Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Amministrazione Statale, autonomia e decentramento, atti amministrativi e ordinamento degli Enti Locali., Appunti di Diritto

Amministrazione Statale, autonomia e decentramento, atti amministrativi e ordinamento degli Enti Locali.

Tipologia: Appunti

2018/2019

In vendita dal 06/03/2019

msa
msa 🇮🇹

4.5

(198)

780 documenti

1 / 10

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
autonomia e decentramento, atti amministrativi e
ordinamento degli Enti Locali
L'amministrazione dello Stato avviene attraverso diversi organi che possono
essere:
-Organi Centrali sono i ministeri che hanno il compito di gestire un
settore preciso della Pubblica Amministrazione. Hanno una struttura
piramidale; infatti sono divisi in dipartimenti, a loro volta divisi
in direzioni centrali, divisi in uffici dirigenziali.
- Organi Periferici rappresentano l'autorità statale in un territorio
limitato. I più importanti sono il Prefetto e il Sindaco: il primo
rappresenta lo Stato a livello provinciale (deve vigilare la sicurezza,
controllare l'ordine pubblico e in caso di emergenza deve intervenire
coordinando i soccorsi).
- Organi Ausiliari permettono di chiarire la convenienza di un atto o
la sua conformità alla normativa.
DECENTRAMENTO E AUTONOMIA. Per decentramento si intende che alcune
funzioni vengono trasferite di competenza dallo Stato centrale alla periferia
(Enti locali). Per autonomia si intende che Regioni, Province e Comuni possono
su alcune materie emanare proprie norme giuridiche (regolamenti e leggi
regionali) che varranno sui rispettivi territori e che essi attueranno con la
propria autonoma organizzazione amministrativa.
PRINCIPIO DI COORDINAMENTO. Gli enti locali sono però subordinati al
Governo; non possono infatti operare liberamente in tutte le materie: infatti la
riforma tributaria del 1974 emanò il”principio di coordinamento fra Stato
centrale ed Enti locali” secondo il quale gli Enti dovevano attenersi alle direttive
provenienti dal Governo.
LEGGE BASSANINI. La legge Bassanini del 1997 prevede un massiccio
decentramento delle funzioni dallo Stato centrale a Regioni, Province e Comuni
per quanto riguarda particolari materie.
Il nuovo assetto delle Regioni prevede che:
Per ognuna di esse lo Stato distribuisca le risorse in base a criteri obiettivi
(popolazione, condizioni socio-economiche ecc..);
Ognuna di essa istituisca un fondo perequativo destinato a integrare le
risorse degli enti che operano in aree economicamente più deboli, al fine di
permettere loro di offrire agli abitanti del territorio i servizi pubblici principali
(es: sanità, istruzione ecc..);
Lo Stato limiti il proprio intervento nelle materie principali (cioè nei
cosiddetti “livelli minimi”, ovvero giustizia, moneta, politica estera, difesa, ,
trasporti nazionali) al fine di soddisfare i bisogni essenziali della collettività; i
restanti servizi sono a carico dell’Ente locale territoriale. Se l’Ente
gerarchicamente inferiore non svolge correttamente le proprie funzioni, viene
sostituito da quello gerarchicamente superiore (principio della sussidiarietà);
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Anteprima parziale del testo

Scarica Amministrazione Statale, autonomia e decentramento, atti amministrativi e ordinamento degli Enti Locali. e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity!

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

autonomia e decentramento, atti amministrativi e

ordinamento degli Enti Locali

L'amministrazione dello Stato avviene attraverso diversi organi che possono essere:

  • Organi Centrali  sono i ministeri che hanno il compito di gestire un settore preciso della Pubblica Amministrazione. Hanno una struttura piramidale; infatti sono divisi in dipartimenti , a loro volta divisi in direzioni centrali , divisi in uffici dirigenziali.
    • Organi Periferici  rappresentano l'autorità statale in un territorio limitato. I più importanti sono il Prefetto e il Sindaco : il primo rappresenta lo Stato a livello provinciale (deve vigilare la sicurezza, controllare l'ordine pubblico e in caso di emergenza deve intervenire coordinando i soccorsi).
    • Organi Ausiliari  permettono di chiarire la convenienza di un atto o la sua conformità alla normativa. DECENTRAMENTO E AUTONOMIA. Per decentramento si intende che alcune funzioni vengono trasferite di competenza dallo Stato centrale alla periferia (Enti locali). Per autonomia si intende che Regioni, Province e Comuni possono su alcune materie emanare proprie norme giuridiche (regolamenti e leggi regionali) che varranno sui rispettivi territori e che essi attueranno con la propria autonoma organizzazione amministrativa. PRINCIPIO DI COORDINAMENTO. Gli enti locali sono però subordinati al Governo; non possono infatti operare liberamente in tutte le materie: infatti la riforma tributaria del 1974 emanò il”principio di coordinamento fra Stato centrale ed Enti locali” secondo il quale gli Enti dovevano attenersi alle direttive provenienti dal Governo. LEGGE BASSANINI. La legge Bassanini del 1997 prevede un massiccio decentramento delle funzioni dallo Stato centrale a Regioni, Province e Comuni per quanto riguarda particolari materie. Il nuovo assetto delle Regioni prevede che:  Per ognuna di esse lo Stato distribuisca le risorse in base a criteri obiettivi (popolazione, condizioni socio-economiche ecc..);  Ognuna di essa istituisca un fondo perequativo destinato a integrare le risorse degli enti che operano in aree economicamente più deboli, al fine di permettere loro di offrire agli abitanti del territorio i servizi pubblici principali (es: sanità, istruzione ecc..);  Lo Stato limiti il proprio intervento nelle materie principali (cioè nei cosiddetti “livelli minimi”, ovvero giustizia, moneta, politica estera, difesa, , trasporti nazionali) al fine di soddisfare i bisogni essenziali della collettività; i restanti servizi sono a carico dell’Ente locale territoriale. Se l’Ente gerarchicamente inferiore non svolge correttamente le proprie funzioni, viene sostituito da quello gerarchicamente superiore (principio della sussidiarietà);

 Ogni regione deve introdurre l’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e quella immobiliare sulle seconde case (ICI) al fine di assicurarsi un’adeguata autonomia locale. MATERIE DI COMPETENZA DELLE REGIONI. Le Regioni hanno potestà legislative nelle seguenti materie (entro certi limiti): Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi locali; Circoscrizioni comunali; Polizia urbana; Beneficenza pubblica, assistenza sanitaria; Istruzione scolastica; turismo e attività alberghiera; gestione del territorio e dei beni pubblici; altre materie indicate dalle leggi costituzionali.

COMPITI. I compiti della P.A. sono numerosissimi; essi possono essere

classificati in:  Compiti di garanzia  riguardano difesa (sicurezza interna ed esterna) e ordine sociale;  Compiti di benessere  riguarda le attività che lo stato svolge per migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Questi compiti sono sviluppati soprattutto nello Stato Sociale (Welfare State o Stato del benessere) e riguardano l’istruzione, il sistema di sicurezza sociale, gli incentivi a iniziative imprenditoriali e il sostegno ai bassi redditi. Quindi l’obiettivo principale della Pubblica Amministrazione è soddisfare l’interesse pubblico. Non solo la P.A. mira a soddisfare gli interessi generale del Paese; intervengono anche la legislazione e la giurisdizione. Infatti:  la legislazione mira a garantire l’interesse pubblico attraverso l’uniformità dei comportamenti umani;  la giurisdizione mira a risolvere i conflitti tra i cittadini mediante l’intervento di un giudice neutrale. PRINCIPI COSTITUZIONALI. La P.A. opera in base ai principi di:  legalità  nessun atto è valido se non si basa su una norma giuridica o se è in contrasto con essa;  imparzialità  tutti i cittadini devono essere trattati allo stesso modo, senza discriminazioni né favoritismi;  buon andamento  gli uffici della P.A. devono essere organizzati in modo tale che vengano costantemente garantite l’efficienza e l’efficacia della funzione amministrativa. RICONOSCIMENTO COSTITUZIONALE. Le autonomie locali sono riconosciute e garantite dalla Costituzione all’articolo 5 e al Titolo V ( 114 , 116 ). L’articolo V venne modificato con la legge costituzionale n°3 del 2001.

 Regioni a statuto speciale  5 delle 20 Regioni italiane sono dotate di statuto ordinario. I tributi vengono imposti solo da una legge statale. Le regioni a statuto speciale hanno maggiore autonomia rispetto alle altre a causa del fatto che la loro integrazione nello Stato italiano è stata più difficoltosa (ad esempio la valle d’Aosta per la diversa cultura e lingua); il compromesso che venne raggiunto per annetterle fu proprio la più ampia autonomia locale concessagli dallo Stato Italiano. Esse sono riconosciute dalla costituzione: « Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale » (articolo 116, comma primo, della Costituzione della Repubblica Italiana) ATTI AMMINISTRATIVI Per atti amministrativi si intendono tutti gli atti giuridici compiuti dalla Pubblica Amministrazione, i quali consentono lo svolgimento delle funzioni amministrative.

PROVVEDIMENTI. I più importanti atti amministrativi sono i

provvedimenti. Essi sono quegli atti amministrativi attraverso i quali l’amministrazione mette in pratica la propria supremazia sugli amministrati (cittadini) al fine di tutelare l’interesse pubblico. I provvedimenti possono incidere sulle posizioni soggettive degli amministrati in 2 sensi:  Restrittivo  la conseguenza prevede una limitazione delle posizioni soggettive;  Estensivo  la conseguenza prevede l’allargamento delle posizioni soggettive. I provvedimenti hanno le seguenti caratteristiche:  Autoritarietà  il potere viene imposto unilateralmente sui privati (cioè senza contrattazione); al massimo può essere prevista la possibilità del privato di fare ricorso nel caso in cui esso sostenga di veder lesi i propri interessi illegittimamente  Concretezza  i provvedimenti consistono in misure concrete cioè determinano il verificarsi di un determinato fatto su un determinato soggetto;  Esecutorietà  è il potere della P.A. di imporre il proprio provvedimento anche contro la volontà dei destinatari;  Discrezionalità  la P.A. è vincolata nel fine ma è libera nel scegliere il mezzo che essa ritiene più idoneo per raggiungerlo.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. L’atto amministrativo è posto in

essere attraverso un procedimento composto da varie fasi; l’insieme di queste fasi prende il nome di provvedimento amministrativo. Tali fasi (regolate dalla legge n. 241) sono:

Iniziativa  è l’atto che mette in modo il procedimento amministrativo. Se l’iniziativa viene presa da un cittadino si parla di domanda o istanza (in questo caso la P.A. ha l’obbligo di provvedere positivamente o negativamente; non può restare inerte). Ogni provvedimento deve concludersi entro 30 gg. dalla sua iniziativa. Se invece l’iniziativa viene adottata direttamente dalla P.A. si parla di iniziativa d’ufficio.  Istruttoria  per ogni procedimento amministrativo deve essere determinato l’ufficio competente del procedimento, il funzionario responsabile e la motivazione dell’atto (per consentire al cittadino di sapere a chi rivolgersi per tutelare i propri interessi). L’indicazione dell’ufficio e del responsabile vengono comunicati ( notificati ) all’interessato a procedimento in corso, salvo i casi di necessità e urgenza.  Decisione  è l’atto scelto dall’organo competente per legge. Esistono atti monocratici (deliberati da organi composti da una sola persona) oppure atti collegiali (deliberati da organi composti da più persone). Tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati , cioè devono contenere l’indicazione dei presupposti del fatto e delle ragioni giuridiche che determinato la decisione amministrativa. Spesso si ci avvale di pareri non vincolanti, si effettuano ispezioni, perizie e sopralluoghi necessari.  Controllo  è l’attività diretta a vigilare sugli atti amministrativi. Esistono differenti di controllo: o Preventivo  si verifica prima dell’emanazione di un provvedimento; o Successivo si verifica dopo l’emanazione di un provvedimento; o Di legittimità  accerta che il provvedimento si basa su una legge; o Di merito (o di opportunità)  la P.A. ha la possibilità di svolgere valutazioni non predeterminate dalla legge (discrezionalità); o Riguardanti singoli atti  il provvedimento colpisce un solo atto; o Riguardanti un’intera gestione  il provvedimento colpisce più atti collegati da una logica di gestione.

TUTELA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. Se è un soggetto ritiene che

un provvedimento amministrativi abbia leso i proprio diritto o interesse legittimo, può difendersi impugnando l’atto di fronte all’amministrazione stessa, cioè facendo un ricorso amministrativo. Esso si svolge di fronte al TAR ( Tribunale Amministrativo Regionale) formato da giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.

 Si ha una violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo. **ORDINAMENTO ENTI LOCALI

  1. COMUNI** Il Comune è un ente locale a fini generali, cioè può agire per qualsiasi interesse della collettività comunale. Esso svolge tutte le attività amministrative che riguardano la popolazione stanziata sul territorio comunale. Gli organi del Comune sono:  Consiglio Comunale;  Sindaco;  Giunta;  Consigli circoscrizionali.

CONSIGLIO COMUNALE. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e

di controllo politico-amministrativo del territorio locale. Esso è formato dai consiglieri ; il loro numero è variabile da 12 a 60, a seconda della densità della popolazione. Vengono eletti direttamente dai cittadini che risiedono nel territorio comunale e durano in carica 5 anni. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale , eletto dai consiglieri; nei Comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti, invece, il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco ( non esiste il Presidente del Consiglio Comunale).

SINDACO. È il capo dell’organizzazione comunale ed è perciò il

rappresentante legale del Comune; egli firma gli atti del Comune e lo rappresenta nei giudizi. Inoltre convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale. In particolari casi previsti dalla legge, il Sindaco non opera come capo dell’Ente locale ma come organo alle dipendenze del Governo centrale  si dice quindi che egli è un Ufficiale del Governo.

GIUNTA COMUNALE. È l’ organo esecutivo del Comune  può quindi

essere paragonata al Governo. È presieduta dal Sindaco e composta dagli Assessori ; il loro numero è variabile, a seconda della densità della popolazione. La Giunta ha il compito di preparare le delibere del Consiglio Comunale e, una volta approvate, di portarle a esecuzione. Le competenze degli Assessori (es: viabilità, edilizia, cultura ecc..) sono determinate all’atto della loro elezione nel documento programmatico che viene votato dal Consiglio Comunale. Gli Assessori stanno a capo degli uffici comunali che trattano le materie su cui egli ha competenza  l’insieme di tali uffici prende il nome di Assessorato.

  • PROVINCIA La Provincia è un Ente locale la cui circoscrizione comprende vari comuni; tuttavia non è un ente gerarchicamente molto superiore al Comune. È posta infatti a metà tra il Comune e la Regione: per questo motivo viene chiamata anche Ente intermedio. La Provincia è chiamata a svolgere i servizi che si denominano “ di area vasta ” (  pianificazione territoriale sovracomunale: trasporti, prevenzione di calamità e ambiente, smaltimento dei rifiuti, sanità, beni culturali, risorse idriche ed energetiche ecc..) Gli organi della Provincia sono:  Consiglio Provinciale;  Giunta Provinciale;  Presidente della Provincia.

CONSIGLIO PROVINCIALE. Il Consiglio provinciale è l'assemblea

pubblica rappresentativa di ogni Provincia. Esso è formato dai consiglieri delegati ; il loro numero è variabile da 24 a 45, a seconda della densità della popolazione. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali. Alla lista o alle liste collegate al candidato proclamato eletto presidente della provincia, vengono assegnati il 60% dei seggi. Al consiglio provinciale competono l'indirizzo, il controllo politico ed amministrativo e la programmazione (in particolare socio-economica e urbanistico territoriale). Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, che lo convoca e ne dirige i lavori. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche. Esso è formato da:  Presidente del Consiglio Provinciale  ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo.  Commissioni consiliari  hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.  Gruppi Consiliari  composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.

GIUNTA PROVINCIALE. È uno degli organi di governo

della Provincia  può essere paragonata al Governo. La giunta un organo collegiale composto dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto provinciale, che non deve essere superiore a un terzo del numero dei consiglieri provinciali e comunque non superiore a 12. Gli assessori sono nominati dal presidente della provincia e vengono scelti fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Provinciale e che non ricadano nelle competenze del Presidente della provincia; essa inoltre collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Provinciale; riferisce annualmente al Consiglio Provinciale sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Ciascun assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici dell'azione amministrativa provinciale.

  • entro 30 gg il Governo può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale;
  • inoltre entro 3 mesi dalla pubblicazione lo Statuto può essere posto a referendum popolare se ne fa richiesta almeno 1/50 degli elettori della Regione oppure 1/5 de componenti del Consiglio Regionale  lo Statuto non viene promulgato se non viene approvato dal 50% +1 dei voti validi. Quindi l’autonomia di cui godono le Regioni a Statuto speciale è decisamente maggiore di quella delle Regioni a Statuto ordinario.