Scarica Dispensa primo parziale prof Migliavacca e più Dispense in PDF di Economia e gestione della banca solo su Docsity! La clausola generale Le norme che disciplinano il bilancio di esercizio Ordine gerarchico Il precetto contenuto nella clausola generale (art 2423) è considerato prioritario rispetto all’osservanza delle prescrizioni di dettaglio successive che il legislatore ha voluto esplicitare. Sono subordinate alla clausola generale: o Gli altri articoli del Codice Civile o I principi contabili italiani, che integrano il quadro di riferimento generale. Art. 2423 I Comma “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa” Già dal I comma vediamo che gli amministratori devono redigere il bilancio, e ne sono responsabili delle informazioni in esso contenuto. Il Bilancio deve essere costituito da: o Stato Patrimoniale (art. 2424-2424 bis) o Conto economico (art 2425-2425 bis) o Rendiconto finanziario (art 2425 ter) o Nota integrativa (art 2427-2427 bis) La Relazione sulla gestione non è parte del bilancio, ma lo correda (art 2428). Art. 2423 II comma “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio” La clausola esprime due prescrizioni: a) L’oggetto che il bilancio deve rappresentare: ovvero la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico di esercizio b) Riferimenti alla chiarezza e alla verità e correttezza La chiarezza: E’ un obbiettivo di carattere generale, strettamente connesso con il principio di utilità dell’informazione per il destinatario. Attiene soprattutto alla forma di esposizione, che deve permettere ai fruitori del bilancio di comprenderne il contenuto. Trova esplicitazione normativa nell’art 2423-ter, attraverso cui il legislatore impone: 1. Il rispetto degli schemi di bilancio rigidi e definiti. Il rispetto dell’ordine di esposizione delle voci. 2. L’adattamento delle voci quando la natura dell’attività esercitate lo esige 3. La comparabilità delle voci 4. Il divieto di compensazioni di partite Tale imposizione legislativa ha il duplice obbiettivo di perseguire la standardizzazione dei bilanci e di consentire comparazioni dei bilanci nello spazio e nel tempo La rappresentazione veritiera Non esiste una verità oggettiva e assoluta delle informazioni contabili: Bensì il bilancio deve essere veritiero rispetto a: • Aspetto formale: rispetto delle regole e delle procedure stabilite per una corretta redazione • Aspetto sostanziale: capacità del bilancio di trasmettere informazioni attendibili e credibili. Inoltre il bilancio deve essere redatto rispettando i criteri di valutazione esposti nel codice civile e approfonditi nei principi contabili. La correttezza La correttezza presuppone il rispetto di tutto il sistema di norme e di prescrizioni. Il principio di correttezza interessa tutte le fasi del processo di costruzione del bilancio. La correttezza si esplicita in: o aritmetica e economica (il bilancio deve rappresentare ciò che succede a livello economico. o onestà (l’equivalente del buon padre di famiglia in diritto privato) o neutralità (quando non predilige una determinata categoria di stakeholder). o rispetto delle regole di valutazione Art 2423 III comma “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” Art 2423 IV comma “ Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione” Se tale comma viene applicato è di fondamentale importanza esporre nella nota integrativa i criteri con i quali si è attuata la presente disposizione. Art. 2423 V comma Se in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga. La deroga quindi: o Ha carattere di eccezionalità o È obbligatoria o È estendibile a ogni disposizione relativa al bilancio di esercizio o Comporta un obbligo di giustificazione in nota integrativa. Esempio: Il cambio di destinazione economica di un’immobilizzazione (ad. es un terreno si rivaluta perché passa da agricolo a edificabile) Principio di continuità dei criteri di valutazione e deroghe AI fine di poter comparare nel tempo i valori espressi nel bilancio di esercizio della società, i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’ altro. (art. 2423 bis) Esempio: se decido di utilizzare il metodo Fifo per valutare le rimanenze in magazzino, dovrò continuarlo ad utilizzarlo anche nei seguenti esercizi I principi dell’OIC Principio della rilevanza Nel bilancio devono essere incluse informazioni rilevanti e significative. (art.2423) Le società illustrano nella nota integrativa i criteri coni quali hanno dato attuazione a tale principio. L’OICI11 specifica che un’informazione è considerata rilevante quando è potenzialmente in grado di influire sulla decisione economica di un lettore di bilancio. Principio della comparabilità Secondo tale principio (art. 2423 ter) l’informazione deve essere comparabile nel tempo e nello spazio. Nel nostro ordinamento la comparabilità si raggiunge tramite schemi rigidi (schema di conto economico e stato patrimoniale). La comparabilità si applica anche con la necessità di avere sempre due esercizi in un bilancio (l’esercizio corrente e quello dell’anno precedente). i Principi Contabili Internazionali I principi internazionali IAS= International Accounting Standards IFRS= International Financial Reporting Standards Dagli anni settanta gli enti dei diversi paesi hanno deciso di creare un unico set di principi contabili da rendere obbligatori in più di 100 paesi nel mondo, per facilitare gli investimenti in società estere. In Italia dal 2005 le società quotate in borsa (e le loro controllate), hanno l’obbligo di adottare i principi IAS/IFRS. Anche le società non quotate, se lo desiderano, possono adottarli (a patto che non siano società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata o micro). Struttura dell’informativa Il conceptual framework non è un principio contabile, bensì una carta d’intenti, una finalità, e deve servire come guida laddove una certa transazione non è legiferata. Nello specifico, contiene in maniera esplicita qual è la finalità del bilancio: fornire agli investitori attuali e potenziali, ai finanziatori e ai creditori le informazioni utili per prendere decisioni sull’apporto di risorse finanziarie Esplicitando a chi è rivolto il bilancio, pone una netta differenza rispetto ai principi contabili italiani. Ciò vuole enfatizzare l’importanza dell’investitore nella lettura del bilancio. Si esplicita che le decisioni relative all’azienda si basano su aspettative in merito ai risultati che l’azienda potrà perseguire anche in futuro: focus su capacità di generare risorse liquide in futuro piuttosto che sulla consistenza della situazione patrimoniale e finanziaria di partenza. Negli ias/ifrs si possono rivaluare gli asset immobiliari, posso inserire il valore del marchio etc… cose che con i principi italiani non potrei fare L’assunto fondamentale sostiene che il bilancio fa riferimento ad un’impresa che possa vivere nel futuro (simile all’ordinamento italinao). La definizione degli elementi che costituiscono il bilancio All’interno del Conceptual Framework vengono menzionati anche gli elementi che costituiscono il bilancio. Il bilancio deve essere utile agli utilizzatori del bilancio per prevedere i flussi di cassa futuri (questa frase è una novità introdotta dal 2018). Viene inoltre incluso il concetto di stewardship, ovvero il monitoraggio dell’operato del management. Un’attività (asset) è una risorsa economico controllata dall’impresa, come risultato di eventi passati. Una risorsa economico è un diritto che il potenziale per produrre benefici economici. Una passività (liability) è un’obbligazione attuale dell’impresa a trasferire una risorsa economica a seguito di eventi passati. Il patrimonio netto (equity) è il valore residuo dell’attività dopo aver detratto tutte le passività. I ricavi (income) sono incrementi nelle attività o decrementi di passività che si concretizzano in incrementi nel patrimonio netto diversi dagli apporti eseguiti dai detentori del capitale. Condizione per l’imputazione dei ricavi I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. Condizione per l’imputazione dei costi Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se non sono imputati al conto economico. Tale modalità di imputazione dei costi determina un contesto in cui si possono manifestare comportamenti tipici della dipendenza rovesciata. Inerenza Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi. Un costo può essere imputato all’attività commerciale solo se è inerente. In alcuni casi il legislatore dà una percentuale entro il quale un costo può essere dedotto. Nei casi in cui il legislatore non ha espresso la percentuale, e un bene è servito sia ad uso aziendale che personale, posso dedurre il costo in base alla percentuale inerente all’attività svolta. Il legislatore distingue due basket (gruppi): a) Ricavi che concorrono a formare il reddito e ricavi e proventi che non concorrono in quanto esclusi Quando un reddito è escluso, a quel ricavo possono essere associati ugualmente dei costi deducibili. b) Il ricavo esente: il ricavo esente non può comportare costi deducibili. a. Ad esempio la plusvalenza derivanti dalla vendita di partecipazioni L’inerenza all’attività può essere: • oggettiva, oppure • determinata secondo convenzione dalla norma tributaria (al fine di limitare la discrezionalità degli amministratori) In forza di queste presunzioni, per esempio: – il costo delle autovetture è considerato inerente (e quindi deducibile) soltanto in parte molto limitata (salvo alcune eccezioni, come per esempio quelle relative alle aziende che offrono servizi di trasporto con autista); – il costo dei telefoni cellulari è considerato inerente (e quindi deducibile) soltanto nella misura del 50%. In alcuni casi, a volte anche per esigenze di semplicità, la deducibilità fiscale ispira le valutazioni di natura civilistica. È quanto accade spesso nella definizione delle aliquote di ammortamento relative ai beni materiali: le aziende procedono all’ammortamento civilistico utilizzando le aliquote previste dalla norma fiscale. Deducibilità dei costi Le differenze più grandi tra normativa civilistica e fiscale derivano dalla deducibilità dei costi. Ad. es in merito all’ammortamento (che per il tuir è deducibile solo in quote) e in merito ai crediti (che per il tuir la svalutazione dei crediti è deducibile solo fino allo 0,5%). Il Rendiconto Finanziario Le disposizioni normative del C.C La redazione del rendiconto finanziario per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria è prevista dal comma I dell’art 2423 c.c.: “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa” Ulteriormente, l’art 2425-ter c.c. evidenzia come: “Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci” Il principio contabile nazionale OIC10 Il principio contabile nazionale OIC10 disciplina il contenuto e le modalità di redazione del rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. Esso fornisce informazioni di natura finanziaria, non ottenibili dallo stato patrimoniale comparativo, anche se corredato dal conto economico, in quanto lo stato patrimoniale non mostra chiaramente le cause di variazione delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. In particolare, il rendiconto finanziario fornisce informazioni utili per valutare la dinamica finanziaria (ovvero i flussi di cassa) della società o del gruppo nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi. I benefici informativi I benefici informativi del rendiconto finanziario sono molteplici: a) Le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla attività operativa. b) La capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine. c) La capacità della società di autofinanziarsi. L’ammontare del flusso finanziario L’ammontare del flusso finanziario derivante dall’attività operativa: consente di comprendere come l’andamento economico (il risultato economico) della gestione si ripercuota sulla dinamica finanziaria (su i flussi di cassa) dell’azienda. L’ammontare del flusso finanziario derivante dall’attività di investimento: consente di analizzare i pagamenti effettuati o ricevuti per acquisire o cedere attività destinate a produrre ricavi negli esercizi futuri. L’ammontare del flusso finanziario derivante dall’attività di finanziamento consente di comprendere le disponibilità liquide incassate o corrisposte a titolo d capitale di rischio o di capitale di debito. I flussi finanziari dell’attività operativa I flussi finanziari dell’attività operativa comprendono generalmente i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e della fornitura di servizi e gli altri flussi non compresi nell’attività di investimento e di finanziamento. Alcuni esempi sono: • Incassi dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi • Incassi da royalty, commissioni, compensi • Pagamenti per l’acquisto di materie prime Le operazioni dell’attività operativa sono riflesse nel conto economico e rappresentano anche una delle fonti di finanziamento dell’impresa. Il flusso finanziario derivante dall’attività operativa può essere determinato alternativamente: • Con il metodo diretto: sommando: - I flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle singole specie di componenti di reddito riconducibili all’attività operativa - I flussi derivanti dai pagamenti del TFR e dei fondi per rischi e oneri • Con il metodo indiretto: è ricostruito a partire dal risultato di esercizio, mediante una serie di rettifiche e alcune integrazioni. Il metodo indiretto Con il metodo indiritto il flusso finanziario derivante dall’attività è determinato dall’utile (o dalla perdita) dell’esercizio: a) Rettificato per tenere conto di: - Elementi di natura non monetaria, ossia poste contabili che non hanno richiesto esborso/incasso di disponibilità liquide nel corso dell’esercizio e che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (alcuni esempi sono ammortamenti di immobiliz, accantonamenti fondi rischi, accantonamenti per TFR) - Variazioni del capitale circolante netto connesse ai costi o ricavi della attività operativa. In particolare, il capitale circolante netto* viene determinato escludendo le disponibilità liquide e i debiti finanziari e risulta pertanto dalla somma di: crediti verso clienti + rimanenze + altre attività correnti diverse dalle disponibilità liquide + debiti verso fornitori – altre passività correnti diversi dai debiti finanziari a breve termine - Operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall’attività di investimento e finanziamento (alcuni esempi sono plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività). b) Integrato per tenere conti di pagamenti relativi al TFR e ai fondi per rischi e oneri. *Il capitale circolante netto (CNN) è rappresentato da rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti connesse ai ricavi e oneri di natura operativa. La Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione La Nota Integrativa (art 2427cc) Il contenuto della Nota integrativa è definito dalle seguenti fonti normative: • Art. 2427 • OIC 12 • Altre disposizioni La Nota Integrativa è un documento illustrativo-contabile , che costituisce parte integrante del bilancio, che ha la finalità generale di fornire ogni informazione esplicativa, integrativa e complementare rispetto agli schemi di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario) che gli amministratori ritengono utile per redigere con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Pertanto non esistono limitazioni alle informazioni che gli amministratori possono inserire in Nota Integrativa, purché non siano in contrasto con il principio di rilevanza. Non è prevista una struttura obbligatoria, bensì le informazioni relative allo Stato Patrimoniale e al Conto economico devono essere presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Il contenuto La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipendono solo dalla determinazione degli ammontari presentati nelle voci, bensì da una puntuale informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori. Le informazioni che gli amministratori devono indicare in Nota Integrativa sono funzionali a: • Evidenziare eventuali deroghe all’applicazione dei principi generali • Spiegare i criteri di valutazione adottati nelle stime di bilancio • Articolare in modo analitico la composizione di alcune voci del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, motivando ove necessario determinate scelte di iscrizione • Fornite il dettaglio delle variazioni quantitative che hanno subito durante l’esercizio gli stock che compongono lo Stato Patrimoniale • Fornire dati e informazioni aggiuntive rispetto alle misurazioni esposte nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico 1)Principi generali di bilancio Un primo gruppo di informazioni che la nota integrativa deve fornire (solitamente presentate all’inizio del documento) riguarda il modo in cui sono stati applicati i principi generali che guidano la redazione del bilancio di esercizio. Devono ad esempio: - Essere esplicitati i criteri con i quali la società ha dato attuazione all’eventuale deroga art.2423 IV comma (informazioni irrilevanti) - Essere esplicitati criteri con i quali la società ha dato attuazione all’eventuale deroga art2423 V comma (deroga rispetto a normative successive) 2)I criteri di valutazione utilizzati Un secondo gruppo di informazioni riguarda i criteri di valutazione utilizzati, con specifica delle motivazioni di valutazione di alcune voci e informazioni complementari. L’obbligo di esporre i criteri di valutazione adottati assume una valenza informativa particolarmente importante quando la normativa offre la possibilità di scegliere tra diverse alternative, come avviene ad esempio per la valutazione della partecipazioni immobilizzate in imprese controllotate. Immobilizzazioni immateriali di Lavazza Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori e dei costi direttamente imputabili, rettificato in precedenti esercizi dalle rivalutazioni conseguite all’applicazione delle leggi 408/1990. Il costo delle immobilizzazioni immateriali viene sistematicamente ammortizzato, a quote costanti, in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione del bene. Le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell’attivo. Operazioni di leasing finanziario di Lavazza La contabilizzazione delle operazioni di leasing è conforme alla prassi civilistica vigente in Italia e prevede la contabilizzazione a conto economico dei canoni di locazione di competenza. Secondo l’adozione del metodo IAS/IFRs avremmo dovuto contabilizzare a Stato Patrimoniale i beni nell’attivo e il debito residuo nel passivo, cosa che con la prassi italiana non avviene. Rimanenze di Lavazza Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo d’acquisto o di produzione ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato, tenendo conto dei relativi oneri accessori di vendita. Il costo delle rimanenze, comprende gli oneri accessori di diretta imputazione e i costi direttamente attribuibili a la quota ragionevolmente imputabili di quelli indiretti di produzione. Al fine di rappresentare adeguatamente in Bilancio il valore delle rimanenze e per considerare le perdite di valore derivanti da materiale obsoleto è stato iscritto un fondo obsolescenza, a diretta deduzione del valore delle rimanenze stesse. 3)Informazioni aggiuntive su singole voci Un terzo gruppo di indicazioni riguarda dati e informazioni aggiuntive su specifiche voci: 1. Composizione delle voci “Costi di ampliamento” e “Costi di sviluppo”, nonché delle ragione dell’iscrizione e i rispettivi criteri di ammortamento 2. La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali 3. L’elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate. 4. La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categoria di attività e secondo aree geografiche 5. La composizione delle voci “Ratei e Risconti” 4)Variazione degli stock di stato patrimoniale Un quarto gruppo di informazioni evidenzia le variazioni intervenute nella consistenza degli stock (attivo, passivo e patrimonio netto) che compongono lo Stato Patrimoniale. Vanno indicate: • Le movimentazioni delle immobilizzazioni, specificando il costo, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni di esercizi precedenti; le acquisizioni, le alienazioni avvenute nell’esercizio. • Variazioni intervenute nelle poste dell’attivo e del passivo dell’esercizio; in particolare per le voci per fondi, tfr • Variazioni intervenute nelle poste dell’attivo e del passivo dell’esercizio precedente. 5)Altre informazioni Infine, la Nota integrativa comprende alcuni aspetti della gestione aziendale condotto nell’esercizio: - L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività non risultanti dallo Stato Patrimoniale - Notizie sui dipendenti - Notizie su chi è l’impresa che redige il bilancio - Destinazione del risultato d’esercizio La Relazione sulla gestione (art 2428 cc) Dal punto di vista normativo, la Relazione sulla Gestione non è un documento che fa parte del bilancio di esercizio, ma è un allegato del bilancio e come tale non è soggetto all’approvazione dell’assemblea dei soci. Tuttavia, la predisposizione della Relazione sulla Gestione è obbligatoria per le società di capitali, con esclusioni delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e delle micro imprese. Le finalità La Relazione sulla Gestione è un documento informativo di natura descrittiva che integra i documenti di bilancio con lo scopi di: • Illustrare il contesto economico all’interno del quale si sono sviluppate le attività della società nell’ultimo esercizio • Descrivere le attività che la società ha svolto e illustrare i risultati gestionali • Presentare i risultati che la società ha realizzato nei diversi settori in cui opera, direttamente o indirettamente attraverso altre società controllate • Descrivere i rischi e le incertezze da cui è composta la società • Dare informazioni sugli investimenti effettuati dalla società durante l’esercizio. La struttura Il Codice Civile e i Principi Contabili non vincolano la predisposizione della Relazione sulla Gestione a uno schema particolare. Tuttavia il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti insieme a Confindustria hanno predisposto una guida che suggerisce di sviluppare la Relazione in due sezioni: 1) Di carattere generale, dedicata alla descrizione dell’attività d’impresa e all’ambiente in cui opera 2) Centrata sui fatti gestionali rilevanti, oltre che all’esposizione di alcune informazioni espressamente richieste dal legislatore.