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Appunti di diritto ecclesiastico, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Storia del diritto ecclesiastico, evoluzione normativa, diocesi, cei, patti lateranensi, accordo di villa madama, sostentamento del clero, disciplina del matrimonio.

Tipologia: Dispense

2021/2022

Caricato il 03/02/2023

thomaszar
thomaszar 🇮🇹

2 documenti

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Scarica Appunti di diritto ecclesiastico e più Dispense in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! CAPITOLO 1. IL DIRITTO ECCLESIASTICO È il complesso delle norme dell’ordinamento giuridico che riguarda il FATTORE RELIGIOSO: non costituisce 1 corpo organico ma si ritrova in tutti i settori dell’ordinamento (c.c.; c.p., cost.  che sono ATTI UNILATERALI in quanto prodotto della legislazione emanato dallo Stato). Vi sono poi norme di diritto ecclesiastico che hanno fonte in ATTI BILATERALI quali CONCORDATI (trattati bilaterali che la S. Sede stipula con altri stati del mondo) e INTESE (che sono accordi tra Stato italiano e 1 confessione religiosa diversa da quella cattolica, finalizzati a equiparare sul piano formale le altre confessioni a quella cattolica all’interno dello Stato italiano). I concordati sono quindi degli strumenti internazionali stipulati tra 2 soggetti sovrani, mentre le intese sono atti interni stipulati tra lo stato sovrano e le confessioni religiose che non lo sono. Le norme contenute in tali atti sono esterne all’ordinamento e acquistano efficacia all’interno dello stesso attraverso LEGGI DI ESECUZIONE per i concordati, e DI APPROVAZIONE per le intese. ≠ da DIRITTO CANONICO che è costituito dall’insieme delle norme giuridiche formulate dalla CHIESA CATTOLICA che regolano l’attività dei fedeli e delle strutture ecclesiastiche nel mondo, che assumono rilievo nell’ordinamento italiano solo in quanto espressamente richiamate attraverso figure tipiche del DIP quali RINVIO MATERIALE o RECETTIZIO. EVOLUZIONE DEL DIRITTO ECCLESIASTICO L’evoluzione del diritto ecclesiastico può essere divisa in 3 periodi: 1. PERIODO LIBERALE caratterizzato da 1 legislazione unilaterale di stampo giurisdizionalista ( il GIURISDIZIONALISMO è 1 corrente politico-filosofica volta a estendere la giurisdizione e il controllo dello stato italiano sulla vita e organizzazione della chiesa e quindi assoggettare la chiesa allo Stato). A questo periodo risalgono: Le LEGGI EVERSIVE che miravano ad abbattere il potere economico della chiesa attraverso la confisca dei beni e la soppressione degli enti religiosi, che rimasero in vigore fino alla conclusione dei patti lateranensi. Tra queste spicca il REGIO DECRETO del 1866 con relativo regolamento di esecuzione sulla soppressione delle corporazioni religiose in tutto il regno. QUESTIONE ROMANA: è l’espressione utilizzata per indicare la controversia dibattuta circa il ruolo di Roma, sede del potere temporale ma anche capitale del regno d’Italia. LEGGE DELLE GUARENTIGIE – 1871 che regolò i rapporti tra Stato italiano e S. Sede fino ai patti lateranensi. Era un atto unilaterale dello Stato italiano a carattere giurisdizionalista e per tale motivo non venne accettato pontefice che in risposta decise di rompere ogni relazione con il re d’Italia e si considerò prigioniero nei propri palazzi in seguito alla BRECCIA DI PORTA PIA (che sancì l’annessione di Roma al regno d’Italia e decretò la fine dello stato pontificio). 2. PERIODO caratterizzato da LEGISLAZIONE BILATERALE incentrata sulla stipula dei PATTI LATERANENSI, sulla ripresa delle trattative bilaterali con la chiesa cattolica, ma anche sulla continuazione della legislazione unilaterale. PATTI LATERANENSI 1929: composti da 1 trattato, 1 concordato ed 1 convenzione finanziaria, sono gli accordi di mutuo riconoscimento tra il regno d’Italia e la S. Sede con cui per la prima volta dall’Unità d’Italia furono stabilite regolari relazioni bilaterali tra Italia e S. Sede. Furono molto importanti perché segnarono il passaggio dalla legislazione unilaterale di stampo giurisdizionalista alla legislazione bilaterale poi recepita dalla costituzione. Nel TRATTATO si riconosce la PIENA INDIPENDENZA della S. Sede e definitivamente risolta la QUESTIONE ROMANA con l’annessione di Roma al regno d’Italia. Al fine di assicurarne la piena indipendenza e sovranità in campo internazionale si costituisce lo STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO riconoscendo alla S. Sede la piena proprietà, esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul medesimo. Viene altresì sancito il PRINCIPIO CONFESSIONALE e DI NON INGERENZA dello Stato italiano. Nel CONCORDATO si riconoscevano EFFETTI CIVILI al matrimonio religioso: elemento innovativo in quanto fino a quel momento la legislazione italiana aveva seguito un regime cd. DOPPIO BINARIO mantenendo il matrimonio religioso separato da quello civile. 3. PERIODO (ancora oggi in vigore) caratterizzato dall’entrata in vigore della COSTITUZIONE - 1948 (che all’art. 7 conferma i patti lateranensi) e dalla CONTRATTAZIONE BILATERALE la cui massima espressione è l’accordo di modificazione del concordato lateranense del 1984 cd. ACCORDO DI VILLA MADAMA e la stipulazione di intese con confessioni religiose diverse da quella cattolica. ACCORDO DI VILLA MADAMA sancisce la NEUTRALITÀ dello stato in materia religiosa, l’autonomia dell’organizzazione ecclesiastica e disciplina il matrimonio cattolico. Il concordato del 1929 riconosceva il matrimonio canonico quale sacramento e ne sanciva quindi il carattere dell’indissolubilità. Mentre l’accordo del 1984 intervenuto dopo l’emanazione della legge sul divorzio L. 898/1970 si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo il diritto canonico. L’entrata in vigore della costituzione rappresenta un momento importante per l’evoluzione del diritto ecclesiastico in quanto in essa è legittimata la CONTRATTAZIONE BILATERALE anche se differenzia la posizione della chiesa cattolica (art. 7 Cost.) da quella delle altre confessioni acattoliche (art. 8 Cost.). - ART. 7 COST. “lo Stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, INDIPENDENTI e SOVRANI. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. La modificazione dei patti, accettate dalle 2 parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale”  tale articolo ha costituzionalizzato il principio pattizio e non le singole norme dei patti lateranensi che sono di rango ordinario in quanto modificabili con legge ordinaria (non possono essere costituzionali perché le norme costituzionali sono modificabili solo con procedimento aggravato ex 138 cost.). - ART. 8 COST. “tutte le confessioni sono EGUALMENTE LIBERE davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano e i loro rapporti con lo Stato SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA  è 1 dei tribunali della S. Sede situato al vertice dell’organizzazione giudiziaria della chiesa con funzione di GIUDICE DI LEGITTIMITÀ nonché di direzione e generale vigilanza sull’amministrazione della giustizia ecclesiastica. È composto da 12 CARDINALI nominati direttamente dal pontefice. Ha FUNZIONE GIUDIZIARIA sui ricorsi di nullità avverso le decisioni della Rota Roma; DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA sui ricorsi di legittimità degli atti emanati dalle autorità amministrative ecclesiastiche; DI REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DELLA COMPLESSIVA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. CONFERENZA APOSTOLICA è l’assemblea permanente dei vescovi italiani, che è articolata in conferenze episcopali regionali che dipendono da quella nazionale. Si occupa dello studio dei problemi che interessano la vita della chiesa cattolica in Italia, di orientare il campo dottrinale e pastorale e mantenere i rapporti con le pubbliche autorità dello stato italiano. CAPITOLO 3. FONTI DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO I beni facenti parte del patrimonio ecclesiastico sono i BENI SACRI direttamente destinati al culto, e BENI TEMPORALI non direttamente destinati al culto ma usati dalla chiesa per soddisfare le sue necessità materiali. Le FONTI del patrimonio ecclesiastico sono costituire da entrate di diritto PUBBLICO (tra cui imposte, tasse ecclesiastiche ed erogazioni dello stato a favore della chiesa cattolica) e PRIVATO. Quanto alle IMPOSTE ECCLESIASTICHE in base al diritto canonico la chiesa ha potestà di imporre tributi ma tale potere non è mai stato riconosciuto dallo Stato: le uniche imposte ecclesiastiche che la legge riconosce sono le DECIME DOMINICALI e cioè le somme che un proprietario di 1 immobile deve versare periodicamente. La chiesa conserva invece 1 potere impositivo nei confronti degli enti ecclesiastici, in particolare il diritto canonico prevede 2 IMPOSTE: - Il CATTEDRATICO: il vescovo ha diritto di imporre alle persone giuridiche soggette al suo governo 1 contributo per far fronte alle necessità della sua diocesi; - Il SEMINARISTICO: il vescovo può imporre alle persone giuridiche soggette alla sua autorità 1 contributo per la gestione del seminario. Quanto alle TASSE ECCLESIASTICHE lo Stato riconosce alla chiesa il diritto di esigere il pagamento di tasse come corrispettivo di servizi resi. Es. proventi casuali cioè le somme percepite in occasione dei sacramenti. Quanto alle EROGAZIONI DELLO STATO A FAVORE DELLA CHIESA: lo stato ha sempre contribuito alle esigenze della chiesa, inizialmente lo faceva con le prestazioni erogate dal fondo per il culto. A decorrere dal 1990 una QUOTA PARI ALL’8 X 1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata alla diretta gestione della chiesa cattolica. Tale destinazione viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. Quanto alle ENTRATE DI DIRITTO PRIVATO comprendono le oblazioni dei fedeli (offerte spontanee); le disposizioni per l’anima (disposizioni testamentarie con cui 1 soggetto dispone 1 lascito a favore di enti ecclesiastici) etc. CAPITOLO 4. GLI ENTI ECCLESIASTICI Gli artt. 18 e 19 cost. riconoscono la possibilità per le confessioni religiose di organizzarsi in formazioni sociali con diversa natura giuridica (associazioni, società e fondazioni)  l’ENTE ECCLESIASTICO è ogni ente che abbia fine di religione o di culto. Sono enti pubblici o privati? Sicuramente hanno requisiti particolari MA non sono annoverabili tra gli enti pubblici (in quanto l’art. 11 c.c. non li prevede tra gli enti pubblici e le controversie in materia di iscrizione sono devolute al giudice ordinario e non a quello amministrativo)  sono enti PRIVATI (e non hanno natura giuridica privilegiata) soggetti alle norme di diritto comune (diritto romano e canonico) e civile. Quella di ecclesiastico è solo 1 qualifica che riguarda l’attività che viene svolta. In qualità di enti di diritto comune possono acquistare PERSONALITÀ GIURIDICA oppure e no e quindi esistere come ENTI DI FATTO. La personalità giuridica si acquista mediante RICONOSCIMENTO ex L.222/1985 (disposizione sugli enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero). L’ART. 4 prevede 1 serie di requisiti generali per ottenere riconoscimento tra cui: - Costituzione o approvazione dell’ente da parte dell’autorità ecclesiastica; - Assenso al riconoscimento da parte dell’autorità ecclesiastica competente; - Sede in Italia; - Autonomia patrimoniale; - Fine di culto o di religione (si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero mentre sono attività diverse quelle di assistenza e beneficienza. Per gli enti che fanno parte della gerarchia della chiesa, gli istituti religiosi e i seminari tale fine è presunto. Per tutti gli altri il fine di religione va accertato di volta in volta dallo Stato). PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO È un procedimento amministrativo discrezionale che si instaura mediante ISTANZA del rappresentante dell’ente presentata alla prefettura e al Ministro dell’interno con allegata la documentazione richiesta. La prefettura, compiuti gli accertamenti trasmette la richiesta e i documenti al Ministro con il proprio parere. Il Consiglio dei ministri si pronuncia con DECRETO DI RICONOSCIMENTO o DINIEGO. Dopo aver ricevuto il riconoscimento devono ISCRIVERSI nel registro delle persone giuridiche a garanzia della trasparenza della loro attività: è atto COSTITUTIVO della personalità e da questo momento l’ente potrà validamente concludere negozi giuridici con i terzi. I contratti stipulati da enti non iscritti, anche se efficaci, sono ANNULLABILI su richiesta di 1 delle parti contraenti. Il riconoscimento e soprattutto l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche comporta in capo all’ente la CAPACITÀ NEGOZIALE ma in ragione della finalità di culto perseguita e del loro rilievo pubblico, l’attività negoziale degli enti ecclesiastici è sottoposta ad alcuni LIMITI rispetto agli enti di diritto comune. In particolare: 1) L’ente necessita dell’autorizzazione ecclesiale a contrarre da parte dell’autorità canonica cd. LICENTA CANONICA: con l’autorizzazione la volontà dell’ente è validamente espressa, altrimenti il contratto posto in essere è invalido e può essere annullato entro 5 anni, fatti salvi i diritti dei 3° acquistati a titolo oneroso prima della domanda di annullamento. 2) Non possono effettuare atti di liberalità per evitare che il patrimonio ecclesiastico si depauperi; 3) Non possono adire il giudice civile senza l’apposita licenza canonica. Il riconoscimento può essere REVOCATO nel caso in cui l’ente muti il fine di culto con decreto del Ministro dell’Interno (che deve essere iscritto nel registro delle persone giuridiche). Si distingue dall’ANNULLAMENTO del riconoscimento per motivi di legittimità. L’ente ecclesiastico si ESTINGUE con provvedimento di soppressione da parte della competente autorità ecclesiastica. TIPOLOGIE DI ENTI 1) ASSOCIAZIONI È una tipologia di ente ecclesiastico in cui prevale l’elemento personale. Il Codex iuris canonici distingue: le ASS PRIVATE che si costituiscono mediante accordo e sono regolate dalle norme civili in tutto, fatta salva la competenza dell’autorità ecclesiastica riguardo la loro attività di religione; e ASS PUBBLICHE erette dalla S. Sede se universali o internazionali, o dalla CEI se nazionali. Sia le associazioni pubbliche che private devono avere 1 proprio STATUTO e possono ottenere il riconoscimento (che è 1 atto discrezionale). Le CONFRATERNITE sono associazioni laicali che hanno il fine di favorire la perfezione di vita dei loro adepti e promuovere il culto e la dottrina cristiana. 2) LE FONDAZIONI È una tipologia di ente ecclesiastico costituito da 1 complesso di beni destinati allo scopo di culto o ad 1 scopo benefico, di pubblica o privata utilità. La volontà è esterna in quanto proviene dal fondatore. Le fondazioni devono essere riconosciute per poter operare (il riconoscimento è comunque 1 atto discrezionale in quanto l’autorità di governo deve valutare di volta in volta l’utilità sociale e la sufficienza dei mezzi patrimoniali necessari a perseguire lo scopo). Sono: - Le CHIESE : sono riconosciute SOLO se aperte al culto pubblico e fornite di mezzi sufficienti per la manutenzione e officiatura. Gli edifici destinati all’esercizio del culto pubblico non possono essere sottratti a tale destinazione anche se appartenenti a privati, ma solo il vescovo può sottrarre la chiesa al culto divino. La requisizione, espropriazione per pubblica utilità può avvenire solo per GRAVI RAGIONI previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. - I SANTUARI sono chiese molto importanti che per le immagini o le reliquie conservate sono mete di pellegrinaggio e di culto. Si differenziano dalle altre chiese per il fatto che nei consigli di amministrazione vi è 1 maggior numero di componenti laici. nelle aule scolastiche elementari e medie è prevista da 2 R.D. del 1924 e 1928, mentre nei tribunali l’obbligo è previsto da una circolare ministeriale. ADOZIONI GAY: con sentenza del 2013 la CASS ha ammesso per la prima volta la possibilità che 1 bambino cresca con 2 genitori omossessuali senza subire 1 danno al suo sviluppo, confermando l’affidamento esclusivo alla madre che attualmente convive con 1 altra donna. Le reazioni negative della chiesa che attraverso il quotidiano CEI lamenta che la sentenza lascia stupefatti. LO SBATTEZZO È l’atto formale di RINUNCIA al battesimo che consiste generalmente in una richiesta di CANCELLAZIONE del proprio nominativo dal registro battesimale della parrocchia di appartenenza o comunque dalle liste ed elenchi di persone battezzate tenute dagli enti religiosi, al fine di interrompere qualsiasi contatto dopo il distacco spirituale ed evitare che la persona possa essere connotata come fedele contro la propria intenzione. Per quanto riguarda il PROCEDIMENTO di sbattezzo di fronte alla chiesa cattolica, il richiedente deve limitarsi a richiedere l’inserimento di 1 annotazione correttiva a margine del proprio nominativo presente nei registri parrocchiali. In Germania è prevista 1 TASSA dovuta dai fedeli delle religioni protestante, cattolica ed ebraica la cui aliquota varia tra l’8% e il 9% della propria imposta sul reddito, i cui proventi sono destinati al mantenimento dei luoghi di culto delle rispettive organizzazioni religiose (es. contribuente A produce 50.000 euro di reddito, paga 1 tassa sui redditi del 20% e di questa l’8% viene versato alla comunità religiosa di appartenenza). Tutti i battezzati sono obbligati a pagare tale tassa. CAPITOLO 7. PROFILI BIOETICI - FECONDAZIONE ASSISTITA: la chiesa si è sempre mostrata aperta a tale pratica perché risolutiva delle problematiche riproduttive delle coppie, ma la ritiene ammissibile solo per le coppie di coniugati, conviventi che abbiano provato tutte le possibili strade volte alla procreazione. È ammessa l’obiezione di coscienza del medico orientato dalla sua etica e fede religiosa. - EUTANASIA: come la vita anche la morte fa parte del patrimonio indisponibile del soggetto. L’influenza del fattore religioso è forte: la chiesa cattolica aborra l’eutanasia in quanto equivalente al suicidio. Costituisce il rifiuto di Dio e quindi del principio di sacralità della vita. L’eutanasia è 1 delitto per la chiesa cattolica. - TESTAMENTO BIOLOGICO – L. 219/2017 È il documento con cui il soggetto in un momento di coscienza e capacità detta le disposizioni circa l’applicazione o meno di trattamenti sanitari relativi ad evitare l’accanimento terapeutico. Consiste in 1 DAT (DISPOSIZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO) con cui ogni persona maggiorenne in previsione di 1 futura incapacità può, dopo avere acquisito le opportune informazioni, esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari. E può essere integrato con disposizioni circa l’assistenza spirituale che si intende ricevere, con donazione degli organi o disposizione del proprio corpo per scopi di scientifici o di ricerca. La volontà espressa nel biotestamento deve essere rispettata, salvo il caso in cui sussistano delle terapie non prevedibili al tempo che offrono concrete possibilità di miglioramento. Si redige per ATTO PUBBLICO o SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, anche con video o altri supporti. Si può REVOCARE, RINNOVARE e MODIFICARE. L’elevato contenuto morale delle DAT giustifica eventuali OBIEZIONI DI COSCIENZA del professionista che le ritenga contrarie al suo credo. CAPITOLO 8. LA LIBERTÀ RELIGIOSA La lesione della libertà religiosa necessita di tutela da parte dell’ordinamento in quanto rientra tra i DIRITTI UMANI INVIOLABILI. La risarcibilità va valutata caso per caso al fine di verificare l’effettiva lesione del diritto. È possibile applicare l’art. 2043 – responsabilità per fatto illecito – e quindi occorrerà provare che il danno sia ingiusto (danno non patrimoniale in tal caso), comportamento doloso o colposo altrui e nesso di causalità. CAPITOLO 9. IL MATRIMONI RELIGIOSI E TRASCRIZIONE Il matrimonio canonico può acquistare piena efficacia giuridica anche nell’ordinamento civile tramite la sua TRASCRIZIONE nei registri di stato civile, ai sensi delle speciali disposizioni contenute nell’ACCORDO DI VILLA MADAMA (ratificato dal Parlamento con L. 121/1985) a modifica delle loro precedenti intese bilaterali in materia matrimoniale di cui al concordato lateranense del 1929 (di qui la denominazione di “matrimonio concordatario”)  prima del 1929 era necessario per chi avesse voluto 1 matrimonio produttivo sia di effetti civili che canonici procedere a 2 distinte celebrazioni matrimoniali: una in forma religiosa e l’altra in forma civile. La trascrizione non segue automaticamente alla celebrazione del matrimonio canonico ma necessita di 1 espressa richiesta da parte di almeno 1 dei 2 coniugi al momento della celebrazione, altrimenti il matrimonio sarà celebrato esclusivamente in forma canonica, e svincolato da qualsiasi effetto in ambito statale. La nuova disciplina concordataria prevede alcuni adempimenti procedurali al fine di far conseguire efficacia giuridica al matrimonio canonico all’interno dell’ordinamento statale. In particolare: - PREVIE PUBBLICAZIONI CIVILI: effettuate a richiesta di entrambi gli sposi presso il loro comune di residenza. A tale richiesta deve accompagnarsi quella del parroco designato a celebrare il matrimonio canonico, al fine di stabilire 1 proficua collaborazione tra autorità ecclesiastica e civile ed assicurare 1 corretto espletamento delle procedure. Trascorsi 3 gg dal compimento delle celebrazioni l’ufficiale di stato civile rilascia il NULLA OSTA alla celebrazione dopo aver verificato l’assenza degli impedimenti inderogabile ex lege. - LETTURA DEGLI ARTT. 143, 144, 147 c.c. che viene effettuata dal celebrante agli sposi al termine del rito nuziale affinché abbiano informazione circa i diritti e doveri coniugali come disciplinati dalla legge statale. - COMPILAZIONE DELL’ATTO DI MATRIMONIO IN DOPPIO ORIGINALE: viene compilato in aggiunta a quello destinato all’archivio parrocchiale parimenti firmato dagli sposi, dai testimoni e dal celebrante. Lo stesso verrà trasmesso entro i 5 gg dalla celebrazione dal parroco all’ufficiale di stato civile del comune dello stesso luogo affinché venga TRASCRITTO nel registro degli atti di matrimonio e diventi efficace anche nell’ordinamento statale. In tale atto i coniugi possono anche inserire alcune DICHIARAZIONI che acquisteranno efficacia dal giorno della celebrazione del matrimonio tra cui: la scelta del REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI; il RICONOSCIMENTO da parte di taluno di essi di eventuali FIGLI NATURALI. L’ufficiale di stato civile ove sussistano le condizioni per la trascrizione la effettua nelle 24 ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. IPOTESI DI INTRASCRIVIBILITÀ secondo la legge civile: - Mancanza di età minima: riguarda i minori di 18 anni salva autorizzazione del tribunale in presenza di gravi motivi per chi abbia compiuto almeno 16 anni. - Sussistenza di 1 IMPEDIMENTO INDEROGABILE (interdetto, altro matrimonio, delitto, vincoli di parentela etc.). TRASCRIZIONE TARDIVA  la richiesta di trascrizione può essere inoltrata anche posteriormente alle nozze senza limiti di tempo (è 1 diritto imprescrittibile) da parte di entrambi i coniugi o anche da 1 solo di essi ma con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro. In tal caso gli effetti della trascrizione retroagiscono al momento della celebrazione. Non è ammessa la trascrizione tardiva dopo la morte di 1 dei coniugi ad iniziativa del coniuge superstite, dato che la richiesta è fatta da entrambi i coniugi o da 1 solo ma con il consenso dell’altro, salvo che la morte sopraggiunga dopo la richiesta già inoltrata all’ufficiale di stato civile. TRASCRIZIONE RITARDATA  è la trascrizione che seppure stata richiesta tempestivamente non sia stata effettuata per la presenza di VIZI FORMALI SUPERABILI (es. omissione delle pubblicazioni). Essa produce effetto EX TUNC quindi retroattivamente come quella ordinaria, ma fa salvi i diritti, nel frattempo, legittimamente acquistati dai terzi. MATRIMONIO ACATTOLICO Il matrimonio celebrato davanti ai ministri di confessioni diverse da quella cattolica produce effetti dal giorno della celebrazione a seguito della trascrizione nel registro di stato civile. Tale matrimonio è regolato dal c.c. Fino a qualche anno fa l’unica fonte era la L. 1159/1929 e il R.D. 289/1930 che disciplinava il matrimonio cd. acattolico ma negli ultimi anni il governo, in attuazione dell’art. 8 co. 3 cost. ha concluso ACCORDI con i rappresentanti delle diverse confessioni presenti nel nostro stato. Per le confessioni CON INTESE il matrimonio acattolico non costituisce un tertium genus rispetto a quello civile e concordatario ma è una forma particolare di matrimonio civile, con la differenza di essere celebrato da 1 MINISTRO DEL CULTO ACATTOLICO che assume la veste di delegato dell’ufficiale di stato civile. Gli effetti del matrimonio acattolico sono subordinati alla TRASCRIZIONE nel registro di stato civile. Non è prevista né l’approvazione governativa né l’autorizzazione dell’ufficiale di stato civile e il celebrante deve rilasciare comunque 1 nulla osta che attesti l’assenza di impedimenti e l’avvenuta lettura degli artt. del c.c. ai nubendi, ed entro 5 gg dovrà trasmettere l’atto di matrimonio all’ufficiale di stato civile affinché ne curi la trascrizione entro le 24 ore successive. Con lettera apostolica Motu Proprio del 2015 il Papa ha modificato il processo canonico per le cause di nullità del matrimonio e tra i canoni riformati, quelli dal 1683 al 1687 riguardano il processo più breve alternativo al processo ordinario, da attivarsi solo in alcuni casi. In particolare, al vescovo diocesano compete giudicare le cause di nullità con il processo più breve: - Quando la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da 1 di essi con il consenso dell’altro; - Quando ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano 1 inchiesta o 1 istruzione più accurata e rendano manifesta la nullità. Es. aborto procurato per impedire la procreazione; ostinata permanenza in 1 relazione extraconiugale al tempo delle nozze e nel tempo immediatamente successivo; occultamento doloso della sterilità o di 1 grave malattia contagiosa o di 1 carcerazione. In tal caso il vicario giudiziale con lo stesso decreto con il quale accetta l’istanza nomina 1 istruttore che raccoglie le prove e fissa il termine per presentare le memorie  al termine dell’istruttoria il vescovo diocesano emana la sentenza o la rimette al processo ordinario  contro la sentenza si può fare appello al tribunale della rota romana. IL PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE Con il termine DELIBAZIONE si intende quella speciale procedura giudiziaria mediante la quale in 1 determinato stato viene accordata, a domanda di parte, efficacia giuridica ad 1 provvedimento di carattere giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di 1 altro stato. A tale procedura possono quindi essere sottoposte anche le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio emesse dall’ordinamento giudiziario canonico, in applicazione dell’Accordo del 1984  infatti, l’art. 8 di detto accordo prevede che la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario (cioè celebrato in forma canonica cui sia seguita la trascrizione ai fini civili) può acquistare efficacia giuridica nell’ordinamento statale, previa domanda congiunta di 1 o entrambi i coniugi, da inoltrarsi alla CORTE D’APPELLO nel cui distretto si trova il comune dove fu trascritto il matrimonio. Tale procedura è rimasta immutata anche dopo la riforma del diritto internazionale privato ex L. 2218/1995. La domanda di delibazione che deve essere necessariamente sottoscritta da 1 PROCURATORE LEGALE richiede la presenza dei ss. presupposti processuali: - PRONUNCIA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO e cioè la decisione giudiziale emanata in ambito ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio (prima della riforma di Papa Francesco 2015, occorrevano 2 pronunce conformi); - DECRETO DI ESECUTIVITÀ rilasciato dal supremo tribunale della segnatura apostolica con il quale si attesta l’esecutività secondo il diritto canonico della sentenza ecclesiastica di nullità. Ai fini della sua indagine la CORTE D’APPELLO dovrà: 1. Accertare l’esistenza e l’autenticità della decisione ecclesiastica di nullità e del successivo decreto di esecutività; 2. Accertare che il matrimonio dichiarato nullo era matrimonio concordatario; 3. Accertare che nel procedimento davanti al tribunale ecclesiastico sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi dell’ord. Statale; 4. Accertare che sussistano gli altri requisiti previsti dalla legislazione statale per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere e cioè:  L’assenza di 1 sentenza passata in giudicato emessa nell’ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica;  Che non sia pendente innanzi ad 1 giudice italiano 1 giudizio tra le stesse parti avente il medesimo oggetto (nullità dello stesso matrimonio anche per motivi diversi da quelli addotti in ambito ecclesiastico) instaurato prima che la sentenza canonica sia divenuta esecutiva;  Che la sentenza canonica non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni, la Corte d’Appello rende la sentenza ecclesiastica esecutiva anche nell’ordinamento statale. La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, facendo venir meno retroattivamente anche i suoi effetti civili fin dal giorno della sua celebrazione (lasciando però impregiudicati gli eventuali rapporti di filiazione e gli obblighi giuridici collegati) fa venir meno anche l’esigenza della domanda di DIVORZIO qualora esso non sia già intervenuto giudizialmente tra le parti. Dalla nuova disciplina del 1984 resta comunque esclusa la possibilità di delibazione delle dispense pontificie per lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato (in quanto trattasi di provvedimento del tutto discrezionale emessa con 1 procedimento di carattere amministrativo e non giudiziario nel quale sono assenti le fondamentali garanzie giurisdizionali sancite dalla Cost.). MATRIMONIO INTERCULTURALE La disciplina del matrimonio interculturale è rinvenibile nell’art. 116 c.c.  “lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale di stato civile 1 dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti il nulla osta (comprovante assenza di impedimenti) al matrimonio (...) [nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano]”  tale parte è stata abrogata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 245/2001 che riteneva che la normativa comprimesse eccessivamente il diritto del cittadino di contrarre matrimonio. Lo straniero è quindi soggetto alla sua legge nazionale per ciò che riguardi i requisiti necessari per contrarre matrimonio, ma anche soggetto ad alcune condizioni ritenute imprescindibili dalla legge italiana (interdizione, libertà di stato, vincoli di parentela e affinità). Nel caso di matrimoni celebrati con 1 straniero è possibile che lo straniero richieda che sia riconosciuta in Italia l’efficacia della dichiarazione del RIPUDIO emessa dal tribunale del proprio paese di origine. La procedura del ripudio islamico (TALAQ) non è contraria all’ordine pubblico italiano a meno che non venga leso il diritto al contraddittorio rendendo necessario garantire alla donna il diritto di difesa (perché alcune norme come l’art. 1133 c.c. iraniano permettono al marito di ripudiare la moglie arbitrariamente con atto unilaterale).