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accoglienza e servizi degli immigrati, Appunti di Psicologia

accoglienza e servizi degli immigrati in Italia

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 18/07/2024

greta...banterl
greta...banterl 🇮🇹

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La normativa che disciplina l’accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati e migranti in Italia
viene definita dal decreto legislativo 142/2015.
Ci sono tre decreti molto importanti in questa norma:
Il primo è il decreto sicurezza, approvato dal primo governo Conte. Che porta alla modifica e
l’introduzione dell’esclusione dal Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) dei richiedenti
asilo.
Ci sono state altre modificazioni dal secondo governo Conte con il Dl 130/2020 (riforma
Lamorgese) e anche quello che è stato recentemente chiamato “decreto Cutro” (Dl
20/2023), del governo Meloni, ripristina previsioni nel decreto sicurezza, aggiungendone
anche di nuove.
Nel tornare ad escludere i richiedenti asilo dal circuito Sai ma inserendo la disponibilità di
qualche forme di protezione o di altre condizioni particolari.
Le fasi dell’accoglienza in Italia: (secondo la normativa del marzo 2023)
Soccorso, prima assistenza e identificazione.
I cittadini stranieri soccorsi in mare vengono portati in centri delle aree di sbarco per la
prima assistenza sanitaria, il fotosegnalamento e la pre-identificazione.
I centri sono interessati dall’approccio hotspot e c’è anche il primo scambio di informazioni
sulle procedure per l’asilo: si differenziano i richiedenti asilo dai migranti economici, che
saranno avviati ai centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) o lasciati sul territorio in
condizione di soggiorno irregolare.
Centri governativi.
Chi ha la volontà di richiedere asilo in Italia viene trasferito nei i centri governativi dove
avviene l’esaminazione della richiesta di asilo, qui vengono accertate le condizioni di salute
degli ospiti, per verificare situazioni di vulnerabilità.
In queste strutture trovano quindi accoglienza i richiedenti asilo anche se con servizi
ridotti al minimo. Il decreto 20/2023 ha eliminato dai centri governativi i servizi di
assistenza psicologica, i corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al
territorio. Rimangono attivi solo l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e la mediazione
linguistico-culturale.
Centri di accoglienza straordinaria (Cas).
Se terminano i posti disponibili nei centri governativi si possono sostituire con i Centri di
accoglienza straordinaria (Cas).
Nelle strutture, come nei centri governativi, vengono accolti i richiedenti asilo con servizi
ridotti sia rispetto a quanto previsto in precedenza che rispetto al Sai.
Strutture di accoglienza provvisoria.
Il “decreto Cutro” ha creato una nuovo tipo di Cas, attivati dalle prefetture in caso di
indisponibilità nei centri governativi.
Queste strutture sono attivate come i Cas e si differenziano dagli altri centri governativi
solo per i servizi erogati che sono ridotti.
Infatti se, oltre all’accoglienza materiale, nelle altre strutture sono previsti l’assistenza
sanitaria, l’assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale in queste nuove
strutture l’assistenza sociale è esclusa.
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La normativa che disciplina l’accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati e migranti in Italia viene definita dal decreto legislativo 142/2015. Ci sono tre decreti molto importanti in questa norma: Il primo è il decreto sicurezza, approvato dal primo governo Conte. Che porta alla modifica e l’introduzione dell’esclusione dal Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) dei richiedenti asilo. Ci sono state altre modificazioni dal secondo governo Conte con il Dl 130/2020 (riforma Lamorgese) e anche quello che è stato recentemente chiamato “decreto Cutro” (Dl 20/2023), del governo Meloni, ripristina previsioni nel decreto sicurezza, aggiungendone anche di nuove. Nel tornare ad escludere i richiedenti asilo dal circuito Sai ma inserendo la disponibilità di qualche forme di protezione o di altre condizioni particolari. Le fasi dell’accoglienza in Italia: (secondo la normativa del marzo 2023) Soccorso, prima assistenza e identificazione. I cittadini stranieri soccorsi in mare vengono portati in centri delle aree di sbarco per la prima assistenza sanitaria, il fotosegnalamento e la pre-identificazione. I centri sono interessati dall’approccio hotspot e c’è anche il primo scambio di informazioni sulle procedure per l’asilo: si differenziano i richiedenti asilo dai migranti economici, che saranno avviati ai centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) o lasciati sul territorio in condizione di soggiorno irregolare. Centri governativi. Chi ha la volontà di richiedere asilo in Italia viene trasferito nei i centri governativi dove avviene l’esaminazione della richiesta di asilo, qui vengono accertate le condizioni di salute degli ospiti, per verificare situazioni di vulnerabilità. In queste strutture trovano quindi accoglienza i richiedenti asilo anche se con servizi ridotti al minimo. Il decreto 20/2023 ha eliminato dai centri governativi i servizi di assistenza psicologica, i corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. Rimangono attivi solo l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale. Centri di accoglienza straordinaria (Cas). Se terminano i posti disponibili nei centri governativi si possono sostituire con i Centri di accoglienza straordinaria (Cas). Nelle strutture, come nei centri governativi, vengono accolti i richiedenti asilo con servizi ridotti sia rispetto a quanto previsto in precedenza che rispetto al Sai. Strutture di accoglienza provvisoria. Il “decreto Cutro” ha creato una nuovo tipo di Cas, attivati dalle prefetture in caso di indisponibilità nei centri governativi. Queste strutture sono attivate come i Cas e si differenziano dagli altri centri governativi solo per i servizi erogati che sono ridotti. Infatti se, oltre all’accoglienza materiale, nelle altre strutture sono previsti l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale in queste nuove strutture l’assistenza sociale è esclusa.

Il Sistema di accoglienza e integrazione (Sai). È un sistema dedicato ai titolari di protezione. Solo ad alcune categorie di richiedenti asilo è permesso di accedere al Sai, come i minori stranieri non accompagnati (Msna), le persone che si trovano in particolari condizioni di vulnerabilità o chi sia entrato in Italia tramite “corridoi umanitari” o sistemi analoghi. L’accesso al Sai è consentito anche ai richiedenti ucraini e afghani. Data l’esistenza di queste eccezioni la struttura a due livelli già prevista per il Sai è stata mantenuta. Il primo livello è per i richiedenti asilo, ed è basato sull’assistenza materiale, legale, sanitaria e linguistica. I servizi di secondo livello sono per i titolari di protezione e hanno funzioni di integrazione e orientamento lavorativo. Il Sai è coordinato dal Servizio centrale, la gestione è assegnata all’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) con il supporto operativo della fondazione Cittalia. Il supporto a percorsi di integrazione. Alla fine del periodo nel Sai le amministrazioni locali possono avviare altre iniziative per favorire l’autonomia individuale dei cittadini già beneficiari del Sai, con una maggiore formazione linguistica, all’orientamento lavorativo e ai servizi pubblici essenziali, e alla conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti dalla costituzione.