. tra decreto di fissazione di udienza e udienza=> termine non< 20gg -‐ acceleratori= termine entro il quale un a1o deve essere compiuto. per accelerare lo svolgimento del processo ed assicurarne la ragionevole durata ex 111 Cost Gli aL compiu/ oltre un termine perentorio => inammissibili; da ciò si desume che al decorso di un termine per-‐ entorio sono ricollegate due sanzioni processuali: -‐ es:nzione del potere di compiere l’a<o, si fa riferimento al conce1o di decadenza -‐ all’a1o compiuto oltre i termini=> regime di inammissibilità. No vizio dell’a1o, ma vicenda es/n/va del potere di compiere un a1o. RESTITUZIONE NEL TERMINE Art 175 = rimedio eccezionale. Is/tuto che res/tuisce alla parte decadu-‐ ta dal potere di compiere un a1o per inosservanza di un termine perentorio, il potere o la facoltà di compiere quella determinata aLvità.
Rappresentando uno strappo alla logica della perentorietà del termine, è des/nato ad operare in circostanze ec-‐ cezionali che il legislatore individua nel caso fortuito o nella forza maggiore. Il codice prevede 2 differen/ is/tu/ (generico e specifico): • Rimedio generale (175 I ): Il pubblico ministero, le par: private e i difensori sono res:tui: nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
=> evenienze eccezionali che devono essere provate dalla parte che invoca la res/tuzione nel termine, situ-‐ azioni di impossibilità oggeLva non imputabile alla parte (es. even/ naturali o even/ umani che concretano un impedimento invincibile) no omissione addebitabile all’interessato; sono legiLma/ a chiedere la res/tuzione: 50 pm, le par/ private e i difensori.
Decide: • il giudice del dibaLmento, •il Gip (se prima dell’esercizio dell’azione penale),
• giudice competente per impugn. o opposizione (dopo la sentenza o decreto di condanna). La richiesta per la res:tuzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro 10gg da quello nel quale è cessato il fa<o cos-‐ :tuente caso fortuito o forza maggiore.
Può essere concessa più volte per ciascuna parte in ogni grado del procedimento.
Giudice decide de plano (senza contraddi1orio), salvo che non si instauri in un proc. principale il corso di svol-‐ gimento con rito camerale, in tal caso=> forme del proc. principale.
-‐ ordinanza che concede la rest.=> deve essere mo/vata. Quando accoglie la richiesta di res:tuzione nel ter-‐ mine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e ado<a tuA i provv. necessari per far cessare gli effeA determina: dalla scadenza del termine.
Impugnabile solo con la sent. che decide l’impugnazione o l’opp., non autonomamente.
-‐ ordinanza che respinge=> autonomamente impugnabile, ricorribile in Cassazione. • Res9tuzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna: Procedimento per decre-‐ to= rito speciale per evitare udienza prel. e giudizio dibaLmentale
Pm può esercitare azione penale chiedendo al GIP l’emissione di un decreto di condanna nei confron/ dell’im-‐ putato, se ri/ene possa essere comminata una pena pecuniaria.
175 II L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempes:vamente effeAva conoscenza del provvedimento, è res:tuito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontari-‐ amente rinunciato .
Gip può compiere ogni necessaria verifica per accertare l’effeLva conoscenza, no onere probatorio in capo al richiedente.
2 bis La richiesta è presentata, a pena di decadenza, nel termine di 30gg da quello in cui l'imputato ha avuto effeLva conoscenza del provv.
Decide il GIP, competente a decidere l’ammissibilità o meno dell’opposizione.
Ordinanza ricorribile per cassazione.
Se non accertata la conoscenza effeLva e non c’è stata rinuncia= Gip deve concedere il termine=>riacquista la possibilità di presentare opposizione contro il decreto penale=> decreto non viene annullato, ma viene elimina-‐ ta l’irrevocabilità=> decreto so1oposto all’effe1o sospensivo dell’esecuzione ex 588. Non più prevista la rest. nel termine per impugnare la sentenza contumaciale=> art 175 modificato da l. 67/2014 che abolisce l’is/tuto della contumacia.=> prevedeva che il contumace potesse chiedere la remissione nel ter-‐ mine per impugnare entro o30gg da quando ne ha avuto conoscenza. Ero lo Stato che doveva dar prova dell’ef-‐ feLva conoscenza, l’imputato poteva addurre solo la mancata conoscenza. NULLITA’ Causa di invalidità che colpisce un a1o del procedimento compiuto senza l’osservanza di quelle disposizioni che sono imposte dalla legge appunto a pena di nullità; anche per la nullità vale il principio di tassa9vità: Art 177 l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli aA del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previs: dalla legge.
Quindi non applicabile nullità per analogia,
Sulla base delle modalità di previsione dell’inosservanza si dis/ngue tra: -‐ Nullità speciali : previste per una determinata inosservanza, precisata nella species (es. le inosservanze rela-‐ /ve alla lingua degli aL del procedimento); -‐ Nullità di ordine generale Art. 178 sono previste per ampie categorie di inosservanze
È sempre prescri<a a pena di nullità l’osservanza delle disp. concernen:: a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per cos/tuire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario; b) l’ inizia/va del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimen-‐ to; 51 c) l’ intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre par: private nonché la citazione in giudizio, della persona offesa dal reato e del querelante. Regime giuridico: 3 /pi di nullità: 1) Nullità assolute: 179 inosservanze più gravi, riguardano i soggeL necessari del proc.; rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado del proced.; insanabili. (sanate solo con l’irrevocabilità della sentenza)
I Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento: 1) nullità previste ex art 178 comma 1 le<. a) : • condizioni di capacità del giudice :
capacità generica all’esercizio di funzioni giurisdizionali, non vi incide il mancato rispe1o dei criteri di org. degli uffici e delle modalità di assegnazione degli affare ai singoli giudici, determina solo un’eventuale resp. disciplinare del capo dell’ufficio;
• numero dei giudici necessario per cos:tuire i collegi stabilito dalle leggi di ordin. giudiziario 2) nullità concernen/ l'inizia9va del pm nell'esercizio dell'azione penale : vizi che comportano il mancato proponimento dell’azione penale. es. omessa richiesta di rinvio a giudizio; o azione penale promossa in modo invalido non conforme al modello legale; e quelle derivan/ dalla omessa citazione dell'imputato
Citazione=voca/o in iudicium, ricomprende:
a) decreto di citazione=> omessa citazione nei confron/ dell’imputato=nullità assoluta; nei confron/ delle altre par/ private=nullità intermedia;
b) no/ficazione=> omissione no/ficazione=nullità assoluta.
o dall'assenza del difensore dell’imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza => nelle udienze di-‐ baLmentali (1-‐2 grado) e negli altri casi in cui è prevista espressamente dalla legge (udienza prel. ; inter-‐ rogatorio di garanzia;udienza di convalida dell’arresto in flagranza e del fermo; incidente probatorio) II Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite as-‐ solute da specifiche disposizioni di legge=> nullità speciali (non riconducibili all’elenco generale art 178 ma previste da singole disp. di legge. Es. 525 alla deliberazione della sentenza devono concorrere a pena di nullità assoluta gli stessi giudici del dibaLm. 2) Nullità intermedie 180 inosservanze di media gravità; tra1amento intermedio tra:
-‐assolute=> rilevabili d’ufficio,
-‐ rela/ve=> sanabili.
180 Devono essere rilevate/dedo1e entro determina/ limi/ di tempo: -‐ se si verificano prima del giudizio: • dedo1e dalle par/ entro la chiusura del dibaLmento o • rilevate dal giudice al momento della deliberazione della sentenza di 1 grado
non possono più essere rilevate né dedo<e dopo la deliberazione della sent. di 1 grado -‐ se si sono verificate nel giudizio: non possono essere dedo1e né rilevate dopo la sentenza del grado suc-‐ cessivo Sono tali le nullità di ordine generale non contemplate dall’art 178 => 178 le1. b) c)(indicate nell’art 180 con l’espressione “altre nullità”), cioè: b) inosservanza delle disposizioni aLnen/ alla “partecipazione” del p.m. al procedimento (quindi anche pri-‐ ma del processo); Es. lesione contraddi1orio nei suoi confron/, il non aver chiesto il suo parere quando necessario.. c) inosservanza delle disposizioni concernen/ l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre par: private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.
Intervento=ricomprende la difesa; null. intermedia=omessa info di garanzia
Ass. e rapp=poteri e diriL del difensore, es omesso preavviso dell’interrogatorio;
Null. interm= omessa citazione per il dibaLmento nei confron/ di par/ private≠dall’imputato(null.assolu-‐ ta), anche per offeso e querelante che non sono par/ in senso proprio se non si cos/tuiscono parte civile.
3) Nullità rela<ve 181 sono in via residuale quelle che non sono assolute né intermedie. Nullità ≠ da quelle previste dagli ar< 178-‐179 comma 2 sono dichiarate dal giudice su eccezione di parte(solo della parte inter-‐ essata). Non rilevabili d’ufficio.
52 lim.(in cui non è garan/to il contradd., salvo incidente probatorio).
Per ques/ 2 /pi di inut. vale principio di tassa/vità che vige in materia di invalidità ricavabile dal n 7 della legge delega 81/87 impone la previsione espressa delle cause di invalidità degli aL e delle conseguen/ sanzioni pro-‐ cessuali, fino alla nullità insanabile Inu9lizzabilità patologica di 9po generale:
Art. 191. Prove illegiLmamente acquisite 1. Le prove acquisite in violazione dei divie: stabili: dalla legge non possono essere u:lizzate.
=>l’inu/lizzabilità = conseguenza dell’aver acquisito una prova violando un “divieto probatorio” (se violata norma penale sostanziale=prova illecita =u:lizzabili; inu:lizzabili solo se violata norma processuale), il vizio può essere: -‐ rela9vo all’an: il giudice ha esercitato nella acquisizione di una prova un “potere” che la legge processuale vietava; soltanto se dalla norma processuale è ricavabile con certezza un vero e proprio divieto probatorio; occorre che in base ad una determinata disp. sia so1ra1o in modo assoluto al giudice il potere di amme1ere, assumere o valutare quella determinata prova. -‐ rela9vo al quomodo: se violata la “modalità” di assunzione di una prova, questa è u/lizzabile salvo che la modalità di assunzione non sia prevista a pena di inammissibilità della prova (casi di inu/lizzabilità speciale); viceversa le modalità di assunzione non espressamente posta a pena di inu/lizzabilità non sono idonee a fare sca1are tale sanzione ove siano violate. Es. teste deve deporre a seguito di domande su faL specifici, però se narra spontaneamente prova cmq u/lizzabile. Es. Inu/lizzabili, neppure col consenso della persona interessata le prove assunte con metodi idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione.
a1o nullo se formato in violazione di modalità di assunzione previste a pena di nullità. es.riconosciumento nul-‐ lo se violato art 213 I-‐II, nullità sanabile nei casi previs/ dal cpp Regime giuridico dell’inu9lizzabilità: essa non colpisce l’a1o ma il suo valore probatorio. Art 191 II è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
Non sanabile (≠nullità) perché l’a1o è stato compiuto esercitando un potere vietato dalla legge processuale. Non rinnovabile=> per la stessa stru1ura logica del vizio, che consiste nella violazione di un divieto probatorio (im-‐ pedisce che una certa prova entri nel processo).
Principio di tassa/vità : per le cause di invalidità degli aL criterio direLvo n 7 l.d.81/87, però per le ipotesi di in-‐ u/lizzabili: •speciali= tassa/ve, ma ex art 191 clausola generale prove acquisite in violazione di un divieto proba-‐ torio, però la relazione al proge1o preliminare prevede l’applicabilità dell’191 solo in presenza di un vero e pro-‐ prio divieto probatorio. Sono configurabili anche divie/ probatori implici/, che discendono dai principi generali. la rigida applicazione del principio di tassa/vità porterebbe a vuo/ di tutela.
Ci si chiede se configurabile: • Prova incos<tuzionale: inu/lizzabilità anche se assunte prove in violazione prin-‐ cipi cos/tuzionali o solo nei casi nei casi tassa/vi? La cass. ha deciso caso per caso.• inu9lizzabilità derivata:ille-‐ giLmità di una prova si estende ad un’altra prova il cui reperimento è stato determinato dalla prima (perqui-‐ sizione illeg=> sequestro); secondo alcuni non esiste perché non prevista espressamente (≠dalla nullità 1885 nul-‐ lità di un a1o rende invalidi gli aL consecu/vi che ne dipendono); secondo altri invece esiste (teoria dei fruL dell’albero avvelenato)
Inu9lizzabilità fisiologica: è prevista da alcune norme cpp per categorie di aL, non perché violano divie/ proba-‐ tori, ma soltanto perché sono sta/ acquisi: prima del dibaAmento; non compiuto in contrad., infaL il giudice può u/lizzare ai fini della deliberazione solo le prove legiLmamente acquisite nel dibaLmento. Con questo strumento si munisce di una sanzione processuale il principio del contraddi1orio, seleziona prove che possono essere pos/ alla base della decisione dibaLmentale. Es. le prove siano state raccolte durante le indagini prelimi-‐ nari, ma che non siano state legiLmamente acquisite in dibaLmento nelle specifiche ipotesi nelle quali è ammessa la le1ura non sono u/lizzabili nella decisione poiché non hanno subito il vaglio del contrad. Inu/lizz-‐ abilità in senso improprio perché non patologica. ATTO INESISTENTE
Causa di invalidità creata da do1. e jus, non presente nel codice. Ha la funzione di colmare vuo/ di tutela, data la tassa/vità delle cause di invalidità, nel caso in cui l’a1o sia colpito da vizio talmente grave da non rientrare neanche tra le cause di nullità assolute insanabili, quindi non inquadrabili in categorie di invalidità, sarebbe in-‐ 55 giusto se non rilevabili per questo mo/vo. chiamata “inesistenza; in par/colare la inesistenza di una sentenza impedisce che si formi il giudicato, di modo che il giudice può rilevare tale vizio anche dopo che la sentenza sia diventata irrevocabile, e cioè non più impugnabile.
Fra i casi di inesistenza, comunemente riconosciu/, possiamo ricordare i seguen/: 1) carenza di potere giurisdizionale chi ha emesso la sentenza (es. sentenza penale emessa da un organo della PA); 2) sentenza pronunciata contro un imputato totalmente incapace perché coperto dall’immunità o nei confron/ di persona inesistente. Dato che l’a1o non esiste, la sent. inesistente non può diventare irrevocabile, il giudicato è meramente appar-‐ ente, non impedisce che l’interessato chieda di rilevare e dichiarare l’inesistenza. revocabile anche dopo che è diventata apparentemente inesistente. ATTO ABNORME Categoria creata dalla jus provv. contro il quale può essere proposto immediato ricorso in cass, prima dell’irrevocabilità della sentenza.
Abnormità: • stru6urale= provv. che per la singolarità e stranezza del contenuto, risul/ avulso dall’intero ordi-‐ namento processuale. Es. pm chiede al gip l’archiviazione perché ignoto aiutare del reato. • funzionale= provv. pur essendo in astra1o manifestazione di legiLmo potere, si esplichi al di fuori dei casi consen// e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.Impugnabilità per cass. dipende dalla sua conoscenza effeAva
Il provv. abnorme è ricorribile per cassazione, applicandosi dire1amente il 111 VII Cost.
Inesistenza=> eccezione al principio di tassa/vità e alla regola del giudicato
Abnormità=> eccezione solo al principio di tassa/vità, no regola del giudicato (perchè va fa1a valere nei termini per ricorso per cass. con decorrenza dalla conosc. effeLva dell’a1o) PRINCIPI GENERALI SULLA PROVA Nel sistema inquisitorio= tuL poteri in unico sogge1o, no limi/ alla prova.
Nel sistema accusatorio= funzioni ripar/te, va regolamentata la prova.
Il codice del 1988 ha accolto, sia pure con temperamen/, la scelta del sistema accusatorio: al giudice è riservato il potere di decidere; alle par/ è a1ribuito il potere di ricercare le prove, di chiederne l’ammissione, di contribuire alla formazione delle stesse. Il ragionamento del giudice 1) accerta se è avvenuto il fa1o storico che è stato addebitato all’imputato;
2) interpreta la norma incriminatrice al fine di ricavarne quale è il fa1o /pico punibile;
3) valuta se il fa1o storico accertato è “conforme” al fa1o /pico previsto dalla legge.
La decisione pronunciata dal giudice ha la forma di “sentenza”= mo/vazione + disposi/vo Mo9vazione: il giudice, in base alle prove che sono state acquisite nel corso del processo, ricostruisce il fa1o storico commesso dall’imputato (mo/vi in fa1o), interpreta la legge, individua il “fa1o /pico” previsto dalla nor-‐ ma penale incriminatrice (mo/vi in diri1o); infine valuta se il fa1o storico rientra nel fa1o /pico (giudizio di con-‐ formità).
Disposi9vo: il giudice trae le conseguenze dal giudizio di conformità. Se il fa1o storico commesso dall’imputato è • conforme al fa1o /pico previsto dalla norma incriminatrice=> condanna; •non conforme al fa1o /pico=> as-‐ solve l’imputato. CONTENUTO DEI TRE MOMENTI DELLA DECISIONE: 1.Accertamento del fa6o storico: All’inizio del processo il “fa1o storico commesso dall’imputato” non è certo (l’accusa lo afferma -‐ la difesa in tu1o o in parte la nega) deve quindi essere verificato mediante un accerta-‐ mento basato su principi razionali;
Perché l’accertamento sia razionale deve essere : a) basato su prove: “provare”= indurre nel giudice il convincimento che il fa1o storico sia avvenuto in un de-‐ terminato modo. Tale fa1o deve essere rappresentato al giudice mediante altri faL; prova = procedimento 56 logico in base al quale da un fa1o noto si deduce l’esistenza del fa1o storico da provare e le modalità con le quali si è verificato b) oggeLvo: l’accertamento deve fondarsi su faL realmente avvenu/ che trovino fondamento nelle prove (non in sospeL e supposizioni del giudice). c) basato sui principi logici: l’accertamento deve essere logico, cioè basato sui principi razionali che regolano la conoscenza; il giudice deve riportare nella mo/vazione il percorso logico che ha seguito nella ri-‐ costruzione del fa1o storico. 2. Individuazione della norma penale incriminatrice: Il giudice esamina la legge penale e ricava da essa il fa1o /pico previsto dalla norma incriminatrice;
Ragionamento giuridico(non di fa1o) perché: • ha ad ogge1o le disposizioni di legge e
• usa il metodo dell’interpretazione per chiarire il significato esa1o della legge e per ricostruire il fa1o /pico previsto dalla norma incriminatrice. 3. Giudizio di conformità: Il giudice valuta se il fa1o storico ricostruito mediante prove è conforme al fa1o /pi-‐ co previsto e sanzionato dalla norma penale incriminatrice RAGIONAMENTO INFERENZIALE: PROVA E INDIZIO
Il termine “prova” può avere almeno 4 diversi significa/, si può riferire: 1) fonte di prova = persone, cose e luoghi che forniscono un elemento di prova=> dalle quali possono essere tra1e le informazioni u/li per ricostruire il fa1o di reato. Fon/ di prova preesistono al giudizio 2) mezzo di prova = strumento a1raverso i quali le fon/ di prova producono la prova forme a1raverso cui la prova viene ad esistenza(es persona-‐teste=fonte di prova=> con lo strumento della tes/monianza=mezzo di prova crea la prova).
Strumento col quale si acquisisce al processo un elemento che serve per la decisione; 3) elemento di prova = informazione (intesa come dato grezzo) che si ricava dalla fonte di prova, quando ancora non è stata valutata dal giudice; 4) risultato probatorio = elemento di prova valutato in base ai criteri della credibilità e della a1endibilità. Si parla di rag. inferenziale perché prova= rag. che da un fa1o noto (es tes/monianza) ricava l’esistenza di un fa1o avvenuto in passato e delle cui modalità di svolgimento occorre convincere il giudice.
Art. 187. Ogge6o della prova. Sono ogge<o di prova, i faA: -‐ che si riferiscono: • all’imputazione (es presenza imputato sul luogo)
• alla punibilità (perizia che accerta capacità di intendere e volere)
• alla determinazione della pena o applicabilità della misura di sicurezza. -‐ dai quali dipende l'applicazione di norme processuali (es. credibilità del teste, minaccia) -‐ ineren/ alla responsabilità civile derivante dal reato, se vi è cos/tuzione di parte civile (es. quan/ficazione del danno) Il giudice non deve amme1ere prove richieste dalle par/ che esulano da tali oggeL. PROVA RAPPRESENTATIVA : ragionamento che dal fa1o noto ricava, per rappresentazione, l’esistenza del fa1o da provare; il giudice accertato il grado di credibilità della fonte ed il grado di a<endibilità della rappresentazione, valuta quanto della rappresentazione fornita è acce1abile razionalmente=>se fonte credibile e rappresentazione a1endibile=> risultato probatorio: racconto tes/mone corrisponde allo svolgimento del fa1o=> temine dl proces-‐ so valuta/ tuL i risulta/ derivan/ dagli altri elemen/ di prova il giudice nella mo/v. ricostruisce il fa1o storico PROVA INDIZIARIA: (indizio, c.d. prova cri/ca) ragionamento che da un fa1o provato (circostanza indiziante) ricava, a1raverso un’inferenza (massime di esperienza o leggi scien/fiche), l’esistenza di un fa1o storico da provare, che può essere sia il fa1o principale (fa1o storico addebitato all’imputato), sia un fa1o secondario (altra circostanza indiziante) dal quale, con una ulteriore inferenza, si può ricavare l’esistenza del fa1o principale. Massima di esperienza= regola di comportamento che esprime quello che avviene nella maggior parte dei casi (quod plerumque accidit); regola ricavabile da casi simili al fa1o noto (circostanza indiziante) una categoria di faL si accompagna ad un’altra categoria di faL, perme1e di accertare l’esistenza di un fa1o storico non con certezza ma con probabilità più o meno ampia, sulla base del fa1o che di solito quando c’è A, c’è B=> dà luogo ad un giudizio di probabilità e non di certezza. Quando non c’è prova rappresenta/va è l’unica possibilità di accerta-‐ 57 torio, l’esame è ammesso soltanto in 2 casi:
1) se riguarda faL o circostanze diversi da quelli ogge1o delle preceden/ dichiarazioni
2) se il giudice o una delle par/ lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze
=> quindi o faL diversi, o anche stessi faL ma per specifiche esigenze.
Poteri di inizia9va probatoria del giudice: nella fase dell’ammissione della prova il giudice, di regola, non può assumere un mezzo di prova d’ufficio e ha soltanto il potere di decidere se amme1ere o meno il mezzo di pro-‐ va chiesto da una delle par/;
190 II La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
Es. giudice può amme1ere prova quando risulta assolutamente necessaria (507) => potere di supplenza della inerzia delle par/, perché proc. penale incide sulla libertà personale, diri1o inviolabile, l’accertamento non può essere abbandonato al gioco delle par/. 3) ASSUNZIONE DELLA PROVA. avviene, se si tra1a di dichiarazioni rese in dibaLmento, col metodo dell’esame incrociato; rientra nel diri1o alla prova, la partecipazione delle par/ all’assunzione con la formulazione di do-‐ mande al dichiarante.
Esame incrociato: miglior strumento per valutare se il dichiarante dice la verità, credibile il dichiarante che sa resistere alle provocazioni poste a1raverso le domande.
spe1a alle par/ (al p.m. e ai difensori) il compito di rivolgere le domande al dichiarante; Il presidente ha il potere di porre domande soltanto dopo che le par/ hanno concluso l’esame incrociato e successivamente alla domande poste dal giudice le par/ possono riprendere l’esame. (per evitare che il giudice si faccia una tesi e domande mirate) => giudice ha funzione di mero chiarimento dei pun/ tra1a/ dalle par/ in modo incompleto
Libertà morale della persona nell'assunzione della prova Art. 188. Non possono essere u:lizza:, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i faA. Analogo divieto per interrogatorio dell’indagato 64cpp
Acquisizione della prova. termine u/lizzato in due significa/: 1. ammissione prova precos/tuita, cioè formata prima o fuori del dibaLmento 2. ammissione+ assunzione della prova non precos/tuita qual è la dichiarazione 4) VALUTAZIONE DELLA PROVA. 192 Le par/ hanno il diri1o di argomentare, cioè di offrire al giudice la valu-‐ tazione degli elemen/ di prova; in dibaLmento ciò avviene al momento della discussione finale, quando le par/ illustrano le proprie conclusioni in un ordina che rispe1a le cadenze dell’onere della prova (al p.m. seguono i difensori dell’eventuale parte civile e dell’imputato). Al diri1o delle par/ spe1a il dovere del giudice di dare una valutazione logica degli elemen/ di prova raccol/; Il giudice valuta la prova dando conto nella mo-‐ :vazione dei risulta: acquisi: e dei criteri ado<a:.
Il giudice nella sentenza deve indicare le prove poste a base della decisione e le ragioni per le quali ri/ene non a1endibili le prove contrarie.
Principio del libero convincimento.il giudice è libero di convincersi in relazione alla a1endibilità degli elemen/ di prova ed alla credibilità delle fon/, nonché in merito all’idoneità di una massima di esperienza o di una legge scien/fica a sostenere l’inferenza sulla quale si basano le ricostruzioni dell’accusa e della difesa; tale principio tu1avia deve passare a1raverso le norme che disciplinano la valutazione delle prove e la mo/vazione della sentenza => il convincimento del giudice deve consistere in una valutazione razionale delle prove e in una ricostruzione del fa1o conforme ai canoni della logica ed aderente alle risultanze processuali. => in mancanza, impugnazione.
Nella set. di condanna giudice deve mo/vare perché le prove d’accusa sono idonee ad eliminare ogni ra-‐ gionevole dubbio sulla fondatezza dell’imputazione e sull’alterna/va prospe1ata dalla difesa, viceversa per la sent. di assoluzione. Non configurabilità della prova legale. Nel processo penale non esiste prova legale (nel proc. civ. quando la legge si sos/tuisce al libero convincimento del giudice nella valutazione della prova); Confessione: • nel proc. civ= forma piena prova
• nel proc. pen= sempre liberamente valutabile dal giudice, può ritenerla non a1endibile. 60 Formulazione della migliore ipotesi e tenta9vo di smen9ta: verificato fa1o di reato, inves/gatore deve formula-‐ re un’ipotesi ricostruLva, poi deve vedere se trova conferma nella realtà da causaA=>Beffe1o, deve fare un ra-‐ gionamento a ritroso e verificare che B possa essere causato solo da A.
Tendenza ad a1ribuire cara1ere risolu/vo a leggi scien/fiche nella ricostruzione della vicenda, ma la scienza non offre il passaggio finale per la ricostruzione (fru1o di una decisione mentale complessa, in cui operano i criteri della logica), ul/ma inferenza sempre legata all’applicazione di una max di esperienza (es. impronta=ci sei stato, no commesso deli1o) ONERE DELLA PROVA Art 27 II Cost. l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna defini:va; 2 esigenze: prevedere misura cautelare prima della sentenza def. e presunzione di innocenza.
In un’unica formula si sono volute combinare una regola di tra1amento + regola probatoria: -‐ regola di tra1amento = l’imputato non sia assimilato al colpevole fino alla condanna defini/va; e cioè impone il divieto di an/cipare la pena, mentre consente l’applicazione di
misure cautelari nei suoi confron/ -‐ regola probatoria= l’imputato sia presunto innocente, e dato che ex art 2728 I c.c.:
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite=> presunzione di innocenza è una presunzione legale rela/va, cioè valida finché non sia stato dimostrato il contrario=> l’onere della prova ricade sulla parte che sos/ene la reità dell’imputato (pm: addebito provvisorio poi defini/vo.)
Art 6 CEDU Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Onere della prova può essere intesa in due significa/: -‐Onere sostanziale: la parte deve convincere il giudice dell’esistenza del fa1o affermato. art 2696 chi vuol far valere un diri<o in giudizio deve provare i faA che ne cos:tuiscono il fondamento. Provare= convincere il giudice dell’esistenza del fa1o storico da essa affermato; inosservanza onere= sit. svantaggiosa del rige1o della doman-‐ da; soddisfa1o onere=accoglimento. Onere della prova=regola probatoria che individua il sogge1o su cui ri-‐ cadono le conseguenza del non aver convinto il giudice dell’esistenza del fa1o affermato.
Il pm soddisfa l’onere della prova provando la reità dell’imputato(faL cos/tu/vi del reato). Incombe poi sull’im-‐ putato l’onere della prova contraria: alla difesa spe1a di provare la •mancanza di credibilità delle fon/ o •inat-‐ tendibilità delle prove d’accusa o
• esistenza di faL favorevoli alla difesa (es. causa di gius/ficazione o di non punibilità); l’imputato può anche provare dire1amente che egli •non ha tenuto la condo1a asserita dall’accusa o che •un evento non è avvenuto (prova nega/va). -‐Onere formale: impone alla parte di chiedere al giudice l’ammissione della prova
che reputa u/le per adempiere all’onere sostanziale; Art 190 Le prove sono ammesse a richiesta di parte (prin-‐ cipio disposi/vo in materia probatoria) => impone alle par/ di
• ricercare le fon/ di prova, •valutare la necessità del mezzo di prova al fine di dimostrare l’esistenza del fa1o affermato e • introdurre nel processo i mezzi di prova, chiedendone al giudice l’ammissione (che l’amme1e se per/nente, rilevante, non vietata e non superflua).
La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio=> princ. disp. derogato in casi tassa/vi (Art 70 I; 195 II; 196 II; 224 I; 237;422 I; 441 V; 468 V; 501 II; 507; 508 I; 511 I-‐5; 511-‐bis; 603 III) Aver soddisfa1o onere della prova in senso formale (aver chiesto l’ammissione di una prova) non significa aver convinto il giudice, quindi aver soddisfa1o l’onere sostanziale.
Acquisita la prova, il giudice valuta se idonea a dimostrare l’esistenza del fa1o (principio di acquisizione della pro-‐ va), al giudice spe1a il potere residuale di sollecitare le par/ o di introdurre d’ufficio mezzi di prova in ipotesi pre-‐ viste ex lege. Terminata l’acquisizione delle prove se risulta assolutamente necessario può disporre d’ufficio l’assunzione di nuove prove.
Poteri esercitabili dal giudice=eccezione al potere disposi/vo delle par/, toccano l’onere della prova in senso formale, non sostanziale. Esistono par/colari /pi di faL che non necessitano di essere prova/: 61 -‐ fa>o notorio: fa1o di pubblica conoscenza in un determinato ambito territoriale la cui esistenza è conosciuta dal giudice senza la necessita che le par/ chiedano l’ammissione di un determinato messo di prova; occorre che il fa1o sia indubitabile ed incontestabile. notoria non egent proba:onem. -‐ fa>o pacifico, che è un fa1o di conoscenza non pubblica, affermato da una parte ed ammesso esplicitamente o implicitamente dalla controparte Quantum della prova: il c.d. standard probatorio
La quan/tà di prova che è necessaria a convincere il giudice è diversa nel processo civile ed in quello penale: nel processo civile lo standard probatorio è iden/co per l’a1ore e per il convenuto: a1ore prova faL cos/tu/vi, con-‐ venuto faL modifica/vi-‐es/n/vi;
nel processo penale colui che accusa ha l’onere di provare la reità dell’imputato in modo da eliminare ogni ra-‐ gionevole dubbio
Fino al 2006 tale standard probatorio è rimasto privo di espressa previsione; infaL art 530 II rela/vo alla senten-‐ za di assoluzione si limitava a stabilire che il giudice doveva pronunciare sentenza di assoluzione quando era in-‐ sufficiente o contraddi1oria la prova che il fa1o sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fa1o cos/tuisce reato o che il reato è stato commesso da persone imputabile, senza che nessuna altra norma espressa prevedesse il parametro in base al quale valutare l’insufficienza o la contraddi1orietà della prova d’accusa; tut-‐ tavia la giurisprudenza interpretava la norma nel senso che: -‐ insufficien/ = p.m. non aveva dimostrato la reità eliminando ogni ragionevole dubbio -‐ contraddi1orie = pur essendo prevalen/ rispe1o alle prove di innocenza, lasciavano residuare uno o più ra-‐ gionevoli dubbi L.n 46/2006 modifica l’art 533 I stabilendo che il giudice pronuncia sentenza di condanna quando l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio; prova che lascia residuare un ra-‐ gionevole dubbio=mancata prova.
Ragionevole=comprensibile da una persona razionale, oggeLvabile con una mo/vazione a1raverso argomen-‐ tazioni logiche, nel rispe1o del principio di non contraddizione;
-‐ l’accusa ha adempiuto all’onere della prova quando ogni differente spiegazione del fa1o addebitato, basata sulle prove, appare non ragionevole -‐ l’accusa non ha adempiuto all’onere della prova quando le risultanza processuali non sono idonee ad escludere una ragionevole ricostruzione alterna/va prospe1ata dalla difesa sulla base delle prove acquisite Par/colare posizione dell’imputato=>il dubbio va a favore dell’imputato anche quando ques/ abbia l’onere della prova, cioè quando egli deve convincere il giudice dell’esistenza di un fa1o favorevole: infaL ex 530 III “se vi è la prova che il fa<o è stato commesso in presenza di una causa di gius:ficazione o di una causa personale di non punibilità o vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione”; quindi l’imputato avrà soddisfa1o l’onere della prova e sarà prosciolto se, a1raverso la prova delle scriminan/, avrà fa1o sorgere nel giudice un dubbio ragionevole sulla propria reità. L’imputato ha l’onere di provare faL a sé favorevoli, ma non ha i poteri coerci/vi che spe1ano solo a pm e polizia giudiziaria. perché possa insinuare il ragionevole dubbio, è sufficiente che l’imputato indichi con preci-‐ sione i faL a sé favorevoli (es alibi), poi spe1a all’autorità giudiziaria condurre indagini per smontarlo. se indica/ in modo impreciso, non è sufficiente per far sorgere il ragionevole dubbio. Principio di oralità : oralità= “comunicazione del pensiero mediante la pronuncia di parole des/nate ad essere udite”. Si ha oralità in senso pieno solo quando coloro che ascoltano possono porre domande ed o1enere risposte a viva voce dal dichiarante. (es. no le1ura testo) Principio di immediatezza : vi è un rapporto privo di intermediazioni tra l’assunzione della prova e la decisione finale sull’imputazione: si vuole che il giudice prenda dire1amente conta1o con la fonte di prova e si tende ad assicurare che vi sia iden/tà fisica tra il giudice che assiste all’assunzione della prova e colui che prende la deci-‐ sione di condanna o assoluzione
Principio del contraddi1orio: comporta la partecipazione delle par/ alla formazione della prova. Art 111 IV Cost. Il processo penale è regolato dal principio del contraddi<orio nella formazione della prova => il giudice deve de-‐ cidere solo in base a prove raccolte nel contraddi1orio. Esistono sit. in cui è a1uato il contraddi1orio, ma non 62 Tale divieto vale quando la persona viene in rilievo come fonte di prova dichiara/va, quando quello che si cerca è nel foro interno della persona, ne1a differenza tra: -‐ imputato: des/natario del diri1o di difesa, presunzione di innocenza e convezioni internazionali => deve essere moralmente libero di autodeterminarsi in relazione al contenuto e alle modalità delle dichiarazioni. -‐ tuL gli altri individui: che potrebbero essere tes/moni le norme cost. che tutelano l’interessa all repressione dei rea/ gius/ficano una servitù di gius/zia che rende punibile il rifiuto di rispondere o la falsità. anche il teste deve essere libero di autodeterminarsi. La tes/monianza è il mezzo di prova /pico che garan/sce l’oralità e il diri1o al contraddi1orio a1raverso l’esame incrociato. In quanto è finalizzata alla formazione della prova, trova la naturale sede di assunzione • nel-‐ l’istruzione dibaLmentale e in quella par/colare sede di formazione an/cipata=• incidente probatorio.
Non si ha tes/monianza (data l’inidoneità a formare la prova), nella fase delle indagini prel. e udienza prel=> qui la persona informata rende informazioni u/li ai fini delle inves/gazioni e della decisione del gup.
Deposizione => è resa in dibaLmento nelle forme dell’esame incrociato.
Art 194 Il tes:mone è esaminato sui faA che cos:tuiscono ogge<o di prova. Le domande devono: -‐ essere per/nen/: devono riguardare sia i • faL da cui dipende l’imputazione, sia • faL
dai quali dipende l’applicazione di norme processuali (es accertamento a1endibilità dich.) -‐ avere ad ogge1o “faL determina/”: Il tes:mone è esaminato su faA determina:.
Non può deporre sulle voci corren: nel pubblico né esprimere apprezzamen: personali salvo che sia impossi-‐ bile scinderli dalla deposizione sui faA.
L'esame può estendersi anche: • ai rappor: di parentela e di interesse che intercorrono tra il tes:mone e le par: o altri tes:moni nonché • alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità Limi/ per info rela/ve alla personalità dell’imputato e del teste:
194 I il teste non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si traA di faA specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.
II La deposizione sui faA che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fa<o dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. es. deliL di violenza sessuale, l. 66/96 per evitare che le viLme di rea/ sessuali subiscano violenza psicologiche ha previsto ex 472 3bis l’inammissibilità di domande sulla vita privata o sessuale della persona offesa salvo che non siano necessarie per la ricostruzione del fa<o TESTIMONIANZA INDIRETTA Dei faL da provare il tes/mone può avere una conoscenza dire1a o indire1a: -‐ dire1a quando il teste ha percepito personalmente il fa1o da provare con uno dei 5 sensi -‐ indire1a quando il tes/mone ha appreso il fa1o da una rappresentazione che altri ha a lui riferito a voce, per iscri1o o con altro mezzo (de relato o de auditu); => Si ha tes/monianza indire1a quando il fa1o da provare non è stato percepito personalmente dal sogge1o che lo narra, ma gli è stato rappresentato da un’altra fonte;
Il teste ha avuto conoscenza del fa1o per sen:to dire (hearsay) .
Art. 195. Tes9monianza indire6a
I Quando il tes:mone si riferisce, per la conoscenza dei faA, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
Teste di riferimento=persona da cui si è sen/to dire; egli può avere percepito personalmente il fa1o (=teste diret-‐ to) o può averlo sen/to dire a sua volta da altri (= teste indire1o)
Il problema della tes/monianza indire1a sta nel fa1o che quando il fa1o è conosciuto dal tes/mone per sen/to dire occorre che sia possibile accertare l’a1endibilità sia del tes/mone indire1o, sia del tes/mone dire1o (cioè della persona da cui si è sen/to dire); per questo mo/vo il codice pone alcune condizioni all’u<lizzabilità della deposizione indire>a che perme1ono di effe1uare il controllo sulla credibilità del teste dire1o e sull’a1endibilità di quanto è stato riferito: 65 1) teste indire>o deve indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la no<zia dei fa1 ogge>o dell’esame; 195 VII Non può essere u:lizzata la tes:monianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la no:zia dei faA ogge<o dell'esame => perché altrimen/ non consente di valutare la credibilità e a1endibilità di quanto riferito. Indicare≠iden/ficare: basta indicare per esempio una persona che frequenta abitualmente un certo luogo, anche se non indicate le generalità. 2) 195 I ..il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre => giudice obbligato a dis-‐ porne la citazione. In mancanza=> III L'inosservanza del comma 1 rende inu<lizzabile la test. indire>a, salvo che l'esame di queste risul: impossibile per morte, infermità o irreperibilità
L’irreperibilità presuppone che sia stato impossibile no/ficare la citazione a comparire al tes/mone già iden/-‐ ficato (l’iden/ficazione compito della polizia giudiziaria). Se citato ma non compare, può disporsi l’accomp. coaLvo.
Quando u/lizzabile, deve essere valutata con par/colare cautela con riscontri con altri elemen/ di prova.
Se non richiesta la citazione dalle par/=> giudice può disporne l'esame anche d’ufficio II Osservate le condizioni poste dal codice il giudice può usare per la decisione sia la test. indire1a che quella indi-‐ re1a=> deve valutare credibilità e a1endibilità con l’esame incrociato. Test. dire1a non più credibile rispe1o a quella indire1a, ma meglio accertabile con l’esame incrociato.
I tes/moni non possono essere esamina/ su faL comunque appresi dalle vincolate da segreto professionale o d’ufficio, salvo che le prede1e persone abbiano deposto sugli stessi faL o li abbiano in altro modo divulga/. Art 62 Divieto di tes9monianza indire6a sulle dich. dell’imputato (o dall’indagato):
Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona so<oposta alle indagini non possono formare ogge<o di tes:monianza
la prova delle dich. rese dall’imputato e dall’indagato in un a1o del procedimento deve ricavarsi unicamente dal verbale reda1o ed u/lizzato con le forme e nei limi/ previs/ per le varie fasi del procedimento;=> dice. rilevano solo in quanto contenute nel verbale , per evitare che siano introdoL nel processo elemen/ che non risultano dalla docum. formale dell’a1o. In sede di interrogatorio o di sommarie info deve essergli dato avviso della facoltà di non rispondere. Ambito del divieto: -‐ divieto ha natura oggeAva: si riferisce a chiunque riceva le dichiarazioni (teste o Pg) -‐ divieto ha per ogge1o dichiarazioni in senso stre<o= espressioni di contenuto narra/vo: risultano quindi riferi-‐ bili per sen/to dire quelle dichiarazioni che cos/tuiscono
espressioni di volontà o meri comportamen/. -‐ opera nei confron/ delle dich. rese nel corso del procedimento:=“in occasione” di un a1o /pico e non “durante la pendenza” del procedimento. -‐ riguarda le dich.dell’imputato che abbiano una valenza di prove, non quelle che siano rilevan/ come faL stori-‐ ci di reato (da accertare mediante un processo penale). Tes9monianza indire6a della polizia giudiziaria: 195 4 divieto per la Pg di deporre sul contenuto di dich. ricevute dai tes/moni acquisite da tes/moni con le modalità ex: -‐ 351 deposizioni delle persone informate dei faL=> sommarie info assunte da tes/ o imputa/ connessi. -‐ 357 I le1 a) info ricevute con denunce querele o istanze presentate oralmente -‐ 357 I le1 b) sommarie informazioni ricevute dall’indagato e dich. spontanee Se le dichiarazioni sono state rese alla PG fuori da queste ipotesi (es. spontaneamente ne corso di una perqui-‐ sizione o di un’individuazione personale)=> la test. è ammissibile ma essendo de relato si applicano le disp. ex 195 I-‐II-‐III
La test. de relato è consen/ta fuori dai casi espressamente vieta/ , tuL lega/ al formale svolgimento della speci-‐ fica funzione di assumere sommare info da possibili tes/moni o di ricevere info dall’indagato. Quindi la polizia può deporre: -‐ sulle info acquisite al di fuori dall’esercizio delle sue funzioni nel proc. penale -‐ sulle dich. prive di contenuto narra/vo che rilevano esclusivamente come faL: (es. minaccia, offesa..) => dichiarazioni performa:ve, la deposizione ha per ogge1o faL; -‐ sulle dich. che cos/tuiscono corpo del reato 66 -‐ sulle dich. rese possibili da tes/moni nel corso di aL /pici o a/pici ≠da quelli ex 195 4
Es. iden/ficazioni, ricognizioni informali, sequestri; appostamen/, pedinamen/. Dichiarazioni rese alla polizia e non verbalizzate: sentenza 305/2008 della Corte Cos/tuzionale => la pg non può deporre su tali dich. anche nel caso in cui abbia omesso di verbalizzarle=> divieto opera anche in tal caso = inu/-‐ lizzabile dich. quando la polizia non ha adempiuto all’obbligo di verbalizzazione pur ricorrendone le condizioni; Si amme1e la test. indire1a della polizia in una sit. di eccezionalità ed urgenza che non perme1eva verbalizzione (es. dich. rese da persona in fin di vita dopo la commissione del reato) . INCOMPATIBILITÀ A TESTIMONIARE Art. 196. Capacità di tes9moniare
1. Ogni persona ha la capacità di tes/moniare. => possono quindi essere assun/ come tes/moni sia l’infermo di mente, sia il minore; in ques/ casi tu1avia il giudice dovrà valutare con par/colare a1enzione la credibilità del dichiarante e l’a1endibilità della dichiarazione;
2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del tes/mone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere tes/monianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamen/ opportuni con i mezzi consen// dalla legge. => es perizia che valu/ la capacità del sogge1o di comprendere e rievocare i faL
3. I risulta/ degli accertamen/ che, ex comma 2, siano sta/ dispos/ prima dell'esame tes/moniale non pre-‐ cludono l'assunzione della tes/monianza. => valutazione dell’a1endibilità della prova rientra nei compi/ esclusivi del giudice. Nonostante la capacità a deporre, esistono situazioni di incompa9bilità a tes9moniare= ricorre quando una per-‐ sona, pur capace di deporre, non è legiLmata a svolgere la funzione di tes/mone in un determinato procedi-‐ mento penale a causa della posizione assunta in tale procedimento o a causa dell’aLvità ivi esercitata.
art 197 pone eccezioni al generale obbligo a tes/moniare
Ra/o: 2 ordini di mo/vi: • le1.a-‐b-‐c: non posso essere assun/ come tes/ ma sono sen// con l’esame ex 210=> vuole escludere che le persone abbiano l’obbligo realmente sanzionato di dire il vero; • le1. d Art 197. Incompa9bilità con l'ufficio di tes9mone
Non possono essere assun: come tes:moni a) imputa: concorren: nel medesimo reato: i coimputa: del medesimo reato o le persone imputate in un proced-‐ imento connesso ex art 12 I le< a) (= cooperazione colposa o condo1e indipenden/ che hanno determinato un unico evento), salvo che nei loro confron: sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ex art 444(pa<eggiamento)=> in tal caso può tes/moniare perché l’imputato non corre rischi, non potendo essere processato una 2°volta per gli stessi faL b) imputa: in procedim. lega: da una connessione debole: ex art 12 I le< c) reato commesso per eseguire o per occultarne altri (es imputato di omicidio chiamato a deporre su occultamento cadavere addebitato ad altro imputato).
o imputa: in proc. collega:: ex art 371 II le< b)= collegamento probatorio: quando la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza . Eccezioni:
• ..possono tes/moniare dopo che nei loro confron: sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di prosciogli-‐ mento, di condanna o di applicazione della pena ex art 444;
• …salvo quanto previsto dall'ar/colo 64 III le1 c) => novità l.63/2001 a1uazione del giusto processo, compa/-‐ bile con la qualità di teste se nell’interrogatorio hanno reso dichiarazioni su faL altrui => compa/bilità parziale, limitata ai faL altri.
Ex art 64 3°comma durante l’interrogatorio svolto dal pm gli indaga/ devono essere avver// che se rendono dichiarazioni su faL concernen/ la resp. altrui dovranno deporre come tes/moni => tes/monianza par/colare, con la garanzia dell’assistenza difensiva. c) responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria: in quanto par/ del processo po-‐ tranno essere esamina/ ma non sen// come tes/ imparziali, non hanno obbligo di dire il vero. d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario => perché non psichicamente “terzi”
nonché il difensore che abbia svolto aAvità di inves:gazione difensiva e coloro che hanno formato la docu-‐ 67 Il professionista comune (no qualificato) che venga a conoscenza di faL di rilievo penale dal cliente, è vincolato a segreto d’ufficio ex 622 cp, ma se sen/to come tes/mone ha obbligo di rispondere secondo verità =no deli1o di rivelazione perché c’è giusta causa.
Professionis/ qualifica/ ex 200 cpc= facoltà di non deporre + opera 622 cp=>da ciò deriva che hanno il potere-‐ dovere di rifiutarsi di rispondere alla domanda che li induca a rilevare il segreto quando possa derivare pregiudizio per il cliente.=> se depone lo stesso, non può invocare la giusta causa=> risponde di violazione del segreto professionale. Interessi contrappos/: •ad accertare rea/ • a tutelare il ci1adino che in situazioni che coinvolgono interessi a rilievo cost. è costre1o a rivolgersi al prof. e confidare faL riserva/.
Per essere coperto da segreto il fa1o deve essere stato appreso dai prof. qual. in ragione del proprio ministero ufficio o professione, invece se conosciuto come comune ci1adino resta vincolato solo all’obbligo di rispondere secondo verità. Un successivo incarico non potrebbe esentarlo da tale obbligo.
Inoltre è necessario che il prof. qualificato non abbia l’obbligo giuridico di riferire quel fa1o all’Ag. Es obbligo per il medico di fare referto=> no deli1o di rivelazione del segreto prof. perché l’obbligo di deporre derivante dall’ob-‐ bligo di referto cos/tuisce giusta causa ex 622. Se prof. eccepisce il segreto, se il giudice ri/ene l’eccezione: • fondata: rispe1a tale facoltà
• infondata: ordina al teste di deporre. Il segreto professionale è poi esteso ai giornalis9, con alcuni limi/: -‐ può essere mantenuto rela/vamente ai nomi delle persone dalle quali è stata appresa una no/zia di cara1ere fiduciario nell’esercizio della professione; -‐ possono opporre il segreto solo i giornalis/ professionis/ iscriL nell’albo professionale; -‐ giornalista è comunque obbligato ad indicare al giudice la fonte delle sue informazioni quando le no/zie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo a1ra-‐ verso l’iden/ficazione della fonte della no/zia. => interesse alla gius/zia prevale sull’interesse del giornal. a mantenere il divieto.
Nei casi in cui il giornalista può conservare il segreto sulla fonte=> no/zia stessa non u/lizzabile nel processo, a causa del divieto che riguarda la tes/monianza indire1a=>
art 195 7°Non può essere u:lizzata la tes:monianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la no:zia dei faA ogge<o dell’esame.
Anche segreto bancario cede di fronte all’esigenza di accertare faL penalmente rilevan/. SEGRETO D’UFFICIO E DI STATO Il segreto d’ufficio vincola il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio e mantenere il segreto su al-‐ cune specie di no/zie che concernono lo svolgimento del servizio pubblico; violazione segreto=> integra reato ex 326 cp.
Essi hanno obbligo di astensione alle domande sui faL coper/ dal segreto=> obbligo di astenersi viene meno quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio hanno l’obbligo di riferire all’autorità la no/zia di reato (=quando hanno l’obbligo di denuncia); quindi tali soggeL non possono mantenere segre/ sui quei faL che concernono rea/.
Art. 201. Segreto di ufficio i pubblici impiega: e gli incarica: di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su faA conosciu: per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segre:, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali. Par/colare specie di segreto d’ufficio= segreto di Stato, che copre gli aL, i documen/, le no/zie, le aLvità e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno alla integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle is/tuzioni poste dalla Cos/tuzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispe1o agli altri Sta/ e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato; i pubblici uffi-‐ ciali, i pubblici impiega/ e gli incarica/ di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su faL coper/ dal segreto di Stato.
Se il tes/mone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ha 2 obblighi: 1) fa interpello=> ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’eventuale conferma 70 2) sospendendo ogni inizia:va volta ad acquisire la no:zia ogge<o del segreto Se entro 30 giorni l’esistenza del segreto di Stato: -‐ non confermata: l’Ag acquisisce la no/zia, dichiarante svicolato dal segreto e deve deporre -‐ confermata con a<o mo:vato dal Pres. del Consiglio dei Ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’u:lizzazione, anche indire<a, delle no:zie coperte dal segreto. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risul: essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato. Segreto di polizia sugli informatori: consente di non rivelare i nomi degli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza. Art. 203. Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza Il giudice non può obbli-‐ gare gli ufficiali e gli agen: di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democra:ca a rivelare i nomi dei loro informatori. Se ques: non sono esamina: come tes:-‐ moni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né u:lizzate. Tu1o quello che si afferma di aver “sen/to dire” da loro non può essere acquisito né u/lizzato, se non quando l’informatore sia stato esaminato.
Art 204 Non possono essere ogge1o del segreto d’ufficio, di Stato o di polizia faL, no/zie o documen/ concer-‐ nen/ rea/ direL all’avversione dell’ordin. cos/tuzionale nonché i deliL ex ar1 285, 416-‐bis, 416-‐ter e 422 cp. ESAME DELLE PARTI
Mezzo di prova mediante il quale le par/ private possono contribuire all’accertamento dei faL nel processo pe-‐ nale. Essendo mezzo di prova può essere aLvato solo nelle sedi in cui si forma la prova= dibaLmento e inci-‐ dente probatorio. Esame inerisce alle dichiarazioni rese in qualità di parte processuale (≠tes/monianza, come teste). Tes/moni=hanno obbligo di deporre, invece le par/ hanno solo la facoltà di assogge1arsi ad esame, pos-‐ sono esercitare diri1o di difesa anche mediante rifiuto di esame. Regole generali: a) dichiarante non ha l’obbligo penalmente sanzionato: • di dire la verità, né • di essere completo nel narrare i faL; inoltre egli ha la facoltà di non rispondere alle domande; b) dichiarazioni rese secondo le norme sull’esame incrociato=> domande formulate di regola dal p.m. e dai difen-‐ sori delle par/ private nell’ordine ex art 503 I (parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato); c) domande devono riguardare i faL ogge1o di prova. Esame delle par/ ≠ dalla tes/monianza per la sua connotazione volontaria=> la parte può essere so1oposta ad esame solo se lo chiede dire1amente o se chiesto dalla controparte e consente. Art. 208. Richiesta dell’esame. Nel dibaAmento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come tes:mone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esamina: se ne fanno richiesta o vi consentono Regimi giuridici diversi a seconda della persona che rilascia la dichiarazione 1) Esame dell’imputato Serve ad acquisire il contributo probatorio sui faL ogge1o di prova.L’esame ha luogo solo su richiesta o consenso dell’interessato (es. se chiesto da una parte:pm, parte civile, altro imputato); il mancato consenso non può essere valutato dal giudice in senso nega/vo per l’imputato=> scelta difensiva.
L’imputato che ha chiesto l’esame (o vi ha consen/to) non ha l’obbligo di rispondere secondo verità; l’imputa-‐ to può dire il falso senza incorrere in conseguenze penali (non è tes/mone=> no falsa test., reato proprio). Se con false dich. comme1e altri rea/ è coperto dalla causa di non punibilità ex art 384 I c.p. (in favore di chi agisce per salvarsi da un grave e inevitabile pericolo nella libertà o nell’onore);
Non opera 384 in relazione ai deliL di:
• calunnia: punibile se incolpa di un reato un’altra persona, sapendola innocente(368 c.p)
• simulazione di reato: afferma falsamente essere avvenuto un reato che nessuno ha commesso (367 c.p.:);
Dire il falso= fa1o non punibile per l’imputato ma può provocare delle conseguenze dal punto di vista proces-‐ suale: se durante l’esame incrociato o successivamente risulta che l’imputato ha men/to, da quel momento egli può essere ritenuto non credibile, difficile convincere il giudice anche per le altre affermaz. Meglio av-‐ valersi del diri1o al silenzio.
Diri6o al silenzio: Nel corso dell’esame l’imputato può rifiutarsi di rispondere ad una qualsiasi domanda (=su un fa1o proprio o altrui); 209 Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fa<a menzione nel verbale 71 =>valutabile come argomento di prova(l’imputato può esser ritenuto non credibile, sospe1o che nasconda qualcosa)
L’imputato ha il privilegio di poter affermare di aver “sen/to dire” qualcosa, senza essere vincolato alle con-‐ dizioni di u/lizzabilità poste dal 195 (Tes/monianza indire1a); infaL egli può non indicare la fonte (persona o documento) da cui ha appreso l’esistenza di un fa1o a differenza del teste o della altre par/ private perché data la peculiare posizione di questo sogge1o, è importante acquisire tu1o quanto sia venuto a conoscenza anche per via indire1a 2) Esame delle par9 private diverse dall’imputato Il • responsabile civile, • civilmente obbligato per la pena pe-‐ cuniaria e • parte civile che non debba essere esaminata come tes/mone=> so1opos/ ad esame incrociato sulla base delle stesse regole previste per l’esame delle par/: -‐ base consensualis/ca -‐ diri1o al silenzio -‐ no falsa tes/monianza perché non sono tes/ -‐ se affermano di aver “sen/to dire”=>condizioni di u/lizzabilità ex 195.
La parte civile se chiamata a tes/moniare è obbligata a deporre in tale qualità e non come parte privata=>ob-‐ bligo di dire la verità. 3) Esame di persone imputate in procedimen9 connessi o collega9 => esame di chi riveste la qualità di imputato ma in un altro procedimento. Fenomeno delicato perché da una parte essendo un sogge1o ancora imputato ha diri1o a rimanere in silenzio, ma allo stesso tempo essendo un sogge1o invitato a rendere dich. in un pro-‐ cedimento che non lo riguarda dire1amente, deve rilasciare dichiarazioni contro i terzi (erga alios) => neces-‐ sità di contemperamento tra diri1o al silenzio e diri1o al confronto con l’accusatore riconosciuto all’imputato quando si rilasciano dich.
L’imputato connesso o collegato può dare 4 /pi di contribu/: 1) esame degli imputa/ concorren/ nel medesimo reato e situazioni assimilate 2) esame degli imputa/ collega/ o connessi teologicamente 3) tes/monianza assis/ta prima della sentenza irrevocabile 4) tes/monianza assis/ta degli imputa/ giudica/. Imputato connesso o collegato=imputato di quel procedimento che ha rispe1o al procedimento principale un rapporto di connessione (art12) o di collegamento probatorio (371 II le1. b) a prescindere dalla circostanza che i rispeLvi proced. siano riuni/ o separa/.
Art. 210. Esame di persona imputata in un procedimento connesso 1. Nel dibaLmento, le persone imputate in un pro-‐ cedimento connesso a norma dell'ar/colo 12, comma 1, le1era a), nei confron/ delle quali si pro-‐ cede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di tes/mone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'ar/colo 195, anche di ufficio
Esame ex art 210, duplice regolamentazione a seconda del /po di connessione: 4) Esame degli imputa9 concorren9 nel medesimo reato: imputato di un proc. connesso nelle ipotesi di concor-‐ so nel medesimo reato e situazioni assimilate (cooperazione colposa; unico evento causato da condo1e in-‐ dipenden/)= “imputato concorrente” =>incompa/bile con la qualifica di tes/mone finchè nei suoi confron/ non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
L’imputato concorrente gode delle stesse garanzie dell’imputato principale, però: a) dato che è chiamato a rendere dichiarazioni su faL concernen/ la responsabilità altrui, è chiamato a de-‐ porre con le norme sulla citazione dei tes/moni=> obbligo di presentarsi; se non si presenta il giudice ne ordina l’accompagnamento coaLvo. b) è avvisato della facoltà di non rispondere, dato che potrebbe autoincriminarsi c) deve essere assis:to da un difensore di fiducia o d’ufficio. L’esame deve essere disposto da una delle par/ o dal giudice nei casi ex lege.
Nomina/vo dell’imputato connesso inserito nelle liste tes/moniali almeno 7gg prima del dibaLmento, indi-‐ cando le circostanze sulle quali è chiamato a deporre.
Se decide di rispondere=> no obbligo di dire la verità, no falsa tes/monianza. Per rea/ commessi con false dich. è scusato nei limi/ 384 I cp.
Facoltà di non rispondere copre le domande: •sul fa1o di reato a lui addebitato come imputato concorrente 72 nei suoi confron: è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o pa<eggiamento.
Imputato giudicato può essere “sempre” chiamato come tes/mone assis/to in un procedimento collegato o connesso, anche se non ha mai reso dichiarazioni su faL altrui o non ha ricevuto l’avviso ex 64.3 le1. c).
E’ tes/mone “permanente”= obbligo di rispondere secondo verità non è limitato al fa1o altrui su cui ha già reso dichiarazioni.
Gode del normale privilegio contro l’autoincriminazione, in relazione a rea/ ≠ da quelli per cui si è proceduto a suo carico=> il tes:mone non può essere obbligato a deporre sui faA per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confron:, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione. => priv. non invocabile se il sogge1o ha pa1eggiato. Fino al 2006 questa disciplina sia se sent. irrevocabile di condanna che di assoluzione=> corte cost=> se assolto, totalmente estraneo ai faL e processo non può essere riaperto(ne bis in idem)=> va tra1ato come un teste co-‐ mune, senza assistenza e no riscontro esterno.
In ogni caso nei confron/ dell’assolto con formula piena è applicabile
197-‐bis V le dich. non possono essere u:lizzate contro la persona che le ha rese nel proced. a suo carico, nel pro-‐ cedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministra:vo rela:vo al fa<o ogge<o dei procedimen: e delle sentenze.
Corte cost. ha dichiarato illegiLmità comma 3-‐ 4 nella parte i cui prevedo l’assistenza difensiva e la valutazione della chiamata in correità per dic. rese da soggeL assol/ con sent. irrevocabile=> manca interesse autodifensivo, non può essere riaperto processo perché mezzoi straordinari operao solo nei confron/ di provv. condannatori, no assolutori. COLLABORATORI DI GIUSTIZIA L.45/2001 “modifica della disc. della protezione e tra1amento sanzionatorio di coloro che collaborano con la gius/zia”=> ristreL requisi/ per • divenire coll. di giust. • o1enere benefici processuali e penitenziari e misure di protezione. Il coll. di gius/zia che voglia collaborare in relazione ad un deli1o terroris/co, mafioso o assimilato deve fornire al pm tu1e le no/zie in suo possesso u/li alla ricostruzione dei faL.. => dichiarazioni trasfuse nel verbale illustra:vo dei contenu: della collaborazione. Con la so1oscrizione del verbale il coll. si impegna per il futuro a rendere dich. su quei faL riconducibili alle info contenute nel verbale. Ha obbligo di verità, valutato dal pm che ha potere di revoca delle misure di protezione. Secondo il /po di legame tra il proprio proc. e quello in cui è chiamato a deporre, il cg è sen/to come • imputato concorrente (no obbligo di verità) o
• tes/mone assis/to (obbligo di ver. su faL altrui) DEPOSIZIONE DEGLI INDAGATI O IMPUTATI CONNESSI IN CASO DI ARCHIVIAZIONE O DI NON LUOGO A PROCEDERE La jus di legiLmità ha sen/to sempre più forte l’esigenza di so1rarre alcuni /pi di imputa/ connessi e collega/ alla necessità di riscontri, ha cercato di delineare figure intermedie.
197 a-‐b non menziona né l’archiviazione né la sentenza di non luogo a procedere=> quindi per gli indaga/ nei confron/ dei quali sia stato pronunciata archiviazione o non luogo a procedere per un reato connesso o collega-‐ to, valgono le regole generali sulla prova dichiara/va: -‐ imputa/ connessi per concorso nel medesimo reato, che siano sta/ ogge1o di sentenza di non luogo a pro-‐ cedere=> radicalmente incompa/bili con la qualifica di teste e sono esamina/ ex art 210 I -‐ imputa/ collega/ o connessi teleologici ogge1o di non luogo a proc., sono sen// come:
• tes/moni assis// se hanno reso dichiarazioni sul fa1o altrui, previo avver/mento 64;
• in caso contrario, esamina/ ex art 210 comma I
Ciò vale anche per l’indagato ogge1o di provv. di archiviazione, sen/to in un proc. connesso rispe1o a quello archiviato => soluzione conformate dalla corte cost.
Secondo la Sez Unite Cass, invece non essendo + indagato, non si ha incompa/bilità a tes/moniare=> sen/to come tes/mone comune. Non condivisibile perché lascia l’archiviato senza tutela nonostante sia in una po-‐ sizione delica/ssima: indaga/ possono essere riaperte sulla base della mera esigenza di nuove inves/gazioni ex art 414. 75 Tes/monianza ex 197-‐bis, è volontaria o coa1a? -‐ secondo alcuni volontaria per 2 mo/vi: -‐ è dato avviso che ha facoltà di non rispondere e se rende dich. assume ufficio di teste=> ma avvisi da/ quan-‐ do è già indagato e non si rende conto se le dich. possano portare a resp. altrui -‐ gode del privilegio dell’autoincriminazione=> però anche il teste comune Quindi non basta per dire che è volontaria sennò lo sarebbero tu1e le tes/monianze. volontaria solo se il teste si offrisse in situazione di parità rispe1o al pm. Inoltre l’imputato connesso o collegato può essere costre1o a tes-‐ /moniare ass. in un proc. separato e se è stato riunito può diventare teste nel proprio proc.
CONFRONTI, RICOGNIZIONI ED ESPERIMENTI GIUDIZIALI
Cara1eris/ca comune: nella fase di assunzione il giudice ha potere di direzione spe1ante al giudice, le par/ han-‐ no un ruolo marginale: controllano la regolarità di svolgimento dell’a1o.
CONFRONTO
Art. 211. Presuppos/ del confronto: Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interro-‐ gate, quando vi è disaccordo fra esse su faA e circostanze importan:.
Presuppos9: • disaccordo • su faL e circ. importan/ • persone già esaminate o interrogate.
SoggeY: imputa/, indaga/, tes/moni e altri par/ processuali=> soggeL sia in posizione processuale omogenea e eterogenea, anche più di due contemporaneamente.
L’imputato ha diri1o al silenzio.
Può essere disposto: nella fase delle indagini preliminari, quando già raccolte dichiarazioni; in udienza prelim-‐ inare; in dibaLmento; in appello; nel giudizio di rinvio; nel giudizio di revisione; in incidente probatorio quando c’è pericolo di dispersione o inquinamento
Il confronto, come prova, deve essere richiesto dalle par/ ma in dibaLmento può anche essere disposto dal giu-‐ dice ex 507.
Per/nenza e rilevanza sono lega/ ai presuppos/ di ammissibilità: -‐ confronto non è manifestamente irrilevante quando vi è un disaccordo fra dichiaran/ -‐ per/nente quando il disaccordo verte su faL e circostanze importan/ Modalità di svolgimento: il giudice richiama ai soggeL le preceden/ dichiarazioni discordan/ e chiede se le con-‐ fermano; ove il disaccordo persista li invita a contestare reciprocamente le dichiarazioni contrastan/. Tu1o ciò che avviene durante il confronto deve essere verbalizzato, in par/colare deve anche essere annotato il contegno dei partecipan/. RICOGNIZIONE
Art 213 Mezzo di prova mediante il quale ad una persona che abbia percepito coi propri sensi una persona o una cosa si chiede di riconoscerla individuandola tra altre simili.
E’ disposta anche quando occorre procedere al riconoscimento di cose, voci, suoni o quant’altro può essere ogge1o di percezione sensoriale.
Può essere compiuto nel corso del dibaLmento o nell’incidente probatorio e si svolge nel rispe1o del contraddit-‐ torio. Modalità di svolgimento de1agliate, irregolarità=> inu/lizz. Accertamen9 sull’a6endibilità: 214 il giudice invita chi deve eseguire la ricognizione a descrivere la persona indi-‐ cando tuA i par:colari che ricorda; gli chiede poi: a) se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento b) se, prima e dopo il fa1o per cui si procede, abbia visto, anche se riprodo1a in fotografia o altrimen/, la per-‐ sona da riconoscere c) se la stessa gli sia stata indicata o descri1a d) se vi siano altre circostanze che possano influire sull’a1endibilità del riconoscimento Nel verbale deve essere fa1a menzione degli adempimen/ previs/ e delle dichiarazioni rese, => l’inosservanza è causa di nullità della ricognizione. 76 La predispostone della scena: Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglian:, anche nell'abbigliamento, a quella so<oposta a ricognizione. Invita quindi quest'ul:ma a scegliere il suo posto rispe<o alle altre, curando che si presen:, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione.
Tenta9vo di riconoscimento: Nuovamente introdo<a quest'ul:ma, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presen: e, in caso afferma:vo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa. Nel verbale è fa<a menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento e ricognizione =>no cenni all’osservanza delle prescrizioni, invece importan/ (es. modo in cui si pone la domanda), secondo la psicologia può comprome1ere i risulta/ probatori.
Se vi è fondata ragione di ritenere il ricognitore possa subire in/midazione o altra influenza dalla presenza di quella so1oposta a ricognizione il giudice dispone che l’a1o sia compiuto senza che quest’ul/ma possa vedere la prima (es. vetrospecchio) Ricognizione di cose=> modalità analoghe a quelle esposte, il giudice dispone che siano procura/ almeno due oggeL simili a quello da riconoscere).
L’esame può svolgersi nel corso del dibaLmento, ma solitamente in incidente probatorio o nella forma non garan/ta dell’individuazione quale a1o di inizia/va del pm. ESPERIMENTO GIUDIZIALE Art. 218. è ammesso quando occorre accertare se un fa<o sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fa<o si afferma o si ri-‐ :ene essere avvenuto e nella ripe:zione delle modalità di svolgimento del fa<o stesso; ovviamente il fa1o storico di reato è irripe/bile: Scopo= valutare la verosimiglianza della ricostruzione riproducendone le modalità di svol-‐ gimento. Si basa su metodologie delle sperimentazioni scien/fiche. Disposto in dibaLmento, in incidente probatorio, quando debba svolgersi su di una cosa o un luogo il cui stato è sogge1o a modificazione non evitabile. Il giudice dirige lo svolgimento delle operazioni; può anche d’ufficio designare un esperto per l’esecuzione di di determinate operazioni che richiedono specifiche conoscenze. L’a1endibilità dell’esperimento è subordinata alla possibilità di riprodurre esa1amente e a posteriori tu1e le con-‐ dizioni nelle quali si afferma essere avvenuto il fa1o da ricostruire e che abbiano ragionevolmente influito sulla dinamica dello stesso; l’impossibilità di riprodurre fedelmente siffa1e condizioni =limite naturale dell’esperim. Tu1avia oggi è possibile ricostruire un fa1o naturale mediante computer nella realtà virtuale sulla base delle prove raccolte (computer generated evidence); l’animazione sos/tuisce la rappresentazione vivente del fa1o da provare e perme1e di simulare la successione degli accadimen/ secondo le medesime regole fisiche che gover-‐ nano il mondo reale. Strumento informa/co ammesso solo se sussistono le condizioni richieste per l’assunzione della prova a/pica; infaL occorre garan/re che siano controllate in contraddi1orio: -‐ accuratezza e completezza dei da/ reali raccol/ -‐ affidabilità dell’hardware e del soware u/lizza/ -‐ qualificazione professionale dell’operatore che inserisce i da/ e li elabora Inoltre il giudice deve determinare sen/te le par/ quali modalità di assunzione siano ada1e. PROVA SCIENTIFICA Prova scien/fica: prova che partendo da un fa1o dimostrato u/lizza una legge scien/fica per accertare l’esistenza di un ulteriore fa1o da provare. Rapporto fa1o noto-‐ fa1o da provare= espresso in una regola= rientra nella pro-‐ va cri/ca o indizio.
Prima scienza completa e infallibile: risulta/ perizia acce1a/ senza obbligo di mo/vare.
Oggi si acce1a una concezione post-‐posi/vis/ca =>scienza =limitata, incompleta e fallibile; di conseguenza:
• ciascuna parte deve poter dimostrare se esistono altre regole che diano una spiegazione alterna/va dell’ac-‐ cadimento.• va applicato il metodo falsificazionista: se da un fa1o deriva una serie di conseguenze, se queste non si sono verificate, non vale la regola.
77 CONSULENZA TECNICA DI PARTE: -‐ NELLA PERIZIA: c.d endoperitale. Art 225 Nomina del consulente tecnico
Disposta la perizia, il pm e le par: private hanno facoltà di nominare propri consulen: tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei peri:.
Al ctp si applicano le stesse cause di incompa/bilità previste per il perito.
• Par/: non devono per forza nominare un ct iscri1o in albi, però sarà loro interesse prenderne uno bravo • Pm: invece deve nominare ct iscri1o all’albo dei peri/.
Art 230. I consulen: tecnici possono: -‐ assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fa<a menzione nel verbale. I -‐ partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi a<o nella relazione II -‐ Se sono nomina: dopo l'esaurimento delle operazioni peritali => possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizza: a esaminare la persona, la cosa e il luogo ogge<o della perizia Ogge1o ctp= ogge1o perizia però≠ disciplina:
• perito svolge indagini ed acquisisce risulta/ probatori per conto del giudice; gli esi/ delle operazioni tec-‐ niche=>dire1amente nel fascicolo per il dibaLmento e sono u/lizzabili nella decisione finale
• ctp propone valutazioni tecniche=> in un parere esposto oralmente o in memorie
Entrambi sen// in dibaLmento con l’esame incrociato, forme simili a quelle con le quali è escusso il tes/-‐ mone.
Però • perito: ha obbligo penalmente sanzionato di far conoscere la verità
• ctp: codice non prevede tale obbligo, però se menzogna rilevata nell’esame incrociato, influenza l’a1e-‐ ndibilità della valutazione del ctp. -‐ FUORI DEI CASI DI PERIZIA: 233 i ct della parte pubblica e delle private possono svolgere la propria aLvità an-‐ che quando il giudice non ha disposto la perizia.
Si ha una regolamentazione unitaria (non si applica al ct del p.m. nelle indagini prelim).
Il consulente nominato da una parte privata può: -‐ svolgere inves/gazioni difensive per ricercare ed individuare elemen/ di prova; -‐ conferire con le persone che possono dare informazioni; -‐ visionare, previa autorizzazione, il materiale che l’ag ha posto so1o sequestro
Il difensore della parte potrà scegliere se produrre o meno gli elemen/ raccol/ dal ctp.
233 Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non>2, propri consulen: tec-‐ nici. Ques: possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie ex art 121
Ciascuna parte= in senso atecnico, facoltà di nomina anche all’offeso e all’indagato (par/ potenziali nelle indagini prel).
Stesse sit. di incompa/bilità per peri/: no ctp chi chiamato a deporre come teste.
Natura della ctp: è insieme mezzo di difesa tecnica e mezzo di prova scien/fica, tecnica o ar/s/ca. Discusso se può esser chiamato a deporre solo dalla parte che lo ha nominato o anche dalle altre; sicuramente possono controesaminarlo. Si è affermato in ambito tecnico il principio disposi/vo: spe1a alle par/ l’onere di fornire prove mediante propri esper/, salvo il potere officioso del giudice se ri/ene necessario interpellare un perito di fiducia. Il giudice quando sceglie una tesi scien/fica rispe1o alle altre deve mo/vare la ragione per cui la preferisce=> centralità dell’esame incrociato cui possono essere so1opos/ gli esper/, con questo possono convincere il giu-‐ dice. Consulente tecnico del p.m.: può nominare ct nell’udienza prel. e nel giudizio.
La differenza rispe1o al ct di parte sta nell’interesse pubblico che muove l’aLvità del p.m.: l’obbligo spe1ante al p.m. di svolgere accertamen/ su faL e circostanze a favore dell’indagato deve intendersi riferito anche al ct nominato dalla parte pubblica.
Poi nella sola fase delle indagini preliminari il p.m. può nominare consulen/ tecnici in base ad una norma/va 80 che cos/tuisce una specificazione del 233.
I risulta/ delle consulenze devono essere inseri/ nel fascicolo delle indagini.
Altra differenza riguarda la ripe/bilità=> rinvio disc. indagini prel, aL del pm. Perizia che richiede aY che incidono sulla libertà personale: es. prelievo campioni biologici per DNA, senza la collaborazione del periziando, esecuzione coaLva dell’a1o, ma contro art 13 Cost la libertà personale è inviola-‐ bile=> limitazioni ammesse con a1o mo/vato dell’autorità giudiziaria e nei casi e modi ex lege. Sulla ques/one è intervenuta la corte cost. sentenza 238/1996, che ha dichiarato l’illegiLmità cost. dell’art 224 II nella parte in cui consente al giudice di ordinare coaLvamente misure che comunque incidano sulla libertà personale dell’imputa-‐ to,indagato o di terzi idonee a consen/re lo svolgimento della perizia, senza prevedere i casi e i modi. L’esigenza di acquisire una prova di un reato cos/tuisca un valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalità, tali aL possono essere dispos/ in modo coaLvo solo in presenza di requisi/ di sostanza: l’accertamento non deve violare la dignità della persona umana né porre in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute dell’interessato.
L. 85/2009 introduce art 224-‐bis che disciplina le ipotesi di accertamen< medici coa1vi.
AY col consenso dell’interessato: no aL che compor/no diminuzione permanente della propria integrità fisica-‐ psichica o che ne ledano la dignità.
AY senza consenso dell’interessato: Prelievi e accertamen/ coaLvi, art 224-‐bis bilanciamento tra tutela della libertà personale ed esigenza di accertamento dei faL.
Perizia coaLva consen/ta solo I quando: -‐ si procede per un deli<o non colposo (doloso o preterintenzionale), consumato o tentato:
• per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione>nel max a 3 anni • negli altri casi espressamente previs: ex lege -‐ se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere aA idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viven: ai fini della determinazione del profilo del DNA accertamen: medici -‐ se risulta assolutamente indispensabile per la prova dei faA -‐ e non vi è il consenso della persona da so<oporre all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza mo:vata l’esecuzione coaAva “accertamen/ medici” problemi di tassa/vità=> il legislatore deve definire gli aL eseguibili, altrimen/ violato art 13II limitazioni libertà pers. nei casi ex lege. Legislatore non ha disposto un elenco, ma limi/ oltre il quale tali acc. non possono spingersi => 224-‐bis IV Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che:
-‐ contrastano con espressi divie: pos: dalla legge o
-‐ possono me<ere in pericolo la vita, integrità fisica o salute della persona o del nascituro, -‐ o che possono provocare sofferenze di non lieve en:tà, secondo la scienza medica. =non disciplina modalità, altrimen/ avrebbe imbrigliato l’evoluzione tecnologica.
Solo direLve di metodo, 224-‐bis V Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispe<o della dignità e del pudore di chi vi è so<oposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive; II Oltre alle indicazioni del provv. che dispone la perizia(224), l’ordinanza con:ene a pena di nullità: a) generalità della persona da so1oporre all’esame e quanto altro valga ad iden/ficarla; b) l’indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fa1o c) l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effe1uare e delle ragioni che lo rendono assoluta-‐ mente indispensabile per la prova dei faL; d) l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia e) l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legiLmo impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento coaLvo ai sensi del comma 6; f) l’indicazione del luogo, del giorno, e dell’ora stabili/ per il compimento dell’a1o e delle modalità di compi-‐ mento. 81 L’ordinanza è no/ficata all’interessato, all’imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali.
Qualora la persona invitata a presentarsi non compaia senza addurre un legiLmo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coaLvamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabili/. Se, pur comparen-‐ do, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamen/, il giudice dispone che siano esegui/ coaLvamente. L’uso di mezzi di coercizione fisica è consen/to per il solo tempo stre1amente necessario all’esecuzione del pre-‐ lievo o dell’accertamento.
Nullità L’a1o è nullo: • se la persona so1oposta al prelievo o agli accertamen/ non è assis/ta dal difensore nomi-‐ nato • se ordinanza non ha requisi/ II comma (a pena di nullità).
Regime di nullità varia a seconda del sogge1o peritato: -‐ nullità intermedia (178 le1 c; 180)=> se parte privata≠dall’imputato o imputato -‐ nullità assoluta (179) : se assenza difensore alle aLvità peritali -‐ nullità rela/va: se persona estranea al procedimento Negli altri casi=> inu9lizzabilità=> limi/ alla lib. personale ammesso nei casi previs/ ex lege=> negli altri casi carenza di potere istru1orio del giudice=> inu/lizzabilità ex 191 PROVA DOCUMENTALE Documento rappresentazione di un fa1o che è incorporata su di una base materiale con un metodo analogico o digitale. Conce1o di documento comprende 4 elemen/: 1) fa6o rappresentato: “faL persone o cose”; contenuto di dichiarazioni di scienza o di volontà; accadimento naturale, a1o umano, dichiarazione => tu1o ciò che può essere ogge1o di prova. 2) rappresentazione: riproduzione di un fa1o; le modalità possono essere le più varie (parole, immagini suoni ecc.), per opera dell’uomo (tes/monianza) o automa/camente con uno strumento (apparecchio di regis-‐ trazione) 3) incorporamento: operazione mediante la quale la rappresentazione è fissata su di una base materiale; il codice prevede le forme più varie di incorporamento (scri1ura, fotografia, cinematografia, fonografia o qual-‐ siasi altro mezzo); vis/ i progressi della tecnica in via generale => 2 metodi di incorporamento: analogico e digitale; 4) base materiale: su cui è incorporata la rapp. può essere la più varia: è sufficiente che sia idonea a conservare la rappresentazione al fine di riprodurla quando occorra Documento tradizionale: rapp. contenuta in una base materiale con metodo analogico. Documento informa9co: rapp. incorporata su base materiale con metodo digitale.
Problemi: • modificabilità di tali documen/, fa1a copia in hard disk;
• ispezione, sequestro e perquisizione.
Cara6eris9che della fonte documentale: 1) incorporazione di no/zie 2) capacità rappresenta/va=> idoneità a riprodurre quella no/zia rappresentandola all’interno del processo. 3) deve essere un supporto rappresenta/vo formato al di fuori del procedimento penale=> ogge1o rappresen-‐ tato deve essere un a1o o fa1o≠ dagli aL processuali compiu/ nel procedimento in cui il doc. è acquisito (che cos/tuiscono documentazione. es, verbali di aLvità processuale, u/lizzabilità dipende dal singolo a1o di cui si tra1a. es. aL di indagine=inu/lizzabili in dibaLmento) L’intenzione del legislatore è aprire so1o il profilo della /picità a qualsiasi altro mezzo o risorsa tecnologica che presen/ i 2 requisi/ dell’incorporazione e della cap. rappresenta/va.
Esistono divie/. 234 III e 140 Documento contenente dichiarazioni: • secondo parte della do1rina, non u/lizzabile come prova del fa1o narra-‐ to perché contrario al principio di oralità. •Sent. corte cost ’92: 234 non dis/ngue tra app. di faL e rapp. di dichiarazioni=> doc. contenente una dichiarazione può cos/tuire prova del fa1o rappresentato, u/lizzabile. Però art 111 IV cost “La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente so<ra<o all’interrogatorio”=> diri1o a confrontarsi con l’autore della dichiarazione, anche se contenuta in un documento. 82 mino l’a1endibilità ex 192 III. Le par/ sono ammesse a provare il contrario. Introdo1o per velocizzare i processi per mafia, per evitare che in ogni processo per i rea/-‐scopo fosse necessario provare ex novo l’esistenza di un reato associa/vo. Ambito applica/vo generale.
Forte tensione col principio del contraddi1orio nella formazione della prova, perché indire1amente u/lizzabili prove acquisite in un altro processo. DOCUMENTI ILLEGALI In relazione a 2 categorie di documen/, o1enu/ con aLvità di spionaggio e dossieraggio illegali=> inu/lizzabilità rafforzata dall’obbligo di distruzione dei doc. acquisi/ in violazione delle norme penali a tutela della sfera più in-‐ /ma e inviolabile dell’uomo
Documen/(solo ≠aL processuali)=> quindi no documen/ illeci/ le interce1azioni autorizzate dall’ag.
Art 240 II Il pm dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo prote<o: -‐ dei documen:, dei suppor: e degli aA concernen: da: e contenu: di conversazioni o comunicazioni, rela:vi a traffico telefonico e telema:co, illegalmente forma: o acquisi: => spionaggio illecito. es. interce1azioni abu-‐ sive, 617 ss cp. -‐ dei documen: forma: a<raverso la raccolta illegale di informazioni. => dossieraggio illecito. Tra1amento il-‐ lecito di da/ personali punito ex 167-‐171 codice della privacy.
Non vi rientra la raccolta di da/ non personali e tra1amento da/ personali violando norme ≠ dal 167-‐171. Di essi è vietato effe<uare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere u:lizzato. Il pm, acquisi: i documen:, i suppor: e gli aA di cui al comma 2, entro 48 h , chiede al GIP di disporne la distruzione.
Operazioni di distruzione nel contraddi1orio delle par/ Il GIP entro le successive 48 h fissa l'udienza da tenersi entro 10gg, ex art 127, dando avviso a tu<e le par: interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno 3gg prima della data dell'udienza.
5. Sen:te le par: comparse, il GIP legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussisten: i presuppos:, dispone la distruzione dei documen:, dei suppor: e degli aA ex comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla pre-‐ senza del pm e dei difensori delle par:.
6. Delle operazioni di distruzione è reda<o apposito verbale, nel quale si dà a<o dell'avvenuta interce<azione o detenzione o acquisizione illecita dei documen:, dei suppor: e degli aA di cui al comma 2 nonchè delle modalità e dei mezzi usa: oltre che dei soggeA interessa:, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documen:, suppor: e aA. Sent.173/2009 Corte Cost. illegiLmità del 240 nella parte in cui non prevede una disc. modellata sullo svolgimen-‐ to dell’incidente probatorio=> in udienza va applicato: -‐ 401 I si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pm e del difensore dell’indagato+ part. facolta/va del difensore dell’offeso. -‐ 401 II in caso di mancata comp del difens. dell’imputato, giudice ne disegna un altro immediatamente reperi-‐ bile. Distruzione del corpo del reato: la norma/va in esame dispone la distruzione dei materiali illegali senza contem-‐ plare alcuna eccezione per il corpo del reato; la distruzione è automa/ca: una volta accertata l’illegalità, il giudice è obbligato a disporre la distruzione senza alcuna valutazione discrezionale sulla u/lità probatoria dei da/ con-‐ tenu/, con pregiudizio per l’imputato, pm e parte civile=> verbale di distruzione rischiava di cos/tuire una sorta di giudizio an/cipato des/nato a condizionare indebitamente la successiva pronuncia del giudice di merito sulla colpevolezza dell’autore.
La corte ha stabilito che la distruzione è un rimedio di emergenza, ciononostante è indispensabile a fronte della sit. di incertezza sull’effeLvità della tutela del diri1o alla riservatezza contro indebite diffusioni media/che di info delica/ssime.
Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quaranto1o ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'ar/colo 127, dando avviso a tu1e le par/ interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.
85 Verbale sos9tu9vo del corpo del reato: Corte ha rafforzato il ruolo rappresenta/vo del verbale=> diventa sur-‐ rogato del corpo del reato che deve essere distru1o. Il verbale non può esercitare alcun condizionamento sulla decisione da assumere nell’ambito del proc. principale. Verbale=prova sos/tu/va del corpo del reato=> neces-‐ sario che contenga anche le circostanze ineren: all’aAvità di formazione, acquisizione e raccolta dei doc. dei quali è disposta la distruzione. =>col limite del divieto di far riferimento al contenuto, altrimen/ distruzione sarebbe inu/le. => incos/tuzionale 240 VI nella parte in cui impedisce che il verbale faccia riferimento a queste info.
Reato di detenzione di documen9 distruY ex 240: reato introdo1o dal d.lgs 196/2003 per an/cipare la tutela rispe1o alla diffusione del materiale. Art 4 azione riparatoria a vantaggio delle viLme della divulgazione di tali materiali, azione esercitata senza pregiudizio di provvedimen/ del Garante per la protezione dei da/ personali. Rapporto con le interce1azioni disposte dall’ag: art 240 II non si riferisce ad esse perché: 1) relazione al d.l. area di riferimento=interce1azioni non autorizzate dall’ag 2) sedes materiae della nuova disciplina= 240= ul/ma norma capo 7, sul documento(= non formato nel proced-‐ imento) => 240 aL penalmente illeci/. IllegiLmità commesse dalle autorità inquiren/ nello svolgimento delle inter-‐ ce1azioni non determinano l’illiceità penale della cooptazione. MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA Il codice definisce mezzi di ricerca della prova: 1) ISPEZIONI 2) PERQUISIZIONI 3) SEQUESTRI 4) INTERCETTAZIONI DI COMUNICAZIONI -‐ Mezzi di prova: •offrono al giudice risultanze probatorie dire1amente u/lizzabili per la decisione; •elemento probatorio si forma con l’esperimento del mezzo di prova; • possono essere assun/ solo davan/ al giudice nel dibaLmento o nell’incidente probatorio;
•assun/ in contraddi1orio -‐ Mezzi di ricerca: • non sono fonte di convincimento, rendono possibile l’acquisizione di cose materiali, tracce dichiarazioni con a1u//ne probatoria; • perme1e l’acquisizione di un elemento prob. preesistente; • possono essere dispos/ dal giudice, dal p.m. e, in alcune
ipotesi, possono essere compiu/ dalla polizia giudiziaria; • si basano sul fa1ore “sorpresa”, non consentono preven/vo avviso al difensore, specie nella fase delle indagini Mezzi di ricerca della prova informa/ca: il supporto informa/co deve considerarsi autonomo rispe1o al docu-‐ mento digitale=> principio di autonomia incide sui mezzi di ricerca della prova informa/ca. L’incorporamento avviene con modalità informa/ca, ciò comporta problemi di falsificabili, modificabilità e possibilità di distruzione del doc. informa/co. può essere difficile conservarlo inalterato. Sono oggeL materiali dei mezzi di ricerca della prova: •supporto informato(pendrive, floppy, cd, dvd, hard disk),•sistema che con/ene uno o + suppor/(com-‐ puter, sistema telema/co). Il loro contenuto sono oggeL dematerializza/.
La l. 48/2008 ha reso mezzi :pici di ricerca della prova la perquisizione, ispezione e sequestro di ogni sistema o supporto inform.;(non + mezzi a/pici) con 5 garanzie fondamentali: 1) dovere di conservare inalterato il dato informa/co originale nella sua genuinità 2) dovere di impedire l’alterazione successiva del dato originale 3) dovere di formare una copia che assicuri la conformità del dato informa/co acquisito rispe1o a quello origi-‐ nale 4) dovere di assicurare la non modificabilità della copia del doc informa/co 5) garanzia dell’installazione di sigilli informa/ci sui documen/ acquisi/ Lacune lasciate dalla legge, per la fre1a con cui è stata approvata. 86 ISPEZIONE Art 244 L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto mo:vato quando occorre ac-‐ certare le tracce e gli altri effeA materiali del reato.
Consiste nell’osservare e descrivere persone luoghi e cose, ha finalità descriLva.
Se il reato non ha lasciato tracce o effeA materiali, o se ques: sono scomparsi o sono sta: cancella: o dispersi, altera: o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato a<uale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può dis-‐ porre rilievi segnale:ci, descriAvi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi infor-‐ ma:ci o telema:ci, ado<ando misure tecniche dire<e ad assicurare la conservazione dei da: originali e ad im-‐ pedirne l’alterazione
Se necessario l’ispezione si svolge con l’impiego di poteri coerci/vi: il giudice e il p.m. possono chiedere l’interve-‐ nto della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica.
Dato che ispezione incide sulla libertà personale, necessita di determinate formalità ed è disposta con decreto mo/vato. ISPEZIONE: -‐ PERSONALE: ha ad ogge1o il corpo di un essere umano vivente o par/ di esso.
245 Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avver:to della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile e idonea ex art 120 (almeno 14 anni).
L’ispezione è eseguita nel rispe<o:
• della dignità della persona e • nei limi: del possibile, del pudore di chi vi è so<oposto.
Può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In tal caso l’ag può astenersi dall’assistere alle operazioni. -‐DI LUOGHI E DI COSE: 246 All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'a<uale disponibilità del luogo in cui è esegui-‐ ta l'ispezione è consegnata, nell'a<o di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presen:, copia del decreto che dispone tale accertamento.
Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i mo:vi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coaA-‐ vamente sul posto il trasgressore. -‐ in udienza prel. o nel dibaLmento=> ispezione disposta dal giudice -‐ durante le indagini preliminari => compiuta dalla polizia di propria inizia/va in situazione di urgenza e so1o la forma di accertamen: e rilievi. La PG in tali casi può disporre di sua inizia/va solo quei rilievi sulle persone ≠dall’ispezione personale. Quando il p.m. procede ad ispezione personale(personalmente o con delega alla PG), il difensore dell’indagato deve essere preavvisato almeno 24 h prima;
Tu1avia 364 Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato mo:vo di ritenere che il ritardo possa pregiudi-‐ care la ricerca o l'assicurazione delle fon: di prova, il pm può procedere a interrogatorio, a ispezione o a con-‐ fronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempes:va-‐ mente.
L'avviso può essere omesso quando il pm procede a ispezione e vi è fondato mo:vo di ritenere che le tracce o gli altri effeA materiali del reato possano essere altera:. E' fa<a salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire. =>in ques/ casi il pm deve indicare specificamente, a pena di nullità, i mo:vi della deroga e le modalità dell’avviso. PERQUISIZIONE Consiste nel ricercare una cosa da assicurare al procedimento o una persona da arrestare;
Art 247 La perquisizione: -‐ personale è disposta quando vi è fondato mo:vo di ritenere che taluno occul: sulla persona il corpo del reato o le cose per:nen: al reato(= cose che hanno la funzione di provare il reato o la responsabilità del suo autore) -‐ locale è disposta quando vi è fondato mo/vo di ritenere: • che tali cose si trovino in un determinato luogo o • che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell’evaso 87 Sequestro di corrispondenza.Art. 254 Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telema:ci o di tele-‐ comunicazioni è consen:to procedere al sequestro di le<ere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggeA di corrispondenza, anche se inoltra: per via telema:ca, che l’autorità giudiziaria abbia fondato mo:vo di ritenere spedi: dall’imputato o a lui direA, anche so<o nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato.
Sequestro di computer o di documento informa/co: in tal caso quando l’ogge1o fisico è res/tuito, ogge1o del sequestro= copia clone del doc. informa/co (non il computer o l’hardisk). Interesse ad impugnare il tra1enimen-‐ to della copia clone con riesame, per verificare la per/nenza del dato o chiedere la res/tuzione. Sequestro di da/ informa/ci presso fornitori di servizi informa/ci, telema/ci e di telecomunicazioni: Art. 254-‐bis. l’AG può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avven-‐ ga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei da: acquisi: a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conser-‐ vare e proteggere adeguatamente i da: originali. Custodia delle cose sequestrate: Art 259 Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla seg-‐ reteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'AG dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, de-‐ terminandone il modo e nominando un altro custode, idoneo ex art 120. Quando la custodia riguarda da:, infor-‐ mazioni o programmi informa:ci, il custode è altresì avver:to dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ul:mo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria. INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI
Il codice non de1a una definizione di interce1azione, ricava, enorme mancanza dato che è un a1o che pone limi/ che dovrebbero essere previs/ ex lege in base al sistema cost. e convenziolale delle garanzie. Art 15 Cost La lib-‐ ertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limi-‐ tazione può avvenire soltanto per a<o mo:vato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. => interpretata come riserva di giurisdizione, interce1azione ammessa solo con provv. dell’AG.
Diri1o alla riservatezza sancito anche nella CEDU.
Definizione data dalla jus di legiLmità interce1azione = captazione o<enuta mediante strumen: tecnici di regis-‐ trazione, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone, quando l’apprensione è operata da parte di un sogge<o che nasconde la sua presenza agli interlocutori.
A1o di captazione di comunicazioni tra soggeL terzi, estranei al captante, a1raverso l’impiego di mezzi idonei ad incorporare il contenuto della conversazione. -‐ Segretezza= soggeL devono comunicare tra loro col preciso intento di escludere estranei dal contenuto della conversazione, secondo modalità tali da tenere segreta la conv. non è interce1azione la percezione di un info effe1uata in modo poco discreto tale da essere percepibile a terzi (es parlare ad alta voce in pubblico) -‐ Strumen/ di captazione= il sogge1o che interce1a deve usare strumen/ tecnici di registrazione (ele1ro-‐mecca-‐ nici, ele1ronici o digitali) idonei a superare le cautele elementari, che dovrebbero garan/re la libertà e segretezza del colloquio e a captarne i contenu/ (no interce1azione se origlio dietro una porta).
-‐ Terzietà e clandes/nità= rispe1o agli interlocutori; sogge1o captante non deve essere parte aLva della convers. e deve operare in modo clandes/no. Altrimen/ la registrazione ha natura di documento e potrà essere ammesso in processo, salvo divieto probatorio. L’interce1azione può essere disposta solo per inizia/va del pm e su autorizzazione del GIP nei casi e modi previs/ dalla legge (266-‐271). Può avere ad ogge1o: a) conversazioni o comunicazioni telefoniche e altre forme di telecomunicazione 266 b) flusso di comunicazioni rela:vo a sistemi informa:ci i telema:ci ovvero intercorrente tra più sistemi 266-‐bis c) le comunicazioni o conversazioni tra presen: (interce1azioni ambientali) Differiscono dalle interce1azioni perché non hanno per ogge1o una comunicazione: -‐ pedinamento mediante apparecchiatura satellitare GPS, che può essere disposto dalla
polizia giudiziaria come mera aLvità a/pica -‐ acquisizione di tabula/ del traffico telefonico 90 -‐ registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori REQUISITI PER DISPORRE INTERCETTAZIONI In virtù della riserva di giurisdizione: devono essere autorizzare dal GP con decreto mo/vato. LegiLmato a chiedere l’autorizzazione è il GIP.
In virtù della riserva di legge: previs/ requisi/ specifici diversi a seconda che i proc. abbiano ad ogge1o rea/ co-‐ muni o rea/ di criminalità organizzata o ad essa equipara/.
Requisi/ raggruppa/ in categorie: •rea/ interpretabili •quantum di prova • termini di durata. Mo9vazione: nel decreto mo/vato il gip deve mo/vare la presenza di ogni requisito.
Corte Cost: la richiesta di interce1azioni va valutata con par/colare cautela, mo/vazione adeguata e specifica. Prassi: svaluta l’importanza della mo/vazione, rinvia alla richiesta del pm. Cass: indica i limi/ nei quali è acce1a-‐ bile la mo/vazione per rela/onem.
Requisi9 per interce6azioni: -‐NEI PROCEDIMENTI PER REATI COMUNI: rea/ ex 266 I
Limi/ di ammissibilità 1. L'interce<azione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomuni-‐ cazione è consen:ta nei procedimen: rela:vi ai seguen: rea:: a) deliL non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel max a 5 anni determina-‐ ta ex art 4; b) deliL contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni determinata ex art 4; c) deliL concernen/ sostanze stupefacen/ o psicotrope; d) deliL concernen/ le armi e le sostanze esplosive; e) deliL di contrabbando; f) rea/ di ingiuria, minaccia, usura, abusiva aLvità finanziaria, abuso di in-‐ formazioni privilegiate, manipolazione del mercato, moles/a o disturbo alle persone col mezzo del telefono => intercet. mezzo di prova indispensabile f) bis) deliL previs/ dall'ar/colo 600-‐ter, terzo comma, del codice penale, anche se rela/vi al materiale pornografico di cui all'ar/colo 600-‐quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-‐undecies; f) ter) deliL previs/ dagli ar/coli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-‐quater del codice penale; f) quater) deli1o previsto dall'ar/colo 612-‐bis del codice penale DeliL dolosi o preterintenzionali + Rea/ meno gravi ma par/colarmente odiosi in cui l‘interce1azione è mezzo d’indagine par/colarmente u/le (minaccia, ingiuria, usura, abusiva aLvità finanziaria, moles/a disturbo alle persone con mezzo del telefono)
Art. 266-‐bis. è consen/ta l'interce1azione del flusso di comunicazioni informa/che o telema/che o intercor-‐ rente tra più sistemi=> nei procedimen/ rela/vi ai rea/ ex art 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informa/che o telema/che. Consen/te interce1azioni per ricercare il la/tante (259).
Requisi9 probatori Art. 267.
Il pm richiede al GIP l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266.
L'autorizzazione è data con decreto mo:vato quando: •vi sono gravi indizi di reato =indizi dell’avvenuta commissione di uno dei rea/ che consentono l’interce-‐ 1azione => non richiesta la prova della responsabilità a carico di una determinata persona(≠dalle misure cautelari), che è invece lo scopo delle intercet. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l’art 203, se gli indizi si basano su dich. confidenziali degli informatori di polizia, possono essere usate solo se gli infor-‐ matori sono sta/ esamina/ come tes/ o come persone informate dei faL. •l'interce<azione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle inda-‐ gini => prova non può essere acquisita con mezzi diversi. Durata non può superare i 15gg, ma può essere prorogata dal giudice con decreto mo:vato per periodi succes-‐ sivi di 15gg, qualora permangano i presuppos: ex comma 1.
Art 266 si riferisce ad interce1azioni telefoniche, poi si hanno interce1azioni ambientali e interce1azioni di un flusso comunica/vo in via informa/ca o telema/ca.
Interce6azioni ambientali= tra presen/, se avvengono nel domicilio privato sono consen/te solo se vi è fonda-‐ 91 to mo/vo di ritenere che nel domicilio si s/a svolgendo aLvità criminosa. per garan/re l’inviolabilità del domi-‐ cilio.
Divie9 di interce6azione: art 271 divie/ assolu/ o condiziona/ di procedere ad interce1azione a favore di de-‐ terminate persone per tutela di valori a rilievo cost. che si affiancano al generale interesse alla segretezza delle comunicazioni e conversazioni. => violazione=> sanzione dell’inu/lizabilità . Es. divieto interc. conver-‐ sazioni tra difensori e difensori-‐ assis//. -‐NEI PROCEDIMENTI PER REATI SPECIALI rea9 di criminalità organizzata e ad essa equipara9: requisi/ a1en-‐ ua/ per tali gravi deliL: -‐ deliL di criminalità organizzata -‐ minaccia col mezzo del telefono -‐ terrorismo anche internazionale -‐ deliL contro la libertà individuale Requisi9 probatori In tali casi a1enua/ requisi/ probatori, l’inter. è ammessa quando: •vi sono sufficien< indizi di reato •interce1azione è necessaria per lo svolgimento dell’indagine. Durata= non > 40 gg prorogabile per periodi successivi di 20gg; in caso di urgenza alla proroga provvede il pm con provv. so1oposto a convalida del giudice. Interce1azioni ambientali nei rea/ di criminalità organizzata sono consen/re anche se non c’è mo/vo di ritenere che si s/a svolgendo aLvità criminosa in quei luoghi. PROCEDIMENTO -‐ORDINARIO: Art 267 I Il p.m. chiede al GIP l’autorizzazione a disporre le interce<azioni; deve allegare aL da cui si ricava l’esistenza dei presuppos/. Autorizzazione è data dal giudice con decreto mo:vato quando vi sono gravi indizi di reato e l’interce<azione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. -‐D’URGENZA: II Nei casi di urgenza, quando vi è fondato mo:vo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pm dispone l'interce<azione con decreto mo:vato, che va comunicato immediata-‐ mente e comunque non oltre le 24h al GIP. Il giudice, entro 48 h dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto mo:vato.
Se il decreto del pm non viene convalidato nel termine stabilito, l'interce<azione non può essere proseguita e i risulta: di essa non possono essere u:lizza:. Il decreto (esecu9vo) del pm che dispone l'interce<azione indica le modalità e la durata delle operazioni.
Modalità= es. quali sono le linee telefoniche da controllare. 268 III Le operazioni possono essere compiute esclu-‐ sivamente per mezzo degli impian: installa: nella procura della Repubblica. Tu<avia, quando tali impian: risul-‐ tano insufficien: o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pm può disporre, con provvedimento mo-‐ :vato, il compimento delle operazioni mediante impian: di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
Durata non può superare 15 gg, ma può essere prorogata dal giudice con decreto mo:vato per periodi successivi di 15 gg, qualora permangano i presuppos: indica: nel comma 1 Utenze interce1abili: sono interce1abili le utenze riferibili: -‐ agli indaga/ -‐ ai tes/moni -‐ a persone estranee ai faL quando possono essere des/natarie di comunicazioni provenien/ da indaga/ o da tes/moni Es. sequestro a scopo di estorsione, anche utenze dei familiari della sequestrata Il pm non può distruggere registrazioni irrilevan/; presso l’ufficio del pm è tenuto un registro riservato in cui sono annota/ in ordine cronologico i decre/ che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le interce1azioni e, per ciascuna interce1azione, l'inizio e il termine delle operazioni.
Registrazione: Art. 268. Esecuzione delle operazioni Le comunicazioni interce<ate sono registrate e delle oper-‐ azioni è reda<o verbale. Nel verbale è trascri<o, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni inter-‐ ce<ate (brogliacci di ascolto, u/lizzabili dal giudice durante le indagini preliminari per chiedere misure cautelari).
Sent. Corte Cost 336/2008, illegiLmo 268: dopo la no/ficazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una 92 4) Interce6azione illecita: non autorizzate dall’ag, inu/lizzabili. 240 Il pm dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo prote<o e deve chiederne l’immediata distruzione=> provv. ado1ato in udienza camerale nel contraddi1orio tra le par/. 5) Interce6azioni nei confron9 dei parlamentari: disciplinate da l.140/2003 modificata da sentenze corte cost.
Tre categorie: 1) dire6e: se so1opos/ ad interce1. utenze o luoghi appartenen/ o nella disp.del parlam. 2) indire6e: se so1opos/ ad interce1. •soggeL diversi ma interlocutori abituali del parlam.
o •luoghi non a lui appartenen/ ma frequenta/;
per 1) e 2) necessaria preven/va autorizzazione a procedere della camera d’appartenenza, altrimen/ a1o inu/lizzabile nei confron/ del parlamentare e di terzi. 3) casuali: conversazioni interce1ate nel corso di procedimen/ a carico di terzi cui abbia preso parte un par-‐ lamentare; non disposta su utenze riferibili al parlamentare, ma si ha un suo inaspe1ato coinvolgimento nella comunicazione=> in tal caso non possibile autorizzazione preven/va=> art 6 l.140/2003, se il GIP ri-‐ /ene i verbali e le registrazioni: -‐ irrilevan/: sen/te le par/ in camera di consiglio ne decide la distruzione ex 269 2-‐3 -‐ rilevan/: se la conv. deve essere u/lizzata nei confron/ del parlamentare e di terzi=> deve chiedere l’auto-‐ rizzazione alla Camera cui appar/ene/apparteneva; se autorizzazione: •non concessa: u/lizzabili solo nei confron/ di terzi, non del parlamentare, quindi non distruL.
Non necessaria aut. se l’ago vuole usarle solo nei confron/ di persone ≠del parlamentare Agente segreto autorizzato per il suono: =sogge1o che reca con sé strumen/ di registrazione (es. microfono) che consentono l’ascolto contestuale o differito di una conv. con l’indagato. Registrazione fonografica occultamene eseguita da uno degli interlocutori d’intesa con la polizia giudiziaria. Registrazione= documentazione di un a1o d’indagine. Ascolto • contestuale: interce1. mascherata, se disposta senza requisi/ 266=inu/lizzabile • differito: mera registrazione compiuta dal privato per consen/re l’ascolto differito da parte dell’ag, secondo la Cassazione è aLvità di indagine a/pica che incide sul diri1o alla segretezza delle conv. e delle comunicazioni tutelato ex art 15 Cost, ma in misura minore delle interce1azioni perché c’è consenso di una delle par/ della conv.. Deve essere autorizzata con provv. mo/vato dell’ag, che può essere cos/tuito anche da decreto del pm. INTERCETTAZIONI PREVENTIVE Consen/te per finalità di prevenzione di rea/ gravissimi, per tale funzione esse sfuggono alle finalità del processo penale però sono mantenute so1o il controllo del pm. De1agliata regolamentazione, compreso il tracciamento delle comunicazione e acquisizione di tabula/ telefonici. Art. 226. disp.a6.cpp. Interce1azioni e controlli preven-‐ /vi sulle comunicazioni. -‐ presuppos9 generali: interce1azioni preven/ve: -‐ disposte quando necessario acquisire no/zie concernen/ la prevenzione deliL di criminalità terroris/ca o mafiosa e assimila/ (art 407 II le1 a) n.4 e art 51 III-‐bis cpp) -‐ legiLma/ a richiederle: Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di polizia, questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza e DIA. -‐ autorizzazione chiesta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distre<o in cui si trova il sogge<o da so<oporre a controllo o, nel caso non sia determinabile, del distre<o in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. -‐ presuppos9 speciali: art 4 dlg 144/2005. disposte quando ritenute indispensabili per la prevenzione di aAvità terroris:che o di eversione dell’ordinamento cos:tuzionale contrastate dai servizi per la sicurezza dello Stato.
• soggeL legiLma/ alla richiesta: Pres. consiglio dei ministri e dire1ore dei servizi segre/ (AISE e AISI) da lui delega/.
• aut.concessa dal procuratore generale presso la corte d’appello di Roma.
Altri pres. speciali => art 136 III TU stupefacen/.
Durata max= 40gg, prorogabile per periodi successivi di 20gg.
226 Delle operazioni svolte e dei contenu: interce<a: è reda<o verbale sinte:co che, unitamente ai suppor: 95 u:lizza:, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le aAvità entro 5gg dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle aAvità compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei suppor: e dei verbali.
In ogni caso gli elemen: acquisi: a<raverso le aAvità preven:ve non possono essere u:lizza: nel procedimento penale, faA salvi i fini inves:ga:vi.
In ogni caso le aAvità di interce<azione preven:va e le no:zie acquisite, non possono:
• essere menzionate in aA di indagine • né cos:tuire ogge<o di deposizione
• né essere altrimen: divulgate TABULATI TELEFONICI Acquisizione dei tabula/ del traffico telefonico disciplinata ex art 132 d.lgs196/2003, a1uazione della direLva UE cd FraLni=> impone limi/ al periodo di conservazione dei da/ +disciplina dei da/ acquisibili.
Periodo di conservazione: tabula/ telefonici=> conserva/ dal fornitore per 24 mesi dalla data in cui la comuni-‐ cazione alla quale essi si riferiscono è intervenuta;
da/ rela/vi al traffico telema/co=> conserva/ per 12 mesi
Chiamate senza risposta: tabula/ conserva/ per soli 30gg.
Periodi non derogabili né prorogabili Procedura di acquisizione: entro tali termini il p.m. dispone con decreto mo/vato la
acquisizione dei da/ presso il fornitore, anche su istanza del difensore dell’imputato, dell’indagato, dell’offeso e delle altre par/ private; il difensore dell’imputato o dell’indagato può chiedere dire1amente al fornitore i da/ rela/vi alle utenze intestate al proprio assis/to. VIDEORIPRESE
=registrazione, con strumen/ tecnici di captazione visiva, di quanto accade in un luogo all’insaputa di chi vi si tro-‐ vi. Può essere disposto in luogo pubblico o in luogo di privata dimora. Se fa1a da soggeL:
• priva/ = “documento" u/lizzabile nel proc., salvo cos/tuisca doc. illegale ex 240 IIss.
• pubblici come a1o di indagine nel proc. penale=> in assenza di regolamentazione, la Corte Cost. e la Sezioni unite Cassazione hanno regolato la materia in questo modo: -‐ ripresa di comportamen/ comunica<vi (soggeL che dialogano) cos/tuisce una forma di interce1azione e quindi ne segue la disciplina: • se fa1a nel domicilio =266 II consen/ta solo se nel domicilio si sta svolgendo aLvità criminosa. •in altri luoghi: disc. ordinaria delle interce1azioni. -‐ ripresa di comportamen/ non comunica<vi (sogge1o che si muove in un luogo): -‐ in luoghi domiciliari: vietate a pena di inu/lizzabilità, contro art 14 inviol. del domicilio.
Tu1avia secondo la Corte Cost, perché scaL l’art 14 non sufficiente che comportamento tenuto in luogo domiciliare, è necessario anche che sia in concreto riservato, che non possa essere liberamente osservato dagli estranei senza par/colari accorgimen/.
Se comportamento in concreto non riservato=> stesso regime per riprese in luoghi pubblici, anche dalla pg di propria inizia/va, u/lizzabili come prova a/pica. -‐ in luoghi riserva/: u/lizzabile come prova a/pica, purché sia autorizzata con provvedimento mo/vato dell’ag. Luoghi non rientran/ nel conce1o di domicilio, ma comunque cara1erizza/ da un’aspe1a/va di riservatezza, maggiore dei luoghi pubblici. -‐ in luoghi pubblici: nessuna aspe1a/va di riservatezza con riferimento alle immagini, quindi possono essere fa1e anche dal PG di propria inizia/va, a1o non ripe/bile,
u/lizzabile come prova a/pica;
Secondo l’opinione più garan/sta, la registrazione disposta dal pm nei luoghi riserva/ o dalla pg nei luoghi pubblici potrà essere ammessa in dibaLmento ex 189 e il giudice dovrà sen/re le par/ sulle modalità di ac-‐ quisizione. Videoriprese fa1e con impian/ di videosorveglianza ad opera di soggeL pubblici o priva/ => u/lizzabili come documen/, acquisibili al processo ex 234. 96 MISURE CAUTELARI = provvedimen/ provvisori e immediatamente esecu/vi, finalizza/ ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare uno dei seguen/ pericoli (cd.esigenze cautelari): 1) pericolo per l’accertamento del reato; 2) pericolo per l’esecuzione della sentenza; 3) pericolo che si aggravino le conseguenze del reato o che venga agevolata la commissione di ulteriori rea/. Esse comportano la limitazione di alcune libertà fondamentali che sono tutelate dalla cos/tuzione e dalle Conv. internazionali, es: libertà personale, di circolazione, di disporre di beni mobili e immobili; CARATTERISTICHE DELLE MISURE CAUTELARI : 1) strumentalità rispe1o al procedimento penale: le misure cautelari hanno lo scopo di:
• perme1ere l’accertamento del reato • assicurare l’esecuzione della sentenza
• evitare l’aggravamento delle conseguenze del reato o la commissione di ulteriori rea/; 2) urgenza: ricorre quando un ritardato intervento rende probabile il verificarsi di uno dei faL temu/. art 274 elenco esigenze cautelari che gius/ficano l’applicazione della mis. cautelari, non applicabili per esigenze di-‐ verse da quelle previste ex lege. 3) prognosi di colpevolezza allo stato degli a1: l’applicazione di una misura cautelare personale richiede l’acce-‐ rtamento di gravi indizi di colpevolezza, basato su materiale probatorio che l’accusa è riuscita a raccogliere sin dall’inizio delle indagini.
Accertamento allo stato degli aA=materiale prob. susceLbile di modifica in relazione a nuovi elemen/ raccol/ dall’accusa e difesa).
Accertamento non sommario, ma fondato su elemen/ di prova, adeguatamente mo/vato;
L’acc. sui gravi indizi di reità deve essere approfondito; misure applicabili se gli elemen/ fino a quel momento raccol/, se conferma/ in dibaLmento, condurrebbero ad una pronuncia di una sentenza di condanna. 4) immediata esecu<vità: del provv.cautelare necessaria per evitare i pericoli.
Esecu/vità= idoneità ad essere eseguito anche contro la volontà della persona interessata. Art 92 disp.a1. l’ordinanza che dispone la mis. caut. è immediatamente trasmessa al pm che ne ha fa1o richiesta, il quale ne cura l’esecuzione.
Resta esecu/vo anche se contro di esso sia stata proposta impugnazione; 5) provvisorietà: • non condizionano la decisione defini/va;
• revocabile o modificabile in a1esa della sent. defini/va(dato che accertamento allo stato degli aL,se sor-‐ gono nuove prove, che escludono o confermano gravi indizi di reità) 6) previsione per legge: la Cost. esige che la legge preveda espressamente i casi ed i modi nei quali il provv. del-‐ l’ag può porre limi/ alle libertà personale e domiciliare (ar1 13-‐14 Cost.=principi di riserva di legge e di passiv-‐ ità;) entro tali limi/ possono essere compresse le libertà fondamentali nel perseguire fini legiLmi del processo penale. 7) giurisdizionalità: disposte con provv. del giudice, perciò di regola il p.m. e la polizia giudiziaria non hanno il potere di disporre misure cautelari;
Riserva di giurisdizione non assoluta=> sia la Cost. (art 13 III) sia il codice amme1ono che p.m. e pg possano disporre provvedimen: temporanei cc.dd. “precautelari”: devono essere convalida/ da parte del giudice entro un tempo predeterminato, altrimen/ l’indagato deve essere rimesso in libertà; 8) impugnabilità: contro i provv. cautelari può essere proposta impugnazione.Art 111 Cost=ricorso per cas-‐ sazione per violazione di legge contro tuL i provv. che comportano una limitazione della libertà personale. Il cpp ha esteso questa garanzia perché ha previsto per tuL i provv. cautelari anche un’impugnazione di merito (appello o riesame) Materia delicata perché deve fare i con/ con la presunzione di innocenza art 27 II Cost l’imputato non è consid-‐ erato colpevole fino alla condanna defini:va=>pena applicabile solo dopo la sentenza irrevocabile; art 13 V° con-‐ sente limitazioni della libertà personale anche prima della sent. irrevocabile=>le misure cautelari possono ar-‐ rivare ad un livello di coercizioni quasi coincidente con quello della pena (es. custodia cautelare in carcere e 97