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Appunti corso di diritto penitenziario, Appunti di Diritto Penitenziario

Appunti completi del corso di diritto penitenziario, università degli studi dell'Insubria sede di Como, facoltà di Giurisprudenza. INDICE: 1. DIRITTO DELL'ESECUZIONE PENALE (fonti, giudice dell'esecuzione penale, il giudicato, ne bis in idem, esecuzione delle varie pene, procedimento di esecuzione) 2. DIRITTO DELL'ESECUZIONE PENITENZIARIA (definizione, i soggetti, magistratura di sorveglianza, i reclami, la sicurezza all'interno del carcere, i regimi di sorveglianza, il 41bis commi 1 e 2, art 4bis reati ostativi, ergastolo ostativo, il trattamento penitenziario, le misure alternative alla detenzione)

Tipologia: Appunti

2025/2026

In vendita dal 21/05/2026

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alessandro-de-paolis-7 🇮🇹

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DIRITTO PENITENZIARIO
24.02
RUOLO DIRITTO PENALE→ indica una serie di condotte individuate dal legislatore
PRINCIPIO DI LEGALITA→ art 25 della Costituzione
CONSEGUENZA LESIONE BENE GIURIDICAMENTE RILEVANTE→ pena,
l'applicazione di una sanzione
LE PENE→ individuate all'interno del codice penale (art 17 cp e seguenti)
MA NON BASTA→ serve anche complesso di regole che permette da un lato di
accertare:
- ipotesi accusatoria→accertare che effettivamente tizio ha commesso quella
condotta che secondo la tesi accusatoria può essere ricondotta alla norma
incriminatrice individuata dal legislatore
A sua volta diritto penale e diritto processuale penale sarebbero a loro volta monchi
se non esistesse quel complesso di regole, che va a regolare che cosa succede
dopo la condanna.
Diritto dell'Esecuzione Penale e Penitenziaria
DUE PROFILI:
1. ESECUZIONE DELLA PENA→esecuzione del comando del giudice.
SENTENZA è il titolo esecutivo
FONTI→Norme nel libro decimo, rubricato appunto, esecuzione e giudicato
OGGETTO→ sentenza di condanna
2. ESECUZIONE PENITENZIARIA→ cosa succede nel momento in cui il
soggetto condannato dal giudice viene effettivamente ad essere recluso
FONTE→ legge ordinamento penitenziario 354 del 1975 e DPR 230 del 2000
OGGETTO→la persona del condannato alla pena detentiva→ attuazione art
27 comma 3
OGGETTO DI STUDIO→ complesso di norme che segue la fase della cognizione e
che dà esecuzione alle statuizioni del giudice→ TITOLO ESECUTIVO
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DIRITTO PENITENZIARIO

RUOLO DIRITTO PENALE → indica una serie di condotte individuate dal legislatore PRINCIPIO DI LEGALITA’ → art 25 della Costituzione

CONSEGUENZA LESIONE BENE GIURIDICAMENTE RILEVANTE → pena, l'applicazione di una sanzione

LE PENE → individuate all'interno del codice penale (art 17 cp e seguenti) MA NON BASTA → serve anche complesso di regole che permette da un lato di accertare:

- ipotesi accusatoria→accertare che effettivamente tizio ha commesso quella condotta che secondo la tesi accusatoria può essere ricondotta alla norma incriminatrice individuata dal legislatore

A sua volta diritto penale e diritto processuale penale sarebbero a loro volta monchi se non esistesse quel complesso di regole, che va a regolare che cosa succede dopo la condanna.

Diritto dell'Esecuzione Penale e Penitenziaria

DUE PROFILI:

  1. ESECUZIONE DELLA PENA →esecuzione del comando del giudice. SENTENZA è il titolo esecutivo FONTI →Norme nel libro decimo, rubricato appunto, esecuzione e giudicato OGGETTO→ sentenza di condanna
  2. ESECUZIONE PENITENZIARIA → cosa succede nel momento in cui il soggetto condannato dal giudice viene effettivamente ad essere recluso FONTE → legge ordinamento penitenziario 354 del 1975 e DPR 230 del 2000 OGGETTO→ la persona del condannato alla pena detentiva→ attuazione art 27 comma 3

OGGETTO DI STUDIO → complesso di norme che segue la fase della cognizione e che dà esecuzione alle statuizioni del giudice→ TITOLO ESECUTIVO

Finalità della Pena: Rieducazione vs. Retribuzione

OGGI → finalità della pena è RIEDUCATIVA E REISERITIVA → diviene soggetto nuovo, un soggetto degno di essere reinserito, di essere presente all'interno della società

PRIMA COL FASCISMO → la finalità della pena non era rieducativa, era una finalità di tipo RETRIBUTIVO → condannato perdeva un po' lo status di persona, perdeva molti diritti

La Rivoluzione Costituzionale e il Principio

Rieducativo

ENTRATA IN VIGORE COSTITUZIONE →cambio di rotta netto, la pena non ha più una concezione esclusivamente retributiva (sicuramente c'è una componente retributiva della pena perché il soggetto ha violato delle norme e subisce una compressione del suo bene giuridico→libertà di movimento, della sua libertà personale) NUOVO PRINCIPIO → lavorare sul soggetto, di lavorare con il soggetto, e tendere alla sua rieducazione, deve avere come finalità quella di reinserirlo nella società, di indurlo, ad un ripensamento critico delle azioni commesse, non ad un pentimento.

La Legge sull'Ordinamento Penitenziario (1975)

COSTITUZIONE → momento di rottura rispetto al passato→ manda molto in crisi il sistema

SOLO NEL 1975 → legge sull'ordinamento penitenziario,

COS’E’ → una legge che mette presenta le modalità attraverso cui dare attuazione a questa finalità di educativa e che mette al centro di tutto il trattamento del condannato, cioè come deve essere trattato questo soggetto, come bisogna accompagnarlo verso questa revisione critica delle proprie azioni, come bisogna accompagnarlo verso il graduale reinserimento nella società.

COSA SPIEGA →come deve essere condotta la vita all'interno del carcere, quali sono le regole

Trattamento Differenziato per Minorenni e Imputati

DIVERSO TRATTAMENTO → i soggetti imputati e condannati minorenni MINORENNI→ principi in parte diversi→ non devo rieducare il condannato minorenne, ma EDUCARLO per mancanza di un'educazione adeguata

Convenzione contro la Tortura (1984)

COS’E’ →adottata anch'essa dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1984

OGGETTO → convenzione contro:

  • la tortura
  • trattamenti crudeli, inumani e degradanti

DEFINIZIONE DI TORTURA → creazione di un comitato che vigila sugli stati aderenti

Regole Mandela e Regole di Tokyo

MANDELA RULES → regole sugli standard minimi di trattamento delle persone detenute

CHI LE HA ADOTTATE? →CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

ONU →standard minimi, al di sotto dei quali nessuno di Stati può scendere nel trattamento delle persone detenute→ soggette a diverse revisioni (dalla creazione nel 1977)

REGOLE DI TOKYO → approvate da Assemblea Generale dell'ONU nel 90 OGGETTO→ dettano standard minimi di trattamento, però questa volta non per le persone detenute, ma per le persone sottoposte a delle misure non custodiali, quindi delle persone sottoposte ad una diversa tipologia di sanzione.

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

e Articolo 3

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO → norma di riferimento è l'articolo 3→ divieto di trattamenti disumani e degradanti TRATTAMENTO DISUMANO→ trattamento che raggiunge un certo livello di gravità e che genera delle sofferenze delle lesioni a livello fisico e morale abbastanza intense.

TRATTAMENTO DEGRADANTE → trattamento che implica un'umiliazione volontaria TORTURA → è definita dalla Corte di Strasburgo come un trattamento inumano deliberato, quindi volontario, che provoca delle sofferenze che vanno in porto nel trattamento inumano, perché sono delle sofferenze molto gravi e molto crudelli. STATUS NORME DELLA CEDU → paracostituzionale→ norme di diritto internazionale→ status in grado di andare ad orientare anche l'interpretazione che deve essere non solo costituzionalmente ma anche convenzionalmente conforme di tutte le norme

Fonti Sovranazionali: Regole Penitenziarie

Europee e Carta dei Diritti UE

Quindi:

**_1. DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO

  1. REGOLE DI TOKYO
  2. MANDELA RULES
  3. CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA
  4. PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
  5. CEDU_**

ALTRI ORGANI → in molti casi abbiamo dei comitati:

● comitato per i diritti fondamentali→ individuato nel faccio internazionale per i diritti civili e politici ● il comitato contro la tortura, individuato nella convenzione contro la tortura e i trattamenti inumani degradanti,

CEDU→ ha invece una vera e propria corte che è un organo internazionale che ha il potere di condannare e sanzionare gli stati che violano le norme contenute.

LEGGE 354 del 1975→ detta, insieme poi al regolamento attuativo di DPR 230 del 2000 regole che vanno a normare quella che è la detenzione in carcere ( DIRITTI E DOVERI DEL DETENUTO ) → sono norme di principio REGOLAMENTO 230 → norme di attuazione

Codice Penale e Fonti Secondarie

ARTICOLI 176 E 177 → liberazione condizionale CIRCOLARI →aspetti comuni alle diverse strutture penitenziarie REGOLAMENTI→ singoli istituti penitenziari

GIUDICE DELL’ESECUZIONE PENALE

ESECUZIONE PENALE → si riferisce al titolo esecutivo, quindi alle vicende che seguono l'accertamento della penale responsabilità del soggetto ormai condannato e che portano all'esecuzione del titolo esecutivo→ procedimento eventuale

Incidenti di Esecuzione

DOVE SORGONO I PROBLEMI→ ERROR IN PERSONA O PROBLEMI NEI

CALCOLI (IL PM DEVE CALCOLARE LA PENA DA ESEGUIRE) → computo del presofferto con misure cautelari ESEMPIO = Il PM porta all'esecuzione il titolo esecutivo nei confronti di un soggetto che ha lo stesso nome del condannato, ma che non è condannato.

GIUDICE DELL’ESECUZIONE →è il giudice della cognizione, cioè il giudice che ha emanato quella condanna

ESECUZIONE PENITENZIARIA → esecuzione in senso stretto

MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

GIUDICE AD HOC → organo monocratico o collegiale, il tribunale di sorveglianza.

OGGETTO→ non titolo, atto ma LA PERSONA SCOPO→ verificare che per tutta la durata della pena sia rispettato il principio rieducativo durante tutta l'esecuzione di questa pena il trattamento, come lo vedremo, qui sottoposto il soggetto, tende alla sua rieducazione, sia adeguata alla persona, sia adeguata alle circostanze del caso concreto e che quindi garantisca nel caso specifico l'assolvimento e il rispetto del principio di rieducazione della pena.

LEGALITA’ DELLA PENA → il magistrato verifica che per tutta la sua durata la pena sia legale→la pena deve tendere alla rieducazione LEGALITA’ → ci dev’essere una norma in base alla quale quella pena viene eseguita ESEMPIO→ DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’

La Costituzionale dice "quella norma è contraria a Costituzione".

OPPURE→ il legislatore decide di andare ad abrogare quella legge

Io che sto scontando una pena per quella condanna, cioè la pena che io sto scontando per quella violazione, non ha più una copertura legislativa Se quella pena che io sto scontando non ha più una copertura legislativa, vuol dire che quella pena non è più legale, è una pena illegale→ NON C’E’ PIU BISOGNO DI RIEDUCAZIONE

A CHI MI RIVOLGO? → alla magistratura di sorveglianza, che è vicina per tutta la durata della pena, su più udienze, per tutta la durata della pena.

La Formazione del Giudicato: Articolo 648 c.p.p.

DIRITTO A ESECUZIONE PENALE E PENITENZIARIA → parte con la chiusura del procedimento di cognizione→ PASSAGGIO IN GIUDICATO ARTICOLO 648 CPP : "Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali". COSA DICE→ quando una sentenza o un decreto penale è irrevocabile e quindi ci dice quando si è formato il giudicato e cristallizza il momento a partire dal quale si apre la fase esecutiva e ci indica il momento a partire dal quale può eventualmente intervenire il giudice dell'esecuzione

Sentenze Irrevocabili

Qual è quindi che una sentenza è irrevocabile? PRIMO COMMA → sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa una impugnazione diversa dalla revisione. Se una determinata sentenza pronunciata in giudizio, non è più impugnabile, non può più essere impugnata se non con la revisione, allora questa è una sentenza irrevocabile. PATTEGGIAMENTO→ sono suscettibili di diventare irrevocabili, in quanto non impugnabili, anche le sentenze di patteggiamento, articolo 444→ possono anche non essere pronunciate in giudizio (anche in indagini) IMPORTANTE →nell'ambito applicativo rientrano anche le sentenze di patteggiamento

QUANDO SONO IRREVOCABILI → "diventano irrevocabili nel momento in cui è inutilmente corso il termine per presentare impugnazione, oppure quello di impugnare l'ordinanza che dichiara inammissibile l'opposizione."

Provvedimenti Cautelari e il "Giudicato Cautelare"

MISURE CAUTELARI → nell'ambito del procedimento di cognizione possono aprirsi delle parentesi di tipo cautelare (GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA ED ESIGENZE CAUTELARI) →il soggetto può essere privato a vari titoli e vari termini della propria libertà personale

Il procedimento cautelare ha delle sue regole, segue come se fosse una parentesi quasi autonoma rispetto al procedimento di cognizione. FORMA PROVVEDIMENTO → ordinanza con cui il giudice dispone l'applicazione della misura cautelare su richiesta del Pubblico Ministero IMPUGNAZIONI →serie di mezzi che consentono di impugnare o di incidere sulla vicenda esecutiva→ RIESAME, APPELLO, RICORSO PER CASSAZIONE (ISTANZA REVOCA O MODIFICA) DOMANDA → si forma il giudicato? RISPOSTA →è vero che il provvedimento non è più impugnabile, non è più ricorribile per Cassazione, perché magari io già ci ho provato, però quello che bisogna ricordare è che la vicenda cautelare è una vicenda un po' instabile, che è destinata a cambiare. Ci sono delle situazioni concrete che possono mutare e che quindi possono determinare un ripensamento della decisione cautelare stessa. Si può parlare di "giudicato cautelare rebus in stantibus", vuol dire che la stabilità del provvedimento cautelare permane e quindi è come se lo stesso fosse calato il giudicato fin tanto che la situazione rimane invariata. Nel momento in cui qualche elemento di fatto o di diritto muta, la scure del giudicato non c'è più, quindi non è un vero e proprio giudicato, è un giudicato instabile, è un giudicato che si chiama rebus in stantibus. Una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione contro il provvedimento cautelare, alla parte sarà precluso presentare istanze di regola, istanze di modifica, che quindi vanno contro quel giudicato che si è formato, fin tanto che le cose rimangono invariate. Nel momento in cui interviene l'elemento di novità, fatto o di diritto, il giudicato viene meno perché la situazione è invariata. Quindi si parla di giudicato cautelare in termini un po' impropri e si dice che lo stesso è stabile fintanto che è rebus in stantibus, fin tanto che le cose rimangono invariate. PRECLUSIONE PROCESSUALE MOMENTANEA → viene meno per fatti sopravvenuti

Effetti del Giudicato

EFFICACIA DI GIUDICATO→ nel momento in cui un provvedimento, una sentenza o un decreto diventa irrevocabile, lo stesso passa a giudicato, diventa una cosa giudicata, si forma sullo stesso un giudicato, la scura del giudicato formale.

Non posso più quindi modificare quel provvedimento, non posso più impugnarlo, se non con dei mezzi di impugnazione straordinari.

SCATTANO 3 EFFETTI ( 2 positivi e uno negativo) →(649 e ss):

1. effetto negativo→ art 649→ divieto di bis in idem o ne bis in idem DIVIETO DI DOPPIO GIUDIZIO → non si può processare un medesimo _soggetto sul medesimo fatto

  1. effetto positivo→_ EFFICACIA ESECUTIVA → passaggio in giudicato _determina che può essere eseguita
  2. effetto positivo→_ EFFICACIA EXTRAPENALE→ effetti in ambiti diversi (civile e amministrativo)

Il Divieto di Bis in Idem (Art. 649 c.p.p.)

ARTICOLO 649 → "Divieto di un secondo giudizio" o anche "Divieto di bis in idem o ne bis in idem".

COSA VUOL DIRE →nel momento in cui l'imputato, un soggetto imputato, venga prosciolto o condannato, non ci interessa se è condannato o prosciolto, con sentenza o decreto penale, per un fatto divenuti ovviamente irrevocabili, non può essere sottoposto ad un nuovo procedimento penale per il medesimo fatto, e questo viene diversamente considerato per titolo, grado o circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69, 2 e 345 del codice di rito.

QUANDO SCATTA → quando un soggetto sia stato già sottoposto, indipendentemente dall'esito positivo o negativo per lui, ad un giudizio penale per il medesimo fatto.

DOMANDA → Che cosa si intende per "medesimo fatto"? La norma chiarisce: "medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per titolo, per grado o per circostanza". Non basta riqualificare quel fatto storico in un altro titolo di reato. Se è stato sottoposto ad un processo per rapina, vado a riqualificare quel fatto come furto aggravato? No. PER I REATI DI PURA CONDOTTA NON C’E’ PROBLEMA

Doppio Binario Sanzionatorio e la Giurisprudenza

Engel

Abbiamo una serie di norme che a fronte della medesima condotta vanno a prevedere una sanzione amministrativa e una sanzione di tipo penale.

Quindi ci si chiede: ma se il soggetto è già stato sanzionato dal punto di vista amministrativo, può essere sottoposto a un procedimento di tipo penale?

La questione è stata sollevata anche davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, davanti alla Corte di Strasburgo, il diritto che si usa per bis in idem, è sancito non solo a livello interno, ma è sancito anche dall'articolo 4 del protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. COSA DICE→ vieta il doppio binario sanzionatorio, dicendo che il soggetto non può essere sottoposto ad un doppio giudizio per lo stesso fatto e non può essere sanzionato quindi due volte. UNA SANZIONE SPESSO INTERNAMENTE AMMINISTRATIVA è IN REALTA’ PENALE GIURISPRUDENZA ENGEL → a partire dagli anni '70 con la nuova sentenza Engel, quando, alla luce della Convenzione, quella sanzione deve essere qualificata come penale. Al di là della qualificazione che lo stato dà a quella sanzione, ci sono questi criteri che mi dicono quando alla luce della convenzione, tale sanzione deve essere qualificata come penale. QUALIFICARE COME PENALE UNA SANZIONE → se la Convenzione dice che una sanzione qualificata internamente come sanzione amministrativa o sanzione disciplinare, è una sanzione penale, a livello di Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo questo che cosa comporta? Comporta che si applicano tutte le garanzie previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per l'accertamento di quella determinata violazione, che si applicano quindi tutte le garanzie di cui all'articolo 6 della CEDU.

Questa giurisprudenza sui criteri Engel viene ripresa anche per andare a verificare l'operatività o meno della preclusione processuale del divieto di un doppio giudizio sancito dall'articolo 4 del settimo protocollo aggiuntivo alla CEDU, cioè si dice: questo divieto di preclusione sancito dall'articolo 4 del settimo protocollo aggiuntivo del divieto del doppio binario sanzionatorio non si applica laddove il soggetto sia sottoposto a due sanzioni di cui soltanto una sia dichiaratamente penale e l'altra sia formalmente amministrativa o disciplinare ma sostanzialmente penale.

La CEDU non vieta il doppio binario sanzionatorio, cioè dice: "Se tu nello stesso fatto lo condanni da un punto di vista amministrativo e da un punto di vista penale, a me va bene. Quello che mi interessa è che tu non fai una frode delle etichette, che quindi non mi qualifichi come una delle due sanzioni come amministrativa, quando in realtà è una sanzione penale alla luce dei criteri Engel che io ti ho elaborato.

Laddove dovessi rilevare questa frode delle etichette, sappi che opererà il divieto di bis in idem, sancito a livello di Convenzione dall'articolo 4 del settimo protocollo addizionale alla CEDU".

A livello interno la preclusione è posta al 649. La Corte Costituzionale, che è interpellata più volte, non interviene, riesce sempre ad aggirare la situazione. Ogni volta che gli vengono poste queste domande rispetto a determinate fattispecie di reato e di illecito amministrativo, va a dichiarare l'inammissibilità della questione perché dice: "Se io dovessi andare a dichiarare l'illegittimità del 649 nella parte in cui va a consentire il doppio binario sanzionatorio, andrei a determinare una situazione di incertezza del diritto e invadere il campo del legislatore perché a questo punto è come se fosse possibile scegliere se far applicare la sanzione penale o la sanzione amministrativa. Invece è un compito del legislatore, non della Corte Costituzionale, scegliere il tipo di sanzione amministrativa o penale che voglio andare a ricollegare a quella determinata violazione".

Questo genera incertezza, il soggetto non saprebbe a quale sanzione sarebbe sottoposto, se amministrativa o penale. Questo rischierebbe di determinare un'invasione del campo da parte della Consulta al legislatore".

2016 sentenza AB vs Norvegia: Corte EDU dice che la preclusione posta dall’art. CEDU non opera se sussiste un legame materiale e temporale sufficientemente stretto tra i due procedimenti, per cui si possono qualificare la sanzione amministrativa e penale come un’unica sanzione e perciò non opera il ne bis in idem. La Corte di Strasburgo ha elaborato degli indicatori che permettono di individuare quando due procedimenti hanno un legame materiale e temporale sufficientemente stretto (es. vicinanza di tempo tra i due procedimenti amministrativo e penale, consistenza sanzione dell’autorità intervenuta per prima, cioè, quanto è grande la sanzione, cioè, se è vessatoria/ridondante tale da esaurire la potestà punitiva dello Stato o meno; l’altra pena di natura diversa deve essere proporzionata rispetto a quella emanata per prima).

CHIARIMENTO SU GIURISPRUDENZA ENGEL

CHE DICE LA CORTE DI STRASBURGO? → va bene che vuoi fare questo doppio binario sanzionatorio, purché quella seconda sanzione che tu mi dici essere extrapenale, lo sia davvero e non sia in realtà una sanzione penale, formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale. Laddove io, sulla base andando ad applicare i criteri Engel, dovessi rendermi conto che c'è questa frode delle fichette, sappi che il tuo doppio binario lo considerò illegittimo da un punto di vista convenzionale perché è lesivo dell'articolo 4 del settimo protocollo.

CORTE COSTITUZIONALE → viene interpellata più volte su singole norme, norme del TUF, norme della legge sul diritto d'autore. CHE DEVE FARE? → dichiarare l'illegittimità costituzionale di queste due norme, e che a fronte di un doppio giudizio, uno penale, uno formalmente amministrativo su queste due norme c’è il divieto del doppio giudizio quindi dichiara l'illegittimità dell'articolo 649 nella parte in cui non si applica. La Corte Costituzionale si rifiuta di intervenire, dichiara inammissibili queste questioni di legittimità costituzionali dicene

“Io non posso dichiarare l'illegittimità costituzionale che tu mi chiedi, perché se io lo facessi e quindi dicessi che nei singoli casi concreti, presi dal TUF, dalla legge sul diritto d'autore, se io dicessi che o per il 649 e quindi il divieto di BIS IN IDEM e quindi ammettessi che è solo una sanzione formalmente amministrativa ma sostanzialmente venale, io creerei una situazione di incertezza del diritto”

MOTIVO→ il cittadino non saprebbe quale delle due sanzioni, quella penale o quella formalmente amministrativa, verrebbe ad essere applicata perché è l'applicazione dell'una o dell'altra dipenderebbe quale delle due autorità quella penale o quella amministrativa si muove per prima e quindi quella che applica per prima la sanzione

EFFETTO → abortire il secondo procedimento PERO’ → la Corte Costituzionale con questa sentenza non potrebbe dire quale dei due procedimenti vada ad abortire, perché ad essere abortito sarà sempre il secondo procedimento.

Cambio di Giurisprudenza a Strasburgo e Nuova

Sentenza della Corte Costituzionale

CAMBIO TENDENZA STRASBURGO → ammorbidire la propria posizione e ad essere leggermente più conciliante con la sentenza ABI contro Norvegia del 2016. CHE DICE? → il doppio binario sanzionatorio, con una sanzione una formalmente penale e una formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale, non necessariamente dice la Corte di Strasburgo nel caso ABI contro Norvegia c'è una

violazione dell'articolo 4 del settimo protocollo addizionale a patto che il secondo giudizio e quindi la seconda sanzione possa essere considerato insieme alla prima sanzione come una risposta unitaria dell'ordinamento a quella violazione.

SOLUZIONE→ stretto legame materiale e temporale tra i due procedimenti tali che possono essere considerati il frutto di una risposta unitaria dell'ordinamento al fatto illecito. INDIVIDUAZIONE→ dei criteri per il legame materiale (vicinanza temporale e consistenza delle sanzioni)

CORTE COSTITUZIONALE →sentenza numero 149 del 2022 e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 649 nella parte in cui non prevede che il giudice debba pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'articolo 171 ter nella legge sul diritto d'autore, laddove questo imputato sia già stato sottoposto a procedimento conclusosi in via definitiva per l'illecito amministrativo di cui all'articolo 174 bis della medesima legge.

PERCHE’? → la Corte ha preso coscienza del cambio di rotta della giurisprudenza di Strasburgo e applica anche i principi di diritto sanciti nella sentenza A e B contro Norvegia, ha visto che nel caso specifico, considerate la specificità proprio di queste due norme, 171.3 e 174.3 della legge sul diritto d'autore, effettivamente nella maggioranza dei casi era assai difficile poter dire che combinare insieme con le due sanzioni, potesse essere considerata una risposta unitaria dell'ordinamento. Le due norme, 171 del 174 bis non sono congegnate in modo tale da assicurare che i due procedimenti sanzionatori previsti possano apprestare una risposta coerente e sostanzialmente unitaria agli illeciti. Cioè ci è resi conto che laddove dovessero applicarsi entrambe le sanzioni la risposta sarebbe sproporzionata e quindi non ci sarebbe quell'unità sostanziale, materiale e temporale richiesta da A e B della sentenza CEDU contro Norvegia nel 2016.

Eccezioni al Divieto di Bis in Idem: Articoli 69 e

345 c.p.p.

649→ pone anche delle eccezioni

COMMA 1“salvo quanto disposto, dagli articoli 69,2 e 345 del codice”. → ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE ART 69 CO. 2la sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona qualora successivamente alla celebrazione e alla sentenza definitiva si accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata. CONTESTO →c'era stata un'errata dichiarazione di morte, soggetto non era morto,

agisca nei confronti dello stesso soggetto per il medesimo fatto. Quindi diciamo due procuratori dello stesso ufficio che poco si sopportano e poco si parlano, agiscono nei confronti dello stesso soggetto per il medesimo fatto avanti allo stesso giudice, il medesimo tribunale. SOLUZIONE→ aborto del procedimento iniziato per secondo

SECONDO CASO→ nel caso in cui abbiamo due uffici della Repubblica diversi che agiscono nei confronti dello stesso soggetto per il medesimo fatto ognuno adducendo la competenza propria COS’E ’ → conflitto di competenze articolo 32

Conflitto di Giudicati

SITUAZIONE ESTREMA →non me ne rendo conto fino alla fine quindi anche il giudice del secondo giudizio arriva ad una sentenza di condanna o magari è una sentenza di assoluzione. In questo caso si verifica una situazione di conflitto di giudicati, conflitto pratico tra giudicati, regolato dall'articolo 669 del codice di procedura penale

Effetti del Giudicato: Introduzione e Effetti

Extrapenali

EFFETTI POSITIVI→ regolati dall'articolo 650 e seguenti. Sono due effetti positivi:

**1. EFFETTO EXTRAPENALE

  1. ESECUTIVITA’ DELLE SENTENZE**

Rilevanza e Finalità degli Effetti Extrapenali

IMPORTANZA→ anche le conseguenze extrapenali della sentenza di condanna hanno una loro rilevanza, perché a volte l'accertamento penale va in misura più o meno intensa, a seconda di scelte legislative ben precise, a vincolare l'altro giudice. A COSA SERVONO? → evitare un contrasto di giudicati, serve in un'ottica di economia processuale perché se si è già celebrato un processo davanti a un giudice che aveva tutte le competenze del caso per poter conoscere e approfondire alcuni aspetti relativi ad una determinata vicenda è anche giusto in un'ottica di economia processuale andare a vincolare a quel decisum un altro giudice anche per evitare e per garantire una certa coerenza interna dell'ordinamento. Ovviamente questo per il nostro imputato, ovvero per l'altra parte privata, quindi il soggetto danneggiato, può avere un effetto positivo o negativo a seconda dei casi.

Articolazione delle Norme sugli Effetti Extrapenali

ART 651 A 654→ gli effetti extrapenali delle diverse tipologie di sentenze che possono essere emesse all'esito del procedimento penale.

  • ART 651 → effetto delle sentenze di condanna nell'ambito del giudizio civile o amministrativo di danno, quindi di stampo risarcitorio.
  • ART 651 BIS→ effetti, sempre nell'ambito di giudizi risarcitori, di una sentenza di assoluzione, che è la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto
  • ART 652 → efficacia delle sentenze di assoluzione sempre nel giudizio civile o amministrativo di danno
  • ART 653 → efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare
  • ART 654 → efficacia delle sentenze penali di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi

Struttura delle Norme sugli Effetti Extrapenali

COSA VIENE INDICATO:

_1. la tipologia di sentenza penale che viene in rilievo

  1. aspetti di quella sentenza rispetto ai quali il giudice a quo è vincolato
  2. aspetti specifici a cui è vincolato
  3. soggetti nei confronti dei quali quella sentenza che fa stato, quindi quella_ sentenza passata in giudicato ci indica i soggetti che sono vincolati da quella sentenza e basta

Articolo 651: Effetti delle Sentenze di Condanna

nel Giudizio Civile o Amministrativo di Danno

ART 651 → sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento OGGETTO→ sentenza è irrevocabile di condanna, pronunciata all'esito di un dibattimento COSA COPRE?

  1. SUSSISTENZA DEL FATTO → Il fatto esiste, non lo posso più mettere in discussione, quel fatto esiste