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riassunto di diritto commerciale - l'impresa collettiva, Sintesi del corso di Diritto Commerciale

Riassunto diritto commerciale. L'impresa collettiva e l'impresa sociale

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

In vendita dal 18/07/2013

olghina92
olghina92 🇮🇹

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SEZIONE SECONDA,L'IMPRESA COLLETTIVA
CAPITOLO 1,IMPRESA COLLETTIVA E IMPRESA SOCIALE
L'impresa collettiva
L'impresa può essere imputata non solo ad una persona fisica,ma anche ad una
pluralità di persone fisiche,in questo caso si parla di impresa collettiva.
Il numero e l'importanza delle imprese collettive aumenta con lo sviluppo economico.
Lo sviluppo tecnico è realizzabile solo attraverso grandi imprese e queste a loro volta
esigono la costituzione di imprese collettive. Per raggiungere imprese di grandi
dimensioni si fanno partecipare all'impresa collettiva imprese a loro volta collettive.
Le collettività di persone sono caratterizzate dallo scopo per il raggiungimento del
quale i partecipi alla collettività si riuniscono.
Secondo l'art 2247,quando due o più persone si riuniscono per esercitare <<in
comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili>> si ha una società.
Se invece la partecipazione dei soci ai vantaggi dell'attività comune avviene secondo
lo schema mutualistico,si ha una cooperativa.
Quindi l'esigenza di più persone di esercitare l'impresa per realizzare un utile viene
soddisfatta attraverso lo schema delle società.
Il concetto di società.
Art 2247 <<con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi
per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili>>.
Di solito la società nasce da un contratto,al quale possono partecipare più di due
persone e quindi da un contratto plurilaterale.
La possibilità di partecipazione di più di due persone dipende dal fatto che le stesse
non si scambiano tra loro le rispettive prestazioni,ma riuniscono le loro prestazioni
per il raggiungimento di uno scopo comune.
I conferimenti dei soci consistono nell'attribuzione alla società di un diritto reale o
personale.
L'oggetto dei diritti può essere tra i più vari:beni mobili e immobili,materiali e
immateriali,ecc.
Con la partecipazione alla società ogni contraente acquista lo stato di socio,quindi il
diritto a partecipare per una quota ai risultati dell'attività sociale.
La partecipazione sociale comprende il diritto di ricevere dalla società:
-una parte degli utili realizzati.
-una quota del patrimonio sociale allo scioglimento della società.
Anche quando tutti i beni vengono conferiti dai soci in proprietà o in usufrutto, la
società non si deve confondere con la comunione spettante a due o più persone.
È prevista la possibilità della nullità o dell'annullamento parziale del rapporto
plurilaterale e quindi del rapporto di società.
La società potrebbe anche nascere da un atto unilaterale nel caso di spa e di srl.
L'impresa deve essere svolta non solo per conto,ma anche nel nome della società.
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SEZIONE SECONDA,L'IMPRESA COLLETTIVA

CAPITOLO 1,IMPRESA COLLETTIVA E IMPRESA SOCIALE

L'impresa collettiva L'impresa può essere imputata non solo ad una persona fisica,ma anche ad una pluralità di persone fisiche,in questo caso si parla di impresa collettiva. Il numero e l'importanza delle imprese collettive aumenta con lo sviluppo economico. Lo sviluppo tecnico è realizzabile solo attraverso grandi imprese e queste a loro volta esigono la costituzione di imprese collettive. Per raggiungere imprese di grandi dimensioni si fanno partecipare all'impresa collettiva imprese a loro volta collettive. Le collettività di persone sono caratterizzate dallo scopo per il raggiungimento del quale i partecipi alla collettività si riuniscono. Secondo l'art 2247,quando due o più persone si riuniscono per esercitare <<in comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili>> si ha una società. Se invece la partecipazione dei soci ai vantaggi dell'attività comune avviene secondo lo schema mutualistico,si ha una cooperativa. Quindi l'esigenza di più persone di esercitare l'impresa per realizzare un utile viene soddisfatta attraverso lo schema delle società. Il concetto di società. Art 2247 <<con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili>>. Di solito la società nasce da un contratto,al quale possono partecipare più di due persone e quindi da un contratto plurilaterale. La possibilità di partecipazione di più di due persone dipende dal fatto che le stesse non si scambiano tra loro le rispettive prestazioni,ma riuniscono le loro prestazioni per il raggiungimento di uno scopo comune. I conferimenti dei soci consistono nell'attribuzione alla società di un diritto reale o personale. L'oggetto dei diritti può essere tra i più vari:beni mobili e immobili,materiali e immateriali,ecc. Con la partecipazione alla società ogni contraente acquista lo stato di socio,quindi il diritto a partecipare per una quota ai risultati dell'attività sociale. La partecipazione sociale comprende il diritto di ricevere dalla società: -una parte degli utili realizzati. -una quota del patrimonio sociale allo scioglimento della società. Anche quando tutti i beni vengono conferiti dai soci in proprietà o in usufrutto, la società non si deve confondere con la comunione spettante a due o più persone. È prevista la possibilità della nullità o dell'annullamento parziale del rapporto plurilaterale e quindi del rapporto di società. La società potrebbe anche nascere da un atto unilaterale nel caso di spa e di srl. L'impresa deve essere svolta non solo per conto,ma anche nel nome della società.

I vari tipi di società. Il legislatore ha previsto vari tipi di società,tra i quali i soci possono scegliere a seconda delle loro esigenze. Oltre alle società cooperative,ci sono 6 tipi legislativi di società: società semplice,società in nome collettivo,società in accomandita semplice,società per azioni,società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata. I criteri su cui si fonda la distinzione sono 3: 1)la presenza o meno di responsabilità personale dei soci per il pagamento dei debiti della società: i diritti che i soci conferiscono alla società costituiscono il patrimonio sociale_._ Poi la società inizia la sua attività per mezzo degli organi sociali. Quando dall'esercizio dell'attività derivano dei debiti,i creditori possono soddisfarsi sul patrimonio sociale,ma in alcuni tipi sociali,possono rivolgersi anche contro i soci,i quali sono responsabili personalmente dei debiti della società. Quindi si distinguono tipi sociali: -in cui tutti i soci sono personalmente responsabili per i debiti della società. -in cui nessun socio è personalmente responsabile per i debiti della società. -in cui vi sono due categorie di soci,una personalmente responsabile e l'altra no. 2)la natura dell'attività sociale: se l'attività sociale è un'attività commerciale,non si può adottare il tipo della società semplice,ma bisognerà adottare un altro tipo. Se,invece,l'attività sociale non è commerciale,la società sarà una società semplice. Può accadere che due o più persone esercitano un'attività commerciale sotto lo schema della società semplice. 3)La presenza o meno di azioni: il patrimonio sociale può essere diviso in tante quote quanti sono i soci. Può essere diviso anche in un numero predeterminato di quote,che vengono ad essere di valore uguale mentre ogni socio può essere titolare di una o più quote. Questo 3° criterio permette di distinguere le società per azioni dalle società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni dalle società in accomandita semplice. Società semplice: è una società che non può esercitare un'impresa commerciale,ed in cui tutti i soci hanno di solito una responsabilità personale. Gli altri tipi di società hanno per oggetto un'attività commerciale. Si distinguono in 5 tipi: Società in nome collettivo: è una società in cui tutti i soci hanno responsabilità personale. Società in accomandita semplice: è una società in cui vi sono due categorie di soci: gli accomandatari,con responsabilità personale,e gli accomandanti,senza responsabilità personale. Le quote di questa società non sono rappresentate da azioni. Società in accomandita per azioni: è una società in cui nessun socio ha responsabilità personale e in cui le quote sono rappresentate da azioni. Società a responsabilità limitata: nessun socio ha responsabilità personale,ma in questo tipo di società le quote non sono rappresentate da azioni. Mentre le società semplici devono essere iscritte nell'apposita sezione speciale,le altre società hanno l'obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

produrre anche il trasferimento della partecipazione sociale. La società per azioni, vista l'assoluta mancanza di responsabilità personale dei soci e dell'alienabilità delle quote rappresentate da azioni, è il tipo più adatto per la costituzione di gradi imprese. Proprio perché la società per azioni deve avere un capitale minimo di 120mila euro, il legislatore ha supposto che questo tipo di società non può essere adottato dalle imprese di proporzioni molto ridotte. Per colmare questa lacuna il legislatore ha istituito la società a responsabilità limitata senza responsabilità personale dei soci e con quote di solito liberamente trasferibili, ammettendone la costituzione anche con un capitale di almeno 10mila euro.

LA SOCIETA' SEMPLICE,CAPITOLO 2

Premessa. La forma del contratto. La società semplice costituisce il tipo meno complicato di società. Essa,a differenza delle altre,non può svolgere attività commerciali. Il contratto può essere concluso in qualunque forma,anche oralmente. La società semplice deve essere iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese ed in caso di contratto verbale,il regolamento prevede che la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da tutti i soci. Quando però si conferiscono determinati diritti su beni immobili si deve osservare la forma scritta a pena di nullità. I rapporti tra i soci. Per quanto riguarda il rapporto tra i soci bisogna guardare il contenuto del contratto. Se il regolamento contrattuale manca o è solo parziale,si fa riferimento alle disposizioni del codice civile che regola i rapporti tra i soci e i rapporti con i terzi attraverso norme suppletive. Per i rapporti tra i soci i punti più importanti sono:

  1. I conferimenti di ciascun socio. Nel contratto può mancare l'indicazione dei conferimenti dovuti dai soci,perchè la legge prevede che essi debbano partecipare in parti uguali. I soci devono conferire moneta. Se i conferimenti vanno perduti o risultino insufficienti per il raggiungimento dello scopo sociale,i soci non sono obbligati a compiere altri conferimenti,mentre l'inidoneità del patrimonio sociale al raggiungimento dello scopo sociale è causa di estinzione della società. Di solito nel contratto sono determinati sia i conferimenti dovuti, sia il loro valore. La somma dei valori rappresentati dai conferimenti dei soci costituisce il capitale sociale. Iniziata la vita della società,il valore del patrimonio sociale è soggetto a continue variazioni: se aumenta si hanno degli utili,se diminuisce si hanno delle perdite.
  2. L'amministrazione della società. Se nel contratto non è stabilito nulla, tutti i soci sono amministratori. L'amministrazione si svolge in modo disgiuntivo,quindi ogni socio ha il potere di compiere da solo qualunque atto di gestione che rientri nell'oggetto sociale. Questo sistema garantisce la rapidità delle decisioni,ma non assicura una tutela efficace contro il compimento di atti dannosi della società perchè ogni socio può compiere atti in ogni momento ed un altro socio può opporsi solo prima del compimento dell'atto. La deliberazione dei soci è il frutto della somma delle loro volontà considerate singolarmente,che possono anche essere manifestate separatamente senza che ci sia la riunione dei soci e la votazione in un'assemblea. Questa disciplina è quella legale,però di solito il contratto stabilisce a chi spetta il potere di amministrazione. I patti contrattuali più frequenti sono:

patrimoniale,quindi i creditori particolari dei soci non possono né soddisfarsi sul patrimonio sociale né pretendere che la società liquidi la quota del loro debitore: finchè dura la società possono soltanto fare valere i propri diritti sugli utili che gli spettano. Quando però i beni del patrimonio personale del socio non sono sufficienti a soddisfare i suoi creditori particolari,questi possono chiedere la liquidazione della quota in qualsiasi momento. La quota deve essere liquidata entro 3 mesi dalla domanda e il socio deve essere escluso dalla società,a meno che gli altri soci preferiscano decidere la fine della società,deliberandone lo scioglimento e provvedendo alla sua liquidazione. L'art 2271 vieta al creditore particolare,che sia a sua volta debitore della società, la compensazione del credito che vanta verso il socio con il debito che ha nei confronti della società. Le modificazioni del contratto di società. Il trasferimento della partecipazione sociale Nella società semplice,il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, a meno che il contratto non stabilisca diversamente. È richiesto l'accordo unanime dei soci,quindi non è previsto il recesso dei soci dissenzienti,visto che devono essere tutti d'accordo. In due ipotesi particolari il codice ammette che le modifiche del contratto possano essere prese a maggioranza,cioè quando i soci decidono la trasformazione di una società di persone in una società di capitali o la fusione con un'altra società; in queste ipotesi,per i soci contrari è previsto il diritto di recesso. Nella società semplice non è possibile il libero trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi,quindi nessun socio può trasferire la sua quota ad un terzo,facendolo diventare socio, se tutti gli altri soci non sono d'accordo o se nel contratto non è stato ammesso il libero trasferimento. Lo scioglimento parziale della società:recesso,esclusione,morte del socio. Si ha scioglimento totale del rapporto sociale quando la società cessa di esistere; si ha scioglimento parziale quando la società continua ad esistere,ma uno o alcuni soci cessano di essere tali. Nella società semplice si ha scioglimento parziale per recesso,esclusione o morte di uno o più soci.

  • Recesso: il socio ha diritto di recedere quando: -la durata della società,per clausola originaria del contratto o per proroga successiva,è indeterminata o commisurata alla vita di uno dei soci. -nei casi previsti nel contratto sociale. -per giusta causa. Il recesso deve essere comunicato a tutti gli altri soci dopo un termine non inferiore a 3 mesi.
  • Esclusione: la legge distingue l'esclusione di diritto dall'esclusione deliberata dalla maggioranza dei soci;in entrambi i casi il socio escluso è costretto ad uscire dalla società. Nell'esclusione di diritto l'avvenimento previsto dalla legge produce

l'estinzione del rapporto sociale tra il socio e la società,mentre nell'esclusione per delibera l'avvenimento previsto dalla legge fa sorgere il diritto degli altri soci di procedere all'esclusione:la maggioranza può esercitare questo diritto escludendo il socio, o decidere di non esercitarlo. Ci sono due avvenimenti a cui consegue l'esclusione di diritto: -il fallimento personale del socio. -la richiesta di liquidazione della quota da parte di un creditore particolare del socio. Gli avvenimenti ai quali consegue il diritto della società di escludere il socio sono: -gravi inadempienze agli obblighi sociali. -interdizione o inabilitazione del socio. -condanna del socio ad una pena che importi l'interdizione,anche temporanea, dai pubblici uffici. -impossibilità di compiere il conferimento d'opera che doveva svolgere. -perimento del bene conferito. L'esclusione è decisa dai soci a maggioranza,che va computata per numero. Il rapporto sociale di scioglie decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione della deliberazione al socio escluso. Se la società di compone di 2 soci,l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale,su domanda dell'altro.

  • Morte del socio: nella società semplice,la morte del socio produce l'estinzione del rapporto sociale tra il socio e la società,che liquida la quota del defunto ai suoi eredi,mentre la società continua tra i soci superstiti. Questa è la soluzione principale,ma il codice ne prevede altre 2,consentendo ai soci superstiti o di deliberare lo scioglimento della società o di continuarla con gli eredi del defunto,se questi acconsentono.
  • Liquidazione della quota: nei casi in cui il rapporto sociale si estingue solo per un socio,questo o i suoi eredi hanno diritto ad avere dalla società una forma di denaro corrispondente al valore della quota. Questo valore si determina in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Il pagamento della somma di denaro deve avvenire entro 6 mesi dal giorno dello scioglimento del rapporto.
  • Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi: se il socio aveva responsabilità personale,egli o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento; questo deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Verso i terzi che siano divenuti creditori della società dopo che il socio aveva smesso di farne parte,l'ex socio è responsabile proprio perchè non può opporre la cessazione del suo rapporto con la società.

CAPITOLO 3,LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO.

Premessa. Alla società in nome collettivo si applicano le norme sulla società semplice,che il legislatore ha integrato per creare una disciplina ad hoc. Questa disciplina è basata sull'osservanza dell'obbligo di pubblicità previsto per le imprese commerciali,prescrivendo l'iscrizione del contratto sociale nella sezione ordinaria del registro delle imprese. L'obbligo di registrazione sussiste anche se la collettiva non esercita un'attività commerciale;la mancata registrazione del contratto costitutivo non produce né l'inesistenza né l'invalidità della società,ma solo la sua irregolarità. Quindi anche se irregolare,la società in nome collettivo esiste ed opera ed è ugualmente sottoposta al fallimento in caso di insolvenza. La costituzione della società. 1)Capacità dei soci. Il legislatore ha regolato la capacità dei soci a partecipare alla società in nome collettivo,disponendo che il rappresentante legale dell'incapace assoluto(minore o interdetto) non può partecipare alla costituzione di una società in nome collettivo. Solo se l'incapace acquista una quota della società a titolo gratuito,per successione di morte o per donazione,e se gli altri soci sono d'accordo nel farlo partecipare alla società, allora il tribunale può decidere se autorizzare il rappresentante a partecipare alla società. Le stesse regole valgono per l'inabilitato. L'emancipato può invece parteciparvi previa autorizzazione del tribunale(art 2294). 2)Forma del contratto sociale. Il contratto deve essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Se è stato stipulato in forma diversa non potrà essere pubblicato nel registro delle imprese ma la società esisterà ugualmente,anche se sarà irregolare. Questo vale anche se il contratto è stato stipulato in forma orale. 3)Contenuto del contratto. Per essere registrato il contratto deve anche essere completo nel suo contenuto;si possono omettere indicazioni riguardo alla partecipazione agli utili e alle perdite perchè vengono già stabilite dalle disposizioni legislative,ma bisogna necessariamente stabilire:

  • l'oggetto sociale, cioè il genere di attività economica da esercitarsi dalla società,che può essere commerciale o non commerciale,ma comunque lecita e possibile.
  • la sede sociale, il luogo in cui la società pone il centro della sua attività.
  • il nome della società, che nella società di persone è definito ragione sociale. Mentre per le altre società nel nome deve essere indicato il tipo di società,in quella collettiva non è necessario,poichè basta che vi sia il nome di uno o più soci. Anche se successivamente il socio recede o muore,la società può conservare il nome personale nella ragione sociale,se il socio receduto o gli eredi sono consenzienti (art 2292). anche per la società collettiva vale il principio della novità della ditta.
  • la durata della società, a differenza della società semplice deve essere a tempo determinato. Se alla scadenza i soci continuano a compiere operazioni sociali, si ha

una proroga tacita a tempo indeterminato(art 2307).

  • i conferimenti di ciascun socio ed il valore ad essi attribuito. -è opportuno,ma non indispensabile,indicare chi sono i soci amministratori e rappresentanti della società,determinandone i poteri. 4)Pubblicità del contratto di società. Il legislatore ha stabilito che l'atto costitutivo della società in nome collettivo deve essere pubblicato nella sezione ordinaria del registro delle imprese della provincia in cui è stabilita la sede sociale. Gli amministratori devono depositare il contratto presso l'ufficio che deve compiere la registrazione entro 30 giorni dalla sua conclusione;se gli amministratori non adempiono al loro obbligo,ogni socio può depositare il contratto a spese della società o fare condannare gli amministratori affinchè procedano al deposito. Se il contratto viene registrato nonostante manchino i presupposti della registrazione, alla società si applica la disciplina della collettiva regolare,ma il giudice del registro può ordinare anche d'ufficio la cancellazione della registrazione,senza la quale la società diventa irregolare. L'esecuzione del rapporto sociale. In tutte le società,i soci hanno l'obbligo di compiere i conferimenti stabiliti. 1)Divieto di concorrenza. Oltre all'obbligo del conferimento,i soci in nome collettivo hanno l'obbligo legale di non concorrenza,quindi senza il consenso degli altri soci non possono esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società,nè partecipare come soci illimitatamente responsabili ad un'altra società in concorrenza con la prima. Se violano questo divieto la società ha diritto al risarcimento del danno e può decidere l'esclusione del socio,art 2286. 2)Distribuzione degli utili. Anche per la collettiva vale il principio dettato per la società semplice,per cui ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto annuale. Gli utili però,per essere ripartibili,devono essere realmente conseguiti. Il concetto di utile è dato dalla differenza attiva tra il patrimonio e il capitale della società,quindi non possono essere considerati utili le somme guadagnate nell'ultimo esercizio,qualora negli esercizi precedenti si siano avute delle perdite,per questo motivo le somme guadagnate devono essere destinate all'eliminazione delle perdite. La distribuzione può avvenire se le perdite degli esercizi precedenti sono già state eliminate,o perchè sono state colmate o perchè c'è stata la reintegrazione del capitale sociale attraverso nuovi conferimenti dei soci. Le società in nome collettivo hanno l'obbligo di redigere il proprio bilancio secondo le norme prescritte per le società per azioni,quando tutti i soci illimitatamente responsabili sono società di capitali.

Lo scioglimento e la liquidazione della società. Nella società in nome collettivo si aggiungono due cause di scioglimento a quelle previste per la società semplice. -il provvedimento di scioglimento dell'autorità governativa. -la dichiarazione di fallimento,quando la società esercita un' attività commerciale. Quando la società collettiva è registrata,gli atti di nomina e di sostituzione dei liquidatori devono essere pubblicati nel registro delle imprese,art 2309. Compiuta la liquidazione,i liquidatori devono redigere il bilancio finale e predisporre un altro documento contabile detto piano di riparto dal quale risultino le somme spettanti ad ogni socio. Questi si ritengono approvati se nel termine di 2 mesi dalla comunicazione,non sono stati impugnati,indicando i motivi i impugnazione. Dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione,i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dopo la cancellazione della società,i creditori sociali,che non sono stati soddisfatti, possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci,ed anche nei confronti dei liquidatori,se il mancato pagamento dipende da loro. Le conseguenze della mancata registrazione. Oltre alla responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali,alla collettiva irregolare si applicano le seguenti regole: -la responsabilità personale dei soci è sussidiaria come nella società semplice. -anche la posizione dei creditori particolari dei soci è regolata come nella società semplice. -si presume che ogni socio che agisce per la società ne abbia la rappresentanza, compresa la rappresentanza in giudizio. -il termine di prescrizione dei diritti sociali è di 10 anni e non di 5 anni,come invece è nelle società registrate.

CAPITOLO 4,LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Nozione. La società in accomandita semplice si distingue dalla società in nome collettivo perchè è composta da 2 categorie di soci: -gli accomandatari,che hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. -gli accomandanti,che hanno una responsabilità limitata alla quota conferita,art. 2313. L'atto costitutivo deve indicare chi sono i soci accomandatari e i soci accomandanti. Alla società in accomandita semplice si applicano le norme della società in nome collettivo,che però il legislatore ha dovuto adattare alla diversa struttura sociale. La posizione dei soci accomandatari. I soci accomandatari hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci in nome collettivo. Per quanto riguarda il nome e l'amministrazione della società,invece: 1)la società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari,con l'indicazione del tipo sociale. 2)l'amministrazione può essere conferita solo a soci accomandatari. Se gli amministratori sono stati nominati nel contratto sociale la revoca è ammissibile solo per giusta causa e con il consenso di tutti i soci. La posizione dei soci accomandanti. Essi rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla loro quota. Questa responsabilità c'è anche quando l'accomandita è irregolare(cioè non è stata registrata), a meno che l'accomandante abbia partecipato alle operazioni sociali. I soci accomandanti possono solo prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori ma non possono compiere autonomamente atti di amministrazione o di rappresentanza,trattando o concludendo affari in nome della società. Se violano questo divieto i soci accomandanti assumeranno responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali,comprese quelle sorte precedentemente. Inoltre possono essere esclusi dalla società e devono ripartire le perdite con i soci accomandatari. Il socio accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata anche quando ha consentito che il suo nome venisse inserito nella ragione sociale sotto cui agisce la società. Proprio perchè non hanno il potere di amministrazione,i soci accomandanti hanno un diritto di informazione,quindi devono avere comunicazione annuale del bilancio d'esercizio. Inoltre non possono essere tenuti a restituire le somme ricevute a titolo di utili. Trasferimento della quota. A differenza dei soci accomandatari che sono personalmente responsabili per i debiti sociali,quindi non possono trasferire ad altri la

CAPITOLO 5,LA SOCIETA' PER AZIONI.

Premessa. Le modifiche della disciplina originaria del codice civile: a)l'operatività delle società per azioni nel mercato unico europeo. La disciplina delle società di capitali dettata nel 1942 è stata sottoposta a rilevanti modifiche tramite due decreti legislativi. Dopo le riforme,il sistema normativo è costituito da una disciplina di base,contenuta nel codice civile,applicabile a tutte le società azionarie,e da una disciplina diversa, applicabile solo alle <<società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio>>. La disciplina particolare applicabile alle società per azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ma non quotate nei mercati regolamentati,è posta nel codice civile. La disciplina particolare applicabile solo alle società quotate,invece,è posta nel testo unico finanziario. Le riforme apportate alla regolamentazione del codice civile ci sono state perchè: -si sono modificate la natura e le dimensioni del mercato,che non è più nazionale ma europeo. -si è avvertita la necessità di introdurre nell'ordinamento nazionale una disciplina che consentisse una maggiore flessibilità dell'organizzazione societaria,ammettendo che i soci possano regolare con maggiore autonomia i loro rapporti all'interno della società. Società europea. Alla disciplina del codice si aggiunge quella posta da un regolamento comunitario per agevolare l'attività nel mercato unico di società di dimensioni europee,con cui si consente la costituzione di una società europea in ognuno degli stati membri dell'unione,nella forma di società per azioni. B) le ragioni e le distorsioni del principio maggioritario. La precedente disciplina,che dava il potere di decidere la politica economica della società alla maggioranza dei soci, non ha funzionato perchè si è avuta una grave distorsione dell'applicazione del principio maggioritario,secondo il quale si affida il potere di decisione alla maggioranza dei soci,e si fonda sul riconoscimento che le maggiori responsabilità devono essere affidate a coloro che corrono il maggiore rischio di perdite economiche. Però nella società con le azioni molto diffuse tra i risparmiatori,si ha un gran numero di soci,ciascuno dei quali è titolare di un numero di azioni più o meno piccolo,ma comunque poco rilevante in proporzione al numero complessivo delle azioni che compongono l'intero capitale della società. Nella nuova disciplina è stato riconosciuto ai soci il potere di derogare alla regola per la quale <<a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento>>,ammettendo invece che nell'atto costitutivo i soci possano <>.

La costituzione della società. A) Formazione dell'atto costitutivo e dello statuto. La società per azioni deve avere un capitale corrispondente ai conferimenti dei soci,che non può essere inferiore a 120 mila euro. Il nome della società per azioni,come quello delle altre società di capitali,è detto denominazione sociale,non ragione sociale come nelle società di persone. Ci sono due modi di costituzione della società per azioni: -mediante un' offerta pubblica di sottoscrizione ,che è un procedimento raro. C'è un programma predisposto e firmato dai promotori,in cui sono indicati gli elementi essenziali che caratterizzano la società che si intende costituire entro un determinato termine. I promotori invitano il pubblico ad impegnarsi a versare i conferimenti corrispondenti e,una volta avvenuta la sottoscrizione delle azioni ed il versamento iniziale di almeno il 25% del loro valore di emissione,i sottoscrittori si riuniscono in assemblea e stipulano l'atto costitutivo della società. L'atto deve rispettare le condizioni stabilite nel programma. -mediante costituzione simultanea ,è il procedimento più comune. Sono gli stessi soci fondatori che,attraverso contratti diretti,concludono l'accordo per la stipulazione dell'atto costitutivo della società. In entrambi i modi di costituzione i fondatori possono riservarsi benefici particolari,nei limiti ammessi per i promotori. In qualunque modo sia stata costituita la società,l'atto costitutivo deve contenere una serie di indicazioni,tra le quali: i nomi dei soci e degli eventuali promotori,la denominazione e il comune dove ha sede la società,l'attività che costituisce l'oggetto sociale,l'ammontare del capitale,il sistema di amministrazione adottato,gli amministratori il loro numero e i poteri,se la società è costituita a tempo indeterminato occorre indicare un periodo di tempo dopo il quale è ammesso per legge il recesso del socio. Società unipersonale. Quando i soci fondatori sono almeno 2,l'atto costitutivo ha natura contrattuale, la società può anche essere costituita per atto unilaterale,cioè ad opera di un solo socio fondatore;in questo caso si ha una spa unipersonale,composta da un unico azionista,soggetta ad una disciplina particolare. B) Iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto nel registro delle società. Perchè la società esista è necessario che l'atto costitutivo venga iscritto nel registro delle imprese. Quindi entro 20 giorni dalla redazione dell'atto costitutivo,gli amministratori,ed anche il notaio che lo ha redatto,sono obbligati a depositarlo presso il registro delle imprese nella provincia in cui è stabilita la sede della società. Se il notaio o gli amministratori non provvedono,può provvedervi ogni azionista a spese della stessa società. Insieme al deposito va richiesta l'iscrizione della società nel registro delle imprese; per registrare la società l'ufficio deve accertare la regolarità formale della documentazione e che l'atto costitutivo sia stato redatto in forma pubblica;che contenga le indicazioni essenziali riguardo la denominazione della società, i