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Riassunto diritto commerciale. L'impresa collettiva e l'impresa sociale
Tipologia: Sintesi del corso
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L'impresa collettiva L'impresa può essere imputata non solo ad una persona fisica,ma anche ad una pluralità di persone fisiche,in questo caso si parla di impresa collettiva. Il numero e l'importanza delle imprese collettive aumenta con lo sviluppo economico. Lo sviluppo tecnico è realizzabile solo attraverso grandi imprese e queste a loro volta esigono la costituzione di imprese collettive. Per raggiungere imprese di grandi dimensioni si fanno partecipare all'impresa collettiva imprese a loro volta collettive. Le collettività di persone sono caratterizzate dallo scopo per il raggiungimento del quale i partecipi alla collettività si riuniscono. Secondo l'art 2247,quando due o più persone si riuniscono per esercitare <<in comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili>> si ha una società. Se invece la partecipazione dei soci ai vantaggi dell'attività comune avviene secondo lo schema mutualistico,si ha una cooperativa. Quindi l'esigenza di più persone di esercitare l'impresa per realizzare un utile viene soddisfatta attraverso lo schema delle società. Il concetto di società. Art 2247 <<con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili>>. Di solito la società nasce da un contratto,al quale possono partecipare più di due persone e quindi da un contratto plurilaterale. La possibilità di partecipazione di più di due persone dipende dal fatto che le stesse non si scambiano tra loro le rispettive prestazioni,ma riuniscono le loro prestazioni per il raggiungimento di uno scopo comune. I conferimenti dei soci consistono nell'attribuzione alla società di un diritto reale o personale. L'oggetto dei diritti può essere tra i più vari:beni mobili e immobili,materiali e immateriali,ecc. Con la partecipazione alla società ogni contraente acquista lo stato di socio,quindi il diritto a partecipare per una quota ai risultati dell'attività sociale. La partecipazione sociale comprende il diritto di ricevere dalla società: -una parte degli utili realizzati. -una quota del patrimonio sociale allo scioglimento della società. Anche quando tutti i beni vengono conferiti dai soci in proprietà o in usufrutto, la società non si deve confondere con la comunione spettante a due o più persone. È prevista la possibilità della nullità o dell'annullamento parziale del rapporto plurilaterale e quindi del rapporto di società. La società potrebbe anche nascere da un atto unilaterale nel caso di spa e di srl. L'impresa deve essere svolta non solo per conto,ma anche nel nome della società.
I vari tipi di società. Il legislatore ha previsto vari tipi di società,tra i quali i soci possono scegliere a seconda delle loro esigenze. Oltre alle società cooperative,ci sono 6 tipi legislativi di società: società semplice,società in nome collettivo,società in accomandita semplice,società per azioni,società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata. I criteri su cui si fonda la distinzione sono 3: 1)la presenza o meno di responsabilità personale dei soci per il pagamento dei debiti della società: i diritti che i soci conferiscono alla società costituiscono il patrimonio sociale_._ Poi la società inizia la sua attività per mezzo degli organi sociali. Quando dall'esercizio dell'attività derivano dei debiti,i creditori possono soddisfarsi sul patrimonio sociale,ma in alcuni tipi sociali,possono rivolgersi anche contro i soci,i quali sono responsabili personalmente dei debiti della società. Quindi si distinguono tipi sociali: -in cui tutti i soci sono personalmente responsabili per i debiti della società. -in cui nessun socio è personalmente responsabile per i debiti della società. -in cui vi sono due categorie di soci,una personalmente responsabile e l'altra no. 2)la natura dell'attività sociale: se l'attività sociale è un'attività commerciale,non si può adottare il tipo della società semplice,ma bisognerà adottare un altro tipo. Se,invece,l'attività sociale non è commerciale,la società sarà una società semplice. Può accadere che due o più persone esercitano un'attività commerciale sotto lo schema della società semplice. 3)La presenza o meno di azioni: il patrimonio sociale può essere diviso in tante quote quanti sono i soci. Può essere diviso anche in un numero predeterminato di quote,che vengono ad essere di valore uguale mentre ogni socio può essere titolare di una o più quote. Questo 3° criterio permette di distinguere le società per azioni dalle società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni dalle società in accomandita semplice. Società semplice: è una società che non può esercitare un'impresa commerciale,ed in cui tutti i soci hanno di solito una responsabilità personale. Gli altri tipi di società hanno per oggetto un'attività commerciale. Si distinguono in 5 tipi: Società in nome collettivo: è una società in cui tutti i soci hanno responsabilità personale. Società in accomandita semplice: è una società in cui vi sono due categorie di soci: gli accomandatari,con responsabilità personale,e gli accomandanti,senza responsabilità personale. Le quote di questa società non sono rappresentate da azioni. Società in accomandita per azioni: è una società in cui nessun socio ha responsabilità personale e in cui le quote sono rappresentate da azioni. Società a responsabilità limitata: nessun socio ha responsabilità personale,ma in questo tipo di società le quote non sono rappresentate da azioni. Mentre le società semplici devono essere iscritte nell'apposita sezione speciale,le altre società hanno l'obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
produrre anche il trasferimento della partecipazione sociale. La società per azioni, vista l'assoluta mancanza di responsabilità personale dei soci e dell'alienabilità delle quote rappresentate da azioni, è il tipo più adatto per la costituzione di gradi imprese. Proprio perché la società per azioni deve avere un capitale minimo di 120mila euro, il legislatore ha supposto che questo tipo di società non può essere adottato dalle imprese di proporzioni molto ridotte. Per colmare questa lacuna il legislatore ha istituito la società a responsabilità limitata senza responsabilità personale dei soci e con quote di solito liberamente trasferibili, ammettendone la costituzione anche con un capitale di almeno 10mila euro.
Premessa. La forma del contratto. La società semplice costituisce il tipo meno complicato di società. Essa,a differenza delle altre,non può svolgere attività commerciali. Il contratto può essere concluso in qualunque forma,anche oralmente. La società semplice deve essere iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese ed in caso di contratto verbale,il regolamento prevede che la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da tutti i soci. Quando però si conferiscono determinati diritti su beni immobili si deve osservare la forma scritta a pena di nullità. I rapporti tra i soci. Per quanto riguarda il rapporto tra i soci bisogna guardare il contenuto del contratto. Se il regolamento contrattuale manca o è solo parziale,si fa riferimento alle disposizioni del codice civile che regola i rapporti tra i soci e i rapporti con i terzi attraverso norme suppletive. Per i rapporti tra i soci i punti più importanti sono:
patrimoniale,quindi i creditori particolari dei soci non possono né soddisfarsi sul patrimonio sociale né pretendere che la società liquidi la quota del loro debitore: finchè dura la società possono soltanto fare valere i propri diritti sugli utili che gli spettano. Quando però i beni del patrimonio personale del socio non sono sufficienti a soddisfare i suoi creditori particolari,questi possono chiedere la liquidazione della quota in qualsiasi momento. La quota deve essere liquidata entro 3 mesi dalla domanda e il socio deve essere escluso dalla società,a meno che gli altri soci preferiscano decidere la fine della società,deliberandone lo scioglimento e provvedendo alla sua liquidazione. L'art 2271 vieta al creditore particolare,che sia a sua volta debitore della società, la compensazione del credito che vanta verso il socio con il debito che ha nei confronti della società. Le modificazioni del contratto di società. Il trasferimento della partecipazione sociale Nella società semplice,il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, a meno che il contratto non stabilisca diversamente. È richiesto l'accordo unanime dei soci,quindi non è previsto il recesso dei soci dissenzienti,visto che devono essere tutti d'accordo. In due ipotesi particolari il codice ammette che le modifiche del contratto possano essere prese a maggioranza,cioè quando i soci decidono la trasformazione di una società di persone in una società di capitali o la fusione con un'altra società; in queste ipotesi,per i soci contrari è previsto il diritto di recesso. Nella società semplice non è possibile il libero trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi,quindi nessun socio può trasferire la sua quota ad un terzo,facendolo diventare socio, se tutti gli altri soci non sono d'accordo o se nel contratto non è stato ammesso il libero trasferimento. Lo scioglimento parziale della società:recesso,esclusione,morte del socio. Si ha scioglimento totale del rapporto sociale quando la società cessa di esistere; si ha scioglimento parziale quando la società continua ad esistere,ma uno o alcuni soci cessano di essere tali. Nella società semplice si ha scioglimento parziale per recesso,esclusione o morte di uno o più soci.
l'estinzione del rapporto sociale tra il socio e la società,mentre nell'esclusione per delibera l'avvenimento previsto dalla legge fa sorgere il diritto degli altri soci di procedere all'esclusione:la maggioranza può esercitare questo diritto escludendo il socio, o decidere di non esercitarlo. Ci sono due avvenimenti a cui consegue l'esclusione di diritto: -il fallimento personale del socio. -la richiesta di liquidazione della quota da parte di un creditore particolare del socio. Gli avvenimenti ai quali consegue il diritto della società di escludere il socio sono: -gravi inadempienze agli obblighi sociali. -interdizione o inabilitazione del socio. -condanna del socio ad una pena che importi l'interdizione,anche temporanea, dai pubblici uffici. -impossibilità di compiere il conferimento d'opera che doveva svolgere. -perimento del bene conferito. L'esclusione è decisa dai soci a maggioranza,che va computata per numero. Il rapporto sociale di scioglie decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione della deliberazione al socio escluso. Se la società di compone di 2 soci,l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale,su domanda dell'altro.
Premessa. Alla società in nome collettivo si applicano le norme sulla società semplice,che il legislatore ha integrato per creare una disciplina ad hoc. Questa disciplina è basata sull'osservanza dell'obbligo di pubblicità previsto per le imprese commerciali,prescrivendo l'iscrizione del contratto sociale nella sezione ordinaria del registro delle imprese. L'obbligo di registrazione sussiste anche se la collettiva non esercita un'attività commerciale;la mancata registrazione del contratto costitutivo non produce né l'inesistenza né l'invalidità della società,ma solo la sua irregolarità. Quindi anche se irregolare,la società in nome collettivo esiste ed opera ed è ugualmente sottoposta al fallimento in caso di insolvenza. La costituzione della società. 1)Capacità dei soci. Il legislatore ha regolato la capacità dei soci a partecipare alla società in nome collettivo,disponendo che il rappresentante legale dell'incapace assoluto(minore o interdetto) non può partecipare alla costituzione di una società in nome collettivo. Solo se l'incapace acquista una quota della società a titolo gratuito,per successione di morte o per donazione,e se gli altri soci sono d'accordo nel farlo partecipare alla società, allora il tribunale può decidere se autorizzare il rappresentante a partecipare alla società. Le stesse regole valgono per l'inabilitato. L'emancipato può invece parteciparvi previa autorizzazione del tribunale(art 2294). 2)Forma del contratto sociale. Il contratto deve essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Se è stato stipulato in forma diversa non potrà essere pubblicato nel registro delle imprese ma la società esisterà ugualmente,anche se sarà irregolare. Questo vale anche se il contratto è stato stipulato in forma orale. 3)Contenuto del contratto. Per essere registrato il contratto deve anche essere completo nel suo contenuto;si possono omettere indicazioni riguardo alla partecipazione agli utili e alle perdite perchè vengono già stabilite dalle disposizioni legislative,ma bisogna necessariamente stabilire:
una proroga tacita a tempo indeterminato(art 2307).
Lo scioglimento e la liquidazione della società. Nella società in nome collettivo si aggiungono due cause di scioglimento a quelle previste per la società semplice. -il provvedimento di scioglimento dell'autorità governativa. -la dichiarazione di fallimento,quando la società esercita un' attività commerciale. Quando la società collettiva è registrata,gli atti di nomina e di sostituzione dei liquidatori devono essere pubblicati nel registro delle imprese,art 2309. Compiuta la liquidazione,i liquidatori devono redigere il bilancio finale e predisporre un altro documento contabile detto piano di riparto dal quale risultino le somme spettanti ad ogni socio. Questi si ritengono approvati se nel termine di 2 mesi dalla comunicazione,non sono stati impugnati,indicando i motivi i impugnazione. Dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione,i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dopo la cancellazione della società,i creditori sociali,che non sono stati soddisfatti, possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci,ed anche nei confronti dei liquidatori,se il mancato pagamento dipende da loro. Le conseguenze della mancata registrazione. Oltre alla responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali,alla collettiva irregolare si applicano le seguenti regole: -la responsabilità personale dei soci è sussidiaria come nella società semplice. -anche la posizione dei creditori particolari dei soci è regolata come nella società semplice. -si presume che ogni socio che agisce per la società ne abbia la rappresentanza, compresa la rappresentanza in giudizio. -il termine di prescrizione dei diritti sociali è di 10 anni e non di 5 anni,come invece è nelle società registrate.
Nozione. La società in accomandita semplice si distingue dalla società in nome collettivo perchè è composta da 2 categorie di soci: -gli accomandatari,che hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. -gli accomandanti,che hanno una responsabilità limitata alla quota conferita,art. 2313. L'atto costitutivo deve indicare chi sono i soci accomandatari e i soci accomandanti. Alla società in accomandita semplice si applicano le norme della società in nome collettivo,che però il legislatore ha dovuto adattare alla diversa struttura sociale. La posizione dei soci accomandatari. I soci accomandatari hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci in nome collettivo. Per quanto riguarda il nome e l'amministrazione della società,invece: 1)la società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari,con l'indicazione del tipo sociale. 2)l'amministrazione può essere conferita solo a soci accomandatari. Se gli amministratori sono stati nominati nel contratto sociale la revoca è ammissibile solo per giusta causa e con il consenso di tutti i soci. La posizione dei soci accomandanti. Essi rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla loro quota. Questa responsabilità c'è anche quando l'accomandita è irregolare(cioè non è stata registrata), a meno che l'accomandante abbia partecipato alle operazioni sociali. I soci accomandanti possono solo prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori ma non possono compiere autonomamente atti di amministrazione o di rappresentanza,trattando o concludendo affari in nome della società. Se violano questo divieto i soci accomandanti assumeranno responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali,comprese quelle sorte precedentemente. Inoltre possono essere esclusi dalla società e devono ripartire le perdite con i soci accomandatari. Il socio accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata anche quando ha consentito che il suo nome venisse inserito nella ragione sociale sotto cui agisce la società. Proprio perchè non hanno il potere di amministrazione,i soci accomandanti hanno un diritto di informazione,quindi devono avere comunicazione annuale del bilancio d'esercizio. Inoltre non possono essere tenuti a restituire le somme ricevute a titolo di utili. Trasferimento della quota. A differenza dei soci accomandatari che sono personalmente responsabili per i debiti sociali,quindi non possono trasferire ad altri la
Premessa. Le modifiche della disciplina originaria del codice civile: a)l'operatività delle società per azioni nel mercato unico europeo. La disciplina delle società di capitali dettata nel 1942 è stata sottoposta a rilevanti modifiche tramite due decreti legislativi. Dopo le riforme,il sistema normativo è costituito da una disciplina di base,contenuta nel codice civile,applicabile a tutte le società azionarie,e da una disciplina diversa, applicabile solo alle <<società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio>>. La disciplina particolare applicabile alle società per azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ma non quotate nei mercati regolamentati,è posta nel codice civile. La disciplina particolare applicabile solo alle società quotate,invece,è posta nel testo unico finanziario. Le riforme apportate alla regolamentazione del codice civile ci sono state perchè: -si sono modificate la natura e le dimensioni del mercato,che non è più nazionale ma europeo. -si è avvertita la necessità di introdurre nell'ordinamento nazionale una disciplina che consentisse una maggiore flessibilità dell'organizzazione societaria,ammettendo che i soci possano regolare con maggiore autonomia i loro rapporti all'interno della società. Società europea. Alla disciplina del codice si aggiunge quella posta da un regolamento comunitario per agevolare l'attività nel mercato unico di società di dimensioni europee,con cui si consente la costituzione di una società europea in ognuno degli stati membri dell'unione,nella forma di società per azioni. B) le ragioni e le distorsioni del principio maggioritario. La precedente disciplina,che dava il potere di decidere la politica economica della società alla maggioranza dei soci, non ha funzionato perchè si è avuta una grave distorsione dell'applicazione del principio maggioritario,secondo il quale si affida il potere di decisione alla maggioranza dei soci,e si fonda sul riconoscimento che le maggiori responsabilità devono essere affidate a coloro che corrono il maggiore rischio di perdite economiche. Però nella società con le azioni molto diffuse tra i risparmiatori,si ha un gran numero di soci,ciascuno dei quali è titolare di un numero di azioni più o meno piccolo,ma comunque poco rilevante in proporzione al numero complessivo delle azioni che compongono l'intero capitale della società. Nella nuova disciplina è stato riconosciuto ai soci il potere di derogare alla regola per la quale <<a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento>>,ammettendo invece che nell'atto costitutivo i soci possano <
La costituzione della società. A) Formazione dell'atto costitutivo e dello statuto. La società per azioni deve avere un capitale corrispondente ai conferimenti dei soci,che non può essere inferiore a 120 mila euro. Il nome della società per azioni,come quello delle altre società di capitali,è detto denominazione sociale,non ragione sociale come nelle società di persone. Ci sono due modi di costituzione della società per azioni: -mediante un' offerta pubblica di sottoscrizione ,che è un procedimento raro. C'è un programma predisposto e firmato dai promotori,in cui sono indicati gli elementi essenziali che caratterizzano la società che si intende costituire entro un determinato termine. I promotori invitano il pubblico ad impegnarsi a versare i conferimenti corrispondenti e,una volta avvenuta la sottoscrizione delle azioni ed il versamento iniziale di almeno il 25% del loro valore di emissione,i sottoscrittori si riuniscono in assemblea e stipulano l'atto costitutivo della società. L'atto deve rispettare le condizioni stabilite nel programma. -mediante costituzione simultanea ,è il procedimento più comune. Sono gli stessi soci fondatori che,attraverso contratti diretti,concludono l'accordo per la stipulazione dell'atto costitutivo della società. In entrambi i modi di costituzione i fondatori possono riservarsi benefici particolari,nei limiti ammessi per i promotori. In qualunque modo sia stata costituita la società,l'atto costitutivo deve contenere una serie di indicazioni,tra le quali: i nomi dei soci e degli eventuali promotori,la denominazione e il comune dove ha sede la società,l'attività che costituisce l'oggetto sociale,l'ammontare del capitale,il sistema di amministrazione adottato,gli amministratori il loro numero e i poteri,se la società è costituita a tempo indeterminato occorre indicare un periodo di tempo dopo il quale è ammesso per legge il recesso del socio. Società unipersonale. Quando i soci fondatori sono almeno 2,l'atto costitutivo ha natura contrattuale, la società può anche essere costituita per atto unilaterale,cioè ad opera di un solo socio fondatore;in questo caso si ha una spa unipersonale,composta da un unico azionista,soggetta ad una disciplina particolare. B) Iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto nel registro delle società. Perchè la società esista è necessario che l'atto costitutivo venga iscritto nel registro delle imprese. Quindi entro 20 giorni dalla redazione dell'atto costitutivo,gli amministratori,ed anche il notaio che lo ha redatto,sono obbligati a depositarlo presso il registro delle imprese nella provincia in cui è stabilita la sede della società. Se il notaio o gli amministratori non provvedono,può provvedervi ogni azionista a spese della stessa società. Insieme al deposito va richiesta l'iscrizione della società nel registro delle imprese; per registrare la società l'ufficio deve accertare la regolarità formale della documentazione e che l'atto costitutivo sia stato redatto in forma pubblica;che contenga le indicazioni essenziali riguardo la denominazione della società, i