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6 lezione diritto fallimentare, Sbobinature di Diritto fallimentare

effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale- effetti sui creditori

Tipologia: Sbobinature

2020/2021

Caricato il 01/05/2023

luisa99999pl
luisa99999pl 🇮🇹

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Sezione III
EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE.
Introduzione
Qual è il principio per gli effetti dell'apertura della
liquidazione giudiziale per Il debitore? Il principio è
questo: nessun creditore può più soddisfarsi sui beni del
debitore in via autonoma è prevista una sola eccezione
a vantaggio del creditore fondiario, tuttavia tutti i
creditori compresi quelli fondiari devono insinuarsi al
passivo. Se non sono insinuati al passivo non hanno
diritto di concorrere sul patrimonio della liquidazione
giudiziale. Questo significa nel sistema normativo da un
lato che tutti i debiti ha il debitore vengono tutti a
scadenza, e si apre il concorso dei creditori. È il creditore
per poter soddisfare il proprio diritto è necessariamente
chiedere alla procedura accertare l'esistenza e l'entità
proprio credito, e chiedere di partecipare al concorso sul
ricavato della vendita del patrimonio posto a
liquidazione giudiziale. Se questi non parteciperà alla
procedura potrà chiedere la riscossione del proprio
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Sezione III EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE. Introduzione Qual è il principio per gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per Il debitore? Il principio è questo: nessun creditore può più soddisfarsi sui beni del debitore in via autonoma è prevista una sola eccezione a vantaggio del creditore fondiario, tuttavia tutti i creditori compresi quelli fondiari devono insinuarsi al passivo. Se non sono insinuati al passivo non hanno diritto di concorrere sul patrimonio della liquidazione giudiziale. Questo significa nel sistema normativo da un lato che tutti i debiti ha il debitore vengono tutti a scadenza, e si apre il concorso dei creditori. È il creditore per poter soddisfare il proprio diritto è necessariamente chiedere alla procedura accertare l'esistenza e l'entità proprio credito, e chiedere di partecipare al concorso sul ricavato della vendita del patrimonio posto a liquidazione giudiziale. Se questi non parteciperà alla procedura potrà chiedere la riscossione del proprio

credito quando l'imprenditore sarà ritornato in Bonis cioè alla fine della procedura stessa. Il creditore sostanzialmente quando c'è liquidazione giudiziale deve aspettare che intervenga il curatore, che è quest'ultimo successivamente liquidi i beni fanno parte del patrimonio sottoposto alla procedura, e infine partecipare al concorso, se ha ragioni di prelazione queste gli saranno riconosciute, altrimenti parteciperà come creditore chirografario con la stessa percentuale di tutti gli altri creditori.

legislativo 385/1993 testo unico materia bancaria è consentito agli istituti di credito che vantano un credito fondiario di poter intraprendere o proseguire le azioni esecutive in danno del debitore volte al soddisfacimento della garanzia. Anche perché è proprio nella natura del credito fondiario il fatto che si definisce tale il credito che ha assistito da garanzia di ipoteca di 1 grado, cioè se il creditore banca non ha un credito garantito da ipoteca di primo grado ...non si capisce? se ce l'ha bisogna vedere altre circostanze. Solo per questa tipologia di credito è possibile attivare le azioni esecutive, se la banca ha già iniziato può proseguire. In tutti gli altri casi non è così, infatti generalmente interviene il curatore che può dichiarare improcedibile l’azione perché sopravvenuta la liquidazione giudiziale del debitore, diversamente il curatore può solo coltivare l’azione esecutiva e in quel caso i frutti quindi il ricavato vanno integralmente a beneficio a beneficio della curatela stessa, quindi anche se il creditore rimane nella procedura però non prende niente va tutto alla curatela. Ovviamente questi principi queste regole mirano a salvaguardare la par condicio creditorum cioè nel momento in cui interviene la liquidazione giudiziale tutti

i creditori sono uguali anche chi vanta una ipoteca di primo grado, anche in questo caso se il creditore non è un istituto bancario, (perché solo per le banche vale quella regola che possono intraprendere o continuare le azioni esecutive) quindi un creditore qualsiasi non può iniziare un azione esecutiva cmq avrà l’obbligo di insinuarsi al passivo dall’altro di attendere che la procedura realizzi il bene e il ricavato essendoci una garanzia ipotecaria, si applica sempre il principio della par condicio, però sono sempre salve le cause legittime di prelazione. Se ho una garanzia ipotecaria su quel bene sarò soddisfatto fino alla concorrenza del mio credito se abbiamo ricavato abbastanza, se non abbiamo ricavato abbastanza sarò soddisfatto per quanto possibile per quasi l’intero ricavato, diciamo “quasi”per il l’intero perchè ogni creditore deve comunque partecipare alle spese generali della procedura. Dobbiamo quindi ricordare che non è possibile intraprendere nuove azioni e non è possibile continuare le azioni eseguite in corsp. Accanto a questo principio l’altro di altrettanta importanza di partecipazione al concorso dei creditori, che si realizza attraverso una domanda, senza questa domanda che vede il

medesimo soggetto e sia creditore che debitore duplicarli questa qualità al fine di penalizzare e quindi di fargli pagare interamente il suo debito e poi ricevere soltanto una parte del proprio credito, in questo caso ma solo in questo caso il legislatore consente una deroga al principio della par condicio creditorum e consente al creditore che sia anche debitore di compensare il debito con il credito e quidni di imputare il debito interamente al credito cosi soddisfando per intero se devo 100 e ho diritto a 100 non devo niente ma ho preso 100 in questo caso; se devo 100 ma ho diritto a 150 parteciperò al concorso per i 50 ma i 100 me li vado già a prendere; se al contrario devo 100 e ho diritto ad avere 50 compenserò 50 e dovrò dare 50. Questa regola si attua solo se i crediti da compensazione siano stati acquistati prima della data di liquidazione giudiziale, altrimenti succede che i debitori per non pagare i debiti si precipitano chi sanno essere i creditori e acquistano il credito dei soggetti con pochi soldi e poi lo pongono in compensazione, questo pero non e consentito perché il credito deve essere sorto anteriormente alla liquidazione giudiziale e deve essere già liquido ed esigibile.

Ricordando che anche i creditori privilegiati devono essere soddisfatti prima dei chirografari, però se ci sono più creditori privilegiati non si applica la legge della par condicio, invece questa legge si applica fra i creditori che hanno uguale diritto; Molte volte accade che nella liquidazione giudiziale i creditori chirografari non prendono niente perché tutto quello che si ricava va a vantaggio dei creditori privilegiati ovvero coloro che hanno dei diritti di ipoteca, reali di garanzia, di pegno ma si tratta di diritti cmq azionabili in relazione al bene su cui grava, cioè rispetto agli altri beni questi sono creditori chirografari quindi se io ho una garanzia ipotecaria su un immobile e si vende un immobile allora li sono un creditore privilegiato, altrimenti se quell’immobile non si è venduto ma si vende un altro immobile dove non ho nessuna garanzia o sono un semplice creditore chirografario. Inoltre se ci sono più creditori che hanno lo stesso privilegio si torna alla par condicio e prenderanno parte tutti in via proporzionale all’importo del credito. Art.150 : Sezione III – Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per i creditori Art. 150. – Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali – 1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

passare attraverso il riconoscimento del credito qualora fossero riconosciuti passano dallo stato di creditore concorsuale cioè chi ha titolo a partecipare al concorso allo status di creditore concorrente cioè di chi ha diritto ad ottenere in via proporzionale una quota del ricavato. Articolo 152:. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

  1. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell’art. 216. Il giudice delegato può assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza. Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.
  2. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all’importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l’eccedenza.
  3. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il cur Se hai un pegno in questo caso lo puoi realizzare ma prima ti devi far riconoscere dalla procedura che riconosce non solo il credito ma anche la garanzia stesso principio del 151 con riguardo specifico a chi vanta un diritto di pegno. Articolo 153:
  4. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.
  5. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma

loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

  1. L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.
  2. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell’iscrizione e della rinnovazione dell’ipoteca.
  3. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall’art. 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonché alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio. Al primo comma che ci interessa possiamo capire che se ad esempio abbiamo una garanzia su un telefono se si vende il telefono realizzi la garanzia e prendi tutto il ricavato, se soddisfa integralmente il tuo credito il resto va alla procedura se non lo soddisfa tu sarai soddisfatto per una data percentuale per il resto partecipi come creditore chirografario. Al secondo comma dice che se tu prendi i soldi da un'altra parte è chiaro che non puoi pretendere di partecipare come fondiario. Art 154 crediti pecuniari: La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all’archiviazione disposta ai sensi dell’art. 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall’art. 153, comma 3.
  4. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

il secondo comma è cambiato quando dice “dopo”. Art.162 coobbligato o fideiussore:

  1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
  2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

Ma chi è il coobbligato? Immaginiamo di andare in

banca con nostra figlia o moglie e la banca chiede

una garanzia di entrambi, rispetto alla banca gli

obbligati per adempimento sono due soggetti. Ma se

uno dei due fallisce? Esaminiamo la posizione della

banca cioè il creditore nei confronti della liq.

giudiziale e la posizione del obbligato verso il suo

obbligato, perché se io ho dato un garanzia per te la

banca può venirci riscuotere ma nel momento in cui

la escute io devo poter recuperare almeno la quota

che dovevi pagare e che non hai pagato. Il principio

qual è che rispetto alla banca il coobbligato solidale

risponde per l’intero se ce stata la liquidazione

giudiziale e quindi la banca può insinuarsi al passivo

chiedendo di essere ammessa per intero, nello

stesso tempo può essere chiesto per l’intero anche

all’altro obbligato, ovviamente se viene pagata

dell'altro coobbligato anche l’altro obbligato potrà in

via di regresso chiedere di essere ammesso per

l’intero nella procedura di liq.giudiziale se il debito

non è suo.

Art. 160 creditori di più coobbligati:1. Il creditore di più

coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

  1. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito implica che ognuno dei coobbligati può essere chiamato a pagare.