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DIRITTO PUBBLICO- 1 PARZIALE Prof.Rinaldi, Appunti di Diritto Pubblico dell'Economia

appunti presi a lezione, molti fedeli alle spiegazioni.

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 17/05/2023

mariannabellino
mariannabellino 🇮🇹

4.8

(6)

3 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica DIRITTO PUBBLICO- 1 PARZIALE Prof.Rinaldi e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico dell'Economia solo su Docsity! ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO E DIRITTO DELL’ECONOMIA Preappello il 5 aprile sul primo modulo (2 domande aperte + domanda opzionale) DIRITTO E SOCIETA’ LE REGOLE GIURIDICHE “Ubi societas ibi ius” —> laddove vi è un gruppo sociale organizzato c’è un sistema di regole, più o meno complesse, a seconda della struttura della società e delle diverse epoche storiche. Il diritto è una norma, ma non si esaurisce solo nelle norme, è già presente nei fatti: quindi è vero che il diritto si rileva all’interno di un documento scritto, ma il diritto ancora prima è già presente nei fatti. Una serie di eventi è ordinata secondo delle regole, e questo comporta dei vincoli giuridici: una delle principali caratteristiche del fenomeno giuridico è “l’ordinazione dei fatti secondo regole” , la quale comporta la nascita di vincoli che si collocano al di fuori della sfera individuale e la cui osservanza è obbligatoria anche nel caso in cui il destinatario non voglia osservarli. La regola giuridica si distingue dalle regole scientifiche e da quelle morali. • Una delle principali peculiarità della regola giuridica è la doverosità, nel senso che a determinati presupposti si producono effetti determinati (percettività). Il consenso del privato non è influente, nasce tutto dal concetto di rappresentanza politica. I vincoli giuridici sono obbligatori, e quindi devono essere necessariamente osservati da tutti. • Le regole scientifiche sono caratterizzate dalla regolarità e dalla verificabilità dell’ipotesi sperimentata (no doverosità). In questo caso non si parla di violazione della regola ma di falsificazione, in quanto la regola non è verificabile. • La regola morale nasce all’interno della persona, è soggettiva, e quindi sono valide ed efficaci in quanto il soggetto ritenga necessario osservarle. Possono sorgere dei conflitti tra regole giuridiche e regole morali in cui alcuni soggetti credono. I vincoli obbligatori che nascono dalla regola giuridica si instaurano sia nei rapporti tra i soggetti privati che nei rapporti tra il singolo e il gruppo sociale. Ci sono una serie di elementi differenziali alla base di questi due rapporti. 1) rapporti privati (diritto privato) • tutelati interessi individuali ed “egoistici”: i privati possono concludere qualsiasi tipo di contratto purché gli interessi siano meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico (non si possono violare norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume) • Carattere disponibile: i privati possono disporre delle norme del Codice civile per tutelare i propri interessi • La giurisdizione è del giudice ordinario, che deve giudicare due soggetti posti su un piano di parità tra loro • La natura del vincolo è di tipo consensuale 2) rapporto tra privato e gruppo sociale (diritto pubblico) • il soggetto privato è obbligato a sottostare alle decisioni del gruppo sociale e del suo organo di governo • Norme sono indisponibili • Giudice chiamato a risolvere le controversie è un giudice amministrativo (e non ordinario) • Corte costituzionale Norme di diritto privato: sulla base della volontà dai privati, norme disponibili, per soddisfare interessi privati, giudice ordinario Norme di diritto pubblico: interesse pubblico, finalità di conservare la pace nella società, a prescindere dal consenso del privato, indisponibili, giudice amministrativo Il confine che delimita il confine tra queste due discipline è mobile: nelle varie epoche è variato in base ai paesi e alle loro esigenze. Ad esempio, fino agli anni 70 si è registrato un aumento dell’intervento dello Stato, ma con la crisi fiscale dello Stato l’area degli interessi tutelati direttamente dalla mano pubblica si è ridotta. Con il covid, l’esigenza che si è andata a creare ha comportato un’espansione dell’intervento pubblico. GLI ORDINAMENTI GIURIDICI Lo Stato come ordinamento giuridico è un concetto che nasce a fine ‘800, ed è composto da tre elementi fondamentali: territorio, popolo, sovranità. L’ordinamento giuridico si ha quindi ogni volta che un’organizzazione insiste su un determinato territorio, che ha una certa sovranità e un popolo. Con sovranità si intende l’influenza e la risoluzione dei conflitti tra consociati senza violenza. La teoria normativista di Kelsen • L’ordinamento giuridico è composto da un ordinamento normativo del comportamento umano, considerato scisso dal corpo sociale • Si ha una concezione gradualistica dell’ordinamento: al vertice del sistema c’è una norma fondamentale, che legittima tutte le norme sottostanti che da essa dipendono. Tutte le altre norme traggono legittimità e validità dalla prima, e non possono quindi contrastarla —>Ma da dove trae legittimazione la norma fondamentale? Kelsen non lo spiega, o forse lo da per scontato. In realtà la costituzione è la norma fondamentale perché nasce da un patto Questa teoria è stata criticata perché ha il merito di aver dato un ordine al sistema dell’ordinamento giuridico, ma appunto non spiega la legittimazione della norma fondamentale. Inoltre, le organizzazioni sociali sono considerate come completamente distinte dall’ordinamento giuridico (altro punto negativo) La teoria istituzionalista di Santi Romani • L’origine della norma scritta è il comportamento sociale: l’ordinamento giuridico è quindi visto come “istituzione”, cioè come corpo sociale che si autorganizzata per il raggiungimento di fini comuni • Se ogni ordinamento giuridico è un’istituzione e viceversa, allora ogni ordinamento ha il medesimo carattere (es: associazione sportiva, organizzazione criminale ecc) Non c’è distinzione qualitativa tra ordinamenti giuridici, hanno tutti stessa origine e stessa Natura: ciò che cambia è il rapporto che questi ordinamenti hanno con l’ordinamento originario, cioè lo Stato • lo Stato è l’unico ordinamento giuridico superiore rispetto agli altri (es. comune, regione, associazione ecc) —> origine sociale della nozione di ordinamento giuridico!! Visione è più completa rispetto alla visione normativistica, ma non è spiegato il perché l’ordinamento giuridico dello stato debba essere considerato originario e superiore rispetto agli altri ordinamenti giuridici. L’ordinamento giuridico è un insieme di norme e fatti normativi espressione di una determinata organizzazione sociale in un determinato periodo storico, coordinati tra loro secondo criteri sistematici. Ne discendono i seguenti principi fondamentali: principio di legalità= comporta che il potere sia subordinato e regolato dalla legge principio di gerarchia delle fonti= tutti gli atti regi o amministrativi si devono basare sulla legge  principio di sindacabilità= si riconosce al giudice il potere di sindacare tutti i casi in cui gli atti di esercizio del potere sono illegittimi, e cioè quando si vanno a contrastare con la legge - Dichiarazioni delle libertà e dei diritti fondamentali NB: questa è una forma di stato incompleta • Stato democratico-sociale (800-900)= perfezionamento dello stato di diritto, in quanto si portano a completamento una serie di principi già presenti in quest’ultimo. Ha come garanzia il fatto che la sua forma viene inserita in costituzioni scritte e rigide (soggette a una particolare procedura per potere essere revisionate). Si afferma il principio del suffragio universale: al potere vanno anche le classi popolari (non solo la borghesia), che iniziano ad essere rappresentate in sede parlamentare. Accanto a diritti di libertà negativi si ha anche il riconoscimento dei diritti sociali (diritto all’istruzione, alla sanità ecc.) —> pluralismo sociale e istituzionale: vengono ad essere riconosciute forme di pluralismo istituzionale (oltre agli enti statali abbiamo enti regionali, comunali ecc.) e di pluralismo sociale (formazioni sociali, associazioni di diritto privato ecc.) L’affermazione della globalizzazione (movimento di capitali) comporta una trasformazione della forma di Stato? Determina quindi un declino dello Stato-Nazione come lo conosciamo? l’Italia è inserita nell’ordinamento europeo: tutti gli stati membri hanno una quota inferiore di sovranità perché hanno ritenuto di accordare al sistema europeo il proprio consenso affinché una serie di decisioni generali in materia monetaria (e non solo) siano prese in sede europea. Lo stato-nazione come esisteva nel ’900 non esiste più: vengono prese una serie di decisioni in base al principio maggioritario in ambito europeo. Questo non comporta il tramonto dello stato-nazionale, ma una sua modificazione: i singoli stati sono condizionati, ma viene comunque lasciato spazio decisionale a livello nazionale (sovranità dello stato è ridimensionata!) SECONDA ACCEZIONE DI FORMA DI STATO: ACCEZIONE POLITICA I. Stato federale= processo unificante di affermazione storica che vede alla base delle entità statuali già preesistenti e costituite. —> Confederazione svizzera= stati già esistenti decidono di unirsi e mettere insieme una serie di funzioni: lo fanno per proteggersi dal pericolo asburgico (da soli non sarebbero stati in grado) —> USA= stati preesistenti si uniscono in uno stato federale, attribuendogli una serie di compiti (quali ??). Questo nasce dalla necessità di combattere gli indigeni. II. Stato unitario= detiene monopolio del potere legislativo e giudiziario —> Francia= influenzata dalla forma di stato accertata data da Napoleone. Le regioni sono presenti, ma sono dotate soltanto di poteri amministrativi e regolamentari: il potere legislativo e giudiziario è concentrato nelle mani dello stato. III. Stato regionale= forma intermedia in quanto da una parte presuppone unità e indivisibilità della Repubblica, dall’altra riconosce altri ordinamenti (regionali, locali) che sono dotati di particolare autonomia: le regioni hanno infatti autonomia legislativa in ambito di alcune materie specifiche.  art 114= Ci indica i tasselli costituitivi della Repubblica partendo dal basso (comuni…stato) Non c’è soltanto il riconoscimento dello stato, ma anche di altri elementi.  art 5= la Repubblica, una e indivisibile, riconosce altri ordinamenti locali. Tratta principio dell’unità e dell’indivisibilità della Repubblica, ma anche il principio di AUTONOMIA E DECENTRAMENTO: - decentramento= modalità dislocativa di un potere centrale statale, consente di avvicinare i servizi erogati e le funzioni ai destinatari stessi - autonomia= normativa o legislativa (capacità di produrre leggi autonomamente), organizzativa (quando ente ha capacità di adottare propria organizzazione e regolamenti). Garantisce un importante decentramento delle funzioni. Si distingue in relazione all’autonomia di indirizzo politico che ciascuno dei soggetti ha, e parliamo soprattutto quindi di autonomia politica: ciascuno degli enti territoriali diversi dallo stato (comuni, regioni ecc.) è un soggetto i cui organi di governo solo eletti democraticamente dal popolo, e quindi hanno autonomia in quanto hanno capacità di poter scegliere autonomamente il proprio indirizzo politico LE FORME DI GOVERNO Criteri per classificare le forme di governo: Criterio di Mortati= individua nel criterio della distribuzione del potere tra più organi costituzionali il criterio fondamentale per distinguere le forme di governo, a seconda delle diverse modalità con le quali il potere politico viene distribuito tra gli organi costituzionali. - Forme pure= monarchia assoluta e dittatura (costituzione sovietica) - Forme miste= repubblica presidenziale (che ha come forma primigenia la monarchia costituzionale), governo parlamentare, governo semipresidenziale ecc. • MONARCHIA COSTITUZIONALE, evoluta in Repubblica presidenziale: si afferma nell’Inghilterra del 600, poi in Francia (dal 1814 al 1848), statuto Albertino del 1848, Prussia (dal 1850 al 1918). —> Due organi: re (potere ereditario, funzione esecutiva e di promulgazione della legge) e parlamento (potere elettivo, funzione legislativa) —> Separazione di funzioni dei poteri= non sussiste rapporto di fiducia tra i poteri, ciascuno può esercitare autonomamente le funzioni attribuite dalla costituzione. Nella Repubblica presidenziale degli USA si hanno: - Il presidente, capo dello Stato, dell’esecutivo e delle forze armate, Con legittimazione di tipo diretto. Nomina e revoca discrezionalmente i sottosegretari e determina l’indirizzo politico. - Il congresso: le camere hanno un potere delegato da quello del presidente E non intervengono direttamente nella determinazione dell’indirizzo politico ma svolgono un’azione di controllo. Inoltre, possono condizionare la manovra finanziaria. • LA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE= Inghilterra del 1700, Germania, Italia, Austria La fiducia è fondamentale in quanto il governo deve ricevere la fiducia del parlamento non solo all’atto iniziale, ma anche per restare in carica: comporta un potere di controllo da parte del parlamento nei confronti del governo (votando la sfiducia il governo ha l’obbligo giuridico di dimettersi!) La tesi di Leopoldo Elia: affinché il governo parlamentare sussista è necessario che siano presenti gli organi di parlamento e governo e che ci sia fiducia. NB. Questa tesi oggi è superata, perché un altro elemento fondamentale è il Presidente della repubblica (per garantire la continuità della forma di governo parlamentare) - Il presidente della repubblica= partecipa (insieme a parlamento e governo) alla funzione legislativa. Ha la funzione di promulgare la legge, e quindi controlla la legge. Eletto dal parlamento in seduta comune e concorre a formare il governo, poiché dall’incarico al presidente del consiglio e nomina i ministri. - Il governo= ha funzione legislativa in determinati ambiti, o attraverso il decreto-legge e il decreto legislativo. Deve ricevere la fiducia da parte del parlamento. - Il parlamento  Tutti e 3 gli organi concorrono a formarsi e sostituirsi reciprocamente!! NB: Una serie di varianti ha influito sul formarsi di questa forma di governo (Amato): questi sono l’incidenza del ruolo dei partiti e la legislazione elettorale In Inghilterra vigeva un sistema basato su due partiti contrapposti. Il premier ha grandi poteri perché viene supportato dal partito vincitore: il sistema di governo entra in crisi se una delle due formazioni va in crisi o se si forma un terzo partito. In Germania non abbiamo più partiti e si adotta una legge di tipo proporzionale per garantire la presenza di tutti i partiti nel parlamento (escludendo i partiti estremisti): stessa forma di governo inglese, ma funziona in maniera completamente diversa! In Italia abbiamo un multipartitismo estremo, retto da un sistema proporzionale non maggioritario: questo ha generato instabilità, determinando la necessità di rivedere la legge elettorale. Pur essendo in presenza di una forma di governo parlamentare, questa trova un’applicazione diversa rispetto a quelle sopra. Il modello quindi, nella concretezza, trova un’applicazione che può essere estremamente diversificata a seconda del ruolo dei partiti e dalla legislazione elettorale • LA FORMA DI GOVERNO SEMI-PRESIDENZIALE= capo dello stato direttamente eletto dal popolo (ma non ha bisogno della fiducia del parlamento), mentre il governo ha bisogno della fiducia del parlamento per poter governare. ES: Repubblica francese: pensata per la figura di Degaulle - Presidente= eletto direttamente dal popolo, non ha bisogno della fiducia parlamentare. È parte integrante del potere esecutivo e del governo. Ha dei poteri speciali: ha possibilità di sciogliere le camere o attivare provvedimenti in caso di emergenza nazionale - Governo= nominato dal presidente ma deve ricevere la fiducia del parlamento ed ha attribuzione costituzionale propria (doppia fiducia).  Impianto parlamentare è corrotto da poteri (alcuni dei quali invisibili) riconosciuti al presidente francese. Si possono verificare una serie di evenienze: a. Coabitazione: maggioranza presidenziale non è dello stesso segno della maggioranza parlamentare b. Prevale la componente parlamentare-governativa: presidente ha ruolo di garanzia • LA FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE: confederazione svizzera. Parlamento e governo, non c’è diretta fiducia: il parlamento dà formazione al governo ed elegge direttamente il governo, ma non instaura alcun rapporto di fiducia. Il governo non è revocabile anche se cambia la maggioranza parlamentare (l’atto iniziale rimane tale fino alla fine). —> ratio= garantire la stabilità a fronte di diverse comunità etniche, linguistiche e religiose LA FORMA DI GOVERNO ITALIANA —>Parlamentare razionalizzata Elementi presenti nella costituzione: a. Esercizio della funzione legislativa (art 70) e attribuzione dell’indirizzo politico al governo (art 95) b. Rapporto di fiducia (art 94) c. Presidente della repubblica come organo necessario e di intermediazione sia in fase di formazione del governo (art 92) che per lo scioglimento anticipato del parlamento (art 88) - Ripristino delle libertà fondamentali e delle peculiarità dello stato di diritto I PROBLEMI DELLE MAGGIORANZE E IL COMPROMESSO: I lavori dell’assemblea avvennero attraverso la commissione del 75 e delle 3 sottocommissioni: si vennero a determinare delle maggioranze diversificate all’interno di ciascuna sottocommissione ES: Commissione dei diritti e doveri dei cittadini= viene accettato l’inserimento dei patti lateranensi in Costituzione da parte del partito comunista, visione dei comunisti del suffragio universale, prevale la lettura dei repubblicani sull’ordinamento regionale. Questo creò delle critiche (Calamandrei): questo operare delle 3 commissioni viene visto in modo negativo, gli operati non combaciano tra loro. Per ovviare a questo problema viene creato un “comitato dei 18”, definito anche COMITATO DI REDAZIONE: aveva il compito di esaminare il testo che proveniva da ciascuna sottocommissione, coordinare i diversi testi (eliminando le contraddizioni) e dando luogo a un unico testo coerente. Non avendo potere decisivo, era rimesso all’Assemblea costituente la decisione sull’articolato che aveva composto. I lavori delle sottocommissioni durano dal luglio del 46 al gennaio del 47: la discussione dell’Assemblea costituente inizia a marzo del 47, per terminare nel dicembre del 47. Ci furono alcune critiche a questo modo di procedere (es Calamandrei): secondo lui la Costituzione era la risultante di un manifesto politico e non giuridico, inoltre in molti ambiti l’assemblea aveva rimandato alcune problematiche alla legge ordinaria (senza affrontarli realmente). È importante considerare che il diritto è comunque figlio di esperienze storiche e di visioni culturali, oltre che di contrapposizioni che si vengono ad affermare: il contesto fascista precedente è determinante per capire i lavori dell’Assemblea costituente È ovvio che non ci fu una visione unitaria alla base della Costituzione, ma possiamo dire che fu raggiunto un compromesso di alto profilo sulla necessità di avere una costituzione rigida allo scopo di creare uno Stato di diritto: questo compromesso si è rivelato durevole, perché la Costituzione rappresenta la sintesi di diverse concezioni culturali che si sono affermate. Un altro dato che comprova la bontà del lavoro è la longevità della Costituzione stessa: questa non è mai stata stravolta, ma è stata solo toccata in piccoli punti singoli (l’impianto è quindi solido e fortemente condiviso, ma va comunque aggiornato perché è figlio dell’epoca post-fascista). NB: sulla parte relativa alla disciplina del governo i costituenti decisero di non affrontare la questione (per paura del ritorno dello stato fascista), per evitare di assegnare al governo un ruolo di indirizzo politico forte. Viene attribuita maggiore centralità al Parlamento, e viene messo quindi in secondo piano il Governo. la giurisprudenza costituzionale: L’opera di aggiornamento dell’impianto è svolta dalla giurisprudenza costituzionale Esempio: la questione ambientale è ad oggi fondamentale, mentre negli anni 40 non era avvertita minimamente (e quindi non vi sono articoli dedicati nella Costituzione). A partire dagli anni 70 (a partire dall’art 9 e 32) viene ricavata una nozione di “diritto all’ambiente salubre”, riconosciuto come un diritto costituzionale a tutti gli effetti.  l’aggiornamento sul piano dell’effettività giuridica è avvenuto ad opera della giurisprudenza costituzionale, che permette di trasformare i nuovi accadimenti in regole e istituti giuridici che vivono nel mondo costituzionale. I CONTENUTI DEL DIRITTO COSTITUZIONALE La rigidità della Costituzione pone sul piano delle fonti un vincolo a carico del legislatore ordinario e delle altre fonti, e questo vincolo è prima di tutto il rispetto della Costituzione stessa: i 139 articoli della Costituzione appaiono quindi fortemente vincolanti all’interno del sistema delle fonti nei confronti del legislatore e delle altre fonti sotto-ordinate. 1) PRINCIPI DEL DIRITTO : attengono al mondo del diritto e del “dover essere”, hanno una fattispecie generale, sono precetti di ottimizzazione, hanno fattispecie ampia e indicano la direzione che il legislatore deve seguire, descrivono qualcosa che deve essere realizzato nella misura più ampia possibile e compatibilmente con le condizioni che si vengono a creare in uno specifico contesto storico. Non dettano regole immediatamente applicabili, ma ci danno la possibilità di capire la direzione da seguire! Sono “precetti di ottimizzazione”: prescrivono qualcosa che deve essere realizzato nella misura più ampia possibile, compatibilmente con le possibilità giuridiche e di fatto. NB: quando c’è un contrasto tra regole giuridiche, questo si risolve con l’abrogazione (cosa che non è prevista nel contrasto dei principi, che viene invece risolto dalla Corte costituzionale con la tecnica del bilanciamento tra i diversi principi. Questo perché nell’interazione tra principi non c’è mai la prevalenza di uno ai danni dell’altro, ma ci sarà una lettura che vedrà la prevalenza di uno sull’altro a determinate condizioni). 2) REGOLE DI DIRITTO : hanno una fattispecie ristretta e applicativa, cioè a una regola si danno determinati presupposti in presenza dei quali scaturiscono immediatamente determinati effetti (in maniera automatica) 3) VALORI : precetti extra-giuridici, ma spesso alla base dei principi giuridici stessi (attengono al mondo dell’essere e dell’etica) I PRINCIPI COSTITUZIONALI FONDAMENTALI Rinvenibili nei primi 12 articoli della Costituzione, ma non si esauriscono qui (molti sono rinvenibili in altre disposizioni costituzionali). Sono stati variamente rielaborati Secondo Mortati i principi possono essere raccolti attorno a 4 “SUPERPRINCIPI” del diritto, definiti anche PRINICIPI COSTITUZIONALI, che sono: a. IL PRINCIPIO PERSONALISTA principio valoriale alla base della Costituzione, considera prioritario il valore della persona umana rispetto alle organizzazioni statuali e amministrative. Dossetti utilizzò l’immagine della piramide rovesciata, con al centro della costituzione la persona: era prevista la costruzione dei diritti e delle strutture organizzative partendo dalla persona. Nella Costituzione, infatti, si parte con i diritti civili e individuali, e soltanto dopo si passa ai rapporti collettivi ed economici e all’ordinamento della Repubblica. Comporta prima di tutto che vi sia un nucleo inviolabile della persona umana, che non può essere leso dai pubblici poteri (art 13 sulla libertà personale). Ci sono però delle eccezioni, che hanno sempre carattere tassativo. ES: Art 32= diritto della salute e TSO (trattamenti sanitari obbligatori), nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario a meno che non sia imposto dalla legge (sempre nei limiti della libertà umana). Per questo motivo, se il TSO imposto al cittadino dovesse causare dei danni al cittadino stesso, lo Stato è obbligato a un equo indennizzo nei suoi confronti. b. IL PRINCIPIO DEMOCRATICO Art 1 comma 2= sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti imposte dalla costituzione Art 48= diritto di voto politico come diritto personale libero e segreto e come diritto su cui si fonda il suffragio universale (concretizzazione del principio democratico).  coincide in sostanza con il principio di sovranità popolare, che consente il diritto di eleggere gli organi rappresentativi che eserciteranno la sovranità popolare. Implica il riconoscimento del principio di eguaglianza e delle libertà civili e sociali. È assicurato dal principio maggioritario (sempre con tutela delle minoranze) e dalla trasparenza dei processi decisionali. c. IL PRINCIPIO LAVORISTA Art 4= lavoro come primo diritto sociale, è una norma programmatica posta a fondamento di altri diritto sociali rinvenibili in Costituzione Non si tratta di una norma precettiva, ma di un principio valoriale che costituisce il fondamento di tutti gli altri diritti sociali Art 36= lavoratore ha diritto a una retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del suo lavoro (questo articolo è stato inteso come norma immediatamente applicabile!) d. IL PRINCIPIO PLURALISTA - Pluralismo istituzionale = capacità che ci possa essere a livello ordinamentale un pluralismo con capacità di elaborare un indirizzo politico autonomo da parte di regioni, province e comuni rispetto all’indirizzo politico statale - Pluralismo sociale= capacità di aggregazione libera dei cittadini, che è presupposta all’art 2  art 2= riconosce i diritti individuali, e riconosce che questi si possano esplicare sia attraverso la singola persona che attraverso le formazioni sociali. In alcuni casi la Costituzione prevede già delle formazioni sociali: partiti, sindacati, famiglia, scuole private ecc. In altri casi la costituzione riconosce la possibilità di dar luogo a formazioni sociali anche non in forma tipica: libertà di associazione private (art 18) dedite allo svolgimento di determinate attività. ALTRI PRINCIPI FONDAMENTALI Vi sono poi altri principi importanti nell’ambito dell’ordinamento: I. Principio di laicità dello stato= lo stato è laico, la religione cattolica non è la religione dello stato Art 19= libertà religiosa Art 7-8= rapporto tra stato e chiesa (patti lateranensi) II. Principio di apertura all’internazionalizzazione= adesione a organizzazioni sovra-statuali (soprattutto europee) Art 11-117= base e fondamento costituzionale del diritto europeo EFFICACIA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI I principi fondamentali in quanto tali hanno un’efficacia particolare? I principi fondamentali identificano un nucleo inderogabile della costituzione: costituiscono un contenuto essenziale e inderogabile alla stessa costituzione, e la prova di questo è che rappresentano un limite alla stessa revisione costituzionale (non possono essere modificati nel loro contenuto essenziale nemmeno attraverso il procedimento di revisione di cui all’art 138). Ma quale efficacia hanno? Si distinguono dalle regole perché hanno una fattispecie molto ampia con scopo di indicare la direzione, e comportano un vincolo nei confronti di legislatori, delle amministrazioni e dei giudici ad interpretare la costituzione alla luce dei contenuti dei principi costituzionali stessi funzione interpretativa Il dilemma nel quale si è trovato il legislatore è stato quello di verificare in che misura la costituzione potesse vincolare la legislazione precedente e i principi fortemente antidemocratici (principi fascisti). Nel contesto storico in cui si è creata la costituzione di distinguevano due tipologie di disposizione: IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO Fonte del diritto= atto scritto o fatto cui l’ordinamento riconosce l’attitudine di produrre delle norme giuridiche L’attuale sistema delle fonti rinvenibile in Costituzione è un sistema complesso, perché vede presenti una pluralità di fonti: questo è frutto di un complesso processo storico, e appare di immediata evidenza se andiamo a considerare la Costituzione e lo statuto albertino. Statuto Albertino= il sistema delle fonti era molto semplice, il rapporto tra legge e regolamento era regolato da un principio gerarchico (regolamenti non potevano contrastare la legge, in caso contrario venivano invalidati), per attuare modifiche non c’era bisogno di grandi interventi complessi. Costituzione= sistema delle fonti più complesso (pluralità delle fonti), ma perché? a. Introduzione del concetto di “forza di legge” (art 77): serve a equiparare sul piano sostanziale della gerarchia delle fonti gli atti normativi (decreti-legge) di primo grado fatti dal governo alla legge del Parlamento. Si distingue in passiva (capacità di resistenza di una fonte a essere modificata o abrogata da un’altra fonte) o attiva (capacità della fonte di modificare o abrogare un’altra fonte). NB: “Valore di legge” è sinonimo di forza di legge Art 134= concetto di forza di legge utilizzato in senso più ampio b. Affermazione del pluralismo istituzionale : nel 1972 vengono attribuite le prime funzioni alle regioni, e regioni ed enti locali sono soggetti espressione di autonomia politica e producono anche delle fonti del diritto (aumentando il numero delle fonti nel sistema) c. Adesione dell’Italia alla Comunità Economica europea : ha comportato non solo la cessione di una parte della sovranità, ma anche la nascita di nuove fonti: - Direttive europee - Regolamenti europei  conflitti sono tra norme che derivano da poteri diversi e da altri ordinamenti ! Una fonte del diritto è qualsiasi atto o fatto cui l’ordinamento Costituzionale riconosce la capacità ad attuare le norme giuridiche. Si distingue tra efficacia e validità degli atti: - Efficacia = capacità di produrre effetti giuridici - Validità = atto è stato attuato con un procedimento regolato dalla legge NB: se ciò non avviene l’atto è invalido, ma non inefficace! CRITERI PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI TRA LEGGI Fondamentale stabilirli perché: - Per il cittadino è fondamentale sapere quale legge è giusto applicare - il giudice, nel momento in cui deve andare ad esercitare la sua funzione, deve conoscere le leggi applicabili del proprio ordinamento. - la violazione di alcune norme di diritto determina l’illecito Differenza tra disposizione e norme I. disposizione= si fa riferimento al frammento di un testo che esprime la proposizione normativa II. norma= risultato di un processo interpretativo che prende luogo dalla disposizione (è una disposizione interpretata e applicata nella realtà)  una disposizione scritta potrebbe essere suscettibile di diverse interpretazioni, e questo comporterebbe l’esistenza di diverse norme ad essa correlate ES:Il prefetto, in caso di urgenza, ha il potere di attuare provvedimenti “extra-ordinem” indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica (art 2 TU). La Corte costituzionale con sentenza (1961) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 2 del TU, in quanto attribuisce ai prefetti il potere di adottare, in caso si urgenza o per grave necessità pubblica, provvedimento ritenuti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, senza fissare criteri idonei ad assicurare che la discrezionalità degli indicati organi amministrativi si eserciti nel rispetto dei limiti dell’ordinamento giuridico dello Stato. Le interpretazioni di questa disposizione potrebbero essere 3: NB: non tutte le norme sono legittime! Quando ci sono più interpretazioni possibili, quella corretta deve essere conforme sempre alla Costituzione e ai suoi principi (in alcuni casi nessuna lo è) LE ANTINOMIE (= contrasti tra norme provenienti da diverse fonti) 1) Apparenti= c’è possibilità di risolvere il contrasto ricorrendo alla semplice interpretazione L’interpretazione può essere: - letterale = dà maggiori garanzie al cittadino, ma spesso non è efficace - logica = criterio di specialità (tra due norme appartenenti a una stessa fonte, deve essere applicata la norma che disciplina più nel dettaglio la fattispecie particolare rispetto a quella generale) - teleologica = volta a comprendere la ratio (fine ultimo) che il legislatore intende perseguire con quella determinata disposizione. È definita “evolutiva” quando consente un aggiornamento dell’ordinamento  criterio più utilizzato 2) Reali = per risolverle si possono applicare i 3 seguenti criteri  Cronologico = comporta l’abrogazione, che vale come regola per fonti di uguale grado Una volta che viene immessa nell’ordinamento una fonte inizia a produrre effetti senza un limite di tempo, fino a quando non subentri un’altra fonte che la abroghi. La legge dispone solo per l’avvenire (ex-nunc) e non ha quindi effetto retroattivo: poiché questo principio non è costituzionalizzato è possibile però che operi retroattivamente. Ci sono però due limiti - Divieto di retroattività per la materia penale (art 25 comma 2): nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. In questo modo chi trasgredisce la regola è consapevole delle sanzioni penali cui va incontro. Questo criterio non è applicato se la pena prevista si “alleggerisce” (se invece la pena è più gravosa non può essere applicata per fatti precedenti). - Principio di tutela dell’affidamento : non si può, con previsioni successive, incidere su rapporti già conclusi (e che inevitabilmente hanno avuto un principio e una fine), regolati da una determinata norma di legge prevista nel momento in cui è sorto il rapporto. Costituisce quindi sempre un limite alla retroattività della legge, però solo se i rapporti sono già conclusi!! NB: l’abrogazione non è l’eliminazione della legge, ma indica la delimitazione della sfera di efficacia della fonte abrogata relativa ad atti o fatti del passato verificati fino al momento dell’abrogazione. Può essere di tre tipi: esplicita (quando si prevede espressamente che all’entrata in vigore di una legge quella precedente sia abrogata), implicita (atto che entra in vigore sostituisce la legge precedente), per incompatibilità (interviene una norma che ri- disciplina completamente una materia).  Gerarchico = non c’è una definizione in Costituzione ma è presupposto (NB. era rinvenibile all’art 6 dello Statuto Albertino e nella Legge del 1865 secondo cui il giudice non può applicare un regolamento che vada contro la legge) In caso di contrasto tra la fonte di grado superiore e la norma di grado inferiore, ciò che ne deriva è sempre l’invalidità della norma di grado inferiore. L’effetto è l’invalidità (annullamento) e non l’abrogazione: l’effetto in questo caso è sempre retroattivo , ma vale comunque la tutela dell’affidamento per i rapporti già conclusi (che rimangono salvi).  Di competenza = riflette l’evoluzione pluralista dell’ordinamento, perché sta a significare che determinati organi abbiano la possibilità di disciplinare determinati atti in via esclusiva in ambito di determinate materie. Individua una determinata materia che la Costituzione assegna in via esclusiva a una determinata fonte (la costituzione individua una riserva di competenza!). Tutte le altre fonti a cui non è stata affidata la materia non possono agire nell’ambito di quest’ultima, e in caso contrario tutti i loro atti sono considerati illegittimi. ES: regolamenti parlamentari: disciplinano la vita del Parlamento, e viene quindi assegnato a questi regolamenti la disciplina volta a regolare la vita del Parlamento  Non c’è un criterio specifico che può essere sempre utilizzato: tutti i contrasti tra norme derivanti da fonti del diritto diverse devono essere valutate per comprendere quale dei tre criteri bisogna applicare. - Fonti di pari grado= criterio cronologico - Fonti di grado diverso senza riserva di competenza= criterio gerarchico - Fonti di grado diverso con riserva di competenza= criterio di competenza NB: a volte si possono applicare però più criteri LA REVISIONE COSTITUZIONALE Tensione tra potere costituente e costituito nella revisione:  Costituente = possibilità che un popolo possa ricorrere a una fase costituente per farsi una costituzione Ogni generazione ha diritto di darsi una propria Costituzione ES: costituzione giacobina del 1973: “un popolo ha sempre diritto si rivedere, riformare e cambiare la propria costituzione, una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future”  Costituito = la fase costituente è una fase storica che, una volta realizzata, non può essere più duplicata. La possibilità di rivedere la Costituzione c’è, ma nei limiti delle procedure previste dalla Costituzione stessa per la revisione (non c’è la possibilità di avviare una nuova fase costituente e di far luogo a una nuova costituibile) ES: Costituzione tedesca: “non è ammissibile una modifica della presente legge fondamentale che tocchi l’articolazione del Bund in Lander, la partecipazione in via di massima dei Lander alla legislazione o i principi enunciati negli art 1 e 20”  si crea tensione tra questi due poteri, e queste pone un dilemma che non ha una soluzione univoca Esiste all’interno delle attuali Costituzioni un nucleo insopprimibile, e quindi non oggetto a revisione? C’è un nucleo che fa riferimento alla “democraticità” di un sistema che è insopprimibile all’interno di ogni Costituzione: la democrazia implica non solo l’affermazione dei diritti del cittadino, ma anche che i poteri siano separati, distribuiti e vicendevolmente controllabili. Possiamo quindi dire che la democraticità del sistema costituisce il presupposto invalicabile, e cioè quel contenuto non modificabile all’interno delle diverse costituzioni.  art 16 della dichiarazione del 1789: “ogni società in cui non è assicurata la garanzia dei diritti né la separazione dei poteri non ha una Costituzione” PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE Sono previste 3 modalità differenti: 1) Ricorrere ad un organo legislativo appositamente costituito (USA)= ha lo scopo di modificare in parte le previsioni della Costituzione di voto, devono essere garantite le libertà individuali e collettive sancite in costituzione e i sommi principi del sistema e dell’ordinamento democratico (separazione dei poteri). Quello che importa è che gli organi siano elettivi!!  sono sottratti alla revisione i presupposti indefettibili della democrazia liberale e pluralista: il carattere elettivo degli organi, il diritto di voto, le libertà e i sommi principi del sistema democratico. NB: Quindi, aldilà dei limiti dati dalla sovranità popolare elencati sopra, è possibile attuare una revisione Ci sono altri limiti previsti aldilà di quelli presenti nell’art 139? Sì, è stata elaborata una categoria di limiti impliciti definiti come “PRINCIPI SUPREMI DELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE” I LIMITI IMPLICITI: I PRINCIPI SUPREMI DELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE Principi rinvenibili in Costituzione che hanno valenza superiore rispetto ad altre norme costituzionali (es. principio di eguaglianza, diritto di agire e resistere in giudizio). Questi principi non possono essere modificati neanche dalle leggi di attuazione dei trattati internazionali; quindi, ciò consente alla corte di poter dichiarare illegittime costituzionalmente sia le leggi ordinarie che contrastano con la costituzione sia i principi europei che contrastano i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. CASO 1: caso della riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici Si pongono diverse problematiche: in Italia si può concludere un matrimonio sia religioso che civile, il problema è che una disposizione di epoca fascista prevedeva che il tribunale ecclesiastico potesse dichiarare la nullità del matrimonio sia religioso che civile, quando le cause di nullità ecclesiastica sono in realtà diverse da quelle civili. Con una sentenza dell’82 questa norma di stampo fascista viene dichiarata illegittima in quanto contrastante con l’art 24 (difesa dei propri diritti) sia con la tutela dell’ordine pubblico nazionale (che prevede che le norme di qualsiasi altro ordinamento, prima di aver effetto nel nostro paese, devono essere conformi all’ordine pubblico).  la Corte afferma per la prima volta che il diritto di difesa e di tutela dell’ordine pubblico sono principi supremi! Ciò crea una gerarchia sostanziale di principi, che può essere problematica solo sono principi elaborati in via interpretativa dalla Corte Si affermano due tesi: a. i diritti inviolabili e i principi supremi dell’ordinamento costituzionale come limiti impliciti (Barile, Grossi) b. il fondamento è l’art 139, i diritti costituzionali sono coessenziali alla forma repubblicana Caratteristiche La Corte costituzionale crea la categoria dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale italiano, e definisce questi principi dicendo che: - hanno valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi costituzionali - sono principi sottratti alla revisione della Costituzione (sono super-principi) - posso sindacare le leggi ordinarie e costituzionali in contrasto con il contenuto dei principi supremi stessi Ma come si definiscono i principi supremi? Due problematiche dei limiti impliciti:  Sono stati qualificati di volta in volta dalla Corte costituzionale, e quindi sfuggono a un criterio oggettivo di identificazione, lasciando la corte libera di definirli.  la gerarchia dei principi: essendo super principi, si crea una gerarchia tra principi costituzionali  problema dei limiti formali: l’art 138 prevede un processo di revisione costituzionale (rispettando però il principio di rigidità costituzionale) NB: Ma l’art 138 può essere modificato secondo gli stessi principi che egli stesso riporta? - Teoria di Ross (potere costituito) = Le procedure di revisione non sono modificabili, ma questa è una teoria estrema perché non è possibile intervenire - Teoria di Cossiga e Sayes= è possibile attraverso il potere costituente (estrema) - Teoria di Mortati= sono intangibili i requisiti minimi, che sono la rigidità costituzionale e l’esistenza della Corte: oltre tali limiti l’art 138 è modificabile L’UNIONE EUROPEA Il diritto europeo si è affermato e consolidato attraverso una formazione “a tappe progressive”. LE TAPPE FONDAMENTALI SONO: 1. 1951-1957= istituzione delle 3 diverse comunità europee originali L’unione europea non è nata come è oggi, ma nacque per prima: - la CECA (comunità europea del carbone e dell’acciaio, 1951), con l’obiettivo di avere un controllo europeo dell’industria della carbo-siderurgica. Decisione prese in base al principio di maggioranza. - CEE (comunità economica europea, 1957) = funzione di rafforzare le economie nazionali attraverso una circolazione delle economie stesse, con l’obiettivo di raggiungere un progressivo abbattimento dei confini nazionali e delle prerogative di limitazione della concorrenza delle singole nazioni - CEA (comunità europea per l’energia atomica, 1957)  approccio funzionalista= i singoli trattati servono ad assicurare circolazione di beni e servizi e lo sviluppo economico, ma sono visti anche in un’ottica di futura unità politica. Questi obiettivi devono essere raggiunti per passaggi successivi e graduali. “Dichiarazione Schuman” del 9/05/1950= l’Unione europea nasce per due finalità: o assicurare la pace e il benessere (dopo due guerre mondiali) o garantire lo sviluppo economico attraverso l’abbattimento dei limiti nazionali per tutti coloro che avrebbero aderito all’unione europea Parte quindi il processo di integrazione europea e prende avvio il mercato unico, che si fonda sul riconoscimento delle 4 libertà: - circolazione delle merci - circolazione delle persone - circolazione dei servizi - circolazione dei capitali 1965= trattato di fusione degli organi esecutivi delle comunità nate tra il 1951 e il 1957 (CECA, CEE, CEA) 1986= ATTO UNICO EUROPEO eliminazione delle barriere per l’esercizio delle libertà fondamentali e l’intento di una maggiore cooperazione 2. 1992= TRATTATO DI MASTRICHT  modifica il trattato della CEE ponendo le basi per la moneta unica e aggiunge un nuovo trattato sull’Unione Europea (TUE). Ci sono due fenomeni che si affermano:  Istituita per la prima volta l’UE, creata una struttura organizzativa a tre pilastri - primo pilastro di intervento = regole rinvenibili nei 3 trattati originali (CECA, CEE, EUROTAM), dove l’UE detta una propria disciplina (es. circolazione merci e persone, concorrenza ecc.) - Secondo pilastro = politica estera e sicurezza comune (PESC), gli stati adottano scelte autonome. - Terzo pilastro = cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (GAI), gli stati adottano scelte autonome NB: il secondo e il terzo pilastro erano settori in cui l’unione interveniva limitatamente, lasciando discrezione e spazio di manovra agli stati membri  Si avvia la politica relativa all’unione monetaria e un processo di convergenza di tutti gli stati membri su parametri economici condivisi I parametri sono: - Contenimento del tasso d’inflazione del 60% del PIL - Contenimento del rapporto deficit/PIL al 3%  la finalità è quella di creare una convergenza in vista di una politica monetaria comune 1997= TRATTATO DI AMSTERDAM i 3 pilastri vengono consolidati, introduzione della “cooperazione rafforzata” (che presuppone la volontà degli stati di aderirvi). Inizio 2002= unione monetaria con l’euro! 2001= TRATTATO DI NIZZA modifiche del sistema decisionale e carta dei diritti fondamentali 2003= TRATTATO DI ATENE adesione di 10 nuovi stati (problemi a livello decisionale) 2004= trattato di adozione di una Costituzione per l’Europa progetto ambizioso che fallisce per la mancata adesione di Francia e Paesi Bassi 3. TRATTATO DI LISBONA (2007) Si avvia una terza tappa fondamentale, comporta evoluzione e perfezionamento dell’ordinamento dell’UE. Riprende molti contenuti sostanziali propri del trattato del 2004 (decaduto), ma lo fa in maniera meno solenne e più sostanziale, adottando soluzioni più flessibili per gli stati membri. Le due fonti di regolazione normativa dell’intero ordinamento dell’UE: a) TUE= TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA, detta i principi più importanti e i valori su cui l’UE si fonda (riprende il trattato di Maastricht) b) TFUE= TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UE, enuncia regole più puntuali sul funzionamento delle istituzioni dell’UE (riprende il CEE) NB: da Lisbona in poi abbiamo un trattato europeo che trae origine da queste due fonti: TUE E TFUE Viene eliminata la struttura in pilastri e rimangono regole particolari solo nel settore estero (PESC): rimane ferma la volontà di lasciare più spazio ai singoli stati membri. Vengono meglio compartite le competenze tra UE e stati membri e viene rafforzato il ruolo del Parlamento e del Consiglio UE. L’UE acquista personalità giuridica e si sostituisce alla Comunità europea, ma ha caratteristiche diverse. DIFFERENZE TRA UE E VECCHIA COMUNITA’ EUROPEA 1) Migliore distribuzione delle competenze tra UE e singoli stati membri - “La comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite” art 5 TUE (anche se di fatto gli organi UE hanno esercitato altri poteri oltre a quelli riconosciuti grazie ai poteri impliciti!). - “L’UE esercita solo le competenze che gli Stati membri hanno ad essa attribuito” (art 1 TUE) Inoltre le istituzioni e gli organi dell’UE esercitano dei poteri in base alle competenze che le sono riconosciute dalle norme del trattato! Il presidente è scelto dalla maggioranza qualificata dal consiglio e poi eletto dal parlamento a maggioranza dei membri. I membri sono indicati dal presidente e dal consiglio. Funzioni: - Iniziativa degli atti legislativi - Presenta progetto annuale di bilancio e ne dà esecuzione - Poteri di controllo e sanzionatori (procedura di inflazione, o procedura di disavanzo) - Gestisce i finanziamenti UE Procedura di formazione della legislazione UE a) Procedura ordinaria = iniziativa della Commissione, ma la deliberazione viene svolta da parlamento e consiglio (in posizione paritaria) svolgono funzione legislativa a pieno titolo. Se c’è contrasto tra due organi viene a formarsi un “comitato di conciliazione”, che ha la finalità di trovare un accordo necessario per poter avere un unico testo approvato. b) Procedura speciale = l’atto viene adottato dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento (gov>parl) o previa approvazione (parl>gov). Com’è distribuito il potere politico tra le istituzioni UE?? - Potere legislativo= assegnato a Parlamento e Consiglio dei ministri (con procedure ordinarie o speciali), e alla commissione (funzione di iniziativa legislativa) - Prevalenza dei governi nazionali nell’assunzione delle decisioni dell’UE - Potere di controllo= assegnato al Parlamento UE sulla Commissione (possibili dimissioni con mozione di censura, determinando lo scioglimento dell’organo della commissione se si ottiene la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti) - La “responsabilità indiretta” di Consiglio e Consiglio europeo e commissione: l’unico organo che rappresenta una diretta rappresentanza dei cittadini è il Parlamento Questo significa che c’è un deficit di democrazia all’interno dell’UE? La maggior parte delle decisioni vengono prese dagli esecutivi (che non solo eletti) anche se in realtà, ad esempio, la composizione della Commissione deve essere sempre approvata dal Parlamento (che può sfiduciare e far dimettere la commissione)  ne deriva che Consiglio dei ministri, Consiglio UE e Commissione non sono slegati dal Parlamento, ma sono responsabili indirettamente nei suoi confronti, senza deficit democratico! GLI ORGANI DI CONTROLLO E GIUSTIZIA  CORTE DEI CONTI = controllo dei conti attraverso l’esame delle entrate e delle spese  CORTE DI GIUSTIZIA UE = composta da 1 giudice per stato e da 11 avvocati generali Il compito è quello di assicurare il rispetto del diritto dell’UE sia nell’interpretazione che nell’applicazione del Trattati (rinvio pregiudiziale, richiamo per infrazione o per annullamento) È un organo di secondo grado, a monte vi è il Tribunale UE  TRIBUNALE UE= composto da 1 giudice per stato È competente di primo grado per tutte le cause non riservate alla Corte di Giustizia! Non c’è ripartizione di competenze tra tribunale e corte di giustizia, ma in alcuni casi la corte di giustizia svolge un ruolo da organo di secondo grado e in altre invece ha una competenza esclusiva (le competenze sono diversamente parametrate in base ai casi)  LA BANCA CENTRALE UE (BCE)= al centro dell’eurosistema e del meccanismo di vigilanza unico. Ha la funzione di mantenere la stabilità dei prezzi, sostenere le politiche monetarie, autorizza emissione di banconote. Ha una composizione mista: comitato esecutivo (Presidente e vicepresidente della BCE, 4 membri nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata), consiglio direttivo (governatori delle banche centrali nazionali+ 6 membri del comitato esecutivo) LE FONTI DEL DIRITTO EUROPEO le fonti originarie dell’UE Le fonti originarie sono i due trattati: TUE (da trattato di Maastricht, contiene valori e principi fondamentali) e TFUE (dal trattato CEE, funzionamento di organi e procedure) Anche i protocolli dei trattati sono fonti importanti, così come la carta europea dei diritti fondamentali. Procedura di revisione dei trattati: o Ordinaria - Iniziativa (di qualsiasi stato membro o del parlamento europeo o della commissione) - Convocata una “Convenzione” del Consiglio UE, che adotta una raccomandazione che contiene la modifica proposta al trattato - Conferenza intergovernativa (con i rappresentanti degli stati) deve votare all’unanimità o Semplificata se le modifiche riguardano le politiche UE e le azioni interne Il consiglio UE si esprime all’unanimità e gli stati membri devono approvare la revisione le fonti derivate dell’UE (art 288 TFUE) - Direttive = fonte normativa Vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, resta salva la competenza degli organi nazionali in merito a forma e mezzi. L’intermediazione del singolo stato membro è essenziale per poter applicare la direttiva. NB: alcune direttive adottate in materia di competenza esclusiva della comunità presentano una fattispecie talmente dettagliata da produrre un effetto di diretta applicazione (es. alcune direttive in materia ambientale) - Regolamenti= fonte normativa Ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile (principio di diretta applicabilità) a tutti gli stati membri: non richiede intermediazione degli stati membri. I destinatari sono i cittadini e non le istituzioni: per questo l’applicazione è diretta. - Decisioni= provvedimenti amministrativi, e quindi decisioni adottabili ma che non sono esplicazione di un potere normativo. È obbligatoria in tutti i suoi elementi. - Raccomandazioni e pareri= atti non vincolanti, sono pareri di ausilio richiesti per poter prendere decisioni adeguate NB: solo le prime due sono fonti normative Il caso Backer= a fronte di una direttiva che obbligava lo stato a adottare un certo comportamento lo stato risultò inadempiente, e il signor Backer avviò un processo. Alla fine, si stabilì che lo stato inadempiente è tenuto a conformarsi agli obblighi derivati dalla direttiva e a risarcire il danno al cittadino europeo per la mancata adozione del diritto comunitario (se questo ha subito il danno). In questo caso si ha effetto diretto della direttiva, e quindi la direttiva “assume la forma” di un regolamento. LE 3 TAPPE DEL CAMMINO COMUNITARIO DELLA GIURISPRUDENZA Cosa accade nel caso in cui ci sia un contrasto tra un regolamento UE e la legge italiana? I conflitti tra diritto europeo e diritti interni non sono stati risolti immediatamente dalla giurisprudenza: la corte di giustizia ha svolto un ruolo unificante.  Il caso “Costa/Enel” (1965) = Costa ritiene che la nazionalizzazione dell’energia elettrica del 1960 sia contraria all’art 41 (libera iniziativa privata). La Corte costituzionale individua per la prima volta l’art 11 come fondamento costituzionale del diritto comunitario: questo inizialmente era stato scritto per consentire l’ingresso dell’Italia nella Società delle nazioni unite (ora ONU), con la finalità di garantire stabilità e pace tra le nazioni; ora si fa un’operazione interpretativa e viene adattato l’art 11 al caso di specie, e considerato quindi come norma che costituisce il fondamento del diritto euro-comunitario (prima nessuna disposizione lo prevedeva!). NB: comunque non viene data per ora una soluzione in caso di conflitto tra diritti UE e diritto interno, e quindi viene adottato ancora il criterio cronologico come se si trattasse di leggi di pari grado! Oggi la Corte costituzionale individua anche nell’art 117 come fondamento costituzionale: si pone un principio di vincolo per il legislatore statale e regionale rispetto al diritto europeo.  il fondamento inizialmente è stata la disposizione nell’art 11, oggi il riconoscimento espresso c’è nell’art 117! Art 11: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” Art 117:” La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”  Negli anni 70 la Corte afferma che le norme interne incompatibili con la Costituzione dovevano essere dichiarate illegittime, mentre è prevalente il diritto UE laddove seguisse la norma italiana.  Il caso “Simmenthal” (1977) = primo caso in cui si afferma il primato del diritto comunitario (europeo). Per l’importazione delle carni bovine era richiesta una visita medica ed era stata fissata una tassa: ciò viene contestato e la Corte di giustizia si pronuncia per la prima volta sul contrasto tra norma italiana e regolamento europeo direttamente applicabile. Il primo aspetto su cui ci si sofferma è la “diretta applicabilità del diritto comunitario”: automaticamente è resa inapplicabile qualsiasi disposizione contrastante della legge nazionale preesistente, ed è inoltre previsto che non possano essere emanate legge contrastanti con il diritto comunitario. Il giudice nazionale, incaricato di applicare le disposizioni del diritto comunitario, ha l’obbligo di garantirne il pieno rispetto: ha quindi l’obbligo di “disapplicare” qualsiasi disposizione nazionale contrastante, dando applicazione alla legge europea. La conseguenza è che se c’è un regolamento UE in contrasto con la legge italiana quest’ultima non venga applicata, senza dover ricorrere all’intervento di un giudice.  Il caso Granital (1984) = per la prima volta viene applicato il principio del primato del diritto comunitario in caso di contrasto con la legge italiana: il diritto Ue prevale nei casi in cui è direttamente applicativo nei confronti della legge italiana (a prescindere che questo sia precedente o successivo alla legge italiana). La conseguenza è la non applicazione della legge italiana incompatibile: si parla di “non applicazione” perché le leggi nazionali non possono essere eliminate o abrogate dal diritto europeo! Viene poi ripresa la “teoria dei controlimiti”: se il diritto comunitario va ad incidere su contenuti propriamente costituzionali come principi sulla persona e su diritti inalienabili (e non di una semplice legge ordinaria) si presentano dei controlimiti, in quanto in questo caso il diritto europeo non può essere prevalente. La stessa cosa vale anche per i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Ma come può sospendersi l’efficacia del diritto europeo in questo caso? In questo caso deve essere impugnata la clausola che consente al diritto europeo di dispiegare effetti sul nostro ordinamento: dopodiché si afferma che in questi casi specifici l’ordinamento non dispiega gli effetti, e continua ad applicarsi l’ordinamento italiano (questo perché il legislatore europeo non può dichiarare illegittimo un principio europeo, ma può solo sospenderlo per evitare che questo dispieghi i suoi effetti). b) Diritti di seconda generazione = concezione “storicista”, i diritti sono figli di conquiste storiche e per questo devono essere presenti in Costituzione (diritti pubblici soggettivi).  Teoria dei diritti pubblici soggettivi= lo Stato nazionale è dotato di piena sovranità, i diritti pubblici riconosciuti ai singoli cittadini sono frutto di un’autolimitazione dello stato sovrano. I diritti erano riconosciuti solo ai cittadini, e il loro contenuto riguardava solo le libertà negative: lo stato non interveniva (diritto di proprietà, diritto di libertà personale ecc.) Queste libertà erano considerate come due diversi tipi: solo le libertà negative potevano essere considerate costituzionali, mentre le libertà positive (che pongono un obbligo di intervento dello stato in relazione a una serie di risorse finanziarie) non trovano soddisfacimento diretto in Costituzione. In genere distinguiamo tra:  Libertà negative= lo stato di astiene, considerati come diritti di serie A perché garantiti e direttamente azionabili dallo Stato  Libertà positive= lo stato agisce, considerati diritti di serie B perché non direttamente azionabili dallo stato (è necessario intervento del legislatore) NB: oggi questa concezione è superata per diversi motivi  Tutti i diritti hanno un costo sociale (non solo quelli positivi) = la libertà personale può essere garantita anche grazie a un intervento di sicurezza pubblica attuato dallo stato; il diritto di agire in giudizio ha un costo per lo Stato (tribunali, personale ecc.)  Tutti i diritti costituzionali possono avere una dimensione attiva e una protettiva : ad esempio il diritto alla salute è sia negativo (uomo può decidere se essere curato o meno) sia positivo (lo stato deve garantire tale diritto attivamente)  Anche i diritti sociali hanno contenuto precettivo (direttamente applicabile) e sono azionabili verso i privati: ad esempio retribuzione proporzionale alla quantità di lavoro prestato (art 36); quindi non è vero che solo le libertà negative sono direttamente applicabili. In conclusione: o Tutti i diritti costituzionali (positivi e negativi) hanno stessa natura costituzionale, in quanto riferiti alla persona nella sua specificità storico-sociale o Occorre verificare il contenuto di cui si compone un diritto: la distinzione tra pretesa ad una astensione e pretesa ad una prestazione va operata all’interno di ciascun diritto (es art 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”) LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE dei diritti di libertà Riguardo la disciplina Costituzionale dei diritti di libertà, c’è un rapporto così stretto tra Stato e diritti di libertà che quest’ultimi non possono essere modificati in peggio neanche con un processo di revisione Costituzionale. Sono riconosciuti diritti che lo sono in forma individuale o collettiva, e sono riconosciuti anche diritti sociali (istruzione, cure, assistenza ecc.): tutti questi diritti, inseriti all’interno di una Costituzione rigida, sono tutelati da tale rigidità, e questo significa che almeno nel loro contenuto essenziale non possono essere modificati (sono sottratti alla revisione costituzionale!) I meccanismi di protezione dei diritti di libertà sono: 1) LE RISERVE DI LEGGE Nasce in Inghilterra, si vuole che determinati diritti costituzionali siano disciplinati solo dal legislatore (escludendo l’intervento del potere esecutivo e di altre fonti diverse dalla legge) per evitare che il sovrano potesse cancellare le garanzie riconosciute ai cittadini in termini di diritti. Distinguiamo diverse tipologie:  Riserva assoluta= la materia è rimandata in via esclusiva alla legge (o altra fonte di primo grado), le altre fonti non possono apporre delle eccezioni che possono limitare l’esercizio del diritto di libertà personale NB: posso essere soddisfatte sia dalla legge sia da atti aventi forza di legge  Riserva relativa= le linee giuda sono disciplinate dalla legge, la quale può però demandare ai regolamenti dell’esecutivo la parte applicativa: una fonte di secondo grado può quindi completare la disciplina! (es. “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge…”, solo le linee guida sono disposte dalla legge)  Riserva rinforzata= oltre alla legge viene richiesto un ulteriore elemento tipizzato in Costituzione (es. limitazioni della circolazione sono stabiliti dalla legge solo per motivi di sanità e sicurezza) 2) LA RISERVA DI GIURISDIZIONE Le limitazioni a determinati diritti di libertà possono essere apposte dall’autorità giudiziaria in fase applicativa solo con atto motivato. È una forma di garanzia, perché esclude altri soggetti (oltre all’autorità giudiziaria) e inoltre l’atto deve essere sempre motivato La tassatività dei limiti all’esercizio dei diritti di libertà La regola posta in Costituzione è che ogni diritto è direttamente esercitabile, ma sono tassativi tutti i limiti (direttamente specificati in Costituzione). TITOLARITA’ DEI DIRITTI COSTITUZIONALI I DIRITTI DEL CITTADINO E DELLO STRANIERO (ART 2):  “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” Pone da una parte un riconoscimento dei diritti inviolabili e dall’altra pone dei doveri di solidarietà a carico dei consociati. È un modello di sintesi tra concezione giusnaturalista francese (diritti vengono riconosciuti all’uomo in quanto tale) e storicista anglosassone (diritti sono frutto di una conquista storica da parte dei cittadini) dei diritti fondamentali: non vengono quindi solo riconosciuti i diritti inviolabili in quanto tali, ma sono riconosciuti anche come frutto di una conquista storica. L’ordine del giorno Dossetti nella I sottocommissione: bisogna prendere atto delle diverse concezioni e trarne le conseguenze. Dobbiamo affermare la precedenza della persona umana rispetto allo Stato, e dobbiamo riconoscere questi diritti anche all’interno delle formazioni sociali: si parla di principio personalista e principio pluralista. Questi due principi si trovano nell’art 2: o Si parla di Repubblica e non di Stato, quindi la garanzia dei diritti deve essere assicurata a tutti gli enti o L’inviolabilità riguarda l’assoluta inderogabilità dei diritti fondamentali, anche con revisione costituzionale o I diritti fondamentali hanno un’efficacia sia inviolabile dal cittadino nei confronti dello Stato sia nei rapporti intersoggettivi 1) PRIMA QUESTIONE: L’art 2 può creare nuovi diritti costituzionali o è solo riassuntivo di quelli già esistenti? È quindi una fattispecie aperta o chiusa? Si è affermata nel tempo la tesi della fattispecie aperta: si presuppone che una serie di nuovi diritti affermati sul piano sociale possono essere riconosciuti ai sensi dell’art 2. Questa teoria ha il vantaggio di consentire che, attraverso la giurisprudenza, l’art 2 possa consentire un adeguamento costante della Costituzione con la realtà sociale. Dobbiamo però pensare che, nel momento in cui si afferma un diritto costituzionale, si afferma un nuovo obbligo in capo a soggetto che deve garantire questo diritto: non esistono quindi diritti senza obblighi, e quindi creando diritti creo doveri NON prescritti in Costituzione. Inoltre, la Corte risolve i conflitti tra diritti con la tecnica del bilanciamento, e quindi creare nuovi diritti può comportare una svalutazione di quelli precedenti. Ci sono però delle criticità a questa teoria:  svalutazione dei diritti esistenti = si lascia all’arbitrio la creazione di nuovi diritti (discrezionalità è molto ampia), e questi nuovi diritti si pongono sullo stesso livello dei principi costituzionali preesistenti  creazione di nuovi obblighi non disciplinati sul piano costituzionale  l’art 2 quindi è una fattispecie non aperta, ma in grado di creare nuovi diritti sulla base di altre previsioni Costituzionali 2) SECONDA QUESTIONE: i diritti fondamentali sono solo i diritti del cittadino? O anche dello straniero? Il cittadino è colui che gode di diritti civili e politici e risiede all’interno di uno Stato. Ci sono alcuni criteri per l’acquisto della cittadinanza: o ius sangiunis = acquisto della cittadinanza per nascita da cittadini italiani (protezione dell’etnia di una nazione) o ius soli = acquisto della cittadinanza a chi è nato nel territorio italiano se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (privilegia condizioni storico-sociali)  in Italia prevale lo ius sanguinis (ma c’è anche lo ius soli) o ius communication= minore straniero adottato da cittadino italiano riconosciuto o straniero residente da almeno 3 anni con ascendenti in linea diretta di 2 grado cittadini per nascita o per matrimonio con cittadino italiano, se si è residenti da almeno 2 anni dopo il matrimonio o straniero che risiede nel territorio per almeno 10 anni regolarmente, o lo straniero nato in Italia che abbia risieduto nel territorio ininterrottamente fino ai 18 anni (base volontaria) NB: la perdita della cittadinanza si ha invece per rinuncia o per diritto! La tesi restrittiva (post Costituzione) = i diritti fondamentali appartengono solo al cittadino  la costituzione è un fatto politico, quindi i diritti non possono che appartenere solo al cittadino  lo straniero è escluso dall’esercizio dei diritti fondamentali costituzionali  art 16 e 10: “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”, che riconoscono i diritti dello straniero a condizione di reciprocità Oggi:  Riconoscimento internazionale recepito sul piano costituzionale interno l’art 10 comma 2 non può essere letto ritenendo che la condizione dello straniero sia solo regolata dalla legge, ma è regolata soprattutto dalle convenzioni internazionali dei diritti dell’uomo: nell’art 117 è espresso che devono essere rispettati gli obblighi derivanti dall’ ordinamento internazionale. Una serie di diritti civili (la maggior parte) sono riconosciute non solo ai cittadini, ma a tutti gli uomini in quanto esseri liberi!  I diritti inviolabili appartengono all’uomo libero, senza discriminazione a danno dello straniero Il testo unico delle disposizioni sulla disciplina dell’immigrazione riconosce allo straniero i diritti fondamentali della persona umana e i diritti civili spettanti al cittadino italiano, oltre alla parità di tutela giurisdizionale (da decreto legislativo del 1998)  Criterio della gradualità delle riforme onerose = riprendendo il caso della reversibilità della pensione, quando la corte dichiara l’illegittimità della norma pone a carico del legislatore l’obbligo di dover corrispondere la reversibilità della pensione gradualmente (obbligo finanziario per evitare che i costi vadano ad incidere negativamente sul bilancio!). Questo può essere problematico perché può collidere con il principio di equilibrio di bilancio (art 81) che prevede che ogni nuova spesa ed entrata debbano essere coperte da una legge.  In altri casi la Corte dichiara illegittima una norma Costituzionale e fa scattare l’obbligo solo per il futuro e non per il passato, e lascia nuovamente al legislatore il compito di disciplinare il trattamento precedente. Approfondimento: i provvedimenti per il contenimento del covid Questi provvedimenti emergenziali sono da considerarsi legittimi e conformi alla costituzione? E l’obbligo di vaccinazione? Nella costituzione non si prevede una disposizione sullo stato di emergenza epidemiologia (al contrario dello stato di guerra): inoltre non c’è nemmeno una legislazione che, sul piano ordinario, disciplini queste fattispecie. Abbiamo 2 riferimenti costituzionali:  Art 2= diritti inviolabili dell’uomo, doveri di solidarietà  Art 32= riconosce la tutela della salute non solo come diritto dell’individuo, ma anche come interesse della collettività Comma 2= disposizione sui TSO, prevedendo che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge (la legge però non può violare mai i limiti imposti dal rispetto della persona umana)  Art 13= libertà personale Si dichiara lo stato d’emergenza il 31/01 e viene adottato poi un decreto-legge con una serie di misure volte ad evitare l’emergenza epidemiologica: divieto di allontanamento dal comune, no manifestazione e scuole, no musei, no viaggi d’istruzione, no attività commerciali ecc. Queste misure sono adottate attraverso DPCM su proposta del ministero della salute. Fino al 2021 ci sono stati molti DPCM che stabilivano una serie di divieti che andavano a limitare diverse libertà costituzionali: imponevano divieto di circolazione delle persone fisiche e sospensione di attività commerciali e produttive. DPCM= fonti secondarie rispetto alla legge e ai regolamenti del Governo, sono atti di espressione di un soggetto singolo non riconosciuti come fonte del diritto, a meno che non siano autorizzati da una fonte superiore  Queste misure sono costituzionalmente conformi? In che misura possono essere considerate tollerabili? Solleviamo due questioni: a) Copertura costituzionale delle misure= una parte della dottrina si scagliò contro i DPCM, perché venivano adottati senza autorizzazione del presidente della repubblica e del governo. Inoltre, venivano limitate le libertà fondamentali e quindi queste disposizioni erano incostituzionali. Questa è una posizione estremista, perché il governo con il decreto-legge ha autorizzato la possibilità che il presidente del consiglio adotti decreti emergenziali per contenere l’epidemia. Questo decreto-legge che ha autorizzato i DPCM è stato poi tramutato in legge il 5/03: non possiamo quindi dire che i DPCM siano sforniti di copertura, perché sono stati adottati da un decreto-legge tramutato in legge dal parlamento (hanno un fondamento legislativo e costituzionale!) b) Contenuto delle misure= l’uso dei DPCM è stato invasivo e quindi problematico, perché è andato a disciplinare direttamente dei diritti del cittadino che troviamo in costituzione. Trattandosi di misure emergenziali (e quindi limitate nel tempo) proporzionate rispetto all’emergenza, possiamo dire che a queste condizioni i DPCM possono essere costituzionalmente tollerabili.  In che misura possiamo considerare legittimi gli obblighi vaccinali? La disciplina dei TSO è dettata specificatamente in costituzione all’art 31 comma 2: “nessuno può essere obbligato a un TSO se non per disposizione di legge. La legge non può violare i limiti imposti nel rispetto della persona umana”. I TSO sono compatibili con questo articolo a due condizioni:  Siano volti a preservare la salute del sottoposto e della collettività  Non incidano sullo stato di salute di chi vi è assoggettato  Prevedano un indennizzo nel caso in cui un soggetto risultasse danneggiato da un TSO La Corte recentemente è stata investita da due questioni relative a quest’ambito:  Obbligo vaccinale per personale sanitario = nel febbraio 2023 la corte conclude che questo obbligo sia compatibile con la Costituzione, perché di fronte alla situazione epidemiologica, sulla base di dati scientificamente attendibili, ha compiuto una scelta che non appare inidonea. Se c’è un rischio di danni avversi, lo stato è tenuto in ogni caso a corrispondere un equo indennizzo.  Obbligo vaccinale per personale militare = la corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa che ha imposto il vaccino a militari in servizio, senza indicare le patologie che si intendono contrastare attraverso la profilassi vaccinale. NB: La corte non ha quindi dato una soluzione univoca a queste due diverse situazioni, ma ha valutato al principio di ragionevolezza e proporzionalità. LA SOVRANITA’ POPOLARE E LE FORME DI ESERCIZIO SOVRANITA’ POPOLARE IN COSTITUZIONE Art 1 comma 2= la sovranità appartiene al popolo e la esercita nelle forme e nei limiti imposte dalla Costituzione I due concetti che hanno permesso lo svilupparsi della sovranità popolare sono: a) Sovranità della nazione= a seguito della Rivoluzione francese la sovranità viene attribuita alla nazione come collettività omogenea, che si oppone al potere regio. Si ha il declino del potere regio, l’affermazione di principi di eguaglianza e l’annientamento della suddivisione della società in ceti. Il destinatario della sovranità diventa il cittadino. b) Sovranità della persona giuridica dello Stato= nell’800 nascono i primi stati come ordinamenti giuridici Allo stato viene assegnata una personificazione attraverso l’attribuzione di una personalità giuridica, con 2 finalità:  Rafforzare l’unità nazionale  Occultare il conflitto tra il potere regio e il potere rappresentativo del Parlamento Si affermano le prime costituzioni nel 900, e la sovranità è inserita al loro interno. La sovranità è dello stato allorquando giuridicamente ricorrono almeno due condizioni:  Lo stato sia originario = concetto storico, lo stato si afferma con la presa di potere di uno territorio e la sua affermazione  Lo stato sia indipendente = si fa riferimento all’indipendenza dello stato rispetto ad altri stati (indipendenza esterna) e all’indipendenza interna, che sta nella capacità dello stato di attuare meccanismi di gestione di conflitti interni per la gestione degli interessi generali (e quindi anche nella capacità di utilizzare legittimamente la forza se questa garantisce una funzione sociale).  A chi spetta l’esercizio concreto della sovranità? Oggi non si può più parlare di una sovranità dello stato in senso assoluto, ma va considerato in senso relativo e collocato nel contesto europeo. Vi sono almeno 2 fattori di crisi della sovranità dello stato: 1. L’affermarsi del diritto EU= una parte delle decisioni non spettano più allo stato, ma vengono prese in ambito europeo 2. Ordinamenti locali (regionali, provinciali ecc.) Inoltre, la sovranità è inserita in un ambito di rigidità costituzionale, che richiede un particolare procedimento di modifica tale per cui queste non possano essere modificate dalla semplice legge ordinaria: questo costituisce un altro limite alla sovranità, in quanto questa non può ledere le regole e i diritti garantiti dalla rigidità costituzionale. Infine, bisogna fare riferimento a una sovranità inserita all’interno di un contesto rappresentativo: quindi l’esercizio della sovranità si ha con l’elezione del Parlamento nazionale (e quindi con l’affermazione del diritto politico per eccellenza di tutti i cittadini secondo l’art 1 e 2 della Costituzione). NB: Il primo modo d’esercizio di sovranità è il diritto di voto, il secondo riguarda i poteri di democrazia diretti (referendum, petizione), il terzo è l’esercizio delle libertà fondamentali: abbiamo sovranità in tutti i casi in cui esercitiamo un diritto costituzionale garantito Riassumendo: in concreto la sovranità popolare viene ad essere esercitata attraverso:  Diritto di voto e organi rappresentativi  Istituti di democrazia diretta (referendum, petizioni)  Esercizio delle libertà fondamentali NB: dobbiamo sempre considerare il fatto che questa sovranità è esercitata in un contesto di rigidità costituzionale e che va considerata in senso relativo (e non assoluto) DIRITTO DI VOTO La cittadinanza politica (art 48): “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale, eguale, libero e segreto” Area data dall’insieme delle norme che stabiliscono i soggetti che possiedono l’elettorato attivo. I presupposti sono 3:  Possedere la cittadinanza italiana  Aver compiuto la maggior età (per la camera, mentre 25 per il senato)  Inesistenza di requisiti negativi, che sono: - Ineleggibilità= producono nullità dell’atto poiché incidono sulla capacità elettorale e sull’acquisto di elettorato passivo. - Incompatibilità= si determina quando un cittadino svolge cariche incompatibili e può scegliere quale delle due detenere. Può essere quindi risolta, ricoprendo solo una delle cariche per cui si concorre. NB: quando si parla di capacità elettorale si parla sia di capacità passiva (votare) che attiva (essere votato) Il voto ha le seguenti caratteristiche:  Personale (non si può votare per altri)  Eguale (ciascuno ha diritto ad un voto)  Libero (non deve essere influenzato da elementi esterni)  Segreto o Legge elettorale “Italicum” del 2015 = è una legge mai stata applicata di fatto perché superata dalla legge del 2017, pensata per il progetto di riforma costituzionale portata avanzi da Renzi (per questo riguardava solo la Camera dei deputati).  sistema proporzionale a doppio turno con un premio di maggioranza (soglia minima del 40%)  se la soglia non viene raggiunta c’era un ballottaggio tra le prime due liste e voto di preferenza con meccanismi dei capolista bloccati (candidabili fino a 11 collegi)  Dichiarata incostituzionale dalla Corte nel 2017 perché: - non era corretto assegnare il premio di maggioranza al ballottaggio del secondo turno (per violazione del principio di rappresentatività, vengono escluse tutte le liste che hanno partecipato al primo turno) - è illegittima la scelta del collegio lasciata al capolista all’esito delle votazioni: i capilista bloccati che dovessero essere eletti in più collegi non possono quindi scegliere discrezionalmente l'effettivo collegio di elezione, ma la scelta sarebbe quindi affidata a un sorteggio LA NUOVA LEGGE ELETTORALE IN ITALIA: LA LEGGE “ROSATELLUM” DEL 2017 Testo approvato con il voto di fiducia: questo è solitamente sconsigliato, perché la legge deve raccogliere la più grande maggioranza possibile in Parlamento. Introduce un modello omogeneo per Camera e Senato, prevede un sistema misto:  37% dei seggi di ciascuna camera= attribuiti con sistema maggioritario a turno unico in collegi uninominali ai candidati che ottengono il maggior numero di voti  61% dei seggi di ciascuna camera= attribuiti in collegi plurinominali con sistema proporzionale, suddivisione sei seggi con metodo del quoziente in proporzione ai voti ottenuti (superate le soglie di sbarramento)  2% dei seggi per il voto degli italiani all’estero  Coalizioni si possono formare, ma solo con presentazione di candidati unitari nei collegi uninominali (e vi è un limite del 60% per genere)  Non c’è premio di maggioranza  NOVITA’= Scheda unica per Camera e Senato, non è ammesso il voto disgiunto. Le liste sono corte e bloccate, senza preferenze. Circoscrizioni, collegi e liste  Territorio nazionale suddiviso il 28 circoscrizioni per la camera e 20 per il senato  Ciascuna lista, sottoscritta da almeno 1500 elettori, deve presentare candidature in almeno 2/3 dei collegi plurinominali e in tutti i collegi uninominali Limiti  Non è possibile candidarsi in più di un collegio uninominale e in più di 5 plurinominali  Soglie di sbarramento= per la Camera 3% per singole liste e 10% per coalizioni a livello nazionale; per il Senato 20% dei voti espressi nella Regione. Assegnazione dei seggi  Collegi uninominali= al candidato che ottiene più voti  Collegi plurinominali= superate le soglie di sbarramento, ripartizione proporzionale con il metodo del quoziente con resti più alti Considerazioni generali: questa legge è soddisfacente? Rispetto all’Italicum in questo caso abbiamo un sistema unico per le due camere, ma l’assenza di premio di maggioranza non incentiva le aggregazioni (soprattutto con il difficile funzionamento del sistema politico oggi tripartito), e inoltre non garantisce la governabilità. La mancanza del voto disgiunto è volta a garantire la formazione di coalizioni omogenee da un punto di vista politico, ma questo può suscitare un dubbio in relazione all’art 48 (libertà di voto). La mancanza di preferenze nei collegi plurinominali e le liste bloccate possono essere incostituzionali, ma secondo l’art 48 queste sono ammesse se corte. In ultimo, meglio evitare l’approvazione per fiducia perché non consente al Parlamento di apportare eventuali modifiche. STRUMENTI DI ESERCIZIO DIRETTO DELLA SOVRANITA’ I. LA PETIZIONE (art 50) = “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimento legislativi o esporre comuni necessità”. Strumento con il quale i cittadini possono richiedere uno specifico provvedimento legislativo in parlamento. Sono libere nella forma ma, una volta che queste arrivano in Parlamento, non c’è l’obbligo effettivo di considerarle e intervenire. II. L’INIZIATIVA POPOLARE (vedi procedimento di formazione della legge) III. I REFERENDUM= abrogativo (legge statale), costituzionale, consultivo (modifiche territoriali),  Abrogativo (art 75) = “è indetto referendum abrogativo per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali”. Se ha esito positivo la legge 352 prevede che il Presidente della Repubblica, con decreto, dichiari l’avvenuta abrogazione della disciplina di legge. Ha l’effetto di determinare una normativa di risulta rispetto alla normativa di legge oggetto del referendum: per questo il referendum è una fonte del diritto particolare (o atipica)  Limiti procedurali e di materia: il doppio quorum  Devono partecipare la metà+1 degli aventi diritti di voto (quorum di validità)  La legge viene abrogata se la maggioranza dei voti espressi si esprime in tal senso (quorum di efficacia) NB: questo non accade con il referendum costituzionale, perché il quel caso è richiesto solo il quorum di efficacia  Limiti di materia = non è ammesso il referendum per leggi tributarie e di bilancio, di autorizzazione a rettificare trattati internazionali (in quanto leggi d’indirizzo politico disposte dal Governo e approvate dal Parlamento, che opera un controllo politico), di amnistia e di indulto (in quanto leggi rinforzate che devono essere approvate con maggioranza qualificata)  Procedimento: - Iniziativa, in genere depositata entro il 30/09 - Controllo di conformità svolto dalla Corte di Cassazione - Secondo controllo sulle materie (giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale) = entro il 10/02, la corte entra nel merito della richiesta fatta e valuta se sia ammissibile o meno - Indizione del referendum= indetto dal Presidente della Repubblica entro il 15/6 - Proclamazione dei risultati= se esito è positivo, il Presidente dichiara l’abrogazione della legge e il decreto viene pubblicato in Gazzetta  Giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale  Non è ammissibile il quesito che presenti una pluralità di domande eterogenee: l’elettore deve essere in grado di comprendere immediatamente il quesito e di esprimere con un sì o con un no la sua preferenza (esigenza di razionalità)  Leggi non ordinarie (cioè di grado superiore come leggi costituzionali, leggi ordinarie Rinforzate o regolamenti Parlamentari) non possono essere oggetto di referendum  Non si possono abrogare leggi considerate come necessarie o obbligatorie per la Costituzione, cioè leggi ordinarie costituzionalmente necessarie NB: questi limiti nel corso degli anni sono sfumati; tuttavia rimangono fermi perché la Corte li ha inseriti per delimitare l’oggetto delle richieste e per assicurare al lettore la comprensione del quesito Quindi il referendum è una fonte del diritto (perché determina l’abrogazione di una legge), con un particolare procedimento, che presenta limiti di materia e limiti procedurali: è però una fonte di competenza speciale e riservata, inquadrabile nel sistema delle fonti con il principio di competenza. IL PARLAMENTO ORGANIZZAZIONE E PRINCIPI Il parlamento italiano, nell’ordinamento della Repubblica italiana, è l’organo costituzionale cui è attribuito l’esercizio della funzione legislativa.. Una delle prime necessità dei costituenti fu quella di assicurare un’autonomia del parlamento rispetto al potere esecutivo, tale per cui né un regolamento né una legge potesse incidere: per questo il parlamento è stato contornato da una serie di principi. I PRINCIPI SONO: 1) PRINCIPIO BICAMERALE Bicameralismo perfetto, quindi le due camere che esercitano la funzione legislativa sono in parità assoluta (no diversificazione di funzioni). L’esigenza alla base di questo principio è quella di dare adeguata rappresentanza a istanze diverse, sia per quanto riguarda la rappresentanza politica e cetuale sia per quanto riguarda gli interessi territoriali (nazionali, regionali ecc.): si ha quindi una plurima rappresentanza. L’eguaglianza delle competenze delle due camere nasce per evitare la riaffermazione dello stato fascista: la seconda camera in particolare era vista come “camera di raffreddamento”, cioè il suo lavoro avrebbe dovuto consentire una maggiore riflessione sui testi prima di emanare nuove leggi. Inizialmente le 2 camere erano differenziate per numero di componenti, per durata (camera 5 anni, senato 6 anni), per modalità d’elezione (base regionale per Senato e nazionale per Camera), e per sistema elettorale (maggioritario per Senato e proporzionale per la Camera): queste differenze sono poi venute meno, anche se il Senato è eletto ancora su base regionale e anche se il numero dei componenti rimane diverso (400 deputati, 200 senatori). NB: questo principio bicamerale è ancora attuale? Il meccanismo potrebbe essere rivisto e razionalizzato, ad esempio suddividendo le materie di competenza e garantendo maggiori forme di speditezza decisionale. Il parlamento si riunisce in seduta comune solo in 2 casi:  Quando vengono svolte le sedute elettorali (es. elezione presidente della repubblica, elezione 5 giudici costituzionali ecc.)  Quando svolge dei compiti accusatori (es. messa in stato d’accusa del presidente della repubblica per alto tradimento o per attentato alla costituzione)  in questo caso il Parlamento vota come organo collegiale, non si fa distinzione tra senatori e deputati ma si parla solo di parlamentari Si era previsto un tribunale speciale, il “tribunale elettorale”: per assicurare l’imparzialità dell’organo, è necessario che questo sia composto per metà da giudici e per metà da parlamentari, ma questa proposta (di Mortati) cadde. PROCEDIMENTO di verifica dei poteri: o Accertamento operato della giunta per le elezioni= accertamento validità dei titoli e della regolarità delle operazioni. Si possono avere due esiti: o le operazioni sono state svolte in modo corretto (dichiarazione di convalida), oppure può ritenere che ci siano irregolarità o causa di incompatibilità (contestazione, si trasmette il dossier al parlamento) fase istruttoria di carattere amministrativo o Se la contestazione è fondata, il giudizio di contestazione si svolge innanzi alle Camere con voto a scrutinio segreto  fase giurisdizionale (il parlamento sostituisce il ruolo del giudice) NB: deroga a uno dei principio fondamentali della Costituzione! (art 102 comma 1) LO STATUS DEL PARLAMENTARE La costituzione assicura autonomia ai singoli parlamentari, per far sì che ciascuno possa svolgere in maniera libera e imparziale i propri poteri, senza essere influenzato da altri poteri. Due caratteri fondamentali: a) Divieto di mandato imperativo (art 67) Art 67: “ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato” Questo principio era già presente all’art 41 dello Statuto Albertino “i deputati rappresentano la nazione e non i collegi per cui erano stati eletti”: i parlamentari spesso risultavano essere condizionati dal collegio elettorale di riferimento, per questo all’art 41 fu rimarcato questo principio. Quando parliamo di rappresentanza politica, siamo in presenza dell’esercizio di una funzione pubblica rimessa al soggetto che, eletto in Parlamento, deve esercitare le proprie funzioni in maniera libera ed imparziale (al contrario alla rappresentanza giuridica, che fa capo un diritto soggettivo!). Il divieto di mandato all’interno della rappresentanza politica comporta il fatto che il parlamentare non abbia vincolo di mandato, questo per garantire il libero esercizio della sua funzione: egli non risulta quindi vincolato né al partito di appartenenza, né al programma elettorale, né agli elettori che lo hanno votato.  È legittimo che un gruppo politico possa affermare che un parlamentare sarà sanzionato se vota in contrasto al gruppo, violando il principio di divieto di mandato imperativo? Bisogna far riferimento al concetto di rappresentanza politica, che è collettiva: gli elettori non possono revocare gli eletti e non possono imporre mandati imperativi. La Costituzione afferma però anche il principio di divieto di mandato imperativo, cioè i singoli Parlamentari non possono essere revocati nemmeno dai partiti!! Questa regola trova due applicazioni: - Nei confronti degli elettori= il Parlamentare non potrà essere ricattabile e responsabile nei confronti dell’elettorato di riferimento (divieto di recall) - Nei confronti dei partiti di riferimento= i partiti non possono espellere i parlamentari che votano in modo diverso dal gruppo, possono al limite sanzionarlo. NB: la ratio è quella di evitare che il legame con elettori e partiti politici possa prevaricare l’esercizio del potere del parlamentare! NB: La responsabilità politica è sanzionata con la perdita del potere politico!! b) Immunità parlamentari (art 68) Le prerogative parlamentari sono irrinunciabili e indisponibili (in deroga al diritto comune), e hanno la funzione di garantire il libero esercizio delle funzioni parlamentari al riparo dai condizionamenti degli altri poteri dello Stato. Le 2 tipologie di immunità sono:  Insindacabilità delle opinioni e dei voti nell’esercizio delle funzioni (comma I) “i membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni” Comporta: - La non perseguibilità del parlamentare sul piano civile, penale e amministrativo - L’efficacia temporale illimitata della prerogativa (anche aldilà dell’ufficio e dell’incarico a tempo che il parlamentare ricopre) Spesso questa prerogativa si è trasformata in un abuso da parte dei parlamentari, che hanno esercitato aldilà delle proprie funzioni sancite nell’art 68: si è elaborato un criterio che potesse consentire di distinguere il corretto esercizio della funzione parlamentare. Questo è il criterio del nesso funzionale: il parlamentare gode di immunità solo ad alcune condizioni o Che abbia già svolto una funzione parlamentare precedente, con oggetto ben determinato o L’identificabilità delle dichiarazioni parlamentari con quelle rese fuori dal parlamento ES: caso Pera= rilascia un’intervista in cui insulta, poi chiede di essere coperto dall’art 68. La corte afferma l’illegittimità dell’intervista, basandosi sul criterio del nesso funzionale (per cui l’attività parlamentare deve essere sempre preventiva e non successiva!)  L’inviolabilità della libertà personale e domiciliare (comma II) “Senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun membro del parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o privato della libertà personale, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto” Questo articolo è stato modificato a seguito degli atti di Tangentopoli: in origine tutti gli atti restrittivi personali del parlamentare dovevano essere soggetti ad un’autorizzazione a procedere da parte della camera di appartenenza. Con la riforma del 1993 si sono introdotte due eccezioni alla richiesta di autorizzazione: o Esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna penale = far sì che non sia tutelato dalla prerogativa parlamentare colui che è stato condannato in via definitiva con sentenza irrevocabile prima di essere diventato parlamentare o Commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (es. atti di riduzione del patrimonio dello stato, omicidio ecc.) = l’autorità giudiziaria può procedere immediatamente A differenza della prima prerogativa, in questo caso il parlamentare è coperto solo nel periodo in cui è in carica, quindi l’efficacia è limitata (altrimenti è prevista la perseguibilità retroattiva). LEGGE DEL PARLAMENTO Dallo statuto albertino sino ad oggi c’è stata una decurtazione della legge del sistema delle fonti: nello statuto albertino la legge era la fonte di riferimento perché non c’erano altre fonti concorrenziali. Oggi la legge ha un valore inferiore rispetto al passato e, a differenza della costituzione del 48, non è più la fonte che detiene il monopolio delle competenze: dopo la riforma costituzionale una serie di materie di competenza specifica (concorrente o riservata) sono state assegnate alle regioni, e questo ha determinato la rottura del monopolio che prima deteneva la legge come fonte del diritto. La legge per parlamento è la fonte per eccellenza: successivamente al ’48 si era affermata che la legge del parlamento fosse finalizzata solo all’attuazione della Costituzione, ma successivamente si è ritenuto che la funzione legislativa fosse libera e si potesse esercitare liberamente entro i limiti costituzionali. Dal 1953= scelte politiche non possono essere sindacate dalla Corte, quindi la legge è libera di dare attuazioni plurime alla Costituzione (non c’è un rapporto vincolato con essa). La funzione legislativa ha però dei limiti: - Rigidità costituzionale - Principio di eguaglianza= richiede leggi universali e pone un obbligo di parità di trattamento in situazioni omogenee; quindi, il legislatore non può disciplinare in maniera differenziata situazioni tra loro omogenee - Riserve di legge, soprattutto quella assoluta perché il legislatore non può delegare parte della funzione al governo o ad atti regolamentari Le 4 fasi del procedimento di formazione della legge: 1) L’INIZIATIVA= può spettare a 5 soggetti diversi (ciascun singolo parlamentare, Governo, ciascun consiglio regionale, popolo con 50K elettori, consiglio nazionale dell’economia e del lavoro). Quella più importante viene ad essere esercitata dal Governo, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista dell’ambito di applicazione (governo non ha limiti di iniziativa!). Il soggetto che esercita in maniera residuale è il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, perché la esercita meno e in misura limitata al suo ambito d’azione. L’iniziativa viene poi passata alle commissioni parlamentari, che hanno un compito sia istruttorio che deliberativo. 2) APPROVAZIONE= 3 modalità differenti - ORDINARIO (sede referente) = il progetto di legge arriva in Commissione, che istruisce questo progetto e procede a una votazione e valutazione finale. Il voto serve a trasmettere il progetto di legge all’Assemblea, e quindi alle Camere. All’Assemblea spetta l’approvazione vera e propria del progetto, sia da parte della Camera che dal Senato: se una delle due camere apporta alcune variazioni al testo (emendamenti), il progetto dovrà ritornare all’altra camera ed essere nuovamente approvato. Questo processo è molto garantista, ma dall’altra parte si ha un’eccessiva lentezza: per questo motivo accanto al procedimento ordinario i regolamenti parlamentari hanno disciplinato il procedimento decentrato. NB: il testo approvato dalle due camere deve avere lo stesso identico testo! - DECENTRATO (sede deliberante) = commissione esamina e discute il provvedimento di legge, e in questo caso la votazione della commissione equivale direttamente all’approvazione. Si ha un processo più veloce ma che da meno garanzie. In epoca fascista c’è stato un abuso di questa pratica, e per questo si è introdotta una regola in costituzione: è sempre possibile il ritorno alla procedura ordinaria se lo richiede il governo, 1/5 della commissione o 1/10 della camera - MISTO (sede redigente) = commissione redige il testo nei suoi articoli e lo trasmette all’assemblea. Il voto finale spetta all’assemblea, ma questa non può apportare modifiche: l’approvazione finale viene ad essere fatta in blocco dall’Assemblea (o il testo viene approvato o viene respinto, non può essere modificato) NB: Per alcune materie importanti viene istituita la “riserva d’assemblea”: alcune materie (es. costituzionale, elettorale, delega legislativa ecc.) devono essere tutte approvate con la procedura ordinaria! Vi è quindi il divieto costituzionale di approvare un progetto di legge con gli altri due procedimenti. 2) Inchieste parlamentari Ciascuna camera può disporne su tutte le materie di pubblico interesse (es. strage di Capaci, terrorismo ecc.) La commissione parlamentare è formata sul principio di proporzionalità e, a differenza di come era previsto nello statuto Albertino, questa ha gli stessi poteri e limitazioni dell’autorità giudiziaria. IL GOVERNO COMPOSIZIONE Il governo della repubblica italiana è un organo di tipo complesso del sistema politico italiano, composto da Presidente del Consiglio dei ministri (capo del governo), dai ministri che formano il Consiglio dei ministri, da viceministri e sottosegretari: esso costituisce il vertice del potere esecutivo. Disciplinato da 5 articoli (92-96): questo perché non tutta la disciplina è rinvenibile in Costituzione, ma la sua formazione avviene anche tramite prassi e consuetudini. Legge 400/1988= disciplinati organizzazione e poteri normativi del Governo Esercita anche funzioni di carattere generale. NB: Non è realmente al vertice dell’esecutivo, perché questo spetta anche a regioni e province Art 92: “il governo della repubblica è composto dal PdCM e dai ministri, che costituiscono insieme di CdM”.  Qual è la posizione del PdCM in Costituzione?? - Interpretazione di Mortati e Barile = PdCM come titolare dell’indirizzo politico, da art 95 “Dirige la politica generale del governo e ne è responsabile; mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo del governo” - Interpretazione prevalente = il CdM è un organo che delibera non solo sulla base del PdCM, ma collegialmente, da art 95 “i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del CdM, e individualmente degli atti dei loro dicasteri”. Quindi il PdCM ha una posizione di direzione di politica generale del Governo, che però è determinata a monte dal CdM. Quindi si può ricavare che il PdCM:  Ha una posizione intermedia = ha funzione di direzione dell’indirizzo politico predeterminato dal CdM  Ha un primato politico rispetto agli altri membri del Governo= sia nei rapporti interni al Governo (dirige e coordina il CdM), sia nel rapporto con gli altri organi Costituzionali (ha poteri di rappresentanza nazionale). Con lo Statuto Albertino era “primus inter pares” e non aveva grandi poteri politici. A livello giuridico il suo voto vale però quanto quello degli altri ministri. NB: Dal 1999 sono affidati al PdCM compiti come l’organizzazione interna l’autonomia finanziaria. Oggi i ministri nel CdM sono 13: alcuni posseggono portafoglio (possono operare spese), altri no (sono di nomina facoltativa). Altre figure sono: - vicepresidente del Consiglio dei ministri, che assiste il PdCM - i sottosegretari, che svolgono funzioni su delega direttamente dei Ministri e rappresentano il Governo in diverse sedi - sottosegretario alla presidenza del CdM, da cui dipende l’ufficio di segreteria del PdCM PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO In costituzione non si trova molto riguardo questa disciplina, perché già a partire dallo statuto albertino il governo si è sempre formato seguendo un procedimento di prassi e consuetudini. Ci sono 5 step nella formazione del governo: 1) le consultazioni= il PdR consulta I presidenti dei gruppi parlamentari, i segretari dei partiti, i presidenti delle due camere, a volte ex PdR 2) l’incarico= il PdR decide di dare l’incarico ad un soggetto che crede possa ricevere la fiducia del parlamento. Di prassi l’incarico viene sempre accettato con riserva dell’interessato, che viene sciolta con la presentazione della lista dei ministri e del programma di governo. 3) Nomina del governo= avviene con tre decreti emanati dal PdR: riguardo PdCM, ministri e accettazione delle dimissioni del PdCM uscente 4) Giuramento= il governo entra in carica e giura fedeltà alla Repubblica 5) Fiducia del parlamento al governo= la fiducia deve essere ricevuta con mozione motivata e votata per appello nominale a scrutinio palese, cioè sempre espressa in maniera trasparente. La finalità della fiducia è garantire il controllo dell’opinione pubblica e richiedere una diretta assunzione di responsabilità dei parlamentari, oltre a tutelare il governo. La fiducia è continua. IL CASO DEL GOVERNO DRAGHI: si è formato in maniera più semplice. Mattarella con una dichiarazione ha affermato che in parlamento non c’era più una maggioranza idonea a sostenere il governo, e ha anche eliminato la possibilità delle elezioni dando l’incarico a una terza persona. A seguito della formazione del governo e del voto di fiducia Michele Ainis (costituzionalista) scrive che la nomina del governo Draghi è una rivincita della costituzione: questo perché Mattarella ha saltato la fase delle consultazioni decidendo autonomamente, e inoltre il programma di governo è stato esposto direttamente in parlamento senza essere contrattato, e anche i ministri sono stati scelti direttamente da Draghi.  Ma davvero vi è un ritorno alla costituzione?? Zagrebelsky afferma che la costituzione non prevede che i governi si formino dall’alto, mentre la prassi è che si formino dal basso, e il PdR Deve dare l’incarico a una personalità che possa conseguire la fiducia in parlamento. Questa volta non c’erano maggioranze idonee a poter conseguire un governo che ricevesse la fiducia nella possibilità di andare alle elezioni, ma ciò non significa tornare alla costituzione. Mattarella in questo caso ha fatto uso di un potere presidenziale di riserva, che ha quando il sistema politico non è in grado di trovare un governo che ottenga la fiducia. CAUSE DI CESSAZIONE DEL GOVERNO La fiducia deve essere continua e votata con la maggioranza assoluta. Art 94 contiene la disciplina della fiducia, e indica come unica causa di cessazione del Governo la sfiducia. In realtà, nella prassi, le cause di cessazione del Governo sono:  LA SFIDUCIA= la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un 1/10 dei componenti della camera, Deve essere motivata e votata per appello nominale. NB: la sfiducia non si è mai realizzata: il governo Berlusconi cessò per dimissioni e il governo Prodi per un voto negativo sulla fiducia  LA QUESTIONE DI FIDUCIA= con la quale il governo richiede al parlamento di approvare determinati progetti di legge, con l’impegno di dimettersi nel caso in cui risultato della votazione parlamentare fosse di esito negativo (perché la votazione negativa è sinonimo di sfiducia!) Le motivazioni sono 2: - Il progetto di legge è fondamentale per l’azione politica del governo - Per motivazione tecnica, cioè per compattare la maggioranza parlamentare ed evitare l’ostruzionismo dell’opposizione  CRISI EXTRAPARLAMENTARI= crisi che nascono fuori dal parlamento Si hanno in tutti i casi in cui viene meno una forza politica in parlamento che sorregge la fiducia, o quando si introduce una nuova forza politica che rimescola gli equilibri (quindi ogni alterazione determina l’affermarsi di crisi extraparlamentari!). La crisi della maggioranza a sostegno del governo comporta per il Governo un’impossibilità di ottenere l’approvazione di provvedimenti necessari alla propria azione, e questo comporta la sua dimissione (anche se in assenza di un voto formale).  ma queste crisi sono costituzionalmente legittime? Sono costituzionalmente tollerabili, ma il vero problema è quando la crisi di governo non viene trasferita in parlamento (cioè nessuno afferma in parlamento le ragioni per le quali è cessato il Governo) NB: ci sono altre cause di cessazione il governo non contemplati in costituzione, quali la morte o l’impedimento permanente del PdCM, l’elezione di nuove camere (se il Governo si dimette), o la facoltà di dimettersi del PdCM! IL CASO MANCUSO: problema della sfiducia individuale del singolo Ministro. Per l’art 94 la sfiducia è contemplata a livello collegiale, ma se un singolo Ministro compie atti lesivi il Parlamento può votarne la sfiducia? La corte afferma che la mozione individuale di sfiducia esiste, anche se non prevista in Costituzione. Le motivazioni sono 3: - Art 95: “i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del CdM, e individualmente degli atti dei loro dicasteri” - Nella forma di governo parlamentare, ad ogni potere corrisponde una responsabilità - La sfiducia individuale è disciplinata dai regolamenti parlamentari I REATI MINISTERIALI (art 96) La responsabilità individuale dei ministri può essere il tipo politico (sanzionata con la perdita del potere politico) o di tipo giuridico (scatta quando si violano delle norme). In origine l’art 96 prevedeva che il giudizio nei confronti dei ministri fosse solo di tipo politico: era la Corte a giudicare sui reati commessi (come avviene per il PdR). Ciò era problematico perché, ad esempio, nel caso di reati commessi da Ministri e cittadini si sarebbe dovuto sdoppiare il sistema. La disciplina viene modificata con la legge del 1989, che prevedeva che anche il PdCM E il consiglio siano soggetti alla giurisdizione ordinaria. Vi sono tre step per giudicare i reati ministeriali: a. Indagini preliminari, svolte sull’ipotesi di reato da uno speciale collegio di tre giudici (che si trova nel tribunale del luogo in cui è stato commesso il reato). Questo collegio può ritenere che il fatto non sussista, o trasmettere alla camera il dossier. b. L’autorizzazione a procedere, deliberata dal Senato o Camera e, a differenza dell’art 68 per i parlamentari, qui l’autorizzazione può essere negata per tutela dell’interesse di Stato o per il perseguimento di un interesse pubblico. Si tratta di un giudizio di natura politica. c. Il giudizio arriva dal tribunale del capoluogo competente per territorio (dove è stato commesso il reato) È una tutela diversa rispetto a quella dei parlamentari, perché per questi ultimi non vi sono clausole che possano negare l’autorizzazione a procedere (art 68); inoltre è diverso l’ambito di applicazione, perché i Ministri spesso possono non essere parlamentari. La tutela dell’art 96 è aggiuntiva rispetto a quella dell’art 68.  art 96: “Il PdCM ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale” NB: In caso di reati da parte dei Ministri, le pene possono essere attenuate fino a 1/3! - Orientamento odierno= se la legge di conversione converte un decreto privo di presupposti, anch’essa è sanzionabile dalla Costituzione! (vizio in procedendo) Questo avviene per 2 motivi: - Problema di competenze= non si può ritenere che la legge di conversione sani i vizi dei decreti perché in questo modo di andrebbe ad alterare il sistema delle fonti - Problema di responsabilità= il Parlamento è responsabile della conversione dei decreti-legge; quindi anche la conversione è punibile per illegittimità. I limiti del decreto-legge a. La rigidità costituzionale= il decreto-legge non può intervenire su tutte le materie costituzionalmente riservate (limite costituzionale) b. Non si può intervenire in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza (limite costituzionale) c. Il governo non può adottare decreti-legge in tutte le materie in cui il Parlamento esercita un controllo politico sul Governo, ad es. legge finanziaria (limite costituzionale) d. Altri 3 limiti non costituzionali sono: non si possono attribuire deleghe legislative; non si possono disciplinare le materie all’art 72 (progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di autorizzazione a ratifica dei trattati internazionali e approvazione di bilancio) perché è prevista una riserva di assemblea. I REGOLAMENTI DEL GOVERNO Fonti secondarie subordinate alla legge: ciò è dovuto al fatto che il Parlamento (unico organo elettivo titolare della funzione legislativa) rimane completamente escluso dalla loro approvazione. Si tratta di atti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi, che vengono proposti e approvati interamente all’interno dell’esecutivo (sebbene in base a una norma di legge autorizzativa!) Art 117= Governo può sempre adottare regolamenti in materia in cui lo stato ha potestà legislativa  Procedimento: deliberati dal CdM, emanati dal PdR (ora regolamento è perfetto ma non efficace), controllo della Corte dei Conti, registrazione in Corte dei conti, pubblicato in GU (acquisisce efficacia). 4 diverse tipologie di regolamenti (art 117): I. Regolamenti d’esecuzione = con la funzione di eseguire il dettato legislativo II. Regolamenti d’attuazione e integrazione della legge III. Regolamenti indipendenti = in quelle materie in cui manca la disciplina di legge (vuoto legislativo), se non c’è una riserva di legge. Es: materia di conclusione dei contratti via internet IV. Regolamenti delegati = intervengono nella disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, e con essi alcune materie che prima erano disciplinate dalla legge. Procedimento ammissibile a condizione che siano rispettati i due parametri: - Non devono intervenire in materie di riserva assoluta di legge - La legge deve disporre il meccanismo dell’abrogazione differita (cioè quando la legge consente l’intervento del regolamento deve definire a monte le disposizioni che ne disciplinano l’esercizio) Esistono forme di tutela quando la prassi non viene rispettata, e possono essere impugnati: - di fronte alla Corte con il conflitto di attribuzione - di fronte al giudice amministrativo insieme al provvedimento che ne dà esecuzione - di fronte al giudice ordinario (possono essere disapplicati ma non annullati) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LA POSIZIONE DEL PDR NEL SISTEMA COSTITUZIONALE Elezione Eletto in Parlamento in seduta comune con la partecipazione delle Regioni (3 delegati per regione). Avviene sempre a scrutinio segreto con maggioranza qualificata dei 2/3 per i primi 3 scrutini: se non si raggiunge la maggioranza qualificata, dopo il terzo scrutinio si passa alla maggioranza assoluta (50%+1).  ratio= assicurare alta legittimazione, affinché la figura scelta garantisca l’unità nazionale La durata della carica è di 7 anni (ma può essere rieletto), e possono essere eletti tutti i cittadini con età superiore a 50 anni. Il PdR deve prestare giuramento di fedeltà dinnanzi al Parlamento: tutti i reati del PdR suppongono una violazione del giuramento  Quando avviene l’elezione? Per garantire il principio della prorogatio, 30 giorni prima della scadenza del mandato la Camera convoca il Parlamento in seduta comune per eleggere il PdR (NB: se le camere sono sciolte o mancano meno di 3 mesi al loro termine provvederanno le nuove camere). Questo serve per garantire la continuità del mandato Parlamentare, ma ci sono casi in cui questo non avviene: in questi casi le funzioni vengono svolte dal Presidente del Senato oppure il presidente della Camera deve indire le elezioni del nuovo PdR. Posizione del PdR in Costituzione 2 modelli storici di riferimento:  PdR nella forma di governo presidenziale= vertice del sistema esecutivo  PdR nelle forme parlamentari= potere neutro Statuto albertino= sistema dualista, il Re aveva potere esecutivo Ora= PdR è elemento di integrazione essenziale al funzionamento della forma di governo I suoi poteri sono:  Poteri di controllo= ad esempio nel procedimento di formazione della legge ha poteri di controllo sul testo del progetto di legge, e in caso di incostituzionalità può rimandarlo alle Camere (lo stesso accade anche con decreti-legge e decreto legislativo)  Poteri di garanzia= per garantire l’unità nazionale; è capo delle forze armate, presiede il consiglio supremo di difesa ed è presidente del consiglio superiore di magistratura.  Poteri di prerogativa= concede la grazia e le onorificenze (da statuto albertino)  Poteri di influenza= messaggi inviati dal PdR alle Camere  Poteri di intermediazione politica= poteri di tipi tecnico (es. nomina del PdCM) e politico (es. scioglimento anticipato delle camere)  è un potere neutro in quanto garante dello svolgimento del processo politico dell’intero sistema e i poteri che gli si possono attribuire sono poteri di intermediazione politica. Sono però posti 2 limiti: - Limite funzionale= deve sempre garantire l’unità nazionale - Limite di competenza= non può esercitare poteri politici al pari di Governo e Parlamento, ma può suscitare l’iniziativa di altri soggetti e garantire lo svolgimento del processo politico interno Il ruolo del PdR nel tempo o 1948-1990= ruolo marginale, il ruolo dei partiti nell’indirizzo politico era predominante o 1993-oggi= con la modifica della legge elettorale del ’93 si modifica il ruolo del PdR, che ha ora un ruolo attivo nella gestione di conflitti e crisi. GLI ATTI DEL PDR E LA CONTROFIRMA MINISTERIALE “Nessun atto del PdR è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal PdCM” (art 89) È un requisito di validità dell’atto: nessun atto del PdR può essere emanato senza controfirma. NB: ci sono alcuni casi in cui la controfirma non è richiesta (es: quando il PdR esplicita il proprio pensiero oralmente): la ratio è far sì che il PdR non sia responsabile giuridicamente di questi atti Ci sono quindi diversi tipi di atti, e la controfirma dà loro valori diversi:  Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali= controfirma ha solo valore di controllo formale dell’atto (es. quando il PdR nomina 5 dei 15 giudici della Corte)  Atti sostanzialmente governativi e fo rmalmente presidenziali= controfirma ha valore sostanziale Si tratta di atti a iniziativa governativa con forma presidenziale: il contenuto dell’atto viene definito dal Governo e il PdR svolge solo la funzione di controllo sull’atto (es. decreti-legge e decreti legislativi)  Atti complessi= si considera sia la volontà del PdR che quella dei Ministri. ES: nella nomina del PdCM, quando il PdR sceglie la persona che però deve ricevere la fiducia. La controfirma del PdCM ha valore di accettazione della nomina, e quindi è espressione di una volontà (no funzione di controllo!). Casi problematici: a) Scioglimento anticipato del parlamento (art 88) La forma di governo parlamentare presuppone che, anche se il governo viene sfiduciato, non necessariamente il PdR Deve sciogliere le camere: egli deve prima verificare se in parlamento vi è una maggioranza idonea a votare la fiducia ad un nuovo governo. Se questo non è possibile, allora il PdR può sciogliere una o entrambe le camere, ma non può esercitare questo potere negli ultimi 6 mesi della sua carica (semestre bianco).  il PdR può sciogliere il Parlamento esercitando questo potere autonomamente? Due tesi: - Fase post-costituzionale= tesi presidenziale, il potere di scioglimento delle camere è un potere formalmente e sostanzialmente del PdR Questo si basa sul principio del semestre bianco: aldilà degli ultimi 6 mesi, il PdR può sempre esercitare questo potere. - Seconda fase= principio precedente viene respinto, perché lo scioglimento delle camere è un atto estremo che non può essere affidato a una sola persona, e infatti è necessario il consenso di Governo e Parlamento!! Art 88: il PdR deve sentire i presidenti di Camera e Senato prima di agire b) La concessione della grazia (con il caso Bompressi) Nell’art 87 sono indicati tutti i poteri del PdR, tra cui la concessione della grazia. Nel 2000 Bompromessi, un soggetto condottato a 19 anni di carcere per aver compiuto omicidi e atti rivoluzionari e fortemente provato a livello fisico a causa del carcere, chiese la grazia al PdR Ciampi. Procedimento= la richiesta arriva al ministero di Grazia e giustizia, il quale deve istituire la pratica e redigere il decreto per il rilascio della grazia; poi si trasmette il decreto al PdR, il quale deve firmarlo se decide di concedere la grazia. Ruolo dei parlamenti nazionali nella vita democratica dell’UE Nel parlamento nazionale è organizzato con gruppi parlamentari che sono il risultato delle elezioni, e questo ci consente di identificarsi meglio rispetto a ciò che avviene a livello europeo: quando si parla di democrazie rappresentative, pensiamo quindi in primo luogo al Parlamento nazionale. La legge 234/2012 tratta il tema del rapporto tra parlamenti nazionali e UE: oggi il PdCM si reca davanti al Parlamento europeo per parlare della posizione dello stato riguardo alcuni temi fondamentali, parlando a nome del Governo e del Parlamento (che ha dato un atto di indirizzo). Sono state istituite la legge di delegazione europea e la legge europea: l’UE emanava regolamenti, direttive ecc. senza che questi venissero poi ripresi, ora - La legge europea da invece immediatamente applicazione senza passare dal governo - La legge di delegazione europea Questo ha permesso all’Italia di ridurre le procedure d’infrazione: c’è sempre un passaggio delle direttive dal Parlamento EU a quello nazionale, che fa proprie le norme. ES: in Germania le norme europee sono soggette al vaglio della Corte Valutazione del principio di sussidiarietà e proporzionalità: si tratta di due principi utili per capire rapporto tra stati membri e UE - Sussidiarietà= spostare il livello del governo (della decisione politica) il più vicino possibile ai cittadini. Si predilige la legiferazione dello stato membro, a meno che non è necessario che la normativa sia presa a livello europeo (es. unificazione dei mercati) - Proporzionalità= contenuto e forma dell’azione non deve andare aldilà di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Il caso delle vongole= regolamento europeo spiega che, per proteggere i vivai delle vongole e preservare la ricchezza ittica dei mari, è importante vietare la pesca delle vongole quando sono piccole. Sotto un determinato numero di cm le vongole quindi non si possono pescare. Un gruppo di rappresentati dell’industria ittica si presenta poco dopo in Parlamento, dicendo che le vongole italiane che rimangono comunque piccole: la nuova norma avrebbe quindi leso il mercato ittico italiano a discapito di quelli esteri. Qui emerge la necessità del principio di sussidiarietà, che va a tutelare queste situazioni: i parlamenti possono intervenire per modificare scelte sbagliate (in questo caso i cm delle vongole), mantenendo però l’obiettivo europeo di preservare i mercati ittici. COSAC Oltre al rapporto verticale tra parlamento nazionale e parlamento EU, ci sono anche relazioni tra i parlamenti dei diversi stati membri: ci sono relazioni politiche istituzionalizzate, tra cui la COSAC. La COSAC (conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell’UE) prevede un dialogo tra Parlamenti (più di uno) e Parlamento europeo riguardo temi specifici: in questo caso vale la regola della maggioranza (no unanimità). Cosa è più democratico? La Cooperazione rafforzata Il tema della regola dell’unanimità (teoricamente trionfo della democrazia) blocca e impedisce di andare avanti: come far avanzare l’UE? Ci sono alcune competenze dell’UE sulla quale continua a valere il principio di unanimità, ma su alcuni temi si creano cooperazioni tra stati (i quali si trovano d’accordo su una misura): in questo secondo caso non è il Parlamento EU ad approvare la misura, ma si utilizzano altri strumenti dell’UE per consentire ai paesi che vogliono avanzare rapidamente di farlo (senza andare a creare ogni volta degli organi appositi). Viene dato valore alla volontà politica di alcuni stati membri di procedere all’integrazione, senza dover attendere tutti gli altri. REGIONI ED ENTI LOCALI CARATTERISTICHE ED EVOLUZIONE DEL RAPPORTO STATO-REGIONI Nel 2001 il titolo V della Costituzione, che contiene il rapporto tra stato e regioni, è stato totalmente riformato. La costituzione italiana del ’48 aveva previsto uno Stato regionale, una forma intermedia tra stato federale (una pluralità di Stati che decidono di mettere in comune delle funzioni) è uno Stato unitario (potere legislativo allo Stato con decentramento amministrativo): si ha quindi uno Stato unitario, ma con autonomia degli enti locali. All’art 5 sono riconosciuti sia il principio di autonomia (riferito agli enti territoriali, espressione della sovranità popolare, è un’autonomia politica, legislativa per le regioni, amministrativa per regioni, comuni e province e normativa anche per le città) sia il principio di decentramento (modalità organizzativa di articolazione sul territorio di servizi centralizzati).  Lo stato è uno stato regionale in cui vengono riconosciute le autonomie territoriali quali elementi costitutivi del sistema, dotate di autonomia e autarchia Caratteri iniziali dell’autonomia regionale:  Regionalismo duale, a causa della presenza di 5 regioni ad autonomia speciale (dal 1946) accanto alle regioni ordinarie (entrate in funzione nel 1970)  Riconoscimento della potestà statuaria e legislativa per le regioni ordinarie, molto vincolata al potere dello Stato. In origine gli statuti delle regioni ordinarie dovevano essere approvati con legge dello Stato: quindi non erano espressione di un potere di autonomia. I poteri legislativi erano invece di monopolio dello Stato e le regioni avevano una potestà legislativa concorrente (potevano legiferare solo su un elenco determinato di materie)  Per l’autonomia amministrativa vigeva il principio del parallelismo delle funzioni amministrative: nelle materie in cui le regioni potevano esercitare la funzione legislativa, avrebbero potuto esercitare anche la funzione amministrativa.  Deroghe= lo stato poteva attribuire direttamente a livello più basso (es comuni) determinate funzioni  Autonomia finanziaria (art 119) era riconosciuta, ma di fatto vi era un controllo sugli atti amministrativi della regione e sulle leggi regionali EVOLUZIONE DELL’ORDINAMENTO REGIONALE 3 fasi: a) 1970-1990= regioni ordinarie vengono istituite nel 1970, mentre quella di autonomia speciale avevano già i loro statuti e la loro potestà legislativa, che esercitavano in maniera autonoma. - 1972= trasferimento delle funzioni amministrative per singole materie dallo Stato alle regioni - 1977= trasferimento organico per settori  forte presenza e controllo dello Stato, con la funzione di indirizzo e coordinamento b) 1990-1997= potenziamento delle autonomie “a costituzione invariata” - 1990= viene adottata la legge 142 che riforma gli enti locali - 1997= riforme Bassini con 3 scopi: trasferire le funzioni, semplificare l’amministrazione, riorganizzare le strutture regionali e gli enti locali c) 1997-oggi= le modifiche costituzionali - 1999= modificato l’articolo 123 della costituzione, che conferisce più autonomia alle regioni ordinarie (modifiche degli statuti regionali e della forma di governo regionale) - 2001= modifiche del titolo V della costituzione : potenziamento autonomie regionali, nuovo riparto delle funzioni legislative e amministrative tra stato e regioni, modifica di tutto il sistema dei controlli (es. abrogati controlli sugli atti amministrativi) - 2003= legge Laloggia: attuazione del nuovo titolo V - 2009= legge delega di attuazione del federalismo fiscale L’AUTONOMIA STATUARIA Gli statuti delle regioni ad autonomia speciale Art 116: “lo statuto, adottato con legge costituzionale, è fonte di autonomia e fondamento dei poteri delle regioni speciali” A partire dal ’46, le 5 regioni ad autonomia speciale si sono dotate di propri statuti: hanno poteri maggiori rispetto alle regioni a statuto ordinario, e hanno la possibilità di fruire in via diretta di una serie di finanziamenti non paragonabili a quelli delle regioni ordinarie.  Da dove deriva questo maggior potere?? Dall’art 116, che prevede che per queste regioni lo statuto che ne regola poteri e norme sia adottato con legge costituzionale, e che ciascuna regione disciplini le forme e le condizioni particolari in autonomia! Inoltre, le norme di attuazione degli statuti speciali sono adottate con decreto legislativo del governo (delega anomala), previa proposta di una commissione paritetica. Due questioni: o Rapporto tra Statuto speciale e Costituzione= poiché le competenze delle regioni speciali trovano la loro fonte nello statuto (adottato con legge costituzionale), di norma gli statuti speciali nel sistema delle fonti sono caratterizzati da specialità: possono prevalere sulle leggi ordinarie e talvolta sulla Costituzione (mai in deroga dei principi fondamentali!). Es. In Sicilia negli anni 60 si crea l’Alta Corte Siciliana, con lo scopo di verificare la legittimità costituzionale delle leggi detto stato: la corte dichiara illegittima la legge che istituiva l’alta corte siciliana, poiché contraria al principio fondamentale per cui la funzione relativa al controllo delle leggi fosse accentrata e svolta solo dalla Corte o Rapporto tra statuto speciale (titolo V) e ordinario= con la riforma del 2001 vengono riconosciuti alle regioni ordinarie poteri legislativi e funzioni amministrative più ampie rispetto a quelle originariamente proprie degli statuti speciali. Ma questi poteri sono esercitabili anche dalle Regioni speciali? Viene introdotta una clausola di tipo transitorio, per cui anche per le regioni speciali sono previste forme di autonomia più ampie al pari di quanto avviene per le regioni ordinarie (laddove la riforma avesse consegnato alle regioni ordinarie maggiori poteri).  Conseguenze= assimilazione parziale dell’autonomia delle regioni ordinarie a quella delle regioni speciali, con alcune rilevanti differenze! NB: in realtà i poteri riconosciuti alle ordinarie non sono maggiori: le regioni speciali hanno infatti poteri normativi esclusivi che possono derogare la legge. Quindi le regioni a statuto speciale hanno sempre poteri maggiori. NB: spesso nella prassi si pone un problema di conflitti in termini di competenze tra Stato e regioni Il problema dell’incidenza delle competenze statali sulle materie di competenza regionale  i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e quindi sono di competenza esclusiva dello stato! IL CASO COVID: A causa della pandemia molte regioni ad autonomia speciale hanno adottato leggi regionali, con le quali si andava a disciplinare quali attività fosse consentito fare nei diversi campi (spesso in deroga alle previsioni stabilite dalla normativa nazionale!). Il governo impugna la legge regionale e chiede che sia dichiarata illegittima per equiparazione a una competenza legislativa esclusiva statale: secondo il governo, poiché la pandemia ha coinvolto tutto il mondo, si deve far riferimento a una profilassi internazionale attribuita esclusivamente allo Stato. La valle d’Aosta sostiene invece che la regione abbia una serie di competenze esclusive che le consentirebbero di intervenire direttamente. La corte dichiara illegittima la legge regionale e accoglie la tesi del governo: nella profilassi internazionale rientra ogni misura volta a contrastare la pandemia in corso affermando quindi l’esclusività della competenza statale. La corte afferma però che le regioni possono intervenire applicando misure più restrittive, anche per assicurare che non vi siano vuoti di tutela nel tempo intercorrente tra un DPCM e l’altro. IL RIPARTO COSTITUZIONALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE Le regioni hanno autonomia amministrativa, potendo adottare regolamenti e provvedimenti amministrativi. Ma come è ripartita la funzione amministrativa tra Stato, regioni ed enti locali? Tappe storiche: a. 1948= principio di parallelismo tra funzioni legislative e amministrative, quindi nelle materie di competenza in cui le regioni avevano potestà legislativa avevano anche autonomia amministrativa Vi erano però delle deroghe, in quanto alcune questioni erano attribuite dallo Stato direttamente ai comuni. b. 1970-1972= lo Stato trasferisce singole funzioni amministrative alle regioni emanando decreti. D’altra parte, lo Stato si riappropria però di altre funzioni (es. Materia di credito agrario) c. 1977= trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni in una serie di macrosettori. Ad essere trasferite furono però solo le funzioni: non ci fu un processo di riforma degli enti (e questo creò problemi a livello regionale) d. 1997= viene adottata una legge delega (Bessanini) volta a potenziare le autonomie regionali e degli enti locali Tre obiettivi: trasferimento delle funzioni, riforma delle strutture della pubblica amministrazione, semplificazione amministrativa. Il semplice trasferimento delle funzioni non è necessario, è necessario che si riformino anche le strutture che devono svolgere quelle funzioni e non si semplifichino i procedimenti! Vengono definiti 3 principi direttivi (da forma del titolo V del 2001): - Principio di sussidiarietà = lo Stato mantiene la competenza di un numero determinato di funzioni amministrative, le altre vengono trasferite all’ente più vicino ai cittadini (il Comune). NB: se il Comune non è in grado di adempiere alla funzione, allora questa viene allocata al gradino immediatamente più alto. - Differenziazione = enti dello stesso livello possono avere competenze diverse - Adeguatezza = le funzioni devono essere affidate ad enti che abbiano requisiti sufficienti di efficienza Le modalità con cui è avvenuto il conferimento delle funzioni amministrative sono 2: o Nelle materie in cui le regioni non hanno alcun tipo di competenza legislativa lo Stato può attribuire funzioni amministrative a livello più vicino ai cittadini (comuni) per attuare il principio di sussidiarietà o Nelle materie di competenza legislativa regionale lo Stato assegna alle regioni le funzioni amministrative alle regioni che, con la loro autonomia, hanno provveduto a conferirle a comuni ed altri enti locali.  in generale, tutte le funzioni amministrative sono conferite ai livelli di governo più bassi, mentre solo determinate funzioni amministrative rimangono intestate allo Stato Disposizione dell’art 188= recepisce lo schema e i criteri di distribuzione delle funzioni, che deve sempre avvenire con legge sulla base del reparto di competenze legislative contenuto all’art 117! MECCANISMI DI GARANZIA E UNITARIETA’ DEL SISTEMA Gli strumenti a garanzia e tutela dell’unitarietà dell’ordinamento sono: 1) La potestà legislativa dello Stato in materia di competenze trasversali (es. caso Sardegna) 2) La chiamata in sussidiarietà= lo Stato può intervenire anche su materie di competenza regionale con la chiamata in sussidiarietà in tutti i casi in cui si ha la necessità di assicurare delle esigenze unitarie a livello nazionale. 2 questioni: - Il caso della legge obiettivo: si definiscono procedimenti per realizzare infrastrutture di rilevanza nazionale. Quattro regioni impugnano questa legge e la ritengono illegittima costituzionalmente, poiché va a disciplinare materie attribuite alla competenza regionale - Il caso della sicurezza del sistema elettrico nazionale= viene adottata dallo Stato una legge che prevede un procedimento unico per rilasciare l’autorizzazione a costruire grandi centrali di energia elettrica. 3 regioni impugnano questa legge e la ritengono illegittima costituzionalmente, poiché la materia dell’energia è una materia concorrente NB: La corte dichiara queste questioni non fondate: in questi casi la chiamata di sussidiarietà può operare. CONSEGUENZE= spostamento verso l’alto della funzione amministrativa e legislativa dalla regione allo stato, che può avvenire solo secondo un test di proporzionalità (idoneità e non eccessività) sulla base di intese con la regione interessata  Quando le esigenze di unità del sistema nazionale lo richiedono, lo Stato può intervenire in chiamata di sussidiarietà anche su materie di competenza regionale, ma ciò può avvenire solo a due condizioni: deve essere garantito il principio di proporzionalità e il principio di leale collaborazione. 3) Il potere sostitutivo= si applica se le funzioni amministrative che sono state allocate a livello regionale non vengono svolte dalla regione, che rimane inadempiente. In questo caso lo Stato può intervenire in sostituzione alla regione in tre casi: - Mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria - Grave pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica (covid) - Necessità di tutela dell’unità giuridica o economica: in particolare tutela dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), riguardanti diritti civili e sociali In base all’articolo 120 il potere sostitutivo deve essere esercitato secondo il principio di proporzionalità e leale collaborazione: lo Stato non può inoltre sostituirsi immediatamente alla regione, ma dovrà assegnare un termine affinché la regione possa provvedere in autonomia. La legge Laloggia (2003) ha previsto 2 modalità di attuazione del potere sostitutivo: o Modalità ordinaria= governo manda una diffida all’ente inadempiente, con l’assegnazione di un termine. Se l’ente non provvede lo Stato lo sostituirà. o Casi di estrema urgenza= il potere sostitutivo deve essere esercitato subito da parte del governo. Può essere richiesto un riesame del provvedimento da parte della regione interessata in un momento successivo. L’AUTONOMIA FINANZIARIA (art 119) = capacità che le regioni hanno di poter percepire in via autonoma una parte dei tributi e capacità di spesa autonoma. - Costituzione del ‘48= autonomia finanziaria operava solo nei limiti stabiliti dalla legge (e quindi in realtà non esisteva) - 1970 (legge costit. 281)= si riconosce una limitatissima autonomia finanziaria alle regioni, che possono istituire tributi propri, un fondo comune e una serie di fondi speciali L’ART 117: LA NUOVA RIPARTIZIONE COSTITUZIONALE o Lo stato ha competenza esclusiva sul sistema tributario e contabile e sulla perequazione delle risorse finanziarie (art 117 comma 2) o L’armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica è materia di potestà legislativa concorrente regionale (art 117 comma 3)  In seguito alla riforma del titolo V sono state espressamente indicate le competenze esclusive statali, le competenze concorrenti e le competenze regionali residuali Inoltre, sono state accomunate sotto i medesimi limiti tanto la potestà legislativa statale quanto quella regionale: quest’ultima è però soggetta a un vincolo di tipo geografico. Infine, sia potestà legislativa regionale che statale devono sottostare al vincolo del diritto comunitario e internazionale ART 119: AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI - Tributi ed entrate propri di regioni ed enti locali per finanziare integralmente le proprie funzioni - Fondo perequativo dello Stato per territori con minore capacità - Interventi speciali dello Stato per scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni in favore delle autonomie locali Schema di riferimento dopo il titolo V (legge delega 42/2009) = legge delega sul federalismo fiscale di attuazione dell’art 119. Stabiliti principi fondamentali: o Potere di istituire nuovi tributi spetta alla legge (art 23) o Territorialità dei tributi regionali: gran parte delle risorse vengono trattenuta a livello locale o Principio di correlazione tra responsabilità amministrativa e finanziaria: come se esistesse una correlazione tra prelievo fiscale e beneficio dei cittadini Con la nuova ripartizione costituzionale abbiamo due conseguenze:  Tutte le materie che rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato generano spese che ricadono sulla fiscalità generale  La finanza regionale copre invece tutte le spese relative all’esercizio delle proprie funzioni  A partire dal 2004 la corte ha individuato QUATTRO PALETTI per ritenere in che misura l’articolo 119 sia applicabile in assenza di una disciplina di attuazione. I quattro paletti sono: - la corte definisce la competenza costituzionale tra i diversi poteri  Conflitti di attribuzione tra Stato e regioni = l'oggetto è un regolamento amministrativo o qualsiasi atto che non sia legge - Oggetto= invasione di una competenza costituzionale a mezzo di un atto non legislativo 3) Giudizio sulle accuse promosse verso il presidente della Repubblica (art 90) 4) Giudizio di ammissibilità del referendum (art 75) IL POTERE GIUDIZIARIO E I PRINCIPI COSTITUZIONALI Il potere giudiziario: dibattito in Assemblea costituente I costituenti volevano un sistema diverso da quello fascista su 2 versanti:  Struttura= mantenuto il doppio binario di giurisdizione dello Statuto Albertino (convivenza di giustizia ordinaria e amministrativa)  Si introduce il sistema di giustizia costituzionale  Modalità di esercizio della funzione giurisdizionale La costituzione prevede 2 divieti rivolti al legislatore ordinario, volti ad assicurare terzietà e imparzialità del giudice: - Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge - Non possono essere instituiti giudici straordinari o speciali. NB: l’unica deroga a questi divieti riguarda la presenza di alcuni giudici speciali direttamente stabiliti dalla costituzione La novità più significativa si registra nei rapporti tra giudici e altri poteri dello stato (indipendenza esterna) e nei rapporti tra i singoli magistrati e la struttura organizzativa dove esercitano la loro funzione (indipendenza interna): o Indipendenza esterna= costituzione prevede l’istituzione di un organo ad hoc, il consiglio superiore della magistratura, che ha il compito di natura amministrativa e giurisdizionale. Vengono così sottratte una serie di funzioni al condizionamento politico. o Indipendenza interna= due principi per rafforzare le garanzie a favore del singolo magistrato - Principio di inamovibilità , cioè il divieto di procedere alla sospensione del servizio se non in seguito a una decisione del consiglio superiore della magistratura - Divieto di operare distinzioni tra magistrati , se non basate sulle funzioni ad essi assegnate  Obiettivo= rimuovere ogni forma di pressione sull’esercizio della funzione giurisdizionale, eliminare l’applicazione del principio gerarchico. NB: queste 2 indipendenze sono fondamentali per la magistratura, intesa come potere autonomo e indipendente, senza vincoli e subordinato alla legge LA STRUTTURA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 1) Giudici ordinari= organi giudicanti e requirenti 2) Giudici amministrativi= consiglio di Stato e Tar 3) Giudici in materia contabile= Corte dei conti 4) Giudici in materia tributaria= commissioni tributarie provinciali e regionali 5) Giudici militari= tribunali militari e corte militare d’appello 6) Corte di cassazione= giudica sui ricorsi contro le sentenze adottate in sede di appello degli organi giurisdizionali ordinari, oltre che in tema di conflitti di competenza, di giurisdizione e di attribuzione PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI GIURISDIZIONE a) Obbligo del pubblico ministero di esercitare azione penale (art 112) Questo risponde a una duplice finalità: eliminare ogni discrezionalità nell’esercizio della funzione, assicurare un’eguaglianza di trattamento. b) Dipendenza della polizia giudiziaria dall’autorità giudiziaria (art 109) Muove dall’intento di assicurare all’autorità inquirente uno strumento con il quale condurre le indagini. Si sono affidate le funzioni di polizia giudiziaria ad appositi servizi, creati presso gli ordinari corpi di polizia, e questo ha creato problemi: la doppia dipendenza per il personale assegnato al servizio di polizia giudiziaria, che dipende sia dal giudice che dalla gerarchia interna del corpo di appartenenza. Per ovviare al problema si è prevista (dal 1988) la creazione di distinte sezioni di polizia giudiziaria alle dipendenze del tribunale e del pubblico ministero. c) Obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giudiziari (art 111) Duplice finalità: consente al cittadino di basare sul contenuto della motivazione la sua eventuale difesa contro l’atto a lui sfavorevole, consente a tutti i cittadini di conoscere e di discutere le ragioni che hanno ispirato una certa decisione giurisdizionale Principi costituzionali del processo 1) Diritto alla difesa=si assicura a tutti il diritto ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi. L’applicazione concreta del diritto alla difesa è stato caratterizzato da alcuni interventi decisivi della corte, che ha provveduto ad eliminare gli aspetti della disciplina fascista. ES: applicazione della garanzia del diritto alla difesa agli atti di polizia giudiziaria. La corte ha escluso che diritto alla difesa significhi nel processo penale, oltre che diritto a farsi assistere da un difensore (difesa tecnica), anche diritto all’autodifesa, in quanto la difesa tecnica è indispensabile per assicurare lo svolgimento del diritto in questione e il regolare applicazione della funzione giurisdizionale. Oggi, dopo la legge del 1990, lo Stato si è assunto le spese di patrocinio (spese per il difensore e per i consulenti tecnici) per i soggetti che hanno un reddito inferiore ad una soglia fissata dalla legge 2) Diritto alla riparazione dell’errore giudiziario= inteso come diritto soggettivo esercitabile indipendentemente dalle condizioni patrimoniali dell’interessato e diretto ad ottenere un risarcimento del danno materiale e del danno morale. 3) Principio del giudice naturale precostituito per legge= fa riferimento alla garanzia per i cittadini di un giudizio imparziale 4) Irretroattività della legge penale sfavorevole= per cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto (art 25). Fa riferimento anche all’obbligo per il legislatore di definire in termini precisi le fattispecie di reato (principio di tassativit e determinatezza,), per ridurre i à̀ margini di discrezionalit dell’autorit che dovr sanzionare à̀ à̀ à̀ 5) Presunzione di non colpevolezza= fino a che non interviene una sentenza di condanna definitiva 6) Principio del giusto processo= riassume tutti gli altri principi. Rinvio alla legge ordinaria per l’attuazione dei principi del giusto processo: - rispetto del principio del contraddittorio tra le parti in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale - garanzia di una ragionevole durata dei processi