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appunti completi ed esaustivi di tutte le lezioni affrontate durante il semestre. Argomenti trattati: costituzionalismo, principio pacifista/ internazionalista, adattamento delle fonti interne, diritto pattizio, soft law, globalizzazione e diritto globale, mali della legge, mali del decreto legge, gestione dell'emergenza covid ( dal punto di vista delle fonti e dei diritti), art 3 Cost ( principio di uguaguaglianza, ecc....
Tipologia: Appunti
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Il diritto è un fenomeno sociale, influenza ed è influenzato dalla società. Bobbio parla di “uso promozionale del diritto”. Non dobbiamo considerare le norme come qualcosa di meramente astratto ma come prodotto della storia. Il conflitto è essenziale per la creazione del diritto. (risoluzione del conflitto stesso). Global economic governance e la produzione del diritto statale influenzato dalla forza del potere economico. Il diritto è un fenomeno storico radicato negli avvenimenti passati. Il costituzionalismo è limitazione di potere e garanzia dei diritti. Assistiamo oggi da una parte all’egemonia del potere economico sulla politica e accentramento del potere politico. Funzionamento della legge elettorale: abbiamo votato con il Rosatellum-bis, criticata per avere un effetto distorsivo di tipo maggioritario. Nella sentenza 1/2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’Italicum in alcune parti fissando principi di rapporto equo tra rappresentatività e governabilità. Quando un sistema è troppo sbilanciato in meccanismi stabili (governabilità) rischia di perdersi l’equa rappresentanza. La rappresentanza nel parlamento è strettamente legata al principio di sovranità popolare che, esprime l’essenza della democrazia. Attraverso un sistema sbilanciato in questo senso si sbilancia il ruolo centrale del parlamento e di rappresentatività equa. Un sistema di liste bloccate come nel Rosatellum è un sistema che influisce sulla libertà di scelta dell’elettore. Possiamo parlare di effetto distorsivo perché sostanzialmente vi sono premi di maggioranza nascosti in questa legge per il funzionamento dei seggi uninominali.
o Omero (Iliade) – uomini colpiti da Zeus con una pioggia perché hanno adottato un diritto ingiusto. “Quando con più violenza la pioggia, Giove sugli uomini versa, se cruccio, se sdegno lo prese, quando nell’assemblea decretano leggi non giuste” o Esiodo – favola di sparviero e usignolo, tu ascolta giustizia e non fomentare la violenza, la giustizia prevale sulla violenza…. o Platone (La Repubblica) – dialogo con Socrate e Trasimaco (giustizia con utile) o Calvino – città invisibili, Nel seme della città dei giusti sta nascosta a sua volta una semenza maligna; la certezza e l’orgoglio d’essere nel giusto – e d’esserlo più di tanti altri che si dicono giusti più del giusto – fermentano in rancori rivalità ripicchi, e il naturale desiderio di rivalsa sugli ingiusti si tinge della smania d’essere al loro posto a far lo stesso di loro. o A questo legame tra diritto e giustizia si aggiunge il diritto come espressione di forza. Come elemento che si limita a stabilizzare quelli che sono i rapporti di forza all’interno della società. Il diritto esprime c oercizione , è forza anche perché riflette i rapporti all’interno della società. Possiamo quindi dire che è quasi impossibile dare un’univoca definizione di diritto. Tra il 68 e il 79 troviamo il disgelo della Costituzione. Dagli anni ’80 periodo di inversione di rapporto di forza. Si afferma Regan negli stati uniti e ci sono politiche più neoliberiste. Il diritto è un concetto proteiforme - > Il concetto di diritto può manifestarsi ed essere inteso sotto diverse forme. Diritto costituzionale: possiamo ragionare in senso descrittivo o in senso prescrittivo: In senso descrittivo assumiamo una posizione simil-Kelsen ossia senza presupporre un contenuto particolare. “Quello che ci descrive come funzionano le fonti, il governo, la forma di stato”. Ovvero si fa riferimento a qualsiasi descrizione di un aspetto di un ordinamento giuridico, cioè a qualsiasi atto normativo che dice come funziona l'organizzazione di uno Stato. Es. Lo stato assoluto in questo senso ha una costituzione che funziona secondo la regola in cui tutto il potere è nelle mani del sovrano. Uno stato autoritario ha come costituzione il diritto prodotto da volontà del dittatore. In senso prescrittivo quando intendiamo che per esserci diritto costituzionale ci deve essere un determinato contenuto. Il contenuto art.16 della " Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino" del 1789. “O gni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione”. Ovvero, per poter parlare di Cost occorre che siano garantiti due elementi: equilibrio fra i poteri e la garanzia dei diritti → stanno alla base della definizione di costituzionalismo. COSTITUZIONALISMO Mcwain - > definisce una limitazione legale del governo mercè del diritto , cioè limitazione del governo attraverso il diritto. Friedrich- > il costituzionalismo è la divisione del potere, che è la base del governo civile Matteucci- > tecnica della libertà attraverso la quale ai cittadini viene assicurato l esercizio dei diritti individuali; è tecnica attraverso cui lo stato è posto nella condizione di non poter migliorare ( garanzia dei diritti). C'è una tradizione, che partendo dal 600, tenta di bloccare il potere es. " legare il potere con le " catene" della Cost"; se parliamo del mondo classico troviamo qui già delle riflessioni su quale si ala forma di governo migliore ( Aristotele, Platone) vi è già l'idea di costituzionalismo idea di un bilanciamento tra le diverse componenti della società Politeià ( Aristotele) Età medievale - > qst idea di limitare il potere ( non è limitato, ma è un idea ), si esprime nel brocardo" lex facit regiem" = è la legge che fa il re-> un primo tentativo di limitare il potere del sovrano Isidoro di Siviglia - > tradizione di limite x il re Herni de Brancton-> prime limitazione x il sovrano
Limitazione potere sovrano e legislativo L'idea di separazione dei Poteri:
Nel primo caso, nella democrazia il diritto politico si basa sul consenso e d è osservat o ( cioè presuppone qualche forma di partecipazione) Nel secondo caso, ne ll'autocrazia il diritto politico si basa sull' obbedienza ( rimanda ad un concetto passivo e a norme non + fondate sul consenso, ma sono imposte) Conosce espressioni molto diverse: la costituzione è diritto politico, anche la legge, il decreto legge, il regolamento , il decreto legislativo , atti del parlamento, atti riconducibili a istituti di democrazia diretta ( referendum), leggi regionali, regolamenti comunali. È la fonte preminente degli stati contemporanei. Diritto consuetudinario - > la consuetudine nasce da un patto che si ripete; c'è un modello di comportamento che è oggetto di osservanza collettiva ( esprime staticità, in qnt perdura nel tempo un certo modello di comportamento e da un caratt plurale, in qnt si tratta di un comportamento che è ripetuto da tutta la collettività. Risponde al principio secondo cui bisogna uniformarsi alla condotta precedentemente tenuta. Affinché assuma un valore normativo occorre la presenza di due elementi : Usus = l elemento materiale, cioè è la condotta/ modello di comportamento ripetuta in maniera uniforme, generale, costante, in maniera pubblica; Opinio= coscienza di obbedire ad un precetto giuridico, in qnt è ritenuto doveroso. L'origine è molto antica ( società storiche e esprime le prime forme primordiale di diritto) e molti testi dell'antichità sono testi che nascono da precedenti consuetudini. La consuetudine è importante sia a livello statale* ( sono poco significative e distinguiamo le: " contro - legem" , rispondano in maniera contradditorio alla legge, " secundum legem , quando è la legge stessa che rinvia alla consuetudine "Preter legem" , riguarda le materie non regolate dalla legge.
Mortati diceva : "occorre opporre la forza del numero dei lavoratori alla forza di chi possiede i mezzi di produzione". Il contratto collettivo nazionale era uno degli strumenti pensato per bilanciare la maggior debolezza del lavoratore. Con il passaggio dalla contrattazione collettiva nazionale alla contrattazione collettiva aziendale questo strumento ( tutelava di + il lavoratore) viene meno. Si assiste ad un processo di contrattualizzazione: il diritto è sempre + contrattualizzato e privatizzato ( - diritto di matrice pubblica e sempre + un diritto che nasce in ambito privato), ed è evidente nel diritto commerciale (" lex mercatoria"). Diritto razionale Diritto razionale = diritto fondato sulla ragione; detto anche diritto giurisprudenziale In senso lato.
Segue il principio secondo il quale bisogna attenersi alla soluzione più razionale, a fondare queste norme sono la persuasività del ragionamento e delle argomentazioni (logica del discorso) Le norme si impongono in virtù della loro razionalità → non perchè sono legittimate attraverso il consenso o perchè provengono da una autorità. Si impongono perché sono persuasive. 1. Una delle sue espressioni → diritto naturale → ha una tradizione secolare ('500); spesso visto in contrapposizione rispetto al diritto positivo (giusnaturalismo e giuspositivismo). Oggi le teorie del diritto naturale sono meno ancorate a elementi di tipo ontologico → Grozio collegava il diritto naturale alla natura dell'uomo. 2. A questa tipologia possiamo anche annoverare tutto il diritto che viene prodotto dalla dottrina, a partire da: I giureconsulti dell'epoca romana: l'attività di questi costituisce la base per la codificazione successiva), età medievale: con l'elaborazione del diritto comune) ruolo della dottrina ai giorni nostri es. ruolo della dottrina → fin da subito ha criticato l'adozione dei dpcm senza una base legale, soprattutto quando incidevano sui diritti costituzionalmente garantiti. La dottrina ha avuto una certa influenza sulle scelte politiche → successivamente i dpcm sono stati adottati con una base legale (il dpcm si presenta come una fonte attuativa del decreto legge). Es. grande influenza dei grandi studi degli avvocati degli USA nella lex mercatoria. 3. Altra forma di diritto razionale → diritto giurisprudenziale in senso stretto = diritto di origine giudiziaria. Anche qui entra in gioco la persuasività del ragionamento non legata a un approccio teorico come nel diritto naturale, ma legata al caso concreto: i giudici sono coloro che applicano il diritto. Parliamo dell'influenza esercitata dai precedenti giudiziari → es. influenza esercitata dalle argomentazioni della Corte Cost sui giudici di merito. 4. Il diritto interagisce con altre fonti del diritto attraverso l'interpretazione e l'applicazione del diritto → l'interpretazione costituisce l'elemento di congiunzione tra le fonti di matrice politica e l'applicazione del diritto e assicura una dinamicità del sistema delle fonti consentendolo di adeguarle all'evoluzione storica, sociale. Il diritto giurisprudenziale oggi possiede un ruolo rilevante come integrativo rispetto al diritto politico, ma in certi casi come alternativi (colma le lacune del diritto politico → casi non affrontati da una norma di carattere generale) 5. Diritto transazionale =quando una norma viene riconosciuta al di fuori del territorio per la quale è giuridicamente vincolante in virtù della sua forza culturale ( magari ad es sono norme che nascono come forma di diritto politico in un paese, ma x la persuasività della norma stessa, vengono seguiti in altri paesi, non xk sono fonte di diritto politico in quel paese, ma xk sono ritenute appropriate x affrontare determinate situazioni. Es. quando la Corte Europea statuisce un certo contenuto riguardo un diritto; lo Statuto della Corte Nazionale di Giustizia fa riferimento ai principi generali di diritto riconosciuto dalle nazioni civili → costituisce fonte di diritto transnazionale
applicata attraverso un metodo deduttivo (si applicano le norme di legge al caso specifico) → il principio lex posterior : prevale tra fonti di primo grado quella dotata per ultima. Tendenzialmente nei civil law i rapporti sono strutturati secondo la classica piramide delle fonti (struttura gerarchica); nei common law il rapporto base è più circolare: in un sistema inglese vi sono delle leggi → vi è un apporto circolare: la legge riprende il proprio contenuto tenendo conto dei precedenti giudiziari; d'altro canto i giudici applicano la legge ma allo stesso tempo la interpretano. E' un sistema più duttile, flessibile; è un sistema che sempre più spesso trova espressione a livello internazionale. Altra distinzione è quella delle
Art 11: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."
" ripudia", xk implica sia la condanna e sia la rinuncia, ma ha un particolare accento energico, la volontà di sancire in modo forte il proprio principio pacifista e prendere le distanze dalla guerra. Art. 117, 1 comma → riforma del titolo V. Articolo che discende dalla formulazioni dell'art. 11 e viene a specificare il rispetto dei vincoli che discendono dal diritto dell'UE e dagli obblighi internazionali (si riferisce sia alle consuetudini internazionali sia ai trattati internazionali). Principio PACIFISTA- > volontà di evitare che si ripeta quello che era appena accaduto ( guerra). Tra il 45 e 46 molti partiti si pronunciano al Congresso, favorevoli al principio pacifista. Es. Partito comunista: afferma che uno degli scopi concreti della politica estera italiana doveva consistere nel procurare sia nel procurare una garanzia al popolo italiano della pace partito repubblica e partito d'azione → prospettive federali nei confronti di altri Stati. Qual è la guerra che viene rifiutata? Art 11 - > l'Italia ripudia la guerra aggressiva, di conquista e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali", cioè x risolvere le controversie internazionali bisogna agire con mezzi diplomatici. La guerra ammessa è la guerra di legittima difesa (ai sensi dell'art 51 dello Statuto delle Nazioni Unite), a fronte di un attacco armato. " guerra"
c'è chi voleva far riferimento con tale termine non solo alla guerra, ma estenderlo anche alla "violenza".
L'articolo ha un valore giuridico vincolante. E' un articolo che si compone di 3 parti che costituiscono un insieme coerente e armonico: Divieto della guerra → l'Italia ripudia la guerra → formulazione usata molto forte (ripudia è un verbo forte → si voleva affermare con la più forza possibile). La guerra di legittima difesa come prevista dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite → guerra di risposte in confronti di un attacco amato. Unica forma di guerra lecita. Ripudiare una politica aggressiva e di tipo militare → la guerra è ristretta in termini di legittima difesa. La volontà di eliminare la guerra esprime il rifiuto della violenza → ripudio in senso ampio della guerra.
è la base x l adesione dell'UE, man non è la base x l adesione alla NATO. La Nato ( non è un organizzazione con pace e giustizia tra le Nazioni, ma è un organizzazione che si pone come trattato internazionale del 1949, autorizzato e ratificato in Italia ( ovvero l ordinamento italiano si adatta a qnt stabilito da qst trattato). È un trattato internazionale coerente con l art 11 oppure no? È coerente con i fini di pace e giustizia e con la previsione di una guerra solo difensiva? L art 5 del trattato istitutivo della NATO, vediamo che i membri della NATO hanno l obbligo di intervenire quando un attacco armato altera uno stato membro. Il discorso si complica con l evoluzione successiva della Nato, a partire dal nuovo concetto strategico del 1999 x arrivare all'ultimo documento politico che delinea le linee dell'organizzazione → nel corso degli anni il concetto di difesa si espande. Introduce il concetto di "guerra preventiva", quindi non come reazione ad un attacco armato, ma prevenire un attacco armato Rientra o no nella legittima difesa? è una guerra di difesa o di aggressione? Una guerra di difesa è legittima, mentre la guerra di aggressione no ai sensi della Costituzione, né ai sensi del diritto internazionale. Art 11 - > principio supremo, radicato nella cultura politica dei partiti presenti poi nell'Assemblea Costituente
in qst senso è una norma precettiva , dotata di un valore giuridico; contribuisce a tracciare il profilo cost dell'Italia (= ovvero si intende l ordinamento repubblicano nel suo complesso, la nazione, il popolo, x chiarire qual è la posizione internazionale dell'ordinamento repubblicano nei confronto).
Giuliano amato^ ( Presidente della Corte Costituzionale): l'art 11 rifiuta la guerra come mezzo x risolvere le controversie, ma non ripudia la guerra in assoluto; vi è il dovere alla solidarietà verso i membri dell'UE e nei confronti dei paesi della NATO. Giornalista "L'ucraina non fa parte dell' UE e della nato." Amato :" la carta delle nazioni unite prevedeva di intervenire affianco dei paesi aggrediti, nell'attesa che L'ONU agisca, cosa che non accade mai xk privo di una forza militare propria" Gaetano Zariti: 9 aprile 2022 articolo di giornale> l art 11 è violato dall invio di armi all esercito ucraino? l art 11 della Cost parla di pace, non di guerra e incoato unvcano l invio delle armi xk prescrive le armi. Si tratta di capire se può riguarda altri art 10, 52, 78, 70, che cercano di regolare il rapp tra pace e guerra. La cost impone il ripudio della guerra. "Non legittimando lo vieta?" In gioco non cè l art 11 , bisogna ragionare sull'insieme delle disposizioni Art 52 ragiona sull'idea di guerra di difesa La giornalista richiama art 5 del trattato della Nato e art 42 del trattato dell'UE, secondo cui gli stati membri sono tenuti a prestare aiuto ai paesi membri Problema: l ucraina non fa parte della nato e dell'Ue Art 51 dell'ONU legittima la resistenza in armi del popolo ucraino Art 11 principio pacifista art 52 difesa della patria Art 78, dichiarazione dello stato di guerra A livello internazionale art 42 trattato dell'Ue e art 5 del Trattato della Nato. Il PRINCIPIO INTERNAZIONALISTA Segnava l apertura NEI CONFRONTI DELLA Comunità INTERNAZIONALE E AL SISTEMA DELLE FONTI ( quindi l'apertura alle norme consuetudinarie internazionali e ai trattati internazionali) Le posizioni che, tradizionalmente, si sono scontrate sono: Dualisti - > la teoria viene elaborata da Enrico Stirpel nel volume " diritto internazionale, diritto interno" ( 1913 ), ed è condivisa dalla maggioranza degli studiosi di diritto pubblico. Configura il diritto interno e internazionale come due ordinamenti autonomi e distinti. Per cui una norma di diritto statale può essere perfettamente valida anche se in contrasto con una norma di diritto internazionale e viceversa. Per ciascuno ordinamento ha un proprio fondamento di validità autonomo. Per uno ordinamento le norme dell'altro sono dei semplici fatti ( e viceversa). Le posizioni degli studiosi che sostengono tale teoria, sono argomentate da un lato affermando che esistono delle contestazioni tra un ordinamento e l'altro ; dall'altro si considerano le diversità delle fonti e le diversità dei destinatari dei due ordinamenti : il diritto statale è espressione della volontà dello stato ( e con principi popolare d el popol o e si rivolge direttamente ai singoli individui), mentre il diritto internazionale è prodotto dalla concordante volontà degli stati e ha come destinatari gli stati ( no individui). Quindi alla luce di queste considerazioni, questi studiosi sostengono questa teoria: si tratta di due ordinamenti separati e autonomi Monisti^ - > paladino di questa teroia fu Kelsen^ - > sostiene che x accertare un complesso di norme valide, sia l ordin statale e intern occorre comprenderli come un unico sistema armonico; e quindi derivanti la loro validità dalla norma fondamentale (principio di effettività). L'unità infatti presuppone o la presenza di un terzo ordinamento che comprenda quello statale e internazionale oppure presuppone un rapporto di superiorità o di inferiorità di un ordinamento rispetto all'altro. Questa scelta di primato o di uno o dell'altro ordinamento non può essere effettuato in base al diritto, ma dipende da preferenze etico e politiche. Per cui chi sostiene imperialismo e nazionalismo
considera preminente il diritto statale; chi sostiene posizioni quali pacifismo sosterrà il primato del diritto internazionale. Su queste interpretazioni si è aggiunto il discorso della globalizzazione, che ha un po' stravolto queste impostazioni. Oggi vediamo come il diritto globale influenza quello interno, ma non in modo prestabilito. Oppure, oggi, si ragiona di internazionalizzazione di diritto costituzionale, che tende a diventare anche un diritto globale. Come il nostro ordinamento si pone di fronte alle fonti di diritto internazionali classiche: Procedimenti di adattamento del diritto interno a quelle internazionali ( consuetudini internazionali e trattati internazionali): Quando si ragiona di adattamento si distinguono due procedimenti: Ordinario > prevede la formulazione di norme statali (norme cost, fonti primarie, secondarie) la cui unica particolarità è rappresentata dall'oggetto, cioè nella creazione di nome corrispondenti alle norme internazionali, che devono essere introdotte nell'ordinamento (per adempiere a un obbligo internazionale). Si tratta di norme che non si distinguono dalle norme statali se non per l " occasio legis" , cioè il motivo x cui vengono emanate. Qst procedimento è indispensabile quando la norma internazionale non è immediatamente applicabile. È un rinvio " recettizio", fisso o materiale, xk produce un incorporazione della norma oggetto del rinvio nella norma rinviante. Es. direttive dell'Ue che non sono immediatamente applicabili o trattati internazionali che devono avere approvazione. Speciale > quando vi è un semplice rinvio dalla fonte interna italiana alla fonte internazionale. → le norme non vengono riformulate nell'ordinamento: è come se l'ordinamento statale aprisse una porta attraverso cui le fonti internazionali entrano direttamente. In questo caso non è necessario un intervento ulteriore (non c'è la traduzione come nel processo ordinario), ma si trasformano direttamente in norma interna. Questo tipo di rinvio è " formale", non recettizio e mobile. Es: di adattamento di questo procedimento speciale → adattamento automatico che riguarda le norme di diritto consuetudinario. ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO ALLE NORME CONSUETUDINARIE ADATTAMENTO AUTOMATICO-> ( delle norme consuetudinarie internazionali)- no a quelle dell'ordinamento dell'UE Art 10 comma 1 COST > "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute."( norme internazionali consuetudinarie) comma 2> condizione giuridica dello straniero comma 3> diritto d'asilo → disciplina un particolare procedimento speciale: consiste in un rinvio formale e automatico a una fonte di diritto internazionale (consuetudine internazionale)-; questo art opera come "trasformatore permanente" di tutte le norme prodotte o che saranno prodotte dalla fonte internazionale di cui l'art. 10 si riferisce; può essere definito come una norma sulla produzione perché prevede la creazione automatica di una norma interna parallela e corrispondente alla norma internazionale. (ma non c è bisogno volta x volta come nel procedimento ordinario, della creazione di una norma interna corrispondente alla norma internazionale, perché c'è qst trasformatore permanente). Il carattere automatico dell'adattamento → non specifico intervento del legislatore o del governo che formuli di volta in volta le singolo le norme perché l'adattamento a una consuetudine si adatta nel momento stesso in cui entra in vigore la consuetudine nel diritto internazionale → a qualsiasi variazione delle norma internazionale corrisponde una variazione della norma di diritto interno.
Es. patto internazionale sui diritti civili e politici; patto interno sui diritti economici, sociali e culturali a( adottati dalle Nazioni Unite) → 2 trattati → sono diventate norme consuetudinarie e quindi entrano a far parte dell'ord le norme dei trattati anche attraverso l'art 10, co 1. => anche qst tesi viene respinta. Le norme dei trattati internazionali possono entrare nel progetto dell'art 10 comma 1, solo e quando divengono consuetudini internazionali! Quindi viene escluso che il diritto pattizio possa essere oggetto dell'art 10 comma 1. La dottrina tende ad escludere dall'oggetto anche le consuetudini particolari o regionalizzate perché se muoviamo dall'interpretazione letterale → s i escludono quelle particolar i (“generalmente riconosciute”). Altra proposta della dottrina → importanza di assegnare un significato particolare al termine “riconosciute” → l'adattamento automatico riguarderebbe le norme consuetudinarie ma solo quelle che godono di generale riconoscimento. Questa tesi si può obiettare → è difficile immaginare norme consuetudinaria senza riconoscimento generale: il riconoscimento generale è un elemento strutturale della consuetudine Raramente le norme consuetudinarie trovano applicazione e danno adito a interventi giurisprudenziali → non ci sono molti casi nella prassi. In un caso, la corte cost ha cercato di capire c ome individuare una consuetudine? Sentenza 48/1979> ha tracciato una sorte di catalogo delle tecniche di accertamento delle norme consuetudinarie. Tra le tecniche rientrano: La concorde dottrina internazionalista^ - > quando gli internazionalisti sono d accordo nel consocere l esistenza di una determinata norma consuetudinaria ( es. il principio di non respingimento , secondo cui non si può essere respinti in un paese dove si rischiano di subire trattamenti disumani e degradanti. Quando vi siano numeros i atti di legislazione dei singoli ordinamenti statali, che riconoscono l'esistenza di questa consuetudine Una giurisprudenza consolidata dei giudici interni Il fatto che qst norma di comportamento ( consuetudine) sia seguita dagli stati nella loro relazione secolare, cioè che sono secoli che gli stai fanno uso di quel tipo di comportamento. Posizione delle consuetudine internazionale nel sistema delle fonti Qual è la posizione e la forza delle norme immesse nell'ordinamento attraverso l art 10 comma 1? La Cost non da alcuna indicazione esplicita sulla forza delle norme immesse attraverso l'adattamento automatico → ma si tratta di una previsione prevista a livello costituzionale → induce la dottrina maggioritaria ha ritenere queste prevalenti rispetto alle norme primarie = una norma di legge ordinaria in contrasto con una norma di diritto internazionale sarà costituzionalmente illegittima per violazione dell'art 10, co 1 e quindi si potrà aprire un procedimento davanti alla Corte Cost. Cosa succede qnd il contrasto è tra una norma consuetudinaria e norma costituzionale? La dottrina ha proposto varie tesi: Prevale la norma Costituzionale SEMPRE Prevale la norma di ADATTAMENTO seppur con il limite del rispetto dei principi fondamnetali della cost sentenza n.48/1979 > la corte afferma: "Il meccanismo dell'adattamento automatico non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali nel nostro ordinamento costituzionale", ma sempre a sottintendere che negli altri casi prevale la norma di adattamento. Corte - > dice che questo avviene alle norme di diritto internazionale generalmente riconsociute create dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
riguardo alle norme anteriori all'entrata in vigore della Cost, ha sostenuto che si dovesse applicare il principio di SPECIALITA'> e quindi di risolvere il conflitto a favore delle norme consuetudinarie, perché erano conosciute o conoscibili da parte dei costituenti. Questa distinzione tra norme pre-48 e post-48 è stata molto criticata: Da un punto di vista formale ( l'art 10 non fa alcuna distinzione)-> Perché l'articolo 10 prevede l'adattamento automatico e quindi non fissa nel tempo la sua sfera d'azione : e si dice che non ha senso che tratti in maniera diversa le consuetudini nel momento in cui vengono applicate: non conta il momento in cui sono state formate ma conta nel momento in cui vengono applicate proprio perché l'adattamento è automatico cioè continuo. Da un punto di vista sostanziale-> (questa tesi potrebbe aprire a una non tutela dei diritti fondamentali → possibile deroga anche nei loro confronti) Per molto tempo, è stata questione dibattuta in dottrina sino alla sentenza che ha cercato di chiarire la posizione della consuetudine internazionale nel sistema delle fonti (238/2014). Sentenza 238/2014> " considerato in diritto" = 1.– Il Tribunale di Firenze dubita della legittimità costituzionale di alcune norme che gli imporrebbero di declinare la giurisdizione, come eccepito dalla convenuta, in relazione a tre giudizi instaurati contro la Repubblica federale di Germania (RFG) per ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni patiti nel corso della seconda guerra mondiale da tre cittadini italiani, catturati nel territorio italiano da forze militari tedesche e deportati in Germania per essere adibiti al lavoro forzato nei campi di concentramento.
da questo nasce la questione
cioè c'è una norma consuetudinaria che prevede questa regola generale delle immunità degli Stati dalle richieste di risarcimento, cioè dalla giurisdizione civile degli altri stati. Qual è la posizone della norma consuetudinaria rispetto ai principi? Prevalgono i principi fondamentali. In che modo prevalgono? 3.4 della sentenza > dell’art. 10, primo comma, Cost., il quale impone a questa Corte di accertare se la norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, come interpretata nell’ordinamento internazionale, possa entrare nell’ordinamento costituzionale, in quanto non contrastante con principi fondamentali e diritti inviolabili
una non fondatezza perché la norma non può nemmeno entrare nell'ordinamento = sentenza interpretativa di rigetto Viene ribadito Il fatto che le norme consuetudinarie entrano ad un livello costituzionale, ma qst non impedisce uno scrutinio di costituzionalità, xk vi è un limite del rispetto dei principi costituzionali. Quindi di rango costituzionale ma sub-costituzionale rispetto ai principi fondamentali. - > quindi l intervento è stato della Corte Costituzionale.
Cosa prevede la cost riguarda a qst procedimento? Fase di autorizzazione di ratifica dei trattati internazionali art 80: Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali [cfr. art. 87 c. 8] che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi
Quando il trattato verte su una delle materie indicate all art 80, sia che si voglia seguire il procedimento di ordine di esecuzione e sia che si voglia seguire il procedimento ordinario vi deve essere una legge di autorizzazione alla ratifica. Una legge, che nel caso si tratti di norme direttamente applicabili. Di che tipo di legge si tratta****? La dottrina è divisa: da una parte ci sono coloro che la considerano^ una legge in senso tecnico^ ( = atto perché l'organo che interviene dopo possa esercitare il suo potere); Legge= atto, con il quale un organo esprime il proprio apprezzamento nei confronti di un atto che deve compiuto da un altro organo, come condizione dell'esercizio da parte di quest'ultimo a compierlo. come una forma di compartecipazione alla stipulazione dell'accordo. La 1° interpretazione collega qst tipo di legge nella categoria dei controlli parlamentari sull'attività di governo e si ragione di legge in senso formale La 2° interpretazione ( art 80 Cost) si ragiona di un atto complesso di indirizzo politico e di legge in senso sostanziale Ci sono dei punti indiscutibili, qualsiasi sia l interpretazione: 1. L autorizzazione deve precedere la ratifica 2. La legge di autorizzazione alla ratifica è una di quelle leggi approvate con " riserva di assemblea", cioè deve essere approvata con la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle camere 3. La legge di autorizzazione alla ratifica non può essere soggetto a referendum abrogativo ( art 75 comma 2) Art 80 : accanto alle categorie/ materie specifiche indicate, vi è il riferimento ai Trattati di natura politica. “sono di natura politica” → cosa significa un trattato di natura politica? I costituenti quando hanno discusso su questa norma hanno pensato di sottoporre tutti i trattati internazionali alla leggi di autorizzazione alla ratifica. La frase è stata introdotta come clausola generale per estendere l'attività del Parlamento (interpretazione estensiva → volontà dei costituenti). Art 87 comma 8: "Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere".
questa norma stabilisce che il PDR ratifica i trattati internazionali, previa qnd occorra l autorizzazione delle camere.
la dottrina considera la ratifica come un atto proprio del potere esecutivo ( del governo, che assume l iniziativa); il PDR esercita questa funzione di controllo, che le è proprio. Posizione ed efficacia di queste norme all'interno del ordinamento : Queste norme non hanno una copertura cost ex art 10 comma 1. Andiamo a 2 sentenze costituzionali (chiariscono il significato della modifica legislativa introdotta nel 2011 ( art 117 della Cost): La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - > cosa vuol dire obblighi internazionali?
Sentenze gemelle → hanno fatto il punto sulla posizione del sistema delle fonti dei trattati internazionali.
**1. Sentenza 349/ 2007>
non ci dice nulla di nuovo sulla posizione del sistema delle fonti. Punto 4. "Oggi questa Corte è chiamata a fare chiarezza su tale problematica normativa e istituzionale Oltre alle considerazioni che sono state svolte nel paragrafo 3.3 (per più ampi svolgimenti si rinvia alla sentenza n. 349 del 2007), si deve aggiungere che il nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost, se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altra attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale. Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l'asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi." Punto 4. "Quanto detto sinora non significa che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale di questa Corte. Proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione. La particolare natura delle stesse norme, diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali o dei principi supremi, ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le “norme interposte” e quelle costituzionali." - > questa sentenza ci dice che gli obblighi internazionali ( si suppone che discendono da un trattato internazionale), occupano una posizione sub-costituzionale , cioè devono rispettare le norme della costituzione, non solo i principi fondamentali ( come le norme consuetudinarie), ma tutte le norme della costituzione. POSIZIONE NEL SISTEMA DELLE FONTI DEI TRATTATI INTERNAZIONALI Questa posizione sub-costituzionale, però non è quella della fonte ordinaria/ degli atti aventi forza di legge, xk vi è la copertura costituzionale dell' art 117 comma 1, che fa riferimento agli obblighi internazionali ( - > per cui una legge o un atto avente forza di legge che viola un obbligo internazionale disposto in un trattato internazionale, viola in realtà l'art 117 comma 1 , xk il trattato intern ha una copertura costituzionale nello stesso art 117 comma 1 ).
QUESTIONE DELLA PRASSI IN MATERIA DI TRATTATI INTERNAZIONALI - > perché la procedura ( art 80 Cost, art 87 ), però aldilà di queste norme in materia di procedimento è interessante vedere se queste norme nella prassi vengono rispettate, xk riguarda trattati internazionali gestiti in qualche modo dal governo, si affermi una prassi: " ACCORDI IN FORMA SEMPLIFICATA" che viene a derogare le norme previste dall’art. e 87. Se noi guardiamo l’applicazione concreta troviamo quindi spesso delle violazioni. Prassi di accordi in forma semplificata (appannamento di parlamento e PDR). Conclusi senza ratifica senza autorizzazione del PDR e senza una previa legge di autorizzazione alla ratifica. Vengono conclusi con la sottoscrizione di un ministro o di un funzionario (accordi tra forze di polizia). Guardando nella storia troviamo: 5/10/1884 Memorandum di Intesa di Londra^ –^ riguarda lo status del territorio di Trieste (art. prevede legge di autorizzazione alla ratifica per trattati di natura politica o quando comportano variazioni del territorio) 28/04/1964 Scambio di Note con la Francia– determinazione frontiera del Moncenisio ‘64-‘65-‘66 Accordi per assistenza militare a Ghana e Somalia Maggior parte degli accordi assunti per l’Alleanza atlantica (problema di compatibilità con art. negli sviluppi assunti negli anni). 1950 Accordo mutua assistenza specifico tra USA e Italia 1959 Accordo Seni-Zellerbach per installazione di vasi per missili Jupiter a Gioia del Colle 1972 Accordo tra USA e Italia per concessione di una base navale nell’arcipelago della Maddalena Accordo per installazione missili Cruise in Italia Sono tutti accordi prevalentemente di difesa e militari ma ultiumamente questa prassi si sta riscontrando molto nelle prassi relative all’immigrazione. Quasi sempre si tratta di accordi non formalizzati e molto spesso conclusi in modo così semplificata da rimanere segreti. Accordo Italia^ -^ Tunisia nel 2011: concluso il 5.4.2011 e si viene a sapere perché in una sentenza (Claifia e altri contro Italia) (16843/12) della corte europea dei diritti dell’uomo del 15/12/2016, la corte ricostruisce la normativa relativa ai rapporti bilaterali tra Italia e Tunisia. La corte cita un accordo del 5/4/11 in materia di controllo per la migrazione irregolare dalla Tunisia il cui testo non era stato reso pubblico ma alcuni estratti della riunione in cui questo è stato redatto erano stato allegato dall’Italia. Abbiamo quindi come fonti estratti di una riunione e comunicato stampa pubblicato sul ministero. Accordo Italia - Sudan nel 2016: Memorandum di intesa tra pubblica sicurezza del ministero dell’interno italiano e la polizia nazionale del ministero dell’interno sudanese per lotta alla criminalità, gestione frontiere e immigrazione. Concluso a Roma il 3/10/2016. Anche in questo caso non si trova su nessuna gazzetta ufficiale né italiana né sudanese fino a qualche anno fa. Oggi compare come una pubblicazione ONG e non ufficiale perché circa 40 profughi vengono rimpatriati nell’agosto 2016 con una procedura rapida. Il fatto che siano rimpatriati così rapidamente rende pubblica l’esistenza di accordi tra i due paesi e una serie di associazioni chiede di conoscere questo accordo. La fonte è quindi Gabrielli, capo della polizia che dice di aver consegnato a Manconi il testo. Nonostante questo, non si ha pubblicazione ufficiale e il contenuto viene reso pubblico per puro caso. Questo è un accordo che viene efficace all’atto della firma e ha durata illimitata. Accordo Italia - Libia nel 2017: cooperazione nel campo di contrasto a immigrazione illegale, traffico di umani, contrabbando, e sicurezza di frontiere tra Libia e Italia. Accordo sottoscritto tra governo riconciliazione nazionale libanese e governo italiano il 02/02/2017. Prevede che si rinnovi automaticamente per silenzio assenso ogni tre anni. È stato stipulato dal governo riconosciuto all’epoca dalle nazioni unite ma che aveva controllo solo su una parte del territorio libico perché conteso tra militari di Afthar e governo. In questo caso il testo lo troviamo nell’archivio dei trattati internazionali del ministero degli affari esteri. Non risulta alcun passaggio formato ma solo la precisazione che questo entri in vigore alla data della firma e le info relative alla durata e al rinnovo. Gli accordi conclusi con queste modalità creano diversi problemi poiché è impossibile impedire contro di essi. La prima norma coinvolta è l’art.1 della costituzione. Parlando di democrazia si parla di pubblicità di atti, decisioni, procedimenti perché questa è la precondizione per la partecipazione attiva alla vita politica. Per poter partecipare bisogna saper conoscere.
Legge 839 del 1984 prevede l’inserimento nella raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti ufficiali della repubblica, e la pubblicazione in gazzetta ufficiale degli accordi ai quali la Repubblica di obbliga nei rapporti internazionali, inclusi quelli in forma semplificata. Principio di certezza del diritto: diritto di conoscere il diritto che gli sarà applicato. Se gli accordi non sono noti e rimangono segreti le persone non potranno sapere il diritto a loro applicato. Si riversa poi anche sul diritto delle singole persone. Se l’atto non è conoscibile non si può chiedere scrutinio di costituzionalità né agire in giudizio. Troviamo anche l’elusione dell’art.80 e 87,8 che regolano le procedure. Trattato di Natura politica: formula ampia e i costituenti la vedevano come una clausola di chiusura. Nel caso specifico degli accordo precedentemente tratti, sono accordi che hanno per oggetto controllo delle frontiere, immigrazione. Le linee guida del 2008, cercano di far chiarezza sulla locuzione, natura politica. Si legge che nel determinare la sussistenza o meno del requisito di natura politica, il governo dovrà valutare: