Scarica Appunti di diritto ecclesiastico e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! Diritto ecclesiastico e del fenomeno religioso Storia Epoca antica: 1 Si universalità il messaggio del Dio ebraico 2 Persecuzione di Nerone 64 3 Lapsi, caduti 4 Editto di Tolleranza 311 5 Editto di Costantino 313 6 Editto di Tessalonica 380 Epoca medievale: 1 Figura del Vescovo-conte 2 Lotta per le investiture 1073-1122 3 Conciliarismo Epoca moderna: 1 Scisma d'Occidente 2 Concilio di Costanza 1439 3 Protestantesimo 4 Concilio di Trento 1545 5 Illuminismo, supremazia della ragione Epoca contemporanea: 1 Questione romana: Presa di Roma 1870 2 Patti Lateranensi 1929 I Patti Lateranensi Data: 1929 Parti: Mussolini e Pietro Gasparri È formato da 2 atti: 1. TRATTATO riguarda la posizione e i rapporti tra Santa Sede e Italia. 2. CONCORDATO (modificato nel 1984) riguarda la posizione della Chiesa cattolica in Italia. L'art 7 Cost 2 comma fotografa la situazione esistente al momento della entrata in vigore della Cost e dichiara che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolato dai Patti Lateranensi. La dottrina ha discusso sull'interpretazione che si può dare al 2 comma e si posero 2 problemi: 1) mondificabilità dei patti e le modalità x modificarli 2) rapporto delle norme pattizie con quelle costituzionali 1) Indica come si possa procedere a una modifica espressamente affermata come possibilità. Le disposizioni dei Patti possono essere modificate mediante una ricezione in una legge ordinaria degli accordi che intervengano tra Italia e Santa Sede circa le modifiche riguardanti i Patti, essi posso essere modificati di comune accordo e immessi nell'ordinamento mediante leggi di esecuzione. L'accordo è il presupposto affinché le modifiche entrino a far parte del nostro ordinamento. L'art 10 Cost dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Tra questi ce il PACTA SUNT SERVANDA. Sulle modifiche dei Patti si è discusso se possono riguardare solo le materie fatte oggetto dei Patti o se possono prevedere ulteriori materie. L'art 7 costituzionalizza un principio pattizio per cui le materie sono quelli dei Patti. Le materie devono essere di comune interesse tra Stato e Chiesa. Il problema della copertura costituzionale dei patti: una legge ordinaria che modifica i patti potrebbe essere dichiarata incostituzionale x l art 7 comma 2 e 10 cost. 2) È possibile esercitare il sindacato di costituzionalità, giudizio che formula la Corte Cost, nei confronti di norme pattizie? Il fatto che i Patti siano citati espressamente nella Cost, sottrae i Patti stessi al sindacato di costituzionalità. Le norme pattizie prevalgono su quelle costituzionali. La Corte Cost, con la sentenza n 30 del 1971, ha accolto l'interpretazione dottrinale del sindacato facendo però una precisazione: è vero che in caso di contrasto, in ragione dei principio di specialità della materia disciplinare dell'art 7, l'assemblea costituente non poteva arrivare a mettere le norme pattizie al di sopra dei principi cost supremi. Le norme pattizie prevalgono su quelle costituzionali ma non sui principi supremi dell'ordinamento cost. E dunque si può esercitare il sindacato di costituzionalità contro norme che violano i principi supremi. La Corte ha disciplinato l'incostituzionalità di alcune norme dei Patti perché contrastanti con principi supremi dell’ordinamento. Un esempio: L'art 34 dei Patti istituisce il matrimonio concordatario. L'art 8 dell'Accordo di Villa Madama non riconosce la dispensa papale per il matrimonio rato e non consumato. La consumazione deve essere compiuta nel rispetto della dignità della persona. La corte costituzionale si è occupata della competitività delle dispense papali x il matrimonio rato e non consumato. Per la Corte Costituzionale il diritto di difesa riconosciuto dall'art 24 cost rientra tra i principi supremi della ordinamento costituzionale, la Corte Costituzionale ha istituito l'incostituzionalità dell'art 34 del Concordato Lateranense nella parte in cui prevedeva il riconoscimento automatico dei provvedimenti papali per il matrimonio rato e non consumato. Dunque la dispensa non è riconosciuta a livello civile. Ma il nostro ordinamento riconosce la possibilità di divorzio immediato, senza separazione, se il matrimonio non è stato consumato. La dottrina ha precisato che i Patti prevalgono sulle norme costituzionale contenute nella Costituzione del 1948. Ma x le leggi costituzionale entrate in vigore dopo? Possono essere leggi costituzionali di modifica o integrative della cost. Il giudizio di cost delle leggi ordinarie non è limitato alle leggi cost del 19. La corte ritiene che in caso di contrasto tra Patti e leggi cost successive, prevalgono le leggi cost. Dunque si può esercitare il sindacato di cost. Le modifiche dei Patti sono suscettibili di sindacato di costituzionalità. Con quale maggioranza io parlamento approva e da esecuzione alle modifiche dei patti? > semplice. Le leggi che danno esecuzione agli accordi di modificazione dei patti sono suscettibili del sindacato di costituzionalità come qualsiasi altra legge ordinaria. 8 Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni 9 Chiesa apostolica in Italia 10 Unione buddhista italiana 11 Unione induista italiana 12 Istituto buddista italiano Soka Gakkai 13 Associazione Chiesa d'Inghilterra Personalità giuridica degli enti ecclesiastici La Chiesa cattolica non ha personalità giuridica e così anche le altre confessioni religiose. Nella realtà, tuttavia vi sono una pluralità di enti, con propria personalità giuridica, che fanno capo a una confessione religiosa. Ogni diocesi, ad es, ha la propria personalità giuridica. I beni di questi enti appartengono ad essi, non alla Chiesa cattolica nel suo insieme. Questi enti possono avvalersi di previsioni del diritto comune: l'art.20 Cost dice che: "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività". Tale art impedisce che speciali limitazioni o gravanti fiscali siano rivolte esclusivamente a enti ecclesiastici. L'art 20 impedisce che il legislatore legiferi negativamente contro enti ecclesiastici, ma non impedisce che il legislatore favorisca enti religiosi, che li agevoli. Gli enti di natura confessionale legati a una confessione religiosa possono usufruire delle leggi statali, con la garanzia di non avere un trattamento di sfavore. La Legge 82 del 1985 traduce in disposizioni normative accordi che integrano l'Accordo di Villa Madama. Solo l'art.7 riguarda gli enti ecclesiastici. 1985: Leggi fotocopia: 1. Legge 206; 2. Legge 222. 1. Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984 che approva le norme previste dall’articolo 7, n. 6, dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. 2. La Legge 222 prevede la possibilità che un ente ecclesiastico venga riconosciuto come tale all'interno della categoria degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Attraverso tale legge si da rilevanza alle disposizioni canoniche riguardanti la disciplina degli enti che assumono anche rilevanza civile. Le persone giuridiche agiscono attraverso degli organi. Ogni persona giuridica ha un proprio Statuto. Per gli enti ecclesiastici valgono delle disposizioni previste nel Codice di diritto canonico. Un ente ecclesiastico può avvalersi delle norme di diritto comune. Ci sono dei requisiti, previsti dalla Legge 222, che sono il presupposto affinché un ente possa rientrare nella categoria degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti: 1. Si deve trattare di un ENTE COSTITUITO o APPROVATO DALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA. 2. L'ENTE DEVE AVERE UNA FINALITÀ DI RELIGIONE o DI CULTO. L'art.2 della Legge 222 dice che tale finalità deve essere costitutiva ed essenziale per l'ente stesso. La finalità di religione e di culto caratterizza in modo essenziale l'ente stesso. Ci sono enti che però non devono fornire la prova di finalità di religione e di culto. Essi sono: a) Gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa. b) Gli istituti religiosi. c) I seminari. All'art.16 precisa quali attività perseguano finalità di religione e di culto, dicendo che: "Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro". Gli enti ecclesiastici possono esercitare anche attività diverse da quelle di religione e di culto. L'ente ecclesiastico può svolgere anche altre attività dunque però il patrimonio dell'ente è assoggettato alle autorizzazioni canoniche. 3. L'ENTE DEVE AVERE SEDE IN ITALIA. Il riconoscimento di un ente ecclesiastico avviene mediante decreto del Ministro dell'Interno. Nella nostra realtà ci sono enti che hanno personalità giuridica anche attraverso altre modalità (come l'antico possesso di stato ovvero enti che da tempo immemore sono considerati enti ecclesiastici). La Conferenza episcopale italiana è ente ecclesiastico riconosciuto direttamente dal legislatore nella Legge 222. In generale, vanno accertati i requisiti previsti dalla legge. La Prefettura istruisce la pratica da trasmettere al Ministero dell'interno e il Ministro, mediante decreto, può riconoscere l'ente. All'interno della qualifica di "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto" ci sono vari tipi di ente. Possono essere riconosciuti enti ecclesiastici se non hanno carattere locato (le associazioni non possono avere carattere locato per essere riconosciute come enti ecclesiastici). L'ente deve avere un patrimonio sufficiente x garantire il culto (fondazione). Ciò che caratterizza tutti gli enti è l'art.18 che assoggetta l'amministrazione del patrimonio dell'ente a norme canoniche circa l'amministrazione degli enti stessi. L'osservanza o l'inosservanza di tali disposizioni produce effetti anche civili. Tale art dice che: "Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche". Anche per gli enti diversi da quelli della religione cattolica operano gli stessi principi: abbia finalità di religione e di culto. La Legge 222 tratta anche del sostentamento del clero cattolico nelle diocesi. I membri del clero che svolgono un servizio a favore delle diocesi ricevono una remunerazione da parte di istituti diocesani. Tali istituti hanno un proprio patrimonio con i cui frutti viene data una remunerazione ai membri del clero che svolgono servizi a favore delle diocesi e che non hanno altri mezzi di sussistenza. Si parla di remunerazione e non di retribuzione perché non c'è un rapporto di lavoro: il prete dipende dal vescovo gerarchicamente ma non è un suo dipendente dal pdv lavorativo; non vi è un contratto. Il rapporto tra istituti diocesani e prete che riceve la remunerazione quest'ultimo ha un diritto soggettivo a percepire questa remunerazione. La Legge 222 prevede che in ogni diocesi vi sia un organismo che si occupa di eventuali controversie tra istituti e preti; oltre a tale organismo può esservi, in alternativa, un giudizio civile. Che differenza c'è tra il Concordato del 29 e la Legge del 85? Nel Concordato del 29 si prevedeva che fosse lo Stato a corrispondere ai parroci che svolgevano un servizio a favore delle diocesi una remunerazione. In passato il sostentamento del clero era condizionato dal sistema beneficiale, nel senso che all'ufficio ecclesiastico di parroco, vescovo o cardinale, spesso si accompagnava un beneficio, cioè un insieme di beni attraverso cui avveniva il sostentamento dell'ufficio stesso. Sistema beneficiario: viene soppresso nell'83. Non vi sono benefici delle singole parrocchie ma i beni vengono attribuiti all'istituto diocesano per il sostentamento del clero. Rilevanza civile del matrimonio religioso ● Principio della "Libertà matrimoniale": 1) Nessuno è obbligato a contrarre matrimonio. Deve essere un atto libero. 2) Libertà di forme. Tale libertà non è assoluta, ma ciascuno può scegliere tra le forme che lo Stato prevede per la celebrazione del matrimonio (civile, davanti all'ufficiale di stato civile, o cattolico, davanti al parroco). Lo Stato non obbliga a dare rilevanza civile al matrimonio religioso. Un soggetto può decidere di contrarre matrimonio solo religiosamente. Se due soggetti vogliono contarre matrimonio solo religioso, senza effetti civili, devo avere la licenza dal Vescovo. Tale licenza può essere data per vari motivi come, ad esempio, per poter conservare la pensione di reversibilità. Ps. Nel 2016, la Legge Cirinnà ha introdotto nell'ordinamento italiano le Unioni Civili tra persone dello stesso sesso (persone che sono anagraficamente dello stesso sesso). ● Con il codice civile del 65 il matrimonio civile era l unica forma di matrimonio riconosciuta. Nel 1929 si è introdotto il matrimonio concordatario nel nostro ordinamento. Tale matrimonio è un matrimonio che si celebra innanzi ad un Ministro del culto Cattolico, al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili. Art.8 Accordo di Villa Madama: - Al numero 1: "Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile" (vige la comunione dei beni tra i coniugi, se essi vogliono la separazione dei beni, i coniugi devono dichiararlo; devono dichiarare il riconoscimento di un figlio naturale). "La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo: a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione; b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta". Dunque, la trascrizione non può avere luogo quando: 1. i coniugi sono minorenni 2. sussiste tra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabili: • vincolo di precedente matrimonio • se uno dei coniugi è interdetto x infermità di mente - da entrambe le parti → in questo caso si fa un ricorso congiunto alla Corte d’appello → attiva un procedimento più veloce. - da una sola parte → in questo caso la parte deve fare un atto di citazione nei confronti dell’altra parte davanti alla Corte d’appello → procedimento più articolato. La Corte d’appello può quindi essere investita del giudizio mediante ricorso congiunto o atto di citazione → poi per attribuire effetti civili alla sentenza ecclesiastica deve esaminare la sussistenza di una serie di requisiti previsti dall’art. 8: - il giudice ecclesiastico deve essere il giudice competente a conoscere della causa in quanto trattasi di matrimonio concordatario → non è possibile riconoscere efficacia a sentenze ecclesiastiche che non riguardano il matrimonio concordatario. - nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici deve essere stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano → deve essere stato garantito alle parti il diritto di difesa. Qualora non siano rispettati tali requisiti, la Corte d’appello nega il riconoscimento della sentenza ecclesiastica. Una volta riconosciuta la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, il matrimonio è nullo anche per lo Stato → la nullità del matrimonio può portare delle conseguenze economiche. In caso di separazione e divorzio il coniuge economicamente più debole può chiedere un assegno di mantenimento a carico del coniuge economicamente più forte → il presupposto per ottenere tale assegno di mantenimento è che le parti siano sposate → se quindi il matrimonio è nullo non può sorgere l’obbligo di mantenimento. Lo stesso ragionamento vale anche per il diritto agli alimenti. Una parte potrebbe quindi avere interesse a far risultare la nullità del matrimonio anche per liberarsi di obblighi di natura economica. Anche chi si oppone alla delibazione può essere motivato, oltre che da ragioni di principio, anche da ragioni economiche. Il processo di delibazione della sentenza ecclesiastica può essere introdotto prima dell’instaurazione, in pendenza o successivamente alla conclusione di un giudizio di separazione o di divorzio. Dal punto di vista civile si richiede però l’esigenza di controllare che tra le parti non vi sia una sentenza già passata in giudicato con la quale la sentenza canonica si ponga in contrasto → problema del rapporto con un giudizio di divorzio. Giudizio di divorzio → scioglie il matrimonio → se un giudice dello Stato ha già pronunciato una sentenza di divorzio non dovrebbe essere possibile riconoscere una sentenza ecclesiastica perché la corte d’appello sancirebbe la nullità del matrimonio e ciò contrasterebbe con il divorzio → presuppone la validità del matrimonio. La Corte di cassazione ha però affermato che il giudice del divorzio pronuncia lo scioglimento ma non si occupa della validità o meno del matrimonio → l’oggetto della sentenza è diversa e quindi la delibazione della sentenza canonica può travolgere la sentenza già passata in giudicato → tuttavia le statuizioni di carattere economico passate in giudicato non vengono travolte dalla successiva delibazione. Diverso è il caso della separazione → viene pronunciata tra le parti che restano coniugi → incide sui rapporti tra i coniugi e non sul vincolo matrimoniale → il giudice non si pronuncia in alcun modo sulla validità del vincolo. Inoltre le sentenze di separazione non passano in giudicato → valgono finché le cose restano così → possono sempre essere modificate. Qualsiasi statuizione in sede di separazione o di divorzio riguardante i figli non viene toccata dalla delibazione di una sentenza ecclesiastica → perché i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli sono indipendenti dal vincolo di matrimonio. Se è già stata pronunciata la delibazione della sentenza ecclesiastica non può essere iniziato il procedimento di divorzio → se invece la delibazione interviene durante il procedimento di divorzio, cessa la materia del contendere del divorzio e quindi il procedimento si chiude. La Corte d’appello deve poi controllare che la sentenza canonica non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano = principi a cui si ispira l’ordinamento giuridico (es. tra i principi che caratterizzano l’istituto del matrimonio vi è la diversità sessuale tra i due contraenti il matrimonio) → la sentenza non deve quindi essere ispirata a principi che contrastano con l’ordinamento giuridico. Nell’ordinamento giuridico italiano vige il principio dell’irrilevanza della riserva mentale → nel processo canonico di nullità matrimoniale invece va accertata la reale volontà delle parti e non ciò che hanno dichiarato → la volontà deve corrispondere a ciò che uno effettivamente vuole → vi è una presunzione di conformità della dichiarazione alla volontà → tale presunzione può però essere superata da una prova contraria. La difformità di volontà = riserva mentale, dimostrata, rende quindi nullo il matrimonio canonicamente. Ci si chiede quindi se la sentenza di nullità matrimoniale pronunciata per riserva mentale possa essere riconosciuta agli effetti civili data la vigenza del principio dell’irrilevanza della riserva mentale. Alcune Corti d’appello hanno iniziato a negare il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche pronunciate per riserva mentale perché contrarie all’ordine pubblico italiano. La Corte di cassazione è però intervenuta dicendo che bisogna tenere conto che l’irrilevanza della riserva mentale è ispirata alla tutela dell’affidamento dell’altra parte, se però tale affidamento non c’è non c’è più ragione di non riconoscere rilevanza alla riserva mentale → il principio a cui attualmente si ispirano le corti d’appello afferma quindi che l’irrilevanza della riserva mentale rileva solo se la parte, effettivamente in buona fede, vuole avvalersi di questa tutela. La Corte di cassazione ha poi rilevato un altro motivo di contrarietà all’ordine pubblico italiano che rileva in sede di delibazione: durata della vita matrimoniale oltre i tre anni → incide sulla possibilità di farne valere la nullità in sede civile → se la vita matrimoniale va oltre i 3 anni, tale elemento è di ostacolo alla delibazione purché venga sollevato dalla parte convenuta. - 3: Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società. La questione deve essere sollevata x contrarietà all'ordine pubblico per: riserva mentale o per durata del matrimonio. Il matrimonio celebrato all'estero non può essere concordatario, ma potrà essere riconosciuta, nel nostro ordinamento, la sentenza civile di uno stato straniero che riconosce la sentenza canonica, non la sentenza canonica di per sé. LA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLE SITUA FAMILIARI Nella famiglia il diritto di libertà religiosa è fondamentale e costituzionalmente garantito. La scelta del rito religioso col quale celebrare il matrimonio non incide sulla posizione futura della propria fede religiosa (se un soggetto di religione diversa dalla cattolica si sposa con rito cattolico perché il coniuge professa tale fede non diventerà cristiano), né sull'educazione dei figli. Dal pdv religioso è possibile il matrimonio tra persone di fede diversa. Nella religione cattolica è previsto che due persone di differenti religioni possano sposarsi secondo il rito cattolico, ma almeno uno dei due sposi deve essere cattolico. L'educazione dei figli: Dal punto di vista civile i genitori hanno l’obbligo di istruire ed educare i figli. Il diritto di libertà religiosa è garantito dall'art. 19 Cost. I genitori possono trasmettere la propria fede al figlio, ma non possono imporla. Costringendo i figli a praticare una fede, infrangerebbero il principio costituzionale di libertà religiosa. Non ci sono leggi che disciplinano nel dettaglio tale tematica, è la giurisprudenza a darne una disciplina. Ad es, è previsto che il cambiamento di religione di uno dei coniugi non può costituire addebito della separazione. Il cambiamento di fede religiosa non può costituire di per sé motivo di addebito a meno che il cambiamento non porti a comportamenti che violano i doveri matrimoniali. Così come anche il disaccordo dei genitori x l'educazione religiosa dei figli non può essere motivo di addebito. Nel diritto islamico non è possibile l'adozione, né il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio (kafala). La KAFALA costituisce oggi lo strumento principale di protezione dell'infanzia in alcuni Paesi islamici. L'attuale istituto della kafāla è molto simile all'affido. Possibilità di accedere all'insegnamento religioso nella scuola pubblica: attualmente è previsto solo x la religione cattolica. Il nostro ordinamento garantisce la possibilità di istituire scuole anche da parte di enti religiosi (art.33 comma 3 Cost: Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato). Previsione dell'insegnamento di una religione nella scuola pubblica (art.9 al numero 2 Accordo di Villa Madama: La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione). Nel Concordato del 29, invece, l'insegnamento della religione cattolica era obbligatorio. Tale insegnamento non implica un'adesione di fede (può avvalersi di tale insegnamento anche chi non è cattolico), dato che il suo scopo è quello di essere un insegnamento culturale. Gli insegnanti di religione nella scuola pubblica sono pagati dallo Stato. Dalla scuola media devono esserci degli insegnanti di religione cattolica, mentre nelle scuole elementari è un insegnante di un'altra materia che fa tale insegnamento. Per le altre confessioni religiose, diverse dalla cattolica, ci sono su tale tematica delle disposizioni contenute nelle intese. Un esempio è quello della TAVOLA VALDESE all'art.9: "La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto. La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di Libertà di culto e diritto al luogo di culto I DATI COSTITUZIONALI Art.19 Cost: "Tutti hanno diritto di esercitare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culo, purché non si tratti di riti contrari al buon costume". Art.21 Cost: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero": libertà di pensiero. Lo scopo di un catalogo di diritti fondamentali è quello di sottrarre determinate tematiche alle vicissitudini della controversia politica, di collocarli al di là della portata delle maggioranze e del potere politico. Gli artt.19 e 21 Cost tutelano l'opinione religiosa propria della persona, essendo indifferente che essa si iscriva o meno in quella di una minoranza. L'art. 19 tutela il diritto che spetta alla persona anche se appartenente a una confessione di minoranza. Gli artt.19 e 21 garantiscono il diritto al mezzo: la disponibilità di luoghi dedicati è condizione essenziale per l'effettivo esercizio della libertà di culto. Il diritto al mezzo non è assoluto, la legge deve garantire la possibilità di accedere o usare i mezzi entro i limiti posti dai singoli mezzi. Dunque, le confessioni religiose hanno il diritto al mezzo ovvero la possibilità di usufruire di un luogo nel quale esercitare il culto. Tale diritto non è però assoluto, ma vi sono dei limiti legati ai limiti dello stesso luogo di culto. Se una comunità religiosa non può disporre di un luogo ove praticare il proprio culto, tale diritto viene privato di ogni sostanza. LE DISCIPLINE LEGISLATIVE ORDINARIE La disciplina dei luoghi di culto è sia di competenza regionale sia statale (dipende dalla materia fatta oggetto della disciplina): 1. Le competenze regionali: - nella materia concorrente "governo del territorio" (art.117 comma 3 Cost). La potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. Art.5 Accodo di Villa madama: L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni per la costituzione di nuovi edifici di culto cattolico. Quali limiti incontra la legislazione regionale nel disciplinare luoghi di culto? A. Regole e principi costituzionali generali B. La finalizzazione alla tutela di interessi urbanistici C. Referendum popolari sui luoghi di culto. Tali referendum riguardano la possibilità di realizzare o meno dei luoghi di culto in ambito comunale. Ma tale referendum sarebbe ammissibile visto che ci sarebbero delle potenziali discriminazioni indirette? Ad es, se si volesse fare un referendum per la costruzione di un luogo di culto mussulmano, si rimetterebbe alla maggioranza decisioni che riguardano una minoranza; peraltro i membri della minoranza molto spesso non possono votare perché non cittadini italiani. D. La questione della disciplina regionale sui mutamenti di destinazione di uso di immobili esistenti. 2. Le competenze statali: - in materia ordine pubblico e sicurezza. Non può esservi un controllo preventivo delle autorità pubbliche (sentenza del 58). Nel 2016, invece, un'altra sentenza, tenendo conto di episodi di terrorismo collegati alla religione, ha sancito che in caso di possibile pericolo è possibile effettuare un controllo preventivo. I DATI CIVILI Art.831 Codice Civile: Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto: "I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano". Le chiese cattoliche, pur di proprietà di enti ecclesiastici, sottostanno alle regole privatistiche, possono, cioè, essere sia vendute che usucapite. Se non sconsacrate non possono, peraltro, essere sottratte alla loro propria finalità di edifici di culto. A tale scopo è necessario uno specifico atto da parte dell'autorità ecclesiastica, in conformità al diritto canonico. DATI DI FONTE PATTIZIA Art.5 Accordo di Villa madama: "1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. 2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica. 3. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali". Art.12 Accordo: "1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti. 2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane (La Santa Sede dunque gestisce le catacombe, non ne ha la proprietà) esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe. Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie". INTESE: Intesa con le comunità ebraiche art.15: la destinazione al culto pubblico delle sinagoghe è garantita dall'art.15 che dice: "Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione". Intesa con le comunità ebraiche Art.16: "I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei". CULTO IN EDIFICI NON APPOSITI e IN LUOGHI PUBBLICI È possibile esercitare il culto in spazi non destinati all'esercizio del culto? SÌ, è possibile per gli artt.17 e 19 Cost. Sono numerose le celebrazioni religiose in pubblico: ad es, le processioni religiose. Art.19 Cost: "Tutti hanno diritto di esercitare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culo, purché non si tratti di riti contrari al buon costume". Un aspetto particolare di manifestazione della libertà di pensiero: CASO DEI VESCOVO DI PRATO: Il vescovo aveva pubblicato una lettera relativa al caso di un uomo e di una donna sposatisi con solo rito civile. Il Vescovo li considerò come pubblici concubini. I due querelarono il Vescovo per diffamazione. I giudici pensarono di risolvere la questione, condannando il Vescovo di Prato in primo grado, invece, successivamente fu assolto. Dal pdv canonico quanto aveva fatto non era illegale. Ma dunque che spazio di sovranità ha una confessione religiosa? Premesso che ciascun soggetto può non rispettare le regole religiose e non avere conseguenze civili, ma solamente religiose; ci sono campi come nel caso esaminato che stanno tra i due ambiti (religioso e civile) ed è un problema. Privacy: Tenuta delle anagrafi religiose: L'art.19 Cost garantisce anche il diritto di dichiararsi atei. Ma se una persona aderisce a una confessione religiosa e poi cambia? ~> Problema di chi, abbandonando la fede cristiana, chiede la cancellazione del proprio nome dal registro dei battesimi. Il giudice ha ritenuto che non ci sia un diritto del soggetto alla cancellazione del proprio nome dal registro dei battesimi dato che è l'atto verbale di un fatto accaduto. Se un soggetto presenta domanda di sbattezzo o la cancellazione del proprio nome dal registro di battesimo, tale domanda viene annotata nell'atto del battesimo, ma non avviene la cancellazione. Non si possano trattare i dati sensibili di un soggetto senza il suo consenso. Il D.lg 101 del 2018 formula delle eccezioni x le confessioni religiose. Le confessioni religiose possono trattare i dati purché non vengano comunicati all'esterno; i dati devono avere solo un uso interno alla confessione religiosa. LIBERTÀ RELIGIOSA Giuramento dei testimoni nel processo: Prima del 1979 nei processi civili e penali si chiedeva di compiere un giuramento davanti a Dio e agli uomini. Ciò è in contrasto con l'art.19 Cost. Nella sentenza 117 del 79 la formula è stata mutata, eliminando il riferimento a Dio. Nel 95 è intervenuta una nuova riforma che cancellava il giuramento in sé. Tale modifica delle norme processuali è frutto di un riconoscimento della libertà religiosa (infatti in certe religioni non è possibile compiere un giuramento). Coloro che si trovano in situazioni di limitazioni della libertà personale: hanno diritto all'ASSISTENZA SPIRITUALE: L’assistenza spirituale è rivolta a soddisfare le esigenze religiose di quei soggetti che si trovino, temporaneamente o stabilmente, inseriti all’interno di strutture pubbliche obbliganti, in dottrina definite anche “comunità separate o chiuse”. Art.11 Accordo di Villa madama: "1.La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici. 2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità".