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appello penale simulazione 392 esercizio arbitrario
Tipologia: Esercizi
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Ecc.ma Corte di Appello di… Atto di Appello
Il sottoscritto Avv. …, del Foro di …, con studio in … via …, difensore di fiducia di Tizio, nato a … il … e residente in … via …, n. …, C.F…., giusta procura in calce al presente atto propone
Appello
Avverso la sentenza n. … R. sent., resa nel procedimento penale n… R.G.N.R. e n. … R.G. Trib. emessa dal Tribunale di … in data … nei confronti Tizio e Mevio e depositata in data …, con la quale entrambi sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 110 e 392 c.p. alla pena euro 500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento di una provvisionale di euro 20.000,00 in favore di Caio.
La presente impugnazione investe in toto i capi di imputazione in relazione a tutti i punti della decisione. Si deducono di seguito i motivi e le richieste che la sorreggono ai sensi dell’art. 581 lett. b) e c) c.p.p.
Motivi
bisognasse effettuare i dovuti conteggi, atteso il ritardo dei lavori edili commissionati. Il data… Caio si recava personalmente presso l’ albergo per rimuovere i ponteggi, che gli necessitavano per un altro lavoro. Arrivato sui luoghi però incontrava la ferma opposizione del vice direttore dell’albergo Mevio, che essendo a conoscenza della telefonata intercorsa tra Tizio e Caio, rifiutava la restituzione del materiale. A seguito di tali fatti Caio sporgeva querela nei confronti sia di Tizio che di Mevio e gli stessi venivano condannati in concorso per il reato ex art. 392 c.p. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 392 c.p. punisce chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose. Il reato è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a cinquecentosedici euro. Nell’ambito di tale fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte affermando che non è ravvisabile il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose nel comportamento del soggetto che, al fine di esercitare un preteso diritto di compensazione monetaria o di ritenzione in garanzia dei materiali edili in rapporto ai lavori commissionari e non portati a termine, trattenga presso di se attrezzature cantieristiche dell’impresa edile del contraddittore, rifiutandone la consegna (cfr. Cass.4373/2008). I giudici della Suprema Corte pongono a fondamento di tale tesi il fatto che, nel caso prospettato, che rappresenta un precedente del tutto analogo al caso di specie, manchi l’elemento oggettivo della violenza sulle cose, giacchè ai fini dell’integrazione della vis , nel significato di mutamento di destinazione delle cose, l’impedimento manifestato dall’agente deve essere tale da assumere i caratteri della permanenza o almeno della continuità. In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha ritenuto insussistente, nel comportamento descritto con la sentenza, l’elemento della violenza per difetto dei requisiti della concretezza e dell’attualità, in quanto un agente che, al fine di esercitare un preteso diritto di compensazione monetaria trattenga presso di sé attrezzature edili, non intende disconoscere il diritto del contraddittore, ma semplicemente manifesta l’intenzione di procedere ad una contabilizzazione delle ragioni di debito-credito.
procedere al pagamento dell’ultima tranche del compenso prima del conteggio delle penali. Dunque, il comportamento di Tizio si era arrestato alla semplice comunicazione della telefonata a Mevio, vicedirettore dell’albergo. Orbene, anche ove dal contenuto della telefonata fosse emerso un intento di Tizio di opporsi alla restituzione dei materiali prima della regolazione dei pagamenti, tale circostanza non sarebbe tale da apportare alcun contributo causalmente rilevante alla realizzazione del reato posto in essere da Mevio, in quanto non è di forza tale da integrare un concorso morale. Il concorso morale, si verifica allorquando si fa sorgere o si rafforza l’altrui proposito criminoso attraverso una condotta attiva consistente nell’istigare o determinare un soggetto a commettere reato. Nel caso di Tizio, egli si è limitato a riportare il contenuto della telefonata, senza dare alcuna direttiva a Mevio circa i comportamenti da seguire e dunque non si è verificata né di un’istigazione né di una determinazione dell’altrui agire tale da integrare concorso morale punibile ai sensi dell’art. 110 c.p. Di conseguenza, l’imputato risulterebbe parimenti non punibile per aver mantenuto un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato e non punibile come concorso ex art. 110 c.p. Per tale ulteriore motivo la sentenza di primo grado risulta errata e codesta Ecc.ma Corte non potrà che riformare la sentenza appellata assolvendo l’imputato perché il fatto non sussiste. Insussistenza dell’elemento soggettivo del concorso di persone ex art. 110 c.p. Va poi osservato che anche nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenga sussistente, nel caso di specie, il reato di cui all’art. 392 c.p., nessun concorso di persone ex art. 110 c.p sarebbe configurabile in capo a Tizio per mancanza dell’elemento soggettivo. Ed invero, l’art. 110 c.p. stabilisce che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti. Ai fini della configurabilità del concorso punibile è necessario che sia presente il c.d. requisito soggettivo o volontà di cooperare nel reato. Ciò significa che una persona può essere ritenuta
responsabile di concorso materiale o morale nel reato se ha la coscienza e la volontà del fatto criminoso, accompagnata dalla coscienza e volontà, nonchè dalla consapevolezza di concorrere con altri alla realizzazione del reato. Quindi oltre al dolo del reato monosoggettivo, è richiesto anche il dolo della soggettività. Applicando tali principi al caso di specie, occorre rilevare che non risulta che Tizio fosse consapevole del comportamento posto in essere da Mevio, né pertanto risulta che gli stessi si fossero in qualche modo accordati nel senso di non consegnare i materiali edili prima del regolamento dei conteggi monetari con l’impresa edile. Tizio infatti si era semplicemente limitato a comunicare a Mevio della telefonata avvenuta tra di lui e Caio, in cui il primo dichiarava non voler procedere al pagamento dell’ultima tranche del compenso prima del conteggio delle penali, ma nessun riferimento era stato fatto in tale telefonata, circa un eventuale rifiuto della consegna dei materiali edili e dei ponteggi. Il comportamento posto in essere da Mevio, di negazione alla restituzione delle attrezzature cantieristiche dell’impresa edile del contraddittore, risulta del tutto autonomo ed indipendente da Tizio, poiché quest’ultimo non era consapevole né voleva rifiutare la consegna dei ponteggi. Probabilmente Mevio, così operando, intendeva rispettare la probabile volontà di Tizio, ma ciò soltanto sulla base di una sua astratta convinzione. Ne discende che la condotta impeditiva posta in essere da Mevio è del tutto svincolata da qualsiasi consapevolezza di Tizio, il quale non può dirsi partecipe volente e consapevole ai sensi dell’art. 110 c.p. per mancanza dell’elemento soggettivo. Per tale motivo la sentenza di primo grado risulta errata e codesta Ecc.ma Corte non potrà che riformare la sentenza appellata assolvendo l’imputato perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell’elemento soggettivo.
4) Mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 114 c.p. Va poi considerato che in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenga sussistente nel caso di specie il concorso di persone in capo a Tizio, la stessa dovrà ritenere che il
orienta in senso positivo per il colpevole il potere discrezionale del giudice. (cfr. Cass. 94/11355). Nel caso in esame, Tizio non ha dimostrato in alcun modo né abitualità nè capacità a delinquere risultando peraltro incensurato, di conseguenza la condanna inflittagli risulta confliggere inevitabilmente con le finalità rieducative del condannato cui mira la pena (art. 27 Cost.) Inoltre, l’impugnata sentenza appare eccessivamente gravosa sotto i profilo della pena in concreto irrogata dal primo Giudice stante la scarsa rilevanza criminale della condotta eventualmente addebitabile a Tizio. Pertanto la sentenza impugnata va riformata e nella denegata ipotesi di un’affermazione di colpevolezza a carico di tizio per il reato a lui ascritto, voglia L’ecc.ma Corte di Appello di… rideterminare la pena allo stesso inflitta fino al minimo edittale, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art 62 bis c.p., valutando le stesse prevalenti o quanto meno equivalenti rispetto alle aggravanti eventualmente sussistenti.
Sulla base di tali motivi ora svolti, si chiede che l’Ecc. ma Corte d’Appello di …, in riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di …, voglia: In via principale, 1.Assolvere l’imputato per il reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste ex art. 530 c.p.p. per mancanza dell’elemento oggettivo del reato ex art, 392 c.p.