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Supremazia Diritto Comunitario sul Diritto Italiano: Lunga Giurisprudenza Costituzionale, Appunti di Diritto Privato

La lunga e complessa giurisprudenza costituzionale italiana riguardante la supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale. Strutturato in tre fasi, ciascuna delle quali è caratterizzata da una sentenza di particolare importanza. Nella prima fase, la corte costituzionale afferma la validità della legge comunitaria in presenza di una legge nazionale, mentre la corte di giustizia europea afferma la superiorità del diritto comunitario. Nella seconda fase, la corte costituzionale si avvicina alla posizione della corte di giustizia, affermando la superiorità del diritto comunitario e la limitazione della sovranità nazionale. Nella terza fase, la corte costituzionale conferma la supremazia del diritto comunitario e lascia il controllo dei contrasti tra le norme nazionali e comunitarie alla corte di giustizia. Il documento conclude con la descrizione della legge italiana del 2001 che ha dato fondamento costituzionale alla normativa comunitaria.

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 30/06/2011

elisa.angelelli
elisa.angelelli 🇮🇹

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ADEGUAMENTO DIRITTO ITALIANO a DIRITTO COMUNITARIO
Il diritto comunitario esplica i propri effetti all’interno dell’ordinamento nazionale e si pone in una
posizione di superiorità rispetto ad esso; tuttavia l’affermarsi di tale prevalenza è stato il frutto di
una lunga e complessa giurisprudenza della Corte costituzionale. Ciò è avvenuto attraverso tre fasi:
1. prima fase: caso Costa - Enel
corte costituzionale: nella relativa sentenza afferma che in virtù del principio della
successione delle leggi nel tempo, le leggi successive alla legge ordinaria di esecuzione dei
trattati, non perdono la propria efficacia; concezione dualista dei rapporti tra ordinamento
interno e ordinamento comunitario.
Corte di giustizia: la reazione della corte dei giustizia non si fece attendere F 0
E 0
concezione
monista ed unitaria dei rapporti tra legge comunitaria e ordinamenti interni; la prima si
integra nell’ordinamento interno in virtù di forza propria e senza l’adozione di atti di
recepimento interni. Inoltre gli obblighi derivanti dal trattato assumono, nell’ordinamento
nazionale valore imperativo e di conseguenza alcune norme comunitarie assumono valore di
principi inderogabili e di ordine pubblico.
2. seconda fase:
corte costituzionale: di fronte alla perentoria presa di posizione della Corte di giustizia,
decide di avvicinarsi quanto più possibile alla posizione di questa, affidandosi ad
un’interpretazione un po’ forzata dell’articolo 11 della Costituzione, affermando un vizio di
illegittimità per quegli atti tesi alla riproduzione o all’integrazione del diritto comunitario;
da qui si ricava una superiorità del diritto comunitario rispetto al diritto interno, ed una
limitazione di sovranità di quest’ultimo, posto che il diritto comunitario non leda i principi
costituzionali dell’ordinamento interno ed i principi inalienabili dell’uomo. Infine afferma
che in caso di contrasto tra atto interno successivo e diritto europeo, esso deve essere
sottoposto al sindacato di legittimità del giudice nazionale.
Corte di giustizia F 0
E 0
sentenza Simmenthal: le disposizioni comunitarie direttamente
applicabili, rendono immediatamente inapplicabile qualsiasi norma interna, di conseguenza
il giudice comunitario, quando applica la norma comunitaria, deve disapplicare
immediatamente la norma interna contrastante di sua iniziativa.
3. terza fase:
corte costituzionale: ulteriore avvicinamento alla posizione della Corte di giustizia si ha con
la sentenza Granital, in cui si afferma che l’art. 11 Cost. fa ora da garante della diretta
applicabilità del diritto comunitario sul diritto interno. La normativa comunitaria opera in
uno spazio lasciato libero all’interno dell’ordinamento statale, in modo da non esserci
sovrapposizione tra il diritto comunitario e quello interno; nel caso in cui però vi sia
contrasto tra la normativa comunitaria ed i principi costituzionali dell’ordinamento interno
e quelli inalienabili dell’uomo, si ricorre alla corte di giustizia.
Nonostante i tentativi della corte costituzionale di avvicinarsi quanto più possibile alla
posizione della corte di giustizia, rimaneva una divergenza sulla disapplicazione automatica
o meno delle norme in contrasto con quelle comunitarie.
Rimane la necessità di fornire una garanzia alla prevalenza del diritto comunitario su quello
nazionale. Soluzioni in questa direzione non poteva darne l’art. 11 Cost. e per tale motivo
sono stati avanzati progetti di ancoraggio costituzionale esplicito in base alla formulazione
di un nuovo articolo il 116, proposto dalla Commissione bicamerale. Non andò a buon fine.
Solo con la legge 18 ottobre 2001, che portò modifiche al TITOLO IV, con l’affermazione :”
la potestà legislativa delle Regioni e dello Stato è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, si arrivò a dare fondamento
costituzionale della normativa comunitaria e, quindi, a sancire direttamente la supremazia
del diritto comunitario su quello interno.

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ADEGUAMENTO DIRITTO ITALIANO a DIRITTO COMUNITARIO

Il diritto comunitario esplica i propri effetti all’interno dell’ordinamento nazionale e si pone in una posizione di superiorità rispetto ad esso; tuttavia l’affermarsi di tale prevalenza è stato il frutto di una lunga e complessa giurisprudenza della Corte costituzionale. Ciò è avvenuto attraverso tre fasi:

  1. prima fase: caso Costa - Enel
  • corte costituzionale: nella relativa sentenza afferma che in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo, le leggi successive alla legge ordinaria di esecuzione dei trattati, non perdono la propria efficacia; concezione dualista dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario.
  • Corte di giustizia: la reazione della corte dei giustizia non si fece attendere F 0E 0concezione monista ed unitaria dei rapporti tra legge comunitaria e ordinamenti interni; la prima si integra nell’ordinamento interno in virtù di forza propria e senza l’adozione di atti di recepimento interni. Inoltre gli obblighi derivanti dal trattato assumono, nell’ordinamento nazionale valore imperativo e di conseguenza alcune norme comunitarie assumono valore di principi inderogabili e di ordine pubblico.
  1. seconda fase:
  • corte costituzionale: di fronte alla perentoria presa di posizione della Corte di giustizia, decide di avvicinarsi quanto più possibile alla posizione di questa, affidandosi ad un’interpretazione un po’ forzata dell’articolo 11 della Costituzione, affermando un vizio di illegittimità per quegli atti tesi alla riproduzione o all’integrazione del diritto comunitario; da qui si ricava una superiorità del diritto comunitario rispetto al diritto interno, ed una limitazione di sovranità di quest’ultimo, posto che il diritto comunitario non leda i principi costituzionali dell’ordinamento interno ed i principi inalienabili dell’uomo. Infine afferma che in caso di contrasto tra atto interno successivo e diritto europeo, esso deve essere sottoposto al sindacato di legittimità del giudice nazionale.
  • Corte di giustizia F 0E 0 sentenza Simmenthal: le disposizioni comunitarie direttamente applicabili, rendono immediatamente inapplicabile qualsiasi norma interna, di conseguenza il giudice comunitario, quando applica la norma comunitaria, deve disapplicare immediatamente la norma interna contrastante di sua iniziativa.
  1. (^) terza fase:
  • corte costituzionale: ulteriore avvicinamento alla posizione della Corte di giustizia si ha con la sentenza Granital, in cui si afferma che l’art. 11 Cost. fa ora da garante della diretta applicabilità del diritto comunitario sul diritto interno. La normativa comunitaria opera in uno spazio lasciato libero all’interno dell’ordinamento statale, in modo da non esserci sovrapposizione tra il diritto comunitario e quello interno; nel caso in cui però vi sia contrasto tra la normativa comunitaria ed i principi costituzionali dell’ordinamento interno e quelli inalienabili dell’uomo, si ricorre alla corte di giustizia. Nonostante i tentativi della corte costituzionale di avvicinarsi quanto più possibile alla posizione della corte di giustizia, rimaneva una divergenza sulla disapplicazione automatica o meno delle norme in contrasto con quelle comunitarie. Rimane la necessità di fornire una garanzia alla prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale. Soluzioni in questa direzione non poteva darne l’art. 11 Cost. e per tale motivo sono stati avanzati progetti di ancoraggio costituzionale esplicito in base alla formulazione di un nuovo articolo il 116, proposto dalla Commissione bicamerale. Non andò a buon fine. Solo con la legge 18 ottobre 2001, che portò modifiche al TITOLO IV, con l’affermazione :” la potestà legislativa delle Regioni e dello Stato è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, si arrivò a dare fondamento costituzionale della normativa comunitaria e, quindi, a sancire direttamente la supremazia del diritto comunitario su quello interno.