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Amministrazione condomini, Dispense di Nozioni Giuridiche

Amministrare condomini e parti comuni di condominii e supercondominii

Tipologia: Dispense

2017/2018

Caricato il 02/11/2018

sabino-maffeo
sabino-maffeo 🇮🇹

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6 documenti

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Non perderti parti importanti!

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1) Parti comuni dell'edificio art. 1117
2) Ambito di applicabilità art. 1117- bis
3) Modificazioni delle destinazioni d'uso art. 1117-ter
4) Tutela delle destinazioni d'uso art. 1117-qr
5) Diritti dei partecipanti sulle parti comuni 1118
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Anteprima parziale del testo

Scarica Amministrazione condomini e più Dispense in PDF di Nozioni Giuridiche solo su Docsity!

1) Parti comuni dell'edificio

art. 1117

2) Ambito di applicabilità

art. 1117- bis

3) Modificazioni delle destinazioni d'uso art.

1117-ter

4) Tutela delle destinazioni d'uso

art. 1117-qr

5) Diritti dei partecipanti sulle parti comuni 1118

2

Indice degli argomenti

…. continua

6) Indivisibilità del condominio

art. 1119

  1. Le innovazioni

art. 1120

  1. Le innovazioni gravose

art. 1121

  1. Opere su parti di proprietà Individuale art. 1122

  2. Gli impianti non centralizzati

art. 1122-bis

  1. Gli impianti di video sorveglianza art. 1122-ter

….. continua

Indice degli argomenti

A) NECESSARI all'esistenza dell'edificio:

fondazioni, muri perimetrali, tetto...

B) EVENTUALI (che possono mancare):

portineria, stenditoio, sala per riunioni...

C) ACCESSORI quali:

ascensore, cisterne, fogne, condutture...

NEL CONDOMINIO I BENI COMUNI SONOINDIVISIBILI ED IRRINUNCIABILI

≠ COMUNIONE

Art. 1117 c.c.

Quale mero elenco della classica tripartizione dei beni comuni:

La novella del 2012 non ha apportato significative innovazioni masi è limitata a fornire una definizione più articolata delle particomuni tenendo conto delle innovazioni tecnologiche , come gliimpianti di ricezione radio-televisiva, da satellite e via cavo.Ai beni comuni necessari sono stati aggiunti I PILASTRI

E LE TRAVI PORTANTI ???

Ai beni comuni eventuali sono stati aggiunti: LE AREEDESTINATE A PARCHEGGIO, I SOTTOTETTIDESTINATI ALL'USO COMUNEAi beni comuni accessori sono stati aggiunti:GLI IMPIANTI DIRISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO e

DI RICEZIONE RADIO-TELEVISIVA,

Legge n. 220 del 14 dicembre 2013

“LE NOVITÀ”

Suolo

l'area su cui poggia il fabbricato, esclusi, quindi,

eventuali spazi circostantiIl sottosuolo può essere utilizzato per il passaggiodi servizi comuni :impianti d'acqua, fognature, ecc...

Art. 840 c.c. In tema di proprietà fondiaria pone che

la proprietà del suolo si estenda al sottosuolo.

Fondazioni :

parte di struttura infissa al suolo a

sviluppo verticale ed orizzontaleMuri maestri:

sono il naturale prolungamento delle

fondazioni che si identificano, in genere, con i muri perimetrali: Sono quei muri che reggono e racchiudono l'edificio.

Quali sono?

continua …..

Sottotetto:

ante riforma se paragonato ad un'intercapedine

isolante=proprietà esclusiva dell'ultimo pianoSe paragonato ad una mansarda o ad un soffitto=proprietà comune a meno che non si accedessedirettamente dalla proprietà esclusiva dell'ultimo piano.

Dopo la riforma è parte comune.

Tetto

: a falde

Lastrico solare:

superficie piana

Terrazze a livello:

proprietà esclusiva

Scale.

continua …..

Quali sono?

A) da condomino: l'Amministratore si deve rivolgere ad un

legale per agire giudizialmente

B) da estraneo :

l'Amministratore deve aver apposto all'esterno

del condominio un cartello che riporti ilDIVIETO DI INGRESSO AGLI ESTRANEI ed ilriferimento all'art. 614 c.p. (violazionedi domicilio) poi può produrre denuncia contro icontravventori all'Autorità di P.S

L'Amministratore comunque può proporre, colproprio legale all'A.G.un'azione specifica che miri all'imposizione di un obbligo di “non

facere”

Trasgressione del divieto posto nel Regolamento

Come far rispettare il divieto?

A)

da condomino: l'Amministratore si dovrà rivolgere al

Giudice di pace quale unica A.G.competente in materia di “modalità

ed uso dei beni in comune”

B)

da estraneo: l'Amministratore dovrà procedere con

la richiesta di un un “obbligo di nonfare” al Tribunale competente per

territorio

Trasgressione senza previsione regolamentare

A) non vengano compromesse stabilità, decoro e sicurezzaB) non venga alterata la destinazione del beneC) non venga leso alcun diritto degli altri condomini relativo

al godimento sia del bene comune, sia delle parti di loroproprietà

Caso Condominio “Verbano” (Recinzione sul confine)

Caso serbatoio interrato nel cortile (no usucapione delsottosuolo) Infatti l'uso non costituisce “ius in re aliena”ma esercizio del diritto di comproprietà.

Modificazioni su iniziativa di un condomino

Sono possibili solo se:

Edifici che risalgono a qualche secolo faNel silenzio del regolamento quali provvedimenti potrebbe adottarel'Assemblea?Quale la maggioranza per deliberare legittimamente

la destinazione a parcheggio? E' evidente che siamo in materia di cambiamento

dell'uso del cortile.

Ante riforma:

A) Se il cambio di destinazione era considerato INNOVAZIONE:

V C. 1136

B) Se il cambio di destinazione non era considerato INNOVAZIONE:

II C. 1136 In tali delibere non deve mai dimenticarsi il principio del

“PARI USO DELLA COSA COMUNE” ….ma oggi c'è la nuova disciplina del cambio di destinazione d'uso

Cortile non destinato a parcheggio ab origine

  1. L. 122/1989 o LEGGE TOGNOLIArt. 2 cambia i parametri di riserva dei parcheggi stabilendo

d'ora in avanti che si devono riservare aree per parcheggio1mq/10m3. Art.9 i parcheggi realizzati non possono essereceduti separatamente dalle u.i. alle quali sono legatida un vincolo di PERTINENZIALITA'. Nel caso di tali cessionigli atti sono nulli salva espressa previsione contenuta nellaconvenzione stipulata con il Comune, o se quest'ultimoautorizzi la cessione.

  1. L. 127/1997 o LEGGE BASSANINIChe consente di costruire parcheggi in aree pertinenziali anche esterneall'edificio condominiale5) L. 246/2005Art. 12 IX c. modifica l'art. 41 sexies lex 1150/1942 “Gli spazi perparcheggi non sono gravati da vincoli pertinenziali né da diritti di uso e sonotrasferibili autonomamente

I Parcheggi realizzati prima della legge 765/

c.d.L. Ponte sotto il vigore della legge 1150/1942 sonosottoposti alla disciplina comune:parcheggi 1mq/20m32) I parcheggi realizzati nel periodo tra la L. Ponte (1967) e la L.47/1985 L. sulcondono edilizio devono rispettare la destinazione pertinenziale

“LE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO INTERNE OD ESTERNE AI FABBRICATI SONO VINCOLATE ALL'USO

DIRETTO DELLE PERSONE CHE STABILMENTE OCCUPANOLE SINGOLE U.I. DELLE QUALI SI COMPONE IL FABBRICATO” senza imporre all'originario proprietario/costruttore la cessione in proprietà delle areein uno alla cessione di ciascuna u.i.abitativa.3) i parcheggi realizzati nel periodo tra la L. 47/1985 e la L. 122/1989 (Tognoli) devonoessere considerati come un diritto reale di uso opponibile erga omnes e quindi anchecontro il terzo che ne abbia acquisita la proprietà

EFFETTI:

……

continua

Quindi si è giunti a stabilire che nessun vincololegale sussiste per i parcheggi a favore deititolari delle unità abitative ma è possibile che ilproprietario crei tali vincoli nell'ambito chel'ordinamento giuridico riconosce ai privati,solo in tal caso il trasferimento dell'abitazionecomporta anche il

trasferimento del parcheggio (art. 818 I c.)

Prevede:L’estensione dell’ambito di applicazione della disciplinacondominiale non solo nel caso classico del condominioverticale ma in tutti i casi in cui più u.i. o edifici abbianoparti in comune

ECCO CHE SORGONO COSI‘:

“CONDOMINII COMPLESSI”

“SUPERCONDOMINI”

“CONDOMINI ORIZZONTALI”

SI HA UNA RISPOSTA DEFINITIVA SU QUALE SIALA DISCIPLINA APPLICABILE

(comunione o condominio)

L'ART. 1117 -bis :