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Accertamento tributario, i vari tipi
Tipologia: Dispense
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■ Che cosa è il Redditometro e come funziona? ► Il reddito delle persone fisiche può essere accertato sinteticamente sulla base di indici di spesa, presuntivi di reddito. Si tratta del cosiddetto “ Redditometro ”. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2013, n. 24 ne ha precisato le modalità applicative. Il sistema riuscirà a ricostruire per ogni contribuente le spese effettuate di cui l’amministrazione fiscale è sicura, quindi tutte quelle rilevanti che sono sicuramente presenti nelle 128 banche dati collegate alle Entrate. Le spese verranno moltiplicate per dei coefficienti legati alla “classe” attribuita al contribuente, sulla base di tre caratteristiche:
Per le società il Fisco utilizza altri strumenti in grado di stimare i ricavi e i compensi. Per le piccole e medie società si applicano gli Studi di settore, per le grandi società oggi esiste il “tutoraggio”. ■ Che cosa sono gli Studi di settore? ► Gli Studi di settore sono stati introdot-ti in Italia con d.l. 331/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 427/1993, con l’accordo delle categorie professionali (Organizzazioni di categoria e ordini professionali). Negli ultimi tempi, con vari interventi da parte del legislatore nazionale, a partire dal d.l. 98/2011 e fino al d.l. 16/2012 convertito con modificazioni nella legge 44/2012, sono state introdotte nuove ed importanti modifiche in materia di Studi di settore. Gli Studi di settore sono strumenti fiscali, di carattere statistico- matematico, impiegati per l’accertamento analitico-induttivo dei redditi degli imprenditori e di chi esercita arti o professioni con proventi non superiori a 5 164 569 euro, la cui elaborazione viene effettuata per statuto dalla società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze SOSE e dalla Banca d’Italia, insieme alle Organizzazioni di Categoria e agli Ordini Professionali. Gli Studi di settore sono modificati e aggiornati ogni anno in un apposito software a disposizione dei contribuenti e dei consulenti fiscali. Di essi si avvale l’Agenzia delle Entrate per valutare, ai fini dell’accertamento, i ricavi o i compensi che con massima probabilità possono essere attribuiti al contribuente, al fine di verificare l’esistenza di rilevanti incongruenze fra i ricavi o i compensi da lui dichiarati e quelli che si possono desumere in base alle caratteristiche dell’attività svolta dalle imprese. I ricavi e i compensi dichiarati dal contribuente vengono confrontati con i ricavi e i compensi indicati negli Studi di settore e sono sottoposti
sessanta giorni dalla notifica, a condizione che abbiano ad oggetto i periodi d’imposta dal 2007 in poi. I tributi oggetto della nuova procedura di accertamento esecutivo sono quelli relativi ad IRPEF, addizionali, IRES, ritenute, imposte sostitutive, IRAP ed imposte liquidate mediante tassazione separata, IVA e provvedimenti connessi di irrogazione delle sanzioni. Il nuovo modello procedurale di accertamento esecutivo non coinvolge i tributi erariali diversi da quelli citati ed i tributi locali. Se l’avviso di accertamento diventa esecutivo, ciò significa che contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagare gli importi in esso indicati o un terzo delle maggiori imposte accertate nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria. Il contribuente, pertanto, non dovrà più attendere la notifica della cartella di pagamento poiché l’avviso stesso conterrà al suo interno l’intimazione ad adempiere al pagamento degli importi indicati. Gli avvisi di accertamento danno luogo pertanto a riscossione coattiva da parte degli agenti incaricati e possono essere oggetto di impugnazione e richiesta di sospensiva con differenti termini. Prima di inviare l’avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate deve attivare un contraddittorio con il contribuente. A tal scopo a quest’ul- timo deve essere trasmessa la copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo con invito a fornire chiarimenti o a produrre documenti. Il contribuente ha il diritto di comunicare, entro sessanta giorni dalla firma del verbale, osservazioni e richie- ste che l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di valutare. In sede di motivazione dell’av- viso di accertamento dovranno infatti essere spiegate le ragioni per cui non sono state accolte, in tutto o in parte, le
ragioni esposte dal contribuente. In mancanza di questo passaggio, l’avviso di accertamento viene annullato per difetto di motivazione. Riassunto: