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lezione internazionale
Tipologia: Appunti
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Quando parliamo di adattamento facciamo riferimento al fatto che l’ordinamento interno di uno Stato si deve adeguare a quella che è la normativa internazionale o sovranazionale. Abbiamo suddiviso l’adattamento in 2 parti, cioè l’ adattamento al diritto internazionale e l’ adattamento al diritto comunitario.
Per quanto riguarda l’adattamento al diritto internazionale , abbiamo detto che l’adattamento è un procedimento attraverso il quale le norme internazionali vengono recepite dall’ordinamento interno di uno Stato e quindi, per il fatto stesso di essere state recepite, divengono obbligatorie , con l’ulteriore effetto che chiaramente comportano modifiche e abrogazioni di norme interne che sono incompatibili con quelle internazionali.
Il problema dell’adattamento si pone verso la fine del XIX sec. , quando i Trattati internazionali cominciarono a disciplinare materie che prima erano del tutto escluse, quindi erano di dominio nazionale, per es. le materie di carattere economico-commerciale, quindi chiaramente l’aumentare delle competenze da parte della Comunità Internazionale e la regolamentazione di queste materie ha determinato l’esigenza di un adattamento a questi Trattati.
In realtà, due sono state le teorie che sono state elaborate, quella monista e quella dualista.
Queste 2 posizioni, prima così lontane, oggi tendono comunque ad avvicinarsi, anche se la dottrina prevalente continua a ritenere che i rapporti tra d. internazionale e d. interno sono comunque rapporti di separazione. E quindi l’ord. italiano, anch’esso chiaramente su questa linea, ha previsto una serie di procedimenti per l’adattamento al d. internazionale.
In particolare, questi procedimenti sono 3:
Procedimento speciale mediante il rinvio : In base a tale procedimento, l’ordinamento interno si adatta automaticamente alle “norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”. Questo procedimento trova la sua base giuridica nell’ art.10 della Costituzione , il quale dispone: “ L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ”si conforma automaticamente, senza nessun intervento da parte del legislatore. Questo significa che l’art.10 si riferisce alle norme consuetudinarie ma anche ai principi generali (che hanno quindi rango cost.), mentre non trova applicazione per il diritto pattizio. Pertanto il procedimento speciale mediante rinvio si applica soltanto al diritto internazionale GENERALE, al diritto che vincola l’intera comunità internazionale. Secondo Perassi , l’art.10 opera un rinvio mobile alle norme di diritto int. generalmente riconosciute, quindi sia le consuetudini sia i principi generali dell’ord. riconosciuti dalle nazioni civili. Questa tesi che è stata riconosciuta dalla dottrina maggioritaria, però ha trovato l’opposizione del Quadri il quale ha una visione completamente diversa, cioè ritiene che l’art. della Cost., introducendo il principio pacta sunt servanda , renderebbe automatico l’adattamento anche alle norme di diritto internazionale pattizio. La tesi di Quadri è stata criticata dalla dottrina prevalente. In particolare, Conforti ha rilevato che dai lavori preparatori della Carta Cost. emerge invece la contraria volontà dei costituenti di limitare la portata alle norme consuetudinarie, che trovano applicazione per tutta la comunità internazionale; inoltre, in Italia la prassi è nel senso di provvedere all’adattamento del diritto pattizio con procedimento non automatico, ossia con una normativa ad hoc. Quindi sia dalla prassi che dai lavori preparatori della Carta si può escludere la tesi di Quadri.
Il procedimento speciale mediante l’ordine di esecuzione , pertanto, si applica ai Trattati, e quindi al diritto internazionale particolare, prevede l’inserimento nel provvedimento normativo interno di una clausola, un ordine di esecuzione, secondo la formula “ piena ed intera esecuzione è data al Trattato… ” che, inserita nel testo, ha appunto questa forza di recepire la normativa internazionale. La legge di ratifica può essere una legge ordinaria, può essere anche una legge costituzionale. Abbiamo visto che questo problema se scegliere la legge ordinaria o costituzionale si è posto con riferimento ai Trattati istitutivi delle Comunità Europee.
Il procedimento ordinario , invece, mediante riformulazione , quando è necessario? Sappiamo che in un Trattato ci sono norme di 2 tipi: norme precettive e norme meramente programmatiche, che fissano dei principi, ma
tradizionale secondo cui i rapporti sono di separazione e pertanto occorre provvedere al coordinamento tra i 2 ordinamenti.
Per es. una questione che ha animato la dottrina è stata quella, in materia aeronautica, del recepimento degli annessi ICAO. Nel 1944 viene elaborata una convenzione internazionale, la Convenzione di Chicago sull’Aviazione Civile Internazionale , che deve regolare l’aviazione civile nel mondo, a differenza della precedente convenzione, che aveva degli allegati tecnici in materia di sicurezza, che li aveva inserite nel testo come parte di esso, e quindi la ratifica della convenzione aveva comportato automaticamente la ratifica degli annessi; invece nel caso della Convenzione di Chicago è successo che si dava soltanto mandato agli organi dell’organizzazione internazionale di elaborare questi annessi, quindi gli Stati hanno ratificato la Convenzione, ma le disposizioni degli annessi non trovano applicazione negli Stati, che erano quelle più importanti, perché poi le norme sulla sicurezza si trovavano proprio negli annessi ICAO; quindi si poneva il problema, di fronte agli incidenti, se determinate disposizioni anche vincolanti, in quanto standard internazionali, se trovavano applicazione in Italia e si arrivava sempre alla conclusione che praticamente non erano ancora stati ratificati dagli Stati e quindi sostanzialmente non trovavano applicazione. Questo perché c’è questo rapporto di separazione e quindi è necessario che ci sia quest’atto di recepimento.
L’ adattamento al diritto comunitario , invece, segue criteri diversi, perché, come è stato giustamente osservato da un grande giurista, Monaco, l’ord. comunitario si integra negli ordinamenti interni, e quindi c’è questo rapporto di integrazione che determina appunto la possibilità che norme di diritto comunitario prevalgano su norme interne che sono incompatibili, e questo l’abbiamo visto soprattutto con riferimento ai regolamenti, che sono direttamente vincolanti per tutti gli Stati membri, non appena vengono emanati a livello comunitario. Quindi il rapporto non è di separazione, bensì di integrazione (ecco perché si parla di diritto sovranazionale e non di diritto internazionale con riferimento al diritto comunitario).
Qual è il fondamento giuridico di questo rapporto di integrazione? Norma di riferimento è oggi l’ art. 4 TUE (già art. 10 TCE) che prevede il c.d. principio di leale collaborazione , che impone agli Stati membri dell’Unione di adottare tutte le misure, sia di carattere generale che di carattere particolare, per assicurare che gli obblighi comunitari vengano realizzati. Tale art. 4 TUE , infatti, dice che “ in virtù del principio di leale cooperazione (il vecchio art. 10 TCE non faceva riferimento espresso alla leale collaborazione, è stata la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha individuato in quell’art. il principio di leale collaborazione, giurisprudenza che oggi è stata recepita dall’art. 4), l’Unione e gli Stati si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano
ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati (diritto comunitario ORIGINARIO) o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione (diritto comunitario DERIVATO, quali regolamenti, direttive, decisioni, ecc) .”
L’ultimo periodo del comma 3 prevede che “ Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione” , quindi non solo attivandosi per la realizzazione degli obiettivi, ma anche con un comportamento negativo, cioè astenendosi da qualunque comportamento che possa ostacolare il raggiungimento degli obiettivi, ad es. astenendosi dall’emanare una normativa: è chiaro che se è stata emanata una Direttiva che non è ancora stata attuata dallo Stato, questo non può nel frattempo adottare una normativa che è in contrasto con quella Direttiva non ancora attuata.
Quindi, questo principio di leale collaborazione ha un aspetto positivo e uno negativo : l’aspetto positivo è l’adozione di misure, quindi un facere ; l’aspetto negativo è un non facere , l’astenersi da comportamenti che sono in contrasto con gli obiettivi UE.
Come si è adattato l’ordinamento italiano al diritto comunitario GENERALE, cioè ai Trattati istitutivi delle Comunità? Al momento della ratifica dei trattati istitutivi CECA, CEE ed EURATOM si pose un dubbio che era riferito alla forma, cioè ci si chiedeva con quale tipo di legge adattare l’ord. italiano ai Trattati, che sono Trattati internazionali, quindi si applica il principio della separazione, e dunque dell’adattamento (tra l’altro, i trattati in oggetto prevedevano il trasferimento alle istituzioni di funzioni che la Cost. riservava agli organi statali). Abbiamo detto che le possibilità erano 2: o provvedere con una legge ordinaria, o provvedere con una legge costituzionale.
Certo, la strada della legge costituzionale era quella che destava meno dubbi, perché chiaramente i Trattati istitutivi delle Comunità incidevano fortemente sulla Cost., sulla sovranità del nostro Stato; ma si scelse la strada della legge ordinaria, ritenuta più snella, più semplice, per raggiungere l’obiettivo, ma a condizione che si rinvenisse una norma costituzionale di riferimento, che legittimasse sostanzialmente questa limitazione di sovranità.
Secondo Quadri, questa norma doveva essere ricercata nell’ art. 10 Cost. , poiché esso contiene il principio pacta sunt servanda , che secondo lui si applicherebbe a tutto il diritto internazionale, anche alle norme pattizie, senza necessità d’intervento. Ma questa tesi è minoritaria; la soluzione che si è adottata è stata quella di provvedere all’emanazione di leggi ordinarie
Per quanto riguarda l’ adattamento dell’ord. italiano al diritto comunitario derivato (ossia a tutti quegli atti che sono emanati dalle istituzioni comunitarie): nei primi anni di integrazione europea, non si era capito bene il meccanismo dei rapporti tra ord. comunitario e ord. interno, tant’è che si dava attuazione ai regolamenti, quindi abbiamo più volte visto la Corte di Giustizia dover intervenire per condannare l’Italia, sottolineando che quella era una prassi illegittima (venivano emanate norme di attuazione sia per le direttive che per i regolamenti).
In realtà, sia l’art. 189 TCE, poi art. 249 TCE, oggi art. 288 TFUE sono molto chiari nell’individuare la linea di demarcazione tra regolamenti, direttive e decisioni, ognuno con le sue caratteristiche, che sono molto evidenti soprattutto nel rapporto tra regolamento e direttiva , che insieme alle decisioni sono atti vincolanti, a differenza di raccomandazioni e pareri che non sono vincolanti e quindi non producono effetti, se non qualche effetto indiretto come l’effetto di liceità (che comporta che un comportamento di per sé illecito diventi lecito per il solo fatto che dà attuazione ad una raccomandazione, quindi è un comportamento che viene “raccomandato” dalle istituzioni comunitarie).
L’ art. 288 TFUE stabilisce che il regolamento :
Conseguenza della diretta applicabilità dei regolamenti è la loro efficacia diretta , che invece non attiene al regolamento inteso come “atto” ma alla “ norma ” in esso contenuta e che indica la capacità di produrre effetti
( =attribuire diritti ed obblighi) in capo ai singoli. Conseguentemente il singolo potrà far valere in giudizio la violazione dei diritti garantiti dalla norma. Quindi la diretta efficacia guarda al contenuto e non al tipo di atto.
Pertanto, per i regolamenti, alla luce di quanto abbiamo detto, e soprattutto alla luce della diretta applicabilità, non si pone un problema di adattamento. Pertanto è stata giudicata illegittima dalla Corte di Giustizia e dalla stessa Corte cost. la prassi di dare attuazione in Italia ai regolamenti.
Problema di adattamento che invece si pone con riferimento alle direttive , perché queste, come dice l’ art. 288 TFUE , vincolano solo per quanto riguarda il risultato da raggiungere , ma lasciano gli Stati membri liberi di determinare forme e mezzi per raggiungere quell’obiettivo.
Ne consegue che:
Nel caso in cui lo Stato era vincolato al rispetto di un dato termine e questo termine viene fatto scadere senza che lo Stato dia attuazione, quali sono le conseguenze che ne discendono? Innanzitutto, bisogna andare a vedere se non si tratti di una direttiva eccezionalmente auto- esecutiva ( self-executing ) , poiché ci sono delle direttive che non possono ricondursi a quelle classiche aventi le caratteristiche che abbiamo appena illustrato, ma sono delle direttive che nella sostanza sono dei regolamenti, perché sono dettagliate, particolareggiate, il contenuto è chiaro, preciso. Se siamo di fronte ad una direttiva auto-esecutiva, la Corte di Giustizia ha ritenuto che in alcuni casi possa essere riconosciuta efficacia diretta , che altro non è se non una sanzione a carico dello Stato inadempiente: tu, Stato, eri tenuto a darvi attuazione, non l’hai fatto, e pertanto la Direttiva che non hai attuato produce i suoi effetti.
Queste direttive che eccezionalmente producono effetti sono quelle:
ad un complesso di direttive che possiamo dire in scadenza, infatti ogni anno si attua un procedimento ricognitivo di tutta la normativa che necessita di attuazione, e si procede alla definizione delle procedure per l’adattamento).
Il che significa che ogni anno, entro il 31 Gennaio, il Governo deve adottare questo d.d.l. comunitaria che deve recare l’intestazione “ Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita` europee – Legge comunitaria ….” (anno di riferimento).
Con tale legge comunitaria si procede sia a normazione diretta , ossia è la stessa legge comunitaria che determina l’abrogazione e la modifica di quelle norme che sono diventate incompatibili col diritto comunitario da attuare, e inoltre contiene la delega al Governo per emanare la normativa di attuazione, tramite decreti, regolamenti, atti amministrativi. Sostanzialmente, tutte le direttive e le decisioni vengono raggruppate in degli elenchi e si stabilisce quali direttive devono essere attuate con regolamento, quali con decreti, e via dicendo.
L’ ultima fase è costituita dalla legge Buttiglione (n.11/2005) , che ha abrogato la legge La Pergola ma ha mantenuto comunque in vita lo strumento della legge comunitaria.
Essa ha stabilito che l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE debba avvenire nel rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.
Principio di sussidiarietà = lo ricaviamo dall’ art. 5 TUE, comma 3 (ex art. 5 TCE), è quel principio che regola la ripartizione delle competenze tra Stati membri e UE, quindi siamo in materie di competenza concorrente, perché se la competenza è esclusiva si applica il principio di attribuzione delle competenze, se la competenza è concorrente, quindi spetterebbe agli Stati, bisogna vedere QUANDO l’Unione può intervenire.
L’Unione può intervenire solo a condizione che la sua azione sia più forte e più efficace di quella degli Stati membri, il che significa che se agissero gli Stati membri si avrebbe un’azione certamente più debole, e quindi evidentemente è una materia che richiede questo intervento proprio per la sua rilevanza europea.
[ In virtù del principio di sussidiarietà , nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione .]
Si nota al terzo comma dell’art.5 un omissis, in quanto nella parte che è stata omessa c’era il principio opposto rispetto a quello della sussidiarietà, che è quello di attribuzione, ossia quando parliamo di competenze delle istituzioni
comunitarie dobbiamo fare la distinzione tra quelle che sono competenze esclusive della Comunità (competenze che sono state trasferite dagli Stati alle Istituzioni dell’Unione, e quindi gli Stati non possono più legiferare in quelle materie); rispetto alle materie in cui la competenza è concorrente ( quindi suddivisa tra Stati e Unione). Il principio di sussidiarietà si applica nei settori che non sono di esclusiva competenze dell’Unione. Nei settori che sono di esclusiva competenza si applica quello di attribuzione ma con un limite: quello dei poteri impliciti. Pertanto tutte le volte in cui i poteri non sono stati espressamente attribuiti ma sono necessari per il raggiungimento di determinati obiettivi, sono ugualmente ammessi. Mentre per le materie concorrenti, l’Unione agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, ossia quando quegli obiettivi non possono essere conseguiti in maniera sufficiente da parte degli Stati, quando l’azione dell’Unione è più forte ed efficace rispetto a quella degli Stati. Quindi:
Il principio di sussidiarietà è il principio che stabilisce la linea di demarcazione tra l’intervento degli Stati e l’intervento dell’Unione. E stabilisce che l’Unione può intervenire se la materia ha una portata generale e se la sua azione è più efficace rispetto quella degli Stati membri.
Devono sussistere questi presupposti perché l’azione dell’UE sia legittima, ma esiste un altro limite, che è dato dal principio di proporzionalità , di cui al successivo comma 4 , che stabilisce che l’UE, quando agisce in virtù del principio di sussidiarietà, deve comunque utilizzare strumenti che siano proporzionati rispetto allo scopo da raggiungere, non può utilizzare strumenti eccessivamente invasivi (ad es., tutte le volte in cui è sufficiente una direttiva, per fissare la normativa di cornice, non si vede perché l’UE debba intervenire con un regolamento. Il fatto che i mezzi siano sproporzionati può dipendere o dalla forma o dal contenuto. Per quanto riguarda la forma, pensiamo all’ipotesi in cui una materia che richieda un azione comune ecc. ma per la quale è sufficiente una normativa di cornice e invece l’Unione interviene con un regolamento,allora siamo in un’ipotesi in cui non è stato rispettato il principio della proporzionalità, perché si è utilizzato uno strumento che è eccessivo rispetto l’obiettivo che si deve raggiungere, bastava una direttiva; E quindi l’atto può essere, attraverso un ricorso, annullato).
[ In virtù del principio di proporzionalità , il contenuto e la forma dell’azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati ].
certo non alle decisione e alle decisioni quadro GAI, perché non conosceva questi tipi di atti. Quindi la Legge Buttiglione interviene per dare attuazione anche a questi nuovi atti. Pensate per es. alla decisione sul mandato di arresto europeo, questa forma rapida, snella, di consegna di una persona che deve essere giudicata e condannata, è stata introdotta da una decisione del 3° pilastro (decisione GAI),decisione quadro, cioè come la direttiva introduceva una normativa di cornice, aveva bisogno di attuazione.
La legge del 2005 si propone di disciplinare il processo di formazione della posizione italiana alla fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea ( fase ascendente ) e garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ( fase discendente ).
Per quanto riguarda l’adattamento alle DECISIONI , il problema che si pone è simile a quello delle direttive, perché le decisioni sono degli atti obbligatori in tutti i loro elementi, ma se designano dei destinatari particolari sono obbligatorie solo nei confronti di questi. L’ obbligatorietà integrale è una caratteristica che la decisione ha in comune con i regolamenti, mentre i destinatari che possono essere determinati è una caratteristica in comune con le direttive.
Le decisioni, infatti, si possono rivolgere sia a persone fisiche e giuridiche ( destinatari determinati ; e in quel caso sono dei veri e propri atti amministrativi , che producono effetti nei confronti delle persone che hanno come destinatari, a cui la decisione viene notificata): il problema dell’adattamento non si pone con riferimento a questo tipo di decisioni, bensì con riferimento a quelle rivolte agli Stati membri , che necessitano di misure di attuazione.
La differenza sta nel fatto che mentre le direttive lasciano molto spazio agli Stati nella definizione di forme e mezzi, le decisioni, invece, già li prevedono, prevedono come deve essere attuata la decisione stessa. Anche qui, però, la Corte di Giustizia ha ritenuto di dover riconoscere, alla luce della teoria dell’effetto utile , un’efficacia diretta di decisioni non ancora attuate, purchè abbiano un contenuto chiaro, preciso e incondizionato , quindi le stesse condizioni che abbiamo visto per le direttive, altrimenti l’effetto utile, cioè l’efficacia del diritto comunitario, sarebbe negato se non si riconoscesse questa efficacia diretta, in taluni casi, alle decisioni, cioè nei casi in cui venga imposta al destinatario una applicazione incondizionata, sufficientemente chiara e precisa.
La Corte di Giustizia, con sentenza Hansa Fleisch del ‘92 ha avuto modo di chiarire che “ l’effetto coercitivo che l’art. 249 del trattato riconosce ad una decisione ha per conseguenza che una disposizione di una decisione indirizzata ad uno Stato membro può essere invocata dai singoli nei confronti di tale Stato membro qualora imponga al destinatario una obbligazione incondizionata e sufficientemente chiara e precisa” , quindi afferma che le decisioni non hanno di per sè efficacia diretta, ma se si rivolgono agli Stati con contenuti chiari incondizionati e precisi si può far valere, ma solo nei confronti degli Stati, un'efficacia diretta nei confronti di questi Stati, limitatamente ai rapporti verticali.
In caso di conflitto tra norme comunitarie e norme interne, sappiamo che si applica il principio del primato del diritto comunitario , principio che è stato elaborato dalla Corte di Giustizia, la quale ha una competenza importantissima che è la competenza pregiudiziale, cioè accanto ai ricorsi classici c’è uno strumento particolare che è il rinvio pregiudiziale; se ad es. un giudice nazionale ha una causa in cui si pone un problema di applicazione di una norma di diritto comunitario, può provvedere lui a interpretare la norma, ma può darsi che la norma non sia chiara, allora in quel caso sospende il giudizio e rinvia alla Corte di Lussemburgo (Corte di Giustizia) per avere indicazioni relativamente all'interpretazione della norma. Spesso tramite questi rinvii la Corte ha avuto modo di creare determinati principi quali quello del primato del diritto comunitario "il diritto comunitario deve prevalere".
La Corte Costituzionale si è presa un po’ di tempo per riconoscerlo, ma ormai anch’essa l’ha riconosciuto e ha ammesso il primato del diritto comunitario; pertanto, in caso di conflitto, in virtù di questo principio di preminenza, il giudice nazionale non deve sollevare un problema di costituzionalità, bensì deve automaticamente disapplicare la norma interna che è incompatibile con il diritto comunitario, e quindi applicare la norma comunitaria.
Ritroviamo due importanti sentenze della Corte di Giustizia relative a ciò:
La nostra Corte Cost. ha poi riconosciuto questo principio con la sentenza Granital [n.170/1984; Si tratta del recepimento attuato dalla Corte Costituzionale italiana della sentenza Simmenthal. Il giudice ordinario italiano, che si renda conto del fatto che vi è “una