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26. Riservatezza dati e diritto d'autore, Appunti di Fondamenti di informatica

26. Riservatezza dati e diritto d'autore

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/12/2021

Doct89
Doct89 🇮🇹

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Legalità del software
I software generalmente sono accompagnati dalla licenza ossia un contratto che stabilisce l’uso che è
consentito fare del programma e che deve essere accettato dall’utente, in maniera implicita o esplicita, per
poter usare legalmente il software. I software protetti da Diritto d’autore o Copyright possono essere a
pagamento o gratuiti.
Diritto d’autore i riferimenti normativi:
Legge n.633/1941, con la quale viene protetta la proprietà intellettuale;
Convenzione Berna esecutiva con la Legge n.399/1978;
Direttiva UE n.250/1991, attuata dal D.lgs. n.518/1992, relativa alla tutela giuridica dei programmi
per elaboratore;
Direttiva UE n.100/1992, attuata dal D.lgs. n.685/1994, relativa al noleggio;
Legge n.248/2000, Nuove norme di tutela del diritto d’autore che ha previsto particolari ipotesi di
reati per i casi di contraffazione e pirateria;
D.lgs. 68/2003, aggiornamento normativa in materia di diffusione, distribuzione e riproduzione in
modo da comprendere il concetto di download di file.
Nel D.lgs. n.518/1992 viene definitivamente sancito che anche i software prodotti da un autore possiedono la
medesima tutela riconosciuta alle altre opere d’autore, nel Capo III sezione IV articolo 64 bis che recita:
“I diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaborare comprendono il diritto di
effettuare o autorizzare:
a) La riproduzione permanente, temporanea, parziale o totale del programma, tali azioni sono soggette
all’autorizzazione del titolare dei diritti;
b) La traduzione l’adattamento trasformazioni e ogni modificazione deve risultare senza pregiudizio dei
diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del
programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di
una copia nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o
con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno
della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del
programma o di una copia dello stesso.”
I successivi articoli 64 ter 64 quater stabiliscono che l’utilizzatore del programma può realizzare copia
dell’opera anche in assenza dell’autorizzazione del titolare del programma: sia necessaria all’uso del
programma; effettuata per lo studio del programma; sia copia di riserva; costituisca copia per de compilare il
programma.
Il DMPC n.244/1994 al fine di fornire una più efficace protezione del software, ha indicato le modalità di
tenuta del Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
In particolare nella sua formulazione recente la legge protegge le Opere dell’ingegno di carattere creativo
letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia e di qualunque espressione.
D.lgs. n.169/1999 attuazione Direttiva UE n.9/1996 relativa alla tutela giuridica delle banche dati, che ha
modificato l’art.1 aggiungendo tra le opere protette “le banche dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore”.
Per Banca dati si intende una raccolta di opere dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” Art.2.
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Legalità del software I software generalmente sono accompagnati dalla licenza ossia un contratto che stabilisce l’uso che è consentito fare del programma e che deve essere accettato dall’utente, in maniera implicita o esplicita, per poter usare legalmente il software. I software protetti da Diritto d’autore o Copyright possono essere a pagamento o gratuiti. Diritto d’autore i riferimenti normativi:  Legge n.633/1941 , con la quale viene protetta la proprietà intellettuale;  Convenzione Berna esecutiva con la Legge n.399/1978 ;  Direttiva UE n.250/1991 , attuata dal D.lgs. n.518/1992 , relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;  Direttiva UE n.100/1992 , attuata dal D.lgs. n.685/1994 , relativa al noleggio;  Legge n.248/2000 , Nuove norme di tutela del diritto d’autore che ha previsto particolari ipotesi di reati per i casi di contraffazione e pirateria;  D.lgs. 68/2003 , aggiornamento normativa in materia di diffusione, distribuzione e riproduzione in modo da comprendere il concetto di download di file. Nel D.lgs. n.518/1992 viene definitivamente sancito che anche i software prodotti da un autore possiedono la medesima tutela riconosciuta alle altre opere d’autore, nel Capo III sezione IV articolo 64 bis che recita: “I diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaborare comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) La riproduzione permanente, temporanea, parziale o totale del programma, tali azioni sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti; b) La traduzione l’adattamento trasformazioni e ogni modificazione deve risultare senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.” I successivi articoli 64 ter 64 quater stabiliscono che l’utilizzatore del programma può realizzare copia dell’opera anche in assenza dell’autorizzazione del titolare del programma: sia necessaria all’uso del programma; effettuata per lo studio del programma; sia copia di riserva; costituisca copia per de compilare il programma. Il DMPC n.244/1994 al fine di fornire una più efficace protezione del software, ha indicato le modalità di tenuta del Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In particolare nella sua formulazione recente la legge protegge le Opere dell’ingegno di carattere creativo letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia e di qualunque espressione. D.lgs. n.169/1999 attuazione Direttiva UE n.9/1996 relativa alla tutela giuridica delle banche dati, che ha modificato l’art.1 aggiungendo tra le opere protette “le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore”. Per Banca dati si intende una raccolta di opere dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” Art.2.

Il termine Copyright che si dichiara col simbolo © deriva dalla fusione dei vocaboli Right e Copy (diretto alla copia) e sta ad indicare il diritto d’autore, tutelato da un insieme di norme che stabiliscono la proprietà e l’utilizzo che si può fare di un bene intellettuale, quale per esempio un software, un brano musicale, un libro e eccetera. Il Copyleft è invece un metodo per rendere un programma (o un altro lavoro) libero. L’autore rende libera la circolazione e la modifica del programma nel rispetto però di condizioni essenziali. Tra i problemi di copyright troviamo le licenze Creative Commons che riguardano in generale risorse e documenti utilizzabili in Internet. Attraverso tale licenza l’autore rende di pubblico dominio le sue creazioni intellettuali o creative, consentendone il libero utilizzo per particolari scopi e secondo determinate condizioni. Le licenze CC sono basate sul principio di condivisione e rielaborazione dei documenti favorendo la libertà di espressione. Hanno validità universale e non sono revocabili. La validità della licenza coincide con la durata del diritto d’autore connesso all’opera. Quando si acquista un software in realtà si acquista una licenza d’uso. Ogni licenza è munita di un codice ID (Product ID Number) associato ad una password che il programma richiede in fase di installazione. Tuttavia grazie a internet esistono store online in cui è possibile installare programmi ed in cui naturalmente è possibile acquistare i vari codici di attivazione. Durante l’installazione a volta è necessaria la registrazione così che il proprietario del software possa aiutare gli utenti nella assistenza tecnica, per informazioni sugli aggiornamenti, suggerimenti e altre notizie inerenti al software. Esistono tuttavia dei programmi che non necessitano di licenza, tra i più importanti abbiamo:  Shareware , gratis solo per un breve periodo;  Freeware , gratis senza limiti;  Demo , promozionale in versione ridotta;  Adware , software come freeware. Richiedono tuttavia all’utente la visione di messaggi pubblicitari per il loro utilizzo;  Abandonware , obsoleto che non viene più commercializzato e pertanto divenuta da privata a freeware. EULA: il contratto con l’utente finale Acronimo EULA ( End-User License Agreement ) o “Contratto con l’utente finale”, si riferisce al contratto di licenza in cui il proprietario specifica le modalità di utilizzo del software da parte dell’utente, garantendo diritti e prescrivendo obblighi. La licenza d’uso EULA ( End-User License Agreement , o contratto con l’utente finale) è il permesso per l’uso di un prodotto software che l’utente ottiene con l’acquisto. I prodotti software sono contrassegnati da un numero di serie o da un identificativo del prodotto ( Product ID ), che è fornito insieme al CD o DVD oppure inviato al momento dell’acquisto in rete. L’uso di software con licenza regolare offre all’utente questi vantaggi:  supporto tecnico completo da parte del fornitore;  aggiornamenti del prodotto in modo semplice e veloce;  garanzia di qualità e affidabilità;  rispetto delle norme sulla protezione del software.

La pena dell’art.420 (attentato a impianti di pubblica utilità) si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Rilevanza penale si ha anche per quanto riguarda la falsità dei documenti informatici. Art.615-ter (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico). “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”. Art.615-quinquies “Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 10.329”. La Legge n.48/2008 ha ratificato la convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, adeguando il codice penale in tema di crimini informatici. La legge ha introdotto nuove forme di reato riguardanti le falsità informatiche, in particolare legate alla certificazione di firma elettronica, e danneggiamenti informatici.