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Revocabili e Irrevocabili Sentenze: Tipologia, Effetti e Procedura, Appunti di Diritto Processuale Penale

Le sentenze irrevocabili, ovvero quelle pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Viene discusso il provvedimento di archiviazione, la revisione e la rescissione, i loro effetti su altri procedimenti e i relativi processi. Inoltre, vengono presentate le procedure da seguire in caso di revoca e la loro efficacia positiva in procedimenti amministrativi, civili e disciplinari.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 02/07/2021

aurora-de-lillo
aurora-de-lillo 🇮🇹

4.7

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IL GIUDICATO
Art. 648 definisce le senteze irrevocabili, ovvero quelle pronunciate in giudizio contro le quali non è
ammessa impugnazione DIVERSA DALLA REVISIONE.
Sono irrevocabili tutte le sentenze, tranne:
-sentenza di non luogo a procedere può essere revocata dal giudice
-provvedimento di archiviazione si può riaprire indagine
hanno efficacia su altri procedimenti e NON permettono un nuovo giudizio sullo stesso fatto in relazione
alla stessa persona.
REVISIONE strumento di impugnazione delle sentenze irrevocabili. È una impugnazione straordinaria,
esperibile solo vs sentenze di condanna, patteggiamento e decreto penale di condanna.
devono essere revocate nel caso in cui vengano pronunciate per fatti erroneamente supposti xk:
-sono inconciliabili con quelli stabiliti in alta sentenza penale irrevocabile
-sono conseguenza (questi fatti) di sentenze amministrative o civili revocate che aveva deciso su
questioni pregiudiziali
-sono incompatibili con prove sopravvenute che solo o unitamente a quelle già valutate portino al
proscioglimento
-sono conseguenti a falsità in atti o in giudizio che la legge prevede come reato
- revisione europea caso aggiunto dopo sentenza della C. cost nel caso in cui si debba riformare
una sentenza di condanna nello stato italiano per conformarsi ad una sentenza della cedu,
soprattutto in relazione al giusto processo, è possibile utilizzare la revisione. Tutto questo perché
l’art. 46 cedu dice che gli stati membri devono conformarsi alle sentenze definiti della cedu, quindi
unico strumento è la revisione.
CHI PUO’ PROPORRE?
- Condannato – erede - prossimo congiunto
- Pm
La corte può :
-Dichiarare inammissibilità il giudice condanna il proponente al pagamento delle spese
processuali e in caso si sospensione delle misure o della pena, esse riprendono. Tale declaratoia
NON pregiudica il diritto a ripresentare domanda su altri punti.
-Dichiarare ammissibilità citazione delle parti inizio del giudizio con forme previste nel 1° grado.
Se la domanda risulta fondata, la corte revoca la sentenza di condanna e pronuncia il
proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. La corte NON può prosciogliere solo su
diversa valutazione delle prove acquisite nel giudizio precedente.
Richiesta da presentare alla corte d’appello
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IL GIUDICATO

Art. 648 definisce le senteze irrevocabili, ovvero quelle pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione DIVERSA DALLA REVISIONE. Sono irrevocabili tutte le sentenze, tranne:

- sentenza di non luogo a procedere può essere revocata dal giudice - provvedimento di archiviazione si può riaprire indagine hanno efficacia su altri procedimenti e NON permettono un nuovo giudizio sullo stesso fatto in relazione alla stessa persona. REVISIONE  strumento di impugnazione delle sentenze irrevocabili. È una impugnazione straordinaria, esperibile solo vs sentenze di condanna, patteggiamento e decreto penale di condanna. devono essere revocate nel caso in cui vengano pronunciate per fatti erroneamente supposti xk: - sono inconciliabili con quelli stabiliti in alta sentenza penale irrevocabile - sono conseguenza (questi fatti) di sentenze amministrative o civili revocate che aveva deciso su questioni pregiudiziali - sono incompatibili con prove sopravvenute che solo o unitamente a quelle già valutate portino al proscioglimento - sono conseguenti a falsità in atti o in giudizio che la legge prevede come reato - revisione europea  caso aggiunto dopo sentenza della C. cost nel caso in cui si debba riformare una sentenza di condanna nello stato italiano per conformarsi ad una sentenza della cedu, soprattutto in relazione al giusto processo, è possibile utilizzare la revisione. Tutto questo perché l’art. 46 cedu dice che gli stati membri devono conformarsi alle sentenze definiti della cedu, quindi unico strumento è la revisione. **CHI PUO’ PROPORRE?

  • Condannato – erede - prossimo congiunto
  • Pm** La corte può : - Dichiarare inammissibilità  il giudice condanna il proponente al pagamento delle spese processuali e in caso si sospensione delle misure o della pena , esse riprendono. Tale declaratoia NON pregiudica il diritto a ripresentare domanda su altri punti. - Dichiarare ammissibilità  citazione delle parti inizio del giudizio con forme previste nel 1° grado. Se la domanda risulta fondata, la corte revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. La corte NON può prosciogliere solo su diversa valutazione delle prove acquisite nel giudizio precedente. Richiesta da presentare alla corte d’appello

Nel caso di revoca, vi è la restituzione delle somme versate, pubblicazione della sentenza, riparazione x errore giudiziario con somma di denaro o vitalizio ( proposta entro 2 anni) Tali revisioni sono favor rei. Vi è un caso di revisione contra reum  nel caso in cui il collaboratore di giustizia ha usufruito di benefici dichiarando il falso. In questo caso il procuratore generale presso la corte d’appello del distretto in cui la sentenza è stata pronunciata, può chiedere revisione per una rideterminazione in peius della pena. RESCISSIONE Il giudicato può essere “modificato” nel caso in cui si sia proceduto in assenza di tutta la durata del processo dell’imputato che provi che la sua assenza sia dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo.  processo ingiusto , poiché abolita la contumacia, l’imputato deve essere avvisato della celebrazione del processo e che la sua assenza sia volontaria. Quindi se si è arrivati ad una sentenza di condanna, non si è dato il diritto all’imputato di scegliere se partecipare o meno. Quindi l’imputato ex art. 629 bis chiede rescissione del giudicato. CHI? Imputato o difensore DOVE? Corte d’appello del distretto dell’ufficio del giudice che lo ha emesso QUANDO? Entro 30gg COSA SUCCEDE? Giudice d’appello decide in camera di consiglio , e se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e trasmette gli atti al 1° grado. Se l’imputato dimostra che la sua assenza sia dovuta a forza maggiore, caso fortuito o assoluta impossibilità a comparire, è rimesso in termini per chiedere giudizi contratti. Efficacia del giudicato in altri procedimenti (funzione positiva) Nei sistemi anglosassoni le pronunce penali hanno efficaca in tutti gli altri procedimenti. Nel nostro sistema, si tende a ricnoscere l’efficacia del giudizio nel momento in cui le parti coinvolte nell’uno e nell’altro abbiano avuto modo di interloquire. Ci sono 3 casi di efficacia positiva per:

- Procedimenti amministrativi-civili di danno  l’efficacia dipende dal tipo di sentenza: 1. Condanna  l’efficacia riguarda accertamento del fatto, illiceità del fatto, e accertamento che l’imputato lo ha commesso 2. Proscioglimento x tenuità del fatto  l’efficacia riguarda accertamento del fatto, illiceità del fatto, e accertamento che l’imputato lo ha commesso Questa casistica vale anche per l’abbreviato , ma può esservi un’eccezione  quando la parte civile non abbia accettato il rito abbreviato. 3. Assoluzione  l’effetto è limitato solo alle formule di “il fatto non sussiste” l’imputato non lo ha commesso, il fatto è stato commesso nell’esercizio di un dovere. In generale: se la parte civile inizialmente promuove la richiesta di risarcimento al giudice penale e poi la trasferisce al giudice civile, la sentenza di assoluzione irrevocabile fa stato, quindi il giudice civile sospende

3- CIRCOSTANZE  l’aggiunta o la sottrazione di circostanze aggravanti/attenuanti non modifica il fatto e quindi non permette un nuovo giudizio L’art. 649 è ritenuto incostituzionale quando prevede la possibilità di giudicare nuovamente nel caso di concorso formale. Il ne bis in idem NON opera quando una sentenza che dovrebbe avere effetto ostativo, è stata resa per difetto di condizioni di procedibilità, proposta dopo. GIUDICATO CAUTELARE Nel momento che vengono esaurite le impugnazioni in caso di misura cautelari, queste acquisiscono una efficacia preclusiva, ovvero NON POSSONO ESSERE Più RIPOPOSTE al vaglio del giudice del riesame, infatti si parla di ne bis in idem cautelare. Tutto questo però può essere superato solo nel momento in cui sopraggiungano nuovi elementi , quindi si dice che il giudicato cautelare è superato dal novum. Tutto questo non è visto solo in un ottica più favorevole all’imputato, ma è funzionale alla economia processuale volta a evitare riproposizioni di temi già giudicati. La FUNZIONE ESECUTIVA del giudicato Art. 650 le sentenze hanno effetto esecutivo quando divenute irrevocabili. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva solo quando non sono soggette a impugnazione. Non sempre esecutività e irrevocabilità coincidono.  caso di sentenze di condanna al risarcimento del danno che è immediatamente esecutiva. Di solito però in rispetto dell’art. 27 cost, presunzione di innocenza , non si può procedere all’esecuzione se non quando il processo abbia accertato in maniera irrevocabile la colpevolezza. In relazione a questo articolo, si parla anche della funzione della pena che deve tendere alla rieducazione e non a trattamenti contrari al senso di umanità. Questo viene descritto anche nell’art. 3 della CEDU (no tortura e no trattamenti disumani)( sent. Torregiani). il PM è il soggetto che da attuazione a:

**- esecuzione i giudicati

  • promozione dell’esecuzione delle sentenze** prima di questi due compiti al PM spetta il calcolo della pena da far eseguire, attraverso un procedimento di cumulo di pene concorrenti e detrazione del pre-sofferto. Infatti il pm deve valutare anche il periodo di custodia cautelare e anche del periodo di messa alla prova.

Il decreto di calcolo deve essere notificato a imputato e al suo difensore. Nel caso di pene detentive brevi (max 3-4), per evitare il sovraffollamento, il PM unisce all’ ordine di esecuzione un contestuale decreto di sospensione. Vengono notificati all’imputato o difensore, con l’avviso che hanno 30gg per presentare richiesta di misure alternative come:

- affidamento in prova - arresto domiciliare - semilibertà e altre misure, perché elenco non tassativo. Le sole eccezioni sono per i reati di stalking o per chi è in stato di custodia cautelare. Se il condannato non avanza richiesta si procede all’esecuzione immediata della pena. Per la pena pecuniaria  il pm svolge un compito sussidiario all’ufficio delle riscossioni, può trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per effettuare una conversione della pena pecuniaria in pene alternative.